COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
I SOTTOCOMMISSIONE
RELAZIONE
del deputato LA PIRA GIORGIO
SUI PRINCIPII RELATIVI AI RAPPORTI CIVILI
I.
INTRODUZIONE
1.
Deve essere premessa nella costituzione una dichiarazione dei diritti dell’uomo?
Il problema sorge dal fatto che alcune Costituzioni recenti (Austria 1920, Lettonia 1932, Polonia 1935) mancano di tale premessa: e ne mancano per la ragione che gli essenziali e tradizionali diritti dell’uomo sono in esse considerati come il presupposto tacito ed ineliminabile di ogni Costituzione.
Diverso è il caso per la nuova Costituzione italiana: essa è necessariamente legata alla dura esperienza dello stato «totalitario», il quale non si limitò a violare questo o quel diritto fondamentale dell’uomo: negò in radice l’esistenza di diritti originari dell’uomo, anteriori allo stato: esso anzi, accogliendo la teoria dei «diritti riflessi», fu propugnatore ed esecutore di questa tesi: non vi sono, per l’uomo, diritti naturali ed originari; vi sono soltanto concessioni, diritti riflessi: queste «concessioni» e questi «diritti riflessi», possono essere in qualunque momento totalmente o parzialmente ritirati, secondo il beneplacito di colui dal quale soltanto tali diritti derivano, lo Stato.
Da qui la radicale inversione del rapporto individuo-Stato quale era stato costruito nelle Costituzioni di tipo occidentale: non più la struttura costituzionale e politica dello Stato in funzione dell’individuo e dei diritti naturali dell’individuo, ma, all’opposto, i diritti riflessi dell’individuo in funzione della struttura costituzionale e politica dello Stato.
Non lo Stato per l’uomo, ma l’uomo per lo Stato: la dottrina hegheliana otteneva una integrale trascrizione nell’esperienza costituzionale e politica dello Stato fascista e nazista.
Veniva così in radice annullata la fondamentale conquista giuridica e politica della civiltà cristiana.
Lo Stato totalitario fu essenzialmente una crisi totale del valore della persona quale era stato elaborato, sui dati dell’Evangelo e della più alta meditazione umana, durante tutto il corso della civiltà cristiana: una crisi di natura metafisica prima – con la riduzione della persona ad un momento accidentale della sostanza statale (Hegel) – e di natura giuridica e politica poscia: negato ogni valore trascendente e perciò originario dell’uomo, ed assorbito l’uomo nella «sostanza» collettiva (lo Stato), non poteva non derivarne, per una ineluttabile conseguenza, la negazione radicale di diritti naturali, inviolabili da parte dello Stato.
Se non esiste nessuna anteriorità metafisica dell’individuo rispetto allo Stato e se, anzi, è proprio lo Stato a possedere questa anteriorità metafisica rispetto all’individuo, come è sostenibile l’esistenza di diritti originari dell’uomo che facciano da limite alla «assoluta» sovranità dello Stato? Se lo Stato è il prius e l’individuo è il posterius, la teoria della sovranità assoluta e dei diritti riflessi ha un fondamento incrollabile.
Crisi giuridico-politica e crisi metafisica della persona si richiamano come l’effetto richiama la causa: in questa duplice crisi sta l’essenza dello stato totalitario e, quindi, del fascismo e del nazismo.
Quale compito viene dunque affidato alla nuova Costituzione italiana perché sia almeno costituzionalmente superata questa crisi?
La risposta è evidente: riaffermare solennemente i diritti naturali – imprescrittibili, sacri, originari – della persona umana e costruire la struttura dello Stato in funzione di essi. Lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato: ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico.
Il preambolo della Dichiarazione del 1789 (ripetuto nella Costituzione del 1793) possiede oggi, per tutta l’Europa, una attualità singolare: esso dice: «I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su principî semplici ed incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione ed alla felicità di tutti».
Ebbene: la Dichiarazione dei diritti nella nostra nuova Costituzione deve avere appunto questa funzione: indicare quale è il fine di ogni istituzione politica: mostrare, cioè, che lo Stato deve costruirsi in vista della persona e non viceversa: ed indicare, con quanta più precisione e completezza è possibile, quali sono questi diritti essenziali ed originari dell’uomo, alla tutela dei quali deve volgersi l’apparato costituzionale e politico dello Stato. Ma per dare un solido fondamento a questa sua finalità giuridica e politica, la Costituzione non può trascurare un’affermazione metagiuridica e metapolitica del valore della persona: esistono dei diritti naturali dell’uomo, esiste una anteriorità dell’uomo rispetto allo Stato, l’uomo ha valore di fine e non di mezzo perché la natura dell’uomo è spirituale e trascende, quindi, tutti i valori del tempo.
Questa radice spirituale e religiosa dell’uomo è la base sulla quale soltanto è possibile solidamente costruire l’edificio dei diritti naturali, sacri ed imprescrittibili. Se questa base manca o crolla (crisi metafisica della persona) anche l’edificio che vi poggia viene a rovina (crisi giuridica e politica della persona): e quando questo edificio crolla – quando, cioè, le due crisi solidali della persona si verificano – lo stato totalitario prende ineluttabilmente il posto dello stato democratico.
Concludendo: proprio perché la nuova Costituzione dello Stato democratico italiano deve energicamente riaffermare i valori della democrazia in opposizione ai principî dello Stato totalitario, è necessario premettere alla Costituzione – come, del resto, fanno la stragrande maggioranza degli stati – una solenne Dichiarazione dei diritti dell’uomo. E per dare intrinseca solidità a questi diritti, la Dichiarazione deve anche procedere ad un’affermazione relativa alla natura spirituale e trascendente della persona.
2.
E qui sorge un secondo problema: quali sono i diritti essenziali della persona verso la protezione dei quali deve dirigersi la struttura costituzionale e politica dello Stato?
Bisogna limitarsi alla riaffermazione di quei diritti naturali di eguaglianza e di libertà (civili e politiche) contenuti nelle Carte costituzionali americane e francesi? O, invece, accanto a questi diritti, cosiddetti individuali, bisogna affermare i cosiddetti diritti sociali che sono per la persona altrettanto essenziali quanto i primi? La risposta è evidente: la grave lacuna che si trova nelle Costituzioni precedenti va eliminata.
Senza la tutela dei diritti sociali – diritto al lavoro, al riposo, all’assistenza, ecc. – la libertà e l’indipendenza della persona non sono effettivamente garantite.
Da qui la necessità di integrare il sistema dei diritti della persona, introducendo in esso quel gruppo di diritti sociali che ormai appaiono, anche se diversamente configurati, in tutte le Costituzioni recenti (da quella di Weimar a quella sovietica del 1936, a quella spagnuola, irlandese, jugoslava, sino al recentissimo progetto di Costituzione francese) (cfr. Pergolesi, Orientamenti sociali delle Costituzioni contemporanee 1946; Mirkine-Guetzevitch, Les nouvelles tendances du droit costitutionel, II edizione, Paris, 1936).
L’introduzione di questi diritti sociali nel sistema dei diritti essenziali della persona importa dei mutamenti strutturali dell’ordinamento giuridico, economico e politico derivato dai principî incompleti del 1789: soltanto questi mutamenti sociali – che sono richiesti da una concezione sostanzialmente democratica dello Stato – permetteranno l’attuazione di tali diritti e renderanno così effettiva l’autonomia e l’indipendenza anche politica della persona.
Ed ecco, infine, sorgere – a proposito di questi mutamenti strutturali da introdurre nell’ordinamento giuridico, economico e politico creato coi principî del 1789, ed a proposito del sistema integrale dei diritti della persona – il seguente fondamentale problema: quando si parla di diritti essenziali della persona e di sistema integrale dei diritti essenziali della persona, ci si deve riferire unicamente – come si fece nella Dichiarazione del 1789 ed in quelle successive – ai diritti delle singole persone?
Si deve cioè continuare ad ammettere quella concezione atomistica che contrappone disorganicamente i singoli allo Stato, senza tener conto delle comunità naturali che sono la inevitabile e provvida mediazione fra lo Stato ed i singoli?
O, invece – accogliendo la concezione organica della società che vede frapposte organicamente e progressivamente fra i singoli e lo Stato le comunità naturali attraverso le quali la personalità umana ordinatamente si svolge – bisogna includere nel sistema integrale dei diritti della persona anche i diritti essenziali di queste comunità naturali? Bisogna cioè affermare che come non può aversi una effettiva libertà civile e politica della persona senza la tutela dei diritti sociali, così questa effettiva libertà non può aversi senza la tutela dei diritti essenziali delle comunità? Cioè: il sistema integrale dei diritti essenziali dell’uomo, esige o no che siano solidamente affermati tanto i diritti individuali quanto quelli sociali e quelli delle comunità?
Per noi la risposta non ammette dubbi: i diritti essenziali della persona umana non sono rispettati – e lo Stato, perciò, non attua i fini pei quali è costruito – se non sono rispettati i diritti della comunità familiare, della comunità religiosa, della comunità di lavoro, della comunità locale, della comunità nazionale: perché la persona è necessariamente membro di ognuna di queste comunità, e ne possiede lo status: la violazione dei diritti essenziali di queste comunità costituisce una violazione dei diritti essenziali della persona umana ed indebolisce o addirittura rende illusorie quelle affermazioni di libertà, di autonomia e consistenza sociale che sono contenute nelle dichiarazioni dei diritti.
Si pensi, per portare un esempio di fondamentale importanza, alla portata essenziale che hanno per la tutela dei diritti economici le associazioni dei lavoratori: se l’esistenza di tali associazioni fosse vietata o se ne fosse ostacolato lo sviluppo non si avrebbe, come ripercussione necessaria, un radicale indebolimento dei diritti vitali della persona? Che senso avrebbe – per passare ad altro esempio – proclamare la libertà di professare un culto se se ne impedisse poscia la struttura associativa? E come sarebbero davvero tutelati i diritti dei singoli se non sono tutelati quelli della comunità familiare di cui essi sono membri?
Le proporzioni del problema qui posto sono molto vaste: esse toccano quella inesatta valutazione della libertà individuale – frutto di concezioni filosofiche errate (illuminismo, Rousseau) e di interessi immediati di classe (terzo Stato) – che ispira la Dichiarazione del 1789. Da allora due concezioni opposte, ma ambedue inficiate dallo stesso errore, hanno definito i rapporti fra l’individuo e lo Stato; nell’una (atomistica), gli individui si contrappongono allo Stato come singoli, rivendicando i loro assoluti diritti di libertà; nell’altra (totalitaria) lo Stato nega ogni originaria libertà dei singoli e si pone come unico centro creatore di diritti e di funzioni.
Nell’una concezione e nell’altra non v’è posto per un pluralismo di ordinamenti sociali che permetta alla persona un graduale e progressivo svolgimento della sua libertà.
Ebbene: è proprio questa diversa concezione pluralista – pluralismo economico, giuridico, politico – la concezione che corrisponde alla struttura organica del corpo sociale. Perché la realtà di questo corpo sociale non è costituita soltanto di singole persone: le persone sono naturalmente raggruppate in tanti organismi che sono elementi essenziali epperciò ineliminabili del corpo sociale: la comunità familiare, quella religiosa, quella professionale – che sono altrettanti elementi costituzionali della società – esistono nel corpo sociale e lo articolano e lo definiscono.
Come può lo Stato – che deve in sé specchiate la struttura e le finalità del corpo sociale – prescindere da questi organismi naturali, ignorarne o addirittura impedirne od ostacolarne lo sviluppo e l’esistenza?
L’esperienza dello Stato del 1789, per un verso, e quella dello Stato totalitario, per l’altro verso, ha messo in viva luce l’errore fondamentale che si annida in queste due concezioni contrapposte dello Stato.
Da qui le nuove e vitali correnti giuridiche, politiche, economiche che affermano la concezione pluralista della società e dello Stato.
Le più organiche correnti di pensiero tanto del cattolicesimo sociale (Toniolo, Renard, Hauriou, Maritain, Sturzo, ecc.) che del socialismo contemporaneo si ancorano a questa visione pluralista del «droit social» (cfr. per tutti Gurvitch, Idée du droit social, Paris, 1932); Renard, L’institution; Delos, ecc.).
Dall’individuo si va allo Stato attraverso la mediazione di ordinamenti anteriori, la cui esistenza non può essere dallo stato disconosciuta. La conclusione che si trae da quanto è stato detto è la seguente: il sistema integrale dei diritti della persona esige, per essere davvero integrale, che vengano riconosciuti e protetti non solo i tradizionali diritti individuali di libertà civile e politica affermati nel 1789; non solo i diritti sociali affermati nelle nuove Carte costituzionali; ma anche i diritti essenziali delle comunità naturali, attraverso le quali gradualmente si svolge la personalità umana: i diritti del singolo vanno integrati con quelli della famiglia, della comunità professionale, religiosa, locale e così via.
Solo così si avrà una Dichiarazione di tutti i diritti fondamentali della persona umana.
Questa esigenza, peraltro, non è ignota alle Costituzioni contemporanee: valga per tutte l’esempio della Costituzione di Weimar, che nella seconda parte relativa ai diritti e doveri dei tedeschi offre in abbozzo, imperfettamente, una specie di Carta dei diritti della famiglia, della Chiesa, degli enti locali e delle comunità di lavoro. Questo esempio è stato più o meno ampiamente seguito dalle Costituzioni che hanno tratto ispirazione da quella di Weimar.
Notevole è anche la recentissima Costituzione irlandese.
Anche il progetto di Costituzione francese non manca di offrire, a suo modo, qualche lineamento di questa Carta dei diritti delle comunità: ma sovratutto degno della massima attenzione è il progetto Mounier, del quale questa esigenza di integrare i diritti del singolo con quelli della comunità è l’esigenza organica ispiratrice di tutto il progetto.
3.
Quanto è stato detto circa i due problemi posti prima: 1°) se deve essere premessa una Dichiarazione dei diritti; 2°) quali diritti essenziali dovranno essere dichiarati; può essere espresso oltre che in un preambolo – nel quale sia fatta menzione della crisi della persona e dello Stato democratico, provocata dalla tirannia fascista – altresì in due articoli: in uno, in cui venga indicato l’oggetto della Costituzione (Montesquieu), e cioè la tutela dei diritti essenziali della persona umana; di questa persona umana è necessario riaffermare – per lo ragioni viste – il carattere spirituale, libero e sociale ed è necessario soggiungere che essa trova organica e progressiva integrazione in una serie di comunità naturali fornite esse pure – come la persona di cui sono una proiezione – di diritti originari; nel secondo in cui siano schematicamente indicati i diritti essenziali della persona e delle comunità: diritti che non si limitano a quelli individuali proclamati nella Dichiarazione del 1789, ma che includono anche quelli sociali affermati nelle recenti Costituzioni e che si estendono anche ai diritti essenziali delle comunità.
Questi due articoli imposterebbero così organicamente tutta la prima parte della Costituzione: questa prima parte, infatti – con la determinazione progressiva che in essa viene fatta dei diritti essenziali della persona e di quelli delle comunità – verrebbe a costituire uno specchio fedele della reale struttura della società. La quale non conosce soltanto singole unità personali; essa conosce altresì quelle comunità naturali – comunità familiare, comunità religiosa, comunità di lavoro, comunità locali, comunità nazionale – delle quali le singole persone sono necessariamente membri e nelle quali esse sono organicamente e progressivamente integrate.
4.
Dal fatto che le persone sono membri di varie comunità naturali deriva che ciascuna di esse è titolare di tanti status diversi quante sono queste comunità fondamentali alle quali appartiene.
Vi sarà uno status familiare, religioso, professionale, territoriale, nazionale.
Ebbene: questi status non possono non avere una essenziale rilevanza costituzionale: così sono fondamento di diritti privati e pubblici: sopra di essi si fonda la struttura costituzionale dello Stato.
Lo status professionale, ad esempio, sarà il remoto fondamento della rappresentanza degli interessi nella seconda Camera; rilevanza di altra natura deve pure avere lo status familiare; la libertà religiosa ed i rapporti fra Stato e Chiesa non possono prescindere dallo status religionis e così via.
II.
CRITERI SEGUITI NELLA STESURA DEGLI ARTICOLI
- – Criterio architettonico.
La collocazione degli articoli obbedisce ad un criterio logico, direi quasi architettonico, che è il seguente: a) determinazione del fine della Costituzione; b) specificazione sintetica dei diritti essenzialmente legati a tale fine; c) indicazione di un tipo di struttura sociale e politica che renda possibile l’effettiva tutela di tali diritti; d) analisi logicamente ordinata di questi diritti.
In armonia con questo criterio architettonico gli articoli presentano il seguente contenuto:
Art. 1. – Viene determinato il fine della Costituzione: per le ragioni indicate nella introduzione, questo fine è costituito dalla tutela dei diritti della persona umana e delle comunità naturali, nelle quali essa organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona.
Il confronto coi testi analoghi (Dichiarazioni del 1776, del 1789, 1791, 1793, 1848; progetto francese; progetto Mounier, De Menthon, ecc.) mostrano che lo spirito e la formulazione di questo articolo appartengono alla caratteristica tradizione giuridica, politica e filosofica propria delle Costituzioni di tipo occidentale: tuttavia l’integrazione della persona con le comunità naturali evita «l’atomismo» delle Costituzioni anteriori ed afferma, invece, la concezione organica del corpo sociale.
La qualificazione «spirituale» della persona serve a dare un solido fondamento metafisico, oltre che giuridico, alla originarietà dei diritti imprescrittibili dell’uomo.
Art. 2. – Quali sono questi diritti imprescrittibili ed originari posti nell’articolo 1 come fine della Costituzione? In questo secondo articolo si ha anzitutto cura di indicare che questi diritti costituiscono fra di loro un sistema integrale e solidale di diritti: il che indica che per l’effettiva tutela della persona umana – per la sua effettiva libertà – non basta che siano garantiti alcuni di tali diritti: è necessario che siano garantiti tutti. Quindi devono essere garantiti solidalmente sia i cosiddetti diritti di libertà individuale, che i cosiddetti diritti sociali ed i diritti della comunità – Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu, potrebbe qui essere efficacemente detto.
Per essere liberi davvero è necessario che sia efficacemente protetto, ad esempio, i1 diritto al lavoro e quello di esistenza e di autonomia delle comunità di lavoro. Questo sistema integrale e solidale di diritti abbraccia ordinatamente tutto l’uomo: cioè, la persona in sé considerata (integrità e libertà) e considerata nei vari piani (ascensionalmente disposti) della sua attività economica, culturale, politica e religiosa.
Esso abbraccia altresì i diritti connessi con l’esistenza e l’autonomia della comunità familiare, religiosa, professionale, territoriale, nazionale (internazionale?).
Art. 3. – L’articolo 3 risponde a questo problema: quale devo essere la struttura della società e quella dello Stato per poter dare efficace protezione a questo sistema integrale e solidale di diritti? Evidentemente quella di un corpo sociale nel quale ci sia per ognuno dei suoi membri – proporzionatamente alle sue capacità – un posto ed una funzione.
Se questo posto e questa funzione potessero essere assicurati a tutti, si avrebbe l’apporto ordinato di tutti al bene comune e la stabilità e sicurezza economica di ciascuno.
Tale posto e tale funzione sarebbero inoltre titolo per la partecipazione organica dei cittadini alla vita delle comunità ed a quella dello Stato.
Art. 3-bis. – Come realizzare tale struttura? Verso la soluzione di tale problema è orientato l’articolo 3-bis, che dispone la iscrizione di tutti nel libro delle professioni e l’attribuzione a ciascuno di uno stato professionale che sarà disciplinato dalla legge e che sarà fondamento di diritti.
Art. 4. – Fissato così: 1°) il fine della Costituzione; 2°) il sistema integrale dei diritti della persona; 3°) la struttura sociale ordinata – attraverso lo stato professionale – a dare efficace tutela a tali diritti; 4°) resta ora da fissare il principio della eguaglianza di tutti rispetto a tali diritti.
Nell’affermare tale eguaglianza è bene indicare (cfr. progetto Mounier) che essa non esclude, anzi include, ineguaglianza di capacità naturali e di funzioni sociali fra i membri dell’unico carpo sociale.
Art. 5. – Può ora cominciare l’analisi, logicamente ordinata, dei vari diritti.
Si comincerà, come è ovvio, col diritto alla integrità giuridica della persona (diritto a non essere spogliato dei propri status e, in genere, a non essere privato dei propri diritti costitutivi della personalità giuridica). (Cfr. Prog. Mounier, art. 3, che parla di integrità fisica e morale).
Entrano in questo articolo i problemi relativi allo stato di cittadino, al diritto al nome ed a quelli eventuali, relativi allo stato professionale.
Per le questioni relative cfr. Mortati (Relazione all’Assemblea Costituente, Parte I).
Art. 6. – Dopo l’affermazione del diritto alla integrità della persona, vediamo ora la persona in atto, nell’esercizio cioè della sua libertà.
Va fatta, anzitutto, una dichiarazione solenne che afferma la tutela per tutti dei diritti di libertà.
Ma non può qui mancare una dichiarazione altrettanto solenne dei limiti entro ai quali la libertà, per essere davvero tale, va contenuta.
Va affermato, cioè, solennemente che la libertà importa responsabilità e che essa non può essere orientata che verso il bene: bene personale di ciascuno e bene comune e fraterno di tutti.
I limiti giuridici della libertà si trovano nella Dichiarazione, nelle leggi emanate in conformità ad essa e nelle supreme norme morali (Cfr. Progetto Mounier, art. 7).
Art. 7. – Quali sono, ordinatamente, tali diritti di libertà?
Art. 8 sgg. – Analisi, logicamente ordinata, di ciascuno di tali diritti.
* * *
Seguiranno poi (III Sottocommissione) gli articoli relativi al diritto al lavoro ed alla istruzione, ecc. Ed infine verrà il «capitolo» dei diritti delle comunità: familiare, religiosa, ecc.
In questo modo si avrà uno svolgimento, quanto è possibile organico, di quel sistema integrale e solidale dei diritti della persone di cui è fatta una sintetica menzione nello articolo 1 e nell’articolo 2.
* * *
Nella stesura dei singoli articoli è stato tenuto conto, oltre che dei testi costituzionali analoghi, anche della relazione Mortati [in Relazioni all’Assemblea Costituente, vol. I] e dei problemi sociali e giuridici in esso prospettati.
- – Criterio analogico.
Come risulta dai riferimenti di altre Costituzioni che accompagnano – in fogli a parte – i singoli articoli, essi sono stati redatti analogamente agli articoli corrispondenti delle Costituzioni e dei progetti più affini.
Sono stati tenuti presenti in modo particolare: a) il progetto francese; b) i progetti Mounier e de Menthon: il primo sovratutto caratteristico per la visione integrale dei diritti della persona in esso contenuta (diritti delle persone e delle comunità) e per l’accento di responsabilità con cui sono in esso caratterizzati i diritti di libertà; c) le antiche Dichiarazioni americane e francesi; d) la Costituzione di Weimar; e) ed infine tutte le Costituzioni più importanti del dopoguerra (spagnola, turca, estone, polacca, irlandese, ecc.); f) particolare attenzione ha avuto la Costituzione sovietica (e la jugoslava che ne dipende).
È stata tenuta sempre presente la relazione Mortati.
III.
PREAMBOLO ED ARTICOLI
Il popolo italiano, avendo sperimentato attraverso la dolorosa tirannia dello Stato totalitario fascista, come la dimenticanza ed il disprezzo dei diritti naturali dell’uomo e delle fondamentali comunità umane siano davvero le cause massime delle sventure pubbliche, decide di esporre – come atto preliminare della sua nuova vita democratica e repubblicana – in una Dichiarazione solenne, questi diritti sacri ed inalienabili.
Consapevole dei grandi problemi di rinnovamento che si agitano nel tempo presente, esso mira, con questa Dichiarazione e con la Costituzione che l’accompagna, a creare un ordine sociale e politico che sia conforme all’alta dignità della persona ed alla fraterna solidarietà umana e che assicuri, perciò, a ciascuno un posto ed una funzione nella ordinata comunità nazionale.
Esso riprende così il posto che gli spetta nel seno della civiltà cristiana – lievito ed essenza della sua storia e della sua cultura – ed in quello della comunità dei popoli amanti della libertà, del lavoro, della giustizia e della pace.
Pertanto esso proclama, al cospetto di Dio e della comunità umana, la Dichiarazione seguente dei diritti dell’uomo.
Art. 1.
Nello Stato italiano che riconosce la natura spirituale, libera, sociale dell’uomo, scopo della Costituzione è la tutela dei diritti originari ed imprescrittibili della persona umana e delle comunità naturali nelle quali essa organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona.
Art. 2.
I diritti originari ed imprescrittibili della persona umana costituiscono un sistema integrale e solidale di diritti che concernono tutti i piani dell’attività umana: da quello personale a quello economico, culturale, politico e religioso. Essi sono: il diritto alla propria integrità giuridica; i diritti di libertà; il diritto al lavoro, al riposo, all’assistenza; il diritto di proprietà, il diritto all’istruzione; i diritti connessi con l’esistenza e l’autonomia della comunità familiare, religiosa, professionale, locale, nazionale [internazionale?].
Art. 3.
L’esercizio effettivo di tali diritti esige una struttura della società e dello Stato nella quale sia assicurato a ciascuno nel corpo sociale, proporzionatamente alle sue capacità, un posto ed una funzione. Questo posto e questa funzione mentre permetterà l’ordinato contributo di tutti al bene comune, costituirà per ognuno il fondamento della stabilità e sicurezza economica ed il titolo per la partecipazione a funzioni specifiche nella vita delle comunità ed in quella dello Stato.
Art. 3-bis.
In vista della attuazione della struttura sociale indicata nell’articolo precedente verrà disposta per legge l’iscrizione di tutti gli italiani nel libro delle professioni e verrà attribuito a ciascuno, nei modi che la legge indicherà, un adeguato stato professionale.
Tale stato professionale sarà fondamento di diritti.
Art 4.
Davanti al sistema integrale dei diritti della persona, gli uomini, anche se ineguali per le loro capacità e per le loro funzioni, sono tutti eguali a prescindere dalle loro attitudini, dalla loro razza, classe, religione, opinione politica o sesso.
Nessuna, legge potrà menomare questa eguaglianza.
Art. 5.
Ognuno ha diritto, entro i limiti fissati dalla legge, alla propria integrità giuridica e cioè al pieno possesso della propria personalità giuridica ed al conseguente godimento di tutti i diritti privati e pubblici.
In virtù di questo diritto nessuno può essere privato dello stato di cittadino finché non ne abbia acquistato un altro. È fatta eccezione solo per il caso in cui il cittadino abbia assunto impieghi od incarichi presso Stati stranieri senza preventiva autorizzazione da parte del proprio Stato.
In virtù del medesimo diritto nessuno può essere privato del proprio stato familiare e del diritto al nome che esso comporta.
In virtù dello stesso diritto nessuno può essere altresì privato del proprio stato professionale.
Art. 6.
I diritti di libertà sono garantiti a tutti. L’esercizio di tali diritti trova i suoi limiti nelle finalità della presente Dichiarazione, nelle norme in essa contenute, nelle leggi promulgate in armonia ad esse, nelle supreme norme morali.
La libertà, infatti, è ordinata per natura, e deve servire per elezione al bene supremo e personale di ciascuno ed a quello comune, solidale e fraterno di tutti.
La libertà è, perciò, fondamento di responsabilità.
Art. 6-bis.
La libertà è inalienabile. Nessun gruppo, perciò, può imporre ai propri membri obbligazioni che siano incompatibili col libero esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dalla Costituzione e dalle leggi.
Art. 7.
I diritti fondamentali di libertà sono: la libertà personale, la libertà delle coscienze e quella di espressione, le libertà politiche ossia il diritto di associarsi ed il diritto di concorrere alla formazione della legge.
Art. 8.
Ognuno ha diritto alla propria libertà personale e quindi alla inviolabilità della propria persona.
In virtù di questo diritto nessuno può essere perseguito, arrestato o detenuto tranne che nei casi stabiliti dalla legge e con l’osservanza delle forme da essa prescritte.
Nessuno può essere mantenuto in arresto preventivo per più di 48 ore, a meno che entro tale termine sia fatta denunzia all’autorità giudiziaria e questa abbia proceduto a convalida motivata nel termine di …
Ogni forma di rigore e di coazione che non sia necessaria per venire in possesso di una persona o per mantenerla in stato di detenzione, così come ogni pressione morale o brutalità fisica, specialmente durante l’interrogatorio, è punita.
Coloro che dolosamente sollecitano, redigono, sottoscrivono, eseguono o fanno eseguire atti in violazione di queste norme, impegnano la loro responsabilità personale.
Essi saranno puniti.
Art. 9.
Nessuno può essere sottratto ai suoi giudici naturali.
Non potrà essere creata, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, nessuna giurisdizione straordinaria.
Art. 10.
La legge penale non ha mai effetto retroattivo: nessuno, perciò, può essere sottoposto a processo né punito se non in virtù di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso.
Nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto.
L’imputato si presume innocente fino a quando non è dichiarato colpevole.
Art. 11.
Nel suo magistero punitivo la legge non oblierà mai il valore della personalità umana del reo.
Non possono essere irrogate che le pene tassativamente fissate dalla legge.
La pena di morte non è ammessa.
Le pene corporali sono vietate.
Le pene sono personali e proporzionate al delitto: quelle privatrici o restrittive della libertà personale devono mirare alla rieducazione del reo.
Qualunque trattamento che aggravi la pena legalmente applicabile importa la responsabilità personale di chi lo mette in atto.
Art. 12.
Il domicilio, luogo di asilo della persona, è inviolabile.
Nessuno può introdurvisi se non per ordine dell’autorità giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato, o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalla legge.
Art. 13.
Ognuno ha diritto alla libertà di circolazione in tutto il territorio dello Stato.
In virtù di questo diritto ogni cittadino può fissare o prendere la propria residenza o domicilio in ogni parte del territorio; può dovunque acquistare e possedere beni immobili; può dovunque esercitare la propria attività personale o lavorativa.
La legge potrà porre dei limiti soltanto per motivi di sanità o di ordine pubblico.
In virtù del medesimo diritto, inoltre, nessuno può essere estradato dal territorio nazionale.
Il diritto di emigrare, salvi gli obblighi di legge, è garantito a tutti.
Art. 14.
Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni.
In virtù di questo diritto è a tutti garantita la libertà di stampa e di espressione del pensiero con qualsiasi mezzo. È vietato assoggettare l’esercizio ad autorizzazione o censura. Il sequestro può essere disposto soltanto dall’autorità giudiziaria e nei casi: a) di violazione delle norme amministrative che regolano l’esercizio del diritto; b) di reati non politici pei quali la legge stabilisca il sequestro; c) di esecuzione di una sentenza. Il sequestro può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva nei soli casi di assoluta urgenza o di pubblicazioni oscene, ma deve essere richiesta immediatamente la convalida dell’autorità giudiziaria.
Qualunque pressione diretta o indiretta, economica o altra, che tenda a limitare l’esercizio di tale diritto dovrà essere punita.
Gli abusi nell’esercizio di tale diritto, in contrasto con le norme stabilite dall’articolo 6, costituiscono grave danno per la compagine sociale e saranno puniti.
Al divieto della censura preventiva la legge farà eccezione, a scopo di tutela della pubblica moralità ed in vista specialmente della protezione della gioventù, per la cinematografia, per le rappresentazioni teatrali e per la radiofonia.
Art. 15.
Il segreto epistolare e quello di qualunque corrispondenza, postale, telegrafica e telefonica, è inviolabile.
Non può derogare a questo principio che per legge e per decisione dell’autorità giudiziaria.
Art. 16.
Ognuno ha diritto alla libera professione e propaganda delle proprie convinzioni sociali, politiche e filosofiche purché non siano in radicale contrasto con le libertà ed i diritti garantiti dalla presente Dichiarazione e con le supreme norme morali.
Art. 17.
Ognuno ha diritto alla libera professione, pratica e propaganda della propria fede religiosa.
Lo Stato assicura a tutti le condizioni adeguate per il libero esercizio di tale diritto. La professione di una determinata fede religiosa o di una determinata convinzione sociale, politica o filosofica non reca pregiudizi giuridici.
Art. 18.
Il diritto di riunirsi pacificamente, senza armi e senza uniformi non autorizzate, è garantito a tutti.
Solo per le riunioni in luogo pubblico è richiesto un avviso preventivo alle autorità competenti. La riunione può essere vietata per comprovate ragioni di ordine pubblico: il divieto comporta delle responsabilità.
Per assicurare l’esercizio di questo diritto le strade, le piazze, gli edifici pubblici sono messi a disposizione dei cittadini.
Nelle riunioni e nelle sfilate di massa i metodi di propaganda saranno sempre rispettosi delle insopprimibili esigenze della verità e della fraternità.
Art. 19.
Il diritto di associarsi, senza preventiva autorizzazione, per fini che non contrastino con le libertà garantite dalla presente Dichiarazione, è riconosciuto a tutti.
(Divieto per le associazioni segrete e militari. Mortati, pag. 109).
IV.
ANALOGIE COSTITUZIONALI
Cfr. Progetto Costituzione francese. – All’indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, ed hanno insanguinato il mondo intero, il popolo francese, fedele ai principii del 1789 – Carta della sua liberazione – proclama nuovamente che ciascun essere umano ha diritti inalienabili e sacri ai quali nessuna legge può attentare e decide, come già nel 1793, nel 1795 e nel 1848, di porli in principio della sua Costituzione.
La Repubblica garantisce a ciascun uomo ed a ciascuna donna vivente nell’Unione francese l’esercizio individuale e collettivo delle libertà e dei diritti seguenti.
Cfr. Preambolo del 1789. – I rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei Governi, hanno stabilito di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su principii semplici ed incontestabili, si rivolgano sempre alla conservazione della Costituzione e alla felicità di tutti.
In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i Diritti seguenti dell’Uomo e del Cittadino.
Cfr. Preambolo del 1793. – Il popolo francese, convinto che la dimenticanza e il disprezzo dei diritti naturali dell’uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha risoluto di esporre, in una dichiarazione solenne, questi diritti sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini, potendo sempre paragonare gli atti del Governo con lo scopo di ogni istituzione sociale, non si lascino mai opprimere ed avvilire dalla tirannia; affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità; il magistrato la regola dei suoi doveri; il legislatore l’oggetto della sua missione.
In conseguenza proclama, al cospetto dell’Essere Supremo, la Dichiarazione seguente dei diritti dell’uomo e del cittadino.
Cfr. Preambolo del 1795. – Il popolo francese proclama, in presenza dell’Essere Supremo, la Dichiarazione seguente dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino.
Cfr. Preambolo del 1848. – In presenza di Dio e in nome del Popolo Francese, l’Assemblea nazionale proclama, ecc.
Art. 1.
Cfr. Preambolo Progetto Costituzione francese. – All’indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana… il popolo francese, fedele ai principî del 1789… proclama nuovamente che ciascun essere umano ha diritti inalienabili e sacri ai quali nessuna legge può attentare, e decide, come già nel 1793, nel 1795, nel 1848 di porli in principio della sua Costituzione.
Cfr. Preambolo Progetto Costituzione francese. – Art. 22: Ogni essere umano possiede, nei confronti della società i diritti che ne garantiscono in una con l’integrità e la dignità della persona, il suo pieno sviluppo fisico, intellettuale e morale.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 2: Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo, ecc.
Cfr. Progetto Mounier. – …gli individui e le società sono sottoposti ad un certo numero di diritti connessi con l’esistenza della comunità umana e non derivanti né dall’individuo né dallo Stato, poiché hanno una duplice base:
1°) il bene delle persone;
2°) la vita e lo sviluppo delle persone nel seno delle comunità naturali in cui esse si trovano: famiglie, nazioni, raggruppamenti geografici o linguistici, comunità di lavoro, raggruppamenti di affinità o di sede (Cfr. anche art: 1: I diritti delle persone sono basati, ecc.; art. 27: Esistono delle comunità naturali. Nate fuori dello Stato, non possono essere asservite ad esso, né identificate con esso, ecc.).
Cfr. Preambolo Costituzione irlandese del 1937. – …al fine di garantire la dignità e la libertà dell’uomo (Art. 40: Tutti i cittadini in quanto persone umane, ecc.).
Cfr. Dichiarazione dei diritti del 1789. – Art. 2: Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo.
Cfr. Costituzione francese del 1793. – Art. 1: Il Governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali ed imprescrittibili.
Cfr. Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti (1776) – Noi consideriamo come evidenti per se stesse le seguenti verità: tutti gli uomini sono creati eguali: essi sono dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili: tra questi diritti si trovano la vita, la libertà e la ricerca della felicità. I Governi sono stabiliti, dagli uomini per garantire questi diritti ed il loro giusto potere deriva dal consenso dei governati, ecc.
Art. 2.
Cfr. Dichiarazione del 1789. – Art. 2: Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Cfr. Dichiarazione del 1793. – Art. 1: I diritti dell’uomo in società sono l’uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà, la garanzia sociale e la resistenza all’oppressione.
Cfr. Costituzione del 1793. – Art. 2: Questi diritti sono l’uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.
Cfr. Costituzione del 1795. – Art. 1: I diritti dell’uomo in società sono la libertà, l’uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.
Cfr. URSS 1936. – Art. 118 e sgg.: Diritto al lavoro, al riposo, all’assistenza, all’istruzione, di libertà di coscienza, libertà di parola, stampa, riunione, associazione, cortei, politiche, inviolabilità della persona e del domicilio di asilo.
Cfr. Costituzione turca 1928. – I diritti naturali dei turchi sono: l’inviolabilità personale, la libertà di coscienza, di pensiero, di parola, di stampa, di circolazione, di contrattare, di lavorare, di possedere, la libertà di riunione e di associazione e quella di costruire società commerciali.
Cfr. Costituzione di Weimar. – Disegno della parte seconda: Diritti dei cittadini, diritti connessi con la comunità familiare, con la comunità politica, locale, religiosa, professionale.
Cfr. Costituzione austriaca. – Sua struttura federativa.
Cfr. Costituzione irlandese. – Diritti connessi con la comunità familiare.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 2: Tali diritti sono la libertà, la sicurezza, il diritto al lavoro e la resistenza all’oppressione.
Cfr. Progetto Mounier. – Art. 1: Tali diritti sono: l’integrità della persona fisica e morale, la libertà nelle sue varie forme, l’associazione, il lavoro, il riposo, la sicurezza, l’eguaglianza dinnanzi alla legge. (Pei diritti connessi con le comunità, cfr. preambolo e art. 27 e sgg., diritti delle comunità).
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Dei diritti sociali ed economici: vi si indicano diritti connessi con la famiglia, art. 14 e sgg., con la comunità di lavoro, art. 31 e sgg.
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Art. 22: Ogni essere umano possiede, nei confronti della società, i diritti che ne garantiscono, in una con l’integrità e dignità della persona, il suo pieno sviluppo fisico, intellettuale e morale.
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Art. 22 cpv.: La legge organizza l’esercizio di tali diritti.
Cfr. Costituzione irlandese. – Art. 41: Lo Stato riconosce la famiglia come il gruppo primordiale naturale e fondamentale della società e come un’istituzione morale investita di diritti inalienabili e imprescrittibili, anteriore e superiore ad ogni legge positiva.
Art. 3.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 7: La sicurezza risulta dalla protezione che la società accorda ad ogni cittadino per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti, dei suoi beni.
Cfr. Dichiarazione del 1793. – Art. 9: La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società ad ogni cittadino per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti, dei suoi beni (cfr. art. 24: la garanzia sociale dei diritti dell’uomo consiste, ecc.).
Cfr. Progetto francese. – Art. 22: Ogni essere umano possiede, nei confronti della società, i diritti che garantiscono in una con l’integrità e la dignità della persona, il suo pieno sviluppo fisico, intellettuale e morale.
La legge organizza l’esercizio di tali diritti.
* * *
Il concetto di sicurezza al quale si richiamano le Costituzioni di tipo occidentale – intesa come protezione giuridica – va ora esteso: esso deve includere quello di una organizzazione economica, sociale, politica e giuridica, siffatta da garantire l’efficace protezione di tutti i diritti della persona umana.
In questo senso va inteso il capoverso dell’articolo 22 del progetto francese sopra citato.
Art. 3-bis.
Sullo status professionale cfr. la relazione Pesenti (Relazione all’Assemblea Costituente).
Cfr. indirettamente Progetto Mounier. – Art. 19: Ogni lavoratore è libero di dare la sua adesione ad un sindacato di sua scelta o di non aderire a nessuno. Egli ha diritto alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, alla protezione professionale, al rispetto della propria specialità, alla formazione tecnica e sociale necessaria per associarsi strettamente a funzioni direttive nel campo del lavoro.
Così pure indirettamente nel Progetto Costituzione francese all’articolo 26: Ogni uomo ha il dovere di lavorare ed il diritto di avere un’occupazione.
Cfr. Costituzione jugoslava. – Art. 32: Tutti i cittadini sono obbligati a lavorare secondo le proprie capacità: chi non dà nulla alla comunità non può ricevere nulla da essa.
Art. 4.
Cfr. Progetto Mounier. – Art. 2: Quasi come nel testo.
Cfr. Progetto francese. – Art. 4: La legge garantisce a tutti eguale diritto di esercitare le libertà ed i diritti enunciati nel presente titolo: essa non potrà portarvi pregiudizio.
Cfr. Costituzione irlandese. – Art. 40: Tutti i cittadini, in quanto persone umane, saranno uguali davanti alla legge. Ciò non esclude che lo Stato, nello sue leggi, abbia il dovuto riguardo alle differenze di capacità, fisica e morale, e di funzione sociale.
Art. 5.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 3: Ognuno ha il diritto di ottenere tutti i diritti civili in uno stato determinato. Lo Stato non può ritirare la nazionalità a un cittadino finché esso non ne ha avuto un’altra.
Cfr. Progetto francese. – Art. 18: Conseguenza del possesso dello stato di cittadino.
Art. 6.
Cfr. Progetto Mounier. – Art. 7: Gli uomini sono liberi nei loro movimenti, parole, scritti ed atti, purché non violino la presente Dichiarazione o le leggi promulgate in armonia ad essa. La libertà deve servire nelle sue varie forme alla dignità personale di ciascuno e al bene di tutti. Essa è inalienabile e comporta delle responsabilità.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 5: La libertà dell’individuo non può essere limitata se non nella misura in cui recherebbe pregiudizio ai diritti dei suoi simili: tale limitazione dovrà essere sanzionata dalla legge.
Cfr. Dichiarazione del 1789. – Art. 4: La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri limiti che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge.
Cfr. Progetto francese. – Art. 1: Tutti gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali davanti alla legge.
Art. 3: La libertà è la facoltà di fare tutto quanto non arreca pregiudizio ai diritti altrui. Le condizioni per l’esercizio delle libertà sono stabilite dalla legge. Nessuno può essere costretto a fare alcunché a cui la legge non obblighi.
Art. 6-bis.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 17: La libertà è inalienabile. Nessun gruppo, ecc. … (finisce con un inciso sul giuramento: nessuno può esigere un giuramento di fedeltà, che deve essere prestato soltanto alle istituzioni).
Art. 7.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 6: Le libertà fondamentali sono: la libertà individuale, la libertà di coscienza e d’espressione, le libertà politiche, ossia il diritto di associarsi ed il diritto di concorrere liberamente alla formazione della legge.
Cfr. Costituzione turca. – …l’inviolabilità personale, la libertà di coscienza, di pensiero, ecc.
Art. 8.
Cfr. Progetto francese. – Art. 9: Nessuno, ecc.
È riprodotto nel testo quasi integralmente: si noti l’inciso dolosamente.
Gir. Costituzione Weimar. – Art. 114: La libertà personale è inviolabile. Il potere pubblico non può limitarla o sopprimerla che in conformità alla legge.
Le persone che vengono arrestate debbono essere informate al più tardi nel giorno seguente all’arresto, della autorità che l’ha ordinato e dei motivi che l’hanno determinato. Esse debbono, senza indugio, essere poste in condizioni di reclamare contro l’arresto.
Cfr. Costituzione spagnola. – Art. 29: Nessuno potrà essere arrestato o incarcerato tranne che per un delitto. Chiunque sia arrestato sarà posto in libertà o consegnato alla autorità entro le 24 ore successive all’arresto.
Ogni arresto sarà senza effetto o dovrà trasformarsi in carcerazione entro le 72 ore successive alla consegna del detenuto al giudice competente.
La decisione sarà emessa per atto giudiziale e sarà notificata all’interessato entro il medesimo termine. Incorreranno in responsabilità le autorità i cui ordini rappresentino infrazione al presente articolo e gli agenti e funzionari che li eseguiscano nonostante l’evidenza della loro illegalità. L’azione, ecc.
Cfr. Costituzione jugoslava. – Art. 28: È garantita l’inviolabilità della persona dei cittadini. Nessuno può essere trattenuto sotto arresto preventivo per più di tre giorni senza decisione del Tribunale o senza l’approvazione del pubblico accusatore.
Cfr. Costituzione irlandese del 1937. – Art. 40: Nessun cittadino sarà privato della libertà personale, salvo nei casi previsti dalla legge.
Cpv. circa l’arresto.
Cfr. Dichiarazione del 1789. – Art. 7: Nessuno può essere accusato, arrestato o detenuto che nei casi determinati dalla legge e secondo le forme che essa ha prescritte. Quelli che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari devono essere puniti, ecc., ecc.
Art. 9.
Cfr. Costituzione francese del 1848. – Art. 4. Nessuno sarà distolto dai suoi giudici naturali.
Non potranno essere create commissioni o tribunali straordinari a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 9: Nessuno potrà essere sottratto ai suoi giudici competenti. Nessuna giurisdizione di eccezione potrà essere creata, a nessun titolo e con nessuna denominazione.
Art. 10.
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Nessuno può essere sottoposto a processo né punito se non in forza di una legge promulgata e pubblicata anteriormente al fatto commesso.
L’imputato si presume innocente fino a quando non è dichiarato colpevole.
Nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto. Cpv. Le pene personali, ecc.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 10: Nessuno potrà essere punito se non in virtù di una legge approvata e promulgata anteriormente al reato e legalmente applicata
Art. 12: Ogni imputato è presunto innocente finché non è stato riconosciuto colpevole.
Cfr. Progetto Mounier. – Art. 10: Ognuno è presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole. Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge emanata anteriormente al delitto di cui esso è incolpato. Nessuno può essere punito due volte per lo stesso delitto.
Qualunque effetto retroattivo o cumulativo dato alla legge costituisce delitto di Stato.
Cfr. Dichiarazione del 1789. – Art. 8: …e nessuno può essere punito che in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata (Cfr. Dichiarazione del 1793, art. 13, 14: Presunzione di innocenza, irretroattività.
Cfr. Dichiarazione del 1793.– Art. 15: Dare effetto retroattivo alla legge è un delitto.
Cfr. Costituzione del 1793. – Art. 13 e 14.
Cfr. Costituzione Weimar. – Art. 116: Un fatto può essere punito unicamente se la legge lo abbia dichiarato punibile prima che sia stato commesso.
Art. 11.
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Art. 10 cpv.: Le pene sono personali e proporzionate alla gravità del reato. Le pene privative o restrittive della libertà devono essere intese alla rieducazione del colpevole. Qualunque trattamento che aggravi la pena legalmente applicabile, importa la responsabilità personale di chi lo mette in alto.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 10 cpv.: La legge deve infliggere solo delle pene strettamente necessarie e proporzionate al reato.
Cfr. Progetto Mounier. – Art. 11: Le pene devono essere proporzionate al delitto ed esemplari e dovranno mirare, per quanto possibile, alla rieducazione del reo.
Cfr. Dichiarazione del 1793. – Art. 16: La legge non deve assegnare che pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto e utili alla società.
Cfr. Dichiarazione del 1795. – Art. 12: La legge non deve decretare che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.
Art. 13: Ogni trattamento che aggravi la pena determinata dalla legge è un delitto.
Art. 12.
Cfr. Costituzione Weimar. – Art. 115: Il domicilio di ogni tedesco costituisce per esso luogo di asilo ed è inviolabile. Solamente la legge può stabilire eccezioni a questo principio.
Cfr. Relazione Mortati. – Tolto l’ultimo cpv.: Le ispezioni, ecc.
Cfr. Costituzione irlandese. – Art. 40: Il domicilio di ogni cittadino è inviolabile e non sarà possibile entrarvi con la forza se non in conformità alla legge.
Cfr. Costituzione spagnola. – Art. 31: Cpv.: L’inventario dei documenti, ecc.
Art. 13.
Cfr. Costituzione del 1791. – Art. 11: La libertà di ogni uomo di andare, restare, partire senza poter essere arrestato, ecc.
Cfr. Costituzione Weimar. – Art. 111: Tutti i tedeschi godono del diritto alla circolazione in tutto il Reich. Ogni tedesco ha il diritto di soggiornare e di fissare la propria dimora in ogni luogo del Reich che più gli piaccia, di acquistare beni immobili e di esercitarvi liberamente una professione. Questi diritti non possono essere limitati che con legge del Reich.
Art. 112: Ogni tedesco ha il diritto di emigrare in Paesi non tedeschi. La libertà di emigrazione non può essere limitata che con legge del Reich. Tutti i cittadini del Reich hanno diritto, sul territorio nazionale o fuori, alla protezione diplomatica del Reich.
Nessun tedesco può essere consegnato ad un Governo straniero per essere processato o punito.
Cfr. Costituzione estone. – Art. 17: Le autorità giudiziarie soltanto hanno la facoltà di limitare o sopprimere il diritto dei cittadini di circolare e di fissare liberamente la propria dimora.
Questa libertà può essere altresì limitata o soppressa da altre autorità, per ragioni di igiene, nei casi e secondo le norme fissate dalla legge.
Cfr. Costituzione turca. – Art. 78: Ad eccezione delle disposizioni derivanti dalla mobilitazione, dalla proclamazione dello stato di assedio, o dalle misure prese conformemente alla legge per evitare il diffondersi di malattie epidemiche, nessuna restrizione può essere apportata alla libertà di circolazione.
Cfr. Relazione Mortati. – Pag. 86: Ogni cittadino può fissare o prendere la propria residenza o domicilio in ogni parte del territorio, salvo i limiti imposti con carattere generale dalla legge, per soli motivi di sanità o di ordine pubblico.
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Art. 5: Ciascuno ha il diritto di fissare in qualunque luogo il suo domicilio ed altresì quello di muoversi liberamente.
Art. 14.
Cfr. Relazione Mortati. – Pag. 80 e sgg.: Riportato nel testo.
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Art. 14: Ciascuno è libero di parlare, di scrivere, di stampare, di pubblicare: egli può così a mezzo della stampa che con qualunque altro mezzo, esprimere, diffondere e difendere qualunque opinione entro i limiti segnati dall’abuso di tale diritto, specialmente quanto al violare le libertà garantite dalla presente Dichiarazione o al portar pregiudizio alla reputazione altrui.
Nessuna manifestazione d’opinione può essere conculcata.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 13: Il libero scambio di pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo. Qualunque pressione, diretta o indiretta, economica o altra che tenda a limitare l’esercizio di questo diritto dovrà essere punita. Ognuno può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere degli abusi di tale libertà nei casi determinati dalla legge.
Cfr. Progetto Mounier. – Art. 12: Ognuno è libero di parlare, scrivere, stampare e pubblicare pensieri, opinioni ed informazioni, salvo a rispondere dell’abuso di tale libertà nei casi previsti dalla legge, in particolare all’articolo 6 (integrità spirituale).
Cfr. Costituzione Weimar. – Art. 118: Ogni tedesco ha il diritto, entro i limiti delle leggi generali, di esprimere liberamente la propria opinione con parole, scritti, stampe, immagini o in ogni altro modo. Nessuna condizione di lavoro o di impiego può privarlo di questo diritto e nessuno può arrecargli danno per averne fatto uso.
Non esiste censura: tuttavia, per quanto riguarda i cinematografi, la legge può apportare deroghe a questo principio. Del pari la legge può fissare i provvedimenti per la lotta contro le pubblicazioni immorali e pornografiche e per la protezione della gioventù in fatto di spettacoli e di rappresentazioni pubbliche.
Cfr. Costituzione irlandese. – Art. 40: 6°) Lo Stato garantisce il libero esercizio dei diritti seguenti subordinatamente all’ordine ed alla moralità pubblica: diritto dei cittadini di esprimere liberamente le loro convinzioni ed opinioni.
Tuttavia, essendo l’educazione dell’opinione pubblica un problema di gravissima importanza per il bene comune, lo Stato veglierà attentamente a che gli organi dell’opinione pubblica, come la radio, la stampa, il cinema, pur conservando la loro libertà legale di espressione, compresa la critica alla politica del Governo, non siano adoperati a minare l’ordine e la moralità pubblica o l’autorità dello Stato.
La pubblicazione o l’espressione di opere o di parole blasfeme, sediziose o indecenti, costituisce un reato che sarà punito in conformità alla legge.
Cfr. Costituzione spagnuola. – Art. 34: Ogni persona, ecc…, senza che sia soggetta a censura preventiva.
Cfr. Costituzione U.R.S.S.– Art. 125: In conformità, ecc… Questi diritti dei cittadini vengono assicurati, ecc…
Art. 15.
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Art. 8: Il segreto di qualunque corrispondenza è inviolabile. Non può esservi fatta deroga che in forza della legge e per specifica decisione dell’autorità giudiziaria.
Cfr. Costituzione Weimar. – Art. 117: Il segreto epistolare ed il segreto postale telegrafico e telefonico sono inviolabili. Solo una legge del Reich può apportare eccezioni a questo principio.
Cfr. Costituzione turca. – Art. 82: Le carte, le lettere e gli oggetti di ogni genere affidati alla posta non possono essere aperti se non per effetto di un mandato rilasciato dal giudice istruttore competente o di una decisione del tribunale: il segreto della corrispondenza telegrafica e telefonica è inviolabile.
Cfr. Relazione Mortati, pag. 88.
Art. 16 e 17.
Cfr. Costituzione Weimar. – Art. 135: Tutti i cittadini del Reich godono di assoluta libertà di fede e di coscienza. Il libero esercizio della religione è garantito dalla Costituzione e posto sotto la protezione dello Stato.
Art. 136: I diritti ed i doveri civili e politici non sono condizionati né limitati dall’esercizio della libertà religiosa. Il godimento dei diritti civili e politici e l’ammissione ai pubblici impieghi sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno è obbligato a dichiarare le proprie convinzioni religiose. Le autorità hanno il diritto di investigare a quale confessione religiosa si appartenga, solamente quando ne derivano dei diritti o quando lo esiga una richiesta statistica ordinata dalla legge.
Nessuno può essere costretto ad un atto o ad una cerimonia di culto o a partecipare a pratiche religiose o ad usare una formula di giuramento religioso.
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Art. 13: Nessuno può soffrire pregiudizio a motivo della sua origine, delle sue opinioni o credenze religiose e filosofiche o politiche. La libertà, di coscienza, ecc.
Cfr. Progetto Mounier. – Art. 13: Nessuno può essere turbato per l’espressione delle proprie opinioni o credenze in materia religiosa o filosofica a meno che esse non rechino pregiudizio ai diritti garantiti dalla presente dichiarazione.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 15: Tutti gli uomini sono egualmente liberi di dedicarsi alle pratiche di un culto di loro scelta o di non dedicarsi a nessuna pratica religiosa. La legge non riconoscerà nessuna differenza fra i vari culti.
Cfr. Costituzione irlandese. – Art. 44: 2°) La libertà di coscienza e la libera professione e pratica della religione sono, subordinatamente all’ordine ed alla moralità pubblica, garantite ad ogni cittadino.
Cfr. Relazione Mortati, pag. 91.
Art. 18.
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Art. 16: Il diritto di transitare liberamente nelle pubbliche strade ed il diritto di riunione sono garantiti a tutti.
Cfr. Costituzione U.R.S.S. – Art. 125.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 18: I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e di associarsi liberamente purché gli scopi della loro associazione non siano incompatibili con i diritti imprescrittibili dell’uomo.
Cfr. Progetto Mounier. – Art. 15: I cittadini… hanno il diritto di riunirsi liberamente sul territorio dello Stato, senza arme e senza uniformi non autorizzate, sotto l’osservanza delle leggi di polizia ed in conformità all’articolo 6. Tale articolo si applica in particolare alle campagne di riunioni non contrarie alla legge e alle sfilate in massa.
Cfr. Progetto Mounier. – Art. 6: L’integrità spirituale della persona non può essere compromessa da metodi di suggestione o di propaganda emananti sia dallo Stato sia da potenze private, quando tali metodi possono esercitare una inammissibile pressione sulle volontà individuali e quando gli individui sono privati di efficaci mezzi difensivi di fronte ad essa.
Cfr. Relazione Mortati, pag. 94.
Art. 19.
Cfr. Progetto de Menthon. – Art. 18: I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e di associarsi liberamente, purché gli scopi della loro associazione non siano incompatibili con i diritti imprescrittibili dell’uomo.
Cfr. Progetto Mounier. – Art. 16: I cittadini… hanno il diritto di associarsi… Qualunque coalizione atta a mettere in pericolo le garanzie dell’articolo 6 può essere vietata.
Cfr. Progetto Costituzione francese. – Art. 17: Tutti hanno il diritto di associarsi liberamente, a meno che l’associazione non arrechi, o non tenda ad arrecare, pregiudizio alle libertà garantite dalla presente Dichiarazione. Nessuno può essere costretto ad affiliarsi ad una associazione.