ASSEMBLEA COSTITUENTE
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
SECONDA SOTTOCOMMISSIONE
(PRIMA SEZIONE)
8.
RESOCONTO SOMMARIO
DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1947
PRESIDENZA DEL DEPUTATO PERASSI
INDICE
Potere esecutivo (Seguito della discussione)
Presidente – Tosato, Relatore – Nobile – Zuccarini – La Rocca, Relatore – Einaudi – Mortati – Fabbri – Fuschini – Lami Starnuti – Lussu.
La seduta comincia alle 18.
(Nell’assenza del Presidente, la Sezione invita l’onorevole Perassi ad assumere la Presidenza).
Seguito della discussione sul potere esecutivo.
PRESIDENTE fa presente che la Sezione deve pronunciarsi sul modo di nomina dal Primo Ministro, del quale si parla nel secondo comma dell’articolo 19 del progetto, che è così formulato:
«Il Primo Ministro è nominato e revocato dal Presidente della Repubblica».
Ricorda che gli onorevoli Mortati e Nobile hanno presentato a tale riguardo degli emendamenti:
Emendamento Mortati: Art. 19-bis. – «All’inizio della legislatura l’Assemblea Nazionale è convocata per procedere alla formazione del Governo.
«La persona designata dal Capo dello Stato per la carica di Primo Ministro espone innanzi all’Assemblea le direttive politiche dell’azione governativa ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione.
«Nel caso che tale programma sia approvato con voto nominativo dalla maggioranza dei componenti l’Assemblea, il Capo dello Stato investe nella carica il designato e, su proposta di questi, procede alla nomina dei Ministri.
«Se entro un mese da tale nomina l’Assemblea non revoca la fiducia al Governo, questo rimane in carica per la durata di due anni, salvo non sia stata elevata accusa contro il Primo Ministro e salvo il caso di accettazione delle dimissioni da questi presentate.
«Durante tale periodo il Capo dello Stato, su richiesta e designazione del Primo Ministro, può procedere alla sostituzione di uno o più Ministri».
Emendamento Nobile: «Il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su designazione dell’Assemblea Nazionale».
Rileva che quest’ultimo emendamento si discosta dalla formulazione del Comitato più di quanto non faccia quello dell’onorevole Mortati, che, seguendo un sistema analogo a quello francese, stabilisce che l’investitura nella carica da parte del Capo dello Stato abbia luogo dopo che l’Assemblea Nazionale abbia approvato l’esposizione – fatta dalla persona designata per la carica di Primo Ministro – sulle direttive politiche dell’azione governativa.
TOSATO, Relatore, riconosce che la proposta dell’onorevole Mortati è bene elaborata e tende a soddisfare varie esigenze vivamente sentite; ma crede che non sia opportuno accoglierla – e già il Comitato si pronunciò in tal senso – perché stabilisce un procedimento eccessivamente complicato.
Tralasciando per il momento di considerare l’altra questione risultante dal progetto Mortati per la quale, una volta formato, il Governo resterebbe in carica per un periodo fisso di due anni, osserva che la nomina del Gabinetto, secondo tale proposta, si compirebbe in quattro tempi (designazione del Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica; esposizione, da parte della persona designata, del programma di Governo dinanzi all’Assemblea Nazionale e voto di fiducia di questa; investitura formale del Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica; nomina dei Ministri da parte del Capo dello Stato, su proposta del Primo Ministro); ed anche così formato il Governo non sarebbe ancora definitivo, perché l’Assemblea Nazionale potrebbe, entro il termine di un mese – elevabile a sei – revocare la fiducia al Governo.
Non rileva una differenza sostanziale tra il fatto che il Primo Ministro sia senz’altro nominato dal Capo dello Stato e successivamente si presenti per il voto di fiducia dinanzi all’Assemblea Nazionale, e l’altro che il Primo Ministro venga designato e, soltanto dopo il voto di fiducia, sia investito nella carica, poiché – come è noto – la nomina del Primo Ministro da parte del Capo dello Stato ha il valore di una designazione, condizionata all’approvazione delle Assemblee Parlamentari.
Più che sulla questione del programma che, a suo avviso, ha scarso rilievo, ritiene che il voto di fiducia del Parlamento al Governo debba costituire un giudizio integrale sulla persona del primo Ministro e dei suoi collaboratori, perché soltanto dalla conoscenza dell’insieme del Governo la Camera avrà tutti gli elementi necessari per esprimere il suo voto.
Quanto alla proposta dell’onorevole Nobile – che scinde il momento della scelta del Primo Ministro da parte dell’Assemblea Nazionale da quello della nomina da parte del Capo dello Stato – osserva che, se formalmente questa si allontana molto dal progetto del Comitato, dal punto di vista sostanziale gli è molto più vicina, perché il Capo dello Stato, procedendo alle consultazioni di rito prima di designare una determinata persona, potrà ascoltare e tenere nel dovuto conto il parere degli esponenti delle varie correnti parlamentari, le quali saranno poi chiamate a pronunciarsi, con il loro voto, sulla nuova formazione governativa.
Fa presente però che l’accettazione dell’emendamento proposto dall’onorevole Nobile intaccherebbe uno dei principî basilari del Governo parlamentare, in forza del quale non solo la nomina, ma anche la scelta del Primo Ministro è di competenza del Capo dello Stato. Rileva che il Presidente della Repubblica, il quale è al di sopra, per quanto è possibile, dei partiti, si trova appunto per questo – nei momenti di incertezza politica durante i quali le Camere non sono le più indicate per procedere ad una rapida scelta della persona da designare – nella posizione migliore per nominare il Primo Ministro; ed è quindi opportuno lasciare al Capo dello Stato un maggior potere discrezionale.
Dichiara perciò di insistere nella formula proposta dal Comitato.
NOBILE fa rilevare che la sua proposta – molto più semplice di quella dell’onorevole Mortati – mira a conferire maggior prestigio alla figura del Primo Ministro, ed a evitare l’inconveniente di reiterate crisi governative, non potendosi più verificare l’eventualità che il Governo, appena nominato, venga rovesciato dal Parlamento, dal momento che è appunto questo che ne ha designato il Capo.
ZUCCARINI è favorevole a che la designazione del Primo Ministro sia fatta dalle Camere – il potere esecutivo non è altro che l’espressione delle Camere e deve sentirsi ad esse legato – perché essa potrà aver luogo con maggior libertà di scelta e con maggiore comprensione di quanto non possa fare il Capo dello Stato. Osserva che nella designazione da parte di quest’ultimo possono entrare, oltre ad elementi di carattere politico, anche elementi di valutazione personale, per cui tale scelta potrebbe avere un risultato diverso da quella fatta dalle Camere.
Rileva altresì che, mentre il Capo dello Stato, dovendo scegliere tra rappresentanti di partiti tra loro contrastanti, sarà portato a designare il capo del partito più forte, l’Assemblea potrà scegliere l’uomo politico che, pur non essendo capo di un partito, raccolga, per le qualità personali e per la fiducia che ispira, il consenso anche di altri gruppi politici e dia quindi garanzia di una maggiore stabilità del Governo.
Concludendo, dichiara di essere favorevole alla proposta dell’onorevole Nobile, nella quale, peraltro, occorrerebbe fare talune precisazioni dei vari problemi che la questione in esame coinvolge.
LA ROCCA, Relatore, una volta ammesso che il potere è unico e promana dalla volontà del popolo, osserva che il principio della sovranità popolare sarebbe intaccato, se si conservasse il sistema tradizionale della scelta e della nomina del Primo Ministro da parte del Capo dello Stato. Pur riconoscendo che anche quest’ultimo è emanazione dell’Assemblea Nazionale, ritiene che non gli si possa concedere la facoltà di nominare senza alcuna riserva il Primo Ministro, in quanto questi deve riscuotere sopra tutto la fiducia delle Assemblee parlamentari.
PRESIDENTE rileva che la designazione da parte dell’Assemblea Nazionale, di cui parla la proposta Nobile, non ha il valore giuridico di una nomina, bensì di una proposta, a cui deve seguire l’investitura formale da parte del Capo dello Stato.
NOBILE pone in rilievo il fatto che, con la sua proposta, alle consultazioni – limitate e di carattere privato – che il Capo dello Stato ha con le varie personalità politiche, si sostituisce la discussione, più ampia e pubblica, in seno all’Assemblea Nazionale, la quale con una votazione designerà la persona del Primo Ministro.
EINAUDI, premesso che tutti sono d’accordo nel ritenere che il Primo Ministro e l’intero Gabinetto devono avere la fiducia dell’Assemblea Nazionale, secondo alcuni, o delle due Camere – separatamente l’una dall’altra – secondo altri, e che tale fiducia ha per oggetto non solo la persona e il programma di Governo del Primo Ministro, ma anche l’insieme dei suoi collaboratori e i progetti che questi ultimi si ripromettono di attuare, rileva che il disaccordo si manifesta circa il sistema da seguire nella designazione. Fa presente che, infatti, alla tendenza la quale vorrebbe che la designazione provenisse rigidamente, anche dal punto di vista esteriore, dal Parlamento, fa riscontro l’altra più elastica, secondo la quale la scelta dovrebbe esser fatta dal Capo dello Stato, il quale nominerebbe la persona che supponesse avere la fiducia del Parlamento, persona che soltanto dopo aver raccolto il voto di fiducia delle Camere potrebbe considerarsi senz’altro investita nella carica di Primo Ministro.
Dichiara che, a suo avviso, il sistema elastico è il più efficace. La scelta da parte del Capo dello Stato di una determinata persona ha luogo dopo consultazioni ed accordi tra personalità e gruppi politici, e il designato, prima di accettare, si assicura la collaborazione di un certo numero di membri del Parlamento, i quali alla loro volta hanno un certo seguito in seno alle Camere. In tal modo è prevedibile che la persona designata avrà un voto favorevole dal Parlamento.
Rileva che il sistema rigido offre l’inconveniente che il Primo Ministro finisce con l’essere nominato direttamente dal Parlamento, perché il Capo dello Stato deve seguire obbligatoriamente la designazione; in secondo luogo fa presente l’inopportunità che la designazione sia fatta dall’Assemblea Nazionale (che non è un corpo organico, ma una riunione accidentale di uomini che non hanno una volontà unitaria), anziché dalle due Camere separatamente, perché potrebbe darsi che un Primo Ministro, designato dall’Assemblea Nazionale, non godesse la fiducia di una dello Camere, con la conseguenza di generare conflitti tra un ramo e l’altro del Parlamento.
Fa poi una considerazione di carattere psicologico: un’Assemblea che deve scegliere il Primo Ministro non designerà l’uomo migliore, ma, nella maggior parte dei casi, colui che incontra minori ostilità e minori opposizioni da parte dei componenti l’Assemblea stessa, con grave detrimento degli interessi del Paese. Quando invece l’Assemblea si trovi di fronte ad una designazione fatta dal Capo dello Stato, essa può dare il suo giudizio facendo astrazione da simpatie o antipatie individuali e, mentre più difficilmente sarà indotta a dare un voto di sfiducia, più facilmente darà la sua fiducia al migliore uomo di Stato, anche se non ha il seguito più numeroso, così come è accaduto non molto tempo fa in Inghilterra, quando il Parlamento approvò la designazione fatta dal Re a Primo Ministro del Capo del Partito laburista, che alle elezioni aveva avuto il secondo posto. Ricorda a questo proposito che nella pratica costituzionale inglese esiste un segretario privato del Re, il quale è depositario delle regole tradizionali ed indica al Re il modo come esercitare la propria discrezionalità, appunto secondo tali tradizioni.
Dichiara quindi di essere favorevole alla formula dell’articolo 19 del progetto, la quale si limita ad indicare il modo in cui si deve procedere alla nomina; aggiunge che in un articolo successivo potranno essere indicate le modalità soltanto del voto di sfiducia, non essendo, a suo avviso, necessario distinguere i due momenti del voto di fiducia e di sfiducia, i quali vengono a sommarsi in uno soltanto.
Ritiene poi inopportuno codificare nella Costituzione quanto è prospettato nella formula suggerita dall’onorevole Mortati, cioè che l’Assemblea Nazionale possa, entro un mese dalla nomina del Governo, revocare la fiducia in un primo tempo accordata.
Concludendo, ribadisce il concetto che il punto fondamentale del problema è che nessun Governo possa essere costituito senza la fiducia delle Camere.
ZUCCARINI rileva che quanto ha osservato l’onorevole Einaudi, cioè che la designazione da parte dell’Assemblea Nazionale potrebbe cadere sulla persona più accomodante perché desta minori antipatie, si può verificare anche per la nomina fatta dal Capo dello Stato, la cui funzione è più che altro decorativa; ma egli è convinto che, trattandosi del Primo Ministro, l’Assemblea designerà l’uomo più energico e più capace, in quanto gli affida il compito di governare la Nazione. Ricorda che appunto questo difetto del sistema parlamentare di affidare la nomina del capo del potere esecutivo al criterio di scelta del Capo dello Stato ha reso possibile l’avvento del fascismo.
D’altra parte, il fatto che il Primo Ministro sia venuto ad assumere una funzione molto importante rende, a suo avviso, sempre più necessario che la designazione per questa nomina sia affidata all’Assemblea Nazionale: gli inconvenienti derivanti da tale sistema di nomina sono preferibili a quelli che inevitabilmente derivano da una scelta fatta dal Capo dello Stato. Riconosce che in quest’ultimo caso sarà sempre possibile all’Assemblea rovesciare il Governo con un voto di sfiducia; ma rileva che la persona designata dal Capo dello Stato si verrà a trovare in una condizione di privilegio per il fatto di essere già al potere e quindi difficilmente avrà dalle Camere un voto di sfiducia.
Dichiara perciò di essere favorevole all’emendamento proposto dall’onorevole Nobile.
MORTATI rileva che il problema consiste nel decidere se il Governo possa assumere il potere con o senza l’espresso voto di fiducia delle Camere. Aggiunge che, prima di addivenire ad una decisione sul sistema proposto dall’onorevole Nobile, è necessario conoscere quali sviluppi avrà questa designazione – che è l’atto col quale si inizia il procedimento – e se abbia o meno carattere vincolante.
PRESIDENTE rileva che a fondamento della proposta dell’onorevole Nobile è il principio che la designazione del Primo Ministro – a suo avviso, vincolante – debba essere fatta da parte di un organo parlamentare, salvo poi a determinare in seguito se tale organo sarà l’Assemblea Nazionale o sarà costituito dalle due Camere, separatamente l’una dall’altra.
NOBILE, pur ritenendo nella sostanza vincolante tale designazione, è del parere che sia più opportuno non parlare di questo.
EINAUDI è contrario alla proposta fatta dall’onorevole Nobile, la quale pregiudicherebbe, se accolta, il prestigio del Capo dello Stato.
FABBRI è anch’egli contrario alla proposta Nobile, che considera pregiudizievole al prestigio della Camera, la quale dovrà limitarsi a fare una designazione molto generica, senza conoscere la composizione e il programma del Governo. Rileva inoltre che tale proposta è in certo senso superflua, perché il Capo dello Stato potrà essere egualmente informato delle tendenze dominanti in seno alle Camere dai Presidenti delle due Assemblee, che non mancherà di consultare prima di affidare ad una determinata persona l’incarico della formazione del Governo.
PRESIDENTE dichiara, come ha già fatto in seno al Comitato, di essere contrario all’emendamento proposto dall’onorevole Nobile.
LA ROCCA, Relatore, insiste nel manifestare il suo favore alla proposta dell’onorevole Nobile: a suo avviso, la nomina del Primo Ministro dovrebbe essere fatta direttamente dall’Assemblea Nazionale, che è emanazione della volontà popolare.
Ad ogni modo, per il caso che la proposta dell’onorevole Nobile non fosse accolta, propone che, in linea subordinata, si chiarisca il testo del progetto stabilendo che il Capo dello Stato procede alla nomina del Primo Ministro dopo «le consultazioni d’uso», sia per rendere obbligatoria con una norma costituzionale la prassi – finora seguita dal Capo dello Stato, il quale si uniformava al metodo seguito negli altri Paesi retti a sistema parlamentare – di udire, prima di procedere alla nomina, i vari esponenti dei gruppi parlamentari e i Presidenti delle Camere, sia per affermare la necessità di tener presente la espressione della volontà delle Camere nel momento della scelta del Primo Ministro. In tal modo si eviterà il pericolo che il Capo dello Stato faccia una politica personale o proceda alla nomina secondo criteri personali.
FUSCHINI obietta che la nomina del Primo Ministro è in ogni caso sottoposta all’approvazione del Parlamento attraverso il voto di fiducia.
LA ROCCA, Relatore, replica che l’esperienza recente dimostra che tale disposizione non è sufficiente a garantire che la nomina fatta rispecchi i pareri dominanti nel Parlamento.
ZUCCARINI concorda con l’onorevole La Rocca nel ritenere che la pratica deve insegnare più della teoria. Il fatto che il Re, pur procedendo nelle consultazioni di rito, abbia nel 1922 nominato Mussolini Presidente del Consiglio, pose quest’ultimo in una posizione di privilegio, poiché era ormai divenuta un’abitudine che la nomina da parte del Capo dello Stato dovesse essere senz’altro accettata. Ricorda anche il caso analogo verificatosi in Germania con la nomina di Hitler a Cancelliere del Reich da parte del Presidente Hindenburg.
Riconosce che la proposta Nobile può offrire il fianco alle critiche, ma dichiara che, a suo avviso, essa risponde alle necessità della situazione e a quello spirito nuovo di cui deve essere permeata la nuova Costituzione del popolo italiano.
TOSATO, Relatore, fa presente che la proposta subordinata dell’onorevole La Rocca fu presentata in seno al Comitato, ma fu respinta perché si ritenne che non potesse inquadrarsi nel sistema costituzionale adottato. Spiega infatti che, una volta costituzionalmente stabilita la forma di Governo parlamentare, l’esercizio dei poteri da parte del Capo dello Stato deve essere inquadrato nell’insieme dell’ordinamento di cui il Capo dello Stato è una parte; e quindi, nel caso in discussione, la nomina del Primo Ministro deve essere preceduta da quelle consultazioni che sono ritenute necessarie affinché la scelta fatta dal Capo dello Stato soddisfi le esigenze della maggioranza parlamentare. Del resto, ritiene che quest’obbligo del Capo dello Stato sia costituzionalmente garantito dalla norma, già approvata, che dichiara il Presidente della Repubblica responsabile qualora, nell’esercizio delle sue funzioni (cioè anche nel caso che proceda alla nomina di un Governo non assolutamente a base parlamentare), violi la Costituzione.
Dichiara infine di condividere le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli La Rocca, Nobile e Zuccarini, ma ritiene che non possano essere rimosse con la introduzione nella Costituzione di una norma prescrivente l’obbligo della designazione del Primo Ministro da parte dell’Assemblea Nazionale anziché del Capo dello Stato, in quanto tali pericoli possono purtroppo sorgere con qualsiasi sistema costituzionale.
LAMI STARNUTI è favorevole all’emendamento proposto dall’onorevole Nobile, che tende ad eliminare l’eventualità, sia pure remota e concettuale, di una politica personale da parte del Capo dello Stato. Aggiunge che, se è vero che la nomina del Primo Ministro da parte del Capo dello Stato potrebbe essere invalidata dal voto contrario del Parlamento, è altrettanto vero che il Capo dello Stato potrebbe sciogliere le Camere e convocare gli elettori, nei confronti dei quali non mancherebbero di esercitarsi le pressioni delle autorità costituite.
LUSSU condivide anch’egli le preoccupazioni testé manifestate, ma ritiene che non sia difficile trovare una formula che sancisca l’obbligo da parte del Capo dello Stato di interpellare le varie correnti politiche prima di procedere alla nomina del Primo Ministro; per quanto non creda tutto ciò necessario, perché pensa che, malgrado ogni garanzia, quando il Paese è corrotto sia sempre possibile al Capo dello Stato innestare nell’azione politica del Governo un’azione politica personale. Appunto per questo dissente dall’onorevole Zuccarini, il quale invece ha affermato che nel 1922 fu possibile a Mussolini di raggiungere il potere, perché nella Costituzione non erano contenute garanzie sufficienti circa l’esercizio dei poteri del Capo dello Stato.
Dichiara quindi di essere contrario alla proposta fatta dall’onorevole Nobile, la quale, a suo modo di vedere, sconvolge il sistema predisposto dal Comitato e riporta allo schema della Costituzione francese, fondata su una diversa concezione.
NOBILE, rispondendo all’onorevole Lussu, osserva di non comprendere perché, se la Francia, la quale non ha avuto la triste esperienza del fascismo, ha sentito il bisogno di introdurre innovazioni del genere nella Costituzione, l’Italia non dovrebbe riscontrare la necessità di fissare norme analoghe nello Statuto.
TOSATO, Relatore, concorda con l’onorevole Lussu nel ritenere che la proposta dell’onorevole Nobile sconvolga il sistema concretato nel progetto.
Ribadisce poi il concetto che si tratta di materie che si collegano una all’altra; quindi l’adozione del sistema della designazione parlamentare del Primo Ministro verrebbe a svuotare di ogni contenuto la figura del Capo dello Stato, non solo, ma porterebbe alla conclusione che in nessun caso le Camere potrebbero essere sciolte, se non per volontà delle Camere stesse: si arriverebbe, cioè, ad una forma di Governo di Assemblea, perché il Governo dipenderebbe dalle Camere per quanto riguarda non solo la sua durata, ma anche la sua nascita e la sua funzionalità.
Fa presente quindi l’alternativa: o si instaura un Governo parlamentare e si accetta il principio contenuto nel progetto; o si abbandona la tesi del Governo parlamentare, ed allora bisogna incamminarsi su un’altra via; ma una contaminazione non è possibile.
LUSSU è del parere che si possa conservare il sistema del progetto, introducendovi però il concetto della consultazione preventiva delle forze politiche del Parlamento.
TOSATO, Relatore, non ha nulla in contrario a tale soluzione.
MORTATI domanda se il voto negativo nei riguardi della proposta dell’onorevole Nobile precluda la possibilità di una successiva votazione su questo punto: se il Ministero, per poter rimanere al Governo, debba avere il voto di fiducia delle Camere.
PRESIDENTE risponde che il voto negativo non preclude né la possibilità di una successiva votazione nel senso indicato dall’onorevole Mortati, né l’esame della proposta presentata dall’onorevole Mortati stesso o di quella subordinata fatta dagli onorevoli Lussu e La Rocca.
Pone ai voti il concetto contenuto nella proposta dell’onorevole Nobile, cioè che la nomina del Primo Ministro debba essere preceduta da una designazione parlamentare.
(Con 5 voti favorevoli ed 8 contrari, non è approvato).
LUSSU ricorda la proposta subordinata, formulata anche dall’onorevole La Rocca, di rendere obbligatorie le consultazioni d’uso da parte del Presidente della Repubblica, prima di procedere alla nomina del Primo Ministro.
FABBRI fa presente la necessità di formulare tale emendamento aggiuntivo in modo preciso, poiché egli si riserva di votare in un senso o nell’altro a seconda del modo in cui tale proposta sarà formulata.
PRESIDENTE dà lettura di una proposta presentata dagli onorevoli Fuschini e Mortati, la quale assorbe quella precedentemente fatta dall’onorevole Mortati:
«L’Assemblea Nazionale è convocata ogni volta che si debba procedere alla formazione del Governo.
«La persona designata dal Capo dello Stato per la carica di Primo Ministro espone innanzi all’Assemblea le direttive politiche dell’azione governativa ed i principali mezzi proposti per la loro attuazione.
«Nel caso che tale programma sia approvato con voto nominativo dalla maggioranza dei componenti l’Assemblea, il Capo dello Stato investe nella carica il designato, e, su proposta di questi, procede alla nomina dei Ministri».
MORTATI fa presente che il punto fondamentale da considerare è il seguente: se occorra un voto esplicito di fiducia alla persona designata dal Capo dello Stato per la funzione di Primo Ministro, prima che sia investita in tali funzioni.
Aggiunge che col sistema da lui proposto il Capo dello Stato si limita in un primo tempo a fare una designazione della persona incaricata a ricoprire il posto di Primo Ministro, la quale sarà formalmente nominata dopo che l’organo o gli organi parlamentari, ascoltato il programma di Governo, avranno dato il loro voto di fiducia.
PRESIDENTE rileva che tale sistema differisce da quello attuale, in virtù del quale la persona scelta, una volta formato il Gabinetto, è nominata alla carica di Primo Ministro e si presenta innanzi al Parlamento per la discussione del programma di Governo, alla quale fa seguito il voto delle Camere che decide la permanenza in carica o le dimissioni del Gabinetto.
ZUCCARINI è del parere che, prima di considerare la questione del voto di fiducia, si debba risolvere il problema – concretando la proposta in tal senso già fatta in seno alla Sezione – dell’opportunità di stabilire che la nomina del Primo Ministro da parte del Capo dello Stato debba essere preceduta dalle consultazioni d’uso.
PRESIDENTE ritiene che, secondo un criterio logico da seguire nella discussione, si dovrà esaminare anzitutto la proposta degli onorevoli Mortati e Fuschini e quindi quella subordinata ricordata ora dall’onorevole Zuccarini.
Invita intanto l’onorevole Lussu a formulare in termini precisi la proposta subordinata, aggiuntiva all’articolo 19 del progetto.
La seduta termina alle 20.
Erano presenti: Codacci Pisanelli, Einaudi, Fabbri, Fuschini, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Rossi Paolo, Tosato, Vanoni, Zuccarini.
Assenti: Bordon, Castiglia, De Michele, Finocchiaro Aprile, Grieco, Piccioni, Terracini.