Come nasce la Costituzione

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

22.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione)

Presidente – Leone Giovanni – Patricolo – Lussu – Mortati, Relatore – La Rocca – Vanoni – Piccioni – Ambrosini – Bozzi – Tosato – Porzio – Laconi – Bulloni – Perassi – Nobile – Uberti – Fabbri – Conti, Relatore – Mannironi.

La seduta comincia alle 8.30.

Seguito della discussione sull’organizzazione costituzionale dello Stato.

PRESIDENTE avverte che la prima questione da risolvere è quella della parità o meno delle funzioni delle due Camere.

LEONE GIOVANNI ricorda di aver presentato nella precedente seduta il seguente ordine del giorno sul quale insiste:

«La seconda Sottocommissione, premessa la parità delle attribuzioni fra le due Camere per quanto concerne il potere legislativo e il controllo sul Governo, passa allo studio sulla nomina e composizione della seconda Camera».

Dichiara che in quest’ordine del giorno si sottintende anche la parità delle funzioni tra le due Camere per ciò che concerne l’elezione del Capo dello Stato.

PRESIDENTE, poiché vi potranno essere altri poteri attribuibili alle due Camere, come ad esempio quello di dichiarare la guerra e di concedere amnistie, suggerisce di modificare opportunamente l’espressione usata dall’onorevole Leone.

LEONE GIOVANNI aderisce e formula così il suo ordine del giorno:

«La seconda Sottocommissione, premessa la parità delle attribuzioni fra le due Camere, passa allo studio sulla nomina e composizione della seconda Camera».

GRIECO presenta il seguente ordine del giorno:

«La seconda Sottocommissione, considerando che alcune delle funzioni del potere legislativo (bilancio, fiducia al Governo, concessione di amnistia, potere di inchiesta) implicano necessariamente l’espressione diretta della volontà popolare attraverso il suffragio universale, diretto, segreto, riconosce che esse devono restare proprie ed esclusive della prima Camera».

PATRICOLO ritiene che, anche per le considerazioni fatte dal Presidente nella precedente seduta, non si possa decidere sulla parità delle funzioni tra le due Camere, se prima non sia stata stabilita la formazione di queste.

LUSSU dichiara di non condividere il parere espresso dall’onorevole Patricolo perché, per poter creare un qualsiasi organo, occorre prima sapere quale funzione esso debba svolgere.

Osserva che la preoccupazione di tutti è che si creino due Camere aventi le stesse potestà, e che sorga il pericolo che la seconda Camera, non eletta come la prima a suffragio diretto e universale, sia in contrasto permanente con l’altra. D’altro canto rileva che le considerazioni espresse ieri dal Presidente danno alcuni orientamenti dei quali non si può non tener conto. Confessa pure di essere rimasto impressionato di quanto l’onorevole Porzio ha detto a tale proposito.

Per non dare l’impressione che si crei un organismo inefficiente e superfluo, ritiene che non si dovrebbe sancire espressamente nella Costituzione che la seconda Camera non avrà gli stessi poteri della prima, ma che l’inferiorità della seconda Camera nei confronti della prima debba risultare implicitamente nella Costituzione.

MORTATI, Relatore, osserva che non bisogna confondere la questione della parità del Senato alla Camera con quella della sua posizione quale potrà risultare dal suo funzionamento. La parità giuridica, l’intervento a pari condizioni della seconda Camera in tutte le funzioni della prima non significa che debba essere attribuita alla seconda Camera una posizione di eguaglianza effettiva; la disparità sarà conseguente, sarà un’inferiorità di fatto che potrà tradursi in un’inferiorità giuridica quando sarà stabilito il congegno con cui superare un eventuale conflitto tra le due Camere. In altri termini, il principio della parità non dovrebbe implicare quello di una parità assoluta. Frattanto, per fissare alcuni punti ben determinati, presenta il seguente ordine del giorno:

«La Sottocommissione ritiene che la seconda Camera debba essere configurata quale mezzo per l’espressione degli interessi regionali e nello stesso tempo quale organismo di coordinazione degli interessi stessi nella superiore inscindibile unità dello Stato; che la seconda Camera debba trovare la fonte del potere di tutti i suoi membri (all’in-fuori di ogni intervento del Capo dello Stato) in una investitura popolare su una larghissima base di suffragio, con le necessarie differenziazioni di procedimenti elettivi rispetto alla prima Camera; che pertanto debba essere riconosciuto alla seconda Camera medesima un potere di intervento, con parità di posizione giuridica, nelle stesse funzioni attribuite alla prima Camera; che la predestinazione dei congegni diretti a dirimere gli eventuali conflitti fra le due Camere debba essere orientata nel senso di riaffermare nella sua pienezza la sovranità popolare; che alla seconda Camera debba essere confermato il nome, che si collega ad una antichissima tradizione storica, di Senato».

PRESIDENTE rileva che l’ordine del giorno dell’onorevole Mortati si riferisce a troppe questioni che dovrebbero essere esaminate e vagliate separatamente. Esso quindi richiederebbe una troppo lunga discussione e non potrebbe essere posto in votazione che alla fine della discussione stessa.

LUSSU presenta un ordine del giorno così concepito:

«La seconda Camera è la Camera delle regioni. I suoi poteri, tranne quello sul bilancio, sono eguali a quelli della prima Camera».

Per meglio chiarire il criterio che lo ha indotto a presentare il suo ordine del giorno, dichiara che, secondo il suo avviso, la seconda Camera non rappresenta l’esclusività degli interessi regionali, ma la sintesi dei vari interessi legati all’unità della regione. Dicendo poi che i poteri della seconda Camera, tranne quello sul bilancio, sono eguali a quelli della prima, intende affermare che costituzionalmente non vi è alcuna differenza tra le due Camere, ma, in effetti tale differenza sussisterà; così ad esempio per quel che riguarda il voto di fiducia al Governo. Insomma, la seconda Camera avrà formalmente gli stessi poteri della prima, ma in pratica avverrà che il Senato, che avrà un minor numero di membri, guidati da criteri di saggezza e di prudenza, non voterà contro il Governo, specialmente se ad esso la Camera dei Deputati avrà già accordato la sua fiducia.

LA ROCCA dichiara di non condividere il pensiero espresso dall’onorevole Lussu. La questione della parità o meno delle funzioni tra le due Camere deve essere risolta in modo chiaro, senza equivoci. Anche il problema se la seconda Camera debba avere un minor numero di membri non ancora è stato risolto.

Personalmente è contrario a che la seconda Camera abbia le stesse funzioni della prima. In ogni modo, se ciò dovesse essere stabilito nella Costituzione, non si potrebbe poi impedire alla seconda Camera il pieno esercizio delle sue funzioni.

VANONI intende fare una precisazione di carattere tecnico e storico a proposito di un’eventuale differenza tra le due Camere in materia di legge di bilancio.

Nello Statuto Albertino una norma limitava il potere di iniziativa del Senato in questo campo. L’origine storica di questa norma era nel fatto che tutte le leggi di finanza nella storia parlamentare inglese erano state lo strumento attraverso il quale la Camera dei Comuni aveva potuto affermare il proprio intervento nell’attività legislativa prima e nell’attività politica in un secondo tempo. Si capisce allora come nell’evoluzione costituzionale inglese tra la Camera dei Lords, che in sostanza era un consiglio della Corona, e la Camera dei comuni, che era la rappresentanza delle varie categorie economiche e sociali del Paese, si sia potuta avere una diversa posizione di fronte alle leggi finanziarie, anche perché tali leggi costituivano un contratto tra le categorie che pagavano le imposte e la Corona che le domandava. Ma quando nella Costituzione le due Camere vennero a porsi sullo stesso piano, come aventi la stessa funzione legislativa, la differenza tra esse si attenuò e rimase solo una differenziazione (che risale alla Costituzione Belga del 1827, sulla cui falsariga fu redatto lo Statuto Albertino) per cui il potere di iniziativa in materia finanziaria fu riservato alla Camera Bassa. Nei commenti dei nostri più vecchi costituzionalisti allo Statuto Albertino, si trova un certo imbarazzo nello spiegare l’articolo 10 dello Statuto; chi dice che è stato riprodotto senza molta riflessione dallo Statuto belga e chi dice che, essendo la prima Camera l’espressione più diretta e immediata del popolo, riservare tale diritto ad essa risponde a criteri politici. Però si ammetteva che, in fondo, non v’era differenza nei confronti delle leggi finanziarie. E difatti, nella pratica, si è venuta attenuando la differenziazione e l’unica applicazione dell’articolo 10 non può essere considerata lodevole, perché, proprio rispetto alla legge di bilancio, avveniva che il ritardo della discussione da parte della Camera si risolvesse in un esame affrettato del bilancio stesso da parte del Senato.

Se fosse riprodotta la norma anzidetta nella nuova Costituzione, quando a giustificarla, almeno in parvenza, non vi sarebbe più un Senato nominato dall’alto e a vita, si creerebbe una seconda Camera che sarebbe di intralcio al normale svolgimento dei rapporti tra le due Camere. Non crede quindi che, affermando il principio della parità tra le due Camere, debba sussistere alcuna ragione tecnica perché in materia di finanza si faccia una discriminazione tra la competenza dell’una e quella dell’altra Camera. Secondo il processo dell’evoluzione storica, si dovrebbe arrivare ad un’altra conseguenza, cioè a fissare una completa parità di competenza, anche nel settore della finanza, tra le due Camere.

PATRICOLO osserva che, se si ritiene che la seconda Camera debba rappresentare le regioni, si ha una ragione di più per ammettere la parità fra le due Camere, anche in fatto di leggi fiscali e soprattutto di leggi di bilancio. Le regioni, infatti, sono gli organi più interessati a discutere il bilancio dello Stato; soprattutto se ad esse sarà consentito di avere un bilancio autonomo e di provvedere alla tassazione. Nel campo poi del potere politico di controllo, ritiene che potrebbe essere data una parità completa alle due Camere per la funzione legislativa, riservando tuttavia il potere politico (inchiesta, fiducia al Governo, ecc.) alla prima Camera, in quanto più genuina e diretta espressione della volontà popolare.

PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati quattro ordini del giorno: il primo dell’onorevole Leone, proposto nella riunione precedente, in cui si afferma la parità di attribuzioni alle due Camere; un secondo dell’onorevole Grieco, in cui talune funzioni del potere legislativo sono considerate come esclusive della prima Camera; un terzo, dell’onorevole Mortati, che allarga la questione ed impegnerebbe a votare non soltanto sul fatto specifico della parità, ma anche su altri punti; un quarto, dell’onorevole Lussu, che a parte la premessa, si avvicina alla formulazione dell’onorevole Grieco.

MORTATI, Relatore, fa presente che intanto ha presentato il suo ordine del giorno in quanto gli sembrava acquisito che la questione della parità dovesse essere considerata in armonia con altre questioni ad essa connesse. Se viceversa si ritiene che si debba preliminarmente votare il principio della parità, è disposto a ritirarlo.

PRESIDENTE mette in votazione l’ordine del giorno dell’onorevole Leone, avvertendo che, ove esso sia approvato, dovranno intendersi superati quelli degli onorevoli Grieco e Lussu.

(È approvato con 18 voti favorevoli e 11 contrari).

Avverte che sul problema della formazione della seconda Camera gli onorevoli La Rocca, Grieco ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La seconda Sottocommissione, considerando che ogni investitura di funzioni rappresentative dall’alto contraddice risolutamente ai più elementari principî di una democrazia, delibera che la seconda Camera abbia origine esclusivamente elettiva».

PICCIONI riconosce che la nomina della seconda Camera debba essere fondata sul suffragio, ma non crede che questo principio fondamentale sarebbe menomato se fosse consentita la nomina da parte del Capo dello Stato di un numero assai ristretto di persone. Intende riferirsi agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio. E se anche ai più alti magistrati si desse, per tutto il tempo che esercitano la loro funzione, la possibilità di partecipare alla vita del Senato, queste persone potrebbero portare un notevole contributo di cognizioni e di esperienze nelle discussioni della seconda Camera, che non per questo verrebbe a perdere la sua caratteristica fondamentale basata sulla rappresentanza elettiva.

LUSSU avrebbe aderito alla proposta dell’onorevole Piccioni, se fosse stato approvato il suo ordine del giorno; ma dopo l’approvazione della parità delle due Camere, se si immettessero nella seconda le figure più rappresentative del Paese ed i più alti magistrati, si darebbe alla seconda Camera una posizione di superiorità rispetto alla prima. Perciò è contrario alla proposta dell’onorevole Piccioni.

AMBROSINI ricorda che già in altre occasioni ha dichiarato che sarebbe opportuno lasciare al Capo dello Stato la possibilità di nominare una sia pur piccolissima quota di senatori. Né ha niente in contrario a che alcuni alti magistrati, per la durata della loro carica, facciano parte di diritto del Senato.

In ogni modo, se si ammette che almeno la maggior parte dei membri della seconda Camera debba essere eletta dalle assemblee regionali, con un’elezione di secondo grado, non vede un grave inconveniente nel fatto che un’aliquota assai ristretta di senatori possa essere nominata dal Capo dello Stato.

BOZZI dichiara di essere contrario alla proposta dell’onorevole Piccioni, la quale comporterebbe una contaminazione tra due principî: il principio elettivo e quello della nomina dall’alto. D’altra parte gli alti magistrati come pure gli ex Presidenti della Repubblica o del Consiglio troveranno la loro sistemazione nella composizione dell’Alta Corte di Giustizia costituzionale.

PICCIONI non insiste nella sua proposta.

MORTATI, Relatore, si associa all’ordine del giorno degli onorevoli La Rocca e Grieco.

PRESIDENTE mette in votazione l’ordine del giorno degli onorevoli La Rocca e Grieco.

(È approvato con 22 voti favorevoli e 7 contrari).

LUSSU sul problema della formazione della seconda Camera presenta la seguente proposta di articolo, avvertendo che essa porta la firma anche degli onorevoli Nobile e Patricolo:

«La seconda Camera è la Camera delle regioni».

TOSATO, poiché la Sottocommissione è sul punto di prendere una decisione sul problema della formazione della seconda Camera, ritiene che sia giunto il momento di prendere in considerazione gli articoli da lui proposti nella seduta precedente.

LUSSU, per spiegare la sua proposta, dichiara, secondo quanto ha già esposto in altre occasioni, che a suo avviso la seconda Camera deve soddisfare alle esigenze unitarie della Nazione, al fine di evitare il pericolo che qualche regione, affermando inopportunamente la priorità dei propri interessi, possa danneggiare gli interessi nazionali.

PORZIO non è soddisfatto delle spiegazioni dell’onorevole Lussu. Se ha ben compreso, l’onorevole Lussu desidera che i rappresentanti della seconda Camera provengano soltanto dai componenti le Assemblee regionali.

LUSSU fa presente che la questione accennata dall’onorevole Porzio può essere decisa in un secondo tempo, poiché riguarda il problema delle elezioni dirette o indirette.

VANONI non trova sufficientemente chiarito il pensiero dell’onorevole Lussu.

Quando si dice che la seconda Camera è la Camera delle regioni, o non si dice nulla o si dice troppo, nel senso di affermare che la seconda Camera debba essere l’espressione politica del regionalismo. La questione quindi va posta nettamente. A suo parere la seconda Camera deve essere, sì, di formazione regionale, ma non rappresentare soltanto gli interessi regionali; in altre parole, deve essere un organismo che si muove sul piano nazionale, esprimendo interessi di carattere nazionale. In un certo senso, come non si dice che la prima Camera è la Camera delle circoscrizioni elettorali, così non si potrebbe e non si dovrebbe affermare che la seconda Camera è la Camera delle regioni, anche se si sia accettato il principio che la base elettorale della seconda Camera debba essere regionale.

LEONE GIOVANNI non ritiene necessario definire nella Costituzione la seconda Camera, come del resto non si è cercato di definire la prima. Dovere della Sottocommissione è di stabilire le funzioni, l’organizzazione, il modo di eleggere i componenti del Senato: spetterà poi agli studiosi precisare il carattere costitutivo e definire l’essenza della nuova assemblea.

LACONI, pur condividendo l’opinione che la seconda Camera debba essere costituita sulla base della rappresentanza regionale, osserva che l’articolo proposto dall’onorevole Lussu è così scarno e sintetico da non esprimere sufficientemente un pensiero su cui sia facile l’accordo.

BULLONI propone la seguente formula: «La seconda Camera è una espressione degli interessi regionali connessi agli interessi nazionali ed è nominata sulla base di circoscrizioni regionali».

PERASSI riconosce che l’articolo proposto dall’onorevole Lussu è estremamente sintetico. In ogni modo, qualora si tenga conto delle discussioni già avvenute in seno alla Sottocommissione, esso non può avere che il seguente significato: che il reclutamento dei membri del Senato verrà fatto su base regionale, restando allo stato attuale impregiudicate tutte le altre questioni relative al modo ed alle condizioni con cui saranno eletti i senatori.

MORTATI, Relatore, dichiara che quando dette la sua approvazione alla tesi del nuovo ordinamento regionale, era implicito nel suo pensiero che gli interessi della regione avrebbero dovuto trovare la loro espressione nella costituzione di una seconda Camera. Ciò prova che egli pensava alle regioni come ad enti forniti di propria autonomia politica. È poi da tener presente il quesito se occorrerà dare un diverso peso, in materia di rappresentanza, alle varie regioni, ovvero se tale peso dovrà essere eguale per tutte le regioni. Tutto ciò sta a provare che le regioni non possono essere considerate come circoscrizioni o collegi elettorali, ma come enti capaci di avere i loro rappresentanti autonomi.

AMBROSINI domanda se non sia il caso, invece di soffermarsi su una definizione o una affermazione di principio, di passare immediatamente all’esame del sistema di formazione della seconda Camera.

PATRICOLO dichiara di aver sottoscritto la proposta dell’onorevole Lussu perché intendeva di fare atto di adesione a una formulazione di principio e non ad un articolo che avrebbe dovuto trovar posto nella Costituzione. In ogni modo, se la formula proposta dall’onorevole Lussu non ha l’approvazione della Sottocommissione, potrebbe essere adottata quella dell’articolo che, relativamente alla Costituzione del Senato, è contenuta nel progetto dell’onorevole Conti.

TOSATO ritiene che occorra distinguere due questioni: una di sostanza ed una di forma. Occorre innanzi tutto stabilire se si vuole subito prendere una deliberazione sull’oggetto della rappresentanza del Senato, cioè sulla questione di ciò che verrà a rappresentare il Senato. In secondo luogo occorrerà vedere su quale base dovrà essere formata la seconda Camera.

Non gli sembra, a tal proposito, che sia decisiva l’osservazione fatta dall’onorevole Mortati, perché le regioni sotto certi aspetti possono essere considerate come enti territoriali, e sotto altri aspetti come circoscrizioni elettorali.

Propone quindi la formula: «La seconda Camera è eletta su base regionale».

PRESIDENTE osserva che l’articolo proposto dall’onorevole Lussu, pur non essendo certamente dettato dall’intenzione di insinuare nella Costituzione un principio regionalistico che possa poi svilupparsi oltre il dovuto, è però come un’eco di quelle aspirazioni federalistiche di cui lo stesso onorevole Lussu ha parlato più volte. Quindi la proposta anzidetta potrebbe incontrare un certo favore in alcune parti del Paese, mentre in altre incontrerebbe una recisa disapprovazione. Ritiene quindi più rispondente allo scopo la formula proposta dall’onorevole Tosato.

NOBILE dichiara che si è associato alla proposta dell’onorevole Lussu in considerazione di un concetto già espresso da questo deputato, e cioè che una seconda Camera eletta su base regionale può costituire l’unico mezzo efficace per ostacolare alcune tendenze disgregatrici dell’unità nazionale esistenti attualmente in Italia.

PATRICOLO propone la seguente formula: «La seconda Camera è composta dei rappresentanti eletti in seno alle regioni».

Avverte che tale formulazione costituisce una dichiarazione di principio.

LUSSU dichiara di essere stato sempre favorevole, in via di principio, al federalismo e che quindi in un primo tempo pensò all’attuazione di un ordinamento federale in Italia. Si decise però ad abbandonare tale idea, quando si accorse che essa nel nostro Paese non era sentita, era inattuabile e per conseguenza impolitica. Può dire quindi di aver lavorato con assoluta lealtà in materia di autonomie locali. Comunque, la maggior parte dei membri della Sottocommissione si è mostrata favorevole alla formazione dell’ente regione. Perciò, se si riconosce utile una nuova struttura dello Stato su base regionale, occorre che ciò sia affermato esplicitamente. Frattanto, poiché è un fatto oramai acquisito alla democrazia moderna che l’individuo deve essere subordinato all’interesse generale, è chiaro che anche la regione non può che essere subordinata all’interesse nazionale.

Nel suo articolo certamente ha inteso riferirsi a qualcosa di più vasto che non sia la circoscrizione elettorale, ossia all’ente regione che ormai è ammesso da tutti. Non comprende quindi le ragioni della diffidenza che esso ha suscitato.

BULLONI ritiene che la base elettorale per la elezione della seconda Camera debba poggiare sulla rappresentanza degli interessi regionali. Questo e non altro deve essere il significato della rappresentanza riservata al futuro Senato.

PORZIO fa osservare all’onorevole Lussu che l’affermazione: «La seconda Camera è la Camera delle Regioni è in contrasto con la decisione testé presa in merito alla riconosciuta parità delle funzioni nelle due Camere. Una Camera delle Regioni, infatti, sarebbe una Camera assai limitata nei suoi poteri; essa avrebbe soltanto il compito di risolvere problemi di carattere regionale. E non altro che questo sembra essere il significato dell’articolo proposto dall’onorevole Lussu.

LEONE GIOVANNI ritiene che la formula proposta dall’onorevole Lussu dovrebbe avere il carattere soltanto di un’affermazione di principio e non costituire proprio una norma articolata.

PRESIDENTE fa presente all’onorevole Lussu che se la sua formula ha solo un valore di dichiarazione di principio, occorreva proporla nel momento in cui fu iniziata la discussione generale sulla seconda Camera, e non nel momento in cui si è cominciato ad esaminare il modo pratico di formazione della stessa. Per queste ragioni lo prega di specificare il suo intendimento o di ritirare la proposta, aderendo a qualcuna delle altre formulazioni.

LUSSU considera la sua formulazione come una mozione interna e, come tale, intende mantenerla. Precisa che gli interessi particolaristici della regione saranno rappresentati secondo le proposte del progetto Ambrosini dal rappresentante del Consiglio regionale, che dovrebbe avere il diritto di presentarsi al Consiglio dei Ministri per sostenere i suoi punti di vista nell’interesse della regione. Soltanto in questo caso sarà giusto parlare di interessi particolaristici.

UBERTI prega l’onorevole Lussu di non insistere nella proposta, perché dal fatto che essa non fosse accolta potrebbe venire qualche pregiudizio alla costituzione delle regioni. Difatti il suo articolo ha tutto il carattere di un’affermazione solenne. A suo avviso sarebbe preferibile stabilire prima in concreto il modo in cui si deve costituire la seconda Camera. Da tale decisione balzerà evidente che essa sarà la Camera delle Regioni.

FABBRI dichiara che voterà contro la proposta Lussu perché, come eventuale formulazione di articolo nella Costituzione, la ritiene in contraddizione con altre norme e principî già approvati, e, come espressione invece di un principio generale, lo ritiene già compreso nella deliberazione con cui si è stabilito che la seconda Camera dovrà essere espressione delle forze vive della Nazione. Tra queste forze vive della Nazione non v’è dubbio che vi siano anche, e singolarmente, le regioni che la compongono nella sua totalità.

CONTI, Relatore, osserva che nella discussione odierna si sono ripresi tutti i temi già trattati, nel tentativo, da parte di taluni Commissari, di tornare su deliberazioni già prese. Ritiene che si debba desistere da questa linea di condotta, accettando le deliberazioni già approvate, senza recriminazioni e pentimenti.

Dichiara che ha sottoscritto anche lui la proposta Lussu, perché essa ha ridestato in lui la sua antica passione di federalista. Condivide però le preoccupazioni che hanno indotto l’onorevole Lussu a considerarla come per: «uso interno». Darà quindi voto favorevole alla formulazione Lussu, ma insiste perché abbia soltanto il valore di un’affermazione di principio a scopo interno.

PRESIDENTE domanda all’onorevole Lussu se insiste affinché sia messa in votazione la sua formula, col rischio di quelle conseguenze non desiderabili che sono state accennate da precedenti oratori. Se poi l’onorevole Lussu desidera affermare il concetto che la seconda Camera, qualunque sia il meccanismo della sua formazione, debba avere come propria base elettorale la regione, potrebbe facilmente farlo aggiungendo poche parole a quella formula.

LUSSU insiste affinché questa sia messa in votazione.

PRESIDENTE mette in votazione la formula proposta dall’onorevole Lussu dichiarando che personalmente voterà contro, perché ravvisa in essa qualche cosa che supera il principio che si vuole per ora affermare e perché ritiene che con il suo eventuale accoglimento il proponente sarebbe autorizzato a richiedere che nella redazione definitiva della Costituzione la seconda Camera prendesse la denominazione di Camera delle Regioni, il che appare inopportuno e contrario alle esigenze politiche del Paese.

MANNIRONI dichiara che voterà contro la formula dell’onorevole Lussu che fra l’altro gli sembra troppo generica.

LEONE GIOVANNI dichiara di astenersi dal voto, perché ritiene che una dichiarazione di principio non abbia ragione di essere in una formulazione articolata.

LACONI voterà contro, perché ne trova il contenuto contrario ai principî di uno Stato unitario.

(Non è approvata).

PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione dovrebbe pronunciarsi ora sulle altre quattro formulazioni; una, dell’onorevole Tosato, secondo la quale la Camera è eletta su base regionale; la seconda dell’onorevole Patricolo, la quale, affermando che la seconda Camera è composta di rappresentanti eletti in seno alla regione, crea già un vincolo nella scelta dei candidati, il che consiglierebbe di rinviarne l’esame a quando si dovrà stabilire il sistema dell’elezione; la terza e la quarta, rispettivamente degli onorevoli Bulloni e Laconi, che pure introducono nuovi elementi e costituiscono in parte la ripetizione di alcune posizioni già determinate. Considerato che per il momento l’articolo più rispondente allo scopo di circoscrivere la questione è quello dell’onorevole Tosato, lo pone ai voti ricordandone i precisi termini: «La seconda Camera è eletta su base regionale».

MORTATI, Relatore, dichiara che darà voto favorevole con la riserva che l’ordine del giorno in questione non limiti la discussione successiva e non escluda l’esame del problema delle rappresentanze regionali degli interessi in seno alla seconda Camera.

(È approvato).

La sedata termina alle 10.20.

Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fabbri, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

Assenti: Bordon, Castiglia, Di Giovanni, Einaudi, Farini, Finocchiaro Aprile.