Come nasce la Costituzione

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Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 33
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75
Già art. 32 bis
È proibito il lavoro salariato dei minori di anni 16. La Repubblica tutela il lavoro dei minori di anni 21 con speciali norme di legge e garantisce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
CORBI, PAJETTA GIULIANO, MATTEI TERESA, BITOSSI (PCI).

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
1) Trasferire l’articolo 32 bis proposto dagli onorevoli Corbi, Pajetta Giuliano, Mattei Teresa e Bitossi all’articolo 33 come secondo comma:
2) Sostituire all’espressione: “E’ proibito il lavoro salariato dei minori di anni 16”, la seguente: “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato”.
CINGOLANI, TAVIANI, MORO, MEDI, DOMINEDÒ, VALENTI, COLONNETTI, JACINI, FERRARESE, RESCIGNO (DC).
Al già art. 33
Dopo le parole: “funzione familiare”, aggiungere: “ed assicurare alla madre ed al fanciullo una speciale, adeguata protezione”.
GALLICO SPANO NADIA, NOCE LONGO TERESA, MATTEI TERESA, POLLASTRINI ELETTRA, MONTAGNANA TOGLIATTI RITA (PCI); MERLIN ANGELINA (PSI); ROSSI MARIA MADDALENA, BEI ADELE, IOTTI LEONILDE, MINELLA ANGIOLA (PCI).
Approvato con la sostituzione, proposta dalla Commissione e accettata dai firmatari, della parola “fanciullo” con la parola “bambino”.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
10/05/1947 Antimeridiana
discussione generale:
03/05/1947 Pomeridiana
06/05/1947 Pomeridiana
07/05/1947 Pomeridiana

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