ASSEMBLEA COSTITUENTE
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
TERZA SOTTOCOMMISSIONE
12.
RESOCONTO SOMMARIO
DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1946
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI
INDICE
Diritto di proprietà (Seguito della discussione)
Taviani, Relatore – Presidente – Assennato – Canevari – Marinaro – Dominedò – Giua – Corbi – Fanfani.
La seduta comincia alle 10.
Seguito della discussione sul diritto di proprietà.
TAVIANI, Relatore, ha già risposto ieri alle due obiezioni formulate dall’onorevole Assennato.
L’onorevole Giua ha ritenuto troppo generico il primo comma e ha detto che è impossibile definire quando la proprietà sia frutto del lavoro e del risparmio. Lo stesso hanno osservato gli onorevoli Colitto, Dominedò e Lombardo.
Trova giuste le osservazioni e consente ad eliminare questa espressione.
L’onorevole Colitto ha insistito nell’affermare che non è necessaria la dichiarazione delle finalità e del riconoscimento del diritto di proprietà e delle norme con cui la legge ne deve stabilire i limiti e la consistenza; su questo punto non è d’accordo. Concorda invece con le osservazioni fatte dagli onorevoli Dominedò e Fanfani e prende atto della dichiarazione dell’onorevole Assennato di non chiedere l’eliminazione del riconoscimento della proprietà privata. L’onorevole Corbi era più o meno d’accordo con l’onorevole Assennato.
Al termine della discussione di ieri non sembrava possibile giungere rapidamente ad un accordo e si profilava l’eventualità che la Sottocommissione potesse dividersi e presentare una relazione di maggioranza e una di minoranza; ma ora, riflettendo alle osservazioni fatte, e dopo aver riletta la relazione Pesenti, non vede più questa eventualità. Ritiene superfluo discutere sulla questione della premessa etico-filosofica al riconoscimento del diritto di proprietà privata. Su questo punto sarà difficile raggiungere un accordo con l’onorevole Assennato. A malincuore dovrà rinunciare a questa esigenza, e così l’accordo potrà forse essere raggiunto.
Ci sono secondo lui due esigenze: la prima è che la proprietà privata debba essere riconosciuta non dalla legge, ma dalla Costituzione: è detto anche nelle relazioni Togliatti e Pesenti; il disaccordo è derivato dalle osservazioni del Presidente e dal primo accenno dell’onorevole Lombardo al suo articolo che, poi, nella stesura definitiva è stato così mutato: «La proprietà è riconosciuta e garantita dallo Stato nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge».
Gli sembra che l’onorevole Lombardo abbia receduto da questa posizione di ricondurre alla legge il riconoscimento.
ASSENNATO chiede perché il Relatore attribuisce tanta importanza a questa distinzione fra legge e Costituzione.
TAVIANI, Relatore, risponde che la legge può essere modificata e in tal modo la garanzia della proprietà privata può venir tolta, mentre, se è riconosciuta dalla Costituzione, per abolirla occorrerebbe fare un’altra Costituzione.
ASSENNATO obietta che, se la Costituzione stabilisce che è la legge che deve garantire la proprietà, la legge, anche modificata, non potrà mai sopprimere l’oggetto la cui tutela è stata ad essa affidata.
DOMINEDÒ pur rilevando l’acutezza del concetto espresso dall’onorevole Assennato, ritiene che il riconoscimento dei diritti fondamentali costituisca compito precipuo di una Carta costituzionale.
TAVIANI, Relatore, ricorda che nella relazione dell’onorevole Pesenti si dice: «Lo Stato riconosce, garantisce, tutela la proprietà ecc.».
Sulla seconda esigenza è più acuto il dissenso fra gli onorevoli Pesenti, Dominedò e Fanfani da una parte, Lombardo e Colitto dall’altra, mentre c’è possibilità di accordo con l’onorevole Corbi e l’onorevole Assennato. Si tratta della necessità che la legge, nel fissare i modi, tenga presenti alcuni scopi. Che la legge debba fissare i modi è una necessità che tutti riconoscono; ma, come già nella questione del diritto al lavoro e in quella dell’assistenza e previdenza sono stati fissati gli orientamenti e gli scopi ai quali la legge deve tendere, così anche in questo campo nel fissare le norme specifiche chiede che siano fissati questi scopi.
Primo punto: la proprietà privata non ha solo una funzione personale, ma anche sociale, che si esplica non solo in senso negativo ma anche in senso positivo; essa deve essere esercitata conformemente all’utilità sociale e al bene comune; e questo lo dice anche la relazione Pesenti. Ciò vuol dire che la proprietà privata deve essere inquadrata in una visione organica della vita economica dello Stato.
Secondo punto: la Repubblica è tenuta a difendere e diffondere la piccola proprietà; questo è affermato dall’onorevole Colitto e dall’onorevole Pesenti. Qui sorge una divergenza con gli onorevoli Assennato e Corbi, i quali dicono che, invece della piccola proprietà, al fine di favorire i cittadini, si dovrebbe parlare della proprietà cooperativa. Riconosce giusta soltanto in parte l’osservazione. I lavoratori possono essere sottratti allo sfruttamento diffondendo la piccola proprietà, ma anche attraverso la proprietà cooperativistica. Pertanto ritiene che l’accordo possa essere raggiunto su di un articolo di questo tipo:
«Lo Stato riconosce e garantisce il diritto di proprietà privata. Ciascuno deve potervi accedere col lavoro e col risparmio.
«La legge determinerà le norme che ne regolano l’acquisto e il trasferimento, i limiti, le modalità di godimento allo scopo di assicurare che la proprietà privata risponda, oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale, nonché allo scopo di difendere e diffondere la piccola proprietà e la proprietà cooperativa».
Ripete che è d’accordo nella sostanza dell’articolo proposto dall’onorevole Giua e che rinuncia, benché a malincuore, alle ragioni etico-filosofiche del riconoscimento; ma quello che non accetta è di eliminare gli scopi che la legge deve tener presenti nel determinare le norme del diritto di proprietà.
Dichiara di accettare in pieno la proposta dell’onorevole Dominedò e di essere disposto ad accettare il primo comma proposto dall’onorevole Lombardo: «La proprietà è riconosciuta e garantita dallo Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge», purché ci sia accanto al termine «proprietà» l’aggettivo «privata».
Sul secondo comma dell’onorevole Lombardo rileva che sta bene dire che «il diritto di proprietà non può essere esercitato contrariamente ecc.», ma manca la parte positiva, e c’è solo quella negativa. È pienamente d’accordo circa il primo comma proposto dall’onorevole Corbi; sul secondo trova discutibile la parola «eventuale»; inoltre fra il primo e il secondo comma manca una parte intermedia.
ASSENNATO prega il relatore di sostituire questa dizione: «La Repubblica riconosce e garantisce il diritto di proprietà privata, purché l’uso di questa non contrasti gli interessi del lavoro e della collettività». Ritiene che a questa richiesta non sarà fatta opposizione.
CANEVARI osserva che nel secondo comma del testo proposto dal relatore sono indicati due scopi: «La legge determinerà le norme che ne regolano l’acquisto e il trasferimento, i limiti, le modalità di godimento allo scopo di assicurare che la proprietà privata risponda, oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale, e allo scopo di difendere e diffondere la piccola proprietà e la proprietà cooperativa».
Secondo questa dizione, la difesa deve essere assicurata per raggiungere lo scopo di assicurare che la proprietà privata risponda ad una funzione personale e ad una funzione sociale; ma parrebbe che la piccola proprietà e quella cooperativa non rispondano a questa finalità e quindi non debbano essere difese.
Afferma invece che la legge deve proporsi anche questa difesa, in quanto la piccola proprietà e la proprietà cooperativa possono essere le forme che meglio rispondono a quel determinato fine.
MARINARO è d’avviso che, specialmente dal punto di vista formale, l’emendamento sminuisca il principio del riconoscimento del diritto di proprietà. Ritiene infatti che riconoscimento di tale diritto debba esser fatto in modo reciso e pieno, salvo poi fissare le limitazioni della proprietà per finalità sociali. Invece un riconoscimento condizionato, nel senso che l’uso non sia contrario agli interessi del lavoro e della collettività, costituisce, a suo avviso, un’affermazione vaga, imprecisa e indeterminata: all’atto pratico sarebbe ben difficile stabilire i casi di pieno riconoscimento del diritto di proprietà.
TAVIANI, Relatore, ritiene che la formulazione dell’onorevole Pesenti sia ancora più forte della sua. Infatti nel comma b) si legge che lo Stato riconosce e garantisce la proprietà privata e le iniziative private e che il diritto di proprietà non potrà essere esercitato in contrasto con gli interessi del lavoro.
PRESIDENTE, essendo giunto l’onorevole Giua, prega l’onorevole Taviani di voler ripetere le osservazioni che egli fa alla formulazione da lui proposta.
TAVIANI, Relatore, dichiara di accettare la prima parte dell’articolo proposto dall’onorevole Giua, disposto anche a rinunciare, sebbene a malincuore, alle parole «Ciascuno deve potervi accedere col lavoro e col risparmio». Parimenti a malincuore è disposto a rinunciare alle ragioni etiche e filosofiche del riconoscimento del diritto di proprietà, ma non può accettare la seconda parte del suddetto articolo, in quanto non vengono fissati gli scopi che la legge dovrebbe tener presenti nel determinare le norme che regolano l’acquisto, il trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento del diritto di proprietà. Tali scopi sono invece espressi nell’affermazione che la proprietà privata deve rispondere, oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale.
PRESIDENTE desidera mettere in rilievo che l’articolo formulato dall’onorevole Pesenti non gli sembra conforme alle dizioni proposte dagli onorevoli Giua e Taviani. Nell’articolo dell’onorevole Pesenti si afferma, infatti, alla lettera A) che «la proprietà è il diritto inviolabile di usare, di godere, di disporre dei beni garantiti a ciascuno dalla legge» ripetendo, in sostanza, l’articolo della Costituzione francese che è stata recentemente respinta. Pertanto l’espressione cui ha fatto prima cenno l’onorevole Taviani, cioè che lo Stato riconosce e garantisce la proprietà privata, è condizionata alla prima parte della formula, nel senso quindi che lo Stato garantisce soltanto i beni che sono consentiti a ciascuno dalla legge. Pertanto l’articolo dell’onorevole Pesenti è piuttosto invocabile per la sua tesi che non per quella dell’onorevole Taviani.
DOMINEDÒ ricorda che, in relazione al comma, vi è anche la proposta dell’onorevole Assennato di aggiungere alla statuizione di principio una causa mediata di limitazione del diritto, nel senso di circoscrivere la proprietà in vista dei fini sociali che essa si deve proporre di raggiungere.
Non vorrebbe ad ogni modo che la Sottocommissione si irrigidisse in questioni formali. Basti pensare che nel caso in cui si eliminasse la seconda parte del l° comma e cioè «Ciascuno deve potervi accedere col lavoro e col risparmio», dopo la statuizione si avrebbe subito la determinazione del fine sociale, avvicinandosi così allo scopo che si prefiggeva l’onorevole Assennato.
In realtà, dal punto di vista logico gli sembra anche corretto che prima si ponga la statuizione ed immediatamente dopo segua la finalità in vista della quale la statuizione è stata fatta.
Poiché gli sembra che tutti possano essere d’accordo su questo concetto, nel 2° comma, dove si specifica la finalità sociale, si potrebbe, a suo avviso, maggiormente svolgere il concetto che l’onorevole Taviani ha formulato forse in forma troppo ristretta, inserendo l’aggiunta proposta dall’onorevole Assennato, opportunamente ritoccata nel senso di parlare piuttosto che di «uso» di «godimento», espressione più comprensiva e comunque più esatta trattandosi qui del diritto e non del suo oggetto. Parimenti nel 2° comma, come sono unite dalla congiunzione «e» le parole «l’acquisto e il trasferimento», così collocherebbe con la stessa congiunzione le parole «i limiti e le modalità», per accentuare il distacco esistente tra i due concetti.
Dichiara poi di condividere le osservazioni dell’onorevole Canevari, perché altro è la determinazione dello scopo immediato del riconoscimento del diritto di proprietà, altro è l’enunciazione di uno scopo mediato, di una finalità, cioè, che si prospetta in un secondo tempo. Trattasi di due elementi che non possono essere posti sullo stesso piano di omogeneità, perché l’uno rappresenta un fine attuale, l’altro una eventualità futura.
A proposito dell’ultima parte del 2° comma, rileva che il termine «difesa» è un concetto comune a tutte le forme di proprietà. Per le particolari forme di proprietà ivi contemplate, preferirebbe non parlare di «difesa», perché in tal modo si potrebbe dare l’impressione di una mancanza di difesa nei confronti delle altre forme di proprietà. Si limiterebbe, per tanto, a parlare di «diffusione», termine assai più ampio che presuppone anche quello più circoscritto di «difesa». Formulerebbe quindi l’ultima parte nella seguente maniera: «A tal fine sarà diffusa la piccola proprietà e la proprietà cooperativa».
Per quanto concerne le osservazioni svolte dall’onorevole Ghidini, si permette insistere sul concetto che il diritto di proprietà in sé e per sé deve essere riconosciuto e garantito dalla Carta costituzionale, mentre è logico che al Codice spetti di attuare nella sua concretezza la disciplina dell’istituto garantito costituzionalmente. Non gli sembra d’altra parte che tale tesi contrasti con la formulazione Pesenti, la quale nell’articolo 1 parla di garanzia, non tanto in relazione al diritto di proprietà, quanto ai singoli beni che possono essere oggetto del diritto stesso: e ciò è tanto vero che la stessa relazione accede quindi nel successivo articolo 2 a questo concetto con una formulazione più rigorosa: «Lo Stato riconosce e garantisce la proprietà privata».
GIUA fa innanzi tutto rilevare che se la Repubblica garantisce il diritto di proprietà privata, nella garanzia è implicito anche il riconoscimento. L’espressione «riconosce» usata nel 1° comma gli sembra pertanto un’affermazione di principio che non lo soddisfa dal suo punto di vista. Anche l’espressione usata alla fine del 2° comma: «allo scopo di difendere e diffondere» non ritiene che sia tale da essere inserita in una Carta costituzionale, specialmente per quanto concerne la funzione che lo Stato avrebbe di diffondere la piccola proprietà e la proprietà cooperativa. In tutte le Costituzioni, infatti, forse tranne che per la russa, lo Stato non ha mai avuto e non ha questa particolare funzione. Crede che nemmeno lo Stato sorto in seguito alla Rivoluzione francese si sia mai prefissa la funzione di diffondere la piccola proprietà. Si tratterebbe, in sostanza, di un concetto che non è più giuridico, ma etico-sociale. In un periodo di transizione come quello che attraversa l’Italia in questo momento, un’affermazione simile egli non ritiene, almeno dal suo punto di vista, che possa essere accettata. È infatti ipotizzabile che in un domani, in seguito ad una riforma agraria, si voglia diffondere al massimo la proprietà cooperativistica e quindi si venga in tal modo ad affermare un principio che sarebbe contrario alla piccola proprietà. Ma se nella Carta costituzionale si stabilisce che lo Stato deve difendere sia la piccola proprietà che la proprietà cooperativa, sorgerà un contrasto di funzioni che avrà senza dubbio sensibili ripercussioni nel Parlamento da parte dei rappresentanti dei piccoli proprietari, che si faranno forti della dizione usata nella Carta costituzionale.
Per questi motivi sopprimerebbe il verbo» diffondere», il quale implica una funzione che non si può attribuire allo Stato, a meno di non voler creare un dualismo, con possibilità di antitesi e lotte di gruppi contrastanti.
MARINARO esprime l’avviso che la prima parte del 2° comma contenga un concetto così vasto da comprendere anche le finalità successive. Pertanto il 1° comma potrebbe terminare alle parole: «alla sua funzione sociale»: nel concetto di funzione sociale il legislatore troverebbe senza dubbio l’appiglio per disciplinare sia la difesa che la diffusione della piccola proprietà e della proprietà cooperativa.
ASSENNATO, per mozione d’ordine, prega di discutere innanzi tutto le modificazioni da apportare alla prima parte dell’articolo.
TAVIANI, Relatore, gli sembra che l’articolo costituisca tutto un complesso organico, le cui parti non possono essere scisse.
ASSENNATO propone di modificare il secondo comma nella seguente maniera: «La legge determinerà le norme che ne regolano l’acquisto, il trasferimento, i limiti e le modalità di godimento in modo tale che l’uso della proprietà risponda alla funzione sociale. Allo scopo di favorire la produzione sarà favorita la proprietà cooperativa e la piccola proprietà».
TAVIANI, Relatore, rispondendo alla obiezione dell’onorevole Giua che lo Stato non ha mai avuto la funzione di diffondere la piccola proprietà, ricorda che spesso lo Stato effettuò lo spezzettamento del latifondo. Gli sembra inoltre strano che sia proprio l’onorevole Gina a non accettare questa funzione dello Stato, dal momento che ha accettato tutte le precedenti posizioni ed orientamenti. Ad ogni modo, per evitare i dubbi ai quali potrebbe dar luogo, a seconda dell’onorevole Giua, l’espressione: «difendere e diffondere», modificherebbe l’ultima parte del secondo comma nel modo seguente: «A tal fine favorirà lo sviluppo della piccola proprietà e della proprietà cooperativa».
L’articolo, non da lui proposto, ma da lui indicato come base di accordo, risulterebbe così formulato: «La Repubblica riconosce e garantisce il diritto di proprietà privata. (Ciascuno deve potervi accedere col lavoro e il risparmio).
«La legge determinerà le norme che ne regolano l’acquisto e il trasferimento, i limiti e le modalità di godimento allo scopo di assicurare che la proprietà privata risponda oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale e di favorire lo sviluppo della piccola proprietà e della proprietà cooperativa».
GIUA preferirebbe che alla fine si dicesse: «A tal fine favorirà lo sviluppo della proprietà cooperativa e della piccola proprietà».
CORBI aggiungerebbe al primo comma la seguente espressione: «Purché non contrasti con l’interesse della collettività e del lavoro».
TAVIANI, Relatore, gli sembra che l’aggiunta proposta dall’onorevole Corbi annulli il riconoscimento del diritto di proprietà. La proprietà infatti deve considerarsi come il diritto di godere delle cose entro i limiti ammessi dalla legge. Fin quando l’individuo non esce da quella sfera, deve avere la possibilità di poter fare tutto quello che vuole. È logico che la legge determini le norme di acquisto, di trasferimento e di godimento secondo determinati scopi, ma ciò non vuol dire che la proprietà debba essere riconosciuta soltanto se non contrasti con l’interesse della collettività e del lavoro. In tal maniera si darebbe la facoltà al potere esecutivo di fissare se la proprietà è usata o meno nel senso suddetto, conferendogli così in definitiva il diritto di abolire la proprietà.
DOMINEDÒ ritiene che l’onorevole Assennato sia d’accordo nel concetto che la specificazione della funzione sociale che delimita il riconoscimento del diritto di proprietà possa portar seco la tutela degli interessi del lavoro e della collettività. Quindi proporrebbe di inserire dopo le parole: «funzione sociale», le altre: «rispondente agli interessi del lavoro e della collettività». Si darebbe così un’esplicazione ulteriore del contenuto della funzione sociale.
PRESIDENTE osserva che c’è differenza fra la proposta di Assennato e il concetto dell’onorevole Dominedò.
ASSENNATO ricorda che nel progetto originario non si accennava affatto alla garanzia dello Stato. Si diceva: «La Repubblica riconosce» e non che il diritto di proprietà è garantito dallo Stato. Quindi con la sua ultima proposta ha inteso fare una concessione.
DOMINEDÒ osserva che la concessione sul piano del presupposto etico è la più forte.
ASSENNATO risponde che il rafforzamento si ha quando si dice che il diritto è garantito dallo Stato. In sostanza, nel tempo in cui si vive, un contrasto sociale può trovare la sua composizione nel fatto che la proprietà sia compatibile con gli interessi del lavoro e della collettività; ed allora si può aderire a trasferire nella Carta costituzionale questo dato di fatto, che l’uso della proprietà sia sempre compatibile con l’interesse del lavoro e della collettività. Aderisce anche a togliere la parola: «purché», ma una statuizione va fatta. Porre la parola: «rispondente», dopo: «funzione sociale» vuol dire fare una subordinata della funzione sociale. «Funzione sociale» è una espressione troppo elastica; per questo chiede la precisazione che l’uso della proprietà deve essere sempre compatibile con l’interesse del lavoro e della collettività. Del resto, questo è già nella coscienza di tutti; non si tratta che di trovare il modo di esprimerlo.
FANFANI chiede che cosa egli intenda con la frase che l’uso della proprietà sia compatibile con gli interessi del lavoro.
ASSENNATO risponde facendo un esempio. Si può metter su una fabbrica per produrre calzature a buon prezzo, ma trattando i dipendenti da negriero. Questo non è compatibile con gli interessi del lavoro. Non è stato detto che la legge stabilirà i limiti della proprietà; si è detto che lo Stato riconosce la proprietà.
PRESIDENTE afferma che dallo svolgimento della discussione si ha la prova di un disaccordo sostanziale. Preferisce pertanto esporre esplicitamente il suo pensiero e le sue finalità. Ha già detto quale sia la sua opinione che non è di marca nettamente individualistica, come ha commentato un giornale del mattino. Per suo conto ritiene opportuno che la Carta Costituzionale lasci la più ampia libertà al legislatore del domani.
Non nega il diritto di proprietà privata; ritiene che la proprietà privata finché c’è, e ci sarà per molti anni, debba essere considerata non solo come interesse personale, ma come un interesse sociale e che perciò lo Stato debba disciplinarla e controllarla. Lo Stato deve intervenire non solo in forma negativa, ma anche in forma positiva disciplinandola e controllandola nell’interesse personale del proprietario e nell’interesse della Società.
Si rappresenta anche la possibilità più o meno prossima che la proprietà assuma delle forme diverse: la proprietà privata non sarà mai cancellata completamente, ma domani potranno consolidarsi nella legislazione e nella prassi forme di proprietà sostanzialmente diverse da quelle di oggi, il cui concetto è nella dizione: «proprietà privata».
In vista di questa possibilità, obbedendo ad un sentimento democratico e liberale, esprime l’opinione che la Costituzione debba consentire ai futuri legislatori di applicare quella che sarà la volontà del popolo, senza che sia necessario modificare la Carta costituzionale o superarla con atto rivoluzionario.
Facendo delle affermazioni in contrasto con quella che potrà essere la volontà popolare, fra dieci anni il lavoro della Commissione sarà stato inutile, perché il popolo lo supererà con un gesto di forza e quindi bisogna preoccuparsi di lasciare al futuro la possibilità di affermarsi con quegli istituti che si riterranno più opportuni.
Pertanto non si può parlare di proprietà privata, come fanno gli onorevoli Colitto, Giua e Dominedò, senza specificazione, come di un istituto il quale, anche nella forma attuale, debba avere un carattere di immanenza e di perpetuità. Per proprietà privata si deve intendere solo la proprietà dei mezzi di produzione, e la frase: «garantire la libertà e la personalità» indica una funzione della proprietà dei mezzi di produzione, e anche gli altri commi si. riferiscono precipuamente alla proprietà dei mezzi di produzione. Non intende negare il diritto della proprietà dei mezzi individuali, ma non vorrebbe che si ipotecasse l’avvenire.
Alla stregua di questo concetto democratico, non crede di poter accettare né l’articolo Giua, che dice che la Repubblica garantisce la proprietà privata acquisita nell’ambito della legge, e tanto meno quello dell’onorevole Colitto, col quale si riconosce e si garantisce la proprietà privata. Altrettanto dichiara per quello dell’onorevole Dominedò, che più si avvicina alle proposte del relatore. Considera poi le due proposte degli onorevoli Corbi e Lombardo e vi trova una notevole somiglianza, tanto che non sarebbe alieno dal votare l’una e l’altra.
Riferendosi all’articolo proposto dall’onorevole Lombardo, che dice: «La proprietà è riconosciuta e garantita dallo Stato nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge», aggiunge che questa formula non è conforme allo Statuto Albertino, come ha affermato il Relatore, perché lo Statuto Albertino dice: «Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili»; è invece quasi la copia di una disposizione del progetto francese che è stato poi bocciato, dove si dice: «La proprietà è il diritto di godere e di disporre dei beni garantiti a ciascuno dalla legge». Quanto poi alla frase: «nei limiti e nelle forme», direbbe piuttosto: «nelle forme e nei limiti». Questa formulazione è accettabile, perché lascia libero l’affermarsi di ogni possibilità, quindi è liberale e democratica.
La proposta poi degli onorevoli Corbi e Assennato dice: «La Repubblica garantisce e riconosce il diritto di proprietà privata, purché l’uso di questa non sia contrastante con gli interessi del lavoro e della collettività». Evidentemente questo secondo inciso è condizionato al riconoscimento della proprietà privata, ma lascia libertà di stabilire una forma diversa della proprietà con limiti diversi da quelli di oggi. Per queste ragioni aderisce alle due proposte, come aderirà a tutte le proposte in virtù delle quali si impedisca alla proprietà di venire usata in contrasto con gli interessi legittimi altrui. Occorre attuare oggi, vigendo il sistema della società capitalistica, quelle provvidenze che ne tolgano le asperità, e riservare alle generazioni future il diritto di affermare quanto riterranno opportuno.
CORBI comprende la preoccupazione dell’onorevole Marinaro che venga leso il principio della proprietà; ma non la crede giustificata, in quanto qui non si tratta che di regolare un diritto che esiste, perché venga esercitato nell’interesse della collettività. Occorre guardare all’avvenire per evitare il pericolo di cadere nelle aberrazioni del passato. Perciò ritiene che nella Carta Costituzionale si debbano stabilire non solo il diritto della proprietà, ma anche i fini ai quali deve corrispondere.
Gli onorevoli Dominedò e Taviani hanno mostrato delle preoccupazioni, e il Relatore ha affermato che a malincuore rinuncia a certe premesse di carattere ideologico. Ritiene che queste preoccupazioni non abbiano ragione di essere, quando in maniera più chiara e più precisa si esprima lo stesso pensiero, affermandosi che il diritto di proprietà non deve essere in contrasto con l’interesse del lavoro e della collettività. Si risponde in questo modo a quei fini etici che sono stati indicati dai due colleghi.
Dichiara che accetta la parte formulata dal Relatore e quella dall’onorevole Lombardo; ma, mentre quella proposta dall’onorevole Lombardo l’accetta così come è, vuole meglio specificare quella proposta dal Relatore.
Propone pertanto la seguente specificazione:
«Allo scopo di impedire che essa arrechi pregiudizio alla proprietà altrui e contrasti con gli interessi del lavoro e della collettività, per favorire invece la proprietà cooperativa e la piccola proprietà nell’interesse della produzione».
E così sarebbe stata accolta anche la frase suggerita dagli onorevoli Giua e Canevari.
TAVIANI, Relatore, dichiara che le parole dell’onorevole Corbi gli fanno sperare di trovare un piano di intesa, che gli sembrava precluso dalle parole del Presidente.
Nel ringraziare il Presidente per la lealtà e la sincerità della sua esposizione, riconosce che effettivamente, come egli ha messo in chiaro, si era rivelato nella precedente riunione un punto di divergenza tra l’oratore e l’onorevole Corbi.
Si augura, però, che tale punto di divergenza possa essere superato. Se invece si vuole rimanere fermi su una posizione come quella dell’onorevole Ghidini, la quale logicamente deriva dal pensiero di Carlo Marx, unitamente al suo gruppo affermerà a sua volta il pensiero cristiano e la Sottocommissione si presenterà in aula con due relazioni differenti.
L’onorevole Ghidini, nel timore di un’eventuale rivoluzione popolare di domani, desidererebbe lasciare la più ampia libertà al legislatore futuro, mentre l’intendimento del relatore è invece quello di evitare una rivoluzione nel momento presente, come potrebbe aversi se soltanto si lasciasse l’impressione di non riconoscere efficacemente il diritto di proprietà privata. Per quanto riguarda il futuro, se si verificheranno (ma non crede che si verificheranno mai) le condizioni a cui ha fatto cenno l’onorevole Ghidini, vale a dire tali che non sussista più alcuna proprietà privata, a maggior ragione vi sarà la possibilità di modificare la Costituzione senza ricorrere ad una rivoluzione. Infatti, un mutamento simile sarebbe di tale importanza che non inciderebbe solo nel campo della proprietà privata, ma su tutti gli altri istituti e sulla natura stessa dell’uomo che sarebbe improvvisamente diventato perfetto.
Su di un punto ammette possibile la discussione, cioè sulla interpretazione individualistica della posizione del Presidente. Se i colleghi della Sottocommissione lo desiderano, si dichiara lieto di entrare in argomento. Fa però osservare all’onorevole Ghidini che non gli sembra possibile passare da una proprietà individuale ad una proprietà collettiva, senza la fase intermedia della proprietà organizzata nell’ambito sociale.
Conclude ripetendo che se si insiste a mantenersi ognuno sul proprio piano, senza sforzarsi di trovare un punto comune, non rimarrà altro che chiarire le posizioni rispettive e prenderne atto.
GIUA dichiara di accettare la proposta dell’onorevole Corbi, con le modificazioni di forma dell’onorevole Taviani, anche perché si stabilisce il criterio che deve seguire di guida in questa Costituzione, vale a dire il criterio storicista, nel senso di non fare una Carta costituzionale astratta, ma in relazione alle condizioni sociali attualmente esistenti in Italia.
Però, poiché il Presidente lo ha messo in uno con l’onorevole Taviani, desidera spiegare la sua posizione che lo ha portato fin dall’inizio a non fare affermazioni sue personali di principio che non avrebbero potuto essere accolte dalla maggioranza dei componenti della Commissione. Se il suo partito avesse avuto la preponderanza nella Costituente, ben diverso sarebbe stato il suo atteggiamento; ma, data la situazione attuale, fare dichiarazioni di principio costituirebbe un lavoro perfettamente inutile. È suo desiderio, invece, far sì che dalla Costituente venga fuori una Carta costituzionale che possa essere accettata da tutti, in modo che il lavoro di ricostruzione del popolo italiano sia facilitato nell’ambito di questo comune accordo.
Vuole, infine, fare una dichiarazione, in famiglia, al Presidente, in relazione all’affermazione che col lasciare libertà al legislatore, si possa arrivare, attraverso successivi adattamenti, fino al raggiungimento dell’ideale socialista. Personalmente invece si trova nella stessa posizione in cui si trovava nel ’56 Carlo Marx che, nella sua opera «La miseria della filosofia», combattendo Proudhon, che si trovava quasi sullo stesso piano dell’onorevole Ghidini, affermava che per passare dal concetto di proprietà individuale a quella collettiva doveva essere necessario un conato rivoluzionario; ciò vuol dire che per attuare il trapasso dalla proprietà individuale a quella collettiva sarà necessario un atto di forza. Non può quindi credere all’evolversi della proprietà attraverso successive graduazioni; e pertanto, volendo da un lato rimanere nella storia e dall’altro fare una Costituzione per il popolo italiano, dichiara di accettare, come democratico, il concetto contenuto nella formulazione degli onorevoli Corbi e Taviani.
ASSENNATO aderisce e fa sua la proposta dell’onorevole Corbi.
PRESIDENTE dichiara che non ha inteso con le sue osservazioni affermare il principio della proprietà statizzata e socialista, ma ha inteso, puramente e semplicemente, di lasciare libertà a tutti di trasfondere negli istituti la volontà non solo presente, ma anche quella che sarà nel futuro. La Carta costituzionale, a suo avviso, ha un duplice scopo: in primo luogo di sbarrare la strada ad un ritorno del passato ed essere la consacrazione di tutte le conquiste fatte fino ad oggi; in secondo luogo di provvedere nel tempo stesso per l’avvenire, non nel senso di determinare particolari forme od istituti, ma nel senso di non pregiudicare in nessun modo la volontà futura del legislatore. Per questo motivo non ha proposto un articolo in cui si sancisse che la proprietà privata dovrà cessare ed essere sostituita dalla proprietà collettiva, ma si è limitato ad aderire al seguente concetto dell’onorevole Lombardo: «La proprietà è riconosciuta dallo Stato nella forma e nei limiti stabiliti dalla legge», che in sostanza riproduce la formula che è stata consacrata nell’ultimo progetto di Costituzione francese.
Nel pregare che non gli si attribuiscano proposte e intenzioni che non ha manifestate, si dichiara convinto di non essere fuori del presente, ma anzi di rimanere nella storia attuale, pur non tralasciando il futuro.
FANFANI ha sentito fare cenno ad articoli di giornali relativi a problemi in discussione. Poiché non è la prima volta che si approfitta della stampa per turbare la serenità esistente tra i membri della Sottocommissione, si permette di pregare i colleghi, a qualunque opinione o gruppo appartengano, di avere la pazienza di commentare gli articoli soltanto dopo che siano stati approvati, senza interferire sui lavori in corso con apprezzamenti che potrebbero essere antipatici.
PRESIDENTE è perfettamente d’accordo con l’onorevole Fanfani, tanto più trattandosi di opinioni che sono suscettibili di modificazioni.
FANFANI, premesso che aderisce all’idea che gli articoli della Costituzione non debbano scendere in troppi particolari, desidera fare una proposta non di carattere sostanziale, ma formale, nel senso, cioè, di trovare per l’articolo una forma più stringata.
Essendo convinto che alcune espressioni non siano più proprie né dell’una, né dell’altra teoria, ma abbiano acquistato diritto di cittadinanza nel comune linguaggio e possano perciò ritenersi sufficientemente significative, anche per sgombrare il campo nel senso accennato dal Presidente, propone la seguente formula:
«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato».
«La legge ne determinerà i limiti di estensione, i modi di acquisto, di uso e di trasferimento, anche a titolo ereditario, allo scopo di farla adempiere alla sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
Insiste in modo particolare sulla espressione: «anche a titolo ereditario», rinviando ad altro articolo quanto concerne la facoltà di esproprio.
PRESIDENTE non ritenendo possibile ultimare l’argomento nella mattinata, propone di rinviare la contraddizione della discussione al giorno successivo alle ore 9.
(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle 12.30.
Erano presenti: Assennato, Canevari, Corbi, Dominedò, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, Rapelli, Taviani, Togni.
Assenti giustificati: Colitto, Lombardo, Molè, Noce Teresa.
Assente: Paratore.