Come nasce la Costituzione

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Testo della Commissione dei 75
Articolo non presente.

Articoli aggiuntivi al testo della Commissione dei 75
Già art. 55 bis
aggiungere il seguente comma:
Cinque senatori sono nominati a vita dal Capo dello Stato fra coloro che, con meriti insigni, nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario, hanno illustrato la patria.
ALBERTI (DC).
Sono senatori di diritto e a vita gli ex presidenti della Repubblica.
Sono pure senatori di diritto e a vita gli ex presidenti del Consiglio e gli ex presidenti delle Assemblee legislative, i quali abbiano coperto la carica almeno per un anno anche se non continuativamente.
A tale diritto si può rinunziare, purché la rinunzia sia fatta prima della firma del decreto di nomina da parte del Capo dello Stato.
ALBERTI (DC).
Parzialmente approvato; parzialmente ritirato; parzialmente assorbito.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire il terzo comma dell’arti-colo aggiuntivo Alberti con la formula: “salvo rinunzia”.
CLERICI (DC).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
24/09/1947 Pomeridiana
08/10/1947 Pomeridiana
09/10/1947 Antimeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana

Leggi di modifica
La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (in G.U. 21/10/2020, n.261) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 59, comma 2.