Come nasce la Costituzione

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

ADUNANZA PLENARIA

4.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUINI

INDICE

Per il funzionamento delia Commissione

Presidente – Conti – Nobile – Grassi – Dossetti – Terracini – Lussu – Fuschini – Marinaro – Mortati – Perassi – Targetti – Piccioni – Ghidini – Bulloni – Colitto – Bozzi – Uberti – Togliatti – Di Vittorio.

Per la documentazione della Commissione

Mortati – Presidente.

Ripartizione dei componenti la Commissione nelle tre Sottocommissioni

Presidente – Lussu.

Sui lavori della Commissione

Presidente – Targetti – Piccioni.

La seduta comincia alle 9.10.

Per il funzionamento della Commissione.

PRESIDENTE invita la Commissione a discutere il progetto Dossetti di Regolamento, che sarebbe meglio chiamare – ed anche il proponente è d’accordo – «Norme o regole interne per il funzionamento della Commissione».

Dà lettura dell’articolo 1:

«La Commissione per la Costituzione, appena costituita, procederà alla determinazione dei gruppi di materie per le quali ognuna delle tre Sottocommissioni, in cui essa si ripartisce, dovrà elaborare e predisporre uno schema di progetto, e procederà all’assegnazione dei propri membri nelle Sottocommissioni medesime, designando per ciascuna il Presidente ed il Segretario».

CONTI propone di non indicare il numero delle Sottocommissioni, ciò che non gli sembra conveniente.

PRESIDENTE osserva che già ieri si è stabilito di creare le tre Sottocommissioni fra le quali può utilmente dividersi il complesso lavoro della Commissione.

NOBILE concorda con l’onorevole Conti, perché potrebbe in seguito sentirsi il bisogno di una quarta Sottocommissione.

PRESIDENTE osserva che per decisioni dell’Assemblea Costituente sono stati nominati tre Vicepresidenti, proprio in vista della divisione della Commissione in tre Sottocommissioni. Si potranno in ogni modo costituire Commissioni miste per speciali argomenti e intanto lasciare il numero di tre.

CONTI insiste nella sua proposta di emendamento.

PRESIDENTE la mette ai voti.

(Non è approvata).

Mette ai voti l’articolo 1 nel testo proposto.

(È approvato).

Dà lettura dell’articolo 2:

«Ogni Sottocommissione potrà deliberare, a maggioranza, di procedere al proprio lavoro suddividendosi in due o più sezioni.

Alle riunioni di queste si estendono, in quanto applicabili, le norme disposte per le Sottocommissioni».

CONTI propone di sopprimere le parole: «a maggioranza» che ritiene pleonastiche.

PRESIDENTE mette ai voti l’articolo 2 con questo emendamento.

(È approvato).

Dà lettura dell’articolo 3:

«Le convocazioni della Commissione, Sottocommissioni e Sezioni avranno luogo con avviso individuale, nel quale saranno indicati gli oggetti sottoposti a trattazione».

GRASSI propone di sopprimere le parole: «nel quale saranno indicati gli oggetti sottoposti a trattazione», perché non crede sia utile fissare un ordine del giorno preciso.

PRESIDENTE si richiama alla prassi normalmente seguita di indicare il tema della discussione.

CONTI osserva che, quando è stabilito un ordine del giorno, anche un solo membro può opporsi a che si tratti un argomento che non vi sia compreso. Perciò trova esagerata questa indicazione, inspirata ad un formalismo che va oltre i termini dell’opportunità.

DOSSETTI crede che con questo emendamento si modificherebbe il significato dello articolo 3, il cui valore sta nel garantire un certo ordine nei lavori della Commissione. Questo concetto inspira tutto il Regolamento; e gli sembra essenziale, analogamente a quanto avviene nel Regolamento della Costituente francese.

GRASSI, per quanto trovi opportuno che ogni membro conosca, quando la Commissione si riunisce, l’ordine del giorno della seduta, non ne fa una questione fondamentale.

TERRACINI, poiché in queste discussioni esiste sempre un elemento politico, teme che si possa aprire l’adito ad impugnative per non perfetta osservanza di norme regolamentari; impugnative tendenti in realtà ad arrestare il lavoro concreto della Commissione. Nessuno ha oggi intenzione di fare dell’ostruzionismo, ma potrebbe in seguito crearsi una situazione tale per cui un gruppo o anche una persona sola potesse avvalersi di questa disposizione a scopo ostruzionistico.

DOSSETTI crede che il pericolo prospettato dall’onorevole Terracini non sussisterà quando sia adottato il sistema della convocazione individuale con indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione individuale ha questo valore, di avvertire colui cha non ha partecipato ad una precedente riunione degli argomenti in essa trattati. Poiché questo ignora anche il giorno nel quale si avrà la seconda convocazione, gli sembra opportuno che ne venga informato.

PRESIDENTE non crede si tratti di questione di particolare importanza, e propone che si approvi il testo, con l’intesa che si potrà modificare l’ordine del giorno. Mette ai voti l’articolo 3 con questa intesa.

(È approvato).

Dà lettura dell’articolo 4:

«Le sedute non sono valide se non siano presenti almeno i due terzi dei membri assegnati alla Commissione o a ciascuna Sottocommissione o sezione.

I congedi possono essere concessi dal Presidente della Commissione solo per ragioni di pubblico ufficio, per malattia, o per altri motivi analogamente gravi.

È obbligatoria la presenza alle sedute.

In caso di due assenze consecutive non giustificate, o di assenze, egualmente non giustificate, superiori ad un terzo delle sedute mensili, il Commissario, su richiesta del Presidente della Commissione, sarà dichiarato dimissionario d’ufficio dal Presidente della Assemblea e da questi sostituito con altro deputato dello stesso gruppo politico.

I nomi degli assenti saranno, a cura del Presidente, comunicati, dopo ogni adunanza, al Presidente dell’Assemblea, il quale ne darà notizia a questa.

Avverte preliminarmente che il Presidente dell’Assemblea è stato delegato dall’Assemblea a nominare i singoli commissari della Commissione, ma non a proclamarli decaduti. Egli avrebbe quindi bisogno di un’altra delega dell’Assemblea per poterlo fare. Perciò questo articolo dovrebbe essere modificato.

GRASSI è contrario al quorum di due terzi dei membri, che gli sembra esagerato. Il numero legale della metà più uno gli pare sufficiente. Fa rilevare in proposito che per la validità delle Assemblee della Camera basta la presenza della metà più uno e che la Giunta delle elezioni, per facilitare il proprio funzionamento, ha stabilito che basta la presenza di 12 membri su 30, cioè i due quinti.

LUSSU è favorevole alla proposta Grassi, ma si preoccupa dell’eventualità che non si abbia neppure il numero legale. È anche possibile che, per boicottare le riunioni, alcuni commissari non si presentino. Perciò occorrerebbe stabilire che in una seconda riunione si potesse affrontare la discussione anche senza la presenza del numero legale.

GRASSI propone di adottare il sistema in uso alla Camera dei Deputati; si presume la presenza del numero legale, salvo che un membro non ne chieda esplicitamente la verifica.

NOBILE è per la soppressione completa del primo comma. Non si deve trattare la questione come se le decisioni della Commissione fossero impegnative per la Costituente: la Commissione non fa che precisare uno schema, il quale sarà materia di discussione e potrà essere accettato o non esserlo. Quindi nessuna ragione di preoccuparsi di tutte queste formalità: ognuno farà il meglio che può. Perciò è in generale per la soppressione di tutte le norme restrittive del progetto.

FUSCHINI spiega che nel progetto è stato introdotto quel quorum per ottenere una maggiore frequenza da parte dei componenti; ma aderisce alla proposta Grassi di mantenere, circa la validità della riunione, il sistema della verifica del numero legale quando sia richiesta, purché si stabilisca che l’assente può essere richiamato, dopo due o tre assenze continuate non giustificate, dal Presidente dell’Assemblea.

MARINARO propone di sostituire alla parola «sedute» la parola «deliberazioni», così che la seduta sia sempre valida, anche se non ci sia il numero legale, ma non sia valida la deliberazione eventualmente adottata, ove manchi il numero legale.

MORTATI avverte che questo quorum di maggioranza piuttosto alto era stato introdotto per un’esigenza di rapidità e di serietà che il Presidente aveva segnalato. Gli assenti sono elementi di confusione e di ritardi perché, nella seduta successiva, non conoscendo la discussione precedente, la ripetono. Questa ragione dovrebbe essere vagliata dalla commissione, prima di decidere.

NOBILE crede che proprio quanto ha detto l’onorevole Mortati dovrebbe indurre a modificare l’articolo; perché, se si vuole lavorare sul serio, non si può correre il rischio che la Commissione si convochi e poi non possa discutere per la mancanza di una maggioranza dei due terzi. Occorre cioè stabilire che la seduta sarà sempre valida; ma la deliberazione sarà valida soltanto se presa a maggioranza.

PERASSI, con riferimento alle ultime parole del collega Nobile, chiede al proponente se ritiene che in questa Commissione si possano adottare norme diverse da quelle esistenti nel Regolamento della Camera circa il funzionamento delle Commissioni. Per esempio, l’onorevole Nobile propone che le sedute siano valide qualunque sia il numero dei presenti, mentre l’articolo 8 del Regolamento stabilisce che le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un quarto dei loro componenti. Data l’esistenza di questa norma generale – che è discutibile si possa modificare – domanda se convenga adottare una disposizione propria della Commissione come quella proposta dall’onorevole Nobile.

NOBILE può accettare il quorum di un quarto.

TERRACINI riconosce che è un’esigenza valida quella di ottenere la partecipazione attiva di tutti i membri ai lavori della Commissione e delle Sottocommissioni. Ma osserva che, preso nel meccanismo della sua realizzazione, il redattore del progetto è stato tratto ad una serie di disposizioni le quali riducono, anziché elevare, la dignità e l’autorità della Commissione, andando alla ricerca di mezzi coercitivi, che non si addicono alla Commissione. Crede sufficiente fare appello al senso di responsabilità morale dei commissari, e una norma che potrebbe soddisfare a questa esigenza sarebbe che dopo ogni riunione venisse reso pubblico l’elenco degli assenti o dei presenti. Chi non avvertisse che la pubblicità della sua continua assenza rappresenta una sanzione morale ed anche politica, si disinteresserebbe di tutte le altre disposizioni.

Propone quindi, aderendo ad alcune considerazioni fatte, e indipendentemente dalle forme con cui si concretizzano, di lasciar cadere tutta questa codificazione di norme particolari e di limitarsi ad una sanzione.

TARGETTI non aderisce neppure a questa proposta. La frequenza dipenderà dal sentimento del dovere. Quando qualche rappresentante risulterà troppo negligente, sarà il suo partito a richiamarlo.

In quanto alla dichiarazione di decadenza, ritiene che sia fuori dei limiti della competenza della Commissione.

MORTATI crede necessario risolvere preliminarmente la questione sollevata dall’onorevole Perassi, e cioè se il Regolamento da lui richiamato sia valido anche per questa Commissione. Se così è, anche l’ultimo comma di questo articolo dovrebbe essere soppresso.

DOSSETTI non crede sia il caso di parlare di dignità e di senso di responsabilità, che non vede intaccati da questo complesso di disposizioni, dal momento che disposizioni di questo tipo esistono già nel Regolamento della Camera. La mancanza di determinazione di un quorum, o di qualsiasi sanzione di carattere morale per gli assenti, andrebbe contro le disposizioni vigenti.

È stato posto il problema se la Commissione può andare oltre il Regolamento della Camera, aumentando il quorum e la sanzione, in vista della particolare gravità della materia e del compito. Ma questo non intacca la dignità della Commissione e, d’altra parte, le disposizioni dell’articolo 4 del progetto non fanno che riprodurre, più o meno, disposizioni generali adottate dal Regolamento della Costituente francese, i cui articoli 14 e 30 stabiliscono un quorum qualificato per la validità delle riunioni e la decadenza dei membri della Commissione dopo tre assenze consecutive o dopo un numero di assenze non consecutive pari al terzo.

Ritiene che la richiesta di un quorum superiore a quello stabilito dal Regolamento della Camera abbia la sua giustificazione nella gravità particolare del compito e che questo quorum non rallenterebbe i lavori della Commissione se non quando non fosse integrato da disposizioni complementari. Per ciò insiste per il quorum qualificato, perché è vero che non si tratta di fare la Costituzione in forma definitiva, ma è anche vero che di fronte all’Assemblea Costituente e di fronte al Paese i risultati degli studi della Commissione saranno avvalorati dalla partecipazione di tutti i commissari ai lavori.

PERASSI domanda se il Regolamento francese, richiamato dall’onorevole Dossetti, è stato adottato dall’Assemblea o dalla Commissione.

DOSSETTI risponde che è stato adottato dall’Assemblea, perché le norme cui egli si riferisce sono inserite in un altro complesso di disposizioni; ma questo non infirma l’opportunità della norma proposta. Sarebbe, se mai, conveniente che l’Assemblea Costituente si desse un organico Regolamento.

MORTATI ritiene che, per quanto il Regolamento della Camera stabilisca un quorum ristretto, la Commissione, nel suo potere di autoorganizzazione, possa stabilire che nel suo interno occorra un quorum maggiore. Essa è una Commissione speciale, sui generis, e può ben determinarlo in vista dell’importanza dei suoi lavori.

GRASSI non crede che si possa fare distinzione fra validità dell’Assemblea per le discussioni e validità per le decisioni, perché ogni Assemblea quando discute può anche decidere. Quindi propone che le sedute non siano valide se non è presente almeno la metà dei membri.

PICCIONI si associa alla proposta Grassi, perché la deliberazione presuppone la discussione.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta Grassi, cui si è associato l’onorevole Piccioni, secondò cui il 1° comma dell’articolo 4 sarebbe così concepito:

«Le sedute non sono valide se non è presente la maggioranza dei membri assegnati alla Commissione… ecc.».

(È approvata).

PERASSI propone di aggiungere che sono esclusi, nel computo della maggioranza, gli assenti giustificati.

PRESIDENTE osserva che questa è una norma costante di interpretazione.

GHIDINI, sul secondo comma, chiede un chiarimento. I casi ivi previsti sono tre, e il primo è quello delle «ragioni di pubblico ufficio». Parrebbe, stando alla lettera di questo comma, che solamente coloro che rivestano pubbliche funzioni oppure esercitino un servizio pubblico possano esservi compresi. Questa disposizione gli pare eccessivamente restrittiva, perché vi sono casi in cui non si può parlare di pubblico ufficio, ma si tratta di servizi che hanno importanza equiparabile e considerati dalla legge allo stesso modo del pubblico ufficio. È questo il caso degli avvocati. A parte che la loro presenza ai lavori della commissione li danneggia, perché li priva della possibilità di esercitare contemporaneamente la professione, è da considerare che la loro presenza, in un determinato processo, può essere assolutamente indispensabile. Del resto le professioni di avvocato, di procuratore, di medico sono considerate dalla legge come un servizio di pubblica utilità, perché i cittadini, in determinate circostanze, devono necessariamente servirsi dell’opera di questi professionisti. Si può obiettare che vi è la possibilità della sostituzione. Ma in alcuni casi questa è impossibile. Così, per esempio, quando si tratti di un giudizio di una certa gravità, l’assenza del patrono è considerata impedimento tale da rinviare il dibattimento,

V’è poi il caso di malattia, ma si dovrebbe sapere se la malattia debba essere giustificata con apposito certificato medico o se basti l’asserzione del Commissario.

Infine vi sono gli «altri motivi analogamente gravi», frase che può dar luogo ad inconvenienti.

In conclusione si dichiara contrario all’articolo 4 e, salvo il primo comma votato, sul quale non ha obiezioni da fare, propone di sopprimerlo.

BULLONI concorda con l’onorevole Ghidini per quanto riguarda l’ufficio professionale degli avvocati e propone che il secondo comma sia così modificato:

«I congedi verranno concessi dietro motivo giustificato», lasciando al Presidente della Commissione di valutare i motivi, caso per caso.

COLITTO riconosce che una elencazione precisa delle ragioni per le quali i congedi possono essere concessi non è possibile e crede sia meglio rimettersi al potere discrezionale del Presidente, formulando il 2° comma così:

«I congedi possono essere concessi dal Presidente della Commissione per motivi gravi».

BOZZI osserva anzitutto che, logicamente, il terzo comma dovrebbe precedere il secondo, affermando preliminarmente il principio della obbligatorietà della presenza alle sedute. Concorda poi con l’onorevole Colitto, proponendo per il 2° comma, che diverrebbe terzo, la seguente formulazione:

«I congedi possono essere concessi dal Presidente della Commissione per speciali motivi».

MORTATI non disconosce che la valutazione debba essere rimessa al Presidente, ma crede che si debba stabilire se il Presidente dovrà seguire qualche norma nella valutazione dei motivi. Gli sembra che la disposizione proposta nel progetto voglia far contrasto alla forse eccessiva facilità con la quale in genere si concedono i congedi alla Camera.

DOSSETTI ammette che il terzo comma debba precedere il secondo: crede poi conveniente stabilire un criterio per la concessione dei congedi e ritiene che la dizione attuale sia già abbastanza larga.

PRESIDENTE osserva che per il Presidente il fatto che qualche caso sia precisato costituisce un’agevolazione del suo compito: così il caso della malattia o dell’ufficio pubblico. Per altri casi il potere discrezionale del Presidente è necessariamente illimitato.

GRASSI osserva che il Regolamento della Camera stabilisce che nessun Deputato possa assentarsi senza congedo, ma la procedura per la concessione del congedo è troppo larga: onde trova opportuno che per questa Commissione sia stabilita qualche norma speciale un po’ restrittiva. Propone di formulare il comma così:

«I congedi sono concessi dal Presidente della Commissione per ragioni di pubblico ufficio, per malattia, o per speciali motivi.»

PRESIDENTE crede che questa formula possa trovare tutti consenzienti, restando bene inteso che le osservazioni fatte dal collega Ghidini e dagli altri saranno tenute presenti, e restando egualmente ferma la necessità di partecipare sempre ai lavori della Commissione, salvo casi di speciale rilievo, perché il sacrificio della propria attività normale è identico per tutti…

Mette ai voti il secondo comma che, comprendendo anche il terzo, risulterebbe così formulato:

«È obbligatoria la presenza alle sedute. I congedi possono essere concessi dal Presidente della Commissione per ragioni di pubblico ufficio, per malattia, o per speciali motivi».

(È approvato).

Richiama l’attenzione su quella parte dell’articolo 4 che riguarda la dichiarazione d’ufficio di dimissioni su richiesta del Presidente della Commissione, ed osserva che sarebbe efficace la sanzione di pubblicare nel resoconto i nomi degli assenti giustificati e di quelli non giustificati.

PERASSI osserva che questa sanzione è già prevista nell’ultimo comma dell’articolo 4.

DOSSETTI crede opportuno mantenere la disposizione generale per la pubblicazione dei nomi degli assenti; ma crede necessaria una segnalazione speciale degli assenti ingiustificati dopo un certo numero di assenze e trova che si potrebbe proporre al Presidente di invitare i gruppi che li hanno designati a sostituirli.

UBERTI domanda al proponente se nella Commissione francese il Regolamento ha avuto applicazione.

DOSSETTI risponde che l’Assemblea Costituente francese, dopo ogni riunione, pubblicava un resoconto in cui venivano resi noti i nomi dei presenti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, le votazioni e l’esito delle votazioni; dal che deve dedurre che il Regolamento sia stato applicato.

UBERTI crede prudente abbandonare l’idea della sostituzione dei membri assenti non giustificati, perché fra qualche tempo può determinarsi una situazione tale da raggiungere a stento la maggioranza per far funzionare le Sottocommissioni.

DOSSETTI riferisce che nell’Assemblea Costituente francese la cosa era semplificata, in quanto era il Presidente che nominava i membri delle Commissioni su designazione dei gruppi, e in base all’articolo 14, in caso di assenze consecutive non giustificate, o non consecutive pari ad un terzo del numero delle sedute mensili, i membri delle Commissioni venivano dichiarati dimissionari e sostituiti dai gruppi ai quali appartenevano.

MORTATI, a parte le misure che potrebbero essere proposte alla Giunta del Regolamento, e che esulano dalla competenza della Commissione, crede che sarebbe il caso di segnalare i nomi degli assenti non giustificati a due sedute consecutive, ai Presidenti dei gruppi parlamentari.

PRESIDENTE osserva che questo non si può introdurre nelle norme interne; potrebbe restare come un ordine del giorno da votarsi e di cui la Presidenza terrebbe conto.

MORTATI domanda che si specifichi quale genere di pubblicità sarà adottato nei riguardi degli assenti, non solo nell’ambito del Parlamento, ma anche fuori dello stesso.

PRESIDENTE, poiché si pubblicherà il resoconto di tutte le sedute della Commissione e delle Sottocommissioni, questo dovrebbe indicare i nomi dei presenti, degli assenti giustificati e degli assenti non giustificati. Questi resoconti avranno una larga diffusione, e quindi è già assicurata la pubblicità.

Resta la questione della segnalazione alla Presidenza dell’Assemblea, circa la quale il Regolamento della Camera stabilisce:

«I presidenti delle Commissioni permanenti, dopo ogni adunanza, comunicheranno i nomi degli assenti al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all’Assemblea».

Crede che questa norma si possa ripetere senz’altro, aggiungendo la pubblicazione dei nomi nei resoconti delle sedute.

DOSSETTI, data la premessa, che sembra accettata, crede difficile andare oltre questi limiti. Bisognerebbe, se mai, fare una proposta alla Giunta del Regolamento.

NOBILE è d’accordo che si pubblichino i nomi dei presenti e degli assenti giustificati; non è d’accordo che si pubblichino i nomi degli assenti non giustificati, perché la loro giustificazione potrebbe giungere dopo la pubblicazione.

PRESIDENTE rileva che l’osservazione dell’onorevole Nobile contrasta col principio dell’obbligatorietà della presenza e con lo istituto del congedo. Ove si accettasse la proposta dell’onorevole Nobile, sarebbe distrutto il carattere di sanzione che si intende dare a questa norma.

Mette ai voti la proposta di formulare gli ultimi due comma dell’articolo 4 così:

«Nel resoconto sommario di ogni seduta di Commissione e di Sottocommissione verranno indicati i nomi dei presenti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati.

«Il Presidente della Commissione, dopo ogni adunanza, comunicherà i nomi degli assenti ingiustificati al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all’Assemblea».

(È approvato).

Dà lettura dell’articolo 5:

«Copia dei processi verbali delle sedute delle Sottocommissioni e delle Sezioni sarà senza indugio distribuita a tutti i membri della Commissione».

DOSSETTI propone di dire, anziché «processi verbali», «resoconti».

PRESIDENTE mette ai voti l’articolo 5 così formulato:

«Copia dei resoconti delle sedute della Commissione, delle Sottocommissioni e delle sezioni sarà, ecc..»

(È approvato).

Dà lettura dell’articolo 6:

«L’Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai Segretari cura il buon andamento dei lavori.

«Esso potrà in ogni momento indire riunioni plenarie allo scopo di procedere alla determinazione dei criteri di massima da seguire nei lavori di redazione del testo del progetto, alla trattazione in comune di singoli punti, alla risoluzione di dubbi sulla competenza di singole Sottocommissioni, o di effettuare una diversa ripartizione della medesima.

«Adunanze plenarie dovranno essere disposte anche su richiesta delle singole Sottocommissioni».

Comunica che il proponente è d’accordo che al primo comma, dopo le parole «il buon andamento» venga aggiunto «e il coordinamento dei lavori».

Mette ai voti il 1° comma con questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Mette ai voti il 2° comma.

(È approvato).

NOBILE, all’ultimo comma, per maggiore chiarezza, propone di dire: «su richiesta di una o più Sottocommissioni».

PRESIDENTE mette ai voti il 3° comma con l’emendamento proposto dall’onorevole Nobile.

(È approvato).

Dà lettura dell’articolo 7:

«Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Però, su richiesta di un sesto dei componenti della Commissione, o di ogni Sottocommissione o Sezione, si deve procedere ad appello nominale o a votazione segreta».

TERRACINI propone che alle parole «un sesto dei componenti» si sostituiscano le altre «un sesto dei presenti».

TARGETTI non si spiega perché sia prevista anche la votazione segreta.

DOSSETTI ritiene che non si possa precludere un diritto sancito dal Regolamento della Camera, che deve ritenersi valido anche per le Commissioni.

TOGLIATTI si associa alla considerazione dell’onorevole Targetti, ritenendo un non senso l’adozione della votazione segreta in una Commissione, dato anche il numero limitato dei componenti.

MARINARO ritiene tale forma di votazione una garanzia per tutti.

DOSSETTI insiste nel proprio punto di vista, richiamandosi alla discussione avvenuta in seno alla Consulta Nazionale, le cui Commissioni avevano adottato la votazione segreta.

LUSSU ritiene che tale forma di votazione non si possa escludere, anche perché, discutendosi ad esempio dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, occorrerà dare a tutti la possibilità di votare in segreto.

DI VITTORIO è contrario alla votazione segreta, perché ciascun membro della Commissione non rappresenta soltanto se stesso. Osserva inoltre che, se il Regolamento dell’Assemblea prevede tale forma di votazione, la Commissione però può decidere se intende o meno adottarla.

TARGETTI rileva che la Commissione deve, in mancanza di norme particolari, uniformarsi al Regolamento dell’Assemblea. Tuttavia, data la natura specifica dei lavori delle Sottocommissioni, è del parere che la votazione segreta possa essere esclusa, considerando anche il numero ristretto dei componenti i quali, è pensabile, prenderanno tutti parte alle singole discussioni, sicché al momento della votazione l’orientamento di ciascuno sarà palese.

LUSSU non concorda, ritenendo che alcuni possono anche non partecipare a determinate discussioni, riservandosi poi di votare a scrutinio segreto.

DOSSETTI fa presente che il Regolamento dell’Assemblea non contiene alcuna disposizione che escluda la votazione segreta in seno alle Commissioni, per cui tale forma di votazione deve ritenersi senz’altro estesa ai lavori delle Commissioni stesse. Ritiene tuttavia che si possa discutere circa i modi come farvi ricorso.

TARGETTI insiste per la soppressione.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta Targetti di soppressione della votazione segreta.

(Non è approvata).

TOGLIATTI chiede quale delle due votazioni – per appello nominale o a scrutinio segreto – debba avere la precedenza.

LUSSU crede che debba averla la votazione segreta, così come è prescritto dal Regolamento della Camera.

PRESIDENTE osserva che per tale materia occorre far riferimento senz’altro al Regolamento dell’Assemblea.

Pone ai voti l’articolo 7 con l’emendamento Terracini, inteso a sostituire alle parole «un sesto dei componenti» le altre «un sesto dei presenti».

(È approvato).

Dà lettura dell’articolo 8:

«Gli schemi predisposti dalle singole Sottocommissioni, accompagnati dalle rispettive relazioni, vengono trasmessi al Presidente della Commissione, il quale, dopo aver fatto pervenire a tutti i membri le copie degli uni e delle altre, convoca una adunanza plenaria, cui compete l’esame e l’approvazione definitiva delle proposte.»

(È approvato).

Da lettura dell’articolo 9.

«A cura della Presidenza della Commissione sarà pubblicato quindicinalmente un bollettino, in cui sarà data notizia delle sedute tenute dalla Commissione e dagli organi minori, dei membri presenti e degli assenti, delle sedute che non si siano potute tenere per mancanza del numero legale, delle votazioni avvenute e della distribuzione dei votanti, nonché di ogni altro elemento che la Presidenza riterrà opportuno rendere noto».

Avverte che questo articolo riflette una disposizione adottata dalla Costituente francese, la quale pubblica un bollettino dei lavori delle Commissioni, ma aggiunge che tale bollettino, quindicinale, si riferisce a tutte le Commissioni dell’Assemblea e non ad una sola e che la pubblicazione è prevista dal Regolamento di quell’Assemblea.

Per tale motivo ritiene che la Commissione non possa senz’altro adottare una decisione nel senso proposto, ma debba, ove approvi l’idea del bollettino, limitarsi a fare una raccomandazione che, presa in considerazione dalla Giunta permanente del Regolamento, potrebbe poi tramutarsi in una proposta di aggiunta al Regolamento della Camera.

MORTATI osserva che la proposta era suggerita dall’esigenza di dare larga diffusione nel pubblico ai lavori della Commissione. Tale scopo viene raggiunto con la pubblicazione, che è stata preannunziata dal Presidente, dei resoconti delle sedute, pubblicazione che dovrà essere diramata alla stampa. Non ritiene quindi necessaria la pubblicazione di un bollettino. Aggiunge però che la stampa quotidiana, date le limitate possibilità di spazio, ha bisogno di brevi comunicati, per cui propone che al termine di ogni seduta venga redatto a tale scopo un breve riassunto dei lavori della Commissione. Si eviterebbero così anche eventuali indiscrezioni non controllate.

PRESIDENTE concorda con l’onorevole Mortati, proponendo che il resoconto di cui ha parlato prima venga pubblicato nel più breve termine possibile e che sia un quid medium fra il resoconto stenografico e l’attuale resoconto sommario; un resoconto cioè del tipo di quello che veniva fatto dalla Società delle Nazioni a Ginevra.

Riepilogando, rileva che la nuova proposta comporta la soppressione dell’articolo 9, la pubblicazione di un largo resoconto, e la diffusione alla stampa, secondo il suggerimento dell’onorevole Mortati, di un breve comunicato al termine di ogni seduta.

Pone ai voti queste proposte.

(Sono approvate).

Ricorda che rimane inteso che le disposizioni approvate andranno sotto il nome di «Norme interne per il funzionamento della Commissione per la Costituzione».

Per la documentazione della Commissione.

MORTATI prospetta l’opportunità che la Presidenza della Commissione prenda accordi con la Biblioteca e con la Segreteria della Camera affinché venga fatto, per essere messo a disposizione della Commissione, uno spoglio degli articoli pubblicati sulle riviste e sui giornali su temi attinenti alla materia costituzionale. In tal modo la Commissione sarà posta in grado di seguire con la necessaria rapidità il pensiero degli studiosi della materia in tutto il Paese.

PRESIDENTE concorda. Ricorda che era stato proposto alla Commissione di assumere come ufficio alle proprie dipendenze il corpo di tecnici che hanno lavorato fino ad ora al Ministero della Costituente, ed ora ne costituiscono l’Ufficio stralcio alla dipendenza del Ministero dell’interno, almeno fino a ottobre. Tale proposta non può essere accolta, perché la tradizione parlamentare vuole che i lavori delle Commissioni di Deputati procedano con una stretta autonomia. Pensa tuttavia che quel personale potrà essere adoperato; e che ad una parte di esso potranno essere attribuiti incarichi analoghi a quelli suggeriti dall’onorevole Mortati.

(La Commissione approva).

Ripartizione dei componenti la Commissione nelle tre Sottocommissioni.

PRESIDENTE comunica che la ripartizione degli onorevoli colleghi nelle tre Sottocommissioni, risulterebbe secondo le designazioni fatte dai Gruppi ed i completamenti all’ufficio di Presidenza, la seguente:

Prima Sottocommissione (diritti e doveri dei cittadini) – 16 membri, oltre il Presidente e il Segretario:

Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, De Vita, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Pertini, Togliatti.

Seconda Sottocommissione (organizzazione costituzionale dello Stato) – 36 Deputati, oltre il Presidente e il Segretario (questa Sottocommissione si suddividerà poi in più Sezioni):

Ambrosini, Amendola, Bonomi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Leone, Lussu, Maffi, Mannironi, Merlin Lina, Mortati, Nobile, Patricolo, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Rossi, Targetti, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

Terza Sottocommissione (lineamenti economici e sociali) – 16 Deputati, oltre il Presidente ed il Segretario:

Bordon, Colitto, Di Vittorio, Dominedò, Fanfani, Federici Maria, Giua, Lombardi Ivan Matteo, Molè, Noce Teresa, Paratore, Pesenti, Rapelli, Simonini, Taviani, Togni.

LUSSU pensa che l’onorevole Calamandrei dovrebbe essere assegnato alla prima Sottocommissione e l’onorevole Bordon alla seconda.

PRESIDENTE osserva che potranno esservi dei passaggi di Deputati dall’una all’altra delle tre Sottocommissioni, sempre che non venga alterato il numero dei rispettivi componenti.

Invita ora a procedere alla assegnazione dei Vicepresidenti e dei Segretari della Commissione alle tre Sottocommissioni, con funzioni, quanto ai primi, di Presidenti, quanto ai secondi di Segretari. Per consentire all’Ufficio di Presidenza di concertare tali assegnazioni, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11.25).

PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza ha concertato di sottoporre alla approvazione della Commissione la seguente ripartizione dei propri componenti fra le tre Sottocommissioni:

Presidente della prima Sottocommissione l’onorevole Tupini;

Presidente della seconda Sottocommissione l’onorevole Terracini;

Presidente della terza Sottocommissione l’onorevole Ghidini;

Segretario della prima Sottocommissione l’onorevole Grassi;

Segretario della seconda Sottocommissione l’onorevole Perassi;

Segretario della terza Sottocommissione l’onorevole Marinaro.

Osserva che nulla vieta che le Sottocommissioni nominino ciascuna un Vicepresidente e un Segretario aggiunto. I Segretari delle Sottocommissioni costituiranno una specie di corpo collegiale a disposizione dell’ufficio di Presidenza della Commissione, con funzioni di coordinamento.

Mette ai voti la composizione delle tre Sottocommissioni.

(È approvata).

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE pone ih luce l’opportunità che la Commissione proceda speditamente nei suoi lavori, per agevolare la Costituente nella preparazione della nuova Costituzione entro gli 8 mesi.

Domani cominceranno i lavori delle Sottocommissioni, le quali procederanno innanzitutto ad uno scambio di idee per impostare i maggiori problemi e per suddividere la materia di rispettiva competenza. È sperabile che già dopo qualche giorno di discussione sarà possibile la specificazione degli argomenti e la nomina, in seno a ciascuna Sottocommissione, dei singoli relatori. Questi ultimi potranno svolgere il loro compito senza interruzioni, mentre anche gli altri membri esamineranno il materiale distribuito e si prepareranno alle discussioni in comune; così che non sia perduto un giorno di tempo.

La Commissione plenaria sarà convocata dall’Ufficio di Presidenza o su richiesta delle Sottocommissioni.

Si riserva di intervenire, come semplice spettatore, ai lavori delle Sottocommissioni. Ripete che i Deputati assegnati ad una Sottocommissione che vorranno intervenire ai lavori di una delle altre due potranno farlo, con la semplice intesa con il Presidente della Sottocommissione ai lavori della quale vogliono assistere.

TARGETTI pensa che, in vista della grande importanza dei problemi che occorre discutere, sarebbe opportuno dar tempo ai deputati di consultarsi con i loro gruppi parlamentari e anche con i loro partiti. A tal uopo non sarebbe inopportuna una preventiva sospensione dei lavori.

PRESIDENTE fa notare che tutti i partiti hanno fatto ormai conoscere i loro punti di vista sui lineamenti generali della nuova Costituzione e che, se per ogni specifico argomento ciascun Deputato dovesse interpellare preventivamente il suo partito, si correrebbe il rischio di prolungare eccessivamente i lavori.

PICCIONI, tenuti fermi i principî, affermati dal Presidente, della continuità e della concretezza di lavoro, crede che si debba lasciare a ciascuna Sottocommissione di stabilire il suo piano di lavoro e il modo migliore di svolgerlo. Crede che la Commissione plenaria non possa fin da oggi disciplinare i modi con i quali i lavori delle singole Sottocommissioni si debbono svolgere, perché una può provvedere in un determinato modo, altra in altro, sempre tenendo presenti i principî della obiettività, della rapidità, della serietà, della concretezza. Per esempio, ci potrà essere uno scambio di idee preliminari, più che sui singoli argomenti, sul piano dei lavori da svolgere. Una volta individuato uno degli argomenti sostanziali da trattare, sarà necessario nominare un Relatore affinché riferisca, per dare ordine e concretezza al lavoro ed alla discussione. In questa eventualità è chiaro che il Relatore avrà bisogno di un po’ di tempo per prepararsi. Si vedrà se, in questo frattempo, la Commissione potrà fare qualcosa di utile o di pratico; altrimenti sarebbe inutile tenerla impegnata solo per dare l’impressione che il suo lavoro continua.

Quindi propone di sospendere questa discussione e, poiché le Sottocommissioni sono ormai organicamente costituite, lasciare all’iniziativa della Presidenza e delle Sottocommissioni stesse la facoltà di determinare il piano di lavoro, tenendo presenti quei concetti di continuità e di concretezza.

PRESIDENTE. Concorda con l’onorevole Piccioni.

Secondo le norme testé approvate, l’Ufficio di Presidenza provvederà all’andamento ed al coordinamento dei lavori, e quindi si terrà in contatto con i Presidenti delle Sottocommissioni, affinché il lavoro si svolga in modo, se non assolutamente uniforme, coordinato.

I Presidenti delle Sottocommissioni convocheranno per domani i loro componenti, e le Sottocommissioni cominceranno ad avere uno scambio di idee ed a fissare il piano di lavoro.

Raccomanda che i lavori siano condotti in modo tale che, dopo impostato un problema, si possa nominare un relatore.

La seduta termina alle 11.50.

Erano presenti: Ambrosini, Amendola, Basso, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cappi, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Colitto, Conti, Corsanego, De Michele, Di Vittorio, Dominedò, Dossetti, Fabbri, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Ghidini, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Lucifero, Lussu, Mannirroni, Marchesi, Marinaro, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Patricolo, Perassi, Pertini, Pesenti, Piccioni, Ruini, Targetti, Taviani, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

Erano assenti: Canevari, Caristia, Castiglia, De Vita, Fanfani, Giua, Leone, Lombardo Ivan Matteo, Maffi, Mancini, Mastrojanni, Merlin Lina, Molè, Paratore, Porzio, Rapelli, Rossi, Simonini, Ravagnan.

In congedo: Calamandrei, Einaudi.