Come nasce la Costituzione

Come nasce la Costituzione
partner di progetto

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 32
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia.
Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Al primo comma aggiungere il seguente: “Il salario minimo individuale e familiare e la durata della giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge”.
BIBOLOTTI, BITOSSI (PCI).
Solo la parte riferita alla durata della giornata lavorativa.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
10/05/1947 Antimeridiana
discussione generale:
03/05/1947 Pomeridiana
06/05/1947 Pomeridiana
07/05/1947 Pomeridiana

Leggi di modifica
Nessuna.