Come nasce la Costituzione

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LUNEDÌ 19 MAGGIO 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CXXVI.

SEDUTA DI LUNEDÌ 19 MAGGIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

indi

DEL VICEPRESIDENTE TUPINI

INDICE

Commemorazione di Antonio Fratti:

Spallicci                                                                                                          

Presidente                                                                                                        

Congedi:

Presidente                                                                                                        

Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio):

Presidente                                                                                                        

Domande di autorizzazione a procedere:

Presidente                                                                                                        

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):

Presidente                                                                                                        

Zerbi                                                                                                                 

Nobile                                                                                                               

Quintieri Quinto                                                                                             

Salerno                                                                                                            

Mazza                                                                                                               

Adonnino                                                                                                         

Persico                                                                                                             

Einaudi                                                                                                             

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione                                      

Colitto                                                                                                             

Cortese                                                                                                            

Taviani                                                                                                  Laconi      

Arcaini                                                                                                             

Fabbri                                                                                                               

Dominedò                                                                                                         

Castelli Edgardo                                                                                           

Scoca                                                                                                                

Meda                                                                                                                 

Rodi                                                                                                      Micheli      

Nasi                                                                                                                   

Selvaggi                                                                                                           

Gasparotto                                                                                                      

Caristia                                                                                                            

Bencivenga                                                                                                      

Risposte di Parlamenti esteri al messaggio dell’Assemblea Costituente italiana:

Presidente                                                                                                        

La sedata comincia alle 15.

MOLINELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 13 maggio.

(È approvato).

Commemorazione di Antonio Fratti.

SPALLICCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI. Onorevoli colleghi, sabato scorso ricorreva il cinquantesimo anniversario della morte del deputato repubblicano Antonio Fratti, caduto a Domokos nel 1897 per la libertà della Grecia. Crediamo doveroso rammentarlo in questa aula, dopo che ieri la nativa Forlì gli ha tributato commosse e solenni onoranze. Egli ebbe a compagni in quella gesta garibaldina l’onorevole Arturo Labriola che fa parte di questa Assemblea, l’onorevole Gian Battista Pirolini, gli onorevoli De Felice Giuffrida e Bernardino Verro di parte socialista e Pio Schinetti che tutti quanti hanno il culto delle lettere ricordano con affettuoso rimpianto. Antonio Fratti, uomo d’azione del nostro Risorgimento, confermò in terra di Grecia, morendo per la patria altrui, l’ideale mazziniano che lo aveva spinto da Vezza d’Oglio a Mentana e a Digione. Così come Nullo in Polonia, Giorgio Imbriani ed il fratello di Felice Cavallotti sui Vosgi, Lamberto Duranti e i fratelli Garibaldi sulle Argonne, Mario Corvisieri e Mario Conforti sulla Drina, in favore dei Serbi nel 1914.

Egli confortò dell’ultimo abbraccio Guglielmo Oberdan, già avviato al sacrificio e ne custodì prima e ne rese pubblico poi il solenne testamento agli Italiani.

Diresse quella Rivista Popolare che assieme a Napoleone Colajanni mise l’accento sulla soluzione sociale della nostra dottrina repubblicana.

Noi lo ricordiamo oggi, perché dopo la parentesi oscura del fascismo ci riconcilia col nostro Risorgimento.

Questa rievocazione in quest’aula dica al popolo greco, che vive la sua ora tormentosa e tormentata in questa torbida ripresa della sua vita nazionale ancor dominata da risorgenti fantasmi di guerra, che l’Italia non è e non può essere quella che vide in fez e in orbace scatenata ai suoi danni in una guerra d’avvoltoi, ma che l’Italia è nel suo nuovo aspetto repubblicano quella che – indossando la camicia rossa di Antonio Fratti – venne a lei anche nella sua lotta recente per la rivendicazione della sua indipendenza, nel nome della libertà e della fratellanza fra i popoli.

Oggi, sciogliendo un voto che fu, nell’anno del suo sacrificio, formulato qui e che non ebbe seguito, vorrei che l’immagine del nostro eroico combattente fosse fermata nel marmo, nella Galleria dei Deputati che onorarono questa Assemblea, l’Italia e l’Umanità. (Applausi).

PRESIDENTE. Desidero manifestare l’adesione mia personale e dell’Assemblea alle parole commemorative e celebrative del collega onorevole Spallicci in memoria di Antonio Fratti.

Nei giorni scorsi, invitato dalla città di Forlì a partecipare alle onoranze, fatte ieri, in memoria di Antonio Fratti, ho inviato il seguente telegramma di adesione, a nome dell’Assemblea:

«Rammaricando vivamente impegni precedenti impediscanomi essere costì giorno onoranze Antonio Fratti plaudo et aderisco iniziativa nobilissima. Coronando massimo eroico olocausto la sua vita tutta intesa indicare popolo italiano vie sicuro rinnovamento et ascesa oltre stagnante umiliata costrizione monarchica Antonio Fratti dette anche fulgido esempio di leale, battagliera incorrotta attività parlamentare. Interpretando sentimenti Assemblea Costituente Repubblica italiana tributo memoria grande figlio città vostra omaggio reverente».

Antonio Fratti, oltre a lottare per la libertà della sua Patria, ha voluto lottare anche per la libertà di altri popoli; e possiamo in questo momento ricordare che i soldati, che si trovarono in Grecia dopo il settembre del 1943, hanno saputo emulare l’eroismo ed il sacrificio di Antonio Fratti, unendosi alle forze popolari greche, che lottarono contro i tedeschi, per la liberazione della loro terra.

Noi accomuniamo nell’omaggio il più ardito maestro su questa strada di virtù eroiche a questi più recenti ed egualmente eroici allievi.

E spero, col collega Spallicci, che questo esempio non resti ignoto al popolo greco, in questo periodo in cui stiamo riallacciando con esso, così faticosamente, i nostri vecchi rapporti di amicizia. (Vivi applausi).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Ghidini, Giacchero, Crispo, Gullo Rocco, Merighi.

(Sono concessi).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. La Presidenza del Consiglio ed i Ministeri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze e tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dell’agricoltura e foreste, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e dell’Africa italiana, hanno fatto pervenire alla Presidenza risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli Deputati.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico.

 

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Bernamonti, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;

contro i deputati Longhena e Zanardi, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;

contro il deputato Cremaschi Olindo, per il reato di cui all’articolo 336 del Codice penale;

contro il deputato Villani Ezio, p.er il reato di diffamazione a mezzo della stampa.

Saranno stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente.

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Dobbiamo esaminare l’articolo 44, ultimo del Titolo terzo sui rapporti economici.

L’articolo è del seguente tenore:

«La Repubblica tutela il risparmio; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito».

Sono stati presentati numerosi emendamenti a questo articolo. I seguenti sono stati già svolti:

«Sostituirlo col seguente:

«Lo Stato incoraggia e tutela il risparmio e vigila sull’esercizio del credito e sugli istituti bancari con un organo di coordinamento stabilito per legge.

«Colitto».

«Sostituirlo col seguente:

«La Repubblica favorisce e tutela il risparmio; a tal fine disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

«Cortese».

Segue l’emendamento dell’onorevole Marina:

«Sostituirlo col seguente:

«Lo Stato incoraggia e tutela il risparmio: controlla e coordina l’esercizio del credito».

Non essendo l’onorevole Marina presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Gli onorevoli Zerbi, Malvestiti, Cappugi, Belotti, Balduzzi, Avanzini, Morelli, Pat, Sampietro, Pastore Giulio, Cotellessa, Bianchini Laura, Castelli Avolio, Ferrario Celestino, Gui, Quarello, De Maria, Coccia, Pella, Meda, Delli Castelli Filomena, Benvenuti, Clerici, Baracco, Bovetti, Gortani, Arcaini, hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l’accesso del risparmio popolare all’investimento reale promuovendo la diffusione della proprietà dell’abitazione, della proprietà diretta coltivatrice, del diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

«La Repubblica disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito».

L’onorevole Zerbi ha facoltà di svolgerlo.

ZERBI. Onorevoli colleghi, l’emendamento che a nome di un folto gruppo di deputati ho l’onore di proporre alla vostra benevola attenzione dice: «La Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l’accesso del risparmio popolare all’investimento reale promuovendo la diffusione della proprietà dell’abitazione, della proprietà diretta coltivatrice, del diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

«La Repubblica disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito».

Esso vuole esprimere il lamento di milioni e milioni di piccoli risparmiatori italiani, la tragedia – dirò senza iperbole – di tutta la nostra generazione di piccoli risparmiatori, che negli ultimi trenta anni o poco più, ha veduto il potere di acquisto della lira ridotto ad un centoquarantesimo della lira del 1913 o ad un trentacinquesimo della lira che correva nella pausa fra la prima e la seconda guerra mondiale. Tale immane tragedia ha inciso proprio e sopratutto sui risparmi delle classi popolari. Il risparmio delle classi ricche, per le sue stesse dimensioni e per la conoscenza che la ricca borghesia possiede delle multiformi vie di investimento e reinvestimento, sa ben trovare da solo impieghi che lo difendano dalla svalutazione monetaria e bene spesso sa volgere la svalutazione medesima a proprio vantaggio. È invece il piccolo risparmio delle classi popolari, il quale spesso indugia forzatamente nelle forme più semplici dell’investimento monetario – nel deposito bancario, nel titolo di Stato, nell’obbligazione – che più si è trovato esposto alle intemperie della moneta, le quali hanno caratterizzato questo ultimo trentennio e lo hanno gravemente sinistrato nella prima guerra vittoriosa e lo hanno annichilito dopo questa seconda sfortunata guerra. Per la sua stessa limitata entità individuale e per la scarsa conoscenza che il piccolo risparmiatore popolare ha delle svariate possibilità del mercato finanziario, i singoli piccoli risparmiatori continuerebbero anche nel futuro a non sapere difendersi da soli contro eventuali ulteriori bufere monetarie.

Rilevo con vivo compiacimento che la tragedia del piccolo risparmio popolare è ben presente a colleghi di ogni settore.

L’onorevole Nobile ha pure presentato un emendamento per la tutela del piccolo risparmio, auspicando che la futura legislazione rechi provvedimenti intesi a riparare i danni causati a tale risparmio da eventuali inflazioni monetarie. L’onorevole Quintieri Quinto ne ha presentato uno il quale impegna la Repubblica a tutelare il valore della moneta nazionale ed il risparmio. Infine anche gli onorevoli Einaudi, Corbino, Lucifero, Condorelli ed altri propongono un emendamento al fine di garantire costituzionalmente il rispetto della clausola oro.

L’emendamento Quintieri, e sia pure meno esplicitamente, quello Nobile esprimono un encomiabilissimo, eroico proposito, che purtroppo la Repubblica Italiana non può garantire di saper tradurre in atto.

La nostra lira è una modesta valuta la quale nella più benevola ipotesi può contare di riuscire a mantenersi stabile nel domani, tutt’al più fin tanto che si manterranno stabili la sterlina e soprattutto il dollaro. Ma quando una di tali grandi monete regolatrici del mercato internazionale cadesse, noi saremmo trascinati con essa nella caduta, saremmo indotti ad «allinearci», come usa dirsi eufemisticamente, non foss’altro che per le esigenze delle nostre correnti esportatrici.

Più efficace sarebbe, indubbiamente, la salvaguardia della clausola oro, per quanto di tale clausola non sarebbe certo il risparmio popolare ad approfittare abitualmente.

La stessa nobile preoccupazione per le sorti del piccolo risparmio emerge dall’emendamento dell’onorevole Salerno il quale vorrebbe tutelato «il risparmio che trae origine dal lavoro»; essa è implicita nell’emendamento dell’onorevole Barbareschi che vuole impegnare la Repubblica a favorire oltre che a tutelare il risparmio; essa s’intravede infine anche come presupposto dell’emendamento dell’onorevole Mazza a favore delle piccole e medie aziende.

Gli uni come gli altri emendamenti proposti all’articolo 44 del Progetto palesano il desiderio di garantire, in qualche forma nuova, il mantenimento del potere di acquisto del risparmio monetario.

Senonché, io ritengo che il solo mezzo che l’esperienza storica abbia dimostrato sufficientemente efficace per difendere, almeno in larga parte, il contenuto economico del risparmio delle classi operaie, artigiane, impiegatizie, pensionate, insomma del piccolo risparmio popolare sia nello spalancare a tale piccolo risparmio anche le porte dell’investimento reale in beni strumentali, sia nell’educare tale piccolo risparmio a tali investimenti, sia nel munirlo di strumenti economico-giuridici nuovi o di nuove forme associative, atte a redimere il risparmio popolare da quel complesso di inferiorità che finora lo ha fatto soccombente alle vicende della moneta.

L’emendamento da noi proposto è in parte esemplificativo. Dopo avere impegnata la Repubblica genericamente a favorire l’accesso del risparmio popolare all’investimento reale, il nostro emendamento auspica anzitutto la diffusione della proprietà dell’abitazione. Anche per la ristrettezza di tempo lasciata all’illustrazione dell’emendamento, è superfluo che io indugi a richiamare le varie forme di aiuto che lo Stato può predisporre per la diffusione della proprietà o della comproprietà dell’abitazione. L’emendamento auspica poi «la diffusione della proprietà diretta coltivatrice»: è questa una viva aspirazione di larghissime masse popolari delle nostre campagne ed io credo che noi incoraggeremmo molto efficacemente il risparmio delle nostre classi contadine, quando richiamassimo nella Costituzione questa loro aspirazione quale finalità sociale della nostra Repubblica. Il nostro emendamento vuole infine impegnare il futuro legislatore a facilitare al risparmio popolare il diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Mi si potrebbe obiettare che nessuna remora esplicita la nostra legislazione pone a che le quote del piccolo risparmio popolare abbiano libero accesso anche all’investimento azionario, mentre le Borse valori spalancano indiscriminatamente le proprie porte a chiunque abbia danaro in cerca d’impiego.

Tutto ciò è vero, ma è altrettanto vero che in concreto fattori di varia indole hanno finora operato nel nostro Paese nel senso di convogliare il risparmio popolare verso gli investimenti monetari a reddito fisso, ossia verso quegli impieghi che già la prima inflazione aveva largamente falcidiato di contenuto economico e che questa seconda ha ormai pressoché annichilito.

La scarsa competenza del singolo risparmiatore popolare a valutare serenamente i rischi tecnici ed economici connessi all’investimento azionario, hanno costituito finora remora grave a che il risparmio popolare accedesse a questa forma d’impiego, capace di garantire a sufficienza contro le male conseguenze delle svalutazioni monetarie.

Ma è soprattutto la limitata dimensione dei singoli risparmi personali o familiari la quale, in linea di fatto, non suole consentire all’operaio, all’artigiano, al pensionato, e neppure al modesto impiegato od al piccolo professionista, di assortire un pacchetto azionario costituito da impieghi opportunamente ripartiti fra vari settori produttivi, in guisa da trarne un dividendo medio sufficientemente rimunerativo e non troppo variabile e da salvaguardare al tempo stesso nel suo insieme il capitale economico investito, pur frammezzo alle alterne vicende di prosperità e di crisi che caratterizzano la gestione di molte imprese e che più o meno mediatamente si ripercuotono sui dividendi e sui corsi dei titoli azionari.

Noi non ignoriamo che nel nostro Paese sono oggi in atto movimenti i quali tendono a diffondere il diretto investimento azionario anche presso ceti di risparmiatori fino a ieri estranei a questo tipo di investimento. Ce li segnala anche l’inusitata attività borsistica tuttora in corso. Non ignoriamo che talune nostre grandi imprese, specie nel nord, hanno recentemente assegnato opzioni ai propri dipendenti, ed attraverso queste opzioni li hanno ammessi ad un sia pure limitato investimento dei loro risparmi nella azienda stessa dove lavorano. Noi ci avviamo ad avere una discreta partecipazione di talune masse impiegatizie ed operaie al capitale di taluni dei nostri grandi complessi produttivi.

Ma io ritengo che la Repubblica italiana debba preoccuparsi di volgarizzare questa forma di investimento presso tutte le nostre classi popolari.

All’incirca un secolo fa, in seguito a vicende che potremmo designare come semplici ventate a paragone della catastrofica bufera che in questi ultimi anni ha squassato in Italia gli investimenti monetari a reddito fisso, il piccolo e medio risparmiatore inglese congegnarono la propria difesa nel cosiddetto investment trust, organismo di concentrazione del risparmio, capace di attuare accorti assortimenti di investimenti e di rischi azionari ed obbligazionari, pronto a mutare tempestivamente gli investimenti medesimi in rapporto alle variabili tendenze del mercato monetario e finanziario all’intento di assicurare al risparmio stesso un optimum di sicurezza e di stabilità di contenuto economico insieme alla più alta rimunerazione possibile.

Io credo che l’investment trust possa essere molto utilmente diffuso anche nel nostro Paese, sia nella sua struttura tradizionale sia e soprattutto nella forma di grandi cooperative d’investimento, le quali in varia guisa potrebbero anche coordinare le finalità caratteristiche dell’investment trust con quelle di holding popolari oppure d’impiegati ed operai risparmiatori. La tirannia dei pochi minuti accordatimi dal regolamento non mi consente di analizzare le concrete possibilità di fecondo sviluppo dell’investimento associativo, ma il chiaro intuito degli onorevoli colleghi non può non prospettare a loro gli enormi vantaggi che le classi piccolo risparmiatrici trarrebbero dalla diffusione di investment trusts o meglio di sane cooperative d’investimento capaci di educare ed avviare larga quota del risparmio popolare ad essere partecipe dei grandi complessi produttivi del Paese e ad essere protetta contro le deprecatissime ma storicamente inevitabili svalutazioni del modulo monetario, attraverso un tale indiretto ed opportunamente assortito investimento reale.

Mediante le accennate forme d’investimento associativo noi diffonderemmo la piccola comproprietà dei grandi capitali industriali, noi intesseremmo concreti motivi di solidarietà economica fra molti del nostro popolo ed i maggiori dei nostri complessi produttivi ed erigeremmo, al tempo stesso, validi strumenti di meno iniqua redistribuzione fra le varie classi sociali delle male conseguenze di future bufere monetarie. Per tutte queste considerazioni io ritengo che la nostra Costituzione non possa ignorare l’accennato problema e, nella forma qui proposta, o in altra più acconcia, io penso debba impegnare il futuro legislatore alla ricerca di una sostanziale e non appena nominale difesa del risparmio popolare.

Solo documentando con opportune leggi ed istituzioni la nostra decisa volontà di vigilare a siffatta sostanziale difesa, noi potremo nuovamente esaltare quella che è stata una delle migliori caratteristiche del nostro popolo: la virtù del risparmio, la quale condiziona la nostra stessa rinascita economica. (Applausi).

PRESIDENTE. L’onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:

«Sopprimere la frase: La Repubblica tutela il risparmio; ed in via subordinata, sostituirla come segue:

«La Repubblica tutela il piccolo risparmio; e a tal fine la legge emana i provvedimenti opportuni per riparare i danni ad esso causati da eventuali inflazioni monetarie».

Ha facoltà di svolgerlo.

NOBILE. Sarò molto breve. Nell’articolo 44 si afferma che «la Repubblica tutela il risparmio». Propongo la soppressione di una tale frase che sembra vuota e retorica ed in aperto contrasto con i fatti.

Il prestito cosiddetto della ricostruzione venne emesso a lire 97,50; cinque giorni fa era quotato in Borsa a lire 81, con una perdita del 16 per cento del suo valore primitivo. Se a ciò si aggiunge la diminuzione subita dal potere di acquisto della lira, dopo l’emissione del prestito, si conclude che la perdita effettiva di valore di questo titolo statale, emesso dalla Repubblica, è di molto maggiore. Che cosa ha fatto lo Stato, fino ad oggi, per riparare al danno che ne è derivato ai cittadini che investirono i loro risparmi in questo prestito? Nulla, che io sappia.

Ho parlato del prestito della ricostruzione ma il discorso vale ugualmente per il risparmio affidato alle Casse Postali o all’istituto Nazionale delle Assicurazioni. Milioni di lavoratori, che avevano fiducia nella stabilità della lira, hanno negli anni scorsi prestato allo Stato italiano il loro danaro, acquistando buoni postali o depositandoli nelle Casse di Risparmio. Nel 1939 il numero dei libretti e dei buoni postali ammontava niente di meno che a 17 milioni 760 mila, per un ammontare di circa 32 miliardi. Questo vuol dire che il valore medio di ogni deposito o buono era di appena 1800 lire. Si tratta dunque veramente di piccolo risparmio, frutto di lavoro. Ma che cosa valgono oggi quelle 1800 lire? Meno di cinquanta, forse. Quel risparmio si è pressoché volatilizzato.

Ho voluto sfogliare le statistiche dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Ho trovato che nella composizione del portafoglio di quell’Istituto il nucleo fondamentale è costituito dalle assicurazioni miste ordinarie, che rappresentano il 44 per cento del capitale assicurato. Il numero di questi contratti al 31 dicembre del 1941 era di 510 mila (cioè il 13,8 per cento del numero totale) per un ammontare di circa 10 miliardi di lire; il capitale medio assicurato era quindi di 19 mila lire circa. Vi è di più. I contratti per le forme popolari erano 1.225.000 (ben 33,1 per cento del totale) per un ammontare di 2.613.000.000 lire (11,9 per cento del totale), con una media di lire 2.132. L’esiguità di questi valori medi conferma che si tratta di piccoli risparmiatori, che nell’una e nell’altra forma affidarono allo Stato il loro piccolo gruzzolo di denaro, risparmiato a costo di molte privazioni. Orbene, questi milioni di impiegati, o piccoli professionisti, operai, artigiani che versarono nelle casse postali o in quelle dell’I.N.A. delle buone lire, se ne vedono oggi restituire altre che valgono sì o no la cinquantesima parte di quelle.

Questi milioni di lavoratori, che con quei sudati risparmi affidati ad Enti statali ritenevano di poter guardare con più serena tranquillità all’avvenire, sono i soli, se ci riflettete bene, che abbiano fin oggi pagato di fatto allo Stato una enorme tassa patrimoniale, enorme perché essa rappresenta un’aliquota del 90 o 95 per cento. Uguale sorte è toccata, in generale, a tutti quanti abbiano investito il loro denaro in titoli statali. Gli interessi sul debito pubblico, che fino ad un paio di anni fa rappresentavano, forse, la terza o quarta parte delle spese totali dello Stato, oggi ammontano appena al 4 per cento di queste. Lo Stato ha così ridotto ad una cifra insignificante il suo debito pubblico, a spese dei risparmiatori.

Borsari neri, speculatori dell’industria e commercio, non hanno pagato invece ancora alcuna imposta sul danaro malamente acquistato, mentre che l’imposta l’hanno pagata in misura esosa quelli che lira a lira, stringendosi la cintola, fecero dei risparmi con l’intendimento di crearsi una piccola pensione per la vecchiaia. Le donne di servizio, che ogni mese si recavano a comperare le marche da mettere sul libretto della previdenza, hanno pagato il 98 per cento del loro risparmio, ma nulla ha pagato ancora fino ad oggi né il grosso commerciante, né il grosso industriale.

Di fronte a questa dura, amara realtà venire oggi a proclamare solennemente nella Costituzione che la Repubblica tutela il risparmio sembra quasi un dileggio. Senza volerlo, quelli che hanno proposto tale formula hanno aggiunto la beffa al danno. Una tale frase generica è vuota di significato. Essa costituisce pura retorica la quale toglie prestigio alla Carta costituzionale. Molto meglio sopprimerla. Per tutelare il risparmio, non solo si dovrebbe arrestare il preoccupante processo di inflazione, oggi in corso, il che forse sarebbe possibile se avessimo veramente un Governo che governasse, e che desse un indirizzo a tutta l’economia nazionale, ma si dovrebbe anche iniziare il processo inverso di rivalutazione, cosa che a mio parere è assurda, e nemmeno desiderabile.

Vorrei perciò pregare il Comitato dei diciotto, che così spesso, arbitrariamente, parla a nome della Commissione dei settantacinque, che mai viene interpellata, vorrei pregare questo Comitato, che troppo spesso si ritiene infallibile, di voler accogliere la mia proposta di soppressione. Che se poi si volesse proprio insistere a parlare di tutela del risparmio, l’unico modo serio di parlarne nella Costituzione è quello di affermare che la Repubblica garantisce al piccolo risparmio, frutto del lavoro, il suo valore iniziale di acquisto.

Questo, per l’appunto, forma oggetto dell’emendamento che ho proposto in via subordinata, nel caso che non sia accolta la proposta di soppressione. (Voce da sinistra: bravo!).

PRESIDENTE. L’onorevole Quintieri Quinto ha presentato il seguente emendamento:

«Alle parole: La Repubblica tutela il risparmio, sostituire le altre: La Repubblica tutela il valore della moneta nazionale ed il risparmio».

Ha facoltà di svolgerlo.

QUINTIERI QUINTO. Mi rendo conto delle obiezioni che possono levarsi alla inclusione nella Carta costituzionale dell’emendamento da me proposto, emendamento molto semplice e che significa, in sostanza, tutelare, oltre al risparmio, anche il valore della moneta. Ma l’importanza della questione è così grande, dato che sul valore della moneta vengono ad incidere tutti i nostri dissensi nel campo economico e tutte le nostre discussioni politiche, che mi è sembrato indispensabile richiamare l’attenzione dell’Assemblea su questo che è certamente il punctum dolens della vita italiana.

Non mi faccio illusioni sulla difficoltà di difendere la lira. Quando Marco Polo andò in Cina, trovò che i tartari avevano inventato qualche cosa di simile alla nostra carta moneta e già avevano fatto la prova che il sistema non era buono, in quanto dopo poco dalla sua adozione occorreva una forte quantità di quei segni monetari per comperare un pasticcio di riso. Quindi, la svalutazione della moneta fiduciaria ha antichi precedenti; è, in certo senso, il facilis descensus Averni di Virgilio.

Come ho detto, i nostri mali economici vengono tutti a confluire nel problema della moneta. L’attuale crisi di governo, per esempio, è una crisi monetaria che ha avuto ed ha ripercussioni sulla vita politica della nazione.

Il sintomo che ha scosso il nostro Paese, soprattutto attraverso il grido di allarme proveniente dagli ambienti finanziari, è stato quello fornito dalle Borse. Chi ha osservato i listini delle quotazioni ha potuto constatare come il valore di mercato dell’insieme delle azioni in esse quotate si è quasi decuplicato in un anno, cioè dall’aprile 1946. Si tratta di migliaia di miliardi, forse ci si avvicina ai 2 mila miliardi, che, ad un dato momento, si sono trovati come per miracolo nelle tasche di un certo numero di persone. Il Paese ha guardato, sorpreso, questo avvenimento e se ne è emozionato, tanto più che, parallelamente, si verificava anche una rapida accesa dei prezzi dei generi alimentari, delle materie prime, ecc., altrettanti elementi che hanno sottolineato agli occhi del popolo il rapido progredire del processo di svalutazione.

Senza moneta stabile non c’è lavoro. Ho sentito parecchie volte giustamente deprecare in quest’aula la speculazione. È verissimo: in questo momento l’intera vita economica italiana è affetta ed infetta dalla speculazione. Ma come sorge la speculazione? La speculazione sorge perché le si è creato un ambiente favorevole. Anzi l’ambiente creato oggi in Italia permette solo la speculazione; una situazione favorevole al lavoro reale, proficuo per tutti, con risultati a lunga scadenza, in questo momento non c’è. Quindi una parte importante dell’attività della nazione è rivolta al gioco di Borsa, all’accaparramento delle merci per rivenderle quando il loro prezzo è aumentato ecc. Non si producono nuovi beni, non ci si preoccupa del futuro, troppo incerto e nebuloso; tutta l’attività economica resta sotto l’incubo della svalutazione monetaria.

Comprendo anche che parlare di stabilità monetaria significa fare appello ai sacrifici indispensabili per difendere la moneta; la moneta non si tutela con palliativi, con provvedimenti di facilità o lasciando che le cose vadano per la loro china; la moneta si difende addossando a tutte le classi, senza eccezione – naturalmente soprattutto alle classi abbienti – i sacrifici necessari ed inevitabili. Quindi, in un certo senso, capisco come il Paese desideri ed aneli la tutela della moneta, ma si spaventi dei sacrifici necessari a raggiungere tale risultato. Però, presto o tardi, questi sacrifici bisognerà pur farli, se non altro per evitare che il valore della moneta venga ridotto a zero; è evidente che non si può andare all’infinito su questa strada della svalutazione. Non solo, ma i sacrifici diverranno tanto più gravi per quanto più tardi saranno fatti. Quanto più tarderemo ad imporre le necessarie limitazioni dei consumi, quanto più tarderemo a riorganizzare l’amministrazione fiscale, riorganizzazione che costituisce il presupposto per sottrarre ai consumatori quei super redditi che non possono essere assorbiti da mercati privi di beni, quanto più tergiverseremo a fare questo, tanto maggiore sarà il danno causato dalla svalutazione monetaria alla struttura sociale ed economica della nazione e tanto maggiore lo sforzo a cui tale struttura sarà poi sottoposta.

Si tenga conto che lo Stato, nello svalutare la moneta, compie una specie di suicidio, perché svaluta, insieme con la moneta, anche il suo prestigio.

Io vedo sopra la testata del principale giornale cattolico di Roma un motto: Unicuique suum. Ora, mi appello ai colleghi della democrazia cristiana perché vogliano dirmi che cosa sarà dell’Unicuique suum quando il risparmio, soprattutto quello dei piccoli risparmiatori, sarà per intero passato nelle tasche di altra gente, degli speculatori, di coloro che vanno accaparrando, con debiti che pagheranno in moneta svalutata, merci o beni reali, che accentrano nelle loro mani una parte sempre maggiore della ricchezza nazionale.

Spero quindi che avrò l’appoggio dei colleghi della democrazia cristiana, ed altrettanto dico a proposito dei colleghi delle sinistre, per le ragioni stesse esposte poc’anzi dall’onorevole Nobile. I piccoli risparmiatori non hanno idea della valuta estera e molto meno delle merci, dei titoli in borsa, per tutelarsi contro la frode compiuta ai loro danni con la svalutazione.

Fino al giorno dunque nel quale questo sforzo, che riconosco aspro, non sarà stato fatto in Italia, fino a che non si sarà riusciti a stabilizzare la moneta, tutto sarà precario, a incominciare dall’indipendenza del nostro Paese. Sarà vano infatti parlare di indipendenza nazionale, finché non avremo una moneta relativamente stabile ed in conseguenza un minimo di attività produttiva efficientemente organizzata.

Il problema monetario si ripercuote sui nostri rapporti con l’estero, perché, se non avremo una moneta, dovremo rivolgerci ad altre nazioni, a quelle che potranno aiutarci e che vorranno fornirci i mezzi per riorganizzare la nostra circolazione monetaria.

Credo con ciò di aver esposto i punti essenziali per cui sono convinto che la questione monetaria sia di importanza veramente decisiva. Io confido nell’adesione dei colleghi di tutti i settori, indipendentemente dal colore politico, perché si tratta dell’indipendenza e dell’avvenire del nostro Paese. (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Barbareschi, Carmagnola, Mariani, Vischioni, Costantini, De Michelis, Merlin Lina, Merighi, hanno presentato il seguente emendamento:

«Alle parole: La Repubblica tutela, sostituire: La Repubblica favorisce e tutela».

L’onorevole Barbareschi ha comunicato di ritirarlo.

Gli onorevoli Salerno, Di Gloria e Pignatari hanno presentato il seguente emendamento:

«Alle parole: La Repubblica tutela il risparmio, aggiungere le parole: che trae origine dal lavoro».

L’onorevole Salerno ha facoltà di svolgerlo.

SALERNO. L’emendamento da me proposto, insieme con altri colleghi, si accosta di molto all’emendamento del collega onorevole Zerbi e soprattutto a quello del collega onorevole Nobile, benché se ne distacchi per qualche tratto caratteristico. Ma vi è una sostanza che unisce questi emendamenti, e perciò, fin da questo momento, io proporrei di esprimere questo concetto informatore in una formula concordata od unificata.

Il concetto informatore in definitiva è questo: impedire che, attraverso un’antica attività economica, qual è il risparmio, si perpetuino e si proteggano forme, le quali potrebbero essere in contrasto con i principî, economici e sociali ai quali vuole ispirarsi la Carta costituzionale.

Questo argomento del risparmio è veramente importante, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale. E quando, da parte dei presentatori di emendamenti, si andava quasi alla ricerca di un mezzo con cui tutelare il piccolo risparmio – come diceva l’onorevole Nobile – o il risparmio che proviene dal popolo – come diceva il collega Zerbi – io vedevo che essi in sostanza tendevano soprattutto a trovare una formula pratica che difendesse questo genere di risparmio. Perché, che cosa è poi il risparmio? A sentire gli economisti, è risparmio tutto ciò che è astensione dal consumo, tutto ciò che è accantonamento di beni. Ma se la formula che è contenuta nel testo del progetto di Costituzione dovesse essere mantenuta, io ritengo che essa non potrebbe trovare il suffragio di quanti ne penetrano il significato; perché, mentre abbiamo, attraverso gli articoli che riguardano la proprietà, stabilito che la proprietà deve essere disciplinata, limitata, indirizzata a fini di utilità sociale, dovremmo poi accettare una formula vaga, indiscriminata «la Repubblica tutela il risparmio», cioè tutela tutto ciò che è accantonamento di beni, beni che potrebbero avere, e hanno spesso, origini totalmente diverse. Sarei dell’opinione dell’onorevole Nobile di sopprimere la formula, la quale, come egli diceva giustamente, non ha significato, perché non so che cosa significhi tutelare indiscriminatamente, incondizionatamente il risparmio, se nella parola «risparmio» noi vogliamo trovare solo gli estremi di carattere economico.

Allora, la maniera di venire incontro a questa viva esigenza sociale, all’esigenza cioè di rendere l’espressione «risparmio» aderente alla concezione sociale della vita economica, quale noi vogliamo plasmarla attraverso la Carta costituzionale, non può essere che questa: stabilire che il risparmio tutelato è solo quello che proviene dal lavoro. Perché – parliamoci chiaro – onorevoli colleghi, anche il denaro che proviene dal mercato nero e che viene accantonato, anche il denaro che proviene dalla «tratta delle bianche» o da altri numerosi infamanti mestieri, solo perché accantonato, dovrebbe essere tutelato secondo questa formula; dovrebbe essere tutelato alla stessa stregua con cui si tutela il risparmio vero, cioè la rinuncia ad un bene, o ad un godimento, o a una soddisfazione, quale può essere un paio di calze per una dattilografa o un pasto per un impiegato: risparmio l’uno, economicamente, risparmio l’altro. Però, la verità è questa: che attraverso la formula che io propongo, la espressione «risparmio» viene liberata da un suo concetto di astrattismo economico e viene rivestita invece dei suoi dati essenziali, delle sue caratteristiche, dei suoi elementi peculiari, cioè di un senso di sacrificio, di rinuncia ad un bene in vista di una sodisfazione futura, e quindi di una rinuncia a carattere previdenziale. Mentre, se si dovesse confermare la formula del progetto, noi involontariamente o implicitamente apriremmo un campo sterminato alla tutela del risparmio, laddove il risparmio inteso in senso lato dovrebbe trovare la sua tutela generica nella ricchezza, nella proprietà, la quale ha avuto la sua disciplina in un’altra parte della Costituzione; e se vogliamo dare una tutela specifica al risparmio, dobbiamo circoscriverla e limitarla solo a quei beni e a quelle ricchezze che provengono dal sacrificio e dal lavoro.

Si dirà che tutto questo non ha a che vedere col concetto generale di risparmio; si dirà – e comprendo che, fra tanti economisti illustri e puri che ci sono in quest’aula, questa mia proposta potrà sembrare anche fantasiosa e senza contenuto pratico – si dirà che siamo lontani dal concetto generale di risparmio, cui è ispirato il testo del progetto; ma io vorrei dire a questi illustri colleghi che se l’espressione «risparmio» ha un significato sociale, il risparmio deve essere «socialmente» disciplinato; e vorrei anche aggiungere che il risparmio, appunto perché può essere effetto di un sacrificio oppure di una sovrabbondanza di beni, non può dar luogo ad una medesima disciplina.

Io provengo da una città dove ha sede uno dei più grandi istituti di risparmio: il Banco di Napoli. Ebbene, il Banco di Napoli offre spesso lo spettacolo di lunghe file di poveri operai che portano il loro biglietto alla banca perché sia custodito. Io penso che questo è il risparmio che deve avere particolare tutela! Tutto quello che non è questo risparmio, tutto quello che non è frutto di una rinuncia e di un sacrificio è proprietà, e pertanto la sua tutela rientra nella tutela generica della proprietà.

Vorrei insistere perciò su questo concetto: che il risparmio è un’attività economica nella quale il bene risparmiato non si può staccare dalla persona del risparmiatore, poiché nella espressione, «risparmio» è insito un carattere personale ed umano. Il risparmio è un bene ed è una proprietà che merita una particolare tutela, ma la merita solamente se ha questa cifra, questo sigillo, questo senso specifico di provenienza dal lavoro e dal sacrificio umano; diversamente la sua tutela sarebbe una tutela indiscriminata.

Comprendo che questi potrebbero essere anche dei semplici principî, ma sono i principî che possono orientare una legislazione, perché tutto quello che noi vogliamo raggiungere non lo raggiungeremo se non ci orienteremo verso una legislazione futura che apra l’indagine ed il controllo sulla ricchezza e sulla distribuzione della ricchezza, che tocchi cioè il terreno vivo e scottante della giustizia sociale!

Noi non vogliamo con ciò dire ai ricchi: «Consumate più che potete», benché qualche antico scrittore, come per esempio il Montesquieu, abbia detto: «Se i ricchi non consumassero, i poveri morrebbero di fame». Questo è un errore che oggi nessuno più ripete; però diciamo che se il risparmio non è frutto di un sacrificio e di una rinuncia esso non ha bisogno di una particolare tutela; tutelare tali beni indiscriminatamente significherebbe tutelare implicitamente quelle attività che li ha prodotti e che molte volte sono attività che non meritano né moralmente né giuridicamente una tutela o un riconoscimento.

E non si vuole dare nemmeno la scalata alle banche; ma bisogna che anche le banche siano disciplinate e controllate, perché non si può nascondere che oggi esse sono dei fortilizi ove si rinserrano con facilità ricchezze di qualsivoglia provenienza. Ho letto la relazione dell’onorevole La Malfa circa l’imposta straordinaria sul patrimonio: si è pensato anche in quel campo di rispettare il segreto bancario, e ciò mi pare che conferisca alle banche il carattere di una roccaforte dove i denari più o meno mal guadagnati possono godere sicurezza e impunità. Ora, tutto questo non può essere tutelato. Noi vogliamo, attraverso la formula che proponiamo e che d’altra parte suggella il principio del lavoro (non più solamente nel campo ideale, bensì nel campo concreto dell’economia) vogliamo, attraverso questa formula: «la Repubblica tutela il risparmio che trae origine dal lavoro», confermare un principio che s’intona con tutta l’architettura della Carta costituzionale. Dobbiamo pur uscire dalle astrazioni, che del resto sono accolte in tutti i settori; dobbiamo passare dalle formule all’applicazione delle formule, e il primo successo dell’applicazione noi dovremo vedere nella tutela del risparmio che deriva dal lavoro.

Ciò non dispiacerà agli onesti, non dispiacerà a tutti coloro che veramente credono che il lavoro sia un bene che bisogna anteporre ad ogni altro bene e ad ogni altro fattore economico. (Applausi).

PRESIDENTE. L’onorevole Mazza ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo la parola: credito, aggiungere: «Favorisce piccole e medie aziende».

Ha facoltà di svolgerlo.

MAZZA. Onorevoli colleghi, io non vi annoierò. Il mio emendamento è molto semplice, tanto da sembrare banale. Io, in omaggio al cantico della cooperazione che nella settimana scorsa si è svolto in questa Aula, mi permetto di ricordarvi le aziende cooperative di credito, centinaia di piccole aziende del credito, che in Italia sono soffocate dai grandi istituti bancari. Appunto per evitare che esse possano scomparire nell’avvenire io vi chiedo se non riteniate opportuno di aggiungere alla parola «credito» le altre: «favorisce piccole e medie aziende» oppure: «favorisce le piccole cooperative di credito».

Non mi pare di dover spendere altre parole nell’illustrazione di questo emendamento anche perché l’onorevole Adonnino fa la stessa proposta, ed io sono lieto di cedergli la parola. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Adonnino, Mastino Gesumino, Ermini, Froggio, Tessitori, Franceschini, Trimarchi, Cremaschi Carlo, Uberti, Codacci Pisanelli, hanno presentato il seguente emendamento:

«Dopo la parola: credito, aggiungere: e ne agevola i piccoli e medi istituti».

L’onorevole Adonnino ha facoltà di svolgerlo.

ADONNINO. Questo emendamento non richiede molte parole. In una Assemblea così democratica come questa ed in una Costituzione così imbevuta di spirito democratico, mi pare che non possa mancare un accenno alla democrazia del credito e alla protezione delle manifestazioni del piccolo credito.

Nei piccoli centri, nei villaggi, sono proprio i piccoli istituti quelli che veramente recano un efficace aiuto alle piccole aziende, agli artigiani, ai piccoli agricoltori, ai contadini, data la facilità delle loro decisioni, la conoscenza che hanno dell’ambiente, la semplicità dell’intervento; mentre i grandi organi bancari meno efficacemente possono intervenire. Essi devono infatti chiedere informazioni, le devono trasmettere alla sede centrale, la sede centrale deve esaminarle, decidere: tutto questo inceppa e disturba l’efficace svolgimento del credito.

Finora, a dire il vero, ho sentito che le grandi banche non hanno profittato della loro situazione privilegiata di fronte alle piccole aziende di credito, e che anzi le hanno sempre aiutate. Ma avviene di veder talvolta, come in alcuni piccoli centri del Mezzogiorno, che nella stessa via molti istituti di credito si allineano uno a fianco dell’altro.

Questo veramente non può che portare ad una concorrenza nociva e conseguentemente al soffocamento delle piccole aziende.

Io credo che sia necessario dare al legislatore futuro una direttiva perché queste piccole aziende siano tutelate. Si è detto che forse questa sarebbe una norma troppo particolareggiata: veramente di norme particolareggiate ce ne sono parecchie nella Costituzione, ma questa ha di certo diritto di cittadinanza in quanto, in un campo così difficile come quello del credito, afferma proprio le necessità essenziali della democrazia in Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. L’onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere i seguenti commi:

«Nessun tributo può essere imposto e riscosso se non è stato consentito dal Parlamento.

«Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERSICO. Approvo il testo dell’articolo 44: «La Repubblica tutela il risparmio…». Lo Stato, cioè, deve assumere la difesa, quanto più è possibile, dei piccoli risparmiatori. Bisognerà rivedere ed aggiornare la legge 7 settembre 1926 sulla tutela del risparmio. Potremo anche accogliere l’emendamento dell’onorevole Nobile integrato da quello dell’onorevole Salerno, perché la finalità è unica: la tutela del piccolo risparmio. E questo deve essere tutelato soprattutto da quei colpi improvvisi di vento, quei numerosi fallimenti delle piccole banche locali per cui tanti patrimoni sono andati completamente distrutti.

«La Repubblica disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito»: qui mi pare che dobbiamo risolvere il problema delle banche: cioè se le banche dovranno essere statizzate o meno. Per il nostro massimo istituto di emissione è rimasto, sì, il Governatore, l’illustre collega onorevole Einaudi; è rimasta, sì, l’Assemblea dei partecipanti, ma in fondo si può dire che la Banca d’Italia è oggi completamente statizzata. Rimane il problema delle banche d’interesse nazionale, che si potrà risolvere a suo tempo.

Ma più che dimostrare l’utilità di questo articolo 44, voglio brevemente dire le ragioni per le quali ho creduto opportuna la proposta di aggiungere due capoversi, che non ho ideato io, ma che vengono direttamente dallo Statuto Albertino e sono collaudati da cento anni di vita. Allo Statuto Albertino venivano dalla Costituzione spagnola del 1830 e soprattutto da quella belga del 1831: quindi è passato oltre un secolo di esperienza. Sono gli articoli 30 e 31 dello Statuto Albertino.

Ho aggiunto i due commi, per colmare una lacuna. Dico la verità, ho cercato invano nei lavori preparatori qualche cosa che mi illuminasse; ho guardato i verbali della terza Sottocommissione; quelli della Commissione di coordinamento e del Comitato di redazione, ma poco o nulla ho scoperto al riguardo. Solo la relazione dell’onorevole Ruini ha una frase, che rimane un po’ generica e che dice così: «L’altro accenno alla tutela del risparmio ed alla vigilanza sul credito, contiene una indicazione al coordinamento di norme e d’istituti che manca oggi in Italia».

Ho cercato poi nei lavori preparatori del Ministero della Costituente ed ho trovate molte notizie nel volume V, che si occupa delle Finanze; e nell’Appendice al volume V, dove la questione è ampiamente trattata.

L’articolo 30 dello Statuto Albertino dice: «Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re».

L’emendamento che io propongo è naturalmente aggiornato:

«Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dal Parlamento».

Storicamente i Parlamenti sono sorti appunto per consentire la imposizione dei tributi: nei regimi assoluti il Re convocava il Parlamento per averne il consenso nelle sue richieste di natura finanziaria.

Così sono sorti la Camera dei Comuni e gli Stati Generali, che diedero poi luogo al glorioso Parlamento francese.

Quindi, la legge che stabilisce i tributi deve essere fatta dalle Camere e deve riguardare due cose: l’imposizione del tributo, e l’autorizzazione a riscuoterlo.

Vi deve essere quindi una legge-norma, cioè una legge d’imposta; e una legge di bilancio, una legge-provvedimento, che renda possibile la riscossione del tributo.

Si potrebbe opporre – ma non credo che l’obiezione abbia valore – che l’articolo 18, già approvato, della Costituzione si occupa già di questo problema. Esso dice: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

L’onorevole Badini-Confalonieri notò, a suo tempo, che la dizione è antiquata, perché risponde alle prestazioni di altri tempi. Comunque, ci sono casi, in cui queste prestazioni sono necessarie e attuali. Proprio ieri il Prefetto di Sassari ha emanato un’ordinanza che obbliga tutti i cittadini, dai 18 ai 60 anni, a prestare cinque ore di lavoro per la lotta contro le cavallette.

Le prestazioni patrimoniali riguardano i casi di requisizioni d’immobili, di vestiari, di viveri, quando guerre, calamità pubbliche o circostanze eccezionali lo impongano.

Nessun rapporto, quindi, fra l’articolo 18 già approvato, e l’emendamento che io propongo.

E qui si può notare – per inciso – che le discussioni del progetto di Costituzione hanno alti e bassi abbastanza strani. Nelle sedute mattutine gli articoli passano rapidamente; invece nelle sedute pomeridiane si discute molto di più.

L’articolo 18 fu approvato a tamburo battente. Una proposta di emendamento dell’onorevole Badini-Confalonieri non venne approvata ed una proposta dell’onorevole Ferrarese fu rimandata ad altra sede.

E così l’articolo fu presto votato. Quindi neanche da questo precedente parlamentare possiamo trarre dei lumi.

Vi è poi il secondo comma del mio emendamento, che suona così:

«Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile».

L’articolo 31 dello Statuto Albertino, da cui è tolta la formula, diceva:

«Il debito pubblico è guarentito.

«Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile».

A parte il fatto che non mi piace la parola «guarentito», la quale è antiquata, ho tolta la prima parte ed ho mantenuto, invece, la seconda.

Per il debito pubblico provvede bene la legge 10 luglio 1861 sul Gran Libro del Debito Pubblico che, all’articolo 4, stabilisce: «La prima assegnazione da farsi sul bilancio di ciascun anno è per il pagamento delle rendite, che costituiscono il debito pubblico». È una legge fondamentale dello Stato, che nessuno può mettere in discussione e che si è mantenuta inalterata fino ad oggi.

Io consiglio i colleghi di recarsi al Ministero del tesoro a vedere – è cosa molto interessante – le grandi stanze piene di tutti i volumi del Gran Libro, che si tramandano di generazione in generazione.

Troveranno anche una cosa molto caratteristica: c’è un impiegato che da quando è entrato in carriera, dai 18 anni ai 60 anni, è sempre rimasto nella stessa stanza a prestare lo stesso servizio: il che dimostra che la continuità è anche nella persona addetta al delicatissimo servizio.

Si potrebbe, forse, fare all’articolo 4 della legge del 1881 una aggiunta: cioè che sono garantiti, nella assegnazione dei fondi di bilancio, anche i titoli scaduti e sorteggiati, perché oggi si parla soltanto di rendite.

E a me sembra che non sia giusta questa diversità di trattamento fra pagamento di rendite e di titoli scaduti o sorteggiati.

E qui esprimo un convincimento, che sarà utile manifestare poi alla Assemblea Costituente in altra sede.

Converrà, come fa l’Inghilterra, stabilire il fondo consolidato «consolidated fund», per cui certe spese fisse (in Inghilterra sono poche riguardanti la lista civile, il debito pubblico, gli stipendi della Magistratura, dello speaker ai Comuni, ecc.) non si discutono ogni anno nel bilancio, ma vanno da Corona a Corona, da Sovrano a Sovrano (il sistema fu introdotto nel 1688 coll’avvento al trono di Guglielmo III). In una riforma che potremo fare al nostro bilancio si potrebbe stabilire che le spese consolidate vanno di decennio in decennio. Ed allora fra queste spese potremo mettere gli interessi del debito pubblico. Cosicché ci sarebbe una garanzia assoluta, perché il bilancio avrebbe una parte fissa fuori discussione, nella quale entrerebbe appunto il pagamento degli interessi.

Ed ora veniamo al secondo comma del mio emendamento:

«Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile».

Ho ritenuto di lasciarlo tale quale era nello Statuto Albertino.

Lo Stato deve mantenere fede ai suoi impegni. Guai se lo Stato perde la fiducia dei cittadini!

Ricordiamo che fra le cause remote della Rivoluzione Francese dell’89 tutti gli storici mettono l’inflazione e il disastro economico provocato, sotto la Reggenza, dal celebre banchiere inglese John Law, e fra le cause immediate del nazifascismo in Germania (questo purtroppo lo abbiamo visto noi) vi è stata senza dubbio la caduta del marco.

Quindi la difesa degli impegni dello Stato è una cosa essenziale per ogni regime che voglia durare. Perciò il potere esecutivo deve iscrivere ogni anno nei suoi bilanci le somme necessarie perché siano estinte, o siano le varie passività dello Stato, o ne siano pagati gli interessi. Il potere legislativo deve approvare queste somme iscritte nei vari bilanci, ed il potere giudiziario dovrà difendere i diritti dei creditori anche contro lo Stato, se occorre.

Nel questionario n. 4, allegato ai lavori della Commissione economica, ho letto attentamente le risposte che le banche e gli economisti hanno dato al quesito se sia opportuna la garanzia costituzionale degli impegni finanziari dello Stato. Risposte discordanti.

Alcuni ritengono utile che nella Costituzione ci sia questa norma, altri la stimano superflua, perché dicono che la garanzia del rispetto degli impegni finanziari dello Stato deriva dall’interesse che lo Stato ha a non compromettere il proprio credito.

Altri affermano che la garanzia costituzionale è assolutamente inefficace di fronte alla svalutazione monetaria.

È facile rispondere.

Secondo me, la riaffermazione statutaria della inviolabilità degli impegni finanziari è sopratutto necessaria in un periodo fortunoso come quello che la Finanza dello Stato italiano attraversa. Oggi tutto è instabile; e la norma statutaria, dalla quale deriva che lo Stato mantiene inviolabili gli impegni verso i suoi creditori, resta un’ancora ferma che potrebbe ispirare una maggior fiducia da parte dei creditori presenti e futuri. Lo Stato democratico italiano ha, del resto, già dato prova di questa sua volontà; si è addossato tutti i debiti della cosiddetta repubblica sociale fascista, e credo che anche i Comuni di Milano e di Genova finiranno per addossarsi gli oneri dei prestiti Parini e San Giorgio, perché sarebbe doloroso se questo non avvenisse.

Ma vi è una ragione preminente, onorevoli colleghi, una ragione che, secondo me, risolve alla radice la questione; sarebbe certo interpretato nel senso più sfavorevole, oggi, togliere dalla nuova Costituzione il tradizionale principio dell’inviolabilità dei debiti dello Stato. Questo mutamento potrebbe incidere sul credito internazionale dello Stato con enorme danno.

Come già la Commissione economica, anche la Sottocommissione di studio dei problemi attinenti all’organizzazione dello Stato, presieduta dal prof. Forti, concluse per il mantenimento nella nuova Carta Costituzionale dell’art. 31 dello Statuto Albertino.

Il nuovo Stato democratico, sorto dalla caduta del fascismo, ha bisogno soprattutto di credito e fiducia, sia nella sfera interna, sia in quella dei rapporti internazionali; il credito e la fiducia sono elementi indispensabili della ripresa economica, cioè della sicurezza del lavoro delle classi operaie.

Solo così ritengo che l’Italia, uscendo dal baratro dove l’ha cacciata il fascismo, potrà riprendere con fede e con speranza le vie luminose dell’avvenire! (Applausi).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Einaudi, Morelli Renato, Crispo, Badini Confalonieri, Quintieri Quinto, Bonino, Lucifero, Corbino, Colonna, Condorelli, hanno presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere il seguente comma:

«A tal fine è garantito il rispetto della clausola oro».

L’onorevole Einaudi ha facoltà di svolgerlo.

EINAUDI. Se io ho presentato, onorevoli colleghi, il mio emendamento aggiuntivo all’articolo 44, non è perché io non creda che questo articolo non debba essere, nella sua integrità, accolto, e non perché io non abbia apprezzato grandemente le parole che sono state pronunciate prima di me, intorno alla necessità di conservare il valore del risparmio, dagli onorevoli Zerbi, Quintieri, Nobile, ed altri, ed adesso ancora dall’amico onorevole Persico, ma perché io credo che l’emendamento presentato da me abbia per iscopo di dare un contributo concreto alla norma della tutela del risparmio.

L’onorevole Persico, nel suo emendamento, ha riprodotto la norma che era stata scritta già nell’articolo 31 dello Statuto albertino e quella norma era quanto di più lapidariamente chiaro si potesse immaginare. Diceva l’articolo, come ha ricordato l’onorevole Persico, che «ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile». Io non sono d’accordo con l’onorevole Persico nel ritenere che la riproduzione, che mi auguro sia fatta nella nuova Costituzione, di questa norma sia per essere un’ancora ferma alla tutela del risparmio ed al valore della moneta, perché purtroppo quest’ancora ferma non lo fu nei cento anni passati, e se l’esperienza giova a qualche cosa, essa non ci può far presumere che in avvenire si avvererà quello che non fu mai nei cento anni decorsi. I legislatori dei cento anni decorsi avevano cercato anzi di dare un valore preciso alla norma statutaria ed avevano, per esempio, scritto su alcuni dei più importanti titoli di debito pubblico, fra gli altri sulla vecchia rendita italiana 5 per cento, poi diventata 3½ per cento con la conversione Luzzatti-Majorana del 1906, che i portatori potevano richiedere che gli interessi fossero pagati in lire sterline, in franchi ed in altre monete allora pregiate. Ma alla norma, la quale cercava di dare un contenuto al principio statutario, ben presto furono trovati gli opportuni espedienti di evasione, dicendo prima che soltanto i creditori residenti all’estero potevano chiedere il pagamento in moneta straniera, e, quando ciò non bastò, perché molti italiani mandavano a Parigi ed a Londra le cedole per la riscossione, si aggiunse che, oltre alle cedole, si dovevano mandare contemporaneamente anche i titoli, aggiungendo così rischi e spese all’esercizio del diritto, sancito senza restrizioni nel titolo. Poi nemmeno ciò bastò più, e si richiese l’attestazione (affidavit) che le persone da cui venivano presentati i titoli risiedessero all’estero, e sempre più restringendo si chiese che solo gli stranieri potessero usare del diritto, ed ancora che soltanto gli stranieri, i quali da un certo lasso di tempo risiedessero all’estero, potessero esercitarlo. A poco a poco si finì che la norma scritta nello Statuto non ebbe applicazione concreta. Alla interpretazione restrittiva diede autorevole suffragio la nostra Corte di Cassazione, ad imitazione dei Tribunali supremi giudiziari di tutti i paesi, dichiarando, in ripetute sentenze, che anche dove era scritto qualcosa di diverso, e là dove i creditori si erano in qualche modo garantiti contro il deprezzamento della lira facendo riferimento alla lira oro, si giudicava che la lira è sempre la lira, il marco sempre marco, il franco sempre franco. Ossia tutti i debitori potevano pagare nel numero nominale convenuto nella moneta che aveva corso nel momento del pagamento. Questa è la ragione giuridica per cui l’articolo dello Statuto il quale dichiarava che tutti gli obblighi dello Stato erano inviolabili, finì per non aver nessun valore concreto.

Oggi è pacifica giurisprudenza che lo Stato può allungare o scorciare quanto crede il metro monetario, e quanto più lo scorcia, tanto meno i debitori hanno diritto di pagare per rimborsare i loro creditori. Il riferimento ad una unità monetaria fissa che non sia nominale, ma riferentesi ad un dato peso d’oro, oggi non ha efficacia giuridica, non applicandosi il principio fondamentale dello Statuto contenuto nell’articolo 31, perché questo valore è stato distrutto dalla nullità di tutte le clausole oro che dai privati erano state scritte a tutela della buona fede, a tutela degli impegni assunti dai debitori. Di qui l’emendamento da me proposto, il quale tende a non lasciare la promessa di tutela del risparmio come un qualcosa di astratto; ma vuole che a tal fine sia garantito il rispetto della clausola oro. Non si dice che questa clausola oro debba essere imposta; non si vuole che il metro monetario del nostro paese sia variato rispetto a quello che il legislatore vuole. Si dice soltanto che i creditori hanno diritto, se vogliono, di garantirsi contro le svalutazioni della moneta che costituiscono il fatto più clamoroso e socialmente più dannoso verificatosi dal 14 in poi. Quanto sia dannosa la svalutazione è dimostrato da qualche cifra già addotta dall’onorevole Nobile. Mi sia consentito di aggiungerne qualche altra che chiarisce i danni che i depositanti di tutti gli istituti di credito, di tutte le Casse di Risparmio e di tutte le Casse Postali in Italia hanno subito dal 1914 in poi.

Al 30 giugno del 1914 la somma dei depositi, ad esclusione dei conti di corrispondenza bancari, cioè la somma dei semplici depositi in conto corrente ed a risparmio, presso tutti gli istituti di credito italiani comprese le Casse di risparmio e le Casse postali, ammontava a 7.493 milioni di lire. Oggi, tenuto conto del diminuito valore di acquisto della moneta, quel valore si è ridotto a 0,7 per cento del suo ammontare originario. Quindi, coloro i quali avevano depositato quei 7 miliardi e mezzo si trovano ora a possedere veramente un pugno di mosche, 0,7 per cento di quello che possedevano nel 1914.

Andiamo avanti. I risparmiatori hanno continuato a depositare danaro presso le banche e le Casse di risparmio. Dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1922 i risparmiatori italiani hanno depositato 20.311 milioni di lire. Il valore di ciò che essi hanno depositato allora si è ridotto al 3,5 per cento, meno di quanto si è ridotta la somma depositata dai primi risparmiatori, ma pur sempre in proporzione ragguardevolissima.

Coloro i quali hanno depositato somme nell’intervallo fra le due guerre, cioè dal 10 luglio 1922 al 31 dicembre 1938, hanno depositato 38.078 milioni di lire. Questa somma si è ridotta al 2,9 per cento del valore di acquisto che aveva nel momento in cui è stata depositata.

Infine, coloro i quali hanno fatto depositi dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1946, durante il periodo della guerra, coloro i quali si sarebbero dovuti ritenere meglio salvaguardati perché più vicini al momento attuale, depositarono 432.268 milioni di lire. Questa somma oggi ha una potenza di acquisto uguale al 21,5 per cento di quella che aveva nel momento in cui essa è stata depositata.

Non posso dire, perché i calcoli iniziati non sono stati ancora terminati, quale sia il valore che avrebbero i depositi se si facesse un’ulteriore ipotesi la quale avrebbe per scopo di sapere quali sarebbero le somme che i depositanti possederebbero oggi se non soltanto avessero depositato una somma originaria ma avessero lasciato invariato il deposito, senza ritirare l’ammontare degli interessi che ad essi nel frattempo fosse stato accreditato. Anche questa ipotesi, che i depositanti dall’origine del 1914 ad oggi non avessero mai ritirato nulla, né dei capitali né degli interessi composti accumulatisi nel frattempo, anche questa ipotesi da un calcolo approssimativo non rifinito ci autorizzerebbe a concludere che essi oggi non possederebbero più di un 15-16 per cento delle somme che essi avevano depositato originariamente, aumentate dei rispettivi frutti composti.

Questa è una tragedia: è la tragedia del risparmiatore italiano, non solo di coloro che hanno depositato somme in Banca, ma di molti altri risparmiatori, di tutti quelli che ha ricordato l’onorevole Nobile, di tutti quelli che credevano di essersi assicurata la vita e che oggi ricevono delle somme, quando scade il momento del pagamento delle indennità, le quali hanno una potenza di acquisto molto inferiore a quella su cui avevano fatto assegnamento per la vita della loro famiglia e per l’educazione dei loro figli in caso di premorienza; la tragedia, insomma, di coloro che si sono visti sfumare tra le mani il risparmio.

Non basta che sia sancita nella Costituzione una norma generica nel senso che sia tutelato il risparmio, e non basta la formula tanto più solenne dell’articolo 31 dello Statuto per cui ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile. È necessario dare un contenuto concreto alla norma generale, alla promessa verbale, tante volte fatta e non mantenuta, di serbare fede agli impegni contrattuali. Anche Mussolini aveva promesso nel discorso di Pesaro di difendere la lira sino all’ultimo sangue; e tanti altri nei secoli avevano anticipato la promessa. Parole e promesse che il vento disperde. Quando si ha il diritto di pagare in unità monetarie nominali quelle sono promesse vane. Il solo contenuto concreto consiste nel consentire che i singoli risparmiatori, che tutti coloro che entrano in rapporto di credito verso privati, verso istituti o verso lo Stato, possano garantirsi contro il pericolo della svalutazione. La garanzia non può darsi, non può aversi se non scrivendo nella Costituzione il principio da me enunciato, ossia che la legge non possa mettere nel nulla la clausola oro, quando essa sia spontaneamente e volontariamente convenuta tra le parti.

È un articolo permissivo, è una disposizione non coattiva che io propongo. La propongo non solo a tutela dei risparmiatori, ma dell’intera società. Richiamo su questo punto l’attenzione di tutti coloro i quali vorrebbero ridurre la rimunerazione del capitale. Per ridurre la rimunerazione del capitale vi è soltanto un mezzo effettivo: quello di garantire il rispetto delle norme e degli impegni che si assumono verso il capitale. Quanto più si rende difficile l’adempimento di quegli impegni, tanto meno si ottiene il risultato di ridurre il compenso del capitale.

In passato, e specialmente nel medio evo, la lotta contro il capitale, contro il pagamento degli interessi, si conduceva proibendo il pagamento o ponendo limiti al pagamento dell’interesse. Molti credono anche oggi che il mezzo più sicuro per aumentare la quota dovuta al lavoro a danno della quota dovuta al capitale, che il mezzo più efficace per combattere la servitù dei lavoratori verso il capitale, sia quello di combattere e di vincolare il capitale. Errore grave e funesto. Tutti vogliono ridurre il saggio dell’interesse. Ma su questa via della riduzione del saggio di interesse noi avevamo fatto passi giganteschi dal 1814 in poi, quando si riteneva che si dovesse avere rispetto per i patti convenuti; quando non si scoraggiava la formazione del risparmio. In Italia il saggio di interesse si era ridotto, con la ricordata convenzione del 1906, al 3,5 per cento. In Inghilterra si era andati ancora più avanti, e si sarebbe andati più avanti anche da noi; in Inghilterra, con successive conversioni di debito pubblico, il saggio era stato ridotto fin dal 1885 al 2,5 per cento nominale; 2,5 per cento, che, a causa dell’imposta sul reddito, gravante su tutti i titoli di stato, si riduceva all’uno e tre quarti ed anche all’uno e mezzo per cento. Era una tendenza che, se non fossero intervenute le due grandi guerre mondiali, e la inversione conseguente verificatasi nella curva storica del saggio di interesse, avrebbe portato ad una ulteriore riduzione verso l’uno per cento ed anche al 0,50 per cento.

Quando il saggio di interesse si riducesse nuovamente, come ai tempi di vero rispetto verso il risparmio, verso gli impegni presi con i risparmiatoti, all’uno o al mezzo per cento, il fatto quale significato avrebbe? Avrebbe un solo netto significato: che la quota parte del reddito nazionale, dell’intero prodotto sociale ottenuto dalla collettività, finirebbe di essere ridotta a quella che si può dire la «porzione congrua».

Ecco la ragione per la quale ritengo che un emendamento il quale sancisca il rispetto della clausola oro nella Costituzione possa di nuovo incamminarci verso il ritorno ai tempi in cui il saggio di interesse andava riducendosi, con beneficio di tutte le classi sociali e massimamente della classe lavoratrice. Occorre non solo ritornare, ma andare avanti su questa via, alla fine della quale vi è quello che io anni fa, durante il regime passato, ho intitolato il «principio del capitalista servo sciocco». Al risparmiatore è necessario lisciare il pelo per il suo verso e non per il verso contrario. Non sono perciò d’accordo con gli emendamenti i quali vogliono tutelare soltanto il piccolo risparmio, il risparmio dovuto al lavoro, il risparmio di una specie e non quello d’un’altra specie. Se noi invero diciamo in una norma costituzionale che si tutela soltanto una parte del risparmio, tutti i risparmiatori si spaventano e fuggono e, quando fuggono, vuol dire che il saggio di interesse aumenta. Ricordiamo che il saggio di interesse, ossia il prezzo della merce risparmio, non è dato dalle dosi di risparmio che ci sarebbero anche senza compenso, ma dalle dosi marginali delle ultime occorrenti per equilibrare il mercato; e sono queste quelle che sono più incerte se restare o andare, se fermarsi o camminare. Noi non dobbiamo pregiudicare con incerte promesse ed ancor più incerte minacce il risparmio, dobbiamo mantenere i nostri impegni verso tutti i risparmiatori indistintamente. Se noi lisciamo il pelo per il suo verso al capitalista, l’effetto che si ottiene (che è il vero effetto che noi vogliamo ottenere) è quello della riduzione del saggio di interesse, cioè della quota parte che dell’intero prodotto sociale spetta ai risparmiatori.

Prima di finire, devo ricordare che questa clausola implica quello che a taluni potrà sembrare un pericolo per lo Stato. È necessario affrontare chiaramente anche questo problema.

La clausola permissiva che io propongo sia introdotta nella Costituzione non impone nulla allo Stato. Dice soltanto che i creditori che vorranno, col consenso dei debitori, giovarsi della clausola oro, potranno pattuire che i loro crediti siano alla scadenza rimborsati in una certa moneta aurea, in un certo peso di oro ad un dato titolo. È una clausola puramente permissiva. Ma, pur essendo una clausola permissiva, non ci possiamo nascondere, non ci vogliamo nascondere le sue conseguenze. Essa sarà un esempio per lo Stato; e sarà ben difficile che, una volta che essa si sia generalizzata, ci possano ancora essere privati, enti o lo Stato stesso, che possano sottrarsi all’obbligo morale di sottoporsi alla clausola permissiva. Il risultato dell’osservanza generalizzata della clausola sarà che i rapporti di credito e di debito istituiti entro di essa condurranno ad un saggio di interesse notevolmente minore del saggio di interesse per gli altri rapporti di debito e di credito istituiti in moneta nominale. Là dove per i contratti stipulati in moneta nominale si paghi il 5 per cento, per l’altra si pagherà il 3 per cento; ove per la prima si paghi il 3 o il 2 per cento per l’altra si pagherà l’uno per cento o meno.

E potrà darsi che anche lo Stato non possa o non ritenga più conveniente di contrarre prestiti se non entro questa clausola. Sarà lo Stato medesimo che, per suo atto di volontà e reputando di ottenere con ciò un vantaggio, prometterà ai suoi creditori di pagare nella moneta nominale permutabile, a volontà del creditore, in un determinato peso di oro ad un determinato titolo. Ora è certo che potrà darsi in avvenire che lo Stato si trovi di fronte all’impossibilità di osservare l’impegno contratto. Non dobbiamo nasconderci questa eventualità, che cioè noi in avvenire, a cagione di nuove guerre, di nuovi fatti straordinari, ci troviamo ad avere il bilancio dello Stato in tali condizioni per cui l’osservanza degli impegni contratti colla clausola oro sia impossibile, anche se essa sia stata volontariamente accolta, anche se lo Stato l’abbia sancita volontariamente, nel suo interesse, allo scopo di fruire di un saggio di interesse notevolmente più basso di quello che dovrebbe altrimenti pagare.

Potrebbe accadere cioè che lo Stato si trovasse di fronte all’impossibilità di osservare l’impegno assunto. Qual valore avrà in allora la norma costituzionale che io propongo? Può infatti lo Stato sottrarsi, in quei casi straordinari che noi ci auguriamo non vengano mai, ma possono tuttavia verificarsi, all’osservanza della sua parola? Salus publica suprema lex esto.

Riconosciamo lo stato di necessità e chiediamoci: in quel momento quale delle due alternative gioverà meglio alla cosa pubblica? L’avere scritto nella Carta costituzionale il semplice impegno di tutelare il risparmio, la dichiarazione di inviolabilità di ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori – come ha detto l’onorevole Persico – ovvero, come propongo io, avere assunto l’impegno di pagare in oro? Questo è il dilemma.

Pur essendo vano pretendere di osservare quello che è giocoforza non potere osservare, io dico che è bene essere leali. Col primo corno del dilemma, lo Stato dice: Io ti do le cinque lire che mi sono impegnato a pagare; dunque ho mantenuto fede ai miei impegni. Ma se queste cinque lire valgono però la decima o la ventesima parte di ciò che valevano all’atto in cui è avvenuta la promessa da parte dello Stato, è evidente che lo Stato solo per forma mantiene gli impegni suoi ed in realtà li viola. Non è assai preferibile invece che lo Stato apertamente dichiari che non è per il momento in condizioni di far fronte? Il debitore di mala fede perde credito e solo il debitore onesto, anche se impotente, conserva onore e credito. Allora soltanto lo Stato sarà un debitore onorato e i creditori serberanno fiducia in lui, predisponendosi ad attendere il tempo necessario perché lo Stato possa riprendere i suoi pagamenti, quando essi vedono che egli non si trincera dietro l’ipocrita formula del valor nominale, ma lealmente dichiara il debito e chiede moratoria durante il tempo della difficoltà. Rinunciando alla clausola oro, noi pretendiamo di far fronte ai nostri impegni e in questo modo screditiamo lo Stato, mentre invece, quando lo Stato, in casi straordinari, dirà apertamente di non poter far fronte a tutti i suoi impegni e ne spiegherà le ragioni, lo Stato non perderà credito ma ne acquisterà.

Perciò l’introduzione di una clausola oro permissiva nella Costituzione è conforme agli interessi fondamentali dello Stato. (Applausi).

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Ruini a esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

RUINI, Presidente della Commissione. Ho ascoltato con molto interesse le dotte discussioni che sono state fatte in quest’Aula. Noi, in realtà, assistiamo ora ad una specie di rassegna di tutti i grandi problemi nazionali, il che può essere anche utile. Si tratta infatti di una specie di esame di coscienza che fa il Paese, in un momento così grave come questo in cui esso si accinge a darsi una nuova Costituzione.

Ma, per la verità, è difficile che temi così ardui possano essere decisi in una mezz’ora. Mi pare che noi ci siamo messi su una via pericolosa, perché solleviamo tutti i problemi e crediamo di poterli risolvere in un attimo, senza tenerne presente la vastità.

Quando il maggiore economista italiano, l’onorevole Einaudi, ha posto, così, mi perdoni la parola, di straforo, una questione non semplice né facile, non posso dimenticare che egli era fra i sostenitori della tesi che la Costituzione dovesse attenersi a poche grandi linee, a poche grandi norme, e non entrare in tanti problemi che richiederebbero un tempo infinito.

Cercherò di rispondere a quanto è stato osservato sopra questo articolo. L’articolo 44 non ha nessuna proposta di soppressione totale. Se vi fosse, non ne sarei personalmente malcontento. Vi è stata una fioritura di nuovi articoli. Uno per la montagna; ed io non ho dimenticato di avere per primo sollevato, quarant’anni fa, il problema della montagna accanto a quello del Mezzogiorno: problema di altitudine, dicevo allora, accanto a quello di latitudine; ho scritto un libro, ho presieduto il Comitato parlamentare dei deputati montanari; ma insomma non mi posso persuadere che questo sia argomento costituzionale. Poi è venuto un articolo per l’artigianato: sono stato io solo, credo, a votare contro, non perché non apprezzi questo ceto così operoso e così italiano, ma perché non mi posso persuadere che una categoria, per essere stimata, debba aver posto nella Costituzione. Altri articoli sono piovuti; potrei moltiplicarne gli esempi; e la Costituzione rischia di diventare un memorandum ed un elenco. Ecco perché acconsentirei a togliere di mezzo anche quest’articolo 44, che non è assolutamente necessario, ma ha però un suo motivo di essere; e debbo dare ragione del modo con cui venne formulato.

Non rispondo all’onorevole Nobile, che avrebbe potuto e dovuto parlare, a suo piacimento, di questo articolo, in sede di Commissione dei settantacinque. Ed aggiungo che, se quest’ultima non si riunisce più ed ha delegato i suoi poteri alla Commissione dei diciotto, ciò è stato fatto unicamente allo scopo di guadagnar tempo.

L’articolo 44 considera pro tempore il risparmio ed il credito congiunti fra loro, e li mette in un piano, per così dire, tecnico, senza entrare in altre fasi anteriori o posteriori del processo economico, come sarebbero la formazione del risparmio e gli investimenti di capitale. Le norme dettate sui momenti considerati sono sintetiche ed incisive; di stile costituzionale.

Circa il risparmio basta il principio della tutela; se si entrasse in dettagli, su forme più raccomandabili di investimenti, non si potrebbe essere completi né efficaci. La Commissione non ha voluto fare un codice del risparmio o bancario o un prontuario d’affari. Pel credito si è limitata a tre funzioni essenziali dello Stato, che deve dettare le norme generali sugli istituti di banca, coordinarli e controllarne l’azione. C’è tutto, e non c’è di troppo. Vorrei mettere l’accento specialmente sul «coordina». Io che sono sempre stato antifascista, ho detto però, e la frase ha avuto una certa fortuna, che non si possono buttar giù i ponti sul Tevere che ha fabbricati il fascismo. In tema di credito il fascismo ha fabbricato un buon ponte: il Comitato e l’Ispettorato del credito. Vennero aboliti ed ora, sembra, si vogliano rimettere. Non conosco la proposta, e non entro in dettagli. Ma questo è necessario: in Italia, dove (sono dati dell’onorevole Einaudi) più dell’85 per cento dei depositi a risparmio è presso istituti bancari in mano dello Stato, è mancata una politica creditizia, che appare ora indispensabile. L’articolo 44 vi accenna, con l’espressione «coordina», nella forma sobria ed implicita che si addice alle norme costituzionali. S’intende che la politica creditizia non deve soffocare le iniziative e l’attività degli istituti; deve limitarsi all’indirizzo ed ai criteri direttivi.

Non entro, ripeto, in dettagli. Desidero sottolineare la semplicità strutturale dell’articolo, che meriterebbe per questo, se non altro, il vostro consenso.

Vediamo ora rapidamente gli emendamenti.

L’onorevole Colitto ha un’aggiunta: «incoraggia il risparmio». E sia pure; ma è inutile; ed abbiamo già abusato, in questa Costituzione, della parola incoraggiamento. Sarebbe meglio, dal punto di vista tecnico, limitarsi alla tutela del risparmio.

L’onorevole Colitto aggiunge poi: «sugli istituti bancari». Io ho avuto la preziosa collaborazione dell’onorevole Colitto nella Commissione e so che egli vuole andare alla radice di ogni questione e di ogni parola; ma ritengo superfluo aggiungere «sugli istituti bancari» perché, trattandosi dell’esercizio del credito, è ovvio che si tratta anche di istituti bancari.

Poi l’onorevole Colitto dice: «con un organo di coordinamento stabilito per legge». È un’esigenza implicita nel nostro «coordina»; e non è il caso di entrare in particolari indicazioni che non hanno (lo ripeto ancora una volta, ed è il mio compito, per così dire, di tecnico della Costituzione), non hanno carattere costituzionale.

La risposta data all’onorevole Colitto vale anche per l’emendamento dell’onorevole Cortese che aggiunge: «favorisce» in luogo di «incoraggia» il risparmio.

L’onorevole Zerbi, che mostra molta competenza in questa materia, ha proposto un emendamento interessante. Egli considera particolarmente il risparmio popolare, e vuole incanalarne l’investimento (la sua proposta parla, non felicemente, di accesso) come investimento reale, e più singolarmente ancora in tre sole forme: abitazione, proprietà diretta coltivatrice, investimento nei grandi complessi azionari del Paese.

Sono ottimi scopi, ma dobbiamo limitare l’incoraggiamento dello Stato soltanto a queste forme di investimenti? Non lo credo. In questo momento, in cui noi avremo bisogno di chiedere anche ai piccoli risparmiatori il loro aiuto per potere – con prestiti ed operazioni di Tesoro – salvare, arginare la moneta, dobbiamo noi limitarci soltanto alle tre forme d’investimento indicate dall’onorevole Zerbi? Se si indicano solo determinati investimenti, e si porta la luce su essi, si getta la tenebra sugli altri, che sono, se non sconsigliati, messi in un secondo piano.

L’onorevole Zerbi insiste, e pone l’accento sugli investimenti reali; ma è opportuno, in questi momenti in cui ci troviamo sotto l’incubo della svalutazione della lira, e si svolge sotto gli occhi nostri quella corsa agli investimenti reali che tutti sanno, e che influisce sull’aumento dei prezzi, che la Costituzione predichi e faccia come un dovere di questa specie d’investimenti?

Non disconosciamo i criteri che ispirano il proponente e che si riallacciano ad un orientamento di studi e direttive per l’elevazione del popolo mediante il risparmio, e la destinazione di questo ad investimenti in una casa, in un pezzo di terra, in un pezzo di fabbrica attraverso le azioni. È una bella concezione, ma non è tema costituzionale; guasta la linea semplice e completa dell’articolo 44; si limita a suggerire alcuni, non tutti gli investimenti desiderabili, e non è – l’invocazione ad acquistare beni reali – opportuna in questi momenti. Ecco perché non possiamo accogliere l’emendamento Zerbi.

Viene poi l’emendamento Nobile. Di fronte al ciclone della svalutazione, che ha colpito tutti, egli vuole che lo Stato provveda a riparare i danni e restaurare il valore della lira soltanto per il piccolo risparmiatore. È un principio umano; ma gli altri? Il lavoratore che non ha risparmi, non soffre forse più di ogni altro della svalutazione della lira, che gli volatilizza il salario? Vi sono poi delle considerazioni pratiche. Qual è la proporzione del piccolo risparmio rispetto al grande risparmio? È possibile impedire che un grosso risparmiatore divida i suoi depositi in una serie di minuscoli libretti? Quale sarebbe l’onere che lo Stato dovrebbe sostenere riconoscendo ai piccoli risparmi il valore d’un tempo? Quanto richiede l’onorevole Nobile non è realizzabile.

L’emendamento dell’onorevole Salerno vuole che si tuteli soltanto il risparmio che trae origine dal lavoro. Lasciamo stare le questioni teoriche sull’origine del risparmio. Comprendiamo la motivazione dell’onorevole Salerno, che ha nobili intenti. Ma restiamo anche qui sul terreno pratico. Come si può distinguere, di fatto, quanto c’è nel risparmio di lavoro o di qualcosa d’altro, ad esempio un guadagno alla Sisal? Come si può, nel segreto bancario, indagare ed accertare se il risparmio che c’è in un libretto deriva dal lavoro, ed in un altro no? La proposta, di alta ispirazione, dell’onorevole Salerno non è realizzabile.

L’onorevole Mazza parla di favorire le piccole e medie aziende di credito, e così pure l’onorevole Adonnino. Le medie e piccole aziende meritano certamente la considerazione e l’aiuto dello Stato; ma anche le grandi, che sono del resto quasi tutte in mano dello Stato, non debbono essere trascurate; né mi sembra buon canone di politica bancaria curare soltanto i minori organismi.

Una categoria di piccole e medie aziende trovano già il loro posto ed un doveroso sostegno, come cooperative di credito, nell’articolo che riguarda appunto la cooperazione. È a queste forme, io credo, che pensano soprattutto gli onorevoli Mazza ed Adonnino; e potranno pertanto ritirare i loro emendamenti.

Viene poi l’emendamento dall’onorevole Persico. Il primo comma riguarda i tributi, e dovrà quindi essere rinviato a quando saranno svolti gli altri articoli aggiuntivi sopra i tributi. Il secondo dice: «ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile». Echeggia qui una disposizione dello Statuto albertino, che aveva più particolari e forti ragioni in tempi meno lontani da quelli in cui il disconoscimento degli impegni pei debiti pubblici non era infrequente, per colpa di Governi. Oggi non è più così; anche se vi possono essere, ma raramente, cause superiori alla volontà dei Governi. L’onorevole Persico ha, con grande competenza, ricordato una serie di provvedimenti che nella nostra legislazione presidiano e garantiscono il pagamento dei debiti pubblici. È necessario mettere un’affermazione generica nella Costituzione? Decida l’Assemblea. Essa conosce il mio desiderio che la nostra Carta non sia appesantita e gonfia, come purtroppo tende ad uscire da questa discussione.

Veniamo alla proposta dell’onorevole Einaudi, che vuole sia rispettata la clausola «oro». Mi consenta un piccolo rilievo formale. La clausola «oro» non è la sola delle clausole di «valori riferimento». Vi sono anche quelle dell’«option de change», del riferimento a «numeri indici» ed altre ancora. Sono esse comprese nell’emendamento dell’onorevole Einaudi.

La clausola oro ha due campi di applicazione: i rapporti dello Stato verso i suoi creditori; ed i rapporti fra privati. Nei due casi la proposta Einaudi è permissiva; si tratterebbe di rispettare impegni liberamente assunti.

Nessun dubbio che debbano essere rispettati; il principio non può essere, in linea generale, disconosciuto; ma si sono verificati e si possono verificare casi in cui l’affermazione solenne del «rispetto» rischia di essere vuota di contenuto.

L’onorevole Einaudi mi può insegnare le vicende della legislazione italiana, specialmente dopo il 1927 ed il 1936, e le oscillazioni della giurisprudenza e della dottrina, ora che son venuti meno i presupposti delle leggi 1936-39 (non abrogate formalmente); ma si possono determinare anche altre situazioni che non possono essere ignorate.

Questo della clausola oro è tema da lasciare alle leggi, o da collocare in un maestoso articolo della Costituzione? Quale valore può avere una clausola oro in termini assoluti e senza limite nel tempo? Che si debba far di tutto per rispettarla quando è liberamente assunta, dallo Stato o dai privati, è fuori di dubbio; nessuno lo sente più di me, ed è più di me d’accordo con l’onorevole Einaudi. Ma egli ben sa che possono avvenire frane e sconvolgimenti superiori ad ogni buona volontà. Lo ha sperimentato l’America di Roosevelt. Vi sono casi nei quali lo Stato non può mantenere i suoi impegni, ed allora come fa ad imporre il rispetto della clausola negli impegni privati? È in ogni e qualunque senso utile irrigidire situazioni di disastri, impedendo automatici adattamenti per il risanamento del mercato? Non sono problemi che possano risolversi in sede costituzionale, con una norma che dovrebbe essere immutevole.

Ascoltando l’onorevole Einaudi ed altri oratori, mi è parso di ritornare ai buoni, agli aurei tempi antichi, quando era facile e sicuro il rispetto dei prestiti; e la lira era ben salda; in un clima fecondo di pace; si poteva allora accogliere la proposta Einaudi; ma in realtà della clausola oro non c’era bisogno. Il mondo era in pace; non si erano scatenate le bufere di guerre universali e di sovvertimenti economici. Non è la clausola oro che può arginare o riparare a questi flagelli. La svalutazione della lira, di cui oggi soffriamo, non dipende soltanto dall’azione italiana, e dalla carta emessa dal nostro Tesoro. Noi oggi sopportiamo le conseguenze anche della lira tedesca, della lira alleata, emesse sul nostro suolo, sul quale è passata la guerra. Avremmo potuto e possiamo, con un articolo di Costituzione, impedire il fatale corso degli avvenimenti?

L’onorevole Einaudi, la cui rettitudine è pari alla altezza scientifica, ha finito per riconoscere questa impossibilità; e mi ha fornito così la più valida arma contro la sua proposta. Ha detto che vi possono essere casi, nei quali lo Stato è costretto a confessare che non può mantenere il rispetto alla clausola oro. È stato esplicito in questa dichiarazione. Ma allora: perché inserire nella Costituzione una clausola che si sa potrà essere in dati casi violata?

Lasciamo alla legge di stabilire le norme necessarie. Se lo Stato lo crede, stipuli prestiti con la clausola oro; e faccia di tutto per osservarla. Se lo credono i privati, ricorrano anch’essi alla clausola oro. Ma non si sancisca costituzionalmente l’impossibile.

Aggiungo un ultimo rilievo. L’onorevole Einaudi ha detto che contro i pericoli della svalutazione dobbiamo tutelare il capitale. Ma non possiamo dimenticare che vi sono altri danneggiati, ed ancora di più, dalla svalutazione: gli impiegati, gli operai, che hanno ridotto il potere d’acquisto della loro retribuzione e patiscono la fame. Una proposta come quella dell’onorevole Einaudi, si presta ad interpretazioni che non credo siano nell’animo suo.

Noi dobbiamo reagire in tutti i modi, dedicarci con tutti gli sforzi a vincere lo spettro della svalutazione e ad ancorare la nostra moneta. Concordo con l’onorevole Quintieri: vorrei personalmente accogliere la sua aggiunta: «la Repubblica tutela il valore della moneta nazionale…». Ma è proprio necessaria? Che cosa vuol dire? Che si devono fare tutti gli sforzi possibili per non svalutare la lira?

Siamo d’accordo; ma perché metterlo nella Costituzione? Alcuni trovano che, quando abbiamo assistito ad indeprecabili svalutazioni, la affermazione della «tutela» potrebbe apparire vana. La Commissione prega l’onorevole Quintieri di non insistere.

Ahimè! Per essere logici – e non è una boutade, è un’amara conclusione di tutta questa discussione e dell’anelito che abbiamo alla salvezza della lira – dovremmo mettere nella Costituzione: «La Repubblica impedisce, proibisce e severamente punisce la svalutazione della moneta». Le altre proposte sono eufemismi di questo assurdo enunciato.

Da questa stessa discussione dobbiamo trarre l’impulso a fare tutto ciò che è possibile, tutti d’accordo qui, tutti d’accordo gli italiani per salvare la lira. Ma ciò non si ottiene con dichiarazioni vane e con parole messe nella Costituzione; si ottiene con sforzi effettivi, con la concordia, con un programma d’azione organico e preciso, con un Governo capace di attuarlo, con la fiducia all’interno ed all’estero. Ecco ciò che dobbiamo volere pel nostro paese. (Vivi applausi).

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Desidero chiedere all’onorevole Presidente della Commissione per la Costituzione perché non ha risposto alla mia proposta soppressiva.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ho esposto le ragioni, per cui la Commissione è addivenuta alla sua formula e la mantiene; in quanto i due momenti del credito e del risparmio sono collegati; o si rinuncia a parlare dell’uno e dell’altro, o si parla di tutte due. Non comprendo perché l’onorevole Nobile, che vuol garantire il piccolo credito, non voglia parlare di risparmio. Ad ogni modo il nostro concetto e la nostra formula-binomio sono sintetici e chiari.

PRESIDENTE. Chiedo ora ai colleghi presentatori di emendamenti, se li mantengono. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?

COLITTO. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Cortese, mantiene il suo emendamento?

CORTESE. Aderisco all’emendamento dell’onorevole Einaudi.

PRESIDENTE. Non essendo presente l’onorevole Marina, il suo emendamento si intende decaduto.

L’onorevole Zerbi ha così modificato il suo emendamento:

«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

«La Repubblica disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito».

A questa nuova formulazione dell’onorevole Zerbi hanno dato la loro adesione gli onorevoli Malvestiti, Canevari, Gasparotto, Magrini e Della Seta.

Chiedo il parere della Commissione su questo emendamento.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Emendando il suo emendamento, l’onorevole Zerbi toglie la parola «reale» di cui egli stesso sente il pericolo. È un miglioramento, sebbene i tre investimenti, pei quali insiste, siano tutti reali. Restano le altre osservazioni che ho testé fatto. La Commissione non ha ritenuto opportuno entrare in specificazione sull’una o sull’altra forma di investimento. Non sono autorizzato a mutare la prima decisione della Commissione; anche perché l’emendamento appesantirebbe il testo semplice e lineare dell’articolo; e bisognerebbe in ogni caso procedere ad una revisione ortopedica, in sede di redazione definitiva.

Decida l’Assemblea. Riconosco che la nuova dizione è comunque un miglioramento di fronte a quanto si era proposto prima.

PRESIDENTE. Onorevole Zerbi, mantiene il suo emendamento?

ZERBI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Nobile, mantiene il suo emendamento?

NOBILE. La proposta, che avevo presentata in via principale, di sopprimere la frase: «La Repubblica tutela il risparmio» più che altro aveva il significato di una protesta fatta a nome dei piccoli risparmiatori; ma, poiché vedo che l’Assemblea non intende rinunziare a parlare nella Costituzione di questa penosa questione ritiro la proposta. Mantengo però l’emendamento subordinato, che è formulato così: «La Repubblica tutela il piccolo risparmio, e a tal fine la legge emana i provvedimenti opportuni per riparare i danni ad esso causati da eventuali inflazioni monetarie».

Mi sembra superfluo aggiungere che quando parlo di «piccolo risparmio» intendo parlare di risparmio che trae origine dal lavoro.

PRESIDENTE. Onorevole Quintieri, mantiene il suo emendamento?

QUINTIERI QUINTO. Lo mantengo, perché l’emissione della moneta costituisce una prerogativa della sovranità dello Stato e non credo che si possa rinunziare a parlarne nella Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Salerno, mantiene il suo emendamento?

SALERNO. Lo integro con quello dell’onorevole Nobile.

PRESIDENTE. Onorevole Mazza, mantiene il suo emendamento?

MAZZA. Lo mantengo, chiedendo scusa all’onorevole Ruini.

PRESIDENTE. Onorevole Adonnino, mantiene il suo emendamento?

ADONNINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?

PERSICO. Mantengo il secondo comma dell’emendamento: il primo va con la materia tributaria.

PRESIDENTE. Onorevole Einaudi, mantiene il suo emendamento?

EINAUDI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Il testo proposto dalla Commissione nella prima parte suona così: «La Repubblica tutela il risparmio».

L’onorevole Zerbi ha proposto: «La Repubblica incoraggia e tutela».

Pongo prima in votazione il testo della Commissione: «La Repubblica tutela il risparmio».

(È approvato).

Pongo ora in votazione la proposta dell’onorevole Zerbi di aggiungere, dopo le parole «La Repubblica» le altre «incoraggia e».

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il concetto della parola: «incoraggia» si intende compreso nel «tutela».

TAVIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI. Noi voteremo la formula: «incoraggia e tutela» per quanto avremmo preferito la formula: «favorisce».

(La proposta Zerbi è approvata).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la espressione dell’emendamento Zerbi, che è la più ampia: «in tutte le sue forme».

TAVIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI. Noi votiamo a favore della formula Zerbi, intendendo che la formula del piccolo risparmio e particolarmente quella del risparmio che trae origine dal lavoro, sono implicite nell’accesso al risparmio popolare, contenute nell’emendamento Zerbi.

(L’Assemblea approva la formula Zerbi).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell’emendamento Zerbi:

«favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».

ZERBI. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZERBI. Noi presentatori dell’emendamento – Canevari, io e gli altri – insistiamo per la formula dianzi letta, nonostante le osservazioni del Presidente della Commissione. Dal tutto originariamente proposto abbiamo tolta la locuzione: «investimento reale» perché questa poteva prestarsi ad interpretazioni non volute. Quanto alle osservazioni fatte dal Presidente della Commissione, teniamo a sottolineare che l’elencazione da noi proposta non è limitativa, bensì esemplificativa, delle più consuete forme d’investimento del risparmio popolare oppure di quelle forme alle quali particolarmente si pensa. Quanto alla osservazione dell’onorevole Ruini, il quale ritiene poco tempestivo l’inserire nella Carta costituzionale un finalismo come quello enunciato nel nostro emendamento, mi permetto di fare osservare che non ignoriamo che la Nazione italiana ha tuttora ed avrà per parecchi anni necessità di rastrellare molta parte del risparmio monetario dei cittadini attraverso forme d’investimento che non rientrano nell’esemplificazione da noi sollecitata. Debbo inoltre segnalare che l’emendamento da noi proposto contiene una affermazione finalistica, che non esige necessariamente applicazione immediata e radicale ma lascia alle leggi future il compito di trovare forme adatte a favore del risparmio popolare. In secondo luogo, con riferimento alla situazione contingente io, e, credo, anche gli altri colleghi sottoscrittori dell’emendamento, non possiamo esimerci dal sottolineare che proprio le masse operaie e impiegatizie contribuiscono largamente specie in via indiretta al finanziamento dello Stato, anche nell’attuale momento: vi contribuiscono attraverso i contributi assicurativi obbligatori che vanno ad alimentare largamente le necessità dello Stato. Infatti in tali contribuzioni si concreta anche una forma di risparmio obbligatorio attinto al teorico fondo salari ed in decurtazione di un virtuale maggior salario diretto. Se mai – in ordine all’accennata questione – il nostro emendamento contiene implicita l’esigenza di una migliore giustizia distributiva fra tutte le classi dei cittadini dell’onere di concorrere al finanziamento dello Stato sia attraverso le forme dirette che attraverso le forme indirette del risparmio obbligatorio e del portafoglio degli istituti previdenziali.

(Segue la votazione per alzata di mano).

PRESIDENTE. Poiché l’esito della votazione è incerto, procediamo alla votazione per divisione.

(La formula Zerbi è approvata).

Passiamo all’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Nobile: «A tal fine la legge emana i provvedimenti opportuni per riparare i danni ad esso causati da eventuali inflazioni monetarie». Tale emendamento è analogo a quelli presentati dall’onorevole Quintieri e dall’onorevole Einaudi. Ciascuno di questi tre emendamenti si preoccupa di tutelare gli interessi dei prestatori, assicurando la stabilità della moneta, o, quanto meno, la stabilità della moneta data in prestito. Comunque, l’emendamento Nobile, che si riferisce alla legge genericamente per le misure che debbono essere prese a questo scopo, deve essere votato per primo. Quindi, lo pongo in votazione.

TAVIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI. Noi votiamo contro l’emendamento Nobile non perché non ne comprendiamo l’alta finalità, ma perché ci sembra che tenga presente una situazione contingente che non sia necessario inserire nella Costituzione.

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Noi continueremo a non votare gli emendamenti presentati a questo articolo, come non abbiamo votato gli emendamenti precedenti. Per quanto siamo genericamente d’accordo con lo spirito che ha dettato questi emendamenti, riteniamo che la materia, che in ciascuno di essi è trattata, non sia materia di Costituzione:

(L’emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Quintieri Quinto:

«Alle parole: La Repubblica tutela il risparmio, sostituire le altre: La Repubblica tutela il valore della moneta nazionale ed il risparmio».

TAVIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI. Dichiaro che noi votiamo contro l’emendamento Quintieri per la medesima ragione accennata dall’onorevole Laconi nella sua dichiarazione di astensione. Siamo unanimi nel ritenere, cioè, che la Repubblica debba tutelare il valore della moneta nazionale, ma ci sembra di sminuire questo concetto inserendolo nella Costituzione.

(L’emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento proposto dall’onorevole Einaudi ed altri:

«Aggiungere il seguente comma:

«A tal fine è garantito il rispetto della clausola oro».

EINAUDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io desidero soltanto osservare, in merito alle considerazioni fatte dal Presidente della Commissione per la Costituzione, che il mio emendamento era unicamente permissivo, non obbligatorio. Esso ha per scopo di consentire ai risparmiatori dell’avvenire di convenire una certa modalità di pagamento dei loro crediti in modo che essi siano tutelati contro il pericolo della svalutazione. La clausola non impone, permette.

Quanto al dubbio che io stesso avevo sollevato, e che cioè lo Stato possa in avvenire trovarsi nella impossibilità di adempiere ai suoi impegni, dichiaro ancora una volta che una affermazione lealmente esplicita da parte dello Stato di non poter momentaneamente mantenere i suoi impegni è cosa che fa onore al debitore e non turba affatto il suo credito. Vorrei ricordare un esempio, un fatto che è già avvenuto in Italia: nel 1894, in condizioni gravissime per la finanza italiana, il Ministro Sonnino, Ministro del tesoro di allora, propose di aumentare la imposta di ricchezza mobile dal 13,20 al 20 per cento, contravvenendo apertamente ad una disposizione della legge fondamentale del debito pubblico la quale vietava di fare qualsiasi discriminazione di trattamento tributario fra i titoli del debito pubblico e qualsiasi altro credito. La proposta del Ministro Sonnino violava apertamente siffatta disposizione; ciò nonostante, il Parlamento votò l’aumento dell’imposta. Invece di un danno al credito pubblico, venne dall’inasprita imposta, ed inasprita contro la legge fondamentale del debito pubblico, un grande beneficio per i titoli medesimi, che mentre prima erano caduti sotto alla pari, un po’ per volta superarono la pari. In quell’occasione il Ministro Sonnino ebbe a dichiarare che la salute pubblica richiedeva di ridurre l’interesse del debito pubblico. Quanto più leale questa condotta di quell’altra condotta ipocrita che si ha affermando di voler pagare, ed in realtà pagando in una moneta di dimensioni reali minori di quella convenuta! (Approvazioni).

ARGAINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARGAINI. Pur comprendendo le preoccupazioni dell’onorevole Einaudi, noi voteremo contro l’emendamento da lui illustrato. Pare a noi che metteremmo nella Costituzione un principio che, se riesce a tutelare la consistenza dei grossi patrimoni e le transazioni tra i più avveduti, non ha efficacia concreta per i modesti patrimoni, frutto del lavoro, che noi principalmente ci proponiamo di tutelare. È inoltre indubbio che la formula del rispetto della clausola oro fisserebbe il principio estremamente pericoloso della insufficienza della lira come misura di valore, proprio nel momento in cui più urgenti sono le istanze per il suo consolidamento. Infine noi non vediamo l’opportunità di mettere nella Costituzione una norma che sostanzialmente e formalmente significa aprioristica sfiducia nella stabilità della moneta. Il problema è di una gravità eccezionale, e le conseguenze sarebbero incalcolabili qualora i cittadini, nei confronti dello Stato, chiedessero l’applicazione e il rispetto della clausola oro. Lo stesso onorevole Einaudi ha dovuto ammettere che, in casi eccezionali, lo Stato potrebbe superare la norma costituzionale.

Ed allora quale efficacia ha una clausola cui si potrebbe venir meno proprio nel momento in cui in parole semplici la moneta più rapidamente si svaluta?

Sinceramente non ci sentiamo di girare la posizione che va posta in altra sede nei suoi termini: stabilizzare la moneta.

FABBRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. È con vero dispiacere che dichiaro di non poter votare l’emendamento Einaudi, benché l’affermazione in esso contenuta corrisponda completamente ad un indirizzo ideologico a cui io accedo del tutto. Nel caso particolare bisogna tuttavia riflettere su una circostanza: nella nostra Costituzione si è creduto opportuno da parte della maggioranza di mettere insieme una quantità di norme che sono state chiamate «tendenziali», in quanto avrebbero dato l’avvio al legislatore futuro e su questo criterio, in genere, non consento perché ritengo dette norme estranee ad una Costituzione; in ogni modo vi sono state messe e non tocca a me censurare la maggioranza degli onorevoli componenti questa Costituente. Accanto alle norme tendenziali in discorso ve ne sono altre che hanno invece un carattere dispositivo immediato e queste sono certo di diritto positivo, confacenti ad una Costituzione e debbono essere osservate.

L’emendamento dell’onorevole Einaudi non è di carattere tendenziale, ma stabilisce una riforma precisa di carattere attuale, cioè di immediata applicazione, obbligatoria per il giudice. Ed allora mi permetto di far osservare che nessuna disposizione del nostro diritto vigente sancisce la nullità della così detta «clausola oro» e, fino a quando l’economia del Paese lo ha permesso, la giurisprudenza ha accettato la piena validità di questa clausola oro. Non sono tuttavia mancate eleganti e sottili disquisizioni per escluderne in parte gli effetti; fu, ed esempio, sostenuto che la lira oro dell’epoca fascista surrogava la lira oro dell’anteguerra, e i debitori pretendevano di aver integralmente rispettato la clausola della lira oro, il che, evidentemente, era un allegro sofisma. Ma, indipendentemente da ciò, sta di fatto che detta clausola della lira oro non è stata dichiarata nulla da una legge e vi sono tuttora una quantità di contratti, anche non scaduti, in cui la lira oro è contemplata e vi sono una quantità di contratti…

Una voce a sinistra. Ma la Cassazione è contraria.

FABBRI. …con riferimenti precisi ad una forma di pagamento con valori reali, cioè ancorati indirettamente alla cosiddetta clausola oro.

Ora, nessuno più di me si augura che la economia del Paese possa essere riportata dalla politica in condizioni tali che in futuro la precisa osservanza dei patti contratti dai debitori verso i creditori possa venire garantita. Ma oggi, purtroppo, non è così. Tutto il nostro indirizzo legislativo un po’ per necessità di cose, un po’ per l’indirizzo politico prevalente si svolge in sostanza a vantaggio dei debitori e a svantaggio dei creditori seguendo la linea della minor resistenza.

Anche chi avesse fatto un modestissimo investimento di risparmio in forma reale comprando, per esempio, un piccolo appartamento, si vede oggi in mano invece dell’adeguato canone qualche cosa che è molto simile a un pugno di mosche; coloro che hanno prestato allo Stato, nonostante la pretesa inviolabilità degli impegni da questo assunti, si vedono oggi colpiti dalla futura imposta proporzionale progressiva sul patrimonio, nonostante tutte le falcidie subite nel valore delle lire a suo tempo prestate, cui ha accennato l’onorevole Einaudi, nonostante le dichiarazioni che, al momento dell’accensione del debito, sono state fatte dallo Stato circa l’esenzione da imposte presenti e future. Si cerca di nascondere la cosa con la distinzione fra imposta reale e imposta personale, il che, per la generalità dei prestatori, è un allegro sofisma.

Ora, in sostanza, se tutta la legislazione del nostro Paese oggi è indirizzata, per una dolorosa necessità di cose, alla difesa del debitore e contro il creditore, mi pare che proprio nel momento in cui i debitori sono esanimi e versano in difficoltà, sia difficile invitarli ad una corsa che sarebbe una maratona. Bisognerà cercare con la politica futura di andare progressivamente verso questo ideale, quale è presentato dall’emendamento Einaudi. Nel momento attuale questo rappresenterebbe uno sconquasso nei rapporti di tutti i debitori di fronte a creditori che sono portatori di contratti perfetti, regolari, con la clausola oro. Né mi pare sia possibile dire che l’emendamento dell’onorevole Einaudi avrebbe valore solo per l’avvenire. No; esso avrebbe valore anche per il passato, perché nessun testo di legge attualmente dichiara che la clausola oro sia nulla ed il nuovo testo proposto dall’onorevole Einaudi, se inserito nella Costituzione, finirebbe per aver valore interpretativo, poiché la tendenza dottrinaria e giurisprudenziale è stata, fino a quando fu possibile, di difendere la validità della clausola oro.

Un bel giorno, che rimase celebre fra i frequentatori della Cassazione a Roma – perché normalmente la difformità fra le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle sentenze pronunciate dalla Corte si verifica solo in una lievissima percentuale di casi – un bel giorno dunque accadde che tutte le sentenze della Cassazione furono difformi dalle conclusioni del pubblico ministero perché, contrariamente alle sue richieste, furono dichiarate nulle tutte le sentenze che avevano ammesso la validità della clausola oro e valide invece tutte quelle che l’avevano misconosciuta. Questa attuale giurisprudenza dovrebbe ex novo capovolgersi con l’approvazione eventuale dell’emendamento Einaudi e sarebbe quindi, come dico, una vera rivoluzione, perché non ci sarebbe un’adeguata preparazione da parte del ceto dei debitori di fronte ai creditori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento Einaudi testé letto.

(Non è approvato).

Passiamo ora alla seconda parte del testo della Commissione:

«… disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito».

(È approvata).

Vi sono ora i seguenti due emendamenti aggiuntivi. Il primo è dell’onorevole Mazza:

«Dopo la parola: credito, aggiungere: Favorisce piccole e medie aziende».

Il secondo è dell’onorevole Adonnino e altri:

«Dopo la parola: credito, aggiungere: e ne agevola i piccoli e medi istituti».

TAVIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI. Noi comprendiamo benissimo i motivi che hanno mosso gli amici onorevoli Mazza e Adonnino a presentare questi emendamenti, ma riteniamo che, se si entra nella parte analitica ed esplicativa della seconda parte dell’articolo, si dovrebbe di conseguenza procedere anche oltre e fare altre specificazioni.

Preghiamo quindi gli amici proponenti di ritirare i loro emendamenti: in caso contrario, voteremo contro.

PRESIDENTE. Onorevole Adonnino, mantiene il suo emendamento?

ADONNINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Mazza, lo ritira anche lei?

MAZZA. Lo ritiro anch’io, dando esempio al mio collega democristiano di una maggiore cristianità. (Si ride).

PRESIDENTE. L’onorevole Persico ha mantenuto soltanto il secondo comma del suo emendamento aggiuntivo:

«Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile».

Lo pongo in votazione.

DOMINEDÒ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Dichiaro che, per quanto concerne la formulazione dell’emendamento, la quale a nostro avviso già rientra nel sistema generale del diritto, noi, considerandola superflua o addirittura equivocabile, voteremo contro.

(L’emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. L’emendamento Salerno, il quale aveva chiesto di integrarlo con quello Nobile, si intende assorbito.

L’articolo 44, nel suo complesso, risulta dunque così approvato:

«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito».

Vi sono ora le seguenti proposte di articoli aggiuntivi:

Art …

«Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro effettiva capacità contributiva, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi.

«Castelli Edgardo, Vanoni, Marazza, Vicentini, Martinelli, Arcaii, Cavalli, Mannironi, Avanzini, Firrao, Cremaschi, Franceschini, Ferreri, Sampietro, Balduzzi, Bertola».

Art …

«Salve le esenzioni determinate dalla necessità di assicurare a ciascuno la soddisfazione dei bisogni indispensabili alla esistenza, tutti debbono concorrere alle spese pubbliche, in modo che il carico tributario individuale risulti applicato con criterio di progressività.

«Scoca».

Emendamento rinviato

«I tributi diretti saranno applicati con criterio di progressività.

«Meda Luigi, Malvestiti, Fanfani, Lazzati, Bianchini Laura, Balduzzi, Mastino Gesumino, Murgia, Turco, Ferrarese».

L’onorevole Persico inoltre ha rinviato a questa sede la prima parte del suo emendamento, che ha già svolto:

«Nessun tributo può essere imposto e riscosso se non è stato consentito dal Parlamento».

L’onorevole Castelli Edgardo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CASTELLI EDGARDO. Propongo anzitutto una mozione d’ordine. Poiché il tema dei tributi ha caratteristiche economiche, ma ha anche tratti di carattere politico, propongo che questo argomento sia discusso alla fine della parte introduttiva della nostra Costituzione, e in particolare in calce al Titolo IV che riguarda i rapporti politici.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione non aveva ritenuto opportuno ammettere delle norme speciali sui tributi in quanto aveva provveduto a ciò in vari punti della Costituzione, che non sto qui a richiamare. Non fa tuttavia ostacolo a riesaminare la materia, ed acconsente, se l’Assemblea lo ritiene, a rinviare lo svolgimento degli emendamenti Meda, Castelli, Scoca e Persico alla fine dei rapporti politici. Quanto al collocamento, vedremo in sede di coordinamento e redazione definitiva dove le norme eventualmente approvate dovranno essere poste. Accedo quindi alla mozione d’ordine dell’onorevole Castelli Edgardo.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli Scoca, Meda Luigi e Persico accedono alla proposta dell’onorevole Castelli Edgardo, fatta propria dalla Commissione, senza dover procedere alla votazione del rinvio proposto, possiamo senz’altro restare intesi che esamineremo la materia contenuta negli articoli aggiuntivi da essi proposti dopo l’esame del Titolo IV sui rapporti politici.

SCOCA. Sono d’accordo.

MEDA. Sono d’accordo.

PERSICO. Sono d’accordo.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Abbiamo così concluso l’esame del Titolo III della prima parte del progetto di Costituzione.

Risposte di Parlamenti esteri al messaggio dell’Assemblea Costituente italiana.

PRESIDENTE. Sono lieto di comunicare che l’appello che ho rivolto, per mandato dell’Assemblea, alle Assemblee delle Nazioni Unite, ha avuto e continua ad avere una eco favorevole, determinando manifestazioni di viva simpatia per il nostro Paese e di certa fiducia nella rinascita dell’Italia e nell’avvenire della Repubblica.

Ispirato a questa simpatia e a questa fiducia, è appunto il seguente messaggio del Presidente della Camera dei Comuni britannica:

«I membri della Camera dei Comuni si rendono pienamente conto del contributo dell’Italia alla sconfitta della Germania. Essi simpatizzano con le aspirazioni dell’Italia di guadagnare il suo posto nella comunità delle Nazioni ed assicurano l’Assemblea Costituente che essa può contare sull’amicizia del popolo britannico. La Gran Bretagna farà quanto è in suo potere per assistere l’Italia nei tempi difficili che i due Paesi dovranno affrontare durante i prossimi anni». (Vivissimi, generali applausi).

Il Presidente della Commissione degli affari esteri dell’Assemblea nazionale francese, Cachin, mi ha fatto pervenire il seguente messaggio:

«In risposta all’appello che Voi avete indirizzato al Presidente della nostra Assemblea nazionale, i membri della Commissione degli affari esteri di detta Assemblea assicurano i loro colleghi della Costituente italiana della loro volontà di sormontare come Voi domandate «ogni risentimento inspirato dai recenti dolorosi avvenimenti» e riannodare con il popolo italiano rapporti cordiali e sinceri di amicizia fiduciosa.

«Voi avete voluto rendere omaggio al tradizionale spirito di giustizia del popolo francese. La Francia democratica è in effetti più attaccata che mai alle generose tradizioni del suo passato; i rappresentanti del nostro popolo sono risoluti a partecipare nel quadro delle Nazioni Unite allo stabilimento di una pace giusta, durevole e definitiva, che dia a tutte le Nazioni democratiche le garanzie di una vita felice e prospera. Noi siamo gli interpreti della Nazione francese quando dichiariamo ai vostri colleghi che abbiamo il vivo desiderio di collaborare in uno spirito di grande simpatia comprensiva con la giovane Repubblica italiana.

«Gli eletti della Francia democratica salutano il popolo italiano che ha contribuito a fianco delle Nazioni Unite alla vittoria contro il nemico comune. Voi avete visto, come noi, le vostre città sconvolte, le vostre ricchezze distrutte, i vostri inestimabili tesori d’arte minacciati, i vostri figli caduti a migliaia. Perciò ogni occasione sarà per noi buona, signor Presidente, per rendere più intimi nel presente e nell’avvenire i legami di amicizia che debbono unire le nostre due grandi democrazie nella difesa comune della pace, del progresso e della civiltà umana». (Vivissimi, generali applausi).

Infine, la Camera dei Rappresentanti della Repubblica orientale dell’Uruguay mi ha comunicato di aver deciso di manifestare dinanzi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite gli stessi voti che spontaneamente espose il 15 agosto 1946 alla Conferenza della Pace riunitasi a Parigi, nel senso che si conceda una giusta pace alla Repubblica italiana. (Vivissimi, generali applausi).

(La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18,25).

Presidenza del Vicepresidente TUPINI

Si riprende l’esame del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame del progetto di Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione generale sul Titolo IV: Rapporti politici.

È iscritto a parlare l’onorevole Crispo. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Coppa. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Corsini. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Abozzi. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Rodi. Ha facoltà di parlare.

RODI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Segue l’onorevole De Michelis. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Vinciguerra. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Targetti. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l’onorevole Mattarella. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Lazzati. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Pellizzari. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Caristia. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Fusco. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Preziosi. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’onorevole Preti. Non è presente. Si intende che vi abbia rinunziato.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Sono dispiacente di non aver particolari soluzioni da offrire al nostro Presidente, ma sono certo che le avrà trovate nei meandri del Regolamento, il quale, quando si vuole, consente a molte cose. Sarebbe opportuno e conveniente in questo momento evitare la decadenza di ben quattordici o quindici iscritti, in cinque o sei minuti. Il signor Presidente, quando ci siamo momentaneamente lasciati, non ha parlato dell’ora nella quale noi avremmo ripreso la discussione. In fondo mi pare che questa mancata precisazione non è colpa di alcuno, ma forse della consuetudine piena di larga comprensione con la quale giustamente il signor Presidente ed i suoi cooperatori hanno sempre condotto questa discussione. Perché, se altri ha voluto parlare in altre occasioni di ghigliottina, certo non è il momento di ricordarla ora qui; tanto più che essa non potrà mai consentire nessuna applicazione parlamentare. Dato tutto questo, è lecito pensare che è un po’ troppo grave il fatto che in due o tre minuti sia avvenuta la decadenza di quindici iscritti a parlare.

Si tratta in questo Titolo del sistema elettorale, della creazione dei diritti politici. È vero che vi sono altre leggi sul sistema elettorale che la Costituente dovrà discutere, ma qui siamo chiamati a darne le prime linee, le più importanti e le più gravi. Per esse noi dobbiamo evitare di stabilire nella Costituzione principî che possano trovarsi in contrasto con quelle leggi che sono state recentemente presentate dal Governo. L’articolo 2 della legge sull’elettorato attivo che noi della Commissione nominata dalla Costituente stiamo esaminando potrebbe trovarsi in contrasto col terzo capoverso dell’articolo 41. Quindi sono problemi da esaminare con calma, con serenità e non traendo profitto dà una momentanea assenza per eliminare un certo numero di oratori, fra i quali possono essere quelli che questa parte hanno studiata. Ecco perché faccio richiesta, e credo d’interpretare il sentimento di tutta l’Assemblea, affinché, data l’importanza dell’argomento e dato il fatto che non era stata fissata l’ora della ripresa della nostra discussione, questa si riprenda ora che un maggiore numero di colleghi è intervenuto. Prima il numero nostro era maggiormente limitato; per modo che la domanda di dieci di noi avrebbe potuto far cessare questa falcidia spiacevole. Ma questo abbiamo evitato perché non intendevamo, in alcun modo, contraddire quella che era stata la rigida applicazione del Regolamento fatta dal Presidente; però chiediamo di farne una più opportuna, più comprensiva e sopratutto più adatta alla discussione che si deve incominciare sui cennati argomenti.

PRESIDENTE. Avrei gradito che l’onorevole Micheli mi avesse trovato, fra i meandri del Regolamento, qualche indicazione che mi consentisse di potere ovviare a questa situazione. Egli ha fatto un appello alla mia discrezione ed io gli vengo subito incontro, se l’Assemblea non ha nulla in contrario; perché io applico il Regolamento, ma lo applico col consenso dell’Assemhlea, che deve essere la collaboratrice del Presidente.

Ed allora io posso ricominciare la chiama degli onorevoli deputati iscritti a parlare; con questo sistema spero di avere interpretato a dovere e il sentimento dell’onorevole Micheli e quello generale dell’Assemblea. (Applausi).

MICHELI. Ringrazio l’onorevole Presidente della proposta di applicazione graduale del Regolamento; con essa effettivamente si accomodano le cose, pel fatto che l’Assemblea, sempre sovrana, approvando la proposta del Presidente, ne assume essa la responsabilità.

PRESIDENTE. Procedo di nuovo alla chiama.

(Risultano assenti gli onorevoli Crispo, Coppa, Corsini, Abozzi, De Michelis, Vinciguerra, Targetti, Mattarella, Lazzati, Pellizzari, Caristia, Fusco, Preziosi, Preti, iscritti a parlare).

NASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI. Data questa situazione, domandiamo la constatazione del numero legale e presentiamo la relativa proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Nasi, si può chiedere la constatazione del numero legalo soltanto quando si deve procedere ad una votazione.

Quindi, onorevole Nasi, la sua richiesta non è tempestiva, né conforme al Regolamento.

MICHELI. Pure esprimendo il nostro grato animo per il rinnovato appello, vediamo che non è possibile dall’applicazione di esso trarre quel vantaggio che ritenevamo, quindi faccio la proposta di sospendere la discussione. E sopra questa proposta mi pare si possa fare la richiesta. Questo viene fatto senza nessun’ombra di ostruzionismo, perché ci tengo a dichiarare che sono stato sempre presente dal primo giorno fino ad oggi, non ho mai mancato ad una seduta.

PRESIDENTE. È verissimo, è un esempio.

MICHELI. Ho preso poche volte la parola, perché non ho voluto aggiungere parole a quelle di tanti colleghi, che hanno parlato con tanta competenza. La discussione non si deve ritardare, ma si deve fare.

Credo che nessuno voglia sospettare che altro intendimento ci muova che interrompere questa improvvisata decadenza. Non resta quasi più alcuno dei nostri valorosi specialisti, di coloro che hanno, ad esempio, tanta particolare competenza in materia elettorale e che si erarno iscritti in così bel numero per portare il loro contributo alla nostra Assemblea. Comprendo: Ella, onorevole Presidente, ha un Regolamento da applicare e non si può esimere. Addolorati di questo fatto che mette, senza colpa d’alcuno, l’Assemblea nella necessità di decidere tanto rapidamente e senza discussione materie così gravi, per evitarlo crediamo opportuno di fare questa proposta: chiediamo un breve rinvio. Siccome c’è un’altra adunanza fissata nell’ordine del giorno per le ore 21, rimandiamo alle 21 e allora i colleghi iscritti potranno essere avvertiti ed avranno la possibilità di venire. Io limito la mia proposta a questo, e prego il Presidente di metterla ai voti.

SELVAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELVAGGI. Propongo il rinvio della seduta alle 21,30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare la discussione alle 21,30.

(È approvata).

(La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle 21,40).

Presidenza del Presidente TERRACINI

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

È iscritto a parlare l’onorevole Gasparotto. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Il Titolo quarto sfiora, dico sfiora perché rimane semplicemente ai margini, il problema dell’ordinamento dell’esercito.

L’articolo 49 dice: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino».

Egregiamente. Soggiunge che l’ordinamento dell’esercito si uniforma allo spirito della Repubblica democratica italiana. Ottimamente. Senonché, fissato questo principio, si afferma che «il servizio militare è obbligatorio». E qui occorre una chiarificazione. Contro questa formula restrittiva, io ed i miei colleghi Sottosegretari al Ministero della difesa ne abbiamo presentata un’altra, tecnicamente più precisa e prudentemente estensiva, in conformità delle disposizioni che regolano tutte le legislazioni straniere e della stessa tradizione italiana. Proponiamo cioè che essa sia sostituita da questa: «La prestazione del servizio militare è obbligatoria; le modalità sono stabilite dalla legge». Come dissi, questa è la dizione di tutte le legislazioni odierne europee e americane. Già lo Statuto Albertino, all’articolo 75, diceva che «La leva militare è regolata dalla legge», ed al successivo articolo 76 «È istituita una milizia comunale sulle basi regolate dalla legge». A sua volta lo scultoreo Statuto della Repubblica romana del 1845 più audacemente diceva: «L’arruolamento dell’esercito è volontario». Tutte le legislazioni estere, che potrei ad una ad una indicare, riassumono la formula relativa al reclutamento militare in questi termini: «Tutti i cittadini sono obbligati al servizio militare: i particolari sono regolati dalla legge». Perché, questa costante e uniforme dizione? Perché, fissato l’obbligo dei cittadini di servire la patria, lasciare alla legge speciale la disciplina dei singoli ordinamenti? Per lasciare aperta deliberatamente la porta al volontariato. Lo spirito che informa tutte le legislazioni è che l’obbligo del servizio militare è generale e personale. Ora bisogna vedere se, e fino a qual punto, l’obbligatorietà del servizio, o meglio della prestazione del servizio militare, possa essere sostituita (interamente o parzialmente) dalla volontarietà della prestazione. Dichiaro subito: io sono personalmente, ripeto personalmente, favorevole al volontariato della prestazione del servizio militare. Però, siccome in questa materia delicata ed alta non si può agire per improvvisazione, ed alla adozione di questo principio si può arrivare solo per gradualità, mi guarderei bene dall’applicarlo senz’altro in questo momento, in questi giorni. Bisogna distinguere avanti tutto il servizio militare in tempo di guerra e quello in tempo di pace. In tempo di guerra, l’obbligo del servizio militare indubbiamente è totalitario. In tempo di pace bisogna separare la situazione dei grandi eserciti e degli stati organizzati militarmente, cioè su basi prevalentemente militari, dove indubbiamente l’obbligatorietà è necessaria, da quella dei piccoli eserciti dove devono necessariamente prevalere gli elementi tecnici capaci di addestrare le classi da mobilitare e di assolvere i compiti nuovi fissati dall’esperienza dell’ultima guerra, che da guerra di uomini è diventata prevalentemente guerra di macchine. Ora, i tecnici non possono essere che elementi permanenti, o quanto meno sottoposti ad un lungo servizio militare. Di qui la necessaria conseguenza della volontarietà della prestazione.

La formula albertina, che lasciava aperte le porte al volontariato, ha consentito a Cavour di chiamare nel 1859 Garibaldi alla testa dei Cacciatori delle Alpi, Corpo volontario sì, ma parte integrante dell’esercito piemontese; ha consentito al Ministro Di Pettinengo, nel 1866, di permettere allo stesso Garibaldi la creazione del Corpo italiano dei volontari, che si è illustrato nel Trentino.

Del resto, il volontariato è già in atto. Il corpo dei carabinieri recluta volontari al cento per cento; il corpo delle guardie di finanze altrettanto; la Marina recluta volontari attualmente al 61 per cento, l’Aviazione al 64 per cento, l’Esercito al 24 per cento. Secondo le leggi di reclutamento, fino all’anno scorso, il volontariato nella Marina era ammesso al 40 per cento; quest’anno è stato portato al 50 per cento; tuttavia, in fatto, la percentuale dei volontari è arrivata al 61 percento.

Cito un episodio recentissimo per dimostrare come il volontariato sia penetrato ormai nell’animo del popolo italiano. Nell’ultima leva di marina, di pochi mesi or sono, su 7800 volontari soltanto 800 hanno potuto essere accettati dalla base di Taranto. Dunque, il volontariato si è offerto generosamente all’arma della Marina; la quale ha dovuto mettere alla porta la quasi totalità dei giovani che le si offrivano. Ed il comandante del deposito navale di Taranto mi ricordava giorni or sono che le madri di queste giovani reclute si erano presentate a lui, quasi piangendo, per pregarlo di accogliere le domande dei loro figli.

Una voce imprudente ha detto che noi non dobbiamo creare dei corpi mercenari. Adagio colle male parole! Che forse sono mercenari i carabinieri che tutelano l’ordine pubblico? Sono mercenarie le guardie di finanza che sorvegliano i nostri confini? Se questo termine dovesse avere cittadinanza nel vocabolario militare o nel costume politico, dovremmo dire che sono mercenari i Ministri o i deputati che volontariamente accettano il mandato ministeriale o parlamentare…

Lo spirito democratico fissato nell’articolo 49 esige forme brevi. In questa materia non sono un improvvisatore, perché le idee che espongo oggi le ho sostenute ed attuate nel 1921, quando ero Ministro della guerra. In precedenza, le aveva proposte l’altro Ministro, onorevole Bonomi. In quel tempo noi, appunto per imprimere un bene inteso spirito democratico all’esercito ed andare incontro ai voti della pubblica opinione, avevamo proposta la ferma degli otto mesi. Oggi forse questa è insufficiente, perché l’istruzione premilitare, che allora era già in pieno vigore, non è consentita dalle condizioni del trattato di pace.

Quindi, sia per i precedenti disposti dal Ministro Facchinetti, sia per le disposizioni già prese da me, si promette alla gioventù italiana la ferma dei dodici mesi, che è stata accettata recentemente anche nell’Inghilterra.

Noi intendiamo quindi, inserendo all’articolo 49 il nostro emendamento, cioè demandando alle leggi particolari la disciplina del reclutamento, che non si chiuda la porta all’avvenire, che non ci si fermi in una formula rigida, che possa infirmare il principio del volontariato.

L’articolo 6 della Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa, e consente perfino, a parità di condizioni, le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale. Già nel 1919 a Parigi era stato firmato il patto Kellogg, che bandiva la guerra come strumento di risoluzione delle questioni internazionali. Ora, per poter rinunciare, sia pure parzialmente, da parte di uno Stato, al principio ed ai privilegi della propria sovranità, bisogna che intervenga una specie di Stato superiore agli Stati territoriali, un organo super-statale che sia in grado di regolare le grandi controversie che minacciano di dividere il mondo.

Già nel 1940 il partito laburista inglese aveva fissato in una mozione, che ha trovato larga eco nella stampa internazionale, il principio di sottoporre l’autorità territoriale di uno Stato ad una autorità superiore internazionale, la quale avesse sotto il suo controllo forze militari ed economiche, il che è a dire un esercito di polizia a garanzia della pace.

E successivamente, nell’aprile del 1942, sempre in Inghilterra, il partito socialista, col concorso di un giovane italiano che siede in questi banchi, Paolo Treves, ha riaffermato questo principio. Nel 1898, nella repressione della rivolta dei boxers in Cina, le nazioni, Italia compresa, hanno dato vita a un piccolo ma autentico esercito internazionale. Recentemente, proprio in questi giorni, sempre auspicando all’avvento di una polizia, od esercito o, chiamatela pure, gendarmeria internazionale capace di applicare le sanzioni stabilite dalla Corte internazionale di giustizia, il generale Montgomery diceva che gli eserciti nuovi debbono costituire un complesso operativo leggero, rapido, e congegnato in modo che le tre Armi si muovano come un solo organismo. La guerra – soggiungeva – va condotta su basi scientifiche sostituendo l’uomo con i mezzi meccanici. Di qui la necessità, nel campo dei piccoli eserciti, come deve essere quello di un Paese ad economia povera qual è l’Italia, di dare largo ingresso agli elementi specializzati, a quegli elementi tecnici che non possono essere reclutati, per la lunga ferma, che fra i volontari. In tal modo, del resto, l’esercito diventa una scuola di avviamento alle professioni, sopratutto meccaniche, come è attualmente nell’Aviazione e anche nella Marina italiana, dove i giovani dei cantieri navali e delle officine aeronautiche si preparano a diventare tecnici provetti.

Il 4 febbraio scorso, il Capo provvisorio dello Stato ha firmato il decreto legislativo col quale le tre Forze armate sono unificate. Ho il piacere di dire che il principio dell’unificazione fu lealmente accettato da tutte e tre le Armi, per quanto tutte e tre siano gelose della propria tradizione, come la Marina, soprattutto, che presso la pubblica opinione costituisce un corpo quasi aristocratico, e che, pure essendosi imposta con le sue gesta all’ammirazione del mondo, com’è avvenuto per l’Aviazione (l’Esercito è fuori questione), non ha fatto obiezione a questa innovazione prettamente democratica e aderente alla situazione economica del Paese.

E, con questo, noi abbiamo raggiunto uno scopo: quello di avvicinare l’esercito al popolo. Fu per lunghi anni lamentato il dissidio tra l’esercito e il Paese: oggi l’esercito gode l’affetto cordiale del Paese. Oggi, non vi sono manifestazioni militari, per quanto contenute in termini modesti, come vogliono i tempi nuovi, a differenza delle manifestazioni orgiastiche o panoramiche del cessato regime, le quali non trovino il pieno consenso dell’anima popolare.

Un tempo, dai banchi dell’estrema, un deputato e poeta che veniva dalle schiere garibaldine, disse che l’esercito doveva essere l’anima armata della nazione. Oggi questa seducente verità, allora immatura, sta diventando realtà. Noi non pensiamo a guerre nuove. Chi ha fatto la guerra nel passato sente tutto l’orrore delle guerre future. (Approvazioni).

Per questo, con l’anima rivolta agli ideali umani della pace, della fraternità e del lavoro, noi vogliamo fare delle forze armate la scuola della Nazione: scuola di coraggio, di disciplina e di educazione civile: le armi di guerra serviranno così alle arti della pace. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. Date le obiezioni sollevate da alcuni colleghi prima della sospensione della seduta circa la decadenza di oratori iscritti a parlare, farò di nuovo l’appello di questi, i quali – forse assenti poco fa – potevano avere mal calcolato l’avvicendamento del loro turno nella discussione.

L’onorevole Crispo risulta in congedo. L’onorevole Coppa non è presente; l’onorevole Corsini non è presente; l’onorevole Abozzi è ugualmente assente.

Chiedo all’onorevole Rodi se, essendo ora presente un maggior numero di deputati, desidera prendere la parola, cui prima aveva rinunziato.

RODI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dirò rapidamente qualche cosa intorno a questo Titolo e sono lieto che questa sera l’atmosfera sia familiare; il che mi consentirà di parlare con maggior disinvoltura.

In questo Titolo è sancito il diritto di voto, diritto estremamente importante perché con esso vediamo ripristinate la democrazia e la libertà sulle quali ci soffermiamo per delineare la loro nuova fisionomia. E dico nuova, perché l’evoluzione dei tempi vuole che questa libertà presenti tante fisionomie per quante sono le ere storiche.

A me sembra sia sufficiente in una Costituzione affermare semplicemente il diritto di voto; quella espressione aggiunta al secondo comma per cui il suo esercizio è dovere civico e morale credo non debba trovar posto nell’articolo e ne ho proposto infatti la soppressione.

Ne ho proposta la soppressione innanzitutto perché sia lasciata al cittadino la libertà di voto; e poi perché la nostra preoccupazione odierna è quella di abituare il nostro popolo all’esercizio del libero voto, senza tuttavia che la Costituzione debba sancire un dovere che potrebbe essere o un obbligo o il richiamo ad una realtà che si teme non compresa e non sentita dal popolo.

Credo perciò che basti in una Costituzione affermare semplicemente che il diritto di voto è uguale per tutti.

Ha parlato or ora l’onorevole Gasparotto sul servizio militare. Credo che, nelle condizioni in cui si trova l’Italia attualmente, il servizio militare debba essere effettivamente obbligatorio.

Io ho letto che una corrente è contraria a questa obbligatorietà, forse perché questa corrente si è ispirata alla necessità di conferire al servizio militare quel carattere di volontariato che dorrebbe essere già completamente formato in quella gioventù che deve rappresentare l’esercito nuovo. Noi però non possiamo rompere una tradizione con la stessa rapidità e con la stessa fermezza con la quale si può tagliare un nodo gordiano; e quindi l’obbligatorietà del servizio militare dovrebbe essere conservata se non altro per il fatto che il servizio militare obbligatorio ha dato alla nostra gioventù il modo di completare la sua educazione, e questa gioventù nostra suol prepararsi in anticipo al servizio militare: questa sua obbligatorietà prepara anche lo spirito di questi giovani.

Però, nell’ultimo capoverso dell’articolo 49, si dice: «L’ordinamento dell’esercito si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana».

L’onorevole Gasparotto ha già parlato di questo spirito democratico; e non sono certamente io che posso oppormi all’essenza di questo capoverso, perché, evidentemente, in uno Stato democratico anche l’esercito deve avere una fisionomia democratica. Però, osservando bene questo capoverso, dirò che esso è o privo di significato in una Nazione democratica, o si può prestare ad un’interpretazione particolare, se non altro perché la contingenza attuale, in cui troppo spesso si parla di spirito democratico, potrebbe nascondere un pericolo del quale noi abbiamo già fatta un’amara esperienza; e cioè l’ingerenza politica nelle file dell’esercito. Dicevo amara esperienza, perché in tutti i tempi, sol che la politica si infiltri nelle file dell’esercito, questo viene ad essere dominato da una forza estranea che turba essenzialmente le sue funzioni; ed anzi, poiché l’onorevole Gasparotto ha chiamato – riferendosi ad antiche parole – l’esercito «anima armata del popolo» – è essenziale che quest’anima armata rimanga estranea ad influenze esterne, che potrebbero compromettere la sua compagine, come è già difatti avvenuto.

Quindi, noi non possiamo parlare di esercito democratico e di esercito antidemocratico; noi dobbiamo parlare soltanto di «esercito»; tanto più che l’esercito ha le sue leggi speciali, ha la sua particolare fisionomia, ha le sue gerarchie ben stabilite; ha insomma tutte quelle forze che, unite insieme, pur se divise gerarchicamente, danno l’aspetto di «anima armata» alla Nazione.

E io credo che sarebbe opportuno sopprimere questo capoverso, per lasciare all’esercito il suo pieno significato; in modo, cioè, che al nostro esercito, educatore soprattutto di giovani, sia lasciata la sua autonomia, la sua indipendenza e la sua particolare fisionomia.

E qui entriamo nell’articolo 50, nel quale è sancita – nientemeno – la resistenza all’oppressione. Naturalmente, io non ricerco la parte ideale di questo articolo o di questo comma, perché, idealmente parlando, è chiaro che ciascun popolo della terra ha diritto a ribellarsi contro chi violi le leggi fondamentali della libertà e contro chi tenti, comunque, di instaurare una dittatura. Ma questo principio ideale, signori, non può essere sancito da una Costituzione, per le ragioni che dirò appresso. Perché io non voglio chiamare questo capoverso un vero e proprio riconoscimento del diritto rivoluzionario, ma, comunque, ha qualche cosa di simile, perché è come se noi dicessimo ad un popolo che, qualora, un determinato Governo tentasse di instaurare una forma dittatoriale, esso ha il diritto di ribellarsi. Ebbene, il diritto c’è; ogni popolo civile deve ribellarsi alla dittatura; ma se scendiamo da questa concezione ideale alla pratica, noi possiamo – o potremo – trovarci di fronte ad un pericolo non indifferente.

La resistenza di questo popolo contro l’oppressione da chi è organizzata? Evidentemente l’organizzazione di una simile resistenza non può essere esercitata che da un ente politico, il quale ente politico – come sappiamo per esperienza – ha sempre le sue particolari vedute; ed è molto probabile che questo ente politico, per perseguire propri fini e propri intenti, interpreti in maniera non del tutto serena e non del tutto imparziale certi atti d’un governo; e noi potremmo trovarci di fronte al gravissimo problema di un ente politico che, non vedendo sancite le proprie ideologie da un governo, lo consideri violatore delle libertà fondamentali e provochi la ribellione del popolo contro questo governo.

Perché la ribellione del popolo, per quanto possa essere istintiva, dev’essere organizzata; ed è su questa organizzazione che desidero fermare la vostra attenzione, e soprattutto sull’ente che organizza e sulle interpretazioni che si vogliono evitare. E quindi, sancire nella Costituzione questo diritto alla ribellione è come dare un’arma ad un qualsiasi ente politico, in un qualsiasi momento della nostra storia politica, per consentire che una frazione di popolo si ribelli contro il governo.

E perché? La resistenza all’oppressione non è che un fatto storico, il quale nasce spontaneamente dagli eventi; e noi non possiamo in anticipo prevedere un simile evento e addirittura preparare l’organizzazione acché questo evento segua un corso anziché un altro.

Perciò, anche per questo capoverso ho proposto la soppressione.

Nell’articolo 51 si parla di giuramento. Qui forse il problema è anche più delicato. Non è il caso di fare una storia del giuramento, che trova le sue origini nelle più antiche superstizioni pagane, ma è certo che attraverso i tempi la solennità e la particolarità superstiziosa del giuramento sono andate illanguidendosi sino al punto che oggi io oso affermare che il giuramento è una formalità, e come formalità io non so fino a che punto il giuramento possa avere un valore morale. È certamente oggi un’espressione resa semplice dall’abitudine, resa semplice dalla facilità con la quale può essere anche dimenticato il giuramento, resa semplice dalla mancanza di solennità del giuramento stesso; ma questa mancanza di solennità non è affatto mancanza di rispetto ad una tradizione; è soltanto un fatto fatale, che ha portato il giuramento da esponente massimo della moralità e della superstizione di un popolo ad una formalità nei tempi nuovi.

Del resto, in Italia, se il giuramento avesse avuto veramente il valore che noi vogliamo riconoscergli nella Costituzione, avremmo avuto nella nostra amministrazione statale una specie di rivoluzione. Ed è accaduto, specialmente a proposito della trasformazione del regime istituzionale, che i nostri ufficiali, i nostri funzionari, si son trovati di fronte ad un singolarissimo bivio: cioè o ripetere un giuramento o chiedere la dispensa dal servizio.

E quindi, se poniamo l’ipotesi che tutti coloro che hanno nutrito sentimenti monarchici non avessero sentito di ripetere il giuramento in forma repubblicana, noi ci saremmo trovati di fronte ad un dilemma: o la rinunzia al servizio da parte degli ufficiali e funzionari dello Stato, o il loro piegare la testa di fronte ad una nuova necessità. In questo secondo caso il giuramento ha un valore indefinibile, anzi, direi, non ha quasi valore, perché non impegna affatto la coscienza del cittadino.

Del resto, per noi basta il contenuto dell’articolo 50, nel quale si dice che ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

Se noi in questo articolo abbiamo delineato la figura morale del cittadino che deve obbedire alle leggi dello Stato e che deve con onore servire la Patria, non vedo la necessità di un giuramento che vincoli l’uomo alle parole che egli sottoscrive; tanto più che lo vincola spesso senza che egli si renda conto dell’importanza che si vuol dare al giuramento. E anche per questo articolo ho proposto la soppressione, perché per noi, uomini moderni, c’è solo un giuramento, il giuramento che possiamo fare nel profondo della nostra coscienza morale, e nel profondo dei nostri ideali. (Applausi e congratulazioni a destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole Caristia. Ne ha facoltà.

CARISTIA. Onorevoli colleghi, volentieri mi sarei risparmiato e avrei risparmiato all’Assemblea questo discorso, se non fossi convinto che nell’ora che attraversiamo, così densa di pericoli e così decisiva nella storia della nuova Italia, la responsabilità, che incombe agli uomini di pensiero, non è inferiore a quella degli uomini di Governo e dei politici in genere.

Mi limiterò a fare alcune osservazioni sugli articoli compresi nel quarto Titolo della prima parte del progetto nel loro precipuo significato e nello spirito che li allaccia a tutti gli altri.

Questo è, a mio avviso, il Titolo più interessante, perché fissa le basi e le supreme ragioni della Repubblica e regola l’esercizio di quei diritti che pongono in essere il Governo democratico.

Devo, quindi, fare assegnamento sulla vostra sopportazione, e chiedo venia se sono costretto a superare, sia pure di poco, il limite di tempo concesso.

La nuova Costituzione sostituisce anche in questa parte relativa ai diritti politici, il vecchio Statuto albertino. Occorre, innanzi tutto, a mio avviso, compiere un atto di elementare giustizia che renda omaggio a tale documento, perché se è morto, è morto onoratamente. Perché esso ha guidato, per circa un secolo, il popolo italiano sulle vie della libertà e ha permesso che, a pochi anni di distanza dalla promulgazione, il Governo costituzionale puro si adagiasse, per oltre mezzo secolo, nella forma parlamentare; e in un processo, che, ad onta delle lacune, delle incertezze e delle degenerazioni, ebbe sempre di mira, specie negli ultimi decenni, l’instaurazione di una democrazia progressiva. E il processo era in pieno svolgimento quando i disordini del dopoguerra e la nostra viltà permisero alle milizie fasciste di interromperlo, rendendo, in apparenza, omaggio alle regole imposte dal vecchio documento, col fermo e larvato proposito, come difatti avvenne nel giro di pochi anni, di renderlo lettera morta. E parve che nessuno si accorgesse di nulla; ché, anzi, non mancarono insigni filosofi e pubblicisti più insigni, che si accinsero a dimostrare questa tesi, che agli occhi del presente è ridevole, e che allora sembrò cosa molto seria e ben fondata: che, cioè, i nuovi governanti intendevano risalire allo spirito genuino dello Statuto per interpretarlo e attuarlo esattamente e non falsamente, come era accaduto all’insipienza dei Governi demo-liberali. Il resto è risaputo e conviene, per carità di Patria, tirare un velo sul miserando passato.

Quando l’ultimo re di Savoia fu costretto a varcare i confini del territorio nazionale, lo Statuto era morto da un pezzo, e non a caso a questa morte tenne dietro, sia pure ad una certa distanza, l’estinzione della monarchia. Molti sono ancora quelli che piangono amaramente e sinceramente su queste rovine; ma non sarebbe stato difficile, a mente fredda, prevedere che il crollo del fascismo avrebbe fatalmente provocato il crollo di quello istituto, che, come ogni altro, e forse più di ogni altro, lo aveva sorretto.

Sulle rovine dello Statuto e della monarchia si erige ora la nuova Costituzione repubblicana. Sparisce la camicia nera e trionfa il berretto grigio. Sommersa nel profondo l’intera fauna della civiltà fascista, un’altra si estende e propaga al suo posto, con maggiore rapidità. Nella prima, sotto la sferza vicina o lontana dell’unico leone, vivevano, attraverso le plaghe del territorio del regno, vita lussureggiante, e in gran numero, pappagalli, asini e scimmie, fra cui certe specie nobilissime, come quella dell’homo sapiens, che teorizzava lo stato etico, col metro e nel senso del leone, terminando in un osanna che tutti i pappagalli ripetevano in coro; nella seconda scorazzano, sfoggiando i variopinti colori, molte specie di camaleonti, che difendono strenuamente – segno dei tempi – quelle stesse libertà che, in un passato non molto remoto, ritennero superflue o pregiudizievoli all’interesse della Patria. Chiudiamo la breve parentesi, che vorrete, spero, perdonarmi, e passiamo dal terreno delle immagini a quello delle realtà operanti.

Anche se la monarchia avesse vinto la prova del 2 giugno dello scorso anno, assai difficilmente si sarebbero potute adattare le tendenze e le aspirazioni del dopoguerra sulla trama dello Statuto albertino; il quale, come tutti i documenti del genere, è figlio del suo tempo, porta i segni del tempo e appartiene a quel ciclo di esperienze, in cui l’attenzione del costituente era quasi del tutto attirata dall’aspetto politico, lasciando nell’ombra quell’altro, che va da un pezzo assumendo importanza di prim’ordine: l’aspetto sociale. Ora il tempo è mutato e va mutando sotto i nostri occhi, da oltre mezzo secolo.

L’ascensione progressiva delle classi operaie e le varie correnti del socialismo hanno contribuito alla formazione di una nuova coscienza politica, che non si appaga delle vecchie formulazioni del costituzionalismo del secolo XIX, e vive nell’attesa di nuovi ordinamenti che meglio provvedano al rispetto, allo sviluppo e alla tutela della personalità umana. Non vi è popolo o paese, che sia riuscito a sottrarsi alla logica degli eventi; e questa logica ha trovato ampio svolgimento soprattutto nelle Costituzioni, che seguirono la fine della prima guerra mondiale, e continua a svolgersi, con un ritmo forse troppo accelerato, in quelle che, di mano in mano, si vanno formulando in Europa, dopo la seconda.

Anche quella che andiamo discutendo è un prodotto degli stessi bisogni e un corollario della stessa logica. Anche la nostra tende a vivere e a svolgersi in un clima, che assicuri, nell’ordine, l’esistenza di una democrazia progressiva perché intesa a conciliare l’esercizio dei diritti, di libertà con le esigenze di una più alta giustizia sociale.

Democrazia e repubblica sono i pilastri della nuova Costituzione, e la democrazia, nel suo aspetto politico, ch’è quello sostanziale, si attua attraverso il godimento e l’esercizio del diritto elettorale attivo e passivo. L’articolo 45 del progetto è inteso ad applicare, col più ricco contenuto, il principio del suffragio universale, principio cui si era, d’altronde, inspirata anche la legislazione precedente.

Si è detto e si ripete agevolmente che di democrazie ne esisteranno di vari tipi e colori; si è detto e forse troppo ripetuto che la democrazia – almeno quella tradizionale – ha fatto il suo tempo ed è, anzi, morta sotto il peso delle sue stesse colpe o debolezze. Troppo lungi sarei costretto ad andare e troppo dovrei abusare della vostra sopportazione, se volessi, sia pure brevissimamente, attardarmi nel correggere certi errori, che, pur largamente diffusi, non cessano di esser tali. Queste nenie e queste condanne ricordano, del resto, certe altre, che si sogliono troppo superficialmente ripetere a proposito del liberalismo, e servono, in genere e nella maggior parte dei casi, a dimostrare che la cultura politica non è in Italia, ad onta della prodigiosa colluvie di carta stampata che caratterizza il momento attuale, molto progredita.

La democrazia non è morta, come non è morto il liberalismo. L’una e l’altro hanno ancora, tra i rami secchi, che insidiano la vita e lo sviluppo di ogni dottrina, e ad onta degli adattamenti imposti da nuove esigenze, succhi vitali che ne assicurano la persistenza. Ma la democrazia ha anche i suoi canoni essenziali e basilari, che si attuano in ogni tempo e in ogni luogo; canoni che, ad onta delle diverse interpretazioni, coincidono nell’identica sostanza. La democrazia americana è, sotto questo aspetto, allo stesso livello di quella instaurata, quattro secoli avanti Cristo, nella repubblica ateniese. Il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e quello non meno basilare della necessità che tutti proporzionalmente partecipino alla vita pubblica, si sono affermati, attraverso i secoli, sia pure con vario contenuto, nell’identica sostanza. Questo ho cercato di dimostrare in altra occasione e in forma più adeguata. Qui debbo limitarmi ad osservare che la maggior parte dei rimproveri volti contro le istituzioni democratiche possono anche rivolgersi, con pari agevolezza, contro altre forme di reggimento politico, per la semplicissima ragione che non esistono, come è risaputo, forme perfette, ma soltanto forme più o meno adatte a un dato Paese e ad un dato momento storico. E non sarà del tutto inutile aggiungere che, nella maggior parte dei casi, le critiche o gli assalti non vengono da studiosi o maestri disinteressati, ma da spiriti inclini più a servire che a vivere in libertà, i quali aspirano, più o meno consapevoli, alla dittatura o ad altre forme similari, che potranno avere il pregio dell’originalità senza essere mai democratiche. Ma la democrazia non è soltanto caratterizzata da principî che, più o meno fedelmente, vanno attuandosi. È anche una fede: fede nella bontà intrinseca dell’autogoverno, fede nelle sorti progressive del genere umano, che oggi vuol dire delle classi più numerose e meno abbienti.

In tal senso la nuova Costituzione è e vuol essere democratica. Non esiste democrazia dove manchi un contrasto d’idee alimentato dalla presenza di diversi partiti, dal rispetto per i diritti delle minoranze e dall’assiduo controllo su tutti i rami della pubblica amministrazione.

Ma ecco che vicino a questa democrazia dai contorni semplici e nitidi, ricca di esperienze, in cui si proiettano, tra le ombre che contornano tutte le umane vicende, fasci di luce benefica, un’altra se ne va disegnando, dai contorni incerti e sfuggenti, che talora si mostra a un livello, al quale può spingersi l’occhio nudo, e talora si allontana e si perde, sfumando in certe nebbie, che si fanno sempre più fitte, e in cui l’occhio nudo non penetra affatto o assai difficilmente riesce a penetrare.

Si parla di ordine nuovo, si parla dell’avvento di una nuova classe dirigente, di una profonda trasformazione economica, che dovrebbe produrre la nuova classe politica e la nuovissima forma di Governo popolare, in cui il popolo non è concepito secondo i dettami della dottrina tradizionale, ma in un certo senso e in un certo modo, con esplicito riferimento all’attività economica espressa dall’individuo o dal gruppo.

Più di una volta, di recente, si è, in questa aula, accennato, da parte di colleghi, per i quali nutro grande stima, a quest’ordine di idee che si va agitando e di fatti che andrebbero maturando; ed io non voglio impegnarmi in una partita, che ci porterebbe necessariamente molto lontano dalla pista entro cui il nostro dibattito deve svolgersi. Dirò soltanto che più d’una volta, e segnatamente negli articoli che vanno dal 45 al 50, si accenna alla cittadinanza e aggiungerò subito che in essi il concetto di cittadinanza è o sembra intimamente legato a quello di popolo; ma il nesso, che, nella dottrina, è mezzo di chiarificazione, diviene nel progetto fonte d’incertezza o di equivoci, alla luce dell’articolo 31; incertezza ed equivoci, che si sarebbero fatalmente perpetuati, se la maggioranza dell’Assemblea non si fosse decisa a sopprimere l’ultimo capoverso.

Qui più che altrove si appalesa il conflitto fra opposte tendenze, che premono, con pari energia, sulle norme e i principî dello stesso progetto; e, anche qui, le ombre si accavallano alla luce; e le ombre sovrastano proprio là dove sarebbe necessaria una luce più abbondante. Inconveniente che si sarebbe potuto, senza sforzo, evitare, se, piuttosto che prestare docile orecchio ai suggerimenti di certe Costituzioni tagliate sul tipo di quella di Weimar, si fosse seguito l’esempio di quella recentissima della repubblica francese, più abile, più logica, più breve e, non per questo, meno progressiva; pur avendo saggiamente rinunziato all’enunciazione di massime o di canoni volti a teorizzare intempestivamente l’idea o l’esperienza, che si va attuando in modo ancora confuso e ancora senza espressioni concrete e ben delineate.

Solo una chiara enunciazione dei diritti da esercitare e dei doveri da compiere riuscirà a preservare la persona dal pericolo di perdersi tra le strettoie del Governo totalitario. Io non credo – e nessuno di quelli che siedono in questo settore lo crede – che la democrazia si possa raffigurare, come ha scritto uno dei nostri più eminenti colleghi, che (notate bene) non è all’estrema destra, quale «esercizio molesto e spensierato di libertà che tende alla soppressione di se stessa». Essa è, per noi, strumento di educazione ed elevazione del popolo, partecipe, in vari modi ed in diversi momenti, soprattutto attraverso l’esercizio dei diritti politici, della vita dello Stato, del popolo, inteso nel senso legale, e non di una sola classe.

È ormai inutile chiedersi se la democrazia abbia potuto vivere o non vivere all’ombra della monarchia; domanda oziosa, perché nella storia delle istituzioni politiche quel che più conta è lo spirito e non l’involucro formale, perché la democrazia, quantunque abbia tratti essenziali e fondamentali, va, come tutte le manifestazioni dello spirito, soggetta ad arricchimento, impoverimento o deperimento. Ma nessuno potrebbe contestare che essa è, per lunga tradizione, strettamente legata alle sorti delle istituzioni repubblicane, che l’esperienza storica ci mostra come un superamento o assoggettamento del potere regio.

Ma chi è incline al paradosso potrebbe anche ipotizzare una monarchia socialista.

Lo stesso re, difatti, che ripose, così a lungo, la sua fiducia nelle mani dì un primo ministro, responsabile e irresponsabile, perché munito di poteri dittatoriali e affiancato da un partito, ma presunto interprete fedele della maggioranza, potrebbe riporla in un altro ministro-dittatore, affiancato da un altro partito unico di opposta tendenza, ma del pari interprete fedele di una presunta maggioranza. Ma lasciamo da banda le ipotesi e contentiamoci di notare che la nuova Costituzione è democratica perché repubblicana, ed è repubblicana perché democratica.

Purtroppo, esiste ancora in Italia molta gente degna di riguardo, la quale si intenerisce, si rattrista e trema di pietà al solo ricordo del re lontano; gente semplice e ignara delle tristi vicende, che legarono, a doppio nodo, le sorti della monarchia a quelle del fascismo; gente sospinta, come i primitivi, dal bisogno insopprimibile di solennità e di fasto, la quale pensa che l’autorità abbia maggiore consistenza e resistenza quanto più sappia circondarsi di diademi e lampade incandescenti, di paggi, trombettieri e alabardieri; gente semplice e ingenua, che non ha nulla in comune coi dottrinari severi e intransigenti, i quali lottano a punta di logica.

In verità, il duello secolare fra quelli che contestano e quelli che affermano che la monarchia sia da preferire ad ogni altra forma di reggimento politico, non è ancora finito e potrebbe anche durare fino alla consumazione dei secoli; ed è inutile aggiungere che siffatta contesa ci lascia pressoché indifferenti; perché un problema posto in questi termini non ha senso o ha poco senso e perché, quel che più conta, esso non incide sulla realtà del momento. E giova soprattutto notare che, fra le varie disposizioni del progetto che andiamo discutendo, solo quelle relative alla nuova forma di Governo rappresentano l’intervento diretto della volontà popolare espressa mediante il «referendum»; e potrei fare a meno d’insistere su questo argomento, se i motivi che legittimano la nuova forma di Governo non avessero un intimo tegame con l’obbligo di fedeltà imposto dall’articolo 50 del progetto.

I monarchici diranno o ripeteranno che i procedimenti del 2 giugno non furono legali e che un problema così grosso come quello istituzionale non può risolversi a colpi di maggioranza. Al che sarà facile rispondere che all’accertamento della legalità provvidero organi appositi e che il principio maggioritario conta secoli di storia e ha trovato un larghissimo campo di attuazione nel diritto germanico e in quello canonico, insediando nell’ufficio una lunga serie d’imperatori e di papi. Ma il problema va posto in termini più concreti e va risolto nel campo della responsabilità. E vale la pena di richiamare l’attenzione di quelli che trarranno scandalo dall’obbligo di cui all’articolo citato, e su cui converrà soffermarsi in seguito su alcune circostanze che mi sembrano più particolarmente degne di nota.

Nessuno potrebbe dubitare che l’Italia d’oggi nasce da una forte reazione contro il fascismo, il quale, screditando e vanificando, con ogni mezzo, le istituzioni democratiche e perseguendo il sogno di un imperialismo forsennato, ha spinto il Paese verso il baratro, dove tutti, fascisti e antifascisti, soffriamo amarissime pene. Questo conviene soprattutto tener presente e questo spesso si dimentica. Né giova osservare, allo scopo di eludere ogni responsabilità, che nessuno volle il fascismo e che esso fu il prodotto di certe correnti di idee che, nel dopo guerra, prevalsero in Italia e fuori d’Italia. Una grossa antologia di molti volumi tutti tronfi ed osannanti alla sapienza infallibile del duce proverebbe agevolmente il contrario. Un disastro si subisce, non si magnifica. Ma non è il caso di perdersi in inutili recriminazioni. Sarà invece lecito domandarsi se nel clima antifascista, che caratterizza l’odierna vita pubblica, sarebbe stato giusto, utile ed opportuno conservare una Corona più volte umiliata dietro il carro del dittatore, intima collaboratrice dell’opera nefasta, che i gerarchi andavano svolgendo, indisturbati, entro e fuori i confini del Regno; se sarebbe stato conveniente continuare a prestar fede e rendere omaggio a un titolare che, ad onta del giuramento prestato, ha assistito, impassibile, senza un grido di protesta, allo scempio di quella Costituzione che i padri avevano concesso, giurato ed osservato fedelmente; se sarebbe stato giusto, nell’immensa rovina che ci affratella, e nell’immediato dopo guerra, serbare il trono a una dinastia che, ad onta della silenziosa resistenza di grandi masse, si lasciò travolgere e ci travolse nella guerra sterminatrice.

La difesa, abile e malaccorta, che attribuisce al monarca il merito di aver liberato l’Italia dal fascismo e si compiace di descriverlo come una vittima abbandonata dal popolo e dal parlamento fra gli artigli nefandissimi del duce, vittima fortemente e lungamente tormentata dallo spettro della guerra civile, non è del tutto arbitraria. Ogni errore porta nel suo fondo un’anima di verità.

Si potrebbe piuttosto domandare alla medesima difesa quanto ci sia di vero nelle cronache del tempo, che narrano di un re, il quale mosse in devoto pellegrinaggio per onorare la memoria dei genitori del fondatore dell’impero; che riferiscono certi discorsi della Corona, in cui il monarca, lieto del felice connubio fra lo scudo della dinastia ed i segni del littorio, magnificava l’esito di quei plebisciti – ludi cartacei – in cui meglio si esprime il cinismo e la menzogna della democrazia totalitaria; che narrano di un principe ereditario il quale s’inchinò un giorno a Milano, compunto, sulla polvere del «covo» e attese, un altro giorno, con rispetto, sullo scalone della reggia di Capodimonte, il segretario federale con in mano la tessera preziosa di figlia della lupa per la principessina neonata; e di un altro principe, il quale, in epoca più recente, accettò nel tripudio delle armi vittoriose dell’asse, la corona del regno di Croazia, ecc.

Io credo che anche gli spiriti animati da eccessiva indulgenza, ma non del tutto accecati dalla passione, finiranno per dare un certo peso a queste cronache.

Comunque, è fuori dubbio che la repubblica tende ad un più largo riconoscimento dei diritti pubblici soggettivi, in genere, e dei diritti politici in modo peculiare.

Negli ordinamenti fascisti lo Stato era tutto e l’individuo un vero strumento per l’attuazione dei fini di esso Stato o della Nazione, incarnati nella saggezza di oligarchi infallibili. Il capo, con voce d’oracolo, parlava, e una fitta schiera di maestri e discenti ripeteva, poco importa, se sinceramente o insinceramente, ma sempre fedelmente. La nuova Costituzione si erige su opposti principî. Essa non è intesa a gonfiare lo Stato a spese dell’individuo. Si ispira alla vecchia concezione cristiana, che scorge nel consorzio politico uno strumento atto a soddisfare i bisogni dei gruppi e degli individui consociati. Riconosce, ma non esaspera il principio d’autorità, perché accentua la sua natura strumentale, e risolve, come aveva fatto in uno dei suoi momenti più felici la filosofia politica scolastica, il «dominium» in «offìcium».

La prima, parte del progetto è intesa ad affermare ed a tutelare, sotto nuova luce, i diritti della personalità umana in quanto tale. Ma è evidente che, fra tutti, quelli che meglio e più direttamente assicurano l’attuazione di un Governo democratico, sono i diritti politici.

Si potrebbe osservare, e non senza qualche fondatezza, che questi diritti non trovano, nell’economia della Costituzione, un perfetto addentellato con quelli affermati e garantiti nei Titoli precedenti; e si potrebbe anche notare che il progetto, come tutte le opere dell’uomo, specie quelle compiute entro un lasso di tempo predeterminato, non è immune da certe mende: sovrabbondanza di espressioni, soverchie dichiarazioni, facili promesse, evidenti sproporzioni, ecc. E non pochi colleghi, da vari settori di quest’aula, hanno avuto, più o meno opportunamente, occasione di scoprire queste e altre mende forse più gravi. Ma il tempo dei Soloni e dei Licurghi è tramontato dà un pezzo e forse per sempre. Il mondo moderno cammina, ordinato o disordinato, a gruppi, e non è più in grado di produrre il legislatore sapientissimo. La nuova costituzione non è opera di un solo ma di molti uomini di buona volontà e di essa potranno più equamente appresso giudicare

coloro che questo tempo chiameranno antico.

Anche in questo, come negli altri Titoli del progetto, confluiscono, spesso partendo da opposte rive, diverse correnti che un occhio esperto potrebbe identificare nella loro maggiore o minore portata; correnti che rappresentano vari modi di concepire il mondo e la vita politica: liberalismo, socialismo, democrazia cristiana, a tacer d’altri, che senza sforzo potrebbero rientrare in questi tre. E se tali correnti si toccano, o intersecano, si disgiungono o si ricongiungono, senza mai fondersi nella coerenza e saldezza di un volume, ciò accade, più che per intenzione o come è stato, non senza leggerezza, più volte notato, per virtù di compromesso, per la profondità della crisi che attraversiamo, in cui le linee del vecchio si sovrappongono a quelle di un nuovo mondo che si va formando e proiettando nel futuro.

Il liberalismo vi confluisce, quantunque per vie più profonde e a mala pena percettibili, in vario modo.

Coloro che pensano che il liberalismo abbia fatto il suo tempo e sia morto quadriduano, non sembrano molto bene informati su quanto è accaduto e va accadendo, specie nel secolo ventesimo, in Inghilterra; e, se la nostra classe politica fosse più spiritualmente nutrita e i partiti più vigili nello scoprire e notare esattamente quel che accade in casa altrui, questi e quella avrebbero visto agevolmente che il liberalismo di oggi ha percorso un lungo cammino, e, se non ha ripudiato del tutto i suoi canoni originari, li ha in tutto o in parte, modificati, adattandoli alle esigenze dei tempi nuovi. E non a caso il Paese classico del liberalismo economico si annovera primo o tra i primi di quanti abbiano dato corpo ed efficacia ad una legislazione sociale. Ma, più che il liberalismo d’oggi, quello di ieri penetra e continua a diffondersi nelle Costituzioni contemporanee, le quali tutte sono indotte da una necessità inderogabile, a proclamare e a garantire quei diritti di libertà e quei diritti politici che oggi appaiono come un presupposto della vita civile.

L’altra corrente, che preme con pari energia, è rappresentata dal socialismo nelle sue varie aspirazioni o interpretazioni.

Le Carte o Statuti del secolo diciannovesimo non ebbero altra mèta che quella di imporre limiti ben definiti al potere assoluto del principe, limiti da cui derivassero ai singoli cittadini il godimento e l’esercizio di speciali diritti, che li rendessero partecipi della vita pubblica. Ma tanto i diritti politici quanto i diritti di libertà, e specialmente i primi, si attuavano sopra un terreno appartato, che accoglieva le pretese affacciate per lo sviluppo della personalità umana, ignorando del tutto o quasi del tutto la struttura dei rapporti economici entro cui quei diritti si andavano esercitando. Il movimento socialista, di mano in mano che è andato più e meglio affermandosi, ha obbligato il costituente a tenere stretto conto di tale struttura. Fu così che durante il secolo ventesimo il riconoscimento di diritti civici e politici venne integrandosi con quello dei così detti diritti sociali. Il lavoro fu oggetto di particolare considerazione e i rapporti di lavoro fornirono nuova materia alle regole della Costituzione. Di questo movimento, che non si esaurisce in quello imprigionato nella ricca bardatura marxista, è un largo riflesso più che nel quarto, nel terzo Titolo della prima parte del progetto.

La terza delle correnti, che cercano e trovano uno sbocco nella Costituzione, sembra più tenue perché meno appariscente e perché emersa a vista d’occhio in un passato a noi più prossimo. Ma in realtà essa attinge i suoi succhi vitali e affonda le sue radici in un passato, che risale nei secoli, per ricongiungersi alle prime esperienze del divino messaggio; e, ponendo a centro e guida della propria esistenza lo spirito della tradizione cristiana anche nella vita civile, si pone in aperto contrasto con le altre perché entrambe intese a ricacciare siffatta tradizione nell’ambito angusto della vita privata, quando non si ingegnino di negarla o, comunque, degradarla.

Questa tradizione due volte millenaria vive e si va perpetuando, di qua e di là dell’oceano, attraverso l’opera di un grande sodalizio, che non conosce limiti politici o geografici e che nessuno può ignorare; immenso sodalizio, che ha confuso la sua vita con quella dell’umanità civile. Sembra ingenuo e antistorico pensare che questo sodalizio, il quale possiede un corpo di dottrine in cui l’umano si intreccia col divino, che ha esercitato, per secoli, un magistero supremo perché al di sopra di competizioni, di razza o di casta, possa ad un tratto estraniarsi dalle vicende che interessano il mondo politico. È ingenuo e antistorico pensare che la vita cristiana, quando sia veramente e integralmente vissuta, possa restringersi entro la cerchia ben limitata di esperienze individuali o liturgiche, senza mai penetrare nel sacrario della vita sociale o politica. È assurdo pensare che un organismo, che possiede l’energia e la compagine della Chiesa cattolica, la quale non rinunzia e non rinunzierà mai al titolo di maestra delle genti, possa vivere, di fronte al consorzio civile, senza minimamente interessarsi delle sue sorti. Accadde, invece, e accade e accadrà sempre il contrario.

L’insegnamento della Chiesa si diffonde, anche oggi, in mille modi e penetra, visto o non visto, anche tra le maglie della Costituzione. Ma chi, giovandosi di vecchi equivoci e ripetendo accuse tante volte rintuzzate, dicesse che in Italia esiste un partito cattolico, affermerebbe cosa del tutto inesatta; giacché quello che, a titolo di merito o demerito, vorrebbe qualificarsi come tale, rivendica la sua perfetta autonomia nel campo delle competizioni politiche, dove assume intera responsabilità dei suoi atti. Ma crede in pari tempo – e questo è il suo carattere differenziale – che la Chiesa non abbia ancora esaurita la sua missione e che dal suo insegnamento possa ancora trarre utile profitto non soltanto la vita dei singoli ma anche quella dei gruppi: dalla società familiare a quella internazionale.

La Costituzione non può ignorare l’esistenza di questo grande organismo, che ha il suo centro nel cuore del territorio. Nessuna politica ecclesiastica potrà tenere un contegno passivo o del tutto indifferente. Anche qui l’esperienza insegna che il contegno potrà essere aggressivo o difensivo o d’altro genere; ma mai di assoluta indifferenza. Appunto per questo il progetto ha proposto che anche la Repubblica regoli i rapporti fra lo Stato e la Chiesa in base ai Patti lateranensi; e non certo per rendere omaggio al facile successo, peraltro ben presto sciupato, del governo fascista. Il quale, mentre ostentava un grande rispetto per il rito cattolico, in realtà mortificava sempre più la fede religiosa, considerata instrumentum regni. Anche a tal proposito la nuova Costituzione segna un progresso. Accolto il principio della libertà religiosa, estranea ai sotterfugi e ai ripieghi insiti in ogni forma di giurisdizionalismo, sinceramente compresa di rispetto per la tradizione e l’autorità della Chiesa, ne riconosce la piena indipendenza. Col che non fa che trascrivere in termini giuridici gli aspetti più salienti della politica ecclesiastica di quest’ultimo quarto di secolo, che ha assistito a un graduale avvicinamento delle due potestà, per diverso titolo supreme, di mano in mano che i vecchi rancori e le vecchie posizioni si andavano placando e mutando, e un nuovo spirito di comprensione reciproca conciliava al pontificato romano, specie durante e dopo l’ultima guerra, una larga sfera di simpatie anche in ambienti e tra personalità un tempo ostili.

Ma la nuova Costituzione non è il toccasana, non è un libro di ricette per guarire tutte le malattie del corpo politico o sociale; non è il segreto della felicità e non è scritta per instaurare quel perfetto governo, che non esisterà mai. Ha propositi e prospettive più modeste. Traccia un semplice binario per guidare la Repubblica verso un migliore domani.

Non è un codice perfetto e immune da ogni imperfezione. E anche se ne fosse del tutto immune e anche se il godimento dei diritti politici e di tutti gli altri che ad esso si riconnettono fosse perfettamente garantito, ciò non basterebbe da sé ad assicurare il raggiungimento della mèta o delle mète prefisse. Il binario ha importanza di prim’ordine, ma non è di scarsa importanza il grado di resistenza delle locomotive, la bontà o meno del combustibile, il grado di velocità media e via dicendo. La misura o la proporzione di questi o altri elementi costituisce il compito del legislatore di domani. Ma il legislatore non è onnipotente, e poco o punto potrà fare se i suoi sforzi non verranno secondati dalla nostra coscienza civile.

Troppi amori e troppi rancori si addensano attorno alla nuova Costituzione; amori di chi ammira in essa i segni di una sicura palingenesi; rancori di chi, specie dopo il crollo della monarchia, vede in essa l’abbrivo verso la dissoluzione violenta o progressiva del Paese. Il più oscuro pessimismo s’incrocia al più roseo ottimismo. Forse si esagera in un senso o nell’altro. Contro l’uno e contro l’altro bisognerà difendersi e occorrerà soprattutto tener d’occhio i grossi e numerosi problemi che il dopoguerra oppone e impone alla nuova Repubblica. Ma i problemi verranno risolti, le difficoltà superate, se tutti, da tutti i settori, ci riuniremo nell’intento di ricostruire moralmente e materialmente il Paese prostrato dalla sconfitta; se tutti, al di sopra di ogni interesse personale o di parte o di classe, fedeli allo spirito e alla lettera della Costituzione, sapremo provvedere, sotto l’impero della legge, all’attuazione del comun bene, che vuol dire al benessere delle classi più numerose e bisognose. In questo spirito bisognerà procedere per gradi, e senza bruschi trapassi, a una trasformazione degli attuali rapporti economici.

È ingiusto è immorale che nello stesso territorio dello Stato convivano cittadini, provvisti di beni superiori ai loro bisogni, e cittadini, sprovvisti a segno da non riuscir a soddisfare i più rudimentali. I diritti politici, e segnatamente il diritto elettorale, sono, in mano di chi lotta contro la fame, se non un’ironia, certo, un’arma spuntata e tuttavia pericolosa.

Contro questo stato di cose protesta soprattutto la coscienza cristiana, che ravvisa negli uomini tutti i figli dello stesso Padre, e rivive, inconsapevolmente, in quegli stessi tentativi di riforma intesi a negarla o superarla. Ma la trasformazione economica non deve menomare il godimento, l’esercizio dei diritti politici, né alterare quel principio di libertà dei singoli e delle comunità che rappresenta l’altro aspetto della Costituzione.

Attorno ad essa, come attorno ad ogni altra, premono di continuo le forze di coesione e forze di corrosione. Le garanzie di libertà bene ordinate, il fermo proposito che la lotta civile si svolga, mediante l’esercizio dei diritti politici, sotto l’impero e la salvaguardia della legge, rappresentano il massimo coefficiente di coesione; la violenza, le illegalità e, comunque, il disprezzo delle norme precostituite, il massimo coefficiente di corrosione. La Repubblica vivrà, e vivrà a lungo, se sarà in grado di sviluppare e convogliare le forze di coesione e se saprà difendersi, sempre nell’orbita della legalità, contro i nemici palesi o segreti; se saprà soprattutto fronteggiare, con prudenza, quel movimento, più di ogni altro insidioso, che, esaltando la monarchia spodestata dal plebiscito o giovandosi di quelle stesse libertà che il fascismo, affiancato dal potere regio, distrusse spietatamente, rappresenta la più grave minaccia e la forza più oscura di corrosione.

Mi sembra inutile insistere sulla straordinaria importanza dell’obbligo di fedeltà, imposto ai cittadini dal primo alinea dell’articolo 50 del progetto, e credo di non esagerare affermando che questo è il dovere principale, il primo dovere di ogni cittadino, dovere, più che legale, morale, cui niuno può sottrarsi; ed è superfluo obiettare che quest’obbligo non potrà mai avere un contenuto strettamente giuridico.

Si può teoricamente dissentire, si può pur credere che la monarchia sia, anche in questo dopoguerra e anche dopo gli errori inescusabili commessi, l’istituto più idoneo a creare un’atmosfera di pace e di progresso civile; opinione discutibile come quella di chi crede che il perfetto governo sia quello che, in tutto o in parte, realizza la dittatura del proletariato. Ma non sembra che possa reputarsi buon cittadino chi, screditando e diffamando le istituzioni repubblicane, fomenta e organizza una propaganda che, spinta alle ultime conseguenze, finirebbe per gettare il paese in braccio a quella stessa guerra civile che, stando a quanto dicono i monarchici, la Corona volle sempre evitare, anche a costo di procedere umiliata dietro il carro del dittatore. Che, se è scritto, che per colmo delle nostre sventure, l’Italia debba esperimentare un’altra dittatura, che sarà certamente più goffa e più iniqua della prima, io non so, per quale inatteso miracolo o rinnovato prestigio, la monarchia, che non poté ostacolare il corso del torrentello fascista, saprebbe fronteggiare in pieno la marea della dittatura.

La Repubblica ha il dovere di difendersi contro i suoi nemici palesi o segreti. Chi ha servito onestamente la monarchia e onestamente vorrebbe continuare a servirla, non ha che una via, o meglio un bivio: o prestar omaggio, sia pure esteriore ma rinunziando a ogni sorta di propaganda, alla Repubblica, o ritirarsi a vita privata. Così agì quell’eletta minoranza, che disprezzando, ieri come oggi, la teoria e la prassi del governo fascista, volle tenersi immune dal contagio. Con la differenza che gli antifascisti, anche per questa innocua resistenza passiva, subirono umiliazioni e castighi e corsero gravi pericoli, mentre i monarchici continuerebbero a vivere tranquillamente e ugualmente protetti dalle leggi dello Stato.

Fa bisogno di aggiungere che l’obbligo di fedeltà, che si impone indistintamente a tutti i cittadini, si rende più grave per i funzionari dello Stato?

Quando, qualche mese fa, sentivo tuonare dai banchi di quest’aula certe voci robuste, che, con pose drammatiche, protestavano furiosamente, in nome della libertà e del diritto, contro le norme relative al giuramento, ridevo e piangevo in cuor mio, ricordando certi uomini e certi episodi di un passato non molto remoto, in cui la libertà e i diritti individuali, oggi ipertrofizzati, giacquero in quella perfetta atrofia, che i medici della ducea, i quali, a quei tempi erano anche filosofi, diagnosticarono segno di perfetta salute. E proprio oggi lo Stato dovrebbe tollerare, sempre in omaggio alla libertà e al diritto, che a esprimere la sua volontà o attività, ne’ momenti più delicati, agiscano cittadini in attesa del ritorno del re lontano, costruttori delle vie più agevoli per ricondurlo nel cuore di Roma. Quale situazione più assurda? E quale pretesa più legittima di quella che impone il dovere di cooperare a conservare la Repubblica e di non agire palesemente o segretamente col desiderio di rovinarla? Non imiteremo certo la condotta, che la libera Inghilterra ha tenuto per secoli, per premunirsi, con esagerata prudenza, contro un gran numero di cittadini ritenuti ostili alla monarchia anglicana; ma non potremo permettere che i nemici della Repubblica si adoperino a rovesciarla nello stesso tempo che si apprestano a servirla. Il primo e più imperioso bisogno della Repubblica è quello dell’autoconservazione. Essa deve, quindi, per la logica della sua stessa esistenza, compiere ogni sforzo nell’intento di ravvivare le forze di coesione ed eliminare prontamente le forze di corrosione che minacciano la sua esistenza. Solo a queste condizioni l’Italia potrà riprendere il suo cammino faticoso e riacquistare degnamente il suo posto nel concerto europeo.

In un vecchio libro francese, che tratta di cose italiane, ricco di paradossi e non immune d’errori, si legge questa grande verità, confortata dall’esperienza di molti secoli, che mi piace riferire a conforto di quanto ho avuto l’onore di esporre: «Ogni democrazia, che sorgerà, dopo un lungo servaggio, appagandosi solo del piacere di nascere, senza alcuna garanzia per difendersi contro le mene degli avversari, diverrà immancabilmente loro preda e ludibrio».

Chiunque abbia fede vera e intera, e non improvvisata, nella bontà della democrazia; chiunque aderisca alla Repubblica intimamente e non col desiderio segreto di rovesciarla; chiunque senta quello stesso bisogno di libertà, che avvertì, più pungente, senza piegarsi agl’idoli del giorno, sotto il lungo servaggio, saprà, mi auguro, trar profitto da questa grande verità, che suona, oggi più che mai, come un monito solenne e tempestivo.

Dovrei, arrivato a questo punto, aggiungere qualche parola intorno al comma secondo dell’articolo 50, in cui si riconosce e si regola un diritto, che si può riconoscere, ma che non si sa come si potrebbe effettivamente regolare. La qual cosa richiederebbe un discorso per lo meno tanto lungo quanto quello che ho fatto.

Uno dei nostri più eminenti colleghi, Vittorio Emanuele Orlando, maestro insigne al quale mi è grato rivolgere un saluto augurale, si è occupato, da par suo, in una apposita monografia, dell’argomento, e altri dopo di lui se ne sono occupati. E sarebbe fuor di luogo seguire, sia pure per sommi capi, nelle varie correnti e nelle diverse sfumature, questa dottrina, che si è espressa, per secoli, in una letteratura abbondantissima, che culminò nell’opera dei così detti monarcomachi.

Nell’articolo 50 è un lontano riverbero di quest’opera, alla quale collaborarono cattolici e protestanti, intesa a costruire un diritto alla resistenza contro il tiranno, o, come oggi diremmo, contro il potere illegale. Ma, mentre in essa il diritto è configurato con precisione e una ricchezza di particolari sorprendenti, la nostra Costituzione si esprime – e non poteva accadere altrimenti – in termini vaghi ed equivoci. E in verità mal si comprende come in un Paese retto liberamente, ove i mezzi di opporsi al tentativo di sopprimere le garanzie fondamentali della vita civile sono così vistosi e numerosi – stampa, pubbliche riunioni, dibattiti parlamentari, ecc. – possa rigorosamente configurarsi un diritto alla resistenza individuale o collettiva. Nel primo caso, resistenza individuale, la difesa contro l’arbitrio potrebbe venire da una maggiore estensione del principio della responsabilità dei funzionari; nel secondo, resistenza collettiva, si ha la configurazione di un diritto e dovere per lo meno superflua; giacché, come la storia insegna, la resistenza sarà efficace se il popolo sentirà, profondo, il bisogno di serbarsi in libertà e mancherà del tutto, ad onta della solenne proclamazione, se un tal bisogno sarà comunque attutito o attenuato.

Noi siamo troppo inclini ad attribuire alle formule giuridiche soverchia importanza. Una lunga tradizione di giuristi e legisti eminenti pesa, e non invano, sul nostro capo. Ma le formule, com’è risaputo, hanno o non hanno senso in vista e in misura della coscienza politica dell’ambiente in cui nascono e si vanno attuando. Quando la Repubblica romana cominciò a piegare verso l’assolutismo e Augusto raccolse in sé, grado a grado, i poteri di tutte le Magistrature, nulla apparentemente era mutato; e i giuristi non mancarono di configurare questa trasformazione, in cui lo spirito dei vecchi ordinamenti era annullato e mortificato, come un trasferimento volontario dell’esercizio del supremo potere dal popolo al principe. Formula che, nel corso dei secoli, poté giovare parimenti a dottrinari dell’assolutismo e a quelli della democrazia, ma che, in realtà, permise e agevolò l’instaurazione e il consolidamento del potere imperiale.

Nella vita del consorzio civile quel che più conta non è la regola, forma arida e vuota al momento della sua posizione, ma la regola, che si riempie di un vario contenuto, al momento della sua attuazione. Questa verità è ancor più manifesta per le relazioni e le norme concernenti la vita delle comunità e in modo speciale per quelle relative al godimento e all’esercizio dei diritti politici. Qui, più che altrove, il riconoscimento è vano se l’esercizio non è conforme allo spirito e ai fini della Costituzione. E si potrebbero addurre non pochi esempi atti a provare che le più solenni affermazioni di codesto diritto non hanno impedito la rovina della democrazia.

Occorre, dunque, onorevoli colleghi, difendere con tutti i mezzi la Repubblica, non affidandosi troppo alle formule vuote della Costituzione, ma contando, anche e soprattutto, sul rispetto al principio della supremazia della legge e sulla rinnovata coscienza del popolo italiano.

Occorre che il popolo acquisti o riacquisti il bisogno della vita civile, che non potrà mai sussistere senza il concorso di quelle virtù private, che rafforzano la compagine dello Stato. Occorre soprattutto infondere il rispetto dell’autorità, fondata sul regolare esercizio dei diritti politici, rispetto assolutamente necessario perché il governo popolare non degeneri in disordine e non ripieghi verso la dittatura.

Quando Montesquieu scorse nella virtù il principio vitale della democrazia, vide forse molto meglio di quanto comunemente si creda: nella virtù, non nel senso machiavellico, ma in quello tradizionale di probità e conformità alla legge morale, che impone assoluti e precisi doveri, e assicura un maggiore rendimento all’esercizio di quei diritti. Occorre ravvivare il senso religioso della vita. Purtroppo, un lungo pregiudizio, che va dal rinascimento all’illuminismo, e che questo ha trasmesso alla borghesia progredita della nuova Europa, ci ha abituato a considerare il cristianesimo quale somma di principî adatti alla mentalità delle masse non ancora assurte alla conoscenza delle verità razionali, o, nel suo aspetto negativo, come invito alla rassegnazione o alla mortificazione; pregiudizio, che esplicitamente o implicitamente, tende a negare la virtù sociale del messaggio divino, quel che in esso è di propulsivo e costruttivo: la sete di giustizia, che ammonisce i potenti della terra, la legge d’amore fraterno che è il massimo dei precetti. Noi crediamo che la società in genere e il consorzio politico in ispecie riceveranno nuovo impulso a progredire e si arricchiranno di nuove energie purificatrici quando il cristianesimo, che oggi affiora solo all’epidermide, li avrà permeati interamente.

Illusione? Disegno utopistico di una nuova Città di Dio? Non so. Ma so bene che se, un giorno, tutte le relazioni dei soggetti che vivono in società dovessero risolversi in una serie minuta, precisa e perfetta di prestazioni e controprestazioni, in una rigida e mirabile concatenazione di obblighi e diritti, dispettando, di proposito, ogni senso di pietà e d’amore fraterno, la più grande luce sarebbe spenta, come se il sole avesse, ad un tratto, finito di scaldare e illuminare il vecchio pianeta. E il sole e il sale della terra è la verità cristiana, guida, fulcro e ragione della nostra esistenza, segnacolo alle nuove generazioni, che accorrono sotto le nostre insegne. E in questa luce, con le nuove generazioni, anche noi, cui l’amara esperienza di mezzo secolo straziato da due guerre formidabili rende spesso dubbiosi e pensosi, ritempriamo la nostra fede e vogliamo avvolta l’Italia di oggi e di domani. (Applausi).

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli Vinciguerra e Fusco, si intende che abbiano rinunziato a parlare.

È iscritto a parlare l’onorevole Bencivenga. Ne ha facoltà.

BENCIVENGA. Come al solito sarò brevissimo. Mi propongo soltanto di richiamare l’attenzione su talune disposizioni di questa parte della Costituzione, che riguarda i diritti ed i doveri del cittadino.

Premetto, che avrei preferito si parlasse prima di doveri e poi di diritti: e, con questo criterio, inizierò il mio discorso.

L’articolo 49 sancisce un principio lapidario: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». L’articolo 50 dice: «Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate».

Benissimo. Ma non è tutto. Vi sono calamità nazionali, tra le quali è compresa la guerra, che esigono la solidarietà di tutti i cittadini. Preferibile pertanto quanto la Costituzione francese pone nel suo preambolo: «La Nazione proclama la solidarietà e la uguaglianza di tutti i francesi di fronte ai pesi che risultano dalle calamità nazionali».

Come corollario al primo dei due principî sopraesposti, la nostra Costituzione fa seguire questo dovere: «Il servizio militare è obbligatorio».

Su questo argomento sono stati proposti alcuni emendamenti sui quali ritengo opportuno richiamare l’attenzione.

Comincio da quello che porta come prima la firma dell’onorevole Cairo.

In questo emendamento si propone l’abolizione del servizio militare obbligatorio. Ora, a parte il fatto che ciò contrasta col principio, che pure i firmatari dell’emendamento ammettono, quello cioè che la difesa della Patria è dovere di tutti i cittadini, mi permetto di far rilevare come l’abolizione del servizio militare obbligatorio contrasta coi principî di una sana democrazia ed espone il Paese al pericolo di avere in tempo di pace un esercito di pretoriani.

D’altronde la coscrizione obbligatoria in guerra è una necessità, dato lo sviluppo degli ordinamenti militari odierni. Gli stessi Stati Uniti d’America si videro costretti ad introdurla con legge 16 settembre 1940.

Naturalmente il principio della coscrizione obbligatoria non significa che si debbano periodicamente chiamare alle armi centinaia di migliaia di cittadini. Sono poi le leggi sul reclutamento e sull’ordinamento dell’esercito (sulle quali è chiamato a deliberare il Parlamento) quelle che stabiliscono il contingente da chiamare alle armi, il quale può essere ridotto al minimo indispensabile per mantenere in forza l’esercito di pace. Se si pensa poi al grande numero di raffermati che gli odierni armamenti impongono, è facile intuire che la coscrizione obbligatoria si ridurrà – specie per le poche forze armate che oggi ci è concesso avere – ad un minimo contingente.

La proposta di abolire la coscrizione obbligatoria da parte dei sottoscrittori dell’emendamento in parola sembra voglia essere messa in relazione con una dichiarazione di neutralità perfetta.

Senza discutere la nobiltà del fine che essi si propongono, mi limiterò a rilevare come questa sia praticamente una utopia, come ha dimostrato la recente guerra. Ed in realtà la tecnica operativa, cioè a dire la condotta di guerra, è tale oggi, che il rispetto della neutralità di una grande nazione si risolve a vantaggio di uno dei gruppi contendenti. Ed è ovvio che quello dei gruppi che si risente danneggiato trovi un pretesto per violarla. Comunque, noi saremmo sempre nell’obbligo di difenderla. E come difenderla senza adeguate forze armate? Si pensi alla anfrattuosità delle nostre coste, nelle quali trovano sicuro rifugio i sottomarini; si pensi alle nostre estese frontiere di terra e di mare; si pensi all’estensione dei nostri cieli nei quali potranno navigare aerei e comunque aprirsi la via siluri volanti!

D’altra parte ognuno comprende che oggi, dato il genere di mezzi di difesa, si è stabilita una gerarchia di potenze che domina il mondo, per il solo fatto di avere nikel, stagno, manganese, bauxite, gomma e petrolio! Una politica indipendente a nazioni che non hanno queste materie prime non è più possibile; e già infatti si delinea uno schieramento di forze, al quale nessuna Nazione potrà restare estranea.

Su questo argomento della coscrizione obbligatoria, l’amico e collega Coppa ha presentato un emendamento col quale viene esplicitamente detto essere limitata ai cittadini di sesso maschile.

Orbene, tanto per rompere la monotonia di questo discorso, mi sia concesso di portare l’attenzione dell’Assemblea sull’impiego della donna in guerra. Io invito i miei colleghi a leggere la relazione del Comando Supremo Americano in data 1° marzo 1944 (si noti, un anno prima della fine della guerra). Risulta, da questa relazione, come tanto l’esercito, quanto la marina e l’aviazione istituirono speciali corpi di donne inquadrate da proprî ufficiali, che resero grandi servizi; talché era previsto, per la fine di tale anno, di portare questi corpi femminili ad un complesso di circa 400.000 unità. Non so quante siano state alla fine della guerra, ma certamente non inferiori al mezzo milione!

Esse dimostrarono particolari attitudini al disimpegno di compiti delicatissimi, richiedenti particolari sensibilità e diligenza, lavori nei quali diedero maggior rendimento degli uomini. A parte il loro impiego nei trasporti per via aerea od automobilistica – specie nell’interno del Paese – furono impiegate nei servizi di intercettazione, nei servizi di vigilanza, nei lavori di ufficio e in quelli inerenti ai materiali di aviazione (costruzione e riparazione di paracadute, montaggio di aeroplani, ecc.).

Io non voglio turbarvi questa sera colla visione apocalittica di quello che, allo stato delle cose, sarà la guerra di domani, ma pure qualche cenno non mi sembra superfluo per venire alla conclusione che essa, più che dai quadrati battaglioni, sarà decisa da mezzi distruttivi lanciati da un paese all’altro, anzi da un continente all’altro! Pensate soltanto alla bomba atomica, che ha già raggiunto un potere esplosivo mille volte superiore a quella lanciata sul Giappone; pensate che oggi è possibile lanciare bolidi ultrasonori senza pilota, radioguidati, con spoletta radar, con spolette a televisione, con spolette a ricerca automatica di un dato bersaglio!

Non è pertanto esagerato affermare che la difesa del territorio nazionale richiederà un vero esercito disseminato all’interno per i servizi di segnalazione tempestiva, per l’uso di mezzi intesi a neutralizzare quelli di offesa dell’avversario; ed infine, e soprattutto, per fronteggiare le tragiche conseguenze delle devastazioni derivanti dalle offese nemiche. Esercito che non potrà essere più formato da quella vecchia cara milizia territoriale del buon tempo antico; ma un esercito di élite, di persone giovani, intelligenti, capaci di usare i delicati strumenti dei quali dovrà far uso la difesa.

Indubbiamente la donna potrà portare in questo campo un grande contributo; il che avrà anche il vantaggio di risparmiare le braccia necessarie al lavoro dei campi e delle officine, allo scopo di non inaridire le fonti di produzione, che costituiscono tanta parte, se non la maggiore, della forza di resistenza di un Paese in guerra.

È bensì vero che le forze femminili, inquadrate dagli Americani furono volontarie ed istituite regolarmente sulla base di una legge votata dal Senato; ma nessuno può escludere che, nella deficienza di un gettito adeguato di questo reclutamento volontario, si debba ricorrere ad una vera e propria coscrizione. Ed io sono convinto che se la necessità si presentasse, le nostre donne, sul cui patriottismo nessuno può elevare dubbi, accoglierebbero con disciplina il provvedimento legislativo, che certamente dovrebbe essere preso con la necessaria ponderazione.

E pertanto io penso che, sia per venire incontro a coloro che propongono l’abolizione del servizio militare obbligatorio, sia alle preoccupazioni del collega Coppa, suggerite da uno squisito senso di cavalleria, si potrebbe far seguire al periodo «II servizio militare è obbligatorio» la frase: «secondo la legge».

Si avrebbe così il vantaggio di non ipotecare l’avvenire.

Io ho parlato finora dei doveri dei cittadini verso la Patria.

Mi sia concesso però di far scaturire da questo dovere un diritto: quello di veder odorato il sacrificio ed il valore, nonché l’istituzione di organismi giuridicamente ordinati ed in grado di provvedere alle minorazioni subite nella persona, nella famiglia, nei beni. Mi riservo di presentare un emendamento in proposito.

Meritevole di alta considerazione è anche l’emendamento che porta come prima firma quella del collega Calosso. Secondo tale emendamento si vorrebbe porre un limite alle spese per le forze armate, nel senso che dette spese non debbano superare quelle per la pubblica istruzione.

Non vi è uomo sensato, che sappia che cosa è la guerra e la devastazione morale e materiale che da essa deriva, che non si auguri la riduzione a zero delle spese militari. Ma ahimè! pare non sia dell’umanità la volontà di rinunziare alla guerra per comporre le questioni che turbano la vita dei popoli. Orbene, fino a che la guerra sia nelle eventualità, le spese militari saranno quelle che si renderanno necessarie per assicurare l’indipendenza e la sicurezza della Patria.

È un errore ritenere che i bilanci militari siano dettati da una volontà astratta di incremento delle forze militari. L’entità di queste forze è quella che scaturisce dalle esigenze di ordine politico nei rapporti internazionali. Il disastro avviene sempre, purtroppo, quando la potenza dell’apparecchio militare non è in stretto rapporto con i pericoli che derivano dalla politica estera. È proprio quello che è accaduto al fascismo.

Il problema della difesa nazionale non è soltanto quello delle forze armate e dei relativi bilanci, ma si estende all’economia, all’attrezzamento industriale del Paese e non solo nella sua entità, ma anche nella ubicazione e nelle caratteristiche degli impianti (dico per incidente che oggi sono condannati i grandiosi complessi, la cui distruzione recherebbe un grave colpo al potenziale industriale della Nazione!). Ora è compito del Consiglio supremo di difesa previsto nella nostra Costituzione la soluzione del problema della difesa nazionale. I bilanci militari sono una conseguenza di queste decisioni, sulle quali poi l’ultima parola spetta al Parlamento.

Comunque, se anche la nostra Costituzione sancisse il principio dell’emendamento proposto, non mancherebbero mezzi per eluderne la portata, inserendo su altri bilanci tutte le spese che non riguardano il puro mantenimento delle truppe sotto le armi! Per ironia del caso dirò che proprio sul bilancio della pubblica istruzione potrebbero essere portate le ingenti spese per studi ed esperienze riguardanti la chimica e la fisica atomica sulle quali sarà impostata la guerra di domani!

Ed ora, visto che il tempo stringe, un breve cenno sulla questione delicata dell’esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini che adempiono all’obbligo del servizio militare; diritto sancito dal secondo capoverso dell’articolo 49. Se la legge elettorale dovesse informarsi, come dovrebbe, a questa disposizione, nessuno potrebbe evitare che caserme, aeroporti e navi si trasformassero in palestre di discussioni politiche, con le gravi conseguenze che ognuno può immaginare!

Di conseguenza io penso che dovrebbe essere espressamente vietato dalla legge, agli ufficiali e sottufficiali in servizio attivo permanente, di far parte di partiti politici e di accettare candidature nelle elezioni politiche. La gravità del mio rilievo risulta evidente quando il disposto dell’articolo 49 lo si metta in relazione con il secondo comma dell’articolo 50. Lo ricordo: «Quando i poteri politici violino le libertà fondamentali ed i diritti (e richiamo l’attenzione su questa parola!) garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino».

Autorevoli colleghi hanno rilevato, nel corso delle precedenti discussioni, come la nostra Costituzione garantisca troppi diritti, che certo non potranno all’atto pratico essere garantiti. Lascio ai colleghi che hanno proposto, come emendamento, la soppressione di questo comma, sviluppare l’argomento; io mi limito a chiedere: questo diritto sarà pure esteso alle forze armate? Non credo di dover spendere molte parole per dimostrare i pericoli che dall’esercizio di questo diritto deriverebbero.

Ricorderò ai colleghi che hanno i capelli bianchi (e invito i giovani ad informarsi al riguardo) che la così detta marcia su Roma del fascismo fu coronata dal successo soltanto per il dubbio, avanzato dal maresciallo Diaz, circa il comportamento dell’esercito nel caso fosse stato decretato lo stato di assedio!

Dubbio infondato, ma che tuttavia bastò per aprire a queste forze rivoluzionarie le porte della capitale, e permettere la conquista del potere.

E con ciò chiudo il mio breve discorso, che certo non poteva ripromettersi di sviluppare argomenti di tanta importanza, ma solo richiamare su di essi l’attenzione e la meditazione degli onorevoli colleghi e dei compilatori del progetto di Costituzione. (Applausi).

PRESIDENTE. Non essendovi nell’aula altri dei colleghi iscritti a parlare, rinvio il seguito della discussione a domani alle ore 10.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Onorevole Presidente, domani si riunisce la Commissione elettorale alle 9 e mezzo. Aggiungo anche che questo è un momento nel quale si radunano tutti i Gruppi dei partiti per la particolare situazione politica nella quale ci troviamo. Io penso che almeno una volta si possa tener conto di questo, e dal momento che ho visto dei colleghi, per maggiore rapidità di svolgimento della discussione, rinunciare a parlare, a me pare che due sedute anche domani non siano necessarie. Mi rimetto alla comprensione dell’onorevole Presidente. Avverto che, oltre la Commissione elettorale, che ha molta importanza, e per la quale prego i colleghi di voler intervenire, vi sono anche altre due o tre Commissioni che devono discutere fra l’altro l’argomento importantissimo della legge pel licenziamento dei segretari comunali e degli altri impiegati degli enti locali. Di più, so che tre o quattro Gruppi si riuniranno per esaminare la situazione politica. Non è certo possibile essere contemporaneamente presenti in due luoghi.

PRESIDENTE. Mi accorgo che proposte, anche se fatte in base a molto senso di equilibrio, difficilmente riescono ad avere favorevole accoglienza. Dopo quattro giorni e mezzo di sospensione dei lavori la giornata di oggi non è stata tale da confortarci. Pensavo che essa avrebbe rappresentato, dopo il pieno riposo, il passaggio ad una piena attività. Comunque, mi rimetto ai colleghi, dai quali attendo una proposta formale.

MICHELI. Propongo che si tenga una seduta pomeridiana, alle ore 15. Prego il signor Presidente di tener conto anche di questo. Formiamo una consuetudine nuova: a crisi aperta la Camera non ha mai tenuto sedute.

PRESIDENTE. Faccio notare che questa non è la Camera dei Deputati, ma l’Assemblea Costituente.

MICHELI. Lo so bene. Noi teniamo seduta ugualmente per la particolare condizione nostra, perché discutiamo la Costituzione, alla quale discussione non è necessario che il Governo sia presente: sono d’accordo con lei. Però è anche evidente che la crisi ha ripercussioni sopra gli stessi costituenti, siamo tutti uomini politici. Ecco perché chiedo ancora una volta: vediamo di metterci per questa via.

PRESIDENTE. Io mi rimetto all’Assemblea. Vi è una proposta dell’onorevole Micheli che la seduta venga rinviata a domani alle ore 15. Voglia, onorevole Micheli, indicare l’ordine del giorno che ritiene di proporre.

MICHELI. Non vorrei interferire nelle sue facoltà. Io credo si debba continuare la nostra discussione del progetto di Costituzione della Repubblica.

PRESIDENTE. Anche per quest’oggi pomeriggio era all’ordine del giorno il seguito della discussione del progetto di Costituzione. L’Assemblea, nella pienezza dei suoi poteri, ha però ritenuto di non potervi dare seguito; vorrei quindi che anche l’ordine del giorno di domani sia stabilito dall’Assemblea e non da me.

MICHELI. Se ella desidera che io faccia la proposta per l’ordine del giorno, la proposta è di continuare la discussione sul progetto di Costituzione.

Ella ha compreso quale saggio pensiero sia stato quello di sospendere la seduta pomeridiana: la sospensione solo ci ha permesso di ascoltare discorsi come quelli dei colleghi Gasparotto, Caristia, Bencivenga che hanno così vivamente interessato l’Assemblea.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la seduta è rinviata a domani alle 15 per il seguito della discussione del progetto di Costituzione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 23.25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15:

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.