L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 37
Ogni attività economica privata o pubblica deve tendere a provvedere i mezzi necessari ai bisogni individuali ed al benessere collettivo.
La legge determina le norme ed i controlli necessari perché le attività economiche possano essere armonizzate e coordinate a fini sociali.
Già art. 39
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, e alla dignità umana.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Testo coordinato dei già artt. 37 e 39, concordato tra i deputati Taviani ed Arata, in sostituzione dei rispettivi emendamenti.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica, pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
13/05/1947 Antimeridiana
discussione generale:
03/05/1947 Pomeridiana
06/05/1947 Pomeridiana
07/05/1947 Pomeridiana
Leggi di modifica
La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (in G.U. 22/02/2022, n.44) ha disposto, con l’art. 2, comma 1, lettera a), la modifica dell’art. 41, secondo comma; con l’art. 2, comma 1, lettera b), la modifica dell’art. 41, terzo comma.