Come nasce la Costituzione

ANTIMERIDIANA LUNEDÌ 16 DICEMBRE 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

68.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Autonomie focali (Seguito della discussione)

Presidente – Grieco – Tosato – Di Giovanni – Ambrosini, Relatore – Laconi – Finocchiaro Aprile – Cannizzo – Targetti – Fabbri – Mortati – Nobile – Conti – Vanoni – Uberti – Lussu – Bulloni – Lami Starnuti – Bordon – Ravagnan.

La seduta comincia alle 11.

Seguito della discussione sulle autonomie locali.

PRESIDENTE ricorda che l’onorevole Di Giovanni ha presentato la proposta alla quale si sono associati gli onorevoli Targetti, Lami Starnuti, Bordon e Lussu di un articolo aggiuntivo, così formulato:

«Nelle disposizioni delle leggi sulle materie riserbate alle Regioni, quando tali disposizioni incidano su rapporti di lavoro, o siano relative a norme protettive di tali rapporti, o comunque attengano a conquiste economiche e sociali dei lavoratori, non possono costituirsi per i lavoratori condizioni meno favorevoli di quelle garantite ad essi dalle leggi dello Stato».

GRIECO è d’accordo sul concetto informatore della proposta; si domanda, però, perché essa sia stata limitata ai problemi del lavoro e non estesa a tutti i campi.

TOSATO rileva che, a norma degli articoli già approvati dalla Sottocommissione, la materia dei rapporti di lavoro non è di competenza della Regione.

PRESIDENTE ha già rilevato quanto ora ha fatto presente l’onorevole Tosato; e ne ha tratto la conclusione della superfluità della disposizione proposta.

DI GIOVANNI, illustrando le ragioni che lo hanno spinto a presentare l’emendamento, ricorda che, in occasione dell’applicazione della legge 6 settembre 1946, relativa all’assegnazione delle terre incolte o mal coltivate ai contadini, nella riunione, promossa dall’Alto Commissario per la Sicilia, dei rappresentanti dei proprietari e di quelli della Federterra, fu sollevata da qualcuno l’eccezione – essendo l’agricoltura una materia riservata dallo Statuto siciliano alla Regione – dell’inapplicabilità del provvedimento alla Sicilia.

Appunto per evitare il ripetersi di simili contrasti e il fatto che la legislazione regionale possa stabilire per i lavoratori condizioni meno favorevoli di quelle loro garantite dalle leggi dello Stato, ritiene opportuno fissare in questa sede questa norma di ordine generale che, dal punto di vista formale, riconosce possa essere suscettibile di modificazioni.

AMBROSINI, Relatore, è d’accordo nella sostanza con l’onorevole Di Giovanni; ma, sia perché le disposizioni regionali non possono ledere i diritti dei lavoratori fissati da leggi dello Stato, sia perché la Regione non ha competenza in questa maceria, ritiene che una norma del genere di quella proposta dall’onorevole Di Giovanni possa considerarsi superflua.

LACONI osserva che l’esempio addotto dall’onorevole Di Giovanni milita a favore della tesi sostenuta dall’onorevole Grieco; che cioè tale articolo aggiuntivo sarebbe più accettabile se, invece di far riferimento ad una materia che non è di competenza della Regione, si riferisse genericamente a tutte le materie.

FINOCCHIARO APRILE si associa alle considerazioni svolte dall’onorevole Di Giovanni, anche perché la diversità di trattamento, alla quale si riferisce il proponente dell’emendamento, si è già avuta in qualche caso: ricorda ad esempio il trattamento fatto, per quanto riguarda la liquidazione delle indennità, agli impiegati ed ai salariati delle disciolte organizzazioni sindacali della Sicilia, diverso da quello fatto agli impiegati e salariati delle disciolte organizzazioni sindacali del continente.

CANNIZZO ritiene infondata la preoccupazione dell’onorevole Di Giovanni, e superflua l’introduzione di un tale articolo nella Carta costituzionale.

Quanto alle riserve sollevate sulla costituzionalità del decreto Segni in una riunione convocata dall’Alto Commissario per la Sicilia, fa presente che esse non si riferivano a condizioni da fare ai lavoratori locali, peggiori di quelle fatte in altre Regioni, bensì al quesito se il decreto Segni fosse o meno da considerarsi un anticipo della riforma agraria, nel qual caso il Ministro non avrebbe potuto provvedere con un decreto.

TARGETTI, poiché tutti sono d’accordo sulla sostanza e sulle finalità dell’emendamento proposto dall’onorevole Di Giovanni, prospetta l’opportunità di trasmettere tale proposta al Comitato di redazione, affinché veda se, anche modificandone la forma, non sia possibile includerla nel progetto sulle autonomie regionali.

FABBRI non è d’accordo con l’onorevole Targetti, perché ritiene che questa materia sia di competenza dello Stato e debba, quindi, essere il Parlamento a vedere quali sono le garanzie d’ordine generale che spettano ai lavoratori. Fa presente, a tale proposito, che l’escludere che in un rapporto di produzione vi possa essere un’eventuale diversità nelle retribuzioni dei vari elementi della produzione, in ordine alle condizioni locali, si risolve, a suo avviso, in un grave danno per le Regioni che industrialmente hanno una situazione eccentrica rispetto ai luoghi di destinazione dei prodotti, perché, ad esempio, stabilendo in tutta l’Italia un medesimo costo di produzione per una determinata industria, non vi sarà più convenienza ad avviare le merci prodotte nell’Italia meridionale verso l’Italia settentrionale, in quanto anche il solo costo dei trasporti renderà più care le merci prodotte nel sud; e quindi in pratica verrà meno ogni tornaconto di impiantare industrie od aziende in tali Regioni.

DI GIOVANNI introduce una lieve modificazione all’ultima parte del suo emendamento, che risulterebbe così formulato: «…non possono costituirsi per i lavoratori condizioni che, nel loro complesso, siano meno favorevoli di quelle garantite ad essi dalle leggi dello Stato».

PRESIDENTE, riassumendo la discussione, fa presente che due sono i quesiti sui quali la Sottocommissione deve dare il suo parere: il primo, costituito dall’emendamento Di Giovanni, che l’onorevole Targetti ha proposto di rimettere – una volta accettato il principio – al Comitato di redazione affinché studi la possibilità di inserirlo nello schema che si sta elaborando; il secondo costituito dalla proposta dell’onorevole Grieco, il quale ha fatto presente che tale norma non dovrebbe essere limitata al settore del lavoro, bensì estesa a tutte le materie di competenza della Regione.

Si dichiara personalmente favorevole alla proposta dell’onorevole Grieco, la quale potrebbe essere concretata in una formula simile alla seguente:

«Nelle deliberazioni delle Regioni su materie ad esse riserbate non possono costituirsi per i cittadini condizioni meno favorevoli di quelle loro garantite nella stessa materia dalle leggi dello Stato».

FABBRI fa le sue riserve sull’applicazione di una norma del genere; ed aggiunge di non vedere come sia possibile in pratica invocare una norma più favorevole esistente in un’altra Regione.

PRESIDENTE ricorda all’onorevole Fabbri che non si tratta di considerare le disposizioni emanate da una Regione rispetto a quelle stabilite da un’altra, ma di mettere a raffronto le norme regionali con quelle statali.

MORTATI osserva che tale emendamento è pleonastico, perché è implicito che le norme della legge dello Stato debbano essere rispettate.

NOBILE concorda con l’onorevole Mortati.

PRESIDENTE pone ai voti il principio che sia necessario inserire nel testo una tale clausola di garanzia, salvo poi a decidere – se la votazione darà un esito positivo – se sia da mantenere la dizione più restrittiva o da accogliere quella più generica, suggerita dall’onorevole Grieco.

(Non è approvata).

Apre la discussione sull’articolo 22 del progetto:

«Le Regioni sono costituite secondo la tradizionale ripartizione geografica dell’Italia.

Esse sono:

Piemonte;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Liguria;

Emilia;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi e Molise;

Campania;

Puglia;

Lucania;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna;

e in più la Valle d’Aosta».

CONTI presenta il seguente ordine del giorno:

«La Sottocommissione, mentre manda all’esame della Commissione generale l’articolo 22 del progetto sull’autonomia regionale, esprime il parere che le proposte di costituzioni di Regioni, circoscritte in modo diverso da quello tradizionale, debbano essere accompagnate da dimostrazioni concrete di capacità economica finanziaria della Regione, e da lineamenti indicativi nell’organizzazione dell’ente regionale».

Dichiara di essere favorevole alla costituzione di Regioni circoscritte in modo diverso da quello tradizionale, purché ciò corrisponda a necessità imprescindibili e alle aspirazioni ed ai sentimenti della popolazione locale. Spiega che tale sua affermazione deve intendersi nel senso che egli è favorevole sia alla scissione delle odierne Regioni, sia alla fusione totale o parziale di due Regioni in una.

Dichiara pure di non essere affatto contrario a che la volontà delle popolazioni sia assecondata, purché le Regioni che si vogliono costituire siano vitali, abbiano cioè l’autosufficienza.

Ritiene però che la Sottocommissione non sia competente a decidere su questa materia, né possa pregiudicare le decisioni avvenire, anche perché, divulgato in Italia il progetto di Costituzione, le aspirazioni generiche od appena accennate diventeranno più concrete ed in ogni Regione si formerà un’opinione pubblica più consistente e, quindi, più idonea a far conoscere i propri sentimenti di quanto oggi non sia. Per queste ragioni, è del parere che l’esame dell’articolo 22 possa senz’altro essere rinviato alla Commissione plenaria, in seno alla quale si ripromette di proporre che di tale questione si debba occupare direttamente l’Assemblea costituente.

LACONI prospetta all’onorevole Conti l’opportunità di stabilire chi ha il diritto di presentare la documentazione di cui parla l’ordine del giorno: ad esempio, i Comuni, i gruppi parlamentari, ecc.

CONTI riconosce giusta l’osservazione dell’onorevole Laconi; e pensa che, a tale scopo, si potrebbe aggiungere, in fine al suo ordine del giorno, la frase: «…a cura di Comitati eletti da Congressi di Sindaci e di altri Enti locali».

TARGETTI rileva che l’ordine del giorno proposto dall’onorevole Conti deve essere esaminato in rapporto all’articolo 23 del progetto, che considera le norme che dovrebbero regolare eventuali modificazioni nelle circoscrizioni regionali esistenti o la formazione di nuove Regioni; e fa presente che tale articolo dovrebbe essere necessariamente modificato, so si entrasse nell’ordine di idee di accogliere la proposta dell’onorevole Conti.

VANONI concorda nell’ordine del giorno dell’onorevole Conti, con la specificazione suggerita dall’onorevole Laconi. Rileva però una differenza fra tale ordine del giorno e l’articolo 23 del progetto, perché questo, partendo dal concetto che le Regioni siano già costituite, consente, con una norma permanente, la richiesta dell’erezione di una nuova Regione, mentre ora si è nella fase organizzativa, nella quale le procedure devono essere meno formali di quanto è necessario che siano quando un ente già esiste ed una corrente della popolazione ne chiede lo smembramento.

Riconosce che le decisioni definitive sulla prima fase organizzativa delle Regioni spettano all’Assemblea Costituente, la quale, però, deve necessariamente essere investita di tutti gli elementi indispensabili per poter dare un giudizio con serena coscienza sulle varie questioni. Poiché la Sottocommissione finirebbe col ritardare eccessivamente i suoi ulteriori lavori, se si dovesse occupare della preparazione, della raccolta e della prima valutazione degli elementi inerenti all’organizzazione concreta delle singole Regioni, prospetta l’opportunità di affidare tale compito ad una Commissione composta di colleghi facenti parte delle Sottocommissioni che hanno già esaurito il loro lavoro, la quale potrebbe preparare una relazione da sottoporre all’Assemblea costituente sulle singole richieste.

UBERTI pone in evidenza l’omissione in cui è incorso il Comitato di redazione, che non ha considerato la Venezia Giulia nell’elenco delle Regioni; ciò è tanto più grave perché, ancor prima di conoscere il testo definitivo del trattato di pace, si verrebbe ad ammettere la cancellazione della Venezia Giulia dal novero delle Regioni italiane.

Fa presente che gli abitanti delle residue zone giuliane si sono messi in relazione con i friulani allo scopo di formare una Regione Friuli-Venezia Giulia, e conclude esprimendo il voto che la Sottocommissione trovi il modo di ricordare con una formula idonea anche questa Regione, che non deve scomparire dalla nostra storia e dalla nostra Costituzione; o, in caso contrario, si limiti a togliere dall’articolo 22 l’elencazione che è stata riportata nel testo del progetto.

MORTATI può essere favorevole alla proposta dell’onorevole Conti, a patto che non si faccia alcun accenno specifico circa la soluzione del problema; in altre parole, che si trasmetta alla Commissione plenaria il testo del progetto senza l’articolo 22.

Concorda con l’onorevole Vanoni sull’opportunità di affidare ad un gruppo di colleghi l’esame delle singole situazioni; ma è del parere che questi debbano essere scelti nell’ambito della seconda Sottocommissione, sia perché questa non può scaricarsi di un compito che è suo, sia perché le situazioni che ora si presentano devono essere esaminate con gli stessi criteri con i quali sono stati finora considerati i vari problemi sottoposti alla Sottocommissione.

Considerando particolarmente i criteri da seguire nella costituzione di nuove Regioni – ad alcuni dei quali ha anche accennato nel suo ordine del giorno l’onorevole Conti – rileva che non ci si può affidare puramente e semplicemente alla volontarietà della costituzione, perché le aspirazioni delle singole Regioni, come frequenti esempi dimostrano, possono essere ispirate soltanto a sentimenti di campanilismo.

Nulla ha da obiettare circa l’elemento della capacità economica e finanziaria, che va anch’esso tenuto presente; ma ritiene che debba essere considerato in modo particolare un altro fattore, a suo parere di notevole importanza, consistente nella preoccupazione da parte dei nuclei minori che i loro interessi possano essere assorbiti, con notevole danno, da quelli della parte più numerosa della popolazione; donde la tendenza del gruppo più piccolo a separarsi dal più grosso per eliminare il pericolo della sopraffazione. Cita, ad esempio, il caso del Molise rispetto alla Campania e quello di Savona rispetto a Genova.

Ritiene pericolosa questa tendenza, che se non contenuta potrebbe condurre le Regioni a riprodurre le vecchie Provincie, e che contrasterebbe col criterio ispiratore dell’ordinamento regionale, che presuppone un ordinamento organico di nuclei regionali abbastanza vasti, rappresentanti interessi omogenei in senso lato. Pensa che si potrebbe rimediare a tale inconveniente adottando il criterio opposto, di non frazionare le attuali unità regionali, ma di ampliarle in modo che le esigenze dei gruppi più accentrati o demograficamente più rilevanti fossero compensate e neutralizzate da quelle di altri gruppi.

LUSSU dichiara che sarebbe un grave errore sopprimere, come è stato proposto, l’articolo 22 del progetto; ritiene, al contrario, che la Sottocommissione debba presentare il proprio lavoro nel modo più completo possibile e che, invece di rimandare le decisioni a causa dei contrasti di opinioni, debba pronunciarsi su tutte le questioni arrivando eventualmente ad una conclusione di maggioranza.

Né crede sia da accogliere la proposta dell’onorevole Vanoni; ma pensa che le questioni sulle quali eventualmente la Sottocommissione non fosse in grado di pronunciarsi possano essere nuovamente affidate al Comitato sulle autonomie locali, il quale, dopo aver studiato l’argomento, potrà riferire alla Sottocommissione.

Conclude affermando la necessità che la Sottocommissione affronti questo problema, pur riconoscendo la complessità dei criteri ai quali è necessario ispirarsi quando si tratta di costituire una nuova Regione.

AMBROSINI, Relatore, rispondendo all’onorevole Uberti, spiega che il Comitato non è caduto in un’omissione quando non ha considerato nell’elenco la Venezia Giulia, ma ha inteso comprendere nella parola «Veneto» tutta la Regione dell’est.

Concorda con l’onorevole Vanoni nel ritenere che l’articolo 23 – il quale fissa il criterio col quale arrivare ad una eventuale modificazione di circoscrizioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni – presupponga già una sistemazione definitiva di esse, stabilita precedentemente o dalla Commissione o dall’Assemblea costituente.

Ritiene che non sia pericoloso basare tali richieste sulla volontà delle popolazioni interessate, perché, se è vero che la popolazione ha il diritto di proporre modifiche delle circoscrizioni regionali, è anche vero – a norma dell’ultimo comma dell’articolo 23 – che queste «sono disposte con legge dello Stato, previo parere delle Assemblee Regionali interessate»; e, quindi, il potere legislativo dello Stato avrà tutti gli elementi necessari per procedere ad una deliberazione ponderata.

Quanto all’articolo 22, dichiara che il Comitato, di fronte alle numerose sollecitazioni e richieste provenienti da Enti e personalità qualificati, fu del parere di non essere sufficientemente istruito per prendere una deliberazione, ma, non intendendo sottrarsi al compito affidatogli, si attenne a quella che gli parve la soluzione meno pericolosa ed avventata.

Per queste ragioni, mentre insiste sulla formulazione dell’articolo 23, si rimette, per quanto riguarda l’articolo 22, al parere della Sottocommissione.

BULLONI è del parere che la seconda Sottocommissione debba deliberare la costituzione di un ristretto comitato interno per l’esame e lo studio delle proposte finora avanzate circa la costituzione di nuove Regioni, al fine di giungere ad una necessaria deliberazione sulle medesime e di presentare all’Assemblea costituente un materiale di discussione già congruamente elaborato in base ai criteri previsti dall’ordine del giorno Conti, con la precisazione proposta dall’onorevole Laconi.

LAMI STARNUTI, alle considerazioni dell’onorevole Ambrosini circa l’articolo 22, aggiunge che la maggioranza del Comitato fu del parere che, se ci si fosse allontanati dai criteri tradizionali rispetto alle Regioni, si sarebbe aperta la corsa ai contrasti più disparati e più pericolosi tra le popolazioni di una medesima zona. Del resto, se la riforma sarà approvata nel testo proposto, nulla impedirà che, in futuri periodi meno agitati, determinate popolazioni possano chiedere ed ottenere a norma dell’articolo 23 di passare ad altra Regione o di erigersi in Regione autonoma.

Per questi motivi, mentre insiste sull’opportunità che la Sottocommissione passi all’esame dell’articolo 22, si dichiara contrario sia all’ordine del giorno dell’onorevole Conti, sia alla proposta dell’onorevole Vanoni, perché tali soluzioni non farebbero altro che dare adito a contrasti e a richieste. Pur apprezzando le opinione e le buone intenzioni degli Enti e delle personalità qualificati, è del parere che la decisione sostanziale debba essere riservata alle popolazioni; e, quindi, poiché il testo proposto dal Comitato di redazione, consentendo ad ogni aspirazione legittima ed opportuna di concretizzarsi a breve scadenza, permette in questo momento di evitare ogni possibilità di immediati contrasti, propone l’approvazione degli articoli 22 e 23 del progetto stesso.

BORDON premette che la Commissione plenaria non mancherà di tenere nel debito conto, sia lo studio che su tale questione è stato preliminarmente compiuto dal Comitato, sia le relazioni che su particolari problemi saranno fatte dall’onorevole Lussu e da altri colleghi, sia infine il lavoro seriamente compiuto dalla Sottocommissione.

Quanto all’elenco delle Regioni, osserva che, mentre per talune non vi è motivo di discussione, per altre non può dirsi altrettanto; e pensa che tali casi controversi possano essere senz’altro affidati ad un ulteriore studio del Comitato di redazione.

Considerando particolarmente l’ordine del giorno Conti, rileva che l’espressione «Regioni circoscritte in modo diverso da quello tradizionale» non precisa nulla e si può prestare ad equivoci; così se, ad esempio, alla parola «tradizionale» si dà il significato di «storico», bisogna precisare da quando si deve cominciare tale esame; altrimenti, per quanto riguarda la Val d’Aosta, si dovrebbe cominciare dal momento in cui essa fu distaccata dalla Savoia ed incorporata nel Piemonte. Di qui l’opportunità di precisare che i ricorsi possono farsi a proposito di Regioni circoscritte in modo diverso da quello tradizionale o non comprese nell’articolo 2 del progetto.

Conclude dichiarandosi favorevole al testo del progetto o, in linea subordinata, all’ordine del giorno Conti, emendato nel senso testé accennato.

VANONI riconosce la gravità delle considerazioni dell’onorevole Lami Starnuti, ma fa presente che, essendosi ormai determinato in tutto il Paese un movimento tendente a discutere le circoscrizioni delle Regioni tradizionali, le attuali difficoltà potrebbero portare taluno alla conclusione che è meglio non parlare più di autonomia regionale.

Riconosciuto che il compito della Sottocommissione – che è quello di raccogliere ed esaminare tutti gli elementi idonei a determinare la delimitazione delle Regioni – è di notevole complessità e richiederebbe anche il compimento di inchieste sul luogo, insiste nella sua proposta, la quale, affidando tale ulteriore studio (che dal punto di vista della competenza rientra sicuramente nei limiti della Sottocommissione) ad altri colleghi, consentirebbe un notevole risparmio di tempo e darebbe modo alla seconda Sottocommissione – che ha compiuto fin qui un lavoro notevole per la mole e per l’importanza – di occuparsi degli altri problemi che ancora deve prendere in esame.

È disposto, in linea subordinata, a modificare la sua proposta, nel senso che il Comitato, quando avrà raccolto tutti gli elementi, dovrà fare delle proposte che saranno vagliate dalla Sottocommissione.

MORTATI rileva l’errore di impostazione in cui è caduto l’onorevole Lami Starnuti, secondo il quale si sfuggirebbe all’obbligo di sentire le popolazioni interessate se si conservassero le Regioni storiche tradizionali. Tale concetto non è esatto dal punto di vista giuridico, perché la Regione non costituisce un’entità giuridicamente esistente, ma una pura delimitazione geografica e non si può, quindi, parlare di un interesse delle popolazioni fondato su elementi geografici.

Conclude affermando che non v’è l’obbligo di sentire le popolazioni e che, se tale obbligo vi fosse, dovrebbe valere anche per le circoscrizioni regionali tradizionali.

GRIECO, premesso che le considerazioni dell’onorevole Lami Starnuti, anche se giuridicamente deboli, sono politicamente forti, chiede che si ponga anzitutto in votazione il mantenimento dell’articolo 22 del progetto. Poiché la Sottocommissione non si può esimere dal suo lavoro, pensa che nel caso che il mantenimento dell’articolo non sia approvato si possa superare l’argomento con l’intesa di ritornare su di esso quando gli onorevoli Lussu, Fuschini e Codacci Pisanelli saranno pronti a riferire sulle varie proposte pervenute: in tal modo sarà possibile arrivare ad una conclusione e prospettare alla Commissione l’opinione della Sottocommissione.

Quanto alla proposta dell’onorevole Vanoni, riconosce che essa è ispirata da profondi motivi di onestà, scientifica e politica; ma pensa che l’istituzione di Commissioni parlamentari con l’incarico di compiere inchieste sui luoghi non possa davvero contribuire ad accelerare i lavori.

BULLONI, poiché la Sottocommissione non può esimersi dal prendere in considerazione tale questione, propone di riprendere l’esame dell’articolo 22 quando il Comitato di redazione avrà concluso i suoi lavori.

LUSSU osserva che la proposta dell’onorevole Lami Starnuti, la quale tende a rinviare alla fine dei lavori della Costituente ogni variazione nelle circoscrizioni regionali, per voler essere troppo politica, rischia di diventare assolutamente impolitica, perché né la Sottocommissione, né l’Assemblea costituente possono ignorare il problema dell’istituzione di nuove Regioni, e quindi sia l’una che l’altra dovranno esprimere in proposito il loro pensiero.

Non ritiene poi necessario quanto propone l’onorevole Vanoni, e cioè che si istituiscano speciali Commissioni con l’incarico di assumere informazioni in loco. È invece del parere che siano sufficienti gli elementi in possesso della Sottocommissione; ma, ove non si ritengano tali, la Sottocommissione potrà dare sulla questione parere negativo, rinviando la decisione dei vari problemi dell’Assemblea costituente.

CONTI, contrariamente a quanto sostiene l’onorevole Lussu, è convinto che gli elementi a conoscenza della Sottocommissione non siano sufficienti per giudicare se le richieste avanzate siano o meno fondate. E poiché nemmeno la Commissione potrà avere tutte le notizie necessarie, insiste nella sua proposta di rinviare ogni decisione all’Assemblea plenaria, la quale – tra due o tre mesi – potrà essere in grado, mercé il maggior numero di dettagli e di documenti a sua disposizione, di decidere su questi argomenti.

AMBROSINI, Relatore, più che accettare subito la proposta dell’onorevole Conti di rimandare senz’altro il problema all’Assemblea plenaria, è del parere che – coerentemente con le precedenti deliberazioni – si invitino i tre colleghi incaricati di riferire sulle varie richieste a dire la loro opinione in proposito. Soltanto allora, se la Sottocommissione riterrà, per mancanza di elementi sufficienti, di non poter prendere una deliberazione, si potrà rimandare ogni decisione all’Assemblea costituente.

RAVAGNAN concorda con gli onorevoli Lami Starnuti e Grieco; e, d’altra parte, riconosce fondata l’osservazione dell’onorevole Conti circa l’insufficienza della documentazione. Poiché non è facile procurarsi elementi sufficienti, né d’altra parte queste richieste, nella quasi totalità, rappresentano l’espressione della volontà delle popolazioni, bensì opinioni di eruditi o di notabili, è anch’egli del parere che la Sottocommissione, dopo aver ascoltato le relazioni dei colleghi incaricati di esaminare tali richieste, possa prendere le proprie deliberazioni che saranno poi sottoposte all’Assemblea costituente.

PRESIDENTE osserva anzitutto che, a suo avviso, non dovrebbe essere accolta la richiesta dell’onorevole Bulloni di costituire un Comitalo interno, che è invece già in funzione (allude al Comitato per le autonomie locali) e non ha mancato di esaminare le numerose richieste di modificazione delle circoscrizioni regionali che, da tempo, sono pervenute.

Riconosce che – come sostengono gli onorevoli Conti e Vanoni – queste decisioni devono essere prese su una base seria; ma ritiene che, né il fatto di prolungare gli studi per un altro mese o due (e ricorda in proposito i lunghi lavori compiuti, senza conclusione concreta, in un passato molto remoto da Comitati e Commissioni), né quello di compiere indagini locali possano contribuire ad illuminare maggiormente la Sottocommissione.

È quindi del parere che il Comitato abbia seguito la via giusta, prendendo una decisione che non lo ha soddisfatto, ma che fra le molte soluzioni non soddisfacenti era ancora la migliore, quando si consideri che né la Sottocommissione, né la Commissione, né l’Assemblea costituente potranno compiere quel lavoro di preparazione, indagine, studio e sintesi, che sarebbe indispensabile per poter dare un giudizio con cognizione di causa.

Dichiara perciò di essere favorevole alla proposta che la Sottocommissione ascolti le relazioni dei tre colleghi e quindi prenda le proprie deliberazioni.

Aggiunge – poiché questi problemi formano una parte inscindibile di quello della struttura regionale – di non ritenere opportuno che la Sottocommissione, che non può limitarsi a studiare l’Ente regione in astratto, ma deve presentare la soluzione del problema con particolare riferimento alle singole Regioni, rinvii la materia in esame alla Commissione plenaria.

BULLONI dichiara di non insistere nella sua proposta, che aveva formulato ignorando che il Comitato per le autonomie regionali si fosse occupato anche di questo argomento.

La seduta termina alle 13.10.

Erano presenti: Ambrosini, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cannizzo, Cappi, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti e Vanoni.

In congedo: Einaudi.

Assenti: Bocconi, Calamandrei, Castiglia, Codacci Pisanelli, Fuschini, Leone Giovanni, Piccioni, Porzio, Rossi Paolo c Zuccarini.