Come nasce la Costituzione

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Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 90
Il Primo Ministro ed i Ministri possono essere messi in istato d’accusa dalle due Camere per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
24/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana

Leggi di modifica
La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989) ha disposto (con l’art. 1, comma 1)la modifica dell’art. 96.