Come nasce la Costituzione

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ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCXXI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

Congedo:

Presidente

Disegno di legge: Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali (Seguito della discussione):

Presidente

Bencivenga

Coppi

Scelba, Ministro dell’interno

Uberti, Relatore

Lussu

Schiavetti

Crispo

Laconi

Russo Perez

Fabbri

Rubilli

Priolo

Fogagnolo

Grassi, Ministro di grazia e giustizia

Bubbio

Gasparotto

Moscatelli

Cianca

Moro

Micheli

Gronchi

Votazione nominale:

Presidente

La sedata comincia alle 11.

AMADEI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Zotta.

(È concesso).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali. (16).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali. (16).

Chiedo all’onorevole Bencivenga se mantiene il suo emendamento soppressivo dell’articolo 47, di cui ieri non poté concludersi la votazione per mancanza di numero legale.

BENCIVENGA. Mantengo l’emendamento, che rappresenta il pensiero politico del mio Gruppo, ma non insisto nella richiesta di appello nominale.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione per alzata di mano l’emendamento dell’onorevole Bencivenga, che propone la soppressione dell’articolo 47.

(Dopo prova e controprova, l’emendamento non è approvato).

Passiamo all’emendamento già svolto dell’onorevole Coppi. Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

«Sostituire il primo comma col seguente: «Oltre i casi previsti dall’articolo 2 non sono elettori, per il periodo rispettivamente sottoindicato, coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche:

  1. – Per vent’anni:
  2. a) segretario o vicesegretario del partito fascista;
  3. b) membro del gran consiglio del fascismo;
  4. c) le stesse cariche nel partito fascista repubblicano;
  5. d) ministro o sottosegretario dello pseudo governo fascista repubblicano;
  6. e) componente del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista repubblicano.
  7. – Per dieci anni:
  8. a) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica dal 3 gennaio 1923;
  9. b) membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;
  10. c) segretario politico federale del partito fascista repubblicano;
  11. d) componente del direttorio nazionale o del consiglio nazionale del partito fascista.

III. – Per cinque anni:

  1. a) segretario politico federale del partito fascista dopo il 3 gennaio 1925;
  2. b) deputato o senatore che dopo il 3 gennaio 1925 abbia votato leggi fondamentali intese a mantenere in vita il regime fascista;
  3. c) prefetto o questore nominato per titoli fascisti;
  4. d) ufficiale generale della milizia volontaria sicurezza nazionale;
  5. e) ufficiale generale o superiore che abbia prestato servizio effettivo nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiali di pari grado della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;
  6. f) consigliere nazionale».

PRESIDENTE. Onorevole Coppi, ella insiste nel suo emendamento?

COPPI. Dichiaro di non insistere nell’emendamento che ho proposto. Ritengo che i criteri ai quali si ispira il mio emendamento potranno trovare sede forse più opportuna quando discuteremo dell’elettorato passivo. Mi riservo però, ove il corso della discussione lo imponga, di insistere su taluni dei criteri ai quali il mio emendamento si ispira.

PRESIDENTE. Vi è poi l’emendamento presentato dagli onorevoli Schiavetti, Lussu, Cianca, Tega, Chiostergi, Vernocchi, Giua, Fornara. Se ne dia lettura.

AMADEI, Segretario, legge:

«Sostituire il primo comma con i due seguenti:

«Oltre i casi previsti dall’articolo 2 non sono elettori per dieci anni coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche:

  1. a) segretario o vicesegretario del partito fascista;
  2. b) membro del gran consiglio del fascismo;
  3. c) componente del direttorio nazionale o del consiglio nazionale del partito fascista;
  4. d) ispettore nazionale o ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;
  5. e) segretario o vicesegretario federale (o carica equipollente) sin dalla prima organizzazione del partito fascista; fiduciaria o vicefiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;.
  6. f) ispettore o ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;
  7. g) segretario politico del fascio o segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936);
  8. h) qualsiasi carica politica del partito fascista repubblicano;
  9. i) consigliere nazionale;
  10. l) deputato che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia votato leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista; senatore che sia stato dichiarato decaduto dall’Alta Corte o che, pur non essendo stato dichiarato decaduto, abbia partecipato all’approvazione delle leggi di cui sopra o dei loro principî informativi;
  11. m) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 3 gennaio 1925;
  12. n) membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato o membro dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale;
  13. o) prefetto o questore nominati per titoli fascisti; capo della provincia o questore nominati dal governo della pseudo repubblica sociale;
  14. p) «moschettiere del duce», ufficiale della milizia volontaria sicurezza nazionale, in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G.I.L., alla D.I.C.A.T. e Da. Cos., nonché alla milizia forestale, stradale e portuaria;
  15. q) ufficiale che abbia prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale, ufficiale della guardia nazionale repubblicana, o componente delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale.

«Sono eccettuati dalla privazione dei diritto elettorale coloro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e coloro che, prima del 10 giugno 1940, abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo».

PRESIDENTE. Questo emendamento stabilisce anzitutto il principio della sospensione dall’esercizio del diritto elettorale portata a dieci anni invece che a cinque, come propone il progetto governativo.

Credo, quindi, che sia necessario prima mettere in votazione questa determinazione del termine di dieci anni; poi porrò ai voti i vari commi dell’emendamento che si riferiscono alle categorie da sospendere dall’esercizio del diritto elettorale.

Il pensiero sia del Governo che della Commissione è già stato manifestato sopra tutto l’emendamento nella passata seduta. Ad ogni modo, invito il Governo ad esprimere il suo parere sull’emendamento Schiavetti, limitatamente alla proposta di elevare a dieci anni il periodo di sospensione dall’esercizio del diritto elettorale.

SCELBA, Ministro dell’interno. Mi rimetto allo dichiarazioni già fatte.

PRESIDENTE. Cioè contro l’emendamento.

SCELBA, Ministro dell’interno. Sì, contro l’emendamento.

PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

UBERTI, Relatore. Vorrei pregare l’onorevole Schiavetti di non insistere su questo suo emendamento, perché evidentemente egli stesso, che ha partecipato alla discussione in seno alla Commissione, sa che l’emendamento della Commissione va considerato nel suo complesso organico, e che si è arrivati a stabilire il termine di cinque anni come termine transattivo tra le varie proposte, e che, d’altra parte, non si basa, come il primitivo testo del Governo, sulle pronunce precedenti, ma si basa sull’impostazione di una norma oggettiva, svincolata da tutte le pronunce fatte, per modo che ha obiettivamente un valore morale oggettivo maggiore. Tanto è vero che tutti quelli che avevano sostenuto un parere diverso, come l’onorevole La Rocca, e lo stesso onorevole Schiavetti, sono arrivati ad accettare questa proposta transattiva, che è stata presa alla unanimità. Vuol dire che in futuro, quando vi sarà una nuova legge elettorale, se la situazione fosse per esigere un numero maggiore di anni, potrà sempre esser fatto.

Quindi è molto meglio che rimaniamo sopra la deliberazione già presa, senza arrivare ad una estensione che non recherebbe alcun vantaggio maggiore di quello che è stato già proposto nel testo della Commissione, deliberato, ripeto, concordemente e col consenso dello stesso onorevole Schiavetti.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Siccome anch’io ho firmato l’emendamento dell’onorevole Schiavetti convinto di fare una cosa estremamente seria e moralizzatrice, sono obbligato a difenderlo. Se ho ben capito, il collega onorevole Uberti ha limitato il suo intervento alla questione dei cinque anni e dei dieci anni. Se si limitasse solamente a questa questione, potremmo anche facilmente andare d’accordo perché, evidentemente, il riesame che noi ci proponiamo di fare fra dieci anni, lo faremo fra cinque anni, ma su tutte le altre questioni l’emendamento Schiavetti non va ritirato.

Io ho presentato un emendamento per cui gli ufficiali volontari nella guerra contro il popolo spagnolo siano compresi nella categoria degli esclusi. È stato rilevato dall’onorevole Ministro dell’interno, che pur aderisce in linea di massima, che praticamente questo creerebbe delle complicazioni. Limito la mia constatazione solo a questo punto. Vi è un lato umano, va bene, ma vi è anche un lato politico. Devo ricordare ai colleghi che, quando ero Ministro, sostenni la necessità che le famiglie povere dei volontari caduti in Spagna, anche fascisti, dovessero essere aiutate perché non può cadere su di esse una sanzione.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, scusi: in questo momento si parlava dell’emendamento Schiavetti, mentre lei parla del suo emendamento.

LUSSU. Parlo del mio emendamento per non prendere la parola due volte. È questione di risparmio di tempo. Del resto, finisco subito.

Il criterio che noi sostenevamo va limitato, non ai volontari in Spagna, ma agli ufficiali volontari, in senso, quindi, restrittivo, ed è un criterio che comporta una sanzione politica morale. Quando io ho sostenuto che le famiglie dei Caduti hanno diritto alla pensione, evidentemente era una questione morale, ma il criterio politico va mantenuto, perché dobbiamo moralizzare la ripresa democratica dello stato e così per i punti dell’emendamento Schiavetti che sono punti essenziali che vogliono marcare un indirizzo politico e morale.

PRESIDENTE. Chiedo all’onorevole Schiavetti se insiste nella sua proposta di elevare a dieci anni il periodo di sospensione dell’esercizio del diritto elettorale.

SCHIAVETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento Schiavetti limitatamente alla determinazione del periodo di sospensione dall’esercizio del diritto elettorale che, secondo questo emendamento, viene portato a dieci anni.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Passiamo alla votazione dell’elenco compreso nell’articolo 47.

L’Assemblea si renderà conto della necessità assoluta di procedere alla votazione lettera per lettera, perché a ciascuna lettera possono essere stati portati emendamenti, e inoltre vi possono essere dei deputati favorevoli a una lettera e contrari ad un’altra.

Pongo in votazione la lettera a) dell’articolo 47 del nuovo testo proposto dal Governo, del seguente tenore:

«a) segretario o vicesegretario del partito fascista».

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera b) del seguente tenore:

«b) membro del gran consiglio del fascismo»;

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera c) del seguente tenore:

«c) componente del direttorio nazionale o del consiglio nazionale del partito fascista».

(È approvata).

Prima di passare alla lettera d) del testo, sarà opportuno mettere in votazione la lettera d) dell’emendamento Schiavetti che è del seguente tenore:

«d) ispettore nazionale o ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista».

Su questo sarà opportuno che la Commissione esprima il suo parere.

UBERTI, Relatore. È una questione di carattere generale, perché tutti gli emendamenti proposti dall’onorevole Schiavetti rappresentano un’altra situazione. Egli ha ripreso l’elenco delle esclusioni che era nella legge elettorale fatta per la Costituente; ma, in quell’occasione, si era voluti essere particolarmente severi, in quanto che si trattava di costituire l’Assemblea che doveva deliberare circa l’ordinamento e gli istituti del nuovo Stato democratico e antitotalitario.

Oggi, invece, vi è una situazione diversa, in quanto si tratta di eleggere il Parlamento di carattere ordinario. Vi è poi una ragione essenziale e ben più profonda, che cioè prima vi era l’esame di merito da parte delle Commissioni, mentre ora si deve stabilire una norma obiettiva per la quale colui che ha coperto quella determinata carica, indipendentemente da qualsiasi atteggiamento posteriore, per il solo fatto di aver coperto quella carica viene escluso dal diritto di voto. Se noi ora ammettiamo questi elenchi con la disposizione messa in testa all’articolo 47 (che, cioè, qualunque sia l’atteggiamento preso ed altri atteggiamenti collaterali, il solo fatto di aver coperto quella carica comporta l’esclusione dal voto), evidentemente facciamo una disposizione che è molto più rigorosa che non quella stabilita con la legge per la Costituente, perché, in base alla legge per la Costituente, le Commissioni comunali e quelle mandamentali potevano entrare nel merito. Qui, invece, per poter ovviare ad una della maggiori ingiustizie che si sono realizzate, per cui talvolta colui che aveva maggiori responsabilità, attraverso influenze e conoscenza di membri della Commissione, è riuscito a svincolarsi dalle sanzioni la Commissione ha voluto stabilire invece una norma obiettiva, assoluta, che cioè nessuna Commissione possa intervenire nel merito a discriminare.

Perciò è necessario, avendo modificato il criterio fondamentale della norma, arrivare a stabilire solamente le maggiori cariche per le quali si presume – indipendentemente da quelli che possano essere stati i modi di svolgimento di quelle attività – che chi le ha ricoperte ha assunto responsabilità determinati per la vita del passato regime. Dato questo criterio fondamentalmente diverso, che è stato posto dalla Commissione, ritengo che non possa essere sostenuto il criterio di estendere le esclusioni secondo la proposta fatta dall’onorevole Schiavetti. Se noi esaminiamo il merito, certo tutte queste categorie possono comprendere dei responsabili, ma con responsabilità di grado diverso, per cui si rende doverosa una indagine di merito, anziché andare a stabilire quello che si è voluto fare dalla Commissione, che cioè, indipendentemente da ogni altra attività, per il solo fatto di aver coperto quella carica, si presume una responsabilità assoluta. Vorrei perciò ancora pregare l’onorevole Schiavetti di non insistere nella sua elencazione, perché, diversamente, noi faremmo certamente una norma infinitamente più grave che non quella stabilita per la Costituente (Approvazioni a sinistra). Voi volete fare una norma più grave, ma in questo modo si può andare incontro a gravissime ingiustizie, poiché molte Commissioni hanno trovato naturale e perfettamente giusto di poter fare queste discriminazioni. Ora, poiché il carattere della norma oggi è profondamente diverso, almeno come è stata proposta dalla Commissione, questa ad unanimità, aveva deciso di respingere tutti questi emendamenti. (Commenti a sinistra).

PRESIDENTE. Come l’Assemblea ha compreso, si tratta non di un emendamento, ma di un’aggiunta, cioè si indica un’altra categoria di sospesi dall’esercizio del diritto elettorale. La dizione precisa è questa: d) ispettore nazionale o ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista.

La pongo in votazione.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Passiamo alla lettera d), del testo governativo:

«d) segretario politico federale del partito fascista».

A questa lettera è stato presentato il seguente emendamento dall’onorevole Schiavetti, lettera e) del suo testo:

«e) segretario o vicesegretario federale (o carica equipollente) sin dalla prima organizzazione del partito fascista; fiduciaria o vicefiduciaria delle federazioni dei fasci femminili».

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Nell’emendamento Schiavetti bisognerebbe dire al plurale: «o cariche equipollenti». Si tratta, evidentemente, di un errore di stampa.

PRESIDENTE. Sta bene: si dirà: «o cariche equipollenti».

Chiedo all’onorevole Relatore il parere della Commissione.

UBERTI, Relatore. La Commissione aveva espresso parere contrario. Se adesso i Commissari votano differentemente, il Relatore non può che dire che la Commissione aveva approvato un testo diverso e perciò la Commissione, come tale, non può che riaffermare la sua precedente deliberazione contraria, non senza far rilevare, per il valore dell’opera dalle Commissioni parlamentari, il fatto di atteggiamenti di taluni commissari, diversi in sede di Commissione e in Assemblea.

CRISPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPO. Vorrei sapere dalla cortesia del presentatore dell’emendamento quali dovrebbero essere le «cariche equipollenti», per intendere il concetto dell’emendamento.

PRESIDENTE. Io non ho la competenza specifica in materia e, quindi, do la parola all’onorevole Lussu.

LUSSU. Significa questo: nel testo è detto: «Segretario o Vicesegretario federale». Queste due cariche sono venute in un secondo tempo, quando le cariche venivano dall’alto; prima di questo secondo tempo queste cariche erano elettive, ma esplicavano la stessa funzione. Quindi, «cariche equipollenti» significa tanto del primo, quanto del secondo tempo. (Commenti).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Schiavetti con la correzione: «o cariche equipollenti».

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Veroni, del seguente tenore:

«Alla lettera d) sostituire le parole: del partito fascista, con le seguenti: e componenti del direttorio federale del partito fascista».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Pongo in votazione la lettera e) nel testo governativo:

«e) le medesime cariche di cui alle lettere precedenti, durante la pseudo repubblica sociale»;

(È approvata).

SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Credo che molti colleghi non abbiano capito il valore della norma votata. Il Governo, secondo appare dal testo, si limita ad escludere dal diritto elettorale soltanto le massime cariche del Partito fascista repubblicano.

UBERTI, Relatore. No. Non è esatto. Le medesime cariche già indicate.

SCHIAVETTI. Ma le medesime dei commi precedenti, quelle indicate alle lettere a), b), c), d), quindi le massime cariche.

PRESIDENTE. Quando si dice «le medesime cariche» è chiaro che ci si riferisce a tutte quelle che sono state indicate in precedenza nell’articolo. Ora, in base alla votazione dell’Assemblea, sono state richiamate anche quelle indicate nei suoi emendamenti aggiuntivi.

SCHIAVETTI. Non mi pare.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. L’onorevole Schiavetti ha presentato un emendamento in cui non soltanto le cariche che sono indicate qui, ma tutte quelle conferite dalla repubblica sociale, senza distinzione, portano all’esclusione dal voto. L’emendamento Schiavetti, quindi, ha un’estensione infinitamente più larga di quello del Governo.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Laconi: lei ha perfettamente ragione, ma noi metteremo in votazione prima il testo del Governo, giacché abbiamo deciso, per semplicità di votazione, di regolarci in modo da esaurire prima le votazioni sopra le proposte del disegno di legge, poi quelle relative alle proposte contenute negli emendamenti aggiuntivi.

Pongo in votazione la lettera f) del testo governativo:

«Ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 3 gennaio 1925».

(È approvata).

È stato presentato dalla Commissione un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

«Aggiungere dopo la lettera f) la seguente:

«f-bis) deputati che dopo il 3 gennaio 1925 abbiano votato leggi o mozioni intese a mantenere in vita il regime fascista; i senatori nelle stesse condizioni, eccetto quelli discriminati dall’Alta Corte di giustizia».

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Perché non portare il termine addirittura al novembre 1922?

UBERTI, Relatore. Che senso ha il novembre del 1922? Da dove viene fuori questa data?

Voci. Che c’entra il novembre del 1922?

RUSSO PEREZ. Io intendevo richiamare l’attenzione dell’Assemblea sulla stranezza della data proposta dalla Commissione, per la quale l’appoggio dato al regime anteriormente ad essa non conta nulla…

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Io sono contrario all’emendamento, perché l’articolo, quale è proposto, comprende un elenco di cariche precise e se non risulta da altre proposte di modificazioni che io ignoro, o da altre varianti, che pure ignoro, tutte le categorie di cariche che sono indicate nel progetto di articolo concernono degli elementi precisi di obiettività, di modo che una Commissione comunale ha gli elementi di fatto necessari per vedere se si verifichi o no l’ipotesi che uno abbia ricoperto una determinata carica. E fino a quando si tratta di un giudizio che concerne un fatto accertabile nei suoi elementi costitutivi, queste Commissioni comunali hanno la competenza e la possibilità di fare accertamenti e constatazioni in conformità al vero. Facendoli in difformità, le decisioni sarebbero emendabili in base ad elementi precisi di fatto. Ma quando, invece, con l’emendamento suggerito dalla Commissione, si entra nell’apprezzamento della natura di un voto per sapere se quel determinato deputato o quel determinato senatore ha, col proprio voto, contribuito al mantenimento del regime fascista, ecc., si entra in un campo strettamente soggettivo di valutazione e si esce completamente da tutta quella che è l’economia dei casi esemplificati nella legge, per cui dal rilievo di una circostanza di fatto si sconfina in un apprezzamento di carattere assolutamente soggettivo e personale, che per sua natura mi pare non possa essere affidato ad una Commissione eletta da un qualsiasi Consiglio comunale in uno degli ottomila comuni d’Italia.

Mi pare di molta gravità questa considerazione, perché l’adozione dell’emendamento altererebbe tutta l’economia dell’articolo e tutte le caratteristiche delle categorie che sono state indicate.

RUBILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBILLI. Ho chiesto di parlare per una dichiarazione di voto, anche a nome dei colleghi liberali, per quello che riflette i senatori che si vorrebbero escludere dalle liste elettorali.

La questione non ha grande importanza, trattandosi di un numero limitato di persone, ma deve essere richiamata su di essa l’attenzione dell’Assemblea dal punto di vista giuridico, perché bisogna tener conto anche del pronunciato della Corte di cassazione. (Interruzioni a sinistra).

Una voce a sinistra. Quale pronunciato?

RUBILLI. Un momento; lasciate che spieghi il mio concetto; poi l’approverete o non l’approverete; ma permettetemi di esporlo con precisione. (Commenti). Per ora almeno io non voglio nemmeno occuparmi di proposito della questione di merito, per esaminare se sia giusta o meno la sanzione proposta. E dovrebbe sempre ritenersi giusta solo sino ad un certo punto, perché, secondo noi liberali, dovrebbe bastare l’ineleggibilità. Una disposizione di legge in tal senso potrebbe essere più che sufficiente; ma dire che non debbono essere nemmeno iscritti come elettori nelle liste elettorali, coloro che pure hanno rivestito la carica di senatori in verità mi pare troppo. (Interruzioni a sinistra). In questo modo si arriverebbe ad un eccesso. Per esempio, se fossero viventi oggi Marconi e Puccini, sarebbero esclusi anche dalla facoltà di votare. (Commenti a sinistra). Sarebbe proprio un’odiosa esagerazione. Almeno il diritto al voto non dovrebbe mai essere negato a chi è incorso solo in responsabilità politiche, sia pure di non lieve entità.

Comunque, della questione di merito potremo parlare più tardi e forse anche di qui ad un momento. Sotto il profilo giuridico io ricordo ora, che i senatori vennero sottoposti ad un rigoroso giudizio sull’opera che avevano spiegato durante il regime fascista; di molti, perciò, si pronunziò la decadenza, ma poi è sopraggiunta una sentenza della Corte di cassazione che ha annullato i provvedimenti che all’uopo si credette di adottare.

Una voce a sinistra. Nella forma.

RUBILLI. Nella forma, sia pure, ma basta la forma, basta il vizio procedurale, basta anche la mancanza di motivazione perché una sentenza non sia più valida. Ora, noi non ci sentiamo in grado di sopprimere anche la Corte di cassazione, come l’altro giorno, con una semplice battuta, è stato demolito il Consiglio di Stato, affermandosi che nonostante dei funzionari sottoposti a giudizio di epurazione abbiano visto regolarmente accolto in Consiglio di Stato il ricorso cui avevano diritto, saranno egualmente cacciati dalla pubblica amministrazione. Sono questi dei criteri rivoluzionari ai quali non possiamo in alcun modo aderire. Una sanzione qualsiasi, anche di semplice non iscrizione nelle liste elettorali, non può mai derivare da un provvedimento che non è definitivo. Occorrerà prima comunque ripetere un giudizio, e regolare dopo la sentenza della Corte di cassazione la sorte dei singoli senatori.

Non dite che qui si tratta soltanto di applicare un criterio politico, perché anche quello che venne prima valutato e sino alla Corte di cassazione è un criterio politico. In un’Assemblea legislativa, che non è un semplice comizio, non deve sorgere uno stridente, inconciliabile conflitto con le nostre supreme libere istituzioni.

Le leggi in base alle quali si emisero pronunziati di epurazione non vennero fatte né dalla Consulta né da altra Assemblea, ma proprio da quegli uomini che oggi non vorrebbero rispettarle! Se in queste leggi che pure hanno un carattere esclusivamente politico essi posero la facoltà di ricorrere, per i funzionari, al Consiglio di Stato, e, per i senatori, alla Cassazione, occorre che questa facoltà sia legalmente ed efficacemente esercitata.

Per queste considerazioni noi votiamo contro la sanzione per cui si vorrebbe l’esclusione dalle liste elettorali dei senatori di cui è stata pronunciata la decadenza, rimettendoci al pronunciato della Corte di cassazione (Commenti a sinistra), ed aspettando perciò che si giunga ad una soluzione definitiva con mezzi legali. (Commenti a sinistra).

Voci a sinistra. Ai voti!

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Insieme ai miei compagni di Gruppo, voterò contro l’emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione così come abbiamo già votato e voteremo contro tutte le norme che tendono ad eliminare dalla massa elettorale delle persone, che rimangono vive ed operanti e delle quali sì può pensare che, mediante codeste norme persecutorie, diventeranno più fasciste di prima.

Ho voluto fare questa dichiarazione di voto perché qualcuno potrebbe avere interesse a mostrare di credere che io avessi fatto sul serio quella proposta di retrodatazione al novembre 1922.

Voci a sinistra. Si voti!

PRESIDENTE. Evidentemente è il Presidente che, più di ogni altro, ha interesse a che la votazione proceda con speditezza, quindi, se non passo subito alla votazione, ci deve essere un qualche impedimento; in questo momento è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Deputati eletti dopo il 3 gennaio 1925 e senatori, tranne coloro che sono stati discriminati dall’Alta Corte di giustizia o che non furono ad essa deferiti».

L’onorevole Ministro dell’interno ha facoltà di svolgere l’emendamento.

SCELBA, Ministro dell’interno. L’emendamento proposto dal Governo colpisce, con la sanzione della sospensione del diritto elettorale, tutti i deputati eletti dopo il 3 gennaio 1925, così come è proposto anche dall’emendamento dell’onorevole Schiavetti, nonché tutti i senatori.

Si fa eccezione unicamente per i senatori che non furono deferiti all’Alta Corte di giustizia, perché il loro antifascismo fu ritenuto assolutamente indiscusso e indiscutibile, o coloro che furono discriminati dall’Alta Corte.

Questo emendamento comprende nella sanzione i senatori di cui si è parlato l’altro giorno, cioè quelli per i quali c’è stato un pronunciato della Cassazione.

L’emendamento dell’onorevole Schiavetti, che tende a colpire con la sanzione della perdita del diritto elettorale i senatori che abbiano votato mozioni o leggi fondamentali del regime fascista, pecca di deficienza, perché non è precisato quali siano queste leggi fondamentali, non è precisato chi dovrebbe giudicare dell’attività politica di così alti rappresentanti politici quali i senatori, che, per legge, possono essere giudicati esclusivamente dal corpo di cui facevano parte, mentre adesso il giudizio verrebbe rimesso a delle semplici Commissioni comunali e questa possibilità mi pare veramente una mostruosità giuridica. Dal punto di vista pratico mi pare poi, che non possiamo affidare un giudizio implicante una valutazione politica a delle semplici Commissioni comunali, giudizio che una legge precedente dello Stato aveva rimesso all’Alta Corte costituita dal Governo, perché il Governo sentiva l’esigenza politica e morale che la valutazione dell’attività di questi senatori fosse fatta da un organo adatto. Per evitare questo, l’emendamento del Governo fissa delle categorie, cioè dice che tutti i senatori sono colpiti dalla perdita del diritto elettorale eccezion fatta per due categorie: 1°) la categoria dei senatori che non furono mai deferiti all’Alto commissario per l’epurazione ed all’Alta Corte di giustizia perché dichiaratamente antifascisti. Mi pare che questa eccezione sia fin troppo ovvia; 2°) i senatori che sono stati espressamente discriminati dall’Alta Corte; perché non possiamo rimettere in discussione il giudizio già fissato da una magistratura creata appositamente dal Governo per giudicare la condotta politica di questi senatori. Ora, se una magistratura a carattere eccezionale speciale ha deciso che questi senatori non collaborarono con il fascismo, che questi senatori non apportarono un contributo al regime fascista, noi non possiamo mettere in discussione il giudicato di essa, affidando una nuova decisione ad una semplice commissione comunale.

Questo mi pare che la nostra Assemblea non potrebbe assolutamente accettarlo senza mettere in discussione i principî fondamentali del diritto. Io insisterei, quindi, su questo emendamento che non pregiudica nessun elemento politico, perché sancisce, in un certo senso, il principio della colpevolezza di tutti i senatori, salvo due categorie, la cui attività antifascista o la cui mancanza di apporti al regime fascista sono state accertate dall’Alta Corte.

PRESIDENTE. Chiedo al Relatore il parere della Commissione.

UBERTI, Relatore. La proposta della Commissione, specialmente per quanto riguarda l’ultima aggiunta relativa ai senatori che non furono deferiti all’Alta Corte, implica solamente l’ammissione al voto di quei dieci senatori che l’Alto Commissariato non deferì all’Alta Corte e che furono membri della Consulta Nazionale: Benedetto Croce, Einaudi, Bergamini, De Nicola, ed altri che fecero già parte della Consulta Nazionale. Pertanto, è necessaria questa aggiunta.

C’è una nuova modifica apportata dal Governo, che a me sembra sia decisamente opportuna per questa considerazione: perché, mentre per i senatori attraverso l’elenco dei discriminati dell’Alta Corte e di quelli non deferiti si arriva alla certezza di quelli esclusi dal diritto di voto, ben diversamente accade quando si debbano stabilire quali siano le leggi fondamentali intese a mantenere in vita il regime fascista. È oggettivamente difficile esigere l’elenco di quelle che si considerano leggi fondamentali fasciste, lo è anche maggiormente, anche per l’inadeguatezza dell’organo, se tale giudizio dovesse rimanere affidato a Commissioni comunali o mandamentali.

Ora, per i deputati si era invece lasciata la formula: «I deputati che dopo il 3 gennaio 1925 abbiano votate leggi e mozioni intese a mantenere in vita il regime fascista», perché non si trovava una formula giuridica più concreta e precisa; perché, per esempio, la dizione «oppositori nell’Aula», era di difficile interpretazione. Adesso con la formula proposta: «I deputati eletti dopo il 3 gennaio 1925», si vengono a colpire tutti i deputati eletti nel 1929 quando nell’Aula non c’era neanche l’opposizione. (Interruzioni a sinistra – Commenti). Se non si lascia che il relatore esprima l’opinione e informi delle decisioni della Commissione, rinunzio a parlare. (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non si può impedire al Relatore di esprimere il parere della Commissione. La prego, onorevole Uberti, di voler continuare.

UBERTI, Relatore. La relazione che ho fatta e che è stampata, fu approvata all’unanimità, per cui non comprendo perché oggi, la mia illustrazione trovi tanti oppositori.

Ora, la formula della Commissione che è: «I deputati che dopo il 3 gennaio 1925 abbiano votato leggi, ecc.», presuppone un giudizio di merito da parte delle Commissioni comunali. Come fanno le Commissioni comunali a fare questo accertamento? Per i senatori, il nuovo regime aveva nominato un’Alta Corte che ha esaminato nel merito. Possiamo noi seriamente demandare alle Commissioni comunali e mandamentali una simile indagine? Vi sono dei comuni ed anche dei mandamenti dove non vi sarà neanche la possibilità di consultare gli Atti parlamentari. Tutte le Commissioni comunali dovrebbero venire a Roma per consultare gli Atti parlamentari, per prendere nota di coloro che votarono o no le leggi fasciste. Vi sarebbero poi, una infinità di decisioni diverse, perché una Commissione comunale potrebbe essere severissima ed un’altra indulgente. Quindi, si stabilirebbero delle sperequazioni nei giudicati. Ora, se fosse possibile arrivare a trovare una formula di carattere oggettivo, anche per i deputati, sarebbe molto meglio. Però, vorrei esprimere al Governo una osservazione.

Adottando la formula: «deputati eletti dopo il 3 gennaio 1925» si vengono ad escludere tutti i deputati eletti nel 1924, che facevano parte della lista fascista. Si potrebbe eventualmente dire: «tranne i deputati eletti nel 1924, facenti parte della lista fascista». Sarebbe per lo meno una norma obiettiva, alla quale si potrebbe riferirsi. Altrimenti, escluderemmo tutti i deputati eletti nel 1924, i quali possono non essere stati rieletti nel 1929. (Interruzioni a sinistra).

Se sono stati eletti nel listone, hanno votato evidentemente anche le leggi fasciste.

PRESIDENTE. Sicché, la Commissione propone un emendamento all’emendamento del Governo?

LIBERTI, Relatore. La Commissione desidera sentire se il Governo accetta la proposta.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo accetta.

PRIOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIOLO. Concordo perfettamente con quello che ha detto l’onorevole Uberti. Piuttosto che indagare su chi ha votato o meno una legge fondamentale, è preferibile stabilire dei punti fermi. Per i senatori, siamo di accordo: i discriminati sono discriminati.

Voci a sinistra. No; ed i discriminati non giustamente?

PRIOLO. Per i deputati possiamo riferirci alle elezioni capestro, quelle del 6 aprile 1924: allora, dopo una battaglia accesa, dirò di più sanguinosa (candidati uccisi, bastonati, ecc.), gli antifascisti dei vari partiti di opposizione, eletti, fummo un centinaio circa. Tutti gli altri deputati, i fascisti, costituivano una massa eterogenea, minacciosa, una canea ignobile ed urlante: ora bisogna che a costoro, che hanno prostituito il Parlamento, venga applicata una sanzione morale: la loro identificazione è facilissima, perché basta leggere i nomi dei componenti la XXVII legislatura. (Approvazioni a sinistra).

SCHIAVETTI, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Per quel che riguarda in genere i senatori, la data 3 gennaio 1925 ha valore storico inconfondibile.

Per i senatori che, a nostro parere, sono stati ingiustamente discriminati dall’Alta Corte di giustizia, ritengo oneste le preoccupazioni sollevate da molte parti, di non affidare a Commissioni comunali e provinciali le decisioni sopra casi così delicati, lontani dal loro ambiente. Questi casi potrebbero essere deferiti ad una commissione parlamentare – da indicare in altro articolo – la quale potrebbe facilmente indagare quali senatori hanno votato le leggi fondamentali.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Prego gli onorevoli colleghi di rinunciare agli. emendamenti e di attenersi al testo proposto dalla Commissione. Ho sentito dall’onorevole Uberti che su tale testo ci fu l’unanimità; quindi tutti i settori furono d’accordo.

L’onorevole Priolo cerca dei punti fermi e crede di averli trovati. Non credo che ci siano punti fermi in materia così fluttuante. Egli vuole escludere, per esempio, soltanto i deputati candidati della lista fascista. E quegli altri, che, appartenendo ad altre liste, collaborarono col Governo, non dovrebbero essere esclusi? Non collaborarono forse con atti rilevanti all’affermazione del regime, onorevole Priolo? Non fate distinzioni, perché si entra in un campo molto pericoloso. Lasciate le cose così come stanno. S’intende, che noi voteremo contro, anche così come stanno.

PRIOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIOLO. Propongo che da coloro i quali furono eletti nel 1924 siano esclusi quelli che fecero la secessione aventiniana (ed è logico), il gruppo di oppositori nell’Aula e quelli che non giurarono. Infatti abbiamo avuto alcuni, che furono eletti, ma non vennero e non giurarono. Escludiamo questi tre gruppi, ed a tutti gli altri applichiamo la sanzione. (Approvazioni).

FOGAGNOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOGAGNOLO. Propongo che dopo la parola «deputato», siano aggiunte le parole: «consiglieri nazionali».

PRESIDENTE. Le faccio osservare che i consiglieri nazionali sono già compresi in una lettera a parte, vale a dire nella lettera g) del testo proposto dal Governo.

Onorevole Uberti, intende presentare un emendamento al testo del Governo?

UBERTI, Relatore. Attendiamo la proposta dell’onorevole Priolo.

PRIOLO. Sto cercando di redigerlo in maniera concreta e possibilmente di accordo con la Commissione. (Approvazioni al centro).

UBERTI, Relatore. Non si può improvvisare un emendamento in materia tanto delicata. D’altra parte non vorrei che apparisse come un emendamento mio personale.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Onorevoli colleghi, avendo fatto parte della Commissione parlamentare elettorale ed avendo seguito tutta la discussione che ci fu in quella occasione, io posso riassumere all’Assemblea alcuni concetti fondamentali. Il principio che fu accettato da tutti all’unanimità fu quello di escludere deputati e senatori che comunque avessero preso parte e partecipato a rafforzare, con le loro leggi e la loro attività, il regime fascista.

Per quello che si riferisce ai deputati, non c’è dubbio che, adottando la formula suggerita dall’onorevole Priolo, si viene a precisare che tutti coloro che furono eletti nel 1924 – tranne quelli che furono dichiarati decaduti, o perché presero parte alla secessione aventiniana, o perché preventivamente non giurarono e non vollero intervenire in quella Assemblea, e quelli che furono oppositori nell’Aula (e sappiamo quali sono perché poi furono dichiarati consultori nazionali) – appartennero al regime fascista. Quindi, noi possiamo benissimo da queste tre esclusioni (aventiniani, e sappiamo quali sono; quelli che non giurarono, e li conosciamo perché furono pochi; ed oppositori nell’Aula, e li conosciamo perché furono dichiarati successivamente consultori nazionali), dichiarare tutti gli altri sotto la sanzione.

Per quanto riguarda i senatori, la situazione è anche per me più chiara. Per i senatori vi è stata una legge che li deferì all’Alta Corte di giustizia. Vi furono dei senatori non deferiti in quanto l’Alto Commissario ritenne che quei senatori, che poi furono in tutto dieci o dodici, fossero indubbiamente antifascisti, figure esemplari della vita del Paese. Un esempio è dato dall’onorevole Bergamini.

Su questo punto, quindi, abbiamo la sicurezza che essi non parteciparono all’attività del regime fascista.

In secondo luogo, abbiamo una lista certa, ossia ci furono dei senatori che furono deferiti all’Alta Corte di giustizia e l’Alta Corte li discriminò. Sono circa ottanta, per cui in totale si arriva ad un centinaio.

Non posso prendere in esame quelli che oggi hanno ottenuto dalla Cassazione l’annullamento della decisione dell’Alta Corte di giustizia perché io, non come Ministro guardasigilli, ma come cittadino, ritengo che quella sentenza non può avere valore, poiché attraverso delle capziosità è arrivata ad annullare una decisione, non tenendo presente che manca l’organo che dovrebbe riprendere l’esame nel merito, per cui questi signori in seguito ad essa ritornano nel Senato. Ed oltre i trentadue che, in questo modo, hanno avuto annullata la decisione dell’Alta Corte di giustizia, ci sono altri 150 ricorsi. Quindi, non è possibile; anzi noi presenteremo subito una legge all’Assemblea in cui dichiareremo che è sciolto il Senato perché furono dichiarate cessate le sue funzioni, ma ha continuato la sua attività in altre materie, come nella materia giurisdizionale. Quindi, noi dichiareremo decaduto il Senato. (Applausi).

RUBILLI. Ma questa legge non c’è ancora!

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. La faremo. E siccome la legge precedente stabilisce che la posizione giuridica dei senatori deve essere regolata dalla Costituente, noi diciamo che daremo, salva l’approvazione dell’Assemblea, il titolo onorifico di senatore e l’indennità ferroviaria soltanto a quelli che non furono rinviati all’Alta Corte di giustizia e a quelli che dall’Alta Corte di giustizia furono discriminati, appunto per mettere una barriera a quella che può essere una nuova invasione di senatori. (Applausi a sinistra).

RUBILLI. Siamo d’accordo, ma ci vuole una legge.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Sarà una legge che presenterò alla vostra approvazione. Potremo mettere questo anche nella legge elettorale, cioè esclusi quelli che non furono deferiti all’Alta Corte di giustizia perché notoriamente antifascisti o quelli che l’Alta Corte di giustizia, che fu l’organo chiamato ad esaminare se questi senatori avessero votato o no le leggi fasciste, ha già esaminato. Non possiamo tornare su un giudizio già pronunciato.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Relatore di esprimere il suo parere sul punto di vista dell’onorevole Ministro di grazia e giustizia.

UBERTI, Relatore. Dopo la dichiarazione del Ministro Grassi, la quale, in sostanza, aderisce alla proposta Priolo, come Relatore della Commissione, d’accordo anche con un altro membro della Commissione, onorevole De Michelis, abbiamo presentato un emendamento il quale corrisponde a questo criterio obiettivo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’emendamento presentato dagli onorevoli Uberti, Priolo e De Michelis.

AM AD EI, Segretario, legge:

«Deputati eletti dopo il 3 gennaio 1925 e quelli eletti il 6 aprile 1924, eccetto, per questi ultimi, i deputati dichiarati decaduti perché aventiniani, quelli che non giurarono e quelli che fecero parte dell’opposizione nell’Aula».

BUBBIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO. L’onorevole Priolo ha dichiarato che, come elemento discretivo per l’ultima categoria, sarebbe stato assunto il fatto della nomina alla Consulta.

Ora, sta di fatto che qualche deputato, che non ha votato le leggi fasciste, non venne nominato nella Consulta.

Non vorrei che la carenza di questo elemento bastasse per farlo decadere. Quindi non è criterio discretivo l’essere nominato consultore, è il fatto di essersi schierato all’opposizione nell’Aula.

PRIOLO. L’onorevole Bubbio ha perfettamente ragione.

PRESIDENTE. Faccio rilevare all’onorevole Bubbio che l’aver fatto parte della Consulta non figura più nell’emendamento come elemento discretivo.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Mi dichiaro favorevole al testo originario della Commissione per quanto riguarda la prima parte, e cioè quella che delibera la decadenza dal mandato elettorale a coloro che dopo il 3 gennaio 1925, abbiano votato leggi e mozioni intese a mantenere il regime fascista.

Per i senatori parleremo dopo. Mi dichiaro favorevole perché, prima di tutto, questa data 3 gennaio 1925 è già acquisita. nella nostra storia parlamentare, come, ha detto l’onorevole Schiavetti, e trova riferimento nei testi votati dal Governo, e dalla Consulta precedentemente accettati; secondariamente (e questo è l’argomento più delicato, particolarmente rivolto all’onorevole Priolo) noi ritornando sulle elezioni, che furono relativamente libere, del 1924, veniamo a ferire il principio del suffragio popolare.

Qualunque siano i deputati eletti dal popolo, essi sono legittimamente investiti del mandato e su questo mandato non è lecito discutere. Abbiamo invece il diritto di giudicare la condotta di quei deputati che, comunque scelti dal popolo dopo la data del 3 gennaio, abbiano votato mozioni o leggi che hanno ferito le guarentigie parlamentari. Quindi giudico giuridicamente e politicamente esatto il testo adottato originariamente dalla Commissione.

RUSSO PEREZ. E quelli che prima di quella data votarono i pieni poteri non concorsero con atti rilevanti a dar vita al regime? (Commenti).

GASPAROTTO. Notate, colleghi, che io non sono fazioso; pur avendo qualche motivo di risentimento non sono fazioso…

RUSSO PEREZ. È questa legge che è faziosa!

GASPAROTTO. …voto tranquillamente queste restrizioni, perché, l’ultima parte dell’emendamento Schiavetti porta una norma di alta equità, perché dice che da tutti questi casi di privazione del diritto di voto sono eccettuati coloro che non sono stati dichiarati punibili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944 e coloro che prima del 10 giugno 1940 abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo. Perché dobbiamo conoscere, ed io che non sono stato mai fascista lo riconosco per primo, che ci furono fascisti in buona fede, i quali ad un certo momento si sono liberamente ravveduti e sono passati a netta opposizione.

UBERTI, Relatore. Però hanno collaborato col fascismo! (Commenti).

GASPAROTTO. Quindi, mi sento tranquillo, di fronte all’ultima parte dell’emendamento Schiavetti.

Per quanto riguarda invece i senatori, siamo perfettamente d’accordo che ci deve essere l’eccezione per quelli discriminati dall’Alta Corte di giustizia. Ma se però fra questi vi sono coloro che hanno effettivamente sostenuto il regime fino all’ultimo momento – e ciò può essere rilevato dagli appelli nominali e dagli atti parlamentari. – costoro possono essere esclusi e dichiarati immeritevoli di appartenere al corpo elettorale.

PRIOLO. Io non concordo affatto con quello che ha detto l’onorevole Gasparotti: la Camera eletta il 6 aprile 1924 fu la Camera più ferocemente fascista. (Applausi – Commenti).

Voci. Matteotti! Matteotti!

PRESIDENTE. Possiamo ora procedere alla votazione della lettera: f-bis). Per la parte riguardante i deputati pongo in votazione l’emendamento proposto dagli onorevoli Uberti, Priolo e De Michelis:

«deputati eletti dopo il 3 gennaio 1925 e quelli eletti il 6 aprile 1924, eccetto, per questi ultimi, i deputati dichiarati decaduti perché aventiniani, quelli che non giurarono e quelli che fecero parte dell’opposizione nell’Aula».

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda, parte della lettera f-bis):

«senatori, eccetto quelli discriminati dall’Alta Corte di giustizia e quelli non deferiti all’Alta Corte di giustizia».

Una voce. Si potrebbe dire: «non deferiti alla stessa».

PRESIDENTE. Nel coordinamento si potranno vedere questi emendamenti formali: meglio del resto un eccesso piuttosto che un difetto di indicazione.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Ritengo che debba restare inteso che la parte del mio emendamento che parla dei senatori è di carattere aggiuntivo e non ha quindi a che vedere con ciò che abbiamo votato ora. Si tratta di un’eccezione all’eccezione. (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Schiavetti, la questione sarà risolta quando ella chiederà, come ha diritto, che sia messo in votazione il suo emendamento; ma, come prima impressione, mi pare che non si possa condividere la sua opinione.

SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Non credo di essere in errore, poiché faccio rilevare che l’eccezione testé votata è fatta anche nel mio emendamento. Ad essa però è aggiunta un’altra cosa: ed è su quest’altra cosa appunto che dovrà pronunciarsi l’Assemblea.

MOSCATELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCATELLI. Mi pare che si sia fatta confusione: io domando che venga fatta una votazione separata per i senatori che non sono stati deferiti all’Alta Corte e per quelli che dall’Alta Corte sono stati discriminati.

PRESIDENTE. La sua richiesta, onorevole Moscatelli, non può essere accolta, perché la parte dell’emendamento di cui lei parla è stata già votata.

Chiedo ora all’onorevole Schiavetti quale parte del suo emendamento vuole che sia messa ai voti.

SCHIAVETTI. Questa: «o che, pur non essendo stato dichiarato decaduto, abbia partecipato all’approvazione delle leggi di cui sopra o dei loro principî informativi».

Per cui tutto l’emendamento risulterebbe del seguente tenore:

«f-bis) deputato che, solo il 3 gennaio 1925, abbia votato leggi fondamentali intese la mantenere in vigore il regime fascista; senatore che sia stato dichiarato decaduto dall’Alta Corte o che, pur non essendo stato dichiarato decaduto, abbia partecipato all’approvazione delle leggi di cui sopra o dei loro principî informativi».

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Vorrei semplicemente chiarire un po’ la situazione. Mi pare che si è votato dopo aver stabilito questo concetto: che i senatori tutti devono essere compresi in questa disposizione, facendo queste due eccezioni: i senatori i quali non furono deferiti, e quelli che, deferiti, furono discriminati dall’Alta Corte di giustizia. Siccome abbiamo già stabilito questo principio, l’Assemblea non può tornare sopra tale decisione con un’altra proposizione che li escluderebbe. È il Regolamento che si oppone. Il Regolamento si oppone anche a che si metta in votazione un’altra proposizione, la quale sarebbe in contraddizione con quello che abbiamo votato.

SCHIAVETTI. Non è in contraddizione.

UBERTI. Relatore. È in contraddizione aperta.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Se mi si permette, è in contraddizione, perché l’effetto di questa votazione è che i senatori discriminati hanno diritto ad essere inclusi nelle liste elettorali. Ora, se essi hanno questo diritto, in base ad una votazione che abbiamo fatta, non è possibile stabilire un’altra proposizione che avrebbe comunque un effetto diverso. Questo, per la forma; e la forma è sostanza nella vita parlamentare, perché non si può tornare su una votazione già fatta.

Ma, ad ogni modo, voglio tranquillizzare – (Interruzione dell’on. Cianca) onorevole Cianca, lei dirà poi tutta la sua opinione – anche sulla sostanza dell’emendamento. Quando ho chiesto e vi ho proposto questa formula, essa aveva anche questo significato: siccome l’Alta Corte di giustizia ha esaminato questi senatori proprio da questi punti di vista delle votazioni che hanno fatto durante quel periodo, per sostenere il regime fascista, ed ha pronunciato una decisione, la quale deve far stato (in quanto si tratta di un organo giurisdizionale ad hoc che l’ha adottata), non possiamo tornare su questa questione con altre determinazioni, di forma incerta, tanto più che dobbiamo dare il senso della certezza del diritto e ci siamo sforzati di darlo in questa maniera, dicendo che tutti i senatori sono esclusi dal diritto elettorale, tranne queste due categorie.

Quindi, sia per la sostanza che per la forma, che costituiscono preclusione ad ogni emendamento, credo che la nuova proposta non possa essere presa in considerazione.

UBERTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, Relatore. È evidente che all’emendamento Schiavetti si oppone la deliberazione già adottata, perché con essa si è voluto proprio escludere un esame di merito da parte delle Commissioni mandamentali e comunali, e abbiamo cercato, invece, di arrivare ad una precisazione obbiettiva tale che si potrebbe individuare addirittura l’elenco di coloro che sono ammessi al voto.

Quindi, la proposta dell’onorevole Schiavetti è proprio in antitesi con la deliberazione già votata.

CIANCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. L’onorevole Guardasigilli mi consentirà di fargli rilevare che la sua eccezione di forma non è fondata.

L’onorevole Schiavetti ha presentato un emendamento, nel quale è detto che sono esclusi dalla sospensione del diritto di voto quei senatori i quali siano stati discriminati dall’Alta Corte di giustizia, purché non abbiano partecipato alla votazione di leggi fondamentali del regime fascista. Si tratta, cioè, di sancire il criterio a cui si è riferito in principio l’onorevole Grassi; criterio di carattere politico, che ha valore fondamentale indicativo in una legge, la quale tende a stabilire delle sanzioni di carattere politico.

Ora, che l’Alta Corte abbia pronunciato delle sentenze che hanno discriminato alcuni senatori, non è un fatto che contrasti con l’elemento obiettivo addotto durante la discussione dall’onorevole Schiavetti, il quale, essendo andato in Senato ed avendo compulsato gli atti parlamentari di quella Assemblea, ha stabilito che alcuni senatori, discriminati dall’Alta Corte di giustizia, avevano dato voto favorevole alle leggi fondamentali del fascismo.

Io ho assistito con legittimo stupore allo strano succedersi di emendamenti su emendamenti tra loro contradittori, proposti dal Governo. La legge che stiamo esaminando è una legge di carattere politico. Non sarebbe concepibile che noi colpissimo con la sanzione della sospensione elettorale delle categorie di secondo ordine e che facessimo sfuggire a questa sanzione politica uomini di alta responsabilità fascista. (Vivi applausi a sinistra).

Il Governo ha detto, per bocca dell’onorevole Grassi, che il criterio che lo aveva animato era precisamente quello di colpire uomini che, nell’esercizio del loro mandato politico, avevano assunto responsabilità precise di fronte al fascismo. Ora, questo criterio è precisamente riaffermato nell’emendamento Schiavetti; il quale, pur accettando che devono essere esentati dalla sospensione del voto i senatori discriminati dall’Alta Corte, stabilisce un’eccezione che è piena di significato politico e dà un senso a tutta la legge: una sanzione per coloro che risulta abbiano votato a favore delle leggi fondamentali del fascismo. (Applausi a sinistra).

Una voce a sinistra. Ai voti l’emendamento Schiavetti.

RUSSO PEREZ. Non è un’aggiunta, è una modificazione.

UBERTI, Relatore. L’emendamento Schiavetti non si può votare (Commenti a sinistra), perché non si possono votare due proposizioni contradittorie. La votazione testé fatta esclude l’aggiunta dell’onorevole Schiavetti.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Il parere mio e del mio Gruppo è che l’emendamento dell’onorevole Schiavetti non possa essere messo ai voti; e in ciò mi associo alle ragioni espresse molto chiaramente dai Ministro Guardasigilli.

In effetti, quando è stata votata la parte precedente dell’articolo, è stata votata con questo intento e con questo spirito: che essa concludesse la materia. (Commenti – Interruzioni a sinistra).

Una voce a sinistra. No!

MORO. Sarebbe stato opportuno che queste riserve, invece che dopo, fossero state fatte prima.

Da parte nostra s’intendeva concludere la materia, che finiva col punto. E mi pare chiaro che con ciò s’intendesse esaurita questa parte della discussione.

Comunque, anche se l’Assemblea dovesse ritenere, col suo voto, che l’emendamento Schiavetti debba essere posto ai voti, nella sostanza io esprimo il dissenso del nostro Gruppo da quel punto di vista. Innanzi tutto con quest’emendamento si viene a togliere quel carattere di oggettività che si è cercato di dare a questa norma, allo scopo di evitare che si riprendessero infinite discussioni, contestazioni e contro contestazioni. Ci si è fermati così ad alcune qualifiche oggettivamente riconoscibili. Ora, ciò è indispensabile, se si vuole rendere questa legge praticamente attuabile nel corso dei prossimi mesi con quella certezza di diritto che è indispensabile per dare al popolo italiano la sensazione della giustizia.

Qui noi ci troviamo invece di fronte al tentativo di dar vita ad un nuovo giudizio di merito e quindi alla necessità di creare un organo idoneo il quale riveda le deliberazioni di una Corte che fu creata da un Governo democratico e giudicò sempre riscuotendo la fiducia di quell’ordinamento politico dal quale aveva preso vita. Io non escludo, certo, perché tutti commettiamo degli errori, che anche l’Alta Corte di giustizia abbia commesso degli errori. Dice l’onorevole Schiavetti di aver fatto accertamenti particolari ed io non metto in dubbio che abbia potuto accertare elementi tali che avrebbero dovuto condurre ad un diverso giudizio. Potrebbe darsi però che l’Alta Corte avesse ritenuto di giudicare in quel modo sulla base di una complessa valutazione, perché non si giudica mai su punti particolari, ma sempre in una visione di insieme. Comunque ci troviamo di fronte ad una decisione definitiva di un organo democratico e noi in questa sede non possiamo ritornare su questa decisione, facendo un’eccezione all’eccezione, alla quale si potrebbe fare poi l’altra eccezione prevista dall’ultimo comma dell’emendamento Schiavetti, perché eventualmente questi senatori potrebbero essere esclusi dalla sanzione in base all’ultima disposizione che, nel suo senso di giustizia e di opportunità, l’onorevole Schiavetti ha creduto di proporvi. Quindi si vede come ragioni di opportunità consiglino di fermarsi a questo punto, ritenendo conclusa la materia con le deliberazioni che abbiamo prese (Applausi al centro – Commenti a sinistra).

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Concordo con quanto ha detto l’onorevole Moro (Commenti a sinistra).

PRESIDENTE. L’onorevole Schiavetti chiede che sia messa in votazione la sua proposta di aggiungere all’articolo approvato le eccezioni alle eccezioni e cioè, secondo un testo definitivo, aggiungere, dopo le parole «discriminati dall’Alta Corte di giustizia», le altre: «senatori purché non abbiano partecipato all’approvazione di leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista o dei loro principî informativi». Questa è la richiesta che fa l’onorevole Schiavetti. Data la natura della questione, che io mi limito a qualificare discutibile dal lato regolamentare, credo opportuno interrogare l’Assemblea sopra la facoltà che l’onorevole Schiavetti abbia o non di chiedere che l’Assemblea si pronunci sopra il suo emendamento aggiuntivo.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per mozione d’ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Onorevoli colleghi, sono i miei ricordi universitari che mi costringono a pregare la Presidenza di non mettere ai voti la proposta Schiavetti. Non può essere messa ai voti perché in contradizione stridente con la norma che già abbiamo approvata (Interruzioni a sinistra); signor Presidente, non soltanto perché, secondo quanto disse or ora un collega: «lo spirito della norma votata era che con quella si esaurisse la materia», ma perché sostanzialmente noi abbiamo stabilito che una determinata categoria di senatori abbia il diritto elettorale. Quando si viene a votare la proposta Schiavetti, noi per questa categoria, dopo avere stabilito che tutti, dal primo all’ultimo, hanno diritto di voto, verremmo a stabilire che alcuni di essi non lo avranno più. (Rumori a sinistra) È così! È evidente!

Chiunque ha studiato il diritto – studiato comprendendolo – non può che essere d’accordo con me. (Commenti a sinistra).

PRESIDENTE. La Presidenza ha deciso d’interrogare l’Assemblea sul diritto che competa o meno all’onorevole Schiavetti che il suo emendamento venga posto ai voti.

Pongo pertanto ai voti la proposta di mettere in votazione l’emendamento Schiavetti.

MICHELI. Chiedo l’appello nominale (Commenti animati a sinistra).

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Micheli, che ella ha chiesto l’appello nominale dopo che io avevo già indetto la votazione. (Commenti – Rumori prolungati – Richiami del Presidente).

MICHELI. Ho chiesto l’appello nominale in tempo utile.

PRESIDENTE. Io ho l’assoluta certezza che la votazione era già stata indetta. Ella non vorrà insistere nella sua richiesta, che è in antitesi con il Regolamento. Mi appello quindi alla sua lealtà. (Commenti).

MICHELI. Anch’io chiedo un appello; ma il mio è un appello nominale. (Rumori a sinistra). Voi (Accenna a sinistra) avete paura dell’appello nominale. (Commenti – Rumori a sinistra). Siete pavidi e timorosi. Opporsi a una votazione nominale non è democratico. Io l’ho chiesta in tempo opportuno.

PRESIDENTE. Onorevole Micheli, visto che la mia opinione non è per lei sufficiente, leggo il Regolamento; spero che ella gli darà fede più che alla mia parola; Al terzo comma dell’articolo 97, il Regolamento dice: «La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato la Camera a votare».

L’onorevole Micheli, del resto, non perde nulla nella sostanza del suo diritto, perché, quando l’Assemblea passerà alla votazione sull’emendamento Schiavetti, egli potrà chiedere su di esso l’appello nominale.

Pongo in votazione la proposta di procedere alla votazione dell’emendamento Schiavetti.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Dovrò ora porre ai voti l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Schiavetti, tendente ad inserire, dopo le parole: «eccetto quelli discriminati dall’Alta Corte di giustizia», le altre: «purché non abbiano partecipato all’approvazione di leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista o dei loro principî informativi».

Seguono poi le parole: «e quelli non deferiti all’Alta Corte di giustizia».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Micheli, Moro, Salvatore, Nicotra, Restagno, Conci, Rodinò Ugo, Roselli, Carignani, Marconi, Zaccagnini, Turco, Monticelli, Taviani, Cimenti, Carratelli.

GRONCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Desidero, per chiarezza di posizione politica, insistere sul fatto che la nostra opposizione all’emendamento dell’onorevole Schiavetti non ha alcun motivo particolare o personale. (Commenti animati a sinistra). Inutile che voi sogghignate: noi ci esprimiamo da galantuomini, quali abbiamo diritto di essere ritenuti. (Applausi al centro – Commenti a sinistra). Nel vostro che io chiamerei parossismo di parzialità politica, in certi momenti, voi non vi accorgete che noi qui stiamo discreditando, ad uno ad uno, gli organi creati dalla nuova democrazia. (Applausi al centro). L’Alta Corte di giustizia è uno di questi perché, se io non m’inganno, l’Alta Corte di giustizia non è un reliquato del regime fascista, ma è una creazione del nuovo regime. Oggi, noi, in fondo, andiamo a rivedere ciò che l’Alta Corte ha fatto, discreditandone il prestigio di fronte all’opinione pubblica. A voi ed al vostro equilibrio giudicare se politicamente questo sia utile. Noi pensiamo di no. Ed è per questa affermazione di principio che noi votiamo contro l’emendamento dell’onorevole Schiavetti. (Applausi al centro).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale sull’emendamento proposto dall’onorevole Schiavetti.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale incomincerà la chiama.

Comincerà dall’onorevole Martino Enrico. Si faccia la chiama.

AMADEI, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Allegato – Amadei – Amendola – Arata – Assennato – Azzi.

Bargagna – Barontini Ilio – Basso – Bei Adele – Bellusci – Bianchi Bianca Bibolotti – Bonfantini – Bonomelli – Bosi – Bruni.

Cacciatore – Carpano Maglioli – Cartìa – Cevolotto – Chiaramello – Chiostergi – Cianca – Colombi Arturo – Corbi – Corsi – Cosattini – Costa – Costantini – Cremaschi Olindo.

D’Aragona – De Filpo – Della Seta – De Vita – Di Giovanni – Di Vittorio – D’Onofrio.

Fantuzzi – Faralli – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Fiore Fiorentino – Fioritto – Fornara.

Gallico Spano Nadia – Gasparotto – Gavina – Gervasi – Ghidetti – Giacometti – Giolitti – Giua – Grieco – Gullo Fausto.

Iotti Nilde.

Jacometti.

Laconi – Lami Starnuti – La Rocca – Lizzadri –Lombardi Riccardo – Longo –Lozza – Luisetti – Lussu.

Magrassi – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Mancini – Marchesi – Mariani Enrico – Massola – Mastino Pietro – Merlin Angelina – Mezzadra – Minella Angiola – Minio – Momigliano – Montagnana Rita – Morandi – Moranino – Moscatelli.

Nasi – Negarville – Nenni – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Novella.

Pajetta Gian Carlo – Paris – Pastore Raffaele – Pera – Persico – Pesenti – Piemonte – Pistoia – Platone – Pratolongo – Pressinotti – Priolo.

Reale Eugenio – Ricci Giuseppe – Romita – Rossi Maria Maddalena – Roveda – Ruggeri Luigi.

Saccenti – Sansone –Santi – Sapienza – Schiavetti – Scoccimarro – Secchia – Sereni – Silipo – Stampacchia.

Targetti – Tega – Togliatti – Tonello – Tonetti – Treves.

Valiani – Vernocchi – Veroni – Villani.

Zanardi – Zappelli.

Rispondono no:

Abozzi – Alberti – Aldisio – Arcaini.

Bacciconi – Balduzzi – Baracco – Bellato – Belotti – Bertola – Bertone – Bettiol – Bianchini Laura – Bovetti – Bozzi – Bubbio.

Camposarcuno – Candela – Cappi Giuseppe – Carboni Enrico – Caroleo – Caronia – Castelli Avolio – Chieffi – Clampitti – Ciccolungo – Cifaldi – Cingolani Mario – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombo Emilio – Conci Elisabetta – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbino – Corsanego – Cremaschi Carlo.

De Caro Gerardo – Del Curto – De Maria – De Michele Luigi – De Palma – De Unterrichter Maria.

Ermini.

Fabbri – Fabriani – Ferrario Celestino – Ferreri – Firrao – Foresi – Franceschini.

Gabrieli – Galati – Giacchèro – Giordani – Gonella – Gortani – Gotelli Angela – Grassi – Gronchi.

Jervolino.

Lazzati – Lettieri – Lizier.

Malvestiti – Mannironi – Marazza – Marconi – Martinelli – Mastino Gesumino – Mattartela – Mazza – Medi Enrico – Merlin Umberto – Micheli – Monticelli – Montini – Moro – Murgia.

Nicotra Maria – Notarianni.

Pallastrelli – Pastore Giulio – Petrilli – Piccioni – Pignedoli – Puoti.

Quarello – Quintieri Adolfo.

Raimondi – Reale Vito – Restagno – Rivera – Rodinò Mario – Rodinò Ugo – Romano – Roselli – Rubilli.

Salvatore – Sampietro – Sartor – Scalfaro – Scelba – Schiratti – Stella – Sullo Fiorentino.

Taviani – Tieri Vincenzo – Titomanlio Vittoria – Tosato – Tosi – Trimarchi – Tupini – Turco.

Uberti.

Valenti – Valmarana – Viale – Vicentini – Villabruna.

Zerbi.

Si è astenuto:

Conti.

Sono in congedo:

Badint Confalonieri – Bastiarìetto.

Campilli – Canepa – Caso – Cotellessa.

Dominedò.

Foa.

Geuna – Giannini – Guidi Cingolani.

Jacini.

Lagravinese Nicola – La Malfa – Lucifero.

Montemartini.

Paolucci – Parri – Perrone Capano.

Tremelloni – Tumminelli.

Zotta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale. Prego gli onorevoli Segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico che l’Assemblea non è in numero legale per deliberare.

I nomi dei deputati assenti senza regolare congedo saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

La seduta è sciolta e l’Assemblea è riconvocata per domani alle ore 11 per riprendere lo svolgimento del suo ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.