Come nasce la Costituzione

SABATO 11 GENNAIO 1947 (seconda sezione)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE
(SECONDA SEZIONE)

16.

RESOCONTO SOMMARIO
DELLA SEDUTA DI SABATO 11 GENNAIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI

INDICE

Potere giudiziario (Seguito della discussione)

Presidente – Mannironi – Bozzi – Uberti – Ambrosini – Targetti – Farini – Laconi – Di Giovanni.

La seduta comincia alle 9.35.

Seguito della discussione sul potere giudiziario.

PRESIDENTE riapre la discussione sull’articolo relativo alla revisione delle giurisdizioni speciali, proposto dall’onorevole Leone Giovanni e così formulato:

«Le giurisdizioni speciali che, entro cinque anni dalla data della presente Costituzione, non saranno conservate con legge votata a norma dell’articolo 6, resteranno soppresse.

«Entro il medesimo termine si provvederà con legge alla soppressione dei Tribunali militari e delle altre giurisdizioni speciali penali esistenti.

«Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Costituzione, si procederà con legge alla soppressione del Tribunale supremo Militare ed al conseguente trasferimento delle competenze del medesimo alla Corte Suprema di Cassazione».

Fa presente che praticamente da oggi decorreranno almeno dodici mesi; prima che le competenze del Tribunale supremo Militare siano trasferite alla Cassazione. Riterrebbe però opportuno mettere un termine per la cessazione del passaggio dei ricorsi al Tribunale supremo.

MANNIRONI ritiene che la materia dell’articolo in discussione dovrebbe essere oggetto di disposizioni transitorie.

PRESIDENTE è d’accordo.

BOZZI comprenderebbe nell’articolo anche un accenno al contenzioso tributario, in relazione al quale è sentita da tutti la necessità di una radicale revisione.

MANNIRONI propone di ridurre a tre anni il termine previsto per la revisione delle giurisdizioni speciali.

UBERTI fa presente che il Parlamento, fin dall’indomani dell’emanazione della Costituzione, sarà occupato da compiti veramente notevoli, per cui può darsi che entro tre anni non arrivi a rivedere tutte le giurisdizioni speciali.

BOZZI lascerebbe il termine di cinque anni. Ad ogni modo, la questione non gli sembra che sia giustamente impostata. A suo avviso, il procedimento di revisione può condurre per ciascuna giurisdizione speciale a tre conseguenze diverse: mantenimento, soppressione o trasformazione in sezione specializzata del giudice ordinario. Per prevedere anche quest’ultima ipotesi, modificherebbe il primo comma dell’onorevole Leone nella seguente maniera:

«Le giurisdizioni speciali che entro il termine di cinque anni non saranno conservate a norma dell’articolo 6, potranno essere trasformate nelle sezioni specializzate dei giudici ordinari previste dall’articolo …»

AMBROSINI è contrario a tale dizione, in quanto per alcune giurisdizioni viene a cessare lo scopo per cui furono create a quindi non vi sarà alcun bisogno né di conservarle, né di trasformarle in sezioni specializzate.

TARGETTI preferirebbe la primitiva dizione:

«Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione, si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

Nella parola «revisione» si comprendono infatti tutte e tre le ipotesi a cui ha fatto cenno l’onorevole Bozzi.

MANNIRONI propone che si inserisca un capoverso in cui si dica che i giudizi eventualmente pendenti allo scadere del tempo fissato si intendono devoluti alla competenza della giurisdizione ordinaria.

PRESIDENTE lascerebbe l’articolo nella sua primitiva formula.

FARINI pensa che, in ultima analisi, questi organismi si manterranno in vita fino all’ultimo giorno del quinto anno. Sarebbe perciò favorevole a stabilire, come remora, un limite massimo di tre anni.

LACONI, per quanto riguarda la revisione delle altre giurisdizioni, non ha alcuna obiezione al termine di cinque anni, ma per i Tribunali militari stabilirebbe un massimo di tre anni.

DI GIOVANNI propone la seguente formula:

«Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali penali militari».

PRESIDENTE è d’accordo. Alla dizione proposta dall’onorevole Di Giovanni aggiungerebbe l’ultimo comma della proposta Leone.

Mette ai voti l’articolo così formulato:

«Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

«Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà con legge alla soppressione del Tribunale supremo Militare e alla devoluzione della competenza del medesimo alla Cassazione».

(È approvato).

BOZZI osserva che in sua assenza è stato approvato un articolo in cui si è prevista la possibilità anche per le donne di partecipare ai concorsi per la Magistratura. Tiene a dichiarare che, se fosse stato presente, avrebbe votato contro quella disposizione.

AMBROSINI richiama l’attenzione sulla necessità che alla successiva riunione sia discussa la proposta di inserire nella Costituzione una disposizione sulle funzioni e garanzie per l’Avvocatura dello Stato.

PRESIDENTE propone di coordinare il testo di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.

Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano così formulati:

«Art. 1. – Il potere giudiziario appartiene alla sovranità dello Stato. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo».

(Variante proposta: in nome della Repubblica).

«Art. 2. – Il potere giudiziario in materia civile e penale è esercitato dai giudici ordinari, istituiti e regolati dalla legge sull’ordinamento giudiziario.

«Le norme sull’ordinamento giudiziario debbono essere deliberate con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

«Al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti spetta l’esercizio della funzione giurisdizionale nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

«Non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione, se non per legge votata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. In nessun caso possono essere istituiti giudici speciali in materia penale.

«I Tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono essere istituite, per determinate materie, apposite sezioni con la partecipazione di magistrati e di cittadini esperti, nominati a norma della legge sull’ordinamento giudiziario».

«Art. 3. – I magistrati nell’esercizio delle loro funzioni dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

«I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete».

«Art. 4. – I magistrati, sia giudicanti che del Pubblico Ministero, sono inamovibili dopo il tirocinio fissato dalla legge sull’ordinamento giudiziario. Essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti ad altra sede, od anche semplicemente destinati ad altre funzioni, se non con il loro consenso, ovvero per deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge sull’ordinamento giudiziario.

«Il Pubblico Ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati».

(Variante proposta: Sopprimere l’ultimo comma).

«Art. 5. – La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente: le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni di sede, i trasferimenti, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura sono demandati, a norma della legge sull’ordinamento giudiziario, al Consiglio superiore della Magistratura.

«Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il Ministro della giustizia ne è il vice-presidente. È composto del Primo Presidente della Corte di cassazione e di membri eletti per metà da tutti i magistrati tra gli appartenenti alle loro diverse categorie stabilite dalla legge, e per metà dall’Assemblea Nazionale.

«I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi».

«Art. 6. – La nomina dei magistrati è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da un periodo di tirocinio. Possono essere nominate anche le donne.

«La composizione delle sezioni e la nomina dei componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti saranno regolate dalla legge.

«Il Consiglio superiore della Magistratura potrà, con le modalità fissate dalla legge sull’ordinamento giudiziario, disporre la nomina di magistrati onorari per tutte quelle funzioni giudiziarie che la legge attribuisce alla competenza dei giudici singoli.

«Lo stesso Consiglio superiore potrà, in considerazione di meriti insigni, proporre in via eccezionale la nomina senza concorso al grado di Consigliere di cassazione di avvocati esercenti da almeno 15 anni o di professori ordinari di materie giuridiche nelle Università.

(Variante proposta: Sopprimere gli ultimi due commi).

«Art. 7. – L’azione penale è pubblica e il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza poterne sospendere o ritardare in alcun caso l’esercizio».

«Art. 8. – I dibattimenti si svolgono oralmente; le udienze sono pubbliche, salvo che la legge, per ragioni di ordine pubblico o di moralità, non disponga altrimenti.

«La difesa, in ogni stadio e grado del procedimento nelle forme stabilite dalla legge, è un diritto inviolabile».

«Art. 9. – Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

(Variante proposta: Sopprimere l’articolo).

«Art. 10. – Contro le sentenze o le decisioni pronunciate in ultimo grado dagli organi giudiziari ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso alla Cassazione, secondo legge».

«Art. 11. – La sentenza, non più soggetta ad impugnazione di qualsiasi specie, è immutabile e non può essere annullata o modificata neppure per atto del potere legislativo o esecutivo, salvo casi di legge penale abrogativa (o più favorevole?), di amnistia, di indulto e di grazia.

«L’esecuzione della sentenza irrevocabile non può essere sospesa, se non nei casi espressamente previsti dalla legge».

«Art. 12. – L’Autorità giudiziaria può disporre direttamente dell’opera della polizia giudiziaria».

Norma di attuazione.

«Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

«Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Costituzione si provvederà con legge alla soppressione del Tribunale supremo Militare e alla devoluzione della competenza del medesimo alla Cassazione».

La seduta termina alle 11.50.

Erano presenti: Ambrosini, Bozzi, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Mannironi, Ravagnan, Targetti e Uberti.

Assenti: Bocconi, Bulloni, Calamandrei, Castiglia, Leone Giovanni e Porzio.