ASSEMBLEA COSTITUENTE
ccc.
SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 22 NOVEMBRE 1947
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI
INDICE
Disegno di legge (Seguito della discussione):
Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico. (10).
Presidente
Lussu
Caldera
Perlingieri
Bettiol, Relatore
Bozzi
Grassi, Ministro di grazia e giustizia
Coccia
Rescigno
Perassi
Laconi
Perrone Capano
Russo Perez
Uberti
Tonello
Condorelli
Cianca
Crispo
Cevolotto
Fedeli Aldo
Schiavetti
Mastino Pietro
Covelli
Conti
Leone Giovanni
Togliatti
Targetti
Sull’ordine del giorno della seduta pomeridiana:
Presidente
Leone Giovanni
Votazione segreta:
Presidente
Risultato della votazione segreta:
Presidente
La seduta comincia alle 10.
MOLINELLI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.
(È approvato).
Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico. (10).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la repressione dell’attività fascista c dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico. (10).
Avendo ieri proceduto alla votazione a scrutinio segreto dell’emendamento sostitutivo dell’articolo 1 proposto dall’onorevole Russo Perez, emendamento che non è stato approvato, dobbiamo ora passare all’emendamento presentato dagli onorevoli Crispo, Perrone Capano, Villabruna, Bozzi, Rubilli, Ciampitti, Costantini, sostitutivo degli articoli 1 e 1-bis.
Pongo in votazione il primo comma:
«Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, ovvero associazioni o partiti col fine di mutare la Costituzione della Repubblica o la forma del Governo costituzionale parlamentare, o di sopprimere o menomare le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, con mezzi violenti o comunque non consentiti dall’ordinamento costituzionale, è punito con la reclusione da due a venti anni».
(Non è approvato).
Passiamo al primo comma dell’articolo 1 nel testo della Commissione.
Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l’organizzazione militare o paramilitare e per l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta persegua finalità o metodi propri del dissolto partito fascista, rappresentando un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, è punito con la reclusione da due a venti anni».
PRESIDENTE. Sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello dell’onorevole Colitto, del seguente tenore:
«Alle parole: sotto qualunque forma di partito o di movimento, sostituire le altre: oppure la formazione di un partito o di un movimento, e sopprimere le parole: rappresentando un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione».
«Subordinatamente, alla parola: rappresentando, sostituire: ove rappresentino».
Pongo in votazione la prima frase del testo della Commissione:
«Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista».
(È approvata).
Pongo ora in votazione l’emendamento proposto dall’onorevole Colitto:
«Alle parole: sotto qualunque forma di partito o di movimento, sostituire le altre: oppure la formazione di un partito o di un movimento».
(Non è approvato).
Pongo ora in votazione la formula della Commissione:
«Sotto qualunque forma di partito o di movimento».
(È approvata).
Passiamo alle parole:
«che, per l’organizzazione militare o paramilitare e per l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta».
Gli onorevoli Carpano Maglioli, Fogagnolo, Caldera, Vigna, Fedeli Aldo, Tomba hanno presentato il seguente emendamento:
«Al primo comma, alle parole: paramilitare e per l’esaltazione, sostituire le parole: paramilitare o per l’esaltazione».
Pongo in votazione il testo della Commissione con l’emendamento proposto dall’onorevole Carpano Maglioli.
(Dopo prova e controprova è approvato).
Passiamo alla frase seguente:
«persegua finalità o metodi propri del disciolto partito fascista».
La Commissiono ha accolto la proposta dagli onorevoli Carpano Maglioli e altri di sopprimere le parole «o metodi»; rimane pertanto la frase così emendata:
«persegua finalità proprie del disciolto partito fascista».
La pongo in votazione.
(È approvata).
Ricordo che a questo punto vi è un emendamento soppressivo degli onorevoli Colitto e Carpano Maglioli e altri, i quali propongono di sopprimere le parole: «rappresentando un attentato alle libertà democratiche, garantite dalla Costituzione».
La Commissione è contraria alla soppressione di questo inciso.
Il Ministro della giustizia ha proposto di sostituire la parola «rappresentando» con le altre: «tali da costituire».
LUSSU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto, su questo ultimo inciso.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Io devo votare contro la dizione «rappresentando un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione» perché a mio parere, se noi lasciamo nel testo questa espressione, creiamo la possibilità che nel caso che vi siano partiti o movimenti che incorrono in questa attività colpita dalla legge, essi si sottraggono alla pena, non solo per il giudizio del magistrato – che può essere assai vario e certe volte discutibile – ma per la stessa prova soggettiva che gli imputati possono dare.
Noi, con questo inciso, creiamo la possibilità che mai possano essere condannati gli autori di questi delitti.
A me pare che la soppressione intenderebbe affermare la sicurezza che, comunque avvenga la ricostituzione di questi partiti o movimenti, per questo solo fatto esiste la pericolosità.
Il Relatore ieri parlava appunto di questo pericolo; e questo è in qualsiasi organizzazione, senza essere obbligati ad esaminare in concreto se l’attività rappresenti un pericolo. Un pericolo sempre rappresenta il solo fatto che questi partiti o movimenti esistano.
D’altronde – e concludo – il fatto che c’è una larga distanza tra la pena minima e la pena massima da due a venti anni, ci dà la sicurezza che non si commetterà mai nessun arbitrio. C’è un largo criterio, di cui il giudice può valersi per valutare il fatto.
Pregherei, quindi, il Relatore onorevole Bettiol di aderire a questa proposta.
PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole:
«tali da costituire un attentato alla libertà democratiche garantite dalla Costituzione».
(Dopo prova e controprova, non sono approvate).
Pongo in votazione le ultime parole del primo comma:
«è punito con la reclusione da due a venti anni».
(Sono approvate).
Pongo in votazione ora l’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Zanardi:
«e alla confisca dei beni».
(Dopo prova e controprova, è approvato).
Passiamo al secondo comma:
«Chiunque vi aderisce è punito con la reclusione sino a tre anni».
Ricordo che il Relatore ha accettato la proposta dell’onorevole Crispo di sostituire la parola: «aderisce» con l’altra: «partecipa».
A questo comma vi è una proposta soppressiva dell’onorevole Coppa.
Rammento che l’onorevole Caldera ha presentato il seguente emendamento:
«Aggiungere le parole: in qualsiasi modo o forma».
Pongo in votazione le parole:
«Chiunque vi partecipa».
(Sono approvate).
Passiamo ora all’emendamento dell’onorevole Caldera.
CALDERA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene. Pongo, pertanto, in votazione la seconda parte del testo della Commissione:
«è punito con la reclusione sino a tre anni».
(È approvata).
L’articolo 1 risulta nel suo complesso così approvato:
«Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l’organizzazione militare o paramilitare o per l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta persegua finalità proprie del disciolto partito fascista, è punito con la reclusione da due a venti anni e alla confisca dei beni.
«Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a tre anni».
Passiamo all’articolo 1-bis del testo della Commissione. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell’istituto monarchico ovvero ne agevola la costituzione, è punito con la reclusione da uno a quindici anni.
«Chiunque vi aderisce è punito con la reclusione sino a due anni».
PRESIDENTE. L’onorevole Coppa ha proposto di sopprimerlo.
PERLINGIERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERLINGIERI. Vorrei far notare che la dizione di questo articolo mi sembra alquanto imprecisa o per lo meno capace di suscitare un equivoco, perché l’articolo dice: «Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell’istituto monarchico», e fin qui sta bene. Poi aggiunge: «ovvero ne agevola la costituzione».
Questa frase si potrebbe riferire esclusivamente e puramente all’istituto monarchico in sé e per sé. Ora, faccio rilevare che agevola la ricostituzione dell’istituto monarchico – a parte i mezzi violenti – anche il partito monarchico, contro il quale non è possibile stabilire delle comminatorie.
Dunque io proporrei di dire invece: «Chiunque promuove un movimento, costituisce o agevola la costituzione di un partito diretto alla restaurazione con mezzi violenti dell’istituto monarchico, è punito con la reclusione».
A me sembra più chiaro, perché altrimenti ci troveremmo nelle condizioni di dover dichiarare illegale l’esistenza anche di un partito democratico, quale può essere quello monarchico.
Insomma, la sanzione è diretta contro la violenza e non contro il metodo democratico.
PRESIDENTE. Prego l’onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.
BETTIOL, Relatore. Mi pare che sia sottinteso che questa «agevolazione» deve fare riferimento anche ai mezzi violenti. In sostanza alla Commissione pare che sia implicito che questa «agevolazione della costituzione» di un partito debba fare riferimento ai mezzi violenti.
Quindi, la Commissione non accetta l’emendamento proposto.
BOZZI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOZZI. Io pregherei che nel secondo comma per euritmia con l’articolo precedente dove dice: «vi aderisce» bisogna dire: «vi partecipa».
PRESIDENTE. Prego l’onorevole Relatore di esprimere il suo parere.
BETTIOL, Relatore. Accetto.
PRESIDENTE. Prego l’onorevole Ministro di grazia e giustizia di esprimere il suo parere.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Non ritengo fondato il rilievo dell’onorevole Perlingieri. Accetto la proposta dell’onorevole Bozzi.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 1-bis:
«Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell’istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, è punito con la reclusione da 1 a 15 anni».
(È approvato).
Pongo in votazione il secondo comma:
«Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a due anni».
(È approvato).
L’articolo è così approvato nel testo della Commissione, salvo la sostituzione della parola «partecipa» alla parola «aderisce».
Passiamo all’articolo 2. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico, impedendo od ostacolando con atti di violenza o di minaccia l’esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione sino a dieci anni».
PRESIDENTE. Ricordo che sono stati già svolti i seguenti emendamenti:
«Sopprimerlo».
«Scalfaro».
«Sostituirlo col seguente:
«Chiunque, svolgendo attività fascista o attività determinata dal fine di restaurare l’istituto monarchico, commette, con violenza o minaccia, un fatto diretto ad impedire od ostacolare l’esercizio dei diritti politici o civili dei cittadini, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione sino a 10 anni.
«La stessa pena si applica a chiunque, con violenza o minaccia, istiga taluno ad esercitare i diritti suddetti in senso difforme dalla sua volontà.
«La pena è aumentata se si verifica l’evento.
«La pena è, inoltre, aumentata se concorrono le circostanze aggravanti, prevedute nell’articolo 339 del Codice penale».
«Crispo, Perrone Capano, Villabruna, Bozzi, Rubilli, Ciampitti. Costantini».
«Alle parole: Chiunque svolge attività fascista, sostituire le parole: Chiunque svolge attività nel senso indicato dall’articolo 1».
«Russo Perez».
L’onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:
«Alle parole: Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico, impedendo o ostacolando, sostituire le seguenti: Chiunque, svolgendo attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico, impedisce od ostacola».
Ha facoltà di svolgerlo.
COCCIA. Onorevoli colleghi, il mio emendamento tende a chiarire la prima parte dell’articolo 2, là dove si dice: «Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico, impedendo o ostacolando, ecc.». A me pare che questo «svolge attività fascista» seguita poi da «attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico» possa creare un equivoco, in quanto gli atti di violenza, non si capisce bene se siano rivolti anche a chi svolge attività fascista o anche a chi svolge soltanto attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico. Mi pare dunque che sarebbe più chiaro dire: «Chiunque svolgendo attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico, ecc.». Così è più chiaro e non c’è difficoltà di interpretazione che l’impedimento e l’ostacolo si rivolge tanto all’«attività fascista» quanto all’«attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico». Sembrandomi più chiara questa dizione, insisto sul mio emendamento.
PRESIDENTE. L’onorevole Rescigno ha presentato il seguente emendamento:
«Sostituire l’articolo 2 col seguente:
«Chiunque, svolgendo attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico, impedisce od ostacola con violenza, minaccia o inganno l’esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a dieci anni».
L’onorevole Rescigno ha facoltà di svolgerlo.
RESCIGNO. Onorevoli colleghi, due modifiche propone il mio emendamento. L’una è analoga a quella dell’onorevole Coccia; l’altra è di natura sostanziale. L’azione criminosa che l’articolo 2 vuole punire è indubbiamente l’attentato all’esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, che si commetta nello svolgimento dell’attività fascista o monarchica. In altri termini, si tratta della stessa azione criminosa la quale è prevista ed è punita dall’articolo 294 del Codice penale, solamente che qui si intende estendere la sanzione anche all’attentato ai diritti civili, perché l’articolo 294 contempla solamente l’attentato all’esercizio dei diritti politici, e si vuole punirlo giustamente in una maniera più severa quando venga esplicato da fascisti o da monarchici. Ora, con la dizione proposta dalla Commissione (cioè: «chiunque svolge, ecc., impedendo o ostacolando») sembra si voglia dire che l’attentato all’esercizio dei diritti civili o politici sia un aspetto particolare dell’attività fascista o monarchica, mentre si può a questo esercizio attentare da chiunque. Quindi, formalmente, mi sembra meglio dire: «chiunque svolgendo attività fascista, ecc., impedisce o ostacola, ecc.».
Io aderisco perfettamente a questo emendamento che è anche dell’onorevole Coccia.
L’altra mia proposta è di natura sostanziale, perché si attenta all’esercizio libero dei diritti civili e politici, non solamente usando la forza, ma anche con la frode. Ed il fascismo fu maestro non solamente di violenza, ma anche di frode. I famosi plebisciti, che poi si scolpivano e si eternavano sui muri cittadini, erano il frutto, non solamente della paura che si incuteva all’elettore, ma anche dei brogli elettorali e delle insidie che si tendevano agli ignoranti ed agl’ingenui. Quindi, io propongo che ai due mezzi delittuosi indicati qui nell’articolo 2 – specialmente perché oggi ci troviamo di fronte a complesse disposizioni della legge elettorale, e ci troviamo anche di fronte al fatto delle donne che vanno alle urne e degli analfabeti ancora numerosi – ai due mezzi della violenza e della minaccia, si aggiunga anche il terzo mezzo dell’inganno. Questo non solamente per le ragioni che ho prospettate, non solamente perché in genere si può delinquere con la forza o con la frode, e lo disse anche il Divino Poeta:
D’ogni malizia ch’odio in Cielo acquista
Ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale
o con forza o con frode altrui contrista.
ma anche per euritmia con l’articolo 294 del Codice penale.
Così ci saremo protetti contro la rinascita di questo fascismo, non solamente sotto il punto di vista dell’esaltazione che esso faceva della violenza, ma anche e soprattutto dalle sue frodi e dalle sue astuzie. (Approvazioni).
PERASSI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERASSI. Aderisco alle osservazioni fatte dall’onorevole Rescigno che ha svolto l’emendamento all’articolo 2.
L’onorevole Rescigno ha allargato un po’ la definizione del reato in esso previsto, richiamandosi all’articolo 294 del Codice penale, che prevede l’attentato ai diritti politici.
Mi limito a fare una piccola integrazione di queste osservazioni. Per quanto riguarda la pena, osservo che nel testo primitivo del Governo la pena per questo reato era indicata da tre ai dodici anni di reclusione. Nel testo della Commissione questa pena è stata modificata, dicendosi che il fatto è punito con la reclusione fino a 10 anni: il che significa che non soltanto si è abbassato il limite massimo della pena, ma si è tolto il minimo.
Ora, l’articolo 294, di cui questo reato non è se non una particolare configurazione, contiene l’indicazione del minimo di un anno. Mi pare, per ragioni di coerenza, che anche l’articolo 2, nel quale si eleva il massimo, della pena debba indicare un minimo; e mi sembra che questo minimo non possa essere inferiore a quello dell’articolo 294. Perciò propongo che nell’ultima frase dell’articolo si dica: «con la reclusione da uno a dieci anni».
PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il suo parere.
BETTIOL, Relatore. In sostanza, gli emendamenti presentati dagli onorevoli Crispo, Rescigno e Coccia sono tutti orientati verso una modificazione di carattere formale della dizione dell’articolo 2 di questo disegno di legge. E invero, se noi consideriamo questa fattispecie delittuosa, vediamo come essa si presenta, rispetto all’articolo 294 del Codice penale, in cui il fatto consiste nell’impedire e ostacolare con atti di violenza l’esercizio dei diritti. Di caratteristico questa fattispecie ha che questo impedimento, questo ostacolo deve avvenire nell’esercizio dell’attività fascista o monarchica.
Quindi, credo sia meglio accettare la dizione proposta dai colleghi, «svolgendo attività fascista o monarchica». Perciò prenderei come base di discussione il primo comma dell’emendamento sostitutivo dell’onorevole Crispo, che abbraccia in sé tanto quello dell’onorevole Rescigno quanto quello dell’onorevole Coccia.
Per quanto riguarda la proposta dell’onorevole Rescigno, noi saremmo disposti ad includere anche «inganno» oltre «violenza e minaccia» per le ragioni così chiaramente esposte dall’onorevole Rescigno.
Circa l’aumento del minimo di pena proposta dall’onorevole Perassi, vorrei ricordare come nella Sottocommissione ci siamo trovati d’accordo nell’abbassare le pene previste dal progetto ministeriale. In materia, ricordo un intervento dell’onorevole Togliatti il quale disse che se noi prevediamo pene troppo elevate, in pratica può capitare che il giudice non le applichi mai. Quindi la Commissione sarebbe contraria a toccare le pene previste dal progetto della Commissione nell’articolo 2.
PRESIDENTE. L’onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere il suo parere.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Trovo, in conformità alle proposte fatte dagli onorevoli Coccia e Rescigno, che è meglio precisare «chiunque, svolgendo attività fascista diretta impedisce ed ostacola», in quanto noi incidiamo il reato dicendo: «impedisce e ostacola». Quindi accetto in questo senso l’emendamento, già accolto dalla Commissione.
La Commissione ha dichiarato di accogliere anche l’aggiunta dell’«inganno», che costituisce altra forma tipica dell’articolo 294 del Codice penale. Bisogna considerare che la violenza e la minaccia impediscono ed ostacolano l’esercizio, ma l’inganno non fa questo, bensì, come previsto dall’articolo 294, determina taluno ad esercitare in senso difforme la sua volontà. Sicché, se vogliamo fare entrare anche l’inganno, dobbiamo completare l’articolo in conformità all’articolo 294 del Codice penale.
Sono d’accordo, a differenza della Commissione, con l’onorevole Perassi, il quale propone di stabilire il minimo della pena. Se l’articolo 294 del Codice penale stabilisce il minimo della pena per questo reato, non capisco perché la Commissione debba abbandonarlo. La pena della reclusione va da quindici giorni a 24 anni; evidentemente quindici giorni sarebbero troppo poco. Quindi bisogna stabilire il minimo, cioè un anno.
BETTIOL, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BETTIOL, Relatore. Per quanto riguarda l’«inganno», la Commissione è d’accordo di limitarsi al Codice penale, senza complicare la formulazione di questo articolo; cioè non accetta l’emendamento Rescigno.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. L’onorevole Russo Perez è assente e si intende abbia rinunziato al suo emendamento.
LACONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. Faccio mio il testo originario della Commissione.
PRESIDENTE. Allora voteremo per primo il testo originario della Commissione, ripreso e fatto proprio dall’onorevole Laconi, che naturalmente ha la precedenza sul testo emendato fatto proprio dalla Commissione.
Pongo in votazione le parole dell’articolo 2:
«Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico…»
(Dopo prova e controprova, sono approvate).
Pongo in votazione le parole:
«impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia l’esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave».
(Sono approvate).
Pongo ora in votazione l’emendamento dell’onorevole Perassi:
«con la reclusione da uno a dieci anni».
(È approvato).
RESCIGNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RESCIGNO. Io credo che si debba votare anche, del mio emendamento, la parola «inganno» da includere dopo la parola «minaccia».
Mi permetto di dissentire dal Ministro sul concetto che l’inganno si possa riferire semplicemente all’esercizio del diritto politico in senso difforme dalla propria volontà. Si può anche, con l’inganno, impedire tale esercizio. Per esempio, si può impedire l’esercizio, stando all’attuale legge elettorale, in questo modo: una donnetta la quale sia inferma e non può recarsi personalmente alle urne, rilascia una delega ad uno qualsiasi, il quale non va a votare. In questo caso, si è impedito alla donna di esercitare il suo diritto politico, e vi è l’inganno.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Rescigno:
«Dopo le parole: ostacolando con atti di violenza o di minaccia» aggiungere: o con inganno».
(È approvato).
Il testo dell’articolo 2 risulta nel suo complesso così approvato:
«Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico, impedendo od ostacolando con atti di violenza, di minaccia o con inganno l’esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a dieci anni».
Passiamo all’articolo 3, se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Chiunque, al fine di svolgere alcuna delle attività prevedute negli articoli precedenti, promuove, dirige o sovvenziona una banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da dieci a trenta anni.
«Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da tre a quindici anni».
PRESIDENTE. A questo articolo, gli onorevoli Crispo, Perrone Capano, Villabruna, Bozzi, Rubilli, Ciampitti e Costantini hanno presentato il seguente emendamento:
«Sostituire il primo comma col seguente:
«Chiunque, per uno dei fini indicati negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o più persone è punito, per ciò solo, con la reclusione da 10 a 20 anni».
L’onorevole Crispo ha già svolto questo emendamento.
Gli onorevoli Mazza, Colitto, Covelli, Corsini, Benedettini, Giacchero, Morelli Renato, Scoca, Bubbio, Proia e Perrone Capano hanno presentato il seguente emendamento:
«Sostituire il secondo comma col seguente:
«Chiunque, per fini politici, promuove, dirige o sovvenziona una banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da dieci a trenta anni».
Poiché l’onorevole Mazza non è presente, invito qualcuno dei firmatari a svolgerlo.
PERRONE CAPANO. Mantengo l’emendamento e rinuncio a svolgerlo.
PRESIDENTE. Invito l’onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.
BETTIOL, Relatore. L’emendamento dell’onorevole Mazza non viene accettato dalla Commissione per i motivi di carattere generale già specificati ieri.
Per quanto riguarda l’emendamento dell’onorevole Crispo, la Commissione accetta l’aggiunta della parola «forma» dopo la parola «promuove». Per quanto riguarda le bande armate, la Commissione accetta di specificare «di tre o più persone».
PRESIDENTE. Invito l’onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere il parere del Governo.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Aderisco a quanto ha detto il Relatore.
PERASSI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERASSI. Vorrei fare una domanda alla Commissione. Io personalmente non ho creduto di votare la proposta con la quale all’articolo 1 si è stabilito che il delitto ivi preveduto, sia punito, oltre che con la reclusione da due a vent’anni, con la confisca dei beni.
Però, allo stato delle cose, siccome l’Assemblea ha votato quell’aggiunta, io vorrei domandare alla Commissione se non ritenga opportuno di fare qualche proposta nei riguardi dell’articolo 3, in cui si prevede un delitto, per il quale è comminata una pena detentiva superiore a quella stabilita nell’articolo primo. A me pare che converrebbe evitare che nella legge vi sia un’evidente incongruenza. Se la Commissione volesse proporre all’Assemblea di riesaminare la questione anche nei riguardi dell’articolo 1, nel senso che tanto nel primo articolo quanto nell’articolo 3 sia stabilita, oltre la reclusione, una forte multa, io sarei pronto ad appoggiare tale proposta.
PRESIDENTE. L’onorevole Bettiol ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
BETTIOL, Relatore. Per quanto riguarda la proposta di aggiungere la pena della confisca dei beni, la Commissione ritiene che sia questa un rimasuglio di pene primitive, arcaiche e barbare che non collimano con quelle del nostro diritto positivo.
Se si vuole aggiungere una pena pecuniaria, la Commissione non ha niente in contrario, ma non accetta l’aggiunta della confisca dei beni.
PERASSI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERASSI. È un problema di coerenza, che si pone anzitutto alla Commissione, la quale ha una certa responsabilità nel salvaguardare la linea logica delle leggi che si fanno. Comunque, ripeto, il problema potrebbe essere riesaminato.
PRESIDENTE. Lei stesso può formulare una proposta scritta da presentare alla Presidenza.
LACONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. Faccio mia la proposta; propongo cioè che, anche per i reati previsti dall’articolo 3 sia applicata la pena della confisca dei beni e quindi, si aggiungano le parole «e la confisca dei beni».
PRESIDENTE. La Commissione ha già espresso il suo avviso attraverso le parole dette poco fa dal Relatore. Ha facoltà ora di parlare l’onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Io ho detto prima che aderivo alle proposte fatte dalla Commissione per quelle modifiche ed aggiunte le quali non siano tali da cambiare il testo. Certo che ora questa aggiunta che si propone esce un po’ fuori dalla linea generale. Io non nascondo che le osservazioni dell’onorevole Perassi mi sembrano giuste; ma non è possibile che per una aggravante applichiamo una di queste pene non considerate dal Codice, che non esistono come pena, e che peraltro, ormai la Camera avrebbe approvato. Il Governo si rimette, a questo riguardo, a ciò che l’Assemblea deciderà.
RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO PEREZ. Dichiaro che voterò contro la proposta dell’onorevole Laconi, intesa ad aggiungere la confisca dei beni alle sanzioni comminate da questo articolo, poiché sono contrario a simili forme odiose di persecuzione, per le quali si può ben dire essere storicamente provato che esse vengono attuate sempre da legislatori di carattere tipicamente «fascista». (Interruzioni – Rumori a sinistra).
Questo è fascismo in atto! Questa è apologia del fascismo! (Commenti – Rumori a sinistra).
PRESIDENTE. Onorevole Russo Perez, lei non era presente nell’Aula all’inizio della seduta, altrimenti saprebbe che l’Assemblea ha già approvato a proposito dell’articolo 1 una disposizione per la confisca dei beni. Forse, se l’avesse saputo, avrebbe espresso il suo pensiero in altra forma.
RUSSO PEREZ. Avrei espresso, allora, il mio rammarico e la mia protesta!
UBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UBERTI. Il nostro Gruppo voterà contro la proposta Laconi, ricordando quello che in Commissione disse l’onorevole Togliatti che, cioè, se si fanno leggi eccessivamente severe queste poi, non saranno applicate. E se facciamo una norma che non potrà essere applicata faremo un’opera non producente, ai fini della legge stessa.
TONELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONELLO. Io ebbi l’onore, onorevoli colleghi, di vedere confiscati dai ladroni fascisti i beni che non avevo (Ilarità) e riconobbi, allora, che il fascismo era logico nel suo atteggiamento.
Siamo logici anche noi, se ad un certo momento rendiamo dente per dente. (Proteste al centro e a destra).
Io penso, onorevoli colleghi, che l’unica parte sensibile dei finanziatori del fascismo sia il portafoglio. Bisogna colpirli nel portafoglio; bisogna che sappiano cosa vuol dire andare per il mondo in miseria e lavorare per poter vivere.
Così bisogna fare: bisogna che l’Italia nuova abbia questo coraggio: condannarli tutti alla bolletta dura, questi assassini! (Commenti a destra).
LACONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. Il Presidente ha fatto giustamente notare all’onorevole Russo Perez che la mia proposta poggiava sopra un precedente, cioè sul fatto che l’Assemblea aveva già votato la confisca dei beni.
Vorrei far notare all’onorevole Uberti che l’Assemblea ha votato questa confisca per un reato, diciamo così, minore; qui si tratta di promuovere, dirigere o sovvenzionare una banda armata, il che è qualche cosa di più della costituzione di un partito.
Quindi, mi pare evidente che a maggiore ragione dobbiamo votare in favore della pena della confisca in questa sede.
UBERTI. Se si è fatto un errore prima, persistere nell’errore sarebbe ancora peggio. Noi votando contro in questa sede, al provvedimento della confisca siamo coerenti non avendolo votato in occasione dell’articolo 1.
CONDORELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONDORELLI. Le parole esplose testé dalla bocca dell’onorevole Tonello sintetizzano, in una formula storica, il livello della dottrina penalista, il senso di giustizia che nutriamo nell’anno di grazia 1947. (Rumori a sinistra). Si invoca in piena Costituente italiana l’applicazione della legge del taglione. (Rumori a sinistra).
È questa la libertà, è questa la giustizia sociale con cui si è concluso il nostro travaglio rivoluzionario. (Applausi a destra – Rumori a sinistra).
CIANCA. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIANCA. Noi abbiamo concepito questa legge non come legge di vendetta, perché ciò imprimerebbe alla legge il segno della sterilità, ma come una legge volta a difendere le istituzioni repubblicane e democratiche contro il pericolo della resurrezione, sotto qualsiasi forma, di un regime che è costato all’Italia quello che è costato.
Per quanto riguarda il problema che è in discussione, io debbo francamente dire al collega onorevole Uberti che mi stupisco del semplicismo della formula che egli ha adottato per giustificare il fatto che nei confronti di un reato più grave si escluda una sanzione che è stata comminata per un reato meno grave. Io sono perfettamente d’accordo su ciò con l’onorevole Perassi: c’è anche un problema di coerenza.
RUSSO PEREZ. C’è un problema di coerenza anche nell’errore?
CIANCA. Noi abbiamo votato nell’articolo primo una pena anche finanziaria, la quale ha un valore morale e politico che certamente non sfugge a nessuno dei colleghi presenti in quest’Aula. Perché dunque dovremmo escludere la stessa sanzione per un reato più grave? Pensate che si tratta di bande armate e di chi le finanzia. Come è possibile che l’Assemblea si rifiuti di comminare questa sanzione nei confronti di coloro che si servono del loro danaro per gettare nello stato democratico e repubblicano il seme della discordia, della guerra civile?
Io voterò pertanto nel senso che, anche nei riguardi di coloro i quali costituiscano e finanzino bande armate, sia comminata la confisca dei beni.
CRISPO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRISPO. Dichiaro, anche a nome dei colleghi di questa parte, che noi abbiamo votato contro la misura di sicurezza economica a proposito dell’articolo 1; ora, essendo stata approvata detta misura per un reato meno grave, si deve per coerenza approvarla anche per il reato più grave di cui all’articolo 3 (Commenti).
PRESIDENTE. Pongo ora, in votazione la prima parte dell’articolo 3.
«Chiunque, al fine di svolgere una delle attività prevedute negli articoli precedenti, promuove».
(È approvata).
Secondo l’emendamento dell’onorevole Crispo, accettato dalla Commissione pongo in votazione la parola:
«forma».
(È approvata).
Pongo in votazione le parole:
«dirige o sovvenziona».
(Sono approvate).
Pongo in votazione le parole:
«una banda armata».
(Sono approvate).
Secondo l’emendamento dall’onorevole Crispo, accettato dalla Commissione e dal Ministro, pongo in votazione le parole:
«di tre o più persone».
(Sono approvate).
Pongo ora, in votazione le parole:
«è punito, per ciò solo, con la reclusione da dieci a trenta anni».
(Sono approvate).
Pongo ora, in votazione, l’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Laconi:
«e con la confisca dei beni».
(È approvato).
Passiamo ora al secondo comma.
Onorevole Crispo, nel suo emendamento c’è la proposta di sostituire alla pena dai tre ai quindici anni, quella da dieci a venti; la mantiene?
CRISPO. La ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione il secondo comma nel testo proposto dalla Commissione:
«Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da tre a quindici anni».
(Sono approvate).
L’articolo 3, risulta, nel suo complesso così approvato:
«Chiunque, al fine di svolgere alcuna delle attività prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o più persone, è punito, per ciò solo, con la reclusione da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni.
«Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da tre a quindici anni».
Passiamo all’articolo 4. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Nella ipotesi di concorso nel delitto preveduto nell’articolo 3 con alcuno dei delitti preveduti negli articoli 1 e 2, quando si tratta di fatti che per la loro gravità sono tali da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno, e, nei casi più gravi, con la pena dell’ergastolo».
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Crispo, Perrone Capano, Villabruna, Bozzi, Rubilli, Ciampitti e Costantini tendente a sopprimerlo. Questo emendamento è stato già svolto.
PERASSI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERASSI. Vorrei chiedere un chiarimento alla Commissione.
Se ho ben compreso, questo articolo configura una ipotesi di concorso di reati, derogando sotto qualche riguardo a quelle che sono le norme generali del Codice penale in materia di concorso di reati.
Ora, per quanto concerne la formulazione, io mi domando se non è incorso un errore di stampa quando, nella prima linea dell’articolo 4 si dice: «Nella ipotesi di concorso nel delitto»; mi sembra che si dovrebbe dire: «concorso del delitto con alcuno dei delitti, ecc.»: si dovrebbe, cioè, dire «del», e non «nel».
Una seconda domanda. Nell’articolo 4 si dice: «concorso con alcuno dei delitti preveduti negli articoli 1 e 2». E a questo riguardo il testo della Commissione riprende letteralmente il testo iniziale del progetto del Governo. Siccome allo stato delle cose l’articolo 1 è stato diviso in due, mi pare che nell’articolo 4, oltre che il concorso coi delitti preveduti al 1° e al 2° articolo, occorra comprendere anche il concorso con il delitto preveduto dall’articolo 1-bis. Suppongo che su questo punto la Commissione non potrà non essere d’accordo.
PRESIDENTE. Sta bene. Invito l’onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione.
BETTIOL, Relatore. La Commissione non accetta naturalmente l’emendamento soppressivo, perché i fatti sono tali da essere veramente gravi; quindi, non ci sono ragioni politiche o logiche di eliminare questo articolo.
Per quanto riguarda le osservazioni dell’onorevole Perassi, la Commissione le accetta, perché esse riguardano questioni dr forma che perfezionano la formulazione dell’articolo.
PRESIDENTE. Prego l’onorevole Ministro di grazia e giustizia di esprimere il parere del Governo.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Anch’io sono per il mantenimento dell’articolo perché le osservazioni dell’onorevole Crispo erano fondate su argomenti tecnici o cioè sul fatto che le norme relative al concorso di reati e al cumulo delle pene già esistono nel Codice penale. Per ragioni tecniche il primo testo del Governo portava l’applicazione della legge del 1944. La Commissione ha comminata la pena dell’ergastolo, che è la pena massima da dare secondo il nostro Codice.
Quindi credo che sia da confermare quello che la Commissione ha fatto.,
Per quanto riguarda l’osservazione dell’onorevole Perassi, mi pare giusto che debba farsi richiamo anche all’articolo 1-bis.
CRISPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRISPO. È solo per rispondere all’osservazione dell’onorevole Ministro. Io non avevo detto soltanto quello che l’onorevole Ministro ha ricordato. Avevo detto anche che la qualità di capo o promotore, ai fini della pena, è contemplata nell’articolo 1 come nell’articolo 3. Sicché questa qualità di capo o promotore era stata tenuta presente per stabilire una pena più grave.
Ora, con l’articolo 4, questa qualità è considerata anche in funzione di un’aggravante speciale. Il che nel nostro Codice non è consentito.
CEVOLOTTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CEVOLOTTO. Io ho votato contro la confisca dei beni perché è una modificazione del sistema delle pene del nostro Codice penale.
Però, se questa pena è stata inclusa nell’articolo 1 e nell’articolo 3, è necessario aggiungerla anche in questo articolo che rappresenta il massimo di gravità dei reati che qui sono contemplati.
PRESIDENTE. Il testo dell’articolo, con le rettifiche suggerite dall’onorevole Perassi ed accettate dalla Commissione e dal Ministro di grazia e giustizia, suona così:
«Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto nell’articolo 3 con alcuno dei delitti preveduti negli articoli 1, 1-bis e 2, quando si tratta di fatti che per la loro gravità sono tali da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi più gravi, con la pena dell’ergastolo».
Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Pongo ora in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Cevolotto: «e con la confisca dei beni».
(È approvato).
Passiamo all’articolo 5. Se ne dia lettura:
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a otto anni».
PRESIDENTE. Gli onorevoli Fedeli Aldo, Vigna, Malagugini, Tomba, Costa e Caldera hanno proposto il seguente emendamento:
«Alla parola: pubblicamente, sostituire le seguenti: per mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente».
L’onorevole Fedeli Aldo ha facoltà di svolgerlo.
FEDELI ALDO. Onorevoli colleghi, si tratta di un semplice emendamento di forma, che non attiene alla sostanza dell’articolo.
La Commissione, nel modificare il testo ministeriale, ha osservato quanto segue: «Chiunque pubblicamente istiga» è equivalente e comprensivo di «ogni e qualsiasi mezzo con cui l’istigazione possa pubblicamente e quindi anche con il mezzo della stampa, essere compiuta».
Nulla da eccepire per quanto riguarda la logica e il significato lessicale. Ma non è privo di significato che il testo ministeriale abbia voluto indicare e specificare in modo autonomo il mezzo della stampa, evidentemente riscontrandolo come il più temibile e pericoloso per la capacità pronta ed ampia di diffusione e per il potere suggestivo. Ed allora siccome siamo di fronte ad una legge speciale, che ha bisogno di particolare chiarezza, noi crediamo che sia consigliabile ritornare al testo ministeriale come quello che sottolinea ed accentua il mezzo della stampa fendendo chiara ed inequivocabile la dizione dell’articolo.
Siamo in un momento di carenza di legge sulla stampa e quindi questa esigenza di chiarezza è tanto più sentita. Saranno evitati così equivoci di interpretazione e perplessità di giudici di cui abbiamo avuto sconfortanti e – lasciatemi dire – scandalosi esempi nell’applicazione delle leggi epurative.
PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.
BETTIOL, Relatore. La Commissione per quanto riguarda la questione della stampa aveva creduto di eliminare l’inciso «a mezzo della stampa» dato che è in corso di elaborazione una legge sulla stampa la quale riguarda la repressione dei reati ad essa collegati. Quindi la Commissione si attiene al testo presentato.
PRESIDENTE. L’onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere il parere del Governo.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo potrebbe anche mantenere le parole «a mezzo della stampa» ma si è convinto che la formulazione della Commissione è identica, perché nell’articolo 266 del Codice penale è detto testualmente: «…agli effetti penali il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è compiuto: 1°) col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda».
Quindi siccome c’è un articolo testuale nel Codice, il Governo ritiene si debba accogliere la formulazione della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle seguenti parole dell’articolo nel testo governativo, che l’onorevole Fedeli Aldo ha ripreso come emendamento al testo della Commissione:
«Chiunque, a mezzo della stampa o in altro modo».
SCHIAVETTI. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIAVETTI. Voterò a favore dell’emendamento Fedeli Aldo non solo perché, naturalmente, è più opportuno rendere esplicito quello che altrimenti sarebbe implicito, ma perché esiste il ragionevole dubbio che il Governo nel presentare alcune disposizioni di carattere urgente sulla legge sulla stampa non abbia il modo e il tempo di inserire una disposizione che renda chiaro questo punto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole: «Chiunque a mezzo della stampa, o in altro modo».
(Dopo prova e controprova sono approvate).
Pongo in votazione le restanti parole dell’articolo: «pubblicamente istiga a commettere alcuni dei delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a otto anni».
(Sono approvate).
Passiamo all’articolo 5-bis. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Chiunque esalta pubblicamente i capi e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
PRESIDENTE. Ricordo che è stato già svolto dall’onorevole Russo Perez il seguente emendamento:
«Sostituire l’articolo 5-bis col seguente:
«Chiunque pubblicamente compie manifestazioni sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni».
L’onorevole Fedeli Aldo ha presentato il seguente emendamento:
«Alle parole: esalta pubblicamente, aggiungere: con i mezzi anzidetti».
L’onorevole Fedeli ha facoltà di svolgerlo.
FEDELI ALDO. Lo mantengo rinunziando a svolgerlo.
PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
BETTIOL, Relatore. L’emendamento dell’onorevole Russo Perez non viene accettato dalla Commissione per quelle ragioni di carattere generale già conosciute. Per quanto riguarda l’emendamento dell’onorevole Fedeli, dato che l’Assemblea ha approvato poco fa il riferimento alla stampa, la Commissione lo accetta.
MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO PIETRO. Mi pare che l’emendamento dell’onorevole Fedeli limiti l’applicazione dell’articolo 5-bis, in quanto con l’aggiunta «con i mezzi anzidetti» l’applicazione dell’articolo è limitata ai casi in cui concorra l’estremo dell’uso di quei determinati mezzi e si dà proprio modo alla Magistratura di non applicare questa disposizione, di fronte a troppi casi.
FEDELI ALDO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FEDELI ALDO. Quando si dice «a mezzo della stampa o con altri mezzi» c’è un «o» disgiuntivo che fa sì che non siano richiesti vari mezzi contemporanei, ma che ciascuno per conto proprio sia idoneo.
RESCIGNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RESCIGNO. Vorrei chiedere alla Commissione, se lo crede opportuno, di sostituire, così come era nel disegno di legge del Governo, alle parole «i capi», le parole «le persone»; perché a me pare che l’espressione «i capi» possa indurre un certo dubbio se si tratti dei capi defunti o dei capi che non ci auguriamo più.
PRESIDENTE. Lei proporrebbe: «Chi esalta pubblicamente le persone»? L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
BETTIOL, Relatore. La Commissione ritiene di attenersi al testo elaborato, cioè di parlare di «capi», perché «persone» è termine troppo generico. Ci potrebbe essere un individuo qualsiasi del passato regime che ha fatto un acquedotto, e allora una forma di elogio potrebbe essere considerata come esaltazione della persona stessa.
È meglio parlare di «capi», come di coloro che furono i responsabili della politica che ha determinato la catastrofe del Paese.
PRESIDENTE. L’onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Mi sembra che abbia ragione la Commissione, che ha modificato cercando di riferirsi ai capi del fascismo. Effettivamente la parola «persone» potrebbe far nascere un equivoco, tanto che la Magistratura potrebbe non sapere quando debba applicare la pena.
PRESIDENTE. Onorevole Rescigno, lei mantiene il suo emendamento?
RESCIGNO. Lo mantengo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento dell’onorevole Russo Perez:
«Chiunque pubblicamente compie manifestazioni sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Rilevo che questo emendamento non ha attinenza col testo in discussione.
RUSSO PEREZ. Io sono di parere contrario. Evidentemente, il canto «Giovinezza» potrebbe considerarsi una manifestazione sediziosa; ma anche altre forme potrebbero essere considerate sediziose.
PRESIDENTE. Mi pare che questa norma starebbe bene in un testo penale generale, e non in una legge specifica come questa. Comunque, pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Russo Perez.
(Non è approvato).
Pongo in votazione le prime parole dell’articolo 5-bis con l’emendamento dell’onorevole Rescigno: «chiunque esalta pubblicamente le persone».
(Sono approvate).
Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Fedeli Aldo:
«con i mezzi anzidetti».
(È approvato).
Pongo in votazione la rimanente parte dell’articolo:
«e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
(È approvata).
Il testo definitivo dell’articolo risulta così formulato:
«Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi anzidetti le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
La Commissione ha proposto la soppressione dell’articolo 6 del testo governativo, così formulato:
«Chiunque con i mezzi indicati nel precedente articolo fa propaganda per la restaurazione della dinastia sabauda è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni».
Gli onorevoli Fedeli Aldo, Vigna, Malagugini, Tomba, Costa, Caldera hanno proposto di ripristinare il testo ministeriale.
L’onorevole Fedeli Aldo ha facoltà di svolgere l’emendamento.
FEDELI ALDO. In qualche settore di questa Assemblea si è definita liberticida questa richiesta di far rivivere l’articolo 6 del testo ministeriale. Penso che non si tratti di disposizione liberticida, ma semplicemente di una disposizione, che difende e protegge le nuove istituzioni datesi dal popolo italiano.
Nella perspicua relazione dell’onorevole Bettiol, la soppressione dell’articolo 6 è giustificata con le seguenti parole: «Viva è stata in seno alla Commissione la discussione sull’articolo 6. Per alcuni la disposizione deve ritenersi giustificata, perché viene incriminata la propaganda a favore della restaurazione della dinastia sabauda, che è stata complice del fascismo, mentre non viene punita la propaganda dell’idea monarchica come tale. Da altri si osserva che una propaganda monarchica astratta non esiste o è in Italia inconcepibile, per cui, se è legale dal punto di vista costituzionale un partito monarchico, negare a questo partito la possibilità di propagandare con mezzi democratici l’idea della restaurazione sabauda significherebbe negare una delle fondamentali libertà politiche».
Cosa vuol dire questo? Siccome in Italia c’è una esigenza democratica, la quale deve ammettere l’esistenza del partito monarchico, e siccome in Italia monarchia vuol dire Savoia, bisognerebbe esaltare i Savoia per potere difendere la democrazia e la libertà.
Evidentemente, è una giustificazione che contiene in sé contradizioni e sofismi; tanto più che, in altra parte della relazione, la Commissione accetta il principio che storicamente in Italia, durante il ventennio, monarchia e fascismo sono stati un idem et unum. Ed allora esaltare la monarchia dei Savoia, vuol dire esaltare il fascismo. E poiché abbiamo fatto queste leggi per sopprimere l’attività fascista, non dobbiamo adottare una disposizione, la quale impedisca, attraverso l’esaltazione dei Savoia, l’esaltazione del fascismo e della dittatura?
Non voglio fare un discorso per ricordare davanti all’Assemblea le responsabilità dei Savoia. Spero che l’Assemblea sia ancora abbastanza antifascista per comprendere questo argomento e che non vi sia bisogno di un discorso con parole grosse. Ed allora si dirà: la Repubblica italiana è più severa e feroce, nella repressione dell’istituto monarchico, della stessa Repubblica francese. In Francia, a Parigi, si videro manifestazioni di bonapartisti e di orleanisti i quali portavano per le strade i simboli della monarchia, senza che questo costituisse reato. Ma, onorevoli colleghi, credo che la monarchia dei Savoia, identificandosi con il fascismo, si sia coperta di colpe ben più gravi di quelle di cui non si coprirono le monarchie bonapartiste ed orleaniste. E poi ogni contingenza ha bisogno di leggi aderenti alla sua realtà. E la realtà storica dell’Italia è questa: che i Savoia si sono identificati con la dittatura e col fascismo. (Approvazioni a sinistra). Quindi io penso che questa attività di propaganda e di esaltazione dei Savoia vada totalmente impedita, per difendere i beni supremi: la libertà e la democrazia.
CRISPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRISPO. Noi dichiariamo che, per mantenere alla legge quello stesso carattere di coerenza, per il quale abbiamo votato la misura economica, voteremo contro l’articolo 6, ossia siamo favorevoli alla soppressione dell’articolo 6. La ragione ci sembra evidente: negli articoli 1 ed 1-bis si è voluta reprimere l’attività fascista e l’attività intesa alla restaurazione violenta dell’istituto monarchico, laddove nell’articolo 5 si prevede l’ipotesi di chi istighi, a mezzo della stampa od in altro modo, pubblicamente, ma evidentemente con modi diversi dai mezzi violenti, a commettere i delitti contemplati nell’articolo 1, 1-bis e 3. Pertanto, quando nell’articolo 6 si contempla l’ipotesi della propaganda e si dice: «con i mezzi indicati nel precedente articolo», si vuol reprimere una propaganda che vien fatta, o dovrebbe esser fatta con mezzi che non sono violenti, il che è in contrasto con tutto lo spirito delle disposizioni precedenti ed è in contrasto anche col fatto che a norma dell’articolo 1-bis non è vietata la propaganda per la restaurazione dell’istituto monarchico, che non fosse fatta con mezzi violenti. Quindi, non si comprende il contrasto che verrebbe a stabilirsi fra la norma dell’articolo 6, per cui anche la propaganda con mezzi leciti sarebbe repressa, e tutto lo spirito della legge il quale tende soltanto a reprimere l’attività che si svolge con mezzi violenti.
COVELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COVELLI. Ritengo sia stato notato dall’onorevole Fedeli che non abbiamo preso parte attiva alla discussione di questa legge, che per noi costituisce comunque un assassinio della libertà. (Proteste ed interruzioni a sinistra). Non l’abbiamo presa questa parte, proprio perché non si ripetesse l’equivoco, che ha ripetuto l’onorevole Fedeli, cioè della identità fra monarchici e fascisti. (Rumori a sinistra).
TONELLO. Altro che!
DE MICHELIS. Ricordatevi del 3 gennaio!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non interrompano.
COVELLI. Insorgiamo solo ora nell’attribuire alla coscienza dell’onorevole Fedeli e dei suoi accoliti (Rumori a sinistra – Interruzioni) il disegno di reprimere non soltanto l’attività diretta alla restaurazione monarchica con mezzi violenti, ma addirittura il pensiero di questa restaurazione…
Una voce a sinistra. Sabauda!
ROVELLI. Sabauda, e ce ne onoriamo altamente per l’Italia e per la storia d’Italia. (Rumori a sinistra).
E qui le parole potrebbero andare oltre il pensiero e non credo che proprio ai comunisti questo convenga; quanto meno esaltiamo un prodotto tipicamente e tradizionalmente italiano, che non ci può essere contestato proprio dai comunisti. (Rumori all’estrema sinistra).
Volevo solo far notare in questa nostra presa di posizione che l’onorevole Fedeli dimentica che il 2 giugno almeno 11 milioni di elettori votarono e per l’istituto monarchico e per la dinastia sabauda (Interruzioni a sinistra).
Una voce a sinistra. Ma non per i Savoia!
COVELLI. E sarebbe un affronto a quella parte pur cospicua di italiani che votarono in linea logica nell’interesse dell’Italia, ma votarono anche in virtù di un sentimento che non si disgiungeva dalla devozione per la dinastia sabauda, cui si rifà l’unità e l’indipendenza d’Italia. (Interruzioni a sinistra).
Ed è in questo momento che richiamo gli onorevoli colleghi alla loro coscienza. È inutile farsi illusioni sull’efficacia dell’articolo in questione. O la legge consentirà quello che è, un atto di pensiero, riportarsi cioè nella propaganda alla dinastia sabauda, o, purtroppo, malgrado la legge, almeno quegli 11 milioni di italiani, a cominciare da me, continueranno a ricordare sempre la dinastia sabauda, cui li lega una tradizione, cui, soprattutto, li lega un senso profondo di gratitudine per quello che in ogni epoca questa dinastia ha fatto nell’interesse dell’Italia. (Rumori a sinistra).
Una voce a sinistra. Ma, la dinastia non è l’istituto monarchico.
COVELLI. Non dovreste essere voi a chiedere la formulazione e l’applicazione di legge speciali e, quindi, l’inasprimento del Codice penale, dal momento che proprio voi state dimostrando in questi giorni che la legge ha un valore relativo. (Interruzioni a sinistra). Se l’autorità dello Stato dovesse essere quella che noi auspichiamo, quante volte in questi giorni il Codice penale avrebbe dovuto agire nei vostri confronti (Rumori a sinistra) esattamente nell’interesse della democrazia e della libertà, in nome delle quali voi chiedete le leggi speciali, per le quali noi e voi abbiamo combattuto.
Una voce a sinistra. Ma non i Savoia!
COVELLI. Anche e soprattutto i Savoia!
Una voce a sinistra. I Savoia hanno tradito la libertà.
COVELLI. Si vuole ignorare, e non certo in buona fede, che le leggi qualche volta non le fanno il Ministro di grazia e giustizia o le Commissioni legislative, signori comunisti. Le fanno quelli, e i fatti di questi giorni lo dimostrano, che si presumono i più forti.
Se, continuando in questo andazzo, sia per quello che fate nel Paese, sia per quello che vorreste fare in quest’Aula, approvando questa legge, doveste dimostrare agli italiani che veramente questa è la massima più vera – che cioè la legge la fa il più forte – io vi direi: inserite pure l’articolo 6 e approvatelo, tanto, propaganda per la dinastia sabauda, quando occorrerà, la faremo egualmente (Interruzioni – Commenti a sinistra) convinti come siamo che la monarchia dei Savoia – e non credo che sia questa la sede più opportuna per dimostrarlo – è stata il presidio più certo della libertà e della democrazia. (Commenti – Interruzioni a sinistra).
DE MICHELIS. Non ci crede nemmeno lei! Si scalda a freddo.
COVELLI. Io mi rivolgo in particolar modo a coloro i quali, proprio dei vostri settori, per una attività di pensiero, e soltanto per questo, hanno dovuto scontare le ire degli avversari. È nell’interesse comune di non spingere i monarchici, con le vostre pressioni legali, oltre che con le abituali violenze, a dover assumere un atteggiamento che voi condannate in altri, che noi, insieme a voi, condanniamo in altri. Ci siamo sforzati, e credo che in massima parte ci siamo riusciti, di darvi ampie dimostrazioni che veramente i monarchici agiscono nel più assoluto spirito democratico, nel rispetto più assoluto della libertà altrui.
Volendo oggi confondere i monarchici con altri, o quanto meno costringere i monarchici ad essere spiati e perseguitati soltanto perché devoti alla dinastia sabauda, io credo che significhi fare del tutto per indicare ai monarchici la opinione che non è assolutamente sufficiente mantenersi sul piano democratico per poter esprimere il proprio pensiero. Io rivolgo questa preghiera prima di tutto a voi. (Interruzione del deputato Tonello). È alla responsabilità dell’Assemblea, alla responsabilità di quelli a noi avversi sul motivo istituzionale, che io rivolgo questo appello inteso a non considerare i monarchici come della gente che possa pensare a bacchetta o che possa comunque esprimere il proprio pensiero articolato o modellato dai limiti voluti da questa legge. Non hanno subito fino ad oggi nessun sopruso e, non suoni minaccia la mia, ma soltanto cosciente espressione di quello che sono i monarchici e di quello che vogliono i monarchici, non lo subiranno neppure domani, con o senza l’ausilio di una legge come questa, anti-democratica e liberticida. Quando lasciaste ai monarchici la possibilità di esprimere il loro pensiero senza limiti, voi, credo, avreste meglio servito la vostra Repubblica: solamente nelle azioni buone della vostra Repubblica voi potrete meglio avversare e l’ideologia e il sentimento monarchico.
Nessuno, credo, avrà mai vietato ai repubblicani o ad altri di fare la loro propaganda. (Proteste a sinistra).
Una voce a sinistra. Nella galera!
COVELLI. Ci consentirete di non essere d’accordo…
MOLINELLI. Qui si parla di monarchia sabauda e più volte qui dentro sono state fatte ingiustizie in nome di sua maestà Vittorio Emanuele III!
COVELLI. Io voglio ammettere che, nella quasi totalità, la pressione che si svolge onde mantenere l’articolo 6 sia in buona fede; cioè si vuole distinguere la libertà di propaganda per l’istituto monarchico e la libertà di propaganda per la dinastia sabauda.
Una voce a sinistra. Che ha tradito sempre!
COVELLI. Vi consiglio ad essere calmi e più circospetti, perché se dovessimo parlare di tradimento di ieri, di oggi, di sempre se ne salverebbero pochi… (Proteste a sinistra).
Orbene, è a questa buona fede che mi rivolgo; non è possibile in Italia, almeno da parte di quelli che, come me, conservano ancora intatta questa idea monarchica, non è possibile distinguere l’una propaganda dall’altra. E, non essendo possibile, non per questo si deve seguire la malafede di qualcuno, il quale sa benissimo che, approvando questo articolo, crea certamente una delle più rigide e più pericolose rembate alla nostra propaganda e alla nostra organizzazione, ma anche alla vera espressione di democrazia.
Ho pregato di tener presente che in Italia il motivo monarchico è soprattutto un sentimento, ed è a questo sentimento che non dovete recare violenza alcuna, perché veramente dei monarchici fareste degli antidemocratici.
I monarchici vi seguiranno in tutte quelle leggi che siano garanzia di libertà; ma non solo non diventeranno mai complici della vostra azione liberticida ed antidemocratica, ma anche vi combatteranno sempre fino alle estreme conseguenze su questo piano. (Applausi a destra – Commenti – Rumori a sinistra).
CONTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONTI. Onorevoli colleghi, io non volevo intervenire in questa discussione dopo aver dichiarato che voterò contro la legge.
Continuo a dichiarare che voterò contro questa legge. (Applausi a destra).
Una voce a destra. Perché lei è un galantuomo.
CONTI. Ma non possiamo ammettere che si svolga un dialogo tra quella parte e questa: ci siamo anche noi. E il dialogo, onorevole Covelli, voi lo dovete svolgere con noi. Noi vi diciamo questo come repubblicani storici. Noi siamo, in Italia, i rappresentanti del partito che fu l’antagonista della monarchia, del partito che fu combattuto dalla monarchia quando Mazzini e i suoi seguaci lottavano per l’unità d’Italia. Soltanto nel 1860 il vostro Cavour si convinse e dichiarò, dopo la battaglia del Volturno, di credere finalmente possibile l’unità d’Italia.
Non ci aveva creduto prima; Cavour aveva mirato all’ingrandimento del dominio dei Savoia con la Lombardia e il Veneto. Questo era il programma dei Sabaudi: il partito repubblicano lottava invece per l’unità d’Italia.
Voce al centro. Anche Cavour!
CONTI. No! È doloroso – lo so – per coloro che hanno appreso la storia d’Italia sui testi di terza elementare, ma la verità storica non è in essi, e si impone anche ai nostri avversari monarchici, dei quali io proclamo la buona fede: essi sono vittime delle imbottiture…
COVELLI. Dei testi scolastici?
CONTI. …delle imbottiture di crani che tutti gli italiani hanno subito da quando i Savoia tutto trasfigurarono, travisarono, falsificarono, per tradire e fermare la rivoluzione del Risorgimento. (Applausi a sinistra – Rumori, commenti a destra).
Orbene, onorevoli colleghi! Come poche settimane or sono insorsi in quest’Aula perché mi sembrò di avere intravisto – non so se mi ingannai, e gli amici di questa parte (Accenna alla sinistra) non se ne offendano – una piccola manovra che mirava ad una finalità politica, così, con la stessa sincerità, sento di dover insorgere contro la manovra di oggi dell’onorevole Covelli, che tende a stabilire in Italia un contrasto fra i monarchici e i comunisti. Sarebbe una facile battaglia la sua! (Commenti a sinistra).
Una voce a sinistra. Non tanto!
CONTI. Sarebbe una facile battaglia la sua.
COVELLI. Vinta da noi, naturalmente. (Rumori all’estrema sinistra).
CONTI. Si vorrebbe identificare lo sforzo che si deve compiere per la difesa di tutte le libertà con il programma dei monarchici. Si vorrebbe far credere in Italia che la bandiera che segna la resistenza contro i cosiddetti barbari, sia la bandiera monarchica. Teniamo a stabilire questa linea di condotta: noi non siamo comunisti, perché non sentiamo nello stesso modo il problema sociale, i problemi economici, i problemi politici; ma non possiamo ammettere che i monarchici levino la bandiera della libertà del nostro Paese. Onorevole Covelli: io avevo promesso all’amico Condorelli quel tale ammasso di documentazione con il quale lo avrei soffocato. Ora, io non dirò all’Assemblea che in questo momento io mi metterò a soffocare l’amico Covelli; reputo però che alcuni accenni non saranno inutili.
Bisogna finirla con questo equivoco: con l’equivoco secondo il quale la monarchia non avrebbe niente a che vedere con il fascismo, secondo cui prima del fascismo avremmo avuto una monarchia deliziosa, una monarchia invidiabile.
COVELLI. È stata esaltata dal Carducci quella monarchia.
CONTI. La monarchia prima del fascismo fu una gioia per gli italiani?
Bene, onorevole Covelli, in quattro parole ci possiamo sbrigare di questa tesi.
Monarchia e fascismo si identificano, non c’è discussione. Negate che il vostro re abbia portato i suoi fiori al «covo»; negate che sia andato a portare i suoi fiori sulla tomba della madre di Mussolini; che abbia visitato la casa natale di colui che «le indovinava tutte», come si esprimeva Vittorio Emanuele; negate che tutti i principi di casa Savoia, dal primo all’ultimo, abbiano fatto omaggio al fascismo; negate che il principe Umberto abbia fatto omaggio all’imperialismo fascista fin dal primo momento; negate che la moglie di lui è stata una fervente fascista e amica di quell’Hitler, col quale si è fatta quella guerra che ha portato l’Italia al disastro? Negate questa storia recente che abbiamo vissuto!
COVELLI. Assolutamente! Completamente! E ci fa meraviglia che lo dica lei!
CONTI. Onorevole Covelli, mi duole tanto doverle dire che lei nega la verità conosciuta.
Onorevoli colleghi, quanto ho detto è per la fase fascista della monarchia. Andiamo indietro, nel periodo aureo della monarchia: è tutta una serie di ribalderie.
Noi ci troviamo subito di fronte al tradimento di Carlo Alberto nel 1848 a Milano; noi ci troviamo di fronte, in fatto di tradimenti, al tradimento di Vittorio Emanuele, nel 1866. Ci troviamo di fronte a continue mancanze di fede a quello Statuto, che l’altro giorno ho perfino inteso celebrare all’estrema sinistra dall’amico Musolino, il quale diceva: «Non avete difeso lo Statuto»; di quella specie di truffa che fu al popolo italiano, di quella «Charta», nella quale erano scritte tutte le cose che si vogliono, meno i diritti del popolo, meno la dichiarazione della sovranità popolare e garanzie vere della libertà.
E le violenze della monarchia non le ricordate? Noi siamo il Paese degli stati d’assedio, signori! Siamo il Paese nel quale gli stati d’assedio si sono susseguiti… (Interruzione del deputato Russo Perez).
Onorevole Russo Perez, che cosa fece la monarchia in Sicilia dal 1860 in poi?
RUSSO PEREZ. Io non c’ero; non ero nato!
CONTI. Non ricordate i delitti della monarchia in Italia e in Sicilia?
Ricordate i fatti di Palermo nel 1866? Gli assassinî, le fucilazioni in massa. Ricordate quello che è stato detto alla Camera italiana, dal procuratore generale della Corte d’appello di Palermo, onorevole Tajani, che fu deputato e Ministro di grazia e giustizia? Rileggete le sue requisitorie contro il regime instaurato in Sicilia dal 1860 in poi; rileggete negli atti parlamentari quelle pagine. E a proposito dei siciliani ne voglio dire un’altra, che spetta a Camillo Benso di Cavour. Cavour perseguitò in Piemonte gli emigrati, fra i quali erano i fratelli Amari. Di Amerigo Amari esiste una protesta contro la persecuzione degli emigrati, che Cavour voleva espellere dal Piemonte come gente che infastidiva, come gente indesiderabile. Queste sono le glorie di casa Savoia!
Ma andiamo avanti, parliamo della libertà durante la dominazione savoiarda. Gli ingenui del socialismo italiano che per tanti anni – me lo confessava l’amico Priolo venendomi a suggerire qualche spunto per questo mio intervento – (Ilarità – Commenti) gli ingenui del socialismo italiano – dicevo – per alcuni anni credettero alla possibilità di una monarchia democratica e beffeggiavano noi repubblicani (Commenti a sinistra). Ebbene, onorevoli colleghi, ricordate gli stati di assedio in Italia, gli stati di assedio del 1866 a Palermo, quelli del 1894 in Sicilia, in Lunigiana, nelle Puglie; ricordate il 1898, ricordate questi avvenimenti.
Ricordate – e ne abbiamo parlato in questi giorni – le persecuzioni del libero pensiero politico in Italia: sempre.
Ricordate le persecuzioni di Andrea Costa! E dico questo nome per indicare uno dei tanti che furono perseguitati dalla monarchia, condannati per la loro fede socialista! Ricordate i repubblicani perseguitati: Mazzini tre volte condannato a morte, Mazzini, prigioniero nel 1871 nel carcere di Gaeta, Aurelio Saffi arrestato a Villa Ruffi!
Una voce a sinistra. Garibaldi.
CONTI. Sì, Garibaldi. Garibaldi fu accolto a fucilate ad Aspromonte dopo che il Consiglio dei Ministri aveva deliberato di farla finita, perché Vittorio Emanuele, alzandosi – egli che aveva presieduto il Consiglio dei Ministri– – disse: è ora di farla finita!
CONDORELLI. Non è vero! Non è vero! Non è vero!
Una voce a sinistra. È storia!
CONDORELLI. Facciamo nei comizi la storia! (Rumori a sinistra).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio!
CONTI. Onorevole Condorelli, volevo intrattenere l’Assemblea su questi argomenti, anche perché sono sicuro di queste risultanze! Qui, all’infuori di voi – quattro noci davvero in un sacco! – siamo tutti repubblicani! (Applausi a sinistra).
CAPUA. Dieci milioni di monarchici! Ricordate che il 46 per cento dei deputati in quest’Aula sono qui con voti monarchici. (Interruzioni a sinistra).
PRESIDENTE. Facciano silenzio! Onorevoli colleghi, non allontaniamoci troppo dalla materia che stiamo discutendo.
CONTI. Ho finito, onorevole Presidente. Mi dispiace che l’onorevole Capua sia delle quattro noci quella meno resistente.
CAPUA. Duecentoventi deputati hanno avuto mandato di monarchici e non hanno oggi il coraggio di dirlo.
CONTI. Non voglio continuare. Voi comprendete che se si volesse, si potrebbe rimanere per tutto il pomeriggio a ricordare le glorie della Casa; si potrebbe anche dimostrare che non fu una dinastia italiana.
Onorevole Covelli, proprio non aspettavo il suo dissenso. Ripeto che nelle vene dei Savoia non scorre che un millesimo di sangue italiano. Vittorio Emanuele scriveva in francese.
CONDORELLI. Come tutti i piemontesi.
CONTI. La dinastia sabauda è tutta un miscuglio di sangue straniero; non c’è nulla di italiano. (Protesta del deputato Capua).
Ho finito, onorevole Presidente. (Applausi a sinistra – Rumori a destra).
PRESIDENTE. Sono iscritti a parlare sette oratori. Desidero fare presente che stiamo discutendo uno specifico e preciso disegno di legge, e per quanto io pensi che le discussioni di carattere generale sui problemi istituzionali siano ancora sempre utili in Italia, preavviso gli oratori che non permetterò che questa discussione si trasformi in una contesa di due ideologie. Noi stiamo discutendo dell’articolo 6 di questo disegno di legge, e coloro che hanno chiesto la parola dovranno parlare su questo articolo.
LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare per mozione d’ordine.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONE GIOVANNI. Vorrei proporre la chiusura di questa discussione. In questa mia proposta, che credo sia appoggiata da larga parte dell’Assemblea, è espressa anche una preoccupazione, perché qui, nel dilungarci in discussioni non concernenti strettamente la materia, come lei utilmente osservava, nel dilungarci in dette discussioni fino al punto da far loro assumere talvolta carattere di comizio, noi dimentichiamo la nostra funzione precipua di costituenti. Io mi accorgo che abbiamo ridotto a poche ore al giorno la nostra funzione originaria e precipua, cioè quella di provvedere alla Costituzione.
Volevo quindi fare appello a tutti i colleghi perché non si riduca ulteriormente il nostro lavoro costituzionale per dar luogo ad altro lavoro che non è certo in primo piano fra i nostri compiti.
PRESIDENTE. È stata chiesta la chiusura della discussione di questo articolo. Domando se è appoggiata.
(È appoggiata).
La pongo in votazione.
(È approvata).
L’onorevole Mastino ha presentato il seguente emendamento:
«Aggiungere, dopo la parola: restaurazione, l’altra: violenta».
L’onorevole Mastino ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
MASTINO PIETRO. lo sono contrario alla soppressione dell’articolo 6, in quanto la soppressione porterebbe ad una situazione di assoluto contrasto con le statuizioni già assunte dall’Assemblea; non sarebbe ad esempio punibile la propaganda diretta alla restaurazione violenta della monarchia; ma non trovo giusto venga impedita e punita la propaganda monarchica che rimanga nel campo puramente astratto. È perciò mi pare da accogliere l’emendamento che io propongo e che il Presidente ha letto poco anzi.
Con ciò l’articolo 6 sarebbe in pieno accordo con i concetti affermati negli articoli precedenti della Costituzione. Aggiungo che lo stesso Codice penale, là dove parla di propaganda punibile, non manca di richiedere sempre l’estremo della violenza; parla ad esempio di instaurazione violenta e di sovvertimento dell’ordinamento dello Stato. Così l’articolo 272 del Codice penale.
PRESIDENTE. Onorevole Fedeli Aldo, concorda con l’emendamento dell’onorevole Mastino?
FEDELI ALDO. Non concordo.
PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
BETTIOL, Relatore. La Commissione, a proposito dell’articolo 6, era divisa. Io parlo come esponente della corrente di maggioranza. La Commissione nella sua maggioranza ha ritenuto di dover invitare l’Assemblea a non votare l’articolo 6, perché con questo si veniva a colpire penalmente una pura e semplice manifestazione di un pensiero politico, che, in un regime democratico e repubblicano, non può considerarsi vietata.
Per queste ragioni la Commissione insiste nella sua maggioranza a che l’articolo 6 venga soppresso. Però, la Commissione, nei confronti dell’emendamento presentato da ultimo dall’onorevole Mastino, siccome in esso si accentua l’elemento della violenza che caratterizza tutta questa legge particolare – per cui non si colpisce attraverso questa legge la pura e semplice manifestazione di un pensiero ma una attività concreta – e siccome attraverso questo inciso della «violenza» noi verremmo ad individuare qualche cosa di concreto, di particolare e di violento, che trascende la pura e semplice sfera del pensiero o di una astrazione puramente platonica, non sarebbe contraria ad accettare l’emendamento stesso.
PRESIDENTE. L’onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere il parere del Governo.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo aveva già dichiarato di aderire alle proposte fatte dalla Commissione; quindi ha accettato che la discussione venisse fatta sulla base del testo proposto dalla Commissione. Io penso che, uscendo dall’atmosfera arroventata che un simile tema può generare, certamente ognuno di noi pensa che la propaganda, come espressione di un pensiero, non possa costituire reato.
L’articolo 272 del Codice penale, ora ricordato dall’onorevole Mastino, quando ipotizza il reato di propaganda e di apologia sovversiva ed antinazionale, dice così:
«Chiunque, nel territorio dello Stato, fa propaganda per la instaurazione violenta».
Segue poi il concetto che la propaganda si proponga la instaurazione della dittatura di classe. Tutto questo articolo è ispirato contro la dittatura di classe.
Noi domandiamo di trasportare questo concetto della propaganda in favore di un istituto il quale oggi non è più istituto, in quanto che noi abbiamo accettato, dopo il 2 giugno (questo vorrei dirlo anche ai monarchici) i risultati del referendum. Di fronte a questi risultati, penso che tutti gli italiani che hanno dato una prova storica…
COVELLI. Questo non c’entra.
GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Se lei permette, onorevole Covelli, vorrei dire questo: se questa legge fosse esagerata, potrebbe portare ad una situazione politica forse più favorevole a voi, contro cui la legge è ispirata.
Io penso che noi dobbiamo essere nel limite giusto. Noi abbiamo accettato il giuoco politico: riconoscere, cioè, il risultato di un referendum nazionale.
Questa è stata una prova di grande civiltà del popolo italiano, che è bene non compromettere. Ora, la semplice propaganda, così come è ipotizzata nell’articolo originario, effettivamente poteva prestarsi a delle situazioni, dal punto di vista ideologico e pratico, contrarie allo scopo dell’attuale disegno di legge. Per questo il Governo aveva accettato il testo della Commissione. A questa proposta, in cui la propaganda monarchica, così com’è qualificata, può diventare reato, credo di potere accedere, con l’aggiunta della parola «violenta» dopo la parola «restaurazione».
Sull’ordine del giorno della seduta pomeridiana.
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Relatore propone che il seguito di questa discussione sia posto all’ordine del giorno della seduta pomeridiana. (Commenti).
Faccio presente che nel pomeriggio vi sarà comunque seduta, e che pertanto non si tratta che di modificare l’ordine del giorno. Vi è una ragione di opportunità e di necessità generale ed anche una esigenza particolare di alcuni dei membri della Commissione che consigliano di accettare la proposta.
Poiché per modificare l’ordine del giorno occorre una decisione dell’Assemblea, sottoporrò ora all’Assemblea la proposta di rinvio al pomeriggio del seguito della discussione di questo disegno di legge.
LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONE GIOVANNI. Propongo che la seduta pomeridiana sia destinata, non solo al seguito della discussione del disegno di legge in esame, ma anche all’esame del disegno di legge contenente disposizioni relative al soggiorno nel territorio dello Stato ed ai beni degli ex-regnanti di casa Savoia, di modo che tutta la seduta pomeridiana di oggi sia dedicata all’esame di questa materia.
PRESIDENTE. Credo che lei, onorevole Leone, proponendo di togliere dall’ordine del giorno della seduta pomeridiana il seguito della discussione sul progetto di Costituzione, intende aprire il varco ai membri dell’Assemblea affinché possano assentarsi prima della fine della seduta stessa. Ma io non mi capacito che coloro che saranno presenti al principio della seduta pomeridiana non debbano sentirsi ad essere obbligati a restarvi fino alla fine.
Ma penso che non sia opportuno aprire una discussione su tale argomento, e che si debba invece passare alla votazione della proposta dell’onorevole Relatore.
L’onorevole Relatore propone che il seguito della discussione relativa a questo disegno di legge sia rinviato all’inizio della seduta pomeridiana di oggi, modificando l’ordine del giorno votato ieri sera.
Pongo in votazione questa proposta.
(È approvata).
LEONE GIOVANNI. E la mia proposta?
PRESIDENTE. È evidente che, essendo stata approvata l’altra proposta, la sua cade. (Interruzione del deputato Leone Giovanni).
Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico.
PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell’articolo 6 del disegno di legge: Norme per la repressione dell’attività fascista e della attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico.
La Commissione aveva proposto di sopprimere questo articolo. L’onorevole Fedeli Aldo ha proposto di ripristinare il testo ministeriale. L’onorevole Mastino Pietro ha proposto un emendamento a tenore del quale la formulazione dovrebbe così mutarsi:
«Chiunque, con i mezzi indicati nel precedente articolo, fa propaganda per la restaurazione violenta della dinastia sabauda è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».
Comunico che l’onorevole Uberti ed altri hanno chiesto la votazione per appello nominale, mentre l’onorevole Covelli ed altri hanno domandato la votazione a scrutinio segreto.
TOGLIATTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOGLIATTI. Mi pare che vi sia un equivoco nel modo con cui viene impostata la votazione; perché l’emendamento Mastino, presentato all’ultimo momento, cambia completamente il carattere della proposta fatta dall’onorevole Fedeli. Coloro i quali desiderano che l’articolo 6 sia mantenuto nella forma presentata dal Governo, come voteranno? Se essi votano contro, votano per la soppressione dell’articolo. Noi dobbiamo per lo meno votare per divisione, arrivando fino alle parole «con mezzi violenti», e quindi separatamente votare questo emendamento dell’onorevole Mastino.
PRESIDENTE. È evidente che questa votazione può dare luogo a posizioni contradittorie e l’onorevole Togliatti ne ha segnalata una. Se votiamo prima il testo Fedeli, i colleghi che sono favorevoli al testo Mastino, per il timore che questo poi non passi, possono essere portati a votare contro tutto il resto.
LACONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. La proposta dell’onorevole Mastino Pietro, accettata dalla Commissione, cessa di essere un emendamento e diventa testo nuovo della Commissione. Quindi, si pone in votazione per ultima. La proposta Fedeli diventa emendamento al testo della Commissione e quindi va posta in votazione per prima.
TARGETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARGETTI. Ritengo che bisognerebbe votare prima la proposta dell’onorevole Mastino; se poi questa proposta non viene approvata, mettere in votazione la proposta del progetto primitivo del Governo, del quale la proposta Mastino è un emendamento. Per me la incertezza nasce per il sistema di votazione. Dovendosi procedere a votazione per scrutinio segreto ci si preoccupa di dovere eventualmente ripetere una votazione. Questa preoccupazione e quindi l’incertezza sull’ordine della votazione non nascerebbero se si trattasse di votazione per alzata e seduta.
COVELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COVELLI. Noi siamo disposti ad accettare l’emendamento dell’onorevole Mastino Pietro sempre che vi sia l’accordo di votare tutto il testo.
PRESIDENTE. Sono state presentate due richieste: una di votazione a scrutinio segreto ed un’altra per appello nominale. Pregherei i presentatori di queste domande di volersi esprimere al riguardo.
UBERTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UBERTI. La votazione per appello nominale riguarda l’emendamento dell’onorevole Fedeli Aldo. Se l’onorevole Fedeli mantiene il suo emendamento, il nostro Gruppo mantiene la proposta di appello nominale.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riassumendo, ci troviamo di fronte al testo che include l’emendamento dell’onorevole Mastino Pietro, accettato dalla Commissione; e che pertanto costituisce il testo base. La formula primitiva del Governo, fatta propria dall’onorevole Fedeli Aldo, rappresenta l’emendamento.
V’è la proposta di votare per divisione il testo fondamentale, includendo al posto debito l’emendamento dell’onorevole Mastino Pietro.
Io ritengo che si debba invece porre prima in votazione il testo dell’onorevole Fedeli Aldo nel suo complesso.
Ove questo fosse respinto, si voterebbe il testo con l’emendamento Mastino, accettato dalla Commissione.
COVELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COVELLI. In questo caso, manteniamo la richiesta di votazione a scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Sta. bene. Allora, procediamo alla votazione del primitivo testo ministeriale che, fatto proprio dall’onorevole Fedeli, appare come emendamento al testo che la Commissione ha ripreso, includendovi la proposta dell’onorevole Mastino:
«Chiunque con i mezzi indicati nel precedente articolo fa propaganda per la restaurazione della dinastia sabauda è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».
Ove questo testo non fosse accolto, voteremo sul testo che comprende la proposta dell’onorevole Mastino Pietro.
Se fosse respinto anche questo testo, è evidente che l’articolo resta soppresso.
Votazione segreta.
PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull’articolo 6 nel primitivo testo ministeriale, testé letto.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).
Risultato della votazione segreta.
PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:
Presenti 323
Votanti 322
Astenuti 1
Maggioranza 162
Voti favorevoli 154
Voti contrari 168
(L’Assemblea non approva).
Hanno preso parte alla votazione:
Abozzi – Alberti – Amendola – Angelini –– Arcaini – Arcangeli – Avanzini – Azzi.
Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Bartalini – Basile – Bazoli – Bei Adele – Bellato – Bellusci – Belotti – Benedetti – Benedettini – Benvenuti – Bertola – Bertone – Bettiol – Bianchi Bruno – Binni – Bocconi – Bolognesi – Bonfantini – Bonino – Bonomi Paolo – Bordon – Borsellino – Bosco Lucarelli – Bosi – Bovetti – Braschi – Bubbio – Bucci – Buffoni Francesco – Bulloni Pietro.
Cacciatore – Caccuri – Cairo – Calamandrei – Caldera – Camangi – Camposarcuno – Candela – Canepa – Canevari – Caporali – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Cappugi – Capua – Carboni Angelo – Carboni Enrico – Carpano Maglioli – Carratelli – Castelli Edgardo – Castiglia – Cavalli – Cavallotti – Cevolotto – Chatrian – Chiarini – Chieffi – Chiostergi – Ciampitti – Cianca – Ciccolungo – Cicerone – Cingolani Mario – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Codignola – Colonna di Paliano – Colonnetti – Conci Elisabetta – Condorelli – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbi – Corsanego – Corsini – Cortese Guido – Cortese Pasquale – Costa – Covelli – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo – Crispo.
Damiani – D’Amico – De Caro Gerardo – Del Curto – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Dominedò.
Ermini.
Fabbri – Fabriani – Fantoni – Fantuzzi – Faralli – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrarese – Ferrari Giacomo – Ferrario Celestino – Ferreri – Filippini – Fiore – Fiorentino – Flecchia – Foa – Franceschini – Fresa – Froggio – Fuschini.
Gabrieli – Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gatta – Gavina – Gervasi – Geuna – Ghidetti – Ghidini – Giacometti – Giannini – Giolitti – Giordani – Gorreri – Gotelli Angela – Grassi – Grazi Enrico – Gronchi – Guariento – Guerrieri Filippo – Gui – Gullo Fausto – Gullo Rocco.
Imperiale – Iotti Leonilde.
Jervolino.
Laconi – La Gravinese Nicola – La Malfa – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Leone Francesco – Leone Giovanni – Lizier – Lizzadri – Lombardi Carlo – Longhena – Lozza – Luisetti – Lussu.
Macrelli – Maffi – Magnani – Magrassi – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Malvestiti – Mancini – Mannironi – Marazza – Marchesi – Mariani Enrico – Marina Mario – Mannelli – Martinelli – Martino Gaetano – Marzarotto – Massini– Massola – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mastrojanni – Mattarella – Mattei Teresa – Mazza – Mazzei – Meda Luigi – Merighi – Merlin Umberto – Mezzadra – Miccolis – Micheli – Minella Angiola – Minio – Molinelli – Momigliano – Montagnana Mario – Montagnana Rita – Montalbano – Monticelli – Moranino – Morelli Renato – Morini – Moro – Moscatelli – Mùrdaca – Musolino.
Nasi – Negarville – Nenni – Nicotra Maria – Nobili Tito Oro – Notarianni – Novella – Numeroso.
Pallastrelli – Paolucci – Pastore Giulio – Pat – Patricolo – Pellegrini – Penna Ottavia – Pera – Perassi – Perlingieri – Perrone Capano – Piccioni – Piemonte – Pistoia – Platone – Pollastrini Elettra – Pressinotti – Priolo – Proia – Pucci – Puoti.
Quarello – Quintieri Adolfo – Quintieri Quinto.
Raimondi – Reale Vito – Recca – Rescigno – Ricci Giuseppe – Riccio Stefano – Rodi – Romano – Romita – Rossi Giuseppe – Rossi Maria Maddalena – Rubilli – Ruggeri Luigi – Russo Perez.
Saccenti – Saggin – Salerno – Salizzoni – Salvatore – Sampietro – Santi – Sapienza – Scalfaro – Scarpa – Schiavetti – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Scotti Francesco – Sicignano – Siles – Silipo – Silone – Spano – Spataro – Stampacchia – Stella – Storchi – Sullo Fiorentino.
Targetti – Taviani – Tega – Terranova – Tessitori – Tieri Vincenzo – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Tonello – Tosato – Tosi – Tremelloni – Treves – Trimarchi – Turco.
Uberti.
Valenti – Valiani – Vallone – Veroni – Vicentini – Vigna – Vigo.
Zaccagnini – Zanardi – Zerbi.
Si è astenuto:
Conti.
Sono in congedo:
Bergamini.
Carmagnola – Caso – Cavallari.
De Caro Raffaele – Dugoni.
Jacini.
Pellizzari – Preziosi.
Ravagnan.
Tambroni.
Vanoni – Viale – Vischioni.
Data l’ora tarda, rinvio il seguito di questa discussione alla seduta pomeridiana, all’inizio della quale si procederà alla votazione del testo dell’articolo 6, ripreso dalla Commissione con l’inclusione dell’emendamento Mastino Pietro.
La seduta termina allo 13.25.