Come nasce la Costituzione

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ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 20 GENNAIO 1948

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCCLV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 20 GENNAIO 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Disegno di legge (Discussione):

Norme per l’elezione del Senato della Repubblica (61).

Presidente

Micheli, Presidente della Commissione

Scelba, Ministro dell’interno

Russo Perez

Colitto

Fuschini

Mattarella

Fabbri

Rubilli

Scoccimarro

Targetti

Rivera

Perassi

Cosattini

Mortati, Relatore per la minoranza

Corbino

La seduta comincia alle 10.

MOLINELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 22 dicembre 1947.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme per l’elezione del Senato della Repubblica (61).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Norme per l’elezione del Senato della Repubblica. (61).

La discussione generale relativa a questo disegno di legge è stata fatta a suo tempo, allorché l’Assemblea, in sede di esame del progetto di Costituzione, ha affrontato la questione del sistema per l’elezione del Senato della Repubblica. Si restò allora d’accordo che non si dovesse inserire nel testo costituzionale la menzione specifica del sistema da applicare a questa elezione e si giunse all’approvazione di un ordine del giorno Nitti, che indicava il collegio uninominale come base di elezione per il Senato della Repubblica.

La discussione fatta in quella occasione ha sostituito la discussione generale che sempre precede l’esame degli articoli di ogni disegno di legge.

Questa discussione generale ha avuto, poi, una ripetizione – sia pure in scala ridotta – allorché all’Assemblea è stato presentato un ordine del giorno dell’onorevole Perassi e altri colleghi, a tenore del quale, fermo restando l’impegno assunto dall’Assemblea Costituente, che normalmente il Senato della Repubblica dovesse essere eletto col sistema uninominale, per l’elezione del primo Senato della Repubblica si proponeva di adottare la stessa legge approvata per l’elezione della Camera dei deputati.

Come i colleghi rammentano, la prima volta il voto, dopo la discussione di questo ordine del giorno dell’onorevole Perassi, aveva portato alla constatazione della mancanza del numero legale e si era rinnovata poi la votazione in base ad una pregiudiziale dell’onorevole Cevolotto, pregiudiziale che sosteneva non doversi prendere in considerazione l’ordine del giorno dell’onorevole Perassi. Con una seconda votazione per appello nominale, la proposta dell’onorevole Cevolotto era stata accolta e pertanto l’ordine del giorno dell’onorevole Perassi era stato dichiarato non proponibile.

Le due discussioni hanno ampiamente consentito di entrare nel merito della questione e pertanto ritengo che si possa essere ora senz’altro d’accordo nel senso che la discussione generale non sia più oggi necessaria, e si debba senz’altro passare all’esame dell’articolazione del disegno di legge.

Due relazioni sono state presentate al disegno di legge del Governo: una di maggioranza ed una di minoranza. Quella di maggioranza riprende in parte il disegno di legge governativo e lo modifica poi nella sua seconda parte; altrettanto fa quella di minoranza: ma le rispettive modificazioni vanno in direzioni diametralmente opposte.

Vi sono, comunque, queste due relazioni e pertanto ritengo non più necessario l’ascoltare una relazione orale dell’uno o dell’altro o di entrambi i relatori della maggioranza e della minoranza: se tuttavia essi o il Presidente della Commissione, onorevole Micheli, ritenessero di dover aggiungere qualche cosa, ne hanno facoltà.

MICHELI, Presidente della Commissione. La ragione del dissenso determinatosi in seno alla Commissione, è espressa in modo così chiaro nelle due relazioni, che ritengo inutile aggiungere altro, e questo anche per brevità di discussione.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta allora di decidere su quale testo debba svolgersi la discussione stessa. Abbiamo dinanzi a noi il disegno di legge del Governo, il disegno di legge della maggioranza della Commissione e il disegno di legge della minoranza della Commissione. In realtà però i disegni di legge sono soltanto due, in quanto quello della minoranza va considerato piuttosto come una serie di emendamenti che noi potremo di volta in volta prendere in esame, di mano in mano che giungeremo ai corrispondenti articoli.

Invito l’onorevole Scelba a dichiararmi su quale testo egli ritiene che si possa procedere alla discussione: su quello governativo o su quello della Commissione.

SCELBA, Ministro dell’interno. Ritengo si debba procedere su quello governativo.

PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Ministro dell’interno ritiene dunque che l’Assemblea debba portare il suo esame sul testo governativo. Possiamo quindi senz’altro dare inizio a questo esame.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Mi permetto di osservare che l’esame dovrebbe svolgersi, a parer mio, sul testo della Commissione perché, come ricordano i colleghi commissari, nella prima nostra riunione il progetto Scelba non fu trovato rispondente al voto dell’Assemblea e lo stesso Ministro onorevole Scelba ebbe poi a suggerire delle notevoli modificazioni, in base alle quali la Commissione ha fatto un lavoro unitario, valendosi anche non poco del contributo dei colleghi della parte di minoranza, i quali sono riusciti anzi, con i loro interventi e con il loro voto, ad apportare notevoli modificazioni a quello che sarebbe stato un nostro progetto di maggioranza.

Quindi, tenuto conto di tutte queste circostanze, ritengo che il progetto-base per la discussione dovrebbe essere quello della Commissione.

SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, Ministro dell’interno. L’onorevole Russo Perez ha fatto una affermazione, e cioè che il Governo avrebbe apportato delle varianti al primitivo progetto di legge, affermazione che trovo ripetuta anche nella relazione di maggioranza. In realtà le cose non stanno in questi termini. Il Governo ha presentato un disegno di legge; la Commissione ha richiesto ad un certo momento la formulazione tecnica di articoli per un progetto di legge che prevedesse l’ipotesi del ballottaggio. Il Governo, aderendo all’invito, ha fornito la propria consulenza tecnica alla Commissione, formulando alcuni articoli del disegno di legge per l’ipotesi del ballottaggio. Ma, con questo, esso non ha inteso di assumere minimamente la paternità di queste varianti; si tratta solo di una collaborazione tecnica che il Governo ha fornito alla Commissione. Quindi le varianti che sono state apportate al primitivo progetto di legge non si possono considerare come varianti del governo al suo progetto, ma come varianti della Commissione al progetto governativo. Pertanto, mentre dovrei insistere affinché la discussione si faccia sul testo del Governo, rilevo che in fondo la questione è solo di forma, perché saranno presi in considerazione sia il testo del Governo, sia quello della maggioranza, sia quello della minoranza, nonché altri emendamenti presentati dai colleghi.

PRESIDENTE. L’onorevole Russo Perez insiste?

RUSSO PEREZ. Mi rimetto all’Assemblea, ma credo fondata la mia osservazione anche dopo i chiarimenti del Ministro Scelba, il quale, aderendo al desiderio espresso di presentare queste varianti, ha concorso ai lavori della Commissione. Ragione di più, quindi, perché il testo-base sia quello della Commissione.

FUSCHINI. Ragione per cui si dovrebbe concludere diversamente, tutto al contrario.

PRESIDENTE. Comunque, l’intervento dell’onorevole Russo Perez è servito a chiarire il processo formativo di questo disegno di legge.

Penso che possiamo aderire alla richiesta del Ministro dell’interno di esaminare il progetto di legge tenendo come base il testo governativo.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all’articolo 1. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge.

Titolo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto con le norme stabilite dalla presente legge.

«Il numero dei senatori spettante a ciascuna Regione, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, è determinato in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell’Istituto centrale di Statistica, come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge».

PRESIDENTE. Nel testo della Commissione l’articolo 1 è riportato nella stessa formulazione, e così pure in quello della minoranza.

A questo articolo l’onorevole Colitto ha presentato i seguenti emendamenti:

«Sopprimere il primo comma».

«Nel secondo comma, dopo le parole: ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, aggiungere: e dell’articolo IV delle disposizioni transitorie e finali.

L’onorevole Colitto ha facoltà di svolgerli.

COLITTO. Ritengo superfluo il primo comma dell’articolo.

L’articolo 58 della Carta costituzionale dispone che i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Ora, a parte il rilievo che sarebbe meglio parlare di elezione dei senatori e non di elezione del Senato, ritengo davvero inutile una norma della legge che riproduca parzialmente il testo di una norma costituzionale.

Per quanto attiene all’emendamento che ho proposto in relazione al secondo comma, mi permetto di fare rilevare che l’aggiunta da me suggerita dovrebbe trovare l’accoglimento dell’Assemblea, perché è evidente che, nel determinare il numero dei Senatori spettante a ciascuna Regione, bisogna tener presente – e si è tenuto presente – l’articolo 57 della Costituzione, ma non bisogna dimenticare (e nella tabella A non si è dimenticata) la quarta delle disposizioni transitorie e finali, con la quale si dispone che per le sue particolari ragioni il Molise, per la prima elezione del Senato, deve essere considerato come una Regione a sé stante.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Presidente ad esprimere il pensiero della Commissione sulle proposte dell’onorevole Colitto.

MICHELI, Presidente della Commissione. La Commissione non comprende le ragioni per le quali si debbano fare queste modificazioni. In fondo non spostano nulla. È vero che è già detto nella Costituzione quanto è affermato nel 1° comma, ma è anche vero che non è male ripeterlo. Siamo al primo articolo e quindi un’affermazione in partenza mi pare possa stare benissimo. Per questa ragione la Commissione mantiene il testo come è stato proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Ministro dell’interno ad esprimere il parere del Governo.

SCELBA, Ministro dell’interno. Sono d’accordo col Presidente della Commissione.

Per quanto riguarda l’osservazione relativa al secondo capoverso, se n’è tenuto conto presentando anche la circoscrizione per quanto riguarda il Molise. Quindi non vedo la ragione di accettare quella modificazione e sono d’accordo nel mantenere il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene gli emendamenti?

COLITTO. Dopo i chiarimenti dell’onorevole Scelba, vi rinuncio.

FUSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI. Io credo che sia necessario aggiungere e completare questo primo comma dell’articolo, nel senso cioè che bisogna riprodurre qui la disposizione dell’articolo 58 della Costituzione, che stabilisce che sono elettori per il Senato soltanto coloro che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età. Questo non bisogna dimenticarlo.

RUBILLI. Ma deriva di già dalla legge fondamentale. Quindi si ridurrebbe ad una inutile ripetizione.

FUSCHINI. Tutto è legge! Non è una ripetizione inutile, perché bisogna tener presente che sono due corpi elettorali diversi e questo deve essere affermato nella legge elettorale, in base ad una disposizione precisa della Costituzione.

MATTARELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA. Quanto propone l’onorevole Fuschini è già previsto dall’articolo 16 della presente legge, dove è detto: «All’elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età».

PRESIDENTE. Onorevole Fuschini, lei fa una proposta precisa in questo senso?

FUSCHINI. Io dico che siccome nel primo comma si fa richiamo all’articolo 57, si deve fare anche richiamo all’articolo 58, dicendo che il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età, a norma dell’articolo 58 della Costituzione.

MICHELI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, Presidente della Commissione. Io pregherei il collega Fuschini (dico collega in quanto fa parte della nostra Commissione) di voler evitare una votazione inutile, in quanto ciò che si è dato carico di suggerire è già esplicitamente affermato nella legge, all’articolo 16, dove è detto: «All’elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età».

Siamo d’accordo che c’è diversità di corpo elettorale fra una Camera e l’altra. Ma non è qui la questione. Sarà tutt’al più il caso di vedere se convenga mettere l’accenno all’inizio o a metà della legge. È un’altra cosa. Caso mai il Comitato di coordinamento, a suo tempo, giudicherà sulla opportunità di spostare, ma allora gli spostamenti dovranno essere parecchi, non questo solo.

FUSCHINI. Occorre l’affermazione.

MICHELI, Presidente della Commissione. L’affermazione è all’articolo 16. Non si può affermare tutto nel primo o nel secondo articolo. (Rumori). Se continuiamo con queste sottilizzazioni non concluderemo nulla. La Commissione è d’avviso che sia per lo meno inutile questa proposta del collega Fuschini e lo prega di ritirarla.

FUSCHINI. Io insisto.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Mi pare che sarebbe più semplice sostituire il primo comma col seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge».

MICHELI, Presidente della Commissione. La Commissione accetta.

FUSCHINI. Accetto anch’io.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 1 nella formulazione proposta dall’onorevole Fabbri, accettata dalla Commissione e dal Governo:

«Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

«Il numero dei senatori spettante a ciascuna Regione ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, è determinato in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell’Istituto centrale di Statistica, come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge».

(È approvato).

MICHELI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, Presidente della Commissione. Dopo l’approvazione della formula Fabbri mi sembra che non sarebbe più il caso di dire nel secondo comma: «ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione».

PRESIDENTE. Provvederà il Comitato di coordinamento.

Passiamo all’articolo 2, identico nel testo della Commissione e della minoranza. Se ne dia lettura.

MOLINELLI. Segretario, legge:

«In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori assegnati alla regione.

«Le circoscrizioni dei collegi risultano dalla tabella B che fa parte integrante della presente legge».

FUSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI. Io credo che sia necessario indipendentemente dalla approvazione dell’articolo, riservare l’approvazione delle tabelle a quando si potranno consultare.

RUBILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBILLI. Io propongo che sia sospeso questo articolo perché è opportuno che sia esaminato ed approvato quando avremo le tabelle sotto mano.

Meglio mi pare accantonarlo finché non siano uscite le tabelle, perché può darsi che viste le tabelle vogliamo proporre delle modificazioni all’articolo. Esaminiamolo adunque insieme alle tabelle.

PRESIDENTE. Io comprendo che si possano proporre modificazioni alle tabelle, ma non riesco et comprendere che si possano proporre modificazioni al testo letterale di questo articolo.

RUBILLI. Vuol dire che riserviamo almeno le nostre osservazioni a quando si discuterà sulle tabelle.

PRESIDENTE. È evidente. Qui si pone piuttosto un’altra questione, e cioè quella del procedimento da adottare per l’esame di queste tabelle e, se mai, occorrerebbe dire in questo momento qualche cosa.

SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Io volevo dire quello che ora ha detto il Presidente: con quale procedimento esamineremo le tabelle? L’approvazione di questo articolo sarebbe bene che fosse rinviata a quando saranno compiute e approvate le tabelle. Non vorrei che, approvato l’articolo, si intendessero approvate anche le tabelle. La mia richiesta deriva da informazioni che ci sono pervenute sui criteri con cui si sono formate le tabelle: su tale questione ci sarà molto da discutere.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Io credo che per l’approvazione delle tabelle non vi sia libertà di scelta nei metodi perché, come i colleghi sanno, le circoscrizioni non sono state mai, almeno per quanto io ricordi, oggetto di discussione particolare da parte dell’Assemblea, data la natura dell’argomento. Si tratterà quindi di trovare un sistema che assicuri che la formazione delle tabelle corrisponda alla volontà dell’Assemblea. Io credo che l’unica via sia di votare un ordine del giorno col quale si dia delega alla Commissione parlamentare incaricata dell’esame del disegno di legge, di stabilire d’intesa col Governo, le tabelle ispirandosi però ai criteri a, b, c, che l’Assemblea sarà arbitra di determinare. Credo che, in pratica, non ci sia una via diversa per tutelare da una parte i diritti dell’Assemblea, e dall’altra per ovviare agli inconvenienti innumerevoli a cui si va incontro portando l’Assemblea a discutere partitamente questo argomento.

PRESIDENTE. Mi pare che questo problema delle tabelle abbia una tale importanza da esigere che sia quanto meno immediatamente affrontato.

La proposta dell’onorevole Targetti, che d’altra parte non ha fatto che dare espressione a quanto la maggioranza pensava, richiede, quanto meno, una discussione in sede di articolo 2 dei criteri generali per la redazione delle tabelle: Bisogna infatti dare mandato alla Commissione perché, in unione col Governo, rediga le tabelle definitive sulle quali l’Assemblea non potrà più entrare minutamente nel merito. Poiché non abbiamo più molti giorni per il nostro lavoro, non si può pensare di discutere l’ordine dei giorno Targetti quando sarà concluso l’esame del disegno di legge. Nel corso di questa settimana, penso, la Commissione e il Governo potranno applicarsi all’esame delle tabelle stesse. Pregherei dunque l’onorevole Targetti di redigere l’ordine del giorno in materia, in modo che su questa questione si venga ad una rapida conclusione.

TARGETTI. Mi riservo allora, di formulare un ordine del giorno.

MICHELI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, Presidente della Commissione. Desideravo dichiarare per eliminare le indecisioni sorte intorno a questo articolo, che la Commissione ritiene che esso non implichi affatto l’approvazione delle tabelle; e quindi il primo comma dell’articolo può essere approvato con questa assicurazione, per la quale credo ci sia l’accordo col Governo.

Quanto al secondo, la Commissione è a disposizione dell’Assemblea per discutere i criteri informatori. Quanto alla seconda parte della proposta Targetti, la Commissione ne comprende l’opportunità. Peraltro, non può prendere parte alla discussione dell’incarico da affidarsi a essa stessa, per ragioni evidenti di delicatezza.

SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Sono d’avviso che convenga non votare adesso neanche il primo comma dell’articolo, perché, a seconda del modo come saranno costituite le circoscrizioni elettorali, può darsi che sia da rivedere la redazione di tutto l’articolo. Siccome non vedo perché non si possa votare l’articolo 2 dopo aver preso visione delle circoscrizioni, mantengo la proposta di rinviare la votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Accediamo senz’altro alla richiesta dell’onorevole Scoccimarro, che non muta l’ordine dei nostri lavori; nel momento in cui avremo l’ordine del giorno Targetti potremo ritornare sull’argomento.

RIVERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVERA. Quando si parla delle circoscrizioni elettorali senatoriali ci si riferisce alle Regioni in obbedienza ad un preciso disposto della Costituzione (articolo 57). Ora, a me sembra che fino a questo momento nel progetto che abbiamo sott’occhio non abbiamo rispettato altro che l’indicazione del nome della Regione trascurando di riportarci alla delimitazione delle Regioni secondo il volere esplicitamente espresso dalla Costituente.

Quali debbano essere le Regioni è chiaramente dettato dall’ordine del giorno Targetti, che abbiamo votato a grande maggioranza a conclusione della discussione sull’articolo 131 e che dice che le Regioni, nelle quali noi dobbiamo ripartire i collegi elettorali senatoriali, sono le Regioni storiche e tradizionali. Orbene, a me sembra che la questione della Regione storico-tradizionale non si esaurisca con la semplice indicazione di Piemonte, Lombardia, Veneto, ecc., perché ci sono delle Regioni che sono state territorialmente variate dal fascismo. Ora, io domando se le variazioni apportate recentemente dal fascismo siano da accettare come fatto storico e tradizionale o invece se la storia e la tradizione del nostro Paese vada oltre queste imposizioni del fascismo.

È questa una questione da me sollevata un’altra volta ed alla quale la Camera non ha creduto allora di doversi soffermare. Ma oggi mi sembra che, trattandosi di precisare circoscrizioni dei collegi elettorali uninominali in seno alla Regione, dobbiamo farlo prendendo a «base» le Regioni storico-tradizionali sulle quali l’ordine del giorno Targetti ha deciso e sulla cui deliberazione è poi stato stilato l’articolo 131. A me sembra che ciò posto, la legge che stiamo discutendo sarebbe anticostituzionale se stabilisse i collegi elettorali senatoriali, secondo la ripartizione che alle Regioni diede il fascismo e non secondo la deliberazione presa il 29 ottobre dall’Assemblea con voti 203 contro 83, tanto più che da parte delle popolazioni si è dato più di un segno di insofferenza nei riguardi di questi trasferimenti di zone da una Regione all’altra. Questo trasferimento coatto può essere considerato un prodromo od uno dei primi esempi, che è stato poi funestamente ingigantito dalla guerra, di dislocazioni di arbitrio di territori e, purtroppo, di popolazioni da una Regione all’altra.

È un esempio qui germogliato di barbarico dispotismo, che io vorrei che questa Camera, che si dichiara così appassionatamente antifascista, correggesse, tanto più che si tratta di una violenza contro cui, ripeto, si stanno levando le popolazioni da circa due decenni. Ora, vorrei che, in occasione della revisione di questo secondo articolo, fosse ben dichiarato quali sono le circoscrizioni delle Regioni storico-tradizionali che, vive ieri geograficamente e di fatto, oggi rivivono politicamente e di diritto, circoscrizioni queste durate immutate per secoli senza che esse venissero variate neppure in occasione dell’unificazione dell’Italia, sulle quali dunque è veramente passata la storia.

Ricordiamo ancora che allora, quando l’Italia ha saldato insieme Stati differenti, quando cioè la storia ha unito gli Stati, ha rispettato le Regioni tradizionali e che solo il fascismo apportò, in omaggio alle sue gerarchie, quelle variazioni capricciose ed irrazionali che lamentiamo.

RUBILLI. Quali sono queste Regioni?

RIVERA. Sono due sole: la Campania e l’Abruzzo.

Io domando che si faccia valido il criterio costituzionale delle Regioni storiche nella delimitazione dei collegi elettorali del Senato.

PRESIDENTE. L’onorevole Micheli ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

MICHELI, Presidente della Commissione. Pur essendo d’accordo con l’onorevole Rivera per le due Regioni da lui indicate e forse per qualche altra ancora, per la quale non fa che rinnovellare il mio rammarico per quella da me desiderata che non è arrivata al traguardo, non posso aderire a nome della Commissione alla sua proposta.

L’articolo 131 della Costituzione contiene un elenco di Regioni. Queste Regioni saranno state scelte bene o male; questa è altra questione.

Io ho combattuto il criterio ritenuto storico-tradizionale ed ho ricordato a suo tempo come altre Regioni, che chiedevano di essere comprese nell’elenco, e non vi furono, si basassero appunto sulla storia e sulla tradizione. Oggi siamo di fronte ad un fatto compiuto. Come possiamo mettere in essere una particolare organizzazione amministrativa delle Regioni, quale quella indicata nell’articolo 131 della Costituzione, e poi nella legge per l’elezione del Senato stabilire altro elenco?

RIVERA. È lo stesso.

MICHELI, Presidente della Commissione. Non è lo stesso. Non mi pare si possa introdurre la variante in questa sede.

RIVERA. Nessuna variante.

MICHELI, Presidente della Commissione. Ad ogni modo, il parere della Commissione è questo. Non so se il rinnovellato dolore mi abbia impedito di comprendere bene la proposta dell’onorevole Rivera. La Commissione non può aderire ad una proposta, che cambierebbe quanto è stato sancito nella Costituzione.

Il futuro Parlamento avrà modo di accogliere il desiderio di quelle popolazioni. Oggi siamo rammaricati di non poterlo fare.

PRESIDENTE. Il problema posto dall’onorevole Rivera è questo: che fin da questo momento, in questa sede, si realizzi la deliberazione presa in sede costituzionale. Cioè, senza mutare l’elenco delle Regioni comprese nella Costituzione e nell’allegato alla presente legge, ogni singola Regione sia senz’altro riportata nei suoi confini tradizionali.

Ritengo personalmente, onorevole Rivera, che questo sia un lavoro di tanta lena, anche se si limitasse soltanto alle Regioni di cui lei ha fatto cenno, che certo non potrebbe essere completato prima delle elezioni e tanto meno nel corso di questa settimana.

La sua parola, onorevole Rivera, varrà come stimolo ad accelerare, più che possibile, il processo di riorganizzazione delle Regioni, in base ai loro confini storici; ma, nel momento attuale, non so in qual modo la sua proposta potrebbe trovare attuazione.

RIVERA. È semplicissima.

PRESIDENTE. L’onorevole Scelba, Ministro dell’interno, ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SCELBA, Ministro dell’interno. Sono d’accordo col Presidente dell’Assemblea nelle osservazioni da lui fatte in ordine alla possibilità di modificazione delle circoscrizioni regionali.

Praticamente si tratterebbe di riportare all’Abruzzo un territorio che oggi fa parte di altra Regione.

Tutti i calcoli fatti nella formazione dei collegi partono dal presupposto che le Regioni sono quali risultano dai dati dell’Ufficio centrale di Statistica.

In questo momento mi sembra intempestiva una operazione di questo genere ed abbiamo rimesso ad un secondo tempo, alle Regioni stesse, la possibilità di modifica in questo senso delle Regioni. Io ritengo che in questa sede non si possa prendere in esame la proposta dell’onorevole Rivera di modificare le circoscrizioni regionali, così come sono ora considerate dal progetto.

Voglio fare, poi, un’osservazione all’onorevole Scoccimarro, il quale, opponendosi alla votazione del primo comma dell’articolo 2 ha dichiarato che la sostanza di quest’articolo potrebbe essere modificata nel senso che si possa dare alle Regioni un numero di collegi diverso, superiore od inferiore, a quelli risultanti dalla tabella. Ora, il contenuto del primo comma dell’articolo 2 corrisponde ad una disposizione tassativa della Costituzione la quale ha stabilito che in ogni Regione vi siano tanti collegi quanti sono i senatori assegnati alle Regioni in base alla popolazione. Che questa disposizione non si possa modificare, è una verità lapalissiana. Se ad una Regione, la Costituzione ha attribuito sei senatori, ritengo che l’Assemblea non possa tornare su questa deliberazione.

Possiamo rimandare la votazione in sede di approvazione delle tabelle delle circoscrizioni, ma sul contenuto del primo comma dell’articolo 2, credo che non possano essere espressi dubbi di sorta.

PRESIDENTE. Restiamo all’intesa poco fa accennata, cioè soprassediamo brevemente alla votazione sull’articolo 2, in attesa che l’onorevole Targetti rediga l’ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all’articolo 3. Se ne dia lettura nel testo governativo.

SCHIRATTI, Segretario, legge:

«L’assegnazione del numero dei senatori alle singole Regioni e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione.

«I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle province, che si verifichino prima della revisionerai cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi.

«Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge, tenendo presente il dispetto dell’articolo 57 della Costituzione ed i risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione».

PRESIDENTE. La Commissione propone al primo comma la seguente variazione formale;

«L’assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione ecc.»; per il resto del comma la formulazione coincide con quella del testo governativo.

Il secondo comma è identico per entrambi i disegni.

Il terzo comma, nel testo formulato dalla Commissione, è del seguente tenore:

«Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione».

Vi sono, come i colleghi hanno constatato, modificazioni di semplice carattere formale. La minoranza della Commissione, poi, si attiene alle proposte di modificazione fatte dalla maggioranza.

L’onorevole Colitto ha proposto il seguente emendamento:

«Aggiungere alle ultime parole del terzo comma le seguenti:

«Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove regioni e le circoscrizioni dei loro collegi».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Non so se, quanto io propongo, possa considerarsi compreso nella dizione del testo della Commissione, ma forse un chiarimento non è inopportuno. L’articolo 132 della Costituzione prevede la formazione di nuove Regioni. In tal caso, a mio avviso, bisognerà rivedere non soltanto la circoscrizione della preesistente Regione, ma determinare il numero dei senatori spettanti alla nuova e la circoscrizione dei collegi elettorali della medesima. Ora a me pare che nell’articolo in esame si preveda la revisione delle circoscrizioni regionali della preesistente Regione, ma non si prevede la determinazione delle circoscrizioni elettorali delle nuove. Di qui la ragione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Micheli di esprimere il parere della Commissione.

MICHELI, Presidente della Commissione. Siccome la Costituzione ammette l’eventualità di formazione di nuove Regioni, non vi è difficoltà da parte della Commissione ad accettare l’emendamento Colitto.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Scelba di voler esprimere il parere del Governo.

SCELBA, Ministro dell’interno. Accetto le modifiche proposte dalla Commissione al testo governativo.

Per quanto si riferisce all’emendamento Colitto, io confesso che tale emendamento mi pare una superfluità, perché in realtà la Costituzione già stabilisce la possibilità della formazione di nuove Regioni, la quale non può essere fatta che con legge avente valore di legge costituzionale. È implicito che con legge deve essere fatta la ripartizione per collegi e la stessa formazione dei collegi delle nuove Regioni, perché se per tutte le altre Regioni si è seguito il procedimento della legge, non vedo come si potrebbe fare diversamente, e cioè seguire la via del provvedimento amministrativo, per i collegi nelle nuove Regioni.

Comunque, siccome si tratta di un chiarimento che non guasta, non mi oppongo a che sia approvato, pur riconoscendone la superfluità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 3, nel testo della Commissione:

«L’assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione».

(È approvato).

Metto in votazione il secondo comma, nel testo del Governo:

«I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, dei mandamenti e delle provincie, che si verifichino prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi».

(È approvato).

Metto in votazione il terzo comma, nel testo della Commissione.

«Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione».

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Colitto:

«Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove Regioni e le circoscrizioni dei loro collegi».

(È approvato).

Passiamo all’articolo 4.

Se ne dia lettura.

SCHIRATTI, Segretario, legge:

«I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

«Dal giorno della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica al giorno stabilito per la votazione devono decorrere almeno settanta giorni».

PRESIDENTE. La Commissione propone di sopprimere il secondo comma. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Prego l’onorevole Ministro dell’interno di dire se accetta la soppressione proposta dalla Commissione.

SCELBA, Ministro dell’interno. L’accetto.

MICHELI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, Presidente della Commissione. La Commissione avverte che si sopprime il secondo comma perché lo si trasporta nelle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 4 nel testo governativo, così formulato:

«I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri».

(È approvato).

Passiamo all’articolo 5. Se ne dia lettura.

SCHIRATTI, Segretario, legge:

«Quando, per qualsiasi causa, escluse le ipotesi previste dall’articolo 22, il numero dei senatori si riduce di almeno un terzo nelle Regioni aventi sino a 15 collegi e di almeno un quarto nelle altre, si procede con le norme stabilite dalla presente legge, sempre che manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura, a nuove elezioni in tutti i collegi della Regione per i seggi rimasti vacanti: lo scrutinio si effettua in base alle disposizioni di cui all’articolo 20.

«Se il numero dei senatori assegnati alla Regione non sia esattamente divisibile per tre o per quattro, il minimo dei seggi vacanti si determina arrotondando per eccesso il quoziente».

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione ha proposto il seguente testo:

«Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si procede, con le norme stabilite dalla presente legge, sempreché manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura, a nuove elezioni nel termine di ottanta giorni dalla data della comunicazione con la quale il Presidente del Senato dà notizia della vacanza al Ministro dell’interno.

«Il prefetto della Provincia nel cui territorio si trova il capoluogo del collegio rende edotti gli elettori del decreto di convocazione dei comizi per mezzo dei sindaci che vi provvedono con manifesto».

La minoranza, infine, ha proposto la soppressione dell’articolo. Chiedo al Presidente della Commissione il suo parere in merito.

MICHELI, Presidente della Commissione. La Commissione chiederebbe di accantonare questo articolo, perché vi affiora, sia pure in modo marginale, quella che è la ragione del dissenso.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all’articolo 6. Se ne dia lettura.

SCHIRATTI, Segretario, legge:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori della Regione che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni d’ineleggibilità previste dagli articoli … del testo unico della legge per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale … gennaio 1948, n. …».

PRESIDENTE. La Commissione propone la seguente formulazione:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d’ineleggibilità previste dal decreto legislativo 10 marzo 1946, m 74, modificato dalla legge …».

Questa proposta della Commissione è unanime.

L’onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

«Alle parole: previste dal decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, modificato dalla legge …, sostituire: previste per i deputati».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Lo mantengo e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

MICHELI, Presidente della Commissione. Si tratta della medesima cosa: o riprodurre il titolo della legge tale e quale è in essa indicato, oppure indicare la materia. Ma non credo convenga metterci su questa via. Le leggi si citano o con la loro intitolazione o col numero e data della legge stessa. Non altrimenti.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni testé fatte dall’onorevole Micheli a nome della Commissione, chiedo all’onorevole Colitto se insiste.

COLITTO. Non insisto.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Non capisco perché nella formulazione dell’articolo, come è proposto dalla Commissione, la frase del progetto ministeriale, con la quale sì faceva richiamo di articoli del testo unico della legge per reiezione della Camera dei deputati è stata sostituita con l’espressione: «previste dal decreto legislativo 10 marzo 1946 modificato dalla legge, ecc.».

Io ricordo che il titolo della legge che abbiamo votato giorni or sono, dice: «Norme per l’elezione della Camera dei deputati»; non dice più «Legge che modifica il decreto 10 marzo 1946».

Per conseguenza, crederei opportuno mantenere la dizione del disegno di legge ministeriale, anche perché il richiamo al testo unico, che è in corso di pubblicazione, è usato anche in articoli successivi, e precisamente nell’articolo 25.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Micheli di esprimere il parere della Commissione.

MICHELI, Presidente della Commissione. La Commissione non ha difficoltà ad accettare la proposta dell’onorevole Perassi. È una precisazione che rientra nel criterio che avevo enunciato poco fa.

PRESIDENTE. Allora, la Commissione non ha nulla in contrario a ritornare al testo governativo.

Onorevoli colleghi, vi è in questo articolo un aspetto che merita di essere tenuto particolarmente presente.

La diversità della redazione del testo della Commissione e quello governativo non concerne soltanto il modo di richiamare le condizioni di ineleggibilità, ma anche un altro punto essenziale. Dice il testo governativo: «Sono eleggibili a senatori gli elettori della Regione»; dice il testo della Commissione: «Sono eleggibili a senatori gli elettori che, ecc.».

Secondo il testo governativo, quindi, in ogni singola Regione sono eleggibili a senatori soltanto gli elettori di quella Regione. Secondo il testo della Commissione, questa condizione scompare.

Mi permetto di richiamare l’attenzione dell’Assemblea su questo punto, prima di passare alla votazione.

MICHELI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, Presidente della Commissione. La Commissione è stata unanime nell’eliminare dal testo ministeriale questa limitazione, la quale è sembrata che non potesse coesistere con l’ultimo comma dell’articolo 58 della Costituzione, nel quale si stabilisce che sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età. Quindi, la limitazione della Regione era un’aggiunta che parve alla Commissione non fosse possibile consentire.

Non siamo entrati nella discussione di parecchie altre ragioni di opportunità, che renderebbero meno conveniente una limitazione di questo genere. Tanto più, poi, che si è ammessa in un altro punto della legge, la possibilità di candidature multiple, quindi, che queste avvengano anche fuori della Regione.

PRESIDENTE. L’onorevole Ministro dell’interno ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SCELBA, Ministro dell’interno. Mi rimetto all’Assemblea.

PRESIDENTE. Allora, voteremo l’articolo 6 nel testo del Governo, con la soppressione delle parole «della Regione».

Il testo resta quindi il seguente:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni d’ineleggibilità previste dagli articoli … del testo unico della legge per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale … gennaio 1948, n. …».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L’onorevole Cosattini ha presentato il seguente emendamento:

«L’ineleggibilità a senatore, di sindaci di capoluogo di provincia ha effetto limitatamente ai collegi elettorali in cui sia compreso il detto capoluogo». (Commenti).

Ha facoltà di svolgerlo.

COSATTINI. Onorevoli colleghi, il mio emendamento tende a stabilire un’eccezione alla regola generale dell’ineleggibilità ora stabilita. La disposizione della ineleggibilità dei sindaci dei capoluoghi di provincia, sancita per i deputati, aveva per presupposto che il sindaco del capoluogo di provincia potesse esercitare nel collegio sull’esercizio delle preferenze, un’influenza particolare, derivantegli dalla sua posizione di primo cittadino del capoluogo della provincia. Ora, è evidente che questo presupposto non ha ragione di essere per i cittadini che siano candidati a senatori in un altro collegio elettorale della provincia, diverso da quello ove essi ricoprano quella carica.

Mi permetto di far considerare che la nuova classe dirigente va faticosamente costituendosi ed affermandosi; e che la presenza di questi cittadini al Senato potrà essere molto utile per l’esperienza amministrativa che potranno recarvi. Ricordo del resto che, secondo le leggi precedenti al fascismo, i sindaci delle grandi città, lungi dall’avere una ragione di ineleggibilità a senatori, avevano un titolo per l’elezione stessa.

Tale limitazione mi sembra quindi oggi assolutamente inopportuna.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Micheli a pronunciarsi a nome della Commissione su questo emendamento.

MICHELI, Presidente della Commissione. La Commissione ha esaminato questa questione e a maggioranza ha respinto tale proposta, perché ha ritenuto che le ragioni sopra le quali il concetto di ineleggibilità è basato, siano assai più complesse e diverse, inerenti alla carica stessa di senatore in questo particolare momento della Nazione, e che non vi sia opportunità di altro incarico egualmente grave.

La Commissione quindi non si è limitata al fatto della possibilità di un’influenza sul gioco accennato delle preferenze, ma si è riferita piuttosto ad un criterio di indole generale.

Faccio inoltre osservare all’onorevole Cosattini che tale ineleggibilità è relativa, perché basta che il sindaco si dimetta al momento della candidatura per diventare eleggibile. Era questo infatti un sistema che, anche per il passato, veniva praticato, e la legge prevedeva appunto dei termini: bastava un periodo di tre mesi, e successivamente di sei.

Ora è stato ancor più limitato: basta che il giorno prima dell’accettazione della candidatura il sindaco dia le dimissioni ed egli si metta in regola per poter correre anche quest’altro palio, il palio politico, insieme a quello amministrativo, a cui partecipava antecedentemente.

Quindi rimane una certa possibilità e una certa libertà, tale che consente di poter inviare al Senato coloro che, per le loro esperienze amministrative anche più recenti, possano giovare al nuovo Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di esprimere il proprio parere.

SCELBA, Ministro dell’interno. Personalmente sono d’accordo con l’onorevole Cosattini, perché ho sempre pensato che l’autonomia comunale dovrebbe essere valorizzata costituendo quello di sindaco un titolo per essere rappresentanti nelle Assemblee nazionali. E pur rimettendomi all’Assemblea Costituente, tengo tuttavia a dichiarare che, a mio avviso, non si può trovare alcuna incompatibilità neppure per il sindaco di una grande città ad essere contemporaneamente senatore, ma che anzi si renderebbe omaggio all’autonomia comunale riconoscendo questo diritto.

SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Il Gruppo comunista voterà per l’emendamento Cosattini, poiché non ritiene giusto imporre una limitazione al diritto di eleggibilità che si può evitare con la proposta dell’onorevole Cosattini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Cosattini, testé letto.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Passiamo all’esame del Titolo II:

«Degli Uffici elettorali circoscrizionali e regionali».

La Commissione propone di modificare l’intitolazione di questo Titolo in relazione ad una proposta che essa fa, per gli articoli successivi. Pertanto in merito all’intitolazione prenderemo una decisione dopo che l’Assemblea avrà deciso sul contenuto degli articoli di questo Titolo.

Passiamo all’articolo 7. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«Il tribunale, nella cui giurisdizione si trovino collegi previsti dall’unita tabella B, si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

«Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l’intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi».

PRESIDENTE. Propone la Commissione, nell’articolo 7 e nei successivi titoli degli articoli in cui si fa menzione dell’ufficio elettorale circoscrizionale, che questo deve essere indicato con la locuzione: «ufficio elettorale centrale».

RUBILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBILLI. Ho domandato la parola per avere un chiarimento dalla Presidenza e dall’Assemblea, chiarimento che può contenere anche una mozione d’ordine.

Noi dobbiamo esaminare i vari articoli, modificarli, renderli più perfetti, se possibile; ma più per questioni di forma che di sostanza. Qui la sostanza vera dei progetti, la divergenza che può sorgere è unicamente sull’assegnazione dei posti e quindi sul sistema elettorale. Per cui abbiamo tre progetti: il progetto del Governo, il progetto della di maggioranza, il progetto della minoranza.

Ora, questa questione fondamentale in cui rimaniamo divisi nelle varie opinioni, dobbiamo pure esaminarla ampiamente ed affrontarla in pieno.

Il chiarimento che io desidero è: qual è il momento in cui detta questione di evidente importanza dovrà e potrà essere posta in discussione?

Perché comincia da questo articolo. Perciò ho ora domandato la parola. Io mi ero iscritto a parlare sull’articolo 9 perché, per equivoco, non avevo pensato alla intestazione del titolo. Io avevo pensato agli articoli, preferendo l’articolo 9 da cui cominciano a sorgere le maggiori divergenze; poi ho visto in questo momento che la divergenza sorge sin da questo Titolo con l’articolo 7; quindi è giunto il momento d’intenderci.

Domando alla Presidenza e all’Assemblea chiarimenti e proposte per potermi regolare; il problema fondamentale che la legge impone, cioè vedere, esaminare e decidere quale dei tre progetti risponda meglio alle precedenti deliberazioni prese dall’Assemblea in sede di legge costituzionale, quand’è che vogliamo proporcelo e risolverlo? Vogliamo farlo in questo momento? Forse sì, perché la Commissione di maggioranza propone come titolo: «Ufficio elettorale centrale» e – dice il progetto governativo – «Uffici elettorali circoscrizionali e regionali». Da una parte si prevede un unico ufficio, dall’altra due uffici diversi con diverse mansioni. Quindi da questo Titolo comincia la divergenza fra i tre progetti.

Dica la Presidenza e dica l’Assemblea se la questione fondamentale di cui dobbiamo occuparci vogliamo trattarla a proposito di questo articolo 7 oppure, meglio ancora, a proposito dell’articolo 9, o dell’articolo 18, o dell’articolo 20, il quale è il più completo per quanto riguarda l’assegnazione dei seggi.

Questo io domando.

Prima di esprimere la mia opinione sul merito, desidero sapere quale è il momento in cui con maggiore opportunità io possa farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Rubilli, il problema da lei sollevato si pone all’articolo 9, e in quella sede sarà discusso.

Segue l’emendamento dell’onorevole Colitto:

«Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«Ove in un collegio si trovino sedi di uno o più tribunali, l’ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Questo emendamento mira, se non mi inganno, a colmare una lacuna nell’articolo 7. L’articolo 7 prevede che nella circoscrizione di un tribunale si trovino più collegi, ma non prevede che in un collegio si trovino le sedi di più tribunali.

Il primo comma dice: «Il tribunale, nella cui circoscrizione si trovino collegi previsti dalla unita tabella B, si costituisce in tanti uffici elettorali ecc.». Dunque un tribunale e più collegi. Ma può anche verificarsi che in unica circoscrizione elettorale si trovino le sedi di due o più tribunali. In questo caso, che a mio avviso occorre espressamente prevedere, io propongo che l’ufficio elettorale si costituisca nella città, sede di tribunale, che ha maggiore popolazione. Ecco la ragione del mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha facoltà di esprimere il proprio parere.

MICHELI, Presidente della Commissione. Nella Commissione non si è presentata questa questione. Pare ad ogni modo ad essa che effettivamente il problema venga risolto nella sotto intitolazione del collegio, quando si dà al collegio un determinato nome si aggiunge anche il tribunale cui esso fa capo. Il quesito che si propone l’onorevole Colitto mi pare che praticamente sia già risolto.

In sede delle tabelle si potrà discutere; essendo in ciascuna tabella indicato di fianco al capoluogo del collegio anche il tribunale.

Quindi se in qualche caso potesse esservi stata una meno esatta indicazione si potrà nella compilazione delle tabelle, con un più diligente esame, cercare di correggerla. Per questo pare alla Commissione che l’emendamento Colitto non abbia ragione di essere.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di esprimere il proprio parere.

SCELBA, Ministro dell’interno. Concordo con la Commissione.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Il Presidente della Commissione ha fatto riferimento alle tabelle. Ma lo stampato con le tabelle non è ancora in distribuzione.

PRESIDENTE. L’onorevole Micheli ha fatto riferimento alle tabelle come alla sede opportuna per tenere in considerazione la sua richiesta.

COLITTO. Onorevole Presidente, se ella consente, vorrei osservare che l’onorevole Micheli diceva che nelle tabelle sarebbero già indicati i tribunali che devono funzionare come uffici elettorali centrali dei collegi.

PRESIDENTE. Onorevole Micheli, voglia precisare meglio la questione.

MICHELI, Presidente della Commissione. Ripeto che nelle tabelle è indicato, insieme col capoluogo del collegio, anche il tribunale al quale il collegio fa capo per le operazioni elettorali.

Per questo la Commissione è d’avviso che non sia necessario l’emendamento dell’onorevole Colitto. Se vi è qualche caso che possa aver dato occasione alla sua osservazione per la pratica conoscenza di collegi che si trovino nelle condizioni da lui esposte, se ne terrà conto nell’esame delle tabelle e potremo sostituire a quello indicato il nome del tribunale del luogo che ha maggiore popolazione.

Bisogna d’altra parte osservare che, per il criterio della maggiore popolazione e data pure l’importanza che esso ha dal punto di vista demografico, non debbono trascurarsi altri criteri, come la centralità, come l’esistenza di mezzi di trasporto per fare accedere i rappresentanti di tutte le sezioni al centro. Il baricentro elettorale è qualcosa di diverso da quello che può essere il comune più popolato. Quindi si tratta di ben altro criterio per il quale occorrerebbe provvedere a tutta una discussione complessa che, in questo momento, mi pare fuori luogo.

Ritengo quindi che quando l’onorevole Colitto sia persuaso che attraverso l’esame delle tabelle si può tener conto del suo desiderio, egli possa rinunziare al suo emendamento.

COLITTO. Mi riservo allora di ripresentare l’emendamento quando discuteremo le tabelle.

SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, Ministro dell’interno. Vorrei richiamare l’attenzione dell’Assemblea sulla questione sollevata dall’onorevole Colitto. In effetti bisogna considerare che i collegi elettorali sono indicati con un titolo: collegio di Catania I, di Roma I, di Gela o di Piazza Armerina. Non so se in tutti i collegi esista un tribunale, o, per lo meno, se la città indicata come capoluogo del collegio sia anche sede di tribunale.

Mi sovviene in questo momento che Gela è stata indicata come capoluogo di circoscrizione, e credo che neppure Piazza Armerina – da me proposta come capoluogo – abbia il tribunale. Debbo arguire perciò che non esiste coincidenza tra sede di collegio e sede di tribunale.

Bisognerebbe essere d’accordo nel senso che la Commissione, nell’elaborare le circoscrizioni elettorali, farà coincidere il capoluogo con la sede del tribunale. Se vi sono più tribunali o se non ve n’è alcuno, si vedrà quale altro criterio adottare. Si vedrà se scegliere il criterio dell’onorevole Colitto; ma io non credo si possa accettare, perché vi sono altri criteri più congrui che possono suggerire la sede del collegio. Ad ogni modo si sappia esattamente che come ufficio circoscrizionale si intenderà la sede del collegio che risulterà dalle tabelle.

MORTATI, Relatore per la minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTATI, Relatore per la minoranza. Chiedo su che cosa si vota. A me sembra che la votazione dovrebbe vertere sulla proposta fatta dalla maggioranza della Commissione circa la soppressione della distinzione tra uffici circoscrizionali e uffici centrali.

Ora, se si vota su questo, trovo che si pregiudichi la questione di merito che si era detto di rinviare, perché la nostra proposta, in difformità da quella della maggioranza della Commissione, tende a conservare i due uffici, in quanto la distinzione corrisponde a quel congegno elettorale che noi proponiamo. Le votazioni sugli articoli 7 e 8 dovrebbero quindi essere rinviate al momento in cui sarà decisa la questione principale che divide in due parti la Commissione. A nome della minoranza propongo pertanto la sospensiva.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Targetti e Amadei hanno fatto pervenire alla Presidenza il testo dell’ordine del giorno relativo alle tabelle. Ne do lettura:

«L’Assemblea Costituente delega la Commissione parlamentare per la legge sulla elezione del Senato della Repubblica a formare, d’intesa col Governo, la tabella delle circoscrizioni territoriali secondo i seguenti criteri:

1) rispettare le unità provinciali;

2) mantenere in linea di massima intatte le unità cittadine;

3) suddividere le città con popolazione superiore ai 400 mila abitanti tenendo conto della loro particolare configurazione topografica e, in mancanza di questa, procedendo a suddivisioni con criteri omogenei».

Questo ordine del giorno sarà subito stampato e distribuito.

Se non sorgono obiezioni, si intende rinviata ogni decisione sull’articolo 7, conformemente alla richiesta dell’onorevole Mortati, a quando si deciderà di risolvere il punto del disegno di legge maggiormente controverso.

(Così rimane stabilito).

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Ricordo che all’articolo 18 vi è un mio emendamento. È la proposta più radicale. Io propongo, come proposi senza successo nella Commissione, che si proclami eletto senatore chi nella prima elezione riporti la maggioranza dei voti. È la proposta che più si allontana da quelle del Governo e della Commissione.

PRESIDENTE. Non possiamo affrontare la questione sulla base dell’articolo 18. Ci sono articoli che lo precedono e che pongono la questione in maniera più di principio.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Anche nei riguardi dei criteri di formazione delle tabelle la questione pregiudiziale ha importanza. Quindi, penso che, prima di discutere la proposta Targetti, dobbiamo affrontare la questione pregiudiziale, perché potremo stabilire criteri diversi per la formazione delle tabelle a seconda delle decisioni che prenderemo. Ecco perché io penso che sarebbe il caso, se non subito all’inizio della seduta pomeridiana, di affrontare senz’altro il problema del metodo elettorale, secondo le diverse proposte del Governo, della maggioranza e della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ritengo sia opportuno rinviare al pomeriggio il seguito della nostra discussione. Prego i colleghi di pensare al modo preciso con cui muovere i passi verso i temi che dobbiamo risolvere.

La seduta termina alle 11.45.