Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 85
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai ministri competenti che ne assumono la responsabilità.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.
In tali casi può essere messo in stato di accusa dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
23/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana
Leggi di modifica
Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale» (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953).
Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).
«Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989 e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989) (G.U. n. 153 del 3 luglio 1989).