Come nasce la Costituzione

ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 28 MARZO 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

LXXIX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 28 MARZO 1947

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI

INDICE

Interrogazioni (Svolgimento):

Cerreti, Alto Commissario per l’alimentazione                                                   

Mancini                                                                                                            

Sardiello                                                                                                         

Carpano Maglioli, Sottosegretario di Stato per l’interno                                   

Perrone Capano                                                                                              

Rodinò Mario                                                                                                   

Covelli                                                                                                               

Jacometti                                                                                                         

Scelba, Ministro dell’interno                                                                             

Benedettini                                                                                                      

Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni (Seguito e fine della discussione):

Presidente                                                                                                        

Molinelli                                                                                                         

Carboni, Relatore                                                                                              

Scelba, Ministro dell’interno                                                                              

Fuschini                                                                                                            

Zotta                                                                                                                

Villani                                                                                                             

Camangi                                                                                                           

Dozza                                                                                                               

Mannironi                                                                                                        

Caroleo                                                                                                           

Castelli Avolio                                                                                               

Persico                                                                                                             

Fedeli                                                                                                               

Cosattini                                                                                                          

Cingolani                                                                                                         

Chiostergi                                                                                                        

Interrogazioni con richiesta d’urgenza:

Presidente                                                                                                        

Scelba, Ministro dell’interno                                                                              

Interrogazioni (Annunzio):

Presidente                                                                                                        

La seduta comincia alle 10.

SCHIRATTI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Interrogazioni. Le prime due, relative ad argomento analogo, possono essere svolte congiuntamente:

Mancini, al Ministro dell’interno, «sulla situazione alimentare della provincia di Cosenza, che ha determinato gli incidenti di Bonifati e Diamante e potrebbe provocarne altri più gravi».

Sardiello, al Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l’alimentazione) e ai Ministri dell’interno e dei trasporti, «per sapere se sono a conoscenza delle frequenti recenti agitazioni in parecchi paesi della provincia di Reggio Calabria per la mancanza di pane verificatasi e che tuttavia si lamenta in molti Comuni della Provincia suddetta (Palizzi, Varapodio, Ardore, Caulonia, Bova, ecc.) ed in un Comune (Gioia Tauro) per la mancata assegnazione di carri ferroviari destinati all’esportazione degli agrumi, che è una delle poche ed importanti industrie che danno lavoro in quelle zone; e come intendono provvedere – con impegno che sia mantenuto – ai legittimi reclami di quelle popolazioni calabresi».

L’onorevole Alto Commissario per l’alimentazione ha facoltà di rispondere.

CERRETI, Alto Commissario per l’alimentazione. Il rifornimento delle province calabresi ha presentato negli ultimi tempi difficoltà varie, derivanti soprattutto dai notevoli ritardi negli arrivi dei piroscafi dall’estero e dalla carenza di carri ferroviari. Oltre a ciò va posto in rilievo l’impossibilità di fare approdare ai porti di Crotone e Reggio Calabria navi a carico completo per deficienza di pescaggio e, d’altra parte, non si può usufruire di detti porti per scarichi parziali, poiché l’U.N.R.R.A. ha dato disposizioni che le navi debbano sbarcare l’intero carico in un solo porto.

Furono sempre prese tutte le diposizioni per fronteggiare, di volta in volta, le situazioni emergenti, e se i piani di manovra non ebbero sempre successo ciò fu dovuto a fatti accidentali quali quello del motoveliero Tirana, che, partito da Venezia il 5 marzo con 4110 quintali di farina destinati a Crotone, in seguito ad avaria non è giunto nell’anzidetto porto che solo il 18, con oltre 10 giorni di ritardo; si fa presente inoltre che il Floyd Bennett, sul cui carico erano stati assegnati 30.000 quintali per le provincie calabresi, è giunto a Messina il 15 marzo anziché il 10.

Allo stato attuale delle assegnazioni si può assicurare che il fabbisogno in pane delle Calabrie è garantito a tutto il 26 corrente mese.

Tuttavia, dalle informazioni fornite all’Alto Commissariato dell’alimentazione dai direttori delle Sepral calabresi, non sembrano esatte le dichiarazioni e le notizie riguardanti prolungate sospensioni nella distribuzione della razione pane in molti comuni delle tre provincie calabre.

Effettivamente vi sono state sospensioni, ma limitate a due o tre giorni alla settimana.

L’assoluta impossibilità, per ragioni logistiche, di costituire scorte nella regione calabra, ha obbligato l’Alto Commissario a rifornimenti successivi di mano in mano che se ne presentava la possibilità.

La Calabria è stata, infatti, approvvigionata con cereali dalle Marche e dall’Emilia; con l’invio, via mare, dal Veneto; con avviamento ferroviario dalla Liguria, Toscana, ferroviario e marittimo da Civitavecchia, Bari e Napoli e, recentemente, con l’avviamento persino dalla Sicilia.

Da quando l’U.N.R.R.A. ha vietato i due porti per ciascuna nave in arrivo, non è stato più possibile avviare neppure su Crotone e Reggio Calabria il mezzo piroscafo, come si soleva fare fino a qualche mese fa.

Da questa situazione è derivato molto spesso il ritardo dell’approvvigionamento della Calabria, essendosi dovute scaricare le navi a Napoli e Bari e disporre i successivi avviamenti, resi spesso intempestivi per la grave scarsezza di materiale rotabile nei due compartimenti di Napoli e Bari, e per il fatto che non sempre riesce di dare la necessaria precedenza alle località più lontane da approvvigionare, quando anche la regione che riceve il piroscafo è ormai giunta al limite massimo della propria copertura.

L’Alto Commissariato dell’alimentazione ha cercato di fare quanto era possibile; e lo dimostrano tutti gli accorgimenti adottati per far giungere i cereali in Calabria, i contatti giornalieri con quelle Sepral e coll’Ispettorato regionale dell’alimentazione di Reggio Calabria, ma le difficoltà sopra elencate hanno determinato la grave situazione alla quale si riferiscono gli onorevoli interpellanti.

Per il programma futuro sono stati assegnati alla Calabria i seguenti quantitativi di cereali: quintali 20.000 farina alleata dal piroscafo Pacific Victory atteso a Catania il 28 corrente; quintali 23.000 di grano sul piroscafo Edwin Markam atteso a Bari il 28-29 corrente.

In aggiunta ai suddetti quantitativi è stato programmato l’invio a Reggio Calabria del piroscafo Winslo Homer, atteso a Cagliari 1’8 aprile 1947 con tonnellate 8.946 di grano, di cui 5.000 da sbarcarsi a Cagliari e tonnellate 3.946 che dovranno proseguire per Reggio Calabria. Con tale quantitativo l’approvvigionamento delle provincie calabre per la razione di pane e di grammi 500 di generi da minestra si può considerare coperto sino oltre il 20 aprile 1947.

Infine è stato predisposto l’invio a Crotone del piroscafo Nazim, atteso a caricare imminente in Turchia tonnellate 4.500 di grano che verranno destinate a Crotone e che saranno assegnate alle provincie calabre in conto degli arretrati. Tale nave si presume possa essere in arrivo in Crotone entro il 15 aprile 1947.

Contemporaneamente è stato disposto l’avviamento di una tradotta da Venezia con quintali 4.000 di grano.

Per quanto si riferisce, infine, ai comuni di Bonifate e Diamante della provincia di Cosenza, risulta che dal 1° marzo ad oggi i due comuni hanno avuto la integrale copertura delle razioni e sono anche essi coperti fino al 4-5 aprile.

Gli arretrati lamentati per questi due comuni si riferiscono al mese di febbraio che ha rappresentato, come è noto, il periodo più difficile del nostro approvvigionamento cerealicolo.

Il direttore della S.E.P.R.A.L. di Cosenza ha peraltro comunicato che con i nuovi arrivi la situazione è tranquillante e rende perfino possibile di pastificare.

Ritengo, pertanto, che con i provvedimenti suesposti le popolazioni della Calabria potranno essere sodisfatte, poiché, malgrado il difficile momento e le particolari difficoltà di approvvigionamento presentate da quella regione, i servizi centrali dell’alimentazione hanno dato prova di venire incontro alle loro necessità con particolari e costanti premure.

PRESIDENTE. L’onorevole Mancini ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

MANCINI. Debbo dichiarare che non sono sodisfatto della risposta data dall’egregio Alto Commissario, ma debbo ringraziarlo per la gentilezza usatami di aver dato queste notizie per telefono l’altro giorno, in modo che ho potuto farle sapere agli interessati e calmare quelle agitazioni che si erano iniziate e di cui si prevedeva il grave sviluppo. Vorrei però far notare all’egregio Alto Commissario che quella insufficienza di pescherecci del porto di Crotone di cui parla non risponde pienamente a verità. Il porto di Crotone, che è il porto più vicino a Cosenza, sarebbe il più adatto per le rotte dei piroscafi portatori di grano. In tal modo si potrebbe ovviare al ritardo ferroviario dovuto alla deficienza dei vagoni.

Mi auguro che, iniziata la buona via, non venga più interrotta; perché quelle popolazioni, non seconde a nessuna, non possono essere trascurate.

PRESIDENTE. L’onorevole Sardiello ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

SARDIELLO. Io mi trovo di fronte a due realtà che debbo riconoscere fondate: anzitutto la risposta dell’onorevole Alto Commissario; il quale dice che tutto va bene, riecheggiando le risposte avute da parte dei prefetti delle varie provincie; ma mi trovo anche di fronte ad un’altra realtà: le notizie cioè che mi vengono di laggiù. Ho raccolto a questo riguardo un fascio di giornali (tra i quali ho scelto quelli che sono espressione dei partiti che fanno parte del Governo, appunto per escludere ogni supposizione di alterazioni della verità per non lodevoli finalità politiche) e questi deplorano una situazione che giorno per giorno si aggrava. Ho indicato molti comuni nella mia interrogazione, ed è proprio di ieri una lettera che ho ricevuto da un altro Comune, nella quale, con un risentimento spiegabile, si dice: «Onorevole Deputato, ancora deve arrivare la farina per la distribuzione del mese di febbraio, in questa maniera non possiamo vivere». Reca la data del 21 marzo di quest’anno.

Noi siamo perfettamente a posto per la distribuzione, ha detto l’Alto Commissario, però egli non ha potuto non riconoscere che vi sono comuni ai quali non è giunta la farina; ed allora il problema si sposta: perché non giunge a destinazione la farina o il grano? Si è detto che si tratta di comuni montani; ma in realtà moltissimi sono comuni di marina. La disponibilità c’è, e la popolazione non può usufruirne, il che è ancora più deplorevole.

È colpa delle autorità e degli enti locali? Ma allora siano richiamati energicamente all’impiego di tutti i mezzi disponibili per esercitare un’azione decisa. Non a caso la mia interrogazione è rivolta anche all’onorevole Ministro degli interni.

Si dice: è difetto di trasporti. Ma, effettivamente nei porti di Reggio e Crotone, vi è la possibilità che arrivino i piroscafi e non persuade questa deficienza segnalata. A Reggio i piroscafi che non hanno possibilità di scaricare nel porto attraccano al largo ed eseguono gli scarichi senza grandi difficoltà.

Ma, se anche non potesse giungere fino al porto di Reggio, il carico potrebbe giungere a località vicine. Ecco perché ho rivolto altresì questa interrogazione all’onorevole Ministro dei trasporti per richiamarne l’attenzione sulle deficienze che riguardano il suo Ministero. Il Governo riconosce in sostanza che si è in difetto. Ma bisogna anche provvedere d’urgenza. Le condizioni di quei paesi sono tali – e credo di averne dato sufficienti indicazioni – da esigere il massimo zelo, la più ardente buona volontà, il proposito più fermo di restituire a quelle popolazioni non soltanto la calma, ma anche la fiducia che esse saranno sempre trattate con giustizia piena, condizione prima della saldezza degli ordinamenti democratici.

C’è un giornale che dice (e questo è grave, e meglio non fosse detto): «Che cosa si aspetta? La situazione è grave. Il Governo non perda tempo aspettando che lo sveglino le campane a stormo e il gracchiare delle mitragliatrici».

Sono brutte frasi, e visioni deprecabili. Ma, appunto per questo occorre che il Governo accetti la mia interrogazione come un richiamo di allarme. E vi prego vivamente di considerare che questo richiamo non viene da una parte che sia interessata a scuotere la fede del popolo negli ordinamenti nuovi democratici dello Stato, ma da chi ha il proposito fermo che la vita nazionale riprenda il suo ritmo normale nell’interesse di tutta l’Italia.

Il problema, come vedete, ha due facce: la necessaria sodisfazione da dare a queste giuste esigenze delle popolazioni meridionali, e la giusta risoluzione di un problema di ordine pubblico. Confido che il Governo vorrà interessarsene, mantenendo le promesse che ha fatto.

Di queste promesse io sono grato all’Alto Commissario, ed è questa la sola parte in cui posso dichiararmi sodisfatto, augurandomi vivamente che gli inconvenienti deplorati non abbiano a ripetersi.

PRESIDENTE. Seguono ora quattro interrogazioni che, essendo tutte rivolte al Ministro dell’interno, ritengo possano essere senz’altro svolte congiuntamente:

Perrone-Capano, al Ministro dell’interno, « sull’incidente verificatosi in danno dell’onorevole Benedettini, terzo entro brevissimo tempo di una serie analoga di episodi, la quale rivela da parte di taluni ambienti politici una sistematica e preordinata intolleranza dell’altrui libertà di opinione e di riunione e un diffuso spirito di violenza, assolutamente incompatibili con un regime democratico; e per conoscere, sia i motivi per i quali la forza pubblica si è trovata sul posto soltanto dopo che l’incidente si era già svolto, sia i criteri in base ai quali il Governo intende porre fine ad un simile increscioso stato di cose»;

Rodinò Mario, Colitto, Rognoni, Mazza, al Ministro dell’interno, «per conoscere quali provvedimenti sono stati disposti in relazione ai gravi incidenti verificatisi nel comune di Serradifalco in provincia di Caltanissetta, dove un comizio qualunquista che si svolgeva nella massima tranquillità è stato proditoriamente e violentemente interrotto da elementi facinorosi individuabili, mentre i dirigenti del qualunquismo locale sono stati minacciati di morte nel caso continuino la loro propaganda»;

Covelli, al Ministro dell’interno, «per sapere quali provvedimenti intende adottare contro le persone che devastarono la sede della sezione del Partito nazionale monarchico di Agrigento, usando violenza sui soci presenti; come intenda provvedere in avvenire, onde evitare il ripetersi di simili episodi delittuosi e provocatori, che causano viva agitazione nelle popolazioni e che potrebbero degenerare inevitabilmente in giustificate ritorsioni»;

Jacometti, Musotto, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’interno, «per conoscere se non credano che sia più opportuno e umano provvedere allo stato di bisogno delle popolazioni e al mantenimento dell’ordine pubblico con assegnazioni di lavori o stanziamenti di soccorsi a tempo debito, anziché con il fuoco degli agenti di pubblica sicurezza. A Taranto il 18 corrente sono avvenuti sanguinosi incidenti; altri potrebbero intervenire se non si provvede; né il deprecare le intemperanze di una massa esasperata dall’estremo bisogno riscatterebbe la colpa di chi non ha saputo prevedere».

PRESIDENTE. L’onorevole Sottosegretario di Stato per l’interno ha facoltà di rispondere.

CARPANO MAGLIOLI, Sottosegretario di Stato per l’interno. L’incidente occorso all’onorevole Benedettini, cui si riferisce l’onorevole interrogante, si è verificato la sera del 21 corrente, in occasione di un’assemblea dell’Unione monarchica italiana, che si teneva nei locali di via del Mortaro, n. 19. In vista della riunione, regolarmente autorizzata dalla Questura, il Commissario di pubblica sicurezza di Trevi aveva disposto un servizio d’ordine.

Verso le ore 18, il dirigente del Commissariato, avuto sentore che gruppi, evidentemente male intenzionati, si recavano verso la sede della riunione, intervenne personalmente sul posto, conducendo adeguati rinforzi, tratti anche dal servizio d’ordine di Montecitorio.

Con tale complesso di forze fu respinta una massa di oltre 200 individui, improvvisamente sopraggiunta in Via del Tritone, che tentava di invadere i locali. Ma, frattanto, due o tre individui erano penetrati nei locali stessi ed uno di essi sarebbe l’autore delle violenze usate all’onorevole Benedettini.

Nonostante le indagini disposte non è stato, peraltro, possibile identificarlo.

Circa l’interrogazione dell’onorevole Rodinò ed altri, risulta che durante il comizio elettorale che si svolgeva a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, la sera del 19 corrente mentre parlava un oratore del Blocco liberale democratico qualunquista, elementi socialisti e comunisti lo interrompevano con fischi. Erano presenti sette carabinieri col comandante la stazione locale che intervenivano prontamente ed energicamente, in conformità alle istruzioni che, come è noto, sono state impartite in proposito da questo Ministero, perché fosse evitata qualsiasi violenza e perché fosse garantita la libertà di parola.

L’oratore poté continuare il suo discorso e gli autori dell’interruzione, identificati, sono stati diffidati.

Le notizie di ulteriori incidenti risultano assolutamente infondate.

All’onorevole Covelli posso dire che l’incidente verificatosi presso la sede della sezione del Partito nazionale monarchico italiano di Agrigento, dove ad opera di certo Taglialavori Alfonso furono lacerate stampe raffiguranti l’ex re, è stato superato con una bonaria composizione tra i rappresentanti di detto Partito e quelli del Partito comunista, che hanno deplorato l’autore dell’incidente stesso, inscritto a detto Partito. Il medesimo, latitante, venne ricercato dalla polizia quale responsabile di violazione di domicilio e di danneggiamenti e minacce ai danni dell’inserviente della sezione stessa.

Sui provvedimenti che il Governo ha preso per evitare e reprimere il verificarsi di episodi di violenza ed attentati all’espressione delle fondamentali libertà di parola e di riunione, sono state fatte recentemente opportune dichiarazioni, e non abbiamo che da richiamarci al resoconto sommario del 18 marzo corrente, a proposito dell’interrogazione degli onorevoli Selvaggi, Villabruna, Benedettini, e del 21 corrente a proposito dell’interrogazione dell’onorevole Perrone Capano.

In risposta all’interrogazione dell’onorevole Jacometti e Musotto, risulta che il 18 corrente a Taranto, circa 400 disoccupati si recarono a protestare innanzi al Municipio, agli Uffici dell’assistenza post-bellica, del lavoro, alla Camera del Lavoro, all’Arsenale, chiedendo l’immediata occupazione. La manifestazione ha assunto carattere di violenza dinanzi all’Arsenale, perché i disoccupati tentarono di entrare nello stabilimento dove si trovavano raccolti gli operai che fin dal mattino avevano iniziato lo sciopero bianco per ottenere la paga festiva del 19.

L’opera di persuasione, nonché l’invito rivolto dai funzionari di pubblica sicurezza ai manifestanti, riuscirono purtroppo vani. La forza pubblica, sebbene sospinta violentemente contro i cancelli, riuscì, peraltro, a sbandare i dimostranti. Senonché alcuni elementi, riparati da un muro, iniziavano una fitta sassaiola contro le guardie, che, visto un compagno ferito, sparavano in aria riuscendo così a disperdere i dimostranti. Non si sono avuti feriti fra i dimostranti; solo un ragazzo è rimasto lievemente contuso. Tre agenti invece sono stati feriti dai sassi. I responsabili sono stati identificati e deferiti all’Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il provvedimento invocato dall’onorevole interrogante a sollievo della disoccupazione locale, il Ministero dei lavori pubblici ha già predisposto l’appalto di lavori per l’importo di 50 milioni, ed è stato assegnato un contribuito straordinario all’E.C.A. per l’assistenza ai bisognosi. Sono state inoltre rivolte particolari premure alle altre amministrazioni interessate per le provvidenze di competenza.

PRESIDENTE. L’onorevole Perrone-Capano ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

PERRONE-CAPANO. Non posso dichiararmi sodisfatto della risposta data dall’onorevole Sottosegretario per varie ragioni, che indicherò brevemente. Innanzi tutto rilevo che l’onorevole Sottosegretario in sostanza si è limitato a raccontare come i fatti si sarebbero svolti, mentre la mia interrogazione riguarda anche la loro cornice: la situazione generale, cioè, in cui i fatti si sono prodotti. A questo riguardo, anzi, l’onorevole Ministro dell’interno aveva promesso che egli avrebbe risposto più a questa seconda parte che alla prima, in quanto nei riflessi della prima avrebbe potuto dare subito notizie, mentre nei riflessi della seconda avrebbe dovuto effettuare una compiuta e chiara discussione.

CARPANO MAGLIOLI, Sottosegretario di Stato per l’interno. Ha già risposto il Ministro nelle sedute del 18 e 22 corrente.

PERRONE-CAPANO. Disse di essere pronto a rispondere, ma in realtà non rispose perché avrebbe voluto parlare di tutta la situazione questa mattina riunendo, con la mia, le altre interrogazioni che avevano riguardo allo stesso oggetto. Debbo poi osservare che le notizie riferite per una parte non sono esatte, mentre per un’altra parte sono esatte, ma nella loro esattezza rivelano la gravità degli incidenti e la bontà dei rilievi che con la mia interrogazione sono stati presentati. Perché sono inesatte? Perché, per esempio, risulta a noi che l’autore dell’aggressione contro la persona dell’onorevole Benedettini è stato finalmente riconosciuto, ed è stato identificato esattamente in un comunista detto «Il Botticello», appartenente alla cellula comunista della sezione sita sopra il cinema «Palestrina», dal quale cinema «Palestrina» ebbe a partire la prima squadra che dette luogo alle violenze e ai lamentati episodi.

Il Sottosegretario ha fatto sapere che circa 200 persone si portarono sul posto, e che i servizi di polizia erano stati disposti in precedenza. Noi abbiamo il diritto di pensare che, per quanto disposti in precedenza, i servizi di polizia si compirono con notevole ritardo, perché essi cominciarono a spiegare la loro azione quando la prima aggressione in persona dell’onorevole Benedettini si era già verificata, quando cioè già tre individui erano saliti nella sala dell’Associazione, nella quale era riunita l’Assemblea, ed avevano apertamente pronunciato e compiuto minacce verbali e con i fatti, a mano armata.

Ora, se il servizio di pubblica sicurezza fosse stato quello che doveva essere, questo non sarebbe avvenuto; se il servizio di pubblica sicurezza in particolare fosse stato tempestivamente messo in essere, l’incidente non si sarebbe verificato. Sta poi in fatto che queste 200 e più persone che, come l’onorevole Sottosegretario ammette, si portarono a disturbare quella riunione, sapevano perfettamente che non si trattava di una riunione di fascisti, ma di una riunione di appartenenti ad una determinata associazione autorizzata. Essi partirono a scaglioni e si portarono sul posto perfettamente attrezzati per un’azione di violenza, in quanto erano visibilmente armati di mazze e di randelli.

Ora è qui che voglio richiamare l’attenzione del Governo (Commenti a sinistra), ed entro subito nella seconda parte dell’interrogazione che svolgerò rapidamente. Si tratta, dunque, di episodi a catena, con gli identici elementi, che si ripetono con una costanza davvero riprovevole ed allarmante. La situazione richiama ogni giorno di più l’attenzione e l’allarme di vasti strati del Paese, e reclama ogni giorno maggiormente, da parte del Governo, un’azione sagace e, al tempo stesso, energica. Dopo i fatti del Viminale, dopo quelli dell’Emilia (Vivaci proteste a sinistra), dopo le aggressioni e le agitazioni… (Interruzioni a sinistra).

MUSOLINO. Siete voi che provocate.

PRESIDENTE. Onorevole Musolino, non interrompa!

PERRONE-CAPANO …dopo queste violenze e le agitazioni mezzadrili per assicurare agli agitatori i 2/7 degli utili, dopo tutte le altre agitazioni a catena che rivestono tutte gli stessi caratteri, e partono tutte dalla stessa parte politica, abbiamo avuto il famoso discorso dell’azione diretta e, dopo questo discorso, sono intervenuti l’assassinio del giornalista De Agazio e, poi, le aggressioni in danno degli onorevoli Mastrojanni, Lucifero e Benedettini, di colleghi ai quali deve andare, sincera e vibrata… (Interruzione dell’onorevole Molinelli).

PRESIDENTE. Non interrompano!

PERRONE-CAPANO …la parola di solidarietà di tutta l’Assemblea. (Interruzioni a sinistra) Le parti oggi sono invertite e voi manifestate la stessa intolleranza che in altri tempi fu manifestata contro di voi.

PRESIDENTE. Onorevole Perrone Capano, concluda.

PERRONE CAPANO. Ora, di fronte a tutti questi fatti constatiamo che, da un lato i partiti al Governo, dall’altra il Governo svolgono sistematicamente un’azione diretta ad aggravare la situazione (Interruzioni). La Democrazia cristiana ed il Partito comunista si abbracciano ogni giorno più teneramente (Interruzioni a sinistra Commenti Proteste al centro); i socialisti discutono tra loro di questioni interne; i vari giornali estremisti non fanno altro che lanciare contro gli esponenti avversari attributi ed epiteti che invitano all’odio ed alla violenza contro i rappresentanti… (Interruzioni). Il Governo insabbia le inchieste e liquida i magistrati che intendono fare il loro dovere. (Rumori, proteste). Esso deve sentirsele dire queste cose qui dentro…

PRESIDENTE. Onorevole Perrone-Capano, concluda.

PERRONE-CAPANO. Concludo. Bisogna finalmente, onorevoli colleghi, che i partiti al Governo da un lato e il Governo dall’altro si rendano conto che di questo passo non si va avanti; in questa maniera è il fascismo che si afferma, non la democrazia e la libertà. (Applausi a destra Rumori Commenti).

Una voce a sinistra. Siamo stati in galera!

PERRONE-CAPANO. Anche i nostri sono andati in galera. E questa non è una buona ragione per delinquere.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di mantenere la calma, perché la nostra seduta stamane deve essere dedicata alla conclusione della discussione sulla legge comunale e provinciale. Se si continua così, lo svolgimento delle interrogazioni dovrà essere sospeso.

PRESIDENTE. L’onorevole Rodinò Mario ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

RODINÒ MARIO. Ringrazio l’onorevole Sottosegretario per le assicurazioni fornite e la narrativa dei fatti, che ci è stata confermata dagli amici dì Serradifalco.

Però, più che la semplice assicurazione che l’ordine è stato ristabilito a Serradifalco ed altrove, noi ci aspettavamo dal Governo qualcosa di più importante, di più essenziale, qualcosa che investisse anche l’avvenire. Noi desideriamo sapere che, più che del semplice ordine pubblico a Serradifalco e nelle altre zone d’Italia, il Governo si sta preoccupando di ristabilire nell’animo dei cittadini la fiducia e la sicurezza che libere assemblee e nuove riunioni democratiche saranno tutelate, che ci sarà l’energia, la decisione di impedire che nuovi incidenti possano turbare manifestazioni del genere. Perché a noi sembra evidente che in tutto questo insieme di inconvenienti che si sta verificando in questi ultimi giorni c’è qualcosa che supera i confini delle singole zone nelle quali gli inconvenienti stessi si sono verificati, qualcosa che va al di là delle conseguenze deplorevolissime che si sono avute, e cioè i maltrattamenti subiti dai nostri colleghi e l’interruzione di manifestazioni regolarmente indette, che non si sono potute completare. Questo qualcosa, che veramente ci preoccupa, è il tentativo, è la speranza, è l’attesa di evitare, con incidenti del genere, la partecipazione alla vita politica del paese di una determinata classe di cittadini che si cerca di spaventare e di arrestare sulla soglia, e si tratta di quella numerosissima classe di cittadini che fino ad ora ha guardato alla partecipazione alla vita politica con indifferenza e con diffidenza e che oggi sente che è necessario, per la sua salvezza, di. prendervi parte.

Noi ci preoccupiamo che gli avvenimenti e gli inconvenienti che vanno svolgendosi possano essere il preludio ed i prodromi di una campagna elettorale nella quale si cercherà, usando minacce, percosse, bastonate e uccisioni, se sarà necessario, di impedire la partecipazione di alcune determinate categorie di cittadini alla prossima lotta elettorale ed alla vita politica del Paese.

Ora, questo a noi sembra gravissimo errore e costituisce argomento di grande preoccupazione, perché la nostra classe non è vile, e, se ama la tranquillità e la pace, oggi ha capito che, appunto per tutelare questa tranquillità e questa pace, è necessario in certi momenti rinunciarvi.

Se non vogliamo avviarci verso una paurosa lotta civile, noi dobbiamo insistere nell’esigere che il Governo abbia la possibilità e la volontà di tutelare i diritti e le libertà di tutti e di ognuno, ed abbia la possibilità di garantire tutte le manifestazioni democratiche regolarmente indette nell’ambito delle disposizioni della legge.

Avrei preferito, quindi, che il Sottosegretario agli interni, più che limitarsi alla relazione degli avvenimenti, avesse fornito l’assicurazione che sono allo studio provvedimenti e disposizioni atti ad evitare che inconvenienti del genere possano ripetersi ed a garantire che la vita politica del Paese possa svolgersi in quella atmosfera di tranquillità e di fiducia, che è necessaria per il consolidamento di ogni democrazia. (Applausi a destra).

PRESIDENTE. L’onorevole Covelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COVELLI. Mentre ci compiaciamo per la soluzione degli incidenti intercorsa tra il Partito comunista e il Partito nazionale monarchico in sede di Agrigento, non abbiamo motivo di compiacerci per quanto ci è stato detto dall’onorevole Sottosegretario di Stato all’interno, e in generale per quanto ha fatto o per quanto fa il Governo in questi casi. Dirò di più che, proprio per i motivi per cui ci compiaciamo, dobbiamo riprovare l’azione del Governo. Il Governo, cioè, preferisce, anche in questo senso, l’azione diretta. Non è il primo caso – e dalle avvisaglie che si vanno constatando e che si vanno profilando potrebbe non essere l’ultimo – in cui i comunisti partono lancia in resta e, manco a farlo apposta, la polizia e le autorità di pubblica sicurezza arrivano sempre dopo. Questa volta con un’aggravante, ci dicono i nostri amici di Agrigento, e cioè che le autorità di pubblica sicurezza conoscevano già la sera precedente l’azione dei comunisti che si sarebbe svolta all’indomani.

A questo proposito noi riteniamo che il Ministero dell’interno, e precisamente il Ministro dell’interno, abbia un po’ facilitato questi incidenti in Sicilia quando, lungi dall’essere sicuri e lungi dall’essere tutelati, siamo minacciati anche dalle affermazioni inesatte che il Ministro dell’interno ha potuto fare in quest’Assemblea. Se, per esempio, soltanto in virtù di un motivo di parte o di una errata interpretazione del sentimento della sua terra il Ministro dell’interno afferma che la Sicilia è in maggioranza repubblicana, è ovvio che le autorità di pubblica sicurezza della Sicilia, per essere ligie al pensiero del loro Ministro, quanto meno, se non debbono favorire le manifestazioni a danno dei monarchici, debbono tollerare che queste si facciano in assoluta serenità. Per cui raccomandiamo al Ministro dell’interno prima di tutto di esimersi dal fare delle dichiarazioni inesatte per quanto riguarda la Sicilia la quale – siamo già generosi – è in maggioranza monarchica, per non dire quasi totalitariamente monarchica. (Commenti).

È la verità. Richiamo quindi il Ministro dell’interno a fare meno poesia in proposito, a non richiamarsi alle affermazioni fatte in precedenti verbali, perché se dovessimo rifarci soltanto alle affermazioni di non intervenire, allora potrebbe verificarsi non solo la minaccia, egregi amici, ma l’inevitabile ritorsione. Questo non è avvenuto e, per quanto ci riguarda, cureremo che non avvenga, perché vorremmo essere l’esempio della democrazia, vorremmo essere quelli che veramente capiscono la legge e quindi la sanno interpretare in tutte le sue conseguenze. Ma ove mai la legge debba avere due significati, cioè uno per voi e l’altro per noi, cercheremo di rifarci alla vostra interpretazione, ma non subire sempre la vostra violenza. (Commenti).

Raccomandiamo inoltre al Ministro dell’interno che, per fortunata coincidenza, è siciliano, di tener ben presente che questi episodi costituiscono la preparazione, la migliore preparazione, alla battaglia elettorale per le elezioni regionali in Sicilia. Una sola debolezza del Governo, e in Sicilia si potrebbero verificare episodi veramente gravi. Nella lotta elettorale, gli animi si riscaldano; nella lotta elettorale, si può pervenire facilmente a delle affermazioni che possono suonare, anche quando non lo siano, offesa ai principî di questo o quel partito.

E siccome il partito comunista, prima ad Enna, poi ad Agrigento, poi a Comiso, poi a Serradifalco, ha dimostrato di voler impiantare la campagna elettorale sul piano della violenza (Rumori a sinistra), noi raccomandiamo al Governo di tener presente questa esigenza (Interruzioni a sinistra), perché, se il Partito comunista si avvia a questi sistemi, il Partito monarchico non potrà essere da meno, per non essere impedito nelle sue manifestazioni. (Applausi a destra Rumori Commenti a sinistra).

PRESIDENTE. L’onorevole Jacometti ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

JACOMETTI. Ringrazio l’onorevole Sottosegretario per la sua risposta, che però non mi convince, o almeno non mi convince completamente. L’episodio di Taranto è uno dei tanti episodi della miseria. I fatti si sono svolti in questo modo: il 17 c’era stata la prima dimostrazione; i dimostranti avevano conferito con il prefetto e l’ammiraglio Oliva. Il 18 si recavano all’ufficio del lavoro, quindi in municipio e all’arsenale. L’arsenale era chiuso. Ci fu allora qualcuno che si avvicinò alle sbarre scuotendole. Un vigile urbano sparò due colpi di rivoltella in aria; gli agenti della «Celere» spararono, non in alto ma, per terra, di modo che dei proiettili, di rimbalzo, ferirono tre dimostranti che furono condotti all’ospedale.

In quel momento, gli operai dell’arsenale che erano in isciopero sarebbero potuti uscire, se non vi fosse stato l’intervento del vicesegretario della Federazione comunista il quale fece opera di moderazione. Se fossero usciti, gli incidenti sarebbero certamente, stati più rilevanti.

Ci sono a Taranto 103 arsenalotti i quali, avuta la promessa di ingaggio, non sono poi stati presi. Essi sono della classe del 1923 e precedenti; hanno già fatto un anno di servizio all’arsenale; sono state fatte loro promesse formali, però l’arsenale non ha lavoro.

La commissione interna, d’accordo con lo stesso comando dell’arsenale, dichiara che ci sono circa 200 operai, i quali in realtà non sono operai, ma benestanti, assunti in tempo di guerra in seguito a pressioni. Ora, la commissione interna domanda che essi vengano licenziati e sostituiti con dei veri operai.

A Taranto vi sono 11.000 disoccupati. C’è un cantiere grande che occupa circa 3000 operai, ma si trova senza lavoro, in più ci sono una dozzina di cantieri minori, per la maggior parte chiusi. Potrebbero lavorare per le ferrovie o per la riparazione di navi, ma non hanno ordinazioni. Tutte le ordinazioni affluiscono ai cantieri dell’Italia settentrionale. Da tener presente che Taranto è la sola città meridionale che possiede un numero rilevante di operai metalmeccanici.

Erano stati decisi lavori per il bacino di carenaggio del Mar Grande. E anche questi lavori sono completamente arenati. Erano stati decisi poi altri lavori per l’allargamento del piazzale della stazione, ai quali erano stati destinati centocinque milioni. Però questi lavori sono stati interrotti perché i danari assegnati non sono pervenuti. II fatto è che questi undici mila disoccupati premono, perché hanno bisogno e hanno fame. Gli incidenti possono moltiplicarsi. E per questo io dico nella mia interrogazione che non si tratta di provvedere dopo con i fucili, ma di prevedere prima, dando lavoro là dove è possibile. E questo è possibile, se noi facciamo una specie di perequazione, mandando anche al Sud un po’ di lavoro. Bisogna che il lavoro sia distribuito in modo adeguato. Per questo io insisto. (Applausi).

SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, Ministro dell’interno. Eravamo rimasti d’accordo che tutte queste interrogazioni sarebbero state esaminate in una seduta da dedicare appositamente alla politica interna; e questa seduta doveva essere tenuta dopo l’approvazione della legge comunale e provinciale. Non so perché sono state messe all’ordine del giorno di oggi.

Comunque, non posso lasciar passare inosservate le affermazioni degli onorevoli Perrone Capano e Covelli, perché i fatti sono quelli che sono, e dai fatti nascono anche le deduzioni logiche.

Quanto all’aggressione contro l’onorevole Benedettini, i fatti sono di una elementare semplicità. Noi ci troviamo in una riunione in privato, in cui si inseriscono, e sono notati, pacificamente due personaggi: un certo Sbardella e un’altra persona, di cui non conosciamo il nome. La polizia aveva predisposto un modesto servizio d’ordine, modesto con riferimento alla manifestazione, perché si trattava appunto di una manifestazione di un centinaio di persone. Appena è stata avvertita che c’era movimento e si avvicinava gente a questa località, sono stati sbarrati gli accessi, e nessuno dei duecento dimostranti è penetrato nella casa. I due personaggi erano entrati prima. Si dice, anzi è risultato provato che vi fossero un centinaio di persone che partecipavano a questa riunione. Una di queste si alza, minaccia l’onorevole Benedettini. Sono cento persone; nessuna di queste cento persone ha avuto il coraggio di prendere questo messere, di inchiodarlo lì e di aspettare…

COVELLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

SCELBA, Ministro dell’interno. Abbia pazienza; riferisco quello che è stato accertato dall’altissimo funzionario che ha partecipato subito dopo – un generale dei carabinieri – all’inchiesta sul modo come si sono svolti i fatti. Anche egli è rimasto sorpreso che tra cento persone non si sia trovato chi sia riuscito a prendere questo signore che ha minacciato l’onorevole Benedettini e rinchiuderlo in una stanza per consegnarlo ai carabinieri.

La polizia ha certamente il dovere di intervenire e di evitare tutti gli incidenti; ma non si può pensare anche a questi casi. La polizia non poteva prevedere e mettersi nella sala per impedire l’aggressione di uno contro cento persone. Ma in quanto a manifestazioni esterne, cioè a dire a violenze che potevano venire da parte di squadre che si erano organizzate, nessuna delle duecento persone presenti è penetrata nella sala.

L’episodio di Agrigento è analogo. Una sola persona si è introdotta nella sede monarchica; è andata a sfasciare il ritratto dell’ex re Umberto II. Non c’è stata una manifestazione pubblica; non c’è stato un tentativo di turbare l’ordine pubblico: vi è stata una sola persona, che, approfittando del fatto che non era presente nessuno – o solo il guardiano – ha buttato giù dal muro la fotografia dell’ex re.

Dire che il Governo non è capace di mantenere l’ordine pubblico, non è giusto od opportuno. (Interruzioni Commenti a destra).

Noi abbiamo molti episodi per cui possiamo dichiarare che l’ordine pubblico viene veramente turbato, abbiamo molte manifestazioni di intolleranza, e ne abbiamo abbastanza per dover intervenire, ma non sono i casi specifici che costituiscono oggi oggetto della interrogazione tali da assurgere a speculazione politica per accusare il Governo di incapacità!

PERRONE CAPANO. Questo dicevano alla sinistra i fascisti nel 1924. Questa è debolezza del Governo…

SCELBA, Ministro dell’interno. Le assicuro, onorevole Perrone Capano, che non è un mestiere molto facile quello del Ministro dell’interno in questo periodo, e chiunque si renderebbe conto che non è umanamente possibile di impedire delle aggressioni singole.

Il dovere del Governo è di punire comunque severamente ogni atto di violenza e di questo il Governo si rende garante.

PERRONE. CAPANO. Bisogna eliminare le cause.

SCELBA, Ministro, dell’interno. Lei, onorevole Perrone Capano, mi deve dare atto che in questi ultimi tempi tutte le persone che si sono rese responsabili di violazione della libertà di riunione o di parola sono state o arrestate o denunciate. Se vuole, onorevole Perrone Capano, le posso dare anche l’elenco. E non è soltanto dalla estrema sinistra che si turba l’ordine pubblico; perché, quando a Comiso, in Sicilia – per citare un fatto a cui ha fatto riferimento l’onorevole Covelli in una interrogazione – si finiscono le manifestazioni qualunquiste al grido di «hip hip alalà», voi non potete impedire l’intervento della forza pubblica con la dovuta energia. (Applausi a sinistra).

PERRONE CAPANO. Allora alla polizia l’energia non manca.

SCELBA, Ministro dell’interno. Io voglio accennare a questi episodi per dirvi che sono stati arrestati coloro che hanno commesso delle aggressioni in queste manifestazioni, e tra questi vi sono anche un democristiano e un socialista.

La polizia agisce, come vedete, per la tutela delle riunioni, anche dei qualunquisti, ma non può ammettere delle provocazioni continue in questo senso da parte di elementi che hanno perduto qualsiasi senso di responsabilità e soprattutto di responsabilità storica.

Debbo anche dire che fortunatamente la lotta elettorale in Sicilia si sta svolgendo regolarmente. E di fronte a modesti episodi, che sono fatali in qualsiasi lotta politica, non soltanto in Sicilia, ma in tutta Italia, non dobbiamo esagerare, a meno che non ne vogliamo trarre un motivo di speculazione politica.

Perché, onorevoli colleghi, alla Costituente vengono soltanto i più modesti, i pochi, i limitatissimi incidenti che sono attinenti alla libertà di parola, ma non si tiene conto che sono centinaia i comizi che si tengono in Sicilia e in tutta Italia indisturbatamente. Non possiamo esagerare episodi come quelli di Agrigento per denunziare l’incapacità del Governo a tutelare l’ordine pubblico.

Tengo, anche di fronte a queste manifestazioni, ad affermare che il Governo è assolutamente deciso a mantenere questa fondamentale libertà, e che agirà, come ha agito perché, ripeto, nessuno dei responsabili esca esente da denunzia all’autorità giudiziaria. Spetterà poi a questa di fare il suo dovere e di condannare i colpevoli. Ma nessuna delle persone che si è resa responsabile di attentati alla libertà di parola e di associazione è rimasta tranquillamente a casa sua: tutte sono state regolarmente denunziate. D’altra parte, bisogna rendersi conto che in piccoli paesi, dove vi sono soltanto tre o quattro carabinieri, mentre i comizi raccolgono migliaia di persone, non sempre i carabinieri sono in grado di prevenire tutti gli attentati. Ma una garanzia è certo questa, che nessuno rimarrà impunito per attentati fatti alla libertà di parola o di associazione. (Vivi applausi al centro e a sinistra Commenti a destra).

BENEDETTINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale.

BENEDETTINI. Devo rettificare una dichiarazione dell’onorevole Ministro sull’episodio che ha citato e che riguarda me personalmente.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Benedettini, ma lei sull’interrogazione non può più parlare.

BENEDETTINI. Ma il Ministro ha parlato di viltà, e io ho il diritto di rettificare. È inutile parlare di democrazia se ci si vuole impedire di parlare. (Commenti Rumori).

Non è vero che lo Sbardella sia entrato e che un signore era già dentro. Sono venute dal di fuori tre persone a mano armata minacciando che se non si fosse sospesa immediatamente l’assemblea avrebbero sparato e distrutto tutto a bombe a mano. L’individuo che si è scagliato contro di me è stato fermato, e allora mi ha sferrato un calcio. Potevamo accopparlo, ma abbiamo voluto dimostrare come i monarchici non ricorrano a questi sistemi.

PRESIDENTE. Onorevole Benedettini, non posso consentire che ella prosegua.

BENEDETTINI. Lo Sbardella è venuto in un secondo momento, ed è venuto dicendo che se ci fossero i fascisti…

PRESIDENTE. Onorevole Benedettini, la invito a tacere. Qui si svolgono le interrogazioni secondo il Regolamento!

BENEDETTINI. Ma questo è un fatto personale. Comunque, se non mi è consentito di parlare ora, mi riservo di parlare sul processo verbale. Faccio intanto osservare che il fatto che le 200 persone fossero inquadrate dimostra che si trattava di gente bene organizzata. (Interruzioni Scambio di apostrofi fra l’estrema sinistra e l’estrema destra).

PRESIDENTE. Onorevole Benedettini, io debbo far rispettare il Regolamento, il quale stabilisce che dopo la risposta del Ministro l’interrogante si dichiara o meno sodisfatto, senza, però, terminato lo svolgimento dell’interrogazione, diritto a replica.

COVELLI. Il Ministro ha riaperto la discussione e se il Ministro ha il diritto di replicare, anche noi lo abbiamo. (Interruzioni).

CONDORELLI. In questo caso un deputato è stato accusato di viltà.

PRESIDENTE. Onorevole Condorelli, mi sembra strano che io debba rivolgermi ad un giurista come lei, che conosce esattamente il Regolamento, per ricordargli che in sede di interrogazioni non si può andare al di là delle norme del Regolamento stesso.

CONDORELLI. Come giurista devo dichiarare che un membro della Costituente, che è stato accusato di indegnità e di viltà, ha il diritto di rispondere. (Rumori Commenti).

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Nella seduta di ieri abbiamo esaurito l’esame dell’articolo 12 e in tal modo abbiamo definita tutta la materia riguardante i controlli. Passiamo all’articolo 13. Io spero che i proponenti degli emendamenti vogliano esaminare se sia il caso di ritirarli. Avverto i colleghi che il testo che si deve tener presente per la nostra discussione è quello della Commissione, perché alcuni emendamenti sono stati proposti sul testo governativo e ciò naturalmente comporta la decadenza di essi.

Do lettura dell’articolo 13 nel testo proposto dalla Commissione:

«Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall’articolo 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 230. – «Per gli impiegati dei comuni e della provincia, la Commissione di disciplina, per ciascuna provincia, è presieduta dal Presidente del Tribunale civile e penale sedente nel capoluogo della provincia o da un giudice da lui delegato, ed è composta di due impiegati in pianta stabile dei comuni o della provincia e di due rappresentanti dell’Amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio.

«Entro il 15 dicembre, il Presidente della Deputazione provinciale ed i sindaci dei comuni trasmettono al prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandole con l’elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

«Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente.

«Se, per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti.

«Lo scrutinio è fatto dal prefetto, con l’intervento del consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni e del segretario del comune capoluogo della provincia, o, in caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del comune capoluogo designato dal sindaco.

«I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati delle Amministrazioni presso le quali essi stessi prestano servizio».

Art. 231. – «Per i salariati, la Commissione di disciplina è costituita, oltreché del presidente e di due rappresentanti della Amministrazione interessata, come all’articolo precedente, di due rappresentanti dei salariati dei comuni e della provincia eletti da costoro con le modalità stabilite nello stesso articolo».

Art. 231-bis. – «Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono alla nomina dei propri delegati a sensi degli articoli precedenti, tali nomine sono fatte dal prefetto.

«Fino a quando non sarà possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali, di cui agli articoli 230 e 231, due impiegati o due salariati dei comuni o della provincia, di grado non inferiore a quello degl’incolpati ed estranei all’Amministrazione interessata, nominati dal prefetto».

A questo articolo gli onorevoli Dozza, Molinelli, Platone, Ravagnan e Ruggeri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, alle parole: Per gli impiegati dei comuni aventi una popolazione di almeno 15.000 abitanti, sostituire le seguenti: Per gli impiegati o salariati dei comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti.

Allo stesso comma, rigo 11°, alle parole: fra gli impiegati aventi, sostituire le seguenti: fra gli impiegati o salariati aventi.

Sostituire il terzo comma col seguente:

Art. 231. – «Per gli impiegati o salariati dei comuni non contemplati nel precedente articolo, la Commissione di disciplina, per ciascuna provincia è presieduta dal sindaco del capoluogo e composta di due impiegati o salariati dei predetti comuni in pianta stabile e di due rappresentanti del: comune interessato, delegati caso per caso, dal rispettivo Consiglio comunale».

Al quarto comma, rigo 4°, alle parole: impiegati per la scelta, sostituire le seguenti: impiegati o salariati per la scelta.

Allo stesso comma, rigo 6°, alle parole: degli impiegati che non abbiano, sostituire le seguenti: degli impiegati o salariati che non abbiano.

Al quinto comma, alle parole: Ciascun impiegato scrive, sostituire le parole: Ciascun impiegato e salariato scrive.

All’ottavo comma, alle parole: I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati dei comuni, sostituire le seguenti: I rappresentanti degli impiegati o salariati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati dei comuni.

Sopprimere il nono comma.

All’ultimo comma, rigo 3°, alle parole: rappresentanti degli impiegati, sostituire: rappresentanti degli impiegati e dei salariati.

Allo stesso comma, rigo 5°, alle parole: due impiegati, sostituire: due impiegati o due salariati.

Aggiungere, in fine, il comma seguente: «In ogni caso, il Consiglio di disciplina si pronuncerà dopo sentito il parere della Commissione interna del personale».

Gli onorevoli Numeroso, Rodinò Ugo e De Michele hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell’articolo 230 sostituire alle parole: presieduta dal presidente del tribunale civile e penale sedente nel capoluogo della provincia, le seguenti: presieduta dal presidente del tribunale civile è penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo di provincia.

«All’articolo 231 aggiungere il seguente comma:

«Anche per i salariati si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente».

MOLINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Onorevole Presidente, a nome anche degli altri firmatari, dichiaro di mantenere soltanto l’emendamento al terzo comma dell’articolo 231 relativo alla Commissione di disciplina la quale, invece che dal presidente del tribunale civile, dovrebbe essere, a nostro avviso, presieduta dal sindaco del capoluogo della provincia o una da persona da lui delegata.

Manteniamo anche il comma aggiuntivo: «In ogni caso, il Consiglio di disciplina si pronuncerà dopo sentito il parere della Commissione interna del personale».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

CARBONI, Relatore. La Commissione ha proposto che alla presidenza delle commissioni di disciplina sia destinato un magistrato dell’ordine giudiziario allo scopo di affidare la presidenza ad un elemento tecnico ed imparziale, estraneo sia all’amministrazione e sia alla classe dei salariati e degli impiegati.

La proposta degli onorevoli Dozza, Molinelli e altri ha, secondo la Commissione, anche il difetto di violare quella pariteticità di rappresentanza degli interessi delle amministrazioni da un lato e dei salariati e degli impiegati dall’altro, che si è invece ottenuta con un presidente estraneo alle due parti.

La Commissione accetta, invece, l’emendamento presentato dagli onorevoli Numeroso e altri, i quali propongono che la Commissione sia presieduta dal presidente del tribunale civile e penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo di provincia. La Commissione era caduta, nel suo testo, in una inesattezza, dimenticando che vi sono capoluoghi di provincia che non sono sede di tribunale. E consente pure la Commissione all’altro emendamento, presentato dagli stessi onorevoli Numeroso e altri, di aggiungere il seguente comma all’articolo 231:

«Anche per i salariati si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente», essendo indubbiamente opportuno stabilire, per le commissioni di disciplina per i salariati, che delle medesime non possano far parte salariati della stessa amministrazione alla quale appartengono i sottoposti alla procedura disciplinare, come già si è stabilito per le commissioni per gl’impiegati.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di esprimere il proprio pensiero su questi emendamenti.

SCELBA, Ministro dell’interno. Insisto per il testo proposto dal Governo. A me pare che, riproducendosi la vecchia disposizione del testo unico del 1915 – disposizione che in passato non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta – non vi sia alcuna giustificazione per introdurvi modificazioni.

FUSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI. Aderiamo alle dichiarazioni del Governo e voteremo il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento mantenuto dagli onorevoli Dozza, Molinelli, Platone, Ravagnan e Ruggeri, non accettato né dal Governo, né dalla Commissione:

«Sostituire il terzo comma col seguente:

«Art. 231. – Per gli impiegati o salariati dei comuni non contemplati nel precedente articolo, la Commissione di disciplina, per ciascuna provincia è presieduta dal sindaco del capoluogo e composta di due impiegati o salariati, dei predetti comuni in pianta stabile e di due rappresentanti del comune interessato, delegati caso per caso, dal rispettivo Consiglio comunale».

(Non è approvato).

Passiamo ora alla votazione dell’emendamento proposto dagli onorevoli Numeroso, Rodinò Ugo, De Michele:

Al primo comma dell’articolo 230 sostituire alle parole: presieduta dal presidente del tribunale civile e penale sedente nel capoluogo della provincia, le seguenti: presieduta dal presidente del tribunale civile e penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo di provincia.

La Commissione ha dichiarato di accettare questo emendamento. Il Governo mantiene il testo governativo.

ZOTTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Mi sembra che per l’ordine bisognerebbe stabilire se un magistrato dovrà far parte della Commissione. Successivamente si potrà decidere se il magistrato debba essere presidente della Commissione.

PRESIDENTE. È il testo della Commissione che deve essere considerato, onorevole Zotta. Il Governo si è riferito al suo testo per ragioni sue proprie, ma nel nostro procedimento noi dobbiamo tenere presente l’articolo 230 formulato dalla Commissione.

ZOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Non abbiamo posto la questione se debba essere votato l’articolo proposto dal Governo o quello della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Zotta, la discussione ha luogo, e non può essere diversamente, sul testo della Commissione. Quindi è perfettamente inutile che lei si richiami al testo del Governo.

ZOTTA. Bisognerebbe prima stabilire, in seguito ad una votazione sul testo della Commissione, se il Presidente deve essere un magistrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento degli onorevoli Numeroso, Rodinò Ugo e De Michele, accettato dalla Commissione, ma non dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora al comma aggiuntivo mantenuto dagli onorevoli Dozza, Molinelli e altri:

«In ogni caso il Consiglio di disciplina si pronuncerà dopo sentito il parere della commissione interna del personale».

ZOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. A proposito di questo emendamento, io domando se esso sia stato presentato sul dubbio che le norme vigenti, integrate da quelle che andiamo approvando quotidianamente, non garantiscano l’impiegato dell’ente locale. Non mi sembra che questo dubbio sia fondato. Quando la Commissione, come abbiamo testé approvato, è costituita da due rappresentanti dell’ente e da due rappresentanti della classe impiegatizia, mi sembra che vi siano sufficienti garanzie di giustizia e di equità. La classe impiegatizia può far sentire la sua voce nel seno della Commissione di disciplina e lo fa appunto attraverso questi due rappresentanti che fanno parte della Commissione stessa. Non mi sembra opportuno che sia sentita questa voce stessa in forma consultiva, quando essa è stata efficacemente espressa nel seno della Commissione di disciplina. D’altronde la rappresentanza paritetica dell’ente e della classe impiegatizia soddisfa armonicamente e le esigenze di autarchia e le esigenze di giustizia sociale che sono i due fondamenti dell’ordinamento democratico che andiamo costituendo.

Dunque, se è vero che gli impiegati hanno diritto ad ottenere nella Commissione di disciplina i giudici che siano loro simili, e in questa maniera realizzano un’antica aspirazione, non bisogna però trascurare gli interessi pubblici, che si concretano nell’ente autarchico, il quale appunto si impersona in quegli impiegati e, impersonandosi così, determina il buono o il cattivo andamento dell’amministrazione a seconda del buono o cattivo andamento dell’impiegato stesso. In altri termini noi non abbiamo, parlando di commissione interna di personale, la solita posizione del datore di lavoro e del prestatore d’opera, così come avviene nei rapporti privatistici, nei quali si crea una posizione di antitesi, di diffidenza o di preoccupazione perché non avvenga lo sfruttamento e la vessazione da parte dell’uno verso l’altro. Qui il datore di lavoro è l’ente pubblico, il quale non mira a interessi personali, ma mira a interessi collettivi nei quali si confondono gli stessi interessi dell’impiegato. Quindi non vi è una posizione di diffidenza che possa giustificare l’esistenza di una commissione interna di personale; ma vi è una posizione di perfetta armonia. A sostenere questa perfetta armonia appare idonea e sufficiente la struttura paritetica della commissione di disciplina, la quale è costituita da una parte da due rappresentanti dell’Ente, dall’altra da due rappresentanti della classe impiegatizia.

Al di sopra vi sono gli organi della giustizia amministrativa. Numerosi precetti sono dettati a garanzia del buon funzionamento delle commissioni e a tutela della giustizia. Tutti debbono osservarsi sotto pena di nullità.

Peraltro, sul piano logico e dommatico, riesce difficile a concepirsi un organo consultivo, che presti il suo ausilio ad un altro organo consultivo. Sarebbe il primo caso – se non erro – nella nostra legislazione. Invero le punizioni disciplinari sono inflitte dal capo dell’Amministrazione. La Commissione di disciplina ha solo il compito di dare il parere motivato. E allora non ha essa pure una funzione consultiva? Si tratta dunque di un procedimento strano e del tutto nuovo nell’amministrazione.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Relatore a manifestare il pensiero della Commissione al riguardo.

CARBONI, Relatore. La Commissione non ha nulla da opporre alla proposta aggiuntiva per la quale si rimette all’Assemblea, osservando che, trattandosi di un semplice parere, le eccezioni sollevate dall’onorevole Zotta non sembrano fondate.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Ministro dell’interno di manifestare al riguardo il pensiero del Governo.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo non accetta l’emendamento dell’onorevole Dozza, perché la Commissione interna, che si dovrebbe per esso introdurre, non è prevista da alcuna legislazione. Bisognerebbe, pertanto, introdurre le norme che ne regolassero la costituzione.

Non entro quindi neppure nel merito sull’opportunità di riconoscere in avvenire il vantaggio dell’esistenza di queste commissioni interne e mi dichiaro contrario all’emendamento dell’onorevole Dozza.

MOLINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Noi abbiamo proposto questo ultimo periodo aggiuntivo all’articolo 13 del progetto per la ragione che le commissioni, così come sono proposte tanto nel testo del Governo, quanto in quello della Commissione, hanno una durata di due anni e debbono pronunziarsi su fatti che accadono di volta in volta in comuni che sono estranei a quelli di cui fanno parte i membri della Commissione. Avviene allora che il parere della commissione interna viene a costituire l’elemento di giudizio su cui bisogna pronunziarsi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento aggiuntivo Dozza, non approvato dal Governo e per il quale la Commissione ha dichiarato di rimettersi all’Assemblea.

(Non è approvato).

Segue un emendamento proposto dall’onorevole Costa:

«Al sub-articolo 231, alla fine del primo comma, alle parole: Consiglio comunale, sostituire: Giunta comunale».

Trattandosi di emendamento al testo del Governo, non può essere discusso.

Passiamo all’altro emendamento a firma Numeroso, Rodinò Ugo e De Michele:

«All’articolo 231 aggiungere il seguente comma:

«Anche per i salariati si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente».

La Commissione ha dichiarato di accettarlo. Qual è il pensiero del Governo?

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 13 nel suo complesso:

«Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall’articolo 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 230. – «Per gli impiegati dei comuni e della provincia, la Commissione di disciplina, per ciascuna provincia, è presieduta dal presidente del Tribunale civile e penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo della provincia o da un giudice da lui delegato, ed è composta di due impiegati in pianta stabile dei comuni o della provincia e di due rappresentanti dell’Amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio.

«Entro il 15 dicembre, il presidente della Deputazione provinciale ed i sindaci dei comuni trasmettono al prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandole con l’elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

«Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente.

«Se, per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti.

«Lo scrutinio è fatto dal prefetto, con l’intervengo del consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni e del segretario del comune capoluogo della provincia, o, in caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del comune capoluogo designati dal sindaco.

«I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati delle Amministrazioni presso le quali essi stessi prestano servizio».

Art. 231. – «Per i salariati, la Commissione di disciplina è costituita, oltreché del presidente e di due rappresentanti dell’Amministrazione interessata, come all’articolo precedente, di due rappresentanti dei salariati dei comuni e della provincia eletti da costoro con le modalità stabilite nello stesso articolo.

«Anche per i salariati si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente».

Art. 231-bis. – «Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono alla nomina dei propri delegati a sensi degli articoli precedenti, tali nomine sono fatte dal prefetto.

«Fino a quando non sarà possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali, di cui agli articoli 230 e 231, due impiegati o due salariati dei comuni o della provincia, di grado non inferiore a quello degli incolpati ed estranei all’Amministrazione interessata, nominati dal prefetto».

(È approvato).

Passiamo all’articolo 14.

«Il secondo comma dell’articolo 284 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 50.000».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire il seguente:

«Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavoro di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 100.000».

Preti, Villani.

«Al secondo comma, sopprimere le parole: di lieve importanza».

Costa.

Qual è il parere della Commissione?

CARBONI, Relatore. La Commissione accetta tanto l’emendamento Preti-Villani, quanto quello Costa.

PRESIDENTE. Chiedo all’onorevole Ministro dell’interno di esprimere il parere del Governo.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo è d’accordo con la Commissione e dichiara di accettare i due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento Preti-Villani.

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento Costa.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 14 nel suo complesso:

«Il secondo comma dell’articolo 284 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavoro, la cui spesa presunta non superi le lire 100.000».

(È approvato).

Passiamo ora all’articolo 15.

«Il quarto comma dell’articolo 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi, d’importo superiore a lire 5.000.000, quando all’esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d’importo superiore a lire 2.500.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

«L’ultimo capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie è dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell’ingegnere capo del Genio civile:

  1. a) se il loro importo superi le lire 100.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore a 100.000 abitanti;
  2. b) se il loro importo superi le lire 250.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti».

A questo articolo gli onorevoli Lami Starnuti, Gullo Rocco, Rossi Paolo, Di Giovanni, Persico, Morini avevano proposto il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Il quarto comma e l’ultimo capoverso dell’articolo 285 del testo unico predetto sono abrogati e sostituiti dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell’ingegnere capo del Genio civile:

  1. a) se il loro importo superi le lire 100.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti;
  2. b) se il loro importo superi lire 250.000, quando si tratti di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti».

Nella seduta antimeridiana del 22 scorso l’onorevole Lami Starnuti ha dichiarato di ritirarlo.

Allo stesso articolo sono. stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo col seguente:

«Il quarto comma dell’articolo 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi di un importo superiore a lire 10,000,000, quando all’esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a lire 5,000,000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici».

«L’ultimo capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell’ingegnere capo del Genio civile:

  1. a) se il loro importo superi le lire 250.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;
  2. b) se il loro importo superi le lire 500.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti;
  3. c) se il loro importo superi le lire 1.250.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazioni superiori a 500.000 abitanti;
  4. d) se il loro importo superi le lire 2.500.000, quando si tratti di provincie o di comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti».

Meda, Fuschini.

Sostituirlo col seguente:

«Il quarto comma dell’articolo 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, d’importo superiore a lire 20.000.000, quando all’esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d’importo superiore a lire 10.000.000, quando all’esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici».

«L’ultimo capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell’ingegnere capo del Genio civile:

  1. a) se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;
  2. b) se il loro importo superi le lire 1.000.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 100.000 abitanti».

Preti, Villani.

Sostituirlo col seguente:

«Il quarto comma dell’articolo 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi, di importo superiore a lire 10.000.000, quando all’esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d’importo superiore a lire 5.000.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

«L’ultimo capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell’ingegnere capo del Genio civile:

  1. a) se il loro importo superi le lire 200 mila, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore a 100.000 abitanti;
  2. b) se il loro importo superi le lire 500 mila, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti».

Camangi.

Sostituirlo col seguente:

«Il quarto comma dell’articolo 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole:

  1. a) del Genio civile, se il loro importo superi le lire 1,000,000 e non oltrepassi le lire 5,000,000;
  2. b) del Provveditorato per le opere pubbliche, se il loro importo superi le lire 5,000,000 e non oltrepassi le lire 30,000,000;
  3. c) del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, se il loro importo superi le lire 30,000,000».

Dozza, Ravagnan, Platone, Molinelli, Ruggeri.

All’ultimo comma, dopo le parole: con popolazione superiore a 100.000 abitanti, aggiungere: o di comuni capoluoghi di provincia.

Mannironi.

Chiedo all’onorevole Relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione. Ha facoltà di parlare l’onorevole Carboni, Relatore.

CARBONI, Relatore. La Commissione accetta sostanzialmente l’emendamento Meda-Fuschini, coordinato con quello Preti-Villani; e quindi, per il secondo comma dell’articolo, dove si parla di importo superiore a 10 milioni propone che si dica «20 milioni», e dove si dice: «ovvero d’importo superiore a lire 5 milioni» la Commissione propone di dire: «10 milioni».

Per quanto riguarda l’ultimo capoverso, la Commissione propone che i valori indicati nell’emendamento Meda-Fuschini siano sostituiti con quelli indicati nell’emendamento Preti-Villani, dicendo quindi alla lettera a) lire 400.000 invece di lire 250.000, e alla lettera b) lire 1 milione invece di 500.000.

L’emendamento Meda-Fuschini distingue, poi, a differenza della legge vigente, due nuove categorie: cioè alla lettera c) prevede i comuni e le provincie con popolazione superiore a 500 mila abitanti; e nella lettera d) prevede comuni e provincie con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti.

Ora la Commissione ritiene che, dal momento che con le precedenti deliberazioni dell’Assemblea si è creata una sola categoria per i comuni con popolazione superiore, ai 500 mila abitanti, per una ragione di euritmia legislativa, non possiamo costituire ora un’altra categoria a parte per i comuni con più di 1.000.000 di abitanti, i quali comuni avrebbero trattamento speciale solo nella materia dell’articolo ora in esame.

La Commissione propone di accettare la lettera c) dell’emendamento Meda-Fuschini che dice: «se il loro importo superi le lire 2.000.000» (e in questo si va incontro al desiderio degli onorevoli Meda e Fuschini) «quando si tratti di provincie o comuni con popolazioni superiori a 500.000 abitanti». Ma poi bisogna aggiungere, perché questo era stato dimenticato dagli onorevoli Meda e Fuschini: «o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti».

Ora devo tornare un passo indietro, per aggiungere che relativamente alla lettera b), è necessaria una correzione. La lettera b) deve essere formulata in questi termini: «b) se il loro importo superi le lire 1000.000, quando si tratti di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, o, che pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti siano capoluoghi di provincia, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti».

Detto questo, è chiaro che l’emendamento Preti-Villani viene accettato in parte e per il resto viene assorbito. Anche l’emendamento Camangi è assorbito, e non ha più ragion d’essere l’emendamento Dozza, Ravagnan, Platone, Molinelli, Ruggeri.

Qui voglio dichiarare che la Commissione era entrata nell’ordine di idee prospettato in uno degli emendamenti, di chiedere cioè, invece del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il parere del Provveditorato alle opere pubbliche. Ma, interpellato il Ministero dei lavori pubblici, esso ha fatto sapere che in pratica il parere viene dato dai Provveditorati; ma che non è opportuno legiferare in questo senso perché i comitati tecnici attualmente funzionanti presso i Provveditorati sono di esistenza transitoria e di prossima soppressione.

Devo aggiungere ancora che l’emendamento Mannironi è assorbito per quanto ho detto precedentemente.

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli presentatori degli emendamenti, se aderiscono alle proposte della Commissione.

FUSCHINI, VILLANI, CAMANGI, DOZZA, MANNIRONI. Aderiscono.

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta le proposte della Commissione.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo le accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 15 nel suo complesso.

«Il quarto comma dell’articolo 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi di un importo superiore a lire 20.000.000, quando all’esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a lire 10.000.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici».

«L’ultimo capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

«I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell’ingegnere capo del Genio civile:

  1. a) se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;
  2. b) se il loro importo superi le lire 1.000.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti;
  3. c) se il loro importo superi le lire 2.000.000, quando si tratti di provincie o di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti».

(È approvato).

Segue l’articolo 16:

«II primo comma dell’articolo 296 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, è consentito procedere a trattativa privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l’ente senza il visto del prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte».

A questo articolo l’onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento:

«Premettere alle parole: Il primo comma dell’articolo 296, le altre: Ferme le successive disposizioni».

Domando il parere della Commissione.

CARBONI, Relatore. Sembra alla Commissione che sia superfluo, perché, modificandosi soltanto il primo comma, non c’è bisogno di premettere: «ferme le successive disposizioni».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

SCELBA, Ministro per l’interno. Anche il Governo lo ritiene superfluo.

PRESIDENTE. Domando all’onorevole Caroleo se insiste nel suo emendamento.

CAROLEO. Un semplice chiarimento: dopo l’approvazione dell’emendamento agli articoli 1 e 9, effettivamente questa disposizione non avrebbe più importanza. Però mi pare che solo per errore materiale sia nel testo del Governo, sia nel testo della Commissione, non si sia fatto riferimento ai contratti per licitazione privata, perché l’articolo 296 del testo unico del 1934 contemplava l’eventualità di contratti stipulati per licitazione e trattativa privata con superamento dei limiti di valore segnati per gli stessi contratti; e, per questa ipotesi di contrattazioni viziate da evidente violazione di legge, si dettava un controllo successivo non soltanto di legittimità, ma anche di merito per il prefetto.

Ora bisogna tener conto dello spirito di questo articolo 296 che, se eliminato, nelle modifiche proposte dal disegno di legge, finirebbe col sottrarre a qualunque esame dell’autorità tutoria tutti i contratti dei comuni e delle provincie non perfezionati per asta pubblica. Mentre le deliberazioni comunali e provinciali di qualunque specie passano ad un esame dell’autorità tutoria, i contratti, viceversa, di regola (e, fatta eccezione per quelli anticipatamente trasfusi in apposite deliberazioni), non sono soggetti a questo esame ed allora contro quelli che risultassero in definitiva viziati da violazione di legge o non fossero convenienti agl’interessi dell’ente, non ci sarebbe che il sindacato generale dell’articolo 6 del testo unico del 1934 e quel controllo improprio che forse finiremo col ripristinare approvando la proposta di articolo aggiuntivo dell’onorevole Persico.

Se dobbiamo ritornare a quella che era la sistemazione legislativa del 1915, dobbiamo tener presente che a tutto questo nel testo precedente si ovviava, in quanto con l’articolo 184 del testo unico del 1915 tutti i contratti, per diventare esecutivi, dovevano essere sottoposti al preventivo visto prefettizio.

Eliminata questa disposizione e sostituita sia nel testo del 1923, sia nel testo del 1934 dalla disciplina dell’articolo 296, occorre intendersi bene sulle conseguenze della proposta soppressione. È certo che per i contratti a trattativa privata la questione non può più sorgere perché noi abbiamo eliminato, con l’approvazione di un emendamento precedente, la possibilità di qualsiasi violazione di legge da parte dei comuni, ma non abbiamo eliminato invece e non elimineremo questa eventualità per i contratti a licitazione privata.

Se sembrassero bastevoli ad allontanare ogni equivoco i chiarimenti che intervengono nel corso di questa discussione, allora potrebbe anche addirittura sopprimersi l’articolo 16 del disegno di legge, così come è stato proposto dal Governo e dalla Commissione. Ma se dovesse intendersi che per i contratti stipulati a licitazione privata, anche se eccedenti i limiti di valore segnati dalla legge, non occorra nemmeno quella sanatoria prevista dall’articolo 296, mi pare che faremmo cosa contraria agl’interessi generali.

Non va dimenticato che, secondo le regole della legge sulla contabilità generale dello Stato, i verbali di deliberamento nelle licitazioni private sono titoli autentici e hanno immediata efficacia esecutiva.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero della Commissione?

CARBONI, Relatore. Dopo le osservazioni dell’onorevole Caroleo, devo riconoscere che indubbiamente, con la soppressione del comma dell’articolo 1 e dell’articolo 9, nel quale si prevedeva la trattativa privata, la disposizione dell’articolo 296 non ha più ragione d’essere per i contratti a trattativa privata, salvo che non ci si riferisca all’ipotesi eccezionale prevista nell’ultimo capoverso dell’articolo 1 e dell’articolo 9, per la quale le preoccupazioni dell’onorevole Caroleo non appaiono giustificate, essendo richiesta la preventiva autorizzazione prefettizia.

CAROLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLEO. La Commissione non ha espresso il suo avviso per quanto riguarda la licitazione privata. Siamo d’accordo che, dopo l’abolizione della trattativa privata, non ha più ragion d’essere quell’articolo; ma resta il quesito per la licitazione privata. I contratti stipulati in questa forma sarebbero completamente sottratti non solo al sindacato, ma anche al semplice esame dell’autorità tutoria. In sostanza, i comuni stipulerebbero i contratti senza far vedere niente ad alcuno; resterebbe soltanto il sindacato successivo, di cui all’articolo 6 del testo unico del 1934.

Comunque, attraverso le relazioni del Governo e della Commissione mi sono convinto che si è trattato soltanto di un errore materiale, perché non c’era ragione di eliminare dal testo del primo comma dell’articolo 296 la licitazione privata.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione di esprimere il proprio parere.

CARBONI, Relatore. Se non ci fosse l’urgenza del tempo, se non dovessimo deliberare oggi stesso, io chiederei di essere autorizzato a rispondere domani. Ma, se ragioni superiori vogliono che la discussione si concluda oggi, osservo che il problema si potrebbe risolvere sostituendo alle parole: «a trattativa privata» le altre: «a licitazione privata». D’altro canto, questo è un articolo sul quale la Commissione non ha proposto nessun emendamento; sarebbe quindi opportuno che il Ministro esprimesse il suo pensiero sull’emendamento Caroleo che si riferisce direttamente al testo governativo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro dell’interno, qual è il suo parere?

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo dichiara di accettare la sostituzione della parola «trattativa» con l’altra: «licitazione».

PRESIDENTE. Onorevole Caroleo, dopo la proposta dell’onorevole Relatore, ella insiste nel suo emendamento?

CAROLEO. Non insisto.

PRESIDENTE. L’onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

«Alle parole: Il primo comma dell’articolo 296, sostituire: L’articolo 296».

Non essendo presente l’onorevole Colitto, si intende che vi abbia rinunziato.

Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Relatore, accettata dal Governo, di sostituire alla parola: «trattativa» l’altra: «licitazione».

(È approvata).

Pongo ai voti l’articolo 16 così modificato: «Il primo comma dell’articolo 296 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l’ente senza il visto del prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte».

(È approvato).

Passiamo all’articolo 17.

«L’articolo 343 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

«Agli atti, con i quali viene dalle competenti autorità negata l’approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l’annullamento è applicabile il disposto dell’articolo 5.

«Resta salva, in ogni caso, la facoltà conferita al Governo con l’articolo 6».

Su questo articolo non è stato presentato alcun emendamento. Lo metto in votazione.

(È approvato).

Segue l’articolo 18:

«La legge 10 giugno 1937, n. 1402, è abrogata».

Anche su questo articolo non è stato presentato nessun emendamento. Lo metto in votazione.

(È approvato).

Segue l’articolo 19:

«L’articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni dell’amministrazione comunale, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione nell’albo pretorio e l’invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

«È data facoltà al prefetto di pronunciarne l’annullamento per motivi di legittimità, entro venti giorni dal ricevimento».

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Il primo è quello dell’onorevole Mannironi, che propone la soppressione dell’articolo.

Ella insiste, onorevole Mannironi?

MANNIRONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l’emendamento dell’onorevole Perassi:

Sostituirlo col seguente:

L’articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, è abrogato.

CARBONI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI, Relatore. Poiché l’onorevole Perassi non è presente, dichiaro che la Commissione fa proprio l’emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l’emendamento degli onorevoli Castelli Avolio, Stella, Tambroni, Tozzi Condivi, Cremaschi Carlo, Bubbio, Guerrieri Filippo, Belotti.

Sostituirlo col seguente:

L’articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni dell’Amministrazione comunale, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all’albo pretorio e l’invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

«Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di due terzi dei componenti l’Amministrazione.

«Entro dieci giorni dal ricevimento, il prefetto deve pronunciare l’annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

«Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s’intendono decadute.

Chiedo all’onorevole Castelli Avolio se mantiene questo emendamento.

CASTELLI AVOLIO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

CARBONI, Relatore. Desidero fare delle dichiarazioni che forse indurranno l’onorevole Castelli Avolio a non insistere nel suo emendamento. Nel decreto legislativo 17 novembre 1944 che disciplina l’amministrazione comunale di Roma, è stabilito che per tutto quello che non è disciplinato dal decreto stesso, si applicano all’amministrazione comunale di Roma le disposizioni della legge comunale e provinciale. Quindi l’articolo 3, approvato dall’Assemblea sulla base dell’emendamento dell’onorevole Castelli Avolio per i comuni in genere, si applica automaticamente anche al comune di Roma, senza bisogno di ripetere per questo la norma già deliberata. Per questa ragione soltanto prego l’onorevole Castelli Avolio di non insistere nel suo emendamento, che diventa superfluo.

CASTELLI AVOLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI AVOLIO. Nell’articolo 19 sono inserite le disposizioni che regolano il controllo di legittimità pel comune di Roma. Col decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944 vennero emanate le disposizioni speciali per il comune di Roma, l’ex Governatorato. Noi abbiamo così un unico contesto legislativo. Vero è che, per quanto non è contemplato in questo decreto, si applicano le altre disposizioni della legge comunale e provinciale. È vero anche che abbiamo sostituito il sistema dei controlli con l’articolo 3 e con l’articolo 11 del nostro progetto; però ritengo che, siccome abbiamo per Roma un contesto unico di disposizioni e il sistema dei controlli fa parte del complesso delle disposizioni più importanti, sia opportuno riprodurre espressamente la disposizione, così come già era nelle intenzioni della stessa Commissione. Probabilmente non guasterebbe che ci fosse la disposizione espressa e non si dovesse ricorrere ad un rinvio al testo della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero del Governo?

SCELBA, Ministro dell’interno. Non si tratta di un contrasto sostanziale, ma di una semplice questione di forma. L’onorevole Castelli Avolio desidera che la disposizione sia espressamente posta nella legge, mentre il Relatore ritiene che questa disposizione non sia strettamente necessaria. Io potrei concordare col Relatore perché anche a me sembra superfluo; comunque mi rimetto all’Assemblea.

CASTELLI AVOLIO. Allora rinuncio all’emendamento.

PRESIDENTE. L’onorevole Mazzei ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo e il secondo comma col seguente:

«Il prefetto è il rappresentante del potere esecutivo nella provincia».

L’onorevole Colitto ha proposto il seguente emendamento:

«Sostituire alle parole: È data facoltà al prefetto di pronunciarne, le altre: Il prefetto può pronunciarne.

Infine L’onorevole Costa ha proposto il seguente emendamento:

«Aggiungere il seguente comma:

«Le rispettive competenze del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono regolate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839».

Non essendo presenti gli onorevoli Mazzei, Colitto c Costa, gli emendamenti si intendono decaduti.

Pongo ai voti l’emendamento Perassi, fatto proprio dal Relatore:

«Sostituire l’articolo 19 col seguente:

«L’articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, è abrogato».

(È approvato l’articolo 19 così modificato).

Passiamo ora all’esame degli articoli aggiuntivi.

Il primo è quello, presentato dall’onorevole Zotta:

Premettere all’articolo 1 il seguente articolo:

«Il quinto comma dell’articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

«In caso di urgenza il prefetto fa i provvedimenti, che crede indispensabili, nei diversi rami di servizio».

Onorevole Zotta, ella lo mantiene?

ZOTTA. Lo ritiro e desidero dichiarare che ho preso atto delle dichiarazioni dell’onorevole Ministro, il quale ha riconosciuto la pericolosità dell’articolo 19; e faccio affidamento appunto in una prossima revisione organica di tutta la materia. L’onorevole Ministro ha, d’altronde, assicurato che, allo stato attuale, non si fa cattivo uso. dell’articolo 19, a seguito di una sua circolare. Prendo atto di ciò e soprattutto mi compiaccio del fatto che anche le leggi cattive diventino buone, quando vi sono persone di buona volontà.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Lami Starnuti, Gullo Rocco, Rossi Paolo, Persico, Morini, avevano presentato i seguenti articoli aggiuntivi che, nella seduta antimeridiana del 22 scorso, l’onorevole Lami Starnuti dichiarò di ritirare:

«Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, il Consiglio comunale nella sessione di primavera nomina, scegliendola fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale, la Commissione del bilancio, alla quale spetta la revisione e l’approvazione dei conti per l’anno corrente.

«La Commissione è composta di 7 membri nei comuni, la cui popolazione non supera i 60.000 abitanti e di 9 nei comuni con popolazione superiore.

«Per la nomina della Commissione del bilancio ogni consigliere potrà votare non più di 5, 7 nomi.

«La relazione e le decisioni della Commissione del bilancio saranno comunicate al Consiglio comunale e potranno essere oggetto di discussione da parte del Consiglio medesimo».

Art. …

«II segretario comunale è nominato dal Consiglio comunale o dall’Assemblea consorziale con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti e acquista carattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento.

«I segretari attualmente in carica passano di diritto alle dipendenze delle amministrazioni comunali. Il trattamento e i diritti da loro acquisiti sono mantenuti e rispettati.

«Sono richiamati in vigore gli articoli dal 161 al 169 inclusi del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili o contrarie alla presente».

L’onorevole Mazzei ha proposto di sopprimere il comma quinto nell’articolo 19 del testo unico 1934.

Non essendo egli presente, l’emendamento s’intende decaduto.

Segue l’articolo aggiuntivo presentato dall’onorevole Persico:

È richiamato in vigore l’articolo 140 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148:

«La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l’urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all’ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse sono applicabili le disposizioni relative alla pubblicazione nell’albo».

Prego l’onorevole Persico di dichiarare se lo mantiene.

PERSICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue un altro articolo aggiuntivo presentato dall’onorevole Persico:

Il presidente della Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero alla Deputazione, quando l’urgenza sia tale da non permettere la convocazione della Deputazione stessa e sia dovuta a causa nuova e posteriore all’ultima adunanza.

Di queste speciali deliberazioni è fatta relazione dal presidente alla prima adunanza della Deputazione al fine di ottenere la ratifica.

Ad esse sono applicabili le disposizioni relative alla pubblicazione nell’albo.

Prego l’onorevole Persico di dichiarare se lo mantiene.

PERSICO. Ritiro anche questo.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue un articolo aggiuntivo presentato dallo stesso onorevole Persico:

È richiamato in vigore l’articolo 62 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, con l’aggiunta dell’ultimo capoverso:

«Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l’integrale parte dispositiva mediante affissione all’albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

II    segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Ciascun contribuente del comune può aver copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione.

Ogni contribuente ha diritto di richiedere ed ottenere copia dei regolamenti comunali e relative tariffe previo pagamento dei diritti di segreteria».

Prego l’onorevole Persico di dichiarare se lo mantiene.

PERSICO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione e il Governo di pronunziarsi al riguardo.

CARBONI, Relatore. La Commissione lo accetta.

SCELBA, Ministro dell’interno. Lo accetta anche il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo aggiuntivo accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Segue un altro articolo aggiuntivo presentato dall’onorevole Persico:

È richiamato in vigore l’articolo 131 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383:

«Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni delle Deputazioni provinciali, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all’albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, previo pagamento dei relativi diritti.

La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall’ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perché possa prenderne cognizione».

L’onorevole Persico lo mantiene?

PERSICO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione e del Governo?

CARBONI, Relatore. La Commissione lo accetta.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo aggiuntivo accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Segue un altro articolo aggiuntivo presentato dall’onorevole Persico:

È richiamato in vigore l’articolo 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148:

«Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l’autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

La Giunta, prima di concedere l’autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e, quando la concede, il magistrato ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l’azione.

Quando una frazione di comune avesse da far valere un’azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull’istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa».

Onorevole Persico, lo mantiene?

PERSICO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

CARBONI, Relatore. Anche questo terzo articolo aggiuntivo dell’onorevole Persico è stato accettato dalla Commissione; e ne dissi le ragioni in una precedente seduta.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’articolo aggiuntivo accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Segue un altro articolo aggiuntivo presentato dall’onorevole Persico:

Gli articoli 40 e 114 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383; e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

«Al sindaco, agli assessori, al presidente della Deputazione provinciale, al vicepresidente della Deputazione stessa, qualora sia stato nominato, ed ai componenti di essa sarà assegnata una indennità mensile di carica gravante sul bilancio rispettivamente del comune e della provincia e dell’importo che sarà fissato con deliberazione dei rispettivi Consigli.

Spetta ai Consiglieri comunali e provinciali, per ogni seduta del rispettivo Consiglio alla quale prenderanno parte, una medaglia di presenza, dell’importo che verrà fissato dai Consigli stessi».

Onorevole Persico, lo mantiene?

PERSICO. Dopo le dichiarazioni dell’onorevole Ministro dell’interno, che ha promesso di presentare una legge ad hoc, lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue un altro articolo aggiuntivo presentato dall’onorevole Persico:

«Il Governo è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni in essa contenute con quelle della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le leggi successive che l’hanno modificata e con le altre leggi che vi abbiano attinenza.

«Entro lo stesso termine il Governo provvederà a pubblicare il Regolamento di esecuzione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale».

Qual è il parere della Commissione?

CARBONI, Relatore. Pare alla Commissione che non sia il momento per un coordinamento. Questa legge avrà breve durata: questa è la speranza di tutti noi. Quindi, la formazione di un nuovo testo unico, che forse non troverà neppure il tempo per l’applicazione, non appare opportuna.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo potrebbe accettarlo; ma sarà una realtà piuttosto platonica. Si associa quindi alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, lei insiste nel suo articolo?

PERSICO. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un altro articolo aggiuntivo presentato dall’onorevole Persico:

L’articolo 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, è abrogato e sostituito dal seguente:

«La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto, o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell’intendente di finanza, di due consiglieri di Prefettura e due supplenti, designati al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di sei membri effettivi e tre supplenti, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale, approvata dal prefetto.

«Il prefetto, il ragioniere capo della Prefettura, l’intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un viceprefetto o un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell’intendenza.

«I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

«Per la validità delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa è sufficiente l’intervento di sei membri. A parità di voti prevale il voto del presidente».

Onorevole Persico, lo mantiene?

PERSICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un articolo aggiuntivo presentato dall’onorevole Camangi:

L’articolo 195 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Per l’assegnazione o il trasferimento di sede dei segretari comunali e provinciali il Ministro per l’interno provvederà su richiesta o previo parere favorevole delle Amministrazioni interessate».

L’onorevole Camangi ha facoltà di svolgere il suo emendamento,

CAMANGI. Io mi rendo conto della impostazione di massima e del carattere limitato che si è voluto dare a questa legge. Comunque insisto sul mio articolo aggiuntivo, perché credo che con esso si venga ad ovviare ai molti inconvenienti che si sono verificati e si verificano a proposito di trasferimenti ed assegnazioni dei Segretari comunali, rimediando sia pure in via transitoria e senza modificare in niente, per ora, lo stato giuridico dei segretari comunali. Si stabilisce soltanto, con questo mio articolo, l’obbligo da parte del Ministero dell’interno di provvedere ai trasferimenti od alle assegnazioni predette, o su richiesta dell’amministrazione comunale, o comunque sentito il parere dell’amministrazione interessata.

Si metteranno così le amministrazioni nella condizione di poter esprimere, almeno in parte, la loro opinione su un provvedimento che è fondamentale per la loro vita, perché evidentemente il Segretario comunale rappresenta il funzionario più importante della amministrazione. Mi pare che questo sia il minimo che, in attesa del meglio, si possa chiedere in questo momento.

PRESIDENTE. Chiedo all’onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.

CARBONI, Relatore. In una precedente seduta venne esaminata la questione dei segretari comunali e si disse che non sembrava opportuno risolvere ora il problema. Perciò l’onorevole Lami Starnuti ritirò il suo emendamento.

Oggi l’onorevole Camangi propone un emendamento che, così com’è proposto, non può essere accettato. In esso si dice che per l’assegnazione o il trasferimento occorre la previa richiesta od il previo parere favorevole dell’amministrazione. Richiedere il previo parere favorevole dell’amministrazione interessata significa subordinare il trasferimento o l’assegnazione alla volontà della amministrazione, cioè mettere nel nulla la legge attualmente vigente.

La Commissione potrebbe accettare l’emendamento, qualora venisse soppressa la parola «favorevole», con che si darebbe al parere un carattere non impegnativo.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di esprimere il proprio parere al riguardo.

SCELBA, Ministro dell’interno. Siamo tutti consci della necessità di risolvere al più presto possibile il problema riguardante i segretari comunali, ed il Ministero dell’interno sente questa necessità, perché si trova spesso di fronte a resistenze da parte delle amministrazioni comunali a questo riguardo; ma ritengo che questo problema, che è stato già affrontato, e che l’Assemblea è stata concorde nel rinviare, non può essere riportato di straforo attraverso l’emendamento dell’onorevole Camangi.

Concordo col Relatore, nel senso che qualche cosa possiamo fare, ma non possiamo esprimere parere decisamente favorevole a questo riguardo. Comunque, se l’onorevole Camangi intende sopprimere la parola «favorevole», sono disposto ad approvare l’emendamento, nel senso che il Ministero dell’interno sentirà il parere, prima di procedere a queste nomine, dell’amministrazione interessata, ma senza che questa debba rappresentare una procedura vincolante per il Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Camangi, ella accetta la modifica proposta dal Relatore?

CAMANGI. Accetto di togliere la parola «favorevole».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l’articolo aggiuntivo Camangi così modificato:

«L’articolo 195 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Per l’assegnazione o il trasferimento di sede dei segretari comunali e provinciali il Ministro per l’interno provvederà su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate».

Passiamo ora all’articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Numeroso, Rodinò Ugo, De Michele:

«Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839».

Avverto che gli onorevoli Costa e Fedeli, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

«Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio. 1915, n. 148, quale modificato dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sostituendosi nell’articolo 25, n. 1, di quest’ultimo, alle parole «che non eccedano il valore di lire 5.000» le parole «che non eccedano la competenza del Pretore».

Invito l’onorevole Relatore a esprimere il pensiero della Commissione.

CARBONI, Relatore. La Commissione accetta l’articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli. Numeroso, Rodinò Ugo, De Michele, e l’emendamento proposto dagli onorevoli Costa e Fedeli.

PRESIDENTE. Invito il Governo a esprimere il suo parere.

SCELBA, Ministro dell’interno. Accetto gli emendamenti nella sostanza. Proporrei, però, che l’emendamento Costa-Fedeli fosse formulato in un articolo aggiuntivo del seguente tenore: «All’articolo 25, n. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, alle parole: «Che non eccedono il valore di lire 5000», sono sostituite le altre: «che non eccedano la competenza del pretore».

PRESIDENTE. L’onorevole Fedeli accetta la proposta dell’onorevole Ministro dell’interno?

FEDELI. Aderiamo alla proposta dell’onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Numeroso, Rodinò Ugo, De Michele, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Metto in votazione l’articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Costa e Fedeli, nella formulazione dell’onorevole Ministro dell’interno:

«All’articolo 25, n. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, alle parole «che non eccedano il valore di lire 5000», sono sostituite le altre: «che non eccedano la competenza del pretore».

(È approvato).

Segue altro articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cosattini, Grazia, Costantini, Zanardi, Fedeli Aldo, Faccio, Piemonte, Fietta, Tonello, Luisetti, Merighi, Cairo, Costa:

«I comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2378, assumere l’impianto e l’esercizio di farmacie.

«L’autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull’esercizio delle farmacie, sarà data in deroga alle limitazioni previste dall’articolo 104 all’articolo 118 del testo unico 27 luglio 1943, n. 1265, delle leggi sanitarie.

«Il numero di dette farmacie e le modalità di apertura saranno sottoposte all’approvazione prefettizia sentito il Consiglio provinciale di sanità».

Chiedo il parere della Commissione.

CARBONI, Relatore. La Commissione accetta l’articolo aggiuntivo a complemento dell’emendamento Cosattini già approvato in precedente seduta.

Qualche dubbio potrebbe sorgere sull’opportunità del richiamo agli articoli dal 104 al 118 della legge sanitaria, dato che alcuni di essi, più che vere e proprie limitazioni, stabiliscono delle condizioni relative al modo di esercizio ed anche norme di carattere patrimoniale, ma la Commissione crede che, poiché nell’articolo aggiuntivo si parla di deroga alle limitazioni, la formulazione possa ritenersi sodisfacente, in quanto che, così dicendo, gli articoli dal 104 al 118 s’intendono derogati solo relativamente alle limitazioni stabilite per l’apertura di farmacie e non pure per le norme dettate a garanzia del buon funzionamento, che dovranno essere osservate, soprattutto nell’interesse della sanità pubblica.

Con questo chiarimento la Commissione aderisce all’articolo aggiuntivo proposto dall’onorevole Cosattini.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Molinelli, Dozza, Platone, Bardini, Rossi Giuseppe, Colombi Arturo, Montagnana Rita, Cremaschi Olindo, Fantuzzi, Flecchia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo riguardante la stessa materia:

«I comuni possono, nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l’impianto e l’esercizio di farmacie.

«L’autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull’esercizio delle farmacie, sarà data, sentito il Consiglio provinciale di sanità, in deroga alle limitazioni di numero e di ubicazione previste dall’articolo 104 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie».

Penso che sia necessario concordare questi due articoli aggiuntivi.

MOLINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Se permette il Presidente desidererei chiarire perché abbiamo presentato il secondo emendamento. Siccome l’onorevole Cosattini poco fa non era presente quando il Relatore mi faceva le obiezioni all’articolo successivo al 104, ho pensato che, dato che si parlava di limitazioni nel senso di numero e ubicazione, bastavano i limiti del 104. Se l’onorevole Cosattini dà ragione del suo emendamento, il mio non ha ragion di essere.

COSATTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Conservo la dizione del mio emendamento, perché nell’articolo successivo al 104 vi sono anche disposizioni in ordine alle modalità di concorso e quindi questa limitazione esclude che la deroga debba essere concepita anche in questo caso.

L’ispettore superiore della Sanità ha dichiarato di accettarlo, anzi domandava qualche cosa di più, cioè che fosse fatto obbligo a tutti i comuni di aprire delle farmacie.

PRESIDENTE. Onorevole Molinelli, dopo questi chiarimenti mantiene l’emendamento?

MOLINELLI. Lo ritiriamo e aderiamo a quello Cosattini.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull’emendamento Cosattini?

SCELBA, Ministro dell’interno. Dichiaro di non poter accettare l’articolo aggiuntivo Cosattini per le ragioni esposte in occasione dell’approvazione dell’altro emendamento. L’onorevole Cosattini ha ritenuto opportuno sentire il parere dell’ispettore di Sanità, ma mi pare che avrebbe fatto cosa gradita chiedendo il parere del Ministro dell’interno, perché è il Governo che deve assumere le sue responsabilità in questa materia. Quindi, io non mi sento in questo momento di risolvere un problema di così fondamentale importanza. Siccome viene presentato il testo di questo articolo aggiuntivo dopo che la legge è stata approvata in tutti i suoi articoli, dichiaro di non poterlo accettare.

COSATTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Tre giorni or sono parlai con l’ispettore superiore di Sanità, il quale mi assicurò che avrebbe comunicato al Ministro il testo dell’articolo aggiuntivo. Se questo non è avvenuto, non dipende da me.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Desidero dichiarare che voterò a favore, anche perché all’emendamento Cosatimi ho apposto la mia firma; ma voglio fare osservare al Ministro dell’interno che la questione è stata già dibattuta ed approvata dall’Assemblea in sede di deliberazioni che vanno sottoposte al parere della Giunta provinciale amministrativa. Quindi, noi adesso avremmo nella legge un moncone, che non ha pratica attuazione, in quanto manca l’affermazione del diritto. L’Assemblea si è già manifestata in proposito, quindi oggi sarebbe strano che votasse in modo diverso.

Piuttosto vorrei aggiungere, al secondo comma dell’articolo aggiuntivo, dopo le parole: «sull’esercizio delle farmacie» le parole: «in quanto occorra».

PRESIDENTE. L’onorevole Cosattini aderisce a questa aggiunta?

COSATTINI. Aderisco.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell’emendamento aggiuntivo accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

CARBONI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI, Relatore. Tengo a chiarire che non ho avuto e non ho modo di consultare la Commissione; perciò quanto ho detto poco fa esprime la mia opinione personale.

CINGOLANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Noi di questa parte dell’Assemblea voteremo contro l’emendamento, non per la sua sostanza, alla quale potremmo anche aderire, ma per un senso di responsabilità e di solidarietà dopo le dichiarazioni del Ministro dell’interno.

CHIOSTERGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIOSTERGI. Noi voteremo a favore dell’emendamento per la semplice ragione che già c’è un voto dell’Assemblea, e per il fatto che il Governo non ne fa una questione di prestigio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l’articolo aggiuntivo nel seguente testo:

«I comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2378, assumere l’impianto e l’esercizio di farmacie.

«L’autorizzazione prefettizia, ferme le disposizioni sanitarie sull’esercizio delle farmacie, sarà data, in quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dall’articolo 104 all’articolo 118 del testo unico 27 luglio 1943, n. 1265, delle leggi sanitarie.

«Il numero di dette farmacie e le modalità di apertura saranno sottoposte all’approvazione prefettizia sentito il Consiglio provinciale di sanità».

(È approvato).

Pongo ai voti l’articolo 20, ultimo del disegno di legge:

«La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

(È approvato).

Propongo ora, che l’Assemblea autorizzi l’Ufficio di presidenza a coordinare il testo del disegno di legge testé approvato.

Pongo ai voti tale proposta.

(È approvata).

Propongo che la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge sia effettuata nella seduta pomeridiana.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni con richiesta d’urgenza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alcune interrogazioni con richiesta di urgenza.

La prima è quella degli onorevoli Mariani, Buffoni, Vernocchi, De Michelis, Pressinotti e Jacometti:

«Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’interno, per sapere se rispondano a verità le notizie diffuse dai giornali circa una pubblica sfacciata manifestazione fascista, che avrebbe avuto luogo a Palermo per iniziativa di un membro dell’Assemblea Costituente; e, in caso affermativo, se non credano doveroso assicurare il Paese, già profondamente turbato per altre consimili manifestazioni, che interverranno col rigore della legge contro tutti i nostalgici e gli apologeti del passato regime».

Chiedo al Governo quando intende rispondere.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo risponderà domani, abbinando l’interrogazione con quella analoga dell’onorevole Li Causi.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente altra interrogazione dall’onorevole Marinaro:

«Al Ministro delle finanze e del tesoro, sulla opportunità di un immediato intervento del Governo per evitare lo sciopero che il personale della Banca d’Italia, con l’appoggio della Confederazione generale del lavoro, ha deciso di attuare da sabato 29 marzo. Tale intervento, specialmente se diretto a superare la tenace resistenza del Governatore della Banca alle richieste del personale, che ha dato sempre prova di grande disciplina, in un costante proficuo lavoro, eviterebbe un sicuro e pericoloso perturbamento della vita economica del Paese».

Chiedo al Governo quando intende rispondere.

SCELBA, Ministro dell’interno. L’interrogazione si riferisce ad un problema attualmente all’esame del Governo, il quale si riserva di precisare quando risponderà.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione degli onorevoli Gullo Rocco, Cevolotto, Lombardi Riccardo e Lombardo Ivan Matteo:

«Al Ministro dell’interno per conoscere se è vero quanto è stato riferito dalla stampa in ordine al sequestro del giornale La Nazione Italiana. E cioè che l’autorizzazione alla pubblicazione – già concessa all’editore – fu revocata alla vigilia della pubblicazione con decreto del prefetto di Firenze; che contro tale decreto fu prodotto ricorso, accolto in seguito dal Consiglio di Stato, e che la relativa decisione fu notificata al prefetto prima che questi emettesse il provvedimento di sequestro, che apparirebbe perciò del tutto illegale.

«Poiché il fatto può dare l’impressione – che gli interroganti si augurano erronea – di una violazione dei diritti comuni del cittadino e della libertà di stampa, si chiede la risposta d’urgenza».

Chiedo al Governo quando intende rispondere.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo risponderà nella prossima seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell’onorevole Perrone Capano:

«Ai Ministri dell’interno, dei lavori pubblici e dell’agricoltura e foreste, sui recenti incidenti di Bari e provincia e sui motivi per i quali si indugia nella impostazione e nella attuazione di un organico piano di lavori pubblici e di distribuzione della mano d’opera per la Regione pugliese, che potrebbe sollevare sotto ogni aspetto quelle province».

Chiedo al Governo quando intende rispondere.

SCELBA, Ministro dell’interno. Interesserò gli altri Ministri interrogati per concordare il giorno in cui dare la risposta.

PRESIDENTE. Due interrogazioni con richiesta d’urgenza, sono state presentate dall’onorevole Persico:

«Al Ministro dell’interno, per sapere per quali inammissibili e inconfessate ragioni l’autorità di pubblica sicurezza di Roma non dia corso alla escarcerazione di un suddito straniero (il giornalista Krivoshein) prosciolto in istruttoria fin dal 25 marzo dal giudice istruttore di Roma e che dopo 120 giorni di ingiustificata e tormentosa prigionia avrebbe dovuto essere immediatamente rimesso in libertà».

«Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per assicurare il maggiore incremento possibile all’attività dell’Ente UNRRA-CASAS in vista dell’imminente ripresa stagionale dei lavori edilizi».

Chiedo al Governo quando intende rispondere.

SCELBA, Ministro dell’interno. Il Governo si riserva di rispondere, dopo assunte le informazioni del caso, alla prima interrogazione.

Quanto alla seconda interrogazione, assicuro che il Governo risponderà in una delle prossime sedute, abbinandola con quella già presentata sul medesimo argomento dall’onorevole Dugoni.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCHIRATTI, Segretario, legge:

«La sottoscritta chiede d’interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se agli insegnanti all’estero, internati nei campi di concentramento per non aver voluto aderire alla Repubblica di Salò, non debba essere considerato come servizio attivo, agli effetti delle competenze loro dovute (stipendi, assegni di sede, ecc.), il tempo passato in detti campi di concentramento.

«Federici Maria».

«I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e della difesa, sulla situazione al confine orientale: per conoscere se è vero che sono in corso intorno a Gorizia ammassamenti di truppe slave e che si succedono dichiarazioni minacciose contro gli italiani della Venezia Giulia e del Friuli per il tempo in cui gli alleati avranno lasciata Trieste e la cosiddetta zona A e per sapere inoltre se, in vista di ciò, il Governo ha predisposta la necessaria azione diplomatica e le misure precauzionali del caso.

«Perrone Capano, Badini Confalonieri, Lucifero».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare i Ministri dell’industria e commercio e delle finanze e tesoro, per conoscere:

  1. a) quale politica è stata seguita dalla liberazione in poi nei riguardi delle imprese statali in generale e dell’I.R.I. in particolare;
  2. b) se sia vero che il Governo intenda seguire nei riguardi dell’I.R.I. una politica tale da costringerlo a procedere a smobilizzi;
  3. c) quale politica. il Governo intende seguire nel futuro nei confronti delle imprese dipendenti o collegate all’I.R.I. e come intenda attuare tale politica.

«Zagari».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se, a seguito delle conformi proposte presentate dal Comando piemontese del movimento partigiano, non si ravvisi doveroso sollecitare la concessione di ricompensa al valore alla città di Alba, che durante la lunga ed aspra lotta combattuta nelle sue mura e nella regione, con i sanguinosi eroismi dei suoi partigiani e con i sacrifici di ogni specie dei suoi abitanti, senza distinzione di ideale politico e di grado sociale, ha affermato la sua fede nella libertà e nella giustizia.

«Bubbio».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, per conoscere se non si ravvisi la necessità di idonee provvidenze per aiutare concretamente la ricostituzione dei vigneti fìllosserati da parte specialmente dei piccoli proprietari diretti coltivatori, che non possono usufruire del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, in quanto prescrive l’esecuzione dei lavori a mezzo salariati da assumersi per tramite degli uffici di collocamento.

«Bubbio».

«Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell’agricoltura e foreste e della marina mercantile, per conoscere se non ritengano doveroso vietare che enti locali ed associazioni si arroghino il potere di riscuotere contributi, mediante trattenute percentuali praticate dalle Casse dei mercati all’ingrosso del pesce e gravanti su tutta la produzione peschereccia.

«Si fa presente che la vigente legislazione fissa in modo tassativo i diritti al mercato, che possono essere riscossi, e la loro misura massima, escludendo che mediante detta Cassa si possano imporre trattenute di altro genere, che non hanno attinenza ai servizi dei mercati.

«Si indica il caso del mercato del pesce di San Benedetto del Tronto, ove si impone, complessivamente, una trattenuta del 7,75 per cento sull’importo del prodotto che passa da quel mercato, trovando il modo di riscuotere persino 1’1,30 per cento a favore della locale Associazione sindacale dei lavoratori della pesca ed il 0,70 per cento a favore della locale Associazione armatori di motopescherecci. Queste Associazioni usufruiscono, così, di contributi sindacali, resi arbitrariamente obbligatori e che, anziché essere a carico soltanto delle categorie professionali interessate, sono effettivamente a carico di tutti i consumatori. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Cimenti».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro delle finanze e del tesoro, per sapere come egli intenda provvedere nei riguardi dei dipendenti statali in servizio in Moncalieri (Torino), i quali sin dal 5 luglio 1946, a mezzo del prefetto di Torino, hanno richiesto l’applicazione dell’articolo 1 del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 488, in quanto il comune di Moncalieri deve annoverarsi tra quei centri che per la loro vicinanza a comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti hanno diritto alla quota di caroviveri spettante ai dipendenti statali residenti in detti maggiori comuni.

«È richiesta l’urgenza e la decorrenza del provvedimento dal 1° gennaio 1946 ad evitare lo stato di disagio creatosi nei dipendenti di comuni viciniori a Torino, dopo che con decreto del Ministro del tesoro 22 ottobre 1946, n. 3514 (Gazzetta Ufficiale n. 258) detto trattamento già fu concesso per i comuni viciniori a Milano (Rho, Monza, Sesto San Giovanni, ecc.) con siffatta decorrenza. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Badini Confalonieri».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro delle finanze e del tesoro, per sapere se non ritenga opportuno emanare istruzioni per precisare quale sia l’esatta interpretazione dell’articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 436 (Gazzetta Ufficiale n. 133, I, del 10 giugno 1946), tenuto presente che l’ufficio delle imposte di Napoli ha fatto uso di questa disposizione di legge per colpire indiscriminatamente, con l’avocazione integrale dei profitti – accertandoli, per di più, in modo arbitrario – quasi tutte le industrie di fabbricazione di liquori sorte in Napoli e provincia in seguito all’occupazione nazista dell’Italia centrale e settentrionale, che determinò l’interruzione degli scambi commerciali fra nord e sud. Tanto più che trattasi di aziende, che esercitarono ed esercitano alla luce del sole la loro normale e legittima attività industriale con regolari licenze rilasciate dagli organi competenti e con tutti i controlli stabiliti dalla legge. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Varvaro».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della difesa, sull’obbligo di leva per i figli unici di madre vedova con ferma di 18 mesi.

«Essendo il caso senza precedenti e tale da generare una grave situazione di disagio per le famiglie dei giovani chiamati alle armi, l’interrogante chiede che il problema sia preso in sollecita ed attenta considerazione e, quindi, sia emanato un provvedimento d’urgenza per il pronto ritorno in seno alle famiglie di coloro che già sono stati chiamati in servizio. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Bonfantini».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze e del tesoro, per chiedere se l’assegno di accompagnamento concesso dal decreto legislativo presidenziale 11 novembre 1946, n. 408, ai soli grandi invalidi militari, che beneficiano di pensione privilegiata di guerra, non debba venire esteso a tutti gli sfortunati civili che, a causa di eventi bellici, riportarono gravi mutilazioni tanto da aver bisogno di continua assistenza, e se ad essi non debbano venir concessi anche gli altri benefici finora riservati esclusivamente ai mutilati militari, come: la riversibilità della pensione; gli assegni a favore dei figli, le agevolazioni ferroviarie. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Bruni».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all’ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 13.