Come nasce la Costituzione

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 71
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere ne dichiarano l’urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge è promulgata nel termine fissato dalle Camere stesse.
Le leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere abbiano come sopra dichiarato l’urgenza.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire il primo comma con i seguenti:
“Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione a maggioranza assoluta dei loro membri”.
BOZZI (UDN).
Parzialmente approvato; parzialmente ritirato.
Al terzo comma, alle parole: “abbiano come sopra dichiarato l’urgenza”, sostituire le seguenti altre: “stabiliscano d’accordo un termine diverso”.
COLITTO (UQ).
All’ultimo comma, sostituire le parole: “ventesimo giorno”, con le altre: “quindicesimo giorno”.
PERASSI (PRI).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
16/10/1947 Antimeridiana
23/10/1947 Antimeridiana
23/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana

Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 23 ottobre 1947 venne scisso in due distinti articoli: 73 e 74 del testo definitivo.

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