Come nasce la Costituzione

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ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 21 NOVEMBRE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCXCVIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 21 NOVEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Congedo:

Presidente

Disegni di legge (Votazione segreta):

Approvazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 9 luglio 1947.

Approvazione del Trattato di pace e relativo scambio di Note fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato all’Avana il 30 giugno 1947.

Presidente

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico. (10).

Presidente

Castiglia

Russo Perez

Colitto

Carpano Maglioli

Zanardi

Coppa

Laconi

Crispo

Dominedò

Benedettini

Bettiol, Relatore

Caldera

Grassi, Ministro di grazia e giustizia

Cianca

Cevolotto

Votazioni segrete:

Presidente

Risultato delle votazioni segrete:

Presidente

La seduta comincia alle 10.

DE VITA, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Tambroni.

(È concesso).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: Approvazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 9 luglio 1947.

Approvazione del Trattato di pace e relativo scambio di Note fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato all’Avana il 30 giugno 1947.

Indico la votazione segreta, avvertendo che le urne rimarranno aperte.

(Segue la votazione).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico. (10).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico. (10)

La seduta di ieri mattina fu interrotta perché, dalla votazione per appello nominale sull’ordine del giorno presentato dall’onorevole Benedettini, risultò la mancanza del numero legale. Si tratta quindi di riprendere i nostri lavori al punto in cui sono rimasti interrotti, e cioè occorre ripetere la votazione sull’ordine del giorno Benedettini. Desidererei interpellare i firmatari della richiesta di appello nominale perché dicano se essi la mantengono .

L’onorevole Benedettini, che era primo firmatario, non è presente. Anche l’onorevole Puoti non è presente.

L’onorevole Castiglia mantiene la richiesta?

CASTIGLIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo in votazione l’ordine del giorno presentato dall’onorevole Benedettini:

«L’Assemblea Costituente,

presi in esame il disegno di legge presentato dal Governo nella seduta del 17 marzo 1947 e la relazione della Sottocommissione,

considerato che tale disegno di legge non risponde né alle necessità dei tempi, né al mutato clima morale e politico del Paese,

affermato che, per dare integrale e piena esecuzione all’articolo 17 del Trattato di pace, basta il Codice penale ordinario e non occorrono leggi eccezionali,

respinge il disegnò di legge e passa all’ordine del giorno».

(Non è approvato).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

«Approvazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 9 luglio 1947»;

«Approvazione del Trattato di pace e relativo scambio di Note fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato all’Avana il 30 giugno 1947».

Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico. (10).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione a scrutinio segreto dell’ordine del giorno degli onorevoli Condorelli, Corbino, Perrone Capano, Lucifero di cui do lettura:

«L’Assemblea Costituente,

presi in esame il disegno di legge presentato dal Governo nella seduta del 17 marzo 1947 e la relazione della Sottocommissione,

affermato che, per dare integrale e piena esecuzione all’articolo 17 del «Trattato di pace» ed efficace tutela all’ordine pubblico interno, basta inserire le opportune modifiche, aggiunte od inasprimenti di sanzioni nel Codice penale ordinario, e non occorrono leggi eccezionali,

rimanda il disegno di legge alla Sottocommissione, dandole mandato di rielaborarlo secondo le direttive su indicate».

Su questo ordine del giorno era stata chiesta ieri la votazione per appello nominale dagli onorevoli Perrone Capano, Colitto, Patrissi, De Falco, Castiglia, Russo Perez, Penna Ottavia, Patricolo, Mazza, Marina, Perugi, Benedettini, Condorelli, Puoti, Bonino. Ora gli onorevoli Condorelli, Martino, Perrone Capano, Colitto, Rodi, De Falco, Tumminelli, Russo Perez, Benedettini, Abozzi, Quintieri Quinto, Mazza, Castiglia, Rodinò Mario, Penna Ottavia, Puoti, Bencivenga, Patricolo, Belotti e Bonino, hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo pertanto alla votazione segreta sull’ordine del giorno Condorelli.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato delle votazioni segrete.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sull’ordine del giorno Condorelli:

Presenti                               365

Votanti                                364

Astenuti                               1

Maggioranza           183

Voti favorevoli        73

Voti contrari            291

(L’Assemblea non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi – Adonnino – Alberganti – Aldisio – Amadei – Arata – Arcangeli – Azzi.

Badini Confalonieri – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bargagna – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Bartalini – Bazoli – Bei Adele – Bellato – Bellusci – Belotti – Benedettini – Benvenuti – Bernabei – Bernamonti – Bernini Ferdinando – Bertola – Bertone – Bettiol – Bianchi Bianca – Bianchi Bruno – Bibolotti – Binni – Bitossi – Bolognesi – Bonfantini – Bonino – Bonomelli – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bozzi – Braschi – Bruni – Bubbio – Buffoni Francesco – Bulloni Pietro – Burato.

Cacciatore – Caccuri – Calamandrei – Caldera – Camangi – Camposarcuno – Candela – Canevari – Caporali – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Capua – Carbonari – Caroleo – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Cartia – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Castiglia – Cavallotti – Cevolotto – Chatrian – Chieffi – Chiostergi – Ciampitti – Cianca – Ciccolungo – Cingolani Mario – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Colonna di Paliano – Colonnetti – Conci Elisabetta – Condorelli – Coppi Alessandro – Corbi – Corsi – Corsini – Cortese Guido – Cortese Pasquale – Costa – Costantini – Cotellessa – Covelli – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo – Crispo.

Damiani – D’Amico – De Caro Gerardo – De Falco – Del Curto – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Martino – De Mercurio – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – De Vita – Di Fausto – Dominedò – D’Onofrio – Dossetti – Dozza.

Ermini.

Fabbri – Fabriani – Faccio – Fantoni – Fantuzzi – Faralli – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Fedeli Armando – Ferrarese – Ferrari Giacomo – Ferrario Celestino – Ferreri – Fietta – Filippini – Finocchiaro Aprile – Fiore – Fiorentino – Firrao – Foa – Fornara – Franceschini – Fresa – Froggio – Fuschini.

Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gavina – Germano – Gervasi – Ghidetti – Giacchero – Giacometti – Giolitti – Giordani – Giua – Gonella – Gorreri – Gotelli Angela – Grassi – Grazi Enrico – Grieco – Gronchi – Guariento – Guerrieri Filippo – Gui – Gullo Fausto – Gullo Rocco.

Imperiale.

Jacometti – Jervolino.

Laconi – Lagravinese Pasquale – La Malfa:– Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lazzati – Leone Francesco – Leone Giovanni – Lizier – Lizzadri – Lombardi Carlo – Lombardi Riccardo – Lombardo Ivan Matteo – Longhena – Longo – Lozza – Lucifero – Luisetti – Lussu.

Macrelli – Maffi – Maffioli – Magnani – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Mancini – Mannironi – Marchesi – Marconi – Mariani Enrico – Mariani Francesco – Marina Mario – Marinaro – Marinelli – Martinelli – Martino Gaetano – Massini – Massola – Mastino Gesumino – Mattarella – Mattei Teresa – Matteotti Carlo – Mazza – Meda Luigi – Mentasti – Merighi – Merlin Umberto – Mezzadra – Minella Angiola – Minio – Molè – Molinelli – Momigliano – Montagnana Mario – Montagnana Rita – Monterisi – Monticelli – Morandi – Moranino – Morelli Luigi – Morini – Moro – Moscatelli – Musolino.

Nasi – Negarville – Nenni – Nicotra Maria – Nitti – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Novella – Numeroso.

Orlando Camillo – Orlando Vittorio Emanuele.

Pacciardi – Pajetta Gian Carlo – Pajetta Giuliano – Paolucci – Paratore – Pat – Patrissi – Pellegrini – Penna Ottavia – Perassi – Perlingieri – Perrone Capano – Pertini Sandro – Perugi – Pesenti – Piccioni – Piemonte – Pieri Gino – Pignedoli – Pistoia – Platone – Pollastrini Elettra – Ponti – Preti – Priolo – Proia – Pucci – Puoti.

Quarello – Quintieri Quinto.

Rapelli – Reale Eugenio – Reale Vito – Recca – Rescigno – Ricci Giuseppe – Rivera – Romano – Romita – Rossi Giuseppe – Ruggeri Luigi – Ruini – Rumor – Russo Perez.

Saccenti – Saggin – Salerno – Salizzoni – Salvatore – Sampietro – Sansone – Santi – Scalfaro – Scarpa – Schiavetti – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Scotti Francesco – Secchia – Sereni – Sicignano – Siles – Silipo – Simonini – Spallicci – Spano – Spataro – Stampacchia – Stella – Sullo Fiorentino.

Targetti – Tega – Tessitori – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Tomba – Tonello – Tonetti – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Treves – Trimarchi – Tumminelli – Turco.

Uberti.

Valenti – Valiani – Valmarana – Varvaro – Venditti – Veroni – Viale – Vicentini – Vigna – Villabruna – Villani – Volpe.

Zanardi – Zappelli – Zerbi – Zuccarini.

Si è astenuto:

Conti.

Sono in congedo:

Arcaini.

Carmagnola – Caso – Cavallari.

De Caro Raffaele – Dugoni.

Jacini.

Pellizzari – Pignatari – Preziosi.

Ravagnan.

Tambroni.

Vanoni – Vischioni.

Comunico il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui due disegni di legge:

«Approvazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 9 luglio 1947»:

Presenti                               314

Votanti                                312

Astenuti                               2

Maggioranza           157

Voti favorevoli        305

Voti contrari            7

(L’Assemblea approva).

«Approvazione del Trattato di pace e relativo scambio di Note fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato all’Avana il 30 giugno 1947»:

Presenti                               314

Votanti                                312

Astenuti                              2

Maggioranza           157

Voti favorevoli        303

Voti contrari            9

(L’Assemblea approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abozzi – Alberganti – Alberti – Aldisio – Amadei – Arata – Arcangeli – Azzi.

Badini Confalonieri – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Bartalini – Bazoli – Bei Adele – Bellato – Bellusci – Belotti – Benvenuti – Bernabei – Bernamonti – Bernini Ferdinando – Bettiol – Bianchi Bianca – Bibolotti – Binni – Bocconi – Bolognesi – Bonfantini – Bonino – Bonomelli – Borsellini – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bozzi – Braschi – Bubbio – Buffoni Francesco – Bulloni Pietro – Burato.

Caccuri – Camangi – Camposarcuno – Candela –.Canevari – Caporali – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Capua – Carbonari – Carboni Angelo – Caristia – Caroleo – Carpano Maglioli – Cartia – Castelli Avolio – Castiglia – Cavallotti – Cevolotto – Chatrian – Chieffi – Chiostergi – Ciampitti – Cianca – Ciccolungo – Cimenti – Cingolani Mario – Colitto – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Colonna di Paliano – Colonnetti – Conci Elisabetta – Condorelli – Conti – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsini – Cortese Guido – Cortese Pasquale – Costa – Costantini – Cotellessa – Covelli – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo – Crispo.

Damiani – D’Aragona. – De Caro Gerardo – De Falco – Del Curto – Della Seta – De Maria – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – De Vita – Di Fausto – Di Gloria – Dominedò – D’Onofrio – Dossetti – Dozza.

Ermini.

Fabbri – Facchinetti – Faccio – Fantoni – Fantuzzi – Faralli – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Ferrarese – Ferrario Celestino – Ferreri – Fietta – Filippini – Fiore – Fiorentino – Fioritto – Firrao – Foa – Foresi – Fornara –Franceschini – Fresa – Froggio – Fuschini.

Gabrieli – Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gavina – Germano – Gervasi – Ghidetti – Ghidini – Giacchero – Giacometti – Giolitti – Giordani – Giua – Gonella – Gorreri – Gotelli Angela – Grassi – Gronchi – Guariento – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Guidi Cingolani Angela – Gullo Fausto – Gullo Rocco.

Laconi – La Gravinese Nicola – Lagravinese Pasquale – La Malfa – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lazzati – Leone Francesco – Leone Giovanni Lettieri – Lizier – Lombardi Carlo – Lombardo Ivan Matteo – Longhena – Lozza – Lucifero – Lussu.

Macrelli – Maffi – Maffioli – Magnani – Magrini – Mancini – Mannironi – Marchesi – Marconi – Mariani Enrico – Mariani Francesco – Marina Mario – Marinelli – Martinelli – Martino Gaetano – Massini – Mastino Gesumino – Mattarella – Mattei Teresa – Matteotti Carlo – Mazza – Meda Luigi – Merighi – Merlin Umberto – Mezzadra – Miccolis – Micheli – Minella Angiola – Minio – Molè – Molinelli – Momigliano – Montagnana Mario – Montagnana Rita – Montemartini – Monterisi – Morandi – Moranino – Morelli Luigi – Morini – Moro – Moscatelli – Musolino.

Nasi – Nicotra Maria – Notarianni – Numeroso.

Orlando Camillo.

Pacciardi – Pajetta Gian Carlo – Pajetta Giuliano – Paolucci – Pat – Pellegrini – Penna Ottavia – Perassi – Perlingieri – Perrone Capano – Pertini Sandro – Perugi – Pesenti – Piccioni – Piemonte – Pistoia – Pollastrini Elettra – Ponti – Preti – Priolo – Proia – Pucci – Puoti.

Rapelli – Reale Eugenio – Reale Vito – Recca – Rescigno – Ricci Giuseppe – Rodi – Romano – Romita – Rossi Giuseppe – Rossi Paolo – Rubilli – Ruini – Rumor – Russo Perez.

Saccenti – Saggin – Salerno – Salizzoni – Salvatore – Sampietro – Santi – Scalfaro – Scarpa – Schiavetti – Schiratti – Scoca – Scotti Alessandro – Scotti Francesco – Sforza – Sicignano – Siles – Silipo – Spallicci – Spano – Spataro – Stella – Sullo Fiorentino.

Targetti – Tega – Tessitori – Titomanlio Vittoria – Tomba – Tonello – Tosi – Tozzi Condivi – Tumminelli – Turco.

Uberti.

Valenti – Valmarana – Venditti – Vicentini – Vigna – Villabruna – Villani – Volpe.

Zanardi – Zannerini – Zappelli – Zerbi – Zuccarini.

Si sono astenuti:

Barontini Ilio.

Maltagliati.

Sono in congedo:

Arcaini.

Carmagnola – Caso – Cavallari.

De Caro Raffaele – Dugoni.

Jacini.

Pellizzari – Pignatari – Preziosi.

Ravagnan.

Tambroni.

Vanoni – Vischioni.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico. (10).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli, che avverrà sul testo della Commissione.

Si dia lettura dell’articolo 1.

DE VITA, Segretario, legge:

«Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l’organizzazione militare o paramilitare e per l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità o metodi propri del disciolto partito fascista, rappresentando un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, è punito con la reclusione da due a venti anni.

«Chiunque vi aderisce è punito con la reclusione sino a tre anni».

PRESIDENTE. È stato presentato dall’onorevole Crispo, che lo ha già svolto, il seguente emendamento, che reca anche le firme degli onorevoli Perrone Capano, Villabruna, Bozzi, Rubilli, Ciampitti e Costantini:

Articoli 1 e 1-bis.

Sostituirli col seguente:

«Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, ovvero associazioni o partiti col fine di mutare la Costituzione della Repubblica o la forma del Governo costituzionale parlamentare, o di sopprimere o menomare le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, con mezzi violenti o comunque non consentiti dall’ordinamento costituzionale, è punito con la reclusione da due a venti anni.

«Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a tre anni».

L’onorevole Russo Perez ha presentato

il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Chiunque promuova la costituzione di partiti, associazioni o movimenti che, per l’organizzazione militare o paramilitare e per l’uso della violenza fisica o morale, rappresentino un pericolo per le libertà democratiche garantite dalla Costituzione, è punito con la reclusione da due a venti anni».

Ha facoltà di svolgerlo.

RUSSO PEREZ. Onorevoli colleghi, avete ascoltato dal collega Segretario qual è la formulazione dell’articolo 1 del disegno di legge presentato dalla Commissione.

Il mio emendamento lascia quasi intatta la seconda parte del primo comma, ma sopprime quelle parole in cui si fa cenno del disciolto partito fascista. Io vorrei che si dicesse: «Chiunque promuove la costituzione di partiti, associazioni o movimenti che, per l’organizzazione militare o paramilitare e per l’uso dalla violenza fisica o morale, rappresentino un pericolo per le libertà democratiche garantite dalla Costituzione, è punito con la reclusione da 2 a 20 anni». Desidero che si sopprima la prima parte, in cui si parla di fascismo, perché noi sappiamo che nelle leggi occorre introdurre dei termini i quali abbiano un chiaro e preciso significato, mentre la parola fascista non ha tale preciso significato. (Rumori a sinistra). Non ha un preciso significato. Infatti al Congresso della gioventù universitaria svoltosi a Praga, i congressisti di nove Nazioni discussero per quattro giorni e non seppero mettersi d’accordo sulla definizione del concetto di fascismo. Dirò ancora di più. Il dubbio sulla interpretazione di questa parola è reso più acuto dalla circostanza che, mentre essa ha un preciso significato storico, intendendosi per fascisti coloro i quali militarono nel partito fascista, il senso traslato è molto dubbio e quindi non si sa se la parola usata dal testo formulato dalla Commissione vada intesa nel senso storico od in quello traslato.

In fondo, voi volete alludere alle prepotenze del regime fascista e dei fascisti. Ora, le prepotenze non le inventarono i fascisti, ma sono proprie di altri partiti e di altra gente che non siede in questo settore dell’Assemblea. Sono proprie, per esempio, del regime franchista – e su questo spero siate tutti di accordo – del regime bolscevico, del regime nazista, dei giacobini: insomma è una parola equivoca. Tanto è vero che il bisogno di una precisazione è stato sentito anche dal legislatore. Due anni fa si parlava genericamente di «movimenti di tipo fascista». Ma le leggi posteriori hanno cercato di dare un preciso significato alla frase. Di queste leggi ve ne sono tre: quella del 26 aprile 1945, il Trattato di pace e, infine, la Costituzione da noi stessi approvata.

Nella legge del 26 aprile 1945, si dice: «Chiunque, sotto qualsiasi forma o denominazione, svolga attività fascista (e la legge chiarisce il concetto), impedendo od ostacolando con atti di violenza o di minaccia l’esercizio dei diritti politici, ecc.».

Dunque, se siamo usciti dal vago e dal generico per andare nel preciso e nel determinato ed abbiamo in questa stessa disposizione di legge, che è stata progettata dalla Commissione, la definizione degli atti che costituiscono il reato che si vuole incriminare, perché dobbiamo tornare ancora alla frase generica, che ci porterebbe di nuovo in alto mare? Allora sarebbe evidente che c’è un secondo fine, cioè che ci si prefigge di colpire quella forma di attività criminosa, che mira a contrastare il libero esercizio dei diritti politici, soltanto se i criminali appartengano a un determinato partito, escludendo dalla sanzione altri, che commettessero uguali e più gravi delitti, ma appartenessero ad altri aggruppamenti politici.

L’inconveniente sarebbe gravissimo, e voi vorrete evitarlo approvando il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Colitto, del seguente tenore:

«Alle parole: sotto qualunque forma di partito o movimento, sostituire le altre: oppure la formazione di un partito o di un movimento; e sopprimere le parole: rappresentando un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione».

«Subordinatamente, alla parola: rappresentando, sostituire: ove rappresentino».

L’onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Onorevoli colleghi, pochi rilievi bastano, a mio avviso, per dare ragione degli emendamenti da me proposti all’articolo 1° del disegno di legge in esame.

Non mi sembra dubbio che con la norma su cui dovete dare il vostro illuminato giudizio, si sia voluto prevedere e punire l’attività di chiunque si proponga la formazione, sotto qualsiasi nome, di un partito o di un movimento di carattere politico, militare o paramilitare, che miri alla soppressione o alla compressione dei diritti democratici. Il proposito dell’Assemblea è indubbiamente anche nel cuore di chiunque sia desideroso che la nuova Repubblica non sia comunque incrinata da mene antidemocratiche. L’Italia ha, d’altra parte, assunto di fronte agli Stati alleati, con l’articolo 17 del Trattato di pace, ricordato nella perspicua relazione al disegno di legge, il preciso impegno – dice l’articolo 17 – di non tollerare la ricostituzione nel suo territorio di organizzazioni aventi appunto un carattere militare o paramilitare ed il cui scopo sia quello di privare il popolo dei suoi diritti democratici.

L’articolo in esame, invece, secondo il mio modesto parere, non realizza in pieno, né quel proposito né siffatti obblighi. Non li realizza, perché prevede soltanto il fatto di chi promuova la ricostituzione del disciolto partito fascista. Ove, quindi, non si provi che fra il disciolto partito fascista e quello di cui si promuova la costituzione esista una continuità da un punto di vista vuoi obiettivo, vuoi subiettivo, la costituzione del partito o del movimento, anche se al massimo totalitario e antidemocratico, non darebbe vita ad un reato e, quindi, non sarebbe punibile.

L’articolo 1 del disegno di legge è redatto così: «Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l’organizzazione militare o paramilitare e per l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità e metodi propri del disciolto partito fascista, è punito con la reclusione da due a venti anni». È necessario, dunque, che ci si trovi, perché del delitto in esame si possa parlare, di fronte a persona che promuova la costituzione di un partito o di un movimento che:

  1. a) abbia un’organizzazione interna militare o paramilitare;
  2. b) esalti o usi i mezzi (la minaccia o la violenza) che, come giustamente afferma il Relatore, il metodo democratico scarta;
  3. c) tenda alla negazione delle libertà democratiche.

Ma questo non basta. Io sottoscrivo pienamente quello che disse ieri, a proposito dei detti tre punti, l’amico onorevole Crispo. Ma, a parte ciò, poiché l’articolo incomincia con le parole «Chiunque promuova la ricostituzione del disciolto partito fascista», è necessario altresì che la persona, della quale si tratta, si proponga la ricostituzione di quel particolare partito politico, avente una sua propria individualità, che fu il partito fascista.

Non si parla nell’articolo in esame di «costituzione», ma di «ricostituzione» di un partito o di un movimento, e non si parla di ricostituzione di un partito o di un movimento, che si possa qualificare fascista, ma di ricostituzione del disciolto partito fascista. Qui si tratta, ha detto ieri l’onorevole Marchesi, del partito fascista, che ha caratteri precisi ed inconfondibili con quelli di altri partiti.

Ed allora vi potrà essere chi promuova la costituzione di un partito e di un movimento che, per la sua organizzazione militare o paramilitare, per l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità o metodi propri del disciolto partito fascista. Ma ciò non basterà, perché si possa dire il delitto integrato in tutti i suoi estremi. Lo sarà soltanto se si provi che egli si proponga la ricostituzione del disciolto partito fascista.

È una delicata, sottile indagine che all’uopo occorrerebbe compiere, se la norma fosse approvata così com’è redatta, perché bisognerebbe penetrare in fondo all’anima del soggetto attivo del reato per accertare se ebbe egli la intenzione di promuovere proprio la ricostituzione del disciolto partito fascista.

E così, ove vi fosse chi si proponesse di costituire un movimento od un partito, che sostenesse, per esempio, la tesi che il Governo legittimo può essere combattuto sul terreno parlamentare… fino ad un certo punto, od un partito, che, non avendo potuto ottenere il potere con mezzi legali, pensasse di passare all’impiego di mezzi violenti, non potrebbe, chi tale proponimento avesse, essere punito, a meno che non si provasse che chi promosse la formazione del partito o movimento aveva altresì l’intenzione di promuovere la ricostituzione del disciolto partito fascista, in modo da potersi, in definitiva, dire che fra il nuovo partito e il vecchio esista un vincolo subiettivo o obiettivo di continuità storica.

È perciò che io ho proposto che l’articolo sia diversamente redatto. Ove si accolga il mio emendamento, l’articolo suona così:

«Chiunque promuova la ricostituzione del disciolto partito fascista oppure la formazione di un partito o di un movimento, che, per l’organizzazione militare o paramilitare, per l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista, è punito, ecc.».

Così si prevede da un lato la ricostituzione del disciolto partito fascista e dall’altro la costituzione di un partito o di un movimento, che a quello fascista si possa eguagliare per l’organizzazione interna, per i metodi di lotta e per le finalità da raggiungere. E così ogni dubbio viene ad essere eliminato.

La difesa dello Stato (ha detto opportunamente ieri l’onorevole Nitti) deve essere fatta non solamente in una direzione, ma in tutte le direzioni. L’articolo presenta anche un’altra anomalia, che, a mio avviso, deve essere eliminata. Vi è, ad un certo punto di esso, un gerundio, che non si comprende se sia l’inizio di un commento o piuttosto l’inizio di una proposizione condizionale. La norma, infatti, dopo aver proclamato che è punito in un certo modo chiunque promuova la ricostituzione del disciolto partito fascista, agendo in un certo modo, contiene questa proposizione: «rappresentando un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione».

«Rappresentando»: ecco il gerundio. Quale significato dobbiamo ora noi dire che abbia questo gerundio? Si vuole affermare con esso che l’organizzazione militare o paramilitare di un partito o di un movimento ed insieme l’esaltazione o l’uso dei mezzi violenti di lotta rappresentano «sempre» un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione? Se così è, quel «rappresentando» è evidentemente un commento al contenuto della proposizione precedente.

Si vuole, invece, affermare che l’organizzazione militare o para militare di un partito o di un movimento ed insieme l’esaltazione o l’uso dei mezzi violenti di lotta possono a volte sì ed a volte no rappresentare un attentato alle libertà democratiche? È evidente che, se così fosse, il delitto esisterebbe solo nel primo caso e non nel secondo. Ma allora bisognerebbe al gerundio sostituire le parole «ove rappresentino», mentre nel primo caso l’intera proposizione dovrebbe essere soppressa, ché la norma deve essere chiara e lapidaria e le glosse – e quella proposizione rappresenterebbe appunto una glossa – non costituiscono mai parte integrante delle leggi. Io so di parlare a delicati e sottili giuristi: ciò dà a me la certezza che la norma, non chiaramente redatta, sarà emendata così da presentare quel carattere di assoluta chiarezza e precisione, che postula sempre qualsiasi norma giuridica e soprattutto una norma di carattere penale. (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Carpano Maglioli, Fogagnolo, Caldera, Vigna, Fedeli Aldo e Tomba, hanno presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, alle parole: paramilitare e per l’esaltazione, sostituire le parole: paramilitare o per l’esaltazione».

«Allo stesso comma sopprimere le parole: o metodi, e le parole: rappresentando un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione».

L’onorevole Carpano Maglioli ha facoltà di svolgerli.

CARPANO MAGLIOLI. Onorevoli colleghi, gli emendamenti da me proposti a nome dei compagni del Gruppo parlamentare socialista non debbono significare e non significano altro se non un tentativo di chiarimento della nobile fatica per la formazione dell’articolo 1, sostenuta dalla Commissione alla quale siamo grati.

La Commissione ha effettivamente dimostrato – e lo chiarisce molto nobilmente la relazione dell’onorevole Bettiol – viva sensibilità non solo politica, ma anche giuridica, preoccupandosi di fissare con esattezza e precisione gli estremi di fatto necessari per incriminare l’attività fascista. E, per vero, questa incriminazione di attività fascista si presenta con carattere di urgenza e questo intervento legislativo è reclamato dall’opinione pubblica concorde.

L’opinione pubblica sente il pericolo che risorga il fascismo, nefasta dottrina politica durata nella sua pratica devastatrice un lungo ventennio – periodo di umiliazione e di mortificazione – che ci ha portato fino all’onta della sconfitta.

Questa legge che noi stiamo approvando non è se non la esatta attuazione del principio di cui all’articolo 13 della nostra Costituzione, e non tocca minimamente il concetto della libertà di associazione politica. Dice molto chiaramente l’articolo 13 della nostra Costituzione: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale».

Questa, intorno alla quale noi discutiamo, è la legge penale che vieterà risorga un’organizzazione contraria all’ordinamento repubblicano e democratico.

È tenendo presente questa nostra breve premessa, e allo scopo di chiarire ancora meglio il pensiero espresso nell’articolo 1 che noi proponiamo i nostri tre emendamenti.

Il primo emendamento riflette la sostituzione della parola «e» con la parola «o». Dice l’articolo 1:

«Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l’organizzazione militare o paramilitare e per l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità o metodi propri del disciolto partito fascista…».

La congiunzione «e» pare che richieda, perché vi sia l’estremo di fatto per la punibilità della ricostituzione del disciolto partito fascista, ecc., il concorso anche dell’esaltazione del movimento fascista, degli usi di mezzi violenti ecc.

Ora, siccome si tratta, se non vado errato, di un delitto di mero pericolo, di un delitto formale, di norma diretta a prevenire il male, si vuole con questa disposizione evitare il pericolo del risorgere del fascismo, si vuole evitare che l’Italia sia di nuovo ricacciata nel gelo della dittatura e della violenza; è evidente – se questo è il pensiero – che non è possibile che non si rappresenti come forma vera e propria di reato turbativo dell’ordine pubblico, l’esaltazione dei metodi fascisti, della pratica fascista, della violenza fascista.

Quindi, per questa considerazione noi proponiamo, ripeto, sempre solo nel tentativo di chiarire il disposto di legge, il nostro emendamento (lontana da noi ogni intenzione o pensiero di critica alla vostra nobilissima fatica, della quale – ripeto – vi siamo sinceramente e profondamente grati). Ieri abbiamo ammirato, onorevole Bettiol, la vostra lucida risposta alle osservazioni fatte dagli avversari di questa legge, della quale si voleva impedire l’approvazione col pretesto che non era necessaria, perché alle esigenze di cui alla legge stessa, provvede il Codice penale. Certo si dimentica – e forse non a caso – che nel Codice penale vi è l’articolo 270, il quale non è certo rivolto contro i fascisti, ma concepito e scritto dai fascisti contro noi, contro la nostra parte; e di questo articolo 270 nessuno, nemmeno quelli che oggi si presentano e si camuffano quali vigili tutori delle libertà democratiche, rispettosi della legge, hanno pensato di proporne la cancellazione e l’abrogazione.

La disposizione di legge, della quale si discute, coll’articolo 1 vuole colpire una forma di reato, ripeto, di puro pericolo; ed anche per questa ragione pare a noi che il nostro emendamento, di sostituire cioè la particella disgiuntiva alla congiuntiva, sia veramente utile. Infatti a noi pare che l’esaltazione sia già una forma di reato, un tentativo di ricostituzione del movimento fascista. La disposizione contro questo pericolo per l’ordine pubblico, per l’ordinamento repubblicano, è reclamata dalla pubblica opinione espressa in questi giorni anche dalla Confederazione generale del lavoro, e sempre da tutti coloro i quali ricordano il tormento fascista e non vogliono ricadere in un regime così nefasto. Quindi noi confidiamo che questo emendamento possa avere la fortuna di essere accolto dalla stessa Commissione, così come non dubitano che possa essere accolto anche il secondo emendamento. Con questo noi proponiamo che sia soppressa più avanti – ove si legge: «l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta persegua finalità o metodi propri del disciolto partito fascista» – proponiamo, dicevo, che sia soppressa l’espressione «o metodi», per impedire pericoli di interpretazioni estensive, per impedire il pericolo di interpretazioni analogiche, per contenere gli estremi del reato nel campo della pura obiettività e non scendere nel campo delle forme opinabili e tali da dare luogo ad interpretazioni errate e discordanti, lontane dalla retta interpretazione della legge.

Riteniamo perciò, che sia sufficiente a rappresentare la figura di questo reato (che per me è gravissimo) la dizione «l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta persegua finalità proprie del disciolto partito fascista».

L’espressione «o metodi» – ripeto – è espressione lata, che consente interpretazioni estensive, contrarie al concetto della obiettività della norma penale, che, voi mi insegnate, non consente e non deve consentire interpretazioni estensive.

Infine, il terzo emendamento ripete quello già trattato dall’onorevole Colitto; ma, per me, trova fondamento in un altro motivo. Il gerundio: «rappresentando un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione» rappresenta l’obietto della tutela penale. E la preoccupazione della Commissione, la quale ha voluto fissare in questa disposizione di legge quello che è l’obiettivo della tutela penale, cioè l’articolo 1, fondamento della legge repressiva dell’attività fascista, tende a tutelare le libertà democratiche, che trovano il loro fondamento legislativo nella Costituzione.

Ora, consentire che rimanga – nella formulazione di un articolo di legge che prevede ed esprime fatti come elementi di reato – anche l’indicazione dell’obietto della tutela penale, parmi che rappresenti pericolo di interpretazioni late. Quante tesi difensive si potranno costruire su questa dizione! Quanti tentativi di evasione al rigore della giustizia penale si possono cercare in questo inciso che mi pare perfettamente inutile (lo dico con profondo rispetto per i membri della Commissione), tanto da apparire una vera superfetazione! L’obietto della tutela penale non è necessario sia indicato nella disposizione penale. Voi insegnate a me, per esempio, che nei delitti contro la persona, l’obietto delle disposizioni penali è la tutela della persona, dell’integrità fisica della persona, e l’articolo 575 del Codice penale che punisce l’omicidio come reato dice: «chiunque cagiona la morte»; non dice: «determinando la soppressione dell’uomo, violazione dell’integrità della persona».

Per queste considerazioni noi confidiamo che anche questo terzo emendamento possa avere fortuna presso la Commissione e presso l’Assemblea, perché, come gli altri due – sento il dovere di ripetere – tende unicamente a chiarire la disposizione di legge penale e a formulare una disposizione chiara che non consenta dubbi interpretativi. Voi sapete come la legge sia fissa, come la legge sia sempre uguale a sé stessa, e sapete invece come non vi sia mai un fatto uguale all’altro e come quindi l’adattamento dei fatti alla legge sia non sempre agevole, ma è compito complesso e tale da offrire molte difficoltà.

Evidentemente se noi descriviamo nel disposto gli estremi costitutivi del reato con assoluta obiettività, tale da non consentire dubbiezze ed incertezze di interpretazione, noi certamente renderemo un servigio allo Stato offrendo una legge che sia, come vuole essere precipuamente questa, presidio della libertà, repressione del delitto, di difesa della nostra Costituzione, preoccupati di non vedere intaccato questo nostro nuovo ordinamento democratico repubblicano da coloro che già tanto male hanno fatto all’Italia, da coloro che hanno tratto questo nostro povero paese giù giù, in fondo all’abisso, sino alla vergogna della sconfitta. (Applausi).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zanardi, Momigliano, Costantini, Fornara, Giua, Canevari, Piemonte, Merighi, Tega e Bianchi Bianca hanno presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere in fine, al primo comma: e alla confisca dei beni».

L’onorevole Zanardi ha facoltà di svolgerlo.

ZANARDI. Onorevoli colleghi, sono stato mosso a presentare questo emendamento da una esperienza personale che ho compiuto durante il periodo della liberazione e come socialista di antica scuola, della scuola di Turati e di Prampolini, stanco di avere vissuto metà della mia lunga esistenza fra odî, rancori e morti.

Durante i giorni della liberazione, nell’ormai dimenticato aprile 1945, io, che allora abitavo in un paese della Valle Padana, ho parlato al popolo dicendo che non si doveva più continuare a uccidere, ma che si dovevano espropriare coloro che si erano valsi del fascismo per arricchire e del mercato nero per portare ancora maggiori danni alle classi povere.

Il mio consiglio allora ottenne molti consensi. Ecco, dunque, la ragione della mia proposta di oggi, cioè io propongo che oltre le pene previste si stabilisca anche quella della confisca dei beni. Io ho aggiunto queste parole che sono semplici, ma che hanno tanta influenza sull’animo degli italiani, perché io so, dietro gli insegnamenti di Mazzini, che gli italiani sono disposti a fare sacrifici, ma non vogliono mai sborsare nessun quattrino. Ed allora, quando voi aggiungete all’articolo 1 quella semplice formula che io ho proposto, molti ci penseranno prima di aderire ai movimenti fascisti. Io non dico che tutti i fascisti sono delinquenti, ma sono sicuro che tutti i delinquenti sono fascisti. Ora, noi vogliamo impedire che si possano pagare questi delinquenti. Nelle scorse sedute si è prospettato, con accenti fieri e contrastanti, la risurrezione del fascismo attraverso il Movimento sociale italiano. Ora, per organizzare un partito e soprattutto per stampare giornali occorrono molti quattrini; di modo che quando vi è qualche condanna, gli stracci vanno all’aria e i delinquenti trionfano e sono assolti da quella Magistratura chiamata indipendente.

Io insisto quindi sopra questa proposta, e sono sicuro che allorquando la Camera vorrà approvare queste poche parole sole, molti si rifiuteranno di aiutare i movimenti clandestini, di dare quattrini ai giornali. Tante volte diciamo delle parolacce contro il Movimento italiano sociale, mentre invece con la legge e con l’intervento dello Stato possiamo impedire e impediremo indubbiamente che questi delinquenti siano pagati.

La mia proposta di aggiungere le parole «la confisca dei beni» all’articolo primo della legge oggi in discussione, risponde dunque ad un imperativo della mia coscienza e ad un dovere verso gli elettori; ricorderò che tutti i partiti rappresentanti di grandi masse popolari hanno promesso di colpire i fascisti ed i borsaneristi e dovrebbero con voto concorde accettare quanto ho proposto; una adesione alle ragioni morali e materiali da me modestamente esposte sarebbe accolta con entusiasmo da tutti gli uomini del lavoro; questi sanno che la vita è dura e difficile, che al periodo euforico delle vacche grasse sta succedendo un periodo di sacrifici.

Onorevoli colleghi, il proletariato italiano, potrà sopportare tutte le difficoltà che si prospettano con animo consapevole e sereno, purché giustizia sia fatta verso coloro, che hanno in passato o tentano di tradire per l’avvenire il Paese, che tutti diciamo di amare. (Applausi).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all’articolo 1 dagli onorevoli Puoti, Coppa, Castiglia:

«Sopprimere il capoverso».

L’onorevole Coppa ha facoltà di svolgerlo.

COPPA. Sarebbe inutile svolgere questo emendamento dopo le dichiarazioni fatte in sede di dichiarazioni di voto, perché la soppressione è chiesta esclusivamente per l’indeterminatezza dell’espressione: «Chiunque vi aderisce». Questa indeterminatezza era messa in rapporto a quanto è espresso nella relazione dell’onorevole Bettiol, cioè la distinzione fatta dal relatore fra iscritto e aderente. Ora, se a questa frase si sostituisce una frase più precisa, come è fatto, per esempio, nell’emendamento presentato dall’onorevole Crispo, dove si dice: «Chiunque vi partecipa», che significa qualche cosa di più concreto e preciso, io non esiterei a ritirare la proposta di soppressione, sia per quel che riguarda il capoverso dell’articolo 1 che quello dell’articolo 1-bis.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Dicevo poco fa che desidererei sottoporre alla Presidenza un dubbio circa la possibilità o meno di mettere in votazione gli emendamenti presentati dagli onorevoli Crispo, Russo Perez e Colitto. Il carattere distintivo di questi tre emendamenti nei confronti del testo della Commissione mi pare che consista nel fatto che in questi tre emendamenti viene tolto ogni riferimento al fascismo come fenomeno storicamente determinato e individuato. Anzi, esattamente, l’onorevole Colitto ritorna alla formula originaria proposta dalla Commissione; e gli onorevoli Russo Perez e Crispo introducono una formulazione nuova che ottiene lo stesso risultato di allargare in sostanza la portata della legge, estendendola non soltanto a quei movimenti che abbiano un riferimento storico preciso col partito fascista, bensì a qualsiasi altro movimento il quale adotti determinati metodi, abbia determinati caratteri e persegua determinati fini. Io vorrei far notare che su questa materia la Camera ha già discusso e adottato deliberazioni.

Esattamente, nella seduta del 22 maggio l’Assemblea Costituente, formulando l’articolo 47 del progetto di Costituzione, faceva una lunga discussione che concerneva il controllo sul carattere di democraticità interna, sui metodi e le finalità dei diversi partiti. In questa sede vennero presentati alcuni emendamenti.

Venne presentato inizialmente un emendamento da parte degli onorevoli Mortati e Ruggero così formulato: «Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si formino e concorrano, attraverso il metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale».

Un altro emendamento veniva presentato dall’onorevole Sullo: «Hanno diritto a riconoscimento giuridico tutti i partiti, democraticamente costituiti, mediante i quali i cittadini intendano, con il metodo della libertà, concorrere a determinare la politica del Paese». E finalmente un emendamento, che non a caso porta le firme degli onorevoli Colitto e Bellavista:

«Le leggi della Repubblica vietano la costituzione di partiti che abbiano come mira la instaurazione della dittatura di un uomo, di una classe o di un gruppo sociale, o che organizzino formazioni militari o paramilitari».

A nome della Commissione si pronunziava su questi emendamenti il Relatore onorevole Merlin, il quale affermava di doverli respingere con questa motivazione: perché, come negli individui il delitto è punito quando si estrinsechi in atti concreti all’esterno e non si vanno a ricercare le intenzioni o a fare dei processi all’interno della mente di ogni individuo, così non è lecito dubitate, sospettare della vita dei partiti all’interno. Saranno colpiti e puniti se essi all’esterno compiranno degli atti contro le nostre istituzioni. Quindi non c’è bisogno di fissare questo principio. Se un partito si organizzerà militarmente, come prevede uno degli emendamenti, se un partito farà quello che prevede l’onorevole Bellavista o altro partito farà quello che ha preveduto l’onorevole Mastino, potrà cadere sotto le disposizioni del Codice penale ed essere sciolto di autorità dal Governo.

In seguito l’onorevole Mortati ritirava il suo emendamento e così pure l’onorevole Bellavista, il quale però faceva proprio l’emendamento Mortati. Venuti alla votazione, l’Assemblea respingeva gli emendamenti. Il che significava che in sostanza l’Assemblea escludeva per i partiti in genere un controllo da parte del Governo o da parte della Magistratura sui metodi di organizzazione interna e sulle finalità perseguite.

Ho motivo di ritenere che questa deliberazione da parte dell’Assemblea avesse una profonda ragione di essere, ragione che in sostanza veniva esposta nei diversi interventi fatti in quella occasione. L’Assemblea si preoccupava che una determinata maggioranza governativa potesse esercitare un controllo sopra i partiti di minoranza, controllo che venisse a ridurre quella libertà di organizzazione dei partiti sancita nell’articolo 13 della Costituzione.

Ciò significa che l’Assemblea ammette che i diversi partiti possano organizzarsi militarmente o perseguire metodi non democratici o possano violare le libertà sancite dalla Costituzione? Evidentemente no. L’onorevole Merlin come relatore parlava nel modo più chiaro. Diceva che l’Assemblea intende reprimere tutto questo, ma ai sensi dei Codici vigenti.

L’Assemblea faceva una sola eccezione per il caso previsto dalle norme transitorie, le quali stabiliscono un controllo su un solo tipo di partito, su quei partiti che costituiscono una riorganizzazione del partito fascista, cioè che abbiano legame storico col partito fascista. Mi pare che la ragione sia evidente: il fascismo, come fenomeno storicamente determinato ed individuato, ha dimostrato di uscire dai limiti e dalle regole della democrazia; è fenomeno verificatosi in Italia, che costituisce tuttora un pericolo.

Riassumendo, quindi, mi pare che l’atteggiamento dell’Assemblea tenda a stabilire che nessuna norma speciale può essere diretta contro i partiti in generale, nel loro complesso; ma che essi, come qualsiasi altra organizzazione, ricadono sotto la legislazione normale.

Epperò un indirizzo speciale dovrebbe essere adottato nei confronti del partito fascista, in quanto fenomeno storicamente determinato in Italia, del quale si sa quello che è e quello che vuole e di cui, per esperienza recente, intendiamo impedire qualunque forma di riorganizzazione.

Entro questo spirito è stata formulatala legge in esame, la quale ha infatti per oggetto il fascismo e si presenta come legge speciale diretta a reprimere le manifestazioni o le rinnovate manifestazioni di quel fenomeno storico ed individuato che noi chiamiamo fascismo. L’elemento che costituisce il carattere distintivo degli emendamenti presentati dagli onorevoli Crispo, Russo Perez e Colitto, devia completamente il significato e lo spirito generale della legge, la quale cesserebbe – qualora questi emendamenti venissero approvati – di essere una legge speciale, diretta contro il fascismo, fenomeno individuato storicamente, e diventerebbe una norma generale contrastante con la votazione dell’Assemblea a proposito dell’articolo 47 della Costituzione. Sottopongo tutte queste ragioni alla Presidenza, che penso possa essa stessa giudicare della correttezza delle mie osservazioni, perché consideri la possibilità di non mettere in votazione gli emendamenti presentati dai colleghi Crispo, Russo Perez e Colitto, in quanto è intervenuta la votazione preclusiva dell’Assemblea, in una precedente seduta sul tema della nuova Costituzione.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Onorevoli colleghi! Evidentemente, dal punto di vista giuridico, la proposta del collega Laconi non si regge, perché non c’è identità di materia tra la deliberazione già avvenuta e quella che noi oggi chiediamo all’Assemblea.

Per quanto riguarda la sostanza, io desidero fare questa domanda all’onorevole Laconi: se delle persone, che siano storicamente legate al movimento fascista, facessero quegli atti raffigurati in questa legge, crede lei che noi non potremmo egualmente perseguirle, ove fosse approvato il mio emendamento? Questa è la domanda che io gli rivolgo.

CRISPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPO. Onorevoli colleghi, la pregiudiziale presentata dall’onorevole Laconi è evidentemente inammissibile giusta l’articolo 92 del Regolamento, il quale stabilisce: «A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né l’ordine del giorno puro e semplice, né alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dall’articolo 89».

È evidente, per altro, che, se non possono presentarsi emendamenti estranei all’oggetto della discussione, qualunque emendamento che ad esso si riferisca, può essere inteso a restringere o allargare la portata della legge, o anche a modificarla sostanzialmente.

Nel merito, non posso, per verità, tacere la mia profonda sorpresa per la richiesta fatta dall’esponente di un partito che rivendica a sé il ruolo particolare di tutore delle libertà democratiche. Qual è lo spirito di questa legge? Innegabilmente, se essa è intesa alla difesa del regime repubblicano ed alla difesa delle libertà democratiche, consacrate nella Costituzione repubblicana, non si riesce a comprendere come e perché le norme di questa legge debbano essere circoscritte alla repressione di una forma storica di dispotismo, perché il fascismo non esaurisce il dispotismo e la dittatura. Il fascismo è un fenomeno particolare, è un aspetto storico del dispotismo. Potrei ricordare, a questo proposito, il cosiddetto «bonapartismo», ossia la instaurazione della tirannide per mezzo del plebiscito.

Se vogliamo, adunque, veramente difendere la Repubblica, la legge non può e non deve limitarsi alla repressione di un movimento ormai superato, che si ripresenta come un fantasma del passato, e che non può turbare la compagine democratica della nuova Italia. (Commenti a sinistra).

L’emendamento da me proposto è inteso, dunque, a reprimere non solo la ricostituzione del partito fascista, quale esso storicamente fu, e quale si sviluppò, ma anche qualunque altra forma di organizzazione, qualunque altra forma di associazione, atta a menomare o a sopprimere le libertà democratiche, perché qualunque partito sarebbe fuori della legge, se si proponesse di sopprimere o di menomare le libertà democratiche. (Applausi a destra). Non si potrebbero tollerare formazioni, le quali sotto altro nome o in qualunque forma, si proponessero le stesse finalità del partito fascista. (Applausi a destra – Interruzioni a sinistra).

Avete paura? (Accenna alla sinistra); siete preoccupati? (Rumori a sinistra).

Quando, dunque, nel mio emendamento si contempla non soltanto l’ipotesi della ricostituzione del disciolto partito fascista, come una forma storica di dispotismo, ma qualunque altra associazione o qualunque altra organizzazione intesa a mutare la Costituzione della Repubblica, io non riesco a intendere quale preoccupazione possa avere l’onorevole Laconi, e per lui il partito comunista, (Commenti a destra), di fronte ad una norma che vuole tutelare le libertà democratiche. (Applausi a destra – Rumori a sinistra – Interruzione del deputato Lombardi Carlo e del deputato Benedettini).

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Onorevoli colleghi, io sono veramente lieto dall’intervento dell’onorevole Laconi, perché esso è servito a chiarire in modo indubbio l’importanza degli emendamenti da noi proposti. Egli ha dovuto finire col riconoscere che ben mi apponevo io, quando, dianzi, affermavo che in tanto la norma in esame può trovare applicazione, in quanto il nuovo partito o il nuovo movimento possa ricongiungersi al disciolto partito fascista con un vincolo di continuità storica.

Ove fra il vecchio ed il nuovo siffatto vincolo non esista e non si possa provare che esista, il delitto, che si vuole punire e gravemente punire, non si commetterebbe. Occorre, pertanto, chiarire e precisare. Si chiarirà e si preciserà adottandosi il mio emendamento. L’onorevole Laconi ha dichiarato che esiste una votazione precedente, la quale sarebbe preclusiva. Non mi sembra che questo possa veramente affermarsi, perché egli stesso ha già ricordato con chiarezza che in altra seduta l’Assemblea Costituente non ha voluto dettare una disciplina per l’interno dei partiti, ma ha detto a chiare note che, ove tali partiti si proponessero di svolgere all’esterno una determinata attività – dalla legge penale prevista e punita – quei partiti sarebbero rimasti soggetti alle disposizioni dettate in materia dal Codice penale. Ecco perché noi ritenevamo ieri che questa legge non occorre, perché c’è il Codice penale che ben prevede e ben provvede in materia; ma, poiché voi della sinistra siete stati di contrario avviso, ed avete sostenuto che una legge speciale occorre, è necessario ora che la scriviamo. E scriviamola in guisa che veramente la libertà e le istituzioni democratiche siano salve nei confronti di tutti. (Applausi a destra).

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Io vorrei soltanto chiarire il mio pensiero, perché mi sembra che si siano creati degli equivoci: anzitutto io non ho presentato formalmente una proposta preclusiva; ho soltanto sottoposto un dubbio alla Presidenza. Quindi gli entusiasmi dell’onorevole Crispo mi pare che siano assolutamente gratuiti.

Per quanto riguarda la sostanza della questione, io tendevo a mettere in rilievo una norma che mi pare sia stata approvata implicitamente attraverso la precedente votazione da tutta l’Assemblea. Si disse che i partiti sono sempre e soltanto soggetti ad una legge penale in genere. Una legge eccezionale noi l’abbiano contemplata unicamente par il fascismo, cioè di una eccezionalità, abbiamo parlato soltanto nei confronti del fascismo, e cioè per un pericolo in atto, appunto perché una legge speciale si fa sempre per venire incontro ad una situazione determinata nel Paese.

Quindi di una legge speciale può parlarsi soltanto nei riguardi di quel fenomeno che in Italia si chiama fascismo, e perciò in questa legge deve essere mantenuto quell’indirizzo e quella caratteristica a cui si è ispirata la Commissione, allorché ha elaborato il provvedimento, e cioè il carattere di una legge diretta contro il fascismo. Questo è il punto.

BENEDETTINI. I metodi del fascismo sono stati adottati però anche da altri partiti! (Commenti – Interruzioni).

DOMINEDÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Io avevo chiesto la parola per oppormi alla domanda dell’onorevole Laconi, che pretenderebbe sbarrare la via al tentativo di introdurre anche un solo criterio di carattere normale nell’ambito di una legge eccezionale, avverso la quale già mi espressi alla Commissione dei Settantacinque e intendo qui ripetere la mia condanna pregiudiziale.

È da osservarsi infatti che, a rigore, la votazione dello scorso maggio sul controllo democratico dei partiti politici avrebbe, se mai, servito ad introdurre una norma costituzionale, e cioè un vincolo di ordine costituzionale in una data direzione, laddove il risultato della votazione forse stato positivo. Viceversa, non essendo allora stata approvata la norma proposta in sede costituzionale, evidentemente il problema è rimasto scoperto in sede legislativa, pur nello spirito di una Costituzione democratica, la quale esige che la libertà sia garantita con norme non eccezionali, bensì rivolte alla generalità dei cittadini.

Ma non credo di dover indugiare su ciò, ove l’onorevole Laconi, come sembra, acceda al criterio di trasformare la sua domanda pregiudiziale in un semplice quesito al Presidente, quesito che evidentemente non può ricevere se non risposta negativa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il quesito è stato posto e occorre rispondervi. Mi pare che il richiamo fatto dall’onorevole Laconi ad una votazione precedente dell’Assemblea, non costituisca, in questo momento, un ostacolo o un ritardo a proseguire. L’Assemblea infatti, aveva votato in sede costituzionale e la Costituzione è, sì, un vincolo che chiamerei morale e politico per le Assemblee legislative e per questa Assemblea stessa quando delibera in sede legislativa; ma di per sé non rappresenta un meccanismo talmente perfetto di sicurezza, da garantire che nessuna legge abbia mai in sé qualche elemento di incostituzionalità.

La stessa discussione che è stata fatta nei giorni scorsi sulla necessità di una Corte costituzionale o comunque di un meccanismo per il controllo della costituzionalità delle leggi, mi pare stia ad indicare che le Assemblee legislative possono anche eventualmente votare leggi che abbiano in sé degli elementi incostituzionali. Ed è per questo che, se la Costituzione avrà quel carattere rigido cui da vari settori si è accennato, essa stessa deciderà la creazione di un meccanismo, il quale valga a reprimere le tendenze non costituzionali che si siano tradotte in qualche norma legislativa.

È evidente che i deputati della Costituente non possono, in sede legislativa, dimenticare quello che hanno già votato in sede costituzionale: ma è questo un dovere soggettivo, che non può precludere all’Assemblea, ove nella sua maggioranza lo ritenga, di prendere sotto forma di legge decisioni contrarie, che saranno poi, se mai, dichiarate anticostituzionali dagli organi a ciò designati.

Questa mi pare sia la risposta al richiamo dell’onorevole Laconi, che, ripeto, è un appello alla coerenza interiore di ciascuno di noi ma che non autorizza me e non autorizza l’Assemblea a non procedere oltre. Vi sono d’altronde nel Regolamento alcune norme, già richiamate, che ne contestano la validità.

Vi è la norma sulla pregiudiziale: l’onorevole Crispo l’ha richiamata. Non è ammessa sugli emendamenti la pregiudiziale, salvo che gli emendamenti non ripropongano questioni che l’Assemblea ha già respinto in sede di ordine del giorno.

È vero che vi è un altro articolo – il 94 – il quale dà facoltà alla Presidenza di non accettare quegli emendamenti i quali appaiano del tutto estranei all’oggetto in discussione; ma io non credo che gli emendamenti presentati dagli onorevoli Russo Perez, Colitto e Crispo, siano del tutto estranei alla materia in discussione.

Se ho ben seguito la discussione generale, si è nel suo corso molto parlato di questo punto, se il fascismo debba essere definito nei suoi elementi costitutivi ideologici e di azione pratica, o se si possa considerare invece il fascismo già definito col semplice impiego delle parole «partito fascista». E questa questione si è posta anche in seno alla Commissione.

La Commissione ha, infatti, modificato il testo del Governo, proprio perché ha ritenuto che occorresse indicare con elementi particolari o caratteristici il fascismo ed i movimenti fascisti. Da questo punto di vista, gli emendamenti che sono stati presentati possono essere interpretati, nel senso che i loro presentatori facciano parte di quella corrente che ritiene si debba indicare il fascismo, non col semplice termine fascismo, ma con l’indicazione di quegli elementi politici, ideologici e di azione, dai quali il fascismo è caratterizzato.

Poiché è necessario e consigliabile che la norma dell’articolo 94 sia applicata con molta cautela, mi pare che ciò esiga che questi emendamenti restino di fronte all’Assemblea, la quale, votandoli, darà insieme e un giudizio di merito e un giudizio di carattere formale; perché è chiaro che se l’Assemblea intende, nella sua maggioranza, approvare una legge la quale argini il pericolo e la minaccia del fascismo, non potrà accettare emendamenti i quali lascino indefinita l’identificazione dell’oggetto contro il quale la legge stessa è diretta.

Vorrei, poi, far presente un’ultima considerazione, e cioè che parte integrante della legge è il titolo. In generale ho l’impressione che i colleghi se ne dimentichino e che pensino che ad una legge si possa porre qualunque titolo. No: il titolo fa parte integrante della legge, e quando si provvede alla votazione a scrutinio segreto, si vota sul testo della legge e sul titolo della legge. E pertanto gli emendamenti, che se accettati obbligherebbero a mutare il titolo della legge, evidentemente devono essere considerati contrari alle finalità che i redattori del progetto si proponevano, come fuori dal quadro del progetto.

Il disegno di legge ha questo titolo: «Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione delll’istituto monarchico»; ma per questo primo articolo è evidente che il titolo che vale è: «Norme per la repressione dell’attività fascista».

Fatte queste considerazioni, credo di poter concludere sul quesito posto dall’onorevole Laconi, che senza dubbio fra gli emendamenti proposti da alcuni colleghi e il testo della legge vi è un contrasto notevole; ma nulla vieta che si presentino emendamenti, i quali mutino in aspetti molto importanti i disegni di legge presentati. Altrimenti gli emendamenti dovrebbero ridursi soltanto alla forma.

Nel corso della discussione sulla Costituzione abbiamo molte volte avuto dinanzi a noi emendamenti che, accettati, hanno addirittura capovolto il contenuto del progetto.

Per queste ragioni credo di dover lasciare all’Assemblea di decidere, in sede di votazione degli emendamenti specifici, se questi di cui parliamo siano consentanei, o non con lo scopo preciso che questo disegno di legge si è proposto.

BENEDETTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTINI. Propongo che il titolo del disegno di legge: «Norme per la repressione dell’attività fascista» sia sostituito con il seguente: «Norme per la repressione di attività a tipo fascista». (Commenti).

Questa dizione è proprio quella che risponde in pieno allo scopo della legge. Per la seconda parte propongo la seguente formula: «e dell’attività diretta alla restaurazione violenta dell’istituto monarchico».

BETTIOL, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL, Relatore. Onorevoli colleghi, nel giudicare gli emendamenti presentati da vari colleghi, io mi devo richiamare anzitutto a quello che è stato lo spirito informatore che ha determinato la presentazione del disegno di legge da parte del Governo, e a quello che è stato lo spirito informatore, chiaramente delineatosi dopo lunghe sedute in seno alla Commissione, in base al quale è stato elaborato il testo sul quale oggi noi discutiamo. Con questa legge si vuole colpire specificatamente quella forma politica totalitaria che ha avuto una chiara determinazione ed una chiara precisazione di significato nel corso di venti anni in Italia, e la costituzione di movimenti che si ispirino a quella ideologia e che ricopiano i momenti caratteristici dell’agire sul piano politico che quella ideologia presentava. Si tratta quindi di una legge che intende colpire la ricostituzione del partito fascista, quale esso storicamente si è determinato, e la costituzione di movimenti di carattere nettamente neofascista.

Perciò la Commissione non può accettare gli emendamenti i quali cercano di fare in modo che la legge come tale possa estendersi fino a colpire ogni e qualsiasi forma di attività politica che possa essere pericolosa per l’ordine politico, civile e democratico. Si intende – ripeto – colpire esclusivamente il fascismo e il neofascismo. E pertanto la Commissione non può accettare (pur apprezzandone quello che può essere lo spirito informatore, a titolo personale) l’emendamento dell’onorevole Crispo. Non lo può accettare, perché anzitutto con l’emendamento dell’onorevole Crispo si viene ad amalgamare quella che è l’attività fascista e quella che è l’attività monarchica. La Commissione è arrivata a sdoppiare la dizione dell’articolo primo del progetto governativo, tenendo presente che, dal punto di vista dei beni giuridici che questi reati vengono a colpire, bisogna giuridicamente tener distinte le due ipotesi delittuose. In secondo luogo, con l’emendamento dell’onorevole Crispo, noi potremmo scivolare facilmente in campo di partiti che non sono fascisti.

Poi viene a mancare (malgrado che l’onorevole Crispo abbia detto il contrario) una precisazione delle caratteristiche concrete dell’attività fascista, cioè il carattere militare o paramilitare dell’organizzazione, che non va intesa a tipo caserma perché nessun partito si organizza a tipo caserma, ma va intesa in senso lato, come attività di squadre, di gruppi, di individui organizzati fra loro e che cerchino violentemente di sovvertire l’ordine democratico e l’ordine costituzionale.

Quindi il primo comma dell’emendamento presentato dall’onorevole Crispo, come anche l’emendamento presentato dall’onorevole Russo Perez, e l’emendamento presentato dall’onorevole Colitto, non vengono accettati dalla Commissione.

Però nell’emendamento dell’onorevole Crispo c’è un capoverso – il secondo comma – che dice: «Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a tre anni». Nel testo della Commissione è detto: «chiunque vi aderisce». Noi saremmo disposti ad accettare questo cambio di parola, sostituendo «vi partecipa» alla dizione «vi aderisce».

E così aderisco a quanto ha detto in sostanza l’onorevole Coppa, perché il termine «aderisce» è un termine troppo lato e spesso pericoloso. Io mi richiamo a tutte le discussioni sorte nel campo della legge sull’epurazione a proposito dell’adesione dell’epurando al partito fascista o fascista repubblichino. Che cosa significa aderire? Si può intendere in un senso lato, per cui può rientrare nell’adesione ad ogni manifestazione, anche puramente verbale, o si può intendere in senso ristretto.

Quindi, credo sia meglio specificare che si tratta di partecipazione, nel senso che si tratta di partecipazione attiva, quindi anche di iscrizione al partito, e non solo di partecipazione platonica. Adesione, dunque, concreta all’organizzazione fascista o neo-fascista.

Quindi accettiamo queste parole: «vi partecipa» proposte dall’onorevole Crispo.

Per quanto riguarda la soppressione dell’inciso: «rappresentando un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione», emendamento presentato tanto dall’onorevole Colitto quanto dagli onorevoli Carpano ed altri, mi dichiaro, a nome della Commissione, contrario alla eliminazione di questo inciso per questo particolare motivo: io ho ascoltato con molto interesse il discorso dell’onorevole Carpano, ma l’onorevole Carpano mi deve consentire che io dissenta da lui, perché siamo di fronte a un reato di pericolo e non di fronte ad un reato di danno, ed appunto quando ci troviamo di fronte a un reato di pericolo tecnicamente è necessario specificare il bene giuridico verso il quale si polarizza l’attività del delinquente.

Non è dall’affermazione dell’imputato che il giudice giudica; è il giudice che giudica se esiste o no questo pericolo dopo di aver accertati gli elementi costitutivi del reato. Quindi la Commissione non ritiene di dovere eliminare l’ultimo inciso. Invece, aderisco a quanto propone l’onorevole Carpano per quanto riguarda la eliminazione della parola «metodi», perché la parola «metodi» è un doppione della parola «mezzi» già specificata prima e viene a suonare male, e a costituire un pleonasmo giuridico che può dar luogo a qualche difficoltà di carattere interpretativo.

Quanto a quella «o» o a quella «e» la Commissione qui è divisa. Alcuni ritengono, credo la maggioranza (tre contro due), che si debba parlare di «o», altri, nei quali sono compreso io, ritengono che si debba parlare di «e», cioè che questi momenti debbono essere tutti presenti, perché in concreto possa sussistere questo reato e possa trovare applicazione la sanzione penale.

Se dovessimo accettare la paroletta «o» verremmo in sostanza a determinare un concorso di norme per lo stesso fatto, perché per l’esaltazione, per l’uso della forza, c’è già l’articolo 5-bis, dove è detto che è punita l’esaltazione pubblica delle ideologie proprie del fascismo e l’uso della forza, l’uso della violenza come tale è ideologia fascista. Quindi io personalmente, pur avvertendo che alcuni membri della Commissione sono contrarî, ritengo di insistere sulla paroletta «e» e di escludere l’emendamento che tende a sostituire la paroletta «o».

A proposito dell’emendamento Zanardi, io posso anche condividere quello che è il principio informatore, però avverto che la confisca dei beni non è tecnicamente una pena; era una pena in tempi molto remoti, in tempi medioevali, in epoca arcaica; può essere un provvedimento di polizia fiscale da includersi in altre leggi particolari, non già in una legge penale, sia pure speciale come questa. Quanto alla proposta soppressiva dell’onorevole Coppa, sono contrario. Sono venuto incontro, in parte, a quanto l’onorevole Coppa ha detto, nel senso che aderisco all’emendamento dell’onorevole Crispo di sostituire alla parola «aderisce» la parola «partecipa».

CALDERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDERA. Io non vorrei che la dizione: «vi partecipa» avesse esclusivamente il significato di una attività personale, mentre sarebbe più comprensiva l’altra: «vi aderisce». Comunque non è del tutto idonea la parola «aderisce» e sono d’accordo sulla parola «partecipa», purché si aggiunga: «in qualsiasi modo e con qualsiasi forma», giacché la partecipazione potrebbe essere intesa come apporto personale, e potrebbe eventualmente essere escluso il finanziatore di questa partecipazione. Questo è il mio pensiero.

PRESIDENTE. Onorevole Caldera, lei sta proponendo un nuovo emendamento.

CALDERA. Lo propongo in seguito alla accettazione del Relatore del termine «partecipa».

Aderisco al testo del Governo e, in subordine, a quello dell’onorevole Crispo, purché si aggiunga «in qualsiasi modo».

PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione.

BETTIOL, Relatore. Per quanto riguarda l’emendamento presentato dall’onorevole Caldera, devo dire che, quando noi parliamo di partecipazione, non intendiamo la partecipazione delittuosa, che troverà applicazione nelle norme del Codice penale, ma una forma di partecipazione, di adesione concreta al partito fascista o neofascista, che si deve estrinsecare concretamente con una determinata attività. Non una pura e semplice adesione ideologica, simbolica. Quello che conta è l’adesione, l’avere sottoscritto il modulo, l’avere partecipato a qualche riunione, l’avere preso la parola, l’avere finanziato, l’avere concretamente esplicato una attività. Quindi io sono contrario a specificare questo, perché potrebbe dar luogo a pericoli.

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere il pensiero del Governo.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Per non ripetere quanto si è detto durante la discussione generale, io sarò brevissimo. Io aderisco a quanto ha già detto con egregia parola e con senso giuridico squisito l’onorevole Bettiol. Penso che non possano essere accettati gli emendamenti proposti dai nostri colleghi, appunto perché noi ci proponiamo con questo disegno di legge di agire contro una determinata attività, così come nel titolo del nostro testo è detto, e come è stato confermato dalla Commissione. Gli emendamenti tendono ad estendere questa possibilità di azione verso altri movimenti e verso altri partiti. Ora io non ho bisogno di ricordare all’Assemblea che ci sono già gli articoli del Codice penale, che reprimono altri movimenti. Ossia, l’articolo 270: contro le associazioni sovversive; articolo 271: contro associazioni antinazionali. Quindi non vi dovreste preoccupare eccessivamente di altri movimenti. È contro il movimento fascista, che certamente non poteva essere consideralo in questo Codice penale, che si forma una lacuna. (Interruzione a destra).

Se voi domandaste l’applicazione del Codice penale, avreste i mezzi in atto per reprimere qualunque movimento che volesse sostituirsi all’ordinamento attuale dello Stato.

Quello di cui bisogna preoccuparsi in questo momento e di cui si preoccupa l’attuale disegno di legge, è quella determinata attività che non si ritrova nel Codice repressa e che storicamente ha portato danni luttuosi al nostro Paese. In questi termini è l’attuale disegno di legge. Quindi, quegli emendamenti non si possono accettare.

Per quel che riguarda l’emendamento dell’onorevole Carpano, effettivamente mi pare che saremmo quasi d’accordo con la Commissione. Non sono d’accordo di modificare la congiuntiva «e» nella disgiuntiva «o», perché verremmo a travisare tutti gli elementi costitutivi di questo reato nel modo come la Commissione ha cercato di precisarli. Perché nella formula presentata originariamente dal Governo, «del disciolto partito fascista», si presentava quella incertezza che dovrebbe dare forma di certezza al giudice perché possa applicare la legge. Ora, lo sforzo della Commissione è stato quello di precisare i caratteri fondamentali di questo reato. Mi pare che li abbia precisati in maniera egregia, perché ha detto che elementi costitutivi, sono: la forma organizzativa, che non è come tutti gli altri partiti, ma si inquadra in altre forme che possono sembrare militari o para-militari.

L’altro elemento è la violenza o l’esaltazione della violenza. Questi elementi non si possono confondere mettendo «o» al posto di «e»: basta uno degli elementi per costituire reato.

Poi vi è quello della finalità. La finalità, come ha detto l’onorevole Bettiol, è necessaria in questo tipo di reato perché non è un reato di danno come l’omicidio. Dobbiamo guardare alla finalità, per stabilire il dolo che è fondamento dell’incriminazione del reato stesso. Bisogna guardare lo scopo diretto all’attentato delle libertà democratiche, come è precisato nell’articolo 270, quando si vuol restaurare una dittatura di classe.

Bisogna dire lo scopo, perché se manca, manca la finalità diretta in cui il reato va a determinarsi. Però, sono d’accordo con l’onorevole Carpano, che è opportuno togliere la parola «metodi», perché il metodo è già precisato nell’elemento costitutivo del reato. È la «finalità» che bisogna mantenere. Siccome come gerundio non corrisponde bene, io propongo alla Commissione di togliere le parole «o metodi propri del disciolto partito fascista», e dire: «che persegua finalità tali da costituire un attentato alle libertà democratiche garantite dalla Costituzione». Con queste parole aggiunte dopo «finalità» potremo aggiungere gli elementi costitutivi sopprimendo «metodi propri del disciolto partito fascista».

È inutile ripetere, infatti, perché si avrebbe una superfetazione.

Sono d’accordo con il Relatore per sostituire la parola «aderisce» con «partecipa», e quindi non accetto gli emendamenti proposti a quest’ultimo comma, che bisogna mantenere, perché rappresenta una forma tipica di reato diversa di quella del «promuovere»; «partecipare» è forma più completa e precisa, con la quale il giudice troverà facilmente i limiti di applicazione della legge. Preoccupiamoci di questo: le formule incerte possono lasciare perplesso il giudice, in modo che l’applicazione della legge non potrebbe esser fatta.

Con questi emendamenti spero che l’Assemblea possa arrivare a superare le difficoltà ed andare avanti nell’approvazione degli articoli.

CIANCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Vorrei fosse risolto un quesito, suggeritomi dall’ultima fase della discussione, circa la sostituzione della formula «partecipa» alla formula «aderisce».

L’onorevole Ministro di grazia e giustizia ha detto che bisognerebbe partecipare in modo più concreto. Io confesso che qui le idee mi si confondono.

Cosa vuol dire «partecipa»? Io interpreto, ed in questo senso accetto la formula proposta dall’onorevole Crispo, che «partecipare» significhi entrare a far parte. Non riuscirei a concepire che il semplice fatto di entrare a far parte di una organizzazione, che è messa fuori legge, non costituisca reato. Cosa vuol dire «partecipare in modo più concreto»? No: chiunque entri a far parte di questo partito fascista è punito in base alla pena stabilita.

Vorrei che questo punto fosse chiarito e precisato, affinché non sorgano equivoci pericolosi e da respingere.

CEVOLOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEVOLOTTO. Io dovrei dire due parole circa la disgiuntiva «o» e la congiuntiva «e» per quella parte della Commissione che preferisce la disgiuntiva. Dichiaro che voterò l’emendamento Carpano Maglioli, in quanto sostituisce l’«o» all’«e» nel primo comma dell’articolo 1, per queste ragioni. Si tratta, in sostanza, di vedere se i due elementi costitutivi del reato debbono cumularsi o debbono essere considerati disgiuntamente. Mi pare evidente che debbono essere considerati disgiuntamente. Infatti l’articolo dice: «Chiunque promuove la ricostituzione del partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l’organizzazione militare o paramilitare, ecc.». A questo punto, se da parte di alcuno si ricostituisce il partito fascista con organizzazione militare o paramilitare, il reato è già perfetto. Se proseguendo nel testo dell’articolo mettiamo la congiuntiva «e» invece della disgiuntiva «o», rendiamo necessario per la commissione del reato perfetto che un secondo elemento si cumuli col primo, e cioè «l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta», per cui se alcuno ricostituisce il partito fascista con organizzazioni militari o paramilitari, ma non mette in opera altresì l’esaltazione della violenza o non usa mezzi violenti di lotta, compie un’fatto che non sarebbe punibile. Questa è la questione, molto semplice in verità: e perciò noi insistiamo perché si adotti l’emendamento «o», altrimenti un fatto, che per noi rappresenta tipicamente un reato perfetto, sfuggirebbe alla sanzione punitiva. (Applausi a sinistra).

PRESIDENTE. L’emendamento proposto dall’onorevole Russo Perez, che è il più lontano di tutti dal testo della Commissione, dovrà essere posto in votazione per primo. Lo rileggo:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Chiunque promuova la costituzione di partiti, associazioni o movimenti che, per l’organizzazione militare o paramilitare e per l’uso della violenza fisica o morale, rappresentino un pericolo per le libertà democratiche garantite dalla Costituzione, è punito con la reclusione da due a venti anni».

È stata richiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Castiglia, Perrone Capano, Russo Perez, Condorelli, Miccolis, Lucifero, Benedettini, La Gravinese Pasquale, Perugi, Abozzi, Quintieri Quinto, Puoti, De Falco, Colitto, Penna, Ottavia, Caroleo, Massa, Martino Gaetano, Marinaro, Venditti, Colonna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull’emendamento dell’onorevole Russo Perez.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti                               366

Votanti                                365

Astenuto                             1

Maggioranza           183

Voti favorevoli        88

Voti contrari                        277

(L’Assemblea non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi – Alberganti – Aldisio – Amadei – Amendola – Arata – Arcangeli – Azzi.

Badini Confalonieri – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Bargagna – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Bartalini – Basso – Bazzoli – Bei Adele – Bellato – Belotti – Bencivenga – Benedettini – Benvenuti – Bernabei – Bernamonti – Bernardi – Bernini Ferdinando – Bertola – Bertone – Bettiol – Biagioni – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bibolotti – Binni – Bocconi – Boldrini – Bolognesi – Bonino – Bonomelli – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bozzi – Braschi – Bruni – Bucci – Buffoni Francesco – Bulloni Pietro – Burato.

Cacciatore – Caccuri – Calamandrei – Caldera – Camangi – Camposarcuno – Candela – Canepa – Canevari – Caporali – Cappa Paolo – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Cappugi – Carbonari – Carboni Angelo – Caroleo – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Castiglia – Cavallotti – Cevolotto – Chiarini – Chieffi – Chiostergi – Ciampitti – Cianca – Ciccolungo – Cimenti – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Colonna di Paliano – Colonnetti – Conci Elisabetta – Condorelli – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsi – Corsini – Cortese Guido – Cortese Pasquale – Costa – Cotellessa – Covelli – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo – Crispo.

Damiani – D’Amico – De Caro Gerardo – De Falco – Del Curto – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Martino – De Mercurio – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Dominedò – Donati – D’Onofrio – Dossetti – Dozza.

Ermini.

Fabbri – Fabriani – Faccio – Fantoni – Fantuzzi – Faralli – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Fedeli Armando – Ferrarese – Ferrari Giacomo – Ferrario Celestino – Ferreri – Filippini – Fiore – Fiorentino – Firrao – Flecchia – Foa – Fornara – Franceschini – Froggio – Fuschini.

Gabrieli – Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gavina – Germano – Gervasi – Geuna – Ghidetti – Giacchero – Giacometti – Giolitti – Gorreri – Gotelli Angela – Grassi – Grazi Enrico – Grieco – Gronchi – Guariento – Guerrieri Filippo – Gui – Guidi Cingolani Angela – Gullo Fausto – Gullo Rocco.

Imperiale – Iotti Leonilde.

Jacometti – Jervolino.

Laconi – Lagravinese Pasquale – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lazzati – Leone Francesco – Leone Giovanni – Lettieri – Lizier – Lombardi Carlo – Lombardi Riccardo – Lombardo Ivan Matteo – Longhena – Longo – Lozza – Luisetti – Lussu.

Macrelli – Maffi – Magnani – Malagugini – Maltagliati – Mancini – Mannironi – Marchesi – Marconi – Mariani Enrico – Marina Mario – Marinaro – Martinelli – Martino Gaetano – Massola – Mastino Gesumino – Mastrojanni – Mattarella – Mattei Teresa – Matteotti Carlo – Mazza – Meda Luigi – Mentasti – Merighi – Merlin Umberto – Mezzadra – Miccolis – Micheli – Minella Angiola – Minio – Molè – Molinelli – Momigliano – Montagnana Mario – Montagnana Rita – Monterisi – Monticelli – Morandi – Moranino – Morelli Luigi – Morelli Renato – Morini – Moro – Mortati – Moscatelli – Mùrdaca – Musolino.

Nasi – Negarville – Nenni – Nicotra Maria – Nitti – Nobili Tito Oro – Notarianni – Novella – Numeroso.

Orlando Camillo – Orlando Vittorio Emanuele.

Pacciardi – Pajetta Gian Carlo – Pajetta Giuliano – Pallastrelli – Paolucci – Pat – Patricolo – Pecorari – Pellegrini – Penna Ottavia – Perassi – Perrone Capano – Pesenti – Piccioni – Piemonte – Pistoia – Platone – Pollastrini Elettra – Ponti – Pressinotti – Priolo – Proia – Pucci – Puoti.

Quarello – Quintieri Adolfo – Quintieri Quinto.

Raimondi – Rapelli – Reale Eugenio – Reale Vito – Recca – Rescigno – Restagno – Ricci Giuseppe – Rivera – Rodi – Rodinò Mario – Romano – Romita – Roselli – Rossi Giuseppe – Rossi Maria Maddalena – Rossi Paolo – Rubilli – Ruggieri Luigi – Rumor – Russo Perez.

Saccenti – Saggin – Salerno – Salizzoni – Salvatore – Sampietro – Sansone – Sapienza – Scalfaro – Scarpa – Schiavetti – Schiratti – Scoccimarro – Scotti Francesco – Secchia – Sereni – Sicignano – Siles – Silipo – Simonini – Spano – Spataro Stampacchia – Stella.

Targetti – Taviani – Tega – Tessitori – Tieri Vincenzo – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Tomba – Tonello – Tonetti – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Treves – Turco.

Uberti.

Valenti – Valmarana – Varvaro – Veroni – Viale – Vicentini – Vigna – Villabruna – Villani – Volpe.

Zanardi – Zannerini – Zappelli – Zerbi – Zuccarini.

Si è astenuto:

Conti.

Sono in congedo:

Arcaini.

Carmagnola – Caso – Cavallari.

De Caro Raffaele – Dugoni.

Jacini.

Pellizzari – Pignatari – Preziosi.

Ravagnan.

Tambroni.

Vanoni – Vischioni.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani alle ore 10.

La seduta termina alle 13.40.