Come nasce la Costituzione

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ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1947 (seconda sezione)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

(SECONDA SEZIONE)

12.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI

INDICE

Potere giudiziario (Seguito della discussione)

Presidente – Ambrosini – Targetti – Calamandrei, Relatore – Castiglia, Relatore – Bozzi – Leone Giovanni, Relatore – Cappi – Ravagnan – Laconi – Di Giovanni – Uberti.

La seduta comincia alle 9.30.

Seguito della discussione sul potere giudiziario.

PRESIDENTE dichiara di essere fermamente convinto che il potere giudiziario debba veramente autogovernarsi, senza intromissioni dei poteri esecutivo o legislativo. Il problema da risolvere è piuttosto quello del collegamento fra i tre poteri; ma, mentre fra il legislativo e l’esecutivo i punti di contatto sono più facilmente ravvisabili, per il giudiziario si presentano maggiori difficoltà, e il fatto di aver pensato di porre il Presidente della Repubblica a capo del Consiglio superiore della Magistratura sta a dimostrarlo.

Non ravvisa il pericolo del crearsi di una casta chiusa della Magistratura, bensì l’inconveniente del formarsi di un potere quasi del tutto avulso dalla vita dello Stato; e ritiene che il punto più delicato sia quello dell’indipendenza del giudice nell’interno dell’organizzazione del potere giudiziario, perché anche i magistrati sono uomini e, come tali, soggetti alle debolezze dell’umana natura.

Ritiene quindi che, dopo aver stabilito l’autogoverno della Magistratura, debbano essere fissate norme per le quali il giudice, nello svolgimento della sua carriera, sia sottratto ad ogni subordinazione, imposizione o prevalenza.

Concludendo, dichiara di essere favorevole al testo proposto dall’onorevole Calamandrei.

AMBROSINI è d’avviso che nella Carta costituzionale ci si debba limitare ad affermare il principio generale dell’indipendenza della Magistratura. Pur rendendosi conto delle considerazioni fatte da vari colleghi sulla necessità di garantire l’indipendenza del giudice, soprattutto per quello che si riferisce alle promozioni, trasferimenti, ecc., ritiene che questi problemi non debbano essere risolti dalla Costituzione.

Dichiara quindi che voterà a favore dell’articolo 16 della relazione Calamandrei, che è, a suo avviso, il più sintetico e il più chiaro. Subordinatamente accetterebbe la formulazione proposta dagli onorevoli Cappi e Uberti, in quanto sostanzialmente riguardante il concetto dell’indipendenza della Magistratura, non solo dal punto di vista dell’affermazione del principio, ma anche da quello del congegno speciale per il quale il principio stesso può essere tradotto in atto; e sarebbe anche favorevole ad affidare la presidenza del Consiglio superiore della Magistratura al Primo Presidente della Corte di cassazione, includendovi due membri nominati del Presidente della Repubblica.

TARGETTI non è favorevole all’articolo 16 proposto dall’onorevole Calamandrei, che implicitamente e in via incidentale risolve anche la questione di particolare rilievo delle funzioni del Pubblico Ministero, in quanto non fa distinzione alcuna fra giudici e magistrati, ma, parlando in genere della Magistratura, comprende anche i rappresentanti del Pubblico Ministero.

CALAMANDREI, Relatore, insiste sull’articolo da lui proposto, di cui il primo comma è così formulato:

«Autogoverno della Magistratura. – La Magistratura, della quale fanno parte i magistrati ed i loro ausiliari di tutte le categorie specificate dalla legge sull’ordinamento giudiziario, costituisce un ordine autonomo che provvede da sé, e senza alcuna ingerenza del potere esecutivo, al proprio governo».

Crede che questo sia preferibile, anche perché contiene l’esplicita enunciazione del principio dell’autogoverno, che negli articoli degli onorevoli Leone, Bozzi e Cappi è invece sottinteso. Attira poi l’attenzione sulla frase: «e senza ingerenza alcuna del potere esecutivo», con la quale si viene ad escludere che il Consiglio superiore della Magistratura possa esser presieduto dal Presidente della Repubblica, in quanto capo del potere esecutivo, e che il Pubblico Ministero possa essere alle dipendenze del Ministro Guardasigilli.

CASTIGLIA, Relatore, è favorevole all’articolo 16 dell’onorevole Calamandrei, perché lo ravvisa coerente, nei confronti della relazione Patricolo, con il principio dell’assoluta divisione dei poteri e dell’indipendenza del magistrato.

BOZZI ritiene che si dovrebbe innanzitutto decidere sulla sostanza del sistema, per poi stabilire se sia o meno il caso di fare un’enunciazione di principio in relazione alle norme fissate. Propone quindi che l’articolo 16 dell’onorevole Calamandrei sia temporaneamente accantonato, dichiarando tuttavia di essere personalmente contrario ad inserirlo nella Costituzione, in quanto enunciativo e non normativo.

Fa poi osservare che, oltre alla questione sollevata dall’onorevole Targetti sul Pubblico Ministero, vi è il fatto che, parlando di «ausiliari in tutte le categorie», si potrebbe pensare che questi facciano parte del potere giudiziario organizzato ed essere comuni funzionari amministrativi.

LEONE GIOVANNI, Relatore, è d’avviso che sarebbe preferibile stabilire innanzitutto le funzioni e la composizione del Consiglio superiore della Magistratura, per poi decidere se sia il caso di inserire una definizione di principio.

CALAMANDREI, Relatore, propone di sospendere provvisoriamente l’esame dell’articolo 16, per decidere se sia o meno opportuno, e in quale forma, fare un’enunciazione di principio programmatica riguardante l’autogoverno; studiare un primo articolo che dicesse che la Magistratura è governata da Consigli giudiziari regionali e dal Consiglio superiore: un secondo articolo che stabilisse la composizione dei Consigli regionali (con magistrati eletti fra essi stessi, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario) e del Consiglio superiore; e un terzo articolo che ne fissasse i poteri. Si dovrebbero inoltre prevedere altri tre articoli relativi all’inamovibilità e alle promozioni e trasferimenti dei magistrati.

AMBROSINI dissente dalla proposta Calamandrei, ritenendo che sia necessario inserire innanzitutto un’enunciazione di principio (come si è fatto in tutte le Costituzioni quando si è trattato di impostazione di istituti), particolarmente necessaria in Italia dopo il ventennio fascista. Ritiene perciò che, dopo approvata la prima parte dell’articolo 16 dell’onorevole Calamandrei (la quale tuttavia, a suo avviso, dovrebbe essere modificata nel modo seguente: «La Magistratura costituisce un ordine autonomo non soggetto ad alcuna ingerenza del potere esecutivo»), si potrebbe senz’altro passare alla proposta Cappi-Uberti, alla quale, dopo aver stabilito nella prima parte che le nomine devono avvenire per pubblico concorso e che le promozioni, i trasferimenti e, in genere, il governo della Magistratura sono affidati al Consiglio superiore della Magistratura, si dovrebbe aggiungere una seconda parte così formulata:

«Il Consiglio superiore è composto di venti membri, dei quali dieci nominati dai magistrati, otto dall’Assemblea Nazionale e due dal Presidente della Repubblica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della cassazione».

CAPPI sarebbe favorevole ad inserire, come inizio dell’articolo da lui proposto, la frase: «La Magistratura costituisce un ordine autonomo», ma è contrario a precisare il numero dei componenti del Consiglio superiore che dovrebbe, a suo avviso, essere fissato dalla legge sull’ordinamento giudiziario. Fa inoltre osservare che, mentre si pensa di escludere l’ingerenza del potere esecutivo, far nominare due membri dal Presidente della Repubblica equivarrebbe a farli designare dal Governo.

TARGETTI ritiene che la presenza di due membri in più nominati dal Presidente della Repubblica, oltre a quelli designati dal Parlamento, potrebbe evitare che il carattere e la natura del Consiglio stesso dipendessero esclusivamente dalla scelta e dalla decisione del potere legislativo.

Non sarebbe inoltre contrario a che fosse designato alla Presidenza il Primo Presidente della Corte di cassazione in luogo del Ministro della giustizia, quando fosse stabilito che rimarrà, secondo il recente decreto Togliatti, se non la direzione, la vigilanza del Ministro sul funzionamento della giustizia, della quale questi dovrà rispondere davanti alle Camere. Altrimenti non approverebbe la sostituzione.

AMBROSINI non può aderire alla proposta Targetti che del Consiglio superiore facciano parte due membri nominati dal Presidente della Repubblica oltre quelli designati dall’Assemblea, in quanto con ciò si porrebbero i magistrati in minoranza e di tutte le decisioni resterebbe arbitro il potere esecutivo.

Insiste quindi affinché sia posta in votazione la sua formula:

«La Magistratura costituisce un potere autonomo non soggetto ad alcuna ingerenza del potere esecutivo».

RAVAGNAN non trova opportuna la parola «ingerenza».

PRESIDENTE fa osservare che qui ha il significato di indebita interferenza.

LACONI ritiene che la formula Ambrosini dovrebbe essere limitata alla sola affermazione dell’autonomia, in quanto aggiungere l’esclusione di ogni ingerenza da parte del potere esecutivo significherebbe fare una affermazione di indole storica e di carattere polemico rispetto ad una situazione passata.

AMBROSINI non pensa che ciò sia esatto, perché con la formula proposta si intende riaffermare un principio già esistente nella legislazione e in tutta la vita dello Stato moderno. Si tratta sostanzialmente di una esigenza che cominciò a manifestarsi nello stesso Stato assoluto, ove il sovrano si valeva di un potere superiore a quello odierno, dell’esecutivo, per ingerirsi nell’operato del potere giudiziario. Con l’affermazione generica «non soggetto ad ingerenza alcuna del potere esecutivo» non si fa altro che affermare quello che è stato negli ultimi tempi conclamato da tutte le tendenze, senza eccezione alcuna; specialmente in considerazione che il testo di questo, che sarebbe il primo comma di un unico articolo, è immediatamente seguito dalla proposta Cappi-Uberti, nella quale viene concretata l’essenza del contenuto effettivo del divieto di ingerenza del potere esecutivo.

DI GIOVANNI ritiene che la formula: «La Magistratura è un potere autonomo» sia sufficiente, in quanto precisa e concreta.

CAPPI osserva che dicendo che la Magistratura è un potere autonomo, è pleonastica l’aggiunta «non soggetto ad ingerenze», in quanto un organo soggetto ad ingerenza non è autonomo.

AMBROSINI ritiene che, per maggior chiarezza, sia opportuna la precisazione, anche se ciò possa costituire un pleonasmo.

CAPPI propone allora di dire: «non soggetto ad ingerenze di altri poteri».

AMBROSINI replica che ciò non è possibile, perché in pratica il potere legislativo, oltre a quello costituente, hanno sempre il potere di modificare le leggi.

BOZZI aderisce sostanzialmente alla formula Ambrosini, comprensiva di un concetto giuridico – quello dell’autogoverno – e di un concetto politico – quello della non soggezione a ingerenze di vario genere. Ritiene tuttavia che, per attenuare l’affermazione categorica dell’indipendenza dal potere esecutivo, sarebbe preferibile la seguente formula:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo, indipendente da ingerenze politiche o di Governo».

AMBROSINI è contrario ad accentuare un richiamo specifico alle ingerenze politiche e di Governo.

TARGETTI pensa che il punto di dissenso non sia l’autonomia e neppure l’autogoverno, bensì i limiti da porre a questo. Quindi, non ritenendo necessario fissare nella Costituzione i limiti, propone la dizione: «La Magistratura costituisce un ordine autonomo che si governa secondo legge», rimandando alle norme della legge sull’ordinamento giudiziario il regolamento di tale autonomia e conseguentemente anche le sue limitazioni.

CASTIGLIA, Relatore, dato che tutti sono d’accordo sul principio fondamentale dell’indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo, non comprende perché non si debba fissare questo concetto – che a suo avviso è fondamentale – nella Costituzione.

Dichiara quindi di aderire alla formulazione Ambrosini e chiede che sia messa in votazione.

PRESIDENTE avverte che la formula proposta dall’onorevole Ambrosini sarà votata per divisione.

Pone quindi ai voti la frase: «La Magistratura è un ordino autonomo…».

(È approvata).

Pone ai voti l’aggiunta: «…e indipendente»…

UBERTI dichiara di votare contro, ritenendola superflua.

(È approvata).

PRESIDENTE pone ai voti l’ultima frase: «…dal potere esecutivo».

(Con 6 voti favorevoli e 7 contrari, non è approvata).

Dà lettura della proposta degli onorevoli Bozzi e Leone:

«Il Consiglio superiore della Magistratura garantisce la indipendenza dei magistrati; attua l’alta sorveglianza sugli organi giudiziari; provvede, secondo la legge sull’ordinamento giudiziario, all’ammissione dei magistrati, alle promozioni e ai trasferimenti; esercita la giurisdizione disciplinare; delibera sulle spese nei limiti di assegnazione del bilancio.

«I Consigli giudiziari regionali, costituiti di magistrati eletti a norma della legge sull’ordinamento giudiziario, esprimono il loro parere in materia di promozioni, di trasferimenti e di fatti disciplinari».

Crede opportuno che sia messa in votazione prima la formula Cappi-Uberti, così concepita:

«La nomina, per pubblico concorso, dei magistrati, le promozioni, i trasferimenti, i provvedimenti disciplinari, ed in genere il governo della Magistratura, sono affidati al Consiglio superiore della Magistratura».

BOZZI ritiene che dovrebbe essere posta in votazione per prima la proposta sua e dell’onorevole Leone, in quanto più ampia e completa. Pur apprezzando moltissimo, infatti, la brevità delle formulazioni, fa osservare che, dai dieci articoli proposti dall’onorevole Calamandrei nella relazione, ora si pensa di scendere ad uno solo e molto stringato; e dichiara di trovare strana tale tendenza alla brevità sul problema in esame, quando per altri argomenti si è proceduto in senso inverso.

PRESIDENTE pone in votazione la formula proposta dagli onorevoli Bozzi e Leone.

TARGETTI dichiara di votare contro, preferendo l’articolo proposto dagli onorevoli Cappi e Uberti, più conciso e informato a concetti che maggiormente rispondono alla sua concezione.

(Non è approvata).

BOZZI chiede che cosa si voglia intendere con l’inciso «per pubblico concorso» nella formula Cappi-Uberti, in quanto, se si vuole affermare il principio che tutti i magistrati debbono essere ammessi per pubblico concorso, la frase è indiscutibilmente breve ma egualmente equivoca, perché può essere interpretata nel senso che l’attribuzione è affidata al Consiglio superiore per i magistrati da nominarsi per pubblico concorso.

Desidera inoltre sapere che cosa si voglia esattamente significare con la frase «e in genere il governo della Magistratura».

CALAMANDREI, Relatore, vorrebbe a sua volta avere due chiarimenti, il primo dei quali coincide con quello chiesto dall’onorevole Bozzi sulla nomina dei magistrati. Infatti, mentre per l’ammissione in carriera la nomina viene fatta per concorso, ve ne sono altre che possono essere fatte da un grado all’altro, come quelle alla Cassazione, e altre per cooptazione, le quali avvengono senza concorso. Vi sono d’altra parte una quantità di partecipanti agli organi giudiziari – assessori, giurati, vice-pretori onorari, conciliatori – i quali non vengono nominati per concorso.

Il secondo chiarimento concerne i Consigli regionali, dei quali nell’ordine del giorno Cappi non si fa cenno.

CAPPI, per quanto riguarda il primo chiarimento, risponde che si rende conto che vi possono essere anche nomine non fatte per pubblico concorso e dichiara di non avere difficoltà a modificare la dizione con la frase «la nomina a norma di legge», lasciando alla legge sull’ordinamento giudiziario di stabilire quali magistrati dovranno essere nominati per pubblico concorso e quali no.

Per quanto riguarda i Consigli regionali, ritiene che la materia non sia da inserire nella Costituzione, ma nella legge sull’ordinamento giudiziario, in quanto i Consigli regionali saranno degli organi decentrati della Magistratura, nei quali forse non saranno rappresentanti del potere legislativo, mentre nel concetto attuale vi è il principio che deve esistere una certa partecipazione di tale potere.

Quanto alla richiesta dell’onorevole Bozzi sull’espressione «il governo della Magistratura», dichiara di non aver difficoltà a toglierla, facendo presente di averla inserita solamente per accentuare l’indipendenza della Magistratura.

TARGETTI pensa che sia più esatto dire, più che altro per una questione di forma, che la nomina è affidata al Consiglio superiore, in quanto in realtà è questo Consiglio che fa la proposta, mentre è il Presidente della Repubblica che fa la nomina.

BOZZI, associandosi a quanto ha detto l’onorevole Targetti, osserva che provvedere alla nomina significa in pratica compiere l’atto formale. Ora, se è il Ministro della giustizia, ossia il potere esecutivo, a compierlo e a stabilire che bisogna fare un concorso, il Consiglio provvederebbe solo formalmente alla nomina, in quanto si sostituirebbe al decreto presidenziale il decreto del Consiglio stesso; mentre, a suo avviso, dovrebbe essere effettivamente il Consiglio superiore a governare e a stabilire il se e il «quantum» per l’amministrazione e tutta la procedura che ad essa attiene.

CALAMANDREI, Relatore, chiede se con la formula proposta si intenda assorbire l’articolo 20 del suo progetto, dedicato alle nomine; perché, ove non lo si ritenesse assorbito, le modalità potrebbero essere rinviate a quella sede.

CAPPI ritiene che le modalità debbano essere demandate alla legge.

BOZZI è d’avviso che il problema non riguardi soltanto le nomine. Infatti, per l’articolo 20 dell’onorevole Calamandrei, mentre il Consiglio superiore detta le regole per l’ammissione, l’atto formale della nomina è devoluto al Presidente della Repubblica. Ora, al Consiglio superiore non si deve affidare solamente la nomina dei magistrati, ma tutto quel complesso di attività che costituiscono l’ammissione in carriera.

PRESIDENTE pone ai voti la formula Cappi-Uberti, così modificata:

«Le assunzioni, le assegnazioni di sede, le promozioni, i trasferimenti di magistrati, i provvedimenti disciplinari, ed in genere il governo della Magistratura, sono demandati, a norma della legge sull’ordinamento giudiziario, al Consiglio superiore della Magistratura».

(È approvata).

Avverte che si passa all’esame della proposta Cappi-Uberti nella parte relativa alla composizione del Consiglio superiore della Magistratura:

«…composto di membri nominati per metà dai magistrati stessi, per metà dall’Assemblea Nazionale…».

LEONE GIOVANNI, Relatore, ritiene che qui si debbano porre dei limiti per non correre il rischio di avere un Consiglio superiore composto esclusivamente di magistrati inferiori. Quindi, la necessità di ammettere anzitutto come membri di diritto il Primo Presidente della cassazione ed il Procuratore generale, lasciando elettivo il resto dei membri. Qui si può scegliere tra una formulazione più analitica oppure più sintetica; ma occorre sempre una norma diretta a stabilire che ciascuna categoria abbia nel Consiglio la sua rappresentanza.

UBERTI ritiene che ciò non sia possibile, in quanto, se si dovesse nel futuro fare un ordinamento sulla materia, bisognerebbe modificare la Costituzione. Pensa quindi che debba spettare alla legge di stabilire le modalità.

LEONE GIOVANNI, Relatore, propone la formula: «dei quali cinque eletti tra le categorie dei magistrati indicati dalla legge sull’ordinamento giudiziario».

LACONI preferirebbe dire: «eletti da tutti i magistrati».

UBERTI osserva che si dovrà fare una specie di legge elettorale per il modo di elezione.

LEONE GIOVANNI, Relatore, fa presente che quando si è trattato della Camera dei Deputati si è parlato soltanto di elettori.

CALAMANDREI, Relatore, rileva che, dato che si è stabilito che i componenti la seconda Camera sono eletti dalle Assemblee regionali, si potrebbe stabilire anche che i Consigli regionali nominano in secondo grado i magistrati per il Consiglio superiore.

AMBROSINI fa osservare che fino ad ora dei Consigli regionali non si è parlato.

PRESIDENTE pone ai voti la seguente formulazione, concordata fra gli onorevoli Cappi-Uberti e Targetti:

«Il Consiglio superiore della Magistratura è composto di membri eletti per metà da tutti i magistrati, e scelti fra le loro diverse categorie stabilite dalla legge e per metà dall’Assemblea nazionale».

CASTIGLIA, Relatore, dichiara di votare contro, partendo dal principio che il Consiglio superiore dovrebbe essere composto soltanto ed esclusivamente di magistrati.

PRESIDENTE e CALAMANDREI si associano all’onorevole Castiglia.

(È approvata).

PRESIDENTE avverte che si passa a discutere della Presidenza del Consiglio superiore.

UBERTI propone di stabilire come Presidente il Presidente della Repubblica e Vicepresidente il Ministro della giustizia.

TARGETTI non esclude di potersi decidere a votare la proposta degli onorevoli Cappi e Uberti che il Presidente sia il Ministro della giustizia, in mancanza di una soluzione migliore. Osserva, tuttavia, che con ciò si verrebbe a dare la prevalenza all’elemento estraneo e ad accentuare il carattere politico della Presidenza stessa. Bisogna invece, a suo avviso, evitare che la Magistratura abbia l’impressione che si voglia affermare una sua soggezione al potere esecutivo; il che sarebbe l’opposto di quanto tutti pensano. Per tali ragioni, propone un emendamento alla proposta Cappi, nel senso che Presidente del Consiglio superiore sia il Presidente della Repubblica, Vicepresidente il Ministro di grazia e giustizia e che ne facciano parte di diritto il Primo Presidente e il Procuratore generale della cassazione. In tal modo si darebbe più larga rappresentanza alla Magistratura, mentre la Presidenza e la Vicepresidenza non spetterebbero a magistrati e si ottempererebbe così alle varie esigenze, evitando i temuti inconvenienti.

DI GIOVANNI è favorevole alla proposta Uberti.

AMBROSINI, in coerenza al principio da lui sostenuto, voterà perché la Presidenza del Consiglio superiore sia affidata al Primo Presidente della Corte di cassazione.

CASTIGLIA, Relatore, per coerenza con la relazione Patricolo, propone che la Presidenza sia affidata al Capo del potere giudiziario.

CAPPI ritiene che in caso di parità dei voti debba prevalere il voto del Presidente.

LEONE GIOVANNI, Relatore, è d’avviso che la proposta Uberti non risponda a nessuna esigenza, in quanto, se si ritiene esatto il dare la Presidenza al Presidente della Repubblica per la serie di ragioni enunciate, a suo avviso non si comprende la Vicepresidenza concessa al ministro. Pensa infatti che a questi o si concede la Presidenza o non si concede nulla, in quanto la Presidenza creerebbe l’elemento di legame tra il potere esecutivo e il giudiziario, mentre con la Vicepresidenza, non essendo il ministro il capo del Consiglio superiore, da una parte esso verrebbe posto allo stesso livello degli altri componenti, e dall’altra non gli sarebbe concesso nessun potere in quanto non avrebbe responsabilità politica alcuna.

UBERTI ritiene che estraniare del tutto dal Consiglio superiore il Ministro Guardasigilli sarebbe eccessivo ed illogico. Non è esatto, a suo avviso, che con la nomina a Vicepresidente la sua figura verrebbe svalutata, in considerazione che il Presidente della Repubblica presiederà effettivamente il Consiglio superiore nei casi eccezionali, mentre in linea di massima spetterà al Ministro Guardasigilli la presidenza effettiva.

LACONI propone di modificare la proposta Targetti nel senso che membro di diritto del Consiglio superiore dovrebbe essere solamente il Presidente della Corte di cassazione.

AMBROSINI insiste perché la Presidenza sia affidata ad un magistrato, e precisamente al Primo Presidente della Corte di cassazione.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta dell’onorevole Ambrosini, consistente nell’affidare la Presidenza al Primo Presidente della Corte di cassazione.

LEONE GIOVANNI, Relatore, chiede che la votazione sia fatta per appello nominale.

PRESIDENTE indice la votazione nominale.

Rispondono Sì: gli onorevoli Ambrosini, Calamandrei, Castiglia, Conti.

Rispondono No: Cappi, Di Giovanni, Farini, Laconi, Ravagnan, Targetti, Uberti.

Si astengono: Bozzi, Leone Giovanni, Mannironi.

(Con 4 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astensioni, non è approvata).

PRESIDENTE pone in votazione per appello nominale la proposta che la Presidenza sia conferita al Presidente della Repubblica con la Vicepresidenza del Primo Presidente della Corte di cassazione.

CASTIGLIA dichiara di votare a favore come subordinata.

Rispondono Sì: Ambrosini, Bozzi, Castiglia, Conti, Leone Giovanni.

Rispondono No: Calamandrei, Cappi, Di Giovanni, Farini, Laconi, Ravagnan, Targetti, Uberti.

(Con 5 voti favorevoli e 8 contrari, non è approvata).

PRESIDENTE pone in votazione la proposta che la Presidenza sia conferita al Presidente della Repubblica con la Vicepresidenza del Ministro Guardasigilli e membro di diritto il Primo Presidente della Corte di cassazione.

LEONE GIOVANNI, Relatore, dichiara di astenersi dal voto.

AMBROSINI dichiara di votare contro.

(Con 8 voli favorevoli, 4 contrari e un’astensione, è approvata).

La seduta termina alle 11.50.

Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.

Erano assenti: Bulloni, Porzio.