Come nasce la Costituzione

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MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE

33.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI

INDICE

La famiglia (Seguito della discussione)

Presidente – Iotti Leonilde, Relatrice – Corsanego, Relatore – Lucifero – Cevolotto – Moro – La Pira – Mastrojanni – Basso – De Vita.

La seduta comincia alle 17.35.

Seguito della discussione sulla famiglia.

PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Iotti, Corsanego e Moro hanno presentato alcuni articoli dei quali dà lettura:

Art. 1. – «La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l’adempimento della sua funzione, la saldezza morale e la prosperità della Nazione».

Art. 2. – «Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l’adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose».

Art. 3. – «Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l’adempimento di tale compito.

«Le legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l’unità della famiglia».

Art. 4. – «Lo Stato provvederà ad una adeguata protezione morale e materiale della maternità, dell’infanzia e della gioventù, istituendo gli organismi necessari a tale scopo».

Osserva che taluno di questi articoli ha una formulazione troppo ampia e particolareggiata e, quindi, poco adatta allo stile di una Costituzione.

Il secondo articolo, ad esempio, il quale prevede la possibilità e il dovere dello Stato di prendere appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l’adempimento degli oneri famigliari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose, potrebbe essere espresso più concisamente nel modo seguente: «Lo Stato deve provvedere ad assicurare la sicurezza economica della famiglia». Il concetto di sicurezza economica comprende evidentemente le famiglie meno abbienti e quelle numerose.

Per le stesse ragioni propone una formulazione diversa anche del primo articolo, e cioè: «La famiglia è una società di diritto naturale e come tale lo Stato la riconosce e la tutela al fine di assicurarne l’unità, la saldezza morale e la sicurezza economica». Il riferimento alla «prosperità della Nazione» gli sembra superfluo, perché evidentemente, se si assicura l’unità, la sicurezza economica e la saldezza della famiglia, ne consegue la prosperità della Nazione.

Dichiara aperta la discussione generale.

IOTTI LEONILDE, Relatrice, dichiara di apprezzare la proposta del Presidente, ma fa notare che gli articoli sottoposti alla discussione della Sottocommissione erano stati concordati per arrivare ad un risultato concreto. Se non si discutesse sugli articoli concordati, potrebbe essere ancora più difficile pervenire ad un accordo.

Chiede, pertanto, che la discussione si svolga sugli articoli concordati.

CORSANEGO, Relatore, dichiara di condividere pienamente il parere espresso dalla onorevole Iotti. Se la Commissione lo riterrà opportuno, si potrà anche giungere ad una formula come quella proposta dal Presidente: ma poiché questa è una formula sintetica, non sarà male che siano esaminati analiticamente i concetti espressi e formulati negli articoli concordati, che sono frutto di una lunga discussione.

Per quello che lo riguarda personalmente, insiste per il mantenimento dell’articolo 2, che illustra le provvidenze che dovrebbero essere stabilite dallo Stato allo scopo di garantire la prosperità e la saldezza economica della famiglia. Con esso i Relatori hanno voluto affermare tre concetti che rispondono, a loro avviso, proprio alle aspettative del popolo italiano in questo momento. Una delle difficoltà della vita contemporanea è quella di poter costituire una famiglia. Bisogna affermare che lo Stato dovrà cercare di venire incontro a questa difficoltà con norme opportune, che saranno fissate dalla legge, ma è bene che in sede costituzionale se ne fissi per il legislatore l’obbligo. Un altro motivo di grande preoccupazione è costituito dagli oneri familiari che in questo momento sono eccessivamente gravosi. Si vuole che lo Stato venga incontro a questa preoccupazione in modo positivo ed in modo negativo: in modo positivo, con un sistema di salari e di stipendi adeguati alle necessità familiari; in modo negativo con sgravi economici e fiscali, con la facilitazione all’accesso alle scuole e con altre provvidenze del genere.

Un terzo motivo di notevole preoccupazione è costituito poi dalle famiglie numerose di cui attualmente la legislazione non tiene conto. La ricchezza mobile che deve pagare il capo di famiglia con 12 figli è identica a quella che deve pagare lo scapolo o il capo famiglia con un solo figlio. Occorre invece orientare lo Stato verso una nuova giustizia sociale.

Per i motivi accennati, insiste perché la formula dell’articolo 2 venga conservata così come è stata predisposta concordemente dai due Relatori.

PRESIDENTE osserva che l’articolo da lui proposto è comprensivo di tutti gli elementi occorrenti per assicurare la sicurezza economica della famiglia e che in tema di Costituzione è sufficiente esprimere questo concetto con una formula sintetica.

CORSANEGO, Relatore, replica che la differenza tra le vecchie Costituzioni e le nuove consiste proprio nel fatto che nelle vecchie Costituzioni non si parlava affatto della famiglia, mentre nelle moderne – ed egli ne ha citate alcune nella sua relazione – alla famiglia sono dedicati tre, quattro ed anche cinque articoli. Poiché è veramente una novità quella che si vuol portare nella Costituzione dell’Italia democratica, non vede la ragione perché si debba tornare a sistemi vecchi e non dare al popolo italiano una Costituzione più nuova e adeguata.

PRESIDENTE chiede alla Commissione di esprimere anzitutto il suo parere sulla questione di metodo, se cioè la discussione debba essere fatta articolo per articolo, secondo le proposte concordate, o se essa debba essere basata sulla formula che egli ha proposta.

(La Commissione esprime il parere che si debba discutere sulla base degli articoli concordati tra gli onorevoli Iotti, Corsanego e Moro).

Pone in discussione il primo articolo concordato:

«La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l’adempimento della sua funzione, la saldezza morale e la prosperità della Nazione».

LUCIFERO ricorda di aver proposto nella seduta precedente che la votazione sull’articolo in esame venga fatta per divisione, perché esprime due concezioni antitetiche.

PRESIDENTE rinnova la proposta, già fatta ed illustrata nella seduta precedente, che alle parole: «La famiglia è una società naturale», siano sostituite le altre: «La famiglia è una società di diritto naturale».

CEVOLOTTO fa presente che, se si accogliesse l’emendamento proposto dal Presidente, voterebbero contro l’articolo anche coloro che hanno acceduto alla formula di compromesso.

Dichiara per suo conto di non accettare né la formula concordata, né quella proposta dal Presidente, perché in materia di Costituzione dello Stato la famiglia ha importanza solo in quanto lo Stato la regola giuridicamente. Tutto il resto è storia e sociologia, ma non è Costituzione.

MORO esprime la preoccupazione che una formula come quella proposta dal Presidente possa incontrare ostilità preconcette e non superabili, e che d’altra parte il termine «diritto naturale», così controverso, offra una garanzia costituzionale meno salda di quella contenuta nella formula proposta dai Relatori.

LUCIFERO si dichiara d’accordo con l’onorevole Cevolotto sul carattere non costituzionale della formula proposta dai Relatori, ma la voterà egualmente nella sua prima parte, perché non può in questa sede rinunciare ad un’affermazione di principio morale, dal momento che nella Costituzione ne sono state accettate altre meno necessarie, meno opportune e meno importanti.

LA PIRA fa osservare agli onorevoli Cevolotto e Lucifero che le affermazioni proposte non sono di natura soltanto metafisica o morale, ma anche squisitamente giuridica e politica. Sin dall’inizio dei lavori della Sottocommissione, nella stesura della Costituzione, si è detto che la fondamentale preoccupazione è quella di negare la teoria dei «diritti riflessi», che fu il fondamento dello Stato fascista. Lo Stato fascista, infatti, aveva come suo fondamento la teoria giuridica che tutti i diritti sono creati e concessi dallo Stato, che può ritirarli in qualunque momento. Negando questa teoria, si vuole affermare che lo Stato non fa che riconoscere e tutelare dei diritti anteriori alla Costituzione dello Stato, che sono diritti dei singoli, diritti delle società o comunità naturali. Con una dichiarazione come quella proposta, ci si ricollega alla cosiddetta tradizione giuridica occidentale che da Aristotele, attraverso il Cristianesimo, è arrivata fino ad oggi.

Affermando che la famiglia «è una società naturale» – oppure «di diritto naturale», secondo la proposta del Presidente – si afferma che la famiglia è un ordinamento giuridico e che lo Stato non fa che riconoscere e proteggere questo ordinamento giuridico anteriore allo Stato stesso.

Dichiara di preferire la formula proposta dal Presidente; in linea subordinata, però, qualora si dovesse venire alla formula concordata, egli accederebbe anche ad essa.

MASTROJANNI dichiara di essere d’accordo con l’onorevole Cevolotto e di rendersi nello stesso tempo conto sia della necessità di affermare un principio etico, sia della preoccupazione dell’onorevole La Pira di controbattere la concezione dello Stato totalitario. Ricorda di aver presentato la seguente formula conciliativa: «La famiglia, quale società naturale riconosciuta negli ordinamenti giuridici dello Stato, assicura alla Nazione e ai singoli il primo fondamento morale e il concreto sviluppo della sua prosperità». Con essa si voleva eliminare il grave inconveniente che, affermando essere la famiglia una società naturale alla quale lo Stato deve il suo riconoscimento non come diritto riflesso, ma come diritto preesistente allo Stato, si venisse a riconoscere la tutela anche per tutte quelle società naturali – famiglie – le quali si creano, vivono e si perpetuano senza bisogno della legalità o del sacramento religioso.

Secondo la concezione comunista la società naturale è quella formata dal connubio tra l’uomo e la donna, i quali, procreando figli, tutelandoli e curando il loro sviluppo, non hanno bisogno di avere né il crisma religioso né quello dell’ufficiale dello stato civile. Quindi si deve ritenere che per l’esistenza della famiglia non è necessario che concorra il crisma della legalità formale o quello sostanziale della santità.

Il comunismo, fenomeno internazionale, esiste anche negli Stati che non professano la religione cattolica. La famiglia, secondo il punto di vista comunista, non è un’entità trascurabile, ma un’entità la quale merita assistenza e tutela anche se questa famiglia sorge e si perpetua senza che vi sia il vincolo della legalità formale o il crisma della santità richiesto dalla concezione cattolica e giuridica italiana.

IOTTI LEONILDE, Relatrice, rileva che le osservazioni fatte dall’onorevole Mastrojanni riguardano un argomento che non rientra in alcun modo nel tema in discussione. Si tratta di ideologie, di principî propri di un partito che si possono discutere certamente, ma non in questa sede.

Dichiara di aver acceduto alla formula concordata, soltanto nell’intento di poter trovare una base alla discussione comune.

PRESIDENTE fa osservare all’onorevole Mastrojanni che a questo punto della discussione si tratta di fare soltanto una dichiarazione di voto. Se egli insiste nella sua formula, la metterà in votazione.

MASTROJANNI dichiara che, se la procedura non gli consente di chiarire un concetto essenziale, si vede costretto a insistere nella formula da lui proposta nella seduta di ieri.

LUCIFERO dichiara che l’osservazione fatta dall’onorevole Mastrojanni che con l’articolo così formulato si possono riconoscere come famiglie anche quelle non costituite nelle forme legali, è molto grave; egli può essere perciò indotto a mutare le sue decisioni circa il voto dell’articolo.

PRESIDENTE fa osservare all’onorevole Mastrojanni che le sue preoccupazioni potranno essere reiterate allorquando vedranno esaminati i successivi articoli. Ora si tratta solo di sapere se l’onorevole Mastrojanni insiste nella sua formula sostitutiva.

MASTROJANNI dichiara di insistere.

PRESIDENTE pone in votazione la prima parte della formula dell’onorevole Mastrojanni che è del seguente tenore:

«La famiglia, quale società naturale riconosciuta negli ordinamenti giuridici dello Stato…».

MORO dichiara di non vedere come la formula concordata possa giustificare le preoccupazioni manifestate dall’onorevole Mastrojanni, tanto più che in un articolo successivo si parla del matrimonio e si stabilisce su quali condizioni questo istituto è basato. Si dice poi nella formula che lo Stato riconosce i diritti della famiglia come tale, cioè in quanto legalmente costituita.

Ritiene che solo un legislatore in malafede potrebbe dare un’interpretazione diversa da quella dei proponenti della formula, la cui intenzione è stata di riconoscere come famiglia ogni ordinamento naturale avente una sua autonomia nei confronti dello Stato. Ritiene che la formula sarebbe completamente travisata, se venisse portata a significare che si vuole riconoscere un vincolo familiare costituito soltanto in base ad uno stato di fatto.

Dichiara che voterà contro la formula proposta dall’onorevole Mastrojanni.

LUCIFERO dichiara di votare contro la formula proposta dall’onorevole Mastrojanni proprio per le ragioni con cui lo stesso onorevole Mastrojanni l’ha illustrata. Indubbiamente la famiglia, come documento originario di associazione, precede quei crismi almeno formali che oggi la consolidano. Concorda nell’affermare che il diritto della famiglia venga riconosciuto al di fuori di una consacrazione giuridica, non per il fatto in sé che non può certo né desiderare né approvare, ma perché questa formulazione potrà facilitare la sistemazione dei figli naturali e dei figli illegittimi, i quali, altrimenti, dovrebbero sopportare la conseguenza di fatti che non sono dipesi dalla loro volontà e che poi verrebbero a gravare per sempre sulla loro vita.

CEVOLOTTO dichiara di astenersi dalla votazione.

MASTROJANNI fa osservare all’onorevole Moro come le dichiarazioni dell’onorevole Lucifero dimostrino che la formula concordata può essere interpretata in un modo diverso da quello che intendono i suoi proponenti. Pertanto la sua preoccupazione non è infondata.

MORO replica che il solo onorevole Lucifero l’ha interpretata in questo modo. Aggiunge che la formula dell’onorevole Mastrojanni, col suo richiamo esplicito al riconoscimento negli ordinamenti giuridici dello Stato, si presta ad intaccare il principio che si è voluto rivendicare dell’autonomia della famiglia.

(La formula proposta dall’onorevole Mastrojanni è respinta con 7 voti contrari, 1 favorevole e 2 astenuti).

PRESIDENTE pone in votazione la formula da lui proposta, che è la seguente:

«La famiglia è una società di diritto naturale».

CEVOLOTTO dichiara che egli ammette l’esistenza di diritti fondamentali nell’individuo i quali devono essere riconosciuti nella Costituzione, ma non ritiene che essi debbano essere estesi alla famiglia e ad altre organizzazioni o forme, perché si finirebbe per creare un’eccessiva estensione dei diritti fondamentali che invece vanno limitati ai diritti fondamentali di libertà riconosciuti all’individuo.

All’onorevole Lucifero, il quale ha ricordato che in passato si è proceduto diversamente, risponde di essersi richiamato alla necessità di formulare dichiarazioni sobrie e sintetiche perché dalle Commissioni riunite si è avuto un invito in questo senso.

(La formula proposta dal Presidente è respinta con 8 voti contrari, 2 favorevoli e 1 astenuto).

PRESIDENTE pone in votazione la formula concordata dai Relatori:

«La famiglia è una società naturale».

Dichiara di votare a favore della formula concordata, che rappresenta un ripiegamento rispetto alla formula più chiara da lui proposta.

BASSO dichiara di votare contro la formula proposta per le ragioni già illustrate in altre occasioni e, cioè, che egli non può accettare d’inserire nella Costituzione delle formulazioni che hanno un evidente carattere ideologico.

Ritiene che non sia questa la sede per fare un’affermazione contro quella dottrina dei diritti riflessi, a cui ha accennato l’onorevole La Pira e che tutti deprecano. Si può fare una Costituzione che praticamente prenda posizione contro la teoria dei diritti riflessi, ma non enunciare degli articoli che hanno soltanto un valore teorico.

Dichiara infine che voterà invece a favore degli altri articoli che contengono una formulazione concreta e giuridica.

DE VITA dichiara di votare contro la formula proposta dai Relatori, perché ritiene che lo Stato debba astenersi dal disciplinare i rapporti familiari in quanto questi possono avere origine soltanto dalla volontà degli individui e non devono essere sottoposti ad interventi estranei.

MORO dichiara di votare a favore della formula, poiché essa corrisponde ad un’evidente preoccupazione di ordine politico che da parte del suo gruppo è stata fatta valere e che ha trovato accoglimento da parte della onorevole Iotti, preoccupazione che riguarda la lotta contro il totalitarismo di Stato, il quale intacca innanzi tutto la famiglia, per potere, attraverso questa via, più facilmente intaccare la libertà della persona. Dichiarando che la famiglia è una società naturale, si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte ad una realtà che non può menomare né mutare; inoltre, quando si parla di società naturale si ammette quasi sempre l’esistenza di un vincolo di carattere religioso e giuridico il quale consacri l’unità organica della famiglia.

LA PIRA dichiara di votare a favore poiché con l’espressione «società naturale» si intende un ordinamento di diritto naturale che esige una costituzione e una finalità secondo il tipo della organizzazione familiare.

(La formula proposta dai Relatori è approvata con 6 voti favorevoli e 4 contrari).

PRESIDENTE rileva che la formula proposta dai Relatori continua dicendo: «e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela». Ricorda di aver proposto un emendamento sostitutivo, ma questo essendo stato respinto nella prima parte, dichiara di accedere alla formula dei Relatori. Mette ai voti tale proposizione.

LUCIFERO dichiara che voterà a favore della seconda parte della formula.

Dovendo assentarsi, prega la Commissione di voler tener conto che voterebbe contro qualunque aggiunta si voglia introdurre dopo la parola «tutela».

(La formula è approvata con 7 voti favorevoli e 3 contrari).

PRESIDENTE pone in discussione l’ultima parte dell’articolo proposto dai Relatori: «allo scopo di assicurare l’adempimento della sua funzione, la saldezza morale e la prosperità della Nazione». Ricorda che egli ha proposto un emendamento sostitutivo, secondo il quale la finalizzazione contenuta in questa parte dell’articolo sarebbe così espressa: «al fine di assicurarne l’unità, la saldezza morale e la sicurezza economica».

Dichiara di ritenere superfluo l’accenno all’adempimento della funzione della famiglia, perché, quando si è prevista la tutela dei diritti della famiglia al fine di assicurarne l’unità, la saldezza morale e la sicurezza economica, ne deriva che l’adempimento della funzione della famiglia è assicurato; e quando si è garantita l’unità e la saldezza morale della famiglia, si è implicitamente garantita la saldezza morale e la prosperità della Nazione.

MASTROJANNI ritiene che l’ultima parte dell’articolo, la quale afferma la finalizzazione dell’istituto familiare, sia completamente inutile, poiché quando lo Stato ha riconosciuto la famiglia, l’ha anche tutelata. D’altra parte non vede in che modo possa lo Stato garantire la sicurezza economica e l’adempimento della funzione della famiglia, che è così complessa da andare dal campo biologico e fisiologico a quello educativo. Ritiene che questo intervento dello Stato attraverso la tutela sia offensivo per la dignità della famiglia, e pertanto la proposizione dovrebbe essere soppressa.

Per quanto riguarda la formula proposta dal Presidente, si domanda in quale modo lo Stato può concretamente assicurare l’unità della famiglia. A suo parere si tratta di affermazioni pleonastiche, platoniche e teoriche che possono anche essere inopportune quando di fatto è impossibile realizzarle anche parzialmente.

Ricorda che già altre volte la Sottocommissione espresse ripetutamente il suo severo giudizio sulla politica del fascismo nei riguardi della famiglia. Ora, sotto la figura della finalizzazione, si ripristina quella politica già condannata. Per queste ragioni, dichiara di votare contro qualsiasi formula complementare che diluisca il concetto affermato sostanzialmente nella prima parte dell’articolo.

MORO fa osservare all’onorevole Mastrojanni che con la proposizione in esame non si accenna a una funzione propria dello Stato nei confronti della famiglia, ma solo si dà ragione della finalità che esso persegue con la sua tutela. Lo Stato tutela la famiglia per permetterle di operare nell’adempimento dei suoi propri fini, richiamandosi a quella società naturale di cui si è parlato e di cui si è precisato il significato; la tutela allo scopo di assicurare, per suo tramite, un apporto di straordinaria importanza alla saldezza morale e alla prosperità della Nazione.

Domanda alla onorevole Iotti se accetta che tra le parole «funzione» e «saldezza» sia aggiunta l’espressione «ed insieme» per far risultare più chiaro il concetto della duplice finalità perseguita dallo Stato, il quale tutela la famiglia allo scopo di assicurare l’adempimento della sua funzione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione.

IOTTI LEONILDE, Relatrice, dichiara di preferire a quella del Presidente la formula concordata, perché mette in luce due aspetti della famiglia; la famiglia in sé e la famiglia come organismo che dà un apporto alla vita sociale. Si dichiara inoltre favorevole all’emendamento proposto dall’onorevole Moro.

LA PIRA propone che al posto delle parole: «la sua funzione» si sostituiscano le altre: «la sua missione». Il termine «funzione» ha un carattere strettamente tecnico, mentre con la sua proposta si potrebbero forse eliminare le preoccupazioni espresse dall’onorevole Mastrojanni.

IOTTI LEONILDE, Relatrice, accetta di sostituire alla formula primitiva l’altra: «allo scopo di assicurare l’adempimento della sua missione e insieme la saldezza e la prosperità della Nazione».

PRESIDENTE dichiara di non poter rinunciare a mettere ai voti il proprio emendamento, nonostante che la formula dei Relatori sia stata sensibilmente migliorata con le modificazioni ad essa apportate. Nel caso, però, che il suo emendamento venga respinto, voterà a favore dell’articolo proposto dai Relatori.

MORO dichiara di non avere nessuna pregiudiziale nei confronti della formula del Presidente, di cui riconosce la chiarezza. Afferma però di non essere tra coloro i quali ritengono che la Costituzione debba essere molto sintetica, perché vi sono alcuni punti che meritano una più completa regolamentazione, come è il caso di alcune questioni contemplate negli articoli che seguono e che riguardano le famiglie meno abbienti, l’unità familiare, la stabilità della famiglia. La formula proposta dal Presidente, con la sua drastica affermazione, non offre su questi argomenti una seria garanzia costituzionale.

PRESIDENTE insiste nella formula proposta: «al fine di assicurarne l’unità, la saldezza morale e la sicurezza economica». La mette ai voti.

LA PIRA dichiara di apprezzare la formula del Presidente, ma di essere costretto a non accettarla per le ragioni esposte dall’onorevole Moro.

(La formula proposta dal Presidente è respinta con 8 voti contrari e 1 favorevole).

PRESIDENTE mette ai voti la formula concordata dai Relatori: «allo scopo di assicurare l’adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione».

(Dalla votazione risultano 5 voti favorevoli e 5 contrari).

Comunica che la votazione avendo dato un numero pari di voti favorevoli e di voti contrari, computando fra questi ultimi quello risultante dalla dichiarazione fatta dall’onorevole Lucifero prima di allontanarsi, in base alla consuetudine che in caso di parità di voti è prevalente il voto del Presidente (avendo egli votato favorevolmente), la proposta deve intendersi approvata.

CEVOLOTTO fa presente la necessità di risolvere la questione della interpretazione delle votazioni. Sostiene che, a parità di voti, non si può considerare preminente quello del Presidente, perché in una Commissione in cui le decisioni hanno una grande importanza, sarebbe favorita la parte alla quale il Presidente aderisce.

PRESIDENTE fa rilevare che, indipendentemente dal valore della consuetudine affermatasi in caso di parità di votazione, fra i voti contrari si è tenuto conto anche di quello dell’onorevole Lucifero, che a stretto rigore non si sarebbe dovuto computare, essendosi egli assentato prima della votazione.

CEVOLOTTO chiede che la sua osservazione sia messa a verbale; ma non insiste sulla questione, in considerazione del fatto che, in sostanza, le deliberazioni della Sottocommissione non hanno un valore assoluto, ma per diventare definitive debbono passare attraverso un duplice vaglio: quello della Commissione plenaria e quello dell’Assemblea Costituente.

PRESIDENTE rileva che l’articolo, nel testo approvato, risulta del seguente tenore:

«La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l’adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione».

Comunica che l’articolo 2, nel testo proposto dai due Relatori, è formulato nel modo seguente:

«Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l’adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose».

BASSO si richiama ad un concetto precedentemente affermato circa l’inopportunità di mettere nella Costituzione dei verbi al futuro, per non rimandare ad un tempo indeterminato quanto in essa viene affermato.

PRESIDENTE propone che al posto della parola «Lo Stato» si dica: «La Repubblica».

MORO ricorda che la Commissione si era dichiarata d’accordo in linea di principio di non adottare nella formulazione degli articoli un termine definito, per quanto riguarda la formula dello Stato, prima di qualsiasi decisione in merito da parte della seconda Sottocommissione.

MASTROJANNI domanda per quale ragione si dovrebbe sostituire alla parola «Stato» la parola «Repubblica».

PRESIDENTE osserva che si sta facendo la Costituzione di uno Stato repubblicano ed è bene perciò usare sempre il termine più semplice e più comprensivo di «Repubblica».

DE VITA dichiara che egli non può che preferire il termine «La Repubblica».

MASTROJANNI ritiene che l’espressione «Lo Stato» sia più efficace, più ortodossa e più atta ad identificare un’entità territoriale e giuridica, e ricorda che la classica definizione comprensiva del territorio, del popolo e della Nazione è quella dello status.

BASSO ricorda la sua proposta tendente a trasformare i verbi dell’articolo dal tempo futuro al tempo presente.

PRESIDENTE propone si dica: «prende appropriate misure».

CORSANEGO, Relatore, propone la dizione «detta le norme opportune per…».

PRESIDENTE osserva che in questo caso bisognerebbe dire «La legge detta le norme opportune per…». Comunque insiste nella sua formula: «La Repubblica facilita con appropriate misure ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e l’adempimento degli oneri familiari, ecc.».

BASSO ritiene preferibile dire «con appropriate misure economiche».

PRESIDENTE fa presente che l’articolo potrebbe essere così formulato:

«La Repubblica facilita con appropriate misure l’adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose».

IOTTI LEONILDE, Relatrice, ritiene che la formula migliore sia la seguente:

«La Repubblica prende appropriate misure per facilitare a ogni cittadino la costituzione di una famiglia e rendere economicamente meno gravoso l’adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose».

MORO ritiene preferibile dire:

«La Repubblica prende idonee misure per facilitare a ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l’adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose».

CEVOLOTTO esprime la sua perplessità e il suo dissenso sull’insieme della formula in discussione.

Questo suo dissenso è sostanziale e formale. Sostanziale, in quanto teme che si addossi allo Stato un onere della cui gravità non ci si può rendere conto oggi, e che sarà tanto più gravoso se l’emigrazione verrà chiusa e il grano non basterà a tutti. Si domanda sino a qual punto si possano addossare allo Stato, nella presente situazione economica, oneri di così vasta mole ed in così breve tempo. Il sistema del non intervento assoluto dello Stato in questo settore, anche se non del tutto opportuno, aveva i suoi vantaggi. L’individuo, a qualunque classe appartenesse, doveva lavorare per mettersi in condizioni di guadagnare e di formarsi una famiglia. Questa era una delle mete e delle spinte per l’individuo a crearsi una posizione e farsi avanti nella vita. Attribuire invece allo Stato il compito di provvedere alle difficoltà familiari dell’individuo è pericoloso, perché lo può spingere a formarsi una famiglia appena raggiunta la maggiore età. Anzi nell’articolo non si pone nemmeno la limitazione della maggiore età e quindi appena l’individuo è uscito dalla pubertà potrà crearsi una famiglia che lo Stato dovrà pensare a mantenere.

Osserva inoltre che anche la forma di questo articolo lascia molto perplessi. Si dice che lo Stato, o la Repubblica, «prende idonee misure». Si domanda quali sono queste «idonee misure» e chi giudicherà della loro idoneità. Dichiara pertanto che voterà contro l’articolo.

BASSO ritiene eccessive le preoccupazioni espresse dall’onorevole Cevolotto. Quando si dice che «La Repubblica prende misure idonee» ciò non vuol dire che lo Stato deve assumere a proprio carico la famiglia appena uno intenda crearsela. Lo Stato deve cercare di rendere meno gravoso l’onere che la famiglia comporta, e in questo senso l’articolo va approvato. Non vorrebbe d’altra parte che l’articolo venisse interpretato nel senso che lo Stato dovesse adottare misure per favorire l’incremento demografico, come era nello spirito dello Stato fascista. È d’accordo che lo Stato debba prendere le misure necessarie ad alleviare il carico delle famiglie numerose, in quanto esse esistono di fatto, ma non ritiene che debba incoraggiare la formazione di queste. Lo Stato moderno e progredito dovrebbe assicurare il controllo delle nascite, perché non si può oggi mettere sul piano di favorire a tutti i costi l’incremento demografico. Dichiara di approvare l’articolo in questo senso.

MASTROJANNI fa presente che oggi, in pratica, gli individui coniugati con prole che si presentano per essere assunti ad un lavoro spesso vengono respinti, mentre vengono accolti gli scapoli, perché ad essi vengono corrisposte retribuzioni inferiori. L’affermazione contenuta nell’articolo non graverà praticamente sullo Stato, ma sui datori di lavoro, e questi, per esimersi da maggiori oneri, preferiranno assumere gli scapoli, anziché gli ammogliati.

Dichiara che le considerazioni già esposte dall’onorevole Cevolotto sono da lui condivise. Per un errato senso di umana solidarietà e per voler configurare lo Stato in una forma paternalistica, si viene ad indebolire il carattere della nostra razza. Si considera l’individuo non come una forza che contribuisce alla formazione dello Stato, ma come un quasi inabilitato, il quale, vivendo nello Stato, trova tutti i conforti che gli consentono di adempiere le sue funzioni e di conseguire le sue soddisfazioni, senza l’incentivo della lotta per l’esistenza, che è l’unica che possa rendere questo uomo degno del suo nome. Su individui siffatti lo Stato potrà esercitare tutte le sue influenze, ed è questa un’altra ragione per cui egli voterà contro questa forma di previdenza.

Un’altra ragione che lo induce a dare voto contrario è che, precedentemente, sono già stati affermati nella Costituzione tutti i diritti dell’individuo, considerando il singolo come entità a cui lo Stato deve accordare tutte le sue provvidenze. Se a questo individuo sono state già attribuite tutte le provvidenze, si domanda perché una seconda volta lo si vuole considerare sotto altri riflessi per elargirgliene delle altre.

Inoltre, secondo la formula proposta, l’intervento dello Stato potrebbe estendersi fino a permettergli di accertare l’idoneità psichica e fisica dell’individuo a contrarre matrimonio; il che, se da un punto di vista biologico e scientifico sarebbe una grande conquista per la civiltà, per un altro senso verrebbe a ledere uno dei più gelosi diritti dell’individuo stesso.

Per tutte queste considerazioni, voterà contro la formula proposta così come è stata espressa e contro qualsiasi altra formula che, comunque congegnata, esprima lo stesso concetto.

MORO si dichiara favorevole ad un’affermazione la quale stabilisca il dovere dello Stato di facilitare la formazione della famiglia e l’adempimento degli oneri familiari per coloro che l’abbiano costituita e che abbiano una prole numerosa. Ritiene che questa affermazione non contenga alcuna forma di politica demografica, perché lo Stato non può svolgere alcuna politica né in favore né contro l’incremento della nascite: ma tale politica sarebbe estremamente pericolosa.

Non vede quindi che vi sia da meravigliarsi se lo Stato democratico e sociale si preoccupi di facilitare quelle persone che sono giunte in età tale da potersi formare una famiglia, fatto questo che rappresenta una garanzia di moralità nella vita della Nazione.

Ritiene che l’affermazione contenuta nell’articolo non sia offensiva per le libertà individuali e neppure tale da gravare sul bilancio dello Stato, poiché si tratterà di semplici anticipi, in vista del matrimonio.

Ricorda che si è già sancito un articolo in cui si stabilivano degli assegni alle famiglie per permettere ad esse di sostentare, durante l’età degli studi, i propri figlioli.

Non crede poi assolutamente che l’articolo in esame possa essere interpretato nel senso di autorizzare lo Stato a controlli specifici di carattere medico sulle persone che debbono contrarre matrimonio: si tratta di misure puramente economiche, che hanno lo scopo di agevolare il singolo nel momento in cui si costituisce una famiglia.

PRESIDENTE osserva che le diverse interpretazioni e le preoccupazioni suscitate dalla formula proposta dei Relatori dimostrano che essa non è felice. Ne propone perciò un’altra più sintetica e meno impegnativa così redatta: «La sicurezza economica della famiglia è un postulato di solidarietà sociale».

Propone che questa formula venga aggiunta all’articolo testé approvato.

MORO dichiara di dissentire in parte dalla formula presentata dal Presidente, aggiungendo che un’eventuale accettazione di essa da parte degli onorevoli Mastrojanni e Cevolotto lo metterebbe in sospetto, perché gli farebbe pensare che vi sia un dissenso sostanziale proprio nei riguardi delle misure di carattere sociale che lo Stato prende per agevolare la vita economica della famiglia. A coloro i quali ritengono che la garanzia costituzionale della famiglia debba essere rimandata nel preambolo e non debba impegnare lo Stato con un programma preciso, risponde che lo Stato si presenta, attraverso la Costituzione, sotto la veste di un garante effettivo di diritti e di alcune esigenze sociali essenziali in questo momento nella coscienza collettiva. Ritiene che questo articolo si debba collegare a quelli che riguardano i diritti sociali, e che pertanto sarebbe opportuno trasferirlo in tal sede.

Osserva che dire soltanto che lo Stato garantisce la sicurezza economica della famiglia, senza assicurare la possibilità che lo Stato agevoli la costituzione di una famiglia, è cosa non rispondente alle esigenze sue e di altri commissari. Ritiene molto importante che lo Stato assuma il compito di permettere questo libero atto, tante volte ostacolato da condizioni economiche. Così pure ritiene necessario fare un accenno alle famiglie numerose, specialmente se si tiene presente che i commissari del gruppo democristiano hanno sostenuto la necessità dei salari familiari. Teme che con la formula proposta dal Presidente il futuro legislatore potrebbe discostarsi dalla realizzazione dei principî che si sono voluti affermare, dando alla formula stessa un’interpretazione tanto restrittiva da renderla inefficace.

CEVOLOTTO dichiara di votare contro la formula proposta dal Presidente. Imponendo allo Stato l’obbligo di prendere misure economiche in favore delle famiglie, lo si mette di fronte alla necessità di emanare una legge difficilissima sotto tutti gli aspetti.

Si è detto che quando un giovane è arrivato all’età di farsi una famiglia e non si trova in grado di formarla, lo Stato deve essere obbligato ad intervenire. Ritiene che in questo caso sia necessario fare una distinzione tra chi si trova in questa condizione per sua colpa e chi vi si trova invece per disgrazia. Se si tratta di colpa, è cioè di inerzia o di incapacità al lavoro, lo Stato intervenendo commette un’azione dannosa alla società, perché dà a questo individuo incapace il modo di formarsi una famiglia, con la probabilità che egli riesca un cattivo padre come è un cattivo lavoratore. Invece l’intervento dello Stato è giustificato nel caso di giovani che non possano costituirsi una famiglia per cause indipendenti dalla loro volontà. Ma è difficile ammettere in una legge una simile distinzione che sarebbe molto pericolosa.

BASSO riconosce che la formula proposta dai Relatori è tecnicamente mal congegnata e ne propone un’altra che esprima lo stesso concetto, ma con meno parole: «La Repubblica, con appropriate misure economiche, facilita ai cittadini bisognosi la costituzione di una famiglia e l’adempimento degli oneri familiari».

Ritiene che con questa formula si raggiunga una semplificazione della formulazione precedente senza intaccarne la sostanza.

IOTTI LEONILDE, Relatrice, dichiara di essere contraria alla formula proposta dal Presidente per le stesse ragioni espresse dall’onorevole Moro; ritiene però che l’articolo debba essere mantenuto in questa sede che le sembra la più adatta.

Non avrebbe difficoltà ad accedere alla formula proposta dall’onorevole Basso, se vi si aggiungesse un accenno particolare per le famiglie numerose.

BASSO osserva che, quando si dice che lo Stato facilita l’adempimento degli oneri familiari, in questo concetto si intende compreso anche il trattamento particolare per le famiglie numerose.

IOTTI LEONILDE, Relatrice, ritiene necessario introdurre anche questa specificazione.

DE VITA rileva che l’esperienza insegna che proprio nelle classi meno abbienti le famiglie si costituiscono con una facilità maggiore di quello che non avviene nelle classi più abbienti, e perciò le preoccupazioni dell’onorevole Moro, come quelle dei Relatori, gli sembrano eccessive.

Non vede pertanto la necessità di facilitare ancora di più la costituzione di una famiglia, e ritiene superflua un’affermazione in tal senso.

CEVOLOTTO osserva che la formula proposta dall’onorevole Basso sarebbe anche migliore, se alla parola «bisognose» si aggiungesse l’altra: «degne», oppure «meritevoli».

LA PIRA, rispondendo alle osservazioni fatte dall’onorevole De Vita, afferma che, secondo la concezione democristiana, la famiglia è essenziale nell’integrazione della persona umana.

Aggiunge che la famiglia ha importanza anche ai fini della stessa vita economica, in quanto che una salda famiglia porta come conseguenza una salda economia e si potrebbe dire anche una salda politica. Poiché la famiglia è il nucleo fondamentale su cui poggia l’edificio umano, favorire la famiglia rappresenta un principio basilare della dottrina cattolica. Per queste ragioni, afferma che un provvedimento a favore della costituzione e dell’incremento della famiglia non può che trovare il pieno assenso da parte dei democristiani.

Dichiara di poter accettare l’aggiunta di «bisognose» proposta dall’onorevole Basso, ma non quella di «degne» o «meritevoli» proposta dall’onorevole Cevolotto. Osserva a questo proposito che, mentre il concetto di «bisognose» è facile a definirsi, non lo è altrettanto quello di «degne» o «meritevoli», che implica un giudizio morale non facile a darsi.

Per quanto riguarda l’osservazione dell’onorevole De Vita che le famiglie meno abbienti sono quelle che si costituiscono più facilmente, riconosce la verità di questa affermazione, ma osserva che appunto queste famiglie meno abbienti vivono molte volte in condizioni di estrema povertà e pertanto si rende necessario che lo Stato intervenga per cercare di alleviarne le condizioni di disagio.

DE VITA osserva che in tal caso bisognerebbe modificare la formulazione dell’articolo e non dire che lo Stato deve facilitare la formazione delle famiglie, ma soltanto venire incontro con provvidenze di carattere economico alle famiglie bisognose.

BASSO si dichiara d’accordo con l’onorevole La Pira. Osserva che in alcune zone d’Italia le famiglie si costituiscono facilmente, ma versano in condizioni orribili, e pertanto si rende necessario l’intervento dello Stato per alleviare condizioni disagiate che potrebbero avere conseguenze molto gravi.

Aggiunge poi non essere sempre vero che nei ceti meno abbienti si costituiscano con molta facilità le famiglie, perché le persone che appartengono a questi ceti, non avendo una base economica per poter costituire la famiglia, si creano una serie di relazioni extraconiugali che si debbono evitare.

MASTROJANNI si domanda che cosa potrà dare in concreto lo Stato a quelle persone bisognose, per costituire una famiglia.

LA PIRA spiega che lo Stato potrà concedere prestiti familiari.

MASTROJANNI dichiara di non vedere la necessità di introdurre un articolo nella Costituzione per dire che si concedono prestiti familiari. Ritiene che un simile articolo troverebbe sede più appropriata nella legislazione sociale che dovrà provvedere all’assistenza e alla disoccupazione. In questa sede, si potrà formulare un articolo in cui si dica che nell’imminenza del matrimonio si devono facilitare le persone bisognose, e che si deve tener conto delle famiglie numerose per il maggior salario, così come è stato affermato in precedenti enunciazioni. In questo modo si sarà adempiuto a quel dovere sociale che tutti sentono, profondamente, rinunciando però ad affermare dei principî che in concreto, poi, non potrebbero essere realizzati, perché lo Stato o non è in condizioni tali da poter soddisfare a tutte le esigenze sociali, oppure lo farà in una misura troppo modesta ed inadeguata.

Concorda con l’onorevole Basso nel ritenere opportuno che si evitino quelle relazioni extraconiugali, che sono la conseguenza di una impossibilità economica nel formarsi una famiglia e nel sistemarsi decorosamente. L’onorevole Basso deve però anche ammettere che nelle classi più colte esiste una sensibilità particolare per cui è maggiormente avvertita la responsabilità di non creare una famiglia, quando non si è in grado di poterla mantenere decorosamente. Pertanto ritiene che, se lo Stato ha l’intenzione di ovviare a questo inconveniente, dovrebbe mettere anche gli impiegati e i professionisti in condizione di potersi costituire una famiglia con mezzi adeguati al loro stato sociale. Rileva che l’impiegato e il professionista, di cui la Costituzione non si occupa affatto, sono quelli che maggiormente soffrono e sono più sacrificati, perché spesse volte comprimono e cercano di nascondere le lore esigenze e le loro trepidazioni.

Conclude dichiarando di ritenere che sarebbe meglio, pur mantenendo fermo il principio della umana solidarietà della quale tutti siamo assertori, che tutta la materia riguardante le provvidenze a favore della famiglia venisse trasportata in un’altra sede, senza fare nella Costituzione una affermazione così solenne che poi rimarrebbe inattuata.

BASSO risponde all’onorevole Mastrojanm non essere vero che la Costituzione si preoccupi degli operai e dei contadini e non degli impiegati e dei professionisti, poiché nei suoi articoli si parla di lavoratori e sotto questa definizione vanno compresi tutti coloro che lavorano. Anche quando si parla di cittadini bisognosi si comprende qualunque classe di cittadini e di lavoratori. Fa inoltre osservare che il fatto di inserire questo articolo nella Costituzione significa che si vogliono trasformare quelle provvidenze, che attualmente possono sembrare delle elemosine, in un diritto che spetta al cittadino bisognoso, di modo che nessuno debba sentire un’offesa al suo orgoglio in questo soccorso che lo Stato porge ai meno abbienti.

IOTTI LEONILDE, Relatrice, si associa alle dichiarazioni dell’onorevole Basso.

CEVOLOTTO si dichiara d’accordo con l’onorevole Basso, ma si domanda che cosa si potrà rispondere agli impiegati dei gradi inferiori, i quali attualmente non hanno uno stipendio che consenta loro di costituire una famiglia, quando chiedessero, in base alla Costituzione, che lo Stato dia loro i mezzi per ammogliarsi.

CORSANEGO, Relatore, fa notare all’onorevole Mastrojanni che nella legislazione italiana in tema di provvidenze per la famiglia si è molto arretrati e perciò occorre riportare l’Italia all’altezza della legislazione sociale che vige in altri Paesi. Il Belgio, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, la Finlandia hanno su questo argomento una legislazione concreta la quale prevede, per esempio, che quando c’è una nuova famiglia da costituire, lo Stato, attraverso una serie di provvidenze, fornisce un alloggio a condizioni accessibili a tutti. Così pure per gli impiegati, cui accennava l’onorevole Mastrojanni, sono previste particolari provvidenze.

Ricorda che in Italia, prima della guerra 1915-18, esistevano varie istituzioni che avevano lo scopo di dotare le ragazze povere in modo che potessero contrarre matrimonio con un certo corredo. Moltissime di queste Opere pie, dopo la guerra, hanno visto devoluto il loro patrimonio ad altri scopi, pure nobilissimi, come quello di provvedere agli orfani di guerra, e quindi sono state depauperate e distolte dal loro fine originario. Si tratta quindi di ridare a questi istituti la loro efficienza e costituirne altri per venire incontro ai bisogni delle fanciulle non abbienti, in modo da permettere loro la costituzione della famiglia.

Altra provvidenza legislativa è quella di garantire i beni familiari mediante l’insequestrabilità di un minimo di essi, i quali formino un nucleo patrimoniale della famiglia; e una provvidenza a favore degli impiegati dello Stato può essere quella di facilitare il trasferimento di coloro che vogliono essere assegnati alla stessa sede per potersi sposare.

Con questo resta dimostrato che lo Stato può adottare provvidenze concrete e non limitarsi a promesse sentimentali, attuando in questo modo una Costituzione veramente moderna.

PRESIDENTE chiede agli onorevoli Corsanego, Moro e Iotti il loro pensiero circa la formula presentata dall’onorevole Basso.

MORO dichiara che, a suo parere, la formula dell’onorevole Basso sarebbe più accettabile, se facesse un accenno alle famiglie numerose.

CORSANEGO e IOTTI LEONILDE, Relatori, si associano alla dichiarazione dell’onorevole Moro.

BASSO comunica che, allo scopo di facilitare l’accordo, è disposto ad inserire nella sua proposta un accenno alle famiglie numerose.

PRESIDENTE dichiara di non rinunciare alla formula da lui proposta: «La sicurezza economica della famiglia è un postulato di solidarietà sociale» e la mette in votazione.

MASTROJANNI dichiara di votare a favore della formula, poiché essa esaurisce il suo pensiero circa la solidarietà umana, e nello stesso tempo non impegna in modo categorico lo Stato per le previdenze da attuare.

BASSO dichiara di votare contro proprio per le ragioni esposte dall’onorevole Mastrojanni.

(La formula proposta dal Presidente è respinta con 5 voti contrari e 4 favorevoli).

PRESIDENTE mette ai voti l’articolo nella seguente formula proposta dall’onorevole Basso:

«La Repubblica, con appropriate misure economiche, facilita ad ogni cittadino bisognoso la costituzione di una famiglia e l’adempimento degli oneri familiari, soprattutto se si tratti di famiglie numerose».

Dichiara di votare a favore di questo articolo, in quanto esprime concetti che, sia pure più sinteticamente, erano esposti nella formula da lui presentata e respinta in precedenza.

(La formula proposta dell’onorevole Basso è approvata con 6 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto).

Apre la discussione generale sul terzo articolo presentato dai Relatori:

«Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l’adempimento di tale compito.

«La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l’unità della famiglia».

CEVOLOTTO propone che, data l’ora tarda, il seguito della discussione su questo articolo venga rinviato alla seduta successiva. Osserva che l’articolo presenta una questione molto difficile ad affrontarsi, questione che è costituita dal principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ritiene che, pur ammettendosi tale uguaglianza, sia necessario stabilire una gerarchia nella famiglia in modo che vi sia un capo, il quale, in determinate circostanze, abbia il diritto di decidere e di far prevalere le sue direttive. Ora si chiede se il primo comma dell’articolo preveda un rinvio al Codice civile per definire tale questione, oppure sia necessario metterlo in relazione con l’ultimo capoverso, il quale afferma che la legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l’unità della famiglia.

Si tratta quindi di affrontare una laboriosa discussione, al fine di chiarire tale importante problema.

(La proposta di rinvio della discussione è approvata).

PRESIDENTE rinvia la seduta alle 10.30 di giovedì 7.

La seduta termina alle 20.30.

Erano presenti: Basso, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Mastrojanni, Moro e Tupini.

Assenti giustificati: Caristia, Dossetti, Grassi, Mancini, Marchesi, Merlin Umberto e Togliatti.