ASSEMBLEA COSTITUENTE
CCCLXIX.
SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1948
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI
INDICE
Disegno di legge costituzionale (Seguito della discussione):
Statuto speciale per la Sardegna (62).
Presidente
Proia
Di Fausto
Marchesi
Gasparotto
Ambrosini, Relatore
Segni, Ministro dell’agricoltura e delle foreste
Andreotti, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio
Fabbri, Relatore
Mastino Gesumino
Vicentini
Dossetti
Fanfani, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Moro
Lussu
Spano
Mannironi
Chieffi
Einaudi, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio
Scoca
Balduzzi
Condorelli
Laconi
Paratore
De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon
Mastino Pietro
Persico
Bertone
Grassi, Ministro di grazia e giustizia
Scelba, Ministro dell’interno
Preti
Abozzi
Nitti
Mortati
Cevolotto
Presentazione di un disegno di legge costituzionale:
Grassi, Ministro di grazia e giustizia
Presidente
Interrogazioni (Annunzio):
Presidente
La seduta comincia alle 16.20.
MOLINELLI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.
(È approvato).
Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Statuto speciale per la Sardegna. (62).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Statuto speciale per la Sardegna. (62).
Onorevoli colleghi, abbiamo udito stamane il Presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali e il Relatore per lo Statuto sardo.
Si tratta di iniziare l’esame degli emendamenti presentati allo Statuto speciale per la Sardegna.
Ho l’impressione che le direttive concordate coi rappresentanti dei vari settori dell’Assemblea per la discussione degli Statuti speciali o non siano state lette, o non siano state comprese, o non siano state accettate.
Alcuni colleghi si sono preoccupati di presentare degli emendamenti di pura forma. Ora, è ovvio che la Commissione sarà invitata a rivedere il testo dal punto di vista stilistico prima della stesura definitiva. Cito questo come indizio della difficoltà di ambientarsi da parte di qualcuno nel lavoro che oggi occorre fare e che possiamo fare. A meno che qualche collega non affronti di petto la questione e non proponga di rimandare al prossimo Parlamento questa legge.
Esaminiamo dunque questi emendamenti. Io darò facoltà di parlare ai presentatori per un brevissimo svolgimento. Poi, come spero nessuno vorrà contrastare, non parlerà che il Relatore; eventualmente il rappresentante del Governo, se chiede di esprimere il suo giudizio, e poi si passerà alla votazione.
Possiamo intanto esaminare i primi due articoli, ai quali non sono stati presentati emendamenti.
Si dia lettura dell’articolo 1.
MOLINELLI, Segretario, legge:
TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA REGIONE
Art. 1.
«La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principî della Costituzione e secondo il presente statuto».
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 2. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari».
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Avverto che la Commissione ha proposto di sostituire alla intitolazione del Titolo II: «Competenza della Regione», l’altra: «Funzioni della Regione».
Pongo in votazione questo emendamento.
(È approvato).
Passiamo agli articoli 3 e 4, che sono connessi. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
Art. 3.
«In armonia con la Costituzione e con i principî dell’ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
- a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) circoscrizioni comunali;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f) edilizia ed urbanistica; .
- g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
- h) acque minerali e termali;
- i) caccia e pesca;
- l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n) usi civici;
- o) artigianato;
- p) turismo, industria alberghiera, pubblici spettacoli;
- q) biblioteche e musei di enti locali».
Art. 4.
«Nei limiti del precedente articolo e dei principî stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
- a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
- c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- e) produzione e distribuzione dell’energia elettrica;
- f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
- g) assunzione di pubblici servizi;
- h) assistenza e beneficenza pubblica;
- i) igiene e sanità pubblica;
- l) disciplina annonaria;
- m) antichità e belle arti».
PRESIDENTE. Avverto che il primo comma dell’articolo 3 è stato, dalla Commissione, così modificato:
«In armonia con la Costituzione e i principî dell’ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie».
All’articolo 3 l’onorevole Proia ha presentato il seguente emendamento:
«Alla lettera p) sopprimere le parole: pubblici spettacoli».
Ha facoltà di svolgerlo.
PROIA. L’articolo 3, ma soprattutto l’articolo 8, prevedono il passaggio di alcuni gettiti di imposte, compresi quelli dei pubblici spettacoli. Faccio presente che recentemente l’Assemblea Costituente ed il Governo hanno approvato provvedimenti e nuovi ordinamenti per alcune speciali industrie che hanno ancora bisogno di assistenza e di aiuto. Chiedo ora – e per questo io propongo l’emendamento – che si specifichi meglio la dizione del comma, per non creare equivoci e confusioni od annullare quello che è stato fatto. Quindi, prego l’Assemblea di accogliere l’emendamento proposto.
PRESIDENTE. L’onorevole Di Fausto, all’articolo 4 ha proposto di sopprimere la lettera m) «Antichità e belle arti».
Ha facoltà di svolgere l’emendamento.
DI FAUSTO. Mi richiamo appunto a quella discussione avvenuta in sede di Costituzione quando, dopo ampio dibattito, fu salvato il principio unitario in materia di antichità, belle arti e loro tutela.
Fu infatti affermata – dopo gli interventi dell’onorevole Marchesi per le Accademie delle scienze e mio, per le Accademie delle arti – la necessità di non disgiungere in Italia la tutela della antichità e delle arti da quella delle bellezze naturali, ripetendo l’opportunità di regolamentazione legislativa unitaria.
Fu così che l’articolo 29 del progetto, divenuto poi articolo 9 della Costituzione, ebbe la formulazione definitiva per cui la Repubblica «tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione».
Successivamente – in linea di sviluppo – riaffiorò la mia preoccupazione in occasione dell’esame degli articoli 109-110-111 del progetto di Costituzione, ed io non mancai di denunciare all’Assemblea che si tentava, col contenuto di essi, di infirmare il principio basilare, quello della diretta tutela unitaria, da parte dello Stato, del più eccelso patrimonio della Nazione; patrimonio il quale trascende non solamente il carattere regionale, ma spesso anche il carattere nazionale, per assurgere a importanza mondiale.
Chiesi pertanto la soppressione delle voci: «urbanistica», ed «antichità e belle arti» dall’articolo III.
L’Assemblea accolse la seconda proposta che era la più importante. La prima cadde, certo per incomprensione della portata tecnica effettiva di quella parola.
È fuori discussione, quindi, che così delicata materia, pienamente tutelata dai termini della Costituzione vigente, possa formare oggi oggetto di discussione.
Da ciò muove il mio odierno emendamento all’articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Emendamento che ripeterò domani, a firma anche degli onorevoli Marchesi e Condorelli, per l’articolo 4 dello Statuto speciale per la Sicilia, circa le norme regolanti la tutela del paesaggio, la conservazione delle antichità e delle opere artistiche e circa i musei.
E se per la Sardegna il settore dell’arte ha un raggio assai limitato in confronto a quello della Sicilia, resta la questione di principio – e di principio costituzionale – che non può né deve essere infirmata.
Mentre, onorevoli colleghi, assistiamo sgomenti ed inermi alla disintegrazione del continente Europeo (e quindi della civiltà stessa) io non riesco a superare la mia perplessità per tutto quanto incida comunque l’unità nell’ambito nazionale. Dopo il sommario, ma eloquente esame dello Statuto sardo fatto stamattina, io penso che coloro che siederanno in futuro in quest’Aula dovranno veramente chiedersi se questa non sollecitata politica regionalistica non fece per caso parte delle spietate sanzioni imposte dal diktat, sanzioni che miravano dritto al dissolvimento totale del Paese.
Temo anche che lo preoccupazioni elettorali abbiano sinistramente dominato la vita e il lavoro di questa Assemblea, particolarmente in questo scorcio conclusivo.
A questo punto – comunque – salviamo il salvabile. E sarà molto se fra tanta rovina le genti italiane resteranno legate da questo vincolo ideale della immortale bellezza – che è come un’altra fede – e che, traendo origine nei secoli più lontani, sicura si proietta nell’avvenire del nostro stesso destino!
PRESIDENTE. Gli onorevoli Marchesi e Condorelli hanno presentato il seguente emendamento all’articolo 4:
«sopprimere la lettera m)».
L’onorevole Marchesi ha facoltà di svolgerlo.
MARCHESI. Onorevole Presidente, lei sa che adopero pochissime parole: in questa occasione la prego di lasciarmi parlare, perché l’argomento del quale dirò molto brevemente, potrà essere motivo di gravi rimproveri alla responsabilità dell’Assemblea Costituente.
Nella seduta del 30 aprile l’Assemblea Costituente con l’articolo 29, diventato poi articolo 9 dei principî generali, considerava il patrimonio artistico come patrimonio nazionale e lo poneva perciò sotto la tutela della Repubblica, cioè sotto la tutela dello Stato e dell’amministrazione centrale. Non entro nella sostanza, perché ci sarebbe molto da parlare e non sarebbe questo il momento. Nello Statuto siciliano – sul quale mi riserbo di riprendere la parola – è detto: «Nei limiti delle leggi costituzionali lo Statuto deve essere coordinato con le norme della Costituzione». Nello Statuto, che potrei chiamare dello Stato o della Repubblica di Sardegna, è detto: «in armonia con la Costituzione». Desidero sapere se questi limiti, di cui parla lo Statuto siciliano siano illimitati e se questa armonia dello Statuto sardo deve essere fatta di disarmonie. L’Assemblea Costituente, nel votare l’articolo 29, intendeva precisamente sottrarre le opere d’arte al pericolo di una tutela regionale siccome risulta da tutto il dibattito. In quell’occasione si parlò dello Statuto siciliano e intervenne pure uno dei più convinti ed appassionati fautori dell’autonomia sarda, l’onorevole Lussu. Non vi è dubbio che il pensiero dell’Assemblea Costituente, nel votare l’articolo 29, fu precisamente questo: sottrarre al pericolo di una disordinata o incompetente tutela regionale, quello che è patrimonio preziosissimo di tutto il Paese. Perciò domando che in ossequio all’articolo 3 dello Statuto sardo, laddove si parla di armonia con le norme costituzionali, e d’accordo con la limitazione espressa nello Statuto siciliano, venga soppressa questo comma della lettera m): antichità e belle arti.
GASPAROTTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPAROTTO. Prima che parli il Relatore, vorrei chiedere un chiarimento al Ministro dell’agricoltura sull’articolo 3.
PRESIDENTE. Dica, onorevole Gasparotto.
GASPAROTTO. Nell’articolo 3 la voce «caccia» merita un chiarimento da parte del Ministro dell’agricoltura, perché, lasciando arbitra la Regione di regolamentare l’esercizio della caccia, potrebbe avvenire come conseguenza che in una Regione la caccia resti aperta tutto l’anno e in un’altra, invece, sia rigorosamente disciplinata. Vi è quindi il pericolo di ritornare all’anarchia che ha sgovernato la caccia fino al 1924, quando finalmente intervenne la legislazione unica sulla caccia, reclamata da tutti i cacciatori.
Quindi, come ho già fatto a suo tempo in sede di Costituzione, provocando una risposta del Presidente Ruini, chiedo al Ministro dell’agricoltura una dichiarazione nel senso che, pur lasciando questa facoltà di legiferare in materia di caccia, la regolamentazione della materia debba essere in armonia con la legge fondamentale della caccia, legge fondamentale che vige tuttora e che so che il Ministro si propone di emendare.
PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.
AMBROSINI, Relatore. Onorevoli colleghi, comincio col rispondere alle osservazioni dell’ultimo oratore riguardo alla lettera i) dell’articolo 3 che si riferisce alla «caccia». L’osservazione è calzante per tutte le altre Regioni, e non per la Sardegna come ugualmente non per la Sicilia. Si tratta di isole per cui l’inconveniente prospettato non esiste. Peraltro, egregi colleghi, se anche in quest’argomento di portata limitatissima noi venissimo ad apportare delle limitazioni alle richieste dell’Isola, allora io mi domando a che cosa si ridurrebbe questo «statuto speciale».
Per questa ragione, a nome della Commissione, io chiedo all’Assemblea che approvi il testo così com’è stato deliberato dalla Commissione.
Più grave è invece la questione sollevata dagli onorevoli Proia, Di Fausto e Marchesi. È una questione che fu dibattuta dall’Assemblea Costituente, dibattutissima nelle conversazioni con i rappresentanti della Consulta sarda e nel seno della Commissione. Tutto calcolato, vagliato il pro e il contro, la Commissione ha ritenuto di accettare la proposta della Consulta sarda, includendo la materia dell’antichità e belle arti alla lettera m) dell’articolo 4. Quale è la ragione che rassicura noi stessi su questo punto? Osserva l’onorevole Cevolotto e ribadisce con la sua alta autorità l’onorevole Marchesi, che si tratta di un patrimonio non solo nazionale, ma di tutto il mondo civile. Ma, con questa disposizione speciale dello statuto sardo e con quella ancora più ampia dello statuto siciliano, giacché è stato richiamato, non si viola in nulla l’articolo 9 della Costituzione, perché questo articolo afferma il principio che la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione. Ebbene, quando si dice che questa materia è attribuita alla Regione, non si contrasta minimamente con la disposizione predetta, perché la Repubblica affida questa tutela e questa salvaguardia alla Regione.
MARCHESI. Ma questa sarebbe una delega che lo Stato dovrebbe dare espressamente. Voi convertite una norma costituzionale in una delega amministrativa.
AMBROSINI, Relatore. Rispondo: la Repubblica è tutta l’Italia: qui si parla del corpo unito di tutta la Nazione, non si parla di organi.
Noi dobbiamo distinguere lo Stato dagli organi dello Stato. Nella Costituzione, quando si adopera la parola Repubblica, si intende parlare dello Stato nella sua unità. Da questo punto di vista giuridico non credo che ci siano da sollevare obiezioni.
MARCHESI. Intanto si converte in una norma costituzionale.
AMBROS INI, Relatore. La norma costituzionale parla dello Stato. È una valutazione di opportunità vedere poi se l’applicazione di questa norma, che si riferisce allo Stato, deve essere affidata, per la regolamentazione nel campo normativo e per la esecuzione, agli organi centrali dello Stato oppure agli organi regionali.
Peraltro io mi permetterei di rammentare un episodio che capitò in uno dei punti più illustri della mia Isola, e della tua Isola, caro Marchesi, cioè mi riferisco al Tempio della Concordia di Agrigento: era stato stabilito dall’organo centrale dello Stato (è un ricordo lontano, che desidero rammentare per dimostrare come gli organi locali sono spesso più sensibili di quelli centrali alle esigenze del luogo) di chiudere la cella centrale del Tempio della Concordia, per ristabilirne dal punto di vista archeologico l’originaria struttura. Per una pedante ricostruzione storica degli archeologi si sarebbe venuto a togliere tutta la veduta meravigliosa della marina, che attraverso agli archi aperti dalla cella centrale del tempio si gode dalla parte opposta della vallata di Agrigento; si sarebbero privati il pubblico e l’anima isolana e nazionale di questa che è una delle vedute più meravigliose che esista nel mondo. Furono allora gli elementi locali, e fui proprio anch’io, a protestare, per dire che il nostro senso artistico, che ci faceva sentire il tempio come noi lo avevamo visto attraverso le varie fasi storiche e nella situazione ultima, ci consigliava ed obbligava a chiedere che restasse come era. Fu impedito così quello che sarebbe stato uno scempio.
Ora, io domando: come negare alla Sicilia e alla Sardegna, a due popolazioni di illustre civiltà, che hanno una sensibilità esasperata per quanto si riferisce al loro patrimonio artistico (Interruzione del deputato Nobili Tito Oro), come negare a queste Regioni, che hanno uno Statuto speciale, la facoltà di riguardare i propri monumenti e di conservarli attraverso le proprie personalità tecniche, e dove mancassero, attraverso tecnici che possono chiedere alle altre Regioni della nostra grande Patria?
È questo che noi abbiamo valutato nella Commissione. È per questo senso geloso di custodia che le Isole hanno del loro patrimonio artistico, che la Commissione ha ritenuto che la Repubblica possa riporre fiducia completa nelle Regioni; è per questa ragione che la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione dell’articolo così come è stato proposto. (Interruzione del deputato Marchesi).
PRESIDENTE. Onorevole Marchesi, la prego. Raccomando i colleghi di non interrompere l’oratore ed avverto che non toglieremo la seduta odierna se non avremo esaurito l’esame dello Statuto sardo. Onorevole Ambrosini, vi è anche l’emendamento dell’onorevole Proia.
AMBROSINI, Relatore. Mi permetto di osservare che le preoccupazioni dell’onorevole Proia vanno ad incidere più sull’articolo 8 che sull’articolo 3, com’è costituito. Mi pare che l’onorevole Presidente dell’Assemblea lo abbia già avvertito.
Quindi, io pregherei l’onorevole Proia, se lo ritiene, di ritirare il suo emendamento all’articolo 3, salvo a ripresentarlo in sede di articolo 8. (Interruzione del deputato Marchesi).
PRESIDENTE. Onorevole Segni, l’onorevole Gasparotti le ha posto un quesito; d’altra parte, la presenza del Governo implica il diritto degli onorevoli deputati di porre quesiti ma anche, direi, il dovere da parte del Governo di rispondere.
SEGNI, Ministro dell’agricoltura e delle foreste. L’onorevole Gasparotto non è più presente in Aula. Comunque, mi pare che la disposizione relativa alla caccia sia perfettamente conforme all’articolo 117 della Costituzione.
ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. Siccome, nella risposta data alle obiezioni dell’onorevole Proia, l’onorevole Ambrosini ha solo fatto un rinvio all’articolo 8, e dato che io credo sia fondata la preoccupazione dell’onorevole Proia, vorrei sapere che cosa si sia inteso comprendere con la espressione «pubblici spettacoli», e quale materia dovrebbe essere riservata alla legislazione autonoma regionale.
PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di rispondere.
AMBROSINI, Relatore. Credo che la legislazione dei pubblici spettacoli comprenda quello che l’espressione significa nella comune accezione, quindi teatri, cinematografi e tutte le manifestazioni similari.
PROIA. Come può avere questa materia una disciplina diversa nelle varie Regioni?
AMBROSINI, Relatore. Bisogna considerare la particolarità delle condizioni regionali…
PROIA. Ma tale legislazione deve essere unica in tutte le Regioni! (Commenti).
FABBRI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABBRI, Relatore. Desidero fare un’osservazione che forse potrà facilitare la soluzione di questa questione. La Commissione non avrebbe difficoltà a trasferire dall’articolo 3 all’articolo 4 la materia indicata dall’espressione «pubblici spettacoli». Ciò, io penso, permetterebbe di lasciar sussistere sodisfatta quella esigenza industriale cui si riferisce l’emendamento dell’onorevole Proia.
PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Proia è soddisfatto?
PROIA. Accetto.
PRESIDENTE. E il Governo?
ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Accettiamo.
MASTINO GESUMINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO GESUMINO. A nome mio personale e a nome del Gruppo sardo che oggi si è costituito per motivi di legittima difesa, dichiaro che voteremo contro la soppressione di questo comma, perché riteniamo che, fra le facoltà concesse e così disperatamente contese alla Sardegna, quella veramente minima di regolamentazione che le è concessa dalla Commissione in materia di industria e commercio debba rimanere.
FABBRI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE, Ne ha facoltà.
FABBRI, Relatore. Desidero ricordare all’onorevole Mastino Gesumino che il limite costituito dalle leggi dello Stato c’è appunto nell’articolo 4, mentre la materia di cui all’articolo 3 ha remore meno efficienti, così che l’includerlo in essa avrebbe potuto pregiudicare quella tale legislazione sull’industria cinematografica di cui si preoccupava l’onorevole Proia. (Commenti).
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 3, con la soppressione della lettera p) «pubblici spettacoli».
(È approvato).
Pongo in votazione l’articolo 4, tranne la lettera m) «antichità e belle arti», e con l’aggiunta della voce: «pubblici spettacoli».
(È approvato).
Pongo in votazione la proposta di soppressione della lettera m) «antichità e belle arti» fatta dagli onorevoli Di Fausto, Marchesi e Condorelli.
(Dopo prova e controprova è approvata).
Passiamo all’articolo 5. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
- a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
- b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
- c) nelle altre materie previste da leggi dello Stato».
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Codacci Pisanelli, Castelli e Vicentini:
«Alla lettera b) aggiungere: senza apportare variazioni ai contributi previdenziali che non siano compensati da variazioni proporzionali nelle prestazioni».
L’onorevole Vicentini, in assenza dell’onorevole Codacci Pisanelli, ha facoltà di illustrare l’emendamento.
VICENTINI. La proposta è chiara: qualora dovessero essere variati i contributi, deve variarsi anche il corrispettivo delle prestazioni che la legge stabilisce.
LACONI. Ma questa è una norma di integrazione o di attuazione?
DOSSETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOSSETTI. Siccome il concetto di adattamento è un po’elastico, vorrei fosse chiarito – cioè che risultasse anche soltanto dal verbale – che la lettera a) «istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi» è sempre entro l’ambito dei principî fondamentali. (Commenti).
PRESIDENTE. Onorevole Dossetti, queste tre facoltà previste dagli articoli 3, 4 e 5, sono graduate in relazione alla loro importanza. È evidente, quindi, che le facoltà previste nell’articolo 5 sono ancora più vincolate all’osservanza delle norme di legge che non quelle degli articoli 3 e 4.
DOSSETTI. Ma questo non risulta, perché il concetto di adattamento, come ho detto, è molto elastico.
PRESIDENTE. Onorevole Ambrosini, la prego di esprimere il suo parere in merito alla proposta svolta dall’onorevole Vicentini.
AMBROSINI, Relatore. La Commissione ritiene che debba mantenersi l’articolo così come è formulato.
Riguardo all’osservazione dell’onorevole Dossetti, bisogna tener presente che l’articolo 5 importa una facoltà normativa di integrazione, e presuppone quindi – e così può essere rassicurato l’onorevole Dossetti – che tutti i limiti già previsti dagli articoli 3 e 4 funzionino.
Riguardo all’emendamento proposto dall’onorevole Vicentini, la Commissione ritiene che debba mantenersi il testo proposto, per le stesse ragioni, cioè che si tratta di facoltà normativa di integrazione e che, se la legge generale fissa i contributi e le prestazioni, il Consiglio regionale non può contravvenire alla legge generale, perché esso ha soltanto la potestà normativa di integrazione.
FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per conto mio, insisterei nell’accoglimento dell’emendamento Vicentini, in quanto che i casi verificatisi nel recente passato e i propositi manifestati per il futuro, dimostrano che c’è il pericolo che ciascuna Regione, contravvenendo al principio mutualistico, cerchi di ridurre i contributi e viceversa chieda la continuità delle prestazioni previdenziali, minando un sistema previdenziale fondato su basi mutualistiche.
MORO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORO. Mi pare che la Commissione non abbia risposto in modo preciso alla domanda fatta dall’onorevole Dossetti.
Ora io domando se si possa escludere – come credo e spero – che ci siano altre forme per l’ammissione all’insegnamento in Sardegna diverse dal concorso nazionale. Cioè vorrei sapere se sia possibile che siano ammesse all’insegnamento nelle Università sarde persone che non siano state selezionate a mezzo di concorsi nazionali.
PRESIDENTE. Prego l’onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.
AMBROSINI, Relatore. Non esito a rispondere che indubbiamente la norma generale per la quale non possono essere ammessi ai pubblici uffici e anche all’insegnamento persone se non in base a pubblici concorsi, vige interamente anche nella suddetta materia. Perché siamo in campo di legislazione di integrazione, con l’esplicazione di questa facoltà normativa, un Consiglio regionale non può cancellare o modificare una norma fondamentale scritta nella Costituzione, e che costituisce principio fondamentale della legislazione statale.
LUSSU. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Siccome è stato soppresso all’articolo 4 l’alinea «m) antichità e belle arti» io proporrei, e prego i colleghi che hanno fatto la proposta di soppressione all’articolo 4, di consentire che quella dizione passi all’articolo 5. Se è necessario sono pronto a illustrare questa mia richiesta.
PRESIDENTE. Le argomentazioni sono implicite, onorevole Lussu. Pongo in votazione la prima parte dell’articolo 5, compreso l’alinea a):
«Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
- a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi».
(È approvata).
Pongo in votazione l’alinea seguente:
«b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale».
(È approvato).
Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Vicentini, che il Governo ha dichiarato di accettare:
«senza apportare variazioni ai contributi previdenziali che non siano compensate da variazioni proporzionali alle prestazioni».
SPANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPANO. Chiedo scusa al Presidente, ma qui si sta verificando una cosa curiosa: che i deputati sardi non sono intervenuti in questi dibattiti e hanno fatto, secondo me, molto bene; però mi pare che la loro prudenza avrebbe dovuto essere imitata dagli altri.
Ora ci troviamo di fronte ad un emendamento che senza dubbio tiene presenti alcuni avvenimenti svoltisi in Sardegna recentemente…
FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non solo in Sardegna!
SPANO. Non solo in Sardegna, ma anche in Sardegna, ed essi ci preoccupano in modo particolare.
Che cosa è successo? È successo che è stata resa nota alla opinione pubblica sarda e italiana la situazione particolare nella quale si trovano i piccoli e medi proprietari sardi, i quali, con un reddito fondiario di molto inferiore a quello della media delle altre Regioni italiane, devono pagare gli stessi contributi.
Noi abbiamo reso nota, attraverso pubbliche manifestazioni in Sardegna, che per altro non sono state organizzate da noi, onorevole Fanfani…
FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non ne abbiamo mai dubitato!
SPANO. …questa sperequazione. È evidente che questa sperequazione dovrà essere affrontata, in sede di coordinamento fra Regione e Governo italiano.
Per questo non credo che sia il caso di pregiudicare nello Statuto sardo il regolamento di tale questione, e per questo voteremo contro l’emendamento Vicentini.
MASTINO GESUMINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO GESUMINO. Vorrei dire che la questione presentata dall’onorevole Ministro del lavoro si riferisce a reazioni determinate da uno stato di necessità, non all’applicazione della legge. Qui stiamo esaminando se approvare questa legge e se, dalla norma in discussione, può derivare pericolo di violazione delle leggi. Dalle spiegazioni così precise date dal Relatore risulta che, trattandosi di norme di applicazione della legge, necessariamente esse non possono mai violare la legge. Quindi questa aggiunta è in parte superflua e in parte dannosa, per le ragioni esposte così bene dall’amico Spano. Voteremo perciò contro l’emendamento Vicentini.
FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei dichiarare che non è contro la Sardegna che si è suggerito questo emendamento, o meglio che ho appoggiato questo emendamento, perché se mai, nel caso specifico citato dall’onorevole Spano, se vi è stata una Regione con la quale è stato possibile giungere a completo accordo e a completa intesa in questa materia, è stata proprio la Sardegna. Questo sia ben chiaro. Solamente che l’episodio cui accennava l’onorevole Spano e altri simili dimostrano come proprio in questo terreno, cioè sul terreno della mutualità e dell’intervento nel sistema mutualistico nazionale, occorre porre dei vincoli, a meno che non si voglia farne oggetto di disposizioni speciali.
A mio avviso, non basta dire che vi saranno norme integrative, perché l’integrazione potrà avvenire o in un modo o nell’altro. Per prevenire conflitti di natura costituzionale, a me sembra prudente (ecco perché appoggio l’emendamento Vicentini) mettere una formula di questo tipo, che non suona offesa per nessuno e che non mette in dubbio assolutissimamente la possibilità di adattamento; solo chiede che, facendo un adattamento mutualistico nel caso dei contributi, si tenga presente di fare l’adattamento mutualistico anche nel campo delle prestazioni.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Vicentini, testé letto.
(Non è approvato).
Pongo in votazione la proposta aggiuntiva dell’onorevole Lussu:
«antichità e belle arti».
(È approvata).
Pongo in votazione il seguente alinea:
«c) nelle altre materie previste da leggi dello Stato».
(È approvato).
Passiamo all’articolo 6. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Regione. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato».
PRESIDENTE. L’onorevole Mannironi ha presentato il seguente emendamento:
«All’ultimo comma aggiungere le parole: con il consenso della Regione».
Ha facoltà di svolgerlo.
MANNIRONI. La mia proposta mi pare si giustifichi da sé. In sostanza, tende a stabilire un criterio di gradualità, e vuole salvaguardare soprattutto gli interessi della Regione. Perché, se domani lo Stato decidesse di delegare troppe materie alla Regione, è giusto che essa sia informata di tali deleghe, e sia messa in grado di concordare il modo con cui le deleghe possono essere fatte, soprattutto ai fini degli aggravi e degli oneri nuovi che al bilancio della Regione le nuove deleghe potrebbero portare.
PRESIDENTE. L’onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
AMBROSINI, Relatore. La Commissione ritiene che non sia necessaria questa aggiunta perché, se fossero aumentate le materie delegate alla Regione, naturalmente sarebbe necessario da parte dello Stato contribuire alle spese. Quindi, la Commissione, senza insistere, propende a mantenere il testo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 6, testé letto.
(È approvato).
Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Mannironi.
(Non è approvato).
Passiamo al Titolo III: «Finanze, Demanio e Patrimonio». Si dia lettura dell’articolo 7.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principî della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti».
PRESIDENTE. L’onorevole Chieffi ha presentato il seguente emendamento:
«Sopprimere le parole: nei modi stabiliti dagli articoli seguenti».
Ha facoltà di svolgerlo.
CHIEFFI. Dirò brevemente che l’indicazione dei modi con i quali lo Stato deve intervenire per fronteggiare quelle che sono le necessità della Regione, è una limitazione. L’articolo 119 della Costituzione porta dei principî, e ammette degli interventi che non sono previsti nel titolo 3° dello Statuto. Al fine di eliminare questa limitazione, io chiedo la soppressione dei «modi stabiliti dogli articoli seguenti».
PRESIDENTE. L’onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il giudizio della Commissione.
AMBROSINI, Relatore. I colleghi della Commissione ed anche io riteniamo che questa limitazione sia enucleata dalla dizione proposta dalla Commissione. La Commissione ritiene pertanto che si debba mantenere il testo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell’articolo 7:
«La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principî della solidarietà nazionale».
(È approvata).
Metto ora in votazione la seconda parte dell’articolo, della quale l’onorevole Chieffi chiede la soppressione:
«nei modi stabiliti dagli articoli seguenti».
(È approvata).
Passiamo all’articolo 8. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Le entrate della Regione sono costituite: dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui redditi dei terreni e fabbricati, sui redditi agrari e di ricchezza mobile prodotti nel territorio della Regione;
dal gettito fiscale, riscosso nella Regione, dei monopoli di Stato, del lotto e delle lotterie, dei canoni per le concessioni idroelettriche, dell’imposta sulla energia elettrica e sul gas, della imposta ipotecaria, dei diritti erariali sui biglietti dei cinematografi e dei pubblici spettacoli;
da una percentuale dell’imposta generale sull’entrata riscossa nella Regione, da stabilirsi annualmente, fra lo Stato e la Regione, in misura non inferiore al 50 per cento;
da contributi di miglioria ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia coi principî del sistema tributario dello Stato;
da redditi patrimoniali;
da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche».
EINAUDI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EINAUDI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio. Io sento il dovere, onorevoli colleghi, di prendere la parola su questo articolo 8, per manifestare le gravi preoccupazioni che la sua dizione fa sorgere in me a proposito del bilancio dello Stato e del suo equilibrio. Passo sopra a qualche particolare anacronistico, come quello della attribuzione alla Regione dei diritti erariali sui biglietti dei cinematografi e dei pubblici spettacoli. Se non erro, i diritti erariali sui biglietti dei cinematografi sono già stati trasferiti ai comuni, ed un provvedimento in corso, che si riferisce anche ai comuni sardi, provvede a trasferire altresì i diritti sui pubblici spettacoli. Se questa è un’osservazione della quale si può tener conto, eliminando la inclusione dei diritti erariali sui biglietti dei cinematografi e dei pubblici spettacoli, ha maggiore importanza, dal punto di vista del bilancio dello Stato, questo fatto fondamentale: che, in sostanza, allo Stato ben poco rimane. In virtù del primo comma, che si riferisce ai «nove decimi del gettito delle imposte erariali sui redditi dei terreni e fabbricati, sui redditi agrari e di ricchezza mobile prodotti nel territorio della regione», del capitolo delle imposte dirette rimangono allo Stato soltanto l’imposta complementare ordinaria progressiva sui redditi e le straordinarie imposte patrimoniali, sulle quali, in una legge costituzionale, non si può fare troppo assegnamento, perché le imposte patrimoniali hanno per loro natura, in tutti i paesi, un carattere temporaneo. Sicché, in sostanza, in materia di imposte dirette, rimarrebbe al bilancio dello Stato soltanto il gettito dell’imposta complementare progressiva sui redditi. Chi si contenta gode! Certo è che il bilancio dello Stato non può trarre oggi molto alimento dalla imposta complementare sui redditi. Il gettito, nella cifra complessiva del bilancio dello Stato, è quasi evanescente.
La disposizione corrispondente dello Statuto che sarà proposto per l’Alto Adige, comprende in questo campo soltanto l’imposta erariale sui terreni e sui fabbricati e non quella dell’imposta di ricchezza mobile, riservando l’imposta di ricchezza mobile ad un articolo susseguente, nel quale solo una parte del gettito dell’imposta della ricchezza mobile è devoluta alla regione. Qui, invece, i 9/10 del reddito sarebbero devoluti alla Regione.
Nel secondo comma, pur astraendo dalla singolarità per cui sarebbero trasferiti alla Regione i diritti erariali sui cinematografi e sui pubblici spettacoli già trasferiti ai comuni e che non si possono trasferire una seconda volta alla Regione, resta di fatto che alla Regione sarebbe attribuita la massima parte dei tributi indiretti, cioè tutto l’intero gettito dei monopoli di Stato, del lotto e delle lotterie, dei canoni per le concessioni idroelettriche, dell’imposta sull’energia elettrica e sul gas, dell’imposta ipotecaria. Allo Stato rimarrebbe soltanto l’imposta di bollo e registro, l’imposta sulle successioni, le dogane e le imposte di fabbricazione. Quale parte del gettito totale rimanga allo Stato e che cosa sia attribuito alla Regione è molto difficile poterlo sapere.
Nel terzo comma, allo Stato viene attribuita una percentuale inferiore al 50 per cento dell’imposta generale sull’entrata. L’imposta sull’entrata, come tutti sanno, è una delle colonne fondamentali del bilancio dello Stato. Attribuiamola pure alla Regione, ma sappiamo bene però che togliamo allo Stato una delle sue entrate maggiori.
Il problema che noi dobbiamo considerare, è di sapere se ci sia qualche regola per poter distribuire il gettito complessivo delle imposte, che finora sono state erariali, fra la Regione e lo Stato. Debbo confessare che questa regola non la conosco. Forse la Commissione ha scoperto principî sicuri a questo riguardo, ma io confesso di non averne, e confesso di non vedere quale possa essere la regola della distribuzione. In primo luogo, noi non sappiamo nulla intorno a quello che sarà il costo dei servizi passati alla Regione. Ci sono dei servizi che passando alla Regione non ritengo possano occasionare delle spese rilevanti. Per esempio, per l’articolo 3, l’ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e lo stato giuridico del personale sono un qualcosa che si esaurisce nella legge, sono un qualcosa che si esaurisce nello stabilire quali siano gli uffici, ma non possono dar luogo a spese rilevanti.
Per le circoscrizioni comunali, quando queste sono stabilite, non vedo quale debba essere l’elemento di costo. C’è, invece, la materia riguardante opere di miglioramento agrario e fondiario, bonifiche ecc.; ma sono di quelle spese che si possono un po’ paragonare alla fisarmonica, nel senso che possono essere allargate o ristrette a volontà, a seconda della disponibilità del bilancio. Non è quindi qualche cosa che possa essere preordinato: è la conseguenza di un’opera o di opere che la Regione svolgerà in avvenire e che darà luogo ad un apprezzamento della spesa; ma finora un apprezzamento serio noi non lo possiamo compiere.
Le acque minerali e termali daranno forse qualche reddito, ma non vedo perché siano cagione di spesa. I diritti demaniali sulle acque pubbliche, anch’essi saranno una fonte di reddito più che una fonte di spesa. Per quanto riguarda il turismo e l’industria alberghiera, potrà essere materia di premi che la Regione potrà dare in modo minore o maggiore, a seconda delle risorse che la Regione stessa avrà; ma non si può a priori stabilire un ammontare di spesa da cui derivi una attribuzione di imposte che finora sono dello Stato e che dovrebbero diventare della Regione.
Molte di queste discipline, che sono attribuite alla legislazione primaria o secondaria della Regione, non si sa quale ammontare di spesa comportino, e se debbano cagionare un ammontare di spesa o qualche volta, invece, entrate provenienti dal loro esercizio.
Se un criterio per stabilire l’ammontare della spesa noi non l’abbiamo, non abbiamo nemmeno un criterio per quanto si riferisce all’ammontare delle entrate da dividere.
Qui il problema è stato risoluto nel senso che si trattasse dei 9 decimi del gettito delle imposte erariali ecc.; risolvendo così in via costituzionale un problema che è di carattere pratico, che è molto difficile risolvere a priori, ed imponendo al legislatore futuro di usare un certo sistema di tassazione dei redditi, che esso potrebbe invece ritenere necessario di mutare.
Finché parliamo quindi di imposta sui terreni, sul reddito agrario, sui fabbricati ecc. siamo su un terreno abbastanza fermo, perché nessuna Regione potrà mai tassare una fabbrica, un terreno ecc. che siano ubicati fuori dai suoi confini; ma quando passiamo invece all’imposta di ricchezza mobile, siamo su un terreno assolutamente incerto.
Non si può sapere a priori quale sia il reddito di ricchezza mobile prodotto nella Regione; ed anzi il pretendere di tassare il reddito di ricchezza mobile prodotto nella Regione implica una modificazione sostanziale della legislazione vigente in materia di imposta di ricchezza mobile.
La legislazione vigente in materia di ricchezza mobile, che rimonta al 1864 – e che a parer mio è una delle più sapienti legislazioni relative alla tassazione dei redditi mobiliari che esista nel mondo – questa legislazione è informata al criterio della tassazione nel luogo di residenza del contribuente, dove cioè ha il suo domicilio fiscale, oppure dove la società produttrice del reddito ha la sua sede.
Vogliamo noi modificare questa struttura fondamentale della nostra imposta di ricchezza mobile, creando una figura di reddito che non esiste nella nostra legislazione? Questo è uno dei problemi che io pongo, perché notevoli complicazioni sorgono circa il modo di attuare i nuovi criteri immaginati. Se l’imposta di ricchezza mobile fosse fondata sul criterio della tassazione nei singoli luoghi di produzione, noi potremmo anche accettare la proposta, e studiarne la possibilità di attuazione; ma essendo l’imposta di ricchezza mobile fondata su un criterio completamente diverso, la proposta non trova possibilità di concreta realizzazione.
Una ditta industriale o commerciale è un’unità, le cui parti non possono essere scisse l’una dall’altra. E quindi questo nuovo criterio di difficilissima se non di impossibile applicazione, noi non possiamo affermarlo in una legge costituzionale.
Dunque, poco si sa su quello che sia il costo dei servizi pubblici da passare alle Regioni. Difficile apprezzare questo costo, difficile poter anche stabilire quali siano le imposte che afferiscono alla Regione, che sono prodotte nella Regione. Si sa quelle che sono riscosse nella Regione; ma sapere quel che è riscosso nella Regione non ci dice nulla su quello che è prodotto in essa e ci obbligherebbe ad una mutazione fondamentale del sistema seguito dalla nostra legislazione fin dalle origini, e che ha dato buona prova.
Per cambiare questo sistema dovremmo mutare molte altre cose nella legislazione italiana sull’imposta di ricchezza mobile. Se poi si sapesse qualche cosa (e non si sa) intorno all’ammontare delle spese e all’ammontare delle entrate che si riferiscono alla Regione, sorgerebbero quesiti intorno alla quota che, delle imposte che si producono nella Regione, deve spettare alla Regione stessa e quella che, invece, deve spettare allo Stato.
Ora, su questo punto debbo chiaramente manifestare la mia vivissima preoccupazione in materia. Oggi, tanto per fare delle cifre molto grossolane, molto generali, gli enti locali che conosciamo e che sono in atto – le provincie e i comuni – spendono, anzi hanno speso, nel 1947, circa 120 miliardi di lire, compreso il contributo di integrazione che lo Stato dà per completare il disavanzo degli enti locali, integrazione che è uno dei più funesti istituti della nostra legislazione finanziaria, perché ha tolto il senso di responsabilità agli amministratori dei comuni e delle provincie. Costoro spendono e poi lo Stato paga.
Sta di fatto che le spese locali delle provincie e dei comuni sono di quest’ordine di grandezza, circa 120-130 miliardi di lire.
Io ho avuto occasione di esporre in un recente Consiglio dei Ministri (e la cifra è stata comunicata alle pubbliche stampe) che le previsioni delle spese dello Stato al 31 dicembre 1947 si aggiravano, senza tener conto delle perdite per i prezzi politici, intornio ai 1200 miliardi. Quindi il rapporto tra le spese degli enti locali e le spese dello Stato è da 1 a circa 10.
Ammettiamo pure che alle Regioni si trasferiscano spese di attuale competenza dello Stato, per cui la proporzione tra le spese degli enti locali, compresa la Regione, e le spese dello Stato diventi anche di due a undici o di tre a undici (sono previsioni grandemente esagerate, a parer mio: al di là non si può certamente andare); non si vede quale giustificazione vi sia per dare, invece, alla Regione la massima parte delle entrate oggi proprie dello Stato. Noi capovolgiamo completamente il rapporto che vi deve essere tra le spese locali e le spese dello Stato, rapporto che ci sarà sempre e che c’è in tutti i paesi, perché in tutti i paesi la massima parte delle spese pubbliche – in Svizzera, come in Inghilterra e negli Stati Uniti – è fatta e sarà sempre più fatta dallo Stato.
Non sono gli enti minori i quali spendono di più, è lo Stato che, per via della sua crescente potenza od invadenza, per via del suo sempre più profondo intervento – bene o male che sia, non voglio giudicare; ricordo i fatti come sono – per via del suo intervento crescente negli affari economici, è lo Stato che spende la massima parte di quella che può essere considerata la spesa pubblica. La quota delle spese di carattere locale, in confronto al totale delle spese pubbliche, sarà di 2 a 10 o, ammettiamo pure per larghezza assurda, di 3 a 10. Questa, dunque, all’incirca deve essere la guida la quale ci deve orientare nella ricerca di una soluzione. Noi dobbiamo riconoscere che la maggior parte delle spese pubbliche continuerà sempre a dover essere sopportata dallo Stato; saremo nel rapporto di tre a uno, di quattro a uno, ma non arriveremo mai ad un rovesciamento dei rapporti. Qui, invece, con questa disposizione, noi arriviamo ad un vero rovesciamento dei rapporti: alla Regione si dà la massima parte delle entrate generali, allo Stato rimane la parte minore delle entrate tributarie. Quindi noi, con questa norma, creiamo un sistema il quale è instabile, un sistema il quale non può certamente durare.
Io mi chiedo se sia opportuno inserire nella Costituzione norme le quali certamente non potranno essere applicate, che daranno luogo ad inconvenienti gravi e che fossilizzeranno la nostra legislazione. Ritengo che sarebbe più opportuna – è un’opinione che io manifesto per la preoccupazione che ho per il bilancio dello Stato – qualche disposizione che si richiamasse alla legislazione futura, alla legislazione ordinaria, la quale, a ragion veduta, potrà stabilire quali sono le spese che gravano sulla regione, quali sono le entrate che è possibile riscuotere nella regione, e stabilirà un ordinamento tributario che sia più consono alle esigenze della regione e contemporaneamente a quelle dello Stato. Le quali esigenze dello Stato non sono oggi qualche cosa su cui si possa passare sopra allegramente.
Io credo mio dovere richiamare l’attenzione dell’Assemblea Costituente sulle condizioni, che si possono chiamare – non voglio adoperare delle parole gravi – tragiche della nostra finanza. Non è in un momento nel quale il gettito delle imposte è stazionario (Approvazioni) – nei mesi dal luglio al dicembre non si è mosso dalla cifra di 50-55 miliardi di lire al mese – non è in un momento, quindi, in cui non si possono fare delle previsioni di entrate nel bilancio dello Stato le quali siano molto superiori a 700 miliardi di lire, e in un momento in cui le previsioni di spesa al 31 dicembre erano già di 1.200 miliardi di lire, che noi possiamo legiferare allegramente in questa materia e consacrare il diritto di una regione a prelevare a carico del bilancio dello Stato la massima parte delle entrate in quella regione. Pensiamo bene a quello che si fa, perché nell’intento di render qualche favore, di arrecare un qualche beneficio ad una regione, noi corriamo il pericolo di impoverire il paese e di metterlo molto meno in grado di sovvenire, com’è suo dovere, le regioni che si trovano nelle condizioni più disagiate. Se noi vogliamo che le regioni più povere possano essere aiutate dallo Stato, è necessario che lo Stato sia forte, è necessario che esso abbia una finanza in ordine. Noi non possiamo correre il pericolo di aggravare una situazione la quale è certamente di una difficoltà estrema e, come ho detto prima, rasenta quasi il tragico, perché non si sa in qual modo nelle attuali condizioni del mercato monetario, si possa provvedere con prestiti propriamente detti alle pubbliche spese. Noi andiamo incontro a mano a mano che si aumentano le spese che gravano sullo Stato, ad un incremento della circolazione monetaria, ad uno svilimento della nostra moneta. Se ciò vogliamo diciamolo chiaramente Ma, se ciò non vogliamo è assolutamente necessario resistere a norme che possono ostacolare l’equilibro della finanza dello Stato, che è l’unico sostegno della finanza delle regioni.
E devo dire anche che, quando si parla di regioni povere e di regioni ricche, si usa un linguaggio che non può essere considerato adatto alla materia di cui si parla. In realtà esistono, rispetto alla pubblica finanza, soltanto contribuenti poveri, contribuenti mediocri e contribuenti ricchi. Questa è la realtà, ed è una realtà non di regioni o di corpi territoriali locali, ma di persone che pagano le imposte.
Orbene, allo Stato col sistema propostoci che cosa rimane? L’imposta complementare la quale colpisce i cittadini soltanto a cominciare da un certo limite; e l’imposta di successione che agisce nelle stesse condizioni. Quindi in sostanza le regioni povere allo Stato non danno niente o pochissimo.
Vogliamo questo? Vogliamo che lo Stato non possa più riscuotere le imposte nelle regioni che non sono fra le più alte in fatto di ricchezza? Facciamolo pure, ma guardiamo alle conseguenze per la finanza dello Stato. Io non faccio proposte precise. Dico soltanto che l’Assemblea Costituente nel discutere questo articolo deve guardare chiaramente alla conseguenza che esso ha dal punto di vista generale per il bilancio dello Stato. Se vi è un povero, in primo luogo esso è il bilancio dello Stato. (Applausi).
SCOCA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCOCA. Io vorrei concretare la proposta affiorata dalle parole del Ministro del bilancio, proponendo formalmente che per questa materia si disponga il rinvio.
PRESIDENTE. L’onorevole Proia ha presentato il seguente emendamento:
«Al secondo capoverso, aggiungere le parole: salvo quanto stabilito da disposizioni di carattere generale a protezione nazionale delle attività teatrali, cinematografiche e sportive».
Ha facoltà di svolgerlo.
PROIA. Se l’articolo viene modificato, cade anche il mio emendamento; ma se l’articolo dovesse essere approvato, in tal caso insisto rinunziando a svolgerlo.
PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Balduzzi ha presentato il seguente emendamento:
«Al terzultimo comma sopprimere le parole: e da altri tributi propri».
Ha facoltà di svolgerlo.
BALDUZZI. Mi permetto di osservare che la potestà legislativa in materia tributaria è sempre affidata al potere centrale. E mi riferisco in proposito a quanto ha detto poco fa il Vicepresidente del Consiglio e Ministro del bilancio onorevole Einaudi, cioè che per lo Stato non vi sono regioni ricche e regioni povere, vi sono solo contribuenti poveri e contribuenti ricchi. Quindi sono del parere che il potere di imporre tributi debba essere riconosciuto allo Stato. Anche gli Stati federali possono imporre tributi, ma qui noi non ci troviamo di fronte a Stati federali. Ricordiamo in proposito l’articolo 5 della Costituzione, che parla di Repubblica una e indivisibile, e ricordiamo pure l’articolo 1 dello statuto della Sardegna, la quale è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della. Repubblica italiana.
Per questo motivo propongo che vengano soppresse le parole: «e da altri tributi propri».
PRESIDENTE. Gli onorevoli Mannironi e Dossetti hanno presentato il seguente emendamento:
«Aggiungere all’ultimo comma le parole: e di trasformazione fondiaria».
L’onorevole Mannironi ha facoltà di svolgerlo.
MANNIRONI. Lo mantengo, rinunziando a svolgerlo.
PRESIDENTE. L’onorevole Scoca ha così redatto la sua proposta:
«Soprassedere all’approvazione dell’articolo 8 fino alla presentazione degli altri ordinamenti regionali».
Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
SCOCA. Premetto che parlo a titolo personalissimo. Per altro, ho il dovere di dire quello che sento. Noi abbiamo da approvare altri statuti. A prescindere dagli statuti che avremo da approvare in seguito e che non sono pronti, abbiamo da approvare altri statuti che ci saranno presentati fra oggi e domani o posdomani.
Di fronte a questo stato di cose, vorrei domandare alla Commissione se l’articolo 8 che ci è proposto nello statuto per la Sardegna sia conforme ad un corrispondente articolo degli altri statuti delle Regioni che hanno lo stesso grado di autonomia. Questa per me è una domanda essenziale.
A prescindere dalle ragioni che ha svolto testé l’illustre Ministro del bilancio, e che non possono non fare meditare profondamente ciascuno di noi, a me pare che, quando ci proponiamo di affrontare il problema della finanza regionale, ci troviamo di fronte ad un compito immane che non possiamo esaminare e concludere in quattro e quattr’otto. Ci troviamo dinanzi ad un problema che deve avere, secondo me, un esame serio e, anzitutto, uniformità di soluzione.
Stamane il Presidente della Commissione, onorevole Ambrosini, svolgendo la sua relazione, diceva che l’autonomia regionale non sarebbe tale se non avesse a fondamento l’autonomia finanziaria. È una verità sulla quale dobbiamo senz’altro convenire.
Per altro, leggendo l’articolo 8, non vedo quale vera autonomia finanziaria si dia alla Sardegna. Che cosa si è fatto coll’articolo 8? Si sono presi alcuni tributi statali e si è disposto che, pur restando formalmente tali, la massima parte del loro provento sia versato alla Regione. Non credo che con ciò si crei una vera e corretta autonomia finanziaria regionale. Essa si potrà creare o trasferendo taluni tributi della finanza statale a quella regionale, o creandone dei nuovi e indipendenti per la Regione o dando a questa la facoltà di maggiorare quelli erariali.
Ma di fronte al sistema che si è creato con l’articolo in esame, cioè il sistema della mera partecipazione della Regione ai tributi statali, nego che si sia dato vita ad una vera e propria autonomia finanziaria. Che avverrà se si diminuisse la misura dei tributi in partecipazione, od eventualmente si sopprimessero. O sarà vietato modificarli?
UBERTI. È una richiesta del Ministro Einaudi.
PRESIDENTE. Onorevole Scoca, la prego di non entrare nel merito; volendo, può argomentare largamente con l’esame specifico della sua proposta.
SCOCA. Non entro nel merito; ma devo pur dare una dimostrazione della fondatezza della mia proposta.
Ho chiesto di soprassedere all’approvazione dell’articolo 8 fino a che non avremo davanti gli altri statuti regionali; perché a me sembra sia esigenza fondamentale che, quando si dispone delle finanze dello Stato, sia fatto lo stesso trattamento a tutte le Regioni. Non è possibile che a una Regione diamo il 50 per cento dell’imposta sull’entrata e ad altra Regione l’imposta sul bollo. Se dobbiamo mettere mano alle finanze statali a favore delle Regioni, dobbiamo farlo nella stessa guisa.
Una voce. Non è esatto.
SCOCA. Secondo me questa è esigenza elementare e fondamentale di giustizia.
LUSSU. Così, ricominciamo la discussione generale sugli statuti regionali.
SCOCA. Ritengo che, prima di approvare questo articolo, dobbiamo sapere cosa si fa per le altre Regioni.
Una voce. Quali?
SCOCA. Quelle che hanno statuti speciali, perché questi soltanto sono per ora sottoposti alla nostra approvazione.
Peraltro è mio personale convincimento che in questo campo non dovremmo limitarci alle Regioni che hanno statuti speciali, ma estendere l’esame a tutte le Regioni d’Italia.
Non si può ammettere che le imposte che gravano su una Regione siano devolute ad altre Regioni, senza un criterio razionale: lo Stato potrà farlo, ma secondo una linea prestabilita e logica.
PRESIDENTE. Lei, onorevole Scoca, ha fatto la proposta ed ormai l’ha motivata, quando ha detto di ritenere che il problema della finanza debba essere regolato in modo uguale per tutte le Regioni o per quelle, quanto meno, che hanno statuti speciali.
Lo statuto per la Valle d’Aosta sarà distribuito domattina: questo significa che domattina potremo esaminare l’articolo 8? Lo statuto siciliano sarà pronto per il pomeriggio di domani: significa questo che potremo esaminare l’articolo 8 per domani pomeriggio?
SCOCA. Sì.
PRESIDENTE. Se domattina cominciamo l’esame dello statuto del Trentino-Alto Adige, andremo avanti nel suo testo, e non ci fermeremo per riprendere la discussione sull’articolo 8 dello statuto sardo. Quindi penso che, nonostante la motivazione che lei ha dato, in realtà, se si approvasse la sua proposta, ciò significherebbe praticamente lasciare in sospeso gli articoli relativi ai problemi finanziari e tributari per tutti gli statuti.
SCOCA. Naturalmente.
PRESIDENTE. Bisogna dirlo chiaramente e non fare una proposta condizionata di rinvio, ma chiedere un rinvio determinato.
EINAUDI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EINAUDI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio. Proporrei di sospendere la discussione di questo titolo e di andare avanti con gli altri titoli. Conosciamo già gli altri statuti. Subito dopo questa seduta si potrebbe tenere una riunione e preparare proposte concrete per domattina. (Commenti).
AMBROSINI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMBROSINI, Relatore. Su questa questione, sorta improvvisamente, è dovere della Commissione dire una parola, per rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal collega Scoca. Indubbiamente le sue preoccupazioni – ma di questo noi discutiamo da mesi e mesi – possono essere fondate, ma la questione va pure risolta. Egli domanda alla Commissione se l’articolo 8 del progetto di legge sullo statuto sardo è uguale agli articoli corrispondenti degli altri statuti. Credo che possiamo rispondere subito che non c’è una uguaglianza.
E gli intendimenti della Commissione li potrà chiarire l’onorevole Uberti, perché egli, dal punto di vista tecnico, da molti mesi batte su questa materia. Richiedere quindi che si rimandi l’esame dell’articolo in questione a quando siano presentati gli altri statuti, non indurrebbe a nulla, perché l’uniformità della disposizione non esiste e, dice la Commissione, non può nemmeno esistere. Trattandosi di Regioni a statuto speciale, condizioni particolari necessariamente hanno indotto a stabilire norme particolari. Si può discutere nel merito di queste norme. Noi lo abbiamo fatto da mesi ed abbiamo chiamato a collaborare, come dicevo ancora in questo momento col Presidente della Commissione, l’amministrazione finanziaria per arrivare a concretare su questo punto delicatissimo una norma definitiva.
Quindi, l’uniformità non esiste, e, a nostro giudizio, non può esistere. Il rinviare questa discussione a domani o dopodomani, cioè a quando saranno presentati gli altri statuti speciali, non porterebbe a nessun risultato, perché la questione resterebbe quella che è. La questione, secondo la proposta, dovrebbe essere risolta fra due giorni, con grande disagio di tutta l’Assemblea e col pericolo, in una discussione di questo genere, di oltrepassare il termine stabilito per i nostri lavori.
Come relatore debbo esplicitamente dichiarare che dobbiamo assolutamente finire entro il 31 gennaio. Rimandare, significherebbe non concludere. Capisco bene che si tratta del rinvio da un solo titolo; ma allora, domando, a che varrebbe l’approvazione di questo statuto speciale senza la parte finanziaria?
D’altra parte, io mi permetto di far presente al senno del Governo ed al senso di responsabilità di tutta l’Assemblea, che in questo statuto sardo c’è un articolo 56 col quale la Commissione, prevedendo appunto la difficoltà enorme e la delicatezza della materia, ha stabilito che la materia potrà essere modificata, rielaborata, non col procedimento previsto per la revisione di una legge costituzionale, qual è questa, ma col procedimento di formazione della legge ordinaria. Naturalmente, non potendo pregiudicare gli interessi della Regione sarda, si è aggiunto – e prego l’onorevole Ministro del bilancio di tener presente quest’articolo – al comma 4° la seguente disposizione: «Le disposizioni del Titolo III del presente statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta della Regione».
Io capisco che possa sorgere una questione di merito su questa disposizione specifica, ma il fatto di rinviare completamente l’articolo 8, cioè praticamente tutte le disposizioni del Titolo III, pare a me e alla Commissione che sia controproducente, se vogliamo definire questa materia e se vogliamo completare i nostri lavori, come dobbiamo, entro il 31 gennaio.
PRESIDENTE. L’onorevole Einaudi ha proposto di sospendere per il momento l’esame di questo articolo 8 e di proseguire l’esame degli altri articoli.
EINAUDI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del bilancio. Estendo la mia proposta di rinvio a domani a tutto il titolo.
PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Scoca ha facoltà di dichiarare se intende accedere alla proposta dell’onorevole Einaudi.
SCOCA. Accolgo questa proposta.
CONDORELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONDORELLI. Vorrei qualche chiarimento dalla Commissione sugli studi che si sono fatti (dei quali non ho sentito nessun cenno) per distribuire queste entrate tra lo Stato e la Regione; perché, a parte la deferenza dovuta al giudizio della Commissione, un minimo di chiarimento e di illuminazione è bene che lo abbiamo anche noi.
Io desidererei pertanto, avere qualche giustificazione di questa spartizione di entrate e di spese.
PRESIDENTE. Per il voto che si darà sulla proposta dell’onorevole Einaudi, forse non è assolutamente necessario avere questi chiarimenti da parte della Commissione. Si potrà interloquire domani sulla nuova formulazione che potrà essere eventualmente data.
CONDORELLI. Io non credo che si possa, senza la dovuta ponderazione, giudicare su così difficili argomenti. Capisco che noi siamo spinti da un termine che ci urge, ma per rispettare il termine non si possono guastare le cose. Io non mi sento assolutamente tranquillo nel dare questo voto. Dovrei avere solo domattina dei chiarimenti, cioè nel momento stesso in cui debbo dare il voto? È troppo poco, onorevole Presidente.
Io ritengo che le cose si debbono fare seriamente quando si tratta dei destini della nostra Patria.
PRESIDENTE. Pregherei i colleghi, direttamente interessati alla questione degli statuti speciali, di non sentirsi attratti nella discussione per questa loro particolare situazione.
LACONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. Ho avuto la fortuna di far parte della Commissione e della seconda Sottocommissione per la Costituzione, della Commissione speciale che ha elaborato lo statuto sardo e anche della Consulta sarda. Attraverso queste tre esperienze mi sono convinto di questo fatto: che delle materie finanziarie evidentemente si dà scienza, ma ad una Assemblea politica non è mai consentito esaminare le cose con tale obiettività da poter giungere a soluzioni chiare ed universalmente accettate.
Queste tre discussioni non hanno mai dato luogo a risultati sodisfacenti, ed io credo che l’ulteriore discussione che si propone, anche per la sua brevità, e nonostante l’illuminante presenza dell’onorevole Einaudi, non avrà esito migliore.
Io ritengo che la salvaguardia è contenuta nell’articolo 56, che consente di apportare modificazioni a questo Titolo quando l’esperienza le avrà suggerite. E credo che in questa materia soltanto l’esperienza possa illuminare le diverse parti ed indurle all’accordo.
Per queste ragioni sono contrario alla proposta dell’onorevole Einaudi.
PARATORE. Chiedo di parlare, in favore del rinvio.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARATORE. Aderisco alla proposta dell’onorevole Einaudi. Vorrei dire semplicemente questo, per richiamare l’Assemblea al senso di realtà. Vorrei che la Commissione che studierà la questione domani, tenesse presente, che per l’esercizio 1945-1946 gli incassi della Sardegna e i pagamenti dello Stato in Sardegna hanno lasciato una differenza passiva di cinque miliardi e così per la Sicilia la differenza è stata di circa 15 miliardi. Ne tenga conto la Commissione.
Anche se si lasciassero dunque tutte le entrate a queste regioni, avremmo sempre delle differenze da coprire. Ciò è naturale, perché in Italia abbiamo strutture economiche differenti, che comportano anche differenze negli incassi e nei pagamenti. Solo attraverso le casse dello Stato può farsi un onesto e giusto conguaglio, ed è impossibile che questo conguaglio si lasci alle singole regioni. Tanto vero che, indipendentemente dal contenuto dell’articolo 8, nella coscienza di coloro che sanno già a quale conseguenza si arriverà, si parla di prestiti interni. Come è concepibile questa facoltà di prestiti, che avrebbe come conseguenza l’anarchia del mercato ordinario dei capitali? Questo mercato e quello monetario debbono essere unitari e nazionali.
Altrove si parla di un «fondo di solidarietà nazionale», come se le regioni dovessero chiedere la carità alle altre.
Se le regioni hanno dei diritti, questi devono essere esercitati attraverso lo Stato che è l’unico, onesto distributore delle entrate. (Applausi).
ALDISIO. Onorevole Paratore, qual è la regione che chiude il suo bilancio in attivo, in questo momento? (Commenti – Rumori).
LUSSU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Onorevoli colleghi, tenterò di esprimermi il più rapidamente possibile. Io sono relatore di questa Commissione, o meglio sono fra i relatori; ma l’Assemblea e specie i vecchi colleghi che conoscono i problemi della Sardegna da molto tempo, riconosceranno che io qui ho una particolare posizione che è, aggiungerò, particolarmente delicata.
Io non avrei niente da dire, in linea teorica, sulla proposta del Ministro del bilancio, sul pensiero dell’onorevole Einaudi che, se pure appartenente ad un Partito totalmente opposto al mio, ha sempre avuto la mia deferenza in ogni circostanza, soprattutto per la sua grande personalità morale che, per l’Assemblea e per il Paese, conta qualche cosa. In linea astratta non avrei nulla da dire; ma ci troviamo di fronte al problema concreto che entro il 31 di questo mese dobbiamo discutere ed approvare questi quattro Statuti. Io chiedo se siamo decisi a rispettare questo termine oppure no. Se noi siamo decisi a rispettare questo termine, vediamo in che forma lo possiamo rispettare e comportiamoci in conseguenza; altrimenti sento che andremo incontro ad un lavoro frenetico, che perderà ogni serenità nel suo sviluppo, e non concluderemo cose serie.
Per esempio, si dice: noi ci riuniamo e discutiamo il problema assieme al Ministro del bilancio. D’accordo; io non voterò certo contro la proposta del Ministro del bilancio. Ma io, che conosco i quattro Statuti particolari, dico che ci troviamo di fronte a delle difficoltà che con questo criterio sono insormontabili. Lo Statuto del Trentino-Alto Adige, che ha importanza dal punto di vista nazionale e dal punto di vista internazionale, vogliamo discuterlo con lo stesso criterio con cui abbiamo cominciato a discutere e a spulciare questo Statuto della Sardegna? Mi pare impossibile. Se lo facessimo con questo criterio, manderemmo a monte un problema che la Commissione, con un alto senso di responsabilità e con un lavoro diurno e notturno, ha, io credo, quasi risolto, e presenta all’approvazione di questa Assemblea i risultati delle sue fatiche con sicura coscienza di aver contribuito a risolvere uno dei più delicati problemi nazionali che si innestano nella situazione internazionale.
L’impostazione finanziaria del problema dell’Alto Adige è press’a poco la stessa, e tutti durante un mese abbiamo riconosciuto che questa impostazione è la più obiettiva e la più organica.
Per quanto riguarda lo Statuto sardo, non è affatto la Consulta sarda che ha proposto questa organizzazione finanziaria della Regione. La Consulta sarda, invece, aveva proposto tutt’un altro sistema, ma noi deputati sardi, d’accordo coi consultori sardi, aderimmo ad esaminare un’altra serie di proposte con spirito conciliativo e assolutamente predisposti ad una soluzione accettabile per tutti. E abbiamo accettato questa impostazione che ci sembrava – e io la ritengo ancora oggi, malgrado il giudizio, indubbiamente più autorevole del mio, contrario dell’onorevole Einaudi – la più organica.
Comunque, lo stesso problema sorge di fronte al Trentino-Alto Adige, e se noi poi vogliamo esaminare l’ordinamento finanziario della Val d’Aosta, vi dico subito che non siamo arrivati a trovare per esso una soluzione organica, perché è impossibile oggi trovare una soluzione organica ideale. Le difficoltà si supereranno dopo l’esperienza di questi prossimi anni, quando, avendo collaborato lealmente da una parte e dall’altra, si vedrà assieme quali modifiche bisogna apportare. Ma occorre incominciare subito; bisogna che entriamo nella pratica e vediamo assieme quello che c’è di buono e quello che c’è di cattivo. Lo Statuto della Val d’Aosta non ha questo piano organico, e noi abbiamo dovuto dichiarare, con grande rincrescimento, che non è possibile trovare una soluzione organica, e allora ci siamo rimessi alla legislazione ancora vigente, onorevole De Gasperi: la stessa che noi decidemmo nel 1945, rimettendoci all’esperienza dello Stato e della Regione in questi due anni. E abbiamo messo un articolo transitorio che consente la revisione per legge normale: fra poco si vedrà qual è il tipo migliore. Ma intanto diamo una soluzione, anche se non è perfetta al problema, perché una soluzione bisogna darla. Questi problemi, illustre onorevole maestro Einaudi, si sbaglia se si affrontano con criteri puramente tecnici e scientifici, si rischia di andare incontro a delle situazioni, che io non chiamo tragiche, ma certamente credo, a buon diritto, di poter chiamare drammatiche.
Questi sono innanzitutto problemi politici e non è la scienza né la tecnica che hanno spinto tutti i partiti responsabili del Paese ed il Governo a cercare la soluzione di essi. Sono stati affrontati con sensibilità politica e non con criteri tecnico-scientifici.
Ecco perché, con tutta la massima deferenza che io riconfermo al grande maestro di vita morale e di rettitudine nel suo pensiero e nella sua azione, ecco perché io devo dire che con cotesti criteri, egregio collega Einaudi, noi non risolviamo nulla.
DE GASPERI. Presidente del Consiglio dei Ministri. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE GASPERI. Presidente del Consiglio dei Ministri. Vorrei dire una parola per uno scopo di mutua comprensione.
È una posizione strana quella in cui ci troviamo noi al banco del Governo, ed è forse la prima volta che la posizione è rovesciata, perché è la prima volta che tocca a noi di fare critiche ed obiezioni, perché non siamo preparati e non abbiamo fatto il lavoro che la Commissione ha compiuto.
Noi ci troviamo in questa situazione: conosciamo le difficoltà che riguardano l’applicazione dello Statuto siciliano per esperienza, perché quello Statuto è venuto in applicazione e il Ministro delle finanze e quello del tesoro soprattutto se ne sono occupati. Conosciamo, per lo meno in parte lo Statuto della Val d’Aosta che è passato attraverso il Consiglio dei Ministri; conosciamo lo Statuto dell’Alto Adige, perché questo Statuto fu prima elaborato da organi governativi e poi da una Commissione presidenziale e parlamentare della quale faceva parte l’onorevole Einaudi. E, quindi, siamo in una situazione molto più favorevole per giudicare questi altri Statuti in confronto di quello sardo.
Ora, non meravigliatevi se un uomo della coscienza dell’onorevole Einaudi ed altri colleghi hanno fatto obiezioni, perché si trovano per la prima volta dinanzi al testo della legge; e non vi meravigliate se vi chiedono di avere uno scambio di idee fino a domattina o anche stasera.
Non meravigliatevi, non ravvisate in questa richiesta un desiderio di procrastinare la discussione.
Se pensate che l’onorevole Einaudi ha preso parte alle discussioni per lo Statuto della Venezia Tridentina, e ha dato il suo voto ad una formulazione di un programma finanziario che è stato dichiarato e riconosciuto sufficiente da coloro che vi hanno preso parte, non avete da temere che vi troverete dinanzi ad ostacoli insormontabili e che si vogliano sviluppare soltanto elementi tecnici.
Senza dubbio l’onorevole Einaudi ha la coscienza delle obiezioni che è doveroso siano poste da lui e vi dice: cerchiamo di esaminare insieme, vediamo se è il caso di modificare qualche cosa.
È verissimo quello che ha detto l’onorevole Lussu e che ha ricordato l’onorevole Laconi, che vi è un articolo che prevede la revisione. È l’articolo 56 che all’ultimo capoverso dice: «le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta della Regione».
Ma vedete, questa norma non può tranquillizzare del tutto, perché richiede l’iniziativa della Regione, e credo sia difficile attendersi dalla Regione che l’iniziativa sia da essa presa a proprio svantaggio.
Qui si potrebbe eventualmente cercare una formula più equilibrata fra Stato e Regione, se fosse necessario fermarsi semplicemente a questa revisione dello statuto. Ma questa questione si esaminerà domattina o stasera.
Io prego l’onorevole Lussu, che del resto mi pare abbia dichiarato che non voterà contro la proposta dell’onorevole Einaudi, di volerla accettare, ed assicuro che il Governo non vuol differire, non vuole annullare gli statuti speciali, perché esso ritiene che nonostante tutte le possibili obiezioni, annullare questi statuti avrebbe un significato politico che il Governo non vuol condividere (Applausi). Il Governo vuole rassicurare le diverse Regioni che aspirano all’autonomia che fino all’estremo limite, il Governo intende venir incontro, e, direi, in questo senso bisogna interpretare le sue preoccupazioni. Vi prego quindi di accettare questa proposta.
L’onorevole Einaudi non ha disposizioni negative in confronto degli statuti in genere. Egli è persuaso, come me, che una volta messi su questo cammino non bisogna uscirne. Si tratta, quindi, di dare ad un rappresentante del Governo e a colui che ha la responsabilità più diretta del bilancio, il modo di dare il contributo della sua esperienza e della sua preparazione per trovare una formula conciliativa che possa essere da tutti accettata. (Applausi).
PRESIDENTE. Onorevole Ambrosini, sulla proposta dell’onorevole Einaudi quale è il parere della Commissione?
AMBROSINI, Relatore. L’onorevole Presidente del Consiglio si è espresso in termini tali che la Commissione non può che aderire, sicura che nella mattinata di domani, come primo argomento, questo sarà discusso e risolto nella migliore maniera.
BORDON. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORDON. Mi permetto di dissentire dal parere dell’onorevole Presidente del Consiglio, e, pur inchinandomi agli scrupoli del Ministro Einaudi, ritengo che se rimandiamo a domani, non faremo che perdere tempo. Se tutti gli statuti avessero la stessa impostazione, comprenderei la necessità del rinvio a questo fine. Ma la verità è che noi abbiamo due statuti soli che abbiano identica impostazione: quello della Sardegna e quello dell’Alto Adige. Gli altri hanno impostazione del tutto diversa, tanto vero che, per lo statuto della Val d’Aosta, noi ci siamo riferiti…
PRESIDENTE. Onorevole Bordon, parli solo di quello sardo. Si ricordi che lei parla per dichiarazione di voto.
BORDON. Ho finito. Dico essenzialmente questo: quando noi sappiamo in partenza che due soli statuti hanno la stessa impostazione: quello sardo e quello dell’Alto Adige, e quando noi sappiamo che nella Commissione dei Sette sedeva lo stesso onorevole Einaudi, che avendo collaborato al progetto per l’Alto Adige, non può non conoscerlo, non possiamo riconoscere la necessità di un rinvio.
PRESIDENTE. Ma no, l’onorevole Einaudi chiede di rinviarlo per lo statuto sardo!
BORDON. Con tutta deferenza verso il Presidente del Consiglio, verso l’onorevole Einaudi, e verso di voi, colleghi, io ritengo che non si farebbe che perdere del tempo, rinviando, e quindi ritengo inutile la richiesta di rinvio.
MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO PIETRO. Dichiaro di aderire alla proposta di continuare la discussione di quella parte del progetto, che non ha riferimento alla questione finanziaria.
Mi permetto di motivare questo mio parere favorevole alla proposta di sospensiva sulla questione finanziaria con le seguenti ragioni.
Ho l’impressione che taluno in questa Assemblea dimentichi gli articoli 116 e 119 della Costituzione.
Il primo stabilisce una autonomia speciale per la Sardegna; il secondo le attribuisce uno speciale organamento finanziario. Mi è parso – voglio sperare che sia falsa questa mia impressione – che con questa dimenticanza si volesse giungere a una specie di sabotaggio della legge.
L’onorevole Einaudi – ciò è fuori discussione – non partiva da questo presupposto e nemmeno il Governo
Ma io intendo aderire col mio voto alla sospensiva fino a domani mattina, in quanto la mancata adesione potrebbe favorire il proposito diretto a sabotare lo Statuto sardo. Siccome non intendo prestarmi a ciò, aderisco a che il problema finanziario sia esaminato domattina.
PRESIDENTE. Vi è dunque la proposta di sospendere l’esame del Titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna, in modo che possa essere esaminato dalla Commissione, in presenza del Ministro del bilancio; domani potremo avere la presentazione di un testo definitivo del quale si potrà procedere all’esame ed alla approvazione.
Pongo in votazione la proposta di rinviare a domani mattina l’esame del Titolo III.
(È approvata).
LUSSU. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Siccome trovo la situazione estremamente delicata, propongo una breve sospensione della seduta per dar modo ai deputati sardi ed ai rappresentanti della Consulta sarda, che si trovano nel palazzo, di potersi riunire, per prendere decisioni, che sono indispensabili.
PRESIDENTE. Io sono profondamente compreso delle preoccupazioni dei deputati sardi e dei delegati della Consulta sarda; ma sono molto più compreso della mia responsabilità, che è quella di far continuare l’esame di questo Statuto.
Mi scusi, onorevole Lussu, se non accedo alla sua richiesta.
LUSSU. Ed allora la seduta continuerebbe senza la mia presenza, che credo sia utile, se non proprio necessaria.
PRESIDENTE. Noi dobbiamo esaminare una parte di questo statuto, che non ha nulla a che fare con ciò che abbiamo lasciato in sospeso.
Non credo che si possano proporre dei coordinamenti condizionati alla votazione di poco fa e all’esame che dovremmo fare. Le parole che lei, onorevole Lussu, ha pronunciato, fanno supporre altrimenti; ma non vedo in che modo questo potrebbe avvenire.
Poiché è necessario che questo statuto sia esaminato, per le ragioni politiche, cui lei ha accennato, credo che l’Assemblea debba continuare questo esame, tanto più che ha deliberato la sospensiva dell’esame e dell’approvazione del Titolo III.
LUSSU. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Noi siamo arrivati a questa discussione dello Statuto sardo con un’intesa, altrimenti la discussione stessa non avrebbe avuto luogo.
Noi, rappresentanti della Sardegna, abbiamo legato lo statuto sardo allo statuto siciliano per tre ordini di ragioni che assieme concordano:
1°) le due Regioni sono isole con aspirazioni autonomistiche ben note e sulle quali è perfettamente inutile che io ritorni;
2°) simultanea costituzione in Sicilia e in Sardegna dell’istituto dell’Alto Commissariato, dopo la caduta del fascismo;
3°) istituzione simultanea in Sicilia e in Sardegna della Consulta regionale ed invito da parte del Governo alle Consulte a presentare uno schema di progetto di statuto autonomo alla Consulta nazionale e al Governo.
Ora è avvenuto questo: che in Sicilia, per avvenimenti politici a tutti noti, questo statuto ha dovuto bruciare le tappe ed è stato approvato in una serie di riunioni alla Consulta siciliana, a Palermo, e poi portato al Governo che lo ha inviato alla Consulta nazionale perché esprimesse il suo parere. La Sardegna che, fortunatamente, da un punto di vista generale degli interessi nazionali e dell’interesse dello Stato, fortunatamente da questo punto di vista, ma non fortunatamente dal punto di vista dello Statuto, la Sardegna, che non ha avuto quel movimento che ha portato a bruciare le tappe in Sicilia, non aveva elaborato ancora il suo Statuto, pensava, attraverso l’opera della Consulta regionale e degli organismi tecnici varî esistenti nell’Isola, di prepararlo con calma, sicché rispondesse più organicamente alle esigenze dell’Isola e della Nazione.
Quando (lo ha ricordato il collega Ambrosini, relatore, questa mattina) fu presentata qui alla Consulta nazionale la proposta sullo statuto siciliano, io chiesi, e gli altri colleghi rappresentanti alla Consulta nazionale chiesero con me, che provvisoriamente la Consulta volesse estendere alla Sardegna lo stesso statuto siciliano in attesa che la Consulta sarda elaborasse con tutta calma un suo statuto speciale e lo presentasse al Governo ed al Parlamento. Questa proposta, accolta favorevolmente dal Presidente del Consiglio, in quel momento onorevole De Gasperi, è consacrata nei verbali della Giunta della Consulta nazionale.
Che cosa è avvenuto? La Consulta sarda ha ritenuto di non rinunciare alla necessità di elaborare con tutta calma uno statuto per la Sardegna e non ha accettato l’estensione dello statuto siciliano all’Isola; ma non vi è uno, io credo, al Governo ed in quest’Aula che non sia d’accordo con me nel ritenere che moralmente e politicamente lo statuto siciliano è stato passato alla Sardegna. Non dico giuridicamente. Evidentemente io non sono così azzardato da sostenere che giuridicamente sia passato alla Sardegna. Giuridicamente non è passato nulla perché la Sicilia ha avuto le elezioni in base all’approvazione di quello Statuto ed ha oggi fortunatamente (dico fortunatamente, perché questo ha contribuito a risolvere il problema angoscioso locale) la sua organizzazione autonomistica; e noi abbiamo avuto il piacere, in parecchie occasioni, di vedere qui la delegazione del Consiglio regionale siciliano.
La Sardegna non ha avuto niente. Ma politicamente, ne ha lo stesso diritto.
Ed arrivo alla conclusione. Siamo venuti alla discussione in quest’Aula in seguito all’accordo, ed io lamento che qui manchino i rappresentanti dei partiti che si erano impegnati in questo senso, di abbinare, nella discussione nell’Assemblea, lo Statuto sardo a quello siciliano. Ci sono stati dei lavori della Commissione in collegamento con la Consulta siciliana per chiarire alcuni punti fondamentali. Tutti i rappresentanti dei partiti sono informati di questo problema e credo che l’accordo sia stato raggiunto o quasi. Siamo alla vigilia dell’annuncio del raggiunto accordo. C’è la riforma di qualche punto essenziale ed il coordinamento con la Carta costituzionale, ma per il resto applicazione integrale dello statuto. Se siamo venuti qui con questo accordo, non mi potrete impedire, onorevoli colleghi, che esprima una sorpresa quando vedo ad ogni articolo, quasi ad ogni comma e ad ogni lettera, emendamenti e contro emendamenti, soppressivi od aggiuntivi. Ho il diritto di esprimere questa mia grande sorpresa. Credo che tutto questo significhi qualcosa. Questo statuto è stato elaborato da tutti, perché la Commissione, forse esagerando in scrupolo, vi ha dedicato circa sessanta riunioni: si è votato su ogni articolo dopo ore e ore di discussione e, a giudizio unanime, questo Statuto è stato considerato da tutti equilibrato ed organico, politicamente inquadrato nella trasformazione autonomistica dello Stato italiano.
Ed allora possiamo proseguire la discussione, continuando con questo sistema? Ecco perché chiedevo al Presidente che mi consentisse di tenere una riunione con i deputati sardi per prendere delle decisioni, per vedere se non sia opportuno di sospendere tutto, giacché si deve esaminare il problema della finanza. Io ho bisogno di conferire con i rappresentanti sardi in seno a questa Assemblea e con i consultori sardi; altrimenti, proseguendo la discussione su questo Statuto, così come è stata iniziata, credo che non faremmo un’opera politicamente meritevole.
PRESIDENTE. Onorevole Lussu, lei ci aveva preannunziato una pregiudiziale; in realtà essa non è stata formulata. Credo tuttavia che quanto è stato detto dal collega Lussu debba esser degno di particolare considerazione. L’onorevole Lussu ha detto ciò che io non avevo detto, ma che speravo che i colleghi avessero compreso dalla lettura di quelle tali direttive per la discussione, che evidentemente non sono state lette. A questa discussione dello statuto bisognava venire, onorevoli colleghi – mi si consenta di dirlo – con una particolare disposizione di animo, che non era quella, tuttavia lodevole, di chi si appresta ad esaminare un disegno di legge ordinario, in cui ogni piccola disposizione deve giustamente essere vagliata e soppesata, ed anche ogni formulazione stilistica, quando ciò venga ad urtare il nostro particolare senso della forma e del bello. Questi statuti dovevano essere, invece, visti con altro animo e soppesati con altra misura.
Che cosa sarebbe stato necessario? O approvarli, o respingerli nel loro intero, salvo quei punti che apparissero in contrasto con norme di carattere fondamentale o che rappresentassero veramente un grave pericolo per lo Stato e per la Repubblica. Perciò, per quanto la presentazione degli emendamenti fosse stata, com’era diritto dei deputati, senz’altro autorizzata, tuttavia, come ho già avuto occasione di dire poco fa, non doveva esser fatta con la minuzia e con l’ampiezza con cui gli emendamenti sono stati qui portati. Alcuni membri dell’Assemblea hanno presentato una dozzina di emendamenti, che in verità non valgono di per sé a mutare la struttura del disegno di legge, ma sono sufficienti a farci arrestare di fronte ad incidenti e ad ostacoli, del genere di quello che ora stiamo affrontando.
In questo momento, l’onorevole Lussu chiede che la seduta sia sospesa perché i deputati sardi possano decidere se agire per fare accettare questo statuto o no. Io vorrei dire all’onorevole Lussu che non dipende dalla deputazione sarda far sì che l’Assemblea continui o non continui, approvi o non approvi questo progetto.
LUSSU. Se i deputati sardi lo chiedessero tutti uniti?
PRESIDENTE. Onorevole Lussu, evidentemente è un compito dell’Assemblea Costituente esaminare ed approvare lo Statuto sardo, ed evidentemente io credo che i colleghi terranno conto, nello sviluppo ulteriore dei nostri lavori, di quei sentimenti e di quelle preoccupazioni di cui l’onorevole Lussu si è fatto interprete poco fa nel suo discorso appassionato, che tuttavia non è pervenuto ad una proposta precisa.
Se per realizzare la collaborazione dei colleghi sardi, che è assolutamente necessaria, veramente bisogna sospendere per alcuni minuti la seduta, sospendiamola, ma, onorevole Lussu, la prego, che nella riunione della deputazione sarda non si riapra una discussione del genere di quella che stiamo facendo adesso qui.
MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO PIETRO. Faccio mia la proposta di sospendere la seduta per dieci minuti, o con la motivazione dell’onorevole Lussu o con un’altra che potrebbe essere questa: la necessità, per lo meno l’opportunità, che ha la deputazione sarda di uno scambio di idee circa la situazione che si è venuta a creare. Dobbiamo parlare anche con i Consiglieri regionali.
PRESIDENTE. Onorevole Mastino Pietro, l’ho detto un momento fa: la prosecuzione dei lavori non è regolata dalla deputazione sarda e neanche dai delegati dalla Consulta sarda. L’Assemblea ha preso una decisione alla quale è impegnata. La Commissione deve riunirsi e domani mattina deve esaminare il Titolo III. Non c’è deputazione di deputati sardi e di delegati della Consulta sarda che possa impedire che questo avvenga. Si riuniscano i deputati sardi quando avremo finita la nostra seduta stasera, per quanto tardi possiamo finirla, e verranno domani mattina con un pensiero comune su quel solo argomento che fino a questo momento si è presentato controverso. Non sappiamo ancora se ciò che ci rimane da esaminare darà luogo ad altrettanti contrasti. Ci auguriamo di no, ma fin da adesso dobbiamo fare in modo che ciò che può essere fatto, si faccia.
Onorevole Mastino Pietro, comunque, come è stato fatto altre volte, sospendiamo i nostri lavori per pochi minuti.
(La seduta, sospesa atte 18.55, è ripresa atte 19.15).
Presentazione di un disegno di legge costituzionale.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Mi onoro di presentare all’Assemblea il disegno di legge costituzionale: «Norme per la proponibilità dei giudizi e per le garanzie di indipendenza della Corte costituzionale».
Data l’urgenza del disegno di legge prego la Presidenza di trasmetterlo immediatamente al Comitato dei Diciotto, perché ne possa riferire con urgenza all’Assemblea possibilmente nella giornata di domani.
PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge che, se non vi sono osservazioni, sarà trasmesso al Comitato dei Diciotto immediatamente, in modo che esso possa essere posto all’ordine del giorno nel più breve tempo possibile.
(Così rimane stabilito).
Si riprende la discussione del disegno di legge costituzionale: Statuto speciale per la Sardegna. (62).
MASTINO GESUMINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO GESUMINO. Io vorrei chiarire, a nome mio personale e dei colleghi della deputazione sarda di tutti i partiti, la situazione spirituale in cui noi ci troviamo. In seguito al comportamento, certamente degno del senso di responsabilità dell’Assemblea – la quale evidentemente anche in questo caso vuole addentrarsi nell’esame di tutti gli articoli dello Statuto nostro per rendersi conto della loro portata – si verifica questa situazione di fatto incresciosissima: che noi, pur essendo alla scadenza del nostro lavoro, che non può oltrepassare il 31 gennaio, pur vincolati dalla necessità di essere rapidi e brevi, stiamo trascinando questa discussione in forme, che certe volte oltrepassano la necessità di diligenza e di esame spassionato. Ho visto, ad esempio, che alcuni colleghi hanno voluto servirsi della bilancia dell’orafo, per misurare se veramente una frase avesse il peso giuridico esatto, oppure se dovesse essere variata per corrispondere a certe personali intuizioni dialettico-giuridiche.
Signor Presidente, prego lei, quale esponente degli interessi e dei diritti di tutti noi, di pregare tutti i colleghi di tener presente la specialità dei fatti e di far sì che questo nostro Statuto – come da impegno preso da tutti i capi-gruppo – sia rapidamente approvato senza che per ogni disposizione di legge si ingaggi un più o meno brillante torneo oratorio.
Si prospetteranno le questioni essenziali e sostanzialmente attinenti a qualche essenziale problema in discussione; ma sugli articoli di non grande portata e che non possono suscitare gravi dissensi si sorvoli e si giunga all’approvazione senza discussione. Sugli emendamenti che qualcuno creda indispensabile proporre, si potrà discutere, ma ci si limiti a pronunziare le parole indispensabili per la relativa delucidazione.
In questo senso esprimo il parere mio personale e di tutta la deputazione sarda, che rappresenta gli interessi, il volere e la passione di tutto il popolo sardo! (Approvazioni).
PERSICO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERSICO. Non credo che l’amico Mastino Gesumino alludesse a me nel suo intervento.
Comunque, per l’affetto che mi lega alla Sardegna, perché là ho passato gli anni più belli della mia infanzia, dichiaro di rinunziare a tutti gli emendamenti da me proposti. (Applausi).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo all’esame del Titolo IV.
Organi della Regione.
Si dia lettura dell’articolo 16.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Si dia lettura dell’articolo 17.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Consiglio regionale è composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 18. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.
«L’ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.
«I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 19. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Consiglio regionale è eletto per quattro anni.
«Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.
«Il nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalle elezioni».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 20. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l’Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 21. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
«Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 22. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 23. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
«Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 24. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 25. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 26. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 27. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 28. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla Regione».
PRESIDENTE. A questo articolo l’onorevole Mannironi ha presentato il seguente emendamento:
«Aggiungere dopo la parola: legislative le parole: e regolamentari».
L’onorevole Mannironi rinuncia a svolgerlo.
Pongo in votazione il testo dell’articolo con l’aggiunta proposta dall’onorevole Mannironi.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 29. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«L’iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 30. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«L’iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 31. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto».
PRESIDENTE. L’onorevole Mannironi propone di sopprimere le ultime parole: «a scrutinio segreto».
L’onorevole Mannironi ha facoltà di svolgere l’emendamento.
MANNIRONI. Ho proposto questo emendamento per mettere l’articolo in armonia con l’articolo 72 della Costituzione.
PRESIDENTE. Invito l’onorevole Ambrosini ad esprimere il parere della Commissione.
AMBROSINI, Relatore. La Commissione non si oppone.
FABBRI, Relatore. Occorrerebbe, tuttavia, aggiungere una «e» prima delle parole «con votazione finale».
PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il testo dell’articolo, con la soppressione delle parole «a scrutinio segreto», e con l’aggiunta della «e» prima delle parole «con votazione finale».
(È approvato).
Passiamo all’articolo 32. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
«L’esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell’anno solare».
BERTONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTONE. Scusi, signor Presidente, vorrei chiedere se non si ritenga che sia più opportuno far coincidere le date dell’esercizio finanziario della Regione con quelle dell’esercizio finanziario dello Stato, perché c’è una interferenza assoluta di interessi, dato che si prendono le imposte dello Stato e il bilancio dello Stato si chiude il 30 giugno.
Mi pare che sarebbe opportuno unificare le date.
PRESIDENTE. Onorevole Fabbri, la prego di esprimere il parere della Commissione sulla proposta dell’onorevole Bertone.
FABBRI, Relatore. La Commissione ha ritenuto che questa differenza cronologica fosse un elemento utile per raggiustamento delle cose in sede di bilancio successivo alla chiusura del conto dell’azienda, in un certo senso, minore rispetto a quella dello Stato.
Questa è la ragione della voluta non coincidenza delle date.
BERTONE. Non insisto, se la Commissione ne fa ragione di studio.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 32.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 33. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.
«Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.
«La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.
«Non è ammesso il referendum, per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.
«Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 34. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
«Ove il Consiglio regionale l’approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
«Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l’entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 35. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione».
BERTONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTONE. Domando se per caso questo articolo, così come è concepito, non viene a trovarsi un po’in contraddizione con l’aggiunta che l’onorevole Mannironi ha suggerito per l’articolo 28, per la quale questo veniva così completato:
«Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari».
Ora, l’esercizio delle funzioni regolamentari è un atto squisito del potere esecutivo. Quando si dice all’articolo 35 che il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione, questo significa che questi sono gli organi che applicano il regolamento.
MANNIRONI. Un conto è applicarlo, un conto è farlo.
BERTONE. Ma l’articolo 28 attribuisce al Consiglio «le funzioni regolamentari». Se al Consiglio regionale si dà la funzione esecutiva, la si toglie alla Giunta regionale. Poiché in questo articolo 35 si dice che la funzione esecutiva spetta alla Giunta regionale, mi pare che ci sia da mettere d’accordo questo col fatto di aver conferito al Consiglio regionale le funzioni legislative e regolamentari.
PRESIDENTE. Invito l’onorevole Ambrosini ad esprimere l’avviso della Commissione.
AMBROSINI, Relatore. L’osservazione dell’onorevole Bertone poteva avere un peso in tema di articolo 28, cioè quando si trattava di stabilire le competente del Consiglio regionale.
Indubbiamente la disposizione che l’Assemblea ha già votato non è in armonia con la prassi costituzionale e con la legislazione vigente in tanti Paesi, in quanto, mentre le Assemblee legislative sovrane stabiliscono la legge, generalmente il regolamento – anche quando non è detto in norme specifiche di legge e negli stessi statuti – spetta al potere esecutivo.
Ma fare il regolamento non significa eseguire la legge; fare il regolamento significa integrare la legge o, in ogni caso, disporre delle regole che hanno il valore di norme, cioè quello che noi in linguaggio giuridico diciamo «leggi in senso materiale». Ed allora, per quanto poteva essere discutibile la proposta Mannironi che l’Assemblea ha approvato, credo che non sia accettabile l’argomentazione dell’onorevole Bertone, in questo senso, che non c’è contrasto formale e neanche sostanziale fra quello che l’Assemblea ha deliberato e quello che è il testo attuale dell’articolo 35, giacché l’avere attribuito al Consiglio regionale il potere di fare, oltre la legge, anche i regolamenti, non interferisce per niente in quelle che sono le funzioni esecutive dell’organo amministrativo. Quindi, quando l’articolo 35 dice: «la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione», vuole indicare che sono organi esecutivi non solo per quanto si riferisce alle norme di legge, ma anche per quanto riguarda le norme degli eventuali regolamenti che il Consiglio della Regione approverà. Per queste ragioni, ritengo che l’Assemblea possa approvare il testo dell’articolo 35.
BERTONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTONE. Probabilmente siamo in un equivoco. Io convengo perfettamente che l’articolo 35 dev’essere votato così com’è, ma mi preoccupavo del fatto che, se questa funzione medesima, sia pure per una espressione inesatta, è affidata al Consiglio regionale, evidentemente c’è un po’di contrasto. Forse si può chiarire in questo senso. Poiché tanto nelle parole dell’onorevole Ambrosini, come in quelle dell’onorevole Mannironi, per funzione regolamentare si intende la funzione del Consiglio regionale di formare un regolamento, io mi dichiaro d’accordo. Sarebbe stato meglio tuttavia, usare la parola «potestà» invece della parola «funzione».
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 35.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 36. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Presidente della Giunta regionale è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 37. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza.
«L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa».
PRESIDENTE. L’onorevole Laconi ha proposto il seguente emendamento:
«Al primo comma, dopo le parole: fra i suoi componenti, aggiungere: o fra i deputati e senatori locali».
Ha facoltà di svolgerlo.
LACONI. Rinuncio allo svolgimento.
PRESIDENTE. Chiedo il parere della Commissione.
AMBROSINI, Relatore. Ritengo di non potere di mio arbitrio cambiare il deliberato della Commissione. Per altro, ci sono già gli articoli 39 e 41, che apportano una innovazione a una norma della Costituzione, in quanto prevedono la possibilità che facciano parte della Giunta regionale persone che non fanno parte del Consiglio. Devo tuttavia ricordare all’Assemblea che c’è una norma generale della Costituzione, che stabilisce l’incompatibilità fra i membri del Consiglio regionale ed i membri delle Assemblee legislative. Dati questi principî della Costituzione, pur senza aver avuto il tempo di interpellare i colleghi della Commissione, ritengo che l’emendamento non debba essere accolto.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Mi associo a quanto ha detto il Relatore della Commissione e prego l’onorevole Laconi di non insistere, sia per le norme, stabilite negli articoli successivi, e sia per le tassative disposizioni della Costituzione. Nell’articolo 122, secondo comma, della Costituzione si dice:
«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale».
Questa disposizione impedisce che i consiglieri regionali, e quindi innanzitutto il Presidente della Giunta, possano essere membri del Parlamento. Prego pertanto l’onorevole Laconi di non insistere.
LACONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. Nello Statuto sardo, all’articolo 39, è già previsto il modo di formazione della Giunta regionale, modo diverso da quello previsto per le altre Regioni e anche per la Regione siciliana. È cioè consentito che ne facciano parte elementi che non fanno parte del Consiglio.
Violiamo con ciò un articolo della Costituzione? Non mi pare, dal momento che per la Sardegna è previsto uno Statuto speciale. E non pare alla Commissione, se essa ha creduto di stabilire questo differente modo di formazione nel progetto di Statuto che è dinanzi all’Assemblea.
L’unica modificazione che io propongo, dato che i componenti della Giunta possono non far parte del Consiglio, è che sia ammesso che ne facciano parte anche deputati e senatori. E vi sono i motivi. Della Giunta possono far parte elementi tecnici: a maggior ragione mi pare che possano farne parte coloro che sono stati investiti dal popolo con l’elezione a senatori o deputati. Questo non contravviene in nessun modo al principio democratico. Si dice: vi è incompatibilità di fatto. Le incompatibilità le abbiamo già stabilite fra Consiglio regionale ed Assemblee legislative. Ma qui non si tratta di questo: si tratta di consentire di far parte di un organo esecutivo e non mi pare che vi sia una impossibilità qualsiasi. Dato anche che su questa proposta consente la maggior parte dei colleghi della Deputazione sarda, io insisto quindi nel mio emendamento.
FABBRI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABBRI, Relatore. Mi pare che vi sia una certa perplessità nell’esposizione dell’emendamento, perché l’emendamento concerne esclusivamente il Presidente della Giunta, il quale è Presidente della Regione ed è anche, a certi fini, rappresentante del Governo.
L’eccezione fatta per eventuali componenti della Giunta, cioè per preposti a eventuali rami di servizi tecnici, per i quali si potrebbe riscontrare una eventuale deficienza in seno al Consiglio della Regione e che il Consiglio ritenesse di superare con la nomina di persone estranee ai suoi componenti, è problema tutt’affatto diverso e distinto da quello dell’organo rappresentativo sia del Governo che del Consiglio.
Quindi non credo che l’onorevole Laconi abbia ragione di argomentare, dalla norma che consente di nominare nella Giunta per un ramo dei servizi tecnici un elemento diverso dai componenti del Consiglio, la conseguenza che si possa attribuire un’uguale origine al rappresentante della Regione e al rappresentante del Governo.
Quindi la Commissione insiste nel proprio testo e prega l’onorevole Laconi di ritirare il suo emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Laconi, ella conserva il suo emendamento?
LACONI. Lo mantengo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell’articolo 37 del primo comma:
«Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti».
(È approvata).
Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Laconi:
«o fra i deputati e i senatori sardi».
(Non è approvato).
Pongo in votazione la seconda parte del primo comma: «subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza».
(È approvata).
Pongo in votazione il secondo comma:
«L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa».
(È approvato).
Passiamo all’articolo 38. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell’amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.
«Il Presidente ed i membri della Giunta restano in carica fino a che dura il Consiglio regionale».
PRESIDENTE. L’onorevole Laconi ha proposto di sopprimere il secondo comma.
Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
LACONI. Propongo la soppressione del secondo comma, perché non mi sembra chiaro. Ne comprendo il significato, ma la dizione letterale del comma può essere interpretata nel senso che il Presidente ed i membri della Giunta, una volta eletti, durano in carica fino a che esiste quel Consiglio.
Siccome la Commissione non aveva questa intenzione, anzi l’intenzione contraria, la prego o di modificare il comma, in modo che sia chiaro, o di accettarne la soppressione.
PRESIDENTE. L’onorevole Mammoni ha presentato i seguenti due emendamenti:
«Dopo le parole: dal Consiglio, aggiungere le altre: in numero di otto».
«Nel secondo comma, in fine, aggiungere le parole: e fino a che avrà la fiducia della maggioranza del Consiglio».
Ha facoltà di svolgerli:
MANNIRONI. Il progetto di Statuto non fissa il numero dei componenti la Giunta; se lasciassimo questa lacuna, il Consiglio regionale sarebbe arbitro di nominare una Giunta col numero di componenti che esso credesse, volta per volta.
A me pare invece che una norma, per lo meno indicativa, debba essere fissata, per evitare che la Giunta diventi nelle varie legislature, un organismo o pletorico o insufficiente e comunque non uniforme.
Il secondo emendamento mi pare serva a chiarire il dubbio sollevato dall’onorevole Laconi. L’emendamento mira a mettere in relazione questo articolo 38 con l’articolo 52, il quale prevede la possibilità di scioglimento del Consiglio regionale, quando esso non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente; il che vorrebbe dire che è data la possibilità al Consiglio di dare voto di sfiducia e quindi sostituire la Giunta e il Presidente.
Ora si tratta di fissare nello Statuto esplicitamente il principio e le modalità del voto di sfiducia.
PRESIDENTE. Onorevole Laconi, lei aderisce all’emendamento proposto dall’onorevole Mannironi?
LACONI. La forma non mi pare troppo felice.
FABBRI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABBRI, Relatore. Al primo comma dell’articolo 38 si potrebbe dire «sono nominati e revocati dal Consiglio».
PRESIDENTE. Sta bene.
L’onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti proposti all’articolo 38.
AMBROSINI, Relatore. Riguardo all’emendamento Mannironi, sul numero dei componenti della Giunta, ritengo che non sia necessario fare una specificazione. Il Consiglio regionale, quando dovrà fare il suo regolamento, previsto dalla Carta costituzionale, e chiamato statuto per differenziarlo dagli Statuti speciali, potrà, col suo senso di responsabilità, in proporzione al volume degli affari, stabilire il numero dei componenti la Giunta.
MANNIRONI. Ritiro i miei due emendamenti.
AMBROSINI, Relatore. Quanto alla proposta dell’onorevole Laconi, la Commissione ritiene che il dubbio non poteva sorgere, perché questa disposizione si inquadra in tutto l’ordinamento costituzionale e nelle norme fondamentali dell’ordinamento giuridico, per cui non c’è alcun organo esecutivo che promani da un’Assemblea, che possa restare in carica, se viene meno la fiducia dell’Assemblea. I colleghi della Commissione, che ho potuto consultare, ritengono che si può sopprimere il secondo comma, perché la sostanza di tutto l’articolo non può mai venire in contestazione. Comunque la Commissione si rimette all’Assemblea.
FABBRI, Relatore. Non insisto sulla mia proposta.
PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione soltanto il primo comma dell’articolo 38:
«I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell’amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta».
(È approvato).
Passiamo all’articolo 39. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte».
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 40. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«L’Ufficio di Presidente della Giunta regionale e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico».
PRESIDENTE. L’onorevole Laconi aveva presentato il seguente emendamento:
«Dopo le parole: ufficio pubblico, aggiungere: fatta eccezione per l’ufficio di deputato o di senatore».
LACONI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 40, nella formulazione testé letta.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 41. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità».
PRESIDENTE. Non essendoci emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 42. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell’amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del suo Presidente.
«Tale decreto costituisce provvedimento definitivo».
PRESIDENTE. Non essendoci emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 43. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica».
PRESIDENTE. Non essendoci emendamenti lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo al Titolo V. Enti locali.
Si dia lettura dell’articolo 44.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l’attuale struttura di enti territoriali.
«Con legge regionale possono essere modificati il numero, la circoscrizione, le funzioni e la struttura delle provincie, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle provincie interessate espressa con referendum».
PRESIDENTE. L’onorevole Ministro dell’interno ha presentato il seguente emendamento:
«Al secondo comma, sopprimere le parole: il numero».
Ha facoltà di svolgerlo.
SCELBA, Ministro dell’interno. Ho presentato un emendamento in cui si chiede che nel secondo comma sia soppressa la facoltà della istituzione di nuove provincie.
L’articolo 133 della Costituzione prescrive:
«Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione».
Con l’articolo 44 dello Statuto per la Sardegna, questa competenza verrebbe attribuita alla Regione e sottratta allo Stato, e con ciò si derogherebbe alla Costituzione. Per quanto riguarda la Sicilia era prevista la soppressione della provincia: non c’era deroga al principio costituzionale, non c’era contrasto, direi, con la Costituzione approvata successivamente.
La potestà di istituzione di nuove provincie non può essere, a mio avviso, lasciata alla legge regionale, in quanto l’istituzione di una provincia comporta necessariamente anche l’istituzione di organi dell’amministrazione centrale dello Stato; è la stessa Costituzione, all’articolo 129, dice: «le provincie e i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale».
Facciamo un’ipotesi concreta. In sostanza, non sappiamo quale sarà la sorte dei prefetti, ma, se rimangono in funzione, istituendosi una nuova provincia, necessariamente questa reclamerà dallo Stato che vi sia mandato un prefetto. Questo significa una spesa per lo Stato. Ora, non possiamo gravare lo Stato di una spesa deliberata da un’Assemblea regionale. Questo per me è il problema fondamentale. D’altro canto, non sarebbe possibile che alcune provincie avessero il Prefetto ed altre no. A me pare che, quindi, la potestà di istituzione di nuove provincie dovrebbe essere mantenuta nei limiti della Costituzione, cioè a dire lasciare ad una legge dello Stato l’istituzione di nuove provincie.
Quindi, non vedo la ragione giustificativa della deroga, tanto più che l’istituzione della nuova provincia comporterebbe necessariamente dei legami con l’attività dello Stato.
Mi sono permesso di presentare un emendamento nel quale si chiede che sia soppressa la facoltà di istituire nuove provincie, ferma restando la possibilità dell’Assemblea regionale di portare delle modificazioni alle circoscrizioni provinciali.
PRESIDENTE. L’onorevole Preti ha presentato il seguente emendamento: «Sopprimere il secondo comma».
Ha facoltà di svolgerlo.
PRETI. Tengo subito a far notare che, come vi è un articolo 135, che deferisce allo Stato la creazione di nuove provincie, così vi è anche un articolo 128, il quale stabilisce che le circoscrizioni provinciali sono determinate dalle leggi dello Stato. Ora, ci si potrebbe anche chiedere se con uno Statuto speciale si possa proprio derogare a questo articolo. Se così fosse, non vedrei perché uno Statuto speciale non possa anche derogare ad esempio agli articoli sulla scuola, all’articolo 40 sullo sciopero, agli articoli sulla libertà di stampa.
Mi sembra infatti che l’articolo 128, così come il 135, riferendosi particolarmente alle provincie ed ai comuni, non sia uno di quegli articoli di carattere squisitamente regionale, per cui si può ammettere che gli Statuti speciali vadano al di là delle norme stabilite dalla Costituzione per le Regioni.
Ammetto che questa preclusione di carattere costituzionale potrebbe essere anche discussa; ma restano in vita quelle di carattere sostanziale. E per quanto si riferisce alla struttura e alle funzioni della provincia, mi pare che esse dovrebbero essere le medesime in tutto il territorio dello Stato per evitare dannosi squilibri.
E veniamo al numero e alla circoscrizione delle provincie. L’onorevole Scelba ha detto che, se sorge una nuova provincia, come ente autarchico, bisogna anche darle un nuovo prefetto? Ci sono state delle interruzioni! Ma se anche non ci fossero le prefetture, ci sarebbe sempre la questura, l’Intendenza di finanza, la Direzione delle poste, il Genio civile ecc. ecc., dato che quasi tutti i rami dell’amministrazione statale sono decentrati provincialmente. Quindi, la sparizione del prefetto lascerebbe il problema così come oggi è.
E il problema non si pone solo quando sorge o scompare una nuova provincia, come ha messo in evidenza il Ministro onorevole Scelba, ma anche quando da parte della Regione si prenda l’iniziativa di mutare le circoscrizioni provinciali.
Lo Stato in questo modo è costretto ad attuare il decentramento delle proprie amministrazioni dirette così come vuole la Regione, di cui, sotto questo aspetto esso diventa schiavo; oppure procede in maniera diversa rispetto alla Regione, ed allora si avranno squilibri inconcepibili. Per queste ragioni io insisto sul mio emendamento soppressivo.
CHIEFFI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CHIEFFI. Propongo che si voti per divisione.
AMBROSINI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMBROSINI, Relatore. Questo problema fu già ampiamente discusso. Non esiste una pregiudiziale di incostituzionalità, perché la norma stabilita da questo secondo comma dell’articolo 74 non ferisce la struttura della Costituzione.
Se noi, per ogni norma diversa da quella segnata dalla Costituzione, andassimo a fare questa indagine, verremmo a trovarci nella impossibilità, o comunque nella grave difficoltà di configurare uno Statuto speciale. Passando al merito, io dissi questa mattina (perché io segnalai di già la novità della disposizione all’Assemblea) che le titubanze, anzi l’opposizione che l’onorevole Abozzi, specialmente, aveva sollevata contro questa disposizione era stata placata dall’ultima parte di questo secondo comma, nella quale si stabiliva che il mutamento, in ogni caso, non potesse avvenire se non con il consenso di tutte le popolazioni interessate; ed allora pare alla Commissione che resta la questione proposta dall’onorevole Ministro dell’interno, in quanto effettivamente, non il cambiare, ma l’istituire nuove provincie, può importare per lo Stato l’aggravio di nuovi oneri, per cui all’aumento della struttura e delle funzioni dello Stato, territorialmente distribuite, l’onorevole Ministro ritiene che non possa procedersi con una legge regionale. Ed allora la Commissione, compreso l’onorevole Lussu, deputato sardo – dopo essersi consultata – ritiene che si può accedere alla richiesta dell’onorevole Ministro dell’interno. Ciò può farsi con la soppressione, nel secondo comma, della parola «il numero»; cosicché il comma verrebbe ad essere così formulato: «con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni, le funzioni e la struttura delle provincie».
Conseguentemente, il numero delle provincie resterebbe quello che è. Non potrebbero crearsi nuove provincie; ora, questa volontà di non creare nuove provincie è stata chiaramente manifestata da tutti i rappresentanti della Sardegna. Restava, con la disposizione che stiamo esaminando, la possibilità giuridica. Sopprimendo la parola «numero», questa stessa possibilità giuridica è eliminata, e si va incontro completamente a quella che è la richiesta dell’onorevole Ministro dell’interno.
MANNIRONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANNIRONI. Io vorrei chiedere un chiarimento sulle parole «funzioni e struttura» delle provincie. Io proporrei che si sopprimessero anche queste.
PRESIDENTE. Onorevole Ambrosini, se mi permette, la pregherei di mettere in relazione la spiegazione che darà all’onorevole Mannironi con la condizione posta in questo comma, per cui queste modificazioni sono subordinate alla volontà delle popolazioni.
Le popolazioni possono essere interessate direttamente per ciò che concerne le circoscrizioni, ma non per i problemi della struttura e delle funzioni.
AMBROSINI, Relatore. L’osservazione del Presidente è giustissima, per quanto avviene normalmente. Ma ci sono cambiamenti di funzioni, aggiunte o diminuzioni di competenze del Consiglio regionale.
Ora, se normalmente questa materia può sembrare un po’fuori dell’interesse delle popolazioni, può darsi che quello che propone il Consiglio regionale non incontri l’approvazione di esse.
Del resto, questa stessa osservazione potrebbe farsi riguardo al diritto di referendum dato al popolo e anche all’iniziativa popolare, la quale investe una qualsiasi materia.
Intendo peraltro che non sarebbe necessaria l’indicazione precisa delle funzioni e della struttura. Ma, ripeto, siccome con questo la Commissione ha creduto di andare incontro alle pressanti richieste della Consulta sarda, io, come esponente della Commissione, non mi sento autorizzato a fare una rinunzia in proposito. Si regoli l’Assemblea, nella sua coscienza, come è più opportuno.
BERTONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTONE. Chiedo scusa ai colleghi. Se non ho inteso male, mi pare che la Commissione riconosce che dovrebbe sopprimersi la parola «numero». Ma io faccio presente che l’articolo 133 della Costituzione dispone testualmente che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove provincie nell’ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica.
Ora, questo articolo 44 stabilisce, oltre alla facoltà della Regione di procedere alla costituzione di una nuova provincia, anche il mutamento delle circoscrizioni.
Io non ho alcun interesse particolare: faccio una questione legale e costituzionale. Non vorrei che sorgesse una difficoltà in proposito.
La Costituzione stabilisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali si effettua mediante una legge della Repubblica; qui si dice che il mutamento delle circoscrizioni provinciali può esser compiuto mediante una legge regionale. Evidentemente c’è un contrasto: bisogna decidere o l’una o l’altra cosa.
Se abbiamo riconosciuto che non si può procedere alla costituzione di una nuova provincia, perché ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 128 (Commenti), dobbiamo parimenti ritenere che non si può modificare la circoscrizione di una provincia esistente.
Ed allora resta devoluto alla Regione soltanto il potere di modificazione delle funzioni e della struttura.
ABOZZI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ABOZZI. Io ho dichiarato questa mattina che non avrei posto personalmente la questione dell’incostituzionalità della norma, che pure si poteva porre, e ho detto anche le ragioni per cui non intendevo proporla, sicuro com’ero e come sono che la provincia a cui appartengo non decreterà mai col voto la sua morte. Tuttavia, poiché da parte dell’onorevole Preti e anche dell’onorevole Bertone viene proposta la questione dell’incostituzionalità, dichiaro di ritenere incostituzionale la norma contenuta nel secondo comma dell’articolo 44.
Faccio notare che l’incostituzionalità si manifesta soprattutto nella parola «struttura», perché nel primo comma si parla di «attuale struttura di enti territoriali»; quindi per «struttura» si intende l’organizzazione stessa della provincia, come ente territoriale, cioè il fatto stesso che la provincia esista. Il cambiamento della struttura porterebbe dunque anche alla soppressione della provincia e comunque a mutarne l’organizzazione di ente territoriale. La parola «struttura» è la più pericolosa dei due commi e ne propongo la soppressione.
PRESIDENTE. Onorevole Ambrosini, la prego di esprimere il parere della Commissione su quanto ha detto l’onorevole Abozzi.
AMBROSINI, Relatore. L’eccezione di incostituzionalità, ripeto, non può proporsi, non solo per la ragione di sostanza alla quale ho accennato poc’anzi, ma anche e più dal punto di vista formale. L’eccezione di incostituzionalità potrà proporsi avverso la norma di legge votata dal Parlamento ordinario, dalla Camera e dal Senato, ma non contro una norma che è deliberata da questa Assemblea Costituente e per di più non per una qualsiasi legge, ma per una legge che è devoluta alla sua competenza costituzionale, giacché l’articolo 116 dice che gli Statuti speciali saranno adottati con legge costituzionale.
Ora, se nella sostanza siamo d’accordo – e l’onorevole Ministro dell’interno è stato d’accordo, giacché ha chiesto semplicemente la soppressione di una sola parola – se nella sostanza siamo d’accordo, credete, egregi colleghi, che nessun dubbio può sorgere dal punto di vista giuridico e formale, perché nessuno potrà mai impugnare quello che è stato deliberato da questa Assemblea nella sua funzione di Costituente, in base all’articolo 116, nell’adozione di questi Statuti speciali.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
PRETI. Chiedo che si voti per divisione.
PRESIDENTE. Sta bene.
Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 44:
«Le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l’attuale struttura di enti territoriali».
(È approvato).
Pongo in votazione le seguenti parole del secondo comma:
«Con legge regionale possono essere modificati la circoscrizione».
(Dopo prova e controprove sono approvate).
Pongo in votazione le parole:
«le funzioni».
(Dopo prova e controprova, sono approvate).
Pongo in votazione le parole:
«e la struttura».
(Dopo prova e controprova, non sono approvate).
Pongo in votazione la restante parte dell’articolo:
«delle provincie in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle provincia interessate espressa con referendum».
(È approvata).
Passiamo all’articolo 45. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, io pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 46. Se ne dia lettura:
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».
PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 47. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principî delle leggi dello Stato».
NITTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NITTI. Onorevoli colleghi, voi sapete che io sono stato contrarissimo all’aberrazione delle Regioni e che l’ho combattuta come potevo. Voi sapete che io credo che le Regioni, insieme alla proporzionale, siano le due grandi forze di dissoluzione dello Stato italiano. Quindi non vi ripeterò quelle dichiarazioni, ma devo salvare la mia coscienza e la mia dignità.
Io non credo di votare nessun punto di queste disposizioni, pur convinto che la sola parte d’Italia, di cui si poteva discutere più di ogni altra, circa la convenienza di un largo sviluppo regionale è la Sardegna. Ora mi proponevo di tacere. Ma adesso mi trovo di fronte all’inverosimile, e devo salvare la mia coscienza e devo riservarmi per l’avvenire prossimo il diritto di combattere queste cose che noi facciamo e che hanno carattere soltanto provvisorio.
Noi non abbiamo la possibilità di mantenere le cose che discutiamo e approviamo. Discutiamo cose che non sono state né meno esaminate, perché presentate all’ultima ora. È il più grave è che, accettando lo Statuto per la Sardegna, saremo obbligati a votare per altre autonomie che sono ben più pesanti e pericolose. E tutto ciò senza né meno aver letto ciò che dobbiamo votare. Io vi prego di dire se ognuno di noi, non essendo prima informato, è in condizione di votare con sicurezza di animo questo Statuto e di disporre tutte le cose che dovremmo disporre. Vi prego, di fronte a questi sessanta articoli che sono stati presentati solo oggi, 28 gennaio, che io non conoscevo e che voi non conoscevate, vi prego di dire se voi siete in condizioni dopo una frettolosa seduta, di votarli. Vi prego di dire se questo procedimento tumultuoso vi rassicura; e che diranno quelli che verranno dopo di noi, di leggi votate e che agiscono sulla vita nazionale, senza che ce ne rendiamo conto!
Forse la mia debole intelligenza mi crea dei dubbi. Voi siete forse più esperti. Ditemi se avete capito ciò che dovremmo votare; ditemi se si possono votare leggi di questa natura, all’ultima ora, senza nemmeno averne prima preso visione: 60 articoli che sconvolgono tutta la vita e la struttura dello Stato, che creano poteri che non sono mai esistiti! Io vi prego di dirmi se voi credete alla possibilità che tutto ciò diventi realtà.
L’onorevole Einaudi ha oggi fatto una critica la più aspra che si potesse fare contro questo disegno di legge. Rinunziamo a tutti gli eufemismi! Questo disegno di legge, per i precedenti che crea, è un pericolo dal punto di vista finanziario, ma lo è più ancora dal punto di vista legislativo e politico! Noi sovvertiamo la concezione attuale dello Stato senza avere nemmeno meditato dieci minuti su tutte queste conseguenze!
LUSSU. Ma abbiamo discusso! Lei mi ha detto che aderiva allo Statuto sardo, aderiva all’autonomia in Sardegna in modo particolare!
NITTI. Permetta. Ripeto anche adesso che la Sardegna è la parte d’Italia che più aveva bisogno di larghezza di autonomia e che quindi per la Sardegna bisognava fare condizioni particolari. Ma dichiaro che non avevo conoscenza di questi speciali provvedimenti finanziari. Vi sono disposizioni che non posso accettare, formulate così come sono. Ma voi credete che noi votiamo cose di questa natura, che vanno considerate frase per frase, che impegnano tutta l’organizzazione dello Stato, e che noi possiamo far questo a cuor leggero?
L’onorevole Einaudi ha oggi pronunciato il più aspro discorso che io avevo udito in questa Assemblea contro questo disegno di legge, e il discorso dell’onorevole Einaudi non è materia di dubbio. Questo disegno di legge apre la via ad altre concessioni, e esteso ad altre Regioni aprirà un baratro finanziario! Noi siamo in condizione di non poterci concedere nessun lusso. La nostra condizione finanziaria non possiamo più negarla: si vive di debiti, e di debiti sotto la forma di continui aumenti di circolazione. Credete che ci possiamo concedere il lusso di abbondare e di largheggiare e che questo procedimento possa essere esteso a tutte le regioni? Quando si pensa che in Sardegna i pagamenti sono 10.833.000.000, nell’attuale esercizio, e la entrata è soltanto di 5.710.000.000
LUSSU. L’abbiamo esaminata dieci anni questa materia.
NETTI. Questo è il conto del Tesoro più recente.
LUSSU. Ma vi sono dentro persino le spese di guerra.
NITTI. Io voglio comunque dire che non posso accettare il metodo che si discuta improvvisamente, in poche ore fatti che modificano la struttura dello Stato e creano responsabilità finanziarie imprevedute. Io combatterò sempre contro questi metodi. Io sono modesta persona, solitario e fermo nelle mie convinzioni.
Io non vedevo l’urgenza di decidere ora di queste gravi questioni, all’ultima ora. Che male v’era se si rinviava questo argomento alla nuova Assemblea dopo aver constatato la realtà delle cose? Noi non possiamo discutere a fondo nulla in questa Assemblea disordinata. Qui agiamo per improvvisazione. Io devo supporre che tutti siano informati se si votano anche le cose presentate solo qualche ora prima e che si ignorano. Credo che voi siate tutti in condizione più fortunata di me. Vi prego dunque di concedermi di dire che io non voglio nessuna ipoteca mia sull’avvenire. Come mi credo libero per quello che abbiamo deciso per la forma di elezione del Senato, mi credo libero, nell’avvenire, di andare per la mia via, e di non essere vincolato in questa materia da ciò che ora facciamo. Sottoscrivo a tutte le cose che ha detto l’onorevole Einaudi. Egli ha detto però assai meno della realtà, perché la nostra situazione è tale per cui noi viviamo di continui aumenti della circolazione.
Vi prego di fermarvi e di non avere nessuna altra larghezza. Ciò che voi volete fare per la Sardegna dovrete fare domani per Regioni che costituiranno onere ben più gravi. Ammesso il criterio, dovrete estenderlo.
Già la lira va verso una situazione pericolosa.
L’onere che viene dalla Sardegna non mi preoccupa; mi preoccupa l’estensione che sarà inevitabile ad altre Regioni e mi preoccupa il metodo disordinato che si vuol seguire.
Dichiaro che per la Sardegna ho particolari motivi di simpatia. Ma non credo che il mondo cadrà se ciò che si suol fare oggi male si farà fra sei mesi, a ragion veduta, con metodo sicuro, quando ci potremo render conto della realtà.
Io non faccio nessuna proposta: ho voluto solo denunziare il pericolo, salvare la mia coscienza ed avvertire di fermarci in tempo su una via che è piena di pericoli.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 47, testé letto.
(È approvato).
Passiamo al Titolo VI: «Rapporti fra lo Stato e la Regione».
Poiché vi è la proposta di fondere in unico testo gli articoli 48 e 49 se ne dia lettura consecutivamente.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
Art. 48.
«Il Presidente della Giunta regionale rappresenta il Governo dello Stato.
«Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si trattino questioni che riguardano particolarmente la Regione».
Art. 49.
«Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo».
PRESIDENTE. L’onorevole Mortati, ha proposto un testo unificato degli articoli 48 e 49, del seguente tenore:
«Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
«Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattino questioni che riguardano particolarmente la Regione».
L’onorevole Mortati ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
MORTATI. Il mio emendamento si propone di mettere in armonia fra loro, meglio di quanto non sembra sia fatto nel testo della Commissione, le norme che riguardano la rappresentanza dello Stato nella Regione. E quando parlo di armonia non voglio riferirmi solo ad una condizione formale, bensì all’esigenza di mettere in chiaro risalto i rapporti fra Stato centrale e Regione, in modo da evitare che, da così imprecisa loro formulazione, derivino interpretazioni suscettibili di condurre a conseguenze gravi. E una di tali conseguenze sembra sia stata dedotta dall’articolo 51, di cui discuteremo in appresso.
La mia proposta dunque tende ad eliminare la disarmonia di cui parlavo, che consiste nel creare nella Regione due rappresentanti del Governo. Infatti, se si mette il primo comma dell’articolo 48 a confronto con l’articolo 50, si trova che nella Regione il Governo dello Stato viene ad essere rappresentato due volte: una volta dal Presidente della Giunta regionale ed un’altra volta dal rappresentante del Governo.
Io non ho avuto la possibilità di ascoltare la relazione dell’onorevole Ambrosini; non so se questo dubbio sia stato da essa chiarito. Ma se ci si limita all’esame del testo, che ci è stato sottoposto, non pare si possa affermare che la disarmonia sia risolta pel fatto che all’articolo 50 si parla di sovraintendenza sulle funzioni amministrative dello Stato e che l’articolo precedente attiene ad una diversa rappresentanza di natura politica, sicché saremmo in presenza di due distinte attribuzioni: quelle politiche per le quali la rappresentanza risiede nel Presidente della Regione, e quelle di carattere amministrativo, per le quali la rappresentanza risiede nell’organo governativo.
Tale interpretazione non sarebbe esatta perché le funzioni politiche che sono tipicamente proprie dello Stato centrale non tollererebbero una rappresentanza da parte di un organo, che è estraneo all’organizzazione dello Stato, che viene scelto all’infuori di ogni volontà e di ogni consenso da parte dello Stato.
Non so come si possa concepire la rappresentanza per funzioni, che non sono proprie della Regione, né sono delegate dallo Stato.
Propongo perciò di eliminare ogni riferimento alla rappresentanza del Governo centrale nei riguardi del Presidente della Giunta regionale, cui quindi è da assegnare solo la funzione naturale di rappresentante della Regione, che amministra, ed inoltre di rappresentante dello Stato negli affari ad esso delegati dal Governo centrale.
Lo scopo del mio emendamento, che propone la fusione degli articoli 48 e 49, è perciò di precisare le funzioni del Presidente della Giunta regionale, chiarendo che egli può ritenersi rappresentante del Governo centrale, solo in quanto sia gestore delle funzioni ad esso delegate dallo Stato. Per il resto dell’articolo si conserva la formula originaria.
PRESIDENTE. La Commissione ha facoltà di esprimere il proprio parere sull’emendamento Mortati.
LUSSU. A nome della Commissione osservo che questo articolo è stato uno dei più minutamente discussi dalla Commissione degli undici prima ed in seguito dalla Commissione dei diciotto; e siamo arrivati, sia prima che dopo, alle stesse conclusioni.
L’articolo 48 è stato considerato dalla Commissione come uno dei più importanti ed è con piena coscienza, nel significato che a questa espressione viene attribuito, che la Commissione ha approvato questo articolo.
Si potrebbe discutere in teoria, ma in pratica l’Assemblea non può dimenticare che la Sardegna ha avuto un regime straordinario, attraverso l’Alto Commissario. L’Isola ha avuto sin dal 1943 l’Alto Commissario, il quale rappresenta e lo Stato e la Regione.
È impossibile concepire per domani il Presidente della Giunta regionale sarda, il quale possa essere qualcosa di meno dell’Alto Commissario; altrove si può discutere, ma per la Sardegna sarebbe addirittura un’assurdità, non dico giuridica, ma certamente politica.
Se si entrasse in questo ordine di idee espresso dalle critiche mosse dall’onorevole Mortati, evidentemente il prestigio del futuro Presidente della Giunta regionale sarebbe estremamente menomato.
Per queste ragioni, pertanto, mi pare che si tratta del massimo rappresentante dell’Isola. D’altronde, ricordo che per la Sicilia, all’articolo 21, secondo comma, è usata la stessa espressione, evidentemente per le stesse considerazioni, poiché anche la Sicilia ha avuto un Alto Commissario che peraltro non era, come per la Sardegna, un generale, ma un civile. Da noi è stato un generale, il quale ha creato dei precedenti, di cui, evidentemente, non possiamo non tener conto. Perciò la Commissione ha adoperato lo stesso sistema e la stessa dizione per la Val d’Aosta. Infatti con il decreto luogotenenziale legislativo del 7 settembre 1945 il Presidente della Regione (così si chiamava allora) aveva la qualità di prefetto, come se fosse un prefetto. Oggi sarà una specie di prefetto elettivo, il quale rappresenta e la Regione e lo Stato.
Per queste ragioni non si può distruggere quanto è stato già compiuto, e che ha già creato una attuazione e una tradizione che noi crediamo indispensabile rispettare anche oggi. La stessa definizione è infatti nell’articolo 51 del progetto che avremo l’onore di presentare domani, per la Val d’Aosta.
V’è una sola obiezione, di carattere formale, più che altro, che è stata avanzata dal Presidente del Consiglio stamani. Infatti si adopera, nell’articolo 48, questa espressione: «Il Presidente della Giunta regionale rappresenta il Governo dello Stato». Ora, si trova nello stesso titolo VI un altro rappresentante, quello del Governo, all’articolo 50, che potrebbe fare da contraltare al primo rappresentante, che è il Presidente della Giunta regionale. Due rappresentanti, evidentemente non stanno. Ed allora noi siamo perfettamente disposti ad accedere alle modifiche della dizione dell’articolo 50 in cui è detto: «un rappresentante». Chiamiamolo: «delegato» e, se proprio fosse necessario, chiamiamolo magari: «commissario». Ma preferisco: «delegato». Accediamo a questa modificazione e con questo la Commissione crede che le difficoltà possano essere risolte.
LACONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. Mi rendo conto della necessità di affrettare i lavori, ma questo non è un punto qualsiasi, è un punto di fondamentale importanza. Desidero suffragare la tesi dell’onorevole Lussu e metterla in rilievo dinanzi all’Assemblea, perché vorrei che l’Assemblea si rendesse conto di questo che attorno a codesta questione ruota tutta la concezione autonomistica.
Si tratta di vedere se concediamo le autonomie regionali, concependo le regioni che sorgono come parti contrapposte al vecchio Stato centralizzato e burocratico o creiamo le autonomie regionali, per porle a base di una nuova concezione democratica dello Stato.
Si tratta di vedere se si vuol fondare su questa nuova concezione democratica l’unità politica dello Stato.
Noi poniamo infatti, proprio per un motivo unitario, l’esigenza che il rappresentante della Regione sia anche rappresentante dello Stato, in quanto attraverso questa doppia investitura nella persona del Presidente della Regione si assommano le responsabilità e si contempera il rispetto degli interessi regionali con quelli nazionali. Credo che i motivi, puramente formali, che hanno indotto l’onorevole Mortati a presentare questo emendamento, non possano prevalere su questa esigenza. Se si tiene realmente a che non si verifichino conflitti fra Stato e Regione e che si stabilisca un’atmosfera psicologica in Sardegna profondamente unitaria, è necessario che la Regione non sia vista come qualche cosa di contrapposto allo Stato, ma che nell’organo massimo della Regione si sommino queste due rappresentanze dello Stato unitario e della Regione. Noi escludiamo che vi possa essere una contrapposizione di interessi fra Stato e Regione, e attraverso questa figura del capo della Regione che assomma l’una e l’altra rappresentanza, noi crediamo di rendere simbolicamente, ed anche in maniera più concreta, questa unità fra Regione e Stato, almeno per quanto riguarda la materia esecutiva.
Per tutte queste ragioni, noi invitiamo l’Assemblea a votare in questo senso e ad approvare questo principio nuovo che darà nuova base all’ordinamento dello Stato italiano.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. L’onorevole Laconi ha veramente accentuato la questione dicendo che è molto importante. Effettivamente, è una questione importante, perché l’onorevole Mortati, riunendo gli articoli 48 e 49, ha ben precisato quali sono le attribuzioni del presidente della Giunta regionale e quali quelle del rappresentante del Governo, inquantoché – e su questo siamo tutti d’accordo – la Regione è un ente per conto suo, a sé stante, distinto dallo Stato, pur facendo parte dello Stato in generale, ma con sue attribuzioni e con attribuzioni delegate dai Governo. Rappresenta il Governo per la parte delegata, ma non può essere rappresentante del Governo in generale per tutte le questioni, inquantoché non assomma tutte le funzioni che il Governo esercita nelle Regioni. Infatti, l’articolo successivo, come diceva l’onorevole Mortati, stabilisce che un rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. Quindi, non si può dire che la Regione sostituisce lo Stato in tutto. D’altra parte, ciò non avviene nemmeno negli Stati federali che rappresentano le forme più decentrate possibili. Non si può dire che il capo dello Stato federale è anche il rappresentante dello Stato centrale. Sono due cose diverse. Ora, la Regione è qualcosa di meno dello Stato federale. È un ente amministrativo, politico, giuridico, ma è sempre subordinato alla legge dello Stato.
La formula Mortati è la più esatta. Non v’è dubbio che il presidente della Regione rappresenta il Governo e lo rappresenta nelle condizioni e nell’esercizio di funzioni delegate. Quindi, mi pare che quando noi dicessimo che il presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, mi pare che ciò più esattamente corrisponderebbe alla realtà. Inoltre, il presidente interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattino questioni che riguardano particolarmente la Regione. E questo è logico, ed è anche logico che egli intervenga con voto consultivo.
Io pregherei l’onorevole Lussu di accedere alla proposta Mortati, che chiarisce bene, tecnicamente, la questione.
LUSSU. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Su questa questione delicata io parlo anche a nome della Commissione, perché – debbo ripeterlo ancora una volta – questo è stato uno degli articoli più lungamente e minuziosamente discusso.
In coscienza, io credo che nessuno dei rappresentanti sardi possa accettare questo emendamento Mortati, ed io pregherei l’onorevole collega Mortati di ritirarlo. Come pure pregherei l’onorevole Ministro della giustizia, di cui apprezziamo l’esposizione critica, ma di cui per altro non possiamo accettare le conclusioni, di non insistere nella sua posizione ostile. Perché noi riteniamo che, se si aderisse all’emendamento Mortati, la figura del futuro Presidente della Giunta regionale sarebbe totalmente avvilita. Che cosa è il Presidente della Giunta regionale in Sardegna? Che cosa sarà domani? Domani sarà un Alto commissario elettivo (non può essere altro). Altrove può istituirsi in altra forma questo rappresentante, ma in Sardegna non è possibile: egli deve inevitabilmente avere l’aspetto, le funzioni e la potestà dell’Alto commissario. E sarà elettivo: quindi investito, anche dalla base, di questa sua ampia funzione rappresentativa regionale e statale.
Se così non fosse, io credo che lo statuto sardo riceverebbe un colpo estremamente grave. Io ricordo quello che già è stato fatto precedentemente per due altre regioni. Questa è una questione fondamentale ed io credo che il Governo debba sentire la necessità di una assoluta concordanza fra il rappresentante della regione ed il Governo centrale; non solo, ma che è necessario dare a questa figura di Presidente della Giunta regionale di domani una investitura, altissima, popolare e statale; e soprattutto bisogna che egli senta, e che il Governo senta, che questa funzione nuova nell’organizzazione autonomistica è lealtà nel legare la Regione allo Stato, lealtà nel rappresentare gli interessi dello Stato nella Regione.
Io faccio particolarmente appello al Presidente del Consiglio su questa questione che non si colpisca questa alta figura rappresentativa che noi, per altro, abbiamo avuto senza interruzione per quasi cinque anni.
MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO PIETRO. Mi sembra opportuno, nel momento in cui si dovrà decidere se il presidente della Giunta regionale rappresenti oppur no anche lo Stato, mettere in evidenza il motivo che la Consulta regionale sarda indicava a giustificazione di questa richiesta. Si legge nella relazione che accompagna la presentazione del progetto quanto segue:
«Al mantenimento di una più coerente e non soltanto formale unità si ispira anche il complesso delle disposizioni che riguardano il presidente della Regione. Per la duplice responsabilità che gli deriva dalla duplice funzione demandatagli dallo Statuto, il presidente della regione dovrà e potrà meglio comporre gli eventuali, seppure in realtà solo apparenti, contrasti fra gli interessi dell’Isola e quelli dello Stato».
Io ho creduto di dover sottolineare il significato speciale che assumono in questo momento le parole con le quali la Consulta regionale accompagnò la presentazione del progetto, poiché il concetto che ispira noi nell’insistere nella richiesta che questo articolo 48 sia approvato è conforme a quello già indicato dalla Consulta: il proposito, vale a dire, di ristabilire non una unità solo formale, ma effettiva fra la Regione e lo Stato.
PRESIDENTE. Onorevole Mortati, conserva la sua proposta?
MORTATI. Sì, la conservo osservando che gli onorevoli Lussu e Laconi hanno parlato della novità del rapporto che verrebbe ad istituirsi fra Stato e Regione in virtù dell’articolo 48 proposto dalla Commissione, ma non hanno saputo spiegarci in qual modo esso si concreti e quale significato assuma nel .quadro dell’organizzazione generale dello Stato.
LUSSU. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Dato il numero veramente esiguo, estremamente esiguo, di deputati presenti, propongo che gli articoli 48, 49, 50 e 51, che costituiscono lo stesso problema, siano rinviati a dopo che si sarà discusso lo Statuto siciliano. Così l’Assemblea avrà un’idea esatta della situazione; tanto più che abbiamo accantonato la questione finanziaria e non si perde del tempo, perché possiamo continuare senz’altro dall’articolo 52 in poi. (Commenti).
PRESIDENTE. L’onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sulla proposta Lussu.
AMBROSINI, Relatore. Chiedo venia all’Assemblea e all’onorevole Lussu, ma io ritengo che la sua proposta, invece di semplificare, possa complicare la situazione. Quindi io vorrei proprio pregare, e oserei dire qualche cosa di più che pregare, lui e i colleghi sardi di non insistere su questa proposta. Loro sanno che io mi sono battuto per travasare nello Statuto sardo tutte le disposizioni…
ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. «Travaso delle idee!». (Si ride).
AMBROSINI, Relatore. Eh sì, le idee qualche volta si pigliano e si travasano quando v’è un fine supremo da raggiungere, come quello di mettere nella stessa situazione le due Isole sorelle.
Quindi, io ho fatto di tutto per agevolare i colleghi sardi, per travasare nel loro Statuto quelle disposizioni dello Statuto siciliano che essi volevano. Ma oggi, proporre di sospendere la discussione e la votazione su questo punto centrale, io credo che non varrebbe affatto ad agevolare la distensione e la comprensione generale, e porterebbe invece una certa disarmonia in quello che è lo svolgimento dei nostri lavori.
Io, naturalmente, parlo a titolo personale, ma credo di essere autorizzato a parlare a nome dei colleghi siciliani, dichiarando che noi voteremo per tutte le disposizioni che voi avete richiesto e che la Commissione ha inserito nello Statuto. Quindi, prego l’onorevole Lussu e i colleghi sardi di voler tener conto di queste considerazioni e di arrivare a quella soluzione che è più conforme agli interessi generali.
PRESIDENTE. Onorevole Lussu, insiste nella sua proposta?
LUSSU. Insisto.
PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Lussu propone che si sospenda temporaneamente l’esame degli articoli 48, 49, 50 e 51, in attesa che sia votato lo Statuto siciliano.
Pongo in votazione questa proposta.
(Non è approvata).
Riprendiamo l’esame della proposta dell’onorevole Mortati di unificare gli articoli 48 e 49.
L’onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
AMBROSINI, Relatore. Per dovere di coerenza, siccome è stato questo uno degli articoli più torturati da parte della Commissione, devo ripetere, che, tutto valutato, la Commissione all’unanimità è arrivata alla conclusione di approvare il testo proposto dalla Consulta sarda e patrocinato dai colleghi sardi.
Si capisce che la rappresentanza, oltre che della Regione, anche del Governo, se può causare una disarmonia formale, sostanzialmente rappresenta un sistema che può accettarsi, in quanto tale rappresentanza è limitata alle materie, cioè alle funzioni che sono delegate all’Amministrazione regionale. E questa rappresentanza è temperata dalla disposizione dell’articolo 49, perché la rappresentanza è generica, ma nell’esercizio della funzione il presidente della Regione, che, per queste altre funzioni delegate, rappresenta il Governo, deve conformarsi alle istruzioni del Governo medesimo.
Tenendo conto di questa viva istanza, di questa condizione pressante che ci perviene dai colleghi sardi, mi permetto, giacché la Commissione l’ha già votato unanimemente, di pregare l’Assemblea di votare il testo proposto che l’esperienza avvenire potrà anche consigliare di modificare.
PRESIDENTE. Voteremo per divisione. Pongo in votazione la prima parte della formulazione proposta dall’onorevole Mortati:
«Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione».
(Dopo prova e controprova, è approvata).
Pongo in votazione la restante parte dell’emendamento:
«e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
«Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattino questioni che riguardano particolarmente la Regione».
(È approvata).
Passiamo all’articolo 50. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Un rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».
PRESIDENTE A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 51. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di rappresentante del Governo, provvede alla tutela dell’ordine pubblico e sovraintende alla sicurezza pubblica, dispone della polizia di Stato e può richiedere l’impiego delle Forze armate.
«Il Governo della Repubblica può, in via temporanea, esercitare direttamente tali funzioni».
PRESIDENTE. Il Ministro dell’interno ha proposto di sopprimere il secondo comma. L’onorevole Scelba ha facoltà di illustrare questa proposta.
SCELBA, Ministro dell’interno. L’articolo 51 dice: «Il presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di rappresentante del Governo».
Quindi, le funzioni in materia di ordine pubblico sono esercitate dal presidente nella sua qualità di rappresentante del Governo. I compiti specifici indicati nel primo comma dell’articolo 51 sono esattamente quelli demandati ai prefetti: non v’è nulla di più e di più importante di quello che è il compito dei prefetti nella nostra attuale legislazione.
Appunto perché rappresentante della Regione, la disposizione del secondo comma – in cui si dice che il Governo della Repubblica può, in via temporanea, esercitare tali funzioni – potrebbe creare una situazione diversa; potrebbe cioè dare al presidente della Regione (secondo questo comma) l’autorità che deriva da un diritto proprio all’esercizio delle funzioni rispetto all’ordine pubblico.
Noi riteniamo che, appunto perché «rappresentante del Governo», non può andare, nelle funzioni in materia, oltre quelle che sono le direttive del Governo. Cioè il Governo ha in ogni momento il potere di intervenire in materia di ordine pubblico; non solo in periodi eccezionali, ma anche in periodi ordinari, il Governo ha la possibilità e il dovere di esercitare e di intervenire in materia di ordine pubblico, sia aiutando e sostenendo l’azione del rappresentante del Governo nella Regione, sia con quelle altre misure che riterrà opportuno di adottare.
L’emendamento soppressivo quindi va inteso in questo senso: non che il Governo rinunci a interventi diretti, ma questa possibilità di intervento diretto è permanente e stabile perché il presidente della Regione è sottoposto, in questa sua specifica funzione, alle istruzioni e direttive del Governo.
PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Abozzi, del seguente tenore:
«Sostituirlo col seguente:
«Il Governo della Repubblica provvede alla tutela dell’ordine pubblico.
«Il Presidente della Giunta regionale, per delega del Governo della Repubblica, può in via temporanea esercitare tale funzione».
Ha facoltà di svolgerlo.
ABOZZI. Rinuncio a svolgerlo perché è evidente. Credo che lo Stato non possa mai abbandonare quella che è una delle sue principali funzioni: la difesa dell’ordine pubblico.
PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Mortati:
«Sostituirlo col seguente:
«Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell’ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell’ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta regionale, che, a tale scopo, potrà richiedere l’impiego delle Forze armate».
Ha facoltà di svolgerlo.
MORTATI. Ritengo che la formulazione di questo articolo quale è proposta dalla Commissione sia una delle meno felici perché, mentre il primo comma afferma che il Presidente della Giunta regionale esercita questa funzione come delegato del Governo, il secondo comma farebbe pensare al contrario, cioè come ad una attribuzione di competenza data alla Regione come sua propria e che possa essere solo eccezionalmente riassorbita dallo Stato. Allo scopo di eliminare tale incongruenza, io insisto nel mio emendamento. Il presidente della Giunta regionale non è, per il solo fatto di essere rappresentante del Governo, investito di queste funzioni: può esserne incaricato, ma di volta in volta.
Quindi è necessario far scomparire ogni menzione di rappresentante del Governo, che qui è fuori posto, e che, in ogni caso, è superata dalle precedenti votazioni, e di formulare l’articolo nel modo che io propongo, atto a mettere in rilievo il carattere di funzione delegata, che viene, espressamente, e di volta in volta, attribuita al presidente della Giunta regionale per la tutela dell’ordine pubblico.
MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO PIETRO. Dato lo scarso numero dei presenti e l’importanza dell’argomento, credo che si debba rimandare a domani mattina, non dico la continuazione dei lavori, ma per lo meno il voto su questo articolo.
PRESIDENTE. Onorevole Mastino, poco fa ho sottoposto all’Assemblea, su richiesta dell’onorevole Lussu, una proposta analoga e l’Assemblea non l’ha accolta.
MASTINO PIETRO. Desidero giustificare la mia richiesta, che mi pare possa sussistere, nonostante il voto precedente dell’Assemblea, che ha rigettato la proposta Lussu, in quanto questa tendeva a rimandare la votazione a un determinato articolo a quando si fosse proceduto alla votazione sullo Statuto siciliano, mentre la mia proposta, sulla quale insisto, tende solo a far sì che la votazione avvenga con la presenza di un maggior numero di deputati.
PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la proposta Mastino di rinviare la votazione su questo articolo alla seduta antimeridiana di domani, salvo a continuare oggi l’esame degli altri articoli.
(Non è approvata).
CEVOLOTTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CEVOLOTTO. Noi abbiamo votato all’articolo 48 la formula: «Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione»; ed all’articolo 36: «Il Presidente della Giunta regionale è rappresentante della Regione autonoma della Sardegna»; bisognerà coordinare.
PRESIDENTE. Si è già detto.
CEVOLOTTO. Sì, ma occorre anche, in sede di coordinamento, sostituire nell’articolo 51 alle parole: «nella sua qualità di rappresentante del Governo» le altre: «quale rappresentante del Governo».
PRESIDENTE. Si vedrà in sede di coordinamento. L’onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all’articolo 51.
AMBROSINI, Relatore. Stamane ho esposto all’Assemblea la delicatezza e l’estrema difficoltà, di fronte alle quali si è trovata la Commissione per arrivare ad una decisione; ed ho prospettato le ragioni che indussero la Commissione ad approvare ad unanimità questo testo.
Non sono autorizzato a cambiare nessuna delle dichiarazioni fatte stamani; per ragioni di coerenza, dato che questa formula è consacrata nello Statuto siciliano, devo manifestare all’Assemblea il desiderio che il testo sia mantenuto così come è stato proposto.
Indubbiamente, le osservazioni del Ministro dell’interno sono apprezzabili; ma con la sua proposta egli non inficia il contenuto del comma primo dell’articolo 51; arriveremmo soltanto ad una maggiore chiarificazione del sistema. Senonché non ritengo, data la pregiudiziale che onestamente e chiaramente ho varie volte ed anche or ora riaffermata, di potere accedere alla di lui proposta.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di emendamenti se vi insistono. Onorevole Abozzi, mantiene il suo emendamento?
ABOZZI. Lo mantengo.
PRESIDENTE. Onorevole Mortati?
MORTATI. Insisto.
PRESIDENTE. Sta bene.
Pongo in votazione l’emendamento Abozzi, del quale ho già dato lettura.
(Non è approvato).
Pongo in votazione l’emendamento Mortati testé letto.
(Dopo prova e controprova, è approvato).
In seguito a questa votazione il secondo comma del testo del progetto è assorbito.
Passiamo all’articolo 52. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
«Può essere sciolto anche quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.
«Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
«Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
«Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
«Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni».
PRESIDENTE. L’onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:
«Alla fine del primo comma, aggiungere le parole seguenti: o quando quest’ultimo non ottemperi, nell’esercizio delle funzioni delegate, alle direttive del Governo della Repubblica».
Ha facoltà di svolgerlo.
MORTATI. Credo di potere affermare che l’emendamento ha più che altro il valore di una specificazione in quanto a mio avviso il caso previsto dovrebbe ritenersi implicitamente contenuto nella dizione delle gravi violazioni di legge che, compiute dal Presidente, non abbiano provocato il provvedimento della sua sostituzione ad opera del Consiglio. È per motivi di chiarezza che ho proposto questa aggiunta che quindi mi pare possa essere votata, senza preoccupazione che risulti eccessivamente restrittiva dell’autonomia degli organi regionali.
PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?
AMBROSINI, Relatore. Si tratta di una precisazione, ma la Commissione preferisce attenersi al proprio testo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 52, del quale do nuovamente lettura:
«Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni».
(È approvato).
Pongo in votazione l’emendamento Mortati tendente ad aggiungere al comma testé approvato le seguenti parole:
«o quando quest’ultimo non ottemperi, nell’esercizio delle funzioni delegate, alle direttive del Governo della Repubblica».
(Dopo prova e controprova, non è approvato).
Pongo in votazione gli altri cinque commi dell’articolo 52, di cui è stata data poco fa lettura e ai quali non sono stati proposti emendamenti.
(Sono approvati).
Passiamo all’articolo 53. Sé ne dia lettura nel nuovo testo presentato dalla Commissione.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.
«La Giunta regionale, quando constati che l’applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all’Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l’urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell’articolo 77 della Costituzione».
PRESIDENTE. L’onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:
«Sostituire l’ultima parte del secondo camma, con la seguente: il quale, ove constati che si verifichi un caso di straordinaria necessità ed urgenza, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, vi procede con le forme e i limiti dell’articolo stesso».
Ha facoltà di svolgerlo.
MORTATI. Questo mio emendamento ha un semplice scopo di chiarimento formale perché nel testo della Commissione si parla di «necessità ed urgenza» come condizione per l’applicazione della sospensione della legge dello Stato, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, mentre quest’ultimo articolo esige una «straordinaria necessità ed urgenza». Non vorrei che la diversa dizione potesse far sorgere l’opinione che il requisito che condiziona l’esercizio della decretazione di urgenza nel caso in esame sia diverso da quello posto dall’articolo 77 della Costituzione, e che quindi si voglia dar vita ad un nuovo tipo di decreto-legge. Mi pare che sia necessario ricondurre questa formula in quella generale dell’articolo 77.
Se ciò corrisponde alle intenzioni della Commissione, mi pare che non vi dovrebbero essere difficoltà ad accogliere il mio emendamento; se poi la Commissione non ha avuto queste intenzioni, allora io dovrei esprimere parere dissenziente, perché non sarebbe possibile creare un nuovo caso di decretazione di urgenza.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Bisogna riconoscere che si tratta di un argomento assai grave. Però, nelle forme limitate nelle quali la Commissione lo ha presentato, io credo che si possa accettare il nuovo testo dell’articolo 53, avuto sempre presente che devono ricorrere gli estremi della necessità e dell’urgenza. Il Governo non può sospendere una legge; occorre un atto avente valore di legge, il quale può essere adottato dal Governo esclusivamente in forza dell’articolo 77 della Costituzione, mercé l’istituto della decretazione d’urgenza.
AMBROSINI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMBROSINI, Relatore. Io credo che la dizione dell’articolo, così come è proposta dalla Commissione, sia chiarissima. Ad ogni modo, ad evitare ogni equivoco, la Commissione non si oppone a che la formula possa integrarsi dicendo, anziché: «constatata la necessità e l’urgenza», «constatata la straordinaria necessità ed urgenza».
MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO PIETRO. Mi pare che si pretenda una formulazione così eccessiva che non dovrebbe essere accolta. Già la Commissione ha fatto riferimento all’articolo 77 della Costituzione, e col farvi riferimento ha esplicitamente richiamato tutti gli estremi indicati in quell’articolo. Questo dovrebbe essere evidente. Quell’articolo parla però di casi straordinari e non di necessità straordinarie.
Mi pare opportuno rilevare sotto il punto di vista della esattezza della formulazione della legge che se si può parlare di casi che sono straordinari non sia opportuno parlare di «necessità straordinaria». Il giudizio deve riferirsi a casi concreti com’è detto nell’articolo 77. Sono quindi favorevole alla formulazione della Commissione senza l’aggiunta dell’aggettivo «straordinaria».
BERTONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTONE. Sarei dell’opinione che sia più conveniente e prudente sopprimere senz’altro il capoverso; perché è cosa che capita continuamente che una legge si manifesti in un determinato momento ineseguibile e inapplicabile. Ad esempio non vi è legge che possa prevedere una grandinata che rovini tutto il raccolto di una Regione. In considerazione dei danni subiti, il Governo potrà stabilire che una legge in vigore sia sospesa temporaneamente per quella determinata zona.
L’applicazione dell’imposta patrimoniale, ad esempio, è stata rimandata due volte, perché il Governo ha constatato che non v’era la possibilità – per cause gravi verificatesi – di applicarla. Perciò, se il Governo farà una legge che la Regione riterrà inapplicabile o dannosa, la Regione avrà possibilità di fare un ricorso, e se apparirà che la legge sia inapplicabile o dannosa alla Regione non è dubbio che il Governo troverà modo di sospenderla. Propongo pertanto la soppressione del secondo comma.
MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO PIETRO. Altro è che ciò si verifichi nella pratica altro che il diritto venga riconosciuto da una legge in modo che nessuno possa opporsi al suo esercizio.
PRESIDENTE. Onorevole Mortati, conserva il suo emendamento?
MORTATI. Non vorrei apparire pedante se insisto nella mia dizione, ma mi pare che in essa sia eliminata ogni possibilità di equivoco, in quanto l’urgenza è riferita all’ipotesi dell’articolo 77 e sono inoltre richiamati le forme e i limiti dell’esercizio della competenza straordinaria del Governo per la decretazione di urgenza. Devo poi rilevare un errore di stampa nella riproduzione del mio emendamento. Deve infatti leggersi «un caso straordinario di necessità e di urgenza», e non «un caso di straordinaria necessità ed urgenza».
PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 53, al quale non sono stati presentati emendamenti e che rileggo:
«Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione».
(È approvato).
Pongo in votazione la proposta Bertone, per la soppressione del secondo comma.
(Non è approvata).
Pongo in votazione la prima parte del secondo comma, alla quale non sono stati proposti emendamenti modificativi:
«La Giunta regionale, quando constati che l’applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all’Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica».
(È approvata).
Pongo ora in votazione la formulazione sostitutiva dell’onorevole Mortati:
«il quale, ove constati che si verifichi un caso straordinario di necessità e di urgenza, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, vi procede con le forme e i limiti dell’articolo stesso».
(Non è approvata).
Onorevole Mastino Pietro, insiste ella nella sua proposta contraria all’inclusione dell’aggettivo «straordinaria»?
MASTINO PIETRO. Sì, signor Presidente.
FABBRI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABBRI, Relatore. La Commissione propone la formula: «constatato un caso straordinario di necessità e di urgenza», adeguandosi in tal modo all’articolo 77 della Costituzione.
Questa dizione è solo in parte simile a quella proposta dall’onorevole Mortati, della quale sono escluse le parole: «vi procede con le forme e i limiti dell’articolo stesso».
PRESIDENTE. Onorevole Pietro Mastino, accetta ella che sia indicato l’aggettivo «straordinario» non più nella forma primitiva ma in quella ripresa dall’articolo 77 della Costituzione, riferito cioè alla parola «caso»?
MASTINO PIETRO. Mantengo la formulazione della Commissione, senza l’aggettivo «straordinario».
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ultima parte del secondo comma dell’articolo 53 nella formulazione proposta dall’onorevole Pietro Mastino:
«il quale, constatata la necessità e l’urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell’articolo 77 della Costituzione.
(È approvata).
Passiamo all’articolo 54. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.
«La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse».
PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Si dia lettura dell’articolo 55.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla».
PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo al Titolo VII: «Revisione dello Statuto». Si dia lettura dell’articolo 56.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«L’iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale con l’approvazione popolare per referendum.
«I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.
«Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
«Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta della Regione.
«Le disposizioni concernenti le materie indicate nell’articolo 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo».
PRESIDENTE. L’onorevole Mannironi ha presentato il seguente emendamento:
«Sostituire il primo comma col seguente:
«La proposta di modifica del presente statuto può essere fatta dal Consiglio regionale e da almeno ventimila elettori e non potrà avere corso se non con l’approvazione popolare per referendum.
Ha facoltà di svolgerlo.
MANNIRONI. In sostanza io mi sono preoccupato di stabilire che l’iniziativa della proposta di modificazione dello statuto regionale possa appartenere non soltanto al Consiglio regionale ma anche a una parte degli elettori, sempre a condizione che la proposta (sia del Consiglio, sia di una parte degli elettori) venga approvata con referendum popolare.
PRESIDENTE. Qual è il pensiero della Commissione?
AMBROSINI, Relatore. La Commissione mantiene il suo testo.
MORO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORO. Chiedo che la formulazione Mannironi sia posta ai voti per divisione, distinguendosi la proposta del Consiglio regionale e degli elettori dal referendum.
LACONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. Vorrei far notare che v’è differenza fra «proposta» o «iniziativa». L’iniziativa apre una procedura e la inizia necessariamente; mentre la semplice «proposta» (presso il Governo) può essere accettata o respinta. C’è dunque differenza. L’iniziativa ha un determinato significato, comune nella nostra legislazione, mentre non ha lo stesso significato la proposta. Pregherei quindi l’onorevole Mannironi di mantenere la parola «iniziativa» e di sostituire di conseguenza «fatta» con «esercitata».
PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, accetta queste modificazioni al suo emendamento?
MANNIRONI. Accetto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte della formulazione Mannironi-Laconi:
«L’iniziativa di modificazione del presente statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori».
(È approvata).
Pongo in votazione la seconda parte:
«e non potrà avere corso se non con l’approvazione popolare per referendum».
(Dopo prova e controprova, non è approvata).
Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell’articolo 56, ai quali non sono stati proposti emendamenti, e di cui do nuovamente lettura:
«I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.
«Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione».
(Sono approvati).
Il comma successivo, che si richiama al Titolo III, già rinviato a domani, deve a sua volta essere rinviato. Se non vi sono obiezioni, così resta inteso.
(Così rimane stabilito).
Pongo in votazione l’ultimo comma, al quale non sono stati proposti emendamenti:
«Le disposizioni concernenti le materie indicate nell’articolo 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo».
(È approvato).
LACONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. Mi dispiace ritornare indietro, ma il primo comma dell’articolo 56 non è chiaro. Gradirei che il Presidente della Commissione ne desse una interpretazione in modo che non possano sorgere dubbi.
È evidente che l’iniziativa per la revisione dello statuto viene esercitata presso le Camere; soltanto esse con legge costituzionale possono apportare modificazioni allo statuto. Comprenderei che l’iniziativa venisse dal Consiglio regionale; ma quale senso ha il fatto che ventimila elettori, cioè una parte insignificante del corpo elettorale sardo, a un determinato momento prendano l’iniziativa presso le Camere? O stabiliamo che poi le Camere, in seguito a questa iniziativa, devono consultare la popolazione, perché si esprima con referendum, o stabiliamo che questo referendum è automatico, appena sorge l’iniziativa dei ventimila elettori. Si potrebbe rimettere la questione alla Commissione, perché la esamini e riferisca domani presentando le sue proposte.
PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?
AMBROSINI, Relatore. Posso rispondere subito. Il testo proposto dalla Commissione era chiarissimo. L’emendamento aggiuntivo presentato dall’onorevole Mannironi ha apportato qualche equivoco. Il testo della Commissione diceva, salvo la modifica di qualche parola: «L’iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale». Si è aggiunto: «o da ventimila elettori».
La Commissione, appunto per le ragioni esposte dall’onorevole Laconi, riteneva che fosse necessario un altro requisito: l’approvazione popolare per referendum. È stata chiesta la votazione per divisione; l’Assemblea ha approvato la prima parte. Noi, Commissione, abbiamo votato per il testo «con l’approvazione popolare per referendum», perché ci rendevamo conto che è cosa molto grave mettere in moto un procedimento di revisione, semplicemente perché ventimila elettori ne fanno proposta.
Il testo votato è chiarissimo; non c’è incongruenza. Se l’Assemblea ritiene di ritornare sulla propria deliberazione per integrare il testo del primo comma, già votato, naturalmente non sarà la Commissione ad opporsi, perché essa aveva integrato quella prima parte con l’ultima, aggiungendo «con l’approvazione popolare per referendum».
FABBRI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABBRI, Relatore. La Commissione si è ispirata al concetto che ogni riforma dello statuto va apportata con legge costituzionale; e siccome la formazione di una nuova legge costituzionale è cosa grave, la Commissione non si accontentava della iniziativa del Consiglio regionale, ma voleva che questa iniziativa fosse appoggiata da un referendum di approvazione. Ma l’organizzazione del referendum regionale è lasciata alla legge regionale, la quale stabilirà il numero dei cittadini che avranno facoltà di chiedere il referendum in modo rilevante.
L’inserzione della proposta dei ventimila elettori è qui fuori posto. Il referendum deve essere regolato da una futura legge regionale.
PRESIDENTE. L’emendamento Mannironi conteneva una seconda parte che diceva: «e non potrà aver corso se non con l’approvazione popolare per referendum». È stato chiesto dall’onorevole Moro che la seconda parte fosse votata separatamente. L’Assemblea appunto nella seconda votazione ha respinto la seconda parte. L’onorevole Moro potrebbe chiarirci meglio di ogni altro le ragioni della richiesta di votazione per divisione; ma credo che si possa comprendere che l’onorevole Moro e tutti coloro che hanno votato contro la seconda parte dell’emendamento Mannironi non ritengano necessario il referendum popolare per dare validità all’iniziativa presa nel modo detto nella prima parte della proposta. Qualche collega può giudicare non opportuno ciò che si è votato, ma non – a mio giudizio – contestarne la chiarezza.
MORO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORO. Non ho che da confermare quanto ha detto l’onorevole Presidente, il quale ha con esattezza individuato la nostra intenzione.
FABBRI, Relatore. Purché non sia richiesto a me di giustificare m modo esauriente il testo votato.
AMBROSINI, Relatore. Ma è chiaro!
PRESIDENTE. Passiamo al Titolo VIII: «Norme transitorie e finali». Si dia lettura dell’articolo 57.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«L’Alto Commissario e la Consulta regionale sarda restano in carica fino alla prima elezione del Consiglio regionale che sarà indetta dal Governo della Repubblica, entro dieci mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.
«La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all’articolo 17 del presente Statuto ed alla legge per l’elezione della Camera dei deputati secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l’Alto Commissario e la Consulta regionale.
«Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali provincie».
AMBROSINI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMBROSINI, Relatore. All’ultimo momento la Commissione ha constatato che si era incorsi in un errore di stampa, in quanto il testo che è stato stampato dice: «L’Alto Commissario»; bisogna correggerlo con questa forma: «L’Alto Commissariato», perché, evidentemente, non poteva la Commissione con una disposizione legislativa arbitrarsi di infrenare la potestà del Governo di decidere sulla permanenza in carica dell’attuale Alto Commissario. Si deve pertanto leggere: «L’Alto Commissariato ecc.».
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Si dovrà dire .allora: «restano in funzione», anziché «restano in carica».
FABBRI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABBRI, Relatore. Propongo: «Le funzioni dell’Alto Commissariato e della Consulta regionale sarda continuano fino ecc.».
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 57, di cui è stata data testé lettura, con questa modificazione apportatavi dalla Commissione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 58. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall’Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
«Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con legge della Repubblica».
MORO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORO. Chiedo un chiarimento: trattandosi di una Commissione paritetica, in caso di disaccordo, chi decide? Non si crea una maggioranza, indubbiamente.
AMBROSINI, Relatore. L’articolo 58 riproduce una disposizione dello statuto elaborato dalla Consulta sarda. Non mi sento autorizzato a proporre alcuna modificazione. La Commissione, nell’approvarlo all’unanimità, ritenne che la Commissione paritetica si sarebbe messa d’accordo.
MORO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORO. Propongo la seguente formulazione:
«Una Commissione composta di cinque membri: tre nominati dal Governo della Repubblica e due dall’Alto Commissariato».
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Vorrei rinunciare a questa maggioranza, perché non vorrei ingenerare il sospetto di una certa diffidenza da parte del Governo verso i sardi. (Approvazioni al centro).
PRESIDENTE. Onorevole Moro, mantiene ella il suo emendamento?
MORO. La pariteticità fa una certa impressione. Comunque, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, non insisto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 58 nel testo della Commissione, del quale è stata data testé lettura.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 59. Se ne dia lettura.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato».
PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Voteremo domani sull’articolo 60, dopo aver esaminato gli articoli in materia finanziaria che sono stati rinviati.
L’onorevole Spano ha presentato un emendamento aggiuntivo all’articolo 38, del seguente tenore:
«La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio.
«Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta».
Qual è il parere della Commissione?
AMBROSINI, Relatore. Siccome si tratta di un principio democratico elementare di tutte le assemblee, la Commissione ritiene che non sia necessario precisarlo esplicitamente.
PRESIDENTE. Onorevole Spano, mantiene l’emendamento?
SPANO. Ho presentato questo emendamento a scopo chiarificatore e vi insisto.
PRESIDENTE. Effettivamente mi sembra che si tratti soltanto di una chiarificazione, che non contrasta con alcuna disposizione del testo della Commissione.
Pongo in votazione i commi aggiuntivi proposti dall’onorevole Spano all’articolo 38, dandone nuovamente lettura:
«La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio.
«Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta».
(Sono approvati).
Il seguito della discussione è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.
Interrogazioni.
PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
SCHIRATTI, Segretario, legge:
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali in questo esercizio, nonostante i fondi per la disoccupazione, ed i miliardi destinati ad opere pubbliche, non abbia creduto ancora di fissare, nonostante le replicate insistenze degli Enti e dei deputati rappresentanti le popolazioni interessate, altro stanziamento per lavori della strada di serie n. 161, dall’Aulla al Lagastrello, ferma da un ventennio, nonostante l’impellente necessità di un nuovo valico appenninico.
«È evidente che i venti milioni stanziati due anni or sono, coi prezzi odierni, saranno presto esauriti nel breve tratto di strada appaltato in questi giorni. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Micheli».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della difesa, per sapere come intenda provvedere per il ritorno in patria degli ufficiali rimasti tuttora in Eritrea, come e quando, cioè, organizzerà i convogli di rimpatrio e se non voglia autorizzare intanto i rimpatri individuali, rimborsando le spese di viaggio.
«Si tratta infatti di militari che al momento della cessazione delle ostilità in quello scacchiere caddero prigionieri degli inglesi e da questi furono successivamente lasciati in libertà. Un anno e mezzo fa una Commissione interministeriale, composta da funzionari del Ministero degli affari esteri, dell’Africa italiana e del Ministero della guerra, si trasferì in Eritrea e provvide ad autorizzare il rimpatrio solo a determinati elementi (infermi, invalidi, ecc.), mentre ai rimanenti fu consigliato di pazientare, assicurando loro, a nome del Governo, l’integrità dei diritti amministrativi e matricolari per tutto il periodo della loro permanenza in Eritrea.
«Sembra all’interrogante che sia giunto il momento di dare a tali ufficiali la possibilità di tornare in patria, tanto più che alcuni di essi sono assenti dalle loro famiglie fin dal 1938 e hanno nobilmente collaborato a mantenere alto il buon nome dell’Italia in quelle terre da noi colonizzate senza percepire assegni di sorta ed adattandosi per vivere a qualsiasi lavoro. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Zuccarini».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno aumentare, in confronto dell’anno decorso, il numero delle borse per studi di perfezionamento all’estero, di lire 250.000 ciascuna, nel relativo concorso da bandirsi per i laureati del corrente anno accademico 1947-48, e ciò per venire più largamente incontro alle aspirazioni di valorosi giovani, desiderosi di avviarsi a carriere scientifiche. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Rescigno».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’interno, per conoscere le ragioni per le quali non ha ancora provveduto allo scioglimento dell’Amministrazione comunale di Casoria (Napoli), resosi necessario a seguito del distacco della frazione di Casavatore, che ha fatto perdere alla Amministrazione stessa ben 6 consiglieri ed al comune un nucleo di circa 6.000 cittadini.
«Per sapere, infine, se non crede di provvedere con tutta urgenza, dato anche il malumore della cittadinanza per avere constatato che per casi, anche meno evidenti, esso Ministro ha proceduto con inconsueta energia e rapidità. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Sansone».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere per quali ragioni non sia ancora stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore della Scuola di metodo per insegnanti dei ciechi alla Madonna del Riposo (Roma), bandito nell’ottobre 1946 (Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1946, n. 230) con scadenza, per la presentazione dei documenti da parte dei concorrenti, al 10 gennaio 1947. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Lozza».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali siano state le risultanze conclusive dell’ispezione fatta, nel periodo gennaio-maggio 1947, dall’ispettore ministeriale dottor Emidio Catalano, al liceo E.Q. Visconti di Piazza del Collegio Romano, in Roma, e all’Ente Visconti.
«L’interrogante desidera pure sapere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere, in base alle risultanze conclusive in oggetto. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Lozza».
PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno trasmesse ai Ministri competenti, per la risposta scritta.
La seduta termina alle 21.55.
Ordine del giorno per le sedute di domani.
Alle ore 10 e alle 16:
- – Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.
- – Discussione dei seguenti disegni di legge:
Modificazioni alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (66).
Norme per la formazione delle liste elettorali nella provincia di Bolzano. (67).
- – Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: .
Statuto speciale per la Sardegna. (62).
- – Discussione del disegno di legge costituzionale:
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (63).