Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 85
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai ministri competenti che ne assumono la responsabilità.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.
In tali casi può essere messo in stato di accusa dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire il primo comma coi seguenti:
“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.
PERASSI (PRI).
Alle parole: “primo ministro”, sostituire le parole: “presidente del Consiglio dei Ministri”.
COSTA (PSI).
Esaminato ed approvato in sede di discussione dell’articolo 86.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
23/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana
Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 23 ottobre 1947 venne modificato sostituendo, al secondo comma, le parole “violazione della Costituzione” con le parole: “per attentato alla Costituzione” e venne scisso in due articoli 89 e 90 del testo definitivo.
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