Come nasce la Costituzione

Art. 79

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 75
Spetta all’Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l’entrata in guerra.
L’amnistia e l’indulto sono deliberati dall’Assemblea Nazionale.

Vedi nota art. 78.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
21/10/1947 Antimeridiana
21/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana

Leggi di modifica
La legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dell’articolo 79 della costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 79.