Come nasce la Costituzione

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ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 19 SETTEMBRE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

ccxxv.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 19 SETTEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

Disegno di legge: Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali (Seguito della discussione):

Russo Perez

Schiavetti

Uberti, Relatore

Presidente

Marazza, Sottosegretario di Stato per l’interno

Cianca

Bellavista

Togliatti

Mastino Pietro

Condorelli

Moro

La seduta comincia alle 11.

MAZZA, ff. Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Riprendendo la discussione su questo disegno di legge occorre esaminare l’alinea h) dell’emendamento proposto dall’onorevole Schiavetti all’articolo 47:

«h) qualsiasi carica politica del partito fascista repubblicano».

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per mozione d’ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Onorevoli colleghi, il primo comma dell’articolo 45 del progetto di Costituzione, articolo già approvato dall’Assemblea, stabilisce che: «Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi, al raggiungimento della maggiore età». Vi è poi un altro articolo, del quale ancora non abbiamo discusso, cioè la prima disposizione finale e transitoria, che così dice:

«È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

«La disposizione dell’articolo 56 della Costituzione per l’eleggibilità a Senatore non è applicabile ai ministri, sottosegretari, deputati e consiglieri nazionali fascisti.

«Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste».

Richiamo l’attenzione dell’Assemblea sopra la norma contenuta nell’ultimo comma. Noi dobbiamo ancora discutere questo problema, cioè se le leggi possano limitare, anche temporaneamente, l’eleggibilità ed il diritto di voto per responsabilità fasciste.

È, quindi, opportuno che dell’emendamento Schiavetti si torni a parlare soltanto quando saremo chiamati a discutere il terzo comma della prima disposizione finale e transitoria del progetto di Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Perez, come conclude?

RUSSO PEREZ. Che si sospenda la discussione sull’emendamento Schiavetti, e che di esso si torni a parlare quando discuteremo del terzo comma della prima disposizione finale e transitoria. L’ho già detto e mi pare che sia molto semplice.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Perez, sarebbe stato più semplice che ella avesse sollevato la questione all’inizio della discussione, perché la sua proposta di sospensiva riguarda non solo la lettera dell’emendamento Schiavetti che oggi è in discussione, ma tutte le disposizioni dell’articolo 47, non soltanto del testo Schiavetti, ma anche del progetto del Governo e di quello della Commissione.

RUSSO PEREZ. Signor Presidente, riconosco che ella ha in parte ragione, nel senso che, se l’idea fosse venuta prima a me o a qualche altro dei colleghi, sarebbe stato meglio; ma questo non significa che io non abbia ragione nel chiedere che venga rimandata la discussione.

PRESIDENTE. Ella mi insegna che si tratta di una proposta di sospensiva, avanzata durante il corso della discussione. A tenore del Regolamento non può essere presentata da un singolo deputato, ma occorrono quindici firme.

LUSSU. Chiedo che si continui nella discussione.

RUSSO PEREZ. Domando se vi sono quindici deputati che appoggino la mia proposta. Il Regolamento stabilisce che non c’è bisogno di una dichiarazione scritta, purché colui che fa la proposta dichiari di avere con sé ed abbia effettivamente quindici deputati disposti a farla propria.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che ella è in errore.

RUSSO PEREZ. Io non ho nulla da osservare, se non chiedere che la proposta sia passata ai voti. Forse ho torto perché ho ragione!

PRESIDENTE. Non le mie idee vanno rispettate, ma il Regolamento. È vero che si può sostituire alle firme anche l’atto materiale e semplice della presenza dei consenzienti, ma solo per materie tassativamente indicate. Quando invece si tratta di una sospensiva, il Regolamento chiede, e le ragioni sono intuibili, che la proposta sia presentata per iscritto, con le firme di quindici deputati.

RUSSO PEREZ. La presenteremo.

PRESIDENTE. Durante il tempo che ella impiegherà per raccogliere le quindici firme, la discussione deve continuare.

Passiamo alla lettera h) dell’emendamento dell’onorevole Schiavetti, del quale do nuovamente lettura:

«h) qualsiasi carica politica del partito fascista repubblicano».

Questa parte dell’emendamento si riferisce ad una disposizione già approvata dall’Assemblea e che porta la lettera e) nello stesso articolo 47, del seguente tenore: «le medesime cariche di cui alle lettere precedenti, durante la pseudo repubblica sociale».

Chiedo all’onorevole Schiavetti se nonostante l’Assemblea abbia già proceduto all’approvazione di questa norma, insista nell’emendamento.

SCHIAVETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione.

UBERTI, Relatore. La Commissione aveva esplicitamente posto l’esclusione dal voto di tutti coloro che avevano ricoperto le stesse cariche previste nei commi approvati. Non può accettare la dizione «qualsiasi» per la sua imprecisione, per la sua vaghezza, mentre in norme come questa occorre una esatta delimitazione. Ritiene poi di dover richiamare l’attenzione dell’Assemblea sulle conseguenze possibili, sugli arbitri cui una tale norma affidata a commissioni locali può dar luogo. Per esempio, vi sono di quelli che, pur avendo ricoperto la carica di podestà nel periodo della repubblica sociale, sono stati poi eletti sindaci democraticamente: fatto che s’è verificato in tutti i partiti. Si tratta, per lo più, di persone che, durante il periodo del fascismo pseudo repubblicano, hanno creduto di adoperarsi in qualche modo per rendere meno aspra l’occupazione del tedesco, per difendere le popolazioni. Chi è stato nel Nord durante l’occupazione tedesca comprende esattamente questa mia osservazione.

Il voler, quindi, stabilire che l’aver ricoperto in quel tempo la carica di podestà faccia perdere il diritto di voto vorrebbe dire non solo mettere in crisi tante amministrazioni comunali, ma anche commettere ingiustizia. Per questi motivi che sono un riflesso del criterio fondamentale che ha animato la Commissione questa deve respingere anche questo ulteriore emendamento Schiavetti.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Sottosegretario per l’interno a esprimere il parere del Governo.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo si associa al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera h) dell’emendamento Schiavetti, di cui è stata data già lettura.

(Segue la votazione per alzata e seduta).

Non essendo possibile stabilire con precisione l’esito della votazione, procediamo per divisione alla votazione della lettera h) dell’emendamento.

(È approvata).

Comunico all’Assemblea che è stata presentata dagli onorevoli Russo Perez, De Maria, Bencivenga, Mazza, Colitto, Coppi, Di Fausto, Gullo, Bellavista, Bonino, Rodinò Mario, Lagravinese Pasquale, Bergamini, Rodi, Coppi, De Maria e Ayroldi una richiesta di sospensiva della discussione dell’articolo 47.

Apro la discussione avvertendo che possono parteciparvi soltanto due oratori in favore, compreso uno dei proponenti, e due contro.

MAZZONI. Ma l’articolo 47 è in parte già votato, quindi non si può chiedere la sospensiva.

PRESIDENTE. La sospensiva, una volta votata, vale per la parte dell’articolo che non è stata approvata, perché non si può con una sospensiva distruggere i risultati di votazioni già avvenute.

CIANCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Io intendo tutto il valore politico di questa richiesta (Commenti a destra) e mi duole che il Regolamento non consenta di proseguire in questo dibattito, consenta cioè di prendere in esame la proposta di sospensiva, perché se questa avvenisse noi chiederemmo la votazione per appello nominale (Interruzioni – Commenti a destra) e legheremmo così a una responsabilità precisa tutti coloro che votassero per la sospensiva. (Proteste a destra).

Ripeto, appare assurdo, non ad ogni spirito politico ma ad ogni uomo di buon senso, che possa essere chiesta in questo momento la sospensiva su di un articolo il quale è stato già discusso ed in notevole parte approvato. L’articolo è una unità organica di cui ogni parte condiziona ed integra l’altra. Se il Regolamento consentisse di sollevare eccezioni di questo genere, vorrebbe dire che nessuna discussione parlamentare sarebbe più concepibile e potrebbe essere condotta a compimento.

Quindi io dico che la Presidenza non può mettere in discussione la richiesta formulata, con uno spirito politico di cui prendiamo atto, dall’onorevole Russo Perez e dai suoi colleghi. (Approvazioni – Rumori – Commenti).

RUSSO PEREZ. Con uno spirito giuridico, non politico.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Io non ho nulla da insegnare all’ufficio di Presidenza, maestro e donno di regolamenti, che si regolerà secondo il Regolamento, piaccia o no all’onorevole Cianca.

A quest’ultimo però devo confessare che io condivido l’apprezzamento sullo spirito politico che c’è, senza dubbio, nella richiesta di sospensiva ma non precisamente quello che l’onorevole Cianca crede di intravedere. Un altro, e ve lo dico subito, stretto parente dello spirito politico c’è e si chiama spirito giuridico, che pare abbia disertato quel settore dell’Assemblea. Ma noi lo ricondurremo a voi, con vostra buona pace. C’è spirito politico e giuridico per la sospensiva della parte non approvata dell’articolo 47 per una ragione semplicissima…

Una voce a sinistra. Littori!

BELLAVISTA. A chi? Ma se io ho una preoccupazione altruistica? Potrei ad esempio insorgere in difesa del vostro Mario Alicata, direttore comunista della «Voce» di Napoli, littore «emerito di molto merito».

Una voce a sinistra. Non guardiamo se si deve salvare questo o quello. È una norma generale.

BELLAVISTA. Ma è soprattutto la preoccupazione di quell’elemento sistematico della legge che ci consiglia la sospensiva. Nelle disposizioni finali e transitorie della Costituzione è chiaramente stabilito che la legge limita temporaneamente l’eleggibilità e il diritto di voto per responsabilità fascista. Quello che noi chiediamo è di mettere, per necessità sistematica – irrinunciabile, se si vogliono fare leggi buone e perfette – in relazione il terzo comma della prima delle disposizioni finali e transitorie con il resto dell’articolo 47. Sospendere non significa certo rigettare o rifiutare; e nella sospensiva non c’è altro spirito politico che quello che fa alzare i giuristi a parlare, perché le leggi siano degne del loro nome e della buona tradizione giuridica italiana. (Applausi a destra – Rumori a sinistra – Commenti).

SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Vorrei anzitutto conoscere quale sarebbe la sorte degli emendamenti già approvati da questa Assemblea nel caso, per noi assurdo, che fosse approvata la sospensiva.

BELLAVISTA. Sono stati già approvati!

SCHIAVETTI. Allora noi abbiamo una sospensiva di questo genere: colpisce alcune categorie e non colpisce altre che sono legate alle prime.

Secondo me la proposta di sospensiva si può fare, ma della discussione e non già della votazione, come dice l’articolo 93 del Regolamento che parla esclusivamente della discussione. Ma io credo che ormai noi siamo in sede di votazione e non di discussione; quindi la richiesta dell’onorevole Russo Perez non è da accogliere. (Commenti).

UBERTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, Relatore. In mezzo a questo dibattito vivace vorrei dire una parola serena. Noi stiamo approvando una legge che è stata distaccata dalla legge elettorale passiva perché c’è la necessità di procedere alla revisione delle liste elettorali. Il decreto-legge del 28 settembre 1944, n. 247, non prevede la compilazione delle liste elettorali, ma soltanto la loro revisione; oggi abbiamo ancora unicamente le liste elettorali che sono state adoperate per il 2 giugno. Tutte quante le revisioni che sono necessarie da allora ad oggi non si possono fare se non si approva questa legge. Se si vogliono fare nella primavera prossima le elezioni, per tutto il congegno dei termini per rivedere le liste, è necessario che entro brevi giorni abbia ad essere approvata la legge, senza della quale non si possono rivedere le liste.

Non ci rimane da votare che in merito alla lettera q) e all’ultimo capoverso dell’emendamento Schiavetti. Mi sembra che in questa situazione sia molto meglio procedere nelle votazioni. La sospensiva non farebbe che ritardare l’approvazione di tutta la legge, provocando quindi l’impossibilità della revisione delle liste. Avrei capito se si fosse voluto lo stralcio dell’articolo 47; ma non comprendo come oggi si possa fare. L’onorevole Bencivenga aveva proposto la soppressione. Avrebbe potuto essere proposta la sospensiva finché non fossero state approvate le norme transitorie di cui nella Costituzione, ma bisognava che fosse stata posta all’inizio dell’esame dell’articolo 47. Ma si osserva che questo articolo potrebbe poi risultare in contrasto con la Costituzione. Vuol dire che, se, per ipotesi, quando si discuteranno le norme transitorie della Costituzione, l’Assemblea venisse nella deliberazione di non ammettere alcuna disposizione che escluda dal diritto di voto, è evidente che allora cadrebbe la norma posta in questa legge all’articolo 47. Ma il ritardo nell’approvazione della legge renderebbe impossibili nella primavera prossima le elezioni cori le liste rettificate.

PRESIDENTE. L’onorevole Marazza, Sottosegretario per l’interno, ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo si rimette alla decisione dell’Assemblea; però non può non associarsi alle considerazioni della Commissione, in quanto una eventuale sospensiva ritarderebbe in tale misura la revisione delle liste, che si dovrebbe escludere fin da ora la possibilità di convocare i comizi elettorali per la primavera prossima.

PRESIDENTE. Domando all’onorevole Russo Perez di precisare il termine di scadenza della sospensiva. Se ho compreso bene il suo concetto, la sospensiva dovrebbe durare fino al momento in cui non si fosse discusso la disposizione transitoria della Costituzione che ha attinenza con la disposizione di cui si discute.

RUSSO PEREZ. Chi vieta all’Assemblea – anche perché si dimostri che non vi è nella mia proposta quello spirito politico a cui accennava l’onorevole Cianca – di anticipare la discussione su di una norma transitoria?

PRESIDENTE. Allora, è da intendere che sia sospesa la discussione dell’articolo 47 fino a che l’Assemblea non si sia pronunciata sulla norma transitoria ricordata dall’onorevole Russo Perez.

È bene che l’Assemblea tenga presente la portata della sospensiva.

TOGLIATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su questo argomento non posso concedere la parola a nessuno, perché già due oratori hanno parlato in favore e due contro.

Quindi, onorevole Togliatti, potrò concederle la parola solo per dichiarazione di voto.

Pongo in votazione la proposta di sospensiva della discussione sull’articolo 47, con la intesa che questa sospensiva vale fino al momento in cui l’Assemblea avrà deciso in merito alla norma transitoria ricordata dall’onorevole Russo Perez.

L’onorevole Togliatti ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

TOGLIATTI. Premetto che condivido l’opinione di quei colleghi, i quali trovano strano, dato anche ciò che il Regolamento prevede, che si addivenga a un voto di sospensiva a metà discussione di un articolo.

 

Voci. Votato un articolo, la discussione è chiusa.

TOGLIATTI. Lascio alla Presidenza di decidere la questione.

Nel merito della questione desidero precisare i motivi per i quali il Gruppo parlamentare comunista voterà contro la sospensiva. Credo quindi di essere perfettamente nel Regolamento e di avere diritto alla parola.

Prima di tutto ritengo pertinenti gli argomenti esposti testé dal Relatore della Commissione, onorevole Uberti. Non si può ritardare indefinitamente l’approvazione di questi articoli. Abbiamo bisogno di risolvere rapidamente questa questione per poter fare le liste elettorali. Mi pare che questo solo argomento parli contro la sospensiva, qualunque sia la posizione che si può avere nei riguardi delle proposte che si stanno discutendo.

Desidero però esprimere un’opinione anche sul merito e qui debbo dire che nel nostro gruppo molti colleghi pensano che parecchie delle misure che sono state proposte e che abbiamo in parte approvato ed in parte respinto, particolarmente le proposte dell’onorevole Schiavetti, siano misure molto severe. E ne spiegherò il perché.

Una voce a destra. Le avete votate!

TOGLIATTI. Sì, le abbiamo votate. La severità consiste nel fatto che era possibile prevedere in questo campo una linea differente, di maggiore generosità ed ampiezza, una linea che andasse nella direzione di quell’opera di conciliazione e di pacificazione, che credo siamo nella maggioranza in questa Assemblea ad auspicare e che noi comunisti auspichiamo con la stessa sincerità con cui l’auspicano altri partiti e colleghi di altri settori. (Rumori a destra). Però, onorevoli colleghi, una linea di maggiore generosità e di maggiore ampiezza, un indirizzo per la conciliazione e la pacificazione nei confronti soprattutto di coloro che furono esponenti, direi dei gradi medi o più bassi, dell’abominevole regime fascista, presuppone da parte del fascismo come tale, senza «neo», un disarmo. Questa è la condizione preliminare e prima perché sia possibile una politica di generosità e di conciliazione. Ma quando vediamo che l’avversario, anziché disarmare, approfitta anche di quelle prove tanto grandi di generosità, che abbiamo dato nei suoi confronti, per discendere di nuovo in campo con le sue stesse posizioni e per condurre con le stesse armi di ieri la stessa lotta che ieri condusse – e che ci ha portato dove ci ha portato – allora, signori, siamo costretti a dire che qui vi è un equivoco, un errore, un travisamento delle posizioni. Qui si sorprende la nostra buona fede. (Applausi a sinistra). Abbiamo saputo che ieri il Presidente del Consiglio ha ricevuto una delegazione di cittadini italiani della provincia di Gorizia, delle regioni recentemente ritornate all’Italia dalla temporanea occupazione alleata. Ebbene, questa delegazione è andata a riferire, come verrà riferito anche in quest’Assemblea, che il passaggio all’amministrazione italiana ha significato uno scatenamento di violenze fasciste (Vivi rumori a destra) esattamente uguali a quelle esercitate nel 1919, 1920 e 1921 e in quelle regioni e in tutta Italia contro le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni democratiche… (Rumori e proteste a destra – Interruzioni dell’onorevole Pajetta Giuliano). In quelle città e in quei villaggi sono state assaltate, saccheggiate ed incendiate le sedi dei partiti democratici. (Interruzioni e rumori a destra).

Sì, signori. E se in quei partiti democratici sono iscritti dei cittadini italiani di nazionalità non italiana…

Voci a destra. Basta, basta!

TOGLIATTI. Finché sto alla tribuna parlo. Questo è il mio diritto.

Voci a destra. È una dichiarazione di voto!

TOGLIATTI. Se iscritti a quelle associazioni democratiche e a quei partiti democratici sono dei cittadini italiani di nazionalità non italiana, questo è un motivo perché noi ancora più rigorosamente rispettiamo nei loro confronti tutte le libertà. (Interruzioni e commenti a destra). La realtà è che voi (Indica la destra) non avete imparato niente dalla esperienza. (Applausi a sinistra – Vive interruzioni a destra). Se noi vi lasciassimo fare voi trascinereste l’Italia un’altra volta. (Applausi a sinistra – Proteste a destra).

PRESIDENTE. Onorevole Togliatti, permetta. Se il Regolamento non stabilisce nessun limite massimo per le dichiarazioni di voto, dice però che queste devono consistere in una pura e succinta spiegazione del voto.

TOGLIATTI. …per la via in cui l’avete trascinata oppure l’avete lasciata trascinare. Ieri, ancora, per le strade di Roma, nei comizi indetti da fascisti, si sono cantati inni fascisti e si procede con metodi fascisti.

Concludo la mia dichiarazione di voto: nel momento in cui assistiamo a questa ripresa di virulenza fascista, in questo momento, anche se nel fondo noi avessimo potuto auspicare una legge la quale desse prova di maggiore generosità e non contenesse disposizioni così severe, in questo momento non possiamo che aderire a questo emendamento e respingere la proposta di sospensiva, che viene avanzata da quella parte. (Indica la destra). (Applausi a sinistra – Commenti).

MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO PIETRO. Onorevoli colleghi, io non posso avere la pretesa, parlando per mio conto personale, di portare in questa Assemblea una nota che sia esclusivamente politica, ma intendo ricordare la questione della interpretazione dell’articolo 93, nel senso che quelle ragioni formali che a mio avviso si devono opporre a che sia posta in votazione la sospensiva…

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Mastino Pietro. Le ho dato la parola per dichiarazione di voto; quindi ella non può dire altro che le ragioni che la portano a votare contro o in favore.

MASTINO PIETRO. Io voterò contro la sospensiva e dicevo che le ragioni di forma, per me diventano di sostanza, ed è per ciò che io do il voto contrario alla sospensiva. Sarebbe superfluo precisare all’Assemblea come una cosa sia discutere ed altra cosa votare una legge. L’articolo 93 quando prevede la possibilità di una sospensiva, la prevede solo nel caso della discussione della legge. L’onorevole Presidente ha però tenuto a chiarire che, se anche noi abbiamo discusso la legge, non abbiamo però ancora discusso l’emendamento, di modo che, secondo l’apparente sua interpretazione, noi saremmo sempre in campo di discussione. Questo, a sommesso mio avviso, non è esatto, perché l’articolo 93 quando parla di discussione che dà luogo a possibilità di sospensiva, parla di discussione sulla legge, non di discussione sugli emendamenti. E noi siamo nel pieno della votazione. La discussione della legge è già superata. Per arrivare ad una diversa interpretazione, dovrei supporre, da parte dei compilatori del Regolamento, l’ignoranza di una cosa così chiara: la diversità tra discussione da un lato e votazione dall’altro.

Questa ragione di forma diventa quindi di sostanza e mi consiglia a votare contro la sospensiva a meno che il Presidente non crederà che spetti a lui, nella sua qualità, di decidere, non mettendo neanche in votazione la sospensiva. (Applausi a sinistra).

PRESIDENTE. Fo ancora osservare all’onorevole Mastino che la proposta di sospensiva si riferisce all’intero articolo 47 di cui è in corso la discussione.

CONDORELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevoli colleghi! Sono tre mesi che noi abbiamo approvato l’articolo 45 della Costituzione nel quale è affermato: «Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno raggiunto la maggiore età». Questa è ormai una norma costituzionale del nostro Paese, per nostra volontà. Ancora la norma costituzionale che dà al legislatore la possibilità di creare delle eccezioni a questo principio non è stata approvata. Noi dunque, mentre siamo in iter di formazione della Costituzione, cominciamo a violarla in modo flagrante e patente. Deploriamo di esserci accorti di ciò soltanto quando era in corso l’approvazione dell’articolo 47. (Interruzioni a sinistra).

Ce ne siamo accorti sufficientemente in tempo però, per dare alla Nazione la sensazione che se noi siamo i formatori di questa Costituzione ne siamo ancora in questo momento i vigili custodi. È una esigenza necessaria di diritto, di politica costituzionale, sospendere la discussione di questo articolo di legge.

E non vi è nessun argomento regolamentare che ci potrebbe fermare su questa via. Non si dica che noi sospendiamo a metà l’approvazione di una norma. Un articolo di legge (questo è ovvio per chi si intende di legge) può contenere infinite norme; tante sono le norme quanti sono i precetti.

Qui vi è una serie di precetti che potrebbe giungere all’infinito, cioè sino a dove arriverà la fantasia dell’onorevole Schiavetti. Noi ci possiamo e ci vogliamo dunque fermare a questo punto. Io non sono sicuro dell’esito di questo voto; temo che questo voto darà ancora una volta la prova della scarsa sensibilità giuridica e politica di questa Assemblea. (Rumori a sinistra).

Comunque, io protesto sin da adesso contro l’eventuale risultato di un voto contrario e dico al popolo italiano (Rumori a sinistra) che male ha posto la sua volontà di restaurazione del diritto in mano a dei rappresentanti che violano la Costituzione nel momento stesso in cui la formano. (Applausi a destra – Rumori a sinistra).

MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Io vorrei affrontare la questione brevissimamente, al di fuori di ogni faziosità politica e soltanto dal punto di vista giuridico e dell’opportunità.

Effettivamente, noi finora, nel lavoro costituzionale, ci siamo occupati del diritto di voto in una disposizione nella quale è detto che limitazioni non possono essere stabilite se non in conseguenza di sentenza civile o di condanna penale, e poi si è aggiunto per indegnità morale, allo scopo di comprendere talune categorie tradizionalmente escluse dal diritto di voto.

È prevista poi, tra le disposizioni transitorie e finali, una norma, la quale stabilisce limitazioni temporanee da fissarsi per legge alla eleggibilità e al diritto di voto, per responsabilità fasciste.

Quindi, fino a questo momento la Costituente ha espresso la sua volontà nel senso di sottrarre le categorie degli elettori al possibile arbitrio di una legge futura, stabilendo in modo preciso quali sono le cause in presenza delle quali il diritto di voto può essere sospeso. Evidentemente la disposizione transitoria aveva una sua ragion d’essere in relazione ad una situazione politica contingente, in vista della quale stabiliva un’eccezione a quel principio.

Ora, discutendo noi questa legge e non avendo ancora approvato questa disposizione transitoria, ci poniamo in qualche modo in contrasto con la volontà che, fino a questo momento e senza esclusione di nuove deliberazioni a complemento, la Costituente ha espresso.

Certamente, se la sospensiva volesse significare un rinvio sine die o, per lo meno, alle calende greche, della discussione della legge, si andrebbe incontro ad inconvenienti non soltanto di carattere politico – come è possibile intendere – ma anche di carattere pratico, data l’urgenza della redazione delle liste elettorali.

Ed allora io dico: spogliamo la questione di ogni carattere politico e mettiamoci d’accordo. Io faccio questa formale proposta: la Costituente stabilisca di affrontare la votazione e la discussione di questa norma transitoria nella prima seduta dedicata alla materia costituzionale.

RUSSO PEREZ. L’ho detto anche io!

MORO. Poiché la materia costituzionale è all’ordine del giorno, noi non abbiamo nessuna difficoltà a stabilire ciò. Si potrebbe rimandare alla seduta di domani e così potremmo tranquillizzare ogni scrupolo e sodisfare ogni esigenza. (Rumori a sinistra).

SCHIAVETTI. Una proposta in sede di dichiarazione di voto! (Commenti).

MORO. Quindi, per rispondere all’onorevole Schiavetti, io dico che noi votiamo in favore della sospensiva a questa condizione precisa, che la norma transitoria venga in discussione nella prima seduta dedicata alla materia costituzionale. (Applausi al centro e a destra – Commenti).

RUSSO PEREZ. E così cade la speculazione politica dell’onorevole Togliatti!

PRESIDENTE. Onorevole Moro, è evidente che qualora l’Assemblea approvasse la sospensiva, l’Assemblea stessa, in sede di Costituzione, avrebbe facoltà e diritto di fissare anche immediatamente la discussione della norma transitoria.

Con questo chiarimento, ed intendendosi che la sospensione dura fino a che non sia stata decisa l’approvazione o meno della norma transitoria più volte ricordata, pongo in votazione la proposta di sospensiva. (Commenti a sinistra).

(Dopo prova e controprova e votazione per divisione, la proposta è approvata).

Sì intende che l’Assemblea potrà anche oggi stesso in sede di discussione sulla Costituzione decidere di passare senz’altro all’esame dell’articolo 1 delle Disposizioni Transitorie.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.