Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purché non si tratti di principi o riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
Già art. 5 comma 3
Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
l rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese, ove siano richieste, con le rispettive rappresentanze
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Modificare il comma che si viene ad aggiungere all’articolo 14 dopo la trasposizione dall’articolo 5 (art. 7 testo definitivo): “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge”.
CAPPI, GRONCHI (DC).
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
l loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 12 aprile 1947 venne suddiviso in 2 distinti articoli: 8 e 19 del testo definitivo.
25/03/1947
12/04/1947 Antimeridiana
12/04/1947 Pomeridiana
discussione generale:
13/03/1947
14/03/1947 Pomeridiana
15/03/1947 Pomeridiana
17/03/1947 Pomeridiana
18/03/1947 Pomeridiana
20/03/1947
21/03/1947