Testo della Commissione dei 75
Già art. 3
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Già art. 11
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero al quale siano negate nel proprio Paese le libertà garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio italiano.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: “Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da convenzioni internazionali”.
All’ultimo comma, dopo la parola: “estradizione” aggiungere: “del cittadino”.
CORSANEGO (DC).
Parzialmente approvato con la sostituzione, proposta dalla Commissione, della parola “convenzioni” con la parola “trattati”.
Al secondo comma, aggiungere le parole: “nelle condizioni stabilite dalla legge”.
PERASSI (PRI).
“Lo straniero, al quale sia impedito l’effettivo esercizio dei diritti derivanti dalle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana”.
TREVES (PSLI); BULLONI, CAPPI (DC).
Aggiungere al secondo comma: “ma in nessun caso per reati politici”.
PERASSI (PRI); CORSANEGO (DC).
Sub-emendamento all’emendamento Corsanego.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
discussione generale:
Nota
In sede di coordinamento gli articoli 3 e 11 del progetto vennero dapprima unificati e successivamente scissi in due distinti articoli: 10 e 26 del testo definitivo.
Leggi di modifica
La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «Estradizione per i delitti di genocidio» (G.U. n. 164 del 3 luglio 1967) stabilisce (art. unico): “l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio”.