Come nasce la Costituzione

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Art. III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

Testo della Commissione dei 75
Disposizione non presente.

Articoli aggiuntivi al testo della Commissione dei 75
Già V bis I
Per la prima elezione del Senato saranno altresì nominati senatori con decreto del Presidente della Repubblica i membri del disciolto Senato che fecero parte della Consulta Nazionale.
ALBERTI (DC).
Per la prima elezione del Senato, sono nominati senatori di diritto con decreto del capo provvisorio dello Stato i deputati dell’Assemblea Costituente che abbiano fatto parte del disciolto Senato, o che siano stati presidenti del consiglio o di Assemblea, o che abbiano avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente.
A tale diritto si può rinunciare, ma la rinuncia deve essere fatta prima della firma del decreto di nomina.
LEONE GIOVANNI, AVANZINI (DC); ROSSI PAOLO, PIGNATARI (PSLI); CIFALDI, VILLABRUNA (PLI); CANDELA (UDN); ALBERTI (DC); PREZIOSI (PDL); CORBINO (PLI); CONDORELLI (PLI); COSTANTINI (PSI); MARTINELLI, CASTELLI AVOLIO (DC); ADONNINO, ALDISIO, ANDREOTTI, ANGELUCCI, ARCAINI, BALDUZZI, BASTIANETTO, BELLATO, BELOTTI, BETTIOL, BIANCHINI LAURA, BRASCHI, BURATO, CACCURRI, CAIATI, CAMPOSARCUNO, CAPPELLETTI, CAPPUGI, CARIGNANI, CARISTIA, CARRATELLI, CASO, CASSIANI, CASTELLI, CHATRIAN, CHIEFFI, CIAMPITI, CICCOLUNGO, CIMENTI, CLERICI, COCCIA, CODACCI PISANELLI, COLOMBO, COLONNETTI, CONCI ELISABETTA, COPPI, CORSANEGO, CREMASCHI CARLO, DE CARLO  GERARDO, DE MARIA, DE PALMA, DEL CURTO, DELLI CASELLI FILOMENA, DI FAUSTO, DOMINEDÒ, FABRIANI, FEDERICI MARIA, FERRARESE, FERRARIO, FIRRAO, FORESI, FRANCESCHINI, GABRIELI, GALATI, GARLATO, GEUNA, GIACCHIERO, GIORDANI, GOTELLI ANGELA, GUARIENTO, GUERRIERI FILIPPO, GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA, DE UNTERRICHTER JERVOLINO MARIA, LA PIRA, LETTIERI, LI-IER, MARZOTTO, MASTINO PIETRO, MEDA, MONTERISI, MONTINI, MORELLI LUIGI, MORTATI, MURDACA, MURGIA, NICOTRA MARIA, NOTARIANNI, NUMEROSO, ORLANDO CAMILLO, PERORARI, PERLINGIERI, PROIA, QUARELLO, QUINTIERI ADOLFO, RAIMONDI, REGGA, RESCIGNO, RESTAGNO, RIVERA, RODINÒ UGO, ROMANO, SAGGIN, SCALFARO, SCHIRATTI, SCOCA, SILES, SPATARO, SULLO, TESSITORI, TITOMANLIO VITTORIA, TOSI, TOZZI CONDIVI, TRIMARCHI, VALENTI, VALMARANA, VANONI, VIGO, VICCENTINI, VOLPE, ZERBI, ZOTTA (DC); PASTORE RAFFAELE (PCI); CACCIATORE, CALDERA, FARALLI, FIORENTINO, FOGAGNOLO, LUISETTI, MERIGHI, MERLIN ANGELINA, MUSOTTO, PIERI, PRIOLO, STANIPACCHIA, TEGA, TOMBA, VERNOCCHI, VIGNA (PSI); ARATA, BINNI, BONFANTINI, CAIRO, CAPORALI, CARBONI ANGELO, CARTIA, CHIARAMELLO, CORSI, DI GLORIA, FIETTA, GHINDI, GRILLI, LAMI STARNUTI, LONGHENA, MORINI, PARIS, PERA, SALERNO, SAPIENZA, SARAGAT, SILONE, SIMONINI, TREVES, VILLANI, ZAGARI (PSLI); BENCIVENGA, CANNIZZO, CAPUA, COLITTO, CORSINI, MARINARO, MASTROJANNI, MAZZA, MICCOLIS, PENNA BUSCEMI OTTAVIA, PERUGINI, ROGNONI (UQ); BELLUSCI, BERNABEI, CAMANGI, CHIOSTERGI, LA MALFA, MAZZEI, PAOLUCCI, SPALLICCI (PRI); BENEDETTINI, CAROLEO, COVELLI, DE MARTINO, FABBRI, SANTI, VARVARO (MISTO); BELLAVISTA, BONINO, COLONNA, CRISPO, DELLA SETA, FUSCO, MORELLI RENATO, PERRONE, CAPANO, QUINTIERI QUINTO (PLI); BASILE, CEVOLOTTO, DONATI, NASI, SCOTTI ALESSANDRO (PDL); CALAMANDREI (GA).
Negli atti ufficiali le firme dei proponenti sono riportate in ordine alfabetico, tranne i primi firmatari. Considerato l’elevato numero di proponenti si è ritenuto, per una maggiore snellezza nella lettura, di raggruppare le firme in relazione all’appartenenza ai Gruppi Parlamentari, salvo naturalmente mantenere nell’ordine di presentazione quelle dei primi proponenti.
I deputati al Parlamento dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 e che abbiano fatto parte dell’Assemblea Costituente.
GIANNINI (UQ).
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia alla nomina a senatori di diritto.
CEVOLOTTO (DC).

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.
 
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
 
Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 6 dicembre 1947 divenne III e IV disposizione transitoria e finale.
 
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