Come nasce la Costituzione

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

TERZA SOTTOCOMMISSIONE

7.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI

INDICE

Garanzie economico-sociali per l’assistenza della famiglia (Seguito della discussione)

Presidente – Merlin Angelina, Relatrice – Molè – Giua – Noce Teresa, Correlatrice – Taviani – Fanfani – Togni – Marinaro – Paratore – Federici Maria, Correlatrice.

La seduta comincia alle 10.35.

Seguito della discussione sulle garanzie economico-sociali per l’assistenza della famiglia.

PRESIDENTE pone ai voti il seguente comma, presentato dall’onorevole Fanfani, da aggiungere all’articolo riguardante i diritti al lavoro: «Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori».

(È approvato).

Rileva che, pertanto, l’articolo riguardante i diritti al lavoro rimane così formulato: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro e adeguata alle necessità personali e familiari.

«Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori».

Ricorda che nella precedente seduta è rimasta sospesa la discussione su alcuni articoli riguardanti la famiglia. Un primo articolo, presentato dall’onorevole Colitto, è così formulato: «Lo Stato ha tra i suoi compiti la protezione della maternità, della filiazione legittima ed illegittima, e della famiglia».

Vi è poi un secondo articolo proposto dalla onorevole Federici, così concepito: «Alla famiglia verranno assicurati, con opportune provvidenze, in materia di retribuzione, in fatto di acquisto e conservazione del patrimonio familiare, di tutela della madre e dei figli, di direzione nell’istruzione ed educazione dei propri membri, di previdenza ed assistenza, di ordinamenti finanziari, una difesa ed uno sviluppo consoni al bene della famiglia stessa e dell’intera società».

Un terzo articolo è stato proposto dalla onorevole Noce, così formulato: «La Repubblica riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell’infanzia. Lo Stato italiano garantisce perciò ad ogni donna, qualunque sia la sua posizione sociale e giuridica, la possibilità di procreare in buone condizioni economiche ed igienico-sanitarie, e a tutti i bambini legittimi od illegittimi un minimo di protezione e di cura da parte della società, a cominciare dal momento stesso in cui vengono a farne parte. Istituzioni scolastiche, assistenziali, previdenziali devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni bambino».

Infine, l’onorevole Fanfani, riunendo le proposte delle onorevoli Noce e Federici con quelle fatte dalla onorevole Merlin nella sua relazione, ha proposto il seguente articolo: «La Repubblica Italiana riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell’infanzia. In particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali, scolastiche, create o integrate, ove occorra, dallo Stato, devoto tutelare la vita e lo sviluppo di ogni bambino».

Tenendo conto di tali proposte, ha ritenuto opportuno dare alla prima parte dell’articolo una nuova formulazione la quale, oltre a riassumere i pregi di quelli presentati dalle tre Relatrici, ha quello della brevità. Ne dà lettura: «La Repubblica riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell’infanzia; predispone le istituzioni ed i mezzi valevoli ad assicurare all’infanzia ed alle gestanti, indipendentemente dallo stato civile, le condizioni umane di igiene e di trattamento morale, economico e sanitario».

MERLIN ANGELINA, Relatrice, ritiene che il termine «umane» sia troppo vago.

PRESIDENTE risponde che tale termine presenta una certa elasticità di significato, comprendendo anche il concetto della solidarietà.

Chiarisce poi che la frase dell’articolo proposto dall’onorevole Fanfani: «le condizioni di lavoro devono consentire il pieno adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità» va riferita ai bisogni della lavoratrice, specialmente nel delicato periodo che precede e segue il parto.

Ritiene inoltre opportuna l’inversione dell’enunciazione, dicendosi «istituzioni previdenziali, assistenziali, scolastiche» per una maggiore aderenza a quelli che sono i successivi compiti di protezione da parte dello Stato.

L’inciso «integrate, ove occorra, dallo Stato» si riferisce a quelle previdenze di ordine privato che, ove vangano a mancare, debbono essere integrare dallo Stato. Nell’ultima parte preferirebbe usare il termine «fanciullo», piuttosto che «bambino», perché è giusto che l’assistenza non sia limitata soltanto al primo periodo dell’infanzia.

MOLE non concorda col Presidente sul termine «fanciullo», che fa supporre un eccessivo e prolungato intervento da parte dello Stato.

GIUA propone di coordinare la seconda parte dell’articolo presentato dal Presidente con le proposte dello onorevoli Relatrici.

NOCE TERESA, Correlatrice, rileva che la Sottocommissione è d’accordo sui concetti delle proposte; vi è solo divergenza sulla formula da adottare. Per esempio, il Presidente, nella sua proposta, ha usato il termine «gestanti» che si riferisce ad un periodo di tempo troppo limitato, contro l’intenzione stessa del proponente. Preferirebbe il termine «donna», più lato del termine «gestante».

TAVIANI propone l’adozione del termine «madre».

NOCE TERESA, Correlatrice, preferirebbe la dizione «condizioni di procreazione», in quanto il termine «madre» è attributo della donna, anche quando ha una prole già maggiorenne. Pur tuttavia ritiene migliore il termine «donna», col quale si viene a specificare che i mezzi di assistenza non devono essere limitali al solo periodo della gestazione.

Invece di «umane», desidererebbe una dizione più precisa, come, per esempio, «buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie».

PRESIDENTE risponde che la parola «umane» ha un significato più ampio: al concetto economico unisce anche quello morale.

MOLÈ rileva che non è necessario fare tante precisazioni. C’è il rischio di promettere quello che poi lo Stato non potrà dare.

NOCE TERESA, Correlatrice, insiste sulla formulazione «buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie», spiegando che l’aggettivo buone deve essere inteso in senso relativo e non assoluto, cioè in rapporto al periodo in cui si vive.

MOLÈ osserva che i francesi hanno così formulato i problemi della famiglia nella loro Costituzione: «La Nazione assicura alla famiglia le condizioni necessarie al suo sviluppo; garantisce all’infanzia, alla madre, ai vecchi lavoratori, l’assicurazione materiale, il riposo e lo svago, ecc.», incasellando in una brevissima enunciazione tutto quello che lo Stato può fare in una determinata epoca.

GIUA osserva che anche queste sono affermazioni astratte.

PRESIDENTE dichiara di essere convinto della necessità di non usare parole limitative, e appunto perciò ha usato il termine «umane», che gli sembra più comprensivo.

MOLÈ concorda con l’onorevole Presidente, perché «trattamento umano» è una frase che permette di fare tutto il bene possibile.

NOCE TERESA, Correlatrice, non è contraria all’adozione del termine «umane», purché si metta in luce il fattore economico, che ha oggi un’importanza non indifferente.

PRESIDENTE propone di dire «condizioni umane con trattamento economico ed igienico adeguato».

NOCE TERESA, Correlatrice, preferirebbe la formula: «condizioni umane con un trattamento economico». Ricorda all’onorevole Presidente che le condizioni odierne in materia di maternità e di infanzia sono tutt’altro che umane, appunto perché mancano le basi economiche. Per quanto riguarda l’ultima parte «istituzioni previdenziali, assistenziali, scolastiche, create o integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo del fanciullo», toglierebbe l’inciso «create o integrate dallo Stato» che ritiene pleonastico.

PRESIDENTE ritiene opportuna l’aggiunta della parola «create», non ritenendo sufficiente dire integrate dallo Stato. Manterrebbe poi tutto l’inciso, perché vi possono essere previdenze assistenziali che, effettuate da privati, non provengono dallo Stato e non sarebbe ragionevole impedire all’iniziativa privata di venire in aiuto della donna e del neonato.

NOCE TERESA, Correlatrice, pensa che lo Stato deve creare quello che non c’è. Se nella Costituzione si riconosce che esiste già qualche cosa, si diminuisce la necessità dell’intervento statale. Del resto quello che già esiste a questo riguardo è così poco che, consacrarlo nella Costituzione, sarebbe un non senso.

MERLIN ANGELINA, Relatrice, in merito alle relazioni delle onorevoli Federici e Noce, osserva che lo specificare troppo finirà per limitare in futuro lo sviluppo della previdenza, come pure non si deve promettere per il momento ciò che non si può mantenere. Perciò le sue proposte non erano vaghe, ma più concise, e lasciavano adito ad interpretazioni e manifestazioni assistenziali reali, tanto per il presente che per il futuro. Insiste pertanto perché venga accolto il suo articolo, o quello dell’onorevole Fanfani, che al suo si inspira.

PRESIDENTE ritiene che una Carta costituzionale non debba lasciare una libertà assoluta per la futura legislazione, ma dare direttive, non registrare solamente il passato; provvedere insomma anche per l’avvenire con indirizzo democratico.

MERLIN ANGELINA, Relatrice, non trova necessario usare molte parole; ad esempio non si dovrebbe parlare di condizioni di igiene.

PRESIDENTE spiega che con le parole «di igiene» comprendesi anche la previdenza sanitaria.

MERLIN ANGELINA, Relatrice, pensa che la parola «umane» sia più comprensiva: previdenze igieniche e sanitarie sono cose diverse. Volendo poi specificare, andrebbe considerata anche la parte assistenziale ed educativa.

FANFANI, riferendosi a quanto hanno detto le onorevoli Merlin, Noce e il Presidente, constata che la prima parte dell’articolo con le modificazioni proposte dal Presidente trova l’unanime consenso della Sottocommissione. Lo stesso dicasi dell’ultima parte che dice: «Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, create o integrate, ove occorre, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo». La discussione verte quindi sulla parte centrale dell’articolo. Al fine di trovare una soluzione, propone o di riprendere in esame l’articolo che era stato da lui presentato e che si inspirava alla precedente formulazione della onorevole Merlin, e che diceva: «In particolare, le condizioni di lavoro debbono consentire il completo adempimento della funzione e dei doveri della maternità»; oppure, per prendere in considerazione le particolari condizioni della maternità e cioè i periodi di gestazione e di allattamento, manipolare diversamente questa parte centrale, oppure includere un accenno alla madre dove si parla di istituzioni scolastiche, assistenziali, ecc. Aggiunge che anche qui vanno tenuti presenti, per ragioni di proporzioni e di armonia, i criteri finora seguiti, di fare cioè una enunciazione delle direttive di massima, senza scendere ai particolari. L’articolo va formulato con il minor numero di parole, ma bene appropriate, che non costringano a tutte le specificazioni richieste dalla signora Noce.

TOGNI, riferendosi all’articolo proposto dalla onorevole Merlin, non trova opportuno parlare di una previdenza da estendersi a qualsiasi madre e a qualsiasi bambino, sia legittimo che illegittimo; in quanto la norma potrebbe sembrare in sostanza un incoraggiamento alla formazione della famiglia illegittima;

FANFANI si associa al rilievo fatto dall’onorevole Togni.

PRESIDENTE dicendo «indipendentemente dallo stato civile» intende riferirsi tanto alla gestante che al bambino. E poiché ci si riferisce a neonati, ritiene che tutti debbano essere posti sullo stesso piano, qualunque sia il loro stato civile, e ciò a prescindere da quelle che possono essere le idee morali e religiose di ciascuno.

TOGNI rileva che sostanzialmente ci deve essere una parità di trattamento. Col termine generico di «gestanti e neonati» non si esclude nessuno, mentre con l’inciso si dà l’impressione di voler sottolineare una azione che dovrebbe essere eccezionale. Pertanto il figlio illegittimo deve essere tutelato per un sentimento di solidarietà umana, ma non si deve cercare di svalutare il rapporto legittimo, mettendolo ufficialmente e legalmente sullo stesso piano dell’illegittimo.

PRESIDENTE obietta che quando si emana una disposizione di legge, perché il significato ne sia preciso e presente alla coscienza di chi dovrà interpretarla, occorre riferirsi alla situazione di fatto nella quale è sorta. Sta di fatto che oggi, nei rapporti di diritto privato, il figlio illegittimo ha un trattamento diverso da quello del figlio legittimo.

TAVIANI ritiene che la semplice dizione «ogni bambino e ogni gestante» sia sufficiente.

NOCE TERESA, Correlatrice, osserva che è giusto non formulare articoli che contengano eccessive specificazioni, ma bisogna anche tener presente la necessità, già esposta dall’onorevole Presidente, di dare precise direttive per la legislazione che dovrà conformarsi alla Carta costituzionale. Non è del parere della onorevole Merlin di dare una troppo ampia libertà al legislatore, in quanto la Carta costituzionale deve segnare un preciso indirizzo democratico e avere un’impronta di progresso.

Per quanto riguarda la preoccupazione manifestata dall’onorevole Togni, pur riconoscendola giusta, non la ritiene adeguata al caso in questione, in quanto con la dizione usata si è inteso proteggere tutte le gestanti, per il solo fatto di essere gestanti, qualunque sia la loro situazione sociale e giuridica; intendendo come situazione giuridica lo stato civile, e col termine «sociale» soprattutto la situazione economica. Per quanto riguarda i bambini, ritiene che la Sottocommissione sarà d’accordo che, legittimi o illegittimi, tutti hanno diritto ad un minimo di protezione e di cure. Vi sono disposizioni speciali per le madri nubili, ma spesso molte di queste madri, poco dopo aver data alla luce il figlio, lo abbandonano e lo Stato non se ne occupa. Con la nuova Costituzione va affermato che lo Stato deve intervenire anche in questo campo, dove attualmente le previdenze sono molto scarse, con un minimo di protezione. Si eviterà così che la prole abbandonata a se stessa vada ad alimentare il vizio e la delinquenza. Tale affermazione di principio non vuol dire, però, la parificazione in tutti i diritti della prole legittima a quella illegittima.

TOGNI insiste sui concetti già espressi. Il termine di «gestanti e bambini» è sufficiente per chiarire che la protezione va estesa a tutti, mentre l’inclusione dell’inciso può dare l’impressione che si voglia sottolineare una parità di trattamento nei due casi, che non è nell’intenzione della Sottocommissione e che svaluterebbe il principio della legittimità.

MERLIN ANGELINA, Relatrice, per quanto riguarda l’osservazione fatta dall’onorevole Togni, fa rilevare che nella relazione da lei presentata è detto che «nessuna differenza è fatta qui, come, è ovvio, fra figli illegittimi e legittimi, anticipazione di quella giusta riforma che avrà la sua sede nel Codice civile, tendente all’equiparazione di diritti ad ogni effetto delle due categorie di esseri che uguali diritti hanno alla vita». Insiste pertanto per la dizione dell’articolo proposto d’accordo con l’onorevole Fanfani, così formulato: «La Repubblica Italiana riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell’infanzia. In particolare le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione e dei doveri della maternità. Istituzioni scolastiche, assistenziali e previdenziali, create o integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni bambino».

GIUA propone che alla fine dell’articolo si dica: «ogni fanciullo legittimo o illegittimo».

NOCE TERESA, Correlatrice, rileva che nell’articolo proposto dalla onorevole Merlin mancano tutte le specificazioni incluse nella seconda parte dell’articolo dell’onorevole Ghidini, che erano considerate nell’articolo da lei formulato.

PRESIDENTE porrà in votazione i due articoli che riassumono le due tendenze in discussione, uno suo e della onorevole Noce e quello delle onorevoli Federici e Merlin.

Dà quindi lettura dell’articolo nella seguente forma proposta da lui e dalla onorevole Noce: «La Repubblica riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell’infanzia; predispone le istituzioni e i mezzi valevoli ad assicurare ad ogni madre e ad ogni bambino, indipendentemente dal loro stato civile, condizioni umane di trattamento economico e sanitario. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, create o integrate dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

Legge quindi l’articolo presentato dalle onorevoli Merlin e Federici, così concepito:

«La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell’infanzia. In particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

MARINARO dichiara che voterà l’articolo proposto dalle onorevoli Merlin e Federici, in quanto quello degli onorevoli Ghidini e Noce prevede la predisposizione dei mezzi da parte dello Stato, concetto che non può essere approvato, perché troppo impegnativo per lo Stato stesso. Sugli altri concetti, ritiene che sostanzialmente le due proposte collimino; tuttavia l’articolo presentato dalle onorevoli Merlin e Federici ha il pregio di una maggiore snellezza e semplicità, pur non trascurando tutto quello che è previsto nella proposta Ghidini-Noce.

PRESIDENTE non può condividere la preoccupazione dell’onorevole Marinaro. L’affermare un diritto non esclude che non possa essere messo in atto per ragioni economiche; ciò non toglie che l’affermazione vada fatta per incitare lo Stato a predisporre i mezzi.

FANFANI parla per dichiarazione di voto. Osserva che nell’articolo formulato dalle onorevoli Merlin e Federici non manca l’impegno per lo Stato a predisporre i mezzi per la protezione della maternità, in quanto le istituzioni sono i mezzi adeguati a proteggere sufficientemente ogni madre ed è ovvio che tale protezione non si limiterà al periodo di gestazione, ma si estenderà ad un congruo periodo di tempo, e non soltanto alle minime necessità. Dichiara che darà voto contrario alla proposta Ghidini-Noce, pur riconoscendo che i concetti sono gli stessi.

PARATORE si associa a quanto ha detto l’onorevole Fanfani. Nella formulazione Merlin-Federici preferirebbe il termine «nazionale» a quello «sociale», in quanto il problema dell’assistenza interessa la Nazione. Non trova felice l’espressione «mezzi valevoli», contenuta nell’articolo Noce-Ghidini, che può limitare il campo all’intervento dello Stato in materia di assistenza della maternità.

Dichiara quindi che voterà l’ordine del giorno Federici-Merlin.

TAVIANI, preso atto che è stato tolto l’inciso riguardante i figli legittimi ed illegittimi, rileva che fra i due ordini del giorno non vi sono differenze sostanziali. Voterà per quello Federici-Merlin, in quanto lo ritiene più efficace e più snello nella formulazione.

PRESIDENTE pone ai voli l’articolo da lui proposto in accordo con la onorevole Noce.

(Non è approvato).

Pone ai voti l’articolo proposto dalle onorevoli Merlin e Federici.

(È approvato).

PRESIDENTE apre la discussione sulla proposta dell’articolo della onorevole Federici così formulato: «Alla famiglia verranno assicurate, con opportune provvidenze in materia di retribuzione, in fatto di acquisto e conservazione del patrimonio familiare, di tutela della madre e dei figli, di direzione nella istruzione dei propri membri, di previdenza ed assistenza, di ordinamenti finanziari, una difesa e uno sviluppo consoni al bene della famiglia stessa e dell’intera società».

FEDERICI MARIA, Correlatrice, ritiene che, dopo aver illustrato il concetto che la maternità e l’infanzia riguardano la famiglia, restano da considerare i casi in cui esse si trovano fuori dall’ordinamento giuridico e tradizionale della famiglia. Ha quindi pensato di trasferire questa materia, come anche quanto riguarda le condizioni di lavoro e le istituzioni assistenziali, previdenziali e scolastiche, in un articolo a parte. L’argomento sul quale doveva riferire è l’assistenza alla famiglia. L’articolo votato precedentemente si deve considerare come un coordinamento tra quanto è stato discusso in sede di assistenza e in tema di lavoro, pur non riguardando entrambi la famiglia come tale: la relazione da lei presentata riguarda invece la famiglia intesa come tale, pur tenendo presente anche il problema dell’infanzia e della maternità, per le previdenze che le spettano di diritto.

La famiglia è la base della società, secondo il nostro ordinamento sociale, ed è una istituzione naturale con diritti inalienabili (da alcuni anzi le si riconosce un’origine divina), per i quali occorrono delle garanzie. La famiglia ha dei fini naturali, individuali, sociali da raggiungere, che vanno tenuti presenti nel determinare le garanzie. Lo Stato deve assicurare una tutela ed uno sviluppo alla famiglia; e tutte le Costituzioni, ad eccezione di quella russa, dove, in nessun capitolo, si parla della famiglia, stabiliscono che lo Stato deve queste garanzie. Perfino la Costituzione francese del 1848 riconosce che la famiglia è la base della Repubblica e quindi lo Stato deve ad essa una speciale protezione.

MOLÈ chiede che cosa garantiva questa Costituzione alla famiglia.

FEDERICI MARIA, Correlatrice, risponde che la riconosceva come base della Repubblica.

PRESIDENTE, sull’articolo proposto dalla onorevole Federici, osserva che diversi elementi in esso contenuti sono già stati trattati, o lo saranno, in altri temi. Infatti, del patrimonio familiare si parla nella relazione dell’onorevole Fanfani, dove si tratta della proprietà. Del tema della madre e dei figli si tratta in altri punti, ed in particolare nella relazione dell’onorevole Giua. Previdenza ed assistenza formano oggetto di temi speciali; quindi, a suo parere, l’articolo andrebbe ridotto al minimo. Trova perspicua la formulazione contenuta nel progetto francese, che dice: «La Nazione assicura all’individuo e alla famiglia le condizioni necessarie al loro sviluppo». Propone di limitare la disposizione ad un’enunciazione analoga. Si potrebbe quindi semplicemente dire che lo Stato ha l’obbligo di conseguire il migliore sviluppo della famiglia.

TAVIANI si associa a quanto ha detto il Presidente. Tutto quello che è esposto nell’articolo in esame corrisponde al suo pensiero; ma non ritiene però necessario che tali concetti appaiano nell’articolo proposto, in quanto, in materia di retribuzione è stato già votato l’articolo proposto dall’onorevole Fanfani che riguarda espressamente il salario familiare. Il problema dell’acquisto e della conservazione del patrimonio familiare dovrà essere esaminato insieme a quello della proprietà; e lo stesso si deve dire per quello che riguarda l’istruzione è l’educazione, a meno che l’onorevole Giua non rinunci a farne espressamente oggetto della sua relazione.

MOLÈ ritiene che debba essere l’onorevole Giua a trattare l’argomento.

FANFANI fa presente che nel trattare della questione della previdenza e dell’assistenza non si è fatto riferimento alla famiglia, mentre esiste una differenza fra l’assistenza concessa all’individuo e quella concessa alla famiglia.

TAVIANI, concordando con l’onorevole Fanfani, ritiene che una specificazione in materia, o negli articoli riguardanti l’assistenza,

o in quello in esame sia necessaria. L’ultima parte dell’articolo, riguardante lo sviluppo della famiglia, si ricollega a quanto era stato posto in rilievo nella relazione dell’onorevole Noce; non sa se questa voglia insistere su tali dettagli, ma vi sono elementi che vanno tenuti presenti nell’espressione che sancisce il dovere da parte dello Stato di fare qualche cosa di più per la famiglia. Così, per esempio, nella relazione presentata dall’onorevole Corsanego, all’articolo 5 si dice che lo Stato prenderà appropriale misure per facilitare ai meno abbienti la formazione di una famiglia. Chiede che ci sia, o in questo articolo od in una aggiunta, una definizione che consideri le esigenze della famiglia in fatto di assistenza, di previdenza e di sviluppo.

PRESIDENTE, dato che nell’articolo proposto si parla di un libero sviluppo della famiglia, ritiene necessario aggiungere un accenno alla libera costituzione della famiglia stessa, in quanto vi sono oggi delle leggi che hanno decretato degli impedimenti, quali, ad esempio, quelli di carattere razziale.

MOLÈ ritiene che, con la proposta dell’onorevole Presidente, si invada un campo che non interessa la Sottocommissione, in quanto razza e nazionalità sono già considerate nella dichiarazione dei diritti dell’uomo. Osserva piuttosto che nella relazione della onorevole Federici si parla della proprietà familiare ed in particolare della casa e dei poderi, senza specificare come deve essere intesa questa proprietà di famiglia. Poiché ritiene che l’argomento sia di difficile soluzione, è del parere di non farne cenno nella Carta costituzionale, in quanto basta l’affermazione della tutela e dello sviluppo della famiglia.

FEDERICI MARIA, Correlatrice, dichiara di non aver nulla in contrario a sopprimere la parte cui ha accennato l’onorevole Molè.

MARINARO propone che l’articolo proposto dalla onorevole Federici sia così emendato: «Lo Stato assicura alla famiglia una difesa ed uno sviluppo consoni alle sue finalità ed al bene sociale della Nazione».

NOCE TERESA, Correlatrice, dichiara di aver rinunciato all’articolo da lei formulato sulla famiglia, per le obiezioni mossegli dai colleghi, ripromettendosi tuttavia di far entrare in un altro articolo i suoi concetti, tendenti ad abolire ogni ostacolo alla formazione della famiglia e a consentire che essa non venga divisa per ragioni di impiego. Aveva soprasseduto nella sua proposta, in quanto si era convinta che il problema riguardasse più strettamente la prima Sottocommissione, che si interessa dei diritti del cittadino; ma deve ora dichiarare che se la discussione viene riportata su tale punto, insisterà per l’accoglimento della sua proposta.

MERLIN ANGELINA, Relatrice, si associa a quanto ha detto la onorevole Noce. Anch’essa aveva rinunciato a parlare dell’esistenza della famiglia, e, pertanto, propone che la onorevole Federici ritiri la sua proposta, in quanto la materia non è di competenza della terza Sottocommissione.

MOLÈ si associa a quanto ha dichiarato la onorevole Merlin, ritenendo che la considerazione della famiglia, come ente giuridico morale, sia di pertinenza della prima Sottocommissione. Il compito della terza Sottocommissione è solo quello di enunciare indirizzi di ordine generale nel campo economico-sociale, senza sconfinare in altri settori.

PRESIDENTE ritiene che, essendo la Sottocommissione in sostanza d’accordo, la questione verte sul fatto di trovare una formula che accontenti le diverse esigenze. È del parere che l’articolo debba essere lapidario, sommamente conciso, dato che quasi tutti i concetti sono contenuti in altri articoli.

TAVIANI potrebbe essere d’accordo con l’onorevole Molè di non trattare nessuno dei casi specifici, ma allora non si dovrebbero neppure conservare gli articoli sull’assistenza, dato che molte Costituzioni non ne parlano. Essendo entrati nell’ordine di idee di formare articoli brevi e concisi, che specifichino però alcuni problemi, ritiene che quando nella Costituzione si parla di assistenza dell’individuo sia necessario anche accennare a quella della famiglia, ad evitare, per esempio, che il Governo possa, se crede, compiere delle trasmigrazioni in massa di persone da una regione all’altra, senza tener conto delle necessità delle famiglie.

FEDERICI MARIA, Correlatrice, fa notare che tutto il lavoro svolto dalla Sottocommissione sarà riveduto in sede di coordinamento ed allora sarà forse possibile raggruppare taluni articoli, mentre altri saranno tolti perché di materia già contenuta in quelli approvati dalle altre Sottocommissioni. Ritiene pertanto che compito della Sottocommissione sia quello di esaurire gli argomenti che è stata incaricata di studiare; fra questi vi è la garanzia economico-sociale per l’assistenza della famiglia. Dato che negli altri argomenti, finora esaminati, è sempre stato tenuto conto dell’individuo, è necessario che venga presa ora in esame la famiglia e che sia affermato che essa ha bisogno di garanzie, che non sempre sono le stesse dell’individuo. In considerazione di ciò si era preoccupata di mettere a fuoco, nell’articolo proposto, le garanzie di ordine economico-sociale che si debbono dare alla famiglia. Ma, dato che molti punti sono contenuti in altre relazioni, propone di ridurre l’articolo alla seguente affermazione: «Alla famiglia spetta una difesa ed uno sviluppo».

MOLÈ rileva che nella Costituzione francese le affermazioni contenute nel preambolo non sono ripetute nella parte riguardante le garanzie economico-sociali. Ritiene che l’articolo sia superfluo e da non approvare, poiché è implicito che la famiglia dovrà essere protetta e difesa dallo Stato, in quanto base dello Stato stesso.

PRESIDENTE dichiara che metterà ai voti la proposta dell’onorevole Molè di non approvare l’articolo e successivamente l’articolo della onorevole Federici e infine quello dell’onorevole Marinaro.

FEDERICI MARIA, Correlatrice, fa presente che la Sottocommissione non raggiunge il numero legale.

PRESIDENTE, prendendo atto del rilievo della onorevole Federici, rinvia a domani giovedì 19 settembre il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13.

Erano presenti: Colitto, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Lombardo, Marinaro, Merlin Angelina, Molè, Noce Teresa, Paratore, Rapelli, Taviani, Togni.

Assenti giustificati: Di Vittorio, Pesenti.

Assente: Dominedò.