ASSEMBLEA COSTITUENTE
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
TERZA SOTTOCOMMISSIONE
27.
RESOCONTO SOMMARIO
DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 14 OTTOBRE 1946
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI
INDICE
Diritto di associazione c ordinamento sindacale (Seguito della discussione)
Colitto – Marinaro – Presidente – Giua – Pesenti – Canevari – Molè – Rapelli, Correlatore.
La seduta comincia alle 17.30.
Seguito della discussione sul diritto di associazione e sull’ordinamento sindacale.
COLITTO dichiara che intende apportare alcune modifiche formali all’articolo da lui proposto. Tale articolo dovrebbe essere, a suo avviso, così formulato: «L’associazione professionale è libera. La legge ne determina i poteri. Il contratto collettivo di lavoro ha efficacia di legge».
MARINARO ritiene che dovrebbe risultare ben chiaro dalla discussione precedentemente svoltasi che nessuna situazione di preminenza si riconosce alle associazioni dei lavoratori rispetto a quelle dei datori di lavoro.
Gli interessi della classe lavoratrice non hanno un fine egoistico; in linea di massima coincidono con quelli generali della Nazione, e se si concretano nel maggiore sviluppo della economia nazionale e nell’incessante aumento della produzione e in un maggiore arricchimento del Paese, è evidente che questi sono anche interessi dei datori di lavoro.
L’aver riconosciuto il diritto di proprietà a cui è inscindibilmente connessa la libertà di privata iniziativa, fa sì che il concetto di produzione e di produttore abbracci indistintamente datori di lavoro e lavoratori. Infine, il concetto di preminenza, anche se non esplicitamente enunciato, in luogo di quello di parità o pariteticità, che dovrebbe invece chiaramente risultare, sarebbe in contrasto con la base democratica del nuovo Stato, sia che la rappresentanza degli interessi debba svolgersi ed agire sul terreno della collaborazione, sia su quello della lotta di classe.
Quanto al nuovo ordinamento sindacale (minute precisazioni sulla natura e funzione del sindacato, registrazione delle associazioni professionali, istituzione di un Consiglio nazionale del lavoro, contratto collettivo, ecc.), non gli sembra opportuno scendere a norme dettagliate, che debbono essere invece rinviate alla legge speciale. Pertanto, tenute presenti le proposte dei Relatori Di Vittorio e Rapelli, propone che, in sostituzione dell’ultimo comma dell’articolo 2, dell’intero articolo 3 e dell’intero articolo 5 di cui alla relazione Di Vittorio, sia inserita nella Costituzione la seguente norma:
«Alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali organi di auto-difesa e di tutela dei diritti ed interessi economici, professionali e morali delle categorie per cui sono costituite, è garantita l’indipendenza, l’autonomia e la libertà nello svolgimento della loro attività, secondo le norme che saranno fissate dalla legge.
«Le suddette associazioni saranno in particolare chiamate a partecipare pariteticamente con i propri rappresentanti in tutti gli organi, enti e istituti a carattere consultivo e deliberativo che abbiano attinenza con gli interessi della produzione nazionale dal punto di vista sindacale, sociale ed economico».
PRESIDENTE fa rilevare all’onorevole Marinaro che, mentre dice essere suo intendimento di non voler scendere a troppi particolari e di attenersi ad una enunciazione generica, nell’ultima parte delle sue dichiarazioni le specificazioni sono numerose.
Per quanto riguarda la prima parte della sua dichiarazione, quella cioè relativa alla preminenza o meno da darsi ai sindacati dei lavoratori in confronto a quelli dei datori di lavoro – della quale gli sarà dato atto in verbale – osserva che questa enunciazione, che indubbiamente ricorre nella relazione Di Vittorio, non si ritrova nella articolazione proposta e quindi non è necessario che formi oggetto di discussione.
MARINARO riconosce esatto quanto ha detto il Presidente, ma tutta la relazione dell’onorevole Di Vittorio è informata a questo concetto della prevalenza dei sindacati dei lavoratori su quelli dei datori di lavoro, ed è lo spirito della relazione che detta la norma. Ma sta di fatto che anche nell’articolazione è racchiuso implicitamente questo concetto, perché all’ultimo comma dell’articolo 2 si dice che i sindacati dei lavoratori sono organi di autodifesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici professionali e morali, ecc., e si parla esclusivamente dei lavoratori.
PRESIDENTE osserva che la Sottocommissione, per quanto riguarda l’azione sindacale, si è limitata ad approvare un articolo. È stato poi stabilito che un altro articolo riguardi i contratti collettivi di lavoro. Tutto il resto dell’articolazione dell’onorevole Di Vittorio cade, perché è trasfuso in questi due articoli. Quindi la questione della preminenza non c’è più. Se è poi vero che l’onorevole Di Vittorio, dice che deve darsi la preminenza ai sindacati dei lavoratori, è anche vero non essere ingiusta siffatta pretesa, perché i proprietari, per il fatto stesso che sono proprietari, hanno già una loro preminenza.
MARINARO su questo punto desidera che si pronunci la Commissione.
GIUA osserva che il Presidente, preoccupato di evitare una discussione sopra questo argomento, ha cercato di dare una risposta evasiva all’onorevole Marinaro. Ma le dichiarazioni dell’onorevole Marinaro sono gravissime, rispetto alla Costituzione dell’Italia repubblicana, perché non rientrano nello spirito di questa Costituzione, e ne sono anzi la negazione. Comprende che, da un punto di vista astratto, oggi che non siamo in regime socialista, ci si possa mettere anche dal punto di vista della difesa degli interessi dei proprietari e soprattutto delle classi cosiddette produttrici, ed insiste sul «cosiddette» perché la storia ha dimostrato che queste classi non sono state produttrici altro che nel senso economico, non nel senso di giustizia, come si deve intendere nella nuova Costituzione. Difendere le classi produttrici in senso astratto significa tornare indietro di quasi un secolo e annullare lo sforzo fatto dalle classi lavoratrici per inserirsi nel quadro politico della vita della Nazione e per acquistare quel posto che oggi la nuova Costituzione dovrà fissare.
Il problema delle organizzazioni sindacali è un problema storico che non può essere valutato in altra maniera che ponendosi dal lato della difesa di queste classi, appunto perché le classi produttrici hanno mancato al loro scopo. Queste, nel periodo fascista, hanno difeso gli interessi di alcuni gruppi che, cercando di speculare sul potere dello Stato che avevano in mano, hanno trascinato le classi lavoratrici in uno stato di disagio tale che rasentava quasi lo stato di schiavitù.
Non ritiene accettabili oggi le affermazioni dell’onorevole Marinaro perché non abbiamo in Italia classi produttrici sane e, quindi, classi lavoratrici sane; le classi produttrici non sono tali da poter essere riconosciute giuridicamente; e, quando le classi lavoratrici chiedono il riconoscimento della loro organizzazione, lo fanno non perché vogliano mettersi alla pari delle classi produttrici, cioè delle classi capitaliste, ma perché vogliono sostituire queste classi che hanno mancato allo scopo. Ecco perché nella Costituzione si chiede una riforma agraria, una riforma industriale che siano un avvio verso l’inserimento delle classi lavoratrici nei fattori produttivi, per giungere all’annullamento più o meno completo della classe capitalista e alla formazione delle nuove classi che usciranno dalle organizzazioni sindacali.
Pensa che se si accettasse lo spirito che ha dettato la dichiarazione dell’onorevole Marinaro, si andrebbe contro il progresso, e poiché egli è per il progresso e vuole che questa ascesa delle classi lavoratrici non sia un’ascesa di un colpo di forza, ma un’ascesa che dimostri a tutto il popolo italiano che le classi lavoratrici intendono dirigere la produzione, prega i colleghi di fare una esplicita dichiarazione che sia la negazione di quella fatta dall’onorevole Marinaro.
PESENTI fa notare che la sua appartenenza al partito comunista è già un indice chiaro del suo pensiero; farà, perciò, soltanto una brevissima dichiarazione. Nella relazione Di Vittorio l’affermazione che le classi lavoratrici debbono avere un posto preminente e che le organizzazioni di categoria o professionali dei datori di lavoro non hanno bisogno di difesa giuridica, gli pare evidente. È quindi pienamente favorevole alla tesi dell’onorevole Di Vittorio, confermata dall’onorevole Giua.
COLITTO pensa che l’onorevole Giua si sia lasciato trascinare dalla sua ideologia fuori del tema di cui la Commissione si sta occupando. Il tema è quello della organizzazione sindacale. Ora, quando si è d’accordo nel riconoscere l’istituto del contratto collettivo di lavoro, non si può non mettere sullo stesso piano, per lo meno nel campo del lavoro, le associazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro. Se si affermasse che nella legislazione italiana esiste il contratto collettivo di lavoro e, d’altra parte, si dichiarasse che le associazioni dei lavoratori hanno nel campo del lavoro una preminenza nei confronti delle associazioni dei datori di lavoro, si distruggerebbe con tale enunciato la esistenza di quell’istituto giuridico che è il contratto collettivo di lavoro.
Per quanto si riferisce alla formulazione dell’articolo fatta dall’onorevole Marinaro, ritiene che, quando si afferma che l’associazione professionale è libera, si dice che possono costituirsi associazioni di lavoratori e di datori di lavoro e si dice anche che l’associazione è indipendente e autonoma.
CANEVARI ritiene oziosa la presente discussione. Si domanda se c’è bisogno, per fare il contratto collettivo con la Fiat, che ci sia in un sindacato la rappresentanza della Fiat. La Fiat occupa diecine di migliaia di operai.
Di questi c’è una parte che rappresenta la maggioranza o che rappresenta un sindacato che ha le caratteristiche per fare il contratto di lavoro, ed è questo sindacato, in rappresentanza di diecine di migliaia di operai, che stabilisce un contratto e quel contratto è un contratto collettivo, perché interessa la collettività dei lavoratori che lavorano nella Fiat.
Quando si dice: «L’associazione per la tutela degli interessi economici, professionali e sindacali è libera» si intendono tutte le associazioni, quelle operaie e quelle dei datori di lavoro. Non si dice che il contratto collettivo deve essere fatto esclusivamente dai sindacati di operai. Nella dizione proposta dall’onorevole Rapelli è detto: «Apposita legge regolerà la formazione delle rappresentanze unitarie delle varie categorie professionali per la stipulazione dei contratti di lavoro aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti delle categorie stesse», e non si esclude che vi partecipino eventuali sindacati di datori di lavoro.
Conclude dichiarando di ritirare il suo articolo, per quanto si riferisce a questa parte, e di associarsi alla proposta Rapelli, perché la trova semplice, chiara e tale da concludere la discussione.
COLITTO rileva che l’onorevole Canevari ha un’idea del contratto collettivo di lavoro tutta personale. Quello di cui ha parlato non è contratto collettivo, ma contratto individuale, anche se stipulato da due collettività.
MOLÈ si chiede se la discussione sia opportuna o se sia oziosa. Per suo conto riconosce la preminenza del lavoro e riconosce i diritti degli altri, in quanto possono sorgere delle possibilità di conciliazione di interessi.
La necessità di affermare questa pariteticità può sorgere nel momento in cui la lotta fra i due interessi debba essere risoluta con l’intervento di un’altra autorità, che è lo Stato; ed allora occorre preoccuparsi di stabilire come deve essere costituito l’organo chiamato a dare la sentenza. Quindi la discussione si potrà fare quando si dovrà determinare in che maniera debbono essere risolti questi contrasti.
PESENTI rileva che la discussione di carattere interpretativo politico è stata sollevata dall’onorevole Marinaro. In essa era necessario intervenire perché, se è vero che la formulazione è molto ampia, sta di fatto che poi, nell’interpretazione, si terrà conto di quanto è stato detto in questa occasione.
Pensa, come l’onorevole Giua, che la Carta costituzionale debba avere un’impronta di difesa della grande maggioranza; ma questo non appare nella formulazione quando si parla dell’associazione sindacale libera, oppure quando si dice che la legge determinerà come si forma il contratto collettivo. Appariva invece nell’articolo 2 dell’onorevole Di Vittorio, in cui si dichiarava che queste associazioni di lavoratori erano enti di interesse collettivo. Era un’espressione che non aveva nessun significato giuridico, ma costituiva un’affermazione degli interessi preminenti che avevano queste organizzazioni dei lavoratori. Perciò, per evitare ogni questione di principio e per fare una formulazione giuridica, si sopprima pure l’affermazione contenuta nell’articolo 2 dell’onorevole Di Vittorio, ma una volta sollevata la questione, occorre affermare nella Carta costituzionale l’importanza di queste associazioni di lavoratori. E se la preminenza dei sindacati dei lavoratori non è affermata giuridicamente parlando del contratto collettivo di lavoro potrà essere stabilita quando si tratterà della formazione del Consiglio nazionale del lavoro.
RAPELLI, Correlatore, nota che nessuno contesta all’imprenditore il diritto di associazione. È chiaro che nella contrattazione collettiva vi sono due parti contrapposte; perciò nella sua formulazione è sottinteso che vi sarà una rappresentanza dei lavoratori ed una rappresentanza di datori di opera. L’orientamento che, più che dagli articoli, traspare dalla relazione Di Vittorio è rivolto ad un criterio di solidarietà la più ampia possibilile, con una preminenza soprattutto sociale del lavoro. Spiega che con ciò non si vuole la diminutio capitis di determinati interessi; il contratto collettivo di lavoro è concepito come una fase di trasformazione verso il contratto di società. Se fosse possibile giungere ai contratti di impresa si rafforzerebbe il criterio di solidarietà.
MARINARO afferma che, poiché nella relazione Di Vittorio si imposta il problema sindacale prevalentemente sul terreno della produzione e del maggiore sviluppo dell’economia nazionale, gli è parso evidente che, siccome la produzione e lo sviluppo dell’economia nazionale interessano in eguale misura lavoratori e datori di lavoro, fosse necessario stabilire una pariteticità delle rappresentanze delle une e delle altre associazioni.
Le dichiarazioni degli onorevoli Giua, Molè e Pesenti trasportano il problema nel campo politico, ammettendo che debba esservi una preminenza delle associazioni dei lavoratori, mentre il problema va esaminato e risolto esclusivamente dal punto di vista economico; perciò insiste nel chiedere che sia affermato fin d’ora il principio della pariteticità.
PRESIDENTE, poiché, come accennava l’onorevole Pesenti, la discussione può influire sulla interpretazione della Carta costituzionale, riconosce l’opportunità che ognuno esprima la sua opinione.
Aderisce ai concetti espressi dall’onorevole Giua, perché il lavoro è la base della organizzazione della società moderna. Si dichiara contrario a fare un’affermazione precisa di pariteticità, perché, avendo demandato alla legge di determinare le modalità della formazione delle rappresentanze unitarie, sarà la legge a decidere anche sulla pariteticità.
Dichiara di rinunciare all’articolo da lui proposto e dà lettura di quelli degli onorevoli Colitto, Rapelli e Marinaro.
L’onorevole Colitto propone:
«L’associazione sindacale è libera. La legge ne determina i poteri. Il contratto collettivo di lavoro ha efficacia di legge».
L’onorevole Rapelli propone:
«L’associazione sindacale è libera. Per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, che dovranno avere efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla stessa categoria, la legge regolerà la formazione delle rappresentanze unitarie delle varie categorie professionali e detterà le norme relative».
L’onorevole Marinaro propone:
«Alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali organi di autodifesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori per cui sono costituite, è garantita l’indipendenza, l’autonomia e la libertà nello svolgimento della loro attività, secondo le norme che saranno fissate dalla legge.
«Le suddette associazioni saranno in particolare chiamate a partecipare pariteticamente, con propri rappresentanti, in tutti gli organi, enti e istituti a carattere consultivo e deliberativo che abbiano attinenza con gli interessi della produzione nazionale dal punto di vista sindacale, sociale ed economico».
Dichiara che voterà la proposta Rapelli perché, pur concordando in sostanza con quella dell’onorevole Colitto, gli sembra più intonata al sistema finora seguito, essendo meno schematica e lasciando piena libertà alla legge di stabilire le norme.
CANEVARI dichiara che voterà la proposta Rapelli, la quale, pur demandando alla legislazione ordinaria la determinazione dei poteri dei sindacati, contempla fin d’ora quello di rappresentanza della categoria e quindi della stipulazione dei contratti collettivi.
PESENTI, per una mozione d’ordine, osserva che non si possono mettere in votazione i tre articoli proposti, dei quali il Presidente ha dato lettura, perché manca l’onorevole Assennato, Relatore in sostituzione dell’onorevole Di Vittorio.
Comunque, fra i tre articoli proposti, preferisce quello dell’onorevole Rapelli per le considerazioni accennate dall’onorevole Canevari.
PRESIDENTE riconosce l’opportunità di rimandare la votazione a quando sarà presente il Relatore.
COLITTO dichiara che non può votare favorevolmente all’articolo proposto dall’onorevole Rapelli, perché, pur essendo d’accordo con lui circa la sostanza, gli sembra che esso restringa troppo l’intervento della legge in danno delle associazioni sindacali.
MOLÈ dichiara di essere contrario, perché la legge può stabilire l’unicità dei sindacati o il sindacato plurimo, ma non può limitare i poteri del sindacato nella esplicazione della sua azione economico-sociale.
PRESIDENTE rinvia in seguito della discussione.
La seduta termina alle 18.30.
Erano presenti: Canevari, Colitto, Ghidini, Giua, Marinaro, Molè, Pesenti, Rapelli.
Assenti giustificati: Assennato, Dominedò.
Assenti: Fanfani, Federici Maria, Lombardo, Merlin Angelina, Noce Teresa, Paratore, Taviani, Togni.