ASSEMBLEA COSTITUENTE
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
PRIMA SOTTOCOMMISSIONE
37.
RESOCONTO SOMMARIO
DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1946
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI
INDICE
I principî dei rapporti politici (Discussione)
Presidente – Lucifero – Cevolotto – Moro – Merlin Umberto, Relatore – Mancini, Relatore – Togliatti – Dossetti – Grassi – Caristia – Mastro– janni – Basso – La Pira – Corsanego.
La seduta comincia alle 11.25.
Discussione sui principî dei rapporti politici.
PRESIDENTE informa che gli onorevoli Mancini e Merlin Umberto, Correlatori sul tema delle libertà politiche, hanno concordato la formulazione di alcuni articoli
Apre la discussione sul primo articolo concordato: «Tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso, dalla lingua, dalla razza, dalla condizione sociale e dalla opinione politica, quando abbiano raggiunto la maggiore età, siano naturalmente capaci, incensurati, a termini della legge speciale, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di eguaglianza».
LUCIFERO, alla parola «razza», che non ritiene molto appropriata, sostituirebbe il termine «stirpe», che gli sembra più consono alla dignità umana.
Per quanto riguarda la maggiore età, fa rilevare che esiste una contradizione tra la disposizione dell’articolo, nel quale è previsto che i cittadini hanno diritto all’elettorato attivo e passivo quando abbiano raggiunto la maggiore età, e le disposizioni seguenti, nelle quali si dispone che per essere eletti a determinate cariche occorre avere raggiunta una diversa età.
CEVOLOTTO osserva che la parola «stirpe» esprime un concetto diverso dalla parola «razza», che, d’altra parte, è entrata nell’uso comune da quando fu impostata dal fascismo la questione razziale.
Si associa, invece, all’osservazione dell’onorevole Lucifero circa la contradizione esistente tra la disposizione dell’articolo in discussione e quelle degli articoli seguenti. Infatti, a termine del primo articolo, chiunque potrebbe essere eletto deputato appena raggiunta la maggiore età.
MORO fa presente che il limite dell’età, per quanto riguarda i deputati, è stato fissato dalla seconda Sottocommissione.
CEVOLOTTO dichiara che in Assemblea plenaria proporrà che la fissazione del limite di età per i deputati venga demandata alla legge elettorale, poiché in relazione al mutare dei tempi sarà molto più facile emendare una legge che non la Costituzione. Propone, intanto, che venga modificato l’articolo in discussione in modo da eliminare la contradizione che è stata rilevata.
PRESIDENTE ricorda alla Sottocommissione che oltre ai Relatori, onorevoli Merlin e Mancini, anche l’onorevole Basso ha presentato sull’argomento in discussione una serie di articoli illustrati da una relazione.
MERLIN UMBERTO, Relatore, si associa alle osservazioni dell’onorevole Cevolotto circa la parola: «razza», che, del resto, è stata adottata anche in altre legislazioni.
Circa la contradizione rilevata dall’onorevole Lucifero, fa presente che la preoccupazione dei Relatori era stata quella di stabilire il medesimo limite di età sia per l’elettorato attivo, sia per quello passivo, rinviando le eventuali modifiche alla legge elettorale; per questo motivo nella formula concordata è stata inserita l’espressione: «a termini della legge speciale».
LUCIFERO non ritiene che la legge elettorale possa modificare il limite di età stabilito dalla Costituzione.
PRESIDENTE è d’accordo con l’onorevole Lucifero nel ritenere che quando la Costituzione ha stabilito un limite, questo non possa essere superato da una legge speciale.
MERLIN UMBERTO, Relatore, obietta che in tale caso si tratterebbe di un rinvio esplicito alla legge speciale. Fa presente, poi, che, in conformità a quanto è sancito in altre Costituzioni, si è fatto un articolo speciale per l’eleggibilità a Capo dello Stato. Dichiara però che, ad ogni modo, non sarebbe contrario a sopprimere questa disposizione che potrebbe essere anche rimandata all’esame della seconda Sottocommissione.
MANCINI, Relatore, è favorevole al mantenimento della parola «razza», in quanto ritiene che l’espressione «stirpe» riguardi il ceppo familiare, mentre l’espressione «razza» riguarda, in genere, la razza vera e propria.
TOGLIATTI dichiara di aderire alle osservazioni dell’onorevole Mancini per quanto riguarda l’espressione «razza», perché, in realtà, i termini «razza» e «stirpe» hanno un diverso significato. Vi potrebbe essere infatti un cittadino il quale sia di razza ebraica, ma di una stirpe diversa da un altro cittadino della stessa razza Ad ogni modo, a parte ogni altra considerazione, la parola «razza» dovrebbe essere usata appunto per dimostrare che si vuole ripudiare quella politica razziale che il fascismo aveva instaurato.
PRESIDENTE ritiene che la Sottocommissione sia d’accordo nel mantenere la parola «razza».
MORO, dato che il principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini è già stato fissato in linea generale in uno dei primi articoli della Costituzione (Gli uomini, a prescindere dalle diversità di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalità, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad uguale trattamento sociale), ritiene che si potrebbe fare a meno di ripetere tale principio nell’articolo in discussione.
TOGLIATTI proporrebbe di sopprimere tutto l’articolo e di aggiungere nel seguente, alle specificazioni del voto, l’attributo «universale».
PRESIDENTE dà lettura dell’articolo primo proposto dall’onorevole Basso: «La sovranità popolare si esercita attraverso la elezione degli organi costituzionali dello Stato mediante suffragio universale, libero, segreto, personale ed uguale.
«Tutti i cittadini concorrono all’esercizio di questo diritto, tranne coloro che ne sono legalmente privati o che volontariamente non esercitino un’attività produttiva».
MERLIN UMBERTO, Relatore, fa osservare che nell’articolo proposto dall’onorevole Basso, che abbraccia i due primi articoli della sua relazione, non è espresso il concetto, che dovrebbe essere affermato, che il voto è un dovere pubblico, come invece è detto nell’articolo 2 proposto dall’onorevole Mancini.
Circa poi l’esclusione dal diritto del voto di tutti coloro che non esercitino un’attività produttiva, pur non essendo contrario in linea di massima a questo principio, ed a parte la questione se debba essere inserito in una Costituzione o piuttosto formare oggetto di una legge speciale, ritiene estremamente difficile trovare un criterio di distinzione per giungere all’attuazione pratica di tale principio.
PRESIDENTE propone di limitare l’esame solo alla prima parte dell’articolo dell’onorevole Basso, sulla quale sembra convergere il pensiero dei colleghi.
CEVOLOTTO è favorevole alla formula dell’onorevole Basso, ma rileva che facendo cenno al solo suffragio universale viene omessa una delle forme per mezzo delle quali si esercita la sovranità popolare, cioè il «referendum».
DOSSETTI dichiara di preferire la formulazione concordata dai Relatori perché ha l’impressione che la dizione proposta dall’onorevole Basso costringa ad entrare nel merito di problemi che non hanno stretta attinenza con gli articoli attualmente all’esame della Sottocommissione e che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini, non più sul piano puramente umano o sociale, ma su quello politico, vale a dire sul piano dei rapporti del cittadino rispetto allo Stato. Invece il concetto della sovranità e il modo con cui questa si esplica vanno oltre la determinazione dei suddetti rapporti ed anzi li presuppongono. Solo quando sarà stata effettuata questa prima determinazione si potrà passare ad esaminare il modo di estrinsecarsi di questi diritti e doveri del cittadino e quindi le modalità dell’esercizio del voto, che non deve limitarsi soltanto alla elezione degli organi costituzionali.
GRASSI riconosce giuste le osservazioni dell’onorevole Dossetti, in quanto l’esercizio della sovranità popolare non è che la conseguenza del diritto di voto. Bisogna quindi prima affermare il diritto di tutti i cittadini all’elettorato attivo e passivo in tutte le sue manifestazioni, lasciando alla legge elettorale di stabilire le modalità di esecuzione e i casi di incapacità. Propone pertanto la seguente formula: «Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, mediante suffragio universale libero, segreto, personale ed uguale, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, in condizioni di universalità e di uguaglianza.
«La modalità dell’esercizio è regolata dalla legge».
CARISTIA è d’accordo con l’onorevole Grassi. Per le ragioni esposte dall’onorevole Moro sopprimerebbe però l’espressione: «in condizioni di universalità e di uguaglianza».
MORO rileva che l’accenno al suffragio universale e segreto, contenuto nella dizione dell’onorevole Basso, può riferirsi solo all’elettorato attivo. Preferirebbe, invece, una formula in cui si dicesse prima che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo nelle condizioni stabilite dalla legge speciale, salvo poi precisare in quali condizioni si debba svolgere l’elettorato passivo.
DOSSETTI dichiara di essere favorevole alla impostazione dell’articolo così come è stata esposta dall’onorevole Moro.
MERLIN UMBERTO, Relatore, ritiene necessario l’accenno al limite dell’età, che è contenuto in quasi tutte le Costituzioni, compresa quella russa.
PRESIDENTE prospetta l’opportunità di fare in una proposizione a parte un esplicito richiamo alla legge per determinare sia i limiti di età, che i casi d’incapacità legale o naturale.
DOSSETTI ritiene che la delimitazione dell’età debba essere fissata nella Costituzione e non rinviata alla legge.
MORO, per maggiore chiarezza, scinderebbe l’elettorato attivo e quello passivo in due articoli, dei quali uno relativo al diritto al voto per la elezione degli organi costituzionali o per il referendum, e l’altro relativo alla eleggibilità alle cariche pubbliche. In tal modo si potrebbe con più precisione stabilire i requisiti per le due forme di elettorato.
PRESIDENTE è del parere che, per non creare eventuali discordanze con le decisioni adottate in materia dalla seconda Sottocommissione, sarebbe opportuno limitarsi al solo riferimento alla legge. Questa determinerà a sua volta le modalità dell’esercizio di voto, sia in ordine all’età che alle altre incapacità naturali o legali, in modo da potere arrivare ad una decisione univoca in sede di Commissione plenaria.
Insiste, pertanto, nel proporre che non si si faccia in questo articolo un accenno alla maggiore età, ma la si rinvii alla legge.
MERLIN UMBERTO, Relatore, fa osservare che nelle altre Costituzioni, eccetto quattro, è stato fissato il minimo di età per l’elettorato. Ammette l’opportunità che per l’elettorato passivo si debba fissare un’età diversa; ma intanto è necessario che sia fissata l’età maggiore per l’elettorato attivo.
DOSSETTI ritiene che il limite dell’età si debba fissare anche per l’elettorato passivo.
MASTROJANNI è d’avviso che, in sede di Costituzione, si debbano fissare i limiti di età, sia per l’elettorato passivo che per quello attivo. È questa una questione di capitale importanza, che non solo non si può lasciare alla legge, ma anzi deve servire di guida al legislatore, affinché non si corra il pericolo di concedere il diritto di voto a giovani in età inferiore ai 20 anni, in quella età, cioè, in cui l’entusiasmo supera normalmente la riflessione.
TOGLIATTI obietta all’onorevole Mastrojanni che una diminuzione dell’età elettorale non rappresenterebbe un pericolo, ma il raggiungimento di una legittima rivendicazione dei giovani. A suo avviso, l’entusiasmo non può essere di ostacolo all’elettorato attivo, purché sia accompagnato dal discernimento, di cui è ammessa l’esistenza nei giovani di 18 anni. Se può esser vero che negli elettori giovani prevale l’entusiasmo, è altrettanto vero che una qualità contraria prevale in coloro che hanno superato, per esempio, i 60 anni. Bisogna quindi lasciare che le due qualità, entusiasmo e riflessione, si compensino l’una con l’altra.
Esprime il parere che la fissazione del limite di età dovrebbe essere rinviata alla legge elettorale.
GRASSI concorda con l’onorevole Togliatti sull’opportunità di lasciare libero il legislatore di fissare i limiti di età, facendo presente che il rinvio alla legge speciale non pregiudica alcun punto di vista. Se invece nella Costituzione si volesse stabilire il criterio rigido dei limiti di età, concorda con l’onorevole Moro sulla opportunità di separare le due ipotesi dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo.
MORO, insistendo nella proposta di scindere i due casi dell’elettorato attivo e passivo, propone la seguente formula:
«Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, quando abbiano raggiunto la maggiore età, hanno diritto all’elettorato attivo.
«La legge fissa le condizioni per l’esercizio del voto ed i casi di incapacità.
«Il voto deve essere universale, libero, uguale, segreto, personale. Esso costituisce un dovere civico».
MASTROJANNI osserva all’onorevole Togliatti che il discernimento ha il suo valore in materia penale, come criterio discriminativo, ma per quanto riguarda l’esercizio dell’elettorato, che, a suo parere, costituisce l’atto più importante che l’uomo possa compiere durante il ciclo della sua vita, è necessaria qualche cosa più che il discernimento, qualche cosa cioè che a 18 anni non si può sempre avere.
Ribadisce il concetto che nella Costituzione deve fissarsi il limite di età, facendo presente che una volta fissato, per l’eleggibilità a deputato 21 anni, tale principio si estende automaticamente in altri campi, come in quello amministrativo.
Conclude affermando che non dovrebbe essere consentito alla Sottocommissione, la quale si è preoccupata di fare precisazioni rigorose in materie di gran lunga inferiori, di spogliarsi della responsabilità di fissare al legislatore l’orientamento in ordine alle capacità civili dell’uomo.
CEVOLOTTO, per quanto si riferisce all’età per l’elettorato attivo, alle considerazioni svolte dall’onorevole Togliatti aggiunge che il fatto che un individuo, pur non avendo raggiunto i 21 anni, sia commerciante, o emancipato, ovvero capo di una famiglia, dovrebbe essere preso in considerazione anche per la concessione del diritto di voto.
In relazione a tali casi, per cui dovrebbe farsi una eccezione alla regola generale, sarebbe consigliabile non prevedere nella Costituzione un determinato limite di età, rinviandone la fissazione in sede di legge speciale, che potrà di volta in volta risolvere la questione a seconda del livello di cultura e della preparazione raggiunti dai cittadini.
Quanto poi all’elettorato passivo, non crede che sia opportuno fissare per le elezioni a capo dello Stato o a deputato il limite di età di 21 anni, che, a suo avviso, dovrebbe essere più elevato. Anche per l’elettorato passivo non ritiene che si possa stabilire un limite di età inderogabile, potendo esso essere eventualmente variato a seconda di circostanze che oggi non si possono nemmeno prevedere. Per questi motivi reputerebbe necessario adottare una formula generica di rinvio alla legge speciale.
PRESIDENTE rileva che, per procedere più speditamente, bisognerebbe decidere se si debba far menzione nella Costituzione dei limiti di età per l’elettorato attivo e per quello passivo, ovvero rinviare la materia ad una legge speciale, come è suo avviso.
MERLIN UMBERTO, Relatore, insiste perché il limite di età sia inserito nella Costituzione per le ragioni già esposte. Osserva che se successivamente si verificheranno condizioni di maggiore maturità e di maggiore preparazione, si potrà sempre modificare la Costituzione e abbassare i limiti di età. Attualmente il limite di età di 21 anni è già molto basso, perché a questa età i giovani sono ancora immaturi e impreparati.
PRESIDENTE, riassumendo, osserva che vi è una proposta dell’onorevole Merlin tendente a fissare in sede costituzionale i limiti di età per l’elettorato attivo, ed un’altra proposta, che egli ha fatto sua e alla quale hanno aderito gli onorevoli Cevolotto e Togliatti, di rimandare alla legge speciale.
Mette ai voti la proposta di inserire nella Costituzione il limite di età per l’elettorato attivo.
(La proposta è respinta con 6 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto).
Precisa che allora si deve intendere approvato il rinvio della fissazione dei limiti di età alla legge speciale.
Ricorda che in proposito sono state presentate due formule concrete, una dell’onorevole Moro ed un’altra, la sua, che fonde parte dei concetti contenuti nell’articolo dell’onorevole Merlin e parte di quelli dell’articolo dell’onorevole Basso. La proposta dell’onorevole Moro, dopo il risultato della votazione, deve perciò intendersi modificata nel modo seguente:
«Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all’elettorato attivo.
«La legge fissa le condizioni per l’esercizio del voto e determina i casi di incapacità.
«Il voto deve essere universale, libero, uguale, segreto, personale. Esso costituisce un dovere civico».
Dà quindi lettura della sua formulazione, che diversifica da quella proposta dall’onorevole Moro, in quanto comprende sia l’elettorato attivo che quello passivo:
«Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di uguaglianza.
«La legge regola l’esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacità naturali o legali».
In tale formula non ha parlato di dovere civico del voto, ritenendo che questo concetto possa essere inserito in un successivo articolo.
Domanda alla Commissione se essa intenda prendere come base per la discussione e per la votazione l’articolo da lui proposto o quello dell’onorevole Moro.
MORO dichiara di insistere per la distinzione tra elettorato attivo e passivo. Desidera anche che si fissino in modo preciso e con tutta quella aggettivazione che è nella sua proposta, i vari caratteristici aspetti del voto, considerando un po’ vaga la dizione proposta dall’onorevole Presidente con le parole «in condizioni di universalità e di eguaglianza».
CARISTIA, poiché tutti e due gli articoli hanno sostanzialmente lo stesso significato, crede che converrebbe fonderli insieme, integrandoli a vicenda.
BASSO concorda con l’onorevole Moro circa l’opportunità di specificare dettagliatamente i vari requisiti del voto. Come base della discussione, a suo parere, potrebbe essere preso l’articolo proposto dal Presidente, purché in esso venga effettuata la suddetta specificazione.
MORO dichiara che accederebbe alla formulazione proposta dal Presidente, qualora si aggiungessero i requisiti del voto.
MERLIN UMBERTO, Relatore, concorda con l’onorevole Moro.
PRESIDENTE ritiene che dei requisiti del voto si possa trattare in un altro articolo. Non crede infatti che l’approvazione dell’articolo che ha proposto pregiudichi tale questione.
MORO insiste perché la formula proposta dal Presidente venga circoscritta al solo elettorato attivo, ritenendo che per l’elettorato passivo sia opportuno formulare un altro articolo.
LUCIFERO riterrebbe opportuno porre in discussione la formulazione dell’onorevole Moro, in quanto più organica, salvo aggiungere un capoverso per l’elettorato passivo; dato che i due elettorati hanno diverse caratteristiche, mantenendoli divisi si potrebbe ottenere una formulazione più chiara e più precisa.
PRESIDENTE rileva che, qualora si dovesse discutere sulla formula dell’onorevole Moro, domanderebbe al proponente di integrare il suo articolo facendo in esso menzione anche dell’elettorato passivo.
MORO risponde che era sua intenzione fare oggetto l’elettorato passivo di un altro articolo che potrebbe essere così formulato: «Tutti i cittadini, a prescindere dalla limitazione del sesso, hanno diritto all’elettorato passivo e possono accedere alle cariche pubbliche», salvo, bene inteso, le eccezioni che dovrebbero essere specificate.
PRESIDENTE non ravvisa l’opportunità di fare un articolo staccato per l’elettorato passivo.
GRASSI ritiene che lo scindere i due concetti potrebbe portare alla necessità di entrare in dettagli, che non è sempre facile definire con precisione. A suo avviso, la cosa principale da affermare nella Costituzione è che il diritto di elettorato, attivo e passivo, è eguale in tutti i cittadini. L’affermazione di questo principio non viene per nulla ad essere intaccata dalle limitazioni che il legislatore potrà stabilire per l’elettorato passivo nei riguardi dell’età e della eleggibilità. La sua formula, così come è stata completata dal Presidente, gli sembra più idonea per raggiungere lo scopo, perché da un lato si ammette che unica è la fonte dei diritti relativi all’elettorato passivo ed attivo, e dall’altro si fa un rinvio invece alla legge per quanto riguarda i limiti di età e le condizioni di eleggibilità.
MORO ritiene che da parte della Sottocommissione non si voglia soltanto esprimere il concetto della uguaglianza dei cittadini sotto i due profili dell’elettorato, ma si voglia accennare a due diverse situazioni: l’esercizio del voto come contributo indiretto alla formazione della volontà dello Stato – elettorato attivo – e l’esercizio di ricevere il voto per assumere una posizione diretta nella formazione della volontà dello Stato, cioè l’esercizio dell’elettorato passivo.
PRESIDENTE obietta che normalmente, sia nelle Carte costituzionali che nelle leggi, l’elettorato passivo e quello attivo sono sempre strettamente congiunti.
MORO dichiara di dissentire su questa congiunzione dei due diritti, in quanto l’uno rappresenta il potere di eleggere e l’altro quello di formare la volontà dello Stato.
PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell’onorevole Moro di scindere i due concetti dell’elettorato.
(La proposta dell’onorevole Moro è respinta con 13 voti contrari e 2 favorevoli).
Circa la formula che ha fatta sua, per evitare una ripetizione di concetti, propone di sostituire alle parole: «in condizioni di universalità e di uguaglianza», le altre: «mediante suffragio universale, libero, segreto e personale».
Mette ai voti la prima proposizione della formula: «Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo».
(È approvata all’unanimità).
Apre la discussione sulla successiva proposizione: «mediante suffragio universale, libero, uguale, segreto e personale».
DOSSETTI obietta che questa seconda proposizione contradice la prima, perché se è vero che l’elettorato attivo si esercita mediante suffragio libero, segreto e personale, la stessa cosa non può dirsi per l’elettorato passivo.
MERLIN UMBERTO, Relatore, ritiene che la formula primitiva «in condizioni di universalità e di uguaglianza», in quanto consacrata in tutti i testi costituzionali e nello stesso programma votato in una delle prime sedute della Sottocommissione, nel ripartire i diversi argomenti tra i vari Relatori, esprima nella maniera più limpida e più chiara i concetti contenuti negli articoli seguenti.
PRESIDENTE propone di formulare la seconda proposizione nel modo seguente: «Il voto deve essere universale, libero, uguale, segreto e personale».
DOSSETTI fa osservare all’onorevole Merlin che in relazione alla struttura della seconda Camera, così come è stata elaborata dalla II Sottocommissione, non può affermarsi in termini assoluti e generici che l’esercizio dell’elettorato passivo si eserciti in condizioni di universalità e di uguaglianza.
MASTROJANNI ritiene che la preoccupazione dell’onorevole Dossetti non abbia ragion d’essere, in quanto, secondo il concetto dell’onorevole Merlin, l’esercizio dell’elettorato passivo è la conseguenza dell’universalità del voto personale, segreto, diretto e universale. Non esiste quindi la contradizione che egli ha rilevato, né ha fondamento la sua obiezione relativa alla futura struttura della seconda Camera, in quanto che anche l’esercizio dell’elettorato passivo per l’espletamento del mandato ricevuto per la seconda Camera, è sempre la conseguenza del suddetto esercizio di voto.
TOGLIATTI osserva che, quali che siano le condizioni in cui si dovrà esercitare l’elettorato passivo, le norme relative saranno sempre poste in condizioni uguali per tutti i cittadini. Non vedrebbe quindi il motivo di lasciare cadere la primitiva formula concisa ed espressiva: «in condizioni di universalità e di uguaglianza».
MORO non è d’accordo, perché da una simile norma costituzionale potrebbero derivare applicazioni pratiche che potrebbero essere anche in contrasto con l’intendimento della Sottocommissione.
Torna ad esprimere l’opinione che se i due concetti fossero stati considerati distintamente, si sarebbe potuta più facilmente trovare una formula che esprimesse il pensiero della Sottocommissione, senza dare luogo ad eventuali equivoci.
MANCINI, Relatore, insiste sulla dizione «in condizioni di universalità e di uguaglianza» che, a suo avviso, è una formula che comprende tutti i concetti.
LA PIRA dichiara di accedere anch’egli a questa dizione che, nel concetto, risponde ad una formula di San Tommaso, che nel De regimine principum precisa il principio perfetto per cui tutti partecipano alla vita pubblica, nel senso che ognuno può essere eletto «ex omnibus et ab omnibus».
PRESIDENTE ritira il suo emendamento e mette ai voti la formula: «in condizioni di universalità ed uguaglianza».
(È approvata con 12 voti favorevoli, 1 contrario ed 1 astenuto).
Pone in discussione il capoverso dell’articolo: «La legge regola l’esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacità naturali o legali».
MORO dichiara che, a suo avviso, questa formula potrebbe costituire, nelle mani di un legislatore poco amante della libertà, lo strumento idoneo per limitare l’esercizio del diritto di voto, fissando condizioni di incapacità per categorie di cittadini che invece non sono né naturalmente, né legalmente incapaci. Poiché ciò non risponderebbe al concetto democratico del suffragio universale, ritiene che sarebbe bene specificare in quali particolari casi si possono fissare limitazioni al diritto di voto.
DOSSETTI si associa all’onorevole Moro, precisando che qualsiasi limitazione del diritto di voto deve derivare da incapacità naturali o da determinate forme di incapacità conseguenti a condanne penali. Anche l’espressione «incapacità naturali» gli sembra che possa avere interpretazioni estensive.
CEVOLOTTO fa presente che tra le incapacità naturali non si deve certamente intendere quella puramente fisica, per la quale la legge stabilisce speciali modi per votare.
PRESIDENTE non sarebbe contrario a precisare che per incapacità legali si intendono quelle derivanti da interdizione o da condanne penali.
Tuttavia, ritiene che, per eliminare ogni preoccupazione, sarebbe sufficiente approvare l’articolo nella formula proposta, con l’intesa che per incapacità legali si intendono quelle precedentemente specificate.
DOSSETTI dichiara che, nonostante questa intesa, resterebbe sempre il fatto che tale formula, oggettivamente, consentirebbe interpretazioni che vanno oltre il principio che si vuole affermare. Propone perciò che alle parole: «o legali» siano sostituite le altre: «o da condanne penali».
MASTROJANNI osserva che in tale formula sarebbero comprese anche le contravvenzioni.
BASSO fa presente all’onorevole Dossetti che, oltre le limitazioni proposte, ve ne possono essere altre per motivi che non sono né d’ordine legale né naturale, come quelle previste nell’ultima legge elettorale, secondo la quale, per svariati motivi, sono stati esclusi dal diritto di voto moltissimi cittadini.
DOSSETTI, dopo l’osservazione dell’onorevole Basso, trova ancor più giustificata la proposta dell’onorevole Moro di distinguere tra l’elettorato attivo e quello passivo. È anche egli d’avviso che l’elettorato passivo possa essere sottoposto a limitazioni non derivanti da incapacità naturali o da condanne penali, ma per l’elettorato attivo, l’osservazione dell’onorevole Basso prova altresì l’opportunità di una specificazione, perché la formula proposta dal Presidente, essendo troppo comprensiva, verrebbe praticamente a distruggere l’affermazione di eguaglianza e di universalità del primo capoverso.
CEVOLOTTO ripete le stesse osservazioni dell’onorevole Basso, ricordando che in occasione delle ultime elezioni sono state private del diritto dì voto determinate categorie di ex gerarchi fascisti, che potrebbero essere escluse anche nella nuova legge elettorale, almeno per un certo periodo di tempo. È favorevole quindi alla formula del Presidente che consente una maggiore larghezza.
DOSSETTI è disposto ad ammettere l’esclusione dall’elettorato attivo di determinate categorie di ex fascisti, però fa osservare che la formula che si sta per adottare non costituisce una garanzia costituzionale dell’universalità del suffragio, perché consente limitazioni che attualmente si intendono riferite ai gerarchi fascisti, ma in un domani potrebbero essere estese a categorie molto più vaste.
MERLIN UMBER.TO, Relatore, crede che il pessimismo dell’onorevole Dossetti sia fuori luogo. Si domanda quali pericoli possano sorgere da una formula, come quella proposta dal Presidente, che è contenuta in tutte le Carte costituzionali.
DOSSETTI osserva che il pericolo della formula proposta dal Presidente è appunto nell’essere troppo estensiva.
PRESIDENTE pone in discussione l’emendamento dell’onorevole Dossetti di sostituire alle parole: «o legali», le altre «o da condanne penali».
LUCIFERO dichiara di essere favorevole all’emendamento dell’onorevole Dossetti, in quanto la formula del Presidente consente di escludere oggi dal voto una determinata categoria di cittadini che domani potrebbe essere un’altra, in relazione all’affermarsi di una diversa tendenza politica. Afferma che, invece, ogni cittadino dovrebbe avere la garanzia costituzionale di non essere escluso dal diritto del voto, anche con il mutare delle opinioni.
MASTROJANNI ritiene infondate le preoccupazioni espresse perché, una volta dichiarata l’universalità del voto, si è fissato il concetto che non debbano esservi limitazioni, se non per i casi previsti dalla legge. Non si può presumere a priori che un legislatore possa violare quelle che sono le norme di diritto naturale comuni a tutte le genti.
MORO propone di sospendere per qualche minuto la seduta, onde poter trovare una formula che possa soddisfare le diverse esigenze.
PRESIDENTE mette ai voti la proposta sospensiva dell’onorevole Moro.
(È respinta con 7 voti contrari, 6 favorevoli ed 1 astenuto).
Mette ai voti la prima parte della formula, per cui ritiene che non vi sia dissenso: «La legge regola l’esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacità naturali».
(È approvata all’unanimità).
Pone in votazione l’emendamento dell’onorevole Dossetti, di sostituire alle parole: «o legali» le altre «o da condanne penali».
(L’emendamento è respinto con 10 voti contrari e 5 favorevoli).
DOSSETTI teme che la portata delle sue osservazioni non sia stata perfettamente compresa.
CARISTIA ritiene invece che tutti abbiano capito la questione e le osservazioni dell’onorevole Dossetti.
PRESIDENTE mette ai voti l’espressione: «o legali».
LUCIFERO dichiara che voterà contro questa formula, perché essa significa aprire la via alla esclusione dal voto di cittadini che invece ne avrebbero il diritto.
MORO, CORSANEGO e DOSSETTI si associano alla dichiarazione di voto dell’onorevole Lucifero.
MASTROJANNI dichiara di votare a favore, perché è convinto che la formula proposta escluda in maniera assoluta qualsiasi possibilità da parte del legislatore di diminuire la universalità dell’esercizio del diritto elettorale.
PRESIDENTE dichiara di votare a favore, intendendo per incapacità legali sia quelle derivanti da interdizione, come quelle derivanti da condanna penale.
CARISTIA si associa alla dichiarazione di voto del Presidente.
BASSO dichiara di votare a favore della formula, non intendendo però che questa sia ristretta ai casi di cui ha parlato il Presidente.
(La formula è approvata con 10 voti favorevoli e 5 contrari).
PRESIDENTE pone in votazione l’articolo nel suo complesso così formulato:
«Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo in condizioni di universalità e di uguaglianza.
«La legge regola l’esercizio di questo diritto e ne stabilisce le limitazioni derivanti da incapacità naturali o legali».
LUCIFERO dichiara di votare contro per le stesse ragioni che ha espresso quando ha votato contro l’ultima parte dell’articolo, e cioè che con esso si apre la porta a ogni possibilità di limitazione del diritto di voto dei cittadini.
DOSSETTI dichiara che darà voto contrario, specialmente dopo la precedente dichiarazione di voto dell’onorevole Basso, la quale dimostra una volta di più come l’articolo, tanto nella formulazione quanto nella concreta portata, sia ambiguo e passibile di estensioni pericolose.
BASSO dichiara di votare a favore, non intendendo però con questo di pregiudicare la sua proposta relativa all’esclusione dal diritto di voto dei cittadini che volontariamente non esercitino un’attività produttiva.
MORO si associa alla dichiarazione di voto dell’onorevole Dossetti.
CORSANEGO dichiara di votare contro l’articolo per le stesse ragioni espresse dall’onorevole Dossetti.
(L’intero articolo è approvato con 10 voti favorevoli e 5 contrari).