Come nasce la Costituzione

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MARTEDÌ 21 GENNAIO 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

ADUNANZA PLENARIA

15.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 21 GENNAIO 1947

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TUPINI

INDICE

Elezione del Presidente della Repubblica

Presidente – Terracini – Lucifero – Cappi – Perassi – La Rocca – Grassi – Tosato – Targetti – Lussu – Bozzi – Colitto – Mastrojanni – Nobile – Bulloni – Fabbri – Togliatti – Moro.

La seduta comincia alle 9.30.

Elezione del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE avverte che l’argomento in discussione è quello riguardante l’elezione del Presidente della Repubblica, per cui si è manifestato un dissenso in seno al Comitato di redazione. Ricorda che l’articolo predisposto dal Comitato speciale della seconda Sottocommissione, approvato poi dalla Commissione stessa, è il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea Nazionale con la partecipazione dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali.

«Per l’elezione è richiesta la maggioranza di due terzi dei membri componenti il collegio.

«Dopo il terzo scrutinio l’elezione ha luogo a maggioranza assoluta».

TERRACINI osserva che in realtà la seconda Sottocommissione non approvò il testo di cui è stata data lettura. La votazione diede risultato pari. La Sottocommissione non fu d’accordo sulla partecipazione dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali alla elezione del Presidente della Repubblica. Il problema rimase in sospeso e si disse espressamente che sarebbe stato risolto dalla Commissione plenaria.

PRESIDENTE rileva che questa osservazione fu fatta dall’onorevole Terracini in sede di Comitato di redazione, che stabilì di lasciare inalterata la prima parte dell’articolo: «Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea Nazionale». Poi furono avanzate altre proposte: 1°) che il Presidente fosse eletto dal popolo a suffragio universale (diretto o indiretto) nei modi stabiliti dalla legge; 2°) che fosse eletto dall’Assemblea Nazionale, con l’aggiunta non soltanto dei Presidenti dei Consigli regionali (che potrebbero essere una quarantina), ma di altri e più numerosi elementi. La questione è ora sottoposta alla Commissione plenaria.

LUCIFERO è del parere che il Capo dello Stato, il quale in un certo senso deve essere al di sopra della lotta politica e deve rappresentare una garanzia generale, non può essere emanazione diretta di quella Assemblea politica, di fronte alla quale deve avere una certa posizione di indipendenza e di serenità. Colui il quale deve esercitare la più alta funzione dello Stato e rappresenta quasi il simbolo dell’unità dello Stato e del popolo, deve derivare la sua autorità dal suffragio popolare. Ritiene quindi che il problema debba essere risolto nel senso che il Presidente sia eletto direttamente dal popolo a suffragio universale. Si potrà discutere sulla forma diretta o indiretta; ma pensa che la suprema autorità dello Stato debba emanare direttamente dal popolo, nel quale risiede la sovranità.

TERRACINI pensa che nell’ultima frase pronunziata dall’onorevole Lucifero vi sia la condanna della sua tesi, là dove egli ha detto che la elezione del Presidente può essere fatta in forma diretta o indiretta. Pur non condividendola, capirebbe la tesi di chi volesse una elezione a suffragio universale diretto; ma quando si ammette la forma indiretta, è evidente che le caratteristiche di questo Collegio elettorale indiretto non sarebbero diverse da quelle che sono proprie della prima e seconda Camera. Si riprodurrebbero approssimativamente le stesse correnti di carattere politico.

D’altra parte, se è vero che il Capo dello Stato deve in certi momenti costituire un elemento al di sopra dei vari poteri, per essere in grado di esercitare una funzione di equilibrio, di moderazione o risoluzione di certi contrasti, è altrettanto vero che egli non può considerarsi così staccato dal sistema generale degli altri poteri, come risulterebbe dalla proposta dell’onorevole Lucifero. E non intende richiamare i varî precedenti che sconsigliano di dare al Capo dello Stato questo potere con una investitura di carattere diretto, che troppo spesso nel passato ha finito per sboccare in una netta contrapposizione del Capo dello Stato con le Assemblee legislative, le quali sono le vere rappresentanti della volontà delle masse popolari.

Circa la questione della partecipazione alla elezione, insieme all’Assemblea Nazionale, delle Assemblee regionali e delle Deputazioni, si limita a dire che la seconda Camera è, per la sua struttura e formazione, già espressione in parte delle Assemblee regionali, e non vi è quindi nessun motivo che giustifichi una duplicazione di questa rappresentanza nel momento in cui si deve eleggere il Capo dello Stato. Le Regioni, per quel poco che devono pesare sul funzionamento generale dello Stato, già vi pesano per il modo come la seconda Camera è costituita. Nulla giustificherebbe una aggiunta a questo loro peso, che finirebbe per mettere in una situazione di minoranza la prima Camera, che è l’espressione del suffragio universale.

LUCIFERO fa notare all’onorevole Terracini che la proposta dell’elezione a suffragio universale non è sua, ma del Comitato di redazione, del quale non fa parte.

Non ha, peraltro, difficoltà a dichiarare che è del parere che l’elezione del Capo dello Stato debba avvenire a suffragio universale. Si potrà, se mai, discutere se sarà diretto o indiretto; ma l’investitura deve venire direttamente dal popolo.

CAPPI, in ordine al rilievo dell’onorevole Terracini che, facendo partecipare alla elezione del Presidente della Repubblica i Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali si verrebbe a mettere in minoranza la prima Camera, osserva che la prima Camera è composta di un numero molto maggiore di membri della seconda e pertanto la inclusione di una quarantina di membri delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali non influirebbe sulla preminenza numerica che essa mantiene. Osserva poi anche che non vi è una duplicazione di rappresentanza, in quanto i membri della seconda Camera devono essere scelti in determinate categorie di cittadini, mentre invece questa restrizione non vi è per i Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali.

Ritiene, pertanto, che il sistema proposto contemperi le due esigenze di non rendere troppo dipendente il Presidente della Repubblica dall’Assemblea Nazionale come corpo politico, e l’altra di non allargare la elezione a tutti i cittadini. Si tratta, insomma, di estendere, sia pure in limitata misura, la base del Collegio elettorale, che deve eleggere il Presidente della Repubblica, dando a questi un maggior prestigio. Perciò, personalmente, sarebbe per il mantenimento del testo della seconda Sottocommissione.

PERASSI si dichiara nettamente contrario all’emendamento sostenuto dall’onorevole Lucifero, nel senso che il Presidente della Repubblica debba essere eletto a suffragio universale diretto. È favorevole alla formulazione adottata dalla seconda Sottocommissione, che si è ispirata al concetto di attribuire la elezione del Presidente all’Assemblea Nazionale, integrata con altri elementi, soprattutto al fine di assicurare una maggiore indipendenza al Presidente stesso. Si è voluto, in sostanza, non accentuare l’influenza delle Regioni, ma allargare il Collegio che elegge il Presidente, al fine di mettere la sua figura in una posizione di maggiore indipendenza.

LA ROCCA pensa che sia da scartarsi che il Presidente sia eletto a suffragio universale, perché ciò verrebbe a mutare la caratteristica del sistema parlamentare, così come è stato concepito. In fondo, con questa modifica si verrebbe ad introdurre l’elemento del sistema presidenziale in quello parlamentare, senza poi parlare del pericolo che, ove il Capo dello Stato fosse eletto direttamente dal popolo, in determinate circostanze egli si sentirebbe come un potere a sé, sentirebbe di essere l’espressione della volontà nazionale, indipendentemente dai due rami del Parlamento, pericolo che qui non è il caso di esaminare dettagliatamente, poiché c’è tutta l’esperienza di altri Paesi, e basterebbe quella di Weimar.

È poi da escludersi, a suo parere, che alle elezioni del Capo dello Stato possano partecipare i Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali, perché anche questo sarebbe un elemento di contaminazione del sistema così come è stato concepito. È sempre stato dell’opinione che la prima Camera sia l’espressione diretta ed immediata della volontà popolare. Dal momento che si è posta la seconda Camera sul piano di parità della prima, non bisogna né diminuirne, né accrescerne le attribuzioni. Ne è il caso di dire che il Presidente debba avere questa investitura dalle Regioni, le quali sono già rappresentate dalla seconda Camera. Conclude affermando che il Capo dello Stato debba essere l’espressione dei due rami del Parlamento, riuniti in Assemblea Nazionale.

GRASSI riconosce che l’importanza del Presidente della Repubblica, il quale dovrebbe essere l’espressione del potere esecutivo, attraverso la elezione dell’Assemblea parlamentare, viene ad essere diminuita. Però non intende sollevare questa questione, che poteva essere teoricamente studiata da principio, in quanto tutto il sistema della seconda Sottocommissione è avviato verso la forma a tipo parlamentare.

Per la stessa considerazione non sarebbe contrario al testo formulato dalla seconda Sottocommissione, la quale, mantenendo la forma parlamentare, ha leggermente allargato la base dell’elezione presidenziale, e da questo punto di vista il potere esecutivo viene ad essere meno legato alle Assemblee legislative.

Le preoccupazioni dell’onorevole Terracini possono avere il loro peso. Egli dice, in fondo, che la seconda Camera è stata concepita come esponente delle Regioni, che vengono a portare il loro peso effettivo nell’elezione del Presidente; ma, allo scopo di dare maggior respiro democratico al Paese, di creare un maggior contatto del popolo alla vita locale e alla vita nazionale, è bene che gli esponenti delle Regioni partecipino alla elezione del Capo dello Stato.

TOSATO è favorevole al testo proposto dalla seconda Sottocommissione. Le ragioni per cui la seconda Sottocommissione ha ritenuto di allargare le basi del corpo elettorale del Presidente della Repubblica sono fondamentalmente due. Anzitutto siamo partiti dalla concezione stessa della funzione o della posizione del Presidente della Repubblica, il quale non deve concepirsi soltanto come un Capo dell’Assemblea Nazionale, ma come un Capo dello Stato. Ed appunto per fissare ed affermare questa posizione del Capo dello Stato, si è ritenuto opportuno allargare il Collegio elettorale, dal quale il Presidente della Repubblica è eletto. La seconda ragione è data dalla considerazione della nuova entità regionale che viene ad attuarsi nella struttura dello Stato italiano. Si è ritenuto opportuno che le Regioni siano collegate alla struttura costituzionale dello Stato attraverso la presenza dei loro rappresentanti in questo Collegio elettorale. Non è vero che, per tal modo, le Regioni saranno rappresentate due volte nella organizzazione costituzionale dello Stato: una volta attraverso la Camera dei Senatori, un’altra volta attraverso il Collegio che dovrà eleggere il Presidente della Repubblica. Infatti, la Camera dei Senatori rappresenta la Nazione intera, mentre i Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali partecipano alle elezioni del Presidente della Repubblica come rappresentanti delle Regioni; sicché non si ha un doppione, ma una posizione diversa, e questo serve a rendere più stabile ed a precisare la figura giuridica del Capo dello Stato.

TARGETTI si associa ai rilievi dell’onorevole Terracini e non condivide il parere dell’onorevole Cappi che non si possa parlare di un duplicato di rappresentanza regionale, in quanto per la nomina dei senatori vi sono dei limiti di eleggibilità, costituiti dalle categorie nelle quali devono essere scelti, mentre questi limiti non vi sono per la nomina dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali. La Regione, mentre in un primo tempo partecipa alla nomina di un terzo dei Senatori, torna a partecipare alla nomina del Capo dello Stato con la sua rappresentanza diretta. Non ritiene poi esatto il rilievo dell’onorevole Cappi, che questo allargamento del corpo elettorale non porti come conseguenza ad un indebolimento dell’efficienza del voto della prima Camera. Infatti fra la prima e la seconda Camera vi sarà sempre un divario di un centinaio di voti, e quando si pensi che fra i Presidenti delle Assemblee regionali ed i Presidenti delle Deputazioni regionali si possono raggiungere 50 voti, si ha che su un totale di 100, possono esercitare una decisa influenza.

LUSSU in sede di Comitato speciale aderì alla proposta così come è stata presentata nel testo, e l’argomento principale che lo convinse fu che, partecipando i rappresentanti diretti delle Assemblee regionali alle elezioni del Capo dello Stato, si dà ad esse un carattere più unitario. Circa le obiezioni che sono state sollevate, e che in parte sono serie, crede che si potrebbero superare, se alla elezione del Presidente della Repubblica intervenissero soltanto i Presidenti delle Assemblee regionali.

TERRACINI tiene a precisare che l’articolo figurante come proposta della seconda Sottocommissione non può considerarsi tale, poiché in seno alla Sottocommissione i voti favorevoli e quelli contrari si equilibrarono.

BOZZI, poiché si è rilevato, circa la partecipazione dei rappresentanti regionali all’elezione del Presidente della Repubblica, che le Regioni sono già espresse dalla seconda Camera, osserva che, in punto di fatto, non si è raggiunto ancora un accordo sulla composizione della seconda Camera.

Ricorda, anzi, che in seno al Comitato speciale, presieduto dall’onorevole Perassi, è stato espresso l’avviso di abbandonare la proposta della elezione di un terzo dei senatori da parte dei Consigli regionali e di costituire, invece, un Collegio unico, sia pure regionale o interprovinciale, composto di delegati di Collegi più piccoli: cioè il Senato sarebbe eletto da grandi elettori di secondo grado.

Se così fosse, verrebbe meno l’argomentazione degli onorevoli Terracini e La Rocca e non vi sarebbe duplicato di rappresentanza.

Anche per questa considerazione, si dichiara favorevole al testo proposto dalla seconda Sottocommissione.

PRESIDENTE dopo la precisazione dell’onorevole Terracini, invita i Commissari a non parlare di testo, ma di concetto espresso da una parte della seconda Sottocommissione.

COLITTO ritiene preferibile che il Presidente della Repubblica sia eletto dal popolo a suffragio universale e diretto.

Non v’ha dubbio che solo derivando il proprio potere direttamente dal popolo, il Presidente sarà al di fuori e al di sopra delle parti e potrà meglio esercitare la funzione di moderazione e di regolamento di contrasti, che gli è propria.

Solo in tal modo il Presidente sarà davvero, non il Capo dell’Assemblea Nazionale, ma il Capo dello Stato.

Contesta l’affermazione dell’onorevole Terracini, che attraverso l’elezione diretta da parte del popolo si manifesterebbero le stesse correnti politiche che attraverso l’elezione da parte dell’Assemblea Nazionale, perché il popolo potrà ispirarsi a determinati criteri nell’eleggere i deputati e i senatori ed a criteri diversi nell’eleggere il Capo dello Stato.

MASTROJANNI, associandosi alle considerazioni svolte dall’onorevole Colitto, esprime anch’egli l’opinione che, se in regime democratico il Capo dello Stato debba rappresentare l’espressione delle aspirazioni del popolo, questo debba eleggerlo direttamente. Col sistema proposto, attraverso le Camere elettive ed i Consigli regionali, si arriverebbe ad un duplicato di nomina: quella del Capo dello Stato e quella del Capo del Governo; ossia il Capo dello Stato sarebbe il rappresentante del partito politico prevalente; il che è in contrasto con le sue funzioni, poiché il Capo dello Stato deve stare al di sopra di tutte le competizioni, per equilibrare le forze e moderare i contrasti. Solo se egli è rappresentante di tutto il popolo, e non di alcune categorie, può avere l’alto prestigio che gli compete.

NOBILE nota che, se i rappresentanti delle Assemblee regionali partecipassero alla elezione del Capo dello Stato, il loro voto verrebbe a pesare più di quello d’un deputato delle due Camere: il che non è ammissibile; sarebbe come ammettere un voto plurimo. Circa l’osservazione dell’onorevole Grassi, che il Presidente della Repubblica non debba essere strettamente legato all’Assemblea che lo ha eletto, ricorda che la durata in carica del Presidente della Repubblica è fissata in sette anni, mentre l’Assemblea legislativa ha cinque anni di vita; quindi, per lo meno per un periodo di due anni, il Presidente della Repubblica non è diretta emanazione dell’Assemblea che lo ha eletto; e questo gli assicura maggiore indipendenza. D’altra parte, non si deve dimenticare che gli è stato attribuito il potere di scioglimento delle Camere.

BULLONI di dichiara contrario alla nomina diretta del Capo dello Stato da parte del popolo e favorevole all’allargamento della base elettorale, con la partecipazione di rappresentanti regionali, proponendo, però, che alla elezione partecipino i presidenti delle Assemblee regionali ed un membro delle stesse nominato a maggioranza assoluta.

PRESIDENTE ritiene di dover mettere ai voti la proposta che più si discosta dal concetto espresso da una parte della seconda Sottocommissione: cioè che il Presidente della Repubblica debba essere eletto dal popolo a suffragio universale diretto.

PERASSI chiede se, nella seduta odierna, la Commissione sia chiamata a votare definitivamente il testo dell’articolo riguardante l’elezione del Presidente della Repubblica o semplicemente pronunziarsi, come è detto nella lettera di convocazione, sulla questione di principio: se, cioè, il Presidente debba essere eletto a suffragio universale diretto, oppure dall’Assemblea Nazionale sola o integrata con rappresentanze regionali (lasciando, per ora, impregiudicate le modalità di nomina di queste rappresentanze, da stabilire in sede di esame dei singoli articoli).

PRESIDENTE, lasciando impregiudicata tale questione, pensa che si possa intanto mettere ai voti la proposta che il Presidente della Repubblica sia eletto a suffragio universale diretto.

(La Commissione non approva).

Si potrebbe ora porre ai voti il principio se per l’elezione del Presidente della Repubblica l’Assemblea Nazionale debba essere integrata con una rappresentanza delle Regioni, salvo poi a vedere in che modo.

TERRACINI, poiché allo stato dei fatti la struttura della seconda Camera è quella che risulta dal testo sottoposto all’esame della Commissione e le osservazioni fatte dall’onorevole Bozzi su una possibile modificazione del sistema riguardano soltanto una ipotesi, mentre si ha la certezza che la seconda Sottocommissione per ora è giunta a questi risultati, dichiara, basandosi sui risultati acquisiti, che voterà contro la inclusione dei rappresentanti regionali nell’Assemblea destinata ad eleggere il Presidente della Repubblica.

LUCIFERO, pur essendo contrario a qualsiasi forma di elezione che non sia a suffragio diretto, in linea subordinata voterà a favore di qualunque formula che allarghi in qualsiasi modo il corpo elettorale.

GRASSI lamenta che non si abbia un testo completo della Costituzione per poter dare a ragion veduta un giudizio su una sola parte. Ad ogni modo è favorevole al completamento dell’Assemblea Nazionale per l’elezione del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE pone ai voti il principio che l’Assemblea Nazionale sia integrata da rappresentanti delle Regioni per l’elezione del Presidente della Repubblica.

(La Commissione approva).

Occorre ora esaminare la pregiudiziale dell’onorevole Perassi che la Commissione, approvato il principio della integrazione, non passi a discuterne le modalità.

FABBRI dichiara di essere contrario a questa sospensiva.

PERASSI osserva che si tratta di una questione di puro regolamento. Esiste una lettera del Presidente della Commissione nella quale si dice che prima di passare all’esame dettagliato degli articoli del progetto occorre che la Commissione si pronunci su alcune questioni di principio, che nelle Sottocommissioni erano rimaste indecise e sulle quali, in seno al Comitato di redazione, si è manifestato dissenso sostanziale. Fra tali questioni vi è quella relativa alla nomina del Presidente della Repubblica, che è stata ora risolta dalla Commissione.

La pregiudiziale sollevata è connessa con questo procedimento.

PRESIDENTE osserva che nella lettera di convocazione ricordata dall’onorevole Perassi sono soltanto indicati, in ordine di successione, gli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati dalla Commissione plenaria, in quanto su tali argomenti nel Comitato di redazione erano sorti dissensi.

Contro l’interpretazione che dà l’onorevole Perassi stanno anche le decisioni delle sedute precedenti. Il Presidente ha indicato gli argomenti, ma sugli argomenti la Commissione ha deciso approvando o meno i relativi articoli, come si è fatto per lo sciopero, per il matrimonio, ecc., nei quali si concretavano i principî in discussione.

Ritiene pertanto che la Commissione possa entrare anche nel merito degli articoli.

TERRACINI dichiara che su tale questione, come sulle successive, si asterrà, perché si riserva di presentare la questione di principio in sede di Assemblea plenaria della Costituente.

BULLONI voterà contro la proposta di sospensiva, perché le modalità della integrazione sono connesse col principio già affermato.

PERASSI non insiste.

PRESIDENTE pone ai voti l’emendamento dell’onorevole Lussu, firmato anche dagli onorevoli Targetti e Canevari, che tende a sopprimere, al primo comma dell’articolo in esame, le parole: «e delle Deputazioni regionali».

(La Commissione non approva).

Pone ai voti l’emendamento dell’onorevole Bulloni:

Al primo comma sostituire le parole: «e delle Deputazioni regionali», con le altre: «di un membro delle stesse eletto a maggioranza assoluta».

(La Commissione approva).

Il testo del primo comma dell’articolo in esame risulterebbe pertanto così modificato:

«Il Presidente della Repubblica è eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea Nazionale con la partecipazione dei presidenti delle Assemblee regionali e di un membro delle stesse nominato a maggioranza assoluta».

GRASSI osserva che le parole del primo comma: «a scrutinio segreto» dovrebbero essere soppresse, in quanto la modalità della votazione è stabilita nel successivo articolo.

PRESIDENTE pone ai voti il primo comma con la soppressione delle parole: «a scrutinio segreto».

(La Commissione approva).

Avverte che un altro punto sul quale si è manifestato un dissenso in seno al Comitato di redazione è quello della rieleggibilità o meno del Presidente della Repubblica. Dice l’articolo proposto dal Comitato di redazione:

«Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni e non è rieleggibile».

È stato proposto da alcuni di ammettere la rieleggibilità alla carica di Presidente una solta volta, o almeno per i periodi non immediatamente successivi.

TOGLIATTI pensa che la norma, come è stata formulata adesso, sia troppo restrittiva. Per essere chiamato alla carica di Presidente della Repubblica occorrono qualità particolari e non si può, a suo parere, escludere per sempre una persona già eletta. Ammetterebbe, se mai, la non rieleggibilità immediata per una volta.

MORO è contrario a porre il limite della non rieleggibilità immediata, perché pensa che il periodo di durata è di 7 anni e che dopo i 7 anni ne dovrebbero trascorrere altri 7. Praticamente, si verrebbe ad annullare la rieleggibilità. Non parlerebbe, pertanto, di rieleggibilità o meno nell’articolo.

TOSATO propone che sia adottato il testo che fu in origine proposto dal Comitato speciale della seconda Sottocommissione:

«Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni».

PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dall’onorevole Tosato: «Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni».

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11.

Erano presenti: Amadei, Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Canevari, Cappi, Cevolotto, Colitto, Corsanego, De Michele, Di Vittorio, Dominedò, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grassi, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lucifero, Lussu, Marchesi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Molè, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Perassi, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Ravagnan, Targetti, Terracini, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

Assenti giustificati: Ghidini, Ruini.

Erano assenti: Basso, Bocconi, Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Caristia, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Vita, Di Giovanni, Dossetti, Giua, Lami Starnuti, Lombardo, Mancini, Mannironi, Merlin Lina, Paratore, Porzio, Rossi Paolo, Taviani, Zuccarini.