Come nasce la Costituzione

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LUNEDÌ 27 GENNAIO 1947 (seconda sezione)

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE
(SECONDA SEZIONE)

24.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 27 GENNAIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI

INDICE

Avvocatura dello Stato e Corti d’assise (Discussione)

Ambrosini – Farini – Cappi – Targetti – Presidente – Mannironi – Bozzi – Bulloni.

La seduta comincia alle 16.

Discussione sull’Avvocatura generale dello Stato e sulle Corti d’assise.

AMBROSINI propone un articolo sulla Avvocatura generale dello Stato, così formulato:

«L’Avvocatura dello Stato provvede alla consulenza legale e alla difesa in giudizio dello Stato e degli altri enti indicati dalla legge anche davanti alla Corte costituzionale.

«Agli avvocati e procuratori dello Stato competono garanzie adeguate per assicurarne l’indipendenza nell’esercizio della loro funzione».

FARINI non pensa che l’articolo possa essere preso in esame dalla Sezione, in quanto l’Avvocatura dello Stato non è uno organo del potere giudiziario, bensì uno speciale organo di cui lo Stato si serve per la sua difesa, in confronto di terzi, in caso di controversie di carattere giudiziario. Non crede che dell’istituto si debba far cenno nella Carta costituzionale; tutt’al più si potrebbe semplicemente dire che all’Avvocatura generale sarà affidata la difesa in giudizio degli interessi dello Stato.

CAPPI, concordando con le osservazioni dell’onorevole Farini, propone di aggiungere un’appendice all’ultimo articolo riguardante la Corte costituzionale, così formulato:

«Avanti alla Corte costituzionale la rappresentanza dello Stato è affidata all’Avvocatura generale».

TARGETTI è contrario a che la Sezione si occupi della questione della Avvocatura dello Stato, in quanto tale istituto non ha nulla a che vedere con il potere giudiziario, che costituisce l’oggetto del suo mandato.

PRESIDENTE crede necessario che la Sezione approvi un articolo sull’Avvocatura dello Stato, affidando poi al Comitato di redazione il compito di trovargli adeguato posto nella Costituzione. Si avrà così nozione dell’esistenza dell’istituto che provvede alla difesa dello Stato avanti a tutte le giurisdizioni e quindi anche avanti alla Corte Suprema costituzionale.

Pone pertanto in votazione la pregiudiziale che si debba inserire nella Carta costituzionale un articolo riguardante l’Avvocatura dello Stato.

(È approvata).

Avverte che l’articolo proposto dall’onorevole Ambrosini sarà trasmesso al Comitato di redazione.

Ricorda che la Sezione deve deliberare sulla questione della Corte di assise, di cui già si trattò in una precedente seduta.

TARGETTI, anche a nome degli onorevoli Bocconi, Ravagnan, Farini, Laconi, presenta la seguente proposta di articolo:

«Il popolo partecipa direttamente alla amministrazione della giustizia mediante l’istituto della giuria nei processi di Corte d’assise e con la nomina delle magistrature minori elettive che la legge potrà costituire».

Chiarisce che tale proposta tende sia a fissare una norma in merito ai giurati, sia a realizzare un’antica aspirazione di tutti i partiti democratici circa l’elettività dei giudici. Pur riconoscendo che l’innovazione potrebbe sembrare ardita e dar luogo a preoccupazioni forse maggiori di quelle che non comportino altre riforme che sono state progettate, ritiene che non si debba chiudere la strada alla possibilità di creare delle magistrature elettive, sia pur limitandola alle minori, senza che per far ciò occorra rivedere la Costituzione.

FARINI rileva che la proposta ha soprattutto valore come indirizzo e aspirazione per il futuro.

AMBROSINI, senza rinnegare alcun principio democratico, pensa che il problema della creazione di magistrature elettive non sia attuale e che non si debba quindi pregiudicare l’avvenire della legislazione. Accogliere infatti nella Costituzione una norma come quella proposta significherebbe in realtà sospingere il legislatore a procedere in breve tempo alla sua attuazione. A suo avviso, se nel futuro tale esigenza sarà particolarmente sentita, spetterà al legislatore di tenerla presente e di provvedere in conseguenza; ma non ritiene che ciò sia necessario in sede di formazione della Costituzione.

MANNIRONI fa presente che, se in teoria la norma offre una certa attrattiva, per passare alla sua pratica applicazione si incontrerebbero indubbiamente non lievi difficoltà.

BOZZI chiede all’onorevole Targetti il significato esatto del termine «direttamente».

TARGETTI chiarisce che, mentre nelle nomine dei magistrati il popolo non ha ingerenza alcuna, i giurati provengono dal popolo. Dichiara tuttavia di essere disposto a sopprimere tale termine.

PRESIDENTE avverte che l’articolo sarà posto in votazione per divisione, cominciando dalla prima parte:

«Il popolo partecipa all’amministrazione della giustizia mediante l’istituto della giuria nei processi di Corte d’assise».

CAPPI è contrario a questa disposizione, a meno che non sia limitata ai processi avanti la Corte d’assise in materia politica.

MANNIRONI si associa alla dichiarazione dell’onorevole Cappi e, dato che non era presente nella seduta nella quale fu discusso l’argomento, dichiara di essere contrario all’istituzione della giuria popolare e favorevole ad una forma di integrazione popolare del giudice ordinario, soltanto al fine di consentire il giudizio di secondo grado anche per i reati giudicati dalla Corte d’assise.

BULLONI dichiara di essere favorevole all’istituzione della giuria popolare, perché ritiene che l’istituto valga a garantire il giudice togato nella più assoluta indipendenza delle sue funzioni, sottraendo alla sua competenza i reati che abbiano sfondo politico, quali i reati contro personalità dello Stato e i reati che più appassionano la pubblica opinione.

FARINI dichiara, anche a nome dei suoi colleghi di partito, di non poter aderire all’emendamento limitativo proposto dall’onorevole Cappi.

PRESIDENTE pone in votazione il principio limitativo proposto dall’onorevole Cappi.

(Non è approvato).

Pone in votazione la prima parte dell’articolo proposto dall’onorevole Targetti.

(È approvata).

Dà lettura della seconda parte:

«…e con la nomina delle magistrature minori elettive che la legge potrà costituire.».

BULLONI, condividendo pienamente in via teorica l’aspirazione dell’onorevole Targetti all’elezione delle magistrature minori da parte del popolo, fa le sue riserve sull’applicazione pratica del nuovo istituto, soprattutto in considerazione delle particolari condizioni attuali del nostro Paese. Osserva inoltre che, se si introducesse il principio dell’elezione per le magistrature minori, analogo sistema dovrebbe essere adottato anche per tutte le altre.

PRESIDENTE pone ai voti la seconda parte della proposta Targetti.

(Non è approvata).

Comunica che con l’approvazione di quest’ultimo articolo è terminato l’esame delle materie assegnate alla seconda Sezione, che ha quindi esaurito i suoi lavori.

La seduta termina alle 17.

Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Cappi, Conti, Farini, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.

Assenti: Calamandrei, Castiglia, Di Giovanni, Laconi, Leone Giovanni, Porzio.