Come nasce la Costituzione

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ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

ccxxx.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

Indice

Disegno di legge: Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali (Seguito della discussione):

Presidente

UBerti, Relatore

Scelba, Ministro dell’interno

Fabbri

Bordon

Perassi

Nobili Tito Oro

Chiostergi

Laconi

Priolo

Ruini

Colitto

Dugoni

Cifaldi

Sicignano

Crispo

Lucifero

La seduta comincia alle 11.

MAZZA, ff. Segretario, legge il processo Verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali. (16).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, l’Assemblea deliberò la sospensione della continuazione dell’esame dell’articolo 47 fino a che non fosse stato preso in esame il terzo comma della prima disposizione transitoria della Costituzione. Dobbiamo passare agli articoli successivi; ma, poiché gli articoli 48, 49 e 50 sono collegati fra loro e quindi tutti in qualche modo legati all’articolo 47, di cui è sospesa la discussione, è necessario passare senz’altro all’articolo 51.

Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

Art. 51.

«I profughi delle zone di confine della Venezia Giulia e della Dalmazia ed i rimpatriati dalle Colonie italiane d’Africa sono iscritti nelle liste elettorali del comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza».

UBERTI, Relatore. Non vi sono emendamenti; il testo è stato concordato fra la Commissione e il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 51.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 52. Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

Art. 52.

«Non possono essere compresi nelle liste elettorali, o se vi sono stati inclusi devono essere cancellati seguendo la procedura di cui all’articolo 24, i militari morti in guerra per i quali le competenti autorità abbiano comunicato il decesso, ancorché non sia pervenuto al comune di residenza il regolare atto di morte.

«Conservano, invece, l’iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti. Apposita annotazione deve essere fatta nelle liste generali, in quelle sezionali e nello schedario elettorale ed i loro nominativi devono essere ripartiti, per ordine alfabetico, nelle liste di sezione ed iscritti nei fogli susseguenti di cui al secondo comma dell’articolo 28, dopo gli elettori emigrati all’estero».

PRESIDENTE. Al secondo comma di questo articolo, il Governo ha presentato il seguente emendamento, accettato dalla Commissione:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Conservano, invece, l’iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti. Apposita annotazione deve essere fatta nelle liste generali, in quelle nazionali e nello schedario elettorale. Detti elettori sono ripartiti, per ordine alfabetico, nelle liste di sezione».

UBERTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, Relatore. Viene tolta dall’articolo 52 l’ultima frase: «nelle liste di sezione ed iscritti nei fogli susseguenti di cui al secondo comma dell’articolo 28, dopo gli elettori emigrati all’estero», in quanto si è ritenuto sufficiente l’annotazione di disperso in guerra nelle liste generali, in quelle sezionali e nello schedario elettorale. Aggiungere nuove liste successive è una complicazione inutile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 52 del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 52-bis che costituisce un nuovo articolo proposto dal Governo. Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

Art. 52-bis.

«Per la prima revisione annuale, i comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro comune dove abbiano di fatto trasferito la residenza.

«Indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, può inoltre essere disposta la cancellazione degli elettori che, nelle ultime elezioni svolte nel comune, siano risultati irreperibili. La irreperibilità è comprovata dalla dichiarazione del messo comunale apposta sul certificato elettorale non potuto recapitare e dall’omesso ritiro del certificato stesso da parte dell’elettore, oltreché dall’esito negativo, risultante da un’attestazione ufficiale degli accertamenti compiuti al domicilio dell’elettore indicato nel registro di popolazione e delle verifiche eseguite negli atti del servizio annonario.

«Alle cancellazioni si procede con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 13 e seguenti: l’affissione all’albo pretorio del comune, da effettuarsi nel periodo dal 1° al 15 gennaio, dell’elenco degli elettori cancellati ai termini dei commi precedenti, tiene luogo della notifica prescritta dall’articolo 17, secondo comma».

PRESIDENTE. Chiedo il parere della Commissione.

UBERTI, Relatore. La Commissione, mentre è favorevole al primo comma che stabilisce di cancellare dalle liste gli elettori che risultano iscritti in altri comuni, è contraria alla cancellazione – secondo i due ultimi commi preposti dal Governo – di coloro ai quali non sono stati consegnati i certificati elettorali e che sono stati pertanto dichiarati irreperibili, perché la irreperibilità risultante dal semplice asserto di un messo comunale, è, secondo noi, un pericolo veramente grave. Sappiamo che cosa è avvenuto durante le ultime elezioni amministrative e politiche, in cui molti certificati elettorali non sono stati recapitati e consegnati agli elettori.

Può esser benissimo che ci siano degli elettori che siano stati iscritti per errore e che dovranno essere cancellati in sede di revisione, ma la cancellazione, solamente per il fatto che non sia stato reperito il titolare del certificato elettorale, ci sembra eccessiva e può dare adito a cancellazioni ingiuste, per cui l’elettore dovrebbe fare poi le pratiche per la reiscrizione.

Pregherei quindi il Governo di non insistere sopra i due ultimi commi.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo non insiste.

PRESIDENTE. Il nuovo articolo 52-bis risulta pertanto così formulato:

«Per la prima revisione annuale, i Comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro Comune dove abbiano di fatto trasferito la residenza».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si passa all’articolo 53, che nel testo originale era così formulato:

«Per la prima attuazione della presente legge, nei Comuni la cui amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall’articolo 12, le funzioni della Commissione di cui allo stesso articolo sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111.

«Se, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede alla costituzione della Commissione ai sensi dell’articolo 12.

«Nei Comuni retti da commissario prefettizio, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal predetto commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale».

Il Governo ha proposto di sostituire quest’articolo con l’articolo, accettato dalla Commissione, di cui si dà lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

Art. 53.

«Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall’articolo 12, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111.

«Se, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede, entro un mese dall’insediamento, alla costituzione della Commissione ai sensi dell’articolo 12.

«Nei comuni retti da Amministrazione straordinaria, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale. Questo procede alla costituzione della Commissione entro il termine di cui al comma precedente».

PRESIDENTE. L’onorevole Relatore crede di dare ragione dell’accettazione da parte della Commissione?

UBERTI, Relatore. L’articolo 53, come è stato presentato nell’ultima forma dal Governo, rappresenta una migliore formulazione, per cui la Commissione l’ha accettato; e soprattutto l’ha accettato per una precisazione che ha fatto, in quanto è stabilito che il Consiglio comunale nuovamente eletto deve nominare la Commissione elettorale entro un mese, e ciò perché non ci sia ritardo, intralcio nell’espletamento delle operazioni per la formazione delle nuove liste.

È naturale che, dove non c’è il Consiglio comunale perché è stato sciolto, il commissario è tenuto ugualmente a nominare la Commissione comunale entro un mese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 53 nel nuovo testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo adesso all’articolo 53-bis. Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

«Per la prima revisione annuale delle liste, i termini stabiliti dalla presente legge sono anticipati di trenta giorni».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto la seguente nuova formulazione:

«Fino a quando non saranno ricostituiti i Consigli provinciali, le attribuzioni demandate a detti consessi dagli articoli 19 e 19-bis della presente legge saranno esercitate dalle Deputazioni provinciali».

Qual è il pensiero della Commissione?

UBERTI, Relatore. La Commissione rinuncia al suo testo, perché si era stabilito di anticipare la revisione delle liste di trenta giorni, in modo che invece di iniziare le operazioni il primo ottobre fossero iniziate il primo settembre, ma questa era l’ipotesi fatta quando eravamo in luglio; ormai siamo al 24 settembre ed è fuor di luogo fare questa anticipazione. Il Governo propone di sostituire il precedente articolo con un altro riguardante la situazione delle Amministrazioni provinciali. Non essendovi i Consigli provinciali è evidente che devono essere le Deputazioni provinciali a sostituirne le funzioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 53-bis nel testo governativo.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 53-ter, proposto dal Governo. Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

«Le Commissioni elettorali mandamentali e le Sottocommissioni costituite a termini del decreto ministeriale 24 ottobre 1944 e del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, restano in carica fino al 31 dicembre 1947.

«Entro tale data saranno costituite dai Primi Presidenti di Corte d’appello, ai sensi degli articoli 19 e 19-bis, le nuove Commissioni elettorali mandamentali ed eventuali Sottocommissioni per il periodo dal 1° gennaio 1948 al 30 settembre 1949».

Chiedo il parere della Commissione.

UBERTI, Relatore. Sull’articolo 53-ter la Commissione non sarebbe d’accordo col Governo perché ritiene che questa norma, come norma transitoria per questa prima revisione delle liste elettorali, non può essere accettata, per il fatto che la nuova nomina della Commissione comunale avverrebbe al 31 dicembre mentre sono in corso i lavori della revisione della lista elettorale. Cambiare i cavalli durante il guado è una cosa non opportuna, per cui la Commissione vorrebbe proporre al Governo di accettare, invece della data del 31 dicembre 1947, quella del 30 giugno 1948.

SCELBA, Ministro dell’interno. Mi pare che prorogare fino al 30 giugno non serva, perché dovremmo fare la lista elettorale in tempo molto anteriore. Non agevolerebbe il campito delle Commissioni.

UBERTI, Relatore. Allora bisognerebbe farlo subito, entro il 31 ottobre, per non modificare la Commissione durante lo svolgimento dei lavori. Altrimenti una Commissione inizierebbe i lavori, un’altra, cambiata totalmente o parzialmente, dovrebbe continuare i lavori della precedente e potrebbe anche non approvare i lavori fatti dalla Commissione precedente.

La revisione delle liste va fino al 30 aprile. O si fa il 31 ottobre o il 1° ottobre, in modo che subito il Consiglio comunale nomini la nuova Commissione comunale, oppure bisogna fissare la nomina a dopo fatta la revisione delle liste.

PRESIDENTE, La Commissione propone di modificare la data del 31 dicembre?

UBERTI, Relatore. Sì, oppure bisognerebbe fare la revisione al primo ottobre o entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge.

SCELBA, Ministro dell’interno. È estremamente difficile che si possa fare per il 1° ottobre.

UBERTI, Relatore. Allora lasciamo il 30 giugno.

SCELBA, Ministro dell’interno. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 53-ter con la modificazione accettata dal Governo:

«Le Commissioni elettorali mandamentali e le Sottocommissioni costituite a termini del decreto ministeriale 24 ottobre 1944 e del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, restano in carica fino al 30 giugno 1948.

«Entro tale data saranno costituite dai primi presidenti di Corte d’appello, ai sensi degli articoli 19 e 19-bis, le nuove Commissioni elettorali mandamentali ed eventuali Sottocommissioni per il periodo dal 1° gennaio 1948 al 30 settembre 1949».

(È approvato).

Passiamo all’articolo 54. Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

«Le spese per la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte dallo Stato.

«Il Ministro per le finanze e per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all’iscrizione degli stanziamenti occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto un nuovo testo; se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

«Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte a carico dello Stato.

«Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal prefetto».

UBERTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, Relatore. Mi sembra che con questa norma si favoriscano i comuni in quanto non solo la revisione ma anche la tenuta è a carico dello Stato. Era difficile poter distinguere fra la revisione e la tenuta per questo primo anno. Questa naturalmente è norma transitoria.

Solo vorrei chiedere al Governo una spiegazione relativamente alle spese delle Commissioni mandamentali. Il riparto fra i comuni è reso esecutivo dal prefetto. Ma da chi sono anticipate le spese? Dal comune capoluogo del mandamento oppure dalla Prefettura?

SCELBA, Ministro dell’interno. Il prefetto le ripartisce fra i vari comuni.

UBERTI, Relatore. Le spese, quando si iniziano, sono ancora da ripartire. Chi le anticipa?

SCELBA, Ministro dell’interno. Le anticipa lo Stato.

UBERTI, Relatore. Questa dichiarazione è molto importante.

PRESIDENTE. Con questa dichiarazione del Governo, la Commissione accetta il nuovo testo dell’articolo 54.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 54-bis proposto dal Governo. Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

«Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

UBERTI, Relatore. Accettiamo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 55. Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

«Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, cessano di avere vigore.

«Sono altresì abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituirlo col seguente:

«Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge».

Chiedo il parere della Commissione.

UBERTI, Relatore. La Commissione accetta la soppressione del comma aggiunto: «Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, cessano di avere vigore», perché giustamente ritiene che non sia necessaria questa disposizione in quanto implicita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 55 nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 56. Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

«La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituirlo col seguente:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».

Questa proposta differisce da quella del progetto, per il ritardo subito dalla discussione di questo disegno di legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sono così esauriti tutti gli articoli. Devo ricordare all’Assemblea come, in occasione della discussione dell’articolo 11, fu sollevata la questione dei cittadini italiani all’estero, e si rimase d’accordo, siccome questa questione di ripresenta anche negli articoli 18, 23 e 25, di rimandare a questo momento la decisione in merito. Ora l’Assemblea è chiamata a decidere. In seguito a questa decisione si procederà al coordinamento di questi articoli 11, 18, 23, 25.

L’onorevole Uberti ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

UBERTI, Relatore. Circa la questione sollevata dall’onorevole Fabbri – di sostituire alle parole «emigrati all’estero» le parole «residenti all’estero», per comprendervi anche i figli degli emigrati all’estero – si è controllato che ciò non dà adito a inconvenienti e pertanto può essere accettata.

L’onorevole Fabbri osservava che era necessaria la dichiarazione della data di emigrazione. Ma questa norma nella legge non vi è. Occorre solamente che il cittadino residente all’estero faccia la domanda al suo Comune, attraverso il Consolato.

Qualche collega non vede la necessità del tramite del Consolato; ma non è possibile farne a meno perché bisogna accertare sia l’autenticità della domanda, sia che si tratta di cittadini italiani; occorre sempre un certificato di cittadinanza italiana, il quale non può essere rilasciato che dal Consolato.

Quindi, veniamo incontro al desiderio dell’onorevole Fabbri, sostituendo alle parole «emigrati all’estero» le parole «cittadini residenti all’estero».

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. He ha facoltà.

FABBRI. Qualcosa è; ma io mi preoccupavo specialmente del collegamento, cioè a quale Comune si dovrebbe indirizzare chi fosse nato all’estero. Siccome per indicare questo Comune si parlava della data di emigrazione, osservavo che per il nato all’estero non c’è data di emigrazione. Allora bisogna mettere «Comune di origine della famiglia»; altrimenti, resta una lacuna.

PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di rispondere.

UBERTI, Relatore. Non è necessaria questa dichiarazione in quanto discende logicamente dalla legge; per cui se ne parlerà nelle circolari esplicative.

Stabilito il diritto del cittadino residente all’estero, è evidente che esso si incanalerà verso il Comune ove risiedeva precedentemente o il genitore dell’emigrato o l’emigrato stesso.

Niente dovrebbe vietare, però, che un cittadino nato a Verona si iscrivesse a Milano, ove potrebbe avere parentele o interessi. Quindi, dettare la disposizione che il cittadino debba presentarsi nel Comune di origine dell’emigrato o del genitore, mi sembra che sia non solo non necessario, ma anzi limitativo.

PRESIDENTE. Allora, la proposta dell’onorevole Uberti è questa: sostituire negli articoli, in cui ricorrono le parole «emigrati all’estero», le parole «residenti all’estero».

BORDON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON. Io direi di sostituire alla parola «residenza» la parola «dimora»; perché «residenza» ha carattere troppo restrittivo; c’è una differenza giuridica tra dimora e residenza. Direi, pertanto, di attenersi alla semplice dimora di fatto.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Mi pare che converrebbe aggiungere qualche maggiore precisazione e non limitarsi a sostituire nell’articolo 11, la parola «emigrati», con la parola «residenti»; perché, una volta fatta questa sostituzione, è evidente che la prima parte dell’articolo 11 viene ad avere una portata più larga, in quanto comprende non soltanto i cittadini che ad un certo momento si sono trasferiti all’estero, ma anche i cittadini nati e residenti all’estero. Ora, nel secondo comma come si congegna l’iscrizione nelle liste elettorali? La domanda dell’interessato, da inoltrare per tramite della competente autorità consolare, – dice l’articolo 11 – deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste il richiedente risultava iscritto all’atto della partenza. È evidente che questa formula è stata stesa in relazione alla prima dizione del testo. Se ora allarghiamo il testo nel senso indicato, cioè sostituendo «residente all’estero» ad «emigrati» bisogna portare anche qualche allargamento nel secondo comma, cioè prevedere che la domanda di iscrizione possa farsi non soltanto al comune di nascita, perché può anche darsi il caso di un cittadino nato all’estero, ma in altri comuni, e principalmente, per esempio: al comune di nascita del padre o dell’avo. Solo con questa integrazione sarebbe risolto interamente il problema, che è stato sollevato, di rendere possibile agli italiani residenti all’estero l’iscrizione nelle liste elettorali.

UBERTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, Relatore. L’aggiunta proposta dall’onorevole Perassi specifica meglio, ma è limitativa. Dopo le parole: «comune di nascita», invece che solo «del cittadino», si può aggiungere: «del cittadino, del padre o dell’avo». Chiedo al Governo se abbia da proporre una formula.

SCELBA, Ministro dell’interno. Nessuna formula. Propongo un articolo aggiuntivo in cui si dica che «le norme della presente legge si applicano ai cittadini nati o residenti all’estero», ed in sede di coordinamento preciseremo che le norme riguardanti l’iscrizione nel comune di origine si applicano a tutti i cittadini. In altre parole, basta una norma di carattere generale in cui diciamo che le disposizioni della presente legge si applicano anche ai cittadini residenti e nati all’estero. Così si risolve implicitamente anche il problema per quanto riguarda i comuni di origine, ecc.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

«Le norme della presente legge si applicano ai cittadini residenti all’estero o nati all’estero».

UBERTI, Relatore. Anche i nati all’estero sono residenti all’estero. Io direi: «emigrati o nati all’estero».

FABBRI. Non vedo come si potrebbero coordinare gli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Fabbri, per coordinare gli articoli nei quali figura la dizione emigrati all’estero sarà necessario che prima l’Assemblea proceda a stabilire un principio. In questo momento l’Assemblea stabilisce questo principio. Si vedrà poi di coordinare gli articoli 11, 18, 23, 25 con il principio stesso.

La proposta del Governo può esser messa in votazione con l’intesa che ad essa siano coordinate tutte le norme che abbiano attinenza con la questione dei cittadini all’estero.

BORDON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON. Insisto sulla modifica da me proposta, perché non intendo che si debba ridurre questo limite solo alla residenza. Sappiamo cosa è il domicilio, la residenza e la dimora. Mettiamo «dimora» anziché: «residenza». Sappiamo bene qual è la differenza giuridica.

SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, Ministro dell’interno. Mi sembra che non possiamo accettare la proposta della dimora perché la dimora, è un fatto temporaneo e transitorio, mentre la residenza è il centro dei propri affari ed ha carattere permanente. Non possiamo creare una disposizione per gente che per soli sei mesi se ne va all’estero. Questa procedura speciale, se la volessimo applicare anche per i dimoranti all’estero, aggraverebbe il notevole lavoro delle Commissioni. La residenza è qualcosa di più, ha un carattere più stabile che non sia la semplice dimora. Accettare la dimora significherebbe complicare la compilazione delle liste elettorali. Non posso accettare questa modifica.

PRESIDENTE. Insiste l’onorevole Bordon?

BORDON. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora, possiamo mettere in votazione l’articolo 56 aggiuntivo proposto dal Governo:

«Le norme della presente legge si applicano ai cittadini residenti o nati all’estero».

NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI TITO ORO. Si tratta di estendere l’elettorato ai cittadini italiani residenti all’estero: io non comprendo la funzione dell’aggiunta «o nati all’estero». I nati all’estero sono già compresi nella disposizione, in quanto risiedano ancora all’estero, come residenti all’estero. Se invece non risiedano più all’estero, la circostanza di esservi nati non viene ad influire menomamente sulla funzione di questa disposizione, che si preoccupa solo dei cittadini non residenti nel territorio della Repubblica. Quindi, pare che, a raggiungere le finalità dell’articolo 56 aggiuntivo, basti dire che: «Le norme della presente legge si applicano ai cittadini residenti all’estero».

SCELBA, Ministro dell’interno. Se è inteso così, siamo d’accordo.

PRESIDENTE. Il Governo accetta di sopprimere «o nati all’estero». Pongo quindi in votazione la seguente formulazione:

«Le norme della presente legge si applicano ai cittadini residenti all’estero».

(È approvata).

Resta, pertanto, inteso che, in conseguenza dell’approvazione di questa norma, gli articoli 11, 18, 23 e 25 verranno coordinati con la norma stessa. Non vi è possibilità di dubbio.

SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, Ministro dell’interno. Onorevoli colleghi, la legge che è stata sottoposta all’Assemblea Costituente ha un valore fondamentale tecnico. In questa legge poi, è stata inserita la disposizione dell’articolo 47, che voi tutti conoscete, e che ha dato luogo ad un notevole dibattito. L’Assemblea ha ritenuto di stralciare, di rimandare per lo meno la votazione sull’articolo 47 a dopo che sarà stato stabilito, in via transitoria, la limitazione al diritto elettorale per determinate categorie. Per quanto l’Assemblea abbia deciso che questa disposizione deve essere trattata rapidamente, noi non possiamo essere certi che la decisione in materia sarà attuata in uno spazio brevissimo di tempo. Peraltro noi abbiamo bisogno dello strumento tecnico per procedere rapidamente – e siamo già in notevole ritardo – alla formazione delle liste elettorali. Ogni giorno che noi perdiamo in questo campo, compromette la possibilità di una rapida consultazione elettorale e di poter fare nella prossima primavera le elezioni se non iniziamo immediatamente il lavoro della formazione delle liste elettorali.

Ora, dato che la disposizione dell’articolo 47 non è connaturata alla legge, ma vi è stata inserita, e poteva essere anche non messa proprio nella legge come tale, io proporrei all’Assemblea di approvare la legge in tutti i suoi articoli, che riguardano l’organizzazione tecnica delle liste elettorali, impegnandosi il Governo a riproporre le disposizioni degli articoli 47 e 48, che riguardano il diritto elettorale, in sede di legge elettorale ed a seconda della deliberazione che l’Assemblea Costituente prenderà in ordine alla limitazione del diritto elettorale.

Con questo non si pregiudica minimamente il diritto dell’Assemblea di decidere circa le limitazioni del diritto elettorale, ma si mette in condizione il Governo di potere approntare, il più rapidamente possibile, le liste elettorali, senza di che non potrei dare nessuna assicurazione alla Camera che le elezioni si possano fare nel tempo più breve, auspicato da tutti, se l’Assemblea concluderà i suoi lavori il 31 dicembre.

Quindi le elezioni nella prossima primavera saranno impossibili.

Il Governo prende impegno di riproporre le disposizioni degli articoli 47 e 48, con riferimento alle decisioni che l’Assemblea prenderà in sede di legge sull’elettorato passivo, stralciandoli da questa legge nella quale hanno un valore d’incidenza occasionale ma non essenziale.

PRESIDENTE. La situazione è la seguente: nella passata seduta l’Assemblea deliberò la sospensiva della discussione ed approvazione dell’articolo 47 ponendo come termine alla sospensiva l’approvazione del terzo comma della prima disposizione transitoria della Costituzione.

L’onorevole Scelba propone oggi all’Assemblea di entrare in un altro ordine di idee, cioè di togliere dal progetto di legge in esame gli articoli 47, 48, e rimandare gli articoli stessi alla legge che verrà presentata all’Assemblea relativamente all’elettorato passivo.

RUINI. Salvo poi a trasferirli.

PRESIDENTE. Mi pare che sia chiaro. L’onorevole Scelba propone di togliere (non si tratta di stralciare) dal disegno di legge in discussione gli articoli 47, 48, impegnandosi il Governo a ripresentare questi articoli nella legge relativa all’elettorato passivo.

Prego l’onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.

UBERTI, Relatore. Io non sarei d’accordo col Ministro se si trattasse di rimandare l’articolo 47 alla legge dell’elettorato passivo, perché si tratterebbe di introdurre una norma riguardante l’elettorato attivo nella legge sull’elettorato passivo. D’altra parte le liste elettorali vanno subito in allestimento. Vi è tutto un giuoco di termini collegati. Non sarebbe possibile domani utilizzare per i casi previsti dall’articolo 47 tutti quei termini che la legge ha stabilito.

Si potrebbe accettare la proposta del Ministro – perché è evidente che tutti abbiamo interesse a che il lavoro delle liste elettorali sia immediatamente iniziato; siamo già al 24 settembre, la legge ormai non potrà essere più pubblicata prima dei primi di ottobre, cioè al di là del periodo utile, necessario per iniziare il lavoro di revisione – ma sarebbe anche possibile procedere diversamente cioè stralciare gli articoli 47, 48, 49, 50, non ancora approvati, per farne una leggina a parte da esaminarsi non appena deciso il comma terzo dell’articolo primo del titolo riguardante le disposizioni transitorie della Costituzione. Così, anche se questa legge potrà essere approvata solamente fra dieci giorni le disposizioni relative alla revisione delle liste potranno senz’altro entrare in vigore. Pertanto prego il Ministro di non rinviare questi quattro articoli alla legge sull’elettorato passivo, la quale potrà venire in discussione anche in dicembre, ma di fare una leggina a parte ed intanto mandare avanti quanto già approvato per poter iniziare il lavoro di revisione.

CHIOSTERGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIOSTERGI. Volevo dire quello che l’onorevole Uberti ha detto in questo momento, cioè che non è necessario rinviare i tre articoli alla legge sull’elettorato passivo, appunto perché riguardano l’elettorato attivo e che è perciò indispensabile, se non si intende fare la discussione immediata dell’articolo 47, che già in gran parte è stato approvato, di farla subito dopo con una legge speciale.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Vorrei far notare che la questione non è all’ordine del giorno e quindi non può essere discussa. Noi abbiamo fatto questa seduta col preciso impegno che si sarebbero discussi gli altri articoli della legge elettorale e non il 47, in quanto la Camera ha accettato la richiesta dei qualunquisti che chiedevano che la discussione fosse rimandata.

Mi stupisco che venga ora riproposta una questione che, per comune convenzione, non è all’ordine del giorno.

SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, Ministro dell’interno. Io dichiaro anzitutto di essere d’accordo con gli onorevoli Uberti e Chiostergi circa l’opportunità di inserire in una leggina speciale questi tre articoli. Dicevo di inserirli nella legge riguardante l’elettorato passivo, perché quella ci dava immediatamente una possibilità di discussione, in quanto siamo d’accordo che la legge sull’elettorato passivo dovrà essere discussa subito dopo l’approvazione di questa legge. E quindi si poteva mettere la materia dell’articolo 47 in quella legge, nella quale avremmo potuto dire che non sono eleggibili tutti coloro che non sono elettori.

Comunque, la questione non ha importanza. Per me è importante soltanto questo, che le disposizioni tecniche riguardanti la predisposizione delle liste elettorali siano al più presto approvate.

Accetto quindi la proposta degli onorevoli Uberti e Chiostergi, prendendo impegno di presentare una leggina contenente i tre articoli, subito dopo approvata la disposizione transitoria della Costituzione.

Per quanto riguarda l’osservazione preliminare dell’onorevole Laconi, io non sono molto competente in materia di Regolamento, e quindi non so se la sua osservazione abbia un qualche fondamento dal punto di vista regolamentare. Però, vorrei fare un’osservazione: abbiamo preso l’impegno di discutere la materia che riguarda gli articoli 47 e seguenti subito dopo l’approvazione della disposizione transitoria. Io non propongo nulla di diverso che discutere questa questione subito dopo l’approvazione della disposizione transitoria. Si tratta soltanto di vedere se queste norme degli articoli dal 47 al 50 devono essere discusse o se possono essere trasferite in una legge particolare.

Nella sostanza, non vedo nulla di contraddittorio e non violiamo nessun diritto della Assemblea. Quindi insisto, non perché c’è un problema politico di Governo; ma richiamo l’attenzione della Camera sulla necessità obiettiva che ha il Governo di organizzare al più presto il lavoro delle liste elettorali.

Quindi, non trovando nulla di contraddittorio, insisterei per l’accoglimento della proposta Uberti e Chiostergi.

PRIOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIOLO. La situazione è questa: per aderire alla richiesta dei qualunquisti, si è stabilito di discutere la norma transitoria subito dopo la fine del loro congresso. Mi pare che potremmo aderire alla tesi del Ministro dell’interno in questo senso, allo scopo di affrettare effettivamente la legge e consentire di fare le elezioni al più presto. L’articolo 47 potrebbe far parte di una leggina; però ci sono già dei commi approvati. La questione è questa: cosa si fa di quei commi approvati?

RUINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Mi sembra che l’osservazione dell’onorevole Laconi non incida sulla decisione che dobbiamo prendere, perché la questione del rinvio di qualche giorno, affinché i colleghi qualunquisti possano partecipare al loro congresso, rimane ferma in ogni caso.

La questione è un’altra: noi eravamo investiti della discussione di una legge sull’elettorato attivo. A un dato punto abbiamo detto: sospendiamo perché vogliamo che l’Assemblea decida prima sopra una norma transitoria del progetto costituzionale. Siamo poi ritornati sulla nostra deliberazione e abbiamo detto: intanto continuiamo sul resto, tranne per gli articoli 47-50. Non è contraddittorio, ma complementare; e nulla vieta che ora noi decidiamo di dar corso a ciò che è già stato approvato della legge e manteniamo immutata la nostra precedente decisione per la successiva discussione degli articoli rimasti sospesi.

Qui però la proposta del Ministro va rettificata: nel senso che non si deve aspettare, per discutere tali articoli, la presentazione da parte del Governo del disegno di legge sull’elettorato passivo. Gli articoli 47-50, stralciati dalla legge sull’elettorato attivo, dovrebbero sempre tornare ad essa. Ma – ciò che più importa – non occorre nessun nuovo atto, nessun nuovo disegno di legge, né d’iniziativa ministeriale, né d’iniziativa parlamentare, perché la discussione di quegli articoli riprenda al punto in cui è stata lasciata.

Propongo quindi in primo luogo che si approvi immediatamente come legge ciò che è stato approvato come singola disposizione dall’Assemblea; in secondo luogo che si attenda che appena approvata dall’Assemblea la norma transitoria della Costituzione, l’Assemblea riprenda immediatamente la discussione degli articoli sospesi.

Mi pare non vi sia alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Onorevole Ruini, la prego di dare un chiarimento che forse potrà riuscire utile all’Assemblea. Quando, secondo la sua proposta, l’Assemblea avesse approvato il comma terzo dell’articolo primo delle «Disposizioni transitorie» della Costituzione e successivamente tornasse a discutere intorno all’articolo 47 e prendesse una decisione in merito, questo articolo 47 dove verrebbe collocato?

RUINI. Sarebbe solo formalmente una legge a parte da inserire poi in quella che ora licenzieremmo, dell’elettorato attivo.

PRESIDENTE. Lei allora aderisce alla proposta dell’onorevole Uberti, che se ne faccia una leggina a sé.

RUINI. Sì, ma io desidero, onorevole Presidente, insistere su questo punto che ritengo politicamente importante: non si deve aspettare che il Governo presenti un altro disegno di legge: bisogna riprendere una discussione sospesa, per fare solo formalmente una leggina a sé, che rientrerà poi in quella che ora variamo.

PRIOLO. E che resti fermo che si tratta di un completamento dell’articolo 47.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Io non sono d’accordo con l’onorevole Laconi quando afferma che oggi non potremmo occuparci della proposta fatta dall’onorevole Scelba, non essendo la stessa all’ordine del giorno. Non sono d’accordo, perché all’ordine del giorno sono «le norme per la disciplina dell’elettorato attivo», ed è evidente che di tali norme ci stiamo occupando. E ce ne stiamo occupando, proprio tenendo conto della deliberazione presa in precedenza dall’Assemblea, secondo la quale delle disposizioni degli articoli 47 e 48 ci saremmo dovuti occupare a parte.

Circa, poi, il merito, a me pare che la proposta dell’onorevole Ministro debba essere accolta, perché è una proposta molto opportuna. Se veramente, infatti, noi vogliamo effettuare le elezioni in primavera, bisognerà che teniamo presente quanto l’onorevole Ministro ha detto. La discussione intorno all’articolo 47 sarà fatta a parte, così come è stato deciso. Sembra anche a me giusto quello che ha detto l’onorevole Uberti: non è il caso di inserire queste norme nella legge sull’elettorato passivo. Esse potranno formare oggetto di una legge speciale, sia di iniziativa del Governo (Commenti), sia di iniziativa dell’Assemblea.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Secondo la mia modesta opinione, noi siamo di fronte ad una parte dell’articolo 47 che è già stata votata dalla Assemblea. Questo è il punto che impedisce di accettare e la dilazione chiesta dal Ministro Scelba e la creazione di una «leggina» speciale, di cui parla l’onorevole Uberti. L’Assemblea si è impegnata ed ha iniziato la discussione dell’articolo 47 e ne ha votato una parte. Come possiamo noi adesso annullare quello che l’Assemblea ha già votato? L’Assemblea può solo proseguire nella discussione degli ulteriori commi dell’articolo 47.

Mi pare che sia assolutamente impossibile, dal punto di vista procedurale, prescindere da questo scoglio fondamentale.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Non ho che da associarmi a quanto ha detto l’onorevole Dugoni. Noi non possiamo stralciare dalla legge un articolo già parzialmente votato e approvato per farne una legge a sé; siamo già entrati in questa materia e dobbiamo forzatamente esaurire l’argomento. Può darsi che in un secondo momento, dopo che avremo approvata tutta la legge, compreso l’articolo 47, ravvisiamo l’opportunità di dividere in due parti la legge. (Commenti). Ma sono convinto che non la ravviseremo, in quanto l’utilità non esiste. Comunque, dal punto di vista procedurale, noi potremmo farlo soltanto dopo aver esaurita la discussione e la votazione dell’articolo 47.

Vorrei poi far notare che noi stiamo facendo tutta questa discussione, in sostanza, per evitare un rinvio di quarantotto ore. Non ritengo che il Ministro vorrà farci credere che questo rinvio di 48 ore sia per lui cosa di grande momento. Se si vuole trovare un altro espediente per rimettere in discussione l’articolo 47, oltre a quello già trovato attraverso l’approvazione preventiva della norma transitoria della Costituzione, lo si dica in modo esplicito. Ma non credo che sia necessario trovare un nuovo espediente quando se ne è efficacemente impiegato uno.

Sono quindi contrario alla nuova procedura proposta.

UBERTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, Relatore. Non si tratta, secondo la mia proposta, di fare una «leggina» speciale, nel senso che venga presentato un nuovo disegno di legge. Si tratta, semplicemente, di trovare la forma per poter senza altro licenziare questa legge e poter subito applicare gli articoli approvati.

LACONI. E l’articolo 47?

UBERTI, Relatore. Gli articoli 47, 48, 49, 50 sono quattro articoli che costituirebbero poi gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questa nuova «leggina», e quello che è già stato approvato dalla Camera, se ha la sua sanzione nella legge costituzionale, è evidente che rimane in piedi. Così nulla viene alterato: questa è semplicemente la formula pratica, la ragione formale per poter licenziare questi articoli già approvati e poter iniziare col 1° ottobre la revisione delle liste elettorali. Pensate che la procedura di revisione si estenderà dal 1° ottobre a tutto il 30 aprile. Tutti i giorni di ritardo nell’inizio rappresentano altrettanti giorni di meno del mese di maggio per indire le elezioni generali politiche.

Questo è il fatto politico, di cui – a mio avviso – dobbiamo tener conto.

Non c’è, in questo, alcuna questione sostanziale. Si tratta di una questione puramente formale: cioè di trovare il modo di poter varare queste disposizioni, di poter applicare senz’altro questi articoli già approvati. La nuova «leggina», da inserire poi nella legge attuale, non sarebbe altro che la traduzione degli attuali articoli 47, 48, 49 e 50. Quindi, nessuna questione di sostanza, ma una pura questione di forma, per rendere possibile l’immediato inizio delle operazioni di revisione.

PRESIDENTE. Prima di dare lai parola ad altri oratori, mi permetto dare questo elemento di fatto all’Assemblea. Per quanto concerne il più breve tempo nel quale si possa procedere all’approvazione del terzo comma della prima disposizione transitoria e alla conseguente discussione dell’articolo 47, credo che la seduta antimeridiana di sabato sia la prima che si possa destinare a questo scopo; non quella di venerdì, che è stata dedicata all’inizio della discussione della mozione Nenni.

CIFALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI. Dirò che non mi paiono convincenti le ragioni addotte dall’onorevole Uberti. Noi ci troviamo in questa situazione: che dobbiamo votare una legge nella sua interezza, dalla quale verrebbe esclusa la concessione dell’elettorato attivo. Questo non può essere accettato. Una legge deve essere organica in tutte le sue parti e non è possibile licenziare un testo legislativo di cui manchi una parte molto importante. Dobbiamo affrontare decisamente questo problema che già in parte abbiamo affrontato votando una parte della esclusione dall’elettorato attivo, di cui all’articolo 47. Credo che possiamo rinviare di uno o due giorni, ma dobbiamo risolvere questo problema senz’altro. Procrastinarlo potrebbe avere un cattivo significato politico, perché potrebbe dare – non dico la prova – ma la sensazione che si voglia sfuggire a questo problema. Quindi sarei d’avviso di rinviare di uno o due giorni questa discussione per potere integrare in ogni sua parte la legge che riguarda l’elettorato,

PRESIDENTE. Chiedo al Ministro dell’interno se, con questo chiarimento, insiste.

SCELBA, Ministro dell’interno. Mi permetto di insistere sulla richiesta. Qui non si tratta di quarantott’ore, caro onorevole Laconi. Fra quarantott’ore potrebbe essere iniziata la discussione sulla materia delle Disposizioni transitorie riguardante il diritto elettorale, ma non è detto che la discussione sarà esaurita in una mattinata o in diversi giorni (questo nessuno di noi può saperlo), mentre l’approvazione di questa legge, con carattere di immediatezza, risulta dalle stesse disposizioni consacrate nella legge, perché deve entrare in vigore il primo ottobre, ed è pacifico che, se ne procrastiniamo l’approvazione, gli uffici competenti non potranno iniziare i lavori in tempo utile. Un espediente per rinviare il problema trattato dall’articolo 47 non c’è, né abbiamo alcuna ragione per crearlo.

Accetto le osservazioni dell’onorevole Ruini, che forse non sono state colte nel loro preciso significato giuridico e politico. Non si tratta di presentare una nuova legge. L’Assemblea è già investita di questa legge. Vi sono alcuni articoli che vengono stralciati e saranno discussi e decisi, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulle disposizioni già approvate. Quindi, non si tratta di creare un nuovo disegno di legge, che dovrà andare dinanzi alla Commissione e ci farebbe perdere ancora tempo e potrebbe legittimare il sospetto dell’onorevole Laconi che si voglia rinviare la discussione dell’articolo 47 per perdere tempo. L’Assemblea, che è investita del problema, dovrà solo discutere e approvare le note disposizioni che, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, diverranno parte integrante della legge già approvata.

Il fatto che questi quattro articoli assumano il contenuto formale di una disposizione di legge, non toglie che l’Assemblea ne sia già investita. Il Governo non ne fa una questione politica; richiamo pertanto l’attenzione dell’Assemblea sulla delicatezza della questione e dichiaro formalmente che ogni giorno che si perde nell’approvazione di questa legge, significa rinviare la consultazione elettorale. Se questa legge non avrà vigore dal prossimo primo ottobre, noi non potremo fare le elezioni neppure a maggio dell’anno venturo. D’altronde non c’è una responsabilità del Governo in ciò, perché il Governo ha presentato il disegno di legge due mesi prima che l’Assemblea prendesse le sue vacanze. Se oggi l’Assemblea vuole ulteriormente rinviare l’approvazione della legge, la responsabilità politica ricade esclusivamente su di essa.

SICIGNANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SICIGNANO. Ricordo che l’Assemblea ha già deliberato di occuparsi del problema dopo la chiusura del congresso qualunquista, per cui ritengo che non si debba oggi adottare una decisione in assenza di molti colleghi. Chiedo che, per lo meno, si differisca di 24 ore questa discussione. (Commenti).

RUINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Vorrei cercare di chiarire ciò che dovrebbe essere già chiaro. É necessario dar corso subito alla parte già approvata del disegno di legge, perché se non fossa promulgato entro settembre – lo ha dichiarato il Ministro – le nuove elezioni dovrebbero essere notevolmente ritardate. Di fronte a tale affermazione del Governo, l’Assemblea non può assumersi la responsabilità di provocare il ritardo. Se attendessimo per varare la prima parte dell’attuale disegno di legge che fosse prima discusso ed approvato il capoverso ultimo della prima delle Disposizioni transitorie della Costituzione; e poi che fosse discusso ed approvato ciò che resta dell’articolo 47 e seguenti; e poi che tutta la legge fosse promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; si potrebbe andar oltre la fine del mese, e provocare il ritardo denunciato dal Governo. L’Assemblea non può assumersi tale responsabilità. Deve quindi dar corso subito alla parte approvata di questo disegno di legge.

L’Assemblea ha però, nel tempo stesso, il diritto che sia rispettata la volontà da essa manifestata di riprendere immediatamente, appena possibile, l’esame degli articoli da 47 a 50. E ciò è perfettamente possibile, dal punto di vista giuridico e delle tradizioni parlamentari. Bisogna considerare come bipartito – l’Assemblea può sempre farlo – il disegno di legge che le è stato presentato. Approvata definitivamente una parte, non c’è, ripeto, nessun bisogno di attendere o di promuovere un altro disegno di legge, un’altra relazione di Commissione e così via. Il disegno di legge c’è; il Governo presentandoli ed il Capo del Governo, approvandone la presentazione, hanno sottoposto all’Assemblea temi ed articoli su cui essa deve decidere. L’Assemblea è, già, senz’altro, investita dell’esame degli articoli di cui essa medesima ha sospeso la discussione. Non ha altro da fare che riprendere, quando vuole, la discussione. Ha già deliberato, e resta fermo, che, appena definita, la questione della disposizione costituzionale (che potrebbe essere affrontata sabato mattina), riprenderà subito (se è possibile, sabato stesso) l’esame degli articoli da 47 a 50. Non mi pare che vi può essere difficoltà né giuridica né politica al riguardo.

CRISPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPO. Io dissento dall’opinione autorevole or ora espressa dall’onorevole Ruini. Non riesco a intendere come si possa considerare, soprattutto dal punto di vista giuridico, «bipartita» questa parte delle disposizioni.

RUINI. È stato fatto tante volte.

CRISPO. Approveremmo il testo che contiene determinate disposizioni, lasciandone fuori altre. Sicché le altre non possono ritenersi evidentemente comprese nel testo, né mi sembra che dal punto di vista della procedura relativa alla formazione delle leggi possa adottarsi l’espediente che è stato proposto. Mi sembra invece che occorrerebbe di nuovo, ex integro, proporre, nei modi costituzionali, quelle disposizioni che oggi sarebbero praticamente estromesse dal testo sottoposto alla nostra approvazione. Quindi io aderisco all’opinione di coloro che chiedono un brevissimo rinvio, sia pure di ventiquattro ore, perché il testo possa essere discusso e approvato nella sua integrità.

PRESIDENTE. La proposta dell’onorevole Ruini si può così sintetizzare: l’Assemblea ritiene la legge in discussione come bipartita; una parte di questa legge riguarda esclusivamente la privazione temporanea del diritto elettorale di alcuni cittadini; si passa nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto della legge che abbiamo discusso, eccettuati gli articoli 47, 48, 49 e 50. Sabato mattina (l’Assemblea m’insegna che non si può stabilire ora l’ordine del giorno di sabato; ma un’intesa si può sempre prendere) si dovrebbe portare in discussione il terzo comma della prima disposizione finale e transitoria del progetto di Costituzione. Esaurita questa discussione, si dovrebbe riprendere quella sugli articoli da 47 a 50, intendendosi che a conclusione di essa resterebbe approvata la seconda parte della legge sull’elettorato attivo, relativamente agli articoli sulla eventuale sospensione dell’esercizio del diritto elettorale per alcune categorie di elettori.

Mi sembra che la proposta dell’onorevole Ruini sia questa.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Mi pare che ci siamo un po’ fuorviati. Ho seguito questa discussione con molta attenzione. Riprendiamo da quello che ha detto il Ministro.

Che cosa ha detto il Ministro? Che ha dei termini; che deve organizzare dei servizi e cominciare a far funzionare degli uffici; che deve nominare delle Commissioni; che questo termine è il primo ottobre; che ha bisogno che la legge sia promulgata prima del primo ottobre, perché non si tratta dell’approvazione della legge ma della conseguente promulgazione della legge – della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – che autorizzi il Governo a cominciare a darle esecuzione.

Tutto il problema è qui; noi ci troviamo di fronte ad una richiesta di rinvio di alcuni argomenti e di alcune norme già approvate. Se l’Assemblea con lo scrutinio segreto approva la legge senza alcuni articoli, la procedura si chiude, la legge viene firmata dal Capo dello Stato e promulgata; il Governo può cominciare a darle esecuzione.

Nessuno ci impedisce, immediatamente dopo, con altra legge, anche d’iniziativa parlamentare, di approvare articoli aggiuntivi ed integrativi della legge precedente. Ma, intendiamoci bene, sono articoli integrativi di quella legge, e li voteremo dopo.

Quello che oggi preme al Ministro ed a noi è che la legge, in quella parte già approvata e che contiene le norme per preparare le elezioni, venga promulgata e messa in esecuzione tempestivamente, perché le elezioni non debbano subire rinvii.

Quindi, mi pare che la soluzione da accogliersi sia quella indicata dall’onorevole Ministro e, più chiaramente ancora, dal Relatore onorevole Uberti. Non avverrà lo sdoppiamento, cui accennava l’onorevole Cifaldi. Con l’integrazione, mediante altra legge, otterremo un complesso organico.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione la proposta dell’onorevole Ruini.

(Dopo prova è controprova, è approvata).

Se l’Assemblea consente, la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, relativamente alla parte già discussa e approvata, sarà fatta nella seduta pomeridiana.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.20.