Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 45
Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e morale.
Non può essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale.
Sono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori che hanno i requisiti di legge.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire i primi tre commi con i seguenti:
“Sono elettori i cittadini di ambo i sessi, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale, eguale e segreto. Il suo esercizio è dovere civico e morale.
Non può essere stabilita nessuna limitazione al diritto di voto se non per incapacità o in conseguenza di sentenza penale irrevocabile”.
COLITTO (UQ).
Parzialmente approvato; terzo comma ritirato e successivamente approvato come emendamento ripresentato dal deputato Mastino Pietro.
Sostituire il primo comma col seguente:
“Hanno diritto al voto tutti i cittadini di ambo i sessi, al raggiungimento della maggiore età”.
MORTATI (DC).
Approvata solo la seconda parte: la prima rinviata alla discussione sul referendum.
sopprimere il quarto comma.
BOZZI (UDN).
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
21/05/1947
22/05/1947
discussione generale:
19/05/1947
20/05/1947
21/05/1947
Leggi di modifica
La legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000) ha disposto, con l’art. 1, comma 1, l’introduzione di un comma dopo il secondo all’art. 48.