Come nasce la Costituzione

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POMERIDIANA DI VENERDÌ 10 GENNAIO 1947 (prima sezione)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

(PRIMA SEZIONE)

11.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 10 GENNAIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Il potere esecutivo (Seguito della discussione)

Presidente – Fabbri – Tosato, Relatore – Einaudi – Perassi – La Rocca, Relatore – Lussu – Mortati – Fuschini – Nobile – Codacci Pisanelli – Cannizzo – Vanoni.

La seduta comincia alle 16.30.

Seguito della discussione sul potere esecutivo.

PRESIDENTE riapre la discussione sull’articolo 20 riguardante la figura del Primo Ministro, avvertendo che sono state proposte tre formule sostitutive della formulazione contenuta nel progetto del Comitato, rispettivamente dagli onorevoli Perassi, Tosato e Mortati. La formula dell’onorevole Perassi dice che il Primo Ministro e i ministri sono collegialmente responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza; quella dell’onorevole Tosato dice che il Primo Ministro ha la responsabilità dell’attuazione della politica generale del Governo; quella infine dell’onorevole Mortati dice che il Primo Ministro ha la direzione della politica generale del Governo e ne assume la responsabilità.

Fa rilevare che, di queste tre formule, quella dell’onorevole Perassi risponde di più al concetto di una responsabilità collegiale per la politica del Governo, mentre quelle degli onorevoli Tosato e Mortati conservano essenzialmente il concetto della responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’attuazione e nella direzione della politica del Governo.

Osserva personalmente che, di fatto, ciò che conta è l’attuazione di una determinata politica generale, la cui responsabilità risale al Primo Ministro. Nelle formule degli onorevoli Mortati e Tosato la responsabilità dei singoli ministri viene diminuita e si riduce all’ambito del loro Ministero, rendendo pressoché inutile il Consiglio dei Ministri, che egli invece concepisce come un organo di collaborazione nel quale tutti i ministri danno il loro contributo a determinati lati e aspetti della politica generale del Governo.

Ricorda che, durante la discussione dell’articolo 19, è stato detto che il Primo Ministro e i ministri si presentano come un tutto organico. Non è infatti pensabile che i ministri non diano il proprio contributo alla elaborazione del programma del Governo, ma si limitino ad accettare o respingere quello presentato loro dal Primo Ministro. Si dichiara, pertanto, favorevole alla formula dell’onorevole Perassi, secondo la quale il Primo Ministro e i ministri sono responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza.

Ricorda, infine, che l’onorevole Fabbri aveva presentato un emendamento nel quale si diceva che il Primo Ministro, a seguito della adesione dei ministri al Governo da lui presieduto, precisa e deduce le direttive generali del Governo stesso del quale sono responsabili tutti i ministri.

FABBRI chiarisce di non avere insistito nel suo emendamento, perché esso richiama gli stessi concetti contenuti nella proposta dell’onorevole Perassi.

TOSATO, Relatore, dichiara che la formula da lui presentata non intende affatto venir meno ai principî tradizionali del Governo parlamentare, ma vuole soltanto assicurare quella unitarietà della compagine governativa, la quale costituisce un’esigenza particolarmente sentita in questo momento storico.

Fa presente che nell’articolo 19, già approvato, è detto chiaramente che il Governo è costituito dal Primo Ministro e dai ministri che ne fanno parte. Quindi, resta fermo il principio per cui i ministri, insieme col Primo Ministro, partecipano alle deliberazioni della politica generale del Governo; ma, poiché questa politica generale deve essere attuata, è necessario che qualcuno abbia la particolare possibilità di farla attuare unitariamente da tutti i ministri. Ora, i redattori del progetto del Comitato, non avendo riscontrato nella legislazione attuale un potere del Primo Ministro di stimolare, coordinare e mantenere l’unità nell’attuazione del programma governativo, si sono preoccupati di mettere in rilievo la figura del Primo Ministro, adottando la parola «responsabilità» che è nell’uso tecnico costituzionale.

Ripete che questa responsabilità del Primo Ministro, la quale riguarda l’attuazione e non la deliberazione della politica del Governo, non mette affatto in secondo piano la figura degli altri ministri, che unitamente al Primo Ministro partecipano alle deliberazioni delle linee direttive della politica generale governativa.

Conclude dichiarando di ritenere che il Governo non rappresenti soltanto una raccolta di persone che ad un certo momento si incontrano e poi vanno ciascuno per la sua strada, ma rappresenti un collegio che deve agire unitariamente per sviluppare una politica unitaria, secondo gli impegni assunti di fronte all’Assemblea che ha approvato la sua politica.

EINAUDI domanda all’onorevole Perassi se, votando la sua formula, rimangano ferme le altre osservazioni contenute nell’articolo 20.

PERASSI chiarisce che la formulazione dell’articolo 20, proposto dal Comitato, stabilendo la responsabilità del Primo Ministro nei riguardi della politica generale del Governo, e dicendo nell’ultimo comma che anche i ministri sono responsabili degli alti o omissioni relativi ai compiti dei loro Ministeri, dà l’impressione che per quanto riguarda la politica generale sia responsabile soltanto il Primo Ministro, e che i ministri siano responsabili soltanto dell’attività da loro svolta nell’ambito del loro Ministero. Perciò, egli ha proposto la formula la quale afferma che la responsabilità del Primo Ministro e dei ministri è collegiale, formula che dovrebbe essere collocata nell’articolo 19, non escludendo che nel successivo articolo 20 si definisca la figura del Primo Ministro e si conferiscano a lui speciali poteri.

Dichiara, anzi, di poter accettare la formula contenuta nel primo comma dell’articolo 20, ove sia modificata nel senso che il Primo Ministro assicura la realizzazione della politica generale del Governo, e mantiene l’unità di indirizzo politico, come è detto nell’articolo 20 per il resto. Invece l’ultimo comma dello stesso articolo 20, in cui si dice che i ministri sono responsabili degli atti o omissioni relativi ai compiti dei loro Ministeri, dovrebbe essere inserito nell’articolo 19, là dove si afferma la responsabilità collegiale del Primo Ministro e dei ministri.

LA ROCCA, Relatore, si richiama alle considerazioni svolte nelle precedenti sedute, che non ritiene di dover ripetere.

FABBRI dichiara di riferirsi anch’egli a quanto ha già esposto precedentemente.

TOSATO, Relatore, in relazione a quanto è stato detto dall’onorevole Perassi, chiarisce che la formulazione da lui proposta nella prima parte dell’articolo 20, ove fosse accettata la proposta dell’onorevole Perassi, diventerebbe superflua, perché sarebbe inutile parlare dei Primo Ministro. Nella sua formulazione ha credulo di non dover parlare dei ministri, in quanto di essi, come membri del Governo, si occupa già l’articolo 19.

PRESIDENTE ritiene che, proprio perché si desidera che il Governo non sia una semplice raccolta di persone, ma abbia una sua unitarietà, è tanto più necessario rendere responsabili tutti i ministri della politica generale del Governo.

Fa presente che, delle tre formule emendative proposte, quella dell’onorevole Perassi si allontana più delle altre dalla formula del Comitato di redazione, e pertanto deve esser posta in votazione prima delle altre. Ricorda che la formula dell’onorevole Perassi, la quale non esclude quella del successivo articolo 20, è del seguente tenore:

«Il Primo Ministro e i ministri sono collegialmente responsabili della politica generale del Governo e ciascuno di essi degli atti di sua competenza».

LUSSU osserva che tutti possono essere d’accordo sul principio che la responsabilità del primo Ministro e dei ministri è collegiale; ma che ad ogni modo, ad evitare qualche preoccupazione, sarebbe opportuno trovare una formula più chiara.

MORTATI concorda con l’onorevole Tosato sull’opportunità che non si dica nulla per quanto riguarda i ministri, ed è contrario alla formula proposta dall’onorevole Perassi, perché non risponde all’esigenza di un organo di coordinamento dell’azione dei vari Ministeri. Quest’organo non può essere quello collegiale rappresentato dal Consiglio dei Ministri, perché esso non ha la possibilità di sgomberare il terreno dalle disfunzioni, le disarmonie e le difficoltà sulla concreta realizzazione dell’indirizzo politico della cui esecuzione il Capo del Governo è responsabile.

PRESIDENTE fa osservare che all’articolo 20 si parla del coordinamento dell’attività dei ministri non da parte del Consiglio dei Ministri, ma da parte del Primo Ministro: quindi, il coordinatore resta sempre il Primo Ministro.

MORTATI insiste sulla necessità di dare al Primo Ministro dei poteri speciali, che gli altri ministri non hanno e che non possono esercitare.

Una differenziazione di posizione giuridica del Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto agli altri nasce dalla differenza di compiti, differenza che è una necessità insopprimibile per assicurare la tempestività e l’armonia nell’azione del Governo.

Se si parla di una responsabilità collegiale, si presuppone che l’azione di coordinamento avvenga attraverso il Consiglio dei Ministri, il che si vuole escludere.

PRESIDENTE osserva che l’articolo 20 dice che il Primo Ministro coordina «individualmente e in Consiglio dei Ministri»; quindi non è solo il Consiglio dei Ministri l’organo coordinatore, ma anche il Presidente del Consiglio. Nel Consiglio dei Ministri ogni ministro, nell’esprimere il suo voto, assume una responsabilità; quindi, la responsabilità collegiale è rappresentata dal voto di ogni ministro.

LUSSU, per soddisfare alcune esigenze ed eliminare alcune preoccupazioni manifestatesi nel corso della discussione, propone che la prima parte dell’articolo 20 venga modificata nel senso di sancire la responsabilità collegiale.

Rileva che la proposta dell’onorevole Mortati sembra preoccuparsi del fatto che al Consiglio dei Ministri viene sottoposto un materiale così vasto per cui, nella brevità della riunione, ogni ministro non ha il tempo di dare il suo parere sul progetto che viene presentato da un altro, perché ogni ministro ha conoscenza specifica soltanto del progetto che egli presenta e sul quale si è preparato. Perciò la proposta dell’onorevole Mortati tende a fare in modo che ogni ministro risponda soltanto delle sue materie di ordinaria amministrazione, perché è solo il Presidente che ha la funzione di coordinare e che può conoscere tutti i vari problemi. Gli altri ministri sarebbero obbligati soltanto a conoscere quelle questioni che rivestono un carattere generale, per quanto riguarda l’indirizzo politico, oppure provvedimenti d’importanza rilevante. Ma la responsabilità degli altri ministri non può farsi dipendere dal fatto che il provvedimento rivesta oppure no una grande importanza, perché tutti i provvedimenti sono certamente importanti.

Pertanto egli ritiene che si debba trovare una soluzione diversa da quella proposta dall’onorevole Mortati.

MORTATI dichiara che nello spirito di questa disposizione è implicitamente una diminuzione della funzionalità del Consiglio dei Ministri. Se l’organo di coordinamento è il Primo Ministro ed esso può dar corso a provvedimenti per cui era richiesto l’intervento del Consiglio, ne segue che la materia da sottoporre al Consiglio dei Ministri potrebbe essere diminuita. Ciò porta naturalmente a domandare quali poteri hanno gli altri ministri di fronte alla funzione preminente del Primo Ministro. Evidentemente, come partecipi del Governo, essi hanno il potere di appellarsi al Presidente del Consiglio, e di lamentarsi se determinate misure sono state prese al di fuori di quella che essi ritengono sia l’esigenza dell’indirizzo approvato. In questo caso quale è la soluzione? Vi è una soluzione politica, per cui questi ministri si appellano ai loro partiti, il che sbocca in definitiva in un voto del Parlamento.

PRESIDENTE osserva che con ciò si verrebbero a stimolare le crisi.

MORTATI ammette che ciò possa avvenire, ma osserva che si stimola anche l’unità dell’indirizzo politico. Infatti, finché v’è un Governo, questo deve essere unitario. Quando vi è un dissenso, questo dissenso non può affidarsi semplicemente a deliberazioni affrettate del Consiglio dei Ministri, ma dev’essere valutato in tutta la sua portata da chi ha la responsabilità diretta di quell’indirizzo.

Non sa d’altronde se questo sistema varrà a diminuire o ad aumentare la possibilità di crisi, ma ritiene che renderà, comunque, più cauti i ministri nel valutare le discordanze di singole misure nel quadro dell’indirizzo politico del Governo, e soprattutto renderà più efficiente il Governo, poiché il Primo Ministro dovrà avere alle sue dipendenze lo strumento idoneo ad accertare ogni circostanza ed a prendere le misure necessarie a mantenere l’unità di indirizzo: strumento a cui provvede la disposizione dell’articolo 21. Con la disposizione proposta, un ministro non potrà dire che non conosceva la portata del decreto da lui approvato, ma in quanto collaboratore nella sua emanazione, sarà chiamato insieme al Primo Ministro, oltre il proponente, a rispondere in pieno del provvedimento emanato.

PRESIDENTE dichiara che la questione assume aspetti serissimi. Nel pensiero dell’onorevole Mortati il Primo Ministro sta diventando qualche cosa di assorbente, al quale nulla potrà sfuggire, e molti provvedimenti non passerebbero al vaglio del Consiglio dei Ministri.

TOSATO, Relatore, osserva che ciò avverrà, a meno che il Consiglio dei Ministri non faccia esplicita richiesta di esaminarli.

LUSSU fa presente che il Governo è tenuto a portare tutti i disegni di legge al Parlamento.

PRESIDENTE insiste sul fatto che molti provvedimenti potrebbero sfuggire alla conoscenza del Consiglio dei Ministri. Quanto alla possibilità di ricorso dei ministri non soddisfatti, cui ha accennato l’onorevole Mortati, ritiene che sia preferibile cercare la conciliazione di certi dissensi nel seno del Consiglio dei Ministri, dove la transazione è più facile, che non giungere a manifestazioni esterne dei dissensi stessi, certamente più pericolosi. Ritiene che la questione vada valutata da un punto di vista politico, o che a risolverla non bastino i meccanismi tecnici prospettati dall’onorevole Mortati, perché ciò significherebbe modificare tutto l’equilibrio del sistema parlamentare.

Per queste ragioni, resta convinto della necessità che la posizione del Presidente del Consiglio sia definita nello spirito della proposta dell’onorevole Perassi, che mette ai voti.

LUSSU dichiara che voterà per la formula del Comitato, se verrà posta in votazione, intendendo che la responsabilità sia collegiale.

(Con 8 voti favorevoli e 6 contrari, è approvata).

PRESIDENTE fa presente che la formula approvata verrà aggiunta alla fine dell’articolo 19.

Passa, quindi, all’articolo 20, e propone che nella prima proposizione si dica: «assicura», onde la formula sarebbe la seguente: «Il Primo Ministro assicura l’attuazione della politica generale del Governo, ecc.».

MORTATI fa presente che v’è anche la formula «è responsabile dell’attuazione».

PRESIDENTE risponde che essa sarà votata successivamente. Mette intanto ai voti la formula: «Il Primo Ministro assicura l’attuazione della politica generale del Governo».

(Con 9 voti favorevoli e 5 contrari è approvata).

Mette ai voti la proposta Mortati: «ed è responsabile dell’attuazione di questa».

(Con 6 voti favorevoli, 6 contrari, e 2 astensioni, non è approvata).

Pone in discussione il seguito dell’articolo 20: «e mantiene l’unità e l’indirizzo politico di tutti i Ministeri, coordina individualmente l’attività dei ministri e presiede il Consiglio dei Ministri».

MORTATI propone di sopprimere la dizione: «presiede il Consiglio dei Ministri», in quanto è evidente che il Presidente del Consiglio deve presiedere il Consiglio dei Ministri. In suo luogo propone che si dica: «vigila l’attività dei ministri e la coordina risolvendo conflitti che sorgono tra di essi».

PRESIDENTE osserva che, attribuendo al Primo Ministro la facoltà di risolvere conflitti che sorgano tra gli altri ministri, si eleva troppo la figura del Presidente del Consiglio. È ovvio che il Presidente potrà risolvere quei conflitti che si sviluppano su un piano tecnico e non è necessario fare questo accenno nella Costituzione.

MORTATI obietta che esiste un decreto del 1901, il quale stabilisce esplicitamente che la soluzione dei conflitti spetta al Consiglio dei Ministri. Ora, poiché si è voluto dare maggior rilievo alla figura del Primo Ministro, sarebbe opportuno accennare nella Costituzione che a lui spettano le soluzioni dei conflitti tra i ministri, essendo egli il realizzatore della politica generale.

EINAUDI ritiene che qualche cosa in proposito debba essere inserita nella Costituzione, perché uno degli inconvenienti più gravi nel funzionamento attuale dei Ministeri è che questi si considerano come tante potenze indipendenti l’una dall’altra. Allo stato attuale delle cose, non tanto sorgono conflitti tra i ministri, quanto tra gli uffici dei Ministeri, per cui necessita assolutamente un coordinamento. Ritiene, pertanto, che la formula Mortati debba essere presa in considerazione.

MORTATI precisa che esistono conflitti di natura politica e conflitti di natura amministrativa. L’onorevole Einaudi si è riferito ai conflitti di natura amministrativa. Ora è evidente che per questi conflitti l’organo di risoluzione è il Presidente del Consiglio. Invece, per i conflitti politici il Presidente del Consiglio rappresenta l’organo di soluzione in primo grado. Se questo conflitto persistesse, il suo sbocco naturale sarebbe nel Consiglio dei Ministri.

Pertanto si limiterebbe a dire: «i conflitti che sorgono», essendo evidente che un conflitto non sanato, e che per questo diventa politico, verrebbe portato per la sua soluzione al Consiglio dei Ministri. Ciò eliminerebbe in gran parte le divergenze di opinioni e i dubbi che sorgono comunemente circa la competenza.

Richiama l’attenzione sul punto della sua proposta riguardante la vigilanza, perché essa ha soprattutto lo scopo di evitare le omissioni. Infatti l’opera di coordinamento del Primo Ministro può avere riferimento all’attività svolta dai ministri, ma esistono delle colpe in non faciendo o in omittendo, che appunto devono essere considerate con l’accenno sull’opera di vigilanza svolta dal Primo Ministro.

PRESIDENTE mette ai voti la dizione: «mantiene l’unità e l’indirizzo politico di tutti i Ministeri».

(È approvato).

Mette in discussione la frase: «coordina individualmente l’attività dei ministri e presiede il Consiglio dei Ministri».

Ricorda che l’onorevole Mortati ha proposto il seguente emendamento sostitutivo: «a questo scopo vigila sull’attività dei ministri e la coordina individualmente e nel Consiglio dei Ministri».

LUSSU non ritiene necessario l’inserimento della proposta dell’onorevole Mortati, perché, quando un ministro vuol prendere un provvedimento, è obbligato a trasmettere alla Presidenza del Consiglio l’atto che deve essere sottoposto all’approvazione. Quindi, quella vigilanza di cui parla l’onorevole Mortati esiste già.

MORTATI fa presente che la sua proposta sulla vigilanza non si riferisce ai provvedimenti, ma alle omissioni nell’espletamento delle loro funzioni. Osserva che una delle ragioni dell’insufficienza delle funzioni politiche del Presidente del Consiglio è data dall’impossibilità da parte sua di intervenire preventivamente nell’operato dei ministri. In altri termini, il Presidente del Consiglio non deve attendere che il ministro gli sottoponga l’atto da approvare, ma deve svolgere un’azione stimolatrice. Attualmente il Presidente del Consiglio non ha questo potere, ed è un principio che è molto difficile fare entrare nella legge ordinaria; perciò è opportuno inserirlo nella Costituzione. Con la disposizione proposta si vuole ottenere che il Primo Ministro possa chiedere conto a un ministro dell’attività che ha svolto e di quella che non ha svolto. Ricorda che ogni ministro è responsabile degli atti del suo Ministero, a meno che non si tratti di atti di politica generale per i quali vi è una responsabilità collegiale. Perciò è necessarioe che innanzi tutto il ministro sia reso responsabile del suo operato di fronte al Primo Ministro, e ne renda a questo ragione.

LUSSU riconosce che nella situazione attuale il ministro non risponde a nessuno del suo operato.

PRESIDENTE fa osservare all’onorevole Lussu che la situazione odierna è del tutto artificiale, poiché oggi non esiste un Parlamento, che è l’organo naturale di vigilanza sull’operato dei ministri e di cui è, quindi, propria questa opera stimolatrice.

TOSATO, Relatore, osserva che una cosa è la vigilanza del Parlamento e altra cosa è la vigilanza del Primo Ministro.

PERASSI ritiene che la proposta dell’onorevole Mortati integri il concetto dell’articolo 20, perché il concetto del coordinamento è notevolmente importante, ma non è completo. La parola «vigila», per quanto aspra, dà un’idea esatta dell’attenzione che il Primo Ministro deve portare nel funzionamento del Consiglio dei Ministri, in modo che questo attui il programma convenuto. Ritiene che per questo motivo l’onorevole Mortati abbia inserito le parole «a questo scopo», parole che attenuano un po’ l’asprezza del termine «vigila».

PRESIDENTE osserva che il termine «vigila» è troppo aspro, e che se ne dovrebbe proporre un altro.

EINAUDI propone di sostituirlo con il termine «promuove».

TOSATO, Relatore, propone che si dica: «promuove e coordina».

LUSSU rileva che col nuovo termine «promuove e coordina» si vuole indicare che tale attività non è obbligatoria. Pertanto l’accetta.

MORTATI accetta le modificazioni proposto.

PRESIDENTE mette ai voti la frase: «a questo scopo ha facoltà di promuovere l’attività dei ministri e di coordinarla individualmente e in Consiglio dei Ministri».

(È approvata).

Ricorda l’ultima parte della proposta dell’onorevole Mortati: «risolvendo i conflitti che sorgono tra di essi».

MORTATI fa presente che l’inserimento di questa frase è necessario, in quanto si tratta di rettificare la legge del 1901 oggi in vigore, la quale rimanda al Consiglio dei Ministri la soluzione di questi conflitti.

PERASSI ritiene implicita la soluzione dei conflitti nell’opera di coordinamento attribuita al Primo Ministro, tanto più che l’onorevole Mortati ha dichiarato che, se l’opera conciliatrice del Primo Ministro non riesce, si deve adire al Consiglio dei Ministri.

MORTATI precisa che si andrà al Consiglio dei Ministri soltanto per i conflitti politici, ma non per quelli amministrativi.

TOSATO, Relatore, propone di specificare dicendo: «conflitti di competenza».

EINAUDI fa rilevare che il Consiglio dei Ministri non è competente a discutere le attribuzioni, perché queste sono stabilite per legge.

PRESIDENTE osserva che si tratta di interpretazioni.

EINAUDI obietta che l’interpretazione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE dichiara che non sarebbe contrario ad una formula che dicesse: «risolvendo i conflitti di competenza».

FABBRI si domanda per quale ragione, se il conflitto di competenza ha base legale, debba essere rimesso al Presidente del Consiglio, quando questa base legale può essere discussa e risolta in seno al Consiglio dei Ministri, il quale è l’organo normale per la risoluzione dei conflitti di competenza. Se è un conflitto di competenza, non si tratterà di apprezzamento di carattere politico: avrà sempre un substrato giuridico. Non si comprende perché l’interpretazione dovrebbe competere ad una persona sola e non all’organo collegiale. Ritiene vi sia una preoccupazione eccessiva di esaltare la figura del Primo Ministro.

Osserva che d’altra parte, se alla risoluzione adottata dal Presidente del Consiglio il ministro interessato non aderisca, si finirà naturalmente per discutere la questione in seno al Consiglio dei Ministri; né si dovrebbe chiudere la porta alla via normale di risoluzione dei conflitti di competenza. Egli è preoccupato per il fatto che si vuol consacrare nella Carta costituzionale la non competenza del Consiglio dei Ministri, che è invece l’organo naturale per la risoluzione dei conflitti di competenza.

PERASSI domanda quale valore giuridico possa avere la frase: «risolvere i conflitti di competenza» rispetto alla giustizia amministrativa. A suo parere non ha alcun valore giuridico.

TOSATO, Relatore, osserva che si tratta di conflitti di burocrazia.

PRESIDENTE fa rilevare che si tratta di conflitti di competenza che non hanno carattere giuridico, ma hanno carattere politico.

Mette ai voti la seguente formula proposta dall’onorevole Mortati: «risolvendo i conflitti di competenza che sorgano tra di essi».

(Con 11 voti favorevoli e 5 contrari è approvata).

EINAUDI, poiché si è alla fine degli articoli nei quali si parla del Primo Ministro, richiama l’attenzione della Sottocommissione sulla denominazione adottata. Ricorda che l’origine della denominazione «Primo Ministro» è inglese, ma si tratta di un accidente storico, poiché nell’ordinamento inglese vi è già la figura del Presidente del Consiglio, il quale è un personaggio secondario che presiede quello che un tempo fu il Consiglio privato della Corona, e che tuttora sussiste, pur avendo perduto il suo valore. Per questa ragione si è dovuto creare la denominazione del «Primo Ministro». Ma in Italia non vi sono ragioni particolari per adottare il termine di «Primo Ministro», ed egli ritiene più opportuno tornare alla classica denominazione di «Presidente del Consiglio».

MORTATI spiega che la ragione dell’introduzione del termine di «Primo Ministro» è in relazione al comma che sta per essere esaminato, e nel quale si stabilisce che il «Primo Ministro» può assumere un Ministero soltanto ad interim. Si innova con ciò la prassi costituzionale italiana, per la quale il Presidente del Consiglio era anche un ministro; si introduce il concetto che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è un ministro o, meglio, non dovrebbe mai esserlo. Egli ha un compito specifico proprio, che gli dà il titolo particolare per la partecipazione al Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE obietta che l’argomentazione dell’onorevole Mortati si ritorce contro la sua tesi. Da quanto egli ha detto si può argomentare che, proprio perché non è un ministro, non potrà essere il Primo Ministro.

PERASSI ricorda che inizialmente si è detto che il Governo è composto dal Presidente e dai ministri.

TOSATO, Relatore, rileva che si è adottata la denominazione di «Primo Ministro» per sottolineare l’idea che egli ha il compito specifico di presiedere il Consiglio dei Ministri, ma che non esaurisce le sue funzioni in quanto Presidente di questo Collegio. Il Primo Ministro, come tale, ha funzioni particolari nel Collegio e fuori, tanto è vero che nell’articolo 20, quale è stato approvato, si dice che il Primo Ministro promuove l’attività dei ministri, coordinandola individualmente e collegialmente. Si può, quindi, ammettere l’aggiunta, al termine di «Primo Ministro», delle parole «Presidente del Consiglio», ma bisogna chiarire il fatto che questo «Primo Ministro» non è soltanto Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi occorre conservare per lo meno la denominazione adottata dal Comitato di redazione.

LUSSU ricorda che nel testo originario si diceva soltanto «Primo Ministro» e si aggiungeva poi che il «Primo Ministro» presiede il Consiglio dei Ministri. Ritiene che questa sia la formula migliore.

PRESIDENTE osserva che l’argomentazione dell’onorevole Tosato si può anche capovolgere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la funzione di presiedere il Consiglio dei Ministri e poi ha altre funzioni.

MORTATI osserva che con la qualifica «Presidente del Consiglio dei Ministri» non sono indicate le altre attribuzioni.

PRESIDENTE obietta che i nomi hanno poco valore e si possono usare indifferentemente, purché siano ben specificate le funzioni delle persone a cui questi nomi si danno. Non ci si deve fermare al significato letterale delle parole.

Osserva poi che l’argomentazione dell’onorevole Einaudi è fondata. In Italia tutti sanno che cosa è il Presidente del Consiglio, è che in lui si assommano le funzioni dirigenti del Governo con tutte quelle altre particolari attività che sono state indicate nella Carta costituzionale.

L’onorevole Einaudi ha proposto la questione all’attenzione dei Commissari, in quanto con l’articolo in discussione si esaurisce l’articolazione relativa a questo personaggio. Ritiene perciò di dover mettere in votazione le due alternative: conservare la dicitura del progetto: «Primo Ministro», o sostituirla con il termine: «Presidente del Consiglio dei Ministri».

PERASSI fa presente di aver proposto, in sede di comitato di redazione, di aggiungere al termine di «Primo Ministro» l’altro: «Presidente del Consiglio dei Ministri».

MORTATI osserva che la qualifica di «Presidente del Consiglio dei Ministri» può considerarsi implicita nel termine di Primo Ministro.

PRESIDENTE mette in votazione il concetto che si debba, negli articoli approvati, adottare il termine di «Primo Ministro».

(Con 7 voti favorevoli e 6 contrari, è approvata).

PERASSI propone che al termine approvato si aggiunga: «Presidente del Consiglio dei Ministri» nel primo comma dell’articolo 19, là dove si dice: «Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri».

PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell’onorevole Perassi.

(È approvata).

Fa presente che deve a questo punto essere esaminata la proposta secondo la quale il Primo Ministro può assumere un Ministero soltanto ad interim. Osserva che, a suo avviso, per rispondere alla esigenza che si esprime con la proposta, bisognerebbe aggiungere il termine massimo di durata dello interim.

FUSCHINI osserva che, se questa norma fosse approvata, la figura del Primo Ministro verrebbe in pratica sensibilmente sminuita.

LUSSU propone che, per delineare ancora più decisamente la provvisorietà dell’incarico di un Ministero da parte del Primo Ministro, si dica «eccezionalmente e per un breve periodo di tempo».

TOSATO, Relatore, obietta che il termine interim esprime già che si tratta di una cosa eccezionale.

Osserva pure che un giudizio di valutazione politica permetterà di stabilire se e quanto questo interim dovrà durare. Fa rilevare che la ragione della disposizione è nel fatto che si ritiene che il Primo Ministro debba fare il Presidente del Consiglio e tenere il timone della nave governativa, cosa che gli riuscirebbe più difficile quando avesse anche la responsabilità di un Ministero.

NOBILE propone l’aggiunta seguente: «soltanto ad interim durante l’eventuale vacanza». Se, ad esempio, un ministro si dimette, è chiaro che il Primo Ministro può assumere la carica ad interim, mentre non deve assumere un Ministero ad interim al momento della formazione del Governo.

LUSSU fa osservare che il Primo Ministro ha già la presidenza del Consiglio, la quale ha presentemente l’estensione e l’importanza di un vero e proprio Ministero.

PRESIDENTE osserva che si deve anzitutto decidere la questione di principio, se cioè il Primo Ministro possa o non possa avere un portafoglio nel Governo, o se debba averlo soltanto ad interim in casi eccezionali.

EINAUDI crede che bisognerebbe, se mai, specificare le ragioni per cui si stabilisce che il Primo Ministro non possa avere l’incarico di un Ministero.

PRESIDENTE risponde che la norma è stata proposta con l’esplicito fine che il Presidente possa applicarsi maggiormente al suo compito essenziale.

EINAUDI obietta che in Italia una norma del genere potrebbe avere la conseguenza di sminuire il prestigio del Primo Ministro.

FUSCHINI ricorda che, secondo la tradizione politica italiana, il Presidente del Consiglio è anche Ministro degli interni.

MORTATI osserva che il rilievo dell’onorevole Fuschini si riferisce ad una situazione che tutto il complesso degli articoli finora approvati mira a modificare. Secondo l’opinione dell’onorevole Fuschini non si è efficacemente Presidenti del Consiglio se non si è a capo del Ministero dell’interno; ma ciò presuppone che il Primo Ministro sia un uomo disarmato, che possa contare solo in quanto abbia in mano un’amministrazione. Invece, con le norme approvate, si dà al Primo Ministro un complesso di poteri che valgano a farlo intervenire con efficacia nell’azione del Governo. Perciò crede che il rilievo dell’onorevole Fuschini non abbia fondamento.

FUSCHINI obietta che nulla si può dire mutato, poiché gli uomini sono sempre gli stessi e, quel che è più grave, la burocrazia è sempre la stessa.

CODACCI PISANELLI fa presente che non sarebbe prudente modificare da un momento all’altro una tradizione fortemente radicata. Propone, pertanto, una formula la quale dica che il Presidente del Consiglio non può avere più di un portafoglio. In questa maniera non si pregiudica niente e si lascia aperta la possibilità che si affermi l’uso che il Primo Ministro è senza portafoglio.

LUSSU osserva che una formula del genere sarebbe in contrasto con lo spirito che ha animato la Sottocommissione nel conferire al Primo Ministro un carattere preminente. Si è voluto creare il Primo Ministro, proprio perché egli deve essere qualche cosa di più del primus inter pares. Ora, se si fa sì che il Primo Ministro possa anche avere un dicastero, si viene a distruggere la figura stessa del Primo Ministro, il quale principalmente deve dirigere la politica generale del Governo, coordinando l’opera dei singoli ministri. Se al Primo Ministro si dà anche la possibilità di essere ministro di un dicastero, si ricade nella situazione odierna, nella quale il Presidente del Consiglio, assorbito normalmente dal peso di uno o di più dicasteri, non può mai fare il Primo Ministro.

Queste considerazioni giustificano veramente la richiesta che il Primo Ministro non possa avere che interinalmente ed eccezionalmente un dicastero, il che vuol dire – se si vuole aggiungere «per un breve periodo di tempo» – che si tratta di un incarico transitorio. Dicendo «eccezionalmente», si rafforza l’idea che un tale incarico è cosa del tutto provvisoria.

Sinora il Presidente del Consiglio ha sempre cercato di dirigere il Ministero dell’interno per valersi dei Prefetti e condurre l’amministrazione interna del Paese; causa, questa, di decadenza della democrazia in Italia. Con la riforma della struttura interna dello Stato e l’autonomia concessa alle Regioni, moltissime delle attribuzioni del Ministero dell’interno vengono a cadere.

PERASSI ricorda che in sede di Comitato di redazione ha aderito pienamente alla formula proposta, e dichiara di mantenere la sua adesione, ritenendo che la disposizione per la quale il Presidente del Consiglio solo ad interim ed eccezionalmente possa avere un Ministero, sia una disposizione che integra l’altra, approvata, che definisce la figura del Primo Ministro. Aggiunge che questa disposizione, a parte le considerazioni di ordine pratico a cui si appoggia, è fondata sul concetto che tutti i ministri vengono in questo modo a trovarsi nella stessa posizione di fronte al Primo Ministro, appunto perché questi non è titolare di alcun Ministero. Fa presente che, anche nella recente Costituzione francese, nella quale pur si pone nettamente la distinzione tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, si rileva dal sistema delle norme che il Presidente del Consiglio è concepito come tale da non avere alcun Ministero.

PRESIDENTE osserva che l’onorevole Lussu ha toccato il punto fondamentale della questione. Se si potesse immaginare che, entrata in vigore la presente Costituzione, non vi saranno veramente più i Prefetti e vi saranno delle Regioni che eserciteranno le loro funzioni e non quelle dello Stato; se si potesse immaginare che i carabinieri non dipenderanno più dal Ministero dell’interno e che la polizia giudiziaria avrà esclusivamente una funzione giudiziaria, non dipendente più dal Guardasigilli ma dalla Magistratura, egli sarebbe favorevole a togliere al Presidente del Consiglio il diritto di diventare Ministro dell’interno, perché questo Ministero non avrebbe più altra importanza che quella amministrativa, così come è in alcuni Paesi, ad esempio in Svizzera. Ma egli dubita molto che in Italia questo abbia ad accadere, e se il Ministero dell’interno continuerà ad esercitare le funzioni che presentemente gli sono attribuite, il togliere al Primo Ministro la carica di Ministro dell’interno porterà al fatto che, mentre vi sarà un apparente Primo Ministro, il sostanziale Primo Ministro sarà il Ministro dell’interno. Se si vuole questo, si approvi pure la proposta; ma se questo non si vuole, si deve molto riflettere prima di togliere al Primo Ministro la possibilità di assumere il Ministero dell’interno.

PERASSI ricorda che in Francia si è dato spessissimo il caso che il Presidente del Consiglio non avesse il Ministero dell’interno.

EINAUDI obietta che in Italia vi sono stati pochi esempi di Presidenti del Consiglio che non fossero contemporaneamente Ministri dell’interno.

CANNIZZO si dichiara favorevole alla proposta dell’onorevole Codacci Pisanelli, di permettere al Primo Ministro di assumere un solo dicastero. Lasciando da parte la questione dell’opportunità o meno che il Presidente del Consiglio abbia anche l’incarico di Ministero dell’interno, è da tener presente che vi possono essere momenti particolari, in cui è opportuno per la politica internazionale del Paese, allo scopo di darle maggiore prestigio, che il Ministero degli esteri sia nelle mani del Presidente del Consiglio. La stessa esigenza si potrebbe riscontrare per altri dicasteri. Non si può prevedere quali potranno essere gli svolgimenti della nostra politica e le nostre necessità nel futuro.

PRESIDENTE dichiara di essere personalmente favorevole alla proposta fatta dall’onorevole Codacci Pisanelli, tendente a limitare ad un dicastero la facoltà del Primo Ministro di assumere dei ministeri.

FABBRI esprime l’opinione che il Primo Ministro non possa assumere un secondo Ministero, se non ad interim.

CODACCI PISANELLI fa presente che, approvando la sua proposta, non si pregiudica alcuna tesi. Augurandosi che il Presidente del Consiglio ritenga inutile assumere un Ministero, osserva che questo fatto dovrà essere conseguenza della consuetudine che si verrà instaurando.

PRESIDENTE suggerisce che la proposta dell’onorevole Codacci Pisanelli sia così formulata: «Il Primo Ministro ha facoltà di assumere in proprio solo un Ministero».

MORTATI chiede se attualmente vi sia una esplicita facoltà di assumere più di un Ministero.

PRESIDENTE risponde che, nella realtà dei fatti, è accaduto che il Presidente del Consiglio abbia assunto più Ministeri, anche se questa facoltà non è esplicitamente affermata.

MORTATI rileva che l’uso di fare assumere al Presidente del Consiglio più di un Ministero è venuto in Italia col fascismo, che ha introdotto questa possibilità con un’espressa disposizione della legge del 1925. Poiché la legge del 1925 è caduta, si dovrebbe supporre che la facoltà di assumere più Ministeri non esista più. Non vede, pertanto, la necessità di una norma che affermi il divieto che il Primo Ministro possa tenere l’incarico di più Ministeri.

TOSATO, Relatore, fa presente che le possibilità di decisione di fronte alle quali si trovano i Commissari sono due: o non dire nulla, o consacrare costituzionalmente il principio che il Primo Ministro può assumere anche un Ministero.

PRESIDENTE osserva che, non dicendo nulla nella Costituzione, questo silenzio può essere interpretato a seconda dell’opportunità del momento.

FABBRI rileva che, se ci si rivolge ad una determinata personalità politica per la composizione del Governo e questa personalità ritiene di avere una competenza specifica per risolvere determinati problemi politici importanti in un determinato settore, non si vede per quale ragione le si debba vietare di farlo. Non vi è ragione di essere così pessimisti circa le attitudini dei futuri uomini politici italiani. Ricorda come anche Cavour abbia avuto alle volte più di un Ministero.

CANNIZZO esprime il parere che si debba evitare in ogni caso che il Primo Ministro possa assumere più portafogli contemporaneamente. È necessario, quindi, modificare la proposta dell’onorevole Codacci Pisanelli, in modo che sia chiaro che, ammettendo l’eccezione, non si modifica la regola. Da quella proposta si potrebbe essere invogliati a trarne la conseguenza che l’eccezione disposta per il Primo Ministro consenta di attribuire agli altri ministri più di un portafoglio contemporaneamente o ad interim.

VANONI rileva che la proposta dell’onorevole Codacci Pisanelli, secondo la quale il Primo Ministro non può assumere più di un portafoglio, non risolve nulla, perché si può sempre promulgare una legge che riunisca sotto un solo portafoglio Ministeri disparati. Se poi si vuole che il Primo Ministro sia effettivamente il fulcro di tutta l’azione amministrativa del Governo, una formula come quella proposta dall’onorevole Codacci Pisanelli può dare adito a tutte le sorprese.

PRESIDENTE fa presente che vi sono sull’argomento varie proposte: una del Comitato, per cui il Primo Ministro può assumere un portafoglio soltanto ad interim; una seconda, dell’onorevole Codacci Pisanelli, per cui il Primo Ministro non può assumere più di un Ministero; e una terza dell’onorevole Cannizzo, in base alla quale non soltanto il Primo Ministro, ma anche gli altri ministri non possono essere titolari di più di un dicastero.

VANONI propone che non si dica nulla nella Costituzione su questo argomento.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta soppressiva dell’onorevole Vanoni.

FABBRI dichiara che voterà a favore della proposta Vanoni, intendendo che, nello spirito del progetto, la soppressione lascia libero il Primo Ministro di assumere qualsiasi dicastero egli ritenga opportuno di assumere secondo le contingenze politiche.

LA ROCCA, Relatore, si associa alla dichiarazione di voto dell’onorevole Fabbri, nel senso che, nella pratica democratica italiana, si è sempre attuato il principio per cui il Presidente del Consiglio aveva la facoltà di attribuire a sé il Ministero che egli riteneva più rispondente alle necessità della vita politica del momento. Dichiara di ritenere inoltre che la Costituzione non si debba occupare di questi particolari dettagli.

(Con 7 voti favorevoli e 6 contrari è approvata).

PRESIDENTE pone in discussione l’articolo 21.

«La legge provvederà all’ordinamento della Presidenza del Consiglio. Il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge del Parlamento».

Comunica un emendamento aggiuntivo dell’onorevole Cannizzo del seguente tenore:

«Il Primo Ministro ed i ministri non possono essere titolari di più di un Dicastero».

FABBRI propone di aggiungere alla fine dell’emendamento Cannizzo le parole: «se non ad interim».

CANNIZZO accetta l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Fabbri, ed aggiunge a sua volta una specificazione, nel senso che il ministro ad interim debba avere una durata limitata.

PRESIDENTE comunica che vi è anche un emendamento, proposto dall’onorevole Nobile, del seguente tenore:

«Il Primo Ministro non può in alcun caso assumere più di un Ministero. I ministri potranno assumere degli interim solo eccezionalmente e per breve durata. Non sono ammessi ministri senza portafoglio».

Mette ai voti il primo comma dell’articolo 21 nel testo del progetto:

«La legge provvederà all’ordinamento della Presidenza del Consiglio».

(È approvato).

Mette ai voti il secondo comma:

«Il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge del Parlamento».

(È approvato).

Mette in discussione l’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Cannizzo, con l’aggiunta proposta dall’onorevole Fabbri:

«Il Primo Ministro ed i ministri non possono essere titolari di più di un dicastero, se non interinalmente».

LUSSU osserva che una disposizione del genere appesantirebbe inutilmente la Costituzione, e che troverebbe la sua sede più opportuna in una legge ordinaria, tanto più che nello stesso articolo 21 è detto che il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri saranno pure stabiliti con legge.

EINAUDI è pure d’avviso che questa materia possa formare oggetto più di una legge che della Costituzione.

PRESIDENTE osserva che, essendosi approvato che queste materie devono essere regolate con legge, si potrebbe fare a meno di esaminarle. Domanda ai proponenti se insistano nel loro emendamento.

CANNIZZO dichiara di insistere nel suo emendamento aggiuntivo, ma di essere disposto a rinunciare alla seconda parte della proposta, limitandosi a dire:

«Il Primo Ministro non può assumere più di un dicastero».

Si dichiara anche disposto ad accettare l’aggiunta «se non ad interim», ma con l’intesa che non deve rientrare per altra via quello che si è già escluso. Infatti, se un interim durasse per un lungo periodo di tempo, finirebbe col frustrare la disposizione della Costituzione che vieta ai ministri di assommare nelle loro mani più di un dicastero. Si deve trattare perciò di un interim dovuto a particolari circostanze, quale la vacanza di un ministro e l’impossibilità di trovare qualcuno che possa assumere il suo Ministero, onde si renda necessaria l’assunzione dell’interim da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Propone perciò che si dica che il Primo Ministro non può assumere interim, tranne che per un periodo determinato, che si potrebbe fissare in un minimo che non pregiudichi la disposizione che si vuole emanare.

EINAUDI ritiene che, anche nei riguardi di questa questione, si debba seguire la deliberazione già presa su proposta dell’onorevole Vanoni, ossia di non parlarne. Quando si è detto nella Costituzione che il numero dei Ministeri deve essere stabilito soltanto con legge del Parlamento, si è detto tutto quello che è possibile dire.

FABBRI fa osservare che la disposizione in esame vuole impedire che, in occasione delle crisi, si creino dei Ministeri soltanto per nominare dei ministri.

PRESIDENTE osserva che questo è già stato stabilito. Ora si discute della proposta dell’onorevole Cannizzo, a tenore della quale ogni ministro non può essere che titolare di un dicastero e in via eccezionale ad interim di un altro. Dichiara di concordare personalmente con l’onorevole Einaudi, pur confessando di avvertire l’esigenza espressa dalla proposta dell’onorevole Cannizzo. L’Italia è un Paese in cui un lungo periodo di dittatura è stato caratterizzato proprio dall’assommarsi nelle mani di una sola persona di numerosi dicasteri; ed è evidente che, quanto più si raccoglie in una sola persona il potere sopra numerose branche dell’amministrazione dello Stato, tanto più facilmente si creano delle situazioni in cui si rende possibile l’affermazione di una dittatura. Ritiene, quindi, che questa esigenza, che potrebbe anche non essere sentita in altri Paesi, sia invece sentita in Italia per la particolare situazione dalla quale esce il Paese.

Comunica il testo definitivo della proposta Cannizzo:

«Il Primo Ministro e i ministri non possono essere titolari di più di un dicastero, se non interinalmente e per la durata massima di sei mesi».

LUSSU osserva che con questa disposizione, mentre nella storia parlamentare italiana prefascista non si è mai dato il caso che un ministro assumesse permanentemente due dicasteri, si viene quasi ad incoraggiare la possibilità di prenderne un altro ad interim, ottenendo così lo scopo contrario.

NOBILE fa presente la necessità di distinguere il caso dei ministri da quello dei Primi Ministri. A suo parere il Primo Ministro non dovrebbe assumere in alcun caso un altro Ministero, neppure ad interim; i ministri invece ne possono assumere un altro ad interim. Ritiene perciò opportuno che la Commissione prenda una decisione in proposito, decisione che potrebbe restare agli atti in modo che si sappia quale è l’avviso della Commissione su questo argomento.

Chiede che venga posta in votazione la sua proposta, tendente al fine di vietare la nomina di ministri senza portafoglio.

PRESIDENTE osserva che si potrebbe votare un ordine del giorno.

EINAUDI ritiene che un ordine del giorno possa essere votato su questo argomento.

PRESIDENTE propone che nell’ordine del giorno vengano riunite le proposte degli onorevoli Cannizzo, Fabbri e Nobile, come espressione del pensiero della Commissione.

LA ROCCA, Relatore, si dichiara favorevole a votare l’ordine del giorno.

FABBRI esprime il dubbio che un ordine del giorno votato dalla Commissione raggiunga il fine voluto.

VANONI, circa la questione dei ministri senza portafoglio, non crede che sia possibile prendere una posizione negativa nei confronti di questo problema, come ha proposto l’onorevole Nobile. È noto infatti che nelle tradizioni costituzionali di tutti i Paesi esiste la figura del ministro senza portafoglio, e ciò non tanto per risolvere situazioni di equilibrio politico, che potrebbero essere risolte in modo diverso, ma perché spesso occorrono delle persone che si occupino di particolari problemi che appassionano l’opinione pubblica del Paese, e per i quali non è necessaria un’organizzazione permanente amministrativa.

Ricorda l’uso frequente che del ministro senza portafogli si fa in Inghilterra, e si domanda perché si debba, sia pure sotto forma di ordine del giorno, prendere una decisione che può avere una importanza politica per il Paese.

Chiede che, se si addiverrà ad una votazione, si voti per divisione, in modo che egli possa esprimere il suo dissenso limitatamente a questa parte.

PRESIDENTE ricorda che la prima questione è se queste due proposte debbano essere votate come espressione di un avviso della Commissione, oppure se debbano essere votate nella loro formulazione come parti integranti di un articolo della Carta costituzionale.

Mette ai voti la proposta che il divieto per il Primo Ministro e per ogni altro ministro di essere titolari di più di un dicastero, se non ad interim, debba essere inserito nella Carta costituzionale.

(Non è approvata).

Mette ai voti la proposta formulata dall’onorevole Nobile, che il divieto che vi siano ministri senza portafoglio debba essere formulato nella Carta costituzionale.

(Non è approvata).

Fa presente che, dato l’esito della votazione, si deve intendere che le due proposte saranno formulate come espressione dell’opinione della Commissione, e che come tali saranno inserite in verbale.

EINAUDI dichiara che, se può essere favorevole all’inserimento della prima proposta a verbale come raccomandazione, non può accettare la proposta della soppressione dei ministri senza portafoglio.

Ricorda che in Inghilterra vi sono ministri senza portafoglio che si occupano di compiti particolari.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta degli onorevoli Cannizzo e Fabbri in una formula come raccomandazione del seguente tenore:

«La prima Sezione della seconda Sottocommissione esprime l’avviso che nella legge prevista dall’articolo 21 del progetto, relativo al Governo della Repubblica, debba essere contenuta una disposizione a tenore della quale il Primo Ministro e i ministri non possono essere titolari di più di un dicastero se non interinalmente e per la durata massima di sei mesi».

Avverte che una formula dello stesso tipo potrà essere usata successivamente per la proposta dell’onorevole Nobile.

NOBILE fa osservare che in questo modo, dato che si è ammesso che il Presidente possa avere un Ministero in proprio al momento della formazione del Governo, ne potrà sempre avere un altro assunto ad interim.

PRESIDENTE osserva all’onorevole Nobile che la questione è già stata dibattuta, e che gli onorevoli Cannizzo e Fabbri hanno tenuto presente questa possibilità e tuttavia hanno formulato la loro proposta.

NOBILE ritiene che, prima di votare l’ordine del giorno, debba essere messa in votazione la questione se la Commissione ritenga che il Primo Ministro possa avere, oltre che un dicastero, anche l’interim di altri.

FABBRI fa osservare all’onorevole Nobile che deve essere sempre lasciata la facoltà al Primo Ministro di avere l’interim di un Ministero. Se, per esempio, al momento della formazione del Governo, uno dei ministri incaricati di farne parte è all’estero, nulla può vietare che il Primo Ministro tenga lo interim di quel Ministero fino al ritorno del titolare.

NOBILE obietta che si è già detto che un Primo Ministro non possa avere due o tre Ministeri.

PRESIDENTE osserva che l’onorevole Nobile ha sempre la possibilità di esprimere la propria opinione votando contro l’ordine del giorno degli onorevoli Cannizzo e Fabbri. Se la maggioranza della Commissione è del parere dell’onorevole Nobile, respingerà questa formula e allora sarà messa in votazione la sua.

Mette ai voti l’ordine del giorno.

(È approvato).

Mette ai voti il seguente ordine del giorno proposto dall’onorevole Nobile:

«La prima Sezione della seconda Sottocommissione raccomanda che nella legge prevista nell’articolo 21 del progetto del Governo della Repubblica sia inserita una disposizione a tenore della quale non sono ammessi ministri senza portafoglio».

(Non è approvato).

La seduta termina alle 20.10.

Erano presenti: Cannizzo, Codacci Pisanelli, De Michele, Einaudi, Fabbri, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca. Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Terracini, Tosato, Vanoni.

Assenti: Bordon, Finocchiaro Aprile, Grieco, Lami Starnuti, Piccioni, Rossi Paolo.