Come nasce la Costituzione

ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 23 GENNAIO 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCCLIX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 23 GENNAIO 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI

INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Norme per l’elezione del Senato della Repubblica (61)

Presidente

Lucifero

Candela

Assennato

Fuschini

Bubbio

Micheli, Presidente della Commissione

Scelba, Ministro dell’interno

Mastino Pietro

Mazzei

Stampacchia

Fabbri

Maffi

Gullo Fausto, Relatore per la maggioranza

Carpano Maglioli

Gronchi

La seduta comincia alle 11.

AMADEI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l’elezione del Senato della Repubblica (61).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l’elezione del Senato della Repubblica. (61).

L’onorevole Russo Perez ha presentato il seguente articolo 25-bis:

«Le prime elezioni per il Senato avranno luogo in data diversa e posteriore a quelle per la Camera dei deputati».

L’onorevole Russo Perez non è presente.

LUCIFERO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFERO. Signor Presidente, io mi rimetto a quanto ebbi a dire allo stesso proposito in sede di discussione della Costituzione. Ricordo che fui uno di coloro che proposero che la durata delle due Camere fosse diversa; e fra gli argomenti che addussi allora fu anche quello della enorme confusione che si sarebbe creata nel corpo elettorale che dovrebbe votare contemporaneamente per due organi diversi, con due sistemi diversi e – molto spesso – anche per contrassegni diversi.

Quindi ci saremmo trovati di fronte ad una quantità di elettori che avrebbero fatto chissà quale confusione, ciò che probabilmente avrebbe dato luogo ad una grande quantità di schede nulle, mentre noi dobbiamo cercare di impedire le schede nulle, le quali sono voti che non trovano modo di esprimersi.

Quindi io penso che uno dei motivi che hanno ispirato la Costituzione nello stabilire date diverse per la elezione della Camera e del Senato sia questo: impedire confusione nel corpo elettorale. E quindi riterrei opportuno che si facesse in modo che anche la prima volta, in questa prima elezione, questa confusione non avvenisse.

CANDELA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDELA. Sono contrario alla proposta dell’onorevole Russo Perez, perché è opportuno, invece, che le elezioni avvengano nello stesso giorno, in modo che il contadino, il cittadino, in una parola, l’elettore, possa assolvere questo suo compito e non sia periodicamente e continuamente disturbato.

Noi abbiamo già la grande preoccupazione che buona parte del corpo elettorale non acceda alle urne e non compia questo suo dovere, che dovrebbe essere fondamentale nella vita politica del Paese, perché le lamentele successive e le doglianze su quello che fanno o che non fanno i governi e sulla bontà o malvagità dell’azione politica ridondano appunto su questa gran massa di gente abulica che non manifesta il proprio pensiero e che non capisce che nella democrazia l’unica arma che ha il popolo è la scheda.

Ma ripetere questo esercizio per tante specie di elezioni a distanza di pochi giorni significa stancare e allontanare dal lavoro quella parte umile e modesta della cittadinanza, che meno degli altri può intenderne la necessità.

E quindi, per ragioni economiche e per altre ragioni, tra cui essenzialmente quella di avere un maggior concorso, è necessario che le elezioni siano indette per lo stesso giorno.

Possibilità di confusione non ve ne sono. Abbiamo avuto un primo esperimento quando si è votato per questa Assemblea e per il referendum istituzionale. Degli accorgimenti necessari si possono usare e la Commissione li ha usati, procedendo alle due votazioni separatamente e protraendo la durata della votazione. La contemporaneità si verifica solo per la prima elezione; perché, con la diversa durata di vita dei due parlamenti (sei anni per il Senato, cinque per la Camera) la identica situazione potrebbe riprodursi da qui a 30 anni, e allora, beato chi ci sarà!

Sono perciò contrario all’emendamento Russo Perez.

PRESIDENTE. Continuiamo con l’esame dei vari commi dell’articolo 26, di cui l’articolo 25-bis può considerarsi un emendamento.

Il testo dell’articolo 26 proposto dal Governo è del seguente tenore:

«Qualora le elezioni della Camera dei deputati e del Senato siano indette per il medesimo giorno, si osservano le disposizioni seguenti.

«Il numero degli scrutatori previsto, per ogni sezione elettorale, dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, è aumentato ad otto.

«Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali: gli elettori che a tale ora si trovino ancora nella sala sono ammessi a votare.

«Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l’adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala a termini dell’articolo 51 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74.

«Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l’ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione, che prosegue fino alle ore dodici: decorsa quest’ora, nessuno può più votare.

«Le operazioni di cui all’articolo 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

«Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza per quelle relative all’elezione della Camera dei deputati. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione; ove non siano compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell’articolo 55 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74.

«I verbali delle operazioni per le elezioni del Senato debbono essere compilati distintamente da quelli per le elezioni della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

«Ove non sia possibile l’immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all’articolo 51 sopra richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino».

Ricordo che la Commissione propone il seguente testo:

«Qualora le elezioni di primo scrutinio per il Senato e quelle per la Camera dei deputati siano indette per il medesimo giorno, si osservano le disposizioni seguenti.

«Ai cinque scrutatori previsti per ogni sezione elettorale dall’articolo … del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati, si aggiungono altri tre scrutatori. La Commissione elettorale comunale, nel procedere alla nomina degli scrutatori, designa separatamente gli scrutatori destinati a integrare la normale costituzione dell’ufficio elettorale.

«L’elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che sia stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio prima la scheda per l’elezione della Camera dei deputati e, dopo che avrà restituito la scheda stessa, ritira quella per l’elezione del Senato.

«Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali: gli elettori che a tale ora si trovino ancora nella sala sono ammessi a votare.

«Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l’adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala a termini dell’articolo 51 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74.

«Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l’ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

«Le operazioni di cui all’articolo 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

«Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza per quelle relative all’elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore diciotto del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione; ove non siano compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell’articolo 55 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74.

«I verbali delle operazioni per le elezioni del Senato debbono essere compilati distintamente da quelli per le elezioni della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

«Ove non sia possibile l’immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all’articolo 51 sopra richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino».

PRESIDENTE. L’onorevole Assennato ha presentato i seguenti emendamenti:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Qualora vi sia coincidenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno».

«Sopprimere il terzo, quarto e quinto comma e sostituirli col seguente:

«Le operazioni di votazione terminano alle ore 23; coloro che si trovano nella sala possono votare fino alle ore 24; decorsa questa ora, nessuno può votare».

Ha facoltà di svolgerli.

ASSENNATO. A me pare che dalla semplice lettura del primo comma dell’articolo 26 ed anche dei successivi (se l’onorevole Presidente mi consente di svolgere contemporaneamente i miei emendamenti), a me pare – dicevo – che dalla semplice lettura dell’articolo 26, così come è nel disegno, si rileva che esso, nel contesto, non appaga due esigenze fondamentali.

La prima esigenza, naturalmente, è quella della rapidità delle operazioni elettorali. La seconda esigenza fondamentale è quella della massima sicurezza nella esecuzione delle operazioni elettorali.

Ora, la prima, quella della rapidità, non viene affatto assicurata dall’articolo 26 così come è congegnato.

Il primo comma prevede la semplice possibilità di procedere contemporaneamente alle elezioni dei deputati e dei senatori, quando vi sia coincidenza.

Null’altro. Esso dice:

«Qualora le elezioni della Camera dei deputati e del Senato siano indette per il medesimo giorno, ecc.».

Questa eventualità, noi sappiamo dalla Costituzione entro quale periodo di tempo possa verificarsi, mentre per il primo Parlamento, abbiamo la certezza della coincidenza. Orbene, trovandoci di fronte alla coincidenza attuale, è bene disporre che le operazioni elettorali, sia per i deputati che per i senatori, avvengano nello stesso giorno; così si assicura il soddisfacimento della prima esigenza, la rapidità delle operazioni elettorali. Non v’è dubbio che ciò costituisca, come diceva poco anzi un collega, una economia sotto molti aspetti; d’altro canto è necessario non consentire il protrarsi della votazione in una giornata successiva, per evitare che il corpo elettorale venga distratto da quelle che sono le sue mansioni normali di lavoro: la rapidità delle operazioni assicura anche la massima affluenza alle urne del corpo elettorale.

Circa i pericoli cui poc’anzi il collega accennava, di un eventuale confusionismo, di un pericolo di annullamenti, questi si possono ovviare in una maniera molto semplice, basta mettere un’urna speciale in un’altra cabina in modo che l’elettore, dopo aver votato per la Camera dei deputati, riceve una scheda colorata per il voto al Senato e vada in un’altra cabina per deporre questa scheda colorata in un’urna del medesimo colore.

Ci sono mille modi per garantire e trarre profitto dalla esperienza delle elezioni trascorse per rimediare a questi inconvenienti, ma nessun inconveniente sarebbe maggiore e più grave di quello di voler protrarre e rinviare al giorno dopo le elezioni o a qualche giorno successivo.

La chiusura delle sezioni elettorali per tutta una notte, per riprendere il corso della votazione il giorno successivo, fa venir meno l’altro principio, quello della massima sicurezza, la quale non deve essere una sicurezza di carattere giuridico, una sicurezza di finzione, ma deve essere una sicurezza effettiva, concreta. Le operazioni elettorali devono aver termine nella nottata e tanto si può ottenere riducendo il numero degli elettori iscritti in una sezione, invece di mille, cinquecento, ed aumentando il numero delle sezioni elettorali. Vi sono mille modi, ma quello di lasciare una votazione sospesa durante tutta una notte per riprenderla il giorno successivo, fa venir meno l’esigenza fondamentale della sicurezza concreta; una volta terminate le operazioni elettorali non se ne parli più e si proceda agli scrutini, secondo le disposizioni di legge.

Mille inconvenienti possono venire e per l’ordine pubblico e per i partiti e per la necessità di fare accorrere agenti dell’ordine pubblico, e non ultimo per l’incertezza soggettiva che permane negli elettori. La sospensione della votazione e la sua ripresa il giorno dopo mentre offende il principio della rapidità delle elezioni, offende anche quello della sicurezza che deve essere, ripeto, non giuridica, ma reale ed effettiva.

Non appare quindi affatto indispensabile procedere in quella forma pericolosa che è la protrazione delle operazioni elettorali per il giorno successivo.

Quindi, vi sono ragioni sostanziali che consigliano l’accoglimento dell’emendamento che risponde al principio della massima rapidità ed assicura la certezza che una volta che il corpo elettorale abbia espresso il suo voto, depositando nelle urne la propria scheda, si proceda immediatamente, senza sospensiva, al relativo scrutinio.

FUSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI. Vorrei fare alcune osservazioni a quello che ha detto or ora l’onorevole Assennato.

L’articolo 26, com’è stato formulato dalla Commissione – ed in questo la Commissione è stata concorde e non si è divisa fra maggioranza e minoranza, in quanto ha ritenuto che quando le elezioni della Camera dei deputati e del Senato devono avvenire nella stessa giornata è evidente che questa doppia votazione importi un impiego di tempo superiore a quello che potrebbe importare l’elezione di una Camera soltanto – prevede tutte le necessità e stabilisce le opportune disposizioni.

Noi abbiamo avuto un precedente del quale dobbiamo tener conto ed è il precedente del 2 giugno 1946, nel qual giorno vi sono state due forme di votazioni, una per l’Assemblea Costituente ed una per il referendum istituzionale, di eguale, se non di maggiore importanza della nomina dell’Assemblea Costituente. Allora fu tenuto presente il tempo necessario che impiegava praticamente l’elettore che doveva esprimere quelle sue due forme di volontà, per cui fu adottato anche il raddoppio delle cabine in ogni singola sezione, prevedendosi che nel ciclo di tempo che va dalle otto del mattino alle 22 della sera non si potessero esaurire tutte le operazioni elettorali per un gruppo di elettori così notevole com’era quello delle sezioni che superavano il migliaio. Si è avuta nell’ultima legge sulle liste ed operazioni elettorali l’avvertenza di stabilire che ogni sezione non può avere più di ottocento elettori. Ciononostante, è evidente che dovendosi procedere a due votazioni e avendo noi adottato il sistema della consegna separata e non simultanea delle schede, vale a dire che si consegna prima la scheda per la Camera dei deputati, e successivamente si consegna la seconda scheda per il Senato e si fanno le nuove operazioni da parte dello stesso elettore, è evidente che ogni elettore impiegherà un tempo superiore a quello che impiegherebbe se avesse da votare per i membri di un’Assemblea soltanto.

Ecco perché si è fatto il calcolo con l’orologio alla mano che non è possibile, anche ridotto a 800 il numero degli elettori di una sezione, che si possa esaurire il compito in una sola giornata, perché anche se si comincia esattamente alle 8 e si va fino alle 22 (e non mi pare si possa andare oltre le 22, perché il lavoro degli scrutatori è estenuante e non si può pretendere che continuino a lavorare oltre le 22) il tempo non è sufficiente. Ora l’onorevole Assennato si preoccupa della sicurezza con cui devono essere custodite le urne e tutti i carteggi elettorali, particolarmente durante la notte.

Ma, onorevole Assennato, noi abbiamo già fatto l’esperimento il 2 giugno. Le elezioni del 2 giugno sono continuate anche la mattina del lunedì fino alle 12; e non è accaduto nessun incidente dal punto di vista della custodia e della sicurezza delle urne. Non capisco perché oggi, che i servizi di tutela e di pubblica sicurezza sono migliorati, non si possa rinviare al lunedì per dare la possibilità a tutti gli elettori di andare a votare. Quindi, la Commissione, quando ha elevato alle 14 invece che alle 12 l’orario del lunedì, lo ha fatto avendo coscienza che questo non intralciava la rapidità delle operazioni elettorali e non diminuiva la sicura custodia di tutto ciò che riguarda il seggio; ma è convinta che questo tempo è assolutamente indispensabile perché la votazione contemporanea per la Camera dei deputati e pel Senato possa essere compiuta da tutti.

Credo che l’onorevole Assennato si persuaderà di questo. Mi pare che vi siano buone ragioni per assecondare la proposta della Commissione.

ASSENNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENNATO. Si propone che le operazioni di votazione terminino alle ore 23, dando la possibilità a coloro che si trovano nella sala di votare pure alle ore 24. Nella passata elezione si è constatato che nella mattina del lunedì non vi è stata una grande affluenza: sicché basterebbero poche ore, della prima notte, fino alle 23, per dar modo di votare ai ritardatari.

PRESIDENTE. L’onorevole Bubbio ha presentato il seguente emendamento:

«Sopprimere il secondo comma».

Ha facoltà di svolgerlo.

BUBBIO. Onorevoli colleghi. Il mio emendamento dovrebbe imporsi alla benevola attenzione dell’Assemblea; tanto evidenti sono il suo fondamento e la sua portata.

La Commissione, in relazione al fatto che la elezione dei deputati e quella dei senatori debbono avvenire nello stesso giorno, ha creduto necessario di aumentare senz’altro per tale eventualità il numero degli scrutatori da cinque ad otto; è da notare che con la vecchia legge il numero degli scrutatori, era solo di quattro e che già tale numero con la legge elettorale dei deputati si è aumentato a cinque.

Ora ritengo che detto numero di cinque scrutatori, cui debbono essere aggiunti il segretario ed il Presidente, sia più che sufficiente per il regolare andamento delle operazioni elettorali, anche se le due elezioni abbiano a verificarsi nello stesso giorno. Invero è da tenere presente che gli scrutatori non sono più scelti tra gli elettori presenti nella sezione, come una volta, ma dalla Commissione tra talune categorie, con conseguente maggiore garanzia di capacità ed attività, e che l’operazione più importante, quella della identificazione, serve tanto per l’una che per l’altra elezione.

Voci. No.

BUBBIO. Le due liste differenziano tra di loro solo perché la prima comprende gli elettori dal 21° anno in poi e la seconda dal 25° in poi, una differenza quindi minima, con un’identificazione quindi facilitata; e dirò di passaggio che non so perché siasi introdotta questa distinzione, fonte solo di spese e di complicazioni.

Aggiungansi poi essenziali considerazioni ulteriori:

la prima che il numero degli elettori assegnati a ciascuna sezione è stato ora diminuito da 1000 a non più di 800 elettori;

la seconda che si è prorogato il termine di votazione alle ore 22 della domenica ed alle ore 14 del lunedì;

la terza che già nella votazione del referendum, che fu doppia, si è dimostrato sufficiente il numero di quattro scrutatori allora prescritto e che non si verificarono inconvenienti di rilievo;

la quarta che almeno metà delle sezioni, e segnatamente quelle rurali, hanno un numero di elettori inferiore agli 800 e talora soltanto di 300 o 400;

la quinta che per tali sezioni, in cui è già difficile scegliere i cinque scrutatori, può divenire insormontabile la difficoltà di sceglierne otto tra le persone competenti;

la sesta che il numero dei votanti nella migliore delle ipotesi non è mai superiore al 70 per cento, per cui si può calcolare, anche nelle sezioni più numerose, non più di un cinquecento, seicento votanti, al cui servizio sono certo già esuberanti sette persone – e cioè i cinque scrutatori, il Presidente ed il segretario, per non parlare poi dei rappresentanti di lista; e non è detto che l’aumento dei funzionari aumenti la regolarità delle operazioni e le renda più sollecite!

E rimane un’ultima considerazione che per avventura è anche la più importante ed è anzi quella che mi ha indotto alla presentazione dell’emendamento dietro accordo con diversi colleghi che mi hanno incoraggiato a sostenere la proposta.

L’aumento del numero degli scrutatori da cinque ad otto apporta alla strematissima bilancia dello Stato l’onere maggiore di ben 472 milioni, somma che anche in un periodo di euforia finanziaria anzi debitoria, deve pure farci pensosi.

Lascio ai colleghi di fare il calcolo, che si istituisce su questi precisi dati:

indennità dovuta per ogni scrutatore lire 1500 e per tre giorni lire 4500;

indennità totale per i tre scrutatori in più per ogni sezione: 4500 x 3 = 13.500;

sezioni elettorali n. 35.000, che moltiplicate per lire 13.500 di maggiore spesa danno il totale complessivo di lire 472.500.000; somma che non è neppure definitiva, in quanto per diversi scrutatori, ove non si potessero scegliere in loco, bisognerebbe corrispondere ancora la indennità di missione ed il rimborso dei mezzi di viaggio, per cui è facile arrivare solo per questa aggiunta a qualcosa come mezzo miliardo.

La cifra si impone alla nostra attenzione; ché se la Camera, con lieve maggioranza invero, ha respinto allorché si discusse la legge per le elezioni della Camera dei deputati, la mia protesta tendente a diminuire le indennità dei componenti degli uffici sezionali quando si tratta di persone aventi residenza nello stesso Comune in cui si trova la sezione cui sono adibiti, sembra a me che qui non sia più questione di lesinare sull’emolumento dovuto a colui che presta il munus publicum, ma soltanto di evitare una spesa che non risulta necessaria.

Tutti abbiamo qualche esperienza in materia per escludere che sette componenti dell’ufficio siano assolutamente necessari, e quindi confido che la maggioranza dei colleghi darà il suo consenso. Un ex Ministro del tesoro e già Presidente del Consiglio, mi diceva ieri che sentiva per la prima volta un deputato che vuole spendere di meno, mentre tutti vogliono spendere di più. In un momento in cui si lesina il sussidio ai disoccupati e tante difficoltà urgono, la mia proposta si impone.

Se Quintino Sella, onorevole Villabruna, è morto, come lei mi diceva, dovrebbe sempre essere vivo il suo insegnamento e cioè che non basta aumentare le imposte e le tasse per risanare il bilancio dello Stato, ma occorre anche fare delle economie. Ed in extremis sia questo il primo e forse unico atto che questa Camera compie su questa via; ed io sarò lieto del dovere compiuto, qualunque sia l’esito della votazione. (Applausi).

PRESIDENTE. Chiedo il parere della Commissione sugli emendamenti all’articolo 26.

MICHELI, Presidente della Commissione. L’emendamento Russo Perez è già stato respinto dalla maggioranza della Commissione che non ha ritenuto di poter aderire alle sue considerazioni ed oggi non crede di poter accettare quelle che ha esposto l’onorevole Lucifero. La Commissione ha ritenuto che si debba evitare di mantenere il corpo elettorale in prolungata agitazione, tenendo a distanza le due elezioni. Da aggiungere inoltre, che il risultato di una elezione (della prima) potrebbe influire nel rendere più acerba la seconda battaglia. Tanto più, poi, che l’accennato pericolo della confusione non è tale da non poter essere eliminato, ad esempio, dal fatto che le schede per una votazione abbiano un colore diverso da quello dell’altra, e sopra le rispettive urne sia messo il colore dell’una ed il colore dell’altra, in modo che anche la persona meno pratica di queste cose rileverà la differenza, che i candidati contrastanti faranno conoscere e che senza dubbio i partiti metteranno in luce nei loro manifesti nel modo più chiaro. La Commissione ad ogni modo mantiene il suo testo.

Quanto alla proposta dell’onorevole Assennato, è evidente come la Commissione, respingendo la proposta Russo Perez, si era avvicinata alla tesi dell’onorevole Assennato. Conviene peraltro stabilire in modo preciso e categorico questo nella legge? Vi è qualche incertezza nella Commissione a questo riguardo, in quanto si teme di vincolare soverchiamente coloro che hanno la responsabilità di indire i comizi e perciò la Commissione si rimette all’Assemblea.

Quanto alla proposta del collega Bubbio, mi pare che la Commissione è in gran parte d’accordo con lui, perché non si vede la necessità dell’aumento degli scrutatori da 5 a 8. Forse si potrebbe graduare e nelle sezioni che hanno un maggior numero di iscritti (e che superano i 600 elettori) ci si potrebbe avvicinare a questo numero ma nel caso del maggior numero delle sezioni che hanno un numero minore di elettori la necessità non v’è. Ma vi ha di più: le sezioni che hanno il maggior numero di elettori sono quelle delle città, dove i partiti sono più agguerriti ed hanno mandato persone abili e competenti a fare da scrutatori, e gli elettori sono più pratici nella schermaglia del voto, e sono più rapidi nell’eseguirla. Per questo la Commissione ritiene di accogliere la proposta Bubbio, tenuto conto anche della diminuzione della spesa. Se questo può essere omaggio all’ombra lontana di Quintino Sella, sia, e che essa possa effettivamente aleggiare sempre sui nostri propositi; tutte le volte che vi sia possibilità di risparmiare, l’Assemblea si ispirerà, son certo, al suo ricordo. Bisogna augurarsi che queste possibilità siano molte e si presentino, come in questa occasione, in modo che ad esse si possa aderire anche dal punto di vista tecnico, come siamo lieti di fare in questo momento. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Chiedo il parere del Governo.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo è contrario all’emendamento dell’onorevole Russo Perez.

Per quanto riguarda gli emendamenti dell’onorevole Assennato, non avrei difficoltà ad accettare il primo: è questione di forma. Sono invece contrario al secondo emendamento dell’onorevole Assennato, il quale vorrebbe che anche nell’ipotesi che le elezioni della Camera dei deputati e del Senato si svolgano nello stesso giorno, le operazioni elettorali abbiano termine nello stesso giorno. L’onorevole Fuschini ha già risposto ampiamente ed ha contradetto le ragioni che l’onorevole Assennato aveva esposto a favore della sua proposta. Basterebbe il riferimento alle elezioni del 2 giugno per superare le obiezioni addotte dall’onorevole Assennato. D’altra parte la complessità del meccanismo elettorale e delle operazioni è tale da giustificare, a maggior ragione in questo caso, che le operazioni elettorali siano proseguite nel giorno successivo.

Per quanto riguarda l’emendamento Bubbio, il Governo l’accetta. Io concordo con lui pienamente sulla necessità di economizzare il più possibile nelle spese elettorali. Accetterei anche la tesi di lasciare a cinque il numero degli scrutatori, riservandomi di aumentarlo per le sezioni maggiori. Ad ogni modo mi rimetto all’Assemblea.

La Commissione ha fatto due proposte concrete. Innanzitutto, ha stabilito che le operazioni elettorali si svolgano in tempi successivi, cioè, mentre in occasione del 2 giugno il Presidente dava le due schede all’elettore e questi, per conto suo, compiva le operazioni, secondo la proposta della Commissione il Presidente dà all’elettore prima la scheda per l’elezione della Camera dei deputati e, ultimata l’operazione, l’elettore ritorna al banco della Presidenza e riceve la seconda scheda per ripetere la stessa operazione per l’elezione del Senato. Ora, è stato calcolato tecnicamente, l’esperienza fu fatta dagli uffici del Ministero al tempo in cui vi era l’onorevole Romita, che l’operazione elettorale comporta cinque minuti di tempo, come minimo. Calcolando ogni sezione elettorale composta di ottocento inscritti e fornita di tre urne, non è possibile che tutti gli elettori riescano a votare, anche considerando la proroga proposta dalla Commissione, cioè di far proseguire la votazione fino alle ore 14 del giorno successivo. Inoltre, è risultato che nella giornata del lunedì l’affluenza alle urne è assolutamente irrilevante, mentre una grande affluenza si determina nella giornata della domenica. Se noi aumentiamo la durata della votazione per ogni elettore, otteniamo un effetto controproducente, perché obblighiamo l’elettore ad una snervante attesa, che potrebbe anche provocare l’astensione dalla votazione.

Quindi, il Governo, per queste considerazioni di carattere tecnico, sarebbe di avviso di non accettare il nuovo meccanismo proposto dalla Commissione, appunto perché esso complica, anziché facilitare, le operazioni elettorali.

La possibilità di complicazioni certamente esiste anche col nostro sistema. È vero che il 2 giugno vi sono state delle confusioni, ma esse sono state in misura molto ridotta. Comunque, adesso, l’elettore ha una certa pratica perché ha avuto occasione di votare più volte e di farsi quindi una competenza elettorale.

Per queste considerazioni io insisto perché sia mantenuto il termine delle elezioni alle ore 12 del lunedì e che per le modalità delle operazioni elettorali sia mantenuto lo stesso meccanismo delle operazioni elettorali adottato il 2 giugno.

BUBBIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO. Tenuto conto dei suggerimenti di qualche autorevole collega e per evitare ogni pericolo di complicazioni nelle sezioni più numerose, propongo un emendamento, e cioè alle parole del testo della Commissione: «Ai cinque scrutatori ecc.» si dovrebbero sostituire le seguenti:

«Per le sezioni aventi oltre 700 iscritti, il numero degli scrutatori è portato da cinque a sei».

Così confido ottenere l’unanimità dei consensi, pur rimanendo acquisita la grande parte dell’economia già accennata, dato che le sezioni tra i 701 e gli 800 elettori sono poco numerose.

PRESIDENTE. L’onorevole Scelba ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. L’onorevole Micheli ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

MICHELI, Presidente della Commissione. La Commissione accetta.

MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO PIETRO. La questione relativa alla votazione per i senatori, nello stesso giorno in cui si procede alla votazione delle elezioni per i deputati, fu discussa in sede di Commissione poiché anche in quella sede si manifestò una tendenza diretta a far sì che le elezioni per le due Camere si verificassero in date diverse; si ritenne però prevalente il concetto e la necessità che le elezioni avvenissero contemporaneamente, soprattutto per il fatto che, per legge costituzionale, entro un dato termine si deve procedere alla convocazione del Parlamento. Necessità quindi che l’elezione delle due Camere avvenga nello stesso giorno; ma, poiché era da tutti riconosciuto che ciò può determinare degli inconvenienti (si è pensato soprattutto alle difficoltà pratiche esistenti in certi ambienti) si è creduto di dover aderire ad una proposta formulata in modo concreto dall’onorevole Fabbri, secondo la quale prima si procede ad una delle due votazioni e solo in seguito e separatamente si procede all’altra.

A questo si è opposto ora il Ministro Scelba. Io, in sede di dichiarazione di voto, dico che il calcolo teorico secondo il quale occorrono cinque minuti per ogni votazione, è un calcolo sbagliato.

Si è visto nelle precedenti elezioni che i cinque minuti per ogni votazione non sono necessari; ma se si dovesse partire assolutamente dal presupposto che i cinque minuti siano necessari, questo dovrebbe portare, non a modificare il metodo delle elezioni, ma a protrarre l’orario della votazione. Noi non dobbiamo pensare soltanto ai grandi centri, come quelli rappresentati dalle città, né solo a quegli altri in cui l’insieme degli elettori ha un alto sviluppo politico, ma anche a quelli in cui l’elettore, in certo senso, è in istato di primitività. In questi centri la confusione che si verificherebbe sarebbe veramente tale da far sì che la speditezza voluta per la votazione non porterebbe ad una sincerità di voti, ma solo a confusioni.

Quindi io dichiaro che voterò la proposta della Commissione secondo la quale prima il presidente del seggio consegnerà la scheda per la votazione dei deputati e quando l’elettore avrà votato per i deputati solo allora riceverà la scheda per la votazione dei senatori.

PRESIDENTE. Questo è il testo della Commissione, che lei ha voluto illustrare.

MASTINO PIETRO. Non l’avrei illustrato se il Ministro non vi si fosse opposto, l’ho illustrato come mia dichiarazione personale.

SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, Ministro dell’interno. La questione che sta avanti all’Assemblea è veramente di una importanza notevole, perché possiamo compromettere il risultato delle elezioni accogliendo la proposta della Commissione. È una questione puramente tecnica, che noi abbiamo esaminato con cura. Se adottiamo il sistema introdotto dalla Commissione noi raddoppiamo il tempo occorrente per l’operazione elettorale: questa è la verità oggettiva; perché facciamo due operazioni elettorali nettamente distinte, compreso l’esame del certificato elettorale, sicché praticamente almeno due terzi del tempo occorre per la seconda operazione.

Ora ritengo che è appena sufficiente il tempo previsto se si deve fare una sola operazione elettorale; se raddoppiamo il tempo, rendiamo impossibile a molta gente di votare, perché la massima parte di affluenza alle urne si verifica il primo giorno: il secondo giorno l’esperienza ha dimostrato che l’affluenza è scarsissima. Non basta prorogare il termine per indurre a votare, perché la gente cerca di togliersi il pensiero del voto nel giorno di domenica e il lunedì scarsamente affluisce alle urne.

Se noi rendiamo ancora più complicate le operazioni elettorali, obblighiamo molta gente a tornare il giorno successivo, e l’esperienza ha dimostrato che molti malvolentieri ritornano il giorno successivo. Dobbiamo cercare di rendere molto più spedite le operazioni elettorali la domenica, in modo da lasciare il lunedì soltanto per i ritardatari e per coloro che non hanno avuto la possibilità di votare la domenica.

Ma col metodo introdotto dalla Commissione – e richiamo l’attenzione dell’Assemblea su questa questione – non facciamo che complicare le cose, obbligando gli elettori ad una attesa molto più lunga di quella del 2 giugno, con conseguenze che nessuno di noi vuole, perché tutti vogliamo favorire il maggiore afflusso alle urne, rendendo più celeri le operazioni elettorali e rendendo questo dovere il meno gravoso possibile.

Quindi, insisto nel richiamare l’attenzione dell’Assemblea su questo problema, che a noi pare molto importante per le sue ripercussioni di ordine politico.

MAZZEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZEI. Faccio presente che il sistema adottato dalla Commissione è stato elaborato dopo un complesso dibattito, in cui si tendeva ad ottenere due date diverse per le elezioni del Senato e della Camera, ritenendosi che il sincronismo delle due elezioni indubbiamente avrebbe creato inconvenienti gravissimi.

Se è giusto che il Ministro dell’interno si preoccupi di far sì che le operazioni elettorali si svolgano alla svelta e rapidamente (e questo è un desiderio di noi tutti), è anche legittima la nostra preoccupazione che negli elettori non si crei confusione. Se diamo loro due schede, dopo due campagne elettorali sincrone, si creano possibilità di equivoci molto maggiori di quelli che vennero a provocarsi il 2 giugno, quando in effetti le due schede erano di tipo affatto diverso. Io temo quindi che si creerebbe una confusione veramente enorme; non stiamo a preoccuparci troppo del fatto che nella giornata del lunedì i cittadini potrebbero non affluire alle urne: quelli che nel secondo giorno non si presenteranno, saranno solo i cittadini non consci della gravità del loro dovere, e pertanto non ci sarebbe da rammaricarsi gran che della loro mancata presenza alle urne. Se del resto noi, tutti d’accordo in questo, faremo propaganda per chiamare tutti i cittadini alle urne, noi indurremo tutti a votare.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dei vari emendamenti se li mantengono. Onorevole Lucifero?

LUCIFERO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Assennato?

ASSENNATO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Bubbio?

BUBBIO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell’emendamento presentato dall’onorevole Russo Perez, fatto poi proprio dall’onorevole Lucifero, non accettato tante dalla Commissione quanto dal Governo:

«Le prime elezioni per il Senato avranno luogo in data diversa e posteriore a quelle per la Camera dei deputati».

(Non è approvato).

Passiamo allora al testo dell’articolo 2 proposto dalla Commissione. Il primo comma, è del seguente tenore:

«Qualora le elezioni di primo scrutinio per il Senato e quelle per la Camera dei deputati siano indette per il medesimo giorno, si osservano le disposizioni seguenti».

Si parla, cioè, dell’eventualità di un doppio scrutinio; la questione non è stata ancora esaminata dall’Assemblea; ritengo quindi sia opportuno sospendere per il momento questo punto.

Pongo in votazione il primo emendamento Assennato, accettato dal Governo e dalla Commissione:

«Qualora vi sia coincidenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma del testo della Commissione:

«Ai cinque scrutatori previsti per ogni sezione elettorale dall’articolo del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati, si aggiungono altri tre scrutatori. La Commissione elettorale comunale, nel procedere alla nomina degli scrutatori, designa separatamente gli scrutatori destinati a integrare la normale costituzione dell’ufficio elettorale».

Pongo in votazione l’emendamento Bubbio, sostitutivo della prima parte:

«Per le sezioni aventi oltre 700 iscritti, il numero degli scrutatori è portato da cinque a sei».

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte del comma nel testo della Commissione che, coordinata con la prima, risulta del seguente tenore:

«La Commissione elettorale comunale, nel procedere alla nomina degli scrutatori, designa separatamente lo scrutatore destinato ad integrare la normale costituzione dell’ufficio elettorale».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma:

«L’elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che sia stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio prima la scheda per l’elezione della Camera dei deputati e, dopo che avrà restituito la scheda stessa, ritira quella per l’elezione del Senato».

L’Assemblea ha udito la discussione ed ha presente il contrasto fra il pensiero del Governo e il pensiero della Commissione. Il Ministro Scelba sostiene che si debba procedere ad un’unica consegna delle schede, per risparmio di tempo. La Commissione ha voluto stabilire che la consegna della scheda per l’elezione della Camera avvenga prima; in un secondo momento, avvenuta l’operazione di voto per la Camera, l’elettore ritirerà la scheda per l’elezione del Senato. Su questo contrasto deve deliberare l’Assemblea.

Pongo in votazione il testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma, identico nei due testi:

«Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali: gli elettori che a tale ora si trovino ancora nella sala sono ammessi a votare».

A questo comma l’onorevole Assennato ha proposto il seguente emendamento:

«Sopprimere il terzo, quarto e quinto comma e sostituirli col seguente:

«Le operazioni di votazione terminano alle ore 23; coloro che si trovano nella sala possono votare fino alle ore 24; decorsa quest’ora, nessuno può più votare».

SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, Ministro dell’interno. L’emendamento dell’onorevole Assennato non ha riferimento al comma che è stato testé letto dall’onorevole Presidente, cioè a dire alla proroga del termine dalle ore 22 alle 23, ma tende solo a sopprimere la possibilità di votare il giorno successivo; e quindi va messo in riferimento al secondo comma, il quale prevede che in caso di chiusura delle operazioni alle ore 22, le operazioni si rimandano al giorno successivo, alle 7 del mattino. Richiamo l’attenzione dell’Assemblea per avvertire che l’emendamento dell’onorevole Assennato tende a sopprimere la possibilità di rimandare le operazioni al giorno successivo e a chiudere le operazioni lo stesso giorno di domenica.

STAMPACCHIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAMPACCHIA. Faccio una semplice osservazione a nome personale e non della Commissione. Ed è questa: lo stesso onorevole Ministro ha detto che l’affluenza degli elettori nel giorno successivo alla domenica è irrilevante.

Domando: se è irrilevante, perché dobbiamo lasciare ancora protrarre queste operazioni elettorali e predisporre tutte quelle misure necessarie per garantire che le operazioni non possano essere turbate?

Credo che l’emendamento Assennato sia da accogliere, in questo senso.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se sia d’accordo col Ministro, che si debba votare sul principio che le operazioni debbano essere protratte anche alla giornata di lunedì.

Invito l’onorevole Micheli ad esprimere il pensiero della Commissione.

MICHELI, Presidente della Commissione. Nella sua maggioranza la Commissione ha accettato la proposta del Governo di dare possibilità di rinviare le elezioni fino al giorno dopo. Però debbo dichiarare che vi sono stati anche dei dissensi: una parte dei nostri colleghi non era di questo avviso.

Ora faccio osservare che, avendo l’Assemblea in questo momento stabilito la procedura della consegna delle schede in modo duplice, questo, se non porterà i cinque minuti di perdita di tempo cui il signor Ministro ha accennato, certo prolungherà la votazione. Quindi, necessità (maggiore oggi di quella che non vi era nel giorno in cui la Commissione ha discusso) di protrarla al giorno dopo.

Ad ogni modo, la Commissione è stata dell’avviso esposto ed ha presentato un articolo con lievi modificazioni a fianco a quello del Governo. Non essendo stati tutti d’accordo, ciascuno di noi voterà secondo il proprio convincimento.

FABBRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Io voterò per la protrazione al lunedì, anche perché la discussione in seno alla Commissione concerne quasi esclusivamente questo punto: se la protrazione al lunedì dovesse limitarsi all’ora finale indicata nel progetto ministeriale o, a seguito della complessità delle operazioni, dovesse essere allungata di due ore o di quattro ore.

Ma sul concetto della necessità del giorno successivo e sul concetto dell’allungamento del tempo fummo tutti concordi; e trovo che le stesse argomentazioni dell’onorevole Ministro dell’interno, che si richiama all’esperienza del 2 giugno, che ammise la protrazione al lunedì, dopo aver osservato che un allungamento sarebbe stato introdotto nelle operazioni da parte della Commissione, importano non solo la protrazione a lunedì ma la protrazione di 2 o 4 ore del tempo già indicato, e quindi ne consegue la necessità di tener ferma la norma contenuta nel progetto iniziale del Governo per l’utilizzazione della giornata del lunedì.

MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO PIETRO. È già stato osservato, ed a mio parere giustamente, tanto che faccio mio questo argomento, come, una volta stabilito che il Presidente del seggio non potrà consegnare la scheda all’elettore per la votazione dei senatori se non dopo che l’elettore stesso abbia già proceduto alla votazione dei deputati, questo imponga una protrazione, direi, di orario, in quanto è aumentato il tempo necessario perché si possa procedere alle due votazioni.

Indipendentemente da ciò, presento alla valutazione dell’Assemblea anche un altro argomento, che è tratto forse dalla conoscenza delle condizioni speciali della regione cui io appartengo, ma che credo non siano solo della mia regione. Certi aggregati, ad esempio i gruppi costituiti dallo famiglie di pastori, non possono procedere in unico giorno alla votazione, in quanto i vari componenti si devono alternare nell’assentarsi dai lavori di campagna; taluni dei componenti il gruppo si allontanano la domenica e vanno al centro cittadino per partecipare alla votazione; taluni altri invece profittano della possibilità di poter votare il lunedì. Una disposizione diversa porterebbe alla esclusione dal voto di determinate categorie di elettori, vale a dire frustrerebbe lo scopo che noi tutti quanti ci dobbiamo proporre; quello della maggiore possibile affluenza di elettori alla votazione.

Quindi, anche per questa ragione, che parrebbe particolare alla mia, ma credo estensibile a molte regioni, io ritengo che le votazioni debbano avvenire in due giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio che le operazioni elettorali proseguono nella giornata di lunedì.

(È approvato – Proteste all’estrema sinistra).

ASSENNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENNATO. Il mio emendamento è soppressivo e sostituivo e quindi avrebbe dovuto avere la precedenza.

PRESIDENTE. Il suo emendamento riguarda le operazioni elettorali e dice così:

«Le operazioni di votazione terminano alle ore 23; coloro che si trovano nella sala possono votare fino alle ore 24; decorsa questa ora, nessuno può votare».

Ora, di fronte a questo emendamento, che è sostitutivo, è venuta la proposta di votare sul principio della proroga al giorno successivo, che io ho posto in votazione ottenendo il consenso dell’Assemblea.

Ella avrebbe dovuto sollevare la sua eccezione prima della votazione.

Comunico all’Assemblea che l’onorevole Assennato mi fa ora pervenire questo emendamento aggiuntivo:

«È consentita durante la notte dalla domenica al lunedì la permanenza nell’aula delle sezioni degli scrutatori e dei rappresentanti di lista». (Commenti al centro e a destra).

La Commissione ha facoltà di esprimere il proprio parere. (Commenti all’estrema sinistra).

MICHELI, Presidente della Commissione. Io personalmente ho il torto di non comprendere la ragione di questi commenti…

MUSOLINO. È troppo ingenuo…

MICHELI, Presidente della Commissione. Può darsi che l’ingenuità sia una mia virtù. Mi rincresce che il collega me l’applichi solo ironicamente; la stessa ironia che io gli ricambio di tutto cuore.

Io non avevo ancora parlato. Siccome la formazione della Commissione è quella che l’Assemblea conosce ed io non ho avuto il tempo di interrogare tutti i colleghi, la Commissione si rimette all’Assemblea. Però io personalmente, se i colleghi consentono, dirò il mio parere. Io credo che non sia materialmente possibile cambiare il seggio in una specie di asilo notturno, mettendovi tutti gli scrutatori, che possono essere sei, oltre al presidente, al segretario e ai rappresentanti di partito. Oltre a questi vi sono i rappresentanti della forza, che non possono essere lasciati fuori a prendere il freddo. Molte sezioni sono formate di piccole stanze. Come potranno entrarvi tutti?

Ecco le ragioni pratiche per le quali la mia suprema ingenuità, onorevole collega, non era arrivata a dare parere favorevole a questa vostra proposta. Il che non vuol dire che la Commissione la respinge: la respingerò io personalmente, ma vi saranno fra noi alcuni che l’approveranno. La cosa non è tragica, e non meritava le strane interruzioni delle quali io sono stato gratificato.

ASSENNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENNATO. In sostanza credo che l’Assemblea abbia un interrogativo da risolvere, assai semplice: garantire la massima sicurezza al pernottamento delle urne con l’espressione del voto espresso durante la giornata, o respingere questa sicurezza. Il quesito è molto chiaro. Onorevole Micheli, può darsi che la mia ingenuità sia pari alla sua, e nel qual caso forse sarebbe comune la virtù. Ma è certo che io attendo di vedere se la sua ingenuità corrisponda anche a quella dei colleghi del suo Gruppo. Evidentemente, non credo vi possa essere dissenso di fronte ad una esigenza che dovrebbe essere sentita da tutti i partecipi dell’Assemblea. È una questione di coscienza. Il comune controllo di tutti i partiti di fronte alla lotta elettorale è una cosa elementare.

FUSCHINI. Basta rispettare la legge.

ASSENNATO. Né comprendo che debba opporsi ad una argomentazione così sostanziale la preoccupazione di qualche pezzetto di carta o di qualche mollica di pane o di qualche coperta che possa essere portata nell’aula elettorale. Non credo che potrebbero entrare nell’urna queste cose durante la notte. Non può accadere nulla in presenza di queste scolte vigili. Questo garantisce, non offende nessuno. Non offende nulla tutto ciò che garantisce il controllo e la sicurezza. Del resto, è un principio democratico, perché tutti i partiti concorrono attraverso i loro rappresentanti. Volete opporvi? Noi spiegheremo le ragioni di una eventuale vostra opposizione. (Commenti al centro e a destra).

MICHELI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, Presidente della Commissione. Ho il dovere di rispondere all’onorevole Assennato. Primo: io posso dar conto a lui della mia ingenuità e non certamente di quella degli altri. Secondo: è la pratica impossibilità che ha determinato il mio pensiero. È inutile fare e dire e contraddire. Le cose sono molto più semplici. Non si tratta di pane o di una sola coperta. Se in una stanza devono passare la notte dieci o dodici persone, ci vuole effettivamente qualche cosa di più. Ad ogni modo, faccio osservare all’onorevole Assennato questo… (Interruzione del deputato Maffi). Onorevole Maffi, non so perché si agiti tanto.

MAFFI. Mi meraviglia che un uomo sincero sostenga l’assurdo.

MICHELI, Presidente della Commissione. Ho imparato da lei, onorevole Maffi, a sostenere l’assurdo, del che ella è maestro insuperabile.

Ad ogni modo, lasciando da parte il personalismo, io voglio fare un’ultima considerazione al collega Assennato: noi verremmo a portare una differenza fra le elezioni dei deputati e le elezioni dei senatori. Quale delle due deve prevalere, quando sono fatte insieme? Nella legge che l’Assemblea ha approvato, non vi è questa possibilità. Il decreto legislativo 10 marzo 1946 stabilisce il modo col quale vengono stabilite tutte le garanzie, che il collega Assennato desidera; e pare che debbano essere preminenti, più gravi, più forti per i senatori che per i deputati. Non certo diverse.

Non v’è ragione di modificare il sistema, che abbiamo sempre adottato; lo abbiamo discusso anche per le elezioni dell’Assemblea Costituente; ed il 2 giugno vi furono due votazioni, una delle quali, il referendum istituzionale, era molto più importante ed assillante di quello che possa essere la elezione dei senatori. Nessuno allora parlò di gravissime questioni di coscienza, che ora solo affiorano. Io sono di avviso che oggi non convenga mutare il sistema, specialmente dopo che è stato approvato l’emendamento proposto dall’onorevole Assennato per l’abbinamento delle due elezioni.

Perché in una elezione si deve consentire che tutte queste brave persone restino a pernottare nel seggio, e nell’altra no?

La garanzia è data dalla presenza della forza pubblica. Nel 1946 è stato fatto così.

Il dubbio che oggi nasce non ha nessun fondamento né nel passato, né nel presente; il futuro è nelle mani di Dio. Vedremo.

MAFFI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFI. Intendo anzitutto porre in evidenza questo fatto: è ingenuo pensare che le elezioni, cui noi ci avviamo, si svolgeranno nello stessissimo ambiente di sicurezza di quelle del due giugno. (Commenti).

Una voce al centro. Dipende da voi. (Commenti all’estrema sinistra).

MAFFI. Le prossime elezioni potranno avere un carattere molto più acceso; da qui il sospetto. Io espongo delle ipotesi, che penso siano presenti alla coscienza di ognuno.

Se anche da una parte esistesse questa supposizione, essa sarebbe già un elemento di turbamento dell’ambiente delle prossime elezioni.

Ora, è una necessità morale, oltreché civile e giuridica, che tutte le garanzie siano fornite.

Onorevole Micheli, noi non stiamo discutendo se sia agevole o piacevole il vegliare una notte. Ma sappiamo tutti che, se un determinato partito sente l’interesse di vigilare durante la notte, i suoi rappresentanti vigileranno e gli altri faranno altrettanto. (Commenti al centro). Ma signori! Viaggiamo dodici, quattordici ed anche diciotto ore in treno, persino in piedi abbiamo viaggiato! Figuriamoci se ci arresteremo di fronte alle esigenze di questo dovere di vigilanza da compiere affinché l’espressione del voto sia insospettabile. E vorrei che tutti si rendessero conto di questo. Badate, è nell’interesse di tutti che nessuno possa dire: in partenza un partito ha cercato di profittare di condizioni che ponessero l’altro in stato di inferiorità. È nell’interesse di tutti, è nell’interesse di quell’ordine e di quella quiete che noi vogliamo presiedano alle nuove elezioni, le elezioni a cui noi chiamiamo il popolo. (Commenti al centro). Perciò per ragioni di tranquillità, di sicurezza e di fiducia reciproca, per quella concordia che tutti invocano e contro cui in pratica si lavora da molti, io domando che questo diritto di poter essere presenti durante la notte nella sede delle sezioni elettorali sia consentito ed affermato, e vorrei sentire il parere di ognuno dei componenti la Commissione, perché per noi è questione di coscienza su cui giudichiamo utile sia fatta luce. (Commenti al centro).

FUSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI. Onorevoli colleghi! Sono perfettamente convinto che la preoccupazione che hanno i deputati comunisti, per assicurare la sicurezza durante la notte, per le urne e per tutti gli atti che si riferiscono al seggio, è una preoccupazione obiettivamente giusta. Voglio però ricordare all’Assemblea che nella legge per la elezione della Camera dei deputati esiste l’articolo 51 che suona così:

«Compiute le operazioni di cui all’articolo 50, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall’interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall’esterno la porta o le porte di ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

«Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

«È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa».

Quindi, una volta tutto assicurato all’interno della sala, vi è la custodia all’esterno da parte della forza pubblica e vi è anche aggiunta l’opera dei rappresentanti di lista, i quali potranno coadiuvare la forza pubblica, perché nessuno entri nella sala. (Approvazioni al centro). Mi pare che questo sia sufficiente per garantire la sicurezza delle votazioni e delle operazioni del seggio. Infatti, cari colleghi, abbiamo avuto la prova che durante il 2 giugno – lasciate pure che vi fosse un’atmosfera diversa – non si è verificato nessun incidente.

Del resto, dobbiamo essere tutti d’accordo nel fatto che le elezioni non siano turbate in nessuna maniera, e dobbiamo essere tutti d’accordo per respingere le violenze che si volessero fare alle votazioni avvenute.

Quindi, mi pare che questo articolo sia più che sufficiente per garantire la sicurezza delle operazioni eseguite durante la giornata della domenica. (Applausi al centro – Interruzione dei deputati Maffi e Assennato).

PRESIDENTE. Onorevole Assennato, le faccio osservare che quanto ha detto l’onorevole Fuschini va coordinato col disposto dell’articolo 25 del testo che stiamo esaminando, nel quale è detto:

«Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico della legge per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale … gennaio 1948, n. ..».

Dato ciò, mi pare che ella possa ritirare il suo emendamento. Questa è una esortazione a non perdere tempo, onorevole Assennato, ma, se ella insiste, metterò ai voti il suo emendamento. Mantiene o ritira?

ASSENNATO. Signor Presidente, non mi mantenga nel campo del monosillabi. Mantengo l’emendamento e desidero dirne le ragioni.

PRESIDENTE. Onorevole Assennato, le faccio osservare che in materia di emendamenti il Regolamento prevede che il deputato ha il diritto di riprendere la parola, dopo aver svolto l’emendamento, soltanto se dichiara di ritirarlo. Veda lei se le conviene di violare il Regolamento o di osservarlo.

ASSENNATO. Io non violo il Regolamento, né tanto meno manco di riguardo verso la Presidenza che rappresenta l’Assemblea e ogni singolo suo componente, ma debbo rilevare che l’invito a ponderare sulla opportunità di ritirare l’emendamento non può scaturire dall’attenta lettura dell’articolo 25, ove è richiamato l’articolo 51 della legge per l’elezione della Camera dei deputati. Io mi permetto di far notare, da modesto esercente della professione comune, che nella legge in esame è detto che per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si applicano le norme della legge elettorale che ha dato vita a questa Assemblea; ed il mio emendamento concreta appunto uno dei casi ipotizzati dall’articolo 25. Se così non fosse, la legge invece di dire «per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge» avrebbe detto senz’altro: «valgono le norme della legge per la elezione della Camera dei deputati». Contro il mio emendamento, l’articolo 25 non può essere invocato come svolgente effetto preclusivo.

Mantengo pertanto il mio emendamento.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io volevo, in parte, fare il richiamo che ha già fatto l’onorevole Fuschini, cioè dire che la materia è già disciplinata in modo da dare la migliore garanzia, ossia quella garanzia che proviene dal fatto che si tratta qui non di discutere chi deve essere vicino alle urne ma di stabilire che non deve esservi nessuno vicino alle urne. Questo è il punto fondamentale; però vorrei fare anche un rilievo che forse va al di là della legge, ma che ha una sua importanza: qui si è parlato da qualcuno in modo da far supporre che in Italia si viva come in una foresta in cui ognuno deve tutelare da solo i propri diritti. I diritti dei cittadini li deve tutelare lo Stato con i suoi organi, ed è esso che ne deve rispondere. Non dobbiamo ammettere il principio che ci si debba tutelare da se stessi. (Commenti).

GULLO FAUSTO, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO FAUSTO, Relatore per la maggioranza. Poiché ha parlato il Presidente della Commissione, pur premettendo che egli ha parlato personalmente e non a nome della Commissione, mi si consenta di dire poche parole per rimuovere una eccezione di indole procedurale, ossia che la proposta non possa essere messa in discussione perché le operazioni elettorali sono già regolate dalla legge del 1946, che dovrebbe valere anche ora. Evidentemente l’articolo 26 va interpretato avendo presente la prima parte in cui si prevede appunto il caso che le elezioni del Senato e quelle della Camera dei deputati coincidano; ed è chiaro che, se in questo articolo sono contenute norme innovatrici, sono queste che debbono avere applicazione e non quelle dettate per la sola elezione della Camera dei deputati. Non vedo quindi nessun ostacolo di natura procedurale.

PRESIDENTE. Non si è fatta, però, nessuna obiezione di carattere procedurale.

GULLO FAUSTO, Relatore per la maggioranza. Infatti, la questione si risolve nel merito.

Vorrei inoltre rispondere all’onorevole Lucifero. Egli dice che è lo Stato che deve garantire il libero esercizio dei diritti dei cittadini. Siamo perfettamente d’accordo; ma per le elezioni lo Stato ha creduto opportuno di garantire il libero esercizio del diritto elettorale appunto disponendo una formazione del seggio in cui vi sono un presidente, un segretario, gli scrutatori e i rappresentanti dei partiti. La legge stessa ha voluto garantire in tal modo il libero esercizio del diritto elettorale. E con ciò si risponde anche a coloro che hanno avanzato proposte diverse da quella dell’onorevole Assennato.

L’onorevole Assennato che cosa dice? Queste garanzie, che sono fissate dalla legge, per essere sicuri, appunto, che tutte le operazioni elettorali si svolgano regolarmente, a mio parere debbono valere anche nel momento in cui le urne si chiudono, perché le operazioni elettorali sono rimandate all’indomani. Non so che cosa ci sia di strano in tutto questo.

Con la proposta dell’onorevole Assennato, appunto attraverso questa motivazione, che mi pare giusta, si viene incontro perfettamente all’esigenza che le elezioni si svolgano regolarmente. Quelle garanzie che valgono durante le operazioni elettorali devono valere anche durante l’interruzione.

L’onorevole Fuschini dice che nella legge per la elezione dei deputati sono fissate garanzie diverse, ossia si stabilisce che le urne vengano chiuse, come pure la sala, le porte ecc. Ma la proposta Assennato mira a tener ferme quelle garanzie che sono già nella legge e che siano compatibili con le nuove che si chiedono. Le urne verranno sigillate e collocate nel posto che presenta maggiori garanzie; a questo si aggiunge però che la sala deve rimanere aperta e che debbono restare il presidente, gli scrutatori e i rappresentanti dei partiti.

Si dirà che non si può richiedere a tutta questa gente un tale sforzo fisico, dopo tante ore di lavoro. Ma appunto perché il seggio è formato di molteplici persone, si può anche stabilire un avvicendamento: non c’è ragione che restino tutti e sei gli scrutatori, i quali potranno benissimo avvicendarsi.

Io non vedo come si possa arrivare alla conseguenza di ritenere inapplicabile la proposta fatta dall’onorevole Assennato.

Per tutte queste ragioni, dichiaro, in linea personale, di votare a favore della proposta Assennato.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Ministro di esprimere al riguardo il parere del Governo.

SCELBA, Ministro dell’interno. Ho poco da aggiungere a quello che hanno detto gli onorevoli Fuschini e Lucifero.

Nel merito dico che, volendo obbligare gli scrutatori a rimanere la domenica sera, bisogna a maggior ragione obbligarli a rimanere anche il lunedì sera, perché la permanenza entro la sezione si giustifica a maggior ragione dopo conosciuti i primi risultati. Si finirebbe col chiedere a queste persone una continuazione di orario per un periodo di tre giorni, fatica che non si può pretendere da nessun uomo. D’altra parte non possiamo organizzare i turni nelle sezioni elettorali, né possiamo pensare a cambiamenti, perché la garanzia deve essere totalitaria, e tutti i rappresentanti dei partiti dovrebbero essere posti in condizione di rimanere. Non ci sentiamo di imporre un dovere che nessun cittadino sarebbe in grado di potere assolvere.

La garanzia c’è, ed è data dalla legge, e noi non possiamo stabilire per il Senato una procedura diversa da quella stabilita per la Camera. L’Assemblea ha già ritenuto che con quelle disposizioni si fossero stabilite garanzie sufficienti. Qualora gli scrutatori dovessero avere qualche preoccupazione, è loro consentito di poter restare all’esterno, ciò che è vietato a tutti per disposizione generale ma è consentito agli scrutatori.

Per questi motivi mi oppongo all’emendamento proposto dall’onorevole Assennato.

CARPANO MAGLIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPANO MAGLIOLI. Come è facilmente controllabile, i miei compagni di partito non sono presenti a questa seduta e non potrebbero esserlo perché continua tuttora il congresso del Partito socialista italiano. Vorrei rivolgere al Presidente dell’Assemblea la preghiera di rinviare la votazione sull’emendamento Assennato. (Commenti).

Se, come spero, non si vorrà negare questa cortesia, in cambio di altre cortesie analoghe sovente reciprocamente fatte, il tempo che si verrebbe in tal modo a perdere si potrebbe eventualmente recuperare con una seduta notturna o con una seduta domenicale.

PRESIDENTE. Onorevole Carpano Maglioli, l’Assemblea deciderà relativamente alla sua proposta: devo tuttavia rilevare che ella la ha avanzata in un momento non propizio, perché proprio ora avremmo dovuto procedere alla votazione.

GRONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Onorevole Presidente, desidero affermare che se si tratta di rinvio alla seduta pomeridiana, noi non abbiamo alcuna obiezione da muovere; ma, ove si trattasse invece di un rinvio a domani, mi permetterò allora, in questo caso, di fare all’onorevole Carpano Maglioli due osservazioni. La prima è che noi abbiamo accettato l’altro ieri il rinvio della discussione sul punto centrale di questa legge, chiedendo esplicitamente che il Presidente ci desse precise assicurazioni che non si sarebbe andati oltre la giornata di oggi: e l’Assemblea ricorderà infatti che l’onorevole Presidente ci diede questa esplicita assicurazione. La seconda osservazione è che il collega Carpano Maglioli dovrebbe riflettere come impensatamente, e al di là delle previsioni, questa discussione si complichi e diventi, non vorrei dire prolissa per non offendere l’Assemblea, ma piuttosto complessa e lunga. La discussione stessa di questo articolo ci dimostra come l’esame di due commi abbia richiesto l’intera seduta; quindi, meno che mai oggi, abbiamo tempo da perdere.

In conclusione, se si tratta di rimandare la votazione alle ore sedici, alla ripresa dei nostri lavori, non facciamo alcuna obiezione; ma la faremmo se si trattasse di rinviare il tutto a domani.

PRESIDENTE. Data l’ora tarda, rinvio il seguito della discussione alle ore 16.

La seduta termina alle 13.5.