Come nasce la Costituzione

Art. XVII

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
L’Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

Testo della Commissione dei 75
Già VI
Si applica all’Assemblea Costituente la disposizione del secondo comma dell’articolo 58 della Costituzione.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituirla con la seguente:
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente potrà essere riconvocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, commi primo e secondo, e 3, commi primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamento. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al primo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o della metà più uno dei suoi membri.
MORTATI, MORO, TOSATO (DC); GRASSI (UDN); MASTINO GESUMINO, BETTIOL (DC).
Tranne l’espressione: “o della metà più uno dei suoi membri”.
Sostituirla con la seguente:
In applicazione della norma di cui al secondo comma dell’articolo 58 della Costituzione, i poteri dell’Assemblea Costituente sono prorogati dalla data del suo scioglimento sino al giorno delle elezioni delle nuove Camere.
In tale periodo tutte le Commissioni permanenti restano in carica.
Quelle legislative rinviano al Governo con le eventuali osservazioni e proposte di emendamento i disegni di legge a loro trasmessi.
I deputati possono presentare interrogazioni chiedendo risposta scritta.
L’Assemblea Costituente può, in tale periodo, essere convocata in via straordinaria dal suo Presidente su richiesta o del Governo o di almeno 200 deputati.
TARGETTI (PSI).
Solo l’espressione: “di almeno duecento deputati”.
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare entro il 31 gennaio 1948 sulla legge elettorale del Senato della Repubblica e sugli statuti regionali speciali.
MORTATI (DC).
Aggiungere le parole: “e sulla legge per la stampa”.
TARGETTI (PSI).
Sub-emendamento al primo emendamento Mortati.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
L’Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
12/12/1947 Antimeridiana
12/12/1947 Pomeridiana
20/12/1947 Antimeridiana
20/12/1947 Pomeridiana

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