Come nasce la Costituzione

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VENERDÌ 29 NOVEMBRE 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

55.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Sui lavori della Sottocommissione

Presidente – Tosato.

Autonomie locali (Seguito della discussione)

Mortati – Ambrosini, Relatore – Perassi – Presidente – Conti – Grieco – Mannironi – Lami Starnuti – Lussu – Nobile – Fabbri – Zuccarini – Fuschini – Bozzi – Laconi – Vanoni – Tosato – Cappi – Uberti.

La seduta comincia allo 8.40.

Sui lavori della Sottocommissione.

PRESIDENTE, in conformità degli accordi presi nella precedente seduta, annuncia di aver predisposto gli elenchi dei componenti delle due Sezioni nelle quali sarà divisa la Sottocommissione. Ne dà lettura:

Prima Sezione: Bordon, Castiglia, Codacci Pisanelli, De Michele, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Vanoni, Zuccarini.

Seconda Sezione: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Patricolo, Porzio, Ravagnan, Targetti, Uberti.

Se non vi sono osservazioni, tali elenchi si intendono approvati.

(Sono approvati).

Circa la suddivisione delle materie, è del parere che la prima Sezione debba occuparsi di quanto concerne il potere esecutivo (Capo dello Stato e Governo) e debba anche tener presenti eventuali proposte di formazione di Consigli o Comitati, nonché il tema della revisione della Costituzione; mentre alla seconda Sezione spetterà l’esame relativo al potere giudiziario ed alla Corte di garanzia costituzionale.

Ritiene poi che quanto attiene agli organi di controllo (Consiglio di Stato e Corte dei conti) possa essere esaminato nuovamente in sede di Sottocommissione plenaria – specie se i lavori delle due Sezioni, svolgendosi con un certo parallelismo, potranno concludersi contemporaneamente – anche in considerazione delle funzioni che tali organi disimpegnano, le quali attengono al campo di attività sia dell’una che dell’altra Sezione.

TOSATO fa presente che la prima Sezione potrebbe considerare il problema degli organi di controllo dal punto di vista delle funzioni amministrative, mentre la seconda potrebbe considerarlo dal punto di vista delle funzioni giurisdizionali.

PRESIDENTE, pur concordando con l’onorevole Tosato, è del parere che la Sottocommissione possa poi, in sede plenaria, stabilire il modo di considerare questa materia.

Seguito della discussione sulle autonomie locali.

MORTATI domanda al Relatore – prima di passare all’esame del capo secondo – se ritenga opportuno inserire nel progetto una disposizione che preveda la costituzione di consorzi interregionali per servizi che possono interessare più Regioni (quale, ad esempio, quello della manutenzione stradale, che comporta l’acquisto di macchine costose), disposizione che potrebbe essere così formulata: «Spetta alla Regione – singolarmente o con accordi o in unione con altre Regioni in organismi consortili – l’amministrazione ecc.».

AMBROSINI, Relatore, ritiene non necessaria l’introduzione di tale norma, che può ritenersi implicita nell’economia del progetto.

MORTATI non insiste nella sua proposta, dopo i chiarimenti e le assicurazioni avute dal Relatore, pur facendo presente l’opportunità di stabilire che degli accordi interregionali sia data obbligatoriamente notizia alle autorità statali.

PERASSI fa presente l’opportunità di ammettere anche la possibilità, da parte delle Regioni, di concludere accordi per coordinare la loro attività amministrativa.

PRESIDENTE ritiene che debbano considerarsi implicite sia la possibilità di costituire consorzi, sia quella di concludere accordi, purché nei limiti della competenza concessa alle Regioni e nell’ambito dell’amministrazione.

CONTI è del parere che, al fine di preparare il materiale indispensabile alla Sottocommissione quando, all’articolo 22, si esaminerà il problema della ripartizione geografica dell’Italia, alcuni componenti della Sottocommissione stessa siano incaricati di studiarlo in rapporto alle istanze, ai memoriali, alle proposte di costituzione di nuove Regioni, che pervengono in notevole numero ai membri della Sottocommissione. Propone al riguardo il seguente ordine del giorno:

«La Sottocommissione delibera di nominare tre Relatori, per riferire sulle proposte di modificazione della ripartizione geografica della penisola pervenute ai Commissari da più parti, non potendosi opporre un rifiuto di esame alle legittime richieste di popolazioni o di loro rappresentanti nell’Assemblea».

GRIECO si dichiara contrario alla creazione di uno speciale comitato per lo studio delle sia pur numerose domande avanzate creazione di nuove Regioni, in quanto ritiene che ci si debba opporre a questa tendenza – spesso originata da interessi particolaristici – la quale arriva alla polverizzazione della Regione e distrugge il significato che è stato dato all’autonomia regionale. Cita come caso limite l’esempio dell’Emilia settentrionale, che vorrebbe dividersi dall’Emilia meridionale; questa nuova Regione, comprendente Parma, Piacenza, Modena, Reggio e – a quanto gli sembra di ricordare – anche Mantova, vorrebbe perfino lo sbocco al mare con il porto di La Spezia. È del parere che la Sottocommissione debba mantenere fermo il principio del riconoscimento delle attuali suddivisioni regionali in base al criterio storico-geografico.

MANNIRONI, a parziale modifica della proposta dell’onorevole Conti, propone che si nomini un Relatore per ognuna delle richieste provenienti da quelle zone che aspirano ad essere riconosciute come Regioni, in modo che di ogni particolare argomento venga investita l’intera Sottocommissione.

LAMI STARNUTI fa presente che il Comitato di redazione per le autonomie regionali ha fissato il criterio di massima di non procedere attualmente ad alcuna modificazione delle circoscrizioni territoriali delle Regioni, considerandole solo nella loro tradizione storico-geografica. D’altro canto rileva che la Sottocommissione non ha elementi sicuri di giudizio, perché le richieste partono speésso da enti ristretti, anche se a volte qualificati. Ritiene che l’articolo 22 formuli un programma concreto molto giudizioso, lasciando per il momento le Regioni nella loro attuale configurazione geografica e demandando alle popolazioni interessate la potestà di richiedere in un prossimo domani la creazione di nuove Regioni. Chiede pertanto che la Sottocommissione, respingendo la proposta Conti, si attenga a tale criterio.

LUSSU ricorda che quando si discusse, in linea di massima, la materia dell’articolo 22, egli formulò una riserva, avendo in animo di presentare un emendamento per il Molise che, a suo avviso, è una Regione che ha problemi particolari come la Sicilia e la Sardegna.

PRESIDENTE invita l’onorevole Lussu a non entrare nel merito della questione, limitando le sue osservazioni alla proposta Conti.

LUSSU ha dovuto fare questa precisazione, in quanto ritiene che le argomentazioni dell’onorevole Lami Starnuti, giuste nelle linee generali, non possano valere per il Molise.

NOBILE è favorevole alla creazione di un piccolo Comitato, il quale però dovrebbe limitarsi a fornire alla Sottocommissione dati e notizie senza formulare proposte precise.

FABBRI non è contrario alla proposta Conti, in quanto ritiene che i membri della seconda Sottocommissione dovrebbero essere illuminati su questo particolare argomento, così da poter affrontare con piena cognizione di causa la discussione in sede di Assemblea plenaria.

AMBROSINI, Relatore, esprime la sua perplessità sulla proposta in questione, perché non ritiene possibile raccogliere in breve periodo di tempo tutti gli elementi necessari per un giudizio ponderato.

ZUCCARINI ritiene che non sia il caso per il momento di entrare nel merito della questione, perché quando il problema verrà portato all’Assemblea plenaria, ogni interesse particolare avrà indubbiamente il suo esponente; ed anche perché molte di queste questioni sono già state prospettate in pubblicazioni messe a disposizione di tutti i membri della Sottocommissione. Si dichiara pertanto contrario alla proposta dell’onorevole Conti.

MORTATI ricorda l’ordine del giorno, votato in una delle prime sedute della Sottocommissione, concernente la raccolta di dati sull’economia e la finanza delle varie Regioni, i quali potrebbero ora dare un orientamento anche su questo problema.

PRESIDENTE ricorda all’onorevole Mortati che tali indagini avevano lo scopo di esaminare la possibile base economica e finanziaria delle Regioni, e non già quello di fissare criteri generali al fine di dare un orientamento per una possibile nuova ripartizione geografica della penisola. D’altra parte, gli scarsi elementi ottenuti dall’indagine disposta dalla Presidenza sono stati stampati e distribuiti a tutti i membri della Sottocommissione.

AMBROSINI, Relatore, aggiunge che l’onorevole Lussu ha provveduto ad integrare ulteriormente i dati raccolti dalla Presidenza.

PRESIDENTE fa inoltre rilevare come sarebbe necessaria la costituzione di un apposito organismo, con ampi poteri, per ottenere il materiale occorrente per condurre a termine un’indagine di questo genere, la quale si dovrà fare quando si affronterà il problema dei confini geografici delle attuali Regioni.

Ritiene che l’ordine del giorno Conti, limitato alla prima parte e cioè: «La Sottocommissione delibera di nominare tre Relatori per riferire sulle proposte di modificazione della ripartizione geografica della penisola pervenuta ai Commissari da più parti», possa rispondere alle esigenze che sono state fatte presenti.

Mette ai voti quest’ordine del giorno così ridotto.

(È approvato).

Propone che, in conformità di tale deliberazione, si dia incarico agli onorevoli Codacci Pisanelli, Fuschini e Lussu di riferire rispettivamente: l’onorevole Codacci Pisanelli per il Salento, la Daunia e il Cilento, l’onorevole Fuschini per l’Emilia e il Friuli e l’onorevole Lussu per il Molise e il Sannio.

(Così rimane stabilito).

Apre la discussione sull’articolo 9 del progetto:

«Sono organi della Regione:

1°) l’Assemblea regionale eletta a suffragio universale, uguale, diretto e segreto;

2°) la Deputazione e il Presidente regionale eletti dall’Assemblea.

Il numero dei membri dell’Assemblea, della Deputazione sarà stabilito da una legge dello Stato».

FUSCHINI, a parte il fatto che al n. 2 riterrebbe sufficiente la sola citazione della Deputazione regionale, senza nominare il Presidente, il quale, tra l’altro, avendo la rappresentanza della Regione dovrebbe – se mai – essere anteposto alla Deputazione regionale, rileva che nell’articolo in esame non è alcun accenno al sistema elettorale da adottarsi per la nomina dei membri dell’Assemblea regionale; accenno che ritiene indispensabile al fine di evitare il pericolo che nelle varie Regioni si possano adottare sistemi diversi di elezione. Prospetta quindi l’opportunità che in questa sede venga stabilito che, non solo il numero dei membri dell’Assemblea, ma anche il sistema di elezione di essi sarà determinato da una legge dello Stato; mentre è favorevole al rinvio allo Statuto di ogni Singola Regione della norma concernente il sistema di nomina della Deputazione, la quale, a differenza dell’Assemblea che ne costituisce l’organo principale, è un organo interno della Regione.

PERASSI desidererebbe che si chiarisse qual è la funzione della legge dello Stato, di cui parla l’ultimo comma dell’articolo in esame; quale la funzione dello Statuto, di cui parla l’articolo 21; quali infine le materie attinenti all’ordinamento costituzionale delle singole Regioni che siano da regolarsi dalla Costituzione.

Si domanda poi se sia proprio necessario stabilire un criterio uniforme per la legge elettorale di tutte le Regioni.

BOZZI propone che dal n. 2 sia soppressa la menzione del Presidente della Deputazione regionale. La proposta conferisce al Presidente un rilievo costituzionale autonomo, ch’egli non approva L’organo dev’essere collegiale.

MORTATI, riferendosi all’osservazione fatta dall’onorevole Fuschini, ritiene che si debbano in questa sede fissare i criteri direttivi della legge elettorale; salvo poi a consentire ad ogni Regione l’adozione dei particolari del sistema adottato.

LACONI alle osservazioni dell’onorevole Bozzi, col quale concorda, aggiunge che l’articolo 14 affida al Presidente della Deputazione regionale anche la rappresentanza del Governo centrale nella Regione, il che contrasta con i suoi poteri di mera rappresentanza.

VANONI si dichiara favorevole al concetto di enunciare il sistema elettorale da adottarsi per la nomina dei membri dell’Assemblea regionale.

A suo parere, non è sul momento il caso di fare una discussione sull’articolo 14; ma dovrebbe esser meglio determinata la figura del Presidente della Deputazione regionale, il quale, oltre ad avere un carattere di esclusiva rappresentanza, dovrà essere anche investito di funzioni ordinative.

TOSATO domanda se sia prevista la carica di Presidente per l’Assemblea regionale.

PRESIDENTE ritiene necessario che l’Assemblea abbia un proprio Presidente, il quale non si identifichi col Presidente della Deputazione, perché gli sembra assolutamente inconcepibile che una medesima persona possa contemporaneamente dirigere l’Assemblea – alla quale sono stati affidati vastissimi compiti – ed avere la responsabilità dell’Amministrazione.

Concorda poi con l’onorevole Fuschini sull’opportunità di stabilire in questa sede il sistema elettorale, fissando i criteri fondamentali a cui le Regioni dovranno attenersi.

FUSCHINI, alle considerazioni già fatte, aggiunge che non ha ritenuto opportuno fare la proposta di indicare in questa sede il sistema della rappresentanza proporzionale, perché tale indicazione non si era creduto di fissare quando si parlò dell’elezione della prima Camera.

ZUCCARINI ricorda che allora si sostenne dalla maggioranza della Sottocommissione – mentre egli era di parere assolutamente opposto – essere la proporzionale un sistema di elezione e non già un principio costituzionale; e quindi la Sottocommissione – approvando l’ordine del giorno Cappi – ritenne che le Assemblee create dalla nuova Costituzione dovessero essere elette col sistema proporzionale, e che tale sistema dovesse essere – anziché nella Costituzione – affermato nella legge elettorale.

Si domanda se non sia il caso di ritornare su tale principio, ora che si tratta di istituire un organo che concorrerà alla elezione della seconda Camera.

FUSCHINI, pur essendo un convinto proporzionalista, fa presente che potrebbe in futuro determinarsi una situazione diversa, la quale esigesse un sistema elettorale diverso da quello proporzionale; e quindi ritiene inopportuno precisare nella Costituzione quale sia il sistema da seguire nelle elezioni. Ritiene che si potrebbe stabilire in questa sede che l’Assemblea regionale viene nominata con il medesimo sistema elettorale col quale si elegge la Camera dei Deputati.

CAPPI pensa che del parere della maggioranza della Sottocommissione – favorevole al sistema proporzionale – non si possa non tener conto ora che si tratta di fissare i criteri per l’elezione dell’Assemblea regionale.

AMBROSINI, Relatore, rispondendo all’onorevole Tosato, precisa che il Comitato deliberò che dovesse farsi una distinzione fra il Presidente dell’Assemblea e il Presidente dell’organo esecutivo amministrativo, ma non ritenne opportuno dettare in questa sede una disposizione esplicita relativa al Presidente dell’Assemblea, avendo deciso che quest’ultima materia potesse meglio essere regolata nello Statuto della Regione. Dal momento però che è stato sollevato il dubbio, si dichiara favorevole a che venga affermata tassativamente la distinzione in questa sede, anche con un semplice inciso nell’articolo 9.

Aderisce poi al punto di vista manifestato dall’onorevole Vanoni, per quanto concerne l’opportunità di accantonare momentaneamente sia la discussione sulle materie che lo Stato affida alla Regione per l’esecuzione, sia quella relativa alle funzioni del Presidente della Deputazione regionale. Osserva a tale proposito che esso, pur presiedendo la Deputazione, ha una propria funzione autonoma, in quanto rappresenta la Regione. Riguardo al sistema di elezione dell’Assemblea, fa presente che nel suo progetto originario aveva proposto un sistema elettorale misto, basato sulla rappresentanza territoriale e sulla rappresentanza delle categorie della produzione e delle attività lavorative in genere. E ciò, perché riteneva e ritiene che nell’Assemblea regionale, più ancora che nella seconda Camera del Parlamento Nazionale, occorra la presenza di tecnici che siano l’espressione diretta delle categorie interessate e che possano farne sentire la voce nell’Assemblea con diretta e piena conoscenza dei problemi ed assumendone così una più precisa responsabilità. Il Comitato, però, non adottò la sua proposta e si pronunziò a maggioranza per il sistema del suffragio, sulla sola base territoriale dei collegi composti dai cittadini indifferenziati. Relativamente al concreto sistema elettorale, ritiene che non si debba ora scendere a precisazioni, e che ci si possa limitare ad affermare il principio generale che il sistema elettorale sarà quello stabilito per l’elezione della Camera dei Deputati.

FABBRI propone un emendamento all’ultimo comma dell’articolo 9, così formulato:

«Il numero dei membri dell’Assemblea e della Deputazione sarà stabilito da una legge costituzionale dello Stato, che determinerà in modo uniforme il sistema elettorale e lo Statuto delle Regioni».

MANNIRONI dichiara di essere contrario all’emendamento proposto dall’onorevole Fabbri, il quale, a suo avviso, costituisce un regresso rispetto alle norme contenute negli articoli 3, 4, 4-bis, 4-ter – nei quali sono state riconosciute alla Regione sfere di competenza legislativa (esclusiva, concorrente, di integrazione) su determinate materie – perché nega alla Regione qualsiasi potere di intervento in materia elettorale. Pur riconoscendo l’opportunità che la legge elettorale sia in armonia con i principî generali fissati da una legge dello Stato, è d’avviso che anche in questo campo la Regione debba avere un minimo di autonomia. Propone quindi che al n. 1 dell’articolo in esame si dica che l’Assemblea regionale è eletta a suffragio universale, eguale, diretto e segreto, secondo una legge che sarà votata dall’Assemblea regionale.

GRIECO, come ha già sostenuto in seno al Comitato, prospetta l’opportunità che la rappresentanza della Regione sia conferita al Presidente dell’Assemblea e non già al Presidente della Deputazione.

Concorda con l’onorevole Fuschini sulla necessità di dire in questa sede qualche cosa circa il sistema elettorale, ed a questo proposito dichiara di essere favorevole alla prima parte dell’ordine del giorno Fabbri, perché ritiene che il sistema elettorale debba essere uniforme in tutte le Regioni.

CAPPI ritiene eccessivo lasciare alla Regione la potestà di scelta del sistema elettorale della propria Assemblea, anche in considerazione del fatto che è necessario dare alle Assemblee di tutte le Regioni un carattere di omogeneità ed uniformità, perché esse costituiscono il corpo elettorale della seconda Camera.

FABBRI osserva che, nel suo emendamento, l’aggettivo «costituzionale» non avrebbe più ragione di essere.

PRESIDENTE avverte che l’emendamento Fabbri si può ridurre alla seguente formulazione: «…sarà stabilito da una legge dello Stato che determinerà in maniera uniforme il sistema elettorale».

NOBILE è contrario alla proposta Mannironi, la quale non farebbe altro che aumentare il disordine del regime regionale.

LUSSU, per eliminare l’equivoco che può sorgere dalla lettura dell’articolo e chiarire che in esso si parla del Presidente della Deputazione, propone che al n. 2 si dica: «la Deputazione e il Presidente della Deputazione regionale, ecc.».

LACONI prospetta, anzitutto, la necessità che la competenza e le attribuzioni della Deputazione regionale siano definite in modo molto più netto di quanto non avviene nel Comune o nella Provincia, perché – pur essendo contrario all’assegnazione di una potestà legislativa alla Regione – è ben lontano dall’idea di assimilare tale nuovo ente al Comune o alla Provincia.

Per eliminare la posizione ambigua in cui verrebbe a trovarsi il Presidente della Deputazione regionale, il quale cumulerebbe la carica di rappresentante della Regione nei confronti del Commissario statale con quella – conferitagli dall’articolo 14 – di rappresentante del Governo centrale nei confronti dell’Amministrazione, aderisce alla proposta dell’onorevole Grieco che mira ad evitare questo cumulo di cariche nella stessa persona, affidando la Presidenza della Regione al Presidente dell’Assemblea.

AMBROSINI, Relatore, insiste – concordando con l’onorevole Vanoni – sull’opportunità di non estendere la discussione all’articolo 14.

Quanto al merito della proposta fatta dall’onorevole Grieco, alla quale si è associato l’onorevole Laconi, ricorda che il Comitato non ritenne di accettarla, per evitare confusione di attribuzioni tra l’Assemblea regionale, la quale ha un compito legislativo normativo, e la Deputazione regionale e il suo Presidente, che hanno un compito esecutivo amministrativo. Fa presente che, secondo il sistema tradizionale, la rappresentanza è attribuita sempre all’organo esecutivo amministrativo. Aggiunge che con la proposta dell’onorevole Grieco si verrebbe a creare un sovraccarico di funzioni per il Presidente dell’Assemblea regionale; il quale, peraltro, dovendo come tale mantenersi imparziale, è bene che non abbia alcuna funzione connessa con quella amministrativa.

Per queste ragioni raccomanda alla Sottocommissione di accedere al testo deliberato dal Comitato.

TOSATO propone, in sostituzione dell’articolo 9, i seguenti tre articoli, la cui formulazione non tocca la questione dei poteri del Presidente della Deputazione regionale, la quale, a suo avviso, va collegata con il testo dell’articolo 11:

Art. 9. – «Sono organi della Regione:

  1. a) l’Assemblea regionale;
  2. b) il Presidente della Deputazione regionale;
  3. c) la Deputazione regionale».

Art. 9-bis. – «Il numero dei membri dell’Assemblea regionale e il criterio elettorale regionale sono stabiliti con legge dello Stato. Il sistema elettorale regionale sarà conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati».

Art. 9-ter – «L’Assemblea regionale elegge il suo Presidente e l’Ufficio di Presidenza».

PRESIDENTE, riassumendo i vari punti di vista, rileva che la proposta dell’onorevole Fuschini, di precisare in questa sede che la legge dello Stato deve stabilire anche il sistema di elezione dell’Assemblea, è compresa nell’emendamento dell’onorevole Tosato.

Quanto all’opportunità di indicare quale sistema elettorale si debba adottare, la proposta dell’onorevole Tosato precisa che tale sistema sarà conforme a quello adottato per la formazione della Camera dei Deputati.

Vi è poi la proposta dell’onorevole Fuschini di non indicare fra gli organi della Regione il Presidente della Deputazione, in quanto è sufficiente indicare la Deputazione.

FUSCHINI dichiara di non insistere su questa proposta.

PRESIDENTE fa presente all’onorevole Fabbri che il concetto contenuto nel suo emendamento viene ripreso nell’articolo 9-bis proposto dall’onorevole Tosato.

FABBRI dichiara di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE, quanto poi alla necessità – ravvisata da alcuni colleghi – di precisare la posizione del Presidente della Deputazione regionale, di cui parla l’articolo in esame, in rapporto ai compiti che potranno essere affidati al Presidente dell’Assemblea, fa rilevare che quest’ultimo – per il fatto di essere considerato nell’articolo 9-ter, proposto dall’onorevole Tosato – non può essere compreso tra gli organi della Regione che sono indicati all’articolo 9.

BOZZI prospetta l’opportunità di rinviare la decisione circa l’inclusione o meno, tra gli organi della Regione, del Presidente della Deputazione al momento in cui si esaminerà la formazione del Governo regionale, facendo presente che esso potrà essere inserito fra gli organi della Regione, solo se la Sottocommissione riterrà di dare al Presidente del Governo regionale una figura autonoma con propri poteri.

LUSSU ritiene che tale questione non debba essere accantonata.

AMBROSINI, Relatore, è anch’egli del parere che convenga fin d’ora affermare il principio che la Deputazione regionale è organo amministrativo esecutivo, responsabile di fronte all’Assemblea, lasciando allo Statuto delle singole Regioni il compito di stabilire i particolari del funzionamento di tale organo.

LACONI si associa alla proposta dell’onorevole Bozzi in quanto, prima di venire ad una decisione, è necessario eliminare il punto controverso, se cioè si debba considerare tra gli organi della Regione il Presidente della Deputazione o il Presidente dell’Assemblea.

PRESIDENTE, poiché la proposta di sospensiva fatta dagli onorevoli Bozzi e Laconi è stata originata, non dall’intendimento di escludere dall’elenco degli organi della Regione il Presidente della Deputazione, bensì dalla perplessità di includere o meno in tale elenco anche il Presidente dell’Assemblea, ritiene che si potrebbe votare la proposta dell’onorevole Tosato, con la riserva di lasciare in sospeso ogni decisione in merito al Presidente dell’Assemblea regionale.

Pone in votazione successivamente gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, nel testo proposto dall’onorevole Tosato.

(Sono approvati).

PERASSI fa rilevare che, non essendo compreso nel testo ora approvato il concetto contenuto nell’ultimo comma dell’articolo del progetto del Comitato, deve ritenersi che il numero dei membri dell’Assemblea e della Deputazione non sarà stabilito da una legge dello Stato.

PRESIDENTE risponde che di ciò si potrà parlare in sede di articolo 11.

Apre ora la discussione sull’articolo 10.

«L’Assemblea regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e le facoltà di cui all’articolo 5, oltre quelle che le vengano conferite dalla legge.

«Spetta all’Assemblea regionale l’esame e l’approvazione del bilancio della Regione».

PERASSI fa presente la necessità di conferire all’Assemblea regionale anche la potestà regolamentare concernente l’esecuzione delle leggi dello Stato, mentre la potestà regolamentare in esecuzione delle leggi regionali potrà essere deferita alla Deputazione regionale.

BOZZI aderisce alla proposta dell’onorevole Perassi. Nei riguardi del secondo comma, prospetta l’opportunità di chiarire che, oltre il bilancio preventivo, l’Assemblea regionale deve esaminare ed approvare anche il rendiconto consuntivo.

TOSATO concorda con l’onorevole Perassi e, per comprendere le varie ipotesi, direbbe alla fine del primo comma: «…dalla legge e dallo Statuto».

Ritiene poi che l’osservazione fatta dall’onorevole Bozzi potrebbe essere risolta volgendo al plurale la parola «bilancio», in modo da comprendere in essa sia i preventivi che i consuntivi.

FABBRI domanda se, con l’emendamento proposto dall’onorevole Perassi, rimanga riservata al Governo la facoltà di fare il regolamento delle proprie leggi, o se invece sia data possibilità a ciascuna Regione di fare un proprio regolamento per l’applicazione di tali leggi.

PERASSI ricorda all’onorevole Fabbri che, a norma dell’articolo 4-ter, le leggi dello Stato possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro applicazione.

LAMI STARNUTI è favorevole all’emendamento proposto dall’onorevole Perassi.

Non è invece favorevole al concetto manifestato dall’onorevole Bozzi, perché ritiene che – date le maggioranze esigue che potranno aversi in seno ad Assemblee regionali elette col sistema proporzionale – l’approvazione del consuntivo possa dar luogo a crisi amministrative a ripetizione; ritiene quindi che l’approvazione del consuntivo possa essere demandata ad una Commissione, nominata ogni anno col criterio proporzionale o con voto limitato, la quale faccia salvi i diritti di revisione e di controllo dell’Assemblea regionale.

LACONI obietta all’onorevole Lami Starnuti che la questione da lui sollevata è di carattere politico e può sorgere, non soltanto in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, ma ogni qualvolta ci sia una frizione fra Assemblea e Deputazione.

Ad ogni modo, ritiene che non si debba sottrarre mai questa materia alla competenza dell’Assemblea regionale; e si dichiara quindi contrario alla proposta di rimettere l’esame dei bilanci ad una Commissione.

PRESIDENTE osserva all’onorevole Laconi che non si tratta dei bilanci, ma del solo consuntivo, e che l’onorevole Lami Starnuti mirava con la sua proposta ad evitare crisi che potrebbero verificarsi per un lievissimo scarto di voti. Del resto, poiché le Commissioni sono costituite con rappresentanza proporzionale, l’equilibrio esistente in seno all’Assemblea non viene spostato.

FUSCHINI ricorda che, anche in passato, l’esame del bilancio consuntivo era sempre deferito dalla Camera dei Deputati alla Giunta del bilancio, la cui relazione veniva poi approvata – di solito senza discussione – dall’Assemblea. Non vede quindi perché non si possa seguire un sistema analogo nell’Amministrazione delle Regioni.

VANONI, dissentendo dall’onorevole Fuschini, osserva che l’approvazione del bilancio preventivo, da parte di un organo il quale non avrà la possibilità di un successivo controllo sul bilancio consuntivo, fa perdere a tale organo la maggiore parte della sua importanza politica e amministrativa.

FUSCHINI obietta che l’Assemblea legislativa opererà il suo controllo per mezzo della Giunta del bilancio.

VANONI è del parere che in sede politica si debba affermare che il controllo successivo spetta all’Assemblea, la quale lo eserciterà in quelle forme e quei modi che la consuetudine costituzionale e le necessità pratiche avranno suggerito.

UBERTI fa una distinzione tra il controllo puramente contabile ed il controllo della legittimità della spesa: il primo – di carattere economico – non dà in genere luogo a discussione e deve essere fatto da un organo tecnico, esaminando i documenti giustificativi delle spese fatte; il secondo – di carattere politico – tende ad accertare se la Deputazione è andata al di là del mandato conferitole dall’Assemblea e deve essere fatto dall’Assemblea, a meno che anche per la Regione non si istituisca un organo sul genere della Corte dei conti.

FABBRI dichiara di essere in questo caso d’accordo con l’onorevole Lami Starnuti, pur essendo per principio assolutamente contrario al sistema proporzionale.

AMBROSINI, Relatore, concorda con l’onorevole Perassi sull’opportunità di conferire all’Assemblea regionale una larga potestà normativa.

A proposito della potestà regolamentare di competenza della Regione, ricorda che il suo progetto originario diceva, al secondo comma dell’articolo 12, che «spetta alla Giunta (corrispondente alla Deputazione del testo proposto dal Comitato) la potestà regolamentare». Il Comitato però ritenne superflua tale specificazione, che non è stata quindi riportata nel testo definitivo.

Quanto al secondo comma dell’articolo 10, cioè al bilancio della Regione, il Comitato decise di adottare una dizione ampia, senza però entrare nel campo dei controlli, di cui si occupa l’articolo 19.

A suo avviso nella parola «bilancio» è da comprendere anche il «consuntivo». Non può essere dubbio che all’Assemblea regionale, la quale potrà costituire nel suo seno un organo speciale per questo esame tecnico – spetti l’ultima parola in merito.

Insiste, quindi, perché l’articolo venga approvato nel testo proposto dal Comitato di redazione.

PRESIDENTE porrà in votazione separatamente le varie frasi contenute nell’articolo del progetto e le aggiunte che sono state proposta da vari colleghi.

Mette anzitutto ai voti la prima frase dell’articolo:

«L’Assemblea regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione».

(È approvata).

Pone ai voti successivamente la frase: «le facoltà di cui all’articolo 5».

(È approvata).

Mette quindi ai voti la proposta Perassi: «ed il potere regolamentare preveduto dall’articolo 4-ter».

(È approvata).

Pone in votazione la frase: «oltre a quelle facoltà che vengano a lei conferite dalla legge».

(È approvata).

FABBRI domanda se la dizione testé approvata possa dare origine al dubbio che i membri della Deputazione non abbiano diritto al voto.

PRESIDENTE fa presente che, dal momento che la Deputazione trova la sua formazione nell’interno dell’Assemblea regionale, i membri della Deputazione potranno votare come membri dell’Assemblea.

AMBROSINI, Relatore, aggiunge che, per risolvere i dubbi, si può ricorrere ai principî generali contenuti nella Costituzione dello Stato.

PRESIDENTE pone ora in discussione l’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Tosato: «e dello Statuto (della Regione)».

GRIECO ritiene sufficiente la dizione approvata, perché comprensiva di tutti i poteri dell’Assemblea, e crede che l’aggiunta sia intempestiva o, comunque, non necessaria. Aggiunge che si riserva di manifestare, al momento opportuno, il suo voto contrario agli Statuti particolari delle Regioni.

PRESIDENTE fa presente che questa proposta di emendamento implica la soluzione di una questione che la Sottocommissione non ha ancora affrontato, quella cioè se le Regioni – in base all’articolo 21 – possano darsi, in conformità alle norme generali della Costituzione o di una legge dello Stato, un proprio Statuto che naturalmente potrà variare da Regione a Regione, ed assegnare all’Assemblea della Regione determinati compiti e determinate funzioni.

LACONI propone la sospensiva.

TOSATO aderisce alla richiesta fatta dall’onorevole Laconi.

PRESIDENTE pone ai voti la sospensiva, con l’intesa che questa disposizione potrà essere nuovamente presa in esame dopo l’approvazione dell’articolo 21.

(È approvata).

A proposito del secondo comma, ricorda la proposta di volgere al plurale la parola «bilancio», al fino di comprendere in tale espressione anche il consuntivo, salvo a stabilire nello Statuto della Regione come debba effettuarsi l’esame effettivo dei bilanci.

LAMI STARNUTI dichiara di essere favorevole al testo così come è stato proposto, interpretando la parola «bilancio» nel senso di bilancio preventivo.

PRESIDENTE, poiché la proposta mira proprio a chiarire che a tale parola deve darsi il significato di bilancio preventivo e di conto consuntivo, è del parere che si possa mettere ai voti tale concetto, salvo poi a concretare la formula più idonea.

VANONI fa presente che l’esatta terminologia si potrà introdurre dopo che la Sottocommissione avrà esaminato la stessa questione nei riguardi del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE pone ai voti il secondo comma dell’articolo 10 così modificato: «Spetta all’Assemblea regionale l’esame e l’approvazione del preventivo e del consuntivo della Regione», con l’intesa che l’esatta terminologia sarà stabilita in conformità delle decisioni che la Sottocommissione riterrà di prendere quando si esaminerà il medesimo problema in sede di bilancio dello Stato.

LAMI STARNUTI dichiara di votare contro.

(È approvato).

La seduta termina alle 11.30.

Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Calamandrei, Cappi, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

In congedo: Einaudi, Bordon.

Assenti: Bulloni, Castiglia, Codacci Pisanelli, Farini, Finocchiaro Aprile, Patricolo, Porzio.