L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 68
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo ha sempre l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un disegno redatto in articoli.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
al secondo comma, sopprimere la parola: “sempre”.
PERASSI (PRI).
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
14/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana
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