Come nasce la Costituzione

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

indi

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

Congedi:

Presidente                                                                                                 4151

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):

Presidente                                                                                                        

                                                                                                                          

Merlin Umberto, Relatore                                                                                

Colitto                                                                                                             

Mastino Pietro                                                                                    Micheli      

Mortati                                                                                                            

Della Seta                                                                             Ruggiero Carlo      

Bellavista                                                                                            Clerici      

Sullo                                                                                                                

Targetti                                                                                                           

Moro                                                                                                                

laconi                                                                                                               

Codignola                                                                                                        

Lucifero                                                                                                           

Corsini                                                                                                              

Benvenuti                                                                                                        

Federici Maria                                                                                                 

Persico                                                                                                             

Cifaldi                                                                                                              

Caroleo                                                                                                           

Giua                                                                                                                  

Coppa                                                                                                                

Perugi                                                                                                               

Giacchero                                                                                                        

Nobile                                                                                                               

Cairo                                                                                                                

Bencivenga                                                                                                      

Azzi                                                                                                                   

Caporali                                                                                                           

Calosso                                                                                                            

Corbino                                                                                                            

Gasparotto                                                                                                      

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione                                      

Tonello                                                                                                            

Rossi Paolo                                                                                                      

Gronchi                                                                                                            

Russo Perez                                                                                                      

Votazione nominale:

Presidente                                                                                                        

Risultato della votazione nominale:

Presidente                                                                                                        

La seduta comincia alle 15.

AMADEI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli Morelli Luigi, Rescigno, Benvenuti, Cingolani Mario, Guidi Cingolani Angela e De Caro Raffaele.

(Sono concessi).

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Nella seduta di ieri fu sospesa la votazione del terzo comma dell’articolo 45, per dar modo alla Commissione di esaminare alcuni emendamenti presentati.

Il terzo comma è del seguente tenore:

«Non può essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale».

L’onorevole Colitto ha proposto di sostituirlo col seguente:

«Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità o in conseguenza di sentenza penale irrevocabile».

L’onorevole Mastino Pietro ha proposto di sostituirlo col seguente:

«Le eccezioni al diritto di voto sono stabilite nella legge».

L’onorevole Carboni ha proposto di sostituire alla parola: «eccezione» l’altra: «limitazione».

Chiedo alla Commissione di esprimere il suo parere.

MERLIN UMBERTO, Relatore. Dirò brevemente all’Assemblea le conclusioni cui siamo pervenuti su questo punto. La Commissione non si è trovata unanime, ma vi è stata una proposta del nostro Presidente, che ha ottenuto i maggiori consensi. L’onorevole Ruini presenta questa formula:

«Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale o in casi di indegnità morale indicati dalla legge».

È stato così accettato l’emendamento dell’onorevole Carboni.

La Commissione ha creduto prima di tutto di non poter accettare la formula, che è stata proposta dall’onorevole Mastino, appunto perché è troppo generica, in quanto dice: «Le eccezioni al diritto di voto sono stabilite dalla legge».

È evidente infatti che con questa formula noi non avremmo la possibilità di porre alcun limite, mentre la preoccupazione di una buona parte dei commissari è stata questa, che il legislatore di domani non possa fissare delle incapacità o delle limitazioni al diritto di voto per ragioni politiche.

Ma, d’altro canto, dopo avere esaminato l’articolo 2 del disegno di legge che detta le norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali presentato all’Assemblea il 21 aprile 1947, la Commissione ha avuto la esatta sensazione che sono gravi le obiezioni mosse sia dal collega onorevole Mastino che dal collega onorevole Micheli, perché in questo articolo 2 sono previsti nove casi di ineleggibilità o di privazione del diritto di voto, che non si possono dimenticare.

L’articolo 2 infatti dice: «Non sono elettori gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente»; e questo è già compreso nella nostra Costituzione, là dove si fa menzione della incapacità civile, con le quali parole si comprendono i minori di età, gli interdetti e gli inabilitati.

Ma poi la legge speciale prevede: i commercianti falliti; coloro che sono stati sottoposti alle misure di polizia del confino e dell’ammonizione; coloro che sono stati sottoposti a misure detentive o di libertà vigilata; coloro che sono stati condannati a pene che importano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; coloro che sono stati sottoposti all’interdizione temporanea dagli uffici pubblici; poi tutta una lista di condannati. Tutti costoro, evidentemente, sono compresi nella formula da noi proposta: «o in conseguenza di sentenza penale». Quindi non c’è dubbio che fin qui andiamo d’accordo. Ma poi ci sono i titolari, per esempio, dei locali di meretricio. Ora, questa formula è ripetuta anche in precedenti leggi elettorali. Non credo che l’Assemblea vorrà modificare questa disposizione la quale giustamente priva del diritto di voto dei cittadini certamente indegni.

Ora, riassumendo, possiamo noi – per quanto preoccupati in sommo grado che il legislatore non abbia a disalveare dal limite che noi intendiamo di fissargli – votare la formula precedente pura e semplice? No; o almeno alcuni membri della Commissione non hanno ritenuto che ciò sia possibile; hanno ritenuto che si possa e si debba ammettere un tertium genus, una terza via d’uscita, una possibilità di mettere la Costituzione in perfetto accordo con la legge elettorale di domani, perché le preoccupazioni del collega onorevole Micheli indubbiamente sono fondate e meritano considerazione.

Circa le varie categorie di cittadini privati del diritto di essere elettori, le disposizioni della legge, là dove si parla dei fascisti e di coloro che sono puniti o sono stati condannati per reati fascisti, sono già contenute nell’articolo 1 delle Disposizioni finali e transitorie. E fin qui andiamo perfettamente d’accordo. La disformità sorgerebbe nei riguardi dei commercianti falliti. A me sembra che quando noi diciamo «casi di indegnità morale» possa e debba essere compresa anche questa categoria di cittadini che non hanno fatto onore ai loro impegni, e che il legislatore possa determinare i limiti di tempo della privazione del diritto elettorale.

Poi ci sono coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata. Basta leggere l’articolo 215 del Codice penale per sapere che cosa sono queste misure di sicurezza: assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro, ricovero in case di custodia, manicomi giudiziari, riformatori; la libertà vigilata riguarda il divieto di soggiorno, il divieto di frequentare osterie, pubblici esercizi, e via dicendo. Pare a noi che con la formula proposta anche questi casi possano essere compresi. Ma quello che indubbiamente ci impensierisce e che ci ha indotto a presentare tale formula è che non sembri che l’Assemblea Costituente, per la preoccupazione che non si vada al di là di quelli che sono i limiti che essa intende porre, voglia per avventura dare proprio il diritto di voto a quei tali cittadini immeritevoli per ragioni morali che ho sopra ricordato.

Per cui, concludendo, la Commissione propone questa formula, pur non essendo stata perfettamente unanime su di essa; vedrà l’Assemblea se questa formula sodisfi il desiderio e l’aspirazione di coloro che hanno interloquito su questo argomento.

Mi permetto di fare anche un’altra osservazione: vi fu qualche collega che disse che la formula «in conseguenza di sentenza penale» non è sufficientemente esplicita; qualche altro ha temuto che vi fossero compresi anche i reati colposi. Nulla di tutto ciò.

Nella legge che ho sotto gli occhi e in tutte le leggi elettorali precedenti sono fissati i reati per i quali la condanna penale porta come conseguenza la perdita del diritto di voto.

Vi sono una quarantina di righe che comprendono tutti i reati più gravi: peculato, malversazione, concussione, corruzione e via dicendo – non li leggo per non annoiare la Assemblea –; sono esclusi i delitti colposi, come sono escluse in genere le contravvenzioni, meno alcune che il legislatore prevede.

Ora, non si può nella Costituzione prevedere tutta la casistica, riservata al legislatore; a me pare che per coloro che hanno dubbi possa valere l’interpretazione della Commissione, che cioè la sentenza penale definitiva (tranquillizzo così anche l’onorevole Colitto) non può essere che quella che condanna per questi specifici delitti previsti dalla legge speciale.

L’Assemblea deve pertanto decidere sul testo della Commissione, che noi desideriamo rimanga.

Poi c’è l’aggiunta: «o in casi di indegnità morale indicati dalla legge». Su questo punto ci rimettiamo all’Assemblea.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli Colitto e Mastino Pietro di dire se, dopo le dichiarazioni fatte dall’onorevole Merlin, mantengono gli emendamenti proposti.

COLITTO. Dopo le dichiarazioni fatte dall’onorevole Merlin non mantengo l’emendamento.

MASTINO PIETRO. Io non mantengo la proposta di emendamento, ma chiedo di potere rispondere a taluni degli argomenti indicati dall’onorevole Merlin.

PRESIDENTE. Onorevole Mastino, lei ha cinque minuti per farlo.

MASTINO PIETRO. L’onorevole Merlin ha riconosciuto in definitiva come la formula originariamente indicata nel progetto di Costituzione fosse per lo meno insufficiente e come quindi le critiche mosse ieri sera avessero consistenza. Anch’io avevo previsto l’eventualità d’una risposta, direi, avversaria, di questo genere, secondo cui col rimettere qualunque decisione alla legge (per esempio la legge elettorale) si sarebbe potuto incorrere nel pericolo che per ragioni politiche taluno potesse essere privato del voto. A tale eccezione io rispondevo mentalmente come vi sia tutta la Costituzione che, nell’organamento dei vari suoi articoli, rende impossibile questa eventualità. La Costituzione, come stabilisce e garantisce i diritti di libertà e di associazione, tanto più stabilisce e garantisce il diritto di voto. Pensavo anche come alla eccezione formulata dall’onorevole Merlin – il pericolo che s’impedisse l’esercizio del diritto di voto per ragioni politiche – non fosse salvaguardia assoluta neanche la formula del progetto di Costituzione, perché basta dire che il diritto di voto può essere vietato per incapacità civili per ammettere che domani si possa emanare una legge che trovi un’incapacità civile, eventualmente, anche nell’appartenenza ad un dato partito.

Trovo però – ed ecco perché non insisto nell’emendamento – che l’aggiunta alla formulazione del progetto, indicata oggi dalla Commissione per bocca dell’onorevole Merlin, supplisce in gran parte alla manchevolezza. Mi permetto tuttavia di dire che faccio mio l’emendamento ritirato dall’onorevole Colitto. Se si tratta di una sentenza penale che fa decadere dal diritto di voto, deve essere una sentenza penale definitiva perché dobbiamo distinguere fra l’esclusione del diritto di voto e la sospensione dell’esercizio del diritto di voto; l’esclusione dovrà essere conseguenza di una sentenza definitiva, quella non definitiva potrà portare alla conseguenza della sola sospensione dall’esercizio del diritto di voto.

MICHELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Sono lieto di constatare come la Commissione abbia dato ragione delle osservazioni presentate dal collega Mastino e da me nella seduta di ieri. Devo però dichiarare che la Commissione per l’esame delle leggi elettorali, nell’adunanza tenutasi stamane, non è stata concorde a questo riguardo. E quindi quanto dissi mantengo, personalmente e non più a nome della Commissione che presiedo. Ad ogni modo l’emendamento ora proposto dalla Commissione, eliminando la maggior parte delle difficoltà che avevo messo in rilievo, è senz’altro da me accettato; voterò quindi a favore di esso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del testo proposto dalla Commissione, tenendo conto che vi è un emendamento sostitutivo dell’onorevole Colitto, ritirato da questi ma fatto proprio dall’onorevole Mastino. Il nuovo testo della Commissione è il seguente:

«Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale o in casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Pongo in votazione la prima parte così formulata:

«Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale».

(È approvata).

Pongo in votazione l’aggiunta proposta dall’onorevole Colitto con un emendamento fatto proprio dall’onorevole Mastino Pietro: «irrevocabile».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte del terzo comma: «o in casi di indegnità morale indicati dalla legge».

(È approvata).

L’articolo 45 risulta, nel suo complesso, così approvato:

«Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi, al raggiungimento della maggiore età.

«il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

«Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale irrevocabile o in casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Passiamo all’articolo 46:

«Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità d’ordine generale».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è quello dell’onorevole Ruggiero Carlo, già svolto:

«Sostituirlo col seguente:

«Ogni cittadino può rivolgere alle pubbliche autorità petizioni intese alla tutela di un interesse individuale o collettivo.

«Può altresì rivolgere petizione scritta al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità di ordine generale.

«Il Parlamento provvede a norma del suo regolamento».

Vi è poi l’emendamento dell’onorevole Colitto, del seguente tenore:

«Sostituirlo col seguente:

«Ogni cittadino, che abbia raggiunto la maggiore età, e le autorità costituite possono inviare petizioni alle Camere».

L’onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. L’articolo 46, nella formulazione proposta dalla Commissione, appare redatto così:

«Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità di ordine generale».

Io ho proposto che alle parole «ogni cittadino» siano aggiunte le altre «che abbia raggiunto la maggiore età». Questa aggiunta era già nell’articolo 57 dello Statuto albertino, e di questa aggiunta è parola nell’articolo 110 del Regolamento della Camera. A me pare che occorra questa aggiunta nel testo della Costituzione, perché non sembri che, eliminatosi quello che è nell’articolo 57 dello Statuto e nell’articolo 110 della Camera, il diritto di rivolgere petizioni alle Camere possa considerarsi un diritto anche del cittadino non maggiorenne.

Ho, poi, proposto che al verbo «rivolgere» sia sostituito il verbo «inviare». La ragione dell’emendamento mi sembra evidente. «Rivolgere» significa anche «presentare personalmente». Ora, in tutti i testi di diritto costituzionale che mi sono passati sotto gli occhi, ho avuto occasione di leggere che, allorquando all’epoca della rivoluzione francese venne dato al cittadino il diritto di presentare personalmente petizioni, fu così grande la folla dei cittadini, che si presentavano personalmente alle Camere, che molto apparve diminuito di fronte alla pubblica opinione il prestigio di esse.

Ho anche proposto che alle parole «al Parlamento», che si leggono nell’articolo 46, siano sostituite le altre: «alle Camere». Il Parlamento è l’insieme delle Camere. Ora non so quale sia l’opinione della Commissione; ma a me sembra che il diritto di petizione spetti al cittadino nei confronti di ciascuna delle Camere. Se si mantenesse, invece, fermo che il cittadino ha il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento, si darebbe l’impressione che il cittadino ha diritto di rivolgersi all’insieme delle Camere e non a ciascuna di esse.

L’ultima proposta da me fatta è questa. Chiedo che siano eliminate le parole: «per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità d’ordine generale». A questo emendamento sono stato spinto dallo studio che ho compiuto dei lavori preparatori della prima Sottocommissione. Dagli stessi si rileva che l’onorevole Tupini propose, per questo diritto di petizione, una formula brevissima: «Il diritto di petizione è garantito». Poiché si sa in che cosa consista il diritto di petizione (tutta la dottrina giuspubblicistica lo spiega in una maniera molto chiara), la formula: «il diritto di petizione è garantito», potrebbe essere una formula da accettarsi. Ma ove questa formula non si voglia accogliere, a me pare che non sia necessario indicare le ragioni, per le quali il cittadino può esercitare il diritto di petizione.

Tali ragioni possono essere le più varie, le più disparate. Ora scrivendosi «per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità di ordine generale», si limita, e molto, il diritto del cittadino.

La Commissione sa benissimo che il diritto di petizione venne introdotto in Inghilterra non soltanto per richiamare l’attenzione del Parlamento sui bisogni del Paese, cui occorresse provvedere con legge, ma anche per lamentare gli abusi, che eventualmente le autorità amministrative dello Stato potessero commettere o avessero commesso.

Ora, non c’è ragione che il diritto di petizione non abbia anche questa seconda finalità. Se perciò venisse tenuta ferma la dizione dell’articolo 46 proposta dalla Commissione, quella finalità verrebbe senz’altro eliminata.

E non debbo tacere che la formulazione, dal punto di vista letterario, non è sodisfacente. Non mi pare letterariamente corretto dire che un cittadino ha il diritto di petizione, cioè di chiedere qualcosa per… esprimere necessità di ordine generale.

Io ho proposto, infine, che siano aggiunte le parole «e le autorità costituite» e la proposta sembrami giusta e perciò meritevole di accoglimento.

PRESIDENTE. L’onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Tutti i cittadini forniti del diritto di voto e gli enti, nell’ambito dei fini ad essi propri, possono rivolgere petizioni al Parlamento».

Ha facoltà di svolgerlo.

MORTATI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L’onorevole Della Seta ha presentato il seguente emendamento.

«Alle parole: Ogni cittadino può rivolgere, sostituire le altre: Tutti i cittadini, singolarmente o collettivamente, possono rivolgere».

Ha facoltà di svolgerlo.

DELLA SETA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Repubblica, quale viene profilandosi in questo progetto di Costituzione, è una repubblica democratica, parlamentare, rappresentativa.

Il popolo governa se stesso, ma si governa attraverso i suoi legittimi rappresentanti; rappresentanti eletti per diritto di voto: con voto personale, libero, segreto.

Mi si permetta, per incidenza, di osservare che ieri non sono stato troppo convinto leggendo «voto eguale».

Con tutto il rispetto dovuto alla terminologia tecnica costituzionalistica, mettendomi nei panni del cittadino ignaro di questa terminologia, dichiaro che il «voto eguale» poco significa, anzi è molto oscuro. Se per «voto eguale» si vuole intendere voto «non plurimo» debbo ricordare che il contrapposto della «pluralità» è la «unicità» e non la eguaglianza. Ma, riprendendo il discorso, osservo che, in questo progetto, se la Repubblica, nel suo volto essenziale, è rappresentativa, ben vi sono delle norme che a questa Repubblica apportano una qualche nota che è propria della democrazia diretta.

Tale il diritto di petizione, consacrato in questo articolo 46. Tale, per la proposta delle leggi, il diritto di iniziativa popolare consacrato nell’articolo 68. Tale, per la sospensione e per l’abrogazione di una legge o per l’approvazione della stessa legge di revisione costituzionale, il diritto di referendum consacrato negli articoli 72 e 130.

Per quanto riguarda questo diritto di petizione non manca nel passato qualche esempio per cui esso veniva considerato come un diritto del cittadino di richiedere ai poteri costituiti, ad una Assemblea legislativa, anche ad una Assemblea Costituente, il riconoscimento di un qualche personale diritto o la riparazione di un qualche presunto torto ricevuto.

Un esempio ne abbiamo nella stessa Costituente della Repubblica romana del 1849, dove affluivano domande di singoli cittadini per rivendicare un qualche diritto o per chiedere la riparazione di un qualche torto.

Ma, in realtà, questo diritto di petizione deve intendersi, come dice bene il testo, «per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità d’ordine generale».

Ora, in rapporto a questa finalità collettiva, si deve presumere che la petizione possa assumere anche una forma collettiva. Vi possono essere cioè più cittadini i quali firmano una petizione per chiedere un provvedimento legislativo od esprimere una qualche necessità di carattere generale.

Ora, io non dico che sia stato intendimento della Commissione di escludere questo carattere collettivo della petizione; ma, basandosi sulla dizione dell’articolo «Ogni cittadino», al singolare, cioè, anziché al plurale, non potrebbe mancare un qualche leguleio o un qualche sofista del costituzionalismo, il quale potrebbe sostenere, avvalorando l’argomento con la dizione del successivo articolo 47, ove si dice: «Tutti i cittadini», che questo diritto di petizione appartiene esclusivamente ad un singolo cittadino.

Quindi, senza intaccare minimamente la sostanza dell’articolo, per maggior chiarezza, per eliminare un qualsiasi equivoco ho proposto questo emendamento che vorrebbe modificare l’articolo in questo senso: «Tutti i cittadini, singolarmente o collettivamente, possono rivolgere petizioni al Parlamento», ecc.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione di esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati.

MERLIN UMBERTO, Relatore. Prego i proponenti degli emendamenti di ritirarli per queste considerazioni.

L’emendamento dell’onorevole Ruggiero accenna, e vi ha insistito anche l’onorevole Colitto oggi, alla possibilità di presentare ricorsi, petizioni per la tutela di un interesse individuale.

Ora, a parte lo scarso uso che è stato fatto di questo diritto di petizione da quando si è cominciato ad ammetterlo (e si spiega questo scarso uso, perché con tutti i mezzi che ha oggi il cittadino di far valere i suoi diritti, di manifestarli attraverso la pubblica stampa, è chiaro come il diritto di petizione sia stato poco usato), sta di fatto che noi abbiamo ritenuto di dare questo diritto soltanto per provvedimenti legislativi o per esprimere necessità di ordine generale.

Guai se noi apriamo la valvola ed ammettiamo che possano i cittadini presentare ricorsi o petizioni al Parlamento anche per interessi individuali o, come ha detto Colitto, per denunciare abusi. Guai. Del resto io ho proprio letto in una di quelle relazioni che sono state presentate alla Costituente le parole del collega Mortati che calzano proprio su questo punto. Egli ricorda che i francesi hanno la «plainte» che è l’istanza personale, ma egli insiste nel dire che la petizione in senso proprio deve essere rivolta ad interessi obiettivi, generali, e cioè alla segnalazione di errori che siano commessi nell’applicazione del diritto vigente, ed alla proposta di riforme da apportare a questo. È solo in questi casi che al diritto di petizione può competere la inclusione nella categoria dei diritti politici.

Ora io prego i colleghi che hanno insistito su questo punto di considerare che il singolo cittadino, per i suoi casi personali, ha mille forme di reclamo, da quello che in precedenza veniva definito il reclamo straordinario al re e che oggi sarà il reclamo straordinario al Capo dello Stato, alle altre forme di reclamo alle autorità amministrative e politiche. Quindi non c’è bisogno che noi introduciamo nella Costituzione questo diritto che già è pacificamente attuato e riconosciuto con altre forme. Dunque, per evitare il pericolo che possano essere presentati una infinità di ricorsi di carattere personale, la Commissione ritiene che occorre mantenere il diritto di petizione nell’ambito suo naturale e cioè nella possibilità di chiedere soltanto provvedimenti legislativi o esprimere necessità di ordine generale. Poiché questa è invece la modificazione più profonda dell’emendamento Ruggiero, io ho detto le ragioni per le quali la Commissione non crede di accogliere la modifica e quindi pregherei il collega di non insistere anche perché il comma secondo si identifica con il nostro e l’ultimo è superfluo perché è evidente che saranno le future Camere che dovranno con il loro regolamento interno stabilire come le petizioni vengono presentate, le forme dell’istruttoria, la possibilità di ascoltare i petenti e le forme che saranno prescritte per la risposta.

II collega Colitto è sempre molto sottile nelle sue osservazioni e preciso, ma io osservo prima di tutto che le parole che «abbia raggiunto la maggiore età» mi pare che siano sottintese quando si dice «ogni cittadino».

È escluso che noi possiamo dare questo diritto ad un minorenne di otto, nove o dieci anni. Si intende ogni cittadino che abbia la capacità giuridica. Quindi io dico che sono parole superflue.

Quanto alle «Camere» in luogo del «Parlamento» io osservo che nella parola «Parlamento» sono comprese le due Camere e che l’aver usato noi nel nostro articolo la parola Parlamento viene incontro al suo desiderio, perché saranno proprio le due Camere che ammetteranno la presentazione all’una o all’altra o a tutte e due.

Resta la possibilità che il collega Colitto concede anche alle autorità costituite, ma nelle legislazioni e nelle Costituzioni precedenti – anche in quella albertina e nella Costituzione romana che ha ricordato il collega Della Seta – si parla sempre di un diritto da concedersi al cittadino perché è chiaro che l’ente pubblico, l’autorità costituita, ha mille altri mezzi per poter presentare i suoi reclami e le sue petizioni, per cui io insisterei nella formula proposta.

Resta l’ultimo emendamento del collega Della Seta. Ora, per quanto io abbia qui sott’occhio proprio il testo della Costituzione della Repubblica Romana e l’articolo 10 da cui il collega, da buon mazziniano, ha tratto il suo emendamento, io osservo questo: che quando si concede questo diritto all’individuo, lo si concede individualmente ed anche collettivamente, perché è chiaro che se più individui vorranno presentare una petizione anche collettivamente ciò non sarà escluso. Basterà che uno solo presenti la petizione, a nome di tutti e la petizione avrà ingresso ugualmente; se non la presenta uno solo, la presenteranno in molti, in cinquanta per esempio, ed allora si avrà la petizione collettiva che il collega desidera. Per questi motivi prego l’Assemblea di votare l’articolo così come è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Ruggiero, intende mantenere il suo emendamento?

RUGGIERO CARLO. Sono dispostissimo a rinunziare all’emendamento, ma voglio dire due parole a giustificazione. Quando la legge, nel suo contenuto normativo, fa un riferimento preciso, vuol dire che essa intende escludere tutto quello che non si attiene a questo riferimento. La disposizione di legge: «Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento», rigorosamente dovrebbe intendersi così: che ogni cittadino, mentre ha diritto di rivolgere petizioni al Parlamento, per quella valutazione rigorosa del testo legislativo di cui parlavo prima, dato che alle altre autorità pubbliche non si fa riferimento in questa disposizione, non può rivolgerle alle altre pubbliche autorità, come ad esempio al Prefetto…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma quella non è una petizione!

RUGGIERO CARLO. La mia proposta è contenuta nella Costituzione francese alla quale io mi sono rifatto. Mi pare che per questa ragione l’emendamento debba avere contenuto pratico e giuridico. In ogni modo, ripeto, non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?

COLITTO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Della Seta, intende mantenere il suo emendamento?

DELLA SETA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Non rimane che il testo della Commissione con l’emendamento proposto dall’onorevole Colitto. Mentre il testo della Commissione, nella prima parte parla del «cittadino», la proposta dell’onorevole Colitto parla «del cittadino che abbia raggiunto la maggiore età». Pongo in votazione la prima parte dell’emendamento dell’onorevole Colitto: «Ogni cittadino che abbia raggiunto la maggiore età».

(Non è approvata).

Pongo ora in votazione la formula proposta dalla Commissione: «Ogni cittadino».

(È approvata).

Pongo in votazione la formula dell’onorevole Colitto: «e le autorità costituite».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la formula dell’onorevole Colitto: «possono inviare petizioni alle Camere».

(Non è approvata).

Pongo ora in votazione la formula della Commissione: «può rivolgere petizioni al Parlamento».

(È approvata).

Pongo in votazione l’ultima parte dello articolo sul testo della Commissione: «per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità d’ordine generale».

(È approvata).

L’articolo 46 risulta, nel suo complesso, così approvato:

«Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessità d’ordine generale».

Passiamo ora all’articolo 47:

«Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

L’onorevole Ruggiero Carlo ha presentato il seguente emendamento, già svolto:

«Sostituirlo col seguente:

«Tutti i cittadini hanno il diritto di organizzarsi in partiti che si formino e concorrano, attraverso il metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale».

Segue l’emendamento dell’onorevole Mastino Pietro:

«Sostituirlo col seguente:

«Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti, per concorrere, nel rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti garantiti dalla presente Costituzione, a determinare la politica nazionale».

L’onorevole Mastino Pietro ha facoltà di svolgerlo.

MASTINO PIETRO. La prima parte dell’articolo 47 così come è formulata nel progetto di Costituzione suona in questi termini: «Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti». Questa dizione non ha necessità di emendamenti, perché mi pare che il diritto dei cittadini ad organizzarsi liberamente in partiti, sia necessaria conseguenza del diritto di libertà affermato nella Costituzione, e che, in un certo senso, rappresenti anche un dovere del cittadino partecipare all’amministrazione pubblica e alla vita politica della Nazione.

L’emendamento che io ho presentato è stato determinato invece dalla dizione della seconda parte dello stesso articolo 47, così formulato: «per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

Mi è parso che la frase: «con metodo democratico» potesse dar luogo ad equivoci, e nella opinione che il mio emendamento sia opportuno mi convincono gli emendamenti e le argomentazioni presentati da altri colleghi; in quanto gli emendamenti degli onorevoli Ruggiero e Mortati tendono a portare quel metodo democratico, di cui nell’articolo 47 si parla solo in rapporto al contributo che i partiti debbono portare nella politica nazionale, anche nell’organizzazione interna dei partiti stessi, e si dice che solo i partiti che si organizzano con metodo democratico hanno diritto di esistere. Nessuno pensi che io per un istante voglia difendere il diritto di esistenza di partiti antidemocratici. Intendo evitare, invece, che sotto il pretesto dell’affermato contenuto democratico taluni partiti, che democratici non sono, possano avere diritto di cittadinanza. Intendo col mio emendamento fare ricorso a statuizioni che rendano impossibile una eventualità del genere. Quando ad esempio in un disegno di legge, già presentato, si stabilì che non debba risorgere sotto nessuna forma il partito fascista, e quando con un altro (che credo sia decaduto con le dimissioni del Ministero) venne anche proposto che il partito monarchico non debba seguire metodi di violenza, nel tentativo di una resurrezione della monarchia, si è fatto ricorso soprattutto al fatto che un partito, il fascista, rinnegò qualunque libertà, e che l’altro, il monarchico, rinnegherebbe i principî di libertà ove seguisse metodi di violenza, vale a dire l’uno e l’altro disegno fecero riferimento non all’elastico principio del metodo democratico, ma all’obbligo di rispettare le libertà, all’obbligo di rispettare i diritti dei cittadini e, mi permetterei anche di aggiungere, l’ordinamento dello Stato. Sono questi i criteri ai quali noi ci dobbiamo riferire e sono questi i criteri che risorgono nella formulazione dell’emendamento da me proposto. Io voglio cioè evitare la possibilità che taluno dica che il suo partito è un partito democratico e neghi tale carattere a quel partito che, invece, sia democratico effettivamente.

Ed in materia ricordo – unicamente perché il mio ragionamento sia più chiaro, non perché vi sia una possibilità di riferimento fra il ricordo ed il mio enunciato – ricordo come, nel settembre del 1945, nel primo discorso da lui pronunciato come Presidente del Consiglio dei Ministri, l’onorevole Parri ebbe a suscitare proteste affermando che nessuno dei regimi anteriori al fascismo meritava la qualifica di democratico. Intervenne con la sua alta parola Benedetto Croce ed affermò che quelli erano stati non solo regimi liberali, ma anche democratici. Io porto questo esempio non perché calzi perfettamente all’attuale discussione, ma a dimostrare come, relativamente a quelli che sono i principî informatori della democrazia, anche in un campo ben più alto e diverso sorsero discussioni e dispute che stavano a dimostrare un divario assoluto di interpretazioni fra la tesi di Parri e la tesi di Benedetto Croce.

Questo pare, a mio avviso, che debba portare, onorevoli colleghi, all’accoglimento dell’emendamento da me formulato e che è in questi termini: «Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere, nel rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti garantiti dalla presente Costituzione, a determinare la politica nazionale». A dimostrazione o riprova della esattezza di quanto affermo, ricordo – e non credo di aver frainteso – quanto è stato ieri sera stranamente sostenuto dall’onorevole Ruggiero, perché dimostra la pericolosità della via in cui ci metteremmo ove ci riferissimo all’elastico criterio del metodo democratico. Ieri, l’onorevole Ruggiero ha detto che a decidere sulla eventuale democraticità di un partito debba essere niente di meno che il Governo.

Immaginate voi dove potrebbe andare a finire la democrazia di un partito nell’interpretazione di un Governo che per avventura non fosse democratico.

Queste le ragioni, onorevoli colleghi, per le quali credo che sia giustificato l’emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. L’onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Tutti i cittadini hanno diritto di raggrupparsi liberamente in partiti ordinati in forma democratica, allo scopo di assicurare, con la organica espressione delle varie correnti della pubblica opinione ed il concorso di esse alla determinazione della politica nazionale, il regolare funzionamento delle istituzioni rappresentative.

«La legge può stabilire che ai partiti in possesso dei requisiti da essa fissati, ed accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti proprî poteri in ordine alle elezioni o ad altre funzioni di pubblico interesse.

«Può inoltre essere imposto, con norme di carattere generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti».

Ha facoltà di svolgerlo.

MORTATI. Ritiro l’emendamento che ho presentato e lo sostituisco con un altro formulato d’accordo con l’onorevole Ruggiero, che ritira anche il suo perché concorda con il mio. Questo nuovo testo dice così: «Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo democratico nell’organizzazione interna e nell’azione diretta alla determinazione della politica nazionale».

Questo testo nella sostanza riproduce quello proposto dalla Commissione, limitandosi ad una più precisa esplicazione del concetto in esso implicito. Mentre infatti l’articolo 47, nella formulazione proposta dalla Commissione, parla di diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, qui vi è invece una specificazione relativa alla democraticità dell’organizzazione interna dei partiti stessi.

Mi pare che tutti coloro che voteranno a favore dell’articolo 47 – e credo si tratti della maggioranza, perché non v’è alcuna proposta di soppressione di questo articolo – potranno facilmente indursi a dare anche il consenso a questa esplicazione che io propongo, nel senso della democraticità dell’organizzazione interna, la quale appare consona a tutto lo spirito della nostra Costituzione.

Noi abbiamo disposto infatti che questa democraticità si attui non solo nell’organizzazione dei poteri statali, bensì anche in tutti gli organismi inferiori di carattere non solo pubblico, ma anche privato. Abbiamo infatti stabilito l’obbligo della democratizzazione dei sindacati, delle aziende private, attraverso i consigli di gestione: abbiamo parlato di spirito democratico persino per l’esercito. Mi pare che sarebbe assai strano prescindere da questa esigenza di democratizzazione proprio nei riguardi dei partiti, che sono la base dello Stato democratico.

È nei partiti infatti che si preparano i cittadini alla vita politica e si dà modo ad essi di esprimere organicamente la loro volontà, è nei partiti che si selezionano gli uomini che rappresenteranno la nazione nel Parlamento. Mi pare quindi che non si possa prescindere anche per essi dall’esigere una organizzazione democratica.

Sorgono tuttavia dei dubbi; dubbi a cui ha fatto cenno l’onorevole Ruggiero: e che consistono nella preoccupazione che mediante la richiesta di un’organizzazione interna democratica si possa limitare la libertà di formazione dei partiti, a cagione dei necessari accertamenti che essa esige. Io penso che questi accertamenti non dovrebbero consistere in altro che nel deposito degli statuti e, per quanto riguarda il giudizio della conformità di questi statuti al metodo democratico, bisognerà organizzare delle garanzie tali da avere la sicurezza che si possa impedire la sopraffazione da parte dei partiti dominanti a danno delle minoranze. Io avevo proposto l’intervento della Corte costituzionale. Si potrebbe anche pensare a organismi formati dalle rappresentanze degli stessi partiti esistenti in condizione di pariteticità.

Insisto perciò sull’accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Sullo già svolto:

«Sostituire l’articolo 47 col seguente:

«Hanno diritto al riconoscimento giuridico tutti i partiti, democraticamente costituiti, mediante i quali i cittadini intendano con il metodo della libertà concorrere a determinare la politica del Paese».

Segue un emendamento dell’onorevole Di Giovanni, già svolto:

«Sostituire la particella: per, con la congiunzione: e».

Segue un emendamento dell’onorevole Bellavista:

«Aggiungere il seguente comma:

«Le leggi della Repubblica vietano la costituzione di partiti che abbiano come mira la instaurazione della dittatura di un uomo, di una classe o di un gruppo sociale, o che organizzino formazioni militari o paramilitari.

«Qualora l’emendamento non fosse approvato, aggiungere, nel testo attuale dell’articolo, dopo la parola: metodo, le parole: e programma».

L’onorevole Bellavista ha facoltà di svolgerlo.

BELLAVISTA. Onorevoli colleghi, quale che sia la sorte dei vari emendamenti presentati, compreso quello che sto illustrando, appare certo sin da ora che la formulazione dell’articolo 47, così come sorge dal progetto di Costituzione, non sembra sodisfacente, se da diversi settori della Camera appunti e critiche si sono ad essa rivolti. Ed è subito facile rendersene conto, perché, nella giusta preoccupazione del progetto di assicurare le garanzie della democraticità ai partiti, si è unicamente volto il pensiero ad una funzione strumentale, ad una funzione di mezzo, nella quale un partito esercita nella lotta politica nazionale la sua attività; e si è invece per l’opposto trascurato completamente il fine che un partito, che un’organizzazione politica può proporsi.

Questo sorge evidente dalla parola «metodo», che attiene alla strumentalità della azione che il partito svolge nella lotta politica nazionale, ma non certamente attiene alla funzione teleologica, allo scopo che detto partito persegue. E anche dal punto di vista strumentale la formulazione è apparsa certamente imprecisa all’onorevole Ruggiero, che col suo emendamento – cui ha aderito anche l’onorevole Mortati – intendeva far rilevare questo appunto: che si può essere democratici ab extra, ma si può essere antidemocratici ab intra; un partito, cioè, può svolgere la sua attività nell’agone politico nazionale democraticamente, rispettoso, ligio alle regole della democrazia, ma può nel suo interno essere retto da un principio che capovolga il principio di Archimede della democrazia, che vada cioè non dal basso verso l’alto, ma che dall’alto discenda invece verso il basso. Ed è perciò che io porto una adesione generica a questa parte dell’emendamento dell’onorevole Ruggiero, nei riguardi del quale le critiche garbate rivolte dal collega onorevole Mastino non pare abbiano raggiunto il segno; perché, se non ho male inteso, secondo il collega onorevole Ruggiero, non già il Governo doveva essere giudice di questa strumentale democraticità di un partito, ma la Corte costituzionale che è prevista dal nostro stesso progetto di Costituzione.

Ma l’emendamento che io propongo, non tanto alla strumentalità del partito attiene, quanto alla sua funzione, al suo scopo. Noi non dobbiamo dimenticarci che alcuni partiti sono arrivati al potere in forma perfettamente democratica ma, una volta impadronitisi del potere, hanno instaurato la più feroce, la più durevole – purtroppo – delle dittature. È il caso di Hitler in Germania; è il caso di Mussolini in Italia. (Interruzione dell’onorevole Schiavetti).

Sì, è vero, le violenze purtroppo possono essere soltanto un dato sintomatico del partito; ma si distinguerà come al solito – e come si è distinto già – fra il fatto dei pochi e il fatto dei molti. Allora invece veramente si sarebbe rivelato – se fosse esistita una Costituzione quale quella che noi stiamo fabbricando – che il partito fascista era diretto alla dittatura, quando dalla violenza degli squadristi si cominciò ad esaltare il mito soreliano della violenza, si proclamò santa la violenza. Ora, è chiaro che un partito che fa le elezioni, ma che esalta il mito soreliano della violenza, è un partito nemico della democrazia e noi dobbiamo difenderci contro questo pericolo.

Del resto, non vale opporre che nella prima delle disposizioni finali sia prevista espressamente – in obbedienza anche ad una precisa norma del Trattato di pace – la proibizione della creazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. Il legislatore deve essere presbite quanto più può e non miope, perché non si può prevedere quanti partiti possano sorgere e si propongano quale fine mediato o immediato la dittatura. Del resto, possono sorgere organizzazioni le quali abbiano come scopo la distruzione dello Stato: l’anarchismo, contro cui si difendono tutti gli Stati, rappresenta un partito che è certamente diretto contro la democrazia perché è diretto contro lo Stato democratico.

Ora, se è vero che la dolorosa esperienza ventennale passata – e per la quale ha versato lacrime e sangue la gran maggioranza innocente del popolo italiano – ci ha insegnato qualche cosa, noi dobbiamo premunirci contro il risorgere di una dittatura, la quale rievochi la formula ricordata dal Tasso degli «orli del vaso» cosparsi di «soave licor» da porgere all’«egro fanciul», ma che in fondo non muta l’amore e il tossico contenuti nel vaso. Noi dobbiamo premunirci contro il ritorno della dittatura ed essere espliciti non soltanto quanto alla strumentalità ma quanto alla finalità che un partito può proporsi.

Se noi avremo fatto questo noi avremo ascoltato nella democrazia la grande parola di Voltaire per la quale egli combatteva l’opinione contraria, ma combatteva fino alla morte perché il contradittore avesse il diritto di dirla e di sostenerla. (Applausi a destra).

PRESIDENTE. L’onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere il seguente comma:

«Sono proibite le organizzazioni politiche, il cui scopo sia quello di privare il popolo dei suoi diritti democratici».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Rinuncio al mio emendamento ed aderisco a quello dell’onorevole Bellavista, e, nel caso che questo non sia approvato, a quello dell’onorevole Mortati.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte degli onorevoli Clerici, Pignedoli, Franceschini, Sullo, Codacci Pisanelli, Bovetti, Foresi, De Palma, Coppi, Benvenuti, Mastino Gesumino, del seguente tenore:

«La carriera di magistrato, di militare, di funzionario ed agente di polizia e di diplomatico, comporta la rinunzia alla iscrizione a partiti politici».

L’onorevole Clerici ha facoltà di svolgerlo.

CLERICI. Onorevoli colleghi, dirò brevi parole. La disposizione che testé l’onorevole Presidente ha letto ha questo valore: stabilire chiaramente che per alcune categorie soltanto – ma, a mio modesto avviso, queste categorie debbono essere precisate dalla Costituzione – gli appartenenti ad esse debbono, durante la loro carriera e a ragione della loro carriera, essere esclusi od aver limitato il diritto di iscrizione a partiti politici. E queste categorie si riducono a quattro in tutto: i magistrati per primi; la disposizione è già nel progetto di Costituzione all’articolo 94, e ricordo alla Costituente che recenti manifestazioni di magistrati, attraverso Assemblee delle curie e perfino votazioni per referendum in proposito, hanno dato – per quel che risulta dai giornali – una strabocchevole maggioranza a favore dell’esclusione dei magistrati dall’appartenenza a partiti politici.

Credo che proprio il Ministro Ruini, con circolare 285 del 6 giugno 1944, mentre ancora ferveva la guerra in Italia, concesse e giustamente in quel momento, abolendo una disposizione fascista, il diritto ai magistrati di iscriversi ai partiti politici. Credo cioè che quella circolare rispondesse ad esigenze storiche spiegabili in quel momento, allorquando si era ancora nella guerra combattuta, ed allorquando si dovevano fare delle affermazioni ideali contro le disposizioni fasciste. Ma oggi, dal momento che è stato scritto l’articolo 94, e dal momento che una volontà restrittiva è stata confermata dalla stragrande maggioranza degli interessati, io credo che una limitazione sia opportuna, e che debba essere messa nella Carta costituzionale.

In secondo e terzo luogo gli agenti ed i funzionari di pubblica sicurezza ed i militari costituiscono due categorie che, quasi quotidianamente, devono prendere provvedimenti particolarmente rappresentativi dell’autorità dello Stato, e spiacenti ai cittadini che li subiscono. Essi perciò, come la moglie di Cesare, devono essere insospettabili. Si tratta certo di una limitazione di un loro diritto, si tratta di un sacrificio: ma la limitazione e la rinunzia sono necessarie, perché queste categorie di funzionari siano insospettabili nelle loro decisioni rispetto agli altri cittadini.

La quarta ed ultima categoria che mi sono permesso di indicare è quella dei diplomatici. S’intende, i diplomatici di carriera.

Infatti il testo dice: «carriera di magistrati, di militare, di funzionario ed agente di polizia e di diplomatico». Restano quindi esclusi dalla disposizione i magistrati onorari; i militari in servizio non permanente, fra gli altri gli ufficiali di complemento che rimangono ufficiali anche quando non prestano servizio; e quei diplomatici, che in via eccezionale sono presi dall’ambiente politico ed incaricati di missioni straordinarie. Ma io credo che nella carriera diplomatica ordinaria il rappresentante presso uno Stato estero o presso una comunità italiana all’estero debba necessariamente presentarsi non come il rappresentante di un partito politico ma soltanto come un funzionario dello Stato che lo invia in sua rappresentanza.

Ritengo quindi che con queste limitazioni la mia proposta possa essere accettata, in quanto non viene a ferire il principio dell’eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini. Rimangono, infatti, fermi ed intatti, anche per queste quattro categorie di funzionari, tutti gli altri diritti; non soltanto per l’elettorato attivo ma anche per l’elettorato passivo. Il diritto di eleggibilità è conservato. Potranno i magistrati ed i militari di carriera essere elevati a cariche elettive nelle amministrazioni comunali, provinciali o regionali che siano, nel Parlamento nazionale, ma saranno eletti quali indipendenti come vi sono già oggi degli indipendenti tra i deputati di parecchi partiti anche di estrema sinistra.

Ritengo quindi che la disposizione possa essere accettata tranquillamente dalla democrazia di questa Camera. (Interruzioni).

Riconosco che il mio emendamento può essere suscettibile di modificazioni, soprattutto formali, ma il concetto che deve rimanere è questo: è proibita l’iscrizione ai partiti soltanto agli appartenenti alle indicate categorie di funzionari, il che significa che costoro restano liberi nella vita privata di seguire quelle idealità e quelle teorie che meglio rispondono alle loro convinzioni. (Applausi al centro).

PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

MERLIN UMBERTO, Relatore. Io devo difendere soltanto il testo come è stato presentato nella proposta di progetto di Costituzione. L’articolo dice così: «Tutti i cittadini hanno il diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Faccio osservare che è la prima volta che in una Carta statutaria entrano i partiti con una propria fisionomia, con una propria organizzazione e quindi con la possibilità domani che a questi partiti si affidino dei compiti costituzionali. La proposta era stata già presentata nel progetto della Costituzione francese, ma poi non è stata inclusa. Noi andiamo più in là: noi concediamo ai partiti tale possibilità. Faccio osservare ai colleghi che notevoli correnti di pensiero nel Paese si adombrano di questa introduzione dei partiti nella Costituzione, quindi è bene non esagerare e cominciare con la formula proposta.

La Commissione, di fronte alla realtà dei partiti, ha creduto che convenga riconoscerla, possibilmente disciplinarla e domani anche fissare i compiti costituzionali che a questi partiti saranno concessi. Già oggi qualche cosa è in atto; già oggi in quest’Assemblea noi siamo organizzati in Gruppi; già oggi è notevole l’influenza che nella vita politica del Paese i partiti esercitano soprattutto per esempio in periodo di crisi. Quindi noi non facciamo che riconoscere una realtà obiettiva che già esiste. Però la Commissione – ed io in questo momento esprimo il parere collettivo della Commissione – non ha voluto eccedere in questo suo riconoscimento, non ha voluto andare al di là di quelle che possono essere per il momento le concessioni da fare, non ha voluto cioè entrare a controllare la vita interna dei partiti. Ora, tanto l’emendamento del collega Ruggiero come l’emendamento del collega Mastino, come quello anche del collega Mortati e del collega Sullo e peggio ancora l’emendamento del collega Bellavista vogliono ottenere un controllo interno nella vita dei partiti, che sarebbe quanto meno eccessivo. Bisognerebbe chiederne gli statuti, conoscerne l’organizzazione, chiedere anche (come fu scritto in relazioni presentate al Ministero della Costituente) i bilanci dei partiti e conoscere i mezzi finanziari di cui essi dispongono. Ora, è possibile tutto questo? È lecito tutto questo? Quali pericoli presentano tali possibilità, e poi chi eserciterebbe questo controllo? Dovrebbero forse provvedere dei commissari nominati dal Governo? La questione è molto delicata ed io esorto l’Assemblea, per il desiderio del meglio, a non provocare il peggio, sollevando ostilità che indubbiamente una proposta di questo genere susciterebbe. Perché, come negli individui il delitto è punito quando si estrinsechi in atti concreti all’esterno e non si vanno a ricercare le intenzioni o a fare dei processi all’interno della mente di ogni individuo, così non è lecito dubitare, sospettare della vita dei partiti all’interno. Saranno colpiti e puniti se essi all’esterno compiranno degli atti contro le nostre istituzioni. Quindi non c’è bisogno di fissare questo principio. Se un partito si organizzerà militarmente come prevede uno degli emendamenti; se un partito farà quello che prevede l’onorevole Bellavista o altro partito farà quello che ha preveduto l’onorevole Mastino, potrà cadere sotto le disposizioni del Codice penale ed essere sciolto di autorità dal Governo.

Noi non dobbiamo qui preoccuparci di questo. Noi dobbiamo, la prima volta in cui veniamo a riconoscere l’esistenza giuridica del partito, col proposito di dare poi ad esso determinati compiti, limitarci soltanto a riconoscere che questo partito, all’esterno, con metodo democratico, concorra a determinare la politica nazionale. Nulla più di questo; e se chiedessimo di più, potremmo andare incontro a pericoli maggiori di quelli che vogliamo evitare.

Osservo, come ho detto ieri riassumendo la discussione generale, che ognuno di questi articoli esigerà una legge particolare. In quella sede potremo, eventualmente, discutere di tutto quello che sta a cuore dei colleghi su questo punto, ma oggi no.

E perciò io prego gli onorevoli colleghi di ritirare gli emendamenti e di votare il testo proposto dalla Commissione.

Non posso accettare nemmeno la modificazione proposta dall’onorevole Di Giovanni, che riguarda la particella «per», perché la Commissione ha voluto proprio quella particella, che è espressiva nel concetto logico che lega tutte le parole dell’articolo 47.

PRESIDENTE. Chiederò ai presentatori di emendamenti se intendano mantenerli.

Onorevole Mastino, mantiene il suo emendamento?

MASTINO PIETRO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Mortati, mantiene il suo emendamento?

MORTATI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Sullo, mantiene il suo emendamento?

SULLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendo l’onorevole Di Giovanni presente, il suo emendamento si intende decaduto.

Onorevole Bellavista, mantiene il suo emendamento?

BELLAVISTA. Lo mantengo.

MERLIN UMBERTO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, Relatore. Mi sono dimenticato di rispondere al collega Clerici, per l’ultima parte dell’articolo 47.

Io prego il collega Clerici di ritirare il suo emendamento.

Per quel che riguarda i magistrati, ne riparleremo in sede opportuna, cioè all’articolo 94, terzo comma.

Per quel che riguarda le altre categorie di cittadini, la Commissione non crede di dovere imporre delle limitazioni, che colpirebbero diecine e forse centinaia di migliaia di persone.

Per i magistrati i quali, a parte la ristrettezza del numero, hanno un ufficio delicato, obiettivo ed impersonale, si potrà, a suo tempo, discutere la norma prevista; ma per tutte le altre categorie di cittadini – funzionari, militari e perfino agenti di polizia e diplomatici – la Commissione non ritiene di potere accettare l’emendamento proposto dall’onorevole Clerici.

PRESIDENTE. Onorevole Clerici, insiste nel suo emendamento?

CLERICI. Insisto.

PRESIDENTE. La prima parte dell’articolo 47 nel testo proposto dalla Commissione è del seguente tenore:

«Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti».

Gli onorevoli Mortati e Ruggiero hanno proposto di sostituire alla parola: «organizzarsi», l’altra: «riunirsi». Pongo in votazione la formula:

«Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti».

(È approvata).

 

Passiamo alla seconda parte dell’articolo: «per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

L’onorevole Mastino ha proposto la seguente formula: «per concorrere, nel rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti garantiti dalla presente Costituzione, a determinare la politica nazionale».

Gli onorevoli Mortati e Ruggiero hanno proposto la seguente formula: «che si uniformino al metodo democratico nella organizzazione interna e nell’azione diretta alla determinazione della politica nazionale».

TARGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Il mio Gruppo respingerà tutti gli emendamenti presentati a questo articolo, per attenersi al testo presentato dalla Commissione.

Come ha detto l’onorevole Merlin, è la prima volta che una Costituzione si occupa dei partiti; è la prima volta che i partiti entrano in una Carta costituzionale.

Aggiungeva l’onorevole collega che il desiderio di migliorare la norma ci fa correre il rischio di peggiorarla. Noi siamo persuasi di questa verità, trattandosi di una materia così difficile a essere regolamentata che rimane sempre il dubbio se non sarebbe stato meglio non regolamentarla in alcun modo.

In quanto poi al particolare emendamento presentato dal collega Clerici, noi siamo decisamente contrari al concetto che l’ispira.

Potremmo osservare anzitutto che la forma è tale che non esprime un concetto molto chiaro quando si tiene presente che siamo in tema di Costituzione. Perché dire che la carriera di magistrati, militari, ecc., importa la rinunzia alla iscrizione nei partiti politici non significa una proibizione di iscrizione di questi funzionari ai partiti politici, ma sembra più che altro adombrare, anziché un divieto legale, un divieto morale, spirituale, per il quale debba il magistrato rinunziare a questo diritto.

Ma a parte questo, la questione è per noi una questione di sostanza, che ha prevalenza sulla forma.

A noi ripugna di limitare per qualsiasi categoria di cittadini l’esercizio di un diritto fondamentale per un cittadino in regime di democrazia, cioè quello di partecipare alla vita politica.

Ed è per queste considerazioni che noi nell’elaborazione del progetto di Costituzione, nella parte relativa al potere giudiziario, fummo contrari a porre questo divieto al magistrato.

MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Dichiaro che voteremo a favore dell’emendamento Mortati riguardante i partiti politici; e voteremo a favore, perché pensiamo che, dopo aver stabilito, come è stato fatto giustamente, il carattere democratico della vita interna dei sindacati, sia opportuno sancire eguale disposizione per quanto riguarda i partiti. Noi abbiamo presenti quelle preoccupazioni che sono state fatte valere, e cioè che sulla base di una norma relativa ai partiti si cominci un’attività tendente a limitarne l’opera nella vita politica del Paese.

Ed è per questa ragione che fin dal primo momento, in sede di Commissione, noi, d’accordo con altri colleghi, ci opponemmo a che fosse posta una norma relativa al cosiddetto carattere democratico delle mire perseguite dai partiti. Noi pensiamo che un richiamo alla democraticità della meta perseguita dai partiti sia cosa veramente pericolosa, in quanto il controllo che fosse stabilito potrebbe di volta in volta condurre ad impedire l’attività di determinati partiti sulla base del presunto carattere antidemocratico del loro programma.

E da questo punto di vista io rilevo che anche l’emendamento Mastino, contro il quale noi votiamo, non esclude questo pericolo, in quanto, parlando di diritti e di libertà fondamentali sanciti nella Costituzione, potrebbe per esempio indurre ad escludere dalla vita democratica del Paese partiti che propugnano una determinata struttura sociale la quale incida, per esempio, sul diritto di proprietà garantito dalla stessa Costituzione.

Per la stessa ragione siamo contrari all’emendamento Bellavista, in quanto anche qui si parla di mire, di programmi, e si sa quanto sia pericoloso un controllo stabilito sulle intenzioni e sui propositi.

Ma, poste da parte queste formulazioni, ci sembra che non si possa riscontrare alcun pericolo nel richiamo non solo al carattere democratico della prassi politica nella quale operano i partiti, ma anche al carattere democratico della loro struttura interna. Si tratta di organismi i quali devono operare con metodo democratico quale è universalmente riconosciuto, ed è evidente che, se non vi è una base di democrazia interna, i partiti non potrebbero trasfondere indirizzo democratico nell’ambito della vita politica del Paese.

Non credo che vi sia su questo punto alcun pericolo. Si tratta soltanto di stabilire che l’organizzazione interna debba ispirarsi a principî democratici, escluso ogni controllo intorno ai programmi e intorno alle mire remote dei partiti, cose queste che darebbero luogo veramente a pericoli che vogliamo evitare. Per questa ragione voteremo in favore dell’emendamento Mortati.

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Nel chiarire le ragioni per cui il mio Gruppo voterà per il mantenimento della primitiva formulazione di questo articolo, io desidererei richiamare l’attenzione della Assemblea sull’estrema gravità degli emendamenti che sono stati proposti. Forse da parte di taluno dei presentatori si è potuto pensare che l’introduzione di un riferimento all’ordinamento democratico interno dei partiti possa rivolgersi contro l’uno o contro l’altro settore di questa Assemblea, o contro l’una o l’altra parte dello schieramento politico nazionale. In realtà si rivolge contro tutto lo schieramento politico ed in particolare contro quei partiti che in un determinato momento non si trovino al Governo. Io mi chiedo quale efficacia avrebbe un riferimento di questo genere se esso non comportasse un controllo sull’ordinamento interno dei partiti, ed allora noi dobbiamo chiedere in quale misura e attraverso quali organi questo controllo potrà essere domani esercitato dallo Stato. È evidente che organi di questo controllo potrebbero unicamente essere o il Governo o la Corte costituzionale. Tengo a far considerare all’Assemblea che accettare gli emendamenti proposti vorrebbe dire che domani la maggioranza parlamentare, di cui tanto il Governo quanto la Corte saranno espressione, potrebbe entrare nella vita interna dei partiti di minoranza.

Noi sappiamo bene a quanti abusi una cosa di questo genere si potrebbe prestare. Le preoccupazioni a questo riguardo non devono quindi sorgere nell’animo di una parte di noi, ma in tutti noi, in tutti i settori di questa Assemblea perché tutti abbiamo interesse a che le minoranze possano liberamente organizzarsi.

Non chiederemo dunque nessuna garanzia ai partiti per l’ordinamento interno? Ma una tale garanzia e un tale controllo vi sono di fatto e vi saranno sempre più, a mano a mano che si svilupperà la vita democratica del Paese; ed è il controllo che gli aderenti stessi esercitano nel proprio partito. Tutti i partiti, infatti, hanno statuti e norme sancite negli statuti alle quali gli aderenti possono sempre appellarsi. Questo è un controllo legittimo ed efficace. Io non credo che il modo migliore per controllare che un partito abbia un ordinamento democratico possa consistere nell’intervento di altri partiti o di organi da essi direttamente o indirettamente controllati. Credo, anzi, che questo si presti a qualsiasi possibilità di intervento illecito e di intromissione nella vita degli altri partiti, soprattutto se di minoranza. Per questo desidererei che l’Assemblea fosse unanime nel respingere gli emendamenti proposti in questo senso.

Una proposta ancora più avanzata mi è parsa quella formulata dall’onorevole Bellavista, il quale chiede non soltanto il controllo sull’organizzazione interna dei partiti, ma anche sulle intenzioni e sugli scopi che i partiti possono proporsi. È probabile che l’onorevole Bellavista abbia presentato questa proposta in quanto sapeva che sarebbe stata respinta, perché non è credibile che egli ritenga di appartenere ad un settore che possa essere immune da qualsiasi sospetto, riguardo alle intenzioni. Entrando in un processo alle intenzioni sarebbe, per il suo settore, difficile esentarsi dalle conseguenze della sua proposta.

Per le ragioni che ho esposte, dichiaro che il mio Gruppo voterà per il mantenimento della formulazione originaria e desidero far rilevare che l’approvazione di questi emendamenti sarebbe di enorme danno per lo sviluppo della democrazia italiana e per il libero svolgimento della vita interna dei partiti.

CODIGNOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Desidero richiamare l’attenzione di tutti i settori dell’Assemblea sulla gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dall’accettazione dell’emendamento Mortati, e vorrei che l’Assemblea su questo emendamento evitasse di creare schieramenti che potrebbero essere artificiosi. Ho difatti l’impressione che in merito a questo emendamento vi sia da una parte dell’Assemblea l’intenzione di dare ad esso una interpretazione determinata, mentre, come giustamente ha indicato il collega Laconi, le preoccupazioni, che sono in alcuni di noi, dovrebbero essere condivise da tutti i colleghi di tutti i settori: poiché effettivamente, se passasse questo emendamento, noi verremmo a sopprimere una delle garanzie fondamentali della vita democratica del Paese; in quanto trasferiremmo il giudizio sulla democraticità interna dei partiti dalla sede costituzionale alla sede politica, e cioè alla maggioranza parlamentare, o peggio ancora al Governo, espressione di questa maggioranza parlamentare, che verrebbe in qualsiasi momento a disporre dei poteri di intervenire arbitrariamente nella vita democratica del paese e nella vita interna dei partiti di qualsiasi settore.

Io credo che nessun partito possa essere così sicuro di sé, anche se oggi è un partito di maggioranza, da poter accettare ad occhi chiusi una limitazione così grave per la democrazia del Paese. Se, in sede costituzionale, si dovesse entrare nel merito del problema che stiamo discutendo, allora la discussione dovrebbe essere molto più ampia, perché dovremmo stabilire i limiti di attività dei partiti e i loro poteri, dovremmo porre il problema del riconoscimento della loro personalità giuridica, e dovremmo affrontare tutta una serie di altre questioni di carattere costituzionale. Ma, se questo non si fa, l’unica soluzione accettabile è quella proposta dalla Commissione, che si astiene dall’entrare nel problema della organizzazione interna dei partiti. Invero, se noi entrassimo in questo problema senza chiarire quali saranno i poteri, quali gli organi che avranno facoltà di determinare se un partito sia nella sua organizzazione interna democratico o no, accetteremmo un principio assolutamente arbitrario. Penso quindi che il problema debba essere guardato con la massima obiettività da tutti i settori dell’Assemblea e che l’emendamento Mortati-Ruggiero debba essere respinto.

C’è poi un emendamento dell’onorevole Mastino Pietro, che non si discosta dalla formulazione proposta dalla Commissione se non per richiamare in modo particolare le condizioni generali di vita dei partiti nella realtà democratica, secondo i principî già affermati dalla Costituzione. L’onorevole Mastino ha tenuto a meglio precisare che la vita dei partiti deve essere subordinata al rispetto di quelle libertà fondamentali che sono state già riconosciute in sede costituzionale. Ritengo che l’emendamento Mastino, pur non contradicendo alla formulazione della Commissione, abbia meglio determinato questo concetto; e perciò il nostro Gruppo voterà contro l’emendamento Mortati-Ruggiero e si dichiara favorevole all’emendamento dell’onorevole Mastino; ove poi cadesse l’emendamento Mastino, accetterà la formulazione della Commissione.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Io dichiaro di rinunciare al mio emendamento, sia nella forma principale che in quella subordinata, e ciò dico perché me ne hanno fatto convinto, non tanto le osservazioni dell’onorevole Laconi (al quale per ricambiare gentilezza per gentilezza io debbo ricordare il broccardetto excusatio non petita) quanto le osservazioni più ponderate dell’onorevole Moro. Aderisco quindi, anche a nome del Gruppo cui appartengo, all’emendamento congiunto Mortati-Ruggiero.

LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Onorevoli colleghi, io ho ritenuto, insieme con i settori contrapposti della Camera, di non poter votare nemmeno la prima parte di questo articolo, perché confesso sinceramente che io quest’articolo non l’ho capito: non l’ho capito nella prima parte, né nelle fioriture di emendamenti che seguono questa prima parte. Il diritto dei cittadini di organizzarsi in partiti politici, onorevoli colleghi, è quel diritto di associazione che abbiamo già sancito e consacrato, ed io non vedo quale altra sanzione e quale altra garanzia dobbiamo dare a degli uomini liberi di associarsi, per perseguire fini comuni, se non quelle di consacrare il loro diritto di associarsi a qualunque fine che la legge consenta. Né abbiamo il diritto di stabilire limiti a questa associazione, perché i limiti sono dati dalla legge. Se una associazione di cittadini, in campo politico, come in qualunque altro campo, viola quelle che sono le leggi che la Nazione si è data, la Nazione, attraverso i suoi strumenti, colpirà questa associazione, che non è più una associazione legale, ma illegittima. Ma se queste associazioni nelle loro azioni, nei fini che perseguono, nei loro metodi sono legittime e consone alle leggi del Paese, queste associazioni, per il solo diritto di associarsi, hanno diritto di cittadinanza e non hanno bisogno di altre garanzie.

Queste altre garanzie significano, per me, una sottrazione di garanzie; perché il voler fare una particolare menzione di partiti politici, in una particolare sede, con delle particolari definizioni, vuol dire porre a queste particolari associazioni politiche di liberi cittadini delle limitazioni, che sono limitazioni alla loro libertà. Ed io mi domando se ad un certo momento noi non ci troveremo di fronte ad uno «statuto tipo» imposto dalla maggioranza (e su questo concordo con l’onorevole Laconi) ai partiti di minoranza. Perché quando l’onorevole Merlin dice che per la prima volta un partito politico o i partiti politici assumono una forma costituzionale in un Paese, io debbo dirgli che, se non nella forma scritta, nella sostanza questo è già avvenuto, ed è avvenuto purtroppo anche da noi, appunto quando i partiti politici si sono prese determinate funzioni che non sono loro, perché funzioni costituzionali e non più di azione politica; le quali hanno condotto da noi, come negli altri Paesi, a situazioni che deprechiamo e che vogliamo non si ripetano più.

Dichiaro, pertanto, che ritengo tutto questo articolo una violazione di quella libertà di associazione che abbiamo già consacrata e che, come ho votato contro la prima parte, io voterò contro ogni emendamento, perché sono del parere che qualunque cittadino e gruppo di cittadini hanno il diritto di agire e di associarsi, nell’ambito delle leggi e della legalità, secondo le condizioni proprie, per il bene del Paese, senza il beneplacito, l’exequatur o il consenso di nessuna maggioranza.

CORSINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI. Dichiaro che voteremo a favore dell’emendamento Mortati-Ruggiero, e ciò per le ragioni già abbondantemente esposte da altri colleghi e che non starò a ripetere. A queste ragioni ne vorrei aggiungere altre due: la prima è che a noi, come partito che attualmente si trova in minoranza, non sembra di dover avere alcun timore di quanto è detto in questo emendamento, in quanto l’eventuale controllo che viene demandato alla Corte costituzionale ci garantisce la più assoluta imparzialità. La seconda ragione è che a noi sembra che il nostro Paese abbia molto bisogno di apprendere i metodi democratici, e che pertanto oltre alla palestra che si può fare nelle amministrazioni civiche, l’esercizio del sistema democratico, anche nell’interno dei partiti, potrà essere molto più utile a chi si dispone ad avviarsi alla carriera politica.

PRESIDENTE. Onorevole Mortati, mantiene il suo emendamento?

MORTATI. Dichiaro di ritirarlo; faccio osservare però che il mio emendamento presentava, come ho già spiegato, un carattere semplicemente esplicativo di quella che è la formulazione del testo della Commissione. Il mio emendamento era stato anche ispirato dal consenso che mi pareva si fosse eloquentemente manifestato in questa Assemblea. (Commenti).

Ricordo che l’onorevole Calamandrei, parlando in sede di discussione generale, si è pronunciato nel senso di affermare l’esigenza che la Costituzione non ignori il fenomeno dei partiti. Inoltre l’onorevole Basso, il quale già in sede di Commissione aveva anch’esso sostenuto questo punto di vista, ha ribadito qui in Assemblea l’esigenza di una regolamentazione dell’ordinamento dei partiti. L’onorevole Saragat ha egli pure ribadito la stessa necessità, ed anzi si è spinto fino al punto di richiedere che, nei riguardi dei partiti, venga adottata quella stessa disposizione che noi abbiamo sancita per la stampa, quella cioè relativa al controllo o alla pubblicità dei bilanci.

Vi è stato quindi un coro di voci favorevoli a tale orientamento; ed appunto a questo coro di voci si era ispirato il mio emendamento. Poiché mi avvedo che questi consensi, che apparivano così chiari e concordanti, sono venuti meno, non desidero esporre ad un sicuro insuccesso la mia proposta, e quindi la ritiro, pur riaffermando il bisogno che uno Stato, il quale voglia poggiare su basi saldamente democratiche, non possa tollerare organismi politici che non si ispirino anche nella loro struttura interna a sistemi e a metodi di libertà.

RUGGIERO CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGIERO CARLO. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall’onorevole Mortati.

PRESIDENTE. Resterebbe pertanto solo l’emendamento presentato dall’onorevole Mastino Pietro.

MASTINO PIETRO. Dichiaro di ritirarlo.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Io ho rinunciato al mio emendamento per ripiegare su quello presentato dagli onorevoli Mortati-Ruggiero; ora che essi lo ritirano, dichiaro di farlo mio. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Sull’emendamento Mortati-Ruggiero, fatto proprio dall’onorevole Bellavista, è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Laconi, Negro, Saccenti, Barontini Ilio, Sicignano, Secchia, Pellegrini, Bardini, Iotti Leonilde, Nobile, Minio, Molinelli, Togliatti, Cremaschi Olindo, Fantuzzi.

Chiedo ai presentatori della richiesta se la mantengono.

LACONI. La ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mortati Ruggiero fatto proprio dall’onorevole Bellavista: «…che si uniformino al metodo democratico nella organizzazione interna e nell’azione diretta alla determinazione della politica nazionale».

(Non è approvato).

Pongo quindi in votazione il testo della Commissione: «…per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

(È approvato).

Passiamo all’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Clerici e altri:

«La carriera di magistrato, di militare, di funzionario ed agente di polizia e di diplomatico, comporta la rinunzia alla iscrizione a partiti politici».

A questo proposito ho ricevuto la seguente richiesta:

«I sottoscritti chiedono che la discussione dell’emendamento aggiuntivo all’articolo 47 presentato dall’onorevole Clerici sia rinviata a domani, secondo l’articolo 90 del Regolamento».

Schiavetti, Mastino Pietro, Codignola, Piemonte, Cianca, Lussu, Bonomelli, Pressinotti, Carpano, Fioritto, Nenni, Pistoia, Bennani, Filippini, Lombardi Riccardo.

In base al Regolamento, la discussione si intende pertanto rinviata a domani.

L’articolo 47 risulta, nel suo complesso, così approvato:

«Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

L’onorevole Benvenuti ha proposto il Seguente articolo 47-bis:

«Nessun cittadino può essere perseguitato, incriminato o comunque punito a motivo della professione, diffusione o propaganda delle proprie opinioni politiche, né a motivo dell’attività politica comunque svolta nelle forme e nei limiti della Costituzione.

«Tuttavia la legge reprime e punisce ogni atto diretto a provocare con la violenza il mutamento o l’abbattimento delle pubbliche istituzioni, ovvero ad impedire l’esercizio della sovranità popolare e dei diritti politici inviolabili su cui tale esercizio si fonda».

L’onorevole Benvenuti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BENVENUTI. Dato il carattere dell’articolo, ritengo che la sua sede più opportuna sia il Titolo VI della seconda Parte della Costituzione «Garanzie costituzionali».

Sostanzialmente la finalità dell’articolo aggiuntivo è quella di coprire con una norma di non incriminabilità tutte le attività politiche svolte nell’ambito della Costituzione; quindi non soltanto l’esercizio dei diritti previsti dalla prima Parte, ma tutte le attività politiche, anche quelle concretamente disciplinate nella Parte seconda. Quindi ritengo che il tema diventerà di attualità quando discuteremo delle garanzie costituzionali, in quanto lo formuleremo in modo che valga ad estendere questa particolare garanzia costituzionale a tutte le attività politiche sia a quelle previste dalla prima Parte, quanto a quelle previste dalla seconda Parte del testo costituzionale.

PRESIDENTE. Allora lei si riserva di ripresentare questo articolo aggiuntivo al Titolo VI. Sta bene.

Passiamo all’articolo 48:

«Tutti i cittadini d’ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d’eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge.

«Per l’adempimento delle funzioni pubbliche ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro».

MERLIN UMBERTO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, Relatore. Prima che l’Assemblea passi a discutere ed esaminare le proposte di emendamento presentate all’articolo 48, comunico che questa mattina la Commissione ha redatto un nuovo testo dell’articolo 48, di cui – col permesso dell’onorevole Presidente – do lettura:

«Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo le norme stabilite dalla legge.

«I cittadini hanno il dovere di adempiere alle funzioni loro affidate con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

«Per l’adempimento delle funzioni pubbliche elettive ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro».

Le ragioni che hanno indotto la Commissione a queste modifiche possono essere brevemente esposte.

Il primo comma ripete quello che già l’Assemblea trova nel testo stampato; soltanto toglie un inciso che aveva sollevato contro la Commissione le proteste di tutte le donne che hanno l’onore di sedere in questa Assemblea. La Commissione ha aderito alla loro proposta ed ha corretto il primo comma dell’articolo 48.

Il secondo comma ha questo scopo: quando arriveremo all’articolo 51 comunicherò all’Assemblea che la Commissione ha deciso di rinviare questo articolo del giuramento a quando si parlerà dei singoli organi costituzionali, perché la formulazione dell’articolo 51 presentava delle manchevolezze. Vale a dire, per essere ben chiari, non che la Commissione rinunci all’articolo sul giuramento, ma la Commissione chiederà che se ne parli quando si tratterà del Capo dello Stato, dei magistrati, e così via. Ma siccome vi sono anche coloro che sono investiti di pubbliche funzioni, la Commissione – aderendo alla proposta fatta dall’onorevole Mortati – ha proposto la formulazione di questo secondo comma nei seguenti termini: «I cittadini hanno il dovere di adempiere alle funzioni loro affidate con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Il terzo comma è identico a quello dell’articolo 48.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Non mi dilungo in questa sede sul contenuto sostanziale della comunicazione dell’onorevole Merlin e dell’emendamento proposto. Fo soltanto notare che questo è un emendamento proposto dalla Commissione, ma che l’articolo originario approvato dalla Commissione dei settantacinque rimane come base di discussione, perché questo non è che un emendamento proposto dalla Commissione in fase di discussione e non può elidere l’articolo redatto dalla Commissione dei settantacinque. Questo per la chiarezza, perché altrimenti potrebbe sembrare che la proposta fatta dal Comitato di redazione venisse ad infirmare la proposta della Commissione dei settantacinque i cui membri non sono stati in proposito interpellati tutti su questa ultima proposta.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Relatore a pronunciarsi sul rilievo dell’onorevole Lucifero.

MERLIN UMBERTO, Relatore. Accetto l’interpretazione del collega Lucifero, che mi pare giusta.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura del nuovo testo dell’articolo 48 proposto dal Comitato di redazione:

«Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo le norme stabilite dalla legge.

«I cittadini hanno il dovere di adempiere alle funzioni loro affidate con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

«Per l’adempimento delle funzioni pubbliche elettive ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro».

Passiamo allo svolgimento degli emendamenti. L’onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente, che fonde in unica norma anche l’ultima parte dell’articolo 45:

«Tutti i cittadini di ambo i sessi, forniti dei requisiti stabiliti dalla legge, possono accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche elettive ed agli altri uffici pubblici.

«È garantito ad essi il diritto di disporre del tempo necessario per l’adempimento delle funzioni pubbliche, e quello di conservare il posto di lavoro.

«I cittadini hanno il dovere di accettare le cariche onorarie e di adempiere le funzioni loro affidate con fedeltà ed onore».

L’onorevole Mortati ha facoltà di svolgerlo.

MORTATI. Ritiro l’emendamento, in quanto concordo con il nuovo testo proposto dal Comitato, che è stato sottoscritto anche da me.

PRESIDENTE. Le onorevoli Federici Maria, De Unterrichter Jervolino Maria, Guidi Angela, Noce Teresa, Iotti Leonilde, Delli Castelli Filomena, Nicotra Maria, Gotelli Angela, Gallico Spano Nadia, Titomanlio Vittoria, Mattei Teresa, Bianchini Laura, Montagnana Rita hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza».

L’onorevole Federici Maria ha inoltre presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, sopprimere le parole: conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite dalla legge».

L’onorevole Federici Maria ha facoltà di svolgere gli emendamenti.

FEDERICI MARIA. Onorevoli colleghi, noi donne di tutti i settori dell’Assemblea abbiamo colto un’intenzione particolare nell’articolo 48, e cioè che si volesse limitare alle donne la possibilità di accedere ai pubblici uffici o alle cariche elettive; questa intenzione abbiamo colto precisamente nelle due frasi contenute nell’articolo proposto dalla Commissione, dove si dice: «conformemente alle loro attitudini, secondo le norme stabilite dalla legge».

Noi vediamo in questa formulazione due barriere che desideriamo siano abbattute. Oltre tutto la dizione «conformemente alle loro attitudini» ci è sembrata pleonastica, perché non solamente per le carriere o per le cariche elettive, ma per tutte le manifestazioni del lavoro si deve verificare la possibilità che chi lavora segua la propria attitudine. Questo evidentemente è un principio fondamentale.

Se mai questa disposizione poteva rientrare nell’articolo 31. Quando si discusse su quest’articolo, onorevole Presidente, dichiarai di rinviare lo svolgimento dell’emendamento, che riguardava l’articolo 31, perché aveva riferimento con l’articolo 48; mi sembrò allora e mi sembra ora che là dove si dice che ogni cittadino ha il diritto di concorrere allo sviluppo materiale o spirituale della società secondo le proprie possibilità, fosse opportuno aggiungere anche «secondo le proprie attitudini». Non qui.

Così si sarebbe liberato questo articolo dall’aggiunta, conseguendo una maggiore coerenza del testo. Poiché le attitudini non si provano se non col lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli.

Ma evidentemente qui c’è l’idea di creare una barriera nei riguardi delle donne. E tuttavia che cosa può far pensare che le donne non siano capaci di accedere a posti direttivi? E che le donne non possano accedere alle cariche pubbliche, alle cariche dello Stato? È un pregiudizio, un preconcetto. E del resto tutta la storia delle affermazioni femminili dimostra che sempre si sono dovuti superare dei preconcetti.

Dobbiamo dunque arrivare a superare anche questa barriera. Abbiamo condotto le donne alle cattedre, le abbiamo ammesse negli ospedali in funzione di medici, le abbiamo ammesse nei laboratori chimici, le abbiamo ammesse dappertutto e mi pare che nessuno possa disconoscere la loro capacità di lavoro e il contributo da esse portato a tutte le attività, anche culturali e scientifiche.

Abbiamo fatto, evidentemente, rispetto alla situazione di qualche secolo fa, dei progressi. Vorrei ricordare che nel ’700 l’Accademia dei Trasformati si occupò a lungo di questa questione: se la donna potesse o no occuparsi di studi liberali e intraprendere carriere scientifiche. Molti risposero negativamente. Vi fu soltanto uno che, osservando come l’intelletto della donna penetrasse laddove penetra quello dell’uomo, concluse che non c’era bisogno di porre alcuna limitazione.

Se non vogliamo che da qui a qualche tempo qualcuno ricordi in un’Assemblea come questa il bizzarro concetto limitativo che con l’articolo 48 potrebbe essere introdotto e che ci porrebbe presso a poco sul piano dell’Accademia dei Trasformati, bisogna far sì che cada dalla nostra Costituzione ogni barriera frapposta alla donna. Credo poi che parlare di norme di legge qui sia ozioso, poiché tutte le disposizioni della Costituzione dovranno realizzarsi in norme di legge, espresse dalla legislazione positiva. Lasciamo cadere questa seconda barriera. Accetterei ben volentieri la formulazione presentata dall’onorevole Mortati, cioè quella che dice: «Tutti i cittadini forniti dei requisiti stabiliti dalla legge» ecc. ecc. Questo in nessun modo potrebbe offendere una donna perché, per esempio, in un ospedale c’è la medichessa e c’è la portantina. Ora una donna sarà ammessa a fare la portantina non solo perché non saprà fare la medichessa, ma perché avrà requisiti particolari: età, robustezza ecc. Quindi parlare di requisiti è cosa ben diversa che parlare di attitudini; e allora in questo senso potremmo accettare una limitazione o una dichiarazione che dica che ci sarà una legge che determinerà i requisiti richiesti per particolari incarichi.

La Commissione, nel proporre il nuovo comma, ha mantenuto: «secondo le norme stabilite dalla legge». Vorrei sapere se la Commissione, anziché questa formulazione, accetta l’altra: «secondo requisiti stabiliti dalla legge». Onorevoli colleghi, se vogliamo fare una Carta Costituzionale veramente democratica dobbiamo abolire, una volta per sempre, ogni barriera e ogni privilegio che tenda a spingere le donne verso settori limitati, all’unico fine di tagliare ad esse la via d’accesso a tutti gli uffici pubblici e cariche elettive. Sono molte le carriere oggi interdette alle donne. Per esempio, molte funzioni ispettive, molti concorsi sono ad esse preclusi, da quelli delle scuole superiori (liceo) a taluni delle Belle Arti; e non se ne vede la ragione. Abbiamo visto, del resto, che l’ammissibilità ai pubblici impieghi è conseguenza dell’uguaglianza giuridica riconosciuta a tutti i cittadini nei confronti dello Stato.

Pensando diversamente, verremmo a infirmare questo concetto fondamentale, che tutti i cittadini cioè sono uguali davanti alla legge. Ricordo poi, ed è ormai un principio accolto da tutte le Costituzioni, che il sesso non deve più essere un fattore discriminante per il godimento dei diritti civili e sociali. È strano che la donna, che pur paga le tasse e sopporta tutti gli oneri della vita sociale, non debba poi avere la possibilità di poter procedere nelle carriere in condizione di uguaglianza con gli uomini. Spero che sia l’ultima volta che una Costituzione debba menzionare, per rivendicarli, i diritti della donna; l’ultima volta che si debbano rivendicare alla donna i suoi diritti nei confronti dell’uomo. Con questo non vogliamo dire che desideriamo abbassare queste barriere perché le donne debbano procedere e conquistare posti non in armonia con le loro attitudini e con le loro più profonde aspirazioni. Non vogliamo neppure dire che esse debbano occupare posti assolutamente inadeguati alla loro femminilità. Anzi, sappiamo e vogliamo che la donna, come regina della casa, debba chiedere alla stessa Costituzione ed ottenere di potersi occupare dell’educazione dei figli, del governo della propria casa. Questa è la corona della donna. Ma la donna dovrà fare liberamente la sua scelta, seguendo il suo spontaneo desiderio, guidata dalla educazione o da altri elementi di valore anche spirituale, mai per ragione di una ingiustizia che la offende profondamente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Targetti, Laconi, Merlin Umberto, De Michelis, Merlin Angelina, Costa, Scotti Francesco, Vigna, Barbareschi e Amadei, hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Tutti i cittadini d’ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo le norme stabilite dalla legge».

Poiché l’onorevole Targetti ha sottoscritto anche il nuovo testo del Comitato di redazione, penso che egli rinunzi a questo emendamento.

TARGETTI. D’accordo: l’emendamento è assorbito dal nuovo testo presentato e svolto dall’onorevole Umberto Merlin e da me sottoscritto.

PRESIDENTE. L’onorevole Della Seta ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Ogni patto che deroghi a tale norma è considerato come nullo».

Ha facoltà di svolgerlo.

DELLA SETA. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, la vita sempre più complessa dello Stato porta ineluttabilmente ad aumentare i pubblici funzionari. D’altra parte, v’è anche la esigenza di diminuire il numero di questi funzionari, però retribuendoli meglio, in misura rispondente alle odierne mutate condizioni di vita.

Ma, indipendentemente da questa considerazione, è certo diritto incontestabile per ogni cittadino accedere ai pubblici impieghi, quando alla dignità morale sia congiunta la intellettuale capacità.

Ora, molto serenamente, molto obiettivamente, ma per dovere di esame, debbo rilevare che con questo diritto di accedere ai pubblici impieghi contrasta il famoso articolo 5 del Concordato. Per questo articolo, è noto, il cittadino ex sacerdote, il quale sia stato irretito da censura ecclesiastica, per quelle che sono state o sono le sue opinioni scientifiche, filosofiche o teologiche, non può accedere agli impieghi che lo mettano in diretto contatto col pubblico, non può, in modo particolare, accedere al pubblico insegnamento.

Strano destino questo dell’articolo 5, il quale si presenta ad ogni angolo della Costituzione, per fissare in essa la nota della contraddittorietà.

Con l’articolo 7 si sancisce l’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; questo articolo contrasta coll’articolo 5.

Con l’articolo 16 si sancisce la libertà del pensiero; questo articolo contrasta coll’articolo 5.

Con l’articolo 27 si afferma la libertà dell’insegnamento; questo articolo contrasta coll’articolo 5.

Ora, con questo articolo 47, si afferma il diritto del cittadino di accedere ai pubblici impieghi; ed ecco anche quest’articolo contrasta con l’articolo 5 del Concordato.

Mi si potrebbe dire: ingenuo che tu sei, non sai che ormai, con l’articolo 7 della Costituzione, l’articolo 5 del Concordato fa parte della Costituzione stessa?

Ora, lasciatemi, per un istante, la ingenuità di non sapere quello che so di sapere.

Più volte nell’Aula si è ripetuto che certe norme della Costituzione hanno il carattere di un orientamento, hanno il carattere di una proiezione nel futuro.

Lasciatemi la libertà di proiettarmi anch’io nel futuro; e valga modestamente il mio emendamento come una speranza, come un augurio; l’augurio che, sempre lasciando libera e rispettata la Chiesa nell’esercizio del suo magistero spirituale, una volta abolito questo articolo 5, realmente, senza nessun’altra norma che sia contradittoria, siano consacrati nella Costituzione la vera uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, la vera libertà del pensiero, la vera libertà di insegnamento, il vero diritto per ogni cittadino di accedere ai pubblici impieghi.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L’onorevole Persico ha presentato un emendamento del seguente tenore:

«Sostituire alle parole: d’ambo i sessi le parole: senza distinzione di sesso».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERSICO. La ragione è molto semplice. Abbiamo già approvato un articolo 3, in cui è detto: «senza distinzione di sesso».

Non vedo la ragione di adottare una formula ambigua ed anche poco estetica.

Credo che gli onorevoli colleghi saranno soddisfatti di questo mio emendamento, che corrisponde al testo della Costituzione già approvato all’articolo 3.

PRESIDENTE. Chiedo il parere della Commissione sugli emendamenti.

MERLIN UMBERTO, Relatore. Rispondo brevemente.

Per quanto riguarda l’ottima collega onorevole Federici, che è così buona, ma quando si tratta di difendere i diritti delle donne diventa così fiera, io credevo che la Commissione l’avesse pienamente sodisfatta. Vuol dire che è stata una mia ingenuità; vuol dire che io verso le donne non ho molte attrattive, perché non riesco a persuaderle.

La Commissione aveva aggiunto «tutti i cittadini d’ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive».

Ora, queste parole aggiungono qualche cosa a quello che desiderano le donne, esse non possono lagnarsene.

L’unico inciso che può turbarle è questo: «secondo le norme stabilite dalla legge».

Ora io dico questo: nella mia relazione sono scritte parole verso le donne così riguardose e così piene di ammirazione per la loro opera, che esse non possono dubitare dei miei sentimenti. (Si ride).

Io ho concesso tutto quello che si chiedeva.

Ma è proprio possibile che nella Carta costituzionale non ammettiamo in nessun modo che il legislatore ordinario possa, eventualmente, credere le donne inadatte per qualche funzione? Io, per esempio, vi domanderei: accettereste di andare a fare le carceriere in un carcere di uomini? E viceversa, vi sono dei casi particolari in cui al legislatore una piccola libertà di poter fissare dei limiti o delle condizioni e di poter dire che le donne sono adatte o inadatte per una funzione particolare, si deve pur lasciare. Perciò pregherei di accettare la formula che noi proponiamo e che può sodisfare completamente il desiderio dell’onorevole Federici e delle sue colleghe.

FEDERICI MARIA. Volevo far presente all’onorevole Merlin che forse egli non mi ha ascoltato bene quando io ho parlato. Io accetterei i «requisiti stabiliti dalla legge».

MERLIN, Relatore. Accettiamo questa aggiunta: così siamo d’accordo e facciamo la pace. (Si ride).

Altri emendamenti non sono stati presentati, ad eccezione di quello del collega Della Seta. A questo emendamento rispondo che la Commissione lo ritiene superfluo, ed equivoco dopo quanto ho detto.

È chiaro che ogni patto che deroghi alla norma fissata dalla legge costituzionale è nullo.

DELLA SETA. Ma non è questo; il mio emendamento lo aggiungo al secondo comma.

MERLIN UMBERTO, Relatore. Allora lei vuol risollevare questioni già decise dall’Assemblea con gli articoli precedenti ed il suo emendamento non può essere accettato.

PRESIDENTE. Onorevole Federici, nel testo che lei ha proposto vi è ancora una diversità. Nel suo testo si parla solo di accesso agli uffici pubblici, mentre nel testo della Commissione si parla anche delle cariche elettive.

FEDERICI MARIA. Evidentemente accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Della Seta, mantiene l’emendamento?

DELLA SETA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, lei mantiene il suo emendamento?

PERSICO. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Merlin, non ha nulla da dire sull’emendamento Persico?

MERLIN UMBERTO, Relatore. È questione di forma e pertanto è inutile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 48 nel nuovo testo proposto dalla Commissione, modificato con l’emendamento Federici: «Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

(È approvato).

Con questa votazione l’emendamento Persico si intende decaduto.

Pongo in votazione il secondo comma:

«I cittadini hanno il dovere di adempiere alle funzioni loro affidate con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

«Per l’adempimento delle funzioni pubbliche elettive ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e conserva il suo posto di lavoro».

(È approvato).

CIFALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI. Vorrei fare una richiesta di votazione per scrutinio segreto sul testo inizialmente presentato dalla Commissione. (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Cifaldi, la sua richiesta non può essere accettata, poiché l’Assemblea ha approvato a grande maggioranza l’ultima formulazione, accolta anche dalla Commissione, formulazione che dall’onorevole Lucifero è stata definita come emendamento al testo iniziale. Ormai non è più possibile votare sul testo inizialmente proposto dalla Commissione.

CIFALDI. Insisterei perché fosse accolta la mia richiesta circa la votazione del testo iniziale della Commissione.

PRESIDENTE. Le ripeto che abbiamo già votato. Comunque, onorevole Cifaldi, le domande di votazione a scrutinio segreto e per appello nominale debbono essere presentate in tempo debito; non è più possibile presentarle quando è già in corso una votazione. Pertanto il testo definitivo dell’articolo 48 è il seguente:

«Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

«I cittadini hanno il dovere di adempiere alle funzioni loro affidate con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

«Per l’adempimento delle funzioni pubbliche elettive ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro».

Passiamo all’articolo 49:

«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

«Il servizio militare è obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

«L’ordinamento dell’esercito si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana».

Gli onorevoli Cairo, Chiaramello, Calosso, Di Gloria, Vigorelli e Taddia hanno presentato il seguente emendamento, già svolto, in sede di discussione generale dall’onorevole Calosso:

«Sostituirlo col seguente:

«La difesa della Patria è dovere di tutti i cittadini.

«Il servizio militare non è obbligatorio.

«La Repubblica, nell’ambito delle convenzioni internazionali, attuerà la neutralità perpetua».

Segue l’emendamento dell’onorevole Bosco-Lucarelli:

«Sostituirlo col seguente:

«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

«Il servizio militare è obbligatorio in conformità delle leggi».

Poiché l’onorevole Bosco-Lucarelli non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Segue l’emendamento dell’onorevole Caroleo:

«Al primo comma, aggiungere: e gli atti di valore dànno diritto a particolare riconoscimento della Repubblica».

L’onorevole Caroleo ha facoltà di svolgerlo.

CAROLEO. Onorevoli colleghi, durante il ventennio fascista molti italiani si macchiarono di disonore e profittarono, ai danni della Patria; ma molti altri andarono a servire l’Italia senza sapere di servire la tirannide ed immolarono la loro vita per l’onore della Nazione. Avvenne però che durante un doloroso periodo, che tutti abbiamo intensamente vissuto e per il quale io non intendo fare in quest’Aula niente di più che un’amara constatazione, avvenne, dico, che anche per gli eroi della Patria ebbe a verificarsi una specie di epurazione, ed accadde, in un certo momento, che dal centro si diramassero circolari, norme ed istruzioni perché alcune scritte e alcuni segni, che ricordavano dei nomi scolpiti nei cuori dei conterranei e di tutti gli italiani, venissero rimossi dalle sedi di Municipi e di edifici pubblici in genere. Qualcuna di queste circolari dovette essere eseguita, qualche altra, per merito di sindaci pervasi da patriottismo, fu anche cestinata. Ora, voi sapete che i profittatori, i veri profittatori del fascismo sono stati amnistiati, ma per questi eroi della Patria, per i quali si è celebrato un ingiusto silenzioso processo, è venuto, io penso, il momento che si restituisca loro il diritto alla riconoscenza ed all’onore della Repubblica italiana.

Ed è perciò che io vi propongo questo emendamento aggiuntivo all’articolo 49. In questa Carta costituzionale ad ogni dovere del cittadino abbiamo avuto la cura e la premura di far corrispondere un diritto. Mai come questa volta io credo che accanto al dovere sacro di difendere la Patria si imponga anche l’approvazione del diritto, per chi l’ha difesa con sacrificio della propria vita, al particolare riconoscimento dello Stato. (Applausi).

PRESIDENTE. Il seguente emendamento dell’Onorevole Bencivenga è stato già svolto:

«Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«La Repubblica onora il sacrificio ed il valore e, mediante adeguati istituti giuridicamente ordinati, provvede alle minorazioni subite nella persona, nella famiglia, nei beni».

Segue l’emendamento dell’onorevole Giua, De Michelis, Mariani:

«Sostituire il secondo e terzo comma col seguente:

«La Repubblica provvede all’ordinamento dell’esercito in vista della difesa nazionale, senza violare le disposizioni dell’articolo 6 della Costituzione».

L’onorevole Giua ha facoltà di svolgerlo.

GIUA. In relazione all’articolo 49, per quanto riguarda il secondo e terzo comma, devo fare alcune considerazioni sui motivi che mi hanno indotto a sostituirli con l’emendamento ora letto. Io ho sentito nella discussione generale i tecnici competenti in questioni militari fare delle osservazioni sull’articolo 49 e mi sono accorto che il problema è stato impostato riportandosi all’esercito quale esisteva prima della sconfitta, e volendo ricondurre la posizione dell’esercito alle condizioni di una Nazione che si trovi nella possibilità di riorganizzarlo non solo dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista tecnico. Se io, come socialista, venissi qui a fare delle dichiarazioni generiche sulle nostre aspirazioni dal punto di vista del pacifismo, mi metterei fuori della storia; quindi queste affermazioni non hanno senso e sono state superate oramai da tutto il movimento socialista internazionale. Ma, se esamino il problema della organizzazione militare in Italia dopo la sconfitta, debbo giungere a queste conclusioni: che anche nell’interesse delle forze evolutive della Nazione non socialiste e non operaie, è necessario prendere in esame la possibilità di riorganizzare l’esercito in relazione con la disponibilità di materie prime che il Paese ha.

Ora lo sviluppo della guerra moderna ci ha dimostrato che le guerre le possono fare soltanto quei paesi che hanno determinate materie prime, che non sono solamente quelle fondamentali, come il carbone ed il petrolio, ma sono anche quelle inerenti a varie industrie che si sviluppano utilizzando queste ed altre materie prime. Le condizioni dell’Italia sono queste: noi manchiamo di petrolio e di carbone fossile e anche di quelle industrie che possono permetterci di armare un esercito in senso moderno. Se prendiamo in esame lo sviluppo più recente della tecnica militare, l’impiego vale a dire dell’energia atomica, anche da questo lato noi ci troviamo in condizioni deficitarie; vale a dire che il nostro Paese, anche se la futura guerra prendesse uno sviluppo in relazione con l’impiego dell’energia atomica, non potrebbe impiegare questa energia. Ed allora il problema tecnico militare, non dal punto di vista socialista, ma dal punto di vista dell’interesse di tutte le classi produttrici è questo: che l’Italia non potrà mai fare una guerra moderna; che l’Italia potrà avere un esercito, è vero, ma che per armare questo esercito si deve approvvigionare dall’estero.

Una disamina di tutte le materie prime che servono alla guerra moderna e delle industrie che si sviluppano in relazione all’impiego di queste materie prime, mi porterebbe lontano, ed io non farei che far perdere del tempo a questa Assemblea; ma chiunque esamini questo problema e si ponga il quesito delle ragioni della vittoria da parte dei paesi vincitori nell’ultima guerra mondiale, deve giungere a questa conclusione: che la guerra l’hanno vinta non quelle Nazioni che disponevano di uomini, ma quelle che disponevano di materie prime. Vale a dire che, per vincere una guerra, è necessario avere a disposizione soprattutto le materie prime.

Il problema quale è stato impostato non dico dal fascismo, ma da tutto l’ordinamento militare, è un problema che non poteva condurci ad altro che alla disfatta, appunto perché l’Italia si trovava nella impossibilità di condurre una guerra lunga. Forse, come la Germania, poteva trovarsi nella condizione di vincere un «Blitzkrieg», ma non poteva, né potrà in avvenire, essere in condizioni di vincere guerre di lunga durata.

In questa condizione si impone quindi che gli uomini politici che hanno senso di responsabilità esaminino questo problema e lo adeguino in funzione della sola difesa nazionale.

Noi non diciamo di giungere al disarmo, non ci poniamo dal punto di vista tolstoiano della non resistenza al male. I socialisti hanno da tempo impostato il problema diversamente. Se ci trovassimo in Italia nella identica situazione in cui si trova l’Unione Sovietica, avendo a disposizione materie prime, potrebbe anche darsi che la soluzione del problema militare, in una Italia socialista, non sarebbe molto diverso da quella sovietica. Ma, invece, ci troviamo in una situazione deficitaria di materie prime e non è possibile pensare ad armare il nostro esercito.

In queste condizioni, è necessario che l’esercito futuro non solo sia organizzato in senso democratico, ma che sia organizzato esclusivamente nel senso della utilizzazione delle materie prime di cui disponiamo.

Quindi noi giungiamo a questa conclusione: che l’Italia, perché possa difendere i confini nazionali, deve volgersi verso il tipo di Nazione armata, precisato dal progetto già presentato dal gruppo parlamentare socialista nei primi decenni di questo secolo: progetto di Nazione armata che ha trovato una attuazione anche presso una piccola Nazione, nella Svizzera. Se noi esaminiamo le cause che hanno impedito le aggressioni alla Svizzera nel corso delle due guerre mondiali, dobbiamo trovare la ragione proprio nel fatto che la Svizzera aveva organizzato la Nazione armata, non nel senso – come si diceva – che la Svizzera non sarebbe stata invasa perché era una piccola Nazione: la Svizzera non è stata invasa perché la Germania aveva interesse a non invadere la Svizzera, in quanto si sarebbe trovata di fronte non un esercito ordinario, ma tutto il popolo armato.

Ecco perché il mio emendamento, riportandosi allo spirito dell’articolo 6 della Carta costituzionale, che noi non dobbiamo dimenticare nella sua vasta portata e che dice: «L’Italia ripudia la guerra come strumentio di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale, che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», intende ricondurre il problema esclusivamente alla difesa nazionale.

Io, nel presentare questo emendamento – ripeto – mi sono posto nella condizione non di uomo di parte, ma di un italiano il quale prevedendo quale sarà l’avvenire dell’Italia, qualora si organizzi un esercito di tipo vecchio, è convinto che una tale soluzione, che non ha una base nella situazione industriale del Paese, non può che condurre a nuove sciagure.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell’onorevole Di Giovanni, già svolto:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«La prestazione del servizio militare è obbligatoria per i cittadini di sesso maschile: i termini e le modalità sono stabiliti dalla legge sul reclutamento.

«L’adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici».

Segue un emendamento dell’onorevole Selvaggi:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Il servizio militare è un dovere. La legge determina le modalità del suo adempimento; il quale non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici».

L’onorevole Selvaggi ha dichiarato di rinunciarvi, aderendo al seguente emendamento, presentato dagli onorevoli Laconi, Targetti, Gasparotto, Merlin Umberto, Ambrosini, Stampacchia, Vigna, Ravagnan e Gervasi:

«Sostituire il secondo comma col seguente: «Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio dei diritti politici».

L’onorevole Laconi ha facoltà di svolgere l’emendamento.

LACONI. L’emendamento che porta, per primo, il mio nome risulta da un accordo intervenuto fra i rappresentanti di diverse correnti politiche e vuol venire incontro alla preoccupazione sollevata da qualche parte che il dire semplicemente che il servizio militare è obbligatorio non significhi da un lato escludere certe forme di volontariato e, dall’altro, escludere qualsiasi eccezione al servizio militare stesso.

Dato invece che non era evidentemente questa l’intenzione di coloro che hanno redatto il testo del comma noi abbiamo pensato di proporre la seguente aggiunta: «…nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».

Anche nei confronti di questa nostra formulazione però è stata sollevata qualche eccezione da parte di alcuni colleghi. L’onorevole Chatrian, l’altra sera, ha osservato che una dizione siffatta farebbe anch’essa escludere il volontariato.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma ora l’onorevole Chatrian ha aderito.

LACONI. Tanto meglio. Allora non ho altro da dire; le ragioni del mio emendamento sono unicamente quelle che ho esposto.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell’onorevole Azzi, già svolto:

«Sostituire il primo periodo del secondo comma col seguente: La prestazione del servizio militare è regolata dalla legge».

Gli onorevoli Gasparotto, Chatrian, Moranino, Stampacchia, Brusasca, hanno presentato il seguente emendamento già svolto:

«Al secondo comma, sostituire alle parole: Il servizio militare è obbligatorio, le seguenti: La prestazione del servizio militare è obbligatoria: le modalità sono stabilite dalla legge».

Seguono due emendamenti a firma dell’onorevole Coppa:

«Al secondo comma, aggiungere alla parola: obbligatorio, le seguenti: per i cittadini di sesso maschile».

«Sopprimere il terzo comma».

L’onorevole Coppa ha facoltà di svolgerli.

COPPA. Il mio primo emendamento potrebbe inserirsi in quello testé svolto dall’onorevole Laconi, che andrebbe quindi così formulato: «Il servizio militare è obbligatorio per i cittadini di sesso maschile, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge».

L’altro giorno, l’onorevole Bencivenga, riferendosi al mio emendamento, ha mostrato di preoccuparsene e ha detto che forse tale mio emendamento è dettato da un senso di cavalleria, ma che non è però conveniente ipotecare l’avvenire, in vista di una vera e propria mobilitazione civile parallela a quella militare, da cui non si dovrebbe escludere il sesso femminile.

Se non che il mio emendamento è dettato anzitutto da considerazioni di ordine biologico o meglio fisiologico: la donna non deve essere distolta dai compiti che madre natura ha affidato ad essa. Ritengo per conseguenza necessaria la mia precisazione: in effetti quando si parla di cittadino, questa parola è usata in senso equivoco – dico «equivoco» nell’accezione etimologica del termine – perché in tutti gli altri articoli la parola «cittadino» è usata indifferentemente per indicare gli uomini e le donne, come, per esempio, ove è detto: «Ogni cittadino ha il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento», ecc.

Quindi, quando si parla del cittadino che ha il sacro dovere di difendere la Patria, è logico che si comprendano anche le donne. Ma quando si parla di servizio militare obbligatorio, credo sia doveroso precisare, e l’Assemblea deve dire se vuole includere o no le donne nella obbligatorietà del servizio militare. Mi si può obiettare che all’ultima guerra la donna ha partecipato egregiamente – e questo è esatto – attraverso i servizi ausiliari. Ma allora è tutt’un’altra cosa; non solo, ma tenendo presenti precisamente le capacità della donna, noi potremmo auspicare una preparazione delle donne ai compiti che in tempo di guerra possono essere loro specificatamente affidati. Del resto, noi già abbiamo la caratteristica organizzazione della Croce Rossa che, avendo un carattere anche professionale in tempo di pace, è certamente preziosissima in tempo di guerra.

Dovrei ora svolgere l’altro mio emendamento, circa la soppressione del terzo comma di questo articolo 49, ma siccome lo condivide l’onorevole Colitto, io cedo a lui la parola per dar ragione di questo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. L’onorevole Perugi ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, dopo la parola: obbligatorio, aggiungere: con i temperamenti stabiliti dalla legge».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERUGI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, altri colleghi, in fase di discussione generale del Titolo IV del progetto di Costituzione, hanno sommariamente esaminato il contenuto dell’articolo 49, sostenendo o meno l’obbligatorietà del servizio militare. Nessuna ripetizione, da parte mia, di concetti già esposti; ma solo esposizione schematica dei motivi, soprattutto di carattere tecnico, che impongono di mantenere il servizio militare obbligatorio. Non entro quindi nell’esame politico della questione, poiché le esigenze della difesa della Patria sovrastano sempre ogni considerazione di carattere politico.

L’obbligatorietà del servizio militare è la naturale conseguenza della premessa contenuta nell’articolo 49 che stabilisce essere la difesa della Patria sacro dovere del cittadino; dovere comune a tutti quando il pericolo si presenta minaccioso.

Per quanto l’organizzazione democratica dell’Italia repubblicana escluda ogni tendenza di guerra offensiva, tuttavia la difesa del suolo patrio non può basarsi sul volontariato per le seguenti ragioni: il tecnicismo della guerra moderna impone l’impiego di mezzi numerosi e complessi, la conoscenza dei quali, che implica tempo ed esercizio, deve essere estesa alla quasi totalità dei cittadini.

In seguito alle limitazioni imposteci dal Trattato di pace, le nostre frontiere terrestri e marittime non possono essere fortificate. La posizione geografica della penisola con le sue due isole maggiori, a cavallo del bacino del Mediterraneo, costituisce un importante obiettivo per un invasore che, volendo dominare quel mare, tenda a crearvi basi aeree e marittime. Lo sviluppo di circa 8.000 chilometri di coste impone, per difenderle, larga disponibilità di uomini e di mezzi. Il volontariato limita nel tempo la preparazione degli uomini, così che quando fossimo chiamati a difendere l’integrità del territorio disporremmo di personale privo di addestramento e senza possibilità di tempo e di mezzi per fronteggiare le esigenze contingenti; il reclutamento dei volontari riuscirebbe assai più costoso di quello di un numero di forze uguali, basate sul servizio obbligatorio, col danno, già accennato, di non poter disporre di riserve istruite in quantità adeguate alle esigenze della guerra. A prescindere dagli inconvenienti d’ordine tecnico, è da tener presente che, cambiato sistema di reclutamento, riuscirebbe assai difficile, per ovvie ragioni, tornare al sistema attuale, se il volontariato si fosse dimostrato difettoso.

E poiché la Carta costituzionale fissa i principî generali ai quali il legislatore dovrà informare la propria azione, ritengo necessario di mantenere l’obbligatorietà del servizio militare, salvo a temperare tale dovere con provvedimenti che si riterrà di attuare di volta in volta negli interessi dei cittadini e della difesa del territorio italiano.

Avendo trattato l’emendamento al secondo capoverso dell’articolo 49, prego l’onorevole Presidente di autorizzarmi a specificare le ragioni per le quali ho anche proposto di aggiungere, dopo il terzo, il seguente comma:

«Le spese per le Forze armate saranno improntate a concetti di rigida economia e messe in relazione alla politica militare che intenderà svolgere la Repubblica».

PRESIDENTE. Ella ha facoltà di svolgere anche questo emendamento.

PERUGI. Sono stato indotto a questa proposta dall’emendamento di altri colleghi col quale si stabilisce, in linea di massima, che le spese per le Forze armate non debbano superare quelle per la pubblica istruzione.

A titolo informativo pei colleghi segnalo che le spese per le Forze armate ammontano: per l’esercizio in corso a 166 miliardi, dei quali 74 spesi per ragioni estranee alle Forze armate;

per l’esercizio prossimo si sale a 183 miliardi, di cui 66 miliardi e 30 milioni per esigenze estranee alle Forze armate.

Volendo distinguere, le spese per l’esercito sono per l’esercizio in corso 107 miliardi, per l’esercizio prossimo 115 miliardi; per la marina, per l’esercizio in corso, 37 miliardi e per l’esercizio prossimo 39 miliardi e 200 milioni; per l’aeronautica 22 miliardi e 55 milioni per l’esercizio in corso, 28 miliardi e 800 milioni per l’esercizio prossimo.

Nel prossimo esercizio il 40 per cento circa delle spese del bilancio dell’esercito grava per esigenze che non interessano la vita e l’efficienza dell’esercito stesso. Le spese maggiori si riferiscono ai carabinieri per 27 miliardi e 200 milioni; alla bonifica di campi minati per 4 miliardi e 2 milioni; a spese residuali di guerra per 2 miliardi e 4 milioni; ad assegni al personale civile esuberante non di ruolo e salariato per un miliardo e tre milioni.

Non ritengo che per l’avvenire possano stabilirsi dei limiti fissi al bilancio delle Forze armate; ma basterà solo enunciare il principio di contenere le spese dei Ministeri militari in un ambito assai ristretto senza riferirsi a bilanci di altri Ministeri, le esigenze dei quali, quali quelle delle Forze armate, variano in relazione a tante altre esigenze. È la politica estera di uno Stato che orienta e regola la politica militare, che può paragonarsi ad una parabola le cui ordinate sono subordinate ad esigenze imprevedibili.

Se vogliamo avere Forze armate che garantiscano il nostro territorio occorre dare ad esse, pur nel modesto quantitativo, quella efficienza che assicuri la nostra difesa; in caso contrario spenderemo denaro, non sarà garantita la nostra sicurezza e, purtroppo, i sacrifici imposti, per il loro carattere di insufficienza perché limitati dalla inflessibilità della Costituzione, potranno risultare inutili.

Rispondendo poi a quello che ha detto l’onorevole Giua, del quale condivido pienamente le idee, mi permetto solo di osservare che egli forse ha considerato la guerra difensiva da un punto di vista unilaterale, cioè che sia soltanto l’Italia che debba condurla. In questo caso siamo d’accordo: non possiamo immaginare che l’Italia, in tanta povertà di mezzi e di materie prime, possa provvedere alla difesa del territorio. (Approvazioni).

PRESIDENTE. I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

«Sostituire il secondo periodo dello stesso comma col seguente:

«L’adempimento del servizio militare obbligatorio non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

«Azzi».

«Aggiungere al secondo comma, le parole:

«Sono esenti dal portare le armi coloro i quali vi obiettino ragioni filosofiche e religiose di coscienza.

«Caporali».

L’onorevole Colitto ha proposto, come l’onorevole Coppa, la soppressione del terzo comma. Egli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. Mi permetto di insistere sulla proposta di soppressione del terzo comma dell’articolo 49, così redatto: «L’ordinamento dell’esercito si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana».

Insisto per la soppressione specialmente dopo aver ieri sentito gli argomenti che, conforto indiretto del mio emendamento, sono stati prospettati da altri colleghi dell’Assemblea: l’onorevole Sullo, l’onorevole Azzi e l’onorevole Nobile.

Insisto perché, per la verità, nonostante ogni sforzo da me compiuto, non sono riuscito a comprendere il significato della frase innanzi ricordata, che dovrebbe costituire nientemeno che una norma costituzionale. L’ordinamento dell’esercito è quello che è. E parlare di spirito democratico a proposito dell’ordinamento dell’esercito significa dire una cosa, me lo si consenta, vuota di senso, così come vuota di senso apparirebbe questa frase, se la si ripetesse a proposito dell’ordinamento della Magistratura, dei Ministeri, della polizia, ecc.

Che cosa significherebbe dire che l’ordinamento della Magistratura si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana? E così che cosa significherebbe dire che l’ordinamento dei Ministeri o della polizia si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana?

Ho fatto delle ricerche e ho chiesto eventuali chiarimenti alla relazione dell’onorevole Ruini, che pure è un documento così pregevole per chiarezza, per precisione stilistica e giuridica, di forma e di sostanza. Ma nella relazione dell’onorevole Ruini non ho trovato nulla. Sono andato alla ricerca di chiarimenti nei lavori preparatori della prima Sottocommissione. Ma, per verità, anche lì la mia fatica non è stata coronata da successo.

Ho trovato soltanto, a pagina 397, queste parole, che non vorrei dire di colore piuttosto oscuro, dell’onorevole Moro.

«La norma» egli disse «ha lo scopo di garantire che lo spirito democratico del Paese entri nell’esercito compatibilmente con la struttura dell’esercito stesso». Non lo vorrei offendere, se gli confesso che fra me e me ho detto: Obscurum per obscurius. Che non si voglia introdurre nell’esercito lo spirito politico del Paese? Mai più! Se questo fosse, si dovrebbe a maggior ragione sopprimere questo capoverso. Perché, lo sappiamo tutti, l’esercito è fatto per difendere la Patria; e la Patria si difende sotto qualsiasi regime e con qualsiasi orientamento politico.

L’onorevole Merlin ieri mi ha tranquillizzato, quando con la sua suadente parola ha detto: «Mai abbiamo avuto dì mira di introdurre lo spirito politico nell’esercito». Mi attendevo però da lui una chiarificazione della frase, che dovrebbe divenire una norma costituzionale. Egli si è, invece, limitato a dire così: «È bene che l’esercito si informi allo stato di diritto, non di fatto, del Paese». La spiegazione evidentemente non ha quei pregi di chiarezza, che hanno tutte le spiegazioni dell’onorevole Relatore.

Mi si consenta di dire un’altra cosa. Mi è parso che l’onorevole Merlin sia caduto in una piccola contraddizione, perché, a proposito della obbligatorietà della coscrizione, egli ha pronunziato una frase, che giova molto alla tesi che sostengo. Ricordando, mi pare, un autore francese, egli ha detto: «La coscrizione obbligatoria è segno di democrazia». Ed allora io dico: se nel capoverso sta scritto che la coscrizione è obbligatoria, basta affermare questo per dire che l’esercito è democratico. Basta affermare la obbligatorietà della coscrizione, perché senz’altro possa dirsi anche affermato il principio della democraticità dell’esercito. È perciò che io insisto nel mio emendamento soppressivo. (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Anche gli onorevoli Rodi e Sullo hanno proposto la soppressione del terzo comma e hanno svolto l’emendamento.

L’onorevole Selvaggi ha presentato la stessa proposta. Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerla.

I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

«Al terzo comma, sostituire alle parole: dell’esercito, le parole: delle Forze armate.

«Azzi».

«Al terzo comma, sostituire alle parole: dell’esercito, le seguenti: delle Forze armate.

«Gasparotto, Chatrian, Moranino, Stampacchia, Brusasca».

«Al terzo comma, alle parole: dell’esercito, sostituire le altre: delle Forze armate.

«Di Giovanni».

Gli onorevoli Calosso, De Mercurio, Bianchi Bianca, Matteotti Matteo, Zagari, Bocconi, Zappelli, Canepa, Longhena, Pera, Zuccarini, Vischioni, Persico, Montemartini, Chiaramello, Azzi, Binni, Nasi, Bernini, Paolucci, Veroni, D’Aragona, Mastino Pietro, Valiani, Conti, Camangi, Bellusci, Gullo Rocco, Pertini e Lami Starnuti hanno presentato il seguente emendamento, già svolto:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma: «Nel bilancio dello Stato, le spese per le Forze armate non potranno superare le spese per la pubblica istruzione, salva legge del Parlamento di durata non superiore a un anno».

L’onorevole Giacchero ha presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere, dopo il terzo, il seguente comma:

«I cittadini ufficiali e sottufficiali dell’esercito in servizio permanente non possono essere iscritti a partiti politici né svolgere attività politica».

Ha facoltà di svolgerlo.

GIACCHERO. Può forse sembrare a qualcuno che il comma aggiuntivo all’articolo 49, da me proposto, sia da collocare piuttosto in un regolamento di disciplina che non nella Costituzione.

Ma così non è ed io cercherò di esporre le ragioni brevemente e, comunque, entro i limiti consentitimi.

È vero che nel vecchio regolamento di disciplina dell’esercito, approvato con decreto del luglio 1907, vi era un articolo che aveva lo stesso sapore di questo mio comma aggiuntivo, ma è anche vero che la semplice modificazione operata dal fascismo con decreto del giugno 1929 permise quello sgretolamento morale dell’esercito, che si iniziò con le circolari del 1933 ai generali e colonnelli per l’iscrizione al partito fascista e finì con l’infausto 8 settembre 1943.

Ora poiché la Costituzione deve essere garanzia non soltanto dei diritti e dei doveri dei cittadini, ma anche della saldezza degli istituti che formano la difesa dello Stato, sia verso forze antidemocratiche interne che verso aggressori dell’esterno, noi dobbiamo affermare nella Costituzione un principio che garantisca quella saldezza e faccia dell’esercito una pura e semplice arma, che noi non vogliamo certo adoperare per offesa e che fervidamente ci auguriamo di non dover neppure adoperare per difesa.

Poiché questo soltanto deve essere l’esercito: un’arma sicura di difesa nelle mani dei poteri legalmente e democraticamente costituiti.

Come una qualsiasi arma nelle mani di un agente di pubblica sicurezza o di un carabiniere è una difesa della legalità e della democrazia, mentre la stessa arma nelle mani di un bandito o di un violento può diventare una offesa alla legalità ed alla democrazia, così l’esercito sarà un’arma democratica non per il fatto che nei cortili delle caserme si discutono in più o meno rumorosi comizi gli ordini del colonnello o la gestione dello spaccio truppa, né per il fatto che il militare si senta autorizzato a trattare confidenzialmente un superiore, ma, in tanto l’esercito sarà democratico, in quanto sarà amministrato e impiegato da chi è legalmente e democraticamente autorizzato a farlo, nei modi e per i fini, che i principî e i diritti democratici impongono.

Per ottenere questo, ossia per ottenere che questa sia una semplice arma, che non spari magari inavvertitamente o improvvisamente, è necessario che coloro i quali formano i quadri permanenti dell’esercito non siano parte evidente ed attiva di partiti. E questo per parecchi ordini di ragioni:

1°) perché la missione di coloro i quali abbracciano la carriera militare è quella di servire il Paese al disopra e al di fuori di interessi, sia pure nobilissimi, di partito;

2°) perché l’impostazione attuale dei partiti, in particolare di quelli di massa, è basata su una disciplina e su una gerarchia, che, a volte, potrebbe non essere nello stesso senso di quella corrispondente ai posti occupati nell’esercito, e se non si provvedesse, si creerebbero interferenze e situazioni che, nella migliore ipotesi, si possono definire incresciose;

3°) perché si deve evitare che favoritismi, a mezzo di influenze politiche, possano turbare la necessaria tranquillità di coloro che attendono all’alta missione di formare la forza militare della Nazione, ed originare malcontento e corruzione;

4°) perché (scusate se faccio un’ipotesi estrema, ma per difendersi dai pericoli bisogna avere quel minimo di fantasia necessaria per immaginarli prima che essi si presentino), perché infine noi abbiamo votato un articolo 13, dove è detto che sono vietate le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Ora, voi immaginate per un momento un reggimento o altra unità militare dove gli ufficiali, e sottufficiali, dal comandante all’ultimo sergente, vengano abilmente inquadrati nella organizzazione di un partito particolarmente attivo, ed eccovi fatta l’organizzazione non soltanto di carattere, ma di autentica struttura militare la quale potrebbe essere a disposizione di quel partito per i suoi scopi.

Caso estremo! D’accordo. Però io penso che non sia eccessiva prudenza, ma semplicemente buona norma riconfermare ciò che i nostri vecchi avevano con saggezza stabilito. I militari di carriera non si occupino di politica. Diventeranno sufficientemente democratici se la Nazione lo sarà, non solo a parole, ma nel modo di comportarsi e di vivere socialmente dei singoli cittadini.

La democrazia deve venire dal popolo, deve essere negli uomini che compongono gli organismi sociali ed in coloro, legislatori o ministri o comandanti, che ordineranno il nuovo esercito e che ne determineranno l’azione. Ma ora noi dobbiamo creare la premessa per cui l’Esercito, tornando alle sue gloriose tradizioni prefasciste, diventi soltanto l’Esercito italiano, ossia l’arma che non serve altra bandiera che il nostro tricolore, l’arma che non può trovare più nobile compito e più sacro ideale se non quello di tutelare la libertà dei cittadini, il rispetto delle istituzioni e l’onore della Patria! (Applausi).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nobile, Bitossi, Chatrian, Togliatti, De Filpo, Laconi, Ravagnan, Massola, Musolino, Di Vittorio e Colombi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo: «Gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in servizio attivo permanente, che per mutilazioni riportate in difesa della Patria siano fisicamente menomati, continueranno ad essere mantenuti in servizio, in speciali ruoli di onore, che verranno regolati dalla legge».

L’onorevole Nobile ha facoltà di svolgerlo.

NOBILE. Il mio emendamento si ricollega ad una proposta che presentai alla Commissione dei settantacinque, la quale, accogliendone il concetto informatore, risolse all’unanimità di farne oggetto di raccomandazione al Governo. Successivamente, parlando in sede di dichiarazioni del Governo, richiamai sull’argomento l’attenzione di quest’Assemblea; ed in quella occasione presentai un ordine del giorno, firmato da molti altri colleghi, che presso a poco diceva le medesime cose che ora sono ripetute in questo emendamento.

Non occorre, perciò, che mi dilunghi a dar ragione dell’aggiunta che propongo di fare all’articolo 49. Il dovere dello Stato di non abbandonare a se stessi gli ufficiali e sottufficiali in S.P.E. che, per mutilazioni riportate in guerra, siano dichiarati non idonei al servizio attivo, è evidente. È verissimo, d’altra parte, che su questa materia vi sono già ampie provvidenze governative, ma mi riferisco in modo particolare ai più giovani ufficiali e sottufficiali che, se riconosciuti invalidi per ferite riportate in guerra, vengono inviati a casa con la sola pensione privilegiata di guerra che è assolutamente inadeguata ai bisogni più elementari dell’esistenza. Come già informai l’Assemblea, per un capitano, ad esempio, invalido per l’ottanta per cento, essa è di appena 4.584 lire mensili. Ciò vuol dire che praticamente quei giovani ufficiali, dopo aver fatto il loro dovere in guerra e riportato a causa di essa delle gravi menomazioni fisiche, vengono messi sul lastrico, perché non sempre riescono a trovare nella vita civile una occupazione adeguata.

È un dovere sacrosanto da parte dello Stato provvedere a questa speciale categoria di mutilati. Di qui l’emendamento aggiuntivo da noi proposto.

A tale emendamento si possono fare due obiezioni. La prima – quella, forse, che tra breve ci sarà ripetuta dal Presidente della Commissione – è che non si tratta di materia strettamente costituzionale. Si può consentire in questo; ma faccio osservare che nella nostra Costituzione vi sono già tante altre disposizioni non rigorosamente costituzionali! Del resto, quello che vorrei vedere affermato è soltanto il principio, rinviando l’applicazione di esso alla legge, la quale stabilirà in che modo e con quali limitazioni gli ufficiali e sottufficiali invalidi di guerra, in servizio permanente effettivo, possano continuare a essere mantenuti in servizio in speciali ruoli d’onore. Questi ruoli, per altro, non sono una novità, perché la Marina italiana già li aveva dopo la prima guerra mondiale. Oggi non esistono più. Bisogna riconoscere che il regime passato aveva provveduto largamente nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra, ed io penso che la Repubblica non possa, e non debba essere meno generosa di quello che fu il Governo fascista.

PARIS. Si trattava di imperialismo!

NOBILE. Non c’entra l’imperialismo qui. Si tratta di ufficiali e sottufficiali che non possono esser messi sul lastrico dopo che hanno servito il loro Paese. È questione di coscienza.

Non si possono abbandonare a se stessi in questo modo dei giovani ufficiali e sottufficiali nel fiore degli anni. Ne conosco molti in questa condizione. Un tenente di vascello, che fu gravemente ferito alla testa, in guerra, va ora in giro con una parte del cranio scoperta; né la cicatrice può venir protetta con una placca di argento, perché l’applicazione di questa richiederebbe un’operazione estremamente rischiosa. A questo ufficiale è stata riconosciuta un’invalidità dell’ottanta per cento; ma la marina, fino ad ora, generosamente finge di ignorarla. Il giorno in cui non potrà più farlo, essa sarà costretta a mandare a casa quel giovine ufficiale senz’altra pensione che quella d’invalido di guerra ammontante, come vi dicevo poc’anzi, a 4.584 lire mensili.

L’altra obiezione che si potrebbe muovere al mio emendamento è che i ruoli di onore, di cui parlo, inciderebbero sugli organici di ufficiali e sottufficiali consentitici dal trattato di pace.

FABRIANI. E perché occuparsi solo di quelle categorie, e non di tutte?

NOBILE. Vi è in proposito un emendamento Bencivenga che io accetto e voterò. Ma, tornando al mio emendamento, faccio osservare che il trattato di pace non parla di ruoli, ma di effettivi. Quindi nessuna difficoltà può esservi, da questo lato, a stabilire dei ruoli speciali per ufficiali e sottufficiali in S.P.E. invalidi di guerra, a lato degli organici ordinati. Mi pare, dunque, che la sola obiezione che si potrebbe ragionevolmente muovere al mio emendamento aggiuntivo cada e perciò, onorevoli colleghi, raccomando caldamente di accettarlo, tanto più che esso ha già riportato il consenso di numerosi colleghi, di ogni settore dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Chiedo all’onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

MERLIN UMBERTO, Relatore. Risponderò brevemente nella speranza di contribuire ad una rapida conclusione della discussione. Comincio dal penultimo emendamento proposto dall’onorevole Giacchero. Dato l’argomento che tratta il collega, io penso che si possa svolgere questo emendamento assieme a quello dell’onorevole Clerici e rinviarlo a domani, in modo che siano trattati tutti e due assieme. Dichiaro poi che la Commissione, dei numerosi emendamenti presentati, accetta soltanto quello proposto degli onorevoli Laconi, Targetti, Gasparotto, Ambrosio ed altri, ed accetta anche quello proposto dall’onorevole Azzi e dall’onorevole Gasparotto, con cui si propone di sostituire alle parole: «dell’esercito» le parole: «delle Forze armate». Gli altri emendamenti non possiamo accettarli: quello proposto dall’onorevole Cairo non può essere accettato per le ragioni che ho detto, perché esso si oppone al servizio obbligatorio, mentre la Commissione pensa che il principio della obbligatorietà del servizio militare vada confermato.

L’onorevole Bosco Lucarelli che ha presentato un altro emendamento non c’è, quindi è inutile parlarne. Per gli emendamenti dell’onorevole Caroleo, e dell’onorevole Bencivenga, e per l’ultimo svolto ora dall’onorevole Nobile, io vorrei fare ai colleghi questa proposta: gli argomenti toccati sono di tale importanza, e soprattutto sono sentiti in modo così unanime dall’Assemblea – ne sono sicuro – che pregherei di convertirli in un ordine del giorno che, io sono certo, potrebbe essere approvato all’unanimità dell’Assemblea; ma non credo sia opportuno includere tali proposte nella Costituzione. Innanzitutto, perché mi pare che sia superfluo, e poi perché in realtà la Repubblica fa tutto quello che può per queste povere vittime della guerra, e la Repubblica non ha fatto mai e non fa eccezioni per i suoi figli che abbiano servito sotto un regime o sotto un altro: li tratta tutti allo stesso modo e riconosce a tutti il loro sacrificio. Questa mia proposta, di convertire gli emendamenti in un ordine del giorno unico, spero sia accettata dai colleghi Nobile, Bencivenga e Caroleo.

L’emendamento proposto dall’onorevole Giua mi pare superfluo, me lo perdoni il collega. Non è possibile, giunti all’articolo 49, dire che vogliamo «organizzare l’esercito in vista della difesa nazionale, senza violare le disposizioni dell’articolo 6 della Costituzione». E questo mi sembra intuitivo, una volta che l’Assemblea ha approvato l’articolo 6 il quale dice: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale, che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». È chiaro che non possiamo metterci in contradizione con noi stessi; non possiamo dichiarare quanto propone l’onorevole Giua, senza aver l’aria di voler mettere in dubbio la serietà di quanto abbiamo votato. Prego perciò il collega Giua di non insistere nel suo emendamento.

L’emendamento Laconi lo accettiamo, e con questo sono venuto incontro a tutte le proposte degli onorevoli Gasparotto, Chatrian ed altri che hanno firmato ed accettato questo emendamento; ed anche dell’onorevole Azzi che spero sarà sodisfatto dell’emendamento accolto dalla Commissione, che accetta in sostanza anche i suoi principî.

Per quanto riguarda l’emendamento dell’onorevole Coppa non lo possiamo accettare. Ma non lo accettano neanche le donne, perché siccome esse reclamano la parità in tutto, vogliono la parità anche in questo servizio militare. La Commissione ha già detto che vuole accontentarle. Naturalmente, l’ordinamento dell’esercito stabilirà quelli che sono i compiti di assistenza particolare a cui l’animo e la gentilezza femminile sono più adatti.

Per quanto riguarda l’emendamento Perugi, pregherei il collega di ritirarlo, perché mi pare che il suo concetto sia stato già accolto.

Per quanto riguarda l’emendamento dell’onorevole Caporali, dichiaro che non lo possiamo accettare perché in Italia una setta di obiettori di coscienza, come quella che esiste in Inghilterra per coloro che non vogliono portare le armi non esiste, e non vedo perché dobbiamo stabilire il principio che l’onorevole Caporali propone. Rispettabile è lo scrupolo di coscienza e già le nostre leggi ne tengono conto per i sacerdoti, ma non bisogna generalizzarlo o scriverlo nello Statuto per non arrivare a conseguenze assai pericolose.

Per quanto riguarda la soppressione del terzo comma, io pregherei i colleghi Coppa, Colitto, Rodi, Sullo e Selvaggi di ritirare la proposta di soppressione e di rimanere sodisfatti delle ragioni che ho detto ieri con sufficiente chiarezza, e che mi dispiace non abbiano persuaso l’onorevole Colitto, ma che spero possano persuadere l’Assemblea.

Per quanto riguarda l’emendamento dell’onorevole Calosso ho già detto, nelle dichiarazioni di ieri, che non posso accettarlo.

Per quanto riguarda infine l’ultimo emendamento Perugi, mi pare di aver già risposto: è chiaro che questa povera Italia farà la politica che potrà, ma essa, come politica militare, non ha altra politica che quella che è fissata dall’articolo 6 della Costituzione. Quindi pregherei il collega Perugi di ritirare questo suo emendamento.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dell’onorevole Merlin, chiedo ai presentatori di emendamenti se li mantengono.

Onorevole Cairo, mantiene il suo emendamento?

CAIRO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Non essendo presente l’onorevole Bosco Lucarelli, il suo emendamento si intende decaduto.

Onorevole Caroleo, mantiene il suo emendamento?

CAROLEO. Per semplificare, io aderisco all’emendamento dell’onorevole Bencivenga e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Onorevole Bencivenga, mantiene il suo emendamento?

BENCIVENGA. Dopo i chiarimenti dell’onorevole Merlin, lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Giua, mantiene il suo emendamento?

GIUA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendo presente l’onorevole Di Giovanni, il suo emendamento si intende decaduto.

Onorevole Laconi, mantiene il suo emendamento?

LACONI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Azzi, mantiene i suoi emendamenti?

AZZI. Mantengo il primo e il secondo; la Commissione ha accettato il terzo.

PRESIDENTE. Onorevole Gasparotto, mantiene l’emendamento?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Comunico che l’onorevole Gasparotto mi ha dichiarato di ritirare l’emendamento, avendo firmato quello Laconi.

PRESIDENTE. Onorevole Coppa, mantiene l’emendamento?

COPPA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Perugi, mantiene i suoi emendamenti?

PERUGI. Ritiro il primo e mantengo il secondo.

PRESIDENTE. Onorevole Caporali, mantiene l’emendamento?

CAPORALI. Lo mantengo e protesto contro l’affermazione che ebbe a fare l’onorevole Merlin. Ricordo all’onorevole Merlin che la obiezione da lui fatta riguarda una questione ormai accettata, in quanto i cappellani militari sono esenti dal portare le armi.

PRESIDENTE. L’onorevole Colitto mantiene il suo emendamento?

COLITTO. Dichiaro di mantenere l’emendamento.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Rodi, Sullo e Selvaggi, i loro emendamenti si intendono decaduti.

Gli emendamenti degli onorevoli Azzi, Gasparotto e Di Giovanni per la sostituzione delle parole: «delle forze armate» alle altre: «dell’esercito» sono stati accettati dalla Commissione.

Onorevole Calosso, mantiene l’emendamento?

CALOSSO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Perugi, mantiene l’emendamento?

PERUGI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Giacchero, mantiene l’emendamento?

GIACCHERO. Gradirei conoscere l’opinione del Relatore.

PRESIDENTE. Il Relatore ha espresso il parere che l’emendamento possa essere rinviato analogamente a quanto è stato fatto per l’altro, proposto dall’onorevole Clerici.

GIACCHERO. Sta bene; aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Nobile, mantiene l’emendamento?

NOBILE. Aderisco alla richiesta di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sarà opportuno, onorevole Nobile, che si metta d’accordo con l’onorevole Bencivenga che deve pure presentare un ordine del giorno.

Passiamo ora alla votazione dell’articolo 49. Il primo comma è così formulato:

«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino».

Su questo primo comma, il solo emendamento implicito è contenuto nella proposta dell’onorevole Cairo, di sostituire il comma col seguente:

«La difesa della Patria è dovere di tutti i cittadini».

CAIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAIRO. Mi pareva che il dovere della difesa della Patria non esigesse la necessità di alcun aggettivo rafforzativo, in quanto la difesa della Patria è sacra di per sé, senza aiuto di rafforzativi, che per me diminuiscono invece il concetto e la sostanza del dovere. Comunque, posso anche rinunciare e rinunzio alla mia formula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dello articolo 49: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino».

(È approvato).

Per la prima parte del secondo comma la Commissione ha dichiarato di aderire alla formulazione proposta dagli onorevoli Laconi, Targetti, Gasparotto, ed altri:

«Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge».

L’onorevole Cairo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo: «II servizio militare non è obbligatorio». Su questo emendamento è stata richiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Chiaramello, Morini, Calosso, Momigliano, Filippini, Persico, Caporali, Canevari, Longhena, Pera, Carestia, Cairo, Labriola, e Villani. (Commenti).

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Noi votiamo per la formula del servizio militare obbligatorio, perché riteniamo che in questo momento, date le condizioni generali della finanza e del Paese, non si possa adottare l’organizzazione delle Forze armate su base volontaria.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Il problema del volontariato l’ho sollevato per primo io; sono io, quindi, il responsabile maggiore di questo dibattito. Io ho detto però – e l’ho affermato in comunicati-stampa e nel mio discorso alla Costituente – che, pur essendo, in principio, favorevole al volontariato, riconoscevo che a questo non si poteva arrivare che gradualmente, perché nel momento attuale non sarebbe applicabile. Perciò ho proposto coi colleghi Sottosegretari al Ministero della difesa e poi con gli onorevoli Laconi e Targetti un emendamento, consacrante il principio dell’obbligo generale dei cittadini di servire la Patria, «nelle forme e con le modalità e i limiti da stabilirsi con leggi speciali».

Con questo intendevo ed intendo non chiudere le porte al volontariato che, gradualmente e fatalmente, dovrà andare in applicazione, in relazione ai nuovi compiti imposti alle milizie, ma nel tempo stesso affermare il dovere dei cittadini alla prestazione militare. Per questi chiari principî, che non contradicono affatto il voto che ho per primo enunciato, dichiaro di votare contro l’emendamento Cairo, inteso a sopprimere sotto qualsiasi forma l’obbligatorietà del servizio militare.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Devo fare una semplice dichiarazione a conferma di quanto ha detto il collega Merlin. Abbiamo cercato di formulare la dizione proposta la quale, mentre apre la porta ad una adozione sempre più larga del volontariato, non stabilisce il divieto del servizio militare obbligatorio. Perché, onorevoli colleghi, se noi dichiarassimo nella Costituzione che il servizio militare non è obbligatorio, se domani – non voglia il cielo! – una guerra ci costringesse a fare il servizio obbligatorio, non lo potremmo fare perché è scritto nella Costituzione.

La cosa è di una tale gravità che, se i colleghi ci pensano, dovrebbero aderire alla formula adottata che, mentre toglie rigidità al servizio obbligatorio, non va incontro a questo inconveniente che, per me, sarebbe un assurdo. (Applausi).

COLITTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Dichiariamo di votare in favore dell’obbligatorietà del servizio militare. La coscrizione obbligatoria è il miglior mezzo per introdurre nell’esercito, come si vuole dalla Commissione, lo spirito democratico. Facciamo anche nostre le ragioni indicate dall’onorevole Corbino. Voteremo contro la proposta dell’onorevole Cairo.

CAIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAIRO. Desidero dire che noi proponenti dell’emendamento – ed io incrollabilmente – siamo fedeli al principio dell’abolizione del servizio militare obbligatorio. Si è ripetuto qui l’antico e vieto sofisma che sta a fondamento ed a giustificazione, errata ed artificiosa di tutte le guerre di aggressione: Si vis pacem para bellum. (Rumori).

Ora, io credo fermamente che il nostro emendamento racchiuda una verità alla quale noi ci accostiamo con molta, con troppa trepidazione: e la verità è che questo mondo è stanco di guerre. (Rumori). Ora, è stato detto da certi settori che questo è fare della cattiva poesia; io affermo invece che questo è fare dell’ottima prosa, che questo è parlare di una realtà storica concreta, poiché soltanto abolendo lo strumento della guerra che è l’esercito noi potremo affermare la nostra sincera volontà di pace. (Applausi a sinistra Commenti Rumori).

Mi si potrebbe tacciare di retorica se, a cagione della retorica della guerra, l’Italia non fosse ancora esulcerata da un complesso di ferite e di sciagure senza nome.

PRESIDENTE. Onorevole Cairo, non svolga un’altra volta il suo emendamento, per favore.

CAIRO. Poiché dunque non posso svolgere nuovamente il mio emendamento, questa non sarebbe la sede, io dico a coloro che qui in quest’Aula manifestano lo stesso sentimento pacifista che è nel mio animo, ma poi si dispongono a votare contro il mio emendamento, che noi abbiamo il coraggio delle nostre opinioni. (Rumori Proteste).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sull’emendamento presentato dall’onorevole Cairo, che è del seguente tenore: «Il servizio militare non è obbligatorio».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall’onorevole Gullo Rocco.

Si faccia la chiama.

Presidenza del vicepresidente TARGETTI

SCHIRATTI, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Bianchi Bianca – Bocconi.

Cairo – Calamandrei – Calosso – Canepa – Canevari – Caporali – Carboni – Cartia – Chiaramello – Corsi.

Damiani – Di Gloria.

Fietta – Filippini.

Lami Starnuti – Longhena.

Mastino Pietro – Momigliano – Montemartini – Morini.

Paris – Pera – Persico – Piemonte – Pieri Gino.

Rossi Paolo – Ruggiero Carlo.

Segala – Simonini.

Villani.

Zanardi.

Rispondono no:

Abozzi – Adonnino – Alberti – Aldisio – Allegato – Amadei – Ambrosini – Andreotti – Angelini – Angelucci – Arcaini – Arcangeli – Assennato – Azzi.

Bacciconi – Badini Confalonieri – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Bassano – Basso – Bastianetto – Bellato – Bellavista – Bellusci – Belotti – Bencivenga – Benedetti – Benvenuti – Bergamini – Bernamonti – Bertini Giovanni – Bertola – Bertone – Bettiol – Biagioni – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bibolotti – Bitossi – Boldrini – Bonomelli – Bosco Lucarelli – Bovetti – Braschi – Bruni – Brusasca – Bubbio – Bucci – Bulloni Pietro – Burato.

Cacciatore – Caccuri – Caiati – Caldera – Camangi – Camposarcuno – Cappa Paolo – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Caprani – Capua – Carbonari – Caristia – Carmagnola – Caroleo – Caronia – Carpano Maglioli – Caso – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Cavallari – Cavalli – Cavallotti – Cevolotto – Chatrian – Chieffi – Ciampitti – Ciccolungo – Cifaldi – Cimenti – Clerici – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Conci Elisabetta – Condorelli – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbino – Corsanego – Costa – Costantini – Cotellessa – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo – Crispo.

D’Amico Diego – De Caro Gerardo – De Falco – De Filpo – De Gasperi – Del Curto – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Martino – De Mercurio – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Di Vittorio – Dominedò – Dugoni.

Ermini.

Fabbri – Fabriani – Faccio – Fanfani – Fantuzzi – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Fedeli Armando – Ferrarese – Ferrario Celestino – Ferreri – Fiore – Fiorentino – Fioritto – Firrao – Flecchia – Fogagnolo – Foresi – Franceschini – Fresa – Froggio – Fuschini.

Gabrieli – Galati – Garlato – Gasparotto – Gatta – Germano – Gervasi – Geuna – Ghidetti – Ghislandi – Giacchero – Giannini – Giolitti – Giordani – Giua – Gonella – Gortani – Gotelli Angela – Grassi – Grazi Enrico – Grieco – Gronchi – Guariento – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Gui – Gullo Fausto.

Iotti Leonilde.

Jacini – Jacometti – Jervolino.

Labriola – Laconi – Lagravinese Pasquale – La Malfa – Landi – La Rocca – Lazzati – Lettieri – Lizier – Lucifero.

Maffi – Maffioli – Magnani – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Malvestiti – Mancini – Mannironi – Marazza – Marconi – Mariani Enrico – Mariani Francesco – Marinaro – Martinelli – Martino Enrico – Marzarotto – Massola – Mastino Gesumino – Mattarella – Mattei Teresa – Meda Luigi – Merlin Angelina – Merlin Umberto – Miccolis – Micheli – Minio – Molè – Molinelli – Monterisi – Montini – Morelli Renato – Mortati – Mùrdaca – Murgia – Musolino – Musotto.

Negro – Nenni – Nicotra Maria – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Noce Teresa – Notarianni – Numeroso.

Orlando Camillo.

Pacciardi – Pajetta Gian Carlo – Pajetta Giuliano – Pallastrelli – Paolucci – Paratore – Parri – Pastore Raffaele – Pat – Patricolo – Pecorari – Pella – Pellegrini – Penna Ottavia – Perassi – Perugi – Petrilli – Piccioni – Pignedoli – Pistoia – Platone – Ponti – Pressinotti – Preziosi – Priolo – Proia – Pucci.

Quintieri Adolfo.

Raimondi – Reale Vito – Recca – Restagno – Ricci Giuseppe – Riccio Stefano – Rivera – Rodi – Rodinò Ugo – Rognoni – Romano – Romita – Roselli – Roveda – Rubilli – Ruggeri Luigi – Ruini – Rumor – Russo Perez.

Saccenti – Saggin – Salizzoni – Sampietro – Sansone – Sardiello – Sartor – Scalfaro – Scelba – Schiratti – Scoccimarro – Scotti Alessandro – Scotti Francesco – Secchia – Segni – Siles – Silipo – Spallicci – Stella – Storchi – Sullo Fiorentino – Tambroni Armaroli – Targetti – Tega – Terranova – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Togni – Tomba – Tonello – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Trimarchi – Tumminelli – Tupini – Turco.

Uberti.

Valenti – Vallone – Valmarana – Vernocchi – Veroni – Viale – Vicentini – Vigna – Vigo – Villabruna – Vinciguerra – Vischioni – Volpe.

Zotta.

Si sono astenuti:

Moro.

Pastore Giulio.

Zaccagnini.

Sono in congedo:

Bargagna – Benvenuti – Bernardi.

Cingolani Mario.

Di Giovanni.

Ghidini – Guidi Angela – Gullo Rocco.

La Pira – Lombardo Ivan Matteo.

Merighi – Morelli Luigi.

Pignatari.

Rapelli – Rescigno.

Zerbi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli Segretari procedono al computo dei voti).

Presidenza del Presidente TERRACINI

Risultato della votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione sull’emendamento Cairo:

Presenti                    368

Votanti                     365

Astenuti                       3

Maggioranza             183

Hanno risposto          33

Hanno risposto no     332

(L’Assemblea non approva).

Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento sostitutivo presentato dall’onorevole Azzi, che lascia indeterminata la questione dell’obbligatorietà o meno del servizio militare:

«La prestazione del servizio militare è regolata dalla legge».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all’emendamento Coppa, non accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere dopo la parola: «obbligatorio» le seguenti: «per i cittadini di sesso maschile».

MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Voterò a favore per togliere ogni possibile equivoco circa l’estensione del servizio militare.

TONELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Dichiaro che voterò contro per non recare offesa al sesso femminile. (Si ride – Commenti).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l’emendamento Coppa.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la prima parte del testo proposto dalla Commissione: «Il servizio è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte del comma:

«Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio dei diritti politici».

(È approvata).

Si intende così assorbito l’emendamento sostitutivo dell’onorevole Azzi.

Si deve ora votare l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Caporali:

«Sono esenti dal portare le armi coloro i quali vi obbiettino ragioni filosofiche e religiose di coscienza».

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. Volevo dire che l’onorevole Caporali avrà almeno un soldato, che sono io, nel votare questo emendamento.

Mi pare che l’onorevole Relatore non abbia capito in pieno l’enorme importanza dell’argomento quando lo ha sottovalutato come una questione che possa interessare soltanto alcune sette ignorate nel nostro Paese come quella dei quaccheri. Basta che egli abbia la bontà di rileggere le discussioni antiche e recenti che si sono svolte su questo argomento nel Parlamento inglese, e che una volta di più hanno riaffermato il diritto degli obiettori di coscienza, per vedere che proprio in questa materia si era giunti, in un paese civile e di antiche tradizioni parlamentari, all’apice dell’eticità.

Né si dica che l’obiezione di coscienza apre una comoda porta alla codardia.

Soprattutto nella guerra moderna sono concepibili impieghi militari difensivi altrettanto rischiosi, se non ancor più rischiosi dell’impugnare le armi. Basta pensare ai servizi di addestramento antigas, ai servizi antiaerei, per vedere che un uomo, al quale per ragioni di alta coscienza ripugni di portare le armi contro il prossimo, può ugualmente, e con maggior nobiltà, morire per il proprio Paese. Voterò per l’emendamento Caporali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l’emendamento Caporali.

(Non è approvato).

Passiamo al terzo comma che nel testo della Commissione è così formulato:

«L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana».

L’onorevole Colitto ha proposto di sopprimere il comma. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dagli onorevoli Colitto, Sullo, Maffioli, Rodi, Corbino, Rognoni, Corsini, Abozzi, Caso, Bencivenga, Lucifero, Russo Perez, Coppa, Miccolis, De Falco, Caroleo, Siles, Bellavista, Giacchero, Lagravinese Pasquale.

Procedo all’appello dei firmatari della richiesta.

(Segue l’appello).

Sono presenti gli onorevoli: Colitto, Sullo, Maffioli, Corbino, Abozzi, Bencivenga, Cappa, Caroleo, Bellavista, Giacchero, Rognoni, Rodi, Russo Perez e Lagravinese Pasquale.

Non sono presenti gli onorevoli Corsini, Caso, Lucifero, Miccolis, De Falco e Siles.

Poiché risultano presenti soltanto quattordici firmatari, la richiesta di votazione per scrutinio segreto non può avere corso.

Pongo in votazione la proposta di soppressione del terzo comma.

(Non è approvata).

Pongo in votazione il terzo comma: «L’ordinamento dell’esercito si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dall’onorevole Cairo:

«La Repubblica, nell’ambito delle convenzioni internazionali, attuerà la neutralità perpetua».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall’onorevole Calosso:

«Nel bilancio dello Stato, le spese per le Forze armate non potranno superare le spese per la pubblica istruzione, salva legge del Parlamento di durata non superiore a un anno».

È stata presentata la domanda di votazione per appello nominale su questo emendamento dagli onorevoli Cairo, Chiaramello, Calosso, Canevari, Bassano, Filippini, Magrini, Longhena, Pera, Labriola, Mastino Pietro, Calamandrei, Momigliano, Caporali, Nasi e Cevolotto.

Procedo all’appello dei firmatari della richiesta.

(Segue l’appello).

Poiché risulta assente soltanto l’onorevole Calamandrei, l’appello nominale può aver corso.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. A mio avviso l’emendamento Calosso, che propone di pareggiare il bilancio della difesa con quello della pubblica istruzione, non è materia di Costituzione. Se si trattasse di esprimere un voto, il voto che il bilancio della pubblica istruzione sia elevato di molto, raddoppiato puranco, potremmo essere tutti concordi; ove invece si tratti, come ci si propone con l’emendamento, di fissare questo voto nella realtà legislativa, e nelle tavole della Costituzione, non mi potrei dichiarare concorde, perché i due bilanci, della difesa militare del Paese e della pubblica istruzione, non sono conformi, non sono paralleli, non sono omogenei. Il bilancio della pubblica istruzione è essenzialmente un bilancio di assegni al personale, mentre il bilancio delle Forze armate è gravato da una fortissima aliquota di spese per armi, per materiale vario, dalle navi agli aeroplani, per dotazioni e per consumo delle attrezzature militari.

Quando poi si passi a mettere in rilievo i diversi compiti assegnati ai due Dicasteri, la differenza si dilata e si sostanzia in questo: che allo scoppio delle ostilità il Ministero della pubblica istruzione potrebbe addirittura chiudere o quanto meno limitare di molto la sua attività, mentre il Dicastero della difesa dovrebbe moltiplicarla, addirittura. Comunque, valgano le cifre seguenti, che sono quanto mai espressive. Il bilancio del Ministero della difesa, il bilancio di previsione per il 1946-1947, cioè per l’esercizio che sta chiudendosi, è di 73 miliardi, ma, considerando la sola parte assegnata al personale, questa cifra si riduce a 36 miliardi.

Il Ministero della difesa dispone di un personale di 290 mila unità, con la spesa per il personale dei 36 miliardi e 820 milioni già accennata.

Qualora però questa cifra, elevata indubbiamente, venga depurata degli assegni relativi al personale civile esuberante, che dobbiamo mantenere per ragioni di alta opportunità, per non dire di necessità politica, ai militari trattenuti alle armi perché residenti in territori inaccessibili e agli assegni da darsi agli sfollandi, la cifra per il personale si riduce a 26 miliardi e 826 milioni di lire.

Ora il bilancio 1946-1947 della pubblica istruzione, con un personale notevolmente inferiore, cioè di 190 mila unità, ha una spesa in passivo di 26 miliardi e 353 milioni.

Come sì vede, adunque, la somma per unità spesa dalla pubblica istruzione è superiore a quella della difesa.

Comunque, per entrare in un argomento di scottante attualità, poiché il Presidente del Consiglio nel suo ultimo discorso alla radio ha già annunciato la cifra fissata dal Ministero del tesoro per il bilancio di previsione delle Forze armate per l’esercizio che sta per aprirsi, 1947-1948, è bene che questa cifra sia precisata e chiarita: sono 155 miliardi 296 milioni 287 mila lire.

Però, va pur detto, perché non sia tutti i giorni diffamato questo povero bilancio, qualora si tenga conto della svalutazione della moneta, le spese preventivate per il nuovo esercizio sono di molto inferiori a quelle dell’esercizio precedente.

Inoltre, va osservato che, per quanto riguarda l’esercito, nel bilancio attuale, di 103 miliardi che gli sono assegnati sono compresi, notate bene, 22 miliardi e 178 milioni per l’arma dei carabinieri, sono compresi 2 miliardi e 976 milioni per il personale civile non di ruolo e salariato esuberante alle necessità dell’esercito. Sono compresi altresì 3.450 milioni per la bonifica dei campi minati (tutte spese che non si possono cancellare), sono compresi 5.500 milioni di spese per i prigionieri di guerra, sono compresi due miliardi per spese residuali della guerra; tutte cifre che non incidono sull’efficienza delle forze militari, che sono, in un certo senso, peso morto e che non riguardano direttamente il bilancio della difesa. Ad esempio, le spese, che sono 22.178 milioni per i carabinieri, potrebbero essere accollate comodamente al bilancio del Ministero dell’interno. Si conclude che, per quanto riguarda l’esercito, le spese estranee alla difesa gravano su quel bilancio per il 45,08 per cento.

Per quanto riguarda la marina, abbiamo la spesa di 4.500 milioni per i salariati eccedenti ai suoi bisogni; abbiamo 2 miliardi e 450 milioni per spese di dragaggio, per riparazioni di navi e per rate di saldo e pagamento di dragamine; abbiamo spese di guerra e straordinarie che non riguardano le esigenze della difesa, ma che incidono sul bilancio per 3.620 milioni. Per l’aeronautica abbiamo in bilancio per la sistemazione di aeroporti 470 milioni, per spese di guerra e assegni ai prigionieri un miliardo e 210 milioni, per pensioni e assegni al personale sfollante 2.923 milioni e via dicendo. Di conseguenza questi due bilanci – Difesa e Pubblica istruzione – sono sostanzialmente e profondamente diversi tanto che non si possono mettere in raffronto, mancando in essi l’elemento della parallelità. Io che ho esordito nella vita come maestro elementare e sento per la scuola una immensa passione, posso augurare, come Calosso e forse più di Calosso, che il bilancio del Ministro Gonella possa essere fin da quest’anno raddoppiato, ma prego – per l’evidenza delle cose che ho detto e che sono documentate da cifre eloquenti – di non insistere in un emendamento che, messo ai voti, potrebbe tornare a nostro danno. Se si tratti di esprimere in un ordine del giorno questo voto dell’Assemblea perché sia rafforzata ed elevata la situazione della pubblica istruzione in Italia, ci troverete tutti concordi, ma non potrete averci concordi in un voto che potrebbe ferire profondamente quelle che sono le ragioni di vita dell’esercito italiano e compromettere la forza difensiva del nostro Paese. (Applausi).

CALOSSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALOSSO. Se l’acustica di quest’Aula fosse migliore, avremmo avuto il piacere di sentire l’autorevole discorso dell’onorevole Gasparotto, il quale ha risposto molto bene, ma a domande che non avevamo fatto noi, nel nostro ordine del giorno, che è l’ordine del giorno del Gruppo socialista dei lavoratori italiani e di deputati di altri partiti, compresi alcuni democristiani.

L’onorevole Gasparotto ha elencato quali sono le spese militari attuali: dragare le mine e fare tante altre cose; ma ha detto che il bilancio 1947-1948 sarà, per il Ministero della difesa di 155 miliardi, mentre quello della istruzione è di 26 miliardi. Ora che cosa dicevamo noi? Non negavamo che per le spese militari ci fosse da dragare le mine e da fare tante altre cose, perché non crediamo che le spese militari siano necessarie soltanto per infilare con le baionette dei disgraziati. Anche per dragare le mine occorrono le spese militari, così come una volta occorreva dare ai bersaglieri dei bei cappelli piumati. Noi abbiamo detto che non è il Ministro della guerra, non sono i generali o i tecnici, che debbono dire quanto ci vuole per l’esercito. Perché un onesto tecnico possa rispondere alle necessità della difesa, è necessario che abbia un esercito almeno superiore al più grande esercito del mondo (Commenti). Io penso che la sicurezza non è affatto un elemento da mettere in gioco. È il politico che deve stabilire quanto si possa dare per le spese militari, qualunque sia la situazione.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Calosso; rammento tutte le osservazioni che lei ha già fatte,

CALOSSO. Però mi sembra che queste osservazioni non siano state udite. Infatti le belle ragioni esposte dall’amico Gasparotto non hanno a che fare con la nostra tesi. Tocca a noi, Assemblea politica, dire quanto si debba dare all’esercito per le spese militari. Abbiamo un Paese analfabeta, che ha pochi operai qualificati e un deficiente sport scolastico: è evidente che manchiamo delle basi nazionali per formare l’esercito. Noi diciamo una cifra e non si deve superare quella cifra. Come la spendano i tecnici non ci riguarda: se vorranno dragare delle mine lo facciano pure. (Si ride – Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Calosso, la prego, risponda a questa mia domanda: conserva il suo emendamento?

CALOSSO. Sì, certamente.

GRONCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Credo che sia superfluo, in questo dibattito dall’emendamento proposto dall’onorevole Calosso, di affermare che il voto contrario che noi diamo non ha alcun significato politico. La nostra contrarietà alla guerra va intesa in un senso più profondo e spirituale di quello di un semplice indirizzo politico. Non ci pare possibile introdurre una simile proposta in un articolo di Costituzione. L’onorevole Calosso e i suoi colleghi sono stati perfino obbligati a decretare che l’eventuale guerra non possa durare più di un anno. (Si ride).

Rispondo con una piacevolezza alle molte che l’onorevole Calosso ha detto, per dire che non è certo possibile in una Costituzione enunciare un principio del genere di quello che l’emendamento contiene. Perciò, spogliandolo, come deve essere per serietà, di ogni valore di indirizzo politico, noi voteremo contro l’emendamento.

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Se vi sono delle ragioni a favore dell’emendamento Calosso dal punto di vista spirituale, dal punto di vista pratico tale emendamento non serve a niente. Io sfiderei chiunque a determinare con esattezza quale sia oggi la spesa per la pubblica istruzione e quali siano le spese militari, perché per la pubblica istruzione e per le Forze armate spendono Stato, Comuni e provincie; domani poi avremo anche le regioni e probabilmente anche ad esse appiopperemo oneri per l’istruzione. Come fare il confronto? Eppoi, caro Calosso, non è bastato il trattato di Versailles ad impedire alla Germania di spendere diecine di miliardi di marchi (marchi buoni) per armamenti che non erano contemplati dalle clausole del trattato. Potremmo illuderci che con le leggi di contabilità di Stato riusciremmo ad impedire che per l’esercito – quando se ne riconosca la necessità – si debba spendere più o meno di quello che si spende per l’istruzione?

Ecco perché, pur ammettendo che l’istruzione debba passare avanti alle spese militari in tempi normali, quando si presenteranno tempi brutti, le Assemblee e i governi troveranno sempre la maniera di ingannare la Costituzione e le leggi sulla contabilità dello Stato. Per questa ragione noi voteremo contro l’emendamento.

TARGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. È superfluo dire che il Partito socialista è fermamente convinto della necessità che ci sia una determinata proporzione tra le spese militari e le altre spese. In tutta la sua storia ha combattuto, e, purtroppo per il Paese, con poca fortuna, una continua battaglia per la riduzione delle spese militari, sostenendo, eppoi constatando, che quello che l’Italia anche prima del fascismo spendeva per la marina e per la guerra, specialmente nei momenti nei quali fu presa da un’infatuazione imperialistica che le fu inoculata per motivi di politica interna, fu la causa più grave, che le impedì di sodisfare ai bisogni della nuova civiltà. Ma questo non può esercitare nessuna tentazione verso un eventuale accoglimento dell’emendamento Calosso, perché ci sembra intuitivo – io non voglio criticare la proposta in una forma che possa sembrare poco rispettosa per i proponenti – che, se c’è un emendamento non dico non attinente, ma addirittura estraneo alla Carta costituzionale, anche alla più diffusa che immaginare si possa, è proprio questo che consiste nella determinazione di un rapporto fisso fra le spese di un bilancio e le spese di un altro.

CALOSSO. Sì, tecnicamente; ma vi sono anche diverse firme del Partito socialista italiano a questo emendamento, firme di autentici socialisti (Commenti).

TARGETTI. Ella mi insegna che non è certo una firma che può far cambiare la consistenza di un emendamento. Il fatto che qualche nostro collega abbia ritenuto di sottoscrivere l’emendamento in discussione, significa soltanto che egli era di opinione diversa da tutto il resto del suo Gruppo, anche se non si voglia osservare che chi ha posto quella firma, l’ha forse posta per un impulso dell’animo, dal quale tutti noi saremmo tentati di lasciarci guidare, se non considerassimo la natura e la portata della norma proposta, inconciliabile con il carattere e la portata che devono avere norme costituzionali.

Per concludere, onorevoli colleghi, noi non abbiamo nessuna autorità per fare alcun invito all’onorevole Calosso e agli altri suoi colleghi. Ma se questa autorità avessimo, l’adopereremmo per dir loro: persuadetevi che se votiamo contro non è perché si sia in uno stato d’animo diverso dal vostro. Voi dovete riconoscerlo. Ed allora perché insistervi? Voi farete tutto il possibile, ma credete pure che tutto il possibile faremo anche noi, oggi domani e sempre per impedire che le spese militari ostacolino le opere di civiltà, di pace, da cui dipende la resurrezione del nostro Paese! (Interruzione dell’onorevole Calosso).

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, la prego di concludere.

TARGETTI. Avrei già concluso, ma le interruzioni suggeriscono spesso nuovi argomenti.

Un’ultima osservazione: questo emendamento stabilisce un rapporto fisso tra il bilancio delle Forze armate e quello dell’istruzione. Perché allora non stabilire un altro rapporto tra il bilancio delle forze armate e il bilancio della giustizia, dell’agricoltura ed altri bilanci che esigono larghe previsioni? Queste modestissime osservazioni dovrebbero persuadere i proponenti che il loro emendamento vorrebbe regolare e regola, comunque, male una materia del tutto estranea alla Carta costituzionale.

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Dichiaro che noi non voteremo l’emendamento proposto dall’onorevole Calosso. Ci pare assurdo che in un momento in cui sulla Nazione pesa l’onere di un trattato di pace, che limita le nostre spese militari, in questo momento si debba fare un’affermazione di questo genere. Un Paese che non difende la sua indipendenza – questo vorrei dire all’onorevole Calosso, se entrassi nel merito della questione – non può neanche difendere la propria cultura (Interruzione dell’onorevole Calosso). Non si può, quindi, regolare questa materia con un riferimento puramente aritmetico e farla oggetto di affermazioni vuote e prive di qualsiasi contenuto, se non dell’unico contenuto demagogico che intendono avere e che hanno. (Applausi).

Se poi dovessi scendere all’esame dell’articolo…

PRESIDENTE. No, non vi scenda.

LACONI. …vorrei aggiungere qualcosa a quanto ha detto l’onorevole Corbino sulla vanità di questo articolo. Vorrei far rilevare che, in sostanza, questo articolo mirerebbe unicamente a determinare un controllo dell’Assemblea legislativa sui suoi propri atti, in quanto è sempre permesso all’Assemblea legislativa di domani di aumentare il bilancio delle Forze armate al di sopra dei limiti stabiliti per quelli della Pubblica istruzione, facendo unicamente una legge ad hoc.

CALOSSO. Annuale.

LACONI. Appunto: questa considerazione annuale della questione, da parte dell’Assemblea legislativa, è già prevista, in quanto essa deve annualmente approvare con legge i bilanci. Evidentemente, questo non è altro che un giro vuoto di parole. (Applausi).

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Vorrei unirmi alle preghiere dei colleghi affinché l’onorevole Calosso ritiri la sua proposta. Se si voterà, io voterò contro.

Ricordo, negli anni durissimi, di aver ascoltato alla radio la voce lontana dell’onorevole Calosso e trovai che è un uomo di spirito. Ed egli ne ha voluto dare conferma in questo emendamento. È riuscito allo scopo. (Si ride – Applausi).

Se sfogliamo tutti quei numerosi libri che ci ha mandato gratis il Ministero della Costituente, nelle numerosissime Costituzioni di ogni parte del globo non ne troviamo una sola in cui vi sia una disposizione di questo genere. Quindi, non è una disposizione di indole costituzionale. Per queste ragioni credo che si debba votare contro.

Che se poi si vuole prendere la disposizione come un voto platonico o demagogico, come ha detto l’onorevole Laconi, contro la guerra, abbiamo già votato l’articolo 4, che dice: «L’Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista»; ed io aggiunsi anche: «come mezzo di riconquista». Quindi, basta questo perché non si approvi l’articolo.

CALOSSO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Calosso, ogni volta che si fanno delle proposte si costituisce un fatto personale che permane fino a quando la proposta non è superata. Comunque, parli.

CALOSSO. Di tutti questi discorsi, una sola parola mi pare possa ritenersi personale: quella che ha pronunciato l’onorevole Laconi, il quale ha parlato di demagogia. (Commenti). Ora, è proprio questo che esula dalla nostra proposta perché, se noi ragioniamo con quella calma, con quella semplicità e con quella oratoria che non merita l’accusa di demagogia, si vedrà facilmente come il proposito che ci ha mosso nel presentare questo emendamento sia soprattutto un calcolo, che sarà sbagliato, che potrà essere sbagliato, ma che è quello di non perdere una terza volta, in una terza guerra mondiale. (Commenti).

E abbiamo anche spiegato i motivi psicologici che garantiscono che questo è il nostro intendimento. (Commenti). Io ho persino riguardato la mia situazione familiare: la mia famiglia è quella di un militare effettivo. (Rumori – Commenti).

Dopo una sconfitta come quella che abbiamo avuto, questo è un problema profondamente serio da affrontare: possiamo aver ragione o aver torto, ma essere seri bisogna, profondamente seri. (Commenti – Si ride).

Io credo che sia una prova di serietà quella di credere che non ci sia in alcuno qui un perverso proposito antipatriottico; ma se io offendo l’Assemblea quando mi rivolgo alla sua serietà, allora domando scusa e prometto che mi rivolgerò alla sua non serietà.

PRESIDENTE. Onorevole Calosso, ci dica se mantiene la richiesta di votazione per appello nominale.

CALOSSO. Lo scopo che ci proponevamo era quello di porre il problema alla coscienza del Paese, ma l’atmosfera che si è creata nell’Assemblea ci dimostra che è un problema che non è ancora maturo per essere impostato. (Commenti).

Ritiro pertanto la proposta di votazione per appello nominale, unicamente perché noi non vogliamo fare ostruzionismo, ma vogliamo che ci sia qui la maggior possibile atmosfera di cordialità. (Applausi).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dall’onorevole Calosso e da numerosi altri colleghi:

«Nel bilancio dello Stato, le spese per le Forze armate non potranno superare le spese per la pubblica istruzione, salva legge del Parlamento di durata non superiore a un anno».

(Non è approvato).

Debbo porre ora in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Perugi:

«Le spese per le Forze armate saranno improntate a concetti di rigida economia e messe in relazione alla politica militare che intenderà svolgere la Repubblica».

PERUGI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora l’articolo 49 risulta, nel suo complesso, così approvato:

«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

«Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio dei diritti politici.

«L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana».

È stato presentato il seguente ordine del giorno nel quale gli onorevoli Nobile e Bencivenga hanno trasfuso i loro emendamenti, con l’adesione anche degli onorevoli Chatrian, Togliatti, Malagugini, Basso, Tonello, Rossi Paolo e Caroleo:

«L’Assemblea Costituente,

affermato il dovere della Repubblica di onorare il sacrificio e il valore dei cittadini che hanno difeso la Patria;

ritiene che una speciale legge debba provvedere alla creazione di appositi istituti di assistenza per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili;

ritiene altresì che gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, mutilati di guerra, debbano, quando ne facciano domanda, essere mantenuti in servizio in speciali ruoli di onore da istituirsi con legge».

Lo pongo in votazione.

(È approvato all’unanimità – Vivissimi, generali, prolungati applausi).

Il seguito della discussione è rinviato a domani alle 15.

La seduta termina alle 20.50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15:

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.