ASSEMBLEA COSTITUENTE
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
PRIMA SOTTOCOMMISSIONE
22.
RESOCONTO SOMMARIO
DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1946
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI
INDICE
I principî dei rapporti sociali (economici) (Seguito della discussione)
Presidente – Togliatti, Relatore, – Moro – Lucifero, Relatore – Cevolotto – Merlin Umberto – La Pira – Dossetti – Lombardi Giovanni – Mastrojanni.
La seduta comincia alle 11.15.
Seguito della discussione sui principî dei rapporti sociali (economici).
PRESIDENTE riapre la discussione, che fu lasciata in sospeso nella seduta precedente, sulla formulazione delle proposizioni concernenti particolarmente la tutela degli inabili al lavoro, delle donne e dei minori.
TOGLIATTI, Relatore, chiede all’onorevole Moro se egli accetterebbe una formula, che è una specie di contaminazione delle due formule che erano state presentate precedentemente. La formula primitiva era la seguente: «Gli inabili al lavoro hanno diritto di avere la loro esistenza assicurata dallo Stato». La formula dell’onorevole Moro diceva: «Il cittadino, il quale per qualsiasi ragione e senza sua colpa, si trovi nell’impossibilità di ricavare i mezzi di vita dal suo lavoro, ha diritto di ricevere dalla collettività prestazioni sufficienti per assicurare l’esistenza di lui e della sua famiglia». La formula che ora propone è la seguente: «Chiunque è inabile o per qualsiasi ragione, e senza sua colpa, è incapace di lavoro, ha diritto ad avere la sua esistenza assicurata dallo Stato».
MORO dichiara di accettare la formula proposta dall’onorevole Togliatti.
LUCIFERO, Relatore, si dichiara d’accordo con la proposta dell’onorevole Togliatti.
PRESIDENTE la pone ai voti.
(È approvata all’unanimità).
Comunica che la seconda proposizione dell’articolo proposto dall’onorevole Togliatti dice: «Tutti i cittadini hanno diritto all’assicurazione sociale contro gli infortuni, le malattie, l’invalidità, la disoccupazione involontaria e la vecchiaia».
CEVOLOTTO si dichiara contrario a questa parte della proposta dell’onorevole Togliatti, non perché sia contrario al principio generale, ma perché crede che un diritto alla assicurazione esteso a tutti i cittadini, cioè anche ai professionisti, agli artisti e alle altre categorie similari, rappresenti tali difficoltà, ed eventualmente tali oneri a carico dello Stato, che ne renderebbero l’applicazione più che difficile, impossibile in questo momento in Italia, a meno di non studiare un piano generale che non è di competenza della Sottocommissione.
Per queste ragioni, ritenendo che il principio sia affermato in maniera troppo assoluta, voterà contro.
PRESIDENTE mette ai voti la proposizione proposta dell’onorevole Togliatti.
(È approvata con 11 voti favorevoli e 1 contrario).
Dà lettura della terza proposizione dello articolo che è così formulata: «La legge protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori, stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e familiare» e la mette ai voti.
(È approvata all’unanimità).
Dà lettura dell’ultima proposizione dello articolo proposto dall’onorevole Togliatti: «È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all’estero» e la mette ai voti.
(È approvata all’unanimità).
Dà lettura del testo dell’intero articolo così come risulta dopo le votazioni della seduta precedente e dell’attuale:
«Il lavoro nelle sue diverse forme è protetto dallo Stato.
«Chiunque è inabile, o per qualsiasi ragione, e senza sua colpa, è incapace di lavoro, ha diritto ad avere la sua esistenza assicurata dallo Stato.
«Tutti i cittadini hanno diritto all’assicurazione sociale contro gli infortuni, le malattie, l’invalidità, la disoccupazione involontaria e la vecchiaia.
«La legge protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori, stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e familiare.
«È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all’estero».
Mette in votazione l’intero articolo.
(È approvato all’unanimità).
Ricorda che l’onorevole Lucifero aveva fatto una riserva in ordine alla difesa del risparmio. Gli fa osservare che nelle proposte presentate dall’onorevole Togliatti vi è un articolo nel quale si parla anche della tutela del risparmio. Quindi la questione non è pregiudicata e può essere riproposta nella ulteriore discussione.
LUCIFERO, Relatore, fa osservare che la questione che egli presenta all’esame della Sottocommissione è una questione di collocamento, perché sul fatto che il risparmio debba essere tutelato ritiene che tutti i Commissari siano d’accordo. La questione per lui invece è se la tutela del risparmio non debba essere proprio compresa nell’elencazione dei diritti del lavoro che è fatta nello articolo testé approvato. Fa osservare che, secondo il suo concetto, non dovrebbero essere considerate nello stesso capoverso la proprietà e la tutela del risparmio, come invece è fatto nell’articolo proposto dall’onorevole Togliatti.
Il risparmio, infatti, dice qualche cosa di più; è qualcosa di più sudato e di più rispettabile. Il risparmio è la genesi della proprietà. È proprio questa filiazione del lavoro che si può consolidare e trasformare in proprietà, ma essa è in uno stato fluido di particolare delicatezza ed ha bisogno di una particolare protezione. Ecco perché ritiene che debba essere protetto il risparmio in questa sede.
MERLIN UMBERTO sottolinea anch’egli l’importanza della tutela del risparmio. Bisogna cercare di introdurre il principio, o sotto forma di un altro capoverso dell’articolo approvato, o come un articolo successivo.
PRESIDENTE rileva che la questione sollevata dall’onorevole Lucifero non è di merito, ma di collocamento.
L’onorevole Lucifero insiste perché la tutela del risparmio venga inserita tra i diritti del lavoro e non tra quelle altre regolamentazioni che riguardano la proprietà.
Poiché l’onorevole Lucifero ne fa una proposta concreta, apre la discussione su di essa, onde decidere se si debba parlare subito della tutela del risparmio, per inserirla nelle disposizioni recentemente approvate, o se ne debba parlare in un tempo successivo.
LA PIRA osserva che si tratta di due problemi diversi: uno è il problema della tutela del risparmio, e su questo tutti sono d’accordo; l’altro è il problema della collocazione della norma che tutela il risparmio. Domanda quale è la tesi dell’onorevole Lucifero.
LUCIFERO, Relatore, dichiara che egli considera il risparmio come veramente una cosa integrante del lavoro; quindi là dove si tutelano tutti i diritti del lavoratore, deve essere introdotta la tutela dei risparmi dello stesso lavoratore. È contrario invece a collocare la norma nell’articolo che riguarda più particolarmente la proprietà, perché la proprietà è un risparmio consolidato.
LA PIRA dichiara che quella dell’onorevole Lucifero è una tesi a cui si può accedere, poiché considera il risparmio frutto del lavoro.
PRESIDENTE domanda all’onorevole Togliatti se egli abbia difficoltà ad accettare il punto di vista dell’onorevole Lucifero.
TOGLIATTI, Relatore, risponde di non avere difficoltà.
PRESIDENTE ricorda che l’onorevole Lucifero nella sua relazione aveva proposto la seguente formulazione: «La legislazione sociale regola le assicurazioni contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione involontaria, la vecchiaia, l’invalidità e sulla vita; il lavoro delle donne e dei minori; la protezione della famiglia; la durata della giornata lavorativa e il salario minimo familiare; le ferie retribuite, la tutela del lavoratore italiano all’estero; la difesa del risparmio».
Perciò, in questo punto, egli concordava con le proposte originarie dell’onorevole Togliatti.
L’onorevole Togliatti nelle sue proposte collocava il diritto dei cittadini alla tutela del risparmio nel sesto degli otto articoli da lui proposti e precisamente al secondo capoverso, il quale è così formulato: «La proprietà dei cittadini e il risparmio sono tutelati dalla legge». L’ultimo capoverso dell’articolo approvato – è bene ricordarlo nel caso che ad esso si debba agganciare la tutela del risparmio – è così formulato: «È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all’estero».
Nel testo proposto originariamente dall’onorevole Lucifero la difesa del risparmio era un inciso che trovava posto subito dopo la tutela del lavoratore italiano all’estero. Ma ora che a questa tutela del lavoratore italiano all’estero si è creduto di dover far luogo in un apposito capoverso a sé stante, alla tutela del risparmio si deve dedicare una formulazione aggiuntiva. Si potrebbe dire: «La legge regola la tutela del risparmio».
LUCIFERO, Relatore, fa osservare che quello che gli interessa è che la tutela del risparmio sia collocata subito dopo la tutela del lavoratore italiano all’estero.
PRESIDENTE fa presente che si tratta di trovare una formula che si attacchi alla diversa formulazione delle due proposte definitive degli onorevoli Togliatti e Lucifero.
Ripete la sua proposta che è così formulata: «La legge regola la tutela del risparmio».
TOGLIATTI, Relatore, dichiara di accettare questa collocazione.
LA PIRA ritiene sia da approvarsi il concetto, il quale fa del risparmio il frutto del lavoro.
LUCIFERO, Relatore, rileva che, inserito il comma dopo la tutela dei diritti del lavoratore, è chiaro che s’intende il risparmio quale frutto del lavoro.
MERLIN UMBERTO propone la dizione: «La legge tutela e difende il risparmio».
LUCIFERO, Relatore, dichiara d’accettare la formula proposta dall’onorevole Merlin.
PRESIDENTE ricorda che sono state presentate due formule, quella da lui proposta la quale dice: «La legge regola la tutela del risparmio» e la formula proposta dallo onorevole Merlin, la quale dice: «La legge tutela e difende il risparmio».
DOSSETTI ritiene che l’insensibilità o quasi della Sottocommissione al problema che è stato avanzato sia dovuta al fatto che i Commissari sono tutti d’accordo sul principio. A suo giudizio, il prospettarlo in questa sede e un po’ fuori posto.
PRESIDENTE fa presente che sulla collocazione si è già raggiunto l’accordo.
LOMBARDI GIOVANNI si dichiara d’accordo con l’onorevole Dossetti.
MASTROJANNI dichiara che, a suo avviso, la formula proposta dal Presidente è pleonastica. Nessun cittadino può dubitare che il suo risparmio possa essere aggredito. Preferisce, se mai, la formula proposta dallo onorevole Merlin, che è più apprezzabile socialmente, ma giuridicamente è anche essa un’affermazione pleonastica.
TOGLIATTI, Relatore, fa presente di avere accettato di trasportare la proposizione in esame nell’articolo in cui si parla del lavoro, ma desidera anche far rilevare che in questo modo l’affermazione di tutela del risparmio viene in un certo senso limitata al risparmio frutto del lavoro, mentre egli avrebbe ammesso anche la tutela del risparmio in generale. Fino a che la società sarà l’attuale, che non è società esclusivamente di lavoratori, ma anche di imprenditori e di capitalisti, accettava di tutelare il risparmio anche di questi ultimi.
Dichiara ad ogni modo di essere favorevole alla proposta.
DOSSETTI si dichiara d’accordo sui principio, ma non comprende perché si debba fare un’affermazione del genere prima di parlare della proprietà.
Qualora la proposta venisse accettata, si riserva di proporre che essa sia connessa con la trattazione della proprietà.
MERLIN UMBERTO dichiara che, a suo avviso, la sede opportuna dell’inserimento della tutela del risparmio è proprio quella della difesa del lavoro. Non si potrà mai difendere bene il lavoro, se non si tutela e difende il risparmio. I due concetti sono collegati. Il concetto di proprietà è, invece, più ampio.
PRESIDENTE fa presente la necessità di mettere ai voti se la questione del risparmio debba essere esaurita in questa sede o rinviata in sede di discussione di altri articoli, e particolarmente quando si parlerà del diritto di proprietà.
LOMBARDI GIOVANNI dichiara di ritenere che tutta la materia, benché importantissima, non debba far parte dello Statuto, ma di quelle leggi civili e commerciali che saranno in seguito fatte dalla Camera, e in cui si potrà tener conto dell’uso e del diritto di proprietà secondo i nuovi criteri.
Dichiara, pertanto, di votare contro il collocamento in questa od in altra parte della Costituzione di una norma simile, perché si tratta di materia che esorbita dall’ambito di quei concetti fondamentali a cui deve ispirarsi lo Statuto, concetti che saranno poi frutto di quello sviluppo economico e politico che ognuno persegue nel campo delle sue ideologie.
PRESIDENTE dichiara che è per lui indifferente che la tutela del risparmio venga collocata in questa o in altra sede; l’importante è che si affermi questo diritto alla tutela del risparmio. Osserva all’onorevole Lombardi che quanto egli ha detto circa la competenza della legge a stabilire ed a regolare questo istituto, trova riscontro nel fatto che la Costituzione si limita a dire proprio quello che egli vuole, che cioè la legge deve tutelare il risparmio. Sulla questione del collocamento dichiara che si asterrà dalla votazione.
MASTROJANNI dichiara che voterà favorevolmente, perché ritiene che l’affermazione sia da collocare in questa sede, anche per distinguere il risparmio che deriva dal lavoro da quello che deriva da altre fonti di produzione, intendendo che quanto altro derivi da altre fonti di produzione debba essere tutelato egualmente anche se si considera non come risparmio. L’onorevole Togliatti, se non erra, ritiene che il risultato economico delle altre fonti di produzione possa avere tutela solo ed in quanto è risparmio, come conseguenza di lavoro. Il problema quindi deve essere considerato sotto un altro profilo per le conseguenze che ne derivano nell’organizzazione sociale. Se l’onorevole Togliatti ritiene tutelabile solo il risparmio considerato come conseguenza diretta del lavoro, noi consideriamo tutelabili tutti i risparmi.
TOGLIATTI dichiara che sua intenzione era di affermare proprio il contrario. Quando formulava l’articolo in rapporto con tutte le questioni connesse alla proprietà, intendeva per risparmio una cosa molto più vasta. Per esempio, sotto il profilo di risparmio egli considerava anche l’eredità. Trasportare, invece, la tutela del risparmio nell’articolo dove si parla della tutela del lavoro restringe la sua portata. Dichiara, pertanto, che accetta la restrizione, ma che egli non l’avrebbe voluta, avendo presentato la tutela del risparmio in modo più ampio, con forme all’organizzazione economica attuale della Società.
PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell’onorevole Lucifero che il concetto della difesa del risparmio sia collocato subito dopo l’articolo approvato circa la difesa del lavoro.
(La proposta non è approvata con 5 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti).
Rileva che, procedendo oltre nell’esame degli articoli, a questo punto vi è l’articolo 3, proposto dall’onorevole Lucifero, che è del seguente tenore: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per svolgere una attività economica o per tutelare comuni interessi».
Lo stesso concetto è riprodotto nell’articolo 4 della proposta dell’onorevole Togliatti, che è la seguente: «I lavoratori hanno diritto di associarsi liberamente per la tutela del loro lavoro e la conquista di migliori condizioni di remunerazione e di esistenza.
«È contraria alla legge ogni azione che tenda in qualsiasi modo a limitare questo diritto.
«La legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero».
La questione dello sciopero è accennata nell’articolo 4 della proposta dell’onorevole Lucifero, la quale dice: «Lo Stato può intervenire per la pacifica risoluzione delle controversie del lavoro, ivi comprese quelle attuantisi per via di sciopero o di serrata. Lo sciopero o la serrata che turbino gravemente l’ordine pubblico o intralcino l’ordinato svolgimento della vita economica e politica dello Stato possono essere dichiarati illegali».
Apre la discussione su tutte le questioni di carattere generale che sono comprese in questi articoli proposti dagli onorevoli Lucifero e Togliatti.
MORO propone che la discussione sia rinviata a domani.
(La Sottocommissione approva).
La seduta termina alle 12.
Erano presenti: Basso, Caristia, Cevolotto, Corsanego, Dossetti, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti e Tupini.
Assenti giustificati: De Vita, Grassi, Mancini e Marchesi.