Come nasce la Costituzione

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Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 55
La Camera dei senatori è eletta a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque Senatori, un Senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. La Valle d’Aosta ha un solo Senatore. Nessuna Regione può avere un numero di Senatori maggiore di quello dei Deputati che manda all’altra Camera.
I Senatori sono eletti per un terzo dai membri del Consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sopprimere al secondo comma l’ultimo periodo:
“Nessuna Regione può avere un numero di senatori maggiore di quello dei deputati che manda all’altra Camera.”
MORTATI, FUSCHINI, FERRARESE, DE PALMA, SULLO, DOMINEDÒ, CARIGNANI, BUBBIO, BALDUZZI, SALIZZONI, VIALE (DC).
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori è determinato in ragione di uno ogni 250.000 abitanti o per frazione superiore a 100.000, attribuendosi però a ciascuna Regione un numero minimo di sei senatori.
MORTATI, TOSATO, UBERTI, DOMINEDÒ, BASTIANETTO, PERLINGIERI, RECCA, ALBERTI, FERRARESE, STORCHI (DC).
Approvato con la riduzione del quoziente a 200.000, come nel testo proposto dalla Commissione.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un solo senatore.
24/09/1947 Pomeridiana
25/09/1947 Pomeridiana
07/10/1947
08/10/1947 Antimeridiana
08/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana

Leggi di modifica
La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963) ha disposto (con l’art. 2 e con l’art. 5) la modifica dell’art. 57.
La legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione “Molise» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964) ha disposto (con l’art. 2) la modifica dell’art. 57.
La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero» (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001) ha disposto (con l’art. 2, comma 1)la modifica dell’art. 57, primo comma;(con l’art. 2, comma 2)la modifica dell’art. 57, secondo comma;(con l’art. 2, comma 3)la modifica dell’art. 57, quarto comma.
La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (in G.U. 21/10/2020, n.261) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 57, comma 2; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 57, comma 3; (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 57, comma 4. Ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 57, commi 2, 3 e 4.