Come nasce la Costituzione

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Art. 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 126
La Corte costituzionale giudica della costituzionalità di tutte le leggi.
Risolve i conflitti d’attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni.
Giudica il Presidente della Repubblica ed i ministri accusati a norma della Costituzione.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
La Corte costituzionale giudica della legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge dello Stato, delle Regioni, dei conflitti di attribuzione nonché dei conflitti fra Stato e Regioni e fra Regioni.
MORTATI, TOSATO (DC).
Modificato dalla Commissione con l’inserimento dell’espressione: “fra i poteri dello Stato”.
Per i giudizi sull’accusa del Presidente della Repubblica e dei ministri intervengono, oltre i componenti ordinari della Corte, altri 15 membri eletti dal Parlamento in seduta comune al principio di ogni legislatura fra cittadini aventi i requisiti per l’elezione a membro del Senato.
MORTATI (DC).
Modificato dalla Commissione che propose di portare a 16 i membri eletti del Parlamento.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.
28/11/1947 Antimeridiana
28/11/1947 Pomeridiana
03/12/1947 Antimeridiana
03/12/1947 Pomeridiana
discussione generale:
06/11/1947 Pomeridiana
07/11/1947 Pomeridiana
11/11/1947 Pomeridiana
12/11/1947 Pomeridiana
14/11/1947 Pomeridiana

Nota
In sede di coordinamento i testi approvati il 2 novembre ed il 3 dicembre 1947 divennero articolo 134 e settimo comma articolo 135 testo definitivo.

Leggi di modifica
Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, articolo 2 «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale» (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953).
La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 134, ultimo capoverso.