Come nasce la Costituzione

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 129
La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Alle parole: “della Corte costituzionale”, aggiungere le parole: “e le garanzie di indipendenza dei suoi componenti”.
PERASSI (PRI).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
02/12/1947
03/12/1947 Antimeridiana
discussione generale:
06/11/1947 Pomeridiana
07/11/1947 Pomeridiana
11/11/1947 Pomeridiana
12/11/1947 Pomeridiana
14/11/1947 Pomeridiana

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