Come nasce la Costituzione

ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1946 (seconda sezione)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

(SECONDA SEZIONE)

9.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI

INDICE

Potere giudiziario (Seguito della discussione)

Presidente – Bulloni – Bozzi – Leone Giovanni, Relatore – Castiglia, Relatore – Di Giovanni – Calamandrei, Relatore – Laconi – Targetti – Ravagnan – mannironi – ambrosini – Uberti.

La seduta comincia alle 9.15.

Seguito della discussione sul potere giudiziario.

PRESIDENTE avverte che, in attesa che l’onorevole Calamandrei sottoponga all’esame della Sezione il testo degli articoli concordati sull’unicità della giurisdizione, si discuterà dei Tribunali militari, e legge il secondo comma dell’articolo 14 del progetto Leone:

«I Tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra».

BULLONI dichiara di essere favorevole, senza riserve, al mantenimento dei Tribunali militari anche in tempo di pace, in quanto la giustizia militare è un necessario completamento della disciplina e della vita delle Forze armate: il solo fatto che universalmente si riconosce l’opportunità dell’esistenza di tali Tribunali sta a dimostrare, a suo avviso, la necessità assoluta di una speciale giurisdizione.

BOZZI dichiara di essere favorevole in linea di massima al mantenimento dei Tribunali militari territoriali, ma pensa che debba essere soppresso il Tribunale Supremo Militare, che è soltanto un giudice di legittimità e non di merito, mentre non è concepibile che un esame di legittimità in materia penale debba essere sottratto al suo giudice naturale.

Sulla proposta di limitare il funzionamento dei Tribunali militari al solo tempo di guerra, ritiene che, se fossero soppressi in tempo di pace, tali Tribunali non sarebbero neppure istituiti in tempo di guerra, o si avrebbero dei pessimi giudici. Infatti gli organismi giudiziari non si possono improvvisare, specie se si considera il fatto che la giustizia militare dovrà avere nelle guerre moderne giurisdizione su tutto il territorio nazionale, perché tutti i cittadini sono impegnati nella guerra e non ha più significato il dire che i Tribunali militari sono al seguito delle truppe operanti. Si chiede poi se sia opportuna la loro abolizione, data la lunga tradizione che essi hanno in Italia, rilevando che l’argomento della tradizione ha, soprattutto in questa materia, una particolare importanza. Bisogna inoltre tener presente che, nell’attuale momento politico, mentre si sta per firmare il trattato di pace, la loro soppressione potrebbe avere un particolare significato.

Nota quindi che, mentre si pensa di abolire i Tribunali militari territoriali, si propone contemporaneamente di creare degli organi specializzati presso il magistrato ordinario; si ammette, cioè, l’esigenza di una giustizia speciale, con la partecipazione di elementi militari, con giudici che sarebbero speciali, ma sempre sui generis in quanto aventi giurisdizione in certo senso parallela a quella dei giudici ordinari.

Concorda con l’onorevole Bulloni nel concetto che i Tribunali militari sono il necessario completamento della vita e della disciplina militare, ricordando che gli avvocati che ne hanno frequentato le aule sanno che i giudici che ne fanno parte hanno tutta una loro particolare sensibilità.

Dichiara di avere del processo penale una visione particolare, in quanto il giudice penale ha di fronte a sé un uomo, mentre quello civile ha delle carte; il giudice penale deve emettere un giudizio quasi divino, perché giudica un suo simile, privandolo a volte della libertà personale; e nella giustizia militare vi sono atteggiamenti strettamente inerenti ad un ambiente che soltanto uomini che lo vivano possono comprendere e valutare. Non vede quindi la necessità di sopprimere i Tribunali territoriali per sostituirli con sezioni speciali, che avrebbero praticamente le stesse funzioni.

Conclude dicendo che, a suo avviso, si potrebbe adottare la proposta Calamandrei di stabilire nella Costituzione un termine per provvedere alla revisione delle giurisdizioni speciali; rimettere cioè al legislatore ordinario la facoltà di sopprimerle o di conservarle, dopo approfondita valutazione.

LEONE GIOVANNI, Relatore, dichiara innanzi tutto di essere d’accordo con l’onorevole Bozzi sull’abolizione del Tribunale Supremo Militare, il quale, istituito per un supremo controllo di natura giuridica, non ha ragione d’essere come Tribunale presieduto da un appartenente alle Forze armate e con un collegio composto in buona parte di militari, mentre alla sua competenza sono affidate questioni non disciplinari, ma di diritto, per le quali occorre la competenza specifica del giudice ordinario.

Ritiene poi che sia necessario il mantenimento dei Tribunali militari in tempo di guerra, quando è indispensabile l’adattamento della giustizia a particolari contingenze belliche. I Tribunali militari straordinari seguono le Armate anche fuori del territorio nazionale e non sarebbe concepibile una giustizia diversa da quella militare, perché i giudizi su reati commessi da appartenenti alle Forze armate dovrebbero altrimenti essere trasferiti a Tribunali ordinari metropolitani, lontani spesso anche migliaia di chilometri. Pensa quindi che nella Carta costituzionale si debba espressamente parlare dell’esistenza dei Tribunali militari in tempo di guerra, al fine di poterne predisporre il funzionamento.

Sulla conservazione dei Tribunali militari territoriali, non ritiene decisiva l’osservazione dell’onorevole Bozzi sulla necessità di averli efficienti per l’eventualità di una guerra, in quanto, a suo avviso, sarebbe sufficiente prestabilire tutta una disciplina per poterli far funzionare al momento opportuno. In proposito ricorda che esiste in Italia una legge che preordina tutti i servizi e anticipa le disposizioni da prendere per il tempo di guerra: ritiene quindi che, analogamente, si potrebbe disciplinare in tempo di pace la materia riguardante il Tribunale di guerra, reclutando gli elementi tecnici dalla Magistratura ordinaria. Praticamente, cioè, i Tribunali militari territoriali dovrebbero essere trasformati in organi speciali della giustizia, nei quali sarebbe ammessa la partecipazione di elementi militari, indispensabili per il loro apporto di competenza in materia di disciplina militare.

Osserva che nell’attuale legislazione la competenza dei Tribunali militari dovrebbe essere molto ristretta, in quanto i reati a carattere prettamente militare sono pochissimi, mentre gli altri, affidati alla loro competenza, sono per lo più reati a carattere comune. Pur riconoscendo che per i reati prettamente militari è utile e opportuno l’intervento di tecnici, cioè di coloro che, vivendo la vita particolare dell’esercito, possono portare un valido contributo al giudizio, ritiene che, ponendo accanto al giudice ordinario tali elementi tecnici, ogni difficoltà sarebbe praticamente risolta.

Rileva poi che la giustizia militare è un organo legato più rigidamente di tutti gli altri al potere esecutivo, perché alle dirette dipendenze del Ministero della guerra, senza possibilità alcuna di ingerenza da parte del Ministero della giustizia. A ciò si può obiettare che anche la giustizia ordinaria dipende dal Ministro Guardasigilli: ma in questo campo vi sono larghissime garanzie.

Il Tribunale militare presenta poi l’altra anomalia di trovarsi alle dipendenze, o per lo meno di subire l’intervento e il controllo del Pubblico Ministero, il quale esercita poteri così ampi da distruggere quella distinzione di funzioni che deve esistere tra Pubblico Ministero e giudice. Il relatore, unico tecnico del Tribunale militare, non è che un organo della giustizia militare, la quale ha al suo vertice il Procuratore Generale.

A suo avviso, se si costituisse un Tribunale militare in cui si aumentasse il numero dei giudici tecnici, dando la presidenza ad un tecnico e chiamando dei militari in numero più ristretto a comporre il collegio, si avrebbe senz’altro un giudice speciale. Sopprimendo poi il Tribunale Supremo e corrispondentemente la Procura generale militare, come propone l’onorevole Bozzi, questo giudice speciale non avrebbe più alcun legame o connessione con la giurisdizione ordinaria e sarebbe ancor più vincolato al Ministero della guerra, senza nemmeno il tramite del Procuratore Generale, il quale può rappresentare una certa garanzia.

Rileva che è inoltre da tener presente il principio della immediatezza della giustizia; la necessità cioè di rendere, il più possibile, facile il contatto fisico della parte col giudice. Tale principio, in un’organizzazione dell’esercito ridottissima quale sarà la nostra, sarebbe eluso, in quanto i Tribunali militari sono attualmente pochi e nell’ordinamento che va apprestandosi sembra saranno ridotti a 6, con una sfera di competenza territoriale larghissima, cosicché gli imputati, i difensori di fiducia, i testimoni e gli altri interessati sarebbero costretti a percorrere lunghissime distanze per accedere all’ufficio giudiziario. Nascerebbe da ciò, tra gli altri inconvenienti, la necessità per gli avvocati difensori di trasmettere l’incarico ad altro collega, che potrebbe anche essere più rispettato, ma non riscuotere la stessa fiducia nella parte.

Quindi, pur rimanendo fermo nel proprio convincimento sull’abolizione dei Tribunali militari territoriali, ritiene che si debbano mantenere i Tribunali militari per il periodo di guerra, dando la facoltà al legislatore di organizzarli con legge ordinaria. In linea subordinata, accetterebbe la proposta dell’onorevole Bozzi per l’abolizione del Tribunale Militare Supremo con una norma che stabilisse, come per gli altri giudici speciali, che la composizione dei Tribunali militari deve avere una certa disciplina per impedire che l’organo tecnico venga sopraffatto da quello non tecnico o viceversa.

CASTIGLIA, Relatore, ricorda di aver già espresso, nell’esposizione della relazione dell’onorevole Patricolo, il suo pensiero in favore della conservazione dei Tribunali militari anche in tempo di pace. Ritiene che, se si sono verificati inconvenienti di ordine tecnico, ad essi si possa ovviare non con la soppressione dell’istituto, ma modificando o eliminando tutto quello che l’esperienza abbia rivelato come poco efficiente o inadatto allo scopo. Cita in proposito il problema della prevalenza dell’elemento militare su quello tecnico, inconveniente al quale si potrà facilmente ovviare con una riforma affidata al futuro legislatore. Ricorda inoltre che attualmente esiste un ruolo della Magistratura militare che è, a suo avviso, molto utile, in quanto contempera le esigenze della competenza tecnica con quelle della conoscenza della disciplina e dell’ambiente militare.

Non ritiene poi che l’inconveniente della mancanza di immediatezza per i Tribunali militari sia insuperabile, facendo presente che già esistono Sezioni distaccate, come quella di Catania, che funzionano egregiamente; sarà quindi sufficiente creare Sezioni distaccate per ognuno dei sei Tribunali militari territoriali.

Dichiara quindi che, pur riconoscendo che l’elemento militare è superfluo nel Tribunale Supremo, la questione della soppressione di tale organo non può, a suo avviso, essere affrontata che in sede di revisione dell’ordinamento giudiziario.

Concludendo, ricorda che l’esperienza ha dimostrato che i Tribunali militari hanno dato ottimi risultati, sia durante il fascismo che prima, attuando sempre scrupolosamente la giustizia militare.

DI GIOVANNI dichiara di essere favorevole alla abolizione del Tribunale Supremo Militare, ma di ritenere che debbano essere conservati i Tribunali territoriali, pensando che questi non potrebbero essere improvvisati o creati volta per volta in tempo di guerra, come pensa l’onorevole Leone. È però d’avviso che la loro competenza dovrebbe essere limitata ai soli reati militari e non estendersi ai reati comuni aventi con quelli una semplice connessione.

CALAMANDREI, Relatore, fa presente che, se i Tribunali militari territoriali dovessero essere conservati, non potrebbero avere altro aspetto che quello di Tribunali speciali. Dichiara di essere contrario alla loro conservazione e propone che all’articolo riguardante il mantenimento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, ecc., come giurisdizioni speciali, sia aggiunto il seguente comma:

«I Tribunali militari possono essere istituiti soltanto in tempo di guerra».

LACONI pensa che tutti i motivi addotti per la conservazione dei Tribunali militari si riferiscano ad un vecchio concetto dell’esercito; ma se questo viene considerato come l’insieme di tutti i cittadini-soldati che per un determinato periodo di tempo e per superiori necessità devono essere sottoposti a speciali doveri, ritiene che non vi possano essere dubbi sull’abolizione di quelle giurisdizioni speciali, pur ammettendo l’esistenza di una legislazione particolare per determinati reati.

Dichiara quindi di avere una istintiva repulsione a che la guerra sia prevista nella Costituzione, ricordando un articolo approvato dalla prima Sottocommissione, nel quale è detto che la Repubblica italiana rinuncia alla guerra come strumento per la realizzazione dei suoi diritti. A suo avviso, anche nel risolvere il problema in esame, la Sezione dovrebbe ispirarsi a quel principio.

TARGETTI concorda con l’onorevole Laconi e vorrebbe che della «guerra» fosse bandita persino la parola, tanto da voler proporre di mutare la denominazione del Ministero della guerra in Ministero degli affari militari, riprendendo una vecchia proposta dei socialisti tedeschi fatta alla fine della prima guerra mondiale.

Ricorda che la riforma del Codice militare è un argomento che si va trascinando da moltissimi anni e che chiunque, come lui, ha avuto occasione di occuparsi un po’ della questione, ha potuto certamente constatare come i pochissimi cultori del diritto penale militare non abbiano lasciato alcuna traccia notevole del loro pensiero. Il diritto penale militare è una creazione artificiosa, ed il Tribunale militare ha in tempo di guerra una sua funzione, ma non in tempo di pace. Per le stesse considerazioni fatte da altri colleghi, dichiara quindi di essere favorevole alla soppressione dei Tribunali militari.

RAVAGNAN ritiene che, con un esercito necessariamente e forzatamente ridotto a minime proporzioni, e che sarà prettamente tecnico, sia necessario reagire alla possibilità del crearsi di una casta chiusa e trovare un modo di realizzare un maggior legame tra il soldato e la popolazione.

Osserva che il popolo considera il soldato arrestato o sottoposto a processo alla stessa stregua di come considera i delinquenti passionali, cioè con comprensione ed indulgenza. A suo avviso la sanzione e la repressione dei reati militari dovrebbe essere fondata sugli stessi principî che valgono per quelli deferiti alla Corte di assise; di conseguenza sottratti alla competenza dei Tribunali militari, che dovrebbero essere soppressi in tempo di pace e ammessi soltanto in tempo di guerra.

Dichiara quindi di associarsi alla proposta Calamandrei per la creazione di Sezioni speciali con la partecipazione di tecnici militari.

MANNIRONI avverte innanzi tutto di essere contrario alla soluzione di compromesso proposta dall’onorevole Bozzi, ritenendo che la questione della soppressione o meno della giurisdizione militare debba essere risolta in questa sede.

Dato che si tende ad eliminare tutte le giurisdizioni speciali, ritiene che si debbano sopprimere anche i Tribunali militari territoriali.

Ritiene che l’obiezione dell’onorevole Bozzi circa la difficoltà di creare dei Tribunali militari in tempo di guerra non sia insuperabile, in quanto i giudici militari in periodo bellico sono per lo più sempre improvvisati e quindi privi di preparazione giuridica o tecnica, perché il corpo della giustizia militare è talmente esiguo in tempo di pace da essere certamente insufficiente in tempo di guerra. Anche il fatto che la guerra si combatte non solo al fronte ma in tutte le città, non ha valore, in quanto i Tribunali militari di guerra potranno funzionare anche in quelle città dove si combatte.

PRESIDENTE dichiara di concordare con l’onorevole Laconi sulla necessità che tutta la concezione della materia militare del nuovo Stato democratico in formazione debba essere completamente diversa da quella che ha prevalso fino ad oggi. Ritiene che si debba creare uno Stato senza base militare e senza possibilità di nuove avventure militaresche. A tale scopo è necessario bandire dalla Costituzione tutto ciò che possa riferirsi a particolari considerazioni delle varie prerogative militari.

LACONI ritiene che la questione della soppressione o meno della giurisdizione militare non debba essere decisa prima di avere decisa la sorte delle altre giurisdizioni speciali, quali la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, ecc.

PRESIDENTE è d’accordo con l’onorevole Laconi e avverte che si passa all’esame degli articoli concordati riguardanti le giurisdizioni speciali.

Dà quindi lettura del primo articolo:

«Il potere giudiziario in materia civile e penale è esercitato dai giudici ordinari, istituiti e regolati dalla legge sull’ordinamento giudiziario».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

Pone in votazione l’articolo 2:

«Presso gli organi giudiziari ordinari possono essere istituite, per determinate materie, apposite Sezioni con la partecipazione di magistrati specializzati o di cittadini esperti nominati a norma della legge sull’ordinamento giudiziario».

(È approvato).

Legge l’articolo 3:

«Ai giudizi penali di competenza della Corte di assise partecipano giudici popolari nei modi fissati dalla legge».

LACONI, dato che nell’articolo si prospetta il problema della Corte di assise, non ancora discusso, propone di rinviarne la votazione.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell’onorevole Laconi.

(È approvata).

Dà lettura dell’articolo 4:

«Non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione (se non per legge votata a maggioranza qualificata)».

Avverte che l’articolo sarà posto in votazione per divisione. Pone quindi ai voti la prima parte: «Non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione».

(Non è approvata).

Legge la seconda parte dell’articolo: «se non per legge votata a maggioranza qualificata».

AMBROSINI ritiene che una formula così generica sia insufficiente e che si debba precisare di quale maggioranza si tratti.

CALAMANDREI, Relatore, chiarisce che nel concordare l’articolo si era pensato di usare la stessa formula che varrà per la modificazione di una legge costituzionale, ma, presupponendo che nelle regole generali attinenti alla modificazione della Costituzione si dirà che le leggi costituzionali sono modificabili solo con le stesse forme con cui si modifica la Costituzione, l’aggiunta posta fra parentesi sarebbe stata priva di contenuto pratico.

Ritenendo che anche in altri campi sarà opportuno, per determinate leggi costituzionali, trovare un sistema di modificazione più rigido di quello valevole per le leggi ordinarie, ma meno rigido di quello che occorrerà per modificare la Costituzione, era stata adottata la formula proposta, così da ottenere un sistema intermedio.

AMBROSINI osserva che con tale sistema si presuppone che nei principî della Costituzione siano stabilite diverse categorie di norme giuridiche: quelle di natura costituzionale, altre della natura delle leggi ordinarie, ed altre ancora di natura intermedia. Dato che ciò non è ancora stato stabilito, dichiara di essere contrario a questa terza categoria di norme giuridiche, sia per non complicare troppo la struttura della Costituzione, sia per la necessità di procedere con cautela nello stabilire i casi nei quali occorrono leggi costituzionali.

Propone quindi, o di ricorrere alla formula esplicita «se non con legge costituzionale» o di precisare fin da ora il tipo di maggioranza qualificata da richiedere.

DI GIOVANNI ritiene che si dovrebbe dire soltanto che non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione in materia penale.

LEONE GIOVANNI, Relatore, presenta un emendamento, tendente ad aggiungere alla prima frase dell’articolo le parole: «se non per legge costituzionale».

TARGETTI propone di dire: «In nessun caso, neppure per legge votata a maggioranza qualificata, potranno costituirsi organi speciali di giurisdizione in materia penale».

LEONE GIOVANNI, Relatore, dichiara di aderire alla formula proposta dall’onorevole Targetti.

CALAMANDREI, Relatore, ricorda che anche nella legislazione fascista le leggi sull’ordinamento giudiziario avevano un trattamento speciale rispetto alle altre, in quanto non potevano essere modificate mediante decreto legislativo.

Ritiene quindi che, in attesa che venga deciso di indicare o meno nella Costituzione una determinata maggioranza qualificata, si potrebbe dire soltanto che non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione se non nei modi secondo i quali può essere modificata la legge sull’ordinamento giudiziario.

LEONE GIOVANNI, Relatore, propone di adottare la nuova formula seguente:

«In materia penale non possono essere istituiti giudici speciali. In materia civile ed amministrativa non possono essere istituiti giudici speciali, se non con legge votata a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea».

AMBROSINI preferirebbe che fosse detto più specificatamente: «a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea e due terzi dei votanti».

LACONI dichiara di preferire la formula più vaga, in quanto la procedura ora prevista potrebbe essere successivamente modificata.

AMBROSINI ritiene che non si possa affidare ad altri la facoltà di mutare quanto è stato deciso e che si debba dire invece tassativamente quale dovrà essere la procedura per la modificazione della Costituzione e se si possa procedere alla sua riforma con una semplice legge ordinaria o se occorra un sistema intermedio.

PRESIDENTE dà lettura dell’articolo nella seguente formulazione concordata fra gli onorevoli Calamandrei e Leone:

«Non possono essere istituiti organi speciali di giurisdizione se non per legge votata a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. In materia penale non possono essere istituite giurisdizioni speciali».

TARGETTI propone che il secondo comma sia così modificato: «In nessun caso possono essere istituiti giudici speciali in materia penale».

PRESIDENTE pone in votazione l’articolo con la modificazione proposta dall’onorevole Targetti.

(É approvato).

TARGETTI e LEONE GIOVANNI, Relatore, desiderano che sia consacrato a verbale che, approvando tale articolo, si intende che, qualora fosse stabilita in linea di massima un’altra forma di maggioranza qualificata, non si insisterebbe sul contenuto del primo comma.

PRESIDENTE prende atto del chiarimento.

Dà quindi lettura dell’articolo 5:

«Nelle materie stabilite da apposite leggi il potere giudiziario è esercitato dalle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte dei conti e dagli organi del Contenzioso tributario».

CALAMANDREI, Relatore, dato che sulle giurisdizioni speciali considerate nell’articolo possono manifestarsi tendenze diverse, propone di sospenderne temporaneamente la discussione passando all’esame degli articoli 6 e 7.

PRESIDENTE dà lettura dell’articolo 6:

«Contro le sentenze pronunciate in ultimo grado da qualsiasi organo ordinario o speciale è sempre ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, istituita per mantenere l’unità del diritto nazionale attraverso la uniformità della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze»; e dell’articolo 7:

«Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procederà, con legge votata a maggioranza qualificata, alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

AMBROSINI non è d’accordo con la proposta Calamandrei in quanto la disposizione dell’articolo 6 non ha valore specifico se non sia stato precedentemente votato l’articolo 5. Infatti, se non venisse approvato il principio del mantenimento delle giurisdizioni speciali, non avrebbe ragion d’essere il contenuto dell’articolo 6, giacché il ricorso alla Corte di cassazione è ammesso attualmente dal nostro ordinamento.

LACONI ritiene che l’articolo 7 sia un corollario dell’articolo 4, testé approvato, e che possa essere esaminato prima di passare alle eccezioni.

AMBROSINI fa notare che, se fossero soppresse le giurisdizioni speciali comprese nell’articolo 5, non avrebbe più ragion d’essere la disposizione dell’articolo 7.

Ritenendo che la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, le Giunte provinciali amministrative ecc., non si possano sopprimere, in considerazione dei servigi resi fino ad oggi, pensa che tuttavia non si possa precludere al futuro legislatore la facoltà di farlo; l’articolo 7 prevede tale possibilità fissando cinque anni al legislatore per il riesame di tutta la materia e per decidere se sia il caso di mantenere, sopprimere o modificare tali giurisdizioni speciali.

CALAMANDREI, Relatore, fa osservare che, mentre la disposizione dell’articolo 7 vale per tutte le centinaia di piccole giurisdizioni speciali esistenti, l’articolo 5 riguarda solamente le più importanti, la cui conservazione o soppressione è questione di tale importanza politica da dover essere necessariamente affrontata nella Costituzione.

UBERTI chiede se le Giunte provinciali amministrative conserveranno in futuro l’attuale denominazione.

AMBROSINI ricorda che il Comitato di redazione dell’ordinamento regionale, dopo aver esaminato lungamente il problema, decise a maggioranza che nella Regione avesse istituirsi una Corte di giustizia amministrativa con eventuali Sezioni. Quando la questione andò all’esame della seconda Sottocommissione, fu stabilito di conoscere, prima di decidere, la deliberazione della seconda Sezione. Quindi, ove fosse mantenuto il sistema della giustizia amministrativa come giurisdizione speciale, naturalmente alla Giunta provinciale amministrativa sarebbe opportuno sostituire la Carte di giustizia amministrativa.

TARGETTI nota che in tal caso si darebbe per risolta la questione della giustizia amministrativa della Regione.

AMBROSINI risponde che quanto egli ha detto è subordinato all’approvazione del principio.

BOZZI fa presente che la Giunta provinciale amministrativa sarà l’organo di giustizia regionale, sul quale si dovrà decidere.

PRESIDENTE propone che sia votato innanzi tutto il principio del mantenimento o meno delle giurisdizioni speciali contemplate nell’articolo 5.

CALAMANDREI, Relatore, dichiara che sarebbe stato suo desiderio, prima di passare alla votazione, di spiegare le ragioni per le quali è contrario al mantenimento delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Dato però che ciò richiederebbe un certo tempo, propone di rinviare ad altra seduta la discussione dell’articolo 5.

(Così rimane stabilito).

LEONE GIOVANNI, Relatore, fa presente che in merito al ricorso in Cassazione, di cui nella seconda parte dell’articolo 5 proposto, vi è l’articolo 17 del suo progetto, nel quale è detto che «in ogni causa devono essere osservati tre gradi di giurisdizione», pur con delle eccezioni. Dichiara che l’articolo tende ad assicurare con una regola generale i tre gradi di giurisdizione ed a permettere che l’abolizione del secondo grado sia attuata dal legislatore in determinati casi, che potrebbero essere limitati alle cause civili di infima portata e a quelle penali di scarso rilievo, come le contravvenzioni.

AMBROSINI, pur riconoscendo che le esigenze contemplate nell’articolo 17 del progetto Leone sono giustissime, non ritiene che possano essere prese in considerazione nella Costituzione, ma che debbano rientrare nella legge sull’ordinamento giudiziario.

DI GIOVANNI concorda con l’onorevole Ambrosini, aggiungendo che in ogni caso la formulazione proposta meriterebbe qualche ritocco, in quanto il dire che in ogni causa si debbano osservare tre gradi di giurisdizione appare come una coazione per coloro che debbono usare di tale facoltà.

CASTIGLIA, Relatore, fa notare che con la formulazione Leone si investirebbe la questione della Corte di assise, che dovrà invece essere esaminata successivamente, in quanto, se questa rimanesse come è attualmente, non vi sarebbe un secondo grado di giurisdizione. Altrettanto deve dirsi per le sentenze del Consiglio di Stato in materia giurisdizionale. Propone quindi di sospendere la discussione sull’articolo 17 del progetto Leone e di votare l’articolo 6 dell’onorevole Calamandrei, che però preferirebbe terminasse alle parole: «ricorso alla Corte di cassazione», senza ulteriori specificazioni.

BULLONI, riguardo ai Tribunali militari di guerra, ritiene che sarebbe opportuno stabilire che la Cassazione a Sezioni riunite ha la potestà di annullare quelle sentenze nelle quali si riscontri incompetenza o eccesso di potere.

LEONE GIOVANNI, Relatore, concorda con l’onorevole Bulloni e insiste affinché sia votato l’articolo 17 del suo progetto. Fa presente in proposito che è proprio attraverso le norme di procedura che viene più facilmente elusa la garanzia del cittadino al ricorso. Ritiene perciò che sarebbe opportuna una formula che impedisse di privare il cittadino del secondo grado di giurisdizione.

PRESIDENTE è d’avviso che tale formula potrebbe essere inserita fra i principî generali.

LEONE GIOVANNI, Relatore, non crede che nella parte contenente le norme sui diritti e doveri dei cittadini si possa inserire questa, che a suo avviso trova sede più adatta nell’articolo in esame.

Per quel che riguarda la Corte di assise, ritiene che, se dovesse sopravvivere, si dovrebbero aggiungere delle norme ad essa riferentisi.

Chiede infine che, ove non si vogliano stabilire i tre gradi in materia civile, si fissino almeno per la materia penale.

BULLONI è d’opinione che, se si vuol affermare il principio dei tre gradi di giurisdizione, essi debbano essere assicurati a entrambe le materie, penale e civile. Non ritiene opportuna la distinzione fatta dall’onorevole Leone, tendente a sottrarre al terzo grado di giurisdizione le contravvenzioni, in quanto vi sono contravvenzioni di carattere finanziario che comportano considerevoli entità patrimoniali e meritano quindi l’esaurimento di tutti i gradi di giurisdizione.

CALAMANDREI, Relatore, dichiara di essere contrario a che si parli nella Costituzione di un terzo grado di giurisdizione, perché la Cassazione non è un grado.

Ricorda in proposito all’onorevole Leone che nella Costituzione uscita dalla Rivoluzione francese – che è stata quella che ha proclamato il principio del doppio grado – tale norma non era contemplata.

Chiede quindi che sia consacrato a verbale che egli è contrario a che si inserisca nella Costituzione l’articolo 17 proposto dall’onorevole Leone, pur riconoscendo che esso contiene un principio fondamentale dell’ordinamento giudiziario e della procedura sia civile che penale.

BOZZI si associa alla dichiarazione dell’onorevole Calamandrei.

LEONE GIOVANNI, Relatore, dichiara di ritirare il suo articolo 17.

PRESIDENTE mette ai voti l’articolo 6 così formulato:

«Contro le sentenze pronunciate in ultimo grado da qualsiasi organo giudiziario ordinario o speciale è sempre ammesso il ricorso alla Corte di cassazione».

(È approvato).

Apre la discussione sull’articolo 7:

«Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procederà, con legge votata a maggioranza qualificata, alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

BULLONI propone di dire: «maggioranza assoluta».

CALAMANDREI, Relatore, sarebbe d’avviso di abolire del tutto l’inciso relativo alla maggioranza.

PRESIDENTE pone ai voti l’articolo 7 così modificato:

«Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procederà alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

(È approvato).

Apre la discussione sul secondo comma dell’articolo 12 del progetto Calamandrei:

«Al vertice dell’ordinamento giudiziario, unica per tutto lo Stato, siede in … la Corte di cassazione istituita per mantenere l’unità del diritto nazionale attraverso la uniformità della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze fra i giudici».

TARGETTI ritiene che il comma dovrebbe essere soppresso, in quanto pensa che, se la Commissione si astenesse dall’affermare l’unicità della Cassazione, non per questo si pronunzierebbe per la resurrezione delle Corti regionali. A suo avviso, non è necessario nel compilare la Carta Costituzionale stabilire alcuna norma relativa alla Cassazione che rimarrà nella situazione attuale.

Dichiara di aver personalmente molti dubbi circa la necessità assoluta, invariabile attraverso il tempo, dell’unicità della Cassazione. Anzi, se fosse costretto a prendere oggi una decisione impegnativa anche per l’avvenire, forse propenderebbe per le Corti regionali, in considerazione anche del fatto che nel campo penale sussiste l’unicità della Cassazione, ma non certo dell’interpretazione.

BOZZI dichiara di essere favorevole all’unicità della Cassazione e di aderire alla proposta Targetti tendente a non includere alcuna disposizione in proposito nella Costituzione, nel senso però che la soppressione del comma proposto dall’onorevole Calamandrei non significa nemmeno tendenza alla ricostituzione delle Cassazioni regionali.

AMBROSINI aderisce alla proposta dell’onorevole Targetti, in quanto la interpreta nel senso che rimane impregiudicata la creazione della Sezione di Cassazione prevista dallo Statuto siciliano.

DI GIOVANNI aggiunge che per la Sicilia si dovrà parlare non di Sezione, ma di Cassazione regionale.

CASTIGLIA aderisce alle precisazioni degli onorevoli Di Giovanni ed Ambrosini.

CALAMANDREI, Relatore, dopo aver ricordato di essere stato da decenni sostenitore dell’unicità della Cassazione, afferma di non concepire altrimenti la Suprema Corte, specie nel momento attuale in cui si sta creando uno Stato a carattere regionale. A suo avviso infatti, uno dei pericoli delle autonomie regionali è il moto centrifugo che si potrebbe determinare alla periferia; occorre quindi porre al vertice dello Stato degli organismi che servano a contrastare questa tendenza centrifuga. Uno dei mezzi fondamentali è quello di ricondurre tutta la interpretazione giurisprudenziale delle varie Corti di appello ad un’unica interpretazione centrale. Ricorda in proposito le affermazioni del Mortara, che nel suo Commentario ha notato le differenze della giurisprudenza al tempo delle Cassazioni regionali. Aggiunge inoltre che, proprio per questi motivi, la Cassazione unica, se già non esistesse, in Italia dovrebbe essere creata, così come in Germania nel 1871 fu istituito il Tribunale dell’impero per ovviare al pericolo di forze centrifughe nell’interpretazione del diritto.

Insiste quindi nel sostenere il principio della Cassazione unica, aggiungendo di ritenere indispensabile che ne sia fatta menzione nel testo costituzionale.

AMBROSINI desidera chiarire che la sua posizione, appoggiata dagli onorevoli Di Giovanni e Castiglia, si riferisce esclusivamente alla Sicilia e che personalmente non intende estendere le sue riserve alle altre Regioni. Ricorda che nell’articolo 2 del progetto di riforma dell’ordinamento regionale approvato dalla seconda Sottocommissione è detto espressamente che per la Sicilia, come per le altre Regioni indicate singolarmente, è riconosciuta una speciale condizione giuridica con Statuto da approvarsi con legge costituzionale. Ora, poiché la questione è stata decisa nello Statuto per la Sicilia, approvato con legge dello Stato, e che lo stesso Governo ha riconosciuto debba ritenersi in vigore, ritiene il principio come già acquisito.

DI GIOVANNI si associa alle dichiarazioni dell’onorevole Ambrosini.

La seduta termina alle 12.30.

Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.

Assente: Porzio.