Come nasce la Costituzione

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Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 53
La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un Deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Già art. 54
Sono eleggibili a Deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età al momento delle elezioni.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente

Alle parole: “al momento delle elezioni”, sostituire le parole: “entro il giorno delle elezioni”.
COLITTO (UQ).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
23/09/1947
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana

Leggi di modifica
La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963) ha disposto (con l’art. 1 e con l’art. 5) la modifica dell’art. 56.
La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero» (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 56, secondo comma;(con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 56, quarto comma.
La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (in G.U. 21/10/2020, n.261) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 56, comma 2; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 56, comma 4. Ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 56, commi 2 e 4.