Come nasce la Costituzione

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 58
Le due Camere sono elette per cinque anni.
I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.
La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Al quarto comma, sostituire le parole: “Il provvedimento”, con le seguenti: “decreto del Presidente della Repubblica”.
PERASSI (PRI).
Al quarto comma, dopo le parole: “dalla fine delle precedenti”, aggiungere: “tranne che sia dichiarato lo stato di guerra”.
TARGETTI, AMADEI, CARPANO MAGLIOLI, DE MICHELIS, FEDELI ALDO, MALAGUGINI (PSI).
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. Il Senato della Repubblica viene rinnovato per un terzo ogni tre anni.
CORBINO (MISTO).
Parzialmente approvato.
Il Senato della Repubblica è eletto per sei anni.
CLERICI (DC).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
24/09/1947 Pomeridiana
08/10/1947 Pomeridiana
09/10/1947 Antimeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana

Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 9 ottobre 1947 venne scisso in due distinti articoli: n. 60 e n. 61 testo definitivo.

Leggi di modifica
La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12/02/1963, n.40) ha disposto (con l’art. 3) la modifica dell’art. 60; ha disposto (con l’art. 5) la modifica dell’art. 60.