Come nasce la Costituzione

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

58.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Autonomie locali (Seguito della discussione)

Presidente – Cappi – Laconi – perassi – mannironi – mortati – nobile – Uberti – Fabbri – Tosato – Fuschini – Ravagnan – La Rocca – Targetti – Lami Starnuti – Lussu – Zuccarini – Ambrosini, Relatore – Bordon – Bozzi – Vanoni – Conti – Codacci Pisanelli.

La seduta comincia alle 16.35.

Seguito della discussione sulle autonomie locali.

PRESIDENTE comunica il testo di un articolo aggiuntivo 12-bis, proposto dall’onorevole Mannironi;

«Il diritto di impugnativa (di cui al precedente articolo) è riconosciuto anche alla Regione, contro quelle leggi nazionali che si ritengano lesive dei diritti costituzionali della stessa Regione. L’Alta Corte costituzionale, cui spetta di decidere, potrà, se richiesta, sospendere l’esecutività della legge impugnata».

CAPPI lo ritiene superfluo, dal momento che vi è un’Alta Corte costituzionale alla quale tutti possono ricorrere, comprese le Regioni.

LACONI è contrario alla proposta Mannironi che, a suo parere, non solo è superflua, ma tenderebbe a porre in rilievo una specie di parità tra la Regione e lo Stato che gli sembra completamente fuori luogo.

PERASSI non crede sia da accogliere questo articolo aggiuntivo, soprattutto perché il diritto di impugnativa di cui parla il proponente non si vuol riferire al periodo di formazione delle leggi regionali di cui all’articolo precedente, ma ad una legge dello Stato già fatta. Ritiene che il problema potrà essere risolto quando si discuterà della competenza dell’Alta Corte costituzionale.

MANNIRONI ritira l’articolo aggiuntivo, riservandosi di ripresentarlo in altra sede.

MORTATI si domanda se – nell’articolo 12 – parlandosi di leggi, si sia inteso riferirsi alle leggi in senso stretto o all’attività normativa in senso generico: perché sarebbe d’opinione che, per i regolamenti delegati di cui all’articolo 4ter, si debba seguire la stessa procedura delle leggi: non così, invece, per i regolamenti interni della Regione.

NOBILE, per le considerazioni già altra volta espresse, vorrebbe compresi tra quelli che debbono essere sottoposti all’approvazione degli organi centrali, tutti i regolamenti che le Regioni fanno anche per le proprie leggi e, subordinatamente, i regolamenti che concernono la sicurezza pubblica o comunque l’interesse nazionale.

UBERTI non crede sia il caso di appesantire eccessivamente la Costituzione, introducendovi una disposizione esplicita anche per i regolamenti, perché in sostanza il regolamento non è che la esecuzione pratica di norme legislative che sono, in quanto tali, già contemplate nell’articolo.

FABBRI, considerato che la questione sollevata dall’onorevole Mortati involge un principio di giustizia amministrativa, preferirebbe rimandarne la soluzione a quando saranno stabiliti gli organi della giustizia amministrativa nell’ambito della Regione e determinate le loro funzioni; ma se si tratta dell’accertamento preventivo che il Governo fa, non è d’opinione di appesantire la procedura per la formazione di tali regolamenti, pur ritenendo necessaria una garanzia contro la loro incostituzionalità.

MANNIRONI ritiene che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed il controllo da parte dello Stato debbano effettuarsi soltanto per le leggi della Regione: nessun intervento dello Stato crede sia necessario per i regolamenti di leggi emanate dalla Regione e tanto meno la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.

TOSATO, escludendo i regolamenti esecutivi di leggi regionali, vorrebbe esteso agli altri regolamenti la disamina e il controllo da parte dello Stato.

PRESIDENTE, per evitare che si creino situazioni contraddittorie nelle varie Regioni, ritiene che lo Stato debba avere una possibilità di controllo sui vari regolamenti la cui emanazione è delegata alla Regione; non trova quindi eccessivo che la procedura si svolga allo stesso modo di quella stabilita per le leggi della Regione. Chiarisce che, secondo la proposta Mortati, la procedura stabilita per le leggi deve essere seguita anche per i regolamenti delegati di cui all’articolo 4ter.

NOBILE propone un emendamento nel senso che tale procedura valga per tutti i regolamenti che le Regioni fanno anche per le proprie leggi. Subordinatamente, un secondo emendamento in base al quale la procedura stessa valga per quelli che riguardano la sicurezza pubblica o comunque l’interesse nazionale.

PRESIDENTE pone ai voti gli emendamenti dell’onorevole Nobile.

(Non sono approvati).

Mette ai voti la proposta Mortati così formulata:

«La procedura stabilita per la pubblicazione e l’impugnativa delle leggi deve essere seguita anche per i regolamenti delegati di cui all’articolo 4ter».

(È approvata).

MORTATI, riferendosi ad eventuali situazioni d’urgenza, ritiene che esse possano suggerire una procedura abbreviata per la pubblicazione delle leggi, purché il Governo sia posto nella possibilità di dare il suo consenso espresso senza attendere il compimento del termine ordinario previsto per la pubblicazione stessa. Propone perciò il seguente comma aggiuntivo:

«Ove l’Assemblea Regionale dichiari l’urgenza di una legge da essa approvata, si può procedere alla pubblicazione di questa prima del decorso del termine di cui all’articolo … se il Governo dello Stato dia il suo consenso espresso».

FUSCHINI chiede chiarimenti sulla parola «espresso» e circa la pubblicazione della legge.

PRESIDENTE risponde che «espresso» vuol significare «esplicito» e che la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Mette poi in votazione questo comma aggiuntivo all’articolo 12 proposto dall’onorevole Mortati.

(È approvato).

Dovendosi ora passare all’articolo 13, avverte che l’onorevole Mortati propone di abbinarne la discussione a quella dell’articolo 15.

(Così rimane stabilito).

Dà lettura di questi due articoli nel testo del Comitato.

Art. 13. – «Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere l’Assemblea Regionale ove questa assuma atteggiamenti contrari all’interesse nazionale ed in caso di gravi e reiterate violazioni della legge.

«La dissoluzione deve essere disposta con suo decreto motivato, su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale.

«In tal caso nomina un Commissario il quale indirà le nuove elezioni entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento dell’Assemblea».

Art. 15. – «Quando il Presidente della Deputazione regionale assuma atteggiamenti contrari all’interesse nazionale o compia gravi e reiterate violazioni di legge, il Governo centrale ha facoltà di segnalare il caso all’Assemblea Regionale perché provveda alla sostituzione del Presidente.

«Qualora l’Assemblea non provveda, il Presidente della Repubblica può ricorrere al provvedimento della dissoluzione ai sensi dell’articolo 13».

MORTATI propone le seguente formulazione in cui sono riuniti gli articoli 13 e 15.

«Può essere disposto lo scioglimento dell’Assemblea Regionale, quando questa assuma atteggiamenti contrari all’unità nazionale o compia gravi e reiterate violazioni delle leggi generali o regionali, ed altresì nel caso che essa, nonostante la segnalazione fattale dal Governo dello Stato, non provveda alla sostituzione della Deputazione regionale o del suo Presidente, i quali si siano resi responsabili di analoghi atti o violazioni.

«Lo scioglimento è effettuato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su parere conforme del Senato, emesso a maggioranza assoluta dei suoi membri e con l’astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.

«Con lo stesso atto, che dispone lo scioglimento, si provvederà alla nomina di una Commissione straordinaria presieduta dal Commissario regionale e composta di quattro cittadini, eleggibili all’Assemblea Regionale. La Commissione indirà le nuove elezioni dell’Assemblea entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso di scioglimento sulla Gazzetta Ufficiale».

CAPPI approva sostanzialmente la proposta dell’onorevole Mortati, ma trova troppo generica e pericolosa la frase «assuma atteggiamenti contrari all’unità nazionale» e ne propone la soppressione.

Inoltre, poiché ritiene complicata la norma che, in caso di scioglimento dell’Assemblea Regionale, l’Amministrazione della Regione venga affidata ad una Commissione presieduta dal Commissario regionale, preferirebbe che si lasciasse il Commissario, invece della Commissione, aggiungendo però che esso dovrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione ed indire le nuove elezioni nel termine di tre mesi.

RAVAGNAN, pur ritenendo implicito che l’apprezzamento degli atteggiamenti dell’Assemblea Regionale come contrari all’interesse nazionale debba spettare al Presidente della Repubblica, dichiara che ciò gli sembra un anticipo ad una discussione sui poteri del Capo dello Stato. Pensa che ad ogni modo di tale facoltà questi dovrebbe far uso dopo un voto conforme della Prima Camera. A suo parere poi le «gravi e reiterate violazioni delle legge dovrebbero essere constatate dalla Suprema Corte costituzionale. Quanto all’organo che deve dare parere sulla dissoluzione dell’Assemblea Regionale, nota che il Consiglio di Stato entra qui come cosa nuova e non ne approva l’intervento.

LA ROCCA vorrebbe fosse chiarito chi è che giudica in fatto di atteggiamenti contrari all’interesse nazionale; e se, come sembra, sarà il Presidente della Repubblica, domanda se egli è solo a giudicare o se avrà bisogno del parere di altro organo e di quale. Non approva l’inciso «atteggiamenti contrari all’unità nazionale» e trova forte anche la frase «gravi e reiterate violazioni di leggi»; gli sembra sufficiente una pura e semplice violazione di legge per richiamare all’ordine la Regione.

TARGETTI è d’accordo nel sostituire l’inciso «contrari all’interesse nazionale» con l’altro: «contrari all’unità nazionale» è pensa che si potrebbe anche omettere l’aggettivo: «reiterate», limitandosi a «gravi violazioni». Prospetta poi l’ipotesi di un’Assemblea Regionale che non procedesse all’elezione dei suoi organi e ritiene che in tal caso il Presidente della Repubblica dovrebbe procedere senz’altro allo scioglimento dell’Assemblea Regionale.

LACONI osserva come questo articolo debba riferirsi unicamente all’opera dell’Assemblea Regionale, ad un’azione di governo, cioè, che essa compirebbe in violazione alle leggi dello Stato: gli sembrano perciò eccessive le condizioni richieste per il suo scioglimento. Ritiene che basterebbe una sola di tali violazioni, ma ad ogni modo propone che invece di dire: «gravi e reiterate violazioni di legge», si dica: «gravi o reiterate».

Crede poi che una valutazione di merito nei riguardi dell’unità nazionale o degli interessi nazionali violati dovrebbe essere compiuta non dal Consiglio di Stato, di cui non vede ancora ben precisata la figura e la funzione, e neppure dall’Alta Corte costituzionale, ma dall’Assemblea Nazionale, unica rappresentante genuina della sovranità popolare e organo supremo veramente democratico che coordina tutte le attività regionali.

Desidera infine sia chiarito se la designazione dei quattro cittadini eleggibili all’Assemblea Regionale debba esser fatta dal Governo, oppure personalmente dal Capo dello Stato.

MORTATI ritiene che tale designazione debba esser fatta dal Governo; del resto, anche se fosse fatta dal Presidente della Repubblica, questi agirebbe su iniziativa del Consiglio dei Ministri.

LAMI STARNUTI accetta la proposta dell’onorevole Mortati, che demanda il parere per lo scioglimento dell’Assemblea Regionale al Senato, il quale, oltre tutto, a differenza del Consiglio di Stato, è un corpo elettivo: gli sembra eccessivo richiedere il parere dell’Assemblea Nazionale.

Dà poi ragione della frase: «in caso di gravi e reiterate violazioni della legge», che fu da lui proposta in seno al Comitato per le autonomie locali perché, difensore convinto di queste autonomie, egli è in massima contrario allo scioglimento degli Enti locali, a meno che non vi sia una ripetuta violazione della legge. Dicendo: «gravi», si vuole con ciò intendere una condotta intenzionale, volontaria dell’Assemblea Regionale o dell’ente locale: una pura violazione della legge, come ad esempio la convocazione dell’Assemblea senza il rispetto dei termini, non potrebbe bastare. Non ritiene sufficiente una sola violazione, a meno che non sia gravissima. Può quindi, al massimo, consentire che si sopprima l’aggettivo «reiterate», purché sia chiaro che queste violazioni debbono essere ripetute successivamente da parte dell’Assemblea Regionale.

Circa l’espressione: «atteggiamenti contrari all’interesse nazionale», osserva che essa è derivata da un certo contrasto di opinioni in sede del Comitato, poiché a taluno sembrò poco opportuno fare nella Costituzione l’ipotesi di un’Assemblea Regionale che si dimostrasse contraria all’unità della Nazione; ma il concetto era appunto questo. Si rende conto che forse questa formula è troppo vasta e potrebbe dar luogo ad un certo arbitrio da parte del potere legislativo nel provocare lo scioglimento dell’Assemblea; ma, ciò nonostante, vi aderisce, come aderisce in tutte le sue parti all’emendamento Mortati.

LUSSU si limita a mettere in rilievo la parte di questi due articoli nella quale egli non si è trovato d’accordo col Comitato.

Ritiene necessario l’abbinamento dei due articoli proposto dall’onorevole Mortati, ma dichiara subito di esser contrario all’articolo 15, che riguarda la condotta del Presidente della Deputazione Regionale e stabilisce la procedura per addivenire alla sua sostituzione. Ciò gli sembra contrario alla dignità dell’Assemblea Regionale, che verrebbe inutilmente umiliata. Ritiene quindi che l’articolo 15 debba essere totalmente soppresso e propone il seguente emendamento:

«Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere l’Assemblea Regionale ove questa, o la Deputazione Regionale assuma atteggiamenti contrari, ecc.».

Ricorda di avere egli stesso proposto la soppressione della formula; «contrari all’unità nazionale» e la sostituzione con l’altra: «contrari all’interesse nazionale», sembrandogli non opportuno né politicamente utile che figurasse nella Carta costituzionale l’ipotesi di una Regione che offendesse l’unità nazionale.

ZUCCARINI dichiara di aderire alle modifiche proposte dall’onorevole Cappi. Trova troppo vaga la parola: «atteggiamenti» e suggerisce di usare invece il termine «atti». Sebbene la facoltà di sciogliere l’Assemblea Regionale sia accordata al Presidente della Repubblica, ritiene che l’iniziativa debba partire da qualche organo della sovranità popolare. Crede poi che si debba togliere la parola «unità», perché, se pure questa preoccupazione di salvaguardare l’unità nazionale può essere legittima, non è opportuno che figuri in queste norme di organizzazione regionale.

MANNIRONI non approva che la Regione sia tenuta in uno stato di libertà eccessivamente vigilata; ciò che finirebbe con lo sminuire la sua figura e ferire il principio della sua autonomia. È d’accordo quindi sulla proposta dell’onorevole Mortati di sostituire, alla dizione «contrari all’interesse nazionale», l’altra: «contrari all’unità nazionale».

È anche d’accordo con l’onorevole Lussu che debba essere eliminata la parte in cui si accenna allo scioglimento dell’Assemblea Regionale solo perché essa non aderisca all’invito del Governo di sostituire il Presidente o la Deputazione. Si finirebbe altrimenti per ammettere una eccessiva ingerenza del potere centrale su un affare di competenza dell’Assemblea Regionale, che sola giudica del suo Presidente. Ritiene anch’egli che al Consiglio di Stato debba sostituirsi il Senato, per quanto riguarda il parere da richiedere preventivamente per lo scioglimento dell’Assemblea Regionale. Il Senato costituisce la Camera delle Regioni ed è perciò l’organo più indicato per occuparsi delle Assemblee Regionali.

Propone infine che là dove si dice che la Commissione indirà le nuove elezioni dell’Assemblea entro due mesi dall’avviso di scioglimento, si aggiunga che la nuova Assemblea dovrà essere convocata entro un mese dal giorno delle elezioni.

AMBROSINI, Relatore, osserva che la dissoluzione deve essere prevista, perché, per quanto si voglia garantire l’autonomia delle Regioni, bisogna sempre riguardare l’interesse nazionale. La causale non deve essere, a suo avviso, una qualsiasi isolata violazione di legge, ma deve avere un carattere intenzionale di interferire su qualche cosa di essenziale: perciò si è usata l’espressione: «gravi e reiterate violazioni».

Quanto agli atti compiuti dall’Assemblea o agli atteggiamenti da essa assunti, che possano determinare lo scioglimento, espone le ragioni per le quali il Comitato preferì di adottare la formula che «siano contrari all’interesse nazionale». Ritiene che può dar luogo allo scioglimento dell’Assemblea anche il fatto che essa non riesca a costituire l’Amministrazione regionale.

Per quanto si riferisce al principio della dissoluzione, riconosce che tale misura interferisce sul sistema dell’autonomia, ma che non per ciò possa prescindersene, giacché l’autonomia va considerata non in senso illimitato e tale da contrapporsi o comunque da nuocere all’interesse generale dello Stato, sebbene in senso di armonia, di coordinazione con questo interesse e conseguentemente in modo tale da evitare qualsiasi frattura o contrapposizione.

Lo scioglimento non priva la Regione delle libertà fondamentali riconosciutele, perché lo Stato non si sostituisce ai suoi organi, in quanto è la stessa popolazione della Regione che deve procedere all’elezione della propria Assemblea e, per mezzo di questa, del proprio organo esecutivo amministrativo, cioè della Deputazione Regionale.

Per altro il Presidente della Repubblica non può procedere liberamente allo scioglimento, in quanto occorre un parere, e per giunta vincolante, del Consiglio di Stato in adunanza generale o di altro organo. Consente nell’opinione che è opportuno ricorrere ad un organo che si trovi su un piano costituzionalmente più rilevante del Consiglio di Stato; ma non è d’accordo per fare in proposito riferimento alle due Camere riunite in Assemblea Nazionale, né alla Camera dei Deputati.

Ritiene che l’organo più adatto sia la seconda Camera, il Senato, perché, per il modo stesso della sua formazione su base regionale, può dare questo parere con maggiore conoscenza di causa e maggior comprensione della portata dello scioglimento, e senza la preoccupazione di essere sospettato, in grazia appunto alla sua origine e natura regionale, di voler comprimere l’autonomia della Regione.

Non condivide d’altra parte l’idea che possa darsi allo stesso Senato, e tanto meno alla Camera dei Deputati, la facoltà di iniziativa per lo scioglimento dell’Assemblea Regionale. Ritiene che la proposta debba spettare soltanto al Governo.

Passando a riguardare la posizione del Presidente della Deputazione Regionale, nota che la disposizione dell’articolo 15 del progetto del Comitato rappresenta una misura di transazione. Per le stesse ragioni per cui si consente al potere centrale dello Stato di interferire sull’esistenza dell’Assemblea Regionale, è opportuno dargli inoltre una potestà di intervento riguardo all’organo esecutivo. Ma sembrò al Comitato che dare al Presidente della Repubblica la possibilità di rimuovere senz’altro il Presidente della Deputazione Regionale importasse un’interferenza troppo forte sul potere proprio dell’Assemblea Regionale; e perciò fu d’avviso che bastasse dare al Governo la facoltà di segnalare il caso all’Assemblea Regionale, la quale ha sempre modo di provocare le dimissioni della Deputazione. Così la libertà ed il prestigio dell’Assemblea Regionale sono salvaguardati. Per queste ragioni crede che potrebbe adottarsi il sistema dei due articoli in discussione, cioè dell’articolo 13 e dell’articolo 15, magari fondendoli in uno solo.

BORDON vorrebbe arrivare alla dissoluzione dell’Assemblea solo in extremis; perciò, non di un semplice «atteggiamento» dovrebbe trattarsi, ma di vera e propria violazione di legge: direbbe quindi: «fatti o violazioni di legge». Ritiene più appropriato parlare di «unità nazionale», che non di «interesse nazionale»; preferirebbe però limitarsi al caso della violazione della Costituzione o di leggi generali dello Stato.

PERASSI ritiene che la parola «atteggiamenti» sia un po’ vaga, ma non potrebbe accedere all’idea che basti una qualsiasi violazione di legge per lo scioglimento: ricorda che anche lo scioglimento del Consiglio comunale è subordinato a persistenti violazioni di leggi.

Circa il modo e l’atto con cui lo scioglimento possa aver luogo, accede al suggerimento dell’onorevole Mortati di prevedere il parere conforme del Senato. Crede poi opportuno precisare anche quale sarà la competenza del Commissario o della Commissione straordinaria, i quali, a suo avviso, dovrebbero esercitare le attribuzioni della Deputazione Regionale. Resta a vedere se possa essere attribuito al Commissario la facoltà di emettere provvedimenti di urgenza. Vorrebbe infine che fosse precisato il termine entro il quale la nuova Assemblea debba essere convocata.

FABBRI sarebbe d’opinione di sopprimere l’articolo 15, aderendo alle considerazioni svolte dall’onorevole Lussu.

Quanto ai motivi dello scioglimento dell’Assemblea, distinguerebbe i due casi degli «interessi nazionali» e delle «violazioni di leggi». Nel primo caso, trattandosi di questioni di carattere politico, ritiene che il Governo potrebbe esercitare un suo diritto senza necessità di pareri; per la violazione di legge riterrebbe invece necessario il parere conforme del Consiglio di Stato, perché il giudizio da emettere è di carattere sostanzialmente giuridico. Propone quindi la seguente formula: «Può essere proceduto allo scioglimento dell’Assemblea Regionale per atti e provvedimenti dell’Assemblea stessa contrari agli interessi nazionali, nonché per gravi violazioni di leggi. Lo scioglimento è disposto dal Governo, nel primo caso, nell’esercizio del suo potere politico e, nel secondo caso, previo parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale. Lo scioglimento è effettuato con decreto motivato del Capo dello Stato. Con lo stesso decreto che dispone lo scioglimento viene nominato un Commissario, ecc.», come al terzo comma dell’articolo 13.

LACONI desidera sia chiarito se il fatto di riservare alla seconda Camera il parere per lo scioglimento dell’Assemblea Regionale non costituisca una menomazione al principio della parità tra le due Camere.

MORTATI si associa alla proposta di soppressione dell’inciso: «atteggiamenti contrari agli interessi nazionali». Limiterebbe il caso di scioglimento alle «gravi e reiterate violazioni», poiché in questo concetto rientra anche quello degli «atteggiamenti» contrari agli interessi nazionali. Si potrebbero poi aggiungere, dopo le parole: «con decreto motivato del Presidente della Repubblica», le altre: «su deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Circa la questione sollevata dall’onorevole Laconi, osserva che la parità di attribuzioni fra le due Camere, che non significa identificazione assoluta di funzioni, vale per l’ordinaria attività legislativa, nonché per i rapporti col Governo. Qui si tratta di coordinamento degli interessi statali con quelli regionali e l’organo più abilitato a far ciò gli sembra il Senato.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta degli onorevoli Lussu e Fabbri di soppressione dell’articolo 15.

(Non è approvata).

Pone in votazione l’abbinamento degli articoli 13 e 15.

(È approvato).

Richiamando il testo proposto dall’onorevole Mortati, mette in rilievo le differenze più notevoli del testo del Relatore, ed avverte che gli onorevoli Targetti, Rossi e Di Giovanni hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo alla formulazione Mortati, da inserire dopo il primo comma:

«Del pari lo scioglimento può essere deciso nel caso in cui l’Assemblea Regionale non abbia provveduto, nonostante il richiamo da parte del Governo dello Stato, alla elezione della Deputazione e del Presidente».

Fa anche notare che l’inciso «assuma atteggiamenti» è stato sostituito dall’altro: «compia atti», che ha già ottenuto il quasi generale consenso. Deciderà ora la Sottocommissione se questi «atti» debbano essere contrari «all’interesse generale» o «all’unità nazionale».

LUSSU si rimette al Relatore per quanto riguarda la dizione: «atteggiamenti contrari all’unità nazionale».

ABROSINI, Relatore, preferisce che si parli di atteggiamenti o di atti contrari all’«interesse generale» e non all’«unità nazionale», giacché non ritiene opportuno che sia fatta l’ipotesi che un’Assemblea Regionale compia atti contrari all’unità nazionale.

PRESIDENTE pone ai voti la formulazione: «atti contrari all’interesse generale».

(Non è approvata).

Pone ai voti la formulazione: «atti contrari all’unità nazionale».

(È approvata).

PERASSI sulla frase: «o compia gravi e reiterate violazioni delle leggi generali o regionali», ritiene che l’aggettivo «regionale» vada al di là del pensiero dell’onorevole Mortati, perché l’Assemblea Regionale non viola una legge regionale se ne fa un’altra: direbbe se mai: «…violazione dello Statuto regionale».

PRESIDENTE mette intanto ai voti la formula: «gravi violazioni» senza altri aggettivi.

(È approvata).

BOZZI aggiungerebbe, all’aggettivo «gravi», l’altro «persistenti», dicendo: «gravi o persistenti violazioni».

LAMI STARNUTI è contrario a questa formulazione, perché l’alternativa potrebbe portare allo scioglimento dell’Assemblea per fatti anche lievi.

NOBILE non trova felice la sostituzione della parola «reiterate» con «persistenti».

VANONI se la parola «persistenti» deve sostituire quella «reiterate», vorrebbe però rimanesse chiarito che si deve trattare di una violazione ripetuta parecchie volte.

CONTI è contrario all’aggettivo «reiterate», perché ciò significa ammettere una violazione del sistema che non è ammissibile tollerare.

PRESIDENTE mette ai voti la formula alternativa: «o reiterate».

(Non è approvata).

Mette ai voti la formula del testo Mortati: «e reiterate».

(Con 14 voti favorevoli e 14 contrari, non è approvata).

MORTATI propone la formulazione: «violazioni delle leggi generali o dello Statuto regionale».

PRESIDENTE non è favorevole a questa dizione perché lo Statuto regionale deve essere emanato con una legge dello Stato.

Mette in votazione l’inciso: «o dello Statuto regionale».

(Non è approvato).

Rilegge la formulazione fin qui approvata:

«Può essere disposto lo scioglimento dell’Assemblea regionale quando questa compia atti contrari all’unità nazionale o gravi violazioni delle leggi».

Fa presente che ora si passa all’argomento che era considerato nell’articolo 15: «e altresì nel caso che essa nonostante la segnalazione fattale dal Governo, non provveda alla sostituzione della Deputazione Regionale e del suo Presidente, i quali si siano resi responsabili di analoghi atti o violazioni».

Ricorda che l’onorevole Lussu ha proposto di sopprimere tutta questa parte e pone ai voti la proposta dell’onorevole Lussu.

(Non è approvata).

Apre la discussione sulla formulazione ora letta.

LUSSU nota una contraddizione nel fatto che mentre all’Assemblea Regionale non è consentito compiere atti gravi, questo viene consentito invece alla Deputazione, la quale rimane in carica almeno fino a quando il Governo centrale non avrà invitato l’Assemblea Regionale a sostituirla.

VANONI ritiene che vi sia un errore di interpretazione del sistema da parte dell’onorevole Lussu, perché qui si prevede l’ipotesi che, o l’Assemblea non abbia avuto la sensibilità politica di rilevare la violazione compiuta dalla Deputazione Regionale o, avendola rilevata, abbia solidarizzato con essa: ed in questo caso interviene il Governo centrale. L’ipotesi prospettata invece dall’onorevole Lussu non deve essere disciplinata esplicitamente nella Costituzione, perché riguarda il normale funzionamento dell’Assemblea Regionale nei suoi rapporti con la Deputazione.

ZUCCARINI trova questa disposizione molto grave. Ritiene che si possa ammettere il principio dello scioglimento dell’Assemblea anche per le violazioni commesse dalla Deputazione, ma che non si debba dare al potere esecutivo la potestà di invitare l’Assemblea a mutare la propria Deputazione, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il concetto della sovranità popolare.

PRESIDENTE non intende risollevare la questione già posta dall’onorevole Lussu, ma vede nella disposizione in discussione un atto di deferenza o almeno di riconoscimento del potere dell’Assemblea e della sovranità del popolo nella Regione, in quanto l’Assemblea stessa è invitata a scegliere la Deputazione dopo di aver dimesso quella che si è resa colpevole della violazione.

Pone pertanto ai voti la formulazione dell’onorevole Mortati nel testo già letto.

(È approvata).

Esaurito così il primo comma, pone ai voti l’emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Targetti, Lami Starnuti e Rossi:

«Del pari lo scioglimento può essere deciso nel caso in cui l’Assemblea Regionale non abbia provveduto, nonostante il richiamo da parte del Governo dello Stato, alla elezione della Deputazione e del Presidente».

(È approvato).

MORTATI nel secondo comma, dopo le parole: «lo scioglimento è pronunciato con decreto motivato del Presidente della Repubblica», aggiungerebbe le altre: «su decisione del Consiglio dei Ministri».

PRESIDENTE aderisce.

Ricorda poi le varie proposte di modifica alla seguente formulazione fatta dal Comitato: «su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale».

FABBRI insiste nel ritenere inutile qualsiasi parere, tanto più che esso rimane ora limitato al caso in cui lo scioglimento sia dovuto ad atti contrari all’unità nazionale.

VANONI vorrebbe fosse chiarito se il parere debba essere richiesto ad un organo di natura politica o ad un organo giurisdizionale. Crede che la Suprema Corte costituzionale di nuova creazione sia l’organo più adatto.

BOZZI non ritiene che il parere possa chiedersi al Consiglio di Stato, che, in adunanza generale, è un organo tecnico: ma osserva che anche il Senato e la Camera, in quanto organi deliberanti, non sono chiamati a dare pareri.

NOBILE lascerebbe la facoltà dello scioglimento dell’Assemblea Regionale al Governo, senza sentire il parere di altri organi, perché, di fronte ad eventuali atti di natura grave, esso può trovarsi nella necessità di agire rapidamente.

CODACCI PISANELLI spiega le ragioni per le quali il Comitato ha proposto il parere del Consiglio di Stato; e cioè perché normalmente esso è l’organo consultivo del Governo, quando questi debba compiere atti di una certa importanza.

MORTATI è contrario alla proposta dell’onorevole Nobile che può trovare sede più adatta quando si parlerà di stato di necessità o di pericolo pubblico. Ritiene che il parere sia necessario per ragioni politiche.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta che per lo scioglimento dell’Assemblea Regionale sia richiesto in ogni caso un «parere».

(È approvata).

Poiché si tratta di decidere se il parere debba esser chiesto ad un organo giurisdizionale o ad un organo politico, mette ai voti la proposta che il parere sia richiesto e sia dato da un organo politico.

(È approvata).

Fa rilevare che gli organi politici sono: la prima Camera, la seconda Camera, l’Assemblea Nazionale.

Pone ai voti la proposta che lo scioglimento debba essere condizionato alla deliberazione dell’Assemblea Nazionale.

(Non è approvata).

Dichiara che personalmente è favorevole a che il parere sia dato dalla prima Camera, per le speciali situazioni che possono verificarsi, per il fatto che la seconda Camera è più interessata ai problemi regionali; tanto che l’onorevole Mortati stesso propone che i rappresentanti della Regione interessata, nella seconda Camera, debbano astenersi dal voto. Di più, questo nuovo potere dato alla seconda Camera farebbe accrescere la sua autorità nei confronti della prima e delle masse popolari in genere.

VANONI è favorevole a che il parere sia dato dal Senato perché, a suo avviso, il pericolo sta non in una attività dell’Assemblea Regionale contraria alle leggi fondamentali dello Stato, avverso la quale v’è la garanzia della Corte suprema, ma in una eventuale attività concertata del Governo e della prima Camera, che potrebbe portare alla eliminazione di fatto delle autonomie regionali attraverso successivi scioglimenti degli organi regionali. Crede perciò che la base regionale di formazione del Senato dovrebbe garantire contro queste eventualità.

NOBILE e LA ROCCA si dichiarano favorevoli alla competenza della prima Camera, che è stata eletta con suffragio universale e diretto e che non deve esser posta su un piede di inferiorità di fronte alla seconda.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta che la deliberazione per lo scioglimento dell’Assemblea Regionale sia richiesta alla prima Camera.

(Non è approvata).

Pone ai voti l’inciso: «previa deliberazione conforme del Senato».

(È approvato).

Mette ai voti l’ultima parte del comma: «presa a maggioranza assoluta dei suoi membri e con l’astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata».

(È approvata).

Fa notare che, nel comma seguente, l’onorevole Mortati propone la nomina di una «Commissione», invece che di un «Commissario». Pone perciò ai voti questa formulazione: «Con lo stesso atto che dispone lo scioglimento si provvederà alla nomina di una Commissione straordinaria».

(È approvata).

Circa la composizione di tale Commissione, fa notare che essa dovrebbe, secondo l’onorevole Mortati, essere «presieduta dal Commissario regionale e composta di quattro cittadini eleggibili all’Assemblea Regionale».

PERASSI, in analogia al sistema adottato dallo Statuto siciliano, propone che questa Commissione sia composta soltanto di tre membri.

MORTATI non insiste sul numero da lui proposto, purché nella Commissione vi sia una rappresentanza locale.

PRESIDENTE pone ai voti la formulazione: «di tre membri scelti fra i cittadini eleggibili all’Assemblea Regionale».

(È approvata).

Fa notare che nel comma seguente il termine di tre mesi fissato dal Comitato, entro il quale si dovranno indire le elezioni, è ridotto a due nel testo dell’onorevole Mortati.

Pone ai voti la formula: «la Commissione indirà le elezioni del decreto di scioglimento sulla Gazzetta Ufficiale».

(È approvata).

Quando al termine entro il quale dovrà convocarsi la nuova Assemblea, ritiene che esso sarà previsto o nella legge elettorale o nello Statuto regionale.

ZUCCARINI ricorda come già sia stato affermato che il Commissario, ed ora questa Commissione straordinaria, non possa compiere che atti di ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE fa presente che circa i poteri di questa Commissione sono state presentate due formulazioni; quella che verrà approvata potrà formare oggetto di un articolo aggiuntivo 13-bis.

La prima è dell’onorevole Perassi:

«La Commissione straordinaria esercita le attribuzioni della Deputazione Regionale. In caso di urgente necessità può adottare provvedimenti in materia di bilancio di competenza dell’Assemblea, salvo ratifica».

L’altra dell’onorevole Mortati:

«La Commissione provvederà all’ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione, salvo i provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica dell’Assemblea».

VANONI desidera siano chiariti i poteri di questa Commissione; se cioè essi siano limitati alle funzioni della Deputazione o se comprendano parte o tutti quelli dell’Assemblea. Bisogna tener presente che il periodo in cui l’Assemblea è sciolta può coincidere con quello nel quale si devono, in base allo Statuto, approvare i bilanci.

LAMI STARNUTI propone di sostituire, nella proposta Mortati, alle parole: «provvedimenti di urgenza», le altre: «provvedimenti non dilazionabili».

MORTATI accetta questa variante.

PRESIDENTE delle due formulazioni presentate pone per prima ai voti quella più ampia dell’onorevole Mortati, con la modifica proposta dall’onorevole Lami Starnuti e accettata dal proponente.

(È approvata).

Dà lettura dell’articolo 13-bis che è così definitivamente formulato:

«La Commissione provvederà all’ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione, salvo i provvedimenti non dilazionabili da sottoporre a ratifica dell’Assemblea».

Apre la discussione sull’articolo 14 del progetto del Comitato di redazione:

«Il Presidente della Deputazione Regionale rappresenta il Governo centrale nella Regione per le materie di competenza dello Stato che siano state delegate alla Regione per l’esecuzione.

«Egli è chiamato a partecipare, con voto consultivo, al Consiglio dei Ministri quando siano in discussione argomenti di speciale interesse per la Regione.

«Nel Capoluogo della Regione il Governo centrale è rappresentato da un Commissario, il quale esercita le funzioni politico-amministrative dello Stato non delegate alla Regione.

«Per gli atti dell’Amministrazione Regionale relativi a materie dallo Stato delegate alla Regione, il Commissario ne coordina l’opera in corrispondenza alle direttive generali che il Governo creda opportuno di emanare per tutte le Regioni».

MORTATI propone che il secondo comma, il quale tratta di una materia che si distingue dalle altre, sia esaminato a parte e prima degli altri.

PRESIDENTE crede che si possa accedere alla proposta Mortati.

(Così rimane stabilito).

Questo comma risulterebbe quindi così formulato: «Il Presidente della Deputazione Regionale è chiamato a partecipare con voto consultivo al Consiglio dei Ministri quando siano in discussione argomenti di speciale interesse per la Regione».

BOZZI domanda se sia un dovere o una facoltà del Consiglio dei Ministri il chiamare il Presidente della Deputazione Regionale a partecipare alle discussioni.

AMBROSINI, Relatore, chiarisce che, nell’intendimento del Comitato, si tratta di un obbligo.

LACONI fa notare la estrema genericità della frase: «argomenti di speciale interesse della Regione».

MORTATI fa presenti le conseguenze, talvolta paradossali, e tali da ripercuotersi sulla validità degli atti statali, a cui potrebbe portare questa formulazione del comma e propone o di sopprimerlo o di modificarlo così:

«Il Governo richiederà il parere della Regione prima di deliberare sulle materie che ritenga di speciale interesse regionale».

Ritiene che sarebbe preferibile eliminare tale disposizione, ma afferma che tale soluzione più radicale lo trova perplesso, data l’esistenza di una norma nello Statuto siciliano, la quale prescrive l’atto deliberativo del Presidente regionale in Consiglio dei Ministri. Vorrebbe evitare una disparità di trattamento tra le varie Regioni.

VANONI è favorevole alla soppressione di questo comma, perché stabilire l’obbligo per il Consiglio dei Ministri di chiamare il Presidente della Deputazione Regionale, potrebbe creare una complicazione anziché una semplificazione. Le funzioni del Consiglio dei Ministri nella nuova struttura dello Stato dovranno essere ridotte al minimo, mentre gli interessi della Regione sono largamente rappresentati dalla seconda Camera. Non vede perciò la necessità di questo intervento, anzi ritiene di dubbia opportunità la presenza del Presidente della Deputazione Regionale alle discussioni del Consiglio dei Ministri.

TOSATO si preoccupa della necessità di un certo collegamento tra Governo e Presidente della Deputazione Regionale: ma gli sembra preferibile rinviarlo semplicemente ad una legge con una formula più elastica la quale dica, ad esempio, che il parere del Presidente della Deputazione sarà sentito nei casi stabiliti dalla legge.

NOBILE è favorevole alla soppressione e non trova quindi necessario menzionare questa facoltà nella Costituzione, neanche facendo riferimento ad una legge speciale.

BORDON è favorevole a mantenere il comma, perché ritiene che le ragioni addotte dall’onorevole Vanoni si riferiscano soltanto ai casi d’urgenza.

MANNIRONI è d’avviso di mantenere questa disposizione, perché in molti casi sarà utile, se non necessario, sentire il parere del Capo dell’Assemblea Regionale,

PRESIDENTE dichiara il suo parere personale favorevole alla soppressione del comma. Pone ai voti la soppressione del secondo comma dell’articolo 14.

(È approvata).

Mette in discussione il primo comma dell’articolo 14.

NOBILE propone la seguente aggiunta: «Della esecuzione stessa egli risponderà al Governo centrale».

Ricorda di aver fatto notare, durante la discussione dell’articolo 11, che si era per errore omesso di far parola di una responsabilità di fronte al Governo anche nei riguardi dell’esecuzione delegata. Gli sembra questa la sede in cui se ne debba parlare.

MORTATI, data la delicatezza della materia, desidererebbe fosse chiarito se il Presidente della Deputazione regionale diventa organo dello Stato nell’esercizio di questa funzione chiamata delegata, o se la eserciti in proprio, quale organo della Regione. A seconda dell’una o dell’altra soluzione, adotterebbe due dizioni diverse. Ritiene altresì utile una precisazione preliminare, che potrebbe essere formulata nel seguente modo: «La Regione esercita con la propria organizzazione le funzioni di competenza dello Stato ad essa affidate ai sensi del precedente articolo 6», e ciò allo scopo di eliminare il pericolo, espresso come possibile da qualche collega, che si possano creare due serie di uffici, per le funzioni proprie e per quelle delegate.

Se si dovesse, delle due ipotesi sopra prospettate, accettare quella della delegazione governativa, si dovrebbe aggiungere «Il Presidente della Deputazione regionale assume per tali funzioni la rappresentanza del Governo e porta di fronte ad esso la responsabilità del loro adempimento». Se si accetta invece il criterio che il Presidente della Deputazione Regionale eserciti in proprio la funzione, cioè quale organo della Regione, si dovrebbe aggiungere: «Il Presidente della Deputazione regionale assume la titolarità di tali funzioni e ne diviene responsabile di fronte al Governo dello Stato». Nota l’importanza di questa distinzione, soprattutto ai fini dei ricorsi. La figura giuridica che viene ad assumere il Presidente della Deputazione è diversa a seconda che si consideri funzionario del Governo o della Regione.

VANONI domanda come debba intendersi questa responsabilità del Presidente della Deputazione Regionale di fronte al Governo; se cioè è una responsabilità politica o di carattere amministrativo.

MANNIRONI si dichiara favorevole alla eliminazione del principio che considera il capo della Deputazione Regionale come rappresentante del Governo in seno alla Regione, perché non ne vede la necessità né l’utilità. Una volta istituito il Commissario governativo che rappresenta il Governo in tutti i casi ed a tutti gli effetti, non vorrebbe si creasse un duplicato; tanto più che potrebbe sorgere la possibilità di contrasti pericolosi per la Regione e per l’unità dello Stato, quando si ammettesse che questo ha nella Regione due rappresentanti. La posizione dei due rappresentanti del Governo sarebbe sempre inutile e nociva, anche se ne fossero preventivamente determinate le funzioni o fossero stabilite le materie in cui ciascuno dovrebbe fungere da rappresentante del Governo. Il capo della Deputazione Regionale che rappresenti anche il Governo, ricorda troppo la figura del sindaco che è anche ufficiale del Governo. Il capo della Regione deve essere il rappresentante della Regione, non del Governo.

AMBROSINI, Relatore, espone i criteri che hanno guidato il Comitato nel delineare la figura del Presidente della Deputazione Regionale. Dato il sistema dell’autonomia, pensa che non possa essere chiamato a rispondere direttamente al Governo centrale. Rileva che l’organo centrale ha per altro la possibilità di premunirsi di fronte alle eventuali violazioni di legge commesse dal Presidente della Deputazione, soccorrendo in proposito il congegno combinato degli articoli 13 e 15 del progetto.

Quanto all’istituzione, nel capoluogo della Regione, di un Commissario del Governo chiamato a presiedere alle funzioni di competenza dello Stato, illustra le ragioni che indussero il Comitato a deliberare in tal senso. Fa notare che nel suo progetto originario egli aveva al riguardo proposto in modo alternativo l’instaurazione nella Regione di un solo organo, occupandosi del Commissario del Governo nella «variante» all’articolo 15; ma che il Comitato ritenne che potessero coesistere i due organi, cioè il Presidente della Deputazione ed il Commissario del Governo, venendo ad ognuno di essi attribuite funzioni diverse. Si arrivò così alla fusione del testo principale e della variante.

Espone le ragioni per le quali, tutto sommato, il sistema della doppia rappresentanza adottato dal Comitato è raccomandabile, dando esso la possibilità di dare nello stesso tempo soddisfazione alle diverse e complesse esigenze che debbono essere prese in considerazione.

UBERTI ritiene che la doppia rappresentanza del Governo possa essere mantenuta, data la diversità delle materie, ma anche se per le materie delegate alla Regione il Capo dell’Amministrazione regionale risponde al Governo, ciò non significa che dipenda direttamente da lui e che la sua responsabilità sia passibile di vere e proprie sanzioni.

LACONI è favorevole a che il Presidente della Deputazione sia contemporaneamente rappresentante del Governo centrale. Mette in rilievo l’aspetto bifronte che ha tutta la Regione e quindi anche la figura del Presidente della Deputazione. D’altronde, tale rappresentanza va intesa non nei confronti del Commissario, bensì verso l’amministrazione locale, nei confronti della quale il Presidente della Deputazione acquista la veste di rappresentante di quella legge generale che deve fare eseguire.

FABBRI è favorevole alla soppressione del primo comma. Si limiterebbe a dire che «nel capoluogo della Regione il Governo centrale è rappresentato da un Commissario, il quale esercita le funzioni politiche e amministrative dello Stato e corrisponde col Presidente della Deputazione Regionale per assicurare da parte dell’amministrazione locale l’adempimento delle funzioni e dei servizi delegati dal Governo centrale alle Regioni in conformità delle disposizioni della legge». Se il Presidente della Deputazione non adempie alle funzioni delegate, incorre nelle violazioni e mette in moto quelle sanzioni di cui si è parlato prima.

TOSATO anch’egli è favorevole alla soppressione del primo comma dell’articolo 14, anche perché gli sembra esista una contraddizione nei chiarimenti dati dal Relatore, secondo il quale le materie delegate alla Regione non sono delegate in senso tecnico, ma in virtù di un trasferimento di competenza. In questo caso cessa la competenza dello Stato, e comincia quella esclusiva della Regione: nel primo caso la competenza è dello Stato, mentre l’esercizio della competenza, sempre revocabile, viene assunto dalla Regione. Se si tratta di questo secondo significato, non si può parlare di rappresentanza del Governo; e perciò è favorevole alla soppressione del comma.

ZUCCARINI ha aderito alla proposta di soppressione del secondo comma ed ha presentato una aggiunta al primo comma così formulata: «In tal caso partecipa con voto consultivo al Consiglio dei Ministri». Spiega che in questo caso le materie sono ben specificate e verrebbe perciò che il rappresentante della Regione non fosse chiamato solo ad ascoltare, ma partecipasse a tutta la discussione ed anche ad eventuali deliberazioni. Non alla soppressione del primo comma dell’articolo sarebbe favorevole, ma a quella della seconda parte dell’articolo stesso, perché vede le conseguenze dei due poteri distinti nella Regione e vede accanto al Commissario una duplicazione di uffici e di servizi.

VANONI crede che se non si dice espressamente che il Presidente della Deputazione ha questa funzione di rappresentante del Governo per le materie delegate, vi potrebbe essere il dubbio che un atto compiuto dal Presidente in questa funzione di delega istituzionale sia un atto proprio del Presidente e quindi eventualmente impugnabile come tale; mentre con l’affermazione che in questo caso il Presidente esercita funzioni dello Stato, resta aperta la possibilità di tutte le impugnative in via gerarchica.

PERASSI è favorevole a mantenere il primo comma, ma, per precisarne meglio la portata, suggerisce un emendamento di forma ed una aggiunta. Anziché parlare di materie di competenza dello Stato «delegata per la esecuzione», formula forse un po’ troppo ampia, propone di dire: «per le funzioni amministrative di competenza dello Stato che siano delegate alla Regione per l’esecuzione». Si dovrebbe poi aggiungere: «Nell’esercizio di tali funzioni il Presidente è tenuto a conformarsi alle istruzioni del Governo».

LUSSU fa presente che il criterio politico seguito nella formazione di questa legge autonomistica è quello di creare un rapporto di reciproca, costante fiducia tra Regione e Governo e sarebbe errore politico negare la possibilità al Governo di delegare alla Regione alcune branche dell’Amministrazione.

UBERTI è contrario alla soppressione del comma, sia per non menomare l’importanza del Presidente della Deputazione, sia per non aumentare eccessivamente quella del Commissario governativo.

MORTATI è contrario alla soppressione del primo comma, perché ciò ingenererebbe una gran confusione circa il modo di regolare i provvedimenti relativi a queste due serie di funzioni.

PRESIDENTE pone ai voti la soppressione del primo comma dell’articolo 14.

(Non è approvata).

LACONI propone di dividere l’articolo in due parti distinte, come era originariamente, perché dalla sua lettura sembrerebbe che il rappresentante genuino e normale dello Stato nella Regione fosse il Presidente della Deputazione, mentre, almeno per le materie di cui lo Stato mantiene la competenza, il rappresentante genuino è il Commissario.

PRESIDENTE ritiene che la proposta Laconi potrà essere risollevata presso il Comitato di redazione definitiva del progetto.

Mette ai voti la prima parte del comma: «Il Presidente della Deputazione Regionale rappresenta il Governo centrale nella Regione».

(È approvata).

Fa presente che la seconda parte di questo comma è contenuta in un emendamento presentato dall’onorevole Perassi nella seguente formulazione: «…per le funzioni amministrative di competenza dello Stato che siano delegate alla Regione per l’esecuzione».

TOSATO è favorevole a questo emendamento, con l’intesa che, una volta approvato, resterà escluso l’ultimo comma del testo del Comitato.

PRESIDENTE mette ai voti la formulazione dell’onorevole Perassi testé letta.

(È approvata).

Quanto al problema delle responsabilità, non previsto nel progetto del Comitato, fa presente che esso è formulato nelle proposte degli onorevoli Nobile, Perassi e Mortati.

Proposta dell’onorevole Nobile:

«Dell’esecuzione stessa egli risponderà al Governo centrale e, per esso, al suo rappresentante nella Regione».

Proposta dell’onorevole Perassi:

«Nell’esercizio di tali funzioni esso è tenuto a conformarsi alle istruzioni del Governo».

Proposta dell’onorevole Mortati:

«Assume per tali funzioni la rappresentanza del Governo e porta di fronte ad esso la responsabilità del loro buon adempimento».

NOBILE, per semplificare, si associa alla proposta dell’onorevole Mortati, rinunziando alla propria.

TOSATO approva l’emendamento Perassi, perché per le materie delegate v’è la direttiva data direttamente dal Governo; ed inoltre perché in esso non si parla specificatamente di responsabilità.

LUSSU è contrario all’emendamento Mortati, perché ritiene che tale norma non debba trovar posto nella Costituzione, dal momento che è stato ammesso il principio che, se la Deputazione Regionale non adempie alle sue funzioni rispettando le leggi, il Governo può intervenire.

PRESIDENTE mette ai voti la formulazione proposta dall’onorevole Mortati.

(Con 13 voti favorevoli e 13 contrari, non è approvata).

Mette ai voti la formulazione suggerita dall’onorevole Perassi.

(È approvata).

VANONI, circa la proposta aggiuntiva dell’onorevole Zuccarini («In tal caso partecipa con voto consultivo al Consiglio dei Ministri»), dichiara di esservi contrario, essendosi già escluso l’intervento del Presidente della Deputazione al Consiglio dei Ministri. Qui si tratta soltanto di una formula di decentramento di attività amministrativa per compiti per i quali altrimenti lo Stato dovrebbe creare un’organizzazione periferica.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta aggiuntiva dell’onorevole Zuccarini.

(Non è approvata).

Pone infine ai voti una proposta aggiuntiva dell’onorevole Mortati che però dovrebbe trovar posto all’inizio del comma e che suona così:

«La Regione esercita con la propria organizzazione le funzioni di competenza dello Stato ad essa affidate, ai sensi del precedente articolo 6».

(Non è approvata).

La seduta termina alle 20.25.

Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

In congedo: Einaudi.

Assenti: Bulloni, Castiglia, Farini, Finocchiaro Aprile, Grieco, Patricolo, Porzio.